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Attività integrative e gite

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Attività integrative e gite
Dal sito Educazione&Scuola
Attività integrative e gite
Gite scolastiche
La gita è un momento importante di crescita dell'individuo e del gruppo, che studenti e docenti
accompagnatori, previa l'approvazione del Consiglio di Classe nella completezza delle sue
componenti ( Docenti, Studenti e Genitori) scelgono di organizzare autonomamente per soddisfare
esigenze formative di varia natura: professionali, culturali, ricreative e sportive. La durata massima
dei viaggi d'istruzione non può superare i 6 giorni di scuola (le trasferte per i docenti
accompagnatori verranno calcolate al massimo per 6 giorni), le tipologie sono così articolate:
viaggi di integrazione culturale: finalizzati ad una migliore conoscenza dell'Italia e delle
altre Nazioni, nei loro aspetti storici, paesaggistici, monumentali, culturali e folkloristici;
viaggi di integrazione della preparazione d'indirizzo: finalizzati all'acquisizione di
esperienze tecnico-scientifiche, come visite ad unità produttive, mostre, manifestazioni,
ecc.;
visite guidate: a complessi aziendali, mostre, monumenti, musei, parchi naturali, ecc.,
comprese nell'arco di una sola giornata.
Essendo la gita momento di attività didattica e formativa approvata dal Consiglio di Classe, la sua
organizzazione compete principalmente ai docenti accompagnatori con la collaborazione degli
studenti nei modi e nei termini decisi dal Consiglio di classe; tuttavia in fase di progettazione è
necessario anche il contributo dei genitori, opportunamente convocati dal docente accompagnatore
stesso.
Nessun tipo di viaggio o visita guidata è possibile nell'ultimo mese (ultimi trenta giorni) delle
lezioni e nei periodi (per le classi interessate) di effettuazione degli stages, salvo che per attività
sportive o visite (nei soli giorni festivi) ai parchi nazionali.
Per gli alunni in situazione di handicap
La Nota n. 645 dell'11/04/2002 pone particolare attenzione al diritto degli alunni con handicap a
partecipare alle gite scolastiche. La Nota, richiama le CC.MM. n. 291/92 e n. 623/96 che affidano
alla comunità scolastica la scelta delle modalità più idonee per garantire tale diritto.
Infatti si legge: “le gite rappresentano un'opportunità fondamentale per la promozione dello
sviluppo relazionale e formativo di ciascun alunno e per l'attuazione del processo di integrazione
scolastica dello studente diversamente abile, nel pieno esercizio del diritto allo studio".
Al punto 5 la Nota Ministeriale precisa:"a) l'IS, per una corretta e funzionale organizzazione,
nonché per la determinazione del costo del viaggio, comunicherà all'ADV la presenza di allievi in
situazione di handicap, i relativi servizi necessari e l'eventuale presenza di assistenti educatori
culturali; b) agli allievi in situazione di handicap e agli assistenti educatori culturali dovranno essere
forniti i servizi idonei, secondo la normativa vigente in materia".
Al punto 9 precisa che: "i viaggi d'istruzione potranno essere effettuati con qualsiasi mezzo idoneo
di trasporto". Significa che deve essere anche accessibile qualora vi siano alunni su sedia a rotelle.
Pertanto l'agenzia di viaggi dovrà fornire, a seconda dei casi, un pullman con sollevatore, orari di
treni con vetture accessibili, nonché tramite preavviso alle FFSS stazioni con sollevatori mobili,
qualora le carrozze ferroviarie non li abbiano incorporati, richiesta di preimbarco agli aeroporti per
la prevista assistenza di viaggio alle persone con handicap. Il punto 12 prevede che per gli
accompagnatori vi sia una gratuità per ogni 15 alunni paganti. Dato il diritto alle pari opportunità,
l'alunno con handicap non deve, in via di principio, pagare la persona che l'accompagna.
Sarà opportuno, pertanto, che uno degli accompagnatori si faccia carico degli eventuali problemi
dell'assistenza a tale alunno.
Qualora ciò sia impossibile, la scuola dovrà provvedere a pagare un accompagnatore in più. Nelle
scuole superiori, un compagno maggiorenne che faccia da tutor, potrebbe evitare tale spesa al
bilancio d'Istituto.
