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I “Compro Oro”: aspetti normativi e fiscali
I “Compro Oro”: aspetti normativi e fiscali In questi ultimi anni, sul territorio nazionale, si è assistito a un considerevole aumento delle attività dei c.d. “compro oro”. Gli operatori si trovano spesso in difficoltà a comprendere quali caratteristiche devono avere tali attività nonché gli adempimenti fiscali cui sono chiamati a rispondere. ____ A cura di Stefano Setti____ Riferimenti normativi - Legge 17 gennaio 2000, n. 7; - D.L. 23 febbraio 1995, n. 41; - D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, artt. 10, 17, 53. Concetti introduttivi Con riferimento al commercio dell’oro, in prima battuta, si deve fare riferimento alla Legge n. 7/2000 all’interno della quale viene data una definizione di cosa si debba intendere con la il termine “oro”. Più nel dettaglio l’art. 1 della Legge citata stabilisce che esistono di fatto due tipologie di “oro”: □ oro da investimento e □ oro diverso da quello da investimento o industriale. Ciò considerato, ai fini IVA, è stato previsto: □ un regime di esenzione IVA per le cessioni di oro da investimento di cui all’art. 10, n. 11), del D.P.R. n. 633/1972. Ai fini del riconoscimento dell’esenzione è necessario e sufficiente che l’oggetto della transazione sia qualificato come oro da investimento (si tratta di un’esenzione oggettiva), non rilevando né la qualifica soggettiva dell’acquirente né l’utilizzo che questi ne farà (in tal senso, esplicitamente, la Circolare 16 novembre 2000, n. 207/E, del Ministero delle Finanze); □ l’ordinario regime di imponibilità per le cessioni di oro diverso da quello da investimento o industriale. Attenzione Con riferimento alle cessioni di oro diverso da quello da investimento o industriale è previsto che l’IVA venga assolta con il particolare meccanismo del cd. reverse charge disciplinato dall’art. 17, comma 5 del D.P.R. n. 633/1972, che pone a carico a cura di Stefano Setti - www. omniazucchetti.it - www.mysolution.it 1 del cessionario, se soggetto passivo d’imposta residente nel territorio dello Stato, l’obbligo di corrispondere l’imposta per conto del cedente. Il caso Domanda: qual è la distinzione tra “oro da investimento” e “materiale d’oro ad uso prevalentemente industriale”? Risposta: al fine di poter rispondere alla domanda posta si dovrà prendere a riferimento quanto stabilito dal 1° comma dell’art. 1 della Legge n. 7/2000. Infatti, all’interno dello stesso viene precisato che: □ l’“oro da investimento”, per tale dovendosi intendere: > il metallo lavorato in lingotti e in placchette “di peso accettato dal mercato dell’oro, ma comunque superiore a 1 grammo, di purezza pari o superiore a 995 millesimi”, venduto ad un prezzo pari al valore intrinseco del fino contenuto; > le monete d’oro “di purezza pari o superiore a 900 millesimi, coniate dopo il 1800”, “vendute ad un prezzo che non supera dell’80 per cento il valore sul mercato libero dell’oro in esse contenuto”; □ il “materiale d’oro ad uso prevalentemente industriale”, per tale dovendosi intendere: > la materia prima aurifera grezza destinata a successiva fusione (ad es., i granuli, le polveri, i pani, le verghe, i minerali auriferi); > i “semilavorati di purezza pari o superiore a 325 millesimi, sia in qualunque altra forma e purezza”; > l’“oro da investimento” di cui al precedente punto n. 1) (ad es., i lingotti e le placchette) allorché venga destinato non più a riserva di valore, ma a successiva lavorazione e muti perciò la propria qualificazione ex Legge n. 7/2000. □ a fianco delle due tipologie di oro individuate precedentemente è possibile individuare una categoria residuale che comprende i prodotti finiti e gli altri oggetti in oro tra i quali: > il c.d. “oro da gioielleria” a uso ornamentale (ad es., i gioielli