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sintesi dell`attivita` di compro oro

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sintesi dell`attivita` di compro oro
SINTESI DELL’ATTIVITA’ DI COMPRO ORO
E’ un’attività che viene regolamentata da tre normative:
- Normativa di P.S. art. 127 e 128 del T.U. a Voi ben nota.
- Legge 17 Gennaio 2000 n. 7/ Banca d’Italia.
- Conseguente normativa fiscale.
Tali leggi sono estremamente complesse, intersecanti fra di loro e sono state oggetto di circolari,
chiarimenti, ecc.
Esempio di procedura normale – corretta
Il negozio/Compro oro che acquista Oreficeria usata da privati deve:
• Identificare il privato cittadino che vende;
• Farsi fotocopia del documento;
• Compilare un modulo di acquisto ( vedi fac-simile allegato );
• Registrare entro sera i dati sul Registro P.S.
• Trattenere la merce per 10 giorni senza possibilità di nessuna modifica, alterazione.
Dopo 10 giorni si può procedere alla vendita al Banco Metalli con normale DDT:
Oreficeria usata in oro a Titolo presunto 750 millesimi destinata alla fusione ed affinazione
gr …………
Dopo avere avuto i dati si fattura in normale regime IVA ( o dichiarazione d’intento)
Oreficeria usata in oro a Titolo presunto 750 millesimi destinata alla fusione ed affinazione
gr …………
Euro …………….
Nel recente documento “ Chiarimenti in materia di oro” del 28 maggio 2010 la Banca d’Italia ha
una volta per tutte precisato:
«Le attività dei “compro oro” :
L’oro il cui commercio è legittimamente consentito ai “compro-oro” può essere dedotto, per
esclusione, da quello non riservato agli “operatori professionali in oro”.
Non occorre pertanto la comunicazione di avvio dell’attività – e quindi il possesso dei requisiti di
forma societaria, oggetto sociale e onorabilità degli esponenti di cui all’art. 1, comma 3, della Legge
n. 7/2000 – per quei soggetti che limitino la propria attività al commercio di “oro da gioielleria” di
cui al precedente n. 3)
A titolo di esempio, i “compro-oro”:
–
possono acquistare oggetti preziosi nuovi, usati o avariati e rivenderli al pubblico, a fonderie
o ad altri operatori. Tale attività si configura, infatti, come commercio di prodotti finiti che
non rientrano nella definizione di “oro” contenuta nell’art. 1, comma 1, della stessa Legge; è
la fonderia che dovesse trarne il contenuto in fino e rivenderlo come “oro da investimento” a
dover assumere la qualifica di “operatore professionale in oro”;
– non possono congiuntamente acquistare “oro da gioielleria” usato/avariato, fonderlo (per proprio
conto o con incarico a terzi previo accordo di mantenimento del diritto di proprietà sul fino
ottenuto) e cedere il fino ottenuto».
Si osservi che i c.d. “compro-oro” entrano in rapporto con la Banca d’Italia solo per il tramite della
Struttura dedicata al contrasto del riciclaggio (Unità di Informazione Finanziaria, UIF). La Banca
d’Italia, in altre parole, non esercita sui “compro-oro” alcuna forma di vigilanza o di controllo in
relazione allo svolgimento delle attività.
E poi fondamentale tale precisazione:
«Va peraltro tenuto presente, in via preliminare, che il rispetto della disciplina sulle riserve,
rilevante sotto il profilo dell’abusivismo, è affidato a meccanismi di accertamento e sanzionatori
propri del regime penale (cfr. l’art. 4 della Legge n. 7/2000): spetta, in ultima istanza, all’Autorità
giudiziaria ogni valutazione in concreto delle singole fattispecie».
VADENECUM OPERATIVO SULLE ATTIVITA’ DI “COMPRO ORO” E’ un’attività che viene regolamentata da più fonti normative, tra cui:
Normativa
- Normativa di P.S. art. 127 e 128 del R.D. 18.06.1931 n. 773 (T.U.L.P.S.) .
- Normativa di P.S. art7. 243, 244, 245, 246, 247 del R.D. 06.05.1940 n. 635 (Reg. es. T.U.L.P.S.) .
- L. 17 gennaio 2000, n. 7 - Nuova disciplina del mercato dell'oro, anche in attuazione della direttiva 98/80/CE del
Consiglio, del 12 ottobre 1998
- D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 - Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4,
comma 4, della L. 15 marzo 1997, n. 59
- D. Lgs. 26 marzo 2010 , n. 59 -Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno.
- D.L.gs 29 dicembre 1992, n 517 (Attuazione della direttiva 90/384/CEE sull'armonizzazione delle
legislazioni degli Stati membri in materia di strumenti per pesare a funzionamento non automatico).
- D.M. 28 marzo 2000, n° 182 - Regolamento recante modifica ed integrazione della disciplina della verificazione
periodica degli strumenti metrici in materia di commercio e di camere di commercio”
- L. 8 ottobre 1973, n. 675 - Ratifica ed esecuzione della convenzione tra la Repubblica Italiana e la Confederazione
svizzera relativa al riconoscimento reciproco dei marchi impressi sui lavori in metalli preziosi, conclusa a Berna il 15
gennaio 1970
- L. 6 giugno 1986, n. 257 - Norme sull'Amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi
- D.M. 8 luglio 1993, n. 361 - Regolamento di attuazione della legge 4 giugno 1991, n. 188, recanti modificazioni
alla legge 30 gennaio 1968, n. 46, sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi.
- L. 24 aprile 1998, n. 128 - Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell'Italia alle
Comunità europee. (Legge comunitaria 1995-1997).
- D.Lgs. 22 maggio 1999, n. 251 - Disciplina dei titoli e dei marchi d’identificazione dei metalli preziosi, in
attuazione dell'articolo 42 della legge 24 aprile 1998, n. 128.
- D.Lgs. 25 settembre 1999, n. 374, art. 1 - Estensione delle disposizioni in materia di riciclaggio dei capitali di
provenienza illecita ed attività finanziarie particolarmente suscettibili di utilizzazione a fini di riciclaggio, a norma
dell'articolo 15 della legge 6 febbraio 1996, n. 52
- D.P.R. 30 maggio 2002, n. 150 - Regolamento recante norme per l'applicazione del decreto legislativo 22 maggio
1999, n. 251, sulla disciplina dei titoli e dei marchi d’identificazione dei metalli preziosi.
- D.L. n. 223/2006 Liberalizzazione del settore commerciale
- Legge 30 luglio 2010, n. 122 – art. 49 comma 4-bis
Codice Attività Economica ATECO
47.77.00 - Commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria e argenteria
- Conseguente normativa fiscale.
Definizioni
Sono considerati oggetti preziosi quelli costituiti, in tutto o in parte, da metalli preziosi ossia oro, argento, platino e
palladio, coralli e perle di ogni tipo, anche se venduti sciolti, e da pietre preziose (diamanti, rubini, zaffiri, smeraldi,
anche se venduti sciolti, ed ogni altra pietra che sia unita a metalli preziosi).
I metalli preziosi sono: platino, palladio, oro e argento.
I metalli preziosi e le loro leghe devono portare impresso il titolo in millesimi del fino contenuto ed il marchio di
identificazione:
- per il platino, 950, 900 e 850 millesimi;
- per il palladio, 950 e 500 millesimi;
- per l'oro, 750, 585, 375 millesimi;
- per l'argento, 925 e 800 millesimi.
È vietato l'uso di marchi di identificazione diversi da quelli stabiliti
I diamanti, i rubini, gli zaffiri e gli smeraldi sono pietre preziose di per sé e sono considerate tali anche se vendute
sciolte, mentre altre pietre quali, ad esempio, lapislazuli, granato, topazio, turchese, tormalina, zircone, ametista, ecc.
sono considerate preziose se unite ai metalli di cui sopra.
Requisiti Morali
Non possono esercitare l’attività commerciale, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione:
a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza;
b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale e'
prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena
superiore al minimo edittale;
c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di
cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta,
bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità
pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente
all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da
leggi speciali;
f) coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui
confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di
sicurezza non detentive.
Oltre agli adempimenti e ai requisiti comuni all’esercizio di tutte le attività commerciali, è necessaria
l’autorizzazione della questura per attività in materia di oggetti preziosi.
