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Gravi irregolarità ex art. 1129 c.c. e revoca dell`amministratore

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Gravi irregolarità ex art. 1129 c.c. e revoca dell`amministratore
[Giurisprudenza]
Il Caso.it
Gravi irregolarità ex art. 1129 c.c. e revoca dell'amministratore
Trib. Mantova, sentenza 22 ottobre 2015 (Pres. Est. Mauro
Bernardi)
Condominio - Gravi irregolarità previste dall’art. 1129 c.c. Revoca dell’amministratore - Poteri dell’Autorità Giudiziaria
Ove ricorra una delle ipotesi astrattamente considerate dall’art.
1129 c.c. quali gravi irregolarità, l’autorità giudiziaria, può
disporre la revoca dell’amministratore solo se venga ravvisato in
concreto un comportamento contrario ai doveri imposti per legge,
con esclusione di ogni automatismo (nel caso di specie la
ritardata predisposizione del rendiconto annuale e della
convocazione dell’assemblea da parte dell’amministratore è stata
ritenuta giustificata in considerazione della mancata disponibilità
della documentazione contabile necessaria per predisporre il
bilancio).
(Massima a cura di Mauro Bernardi – Riproduzione riservata)
Il Tribunale di Mantova, riunito in Camera di Consiglio e composto da:
dott. Mauro Bernardi Presidente Rel.
dott. Alessandra Venturini Giudice
dott. Costanza Comunale Giudice
- letto il ricorso n. 3126/15 R.G. Vol. promosso ex art. 1129 c.c. da L. A.
finalizzato ad ottenere la revoca, ex art. 1129 c.c., di B. S. dalla carica di
amministratore del Condominio denominato “D.” sito in A., Piazza D., 7
– Via S., 16;
- sentita la relazione del Presidente Relatore;
- esaminati i verbali d’udienza e la documentazione depositata;
- rilevato che il condomino ricorrente ha sostenuto che l’amministratore
1) ha omesso di rendere il conto della gestione per l’esercizio dal 1-102013 al 30-9-2014 e 2) non ha convocato l’assemblea per l’approvazione
del rendiconto né nel termine previsto dal regolamento di condominio
(giorni sessanta dalla chiusura dell’esercizio finanziario fissato per il 30
settembre di ogni anno: v. artt. 17 e 19 regol.) né, comunque, in quello
previsto dalla legge (v. art. 1130 n. 10 c.c.), comportamenti che
costituirebbero gravi irregolarità, ragione per cui egli ha chiesto la revoca
dell’amministratore B. ing. S. ai sensi dell’art. 1129 c.c.;
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- osservato che l’ing. B. S. si è costituito e, dopo avere evidenziato la
notevole complessità della gestione anche per il continuo ripetersi di atti
vandalici, ha chiesto il rigetto del ricorso deducendo 3) che la tempestiva
predisposizione del rendiconto condominiale e, conseguentemente, la
ritardata convocazione della assemblea erano state determinate dalla
impossibilità di ricostruire l’esatta contabilità delle forniture di gas, voce
questa che da sola rappresenta l’80% del bilancio condominiale e che,
comunque, 4) il Comitato di Condominio con delibera del 30-4-2015
aveva acconsentito a che la assemblea per l’approvazione del rendiconto
venisse convocata per le ferie estive del 2015 (e ciò proprio in ragione
delle evidenziate anomalie nella fatturazione del gas);
- osservato che il Condominio D. comprende 29 condomini e che
l’assemblea ha approvato il rendiconto della gestione relativa al periodo
2013-2014 in data 26-7-2015 senza che, né prima né dopo, siano state
sollevate censure in ordine alla gestione contabile da parte dell’ing. B.;
- rilevato che non è contestato ed emerge dagli atti come, ancora al
momento attuale, non sia stato possibile fare completa chiarezza sulla
importante posta costituita dagli addebiti delle forniture di gas in
relazione al periodo contestato stante la mancata collaborazione da parte
della società fornitrice (ENI s.p.a.), tanto che il condominio aveva dato
incarico di effettuare gli opportuni approfondimenti contabili ad un
revisore;
- rilevato che neppure il ricorrente, benché avesse in precedenza inviato
numerose missive all’amministratore concernenti problematiche diverse
relative al condominio, aveva mai sollecitato la convocazione
dell’assemblea per l’approvazione del rendiconto prima della
presentazione del ricorso, formalità che egli era direttamente abilitato a
porre in essere alla stregua di esplicita previsione del regolamento di
condominio;
- osservato che il Consiglio di Condominio con delibera del 30-4-2015
aveva acconsentito a che venisse prorogata la convocazione
dell’assemblea nella prospettiva di ottenere, medio tempore, i richiesti
chiarimenti da parte di ENI s.p.a. e che già in data 27-2-2015 tale
tematica era stata rappresentata dall’amministratore al Consiglio di
Condominio senza che tale organo avesse sollevato rilievi;
- ritenuto che l’art. 1129 c.c. prevede che l’Autorità Giudiziaria, in
presenza di gravi irregolarità, può disporre la revoca dell’amministratore
ciò che impone al Giudice di verificare se, pur ricorrendo in astratto una
ipotesi rientrante nell’ambito della previsione normativa, sussista nel
caso concreto un comportamento contrario ai doveri imposti per legge,
con esclusione pertanto di ogni automatismo;
- considerato che, nel caso in esame, benchè non risulti formalmente
rispettato il termine previsto dall’art. 1130 n. 10 c.c., la grave irregolarità
in concreto non è ravvisabile atteso che il ritardo nel dare corso alla
predisposizione del rendiconto e alla convocazione dell’assemblea non fu
dovuto a colpevole inerzia da parte dell’ing. B. nell’adempimento dei suoi
doveri ma risulta giustificato dalla esigenza di fare piena chiarezza su una
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voce importante della contabilità del condominio, rilevandosi altresì che
l’amministratore si è ripetutamente attivato per sollecitare i dovuti
chiarimenti da parte del fornitore senza ottenerli, che, comunque, della
questione aveva tenuto informato il Consiglio di Condominio ed infine
che nessun pregiudizio risulta essere derivato alla compagine
condominiale;
- considerato che i comportamenti tenuti dalle parti fuori del giudizio e le
contrapposte ragioni fatte valere giustificano l’integrale compensazione
fra le stesse delle spese di lite;
p.t.m.
- rigetta il ricorso e compensa integralmente fra le parti le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Mantova il 22 ottobre 2015.
Il Cancelliere Il Presidente
dott. Mauro Bernardi
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