e i monili); > l’oro per la componentistica elettronica (ad es., il materiale aureo di rivestimento delle superfici); > l’oro per scopi medici e diagnostici (ad es., il materiale aureo per la realizzazione di otturazioni e ponti in odontoiatria). Sembra ragionevole ritenere che debba essere ricompreso in tale punto 3) non solo l’oro in condizioni di nuovo o di usato da lavorare e/o riparare, ma anche quello in condizioni di “rottame” o “rifiuto”, da destinare a fusione per ricavarne altro oro di tipo diverso da quello di cui ai precedenti nn. 1) e 2) (ad es., altro “oro da gioielleria ad uso ornamentale”). a cura di Stefano Setti - www. omniazucchetti.it - www.mysolution.it 2 I “Compro Oro” La Banca d’Italia all’interno della Circolare 28 maggio 2012, ha fatto presente che per i soggetti che limitano la propria attività al commercio di “oro da gioielleria” non si rende necessario il possesso dei requisiti di forma societaria, oggetto sociale e onorabilità previsto per gli “operatori professionali in oro” (requisiti, invece, richiesti per gli “operatori professionali in oro”). Ne deriva che i “Compro Oro”: □ possono acquistare oggetti preziosi nuovi, usati o avariati e rivenderli al pubblico, a fonderie o ad altri operatori. Tale attività si configura, infatti, come commercio di prodotti finiti che non rientrano nella definizione di “oro” contenuta nell’art. 1, comma 1, della Legge n. 7/2000; è la fonderia che dovesse trarne il contenuto in fino e rivenderlo come “oro da investimento” a dover assumere la qualifica di “operatore professionale in oro”; □ non possono congiuntamente acquistare “oro da gioielleria” usato/avariato, fonderlo (per proprio conto o con incarico a terzi previo accordo di mantenimento del diritto di proprietà sul fino ottenuto) e cedere il fino ottenuto. Attenzione I c.d. “compro oro” entrano in rapporto con la Banca d’Italia solo per il tramite della Struttura dedicata al contrasto del riciclaggio (Unità di Informazione Finanziaria, UIF). La Banca d’Italia, in altre parole, non esercita sui “compro oro” alcuna forma di vigilanza o di controllo in relazione allo svolgimento delle attività. Compro oro: la documentazione sugli acquisti e vendite ai fini dell’IVA e delle imposte dirette Tipologia Documentazione Acquisti dei Per gli acquisti che usualmente vengono effettuati da privati, i “compro oro” (visti i “Compro Oro” chiarimenti forniti dalla Circolare n. 70 dell’8 novembre 1973 nonché dalla Risoluzione n. 9/2270 del 20 gennaio 1981) devono istituire un apposito registro, bollato e numerato prima dell’uso, in cui annotare tutti gli acquisti della specie. Tale registro serve allo scopo di far venire meno, ai fini IVA, la presunzione di acquisto (di cui all’art. 53 del D.P.R. n. 633/1972) nonché per poter documentare la deducibilità del costo sostenuto. Vendite dei Per quanto attiene alle vendite effettuate nei confronti di privati (per le quali tornerà “Compro Oro” applicabile il regime IVA del margine) deve essere istituto un registro delle cessioni all’interno del quale deve essere riportata l’indicazione della data, natura, qualità e quantità dei beni e dei relativi corrispettivi al lordo dell’IVA. Tale registro costituisce la base al fine di poter procedere allo scorporo nonché alla determinazione dell’IVA a cura di Stefano Setti - www. omniazucchetti.it - www.mysolution.it 3 da dover versare all’Erario. Il caso Domanda: I “Compro Oro” hanno l’obbligo di tenuta del registro di pubblica sicurezza? In quali casi va utilizzato? Quali informazioni deve riportare tale registro? Risposta: I “Compro Oro” sono obbligati alla tenuta del registro di pubblica sicurezza all’interno del quale dovranno essere riportati, così come stabilito dall’art. 128 del R.D. n. 773/1931, tutti i dati relativi agli acquisti di oggetti preziosi usati