Devono essere in possesso di questa licenza coloro che commerciano, fabbricano o fanno intermediazione di oggetti
preziosi e i commercianti e fabbricanti stranieri che intendono fare commercio di oggetti preziosi da essi importati in
Italia, nonché ai loro agenti, rappresentanti, commessi viaggiatori e piazzisti.
Iter burocratico per l’apertura di attività “Compro oro”
Comunicazione Unica (ComUnica)
Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.) per gli esercizi di vicinato al dettaglio
Autorizzazione comunale, nel caso di apertura di medie e grandi strutture di vendita
La Comunicazione Unica è una pratica digitale che permette di assolvere tutti gli adempimenti amministrativi,
fiscali, previdenziali ed assicurativi necessari all'avvio di un'attività imprenditoriale e quelli da effettuare
successivamente in caso di modifiche o cancellazione dell’impresa.
La S.C.I.A va presentata attraverso modalità telematica alla Camera di Commercio competente per territorio, la quale
provvederà, a sua volta, a trasmetterne comunicazione allo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) del Comune
interessato.
Per le imprese che si occupano anche della produzione di preziosi è necessaria anche l’iscrizione nell'apposito
registro degli assegnatari dei marchi di identificazione, tenuto presso la Camera di Commercio
Tali leggi sono estremamente complesse, intersecanti fra di loro e sono state oggetto di circolari, chiarimenti, ecc.
Requisiti morali dei titolari delle attività “Compro oro”
Non possono esercitare l’attività commerciale, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione:
a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza;
b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale e'
prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena
superiore al minimo edittale;
c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di
cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta,
bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità
pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente
all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da
leggi speciali;
f) coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui
confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di
sicurezza non detentive.
Oltre agli adempimenti e ai requisiti comuni all’esercizio di tutte le attività commerciali, è necessaria
l’autorizzazione della questura per attività in materia di oggetti preziosi.
Devono essere in possesso di questa licenza coloro che commerciano, fabbricano o fanno intermediazione di oggetti
preziosi e i commercianti e fabbricanti stranieri che intendono fare commercio di oggetti preziosi da essi importati in
Italia, nonché ai loro agenti, rappresentanti, commessi viaggiatori e piazzisti.
Requisiti delle attività “Compro oro”
Il controllo delle attività dei “compro oro” viene eseguita in forza dell’art. 16 del T.U.L.P.S. con verbale redatto ai
sensi dell’art. 13, comma 1, legge 24 novembre 1981, n. 689. (allegato 1)
Esempio di procedura nel controllo delle predette attività:
Il negozio/Compro oro che acquista Oreficeria usata da privati deve:
1. Il titolare dell’attività del tipo “compro oro”, deve avere l’autorizzazione rilasciata dalla Questura di
Roma (Art. 127, comma 1, R.D. 773/1931) (esempio vedasi Allegato 2, 3 e 4)
2. Identificare il privato cittadino che vende o acquista, mediante valido documento d’identificazione
(non sono ammesse conoscenze dirette); (Art. 128, comma 1, R.D. 773/1931)
3. Tenere, compilare e registrare cronologicamente, il registro di P.S. (c.d. registro delle operazioni
giornaliere) indicando cronologicamente e senza spazi in bianco, il nome, cognome e domicilio dei
venditori e dei compratori, la data dell’avvenuta operazione di acquisto o vendita, la specie della merce
comprata o venduta ed il prezzo pattuito (Art. 128, comma 2 R.D. 773/1931 e art.247, comma 1, R.D.
635/1940) (Attenzione !! con circolare Prot. N. 559/C.27003 – 12982.D(17) datata 15.01.1997 del
Ministero dell’Interno – Dip. Pubblica Sicurezza – Dir. Centr. Affari Generali – Ser. Polizia
Amministrativa – Divisione I Sez. III e successive modifiche, i registri possono essere di tipo
informatico e devono essere stampati in giornata e comunque esibiti agli Agenti di P.S. che ne
facciano richiesta) (vedasi allegato 3);
4. Alla richiesta da parte di Agenti di P.S., deve esibire il registro delle operazioni (c.d. registro delle
operazioni giornaliere) (Art. 128, comma 2, R.D. 773/1931)
5. Il titolare dell’autorizzazione di polizia deve essere sempre presente. In caso di assenza del predetto,
questo può essere sostituito temporaneamente e rappresentato dai lavoratori dipendenti, i cui
nominativi devono essere sempre comunicati all’autorità di P.S. , affinché essa sia in condizioni di
verificare la sussistenza dei loro requisiti personali e l a loro idoneità a rappresentare il titolare
dell’autorizzazione di polizia rilasciata dal Questore. (Art. 8, comma 1, R.D. 773/1931)
6. Il titolare dell’autorizzazione di polizia che deve possedere determinati requisiti ( tra cui non avere
riportato condanne) (Art. 5, comma 2, D.Lgs. 114/1998)
7. dichiarazione di inizio attività di vendita al dettaglio al comune competente per territorio (esercizio di
vicinato) (Artt. 65, D.Lgs. 59/2010, 7, D.Lgs. 114/1998 e 49, D.L. 78/2010 conv. L. 122/2010)
8. Il titolare dell’autorizzazione di polizia deve trattenere la merce per 10 giorni senza possibilità di
nessuna modifica, alterazione (Art. 128, comma 5, R.D. 773/1931)
9. osservare oltre le condizioni stabilite dalla legge, le prescrizioni che l'autorità di pubblica sicurezza ha
ritenuto imporre nell’interesse pubblico (Art. 9, R.D. 773/1931)(come ad esempio fotografare gli
oggetti preziosi acquistati) (esempio vedasi Allegato 5)
10. Dichiarazione di tipologia di vendita nel commercio di oggetti preziosi (Art. 12 R.D. 635/1940
sostituito dall’art. 2 del D.P.R. 28.05.2001, n. 311) (esempio vedasi Allegato 6)
11. Fare eseguire la verifica periodica degli strumenti utilizzati per la pesatura dell’oro (Art. 10 D.L.gs n
517 del 30.12.1992). (esempio vedasi Allegato 7)
Il controllo della regolarità, buon funzionamento ed affidabilità della strumentazione per la pesatura dei metalli
preziosi, viene di norma eseguito da personale dell’ufficio metrico delle Camere di Commercio competenti
territorialmente. Pertanto, qualora sorgano dubbi sulla regolarità degli strumenti per la pesatura dei metalli
preziosi, ci si dovrà avvalere di tale personale od in alternativa, provvedere al loro sequestro per la verifica della
loro corretta funzionalità.
Le bilance che hanno superato le verifiche periodiche devono riportare applicata una targhetta di forma
quadrata di cm 4 x 4, in colore verde con stampa del carattere in nero, riportante i dati dell’Ente che ha eseguito
la verifica periodica e la scadenza della stessa. La targhetta deve essere a norma di quanto stabilito dall’Allegato
II del DM 182/2000.
Per il mancato rispetto dei vari obblighi metrologici, ivi compreso quello della verificazione periodica, sono
applicabili, secondo i casi, le sanzioni previste dal codice penale, dalle leggi metriche e dal decreto legislativo
517/1992. Per la sola omessa verificazione periodica entro le scadenze di legge molti uffici metrici camerali nei
loro verbali applicano la sanzione prevista dall’ Art. 13 D.L.gs n 517/1992 del pagamento di una somma da €
516,00 a € 1.549,00 €, ma altri, nel rispetto della normativa vigente, anche il sequestro amministrativo degli
strumenti interessati. Per altre gravi inadempienze può essere decisa la confisca dello strumento interessato e
può essere anche avviato un procedimento penale.
Dopo 10 giorni si può procedere alla vendita al Banco Metalli con normale DDT:
del tipo … Oreficeria usata in oro a Titolo presunto 750 millesimi destinata alla fusione ed affinazione gr …………
Dopo avere avuto i dati si fattura in normale regime IVA ( o dichiarazione d’intento)
del tipo … Oreficeria usata in oro a Titolo presunto 750 millesimi destinata alla fusione ed affinazione gr …………
Euro …….
