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Nuova REDAZIONE FISCALE
Anno 2013 N.RF037 www.redazionefiscale.it Pag. 1 / 5 REGIME IVA DELL'ORO - REGIME DEI "COMPRO-ORO" RIFERIMENTI LEGGE 7/2000; ART. 17 C.5 DPR 633/72 - RM 375/2002; RM 161/2005 CIRCOLARE DEL 21/02/2013 Sintesi: si riepiloga il trattamento dell'oro in relazione alla distinzione tra oro da investimento ed oro industriale introdotto dalla Legge di riforma del comparto. In relazione alle operazioni dei commercianti di materiale in oro (cd. "compro oro") acquistato da privati, per il regime Iva da attribuire alla successiva cessione si deve distinguere tra le cessioni di: - oro industriale nei confronti del banco metalli per la fusione: trova applicazione il reverse charge - manufatti nei confronti di soggetti diversi dal banco metalli: trova applicazione il regime del margine. Nella generalità dei casi tali soggetti non necessitano dell'autorizzazione della Banca d'Italia. La Legge 7/2000 ha riformato il settore dell'oro, modificando regime Iva applicabile prevedendo: l'inserimento delle cessioni di oro industriale e argento puro tra le operazioni imponibili con assolvimento dell'Iva da parte del cessionario (meccanismo del reverse charge) se soggetto passivo Iva. OPERAZIONI IVA ESENTI RELATIVAMENTE ALL’ORO La disciplina IVA relativamente all’oro è prevista dall’art. 10, n. 11 dpr 633/1972 che prevede: l’esenzione IVA per le seguenti operazioni: a) le cessioni di oro da investimento b) le intermediazioni relative alle precedenti operazioni Nota: per le precedenti operazioni di cui alla lett. a) e b), il cedente o prestatore può optare per l’applicazione dell’imposta (v. oltre). c) alcune operazioni finanziarie riferite all'oro da investimento (le operazioni previste dall'articolo 81, comma 1, lettere c-quater) e c-quinquies), del vecchio TUIR). ORO DA INVESTIMENTO: si intende: l'oro in forma di lingotti o placchette di peso comunque superiore ad 1 grammo, di purezza pari o superiore a 995 millesimi (anche se rappresentato da titoli) le monete d'oro di purezza pari o superiore a 900 millesimi, coniate dopo il 1800. Detrazione Iva: per quanto si sia in presenza di operazioni esenti: non si applica l'indetraibilità specifica (art. 19 c. 2 Dpr 633/72) per espressa previsione dell'art. 19 c. 5-bis Dpr 633/72 (per i commercianti di oro da investimento) e dell'art. 19 c. 3 lett. d) Dpr 633/72 (per i produttori o trasformatori di oro da investimento) purché sia tenuta una contabilizzazione separata tuttavia si applica l'indetraibilità da pro rata. Opzione per l'imponibilità: i soggetti che: producono oro da investimento o trasformano l'oro industriale in oro da investimento commerciano oro da investimento CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA - CONVEGNI Nuova REDAZIONE FISCALE snc - C.so Rosmini n. 66 Rovereto (TN) – Reg. Imp. di TN e P.IVA 02097930222 Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613 – Email: [email protected] RIPRODUZIONE VIETATA – www.redazionefiscale.it OGGETTO Nuova REDAZIONE FISCALE - Riproduzione Vietata – Diritti Riservati - www.redazionefiscale.it La Nuova Redazione Fiscale ODCEC VASTO Redazione Fiscale Info Fisco 037/2013 Pag. 2 / 5 hanno la facoltà di: - optare per l'applicazione dell'Iva (con applicazione del reverse charge) - anche in relazione a singole cessioni DICHIARAZIONE IVA: a) le cessioni di oro da investimento senza opzione: vanno indicate nel rigo VE33 (Operazioni esenti) con opzione: vanno indicate nel rigo VE34 col. 3 b) gli acquisti di oro da investimento vanno indicate nel rigo VF14 (Acquisti esenti). OPERAZIONI IN REVERSE CHARGE RELATIVAMENTE ALL’ORO L'art. 17 c. 5 Dpr 633/72 dispone che per le cessioni di: a) oro da investimento di cui all'art. 10 n. 11) Dpr 633/72 b) materiale d'oro e/o prodotti semilavorati di purezza ≥ 325 millesimi (cd. "oro industriale") Deroga: sono escluse le leghe e paste ad uso dentale aventi le caratteristiche del “dispositivo medico” di cui al D.L. n. 46/1997 (v. oltre). Argento puro: il reverse charge trova applicazione anche per la cessione di argento in lingotti o grani di purezza pari o superiore a 900 millesimi (art. 3 c. 10 della L. 7/2000). DICHIARAZIONE IVA: a) le cessioni di oro industriale/argento puro vanno indicate nel rigo VE34 col. 3 b) gli acquisti di oro industriale/argento puro vanno indicate nei righi VF11 e VJ7. Oggetto ORO DA INVESTIMENTO Soggetto Produttore o trasformatore Commerciante Produttore/ ORO INDUSTR./ trasformatore