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Attività integrative e gite
Dal sito Educazione&Scuola Attività integrative e gite Gite scolastiche La gita è un momento importante di crescita dell'individuo e del gruppo, che studenti e docenti accompagnatori, previa l'approvazione del Consiglio di Classe nella completezza delle sue componenti ( Docenti, Studenti e Genitori) scelgono di organizzare autonomamente per soddisfare esigenze formative di varia natura: professionali, culturali, ricreative e sportive. La durata massima dei viaggi d'istruzione non può superare i 6 giorni di scuola (le trasferte per i docenti accompagnatori verranno calcolate al massimo per 6 giorni), le tipologie sono così articolate: viaggi di integrazione culturale: finalizzati ad una migliore conoscenza dell'Italia e delle altre Nazioni, nei loro aspetti storici, paesaggistici, monumentali, culturali e folkloristici; viaggi di integrazione della preparazione d'indirizzo: finalizzati all'acquisizione di esperienze tecnico-scientifiche, come visite ad unità produttive, mostre, manifestazioni, ecc.; visite guidate: a complessi aziendali, mostre, monumenti, musei, parchi naturali, ecc., comprese nell'arco di una sola giornata. Essendo la gita momento di attività didattica e formativa approvata dal Consiglio di Classe, la sua organizzazione compete principalmente ai docenti accompagnatori con la collaborazione degli studenti nei modi e nei termini decisi dal Consiglio di classe; tuttavia in fase di progettazione è necessario anche il contributo dei genitori, opportunamente convocati dal docente accompagnatore stesso. Nessun tipo di viaggio o visita guidata è possibile nell'ultimo mese (ultimi trenta giorni) delle lezioni e nei periodi (per le classi interessate) di effettuazione degli stages, salvo che per attività sportive o visite (nei soli giorni festivi) ai parchi nazionali. Per gli alunni in situazione di handicap La Nota n. 645 dell'11/04/2002 pone particolare attenzione al diritto degli alunni con handicap a partecipare alle gite scolastiche. La Nota, richiama le CC.MM. n. 291/92 e n. 623/96 che affidano alla comunità scolastica la scelta delle modalità più idonee per garantire tale diritto. Infatti si legge: “le gite rappresentano un'opportunità fondamentale per la promozione dello sviluppo relazionale e formativo di ciascun alunno e per l'attuazione del processo di integrazione scolastica dello studente diversamente abile, nel pieno esercizio del diritto allo studio". Al punto 5 la Nota Ministeriale precisa:"a) l'IS, per una corretta e funzionale organizzazione, nonché per la determinazione del costo del viaggio, comunicherà all'ADV la presenza di allievi in situazione di handicap, i relativi servizi necessari e l'eventuale presenza di assistenti educatori culturali; b) agli allievi in situazione di handicap e agli assistenti educatori culturali dovranno essere forniti i servizi idonei, secondo la normativa vigente in materia". Al punto 9 precisa che: "i viaggi d'istruzione potranno essere effettuati con qualsiasi mezzo idoneo di trasporto". Significa che deve essere anche accessibile qualora vi siano alunni su sedia a rotelle. Pertanto l'agenzia di viaggi dovrà fornire, a seconda dei casi, un pullman con sollevatore, orari di treni con vetture accessibili, nonché tramite preavviso alle FFSS stazioni con sollevatori mobili, qualora le carrozze ferroviarie non li abbiano incorporati, richiesta di preimbarco agli aeroporti per la prevista assistenza di viaggio alle persone con handicap. Il punto 12 prevede che per gli accompagnatori vi sia una gratuità per ogni 15 alunni paganti. Dato il diritto alle pari opportunità, l'alunno con handicap non deve, in via di principio, pagare la persona che l'accompagna. Sarà opportuno, pertanto, che uno degli accompagnatori si faccia carico degli eventuali problemi dell'assistenza a tale alunno. Qualora ciò sia impossibile, la scuola dovrà provvedere a pagare un accompagnatore in più. Nelle scuole superiori, un compagno maggiorenne che faccia da tutor, potrebbe evitare tale spesa al bilancio d'Istituto. Le Norme Nota 23 maggio 1981, prot.n. 4914.