Le Norme
Nota 23 maggio 1981, prot.n. 4914.- Gite per i bambini di scuola materna.
L'art. 6 del D.P.R. n. 416/74, mentre attribuisce ai consigli di circolo e di istituto il potere di
deliberare i criteri per la programmazione e l'attuazione, tra l'altro, delle visite guidate e dei viaggi
di istruzione, non pone alcuna limitazione per ciò che concerne il caso specifico delle scuole
materne. Questo Servizio, sentito anche il parere del Gabinetto dell'On. Ministro, ritiene pertanto
che i consigli di circolo possano deliberare l'effettuazione di gite anche per i bambini della scuola
materna statale, ovviamente secondo modalità e criteri adeguati in relazione all'età dei bambini
medesimi.
Nota 8 luglio 1983, n. 6080 di protocollo.
Visite guidate e viaggi d'istruzione per bambini frequentanti la scuola materna statale.
Il Gabinetto di questo Ministero, interpellato in proposito dallo scrivente, ha comunicato con Nota
n. 8944 del 30 giugno 1983 che le disposizioni impartite con la C.M. n. 214/1982, in materia di
visite guidate e viaggi d'istruzione o connessi con attività sportive, non sono applicabili alla scuola
materna.
E' da ritenersi, infatti, che detti viaggi presuppongono un patrimonio culturale ed artistico
non certo in possesso dei bambini della scuola materna, i quali possono effettuare soltanto brevi
escursioni o gite nei limiti territoriali del comune ove ha sede la scuola.
Disposizioni di carattere permanente in materia di visite guidate e viaggi d'istruzione
Con la C.M. n. 253 del 14 agosto 1991, sono state emanate disposizioni, con carattere permanente,
che unificano e rendono più organica la disciplina amministrativa in materia di visite guidate e
viaggi d'istruzione. La citata circolare, chiarisce la tipologia dei viaggi e pone precisi limiti per le
iniziative, in rapporto all'età degli alunni destinatari.
Tipologia dei viaggi
Le tipologie dei viaggi individuate dalla circolare n. 253 risultano le seguenti: viaggi di integrazione
culturale;
a)
viaggi di integrazione della preparazione di indirizzo;
b)
visite guidate;
c)
viaggi connessi ad attività sportive.
d)
Destinatari Per gli alunni partecipanti alle visite guidate o ai viaggi d'istruzione è
previsto l'obbligo del possesso di idoneo documento di identificazione, per
i viaggi all'estero di documento valido per l'espatrio.
Destinazione:
La circolare disciplina, per la prima volta in forma organica, il problema della destinazione dei
viaggi; in relazione all'ordine e grado di scuola frequentata è prevista una diversa territorialità per
l'effettuazione dei viaggi:
Scuola Secondaria di secondo grado:
Territorio Nazionale e Paesi esteri;
Scuola Media:
Territorio nazionale, con possibilità di brevi gite di un solo giorno - senza pernottamento in
Paesi esteri confinanti;
Scuola Elementare - secondo ciclo:
- Regione di appartenenza;
Scuola Elementare - primo ciclo:
- Provincia di appartenenza.
L'indicazione generale, per tutti gli ordini di scuola, è comunque quella di scegliere località
prossime alla sede scolastica, evitando viaggi lunghi e costosi.
Gita Scolastica
Essendo la gita momento di attività didattica e formativa approvata dal Consiglio di Classe, la sua
organizzazione compete principalmente ai docenti accompagnatori con la collaborazione degli studenti nei modi e nei
termini decisi dal Consiglio di classe; tuttavia in fase di progettazione è necessario anche il contributo dei genitori,
opportunamente convocati dal docente accompagnatore stesso.
Per gli alunni in situazione di handicap la Nota n. 645 dell'11/04/2002 pone particolare attenzione al diritto
degli alunni con handicap a partecipare alle gite scolastiche. La Nota, richiama le CC.MM. n. 291/92 e n. 623/96 che
affidano alla comunità scolastica la scelta delle modalità più idonee per garantire tale diritto.
