...

Capitolo 10 Sez DA 1 a 4.qxd

by user

on
Category: Documents
16

views

Report

Comments

Transcript

Capitolo 10 Sez DA 1 a 4.qxd
1192
§ 452-833
Capitolo X
§ 512. – D.P.R. 14 luglio 1957 n. 1065. Approvazione del regolamento per l’esecuzione della
L. 4 agosto 1955 n. 727 (esecuzione della Convenzione internazionale n. 69 concernente il
diploma di capacità professionale dei cuochi
di bordo, adottata a Seattle il 27 giugno 1946,
ratificata e resa esecutiva con la L. 2 agosto
1952 n. 1305).
equipaggi.
Ove la suddetta prova venga superata, il candidato sarà sottoposto ad un esame orale sui seguenti
argomenti:
principi di igiene alimentare; valore nutritivo
delle derrate; adulterazioni ed alterazioni più comuni; manutenzione e conservazione dei viveri a
bordo; preparazione di pasti variati.
Art. 1. Per il conseguimento del diploma attestante
l’attitudine ad esercitare la professione di cuoco di
bordo sono tenute presso le Capitanerie di porto,
sedi di Direzione marittima, sessioni ordinarie di
esami nei mesi di aprile e ottobre.
Possono, inoltre, essere autorizzate dal direttore
marittimo, fuori dei mesi nei quali sono tenute sessioni ordinarie, anche presso i dipendenti uffici
compartimentali, sessioni straordinarie di esami,
quando siano state presentate domande da almeno
cinque aspiranti.
Art. 6. Al marittimo che abbia superato l’esame viene rilasciato un diploma di capacità, compilato secondo il modello allegato A (1).
Al marittimo che entro il 21 aprile 1956 abbia
compiuto soddisfacentemente due anni di servizio
in qualità di cuoco di bordo, vienen rilasciato, a sua
richiesta, un certificato, compilato secondo il modello allegato B (1), attestante il compimento di tale
servizio, equivalente, a tutti gli effetti, al diploma di
capacità giusta quanto disposto dall’art. 4 della L. 4
agosto 1955 n. 727.
Dal conseguimento del diploma o del rilascio
del certificato deve essere fatta annotazione in apposito registro, nonché sul titolo matricolare, e deve, nel contempo, essere data notizia all’autorità
marittima presso la quale l’interessato è iscritto
perché venga effettuata la relativa annotazione in
matricola.
Art. 2. Trenta giorni prima dell’apertura della sessione di esami, l’autorità marittima pubblica nella
propria sede e fa pubblicare presso dipendenti uffici un avviso nel quale sono indicati:
a) il luogo e i giorni in cui si svolgeranno gli esami;
b) il programma degli esami;
c) i requisiti necessari per essere ammessi agli esami;
d) i documenti da cui deve risultare il possesso di
tali requisiti;
e) ogni altra opportuna indicazione.
Art. 3. La Commissione giudicatrice della idoneità
degli aspiranti al diploma di cuoco di bordo viene
nominata dal direttore marittimo ed è composta nel
modo seguente:
a) il comandante del porto, o un ufficiale di porto
dallo stesso delegato, presidente;
b) il medico di porto di ruolo o il medico provinciale
nelle sedi in cui esiste Ufficio di sanità marittima:
membro;
c) due esperti, designati dal comandante del porto,
dei quali uno scelto fra i cuochi di bordo di navi da
passeggeri ed uno fra i cuochi di bordo di navi da
carico (1).
(1) D.P.R. 26 dicembre 1961 n. 1740: “Le funzioni di segretario della Commissione giudicatrice della idoneità degli aspiranti al
diploma di cuoco di bordo è prevista dall’art. 3 del D.P.R. 14 luglio
1957 n. 1065, sono esercitate da un impiegato del ruolo della carriera di concetto o, in mancanza, della carriera esecutiva del Ministero della marina mercantile”.
Art. 4. Per l’ammissione all’esame per il conseguimento del diploma di cuoco di bordo il candidato deve essere iscritto fra la gente di mare, avere compiuto
ventidue anni di età ed avere effettuato un periodo di
navigazione in servizio di cucina di due anni.