SANZIONI E PROVVEDIMENTI
All’esito dei controlli ed in base alle eventuali irregolarità riscontrate in ordine agli adempimenti previsti dal
T.U.L.P.S. e dal relativo regolamento di esecuzione, da contestare seguendo le prescrizioni di cui alla legge 24
novembre 1981, n. 689 (vedasi allegato 8 e 9), il Questore può disporre la sospensione dell’autorizzazione di
polizia e, nei casi di recidiva, la revoca del titolo autorizzativo.
ULTERIORI CHIARIMENTI
Nel recente documento “ Chiarimenti in materia di oro” del 28 maggio 2010 la Banca d’Italia ha una volta per tutte
precisato che sulle attività dei “compro oro” :
L’oro il cui commercio è legittimamente consentito ai “compro-oro” può essere dedotto, per esclusione, da quello
non riservato agli “operatori professionali in oro”.
Non occorre pertanto la comunicazione di avvio dell’attività – e quindi il possesso dei requisiti di forma societaria,
oggetto sociale e onorabilità degli esponenti di cui all’art. 1, comma 3, della Legge n. 7/2000 – per quei soggetti che
limitino la propria attività al commercio di “oro da gioielleria” di cui al precedente n. 3
A titolo di esempio, i “compro-oro”:
 possono acquistare oggetti preziosi nuovi, usati o avariati e rivenderli al pubblico, a fonderie o ad altri operatori.
Tale attività si configura, infatti, come commercio di prodotti finiti che non rientrano nella definizione di “oro”
contenuta nell’art. 1, comma 1, della stessa Legge; è la fonderia che dovesse trarne il contenuto in fino e
rivenderlo come “oro da investimento” a dover assumere la qualifica di “operatore professionale in oro”;
 non possono congiuntamente acquistare “oro da gioielleria” usato/avariato, fonderlo (per proprio conto o con
incarico a terzi previo accordo di mantenimento del diritto di proprietà sul fino ottenuto) e cedere il fino
ottenuto».
Si osservi che i c.d. “compro-oro” entrano in rapporto con la Banca d’Italia solo per il tramite della Struttura dedicata
denominata UIF (Unità di Informazione Finanziaria), incaricata di prevenire e contrastare il riciclaggio ed il
finanziamento del terrorismo., istituita presso la Banca d’Italia il 1° Gennaio 2008 ai sensi del decreto legislativo n.
231 del 2007. La Banca d’Italia, in altre parole, non esercita sui “compro-oro” alcuna forma di vigilanza o di
controllo in relazione allo svolgimento delle attività.
E’ fondamentale precisare che:
«Va peraltro tenuto presente, in via preliminare, che il rispetto della disciplina sulle riserve, rilevante sotto il profilo
dell’abusivismo, è affidato a meccanismi di accertamento e sanzionatori propri del regime penale (cfr. l’art. 4 della
Legge n. 7/2000): spetta, in ultima istanza, all’Autorità giudiziaria ogni valutazione in concreto delle singole
fattispecie».
in sintesi........................................ Al fine di arginare il reato di ricettazione, il Compro‐Oro deve dichiarare la l’oro che entra. QUALI DOCUMENTI DEVE AVERE IL COMPRO ORO? 1. Licenza del Questore
2. Iscrizione albo degli operatori compro oro
IL COMPRO ORE COSA DEVE FARE QUANDO UN CLIENTE VUOLE VENDERE ORO? ‐
‐
‐
Fotocopia documento di chi vende l’oro Compilare un modulo d’acquisto e registro P.S. Trattenere la merce per 10 giorni prima di rivenderla in una fonderia IL COMPRO ORO QUANDO SI RECA IN FONDERIA DEVE: 1. Esibire licenza Questura;
2. Documentare la provenienza dell’oro mostrando il modulo d’acquisto;
3. Emissione fattura.
COME VENDERE ORO USATO AL MIGLIOR PREZZO... MA SENZA RISCHI Normativa e consigli pratici In un settore complesso e difficile come è la compravendita dell'oro, è sempre più importante prestare attenzione e conoscere la legge, per evitare di incorrere in spiacevoli sorprese o sanzioni anche molto ingenti. Ecco perché noi di ORO CONTANTE abbiamo pensato di promuovere il progetto COMPRO ORO SICURO: una campagna informativa per aiutare il consumatore a districarsi nella vendita di oro usato. Il progetto prevede di informare il consumatore con un sito internet dedicato (www.comproorosicuro.it) e varie iniziative, come guide tascabili, e soprattutto di assicurare sempre la massima trasparenza e rispetto della normativa nei nostri negozi. Ecco in sintesi i punti fondamentali del progetto Compro Oro Sicuro 5 REGOLE "D'ORO" Sono per lo più semplici regole di buon senso... troppo spesso dimenticate! 1. Pretendi che la pesatura sia effettuata in tua presenza e se puoi pesa il tuo oro anche a casa
2. Informati prima sulle valutazioni medie nella tua zona e fai attenzione a offerte esageratamente alte
3. Diffida di chi non registra i tuoi documenti o non rilascia ricevuta
4. Affidati solo a professionisti autorizzati
5. Non accettare pagamenti in contanti per cifre superiori a 1000€
CONOSCERE LA LEGGE... La vendita di oro usato è disciplinata, fra l'altro, dalla normativa anti‐riciclaggio. Conoscerla significa evitare di incorrere in sanzioni che possono essere anche molto salate. Anzitutto è bene sapere che: NON SONO AMMESSI PAGAMENTI IN CONTANTI PER IMPORTI OLTRE 1000€ L'articolo 49 del decreto legislativo 231/2007, e successive modifiche e integrazioni sino a giungere all'art. 12 del decreto legge 201/2011, convertito con modifiche dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011, VIETA "il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore oggetto di trasferimento è complessivamente pari o superiore a 1.000 euro". Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A.. L'importo di 1.000 euro è riferito alla somma complessiva del trasferimento. Pertanto, è vietato anche suddividere "artificiosamente" un unico importo di 1.000 euro, o superiore, in più pagamenti in contanti di importo singolarmente inferiore al limite previsto, ma relativi alla medesima transazione economica. Il limite dei 1.000 euro costituisce soglia per infrazione, sanzionabile a partire dal 1° febbraio 2012 ...PER EVITARE SANZIONI Per la violazione si applica una sanzione compresa tra l'1% e il 40% dell'importo trasferito, con una sanzione minima di 3.000 euro. Ciò significa che accettando un pagamento in contanti per il proprio oro usato di 1000€ si incorre in una sanzione di almeno 3000€ SERIETA' E TRASPARENZA NON SONO OPTIONAL Per evitare di incorrere in sanzioni è importante affidarsi solo a negozianti seri ed affidabili. Solo così potremo goderci senza pensieri i frutti della nostra vendita. COME VERIFICARE LA SERIETÀ DI UN COMPRO ORO? Certamente non è facile, però ci sono degli indizi che possono aiutare nella scelta: 1. Per la vendita di oro o argento usato è obbligatorio esibire carta d'identità e codice fiscale: diffidate di chi
non vi chiede questi documenti 2. Preferite gli operatori che sono iscritti (individualmente o a livello di franchisor) all'albo degli operatori
professionali in oro della Banca d'Italia 3. Esigete la copia della ricevuta della transazione, anche se non vi è uno specifico obbligo di legge in tal
senso SCARICA E LEGGI LA GUIDA COMPLETA (GRATIS) VISITA IL SITO INTERNET COMPROOROSICURO.IT Riferimenti Normativi Circolare del 16 gennaio 2012, n. 2 Legge del 14 settembre 2011, n. 148 Decreto legge del 13 agosto 2011, n. 138 Decreto legislativo del 21 novembre 2007, n. 231 Legge del 24 novembre 1981, n. 689 NORMATIVE VIGENTI IN MATERIA DI COMPRAVENDITA DI OGGETTI PREZIOSI Di seguito troverai tutte le leggi che regolamentano la nostra attività di “Compro Oro”: 
“Nuova disciplina del mercato dell’oro” emanata il 17 gennaio del 2000, numero 7 pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale il 21 gennaio del 2000.
