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Nuova REDAZIONE FISCALE

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Nuova REDAZIONE FISCALE
Anno 2013
N.RF037
www.redazionefiscale.it
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REGIME IVA DELL'ORO - REGIME DEI "COMPRO-ORO"
RIFERIMENTI
LEGGE 7/2000; ART. 17 C.5 DPR 633/72 - RM 375/2002; RM 161/2005
CIRCOLARE DEL
21/02/2013
Sintesi: si riepiloga il trattamento dell'oro in relazione alla distinzione tra oro da investimento ed oro
industriale introdotto dalla Legge di riforma del comparto.
In relazione alle operazioni dei commercianti di materiale in oro (cd. "compro oro") acquistato da privati,
per il regime Iva da attribuire alla successiva cessione si deve distinguere tra le cessioni di:
- oro industriale nei confronti del banco metalli per la fusione: trova applicazione il reverse charge
- manufatti nei confronti di soggetti diversi dal banco metalli: trova applicazione il regime del margine.
Nella generalità dei casi tali soggetti non necessitano dell'autorizzazione della Banca d'Italia.
La Legge 7/2000 ha riformato il settore dell'oro, modificando regime Iva applicabile
prevedendo:
 l'inserimento delle cessioni di oro industriale e argento puro tra le operazioni
imponibili
 con assolvimento dell'Iva da parte del cessionario (meccanismo del reverse charge) se
soggetto passivo Iva.
OPERAZIONI IVA ESENTI RELATIVAMENTE ALL’ORO
La disciplina IVA relativamente all’oro è prevista dall’art. 10, n. 11 dpr 633/1972 che prevede:
l’esenzione IVA per le seguenti operazioni:
a) le cessioni di oro da investimento
b) le intermediazioni relative alle precedenti operazioni
Nota: per le precedenti operazioni di cui alla lett. a) e b), il cedente o prestatore può optare per
l’applicazione dell’imposta (v. oltre).
c) alcune operazioni finanziarie riferite all'oro da investimento (le operazioni previste
dall'articolo 81, comma 1, lettere c-quater) e c-quinquies), del vecchio TUIR).
ORO DA INVESTIMENTO: si intende:
 l'oro in forma di lingotti o placchette di peso comunque superiore ad 1 grammo, di purezza
pari o superiore a 995 millesimi (anche se rappresentato da titoli)
 le monete d'oro di purezza pari o superiore a 900 millesimi, coniate dopo il 1800.
Detrazione Iva: per quanto si sia in presenza di operazioni esenti:
 non si applica l'indetraibilità specifica (art. 19 c. 2 Dpr 633/72) per espressa previsione dell'art. 19 c.
5-bis Dpr 633/72 (per i commercianti di oro da investimento) e dell'art. 19 c. 3 lett. d) Dpr 633/72 (per
i produttori o trasformatori di oro da investimento) purché sia tenuta una contabilizzazione separata
 tuttavia si applica l'indetraibilità da pro rata.
Opzione per l'imponibilità: i soggetti che:
 producono oro da investimento o trasformano l'oro industriale in oro da investimento
 commerciano oro da investimento
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OGGETTO
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La Nuova Redazione Fiscale
ODCEC VASTO
Redazione Fiscale
Info Fisco 037/2013
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hanno la facoltà di:
- optare per l'applicazione dell'Iva (con applicazione del reverse charge)
- anche in relazione a singole cessioni
DICHIARAZIONE IVA:
a) le cessioni di oro da investimento
 senza opzione: vanno indicate nel rigo VE33 (Operazioni esenti)
 con opzione: vanno indicate nel rigo VE34 col. 3
b) gli acquisti di oro da investimento vanno indicate nel rigo VF14 (Acquisti esenti).
OPERAZIONI IN REVERSE CHARGE RELATIVAMENTE ALL’ORO
L'art. 17 c. 5 Dpr 633/72 dispone che per le cessioni di:
a) oro da investimento di cui all'art. 10 n. 11) Dpr 633/72
b) materiale d'oro e/o prodotti semilavorati di purezza ≥ 325 millesimi (cd. "oro
industriale")
Deroga: sono escluse le leghe e paste ad uso dentale aventi le caratteristiche del “dispositivo
medico” di cui al D.L. n. 46/1997 (v. oltre).
Argento puro: il reverse charge trova applicazione anche per la cessione di argento in lingotti o grani
di purezza pari o superiore a 900 millesimi (art. 3 c. 10 della L. 7/2000).
DICHIARAZIONE IVA:
a) le cessioni di oro industriale/argento puro vanno indicate nel rigo VE34 col. 3
b) gli acquisti di oro industriale/argento puro vanno indicate nei righi VF11 e VJ7.