Tali requisiti debbono risultare da un estratto di
matricola mercantile, da allegare alla domanda per
la ammissione all’esame.
Art. 5. L’esame consiste in una prova pratica sull’attitudine del candidato a preparare due vivande comprese fra quelle previste dalle tabelle viveri relative
alla composizione dei pasti, allegate ai vigenti contratti nazionali di lavoro per l’arruolamento degli
(1) Si omette l’allegato.
Art. 7. L’esame di licenza per l’abilitazione al servizio di cucina superato presso istituti alberghieri
dello Stato, è valido per conseguire il diploma di
cuoco di bordo, purchè la Commissione esaminatrice presso l’istituto professionale sia integrata da un
ufficiale di porto, con diritto a voto, designato dall’autorità marittima competente territorialmente.
Superato l’esame, l’autorità marittima provvede
al rilascio del diploma di cuoco di bordo, purchè l’interessato sia iscritto fra la gente di mare, abbia compiuto ventidue anni di età ed abbia effettuato un periodo di navigazione in servizio di cucina di un anno.
Art. 8. L’esame finale superato al termine dei corsi
ordinari svolti presso le scuole del Corpo Equipaggi
Militari Marittimi dal personale volontario della categoria “Furieri sussistenza cuochi” è valido per
conseguire il diploma di cuoco di bordo purchè la
Commissione esaminatrice presso la scuola sia integrata dalla presenza di un Ufficiale di porto, con
diritto a voto, designato dall’Autorità marittima
competente territorialmente.
Superato l’esame, l’autorità marittima, ad avvenuto congelamento, provveda al rilascio del diploma
di cuoco di bordo purchè l’interessato sia iscritto tra
la gente di mare, abbia compiuto ventidue anni di età
ed abbia effettuato un periodo di navigazione, militare o mercantile, in servizio di cucina di un anno.
Art. 9. L’esame finale presso i corsi di addestramento professionale, svolti a norma della L. 29 aprile
1949 n. 264, per il riconoscimento della qualifica di
cuoco, sempre che i corsi stessi abbiano avuto una
durata non inferiore ai dieci mesi, è valido per conseguire il diploma di cuoco di bordo, purchè la
Commissione esaminatrice presso l’ente gestore
§ 452-833
Gente di mare
del corso sia integrata da un ufficiale di porto, con
diritto a voto, designato dall’autorità marittima
competente territorialmente.
Superato l’esame, l’autorità marittima provvede
al rilascio del diploma di cuoco di bordo, purchè
l’interessato sia iscritto tra la gente di mare, abbia
compiuto ventidue anni di età ed abbia effettuato
un periodo di navigazione in servizio di cucina di un
anno.
Art. 10. Le norme del presente regolamento non si
applicano alle navi di stazza lorda non superiore a
cinquecento tonnellate quando per esse sia previsto,
dalle tabelle d’armamento, l’imbarco di un marinaio
cuoco.
§ 513. – D.M. 3 febbraio 1958. Istituzione di sessioni ordinarie di esami presso la Direzione
marittima di Bari (G.U. 12 febbraio 1958 n. 37).
Art. 1. Presso la Direzione marittima di Bari saranno tenute, nei mesi di gennaio e giugno, sessioni di
esami per il conseguimento dei titoli di “capitano di
lungo corso”, di “aspirante capitano di lungo corso”, di “capitano di macchina”, di “aspirante capitano di macchina” e della specializzazione alla pesca,
di cui agli artt. 248, 250, 266 e 267 reg. nav. mar., approvato con D.P.R. 15 febbraio 1952 n. 328, e successive modifiche (1)
1193
stenere gli esami per meccanico navale di 1a classe
anche se non abbiano raggiunto l’età e gli altri requisiti prescritti dall’art. 270 del predetto regolamento e successive modifiche (1).
(1) Art. così sostituito dalla L. 4 marzo 1969 n. 142.
Art. 2. I titoli professionali saranno rilasciati ai marittimi di cui al precedente articolo soltanto dopo il
