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1423/j popa andrei, popa vasili

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1423/j popa andrei, popa vasili
Il Giudice Sportivo
della Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali
Avvocato Alessandro Avagliano
ha emesso la seguente decisione disciplinare di primo grado nei confronti di:
Andrei POPA – Atleta
Vasili POPA - Atleta
nel procedimento disciplinare R.G. 1423/J
Con nota del 02.10.2013 a firma del Presidente della A.S.D. G Jgoro Kano di Foligno, veniva
denunciato che gli atleti Andrei Popa e Vasili Popa, benché tesserati per l’anno 2013 presso la
predetta A.S.D. G Jgoro Kano, avrebbero comunque partecipato ad allenamenti tenuti presso la
società Judo Club Foligno dal 1 Settembre 2013, senza aver preventivamente ricevuto alcuna
autorizzazione da parte del società di appartenenza.
La denunciante sottolineava, altresì che a fine settembre 2013 la società A.S.D. G Jgoro Kano ha
ricevuto due lettere a firma dei predetti atleti, i quali chiedevano alla società di appartenenza di
concedere loro lo svincolo, rappresentando, quale motivo della richiesta, che “le loro potenzialità e
la loro volontà di emergere, sarebbero state represse al punto tale da pregiudicarne
irrimediabilmente l’attività sportiva”.
A tale richiesta di svincolo, la A.S.D. G Jgoro Kano rispondeva con un diniego.
Pertanto la Procura Federale, al fine di far luce su tali presunte irregolarità, apriva un procedimento
disciplinare a carico di entrambi gli atleti, invitando la segreteria del Settore Judo e il Presidente
della A.S.D. G Jgoro Kano a fornire ogni elemento probatorio utile al fine di accertare i fatti oggetto
di denuncia;
Il Sostituto Procuratore Federale, quindi, espletata l’istruttoria ed esaminata la documentazione
fotografica fornita dalla denunciante, accertava che entrambi gli atleti denunciati fossero stati
ripresi durante le fasi di allenamento svolte presso la palestra di un’altra società, nonostante, come
confermato dai dati del tesseramento acquisiti in sede di istruttoria, entrambi i denunciati fossero
tesserati per l’anno 2013 con la A.S.D. G Jgoro Kano.
La Procura Federale, quindi, con nota del 05.02.2014 contestava ad entrambi gli atleti la violazione
dei principi sportivi sanciti dalle Carte Federali e precisamente agli artt. 8, comma 4, 10 dello
Statuto e 2 del R.F.G.S., i quali prevedono l’obbligo di operare con assoluta lealtà e correttezza,
nonché di mantenere una condotta conforme ai principi di lealtà, probità e correttezza in ogni
rapporto di natura sportiva, sociale e morale nonché infine contestava altresì la violazione dell’art.
9 dello Statuto in materia di relazioni sportive e stabilità del vincolo e, infine, la violazione dell’art.
60 del R.O.F. per essersi i denunciati allenati, in assenza di nulla osta/autorizzazione presso una
società diversa rispetto a quella per cui risultano vincolati nell’anno 2013.
Il rubricati venivano altresì avvisati della possibilità di prendere visione del fascicolo d’ufficio ed
estrarre altresì copia degli atti e dei documenti in esso contenuti, nonché di inviare alla Procura
Federale eventuali deduzioni e considerazioni a propria difesa nonché ancora di avvalersi di un
difensore.
Successivamente e a conclusione della fase istruttoria, preso atto che a seguito della
contestazione dell’addebito formulato non perveniva alcuna memoria difensiva da parte dei
predetti atleti, in data 17.04.2014 il Sostituto Procuratore Federale disponeva l’invio degli atti al
Giudice Sportivo, ritenendo doversi procedere nei loro confronti e chiedendo quindi l’irrogazione
della sanzione della squalifica di mesi tre a carico di ciascun atleta.
All’udienza di discussione, tenutasi il giorno 05.06.2014, era presente il Sostituto Procuratore
Federale Avv. Veronica Savarese mentre nessuno compariva per entrambi i deferiti.
Il Sostituto Procuratore Federale pertanto si riportava alle proprie richieste come da atti già
depositati.
Il Giudice Sportivo, espone i seguenti
Motivi della Decisione
Alla luce della documentazione presente in atti e dall’esame degli allegati prodotti in corso di
istruttoria è emerso che il fatto oggetto di deferimento è pienamente provato.
Entrambi i deferiti, infatti, benché, durante l’intero anno 2013, fossero stati tesserati per la società
A.S.D. G Jgoro Kano, hanno comunque preso parte a diversi e ripetuti allenamenti svolti presso
altra società - nello specifico la Judo Club Foligno -, senza aver per questo ricevuto
precedentemente alcun tipo di autorizzazione da parte della loro società di appartenenza.
Tali circostanze risultano infatti chiaramente documentate dalle fotografie in atti, che costituiscono
piena prova di quanto denunciato. Agli atti, oltretutto, non è emersa alcuna autorizzazione
concessa agli atleti da parte della propria società di appartenenza per permettere la partecipazione
a tali eventi.
Questo Giudice inoltre non può non tener conto ai fini di una corretta valutazione delle circostanze
denunciate, della condotta per nulla collaborativa dimostrata da entrambi gli atleti, i quali
nonostante fossero stati preventivamente avvisati della facoltà di depositare eventuali memorie
difensive a tutela dei loro diritti, sono rimasti tuttavia inadempienti dimostrando quindi,
ulteriormente, acquiescenza ai fatti loro contestati.
In conclusione le circostanze accertate conducono alla violazione dei principi sanciti dagli artt. 8,
comma 4, 10 dello Statuto e 2 del R.F.G.S oltre che dagli artt. 9 dello Statuto Federale e 43 del
Regolamento Organico Federale. Nel caso di specie, si sottolinea che per gli atleti tesserati come
preagonisti, non agonisti ed agonisti esordienti e cadetti il vincolo è annuale, e pertanto ogni atleta
è tenuto ad allenarsi e a svolgere gare fino al termine dell’anno solamente a favore della propria
società di appartenenza per la quale è tesserato, salvo concessione di specifica autorizzazione da
parte di quest’ultima.
P.Q.M.
Il Giudice Sportivo, in accoglimento delle richieste formulate dall’Ufficio della Procura Federale
commina ai tesserati Popa Andrei e Popa Vasili, la sanzione della squalifica di mesi 3 (Tre)
cadauno.
Roma, 5 Giugno 2014
IL GIUDICE SPORTIVO
(Avv. Alessandro Avagliano)
Sentenza depositata in data 10 Luglio 2014
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