Legge 17 Gennaio 2000, n. 7 “Nuova disciplina del mercato dell’oro, anche in attuazione della direttiva 98/80/CE del Consiglio, del 12 ottobre 1998″ pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 16 del 21 gennaio 2000 Art. 1. (Commercio dell’oro) 1. Ai fini della presente legge con il termine “oro” si intende: a) l’oro da investimento, intendendo per tale l’oro in forma di lingotti o placchette di peso accettato dal mercato dell’oro, ma comunque superiore ad 1 grammo, di purezza pari o superiore a 995 millesimi, rappresentato o meno da titoli; le monete d’oro di purezza pari o superiore a 900 millesimi, coniate dopo il 1800, che
hanno o hanno avuto corso legale nel Paese di origine, normalmente vendute a un prezzo che non supera dell’80 per cento il valore sul mercato libero dell’oro in esse contenuto, incluse nell’elenco predisposto dalla Commissione delle Comunità europee ed annualmente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, serie C, nonchè le monete aventi le medesime caratteristiche, anche se non ricomprese nel suddetto elenco; con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono stabilite le modalità di trasmissione alla Commissione delle Comunità europee delle informazioni in merito alle monete negoziate nello Stato italiano che soddisfano i suddetti criteri; b) il materiale d’oro diverso da quello di cui alla lettera a), ad uso prevalentemente industriale, sia in forma di semilavorati di purezza pari o superiore a 325 millesimi, sia in qualunque altra forma e purezza. 2. Chiunque dispone o effettua il trasferimento di oro da o verso l’estero, ovvero il commercio di oro nel territorio nazionale ovvero altra operazione in oro anche a titolo gratuito, ha l’obbligo di dichiarare l’operazione all’Ufficio italiano dei cambi, qualora il valore della stessa risulti di importo pari o superiore a 20 milioni di lire. All’obbligo di dichiarazione sono tenuti anche gli operatori professionali di cui al comma 3, sia che operino per conto proprio, sia che operino per conto di terzi. Dalla presente disposizione sono escluse le operazioni effettuate dalla Banca d’Italia. 3. L’esercizio in via professionale del commercio di oro, per conto proprio o per conto di terzi, può essere svolto da banche e, previa comunicazione all’Ufficio italiano dei cambi, da soggetti in possesso dei seguenti requisiti: a) forma giuridica di società per azioni, o di società in accomandita per azioni, o di società a responsabilità limitata, o di società cooperativa, aventi in ogni caso capitale sociale interamente versato non inferiore a quello minimo previsto per le società per azioni; b) oggetto sociale che comporti il commercio di oro; c) possesso, da parte dei partecipanti al capitale, degli amministratori e dei dipendenti investiti di funzioni di direzione tecnica e commerciale, dei requisiti di onorabilità previsti dagli articoli 108, 109 e 161, comma 2, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, emanato con decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385. 4. Sono comunque esclusi dalla disciplina di cui al comma 3 gli operatori che acquistano oro al fine di destinarlo alla propria lavorazione industriale o artigianale o di affidarlo, esclusivamente in conto lavorazione, ad un titolare del marchio di identificazione di cui al decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251. 5. I dati oggetto delle dichiarazioni di cui al comma 2 sono posti a disposizione delle competenti amministrazioni a fini fiscali, antiriciclaggio, di ordine e di sicurezza pubblica, in conformità alle leggi vigenti e con modalità concordate con dette amministrazioni. 6. I contenuti e le modalità di effettuazione della dichiarazione prevista dal comma 2 sono definiti dall’Ufficio italiano dei cambi con provvedimento da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. L’Ufficio italiano dei cambi concorda con le amministrazioni competenti le modalità di trasmissione dei dati contenuti nella dichiarazione stessa. 7. La verifica della sussistenza dei requisiti previsti dal comma 3 è demandata, per gli intermediari diversi dalle banche, all’Ufficio italiano dei cambi. 8. L’Ufficio italiano dei cambi fissa, coerentemente con gli standard in uso nei principali mercati internazionali, gli standard cui deve rispondere l’oro grezzo per avvalersi della qualifica di “buona consegna” nel mercato nazionale. 9. L’Ufficio italiano dei cambi: a) sulla base di tariffe e modalità predefinite certifica con apposito provvedimento l’idoneità alla “buona consegna” delle aziende che ne facciano richiesta e risultino in grado, anche sul piano della capacità tecnica, dell’affidabilità e dell’onorabilità, di rispettare gli standard di cui al comma 8; b) vigila sulla permanenza dei presupposti della certificazione, in difetto dei quali provvede alla revoca del relativo provvedimento; c) individua sulla base di criteri predefiniti i soggetti, pubblici o privati, dai quali potranno essere rilasciate alle aziende interessate le attestazioni tecniche e merceologiche necessarie alla certificazione. 10. Restano ferme le vigenti disposizioni in materia di titoli e marchi dei metalli preziosi. 11. Fatta eccezione per la Banca d’Italia, per l’Ufficio italiano dei cambi e per le banche, continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni di legge di pubblica sicurezza in materia di commercio di oro. Art. 2. (Operazioni finanziarie in oro) 1. L’esercizio in via professionale di attività aventi ad oggetto operazioni finanziarie sull’oro, rappresentato o meno da titoli, ivi comprese le monete d’oro, è riservato alle banche e agli intermediari abilitati, ai sensi dell’articolo 18 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, emanato con decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, all’effettuazione dei servizi di investimento. 2. Quando le operazioni di cui al comma 1 danno luogo alla consegna materiale dell’oro, le medesime operazioni sono soggette all’obbligo di dichiarazione di cui all’articolo 1, comma 2. Art. 3. (Disposizioni fiscali) 1. All’articolo 4, quinto comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, le parole: “di cui siano parti la Banca d’Italia, l’Ufficio italiano dei cambi o le banche agenti” sono sostituite dalle seguenti: “effettuate dalla Banca d’Italia e dall’Ufficio italiano dei cambi”. 2. Le operazioni esenti di cui all’articolo 10, numero 3), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono da considerare in ogni caso prestazioni di servizi. Resta fermo il trattamento fiscale già applicato e non si fa luogo al rimborso di imposte già pagate nè è consentita la variazione di cui all’articolo 26 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, e successive modificazioni. 3. All’articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al numero 9), le parole: “effettuate in relazione a rapporti di cui siano parti la Banca d’Italia e l’Ufficio italiano cambi o le banche agenti ai sensi dell’articolo 4, ultimo comma, del presente decreto” sono sostituite dalle seguenti: “effettuate in relazione ad operazioni poste in essere dalla Banca d’Italia e dall’Ufficio italiano dei cambi, ai sensi dell’articolo 4, quinto comma, del presente decreto”; b) il numero 11) è sostituito dal seguente: “11) le cessioni di oro da investimento, compreso quello rappresentato da certificati in oro, anche non allocato, oppure scambiato su conti metallo, ad esclusione di quelle poste in essere dai soggetti che producono oro da investimento o che trasformano oro in oro da investimento, i quali abbiano optato, con le modalità ed i termini previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442, anche in relazione a ciascuna cessione, per l’applicazione dell’imposta; le operazioni previste dall’articolo 81, comma 1, lettere c‐quater) e c‐quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, riferite all’oro da investimento; le intermediazioni relative alle precedenti operazioni. Se il cedente ha optato per l’applicazione dell’imposta, analoga opzione può essere esercitata per le relative prestazioni di intermediazione. Per oro da investimento si intende: a) l’oro in forma di lingotti o placchette di peso accettato dal mercato dell’oro, ma comunque superiore ad 1 grammo, di purezza pari o superiore a 995 millesimi, rappresentato o meno da titoli; b) le monete d’oro di purezza pari o superiore a 900 millesimi, coniate dopo il 1800, che hanno o hanno avuto corso legale nel Paese di origine, normalmente vendute a un prezzo che non supera dell’80 per cento il valore sul mercato libero dell’oro in esse contenuto, incluse nell’elenco predisposto dalla Commissione delle Comunità europee ed annualmente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, serie C, sulla base delle comunicazioni rese dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nonchè le monete aventi le medesime caratteristiche, anche se non comprese nel suddetto elenco;”. 