Infatti si legge: "le gite rappresentano un'opportunità fondamentale per la promozione dello sviluppo
relazionale e formativo di ciascun alunno e per l'attuazione del processo di integrazione scolastica dello studente
diversamente abile, nel pieno esercizio del diritto allo studio". Al punto 5 la Nota Ministeriale precisa:
“a) l'IS, per una corretta e funzionale organizzazione, nonché per la determinazione del costo del viaggio,
comunicherà all'ADV la presenza di allievi in situazione di handicap, i relativi servizi necessari e l'eventuale presenza di
assistenti educatori culturali;
b) agli allievi in situazione di handicap e agli assistenti educatori culturali dovranno essere forniti i servizi
idonei, secondo la normativa vigente in materia".
Al punto 9 precisa che: "i viaggi d'istruzione potranno essere effettuati con qualsiasi mezzo idoneo di
trasporto". Significa che deve essere anche accessibile qualora vi siano alunni su sedia a rotelle. Pertanto l'agenzia di
viaggi dovrà fornire, a seconda dei casi, un pullman con sollevatore, orari di treni con vetture accessibili, nonché tramite
preavviso alle FFSS stazioni con sollevatori mobili, qualora le carrozze ferroviarie non li abbiano incorporati, richiesta
di preimbarco agli aeroporti per la prevista assistenza di viaggio alle persone con handicap. Il punto 12 prevede che per
gli accompagnatori vi sia una gratuità per ogni 15 alunni paganti. Dato il diritto alle pari opportunità, l'alunno con
handicap non deve, in via di principio, pagare la persona che l'accompagna.
Sarà opportuno, pertanto, che uno degli accompagnatori si faccia carico degli eventuali problemi dell'assistenza
a tale alunno. Qualora ciò sia impossibile, la scuola dovrà provvedere a pagare un accompagnatore in più. Nelle scuole
superiori, un compagno maggiorenne che faccia da tutor, potrebbe evitare tale spesa al bilancio d'Istituto.
Le Norme
Nota 23 maggio 1981, prot.n. 4914.- Gite per i bambini di scuola materna.
L'art. 6 del D.P.R. n. 416/74, mentre attribuisce ai consigli di circolo e di istituto il potere di deliberare i criteri
per la programmazione e l'attuazione, tra l'altro, delle visite guidate e dei viaggi di istruzione, non pone alcuna
limitazione per ciò che concerne il caso specifico delle scuole materne. Questo Servizio, sentito anche il parere del
Gabinetto dell'On. Ministro, ritiene pertanto che i consigli di circolo possano deliberare l'effettuazione di gite anche per
i bambini della scuola materna statale, ovviamente secondo modalità e criteri adeguati in relazione all'età dei bambini
medesimi.
Nota 8 luglio 1983, n. 6080 di protocollo.
Visite guidate e viaggi d'istruzione per bambini frequentanti la scuola
materna statale. Disposizioni di carattere permanente in materia di visite guidate e viaggi d'istruzione.
Con la C.M. n. 253 del 14 agosto 1991, sono state emanate disposizioni, con carattere permanente, che
unificano e rendono più organica la disciplina amministrativa in materia di visite guidate e viaggi d'istruzione. La citata
circolare, chiarisce la tipologia dei viaggi e pone precisi limiti per le iniziative, in rapporto all'età degli alunni
destinatari.
Le tipologie dei viaggi individuate dalla circolare n. 253 risultano le seguenti:
Viaggi di integrazione culturale;
a) viaggi di integrazione della preparazione di indirizzo;
b) visite guidate;
c) viaggi connessi ad attività sportive.
d) Destinatari Per gli alunni partecipanti alle visite guidate o ai viaggi d'istruzione è previsto l'obbligo del
possesso di idoneo documento di identificazione, per i viaggi all'estero di documento valido per l'espatrio.
Destinazione:
La circolare disciplina, per la prima volta in forma organica, il problema della destinazione dei viaggi; in
relazione all'ordine e grado di scuola frequentata è prevista una diversa territorialità per l'effettuazione dei viaggi:
Scuola Secondaria di secondo grado: - Territorio Nazionale e Paesi esteri;
Scuola Media: - Territorio nazionale, con possibilità di brevi gite di un solo giorno - senza pernottamento in
Paesi esteri confinanti;
Scuola Elementare - secondo ciclo: - Regione di appartenenza;
Scuola Elementare - primo ciclo: - Provincia di appartenenza.