Oggetto ORO DA INVESTIMENTO Soggetto Produttore o trasformatore Commerciante Produttore/ ORO INDUSTR./ trasformatore o ARGENTO PURO commerciante Cessione Detraibilità su acquisti Pro‐rata
No opzione: esente art. 10 n. 11 SI (soli acq. di oro da invest. o da trasformare in oro da invest. ‐ art. 19 c. 5‐bis) SI Opzione: reverse charge (se
acquirente soggetto passivo) SI NO No opzione: esente art. 10 n. 11
SI SI
Opzione: reverse charge (se
acquirente soggetto passivo) SI (art. 19 c. 3 lett. d) NO Reverse charge (se acquirente soggetto passivo) SI NO CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA - CONVEGNI
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al pagamento dell'imposta è tenuto il cessionario (se soggetto passivo Iva in Italia).
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COMMERCIANTI DI MATERIALE IN ORO
Le principali questioni attinenti alla regime fiscale dei commercianti di materiale in oro (cd.
"compro oro") attengono ai seguenti aspetti:
1) regime Iva della cessione di oggetti in oro: in particolare se possa essere applicato il
regime dei beni usati, del reverse charge o dell'esenzione Iva; ciò dipende in generale
dalla natura che può essere attribuita al bene ceduto
2) l'eventuale necessità di autorizzazione della Banca d'Italia.
REGIME IVA DELLA CESSIONE
A) avvenga nei confronti del "Banco metalli" per la fusione (come avviene nella gran
parte dei casi): in tal caso
 non è possibile applicare il regime del margine (come talvolta consigliano alcuni Banchi
Metalli), in quanto prevale "il materiale" sul manufatto (anche se si tratta di un gioiello)
 pertanto sarà ceduta della materia prima quale "oro industriale" (i gioielli in commercio
non hanno mai la purezza necessaria per rientrare nell'ambito dell'oro da investimento) e non un
"bene finito" (RM 375/2002), trovando dunque applicazione il reverse charge (art. 17 c.5 Dpr
633/72)
B) avvenga quale "manufatto" (dunque il prezzo viene determinato non solo sulla scorta del
"materiale", ma quale prodotto finito, inteso come bene che ha un valore artistico): in tal caso
è applicabile il regime "ordinario" Iva (RM 161/2005).
A tal fine va poi individuato quale debba essere detto regime "ordinario"; laddove a monte:
b.1) vi sia stato un privato che è stato percosso dall'Iva all'acquisto (come avviene
nella generalità dei casi): è applicabile il regime del margine (applicabile a qualsiasi bene
mobile "suscettibile di reimpiego nello stato originario o previa riparazione" - CM 177/95)
b.2) in caso contrario: va applicata l'Iva ordinaria 21% (al pari di come opera la gioielleria
nel cedere il "manufatto").
È evidente che la cessione per la fusione ad un banco metalli non può che discendere dall'assenza di
"manufatto", ed in ciò giace la differenza tra i casi A) e B).
N.B.: si tenga presente che loro non rientra mai nel concetto di "rottame" (la fattispecie è sempre
esclusa da reverse charge previsto dall'art. 74 c. 7 e 8 Dpr 633/72).
C) il commerciante commissioni la fusione al Banco metalli e solo successivamente si
risolva nel vendere a quest'ultimo l'oro "puro" ricavato: si tratterà di una cessione di oro
puro, come tale esente da Iva art. 10 n. 11 Dpr 633/72.
In tal caso (e solo in questo caso) si dovrà essere previamente iscritti quali operatori
professionali all'albo tenuto dalla Banca d'Italia.
Nota: in tal senso è chiara la Circ. 28/05/2010 della Banca d'Italia, ribadita nella successiva Circ.
8/02/2011, in cui si sostiene che "i c.d. “compro‐oro” entrano in rapporto con la Banca d’Italia solo per
il tramite della Struttura dedicata al contrasto del riciclaggio (Unità di Informazione Finanziaria, UIF).
La Banca d’Italia, in altre parole, non esercita sui “compro‐oro” alcuna forma di vigilanza o di controllo
in relazione allo svolgimento delle attività", con concetto che vale anche per i soggetti che si pongono
come intermediari tra i compro-oro ed i Banchi metallo, posto che cedono i medesimi beni.
