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1423/j popa andrei, popa vasili
Il Giudice Sportivo della Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali Avvocato Alessandro Avagliano ha emesso la seguente decisione disciplinare di primo grado nei confronti di: Andrei POPA – Atleta Vasili POPA - Atleta nel procedimento disciplinare R.G. 1423/J Con nota del 02.10.2013 a firma del Presidente della A.S.D. G Jgoro Kano di Foligno, veniva denunciato che gli atleti Andrei Popa e Vasili Popa, benché tesserati per l’anno 2013 presso la predetta A.S.D. G Jgoro Kano, avrebbero comunque partecipato ad allenamenti tenuti presso la società Judo Club Foligno dal 1 Settembre 2013, senza aver preventivamente ricevuto alcuna autorizzazione da parte del società di appartenenza. La denunciante sottolineava, altresì che a fine settembre 2013 la società A.S.D. G Jgoro Kano ha ricevuto due lettere a firma dei predetti atleti, i quali chiedevano alla società di appartenenza di concedere loro lo svincolo, rappresentando, quale motivo della richiesta, che “le loro potenzialità e la loro volontà di emergere, sarebbero state represse al punto tale da pregiudicarne irrimediabilmente l’attività sportiva”. A tale richiesta di svincolo, la A.S.D. G Jgoro Kano rispondeva con un diniego. Pertanto la Procura Federale, al fine di far luce su tali presunte irregolarità, apriva un procedimento disciplinare a carico di entrambi gli atleti, invitando la segreteria del Settore Judo e il Presidente della A.S.D. G Jgoro Kano a fornire ogni elemento probatorio utile al fine di accertare i fatti oggetto di denuncia; Il Sostituto Procuratore Federale, quindi, espletata l’istruttoria ed esaminata la documentazione fotografica fornita dalla denunciante, accertava che entrambi gli atleti denunciati fossero stati ripresi durante le fasi di allenamento svolte presso la palestra di un’altra società, nonostante, come confermato dai dati del tesseramento acquisiti in sede di istruttoria, entrambi i denunciati fossero tesserati per l’anno 2013 con la A.S.D. G Jgoro Kano. La Procura Federale, quindi, con nota del 05.02.2014 contestava ad entrambi gli atleti la violazione dei principi sportivi sanciti dalle Carte Federali e precisamente agli artt. 8, comma 4, 10 dello Statuto e 2 del R.F.G.S., i quali prevedono l’obbligo di operare con assoluta lealtà e correttezza, nonché di mantenere una condotta conforme ai principi di lealtà, probità e correttezza in ogni rapporto di natura sportiva, sociale e morale nonché infine contestava altresì la violazione dell’art. 9 dello Statuto in materia di relazioni sportive e stabilità del vincolo e, infine, la violazione dell’art. 60 del R.O.F. per essersi i denunciati allenati, in assenza di nulla osta/autorizzazione presso una società diversa rispetto a quella per cui risultano vincolati nell’anno 2013. Il rubricati venivano altresì avvisati della possibilità di prendere visione del fascicolo d’ufficio ed estrarre altresì copia degli atti e dei documenti in esso contenuti, nonché di inviare alla Procura Federale eventuali deduzioni e considerazioni a propria difesa nonché ancora di avvalersi di un difensore. Successivamente e a conclusione della fase istruttoria, preso atto che a seguito della contestazione dell’addebito formulato non perveniva alcuna memoria difensiva da parte dei predetti atleti, in data 17.04.2014 il Sostituto Procuratore Federale disponeva l’invio degli atti al Giudice Sportivo, ritenendo doversi procedere nei loro confronti e chiedendo quindi l’irrogazione della sanzione della squalifica di mesi tre a carico di ciascun atleta. All’udienza di discussione, tenutasi il giorno 05.06.2014, era presente il Sostituto Procuratore Federale Avv. Veronica Savarese mentre nessuno compariva per entrambi i deferiti. Il Sostituto Procuratore Federale pertanto si riportava alle proprie richieste come da atti già depositati. Il Giudice Sportivo, espone i seguenti Motivi della Decisione Alla luce della documentazione presente in atti e dall’esame degli allegati prodotti in corso di istruttoria è emerso che il fatto oggetto di deferimento è pienamente provato. Entrambi i deferiti, infatti, benché, durante l’intero anno 2013, fossero stati tesserati per la società A.S.D. G Jgoro Kano, hanno comunque preso parte a diversi e ripetuti allenamenti svolti presso altra società - nello specifico la Judo Club Foligno -, senza aver per questo ricevuto precedentemente alcun tipo di autorizzazione da parte della loro società di appartenenza. Tali circostanze risultano infatti chiaramente documentate dalle fotografie in atti, che costituiscono piena prova di quanto denunciato. Agli atti, oltretutto, non è emersa alcuna autorizzazione concessa agli atleti da parte della propria società di appartenenza per permettere la partecipazione a tali eventi. Questo Giudice inoltre non può non tener conto ai fini di una corretta valutazione delle circostanze denunciate, della condotta per nulla collaborativa dimostrata da entrambi gli atleti, i quali nonostante fossero stati preventivamente avvisati della facoltà di depositare eventuali memorie difensive a tutela dei loro diritti, sono rimasti tuttavia inadempienti dimostrando quindi, ulteriormente, acquiescenza ai fatti loro contestati. In conclusione le circostanze accertate conducono alla violazione dei principi sanciti dagli artt. 8, comma 4, 10 dello Statuto e 2 del R.F.G.S oltre che dagli artt. 9 dello Statuto Federale e 43 del Regolamento Organico Federale. Nel caso di specie, si sottolinea che per gli atleti tesserati come preagonisti, non agonisti ed agonisti esordienti e cadetti il vincolo è annuale, e pertanto ogni atleta è tenuto ad allenarsi e a svolgere gare fino al termine dell’anno solamente a favore della propria società di appartenenza per la quale è tesserato, salvo concessione di specifica autorizzazione da parte di quest’ultima. P.Q.M. Il Giudice Sportivo, in accoglimento delle richieste formulate dall’Ufficio della Procura Federale commina ai tesserati Popa Andrei e Popa Vasili, la sanzione della squalifica di mesi 3 (Tre) cadauno. Roma, 5 Giugno 2014 IL GIUDICE SPORTIVO (Avv. Alessandro Avagliano) Sentenza depositata in data 10 Luglio 2014