4. All’articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma: “In deroga al primo comma, per le cessioni imponibili di oro da investimento di cui all’articolo 10, numero 11), nonchè per le cessioni di materiale d’oro e per quelle di prodotti semilavorati di purezza pari o superiore a 325 millesimi, al pagamento dell’imposta è tenuto il cessionario, se soggetto passivo d’imposta nel territorio dello Stato. La fattura, emessa dal cedente senza addebito d’imposta, con l’osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 21 e seguenti e con l’indicazione della norma di cui al presente comma, deve essere integrata dal cessionario con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta e deve essere annotata nel registro di cui agli articoli 23 o 24 entro il mese di ricevimento ovvero anche successivamente, ma comunque entro quindici giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese; lo stesso documento, ai fini della detrazione, è annotato anche nel registro di cui all’articolo 25″. 5. All’articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 3, la lettera d) è sostituita dalla seguente: “d) cessioni di cui all’articolo 10, numero 11), effettuate da soggetti che producono oro da investimento o trasformano oro in oro da investimento;”; b) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: “5‐bis. Per i soggetti diversi da quelli di cui alla lettera d) del comma 3 la limitazione della detrazione di cui ai precedenti commi non opera con riferimento all’imposta addebitata, dovuta o assolta per gli acquisti, anche intracomunitari, di oro da investimento, per gli acquisti, anche intracomunitari, e per le importazioni di oro diverso da quello da investimento destinato ad essere trasformato in oro da investimento a cura degli stessi soggetti o per loro conto, nonchè per i servizi consistenti in modifiche della forma, del peso o della purezza dell’oro, compreso l’oro da investimento”. 6. All’articolo 22, primo comma, numero 6), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, le parole: “rientranti nell’attività propria delle imprese che le effettuano” sono soppresse. 7. All’articolo 30, terzo comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo le parole: “e alle importazioni” sono aggiunte le seguenti: “, computando a tal fine anche le operazioni effettuate a norma dell’articolo 17, quinto comma”. 8. All’articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) la lettera b) è sostituita dalla seguente: “b) le importazioni di campioni gratuiti di modico valore, appositamente contrassegnati;”; b) la lettera c) è sostituita dalla seguente: “c) ogni altra importazione definitiva di beni la cui cessione è esente dall’imposta o non vi è soggetta a norma dell’articolo 72. Per le operazioni concernenti l’oro da investimento di cui all’articolo 10, numero 11), l’esenzione si applica allorchè i requisiti ivi indicati risultino da conforme attestazione resa, in sede di dichiarazione doganale, dal soggetto che effettua l’operazione;”. 9. All’articolo 70 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma: “Per l’importazione di materiale d’oro, nonchè dei prodotti semilavorati di purezza pari o superiore a 325 millesimi da parte di soggetti passivi nel territorio dello Stato l’imposta, accertata e liquidata nella dichiarazione doganale, in base ad attestazione resa in tale sede, è assolta a norma delle disposizioni di cui al titolo II; a tal fine il documento doganale deve essere annotato, con riferimento al mese di rilascio del documento stesso, nei registri di cui agli articoli 23 o 24 nonchè, agli effetti della detrazione, nel registro di cui all’articolo 25″. 10. Per le cessioni e le importazioni di argento, in lingotti o grani, di purezza pari o superiore a 900 millesimi, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 17, quinto comma, e 70, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificati dal presente articolo. 11. Le disposizioni di cui agli articoli 10, numero 11), e 68, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, devono intendersi applicabili alle operazioni aventi per oggetto oro in lamina anche se effettuate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge. 12. Per quanto riguarda gli adempimenti contabili, nonchè per le modalità e i termini di pagamento delle imposte, si applica l’articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Art. 4. (Sanzioni) 1. Chiunque svolge l’attività di cui all’articolo 1, comma 3, senza averne dato comunicazione all’Ufficio italiano dei cambi, ovvero in assenza dei requisiti richiesti, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da lire quattro milioni a lire venti milioni. Alla stessa pena soggiace chiunque svolga l’attività prevista dall’articolo 2, comma 1, senza esservi legittimato. 2. Le violazioni dell’obbligo di dichiarazione di cui all’articolo 1, comma 2, sono punite con la sanzione amministrativa da un minimo del 10 per cento ad un massimo del 40 per cento del valore negoziato. Per l’accertamento delle violazioni previste dal presente comma e per l’irrogazione delle relative sanzioni si applicano le disposizioni del testo unico delle norme di legge in materia valutaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, e successive modificazioni. 3. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. Non è ammesso il pagamento in misura ridotta previsto dall’articolo 16 della medesima legge. Art. 5. (Disposizioni finali e transitorie) 1. Nel periodo di prima applicazione della presente legge, i requisiti di cui alle lettere a) e b) del comma 3 dell’articolo 1 non sono richiesti per i soggetti autorizzati da almeno cinque anni alla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell’articolo 15 del testo unico delle norme di legge in materia valutaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, e che dimostrino di avere utilizzato l’autorizzazione per un quantitativo minimo annuale pari a 30 chilogrammi. Tali soggetti hanno l’obbligo di conformarsi, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alle disposizioni del comma 3 dell’articolo 1 anche per quanto riguarda i requisiti di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma. 2. I soggetti autorizzati da meno di cinque anni, ovvero quelli che non hanno utilizzato l’autorizzazione per il quantitativo minimo previsto, hanno l’obbligo di comunicare all’Ufficio italiano dei cambi l’intenzione di svolgere l’attività di cui all’articolo 1, comma 3, e di conformarsi alle disposizioni di cui al medesimo articolo 1, comma 3, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. 3. L’Ufficio italiano dei cambi provvede alla verifica della sussistenza dei requisiti previsti ai commi 1 e 2. 4. Il limite di importo previsto dall’articolo 1, comma 2, della presente legge può essere modificato con il provvedimento di cui all’articolo 4, comma 3, lettera a), del decreto‐legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197. Art. 6. (Abrogazione di norme) 1. Sono abrogati l’articolo 2, terzo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, l’articolo 1, comma 1, lettera e), della legge 26 settembre 1986, n. 599, e l’articolo 15, commi 3 e 4, del testo unico delle norme di legge in materia valutaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148. NORMATIVE VIGENTI PER L’APERTURA DI UN COMPRO ORO 
Ad integrazione della Legge 7/2000, la Banca D’Italia ha emanato un documento denominato
“Chiarimenti in materia dell’oro“:
Per facilitare l’applicazione della Legge n. 7/2000 e del Provvedimento dell’Ufficio italiano dei cambi del 14 luglio 2000, si riportano di seguito alcuni chiarimenti Materiale d’oro (inserito il 20‐06‐2001) Nel definire l’oro oggetto della legge, il legislatore fa espresso riferimento all’”oro da investimento” ed al “materiale d’oro” (art. 1, comma 1, lett a) e b). Quest’ultima espressione sembra riferirsi non ad un qualsiasi materiale d’oro, ma a quello “ad uso prevalentemente industriale”. Si ritiene, infatti, che nel caso in specie il legislatore abbia inteso fare riferimento all’oro nella sua funzione industriale ossia di materia prima destinata alla lavorazione e, quindi, per tale sua vocazione distinta dall’oro da investimento di cui all’art. 1, comma 1, lett. a) della legge. Rientrerebbero, pertanto, nella nozione di materiale d’oro, di cui alla all’art. 1, comma 1, lett. b) della legge, tutte le forme di oro grezzo, non ricadenti nel concetto di oro da investimento, destinate ad una successiva lavorazione (ad es. lingotti, placche, verghe, bottoni, granuli, polveri), così come i semilavorati di purezza pari o superiore a 325 millesimi. Resterebbero, invece, esclusi i gioielli, i monili e più in generale, gli oggetti d’oro suscettibili di consumo finale. Va, infatti, ricordato che il commercio di questi ultimi è distintamente disciplinato, sempre per finalità di contrasto al riciclaggio, dal D.lgs. n. 374/1999. Semilavorati (aggiornato il 18‐12‐2001) Pur non potendo arrivare a dare una definizione generale del concetto di semilavorato indicato nella legge, si ritiene utile prendere a riferimento, nella specificazione di tale nozione, quanto espresso, se pure per finalità diverse, dal legislatore in altri testi normativi. In particolare, si considera rilevante la precisazione contenuta nell’art. 28, comma 4, del Decreto del Ministero del Commercio con l’Estero 10/3/1989, n. 105, peraltro non più in vigore, in base alla quale “non è considerata produzione di beni la trasformazione dell’oro greggio in forme diverse da quelle originarie che non presentino un valore aggiunto” apprezzabile rispetto al valore del contenuto di fino. Ancora più significativa è l’espressione contenuta nell’art. 5, n. 3 del Regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con il D.p.r. 30 dicembre 1970, n. 1496. Quest’ultima, più precisamente, considera semilavorati “i prodotti di processi tecnologici di qualsiasi natura, meccanici e non, che pur presentando una struttura finita o semi finita, non risultino diretti ad uno specifico uso o funzione, ma siano destinati ad essere intimamente inseriti in oggetti composti, garantiti, nel loro complesso dal produttore che opera il montaggio”. Traendo spunto dalle richiamate disposizioni, pare potersi affermare che il tratto saliente di un “semilavorato” è costituito dalla mancanza di uno specifico uso o funzione e cioè dall’impossibilità di utilizzare ex se il materiale o la lega d’oro. Esso, dunque, necessita di un ulteriore stadio di lavorazione o trasformazione che ne consenta l’utilizzo da parte del consumatore finale. Commercio di rottami di oro Per poter qualificare, ai sensi della Legge 17/1/2000, n. 7, il commercio di rottami di oro ed individuare gli eventuali obblighi gravanti su coloro che svolgono tale attività, si distinguono due modalità operative: 