o ARGENTO PURO commerciante Cessione Detraibilità su acquisti Pro‐rata No opzione: esente art. 10 n. 11 SI (soli acq. di oro da invest. o da trasformare in oro da invest. ‐ art. 19 c. 5‐bis) SI Opzione: reverse charge (se acquirente soggetto passivo) SI NO No opzione: esente art. 10 n. 11 SI SI Opzione: reverse charge (se acquirente soggetto passivo) SI (art. 19 c. 3 lett. d) NO Reverse charge (se acquirente soggetto passivo) SI NO CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA - CONVEGNI Nuova REDAZIONE FISCALE snc - C.so Rosmini n. 66 Rovereto (TN) – Reg. Imp. di TN e P.IVA 02097930222 Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613 – Email: [email protected] RIPRODUZIONE VIETATA – www.redazionefiscale.it al pagamento dell'imposta è tenuto il cessionario (se soggetto passivo Iva in Italia). Redazione Fiscale Info Fisco 037/2013 Pag. 3 / 5 COMMERCIANTI DI MATERIALE IN ORO Le principali questioni attinenti alla regime fiscale dei commercianti di materiale in oro (cd. "compro oro") attengono ai seguenti aspetti: 1) regime Iva della cessione di oggetti in oro: in particolare se possa essere applicato il regime dei beni usati, del reverse charge o dell'esenzione Iva; ciò dipende in generale dalla natura che può essere attribuita al bene ceduto 2) l'eventuale necessità di autorizzazione della Banca d'Italia. REGIME IVA DELLA CESSIONE A) avvenga nei confronti del "Banco metalli" per la fusione (come avviene nella gran parte dei casi): in tal caso non è possibile applicare il regime del margine (come talvolta consigliano alcuni Banchi Metalli), in quanto prevale "il materiale" sul manufatto (anche se si tratta di un gioiello) pertanto sarà ceduta della materia prima quale "oro industriale" (i gioielli in commercio non hanno mai la purezza necessaria per rientrare nell'ambito dell'oro da investimento) e non un "bene finito" (RM 375/2002), trovando dunque applicazione il reverse charge (art. 17 c.5 Dpr 633/72) B) avvenga quale "manufatto" (dunque il prezzo viene determinato non solo sulla scorta del "materiale", ma quale prodotto finito, inteso come bene che ha un valore artistico): in tal caso è applicabile il regime "ordinario" Iva (RM 161/2005). A tal fine va poi individuato quale debba essere detto regime "ordinario"; laddove a monte: b.1) vi sia stato un privato che è stato percosso dall'Iva all'acquisto (come avviene nella generalità dei casi): è applicabile il regime del margine (applicabile a qualsiasi bene mobile "suscettibile di reimpiego nello stato originario o previa riparazione" - CM 177/95) b.2) in caso contrario: va applicata l'Iva ordinaria 21% (al pari di come opera la gioielleria nel cedere il "manufatto"). È evidente che la cessione per la fusione ad un banco metalli non può che discendere dall'assenza di "manufatto", ed in ciò giace la differenza tra i casi A) e B). N.B.: si tenga presente che loro non rientra mai nel concetto di "rottame" (la fattispecie è sempre esclusa da reverse charge previsto dall'art. 74 c. 7 e 8 Dpr 633/72). C) il commerciante commissioni la fusione al Banco metalli e solo successivamente si risolva nel vendere a quest'ultimo l'oro "puro" ricavato: si tratterà di una cessione di oro puro, come tale esente da Iva art. 10 n. 11 Dpr 633/72. In tal caso (e solo in questo caso) si dovrà essere previamente iscritti quali operatori professionali all'albo tenuto dalla Banca d'Italia. Nota: in tal senso è chiara la Circ. 28/05/2010 della Banca d'Italia, ribadita nella successiva Circ. 8/02/2011, in cui si sostiene che "i c.d. “compro‐oro” entrano in rapporto con la Banca d’Italia solo per il tramite della Struttura dedicata al contrasto del riciclaggio (Unità di Informazione Finanziaria, UIF). La Banca d’Italia, in altre parole, non esercita sui “compro‐oro” alcuna forma di vigilanza o di controllo in relazione allo svolgimento delle attività", con concetto che vale anche per i soggetti che si pongono come intermediari tra i compro-oro ed i Banchi metallo, posto che cedono i medesimi beni. CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA - CONVEGNI Nuova REDAZIONE FISCALE snc - C.so Rosmini n. 66 Rovereto (TN) – Reg. Imp. di TN e P.IVA 02097930222 Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613 – Email: [email protected] RIPRODUZIONE VIETATA – www.redazionefiscale.it In relazione alla prima questione, occorre distinguere il caso in la cessione: PREVALENZA NELLA CESSIONE Esempio1 Pag. 4 / 5 OGGETTO DELLA CESSIONE CONDIZIONE REGIME IVA