- Gite per i bambini di scuola materna. L'art. 6 del D.P.R. n. 416/74, mentre attribuisce ai consigli di circolo e di istituto il potere di deliberare i criteri per la programmazione e l'attuazione, tra l'altro, delle visite guidate e dei viaggi di istruzione, non pone alcuna limitazione per ciò che concerne il caso specifico delle scuole materne. Questo Servizio, sentito anche il parere del Gabinetto dell'On. Ministro, ritiene pertanto che i consigli di circolo possano deliberare l'effettuazione di gite anche per i bambini della scuola materna statale, ovviamente secondo modalità e criteri adeguati in relazione all'età dei bambini medesimi. Nota 8 luglio 1983, n. 6080 di protocollo. Visite guidate e viaggi d'istruzione per bambini frequentanti la scuola materna statale. Il Gabinetto di questo Ministero, interpellato in proposito dallo scrivente, ha comunicato con Nota n. 8944 del 30 giugno 1983 che le disposizioni impartite con la C.M. n. 214/1982, in materia di visite guidate e viaggi d'istruzione o connessi con attività sportive, non sono applicabili alla scuola materna. E' da ritenersi, infatti, che detti viaggi presuppongono un patrimonio culturale ed artistico non certo in possesso dei bambini della scuola materna, i quali possono effettuare soltanto brevi escursioni o gite nei limiti territoriali del comune ove ha sede la scuola. Disposizioni di carattere permanente in materia di visite guidate e viaggi d'istruzione Con la C.M. n. 253 del 14 agosto 1991, sono state emanate disposizioni, con carattere permanente, che unificano e rendono più organica la disciplina amministrativa in materia di visite guidate e viaggi d'istruzione. La citata circolare, chiarisce la tipologia dei viaggi e pone precisi limiti per le iniziative, in rapporto all'età degli alunni destinatari. Tipologia dei viaggi Le tipologie dei viaggi individuate dalla circolare n. 253 risultano le seguenti: viaggi di integrazione culturale; a) viaggi di integrazione della preparazione di indirizzo; b) visite guidate; c) viaggi connessi ad attività sportive. d) Destinatari Per gli alunni partecipanti alle visite guidate o ai viaggi d'istruzione è previsto l'obbligo del possesso di idoneo documento di identificazione, per i viaggi all'estero di documento valido per l'espatrio. Destinazione: La circolare disciplina, per la prima volta in forma organica, il problema della destinazione dei viaggi; in relazione all'ordine e grado di scuola frequentata è prevista una diversa territorialità per l'effettuazione dei viaggi: Scuola Secondaria di secondo grado: Territorio Nazionale e Paesi esteri; Scuola Media: Territorio nazionale, con possibilità di brevi gite di un solo giorno - senza pernottamento in Paesi esteri confinanti; Scuola Elementare - secondo ciclo: - Regione di appartenenza; Scuola Elementare - primo ciclo: - Provincia di appartenenza. L'indicazione generale, per tutti gli ordini di scuola, è comunque quella di scegliere località prossime alla sede scolastica, evitando viaggi lunghi e costosi. Gita Scolastica Essendo la gita momento di attività didattica e formativa approvata dal Consiglio di Classe, la sua organizzazione compete principalmente ai docenti accompagnatori con la collaborazione degli studenti nei modi e nei termini decisi dal Consiglio di classe; tuttavia in fase di progettazione è necessario anche il contributo dei genitori, opportunamente convocati dal docente accompagnatore stesso. Per gli alunni in situazione di handicap la Nota n. 645 dell'11/04/2002 pone particolare attenzione al diritto degli alunni con handicap a partecipare alle gite scolastiche. La Nota, richiama le CC.MM. n. 291/92 e n. 623/96 che affidano alla comunità scolastica la scelta delle modalità più idonee per garantire tale diritto. Infatti si legge: "le gite rappresentano un'opportunità fondamentale per la promozione dello sviluppo relazionale e formativo di ciascun alunno e per l'attuazione del processo di integrazione scolastica dello studente diversamente