acquisto di oggetti preziosi usati, direttamente da privati, e rivendita degli stessi, senza ulteriore trasformazione. Detta attività non è qualificabile ai sensi dell’art. 1, comma 3, della Legge 17/1/2000, n. 7; essa si configura, infatti, come commercio di prodotti finiti che non rientrano nella definizione di “oro” contenuta nell’art. 1, comma 1, della stessa Legge; 
acquisto di oggetti preziosi avariati, destinati alla fusione, e successiva cessione dell’oro così ottenuto, in una qualunque delle forme in uso (lingotti, placchette, etc.). L’operatività in questione, esercitata in via professionale e non occasionalmente, deve ritenersi riconducibile, sia per gli aspetti soggettivi che oggettivi, nel disposto di cui alla Legge n. 7/2000. Obbligo di dichiarazione Operazioni soggette all’obbligo di dichiarazione Conto lavorazione e conto deposito I trasferimenti di oro in conto lavorazione, così come quelli in conto deposito, in visione o in prova, non formano oggetto di dichiarazione ai sensi dell’art. 1, comma 2, della Legge n. 7/2000 in quanto le operazioni quivi riportate anche se a titolo meramente indicativo, assoggettate a tale obbligo, si riferiscono ad atti di disposizione sull’oro e non ai servizi che sullo stesso possono essere prestati. Tale principio sembra potersi estendere anche ai trasferimenti di oro in conto lavorazione, in conto deposito, in visione o in prova, da e verso l’estero, a condizione che l’operazione sottostante sia opportunamente assistita da idonea documentazione doganale da cui risulti rispettivamente il transito del metallo per la temporanea importazione o esportazione e la successiva e contraria operazione doganale. Se così non fosse, si creerebbe una disparità di trattamento tra operatori nazionali ed esteri ed una duplicazione di controlli non richiesta dalla legge. In ogni caso, in mancanza di detta documentazione, l’operazione andrà dichiarata come trasferimento al seguito ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera c) del Provvedimento U.I.C. del 14/7/2000. Modalità di compilazione della dichiarazione Importo da dichiarare Nel caso di semilavorati o leghe, l’importo da dichiarare va comunque riferito al valore dell’oro fino ivi contenuto, al limite desumendolo dalla prassi o dagli usi commerciali. In presenza di più operazioni di importo inferiore alla soglia dei venti milioni di lire, qualora queste si configurino, anche se nell’arco della stessa giornata, come singoli e separati contratti, non è previsto un obbligo di dichiarazione in quanto la Legge 7/2000, al contrario della Legge 197/91 in materia di antiriciclaggio, non prevede ipotesi di frazionamento. I termini per l’adempimento dell’obbligo di dichiarazione decorrono sempre dalla data di stipula del contratto sottostante. Nel caso di contratti con determinazione differita del prezzo, ove non sia possibile nell’arco del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione individuare il prezzo definitivo concordato, sarà sufficiente far riferimento alla quotazione dell’oro nel giorno di stipula del contratto medesimo. Informazioni relative alla controparte estera Il campo relativo alla data di costituzione di società controparte estera, nel quadro B dell’Allegato A, è da intendersi non obbligatorio. Analogamente, il codice fiscale di controparte estera deve essere indicato solo se questa già ne disponga per attività svolta in Italia. Informazioni relative al dichiarante Nel caso di variazioni delle informazioni contenute nel quadro A dell’Allegato A, nel periodo intercorrente tra la data di svolgimento dell’operazione e la data di materiale compilazione della dichiarazione, va indicata l’informazione riferita al momento della stipula del contratto sottostante ed ai suoi contenuti. In caso di subentro di un terzo soggetto nel contratto, come ad esempio per il cambiamento del mutuatario in un contratto di prestito d’uso, il cedente l’oro, se residente, deve compilare un’altra dichiarazione con i dati della nuova controparte, alla stregua dell’accensione di un nuovo contratto. Codifiche della natura giuridica Le imprese individuali, non essendo dotate di autonoma personalità giuridica, devono essere codificate facendo riferimento, oltre alla denominazione, ai dati anagrafici, al codice fiscale e al documento d’identificazione della persona fisica titolare. Trasformazione dei prestiti d’uso Premesso che nell’adempimento degli obblighi di cui all’art. 1, comma 2, della Legge n. 7/2000 deve essere fatto riferimento ai contratti sottostanti, si precisa che, nel caso di estinzione di prestito d’uso con cessione dell’oro al mutuatario, è necessario compilare, oltre all’originaria dichiarazione di accensione del prestito, un’altra dichiarazione, alla scadenza dello stesso, barrando la casella “vendita”. In ogni caso, si precisa che il quadro C dell’Allegato A non funziona a partita doppia e non richiede, quindi, dichiarazioni di chiusura a fronte di ogni dichiarazione di accensione. Soggetti obbligati alla dichiarazione Come previsto dall’art. 2, comma 3, del Provvedimento, qualora banche od operatori professionali siano controparte dell’operazione, solo su essi incombe l’obbligo della dichiarazione con le conseguenti responsabilità. Qualora, invece, soggetti privati che concludono un atto di disposizione sull’oro intendano avvalersi di una banca o di un operatore professionale per la materiale compilazione e l’invio della dichiarazione, ai sensi del successivo comma 4, questa dovrà essere sottoscritta dal soggetto privato cedente, se residente, sul quale ricadranno le eventuali responsabilità. E’ opportuno, pertanto, che questi si faccia rilasciare, dalla banca o dall’operatore che rende il servizio, peraltro non obbligatorio, una copia della dichiarazione timbrata per ricevuta. In ogni caso, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del Provvedimento, l’obbligo di invio alla U.I.F. della dichiarazione si intende adempiuto anche con la consegna ad una banca. Nella fattispecie di operazioni effettuate da operatori occasionali cedenti oro ad imprese orafe che non siano operatori professionali, l’obbligo di dichiarazione spetta sempre e comunque al cedente, se residente, anche per la certezza nell’applicazione di eventuali sanzioni. Operazioni con l’estero Compravendite di oro estero su estero Alla luce dell’art. 1, comma 2, della Legge 7/2000 ed anche in ragione delle finalità antiriciclaggio dell’obbligo ivi contenuto, la U.I.F. ha ritenuto opportuna l’adozione del criterio della dichiarazione degli atti di disposizione sull’oro per l’individuazione del campo di applicazione dell’obbligo medesimo. In tale contesto, un contratto di compravendita di oro grezzo tra operatore nazionale e controparte estera, con consegna dello stesso a terza parte estera, deve essere dichiarato dal soggetto residente sempre che il relativo importo sia pari o superiore a venti milioni di lire. Trasferimento al seguito da o verso l’estero Avendo il Provvedimento U.I.C. del 14/7/2000 disciplinato all’art. 2, comma 1, lettera a) gli atti di disposizione sull’oro e alla lettera b) le operazioni di natura finanziaria, sono stati disciplinati alla successiva lettera c) i trasferimenti effettuati direttamente da chi ha il possesso dell’oro, in occasione di un passaggio del confine doganale, al di fuori dei casi di esecuzione delle operazioni di cui alle lettere a) e b). Pertanto, nella fattispecie prospettata di trasferimento al seguito di oro oggetto di compravendita, la dichiarazione del relativo contratto assorbe anche quella di trasferimento al seguito. In particolare, nel caso di trasferimento al seguito verso l’estero di oro oggetto di vendita, sarà cura del titolare dell’oro anticipare i termini di dichiarazione del contratto di vendita in modo tale da far accompagnare il materiale da una copia della dichiarazione stessa. 