L'indicazione generale, per tutti gli ordini di scuola, è comunque quella di scegliere località prossime alla sede
scolastica, evitando viaggi lunghi e costosi.
Per le violazioni sul diritto alla Gita Scolastica
Qualora fosse negato ad un alunno disabile, l’andare alla Gita scolastica, ritengo che i genitori o
un'associazione di promozione sociale di disabili e loro familiari dovrebbe impugnare avanti al TAR la delibera di gita
per violazione dell'art 12 commi 1,2,3,e 4 della L.n. 104/92 e delle Circolari emanate proprio per garantire la
partecipazione degli alunni con handicap alle gite, intese come momenti formativi di enorme importanza. Col ricorso al
TAR si dovrebbe chiedere l'immediata sospensione della delibera.
Anche quest'ultimo atto, apparentemente burocratico, rientra invece nella logica della sensibilizzazione della
società al rispetto dei diritti ed alla diffusione della cultura dell'integrazione, come è avvenuto per tante sentenze a
partire da quella fondamentale n. 215/87 della Corte costituzionale.
Il diritto non è un privilegio concesso per pietà all'alunno con handicap , ma è espressione del principio di non
discriminazione , sancito in numerosi documenti di diritto internazionale e riprende l'art 3 comma 2 della nostra
Costituzione. Si può vedere , secondo le sue disponibilità economiche, se lei potrà in qualche parte, contribuire alla
spesa, che comunque rimane un onere per la scuola, che, come dicevo, può azzerare se un compagno maggiorenne o
altro membro della comunità scolastica che comunque andrebbe alla gita, si assume il compito di curarsi dell'alunno con
handicap.
Principio Costituzionale
"Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di
lingua, di religione,di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli
ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il
pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica,
economica e sociale del Paese", art. 3 Cost.
L'art. 3 Cost. è stato definito il "cuore" della Costituzione. L'art. 3 comma 1 Cost. afferma, innanzitutto, la pari
dignità sociale di ogni individuo e l'eguaglianza, senza distinzioni di qualsivoglia natura, di ciascun cittadino davanti
alla legge. Il principio di uguaglianza formale costituisce il presupposto al divieto di discriminazione nei confronti di
qualsivoglia individuo. Il divieto di discriminazione nei confronti dei disabili è sancito nella parte in cui si afferma
l'uguaglianza di ogni cittadino al di là delle "... condizioni personali e sociali. .. " in cui versa.
Il secondo comma dell' art. 3 Costo sancisce il principio di uguaglianza sostanziale dei cittadini e presuppone
un intervento attivo da parte dello Stato al fine di rimuovere gli ostacoli che impediscono il "... pieno sviluppo della
persona umana ... " . L'eguaglianza sostanziale si realizza soprattutto per mezzo dei diritti sociali ed anche, quindi, tutta
la normativa volta a favorire l'inserimento sociale dei disabili. In particolare, il principio di uguaglianza sostanziale
orienta l'attività di tutti i pubblici poteri nel senso che vanno applicate (perché conformi al dettato costituzionale) tutte le
norme che trattano i cittadini in modo diseguale, se la ratio legis consiste nel compensare le condizioni di inferiorità in
cui alcuni di essi versano; mentre vanno interpretate secondo il dettato costituzionale quelle norme che, se diversamente
applicate, potrebbero perpetuare o accentuare le differenze sociali.
La clausola generale del principio di uguaglianza sostanziale comporta la conformità costituzionale di leggi che
prevedano la disuguaglianza di trattamento tra cittadini di diverse condizioni, quando tale diverso trattamento sia
giustificato per favorire il cittadino più debole rispetto agli altri cittadini; e sostanzia il passaggio dallo Stato liberale
classico (che rifletteva una concezione economica basata sulla difesa della proprietà privata, nonché sull'assoluta libertà
del mercato da regole estranee ad esso), allo Stato sociale (connotato dall'impegno dei pubblici poteri, introducendo
regole correttive al libero mercato, a consentire a tutti l'accesso a determinate utilità sociali, quali il diritto alla salute, il
diritto al lavoro, il diritto allo studio; il diritto alla mobilità, il diritto alla casa, il diritto all'assistenza sociale ed il diritto
all'integrazione).
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