abile, nel pieno esercizio del diritto allo studio". Al punto 5 la Nota Ministeriale precisa: “a) l'IS, per una corretta e funzionale organizzazione, nonché per la determinazione del costo del viaggio, comunicherà all'ADV la presenza di allievi in situazione di handicap, i relativi servizi necessari e l'eventuale presenza di assistenti educatori culturali; b) agli allievi in situazione di handicap e agli assistenti educatori culturali dovranno essere forniti i servizi idonei, secondo la normativa vigente in materia". Al punto 9 precisa che: "i viaggi d'istruzione potranno essere effettuati con qualsiasi mezzo idoneo di trasporto". Significa che deve essere anche accessibile qualora vi siano alunni su sedia a rotelle. Pertanto l'agenzia di viaggi dovrà fornire, a seconda dei casi, un pullman con sollevatore, orari di treni con vetture accessibili, nonché tramite preavviso alle FFSS stazioni con sollevatori mobili, qualora le carrozze ferroviarie non li abbiano incorporati, richiesta di preimbarco agli aeroporti per la prevista assistenza di viaggio alle persone con handicap. Il punto 12 prevede che per gli accompagnatori vi sia una gratuità per ogni 15 alunni paganti. Dato il diritto alle pari opportunità, l'alunno con handicap non deve, in via di principio, pagare la persona che l'accompagna. Sarà opportuno, pertanto, che uno degli accompagnatori si faccia carico degli eventuali problemi dell'assistenza a tale alunno. Qualora ciò sia impossibile, la scuola dovrà provvedere a pagare un accompagnatore in più. Nelle scuole superiori, un compagno maggiorenne che faccia da tutor, potrebbe evitare tale spesa al bilancio d'Istituto. Le Norme Nota 23 maggio 1981, prot.n. 4914.- Gite per i bambini di scuola materna. L'art. 6 del D.P.R. n. 416/74, mentre attribuisce ai consigli di circolo e di istituto il potere di deliberare i criteri per la programmazione e l'attuazione, tra l'altro, delle visite guidate e dei viaggi di istruzione, non pone alcuna limitazione per ciò che concerne il caso specifico delle scuole materne. Questo Servizio, sentito anche il parere del Gabinetto dell'On. Ministro, ritiene pertanto che i consigli di circolo possano deliberare l'effettuazione di gite anche per i bambini della scuola materna statale, ovviamente secondo modalità e criteri adeguati in relazione all'età dei bambini medesimi. Nota 8 luglio 1983, n. 6080 di protocollo. Visite guidate e viaggi d'istruzione per bambini frequentanti la scuola materna statale. Disposizioni di carattere permanente in materia di visite guidate e viaggi d'istruzione. Con la C.M. n. 253 del 14 agosto 1991, sono state emanate disposizioni, con carattere permanente, che unificano e rendono più organica la disciplina amministrativa in materia di visite guidate e viaggi d'istruzione. La citata circolare, chiarisce la tipologia dei viaggi e pone precisi limiti per le iniziative, in rapporto all'età degli alunni destinatari. Le tipologie dei viaggi individuate dalla circolare n. 253 risultano le seguenti: Viaggi di integrazione culturale; a) viaggi di integrazione della preparazione di indirizzo; b) visite guidate; c) viaggi connessi ad attività sportive. d) Destinatari Per gli alunni partecipanti alle visite guidate o ai viaggi d'istruzione è previsto l'obbligo del possesso di idoneo documento di identificazione, per i viaggi all'estero di documento valido per l'espatrio. Destinazione: La circolare disciplina, per la prima volta in forma organica, il problema della destinazione dei viaggi; in relazione all'ordine e grado di scuola frequentata è prevista una diversa territorialità per l'effettuazione dei viaggi: Scuola Secondaria di secondo grado: - Territorio Nazionale e Paesi esteri; Scuola Media: - Territorio nazionale, con possibilità di brevi gite di un solo giorno - senza pernottamento in Paesi esteri confinanti; Scuola Elementare - secondo ciclo: - Regione di appartenenza; Scuola Elementare - primo ciclo: - Provincia di appartenenza. L'indicazione generale, per tutti gli ordini di scuola, è comunque quella di scegliere località prossime