Nel 2002, l’Agenzia delle Entrate con la pubblicazione della Risoluzione numero 375/E chiarisce la differenza tra oreficeria usata ed il materiale d’oro (rottami): Risoluzione n. 375/E Roma, 28 novembre 2002 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Settore Fiscalità Indiretta ed Internazionale Oggetto: Applicazione dello speciale meccanismo del reverse charge di cui all’articolo 17, comma 5, del DPR 26 ottobre 1972, n. 633 agli acquisti di oggetti d’oro avariati da esercenti il commercio c.d. “compro oro”. Inapplicabilità della sanzione amministrativa di cui all’articolo 6, comma 8, del D.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471. Istanza di interpello – articolo 11 legge 27 luglio 2000, n. 212 Istanza della XW S.p.A. Con istanza d’interpello, presentata ai sensi dell’articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n.212, la XW S.p.A. ha esposto il seguente quesito volto a conoscere l’esatta applicazione dell’art. 17, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e dell’art. 6, comma 8, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. QUESITO L’attività della società istante, operatore professionale autorizzato all’esercizio del commercio in oro dall’Ufficio Italiano Cambi (U.I.C.) a norma della legge 17 gennaio 2000, n. 7, consiste, tra l’altro, nell’acquisto di oggetti preziosi d’oro usati e/o avariati per la successiva affinazione e recupero del metallo prezioso ivi contenuto. In particolare, a seguito dello sviluppo del mercato del c.d. “compro oro”, i commercianti all’ingrosso e/o al dettaglio di preziosi acquistano da privati oggetti d’oro e d’argento usati, per poi rivenderli, sotto forma di rottami di gioielli d’oro, verghe aurifere o, comunque, oggetti destinati alla fusione, a soggetti che, come la XW SpA, operano nel settore dell’affinazione e del recupero dei metalli preziosi. Tanto premesso la società chiede se sia possibile applicare ai suddetti acquisti il meccanismo del reverse charge di cui all’articolo 17, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (ossia l’emissione della fattura senza IVA da parte del commerciante e la successiva integrazione da parte della società acquirente), senza, per questo, incorrere nella previsione sanzionatoria di cui all’articolo 6, comma 8, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 (ricevimento di fatture d’acquisto prive dell’imposta). SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE La società istante ritiene di poter applicare lo speciale meccanismo del reverse charge previsto dall’art. 17, comma 5, del DPR n. 633 del 1972, per le cessioni di oro industriale, considerato che, nel caso di specie, il materiale d’oro usato ceduto dai commercianti presenta le medesime caratteristiche dell’oro industriale, non potendo essere utilizzato senza prima essere sottoposto ad una ulteriore lavorazione. D’altronde, la società istante dichiara di non acquistare i prodotti ancora idonei ad essere venduti come merce finita, dato che opera esclusivamente nel settore del recupero di materiali preziosi e non svolge l’attività di commercializzazione di gioielli. Per quanto sopra non si ravvisa alcun ostacolo al fatto che il venditore emetta la fattura senza imposta per certificare la cessione dei rottami d’oro alla società istante, e che dette fatture siano integrate dall’acquirente così come dispone il comma 5 dell’articolo 17 del DPR n. 633. Secondo la XW SpA, infatti, procedendo come sopra descritto, non si configura la violazione di cui all’articolo 6, comma 8, del decreto legislativo n. 471 del 1997 (acquisto di beni con fattura irregolare), né si rende necessaria la regolarizzazione da parte del cessionario ed il conseguente versamento all’Erario dell’imposta non versata dal cedente, dovendosi considerare conformi alla legge le fatture d’acquisto ricevute senza applicazione dell’IVA. PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE La legge 17 gennaio 2000, n. 7, recante la nuova disciplina del mercato dell’oro, ha recepito le disposizioni della direttiva 98/80/CE del Consiglio, del 12 ottobre 1998, che prevede l’istituzione di un regime speciale IVA applicabile al commercio dell’oro. In particolare le disposizioni di cui all’art. 1 della citata legge n. 7 del 2000, definiscono il termine “oro” distinguendolo in due tipologie: oro da investimento ed oro diverso da quello da investimento o industriale. Coerentemente con i principi stabiliti dalla predetta Direttiva Comunitaria è previsto, all’art. 3, il regime di esenzione dall’IVA per le cessioni di oro da investimento di cui all’art. 10 , numero 11, del DPR n. 633 del 1972, e l’ordinario regime d’imponibilità per le cessioni di oro diverso da quello da investimento o industriale. In tale ultima ipotesi l’imposta è assolta con il particolare meccanismo del cosiddetto reverse charge disciplinato dall’art. 17, comma 5, del citato DPR n. 633, che pone a carico del cessionario, se soggetto passivo d’imposta residente nel territorio dello Stato, l’obbligo di corrispondere l’imposta per conto del cedente. Ciò al solo fine di evitare agli operatori del settore l’onere finanziario derivante dal pagamento dell’imposta per rivalsa ai fornitori o in dogana su importi di consistente valore. Il citato meccanismo, infatti, impone al cessionario l’obbligo di integrare la fattura emessa senza addebito dell’imposta con l’indicazione dell’aliquota e dell’imposta, nonché di annotarla nei registri delle fatture emesse o dei corrispettivi (art. 23 e 24 del DPR n. 633 del 1972) entro il mese di ricevimento, ovvero anche successivamente, ma, comunque, entro quindici giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese, e in quello degli acquisti (art. 25) per esercitare il diritto alla detrazione. In tal modo l’imposta sugli acquisti, non anticipata in via di rivalsa al cedente, concorre, in ogni caso, alla liquidazione periodica dell’imposta del cessionario, e figura sia come imposta a debito sia come imposta a credito, salvo le ipotesi in cui esistono dei limiti all’esercizio del diritto alla detrazione (cfr circolare 29 dicembre 1999, n. 247, risoluzione 26 ottobre 2001, n. 168). Tanto premesso, è necessario chiarire se i rottami di oro ceduti alla società istante, rientrino o meno nella nozione di oro da investimento o in quella di materiale d’oro diverso da quello d’investimento, e se, in tale caso, ad essi sia applicabile il meccanismo del reverse charge. In merito all’esatta nozione di “materiale d’oro” e di “prodotti semilavorati di purezza pari o superiore a 325 millesimi” contenuta nell’art. 17, comma 5, del DPR n. 633, cui è applicabile il meccanismo del reverse charge, come già chiarito in precedenza (cfr risoluzione 26 ottobre 2001, n. 168), si ritiene che con tale espressione il legislatore abbia inteso fare riferimento all’oro nella sua funzione prevalentemente industriale, ossia di materia prima destinata alla lavorazione, distinta, quindi, dall’oro da investimento di cui all’art. 1, comma1, let. a) della legge n. 7 del 2000. L’Ufficio Italiano Cambi (U.I.C.), a sua volta, è del parere che rientrano nella nozione di “materiale d’oro” tutte le forme di oro grezzo destinate ad una successiva lavorazione, e che la caratteristica di un “semilavorato” è costituita dall’essere un prodotto privo di una specifico uso e funzione, e cioè dall’impossibilità di utilizzare ex se il materiale o la lega d’oro, essendo necessario un ulteriore stadio di lavorazione o trasformazione che ne consenta l’utilizzo da parte del consumatore finale (cfr pareri dell’UIC reperibili sul sito www.uic.it). Nel caso di specie, secondo quanto emerge dai dati dell’istanza d’interpello, i commercianti cedono alla società istante esclusivamente i rottami d’oro che non sono più idonei al consumo finale, mentre vendono direttamente ai consumatori finali gli oggetti preziosi non avariati ed in buono stato. La scrivente ritiene, pertanto, che la predetta vendita di rottami di gioielli d’oro, in sé non suscettibili di utilizzazione da parte del consumatore finale, ad un soggetto che non li destina (né può destinarli) al consumo finale, ma li impiega in un processo intermedio di lavorazione e trasformazione, possa essere assimilata a cessione di materiale d’oro o semilavorato. In conclusione, considerato che la XW SpA, così come emerge dai dati contenuti nell’istanza, opera esclusivamente nel settore del recupero dei metalli preziosi e non svolge attività di commercializzazione di gioielli, l’imposta sugli acquisti di rottami di gioielli d’oro, destinati ad essere sottoposti al procedimento industriale di fusione e successiva affinazione chimica per il recupero del materiale prezioso ivi contenuto, può essere assolta mediante la particolare procedura prevista dall’art. 17, comma 5, del DPR n. 633 del 1972, nel rispetto degli adempimenti ivi previsti, senza per questo incorrere nella violazione di cui all’art. 6, comma 8, del d.lgs. n. 471 del 1997. NORMATIVE VIGENTI IN MATERIA DI PUBBLICA SICUREZZA T.U.L.P.S. Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 giugno 1931, n. 146 Articolo unico. ‐ È approvato l’unito testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, visto, d’ordine nostro, dal Ministro proponente e che avrà esecuzione dal 1° luglio 1931. Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (nel testo aggiornato e vigente al 31 marzo 2003) Capo IV – Delle agenzie pubbliche 115. (art. 116 T.U. 1926). – Non possono aprirsi o condursi agenzie di prestiti su pegno o altre agenzie di affari, quali che siano l’oggetto e la durata, anche sotto forma di agenzie di vendita, di esposizioni, mostre o fiere campionarie e simili, senza licenza del Questore. La licenza è necessaria anche per l’esercizio del mestiere di sensale o di intromettitore. Tra le agenzie indicate in questo articolo sono comprese le agenzie per la raccolta di informazioni a scopo di divulgazione mediante bollettini od altri simili mezzi. La licenza vale esclusivamente pei locali in essa indicati. È ammessa la rappresentanza. 116. (art. 117 T.U. 1926). – Il Questore, sentito il consiglio provinciale dell’economia corporativa, può subordinare il rilascio della licenza, di cui all’articolo precedente, al deposito di una cauzione, determinandone la misura e la forma in cui deve essere prestata. La cauzione è a garanzia di tutte le obbligazioni inerenti all’esercizio e dell’osservanza delle condizioni a cui è subordinata la licenza. Nel caso di inosservanza di tali condizioni, il prefetto, su proposta del Questore, dispone con decreto che la cauzione sia devoluta, in tutto o in parte, all’erario dello Stato. Lo svincolo della cauzione non può essere ordinato dal Questore se non quando, decorsi almeno tre mesi dalla cessazione dell’esercizio, il concessionario abbia provato di non avere obbligazioni da adempiere in conseguenza dell’esercizio medesimo. 117. (art. 118 T.U. 1926). – Nei comuni in cui esistono monti di pietà od uffici da essi dipendenti, non possono essere concedute dal Questore licenze per l’esercizio di agenzie di prestiti su pegno, senza il parere dell’amministrazione del monte di pietà. Le stesse disposizioni si applicano alle agenzie di commissioni presso i monti di pietà. Il parere dell’amministrazione predetta non vincola l’autorità di pubblica sicurezza. È vietato l’acquisto abituale delle polizze del monte di pietà e concedere, per professione, sovvenzioni supplementari su pegni delle polizze stesse. 118. (art. 119 T.U. 1926). – L’osservanza delle norme del codice di commercio, alle quali sono soggette le aziende pubbliche, comprese le agenzie di spedizione e di trasporto e gli uffici pubblici di affari non dispensa dalla osservanza delle disposizioni stabilite da questo testo unico. Sono eccettuate le imprese di spedizione e di trasporto a norma di regolamento. 119. (art. 120 T.U. 1926). – Le persone che compiono operazioni di pegno e che danno commissioni in genere alle agenzie pubbliche o agli uffici pubblici di affari sono tenute a dimostrare la propria identità, mediante la esibizione della carta di identità o di altro documento, fornito di fotografia, proveniente dall’amministrazione dello Stato. 120. (art. 121 T.U. 1926). – Gli esercenti le pubbliche agenzie indicate negli articoli precedenti sono obbligati a tenere un registro giornale degli affari, nel modo che sarà determinato dal regolamento, ed a tenere permanentemente affissa nei locali dell’agenzia, in modo visibile, la tabella delle operazioni alle quali attendono, con la tariffa delle relative mercedi. Tali esercenti non possono fare operazioni diverse da quelle indicate nella tabella predetta, ricevere mercedi maggiori di quelle indicate nella tariffa né compiere operazioni o accettare commissioni da persone non munite della carta di identità o di altro documento, fornito di fotografia, proveniente dall’amministrazione dello Stato. 126. (art. 127 T.U. 1926). – Non può esercitarsi il commercio di cose antiche o usate senza averne fatta dichiarazione preventiva all’autorità locale di pubblica sicurezza. 127. (art. 128 T.U. 1926). – I fabbricanti, i commercianti, i mediatori di oggetti preziosi, hanno l’obbligo di munirsi di licenza del Questore. Chi domanda la licenza deve provare d’essere iscritto, per l’industria o il commercio di oggetti preziosi, nei ruoli della imposta di ricchezza mobile ed in quelli delle tasse di esercizio e rivendita ovvero deve dimostrare il motivo della mancata iscrizione in tali ruoli. La licenza dura fino al 31 dicembre dell’anno in cui è stata rilasciata. Essa è valida per tutti gli esercizi di vendita di oggetti preziosi appartenenti alla medesima persona o alla medesima ditta, anche se si trovino in località diverse. L’obbligo della licenza spetta, oltreché ai commercianti, fabbricanti ed esercenti stranieri, che intendono fare commercio, nel territorio dello Stato, degli oggetti preziosi da essi importati, anche ai loro agenti, rappresentanti, commessi viaggiatori e piazzisti. Questi debbono provare la loro qualità mediante certificato rilasciato dall’autorità politica del luogo ove ha sede la ditta, vistato dall’autorità consolare italiana. 128. (art. 129 T.U. 1926). – I fabbricanti, i commercianti, gli esercenti e le altre persone indicate negli artt. 126 e 127 non possono compiere operazioni se non con le persone provviste della carta di identità di altro documento munito di fotografia, proveniente dall’amministrazione dello Stato. Essi devono tenere un registro delle operazioni che compiono giornalmente, in cui sono annotate le generalità di coloro con i quali le operazioni stesse sono compiute e le altre indicazioni prescritte dal regolamento. Tale registro deve essere esibito agli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, ad ogni loro richiesta. Le persone che compiono operazioni con gli esercenti sopraindicati, sono tenute a dimostrare la propria identità nei modi prescritti. L’esercente, che ha comprato cose preziose, non può alterarle o alienarle se non dieci giorni dopo l’acquisto, tranne che si tratti di oggetti comprati presso i fondachieri o i fabbricanti ovvero all’asta pubblica. TITOLO IV Delle guardie particolari e degli istituti di vigilanza e di investigazione privata 133. (art. 134 T.U. 1926). – Gli enti pubblici, gli altri enti collettivi e i privati possono destinare guardie particolari alla vigilanza o custodia delle loro proprietà mobiliari od immobiliari. Possono anche, con l’autorizzazione del Prefetto, associarsi per la nomina di tali guardie da destinare alla vigilanza o custodia in comune delle proprietà stesse. 134. (art. 135 T.U. 1926). – Senza licenza del Prefetto è vietato ad enti o privati di prestare opere di vigilanza o custodia di proprietà mobiliari od immobiliari e di eseguire investigazioni o ricerche o di raccogliere informazioni per conto di privati. Salvo il disposto dell’art. 11, la licenza non può essere conceduta alle persone che non abbiano la cittadinanza italiana ovvero di uno Stato membro dell’Unione europea o siano incapaci di obbligarsi o abbiano riportato condanna per delitto non colposo. I cittadini degli Stati membri dell’Unione europea possono conseguire la licenza per prestare opera di vigilanza o custodia di beni mobiliari o immobiliari alle stesse condizioni previste per i cittadini italiani. La licenza non può essere conceduta per operazioni che importano un esercizio di pubbliche funzioni o una menomazione della libertà individuale. 
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