ISCR. BANCA D'ITALIA ORO INDUSTRIALE l'oro e' ceduto prima della fusione REVERSE CARGE NO ORO DA INVESTIMENTO l'oro e' ceduto dopo la fusione ESENTE IVA (REVERSE CHARGE SU OPZIONE) SI acq. da privato (o impresa che non ha detratto l'iva) REGIME DEL MARGINE acq. diverso IVA 21% LA MATERIA IL BENE Info Fisco 037/2013 GIOIELLO NO Un "Compro-oro" nel 2012 proceduto ad effettuare le seguenti operazioni acquisti "a peso" di gioielli da soggetti privati: € 250.000 (da indicare in dichiarazione per la sola quota parte afferente al regime dei beni usati) cessioni: di gioielli verso un commerciante di gioielli: € 100.000 (fatt. con Iva non esposta art. 36 DL 41/95) di "rottami" verso un banco metalli: € 200.000 (reverse charge) di gioielli verso privati: €. 10.000 + 2.100 Iva 21% Il contribuente, che ha adottato il regime del margine globale avendo acquistato i beni "a peso"), imputa come segue i diversi acquisti alle cessioni effettuate: Margine Reverse Iva 21% Cessione 100.000 200.000 10.000 Acquisti 75.000 180.000 6.000 Margine 25.000 Compilerà la dichiarazione Iva nel modo seguente: 30.661 6.439 Somma di imponibile ed Iva: - da scorporo del margine di 25.000 - da cessione con Iva 21% 75.000 Beni usati: minore tra: - costo di acquisto - prezzo di vendita 200.000 200.000 ... 300.661 75.000 CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA - CONVEGNI Nuova REDAZIONE FISCALE snc - C.so Rosmini n. 66 Rovereto (TN) – Reg. Imp. di TN e P.IVA 02097930222 Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613 – Email: [email protected] RIPRODUZIONE VIETATA – www.redazionefiscale.it Redazione Fiscale Redazione Fiscale Info Fisco 037/2013 Pag. 5 / 5 DENTISTI E/O ODONTOTECNICI - TRIMESTRALI SPECIALI Il DPR n. 315/2000 ha previsto delle agevolazioni per il dentista o odontotecnico che effettuano solo operazioni esenti ex art.10 punto 18 Dpr 633/72 (v. CM 216/2000). Esempio2 Un odontotecnico (o dentista) nel mese di luglio 2012: - ha acquistato oro - ha proceduto ad integrare la fattura con l'Iva - ha annotato l'imposta nel Registro fatture emesse - annotato l'imposta nel Registro degli acquisti - totale IVA versata il 16/11/2012 €. 10.000 €. 2.100 IVA a debito: €. 2.100 IVA indetraibile pro rata 100% €. 2.100 senza l’interesse 1%. Il contribuente è tenuto a presentare la Dichiarazione Iva 2013 (in via autonoma o in UNICO 2013). BANCO METALLI ‐ DEFINIZIONE NATURA: si tratta di società iscritta nell’elenco degli operatori professionali in oro della Banca d'Italia ed autorizzata, pertanto, ad esercitare in via professionale il commercio di oro. Il banco metalli destina tutto il materiale acquistato alla fusione e successiva raffinazione in genere, acquista metalli preziosi per fonderli, affinarli e rivenderli a banche o fonderie. LICENZA AL COMMERCIO: l'autorizzazione al commercio in via professionale di oro è concessa dalla Banca d'Italia alle banche o, previa comunicazione all’Ufficio Italiano Cambi, a soggetti giuridici in possesso dei seguenti requisiti: forma giuridica: obbligo di costituirsi in forma di società di capitale (SpA, Sapa, Srl o cooperativa) con capitale sociale interamente versato non inferiore ad €. 120.000 (cioè pari a quello minimo per le SpA) oggetto sociale: deve prevedere il commercio di oro requisiti di onorabilità: possesso, da parte dei soci, amministratori e dipendenti investiti di funzioni di direzione tecnica e commerciale, dei requisiti di onorabilità previsti dagli artt. 108, 109 e 16 c. 2 del TUB (Dlgs 385/93). CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA - CONVEGNI Nuova REDAZIONE FISCALE snc - C.so Rosmini n. 66 Rovereto (TN) – Reg. Imp. di TN e P.IVA 02097930222 Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613 – Email: [email protected] RIPRODUZIONE VIETATA – www.redazionefiscale.it TRIMESTRALI SPECIALI I soggetti esercenti professioni e arti sanitarie: che effettuano esclusivamente operazioni esenti ed acquistano oro industriale e/o argento puro nell'esercizio della propria all'attività determinano un debito Iva in seguito alla applicazione del reverse charge (considerato che l'Iva annotata sulle vendite risulta esigibile mentre quelle annotata sugli acquisti è totalmente indetraibile a causa del pro rata) possono eseguire i versamenti con cadenza trimestrale senza la maggiorazione degli interessi dell'1% ed effettuare l'eventuale versamento dell'Iva del 4° trimestre entro il 18 febbraio dell'anno successivo sono tenuti alla presentazione della Dichiarazione Iva.