conseguimento di tutti i requisiti prescritti (1)
(1) Articolo così sostituito dalla L. 18 dicembre 1976 n. 916
Art. 3. Sono abrogate le disposizioni in contrasto
con la presente legge.
§ 515. – D.M. 6 febbraio 1963. Composizione
della Commissione di esami per il conseguimento dei titoli professionali di “capitano di
macchina” e di “aspirante capitano di macchina” (G.U. 21 febbraio 1963 n. 50).
Nella formazione delle Commissioni di esami di
cui al n. 7 del D.M. 13 marzo 1953, qualora non vi
sia disponibilità di ufficiali superiori del Genio navale appartenenti o provenienti dal servizio permanente effettivo, potranno essere chiamati in loro sostituzioni ufficiali inferiori del Genio navale, di grado non inferiore a quello di capitano, appartenenti o
provenienti al servizio permanentemente effettivo.
(1) Articolo così sostituito dal D.M. 1 febbraio 1953.
Art. 2. Gli esami di cui al precedente articolo saranno svolti secondo i programmi aprovati con il D.M.
13 marzo 1953, e le Commissioni saranno formate
nei modi previsti dal D.M. 13 marzo 1953.
§ 514. – L. 21 marzo 1958 n. 314. Estensione agli
istituti professionali di Stato e ad altri istituti
per le attività marinare dei benefici di legge di
cui godono le scuole professionali dell’Ente
nazionale educazione marinara (E.N.E.M.).
Art. 1. I licenziati dalle soppresse scuole secondarie
di avviamento professionale a tipo marinaro, statali
o legalmente riconosciute, dalle cessate scuole marittime dell’Ente nazionale per l’educazione marinara (ENEM), nonché dalle sezioni di qualifica per
attività marinare, funzionanti presso gli istituto professionali di Stato o legalmente riconosciuti, i quali
aspirino ad ottenre, in relazione alla preparazione
conseguita nelle scuole di provenienza, i titoli professionali di “padrone marittimo per il traffico”,
“padrone marittimo per la pesca”, “marinaio autorizzato al piccolo traffico”, “marinaio autorizzato alla piccola pesca mediterranea” e “meccanico navale
di seconda classe per motonavi” di cui agli artt. 253,
254, 257 e 271, reg. nav. mar., approvato con D.P.R.
15 febbraio 1952 n. 328, e successive modifiche, potranno essere ammessi a sostenere i relativi esami
anche se non abbiano raggiunto l’età e gli altri requisiti prescritti.
I licenziati dalle sezioni meccaniche, funzionanti presso gli istituti professionali di Stato o legalmente riconosciuti, potranno essere ammessi a so-
§ 516. – D.M. 30 luglio 1971. Conseguimento di
titoli professionali marittimi (G.U. 26 agosto
1971 n. 215).
Art. 1. Sono approvati gli uniti programmi di esami,
distinti con i numeri da 1) a 19), relativi al conseguimento dei titoli professionali marittimi di cui
appresso:
1) capitano di lungo corso;
2) aspirante capitano di lungo corso;
3) padrone marittimo di pirma classe per il traffico;
4) padrone marittimo di seconda classe per il traffico;
5) padrone marittimo di pirma classe per la pesca;
6) padrone marittimo di seconda classe per la pesca;
7) marinaio autorizzato al traffico;
8) marinaio autorizzato alla pesca;
9) capo barca per il traffico nello Stato;
10) capo barca per il traffico locale;
11) capo barca per la pesca costiera;
12) capitano di macchina;
13) aspirante capitano di macchina;
14) meccanico navale di prima classe specializzato;
15) meccanico navale di prima classe;
16) meccanico navale di seconda classe per motonavi;
17) fuochista autorizzato;
18) motorista abilitato;
19) marinaio motorista;
Art. 2. Sono approvati gli uniti programmi, distinti
con i numeri da 20) a 31), relativi al conseguimento, a
norma del primo comma dell’art. 298–bis reg. nav.
mar., dei titoli professionali marittimi di cui appresso:
20) padrone marittimo per il traffico;
21) padrone marittimo per la pesca;
Fly UP