effettuati da privati (si tenga presente che tale registro serve unicamente per gli oggetti acquistati da privati, infatti, per gli oggetti in esame acquistati da soggetti passivi IVA farà fede la documentazione fiscale). Tale registro ha come obiettivo quello di consentire la verifica, in caso di controllo da parte delle autorità di polizia, della provenienza della merce acquistata. Tale registro dovrà essere numerato nonché bollato su ogni pagina a cura dell’autorità di pubblica sicurezza ovvero dall’ufficio del registro e dovrà essere esibito sulla base delle eventuali richieste che pervengono dal personale di pubblica sicurezza. Più nel dettaglio su tale registro vanno riportate di seguito e senza spazi in bianco, le seguenti informazioni: □ le generalità, il domicilio e gli estremi del documento del venditore; □ la data dell’operazione; □ la descrizione della merce acquistata, in ordine alla natura, quantità e qualità; □ il prezzo pattuito. Così come stabilito dal 1° comma 1 dell’art. 128 del R.D. n. 773/1931, gli operatori orafi possono acquistare oggetti preziosi da privati solo se questi ultimi sono forniti di un documento di identità valido, di cui è opportuno conservare la fotocopia, allegandola al registro. Infine, gli oggetti acquistati non possono essere rivenduti o trasformati prima che siano passati 10 giorni dall’acquisto. IVA: Reverse charge o regime del margine? Attenzione Le cessioni di oro da investimento sono soggette ad imposta in regime di esenzione, salvo opzione per l’imponibilità (art. 10, n. 11, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633). a cura di Stefano Setti - www. omniazucchetti.it - www.mysolution.it 4 “Compro Oro” Modalità con cui Modalità operative assolvere l’IVA Reverse charge Così come stabilito dall’art. 17, comma 5 del D.P.R. n. 633/1972, per le cessioni imponibili di oro da investimento (se vi è stata l’opzione per l’IVA), nonché per le cessioni di materiale d’oro e per quelle di prodotti semilavorati di purezza pari o superiore a 325 millesimi, si applica il meccanismo del reverse charge. Sul punto, la Risoluzione n. 375/E del 28 novembre 2002 ha analizzato il caso di un operatore professionale che acquista dai soggetti c.d. “compro oro” oggetti preziosi d’oro usati e/o avariati per la successiva affinazione e recupero del metallo prezioso ivi contenuto. In tale sede è stato affermato che per la nozione di “materiale d’oro e prodotti semilavorati”, soggetti al regime del reverse charge, occorre fare riferimento all’oro nella sua funzione prevalentemente industriale, ossia di materia prima destinata alla lavorazione, distinta, quindi, dall’oro da investimento. Conseguentemente, la vendita di rottami di gioielli d’oro, in sé non suscettibili di utilizzazione da parte del consumatore finale, a un soggetto che non li destina al consumo finale, ma li impiega in un processo intermedio di lavorazione e trasformazione, è assimilabile alla cessione di materiale d’oro o semilavorato. Pertanto, la cessione di rottami di gioielli d’oro da un soggetto “compro oro” ad un operatore professionale che non svolge attività di commercializzazione, ma li destina esclusivamente al procedimento industriale di fusione e successiva affinazione chimica per il recupero del materiale prezioso ivi contenuto, è soggetta al regime IVA del reverse charge. In sostanza, la citata Risoluzione n. 375/E del 2002 ha riconosciuto che le cessioni di rottami di gioielli d’oro possono fruire del predetto regime di inversione contabile quando tali materiali non sono suscettibili di consumo finale, in quanto ceduti ad un soggetto che non può che impiegarli in un processo di lavorazione e trasformazione. In tal caso, anche se i rottami d’oro e gli altri oggetti più sopra indicati non rappresentano, sotto l’aspetto merceologico, “oro industriale” (materiale