alla sede scolastica, evitando viaggi lunghi e costosi. Per le violazioni sul diritto alla Gita Scolastica Qualora fosse negato ad un alunno disabile, l’andare alla Gita scolastica, ritengo che i genitori o un'associazione di promozione sociale di disabili e loro familiari dovrebbe impugnare avanti al TAR la delibera di gita per violazione dell'art 12 commi 1,2,3,e 4 della L.n. 104/92 e delle Circolari emanate proprio per garantire la partecipazione degli alunni con handicap alle gite, intese come momenti formativi di enorme importanza. Col ricorso al TAR si dovrebbe chiedere l'immediata sospensione della delibera. Anche quest'ultimo atto, apparentemente burocratico, rientra invece nella logica della sensibilizzazione della società al rispetto dei diritti ed alla diffusione della cultura dell'integrazione, come è avvenuto per tante sentenze a partire da quella fondamentale n. 215/87 della Corte costituzionale. Il diritto non è un privilegio concesso per pietà all'alunno con handicap , ma è espressione del principio di non discriminazione , sancito in numerosi documenti di diritto internazionale e riprende l'art 3 comma 2 della nostra Costituzione. Si può vedere , secondo le sue disponibilità economiche, se lei potrà in qualche parte, contribuire alla spesa, che comunque rimane un onere per la scuola, che, come dicevo, può azzerare se un compagno maggiorenne o altro membro della comunità scolastica che comunque andrebbe alla gita, si assume il compito di curarsi dell'alunno con handicap. Principio Costituzionale "Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione,di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese", art. 3 Cost. L'art. 3 Cost. è stato definito il "cuore" della Costituzione. L'art. 3 comma 1 Cost. afferma, innanzitutto, la pari dignità sociale di ogni individuo e l'eguaglianza, senza distinzioni di qualsivoglia natura, di ciascun cittadino davanti alla legge. Il principio di uguaglianza formale costituisce il presupposto al divieto di discriminazione nei confronti di qualsivoglia individuo. Il divieto di discriminazione nei confronti dei disabili è sancito nella parte in cui si afferma l'uguaglianza di ogni cittadino al di là delle "... condizioni personali e sociali. .. " in cui versa. Il secondo comma dell' art. 3 Costo sancisce il principio di uguaglianza sostanziale dei cittadini e presuppone un intervento attivo da parte dello Stato al fine di rimuovere gli ostacoli che impediscono il "... pieno sviluppo della persona umana ... " . L'eguaglianza sostanziale si realizza soprattutto per mezzo dei diritti sociali ed anche, quindi, tutta la normativa volta a favorire l'inserimento sociale dei disabili. In particolare, il principio di uguaglianza sostanziale orienta l'attività di tutti i pubblici poteri nel senso che vanno applicate (perché conformi al dettato costituzionale) tutte le norme che trattano i cittadini in modo diseguale, se la ratio legis consiste nel compensare le condizioni di inferiorità in cui alcuni di essi versano; mentre vanno interpretate secondo il dettato costituzionale quelle norme che, se diversamente applicate, potrebbero perpetuare o accentuare le differenze sociali. La clausola generale del principio di uguaglianza sostanziale comporta la conformità costituzionale di leggi che prevedano la disuguaglianza di trattamento tra cittadini di diverse condizioni, quando tale diverso trattamento sia giustificato per favorire il cittadino più debole rispetto agli altri cittadini; e sostanzia il passaggio dallo Stato liberale classico (che rifletteva una concezione economica basata sulla difesa della proprietà privata, nonché sull'assoluta libertà del mercato da regole estranee ad esso), allo Stato sociale (connotato dall'impegno dei pubblici poteri, introducendo regole correttive al libero mercato, a consentire a tutti l'accesso a determinate utilità sociali, quali il diritto alla salute, il diritto al lavoro, il diritto allo studio; il diritto alla mobilità, il diritto alla casa, il diritto all'assistenza sociale ed il diritto all'integrazione).