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In relazione alla prima questione, occorre distinguere il caso in la cessione:
PREVALENZA NELLA CESSIONE Esempio1
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OGGETTO DELLA CESSIONE CONDIZIONE REGIME IVA ISCR. BANCA D'ITALIA ORO INDUSTRIALE l'oro e' ceduto prima della fusione REVERSE CARGE NO ORO DA INVESTIMENTO l'oro e' ceduto dopo la fusione ESENTE IVA (REVERSE CHARGE SU OPZIONE) SI acq. da privato (o impresa che non ha detratto l'iva) REGIME DEL MARGINE acq. diverso IVA 21% LA MATERIA IL BENE Info Fisco 037/2013
GIOIELLO NO Un "Compro-oro" nel 2012 proceduto ad effettuare le seguenti operazioni
 acquisti "a peso" di gioielli da soggetti privati: € 250.000 (da indicare in dichiarazione
per la sola quota parte afferente al regime dei beni usati)
 cessioni:
 di gioielli verso un commerciante di gioielli: € 100.000 (fatt. con Iva non esposta art.
36 DL 41/95)
 di "rottami" verso un banco metalli: € 200.000 (reverse charge)
 di gioielli verso privati: €. 10.000 + 2.100 Iva 21%
Il contribuente, che ha adottato il regime del margine globale avendo acquistato i beni "a
peso"), imputa come segue i diversi acquisti alle cessioni effettuate:
Margine
Reverse
Iva 21% Cessione 100.000
200.000
10.000 Acquisti 75.000
180.000
6.000 Margine 25.000
Compilerà la dichiarazione Iva nel modo seguente:
30.661
6.439
Somma di imponibile ed Iva: - da scorporo del margine di 25.000 - da cessione con Iva 21% 75.000
Beni usati: minore tra: - costo di acquisto - prezzo di vendita 200.000
200.000
...
300.661
75.000
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DENTISTI E/O ODONTOTECNICI - TRIMESTRALI SPECIALI
Il DPR n. 315/2000 ha previsto delle agevolazioni per il dentista o odontotecnico che
effettuano solo operazioni esenti ex art.10 punto 18 Dpr 633/72 (v. CM 216/2000).
Esempio2
Un odontotecnico (o dentista) nel mese di luglio 2012:
- ha acquistato oro
- ha proceduto ad integrare la fattura con l'Iva
- ha annotato l'imposta nel Registro fatture emesse
- annotato l'imposta nel Registro degli acquisti
- totale IVA versata il 16/11/2012
€. 10.000
€. 2.100
IVA a debito: €. 2.100
IVA indetraibile pro rata 100%
€. 2.100 senza l’interesse 1%.
Il contribuente è tenuto a presentare la Dichiarazione Iva 2013 (in via autonoma o in
UNICO 2013).
BANCO METALLI ‐ DEFINIZIONE NATURA: si tratta di società iscritta nell’elenco degli operatori professionali in oro della Banca d'Italia ed autorizzata, pertanto, ad esercitare in via professionale il commercio di oro. Il banco metalli  destina tutto il materiale acquistato alla fusione e successiva raffinazione  in genere, acquista metalli preziosi per fonderli, affinarli e rivenderli a banche o fonderie. LICENZA AL COMMERCIO: l'autorizzazione al commercio in via professionale di oro è concessa dalla Banca d'Italia alle banche o, previa comunicazione all’Ufficio Italiano Cambi, a soggetti giuridici in possesso dei seguenti requisiti:  forma giuridica: obbligo di costituirsi in forma di società di capitale (SpA, Sapa, Srl o cooperativa) con capitale sociale interamente versato non inferiore ad €. 120.000 (cioè pari a quello minimo per le SpA)  oggetto sociale: deve prevedere il commercio di oro  requisiti di onorabilità: possesso, da parte dei soci, amministratori e dipendenti investiti di funzioni di direzione tecnica e commerciale, dei requisiti di onorabilità previsti dagli artt. 108, 109 e 16 c. 2 del TUB (Dlgs 385/93). CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA - CONVEGNI
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TRIMESTRALI SPECIALI
I soggetti esercenti professioni e arti sanitarie:
 che effettuano esclusivamente operazioni esenti ed acquistano oro industriale e/o
argento puro nell'esercizio della propria all'attività
 determinano un debito Iva in seguito alla applicazione del reverse charge (considerato che
l'Iva annotata sulle vendite risulta esigibile mentre quelle annotata sugli acquisti è
totalmente indetraibile a causa del pro rata)
 possono eseguire i versamenti con cadenza trimestrale senza la maggiorazione degli
interessi dell'1% ed effettuare l'eventuale versamento dell'Iva del 4° trimestre entro il 18
febbraio dell'anno successivo
 sono tenuti alla presentazione della Dichiarazione Iva.
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