d’oro in senso proprio e semilavorati), trova comunque applicazione il regime IVA previsto per il materiale d’oro e per i semilavorati dell’oro industriale, in considerazione della descritta destinazione di tali beni. Attenzione: La Risoluzione citata chiarisce che torna applicabile il reverse charge alle cessioni di “oro” (che viene utilizzato per scopi diversi dalla vendita, quali ad a cura di Stefano Setti - www. omniazucchetti.it - www.mysolution.it 5 esempio, la fusione del metallo per la creazione di un nuovo oggetto ovvero la scomposizione e la successiva utilizzazione dei pezzi ottenuti per la riparazione di oggetti diversi) effettuate da un “compro oro” nei confronti di un “operatore professionale in oro”. Ad oggi non è chiaro se il reverse charge torni applicabile, fermo restando le altre ipotesi, nel caso in cui il cessionario non sia un “operatore professionale in oro”. Ancorché ad oggi non vi sia un chiarimento ufficiale si ritiene che anche in tale ultimo caso torni applicabile il meccanismo del reverse charge, ovviamente sempre che il cessionario sia un soggetto passivo IVA. Regime del Affinché torni applicabile il regime del margine (D.L. n. 41 del 23 febbraio 1995) è margine necessario che sussistano requisiti di natura soggettiva ed oggettiva. Per quanto riguarda il requisito soggettivo, il regime del margine si applica: □ ai commercianti abituali di beni mobili usati, oggetti d’arte, di antiquariato e da collezione; □ ai commercianti occasionali dei medesimi beni. Con riferimento al requisito di natura oggettiva devono coesistere due condizioni: □ deve trattarsi di beni mobili usati, suscettibili di reimpiego nello stato originario o previa riparazione, oggetti d’arte, di antiquariato e da collezione; □ i beni devono essere stati acquistati presso privati. Attenzione: Per quanto attiene al presupposto oggettivo si fa presente che la normativa comunitaria esclude dal regime in esame i metalli preziosi e le pietre preziose; tale esclusione, però, non è prevista dalla norma nazionale. Vengono assimilati agli acquisti presso i privati le seguenti fattispecie: □ i beni acquistati presso un soggetto passivo che non ha potuto operare, in relazione all’acquisto dei beni stessi, la detrazione dell’imposta, ai sensi dell’art. 19, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972; □ i beni acquistati presso un soggetto passivo d’imposta comunitario in regime di esonero presso il proprio Stato; □ i beni acquistati presso un soggetto passivo di imposta che opera anch’esso nel medesimo regime speciale di imposizione del margine. a cura di Stefano Setti - www. omniazucchetti.it - www.mysolution.it 6 Il regime del margine prevede tre diverse modalità di determinazione dell’imposta: □ regime del margine ordinario (o analitico), dove l’eventuale margine imponibile viene determinato per ogni singolo bene; □ regime del margine forfetario (o percentuale), dove la base imponibile viene determinata in base a percentuali fissate dalla norma sul corrispettivo di vendita; □ regime del margine globale, dove il margine viene determinato per masse di operazioni effettuate cumulativamente nel mese o trimestre. Attenzione: Può essere utilizzato il metodo globale qualora il soggetto passivo IVA, come ad esempio nel caso dei “compro oro”, svolga abitualmente il commercio e l’acquisto di oggetti d’oro per masse come compendio unitario e con prezzo indistinto, nonché nei casi in cui il costo di tali beni sia inferiore a euro 516,45. Quindi, chi acquista oggetti preziosi usati in lega d’oro, e li rivende in massa, potrà applicare il regime speciale del margine con sistema globale. Infatti tale metodologia, a differenza delle altre, consente che il margine venga determinato per masse di operazioni, ovvero globalmente per tutte le vendite effettuate per ciascun mese o trimestre. Dal margine positivo dovrà essere scorporata l’IVA a debito, mentre l’eventuale margine negativo costituirà un credito di margine, di cui si potrà beneficiare nel periodo d’imposta successivo. L’imposta per le cessioni effettuate beneficiando del regime speciale del margine globale, ricade tra i costi del cedente e non del cessionario. Il caso Domanda: un’impresa autorizzata al commercio di oro fino, e iscritta presso l’albo della Banca d’Italia, esercita esclusivamente attività di “compro oro”, facendo fondere l’oreficeria ritirata a un altro soggetto, anch’esso iscritto presso il medesimo albo, e vendendogli l’oro fino così ottenuto in regime di reverse charge in fattura (art. 17, comma 5, del D.P.R. n. 633/1972). È corretta tale procedura? Risposta: L’art. 10, n. 11, del D.P.R. n. 633/1972, dispone l’esenzione dell’imposta per le cessioni in oro da investimento (da intendere come “l’oro in forma di lingotti o placchette di peso accettato dal mercato dell’oro, ma comunque superiore a 1 grammo, di purezza pari o superiore a 995 millesimi rappresentato o meno da titoli”), a esclusione di quelle poste in essere dai soggetti che producono oro da investimento o che trasformano oro in oro da investimento oppure commerciano oro da investimento, che saranno a cura di Stefano Setti - www. omniazucchetti.it - www.mysolution.it 7 pertanto imponibili. Di conseguenza, per le categorie di beni, che ai sensi dell’art. 1, comma 1, lettere a) e b) della Legge n. 7/2000, possono essere esclusivamente commerciate dagli “operatori professionali in oro”, regolarmente iscritti all’albo istituito presso la Banca d’Italia (ovvero cessioni imponibili di oro da investimento di cui all’art. 10, n. 11, del D.P.R. n. 633/1972, nonché cessioni di materiale d’oro - nella cui definizione rientrano anche i cosiddetti “rottami di gioielli”, ovvero l’oreficeria danneggiata e irreparabile che ha necessità di un ulteriore stadio di lavorazione o trasformazione, come stabilito dalla Risoluzione n. 375/E del 28 novembre 2002 - e cessioni di prodotti semilavorati di purezza pari o superiore a 325 millesimi), l’imposta è assolta con il meccanismo del cosiddetto reverse charge, che pone a carico del cessionario, se soggetto passivo d’imposta residente nel territorio dello Stato, l’obbligo di corrispondere l’imposta per conto del cedente. Pertanto, la fattura verrà emessa dal cedente senza addebito d’imposta (con l’annotazione relativa all’art. 17, comma 5 del D.P.R. n. 633/1972), mentre il cessionario avrà l’obbligo di integrare la fattura emessa con l’indicazione dell’aliquota e dell’imposta, nonché di annotarla nei registri fatture emesse o dei corrispettivi (artt. 23 e 24 del D.P.R. n. 633/1972) entro quindici giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese, nonché nel registro degli acquisti (art. 25 del D.P.R. n. 633/1972) per esercitare il diritto alla detrazione. Ciò detto, considerato che, nel caso di specie, l’impresa autorizzata al commercio di oro opera esclusivamente nel settore del recupero dei metalli preziosi destinati a essere sottoposti al procedimento industriale di fusione e affinazione chimica, l’imposta sugli acquisti di rottami di gioielli d’oro potrà correttamente essere assolta mediante la procedura prevista dall’art. 17, comma 5, del D.P.R. n. 633/1972, sopra descritta. Documento chiuso in redazione in data 08/02/2013 TUTTI I DIRITTI RISERVATI - VIETATA LA RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE. Tutti i diritti di sfruttamento economico dell’opera appartengono a Cesi Multimedia S.r.l.. L’elaborazione dei testi, anche se curata con scrupolosa attenzione, non può comportare specifiche responsabilità per eventuali involontari errori o inesattezze. a cura di Stefano Setti - www. omniazucchetti.it - www.mysolution.it 8