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superare le barriere architettoniche

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superare le barriere architettoniche
SUPERARE
LE BARRIERE
ARCHITETTONICHE
migliorando il comfort e la sicurezza
Ovvero schede tecniche per "progettare la normalità"
NORMATIVA ESSENZIALE
a cura di:
Leris Fantini
Questo volume è stato realizzato per iniziativa
dell'Assessorato alle Politiche sociali, Immigrazione, Aiuti internazionali
Regione Emilia-Romagna
Da un'idea del Gruppo di lavoro per il coordinamento delle iniziative regionali
in materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche
(D.G.R. 3112/95)
Atos Cattini
Leris Fantini
Stefan von Prondzinski
Silvano Tassinari
Gaetano Venturelli
© Copyright (seconda edizione) Regione Emilia-Romagna 2000
La riproduzione dei testi e disegni della presente pubblicazione
è consentita solo citando la fonte.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
0.2
CD Rom allegato alla pubblicazione "SUPERARE LE BARRIERE ARCHITETTONICHE migliorando il comfort e la sicurezza" a cura di Leris Fantini
PRESENTAZIONE
La consapevolezza, ormai universalmente riconosciuta, della stretta correlazione che intercorre tra
disabilità e contesto socio-ambientale e il peso determinante di quest'ultimo, nel condizionare la gravità
dell'handicap che dalla disabilità deriva, da immediato risalto all'importanza che può rivestire anche ogni
azione tesa a favorire l'eliminazione o il superamento delle barriere architettoniche.
Certamente oggi rispetto a questo tema si registra una generale ed accresciuta sensibilità, ma
occorre investire ancora molto, anche sul versante culturale, non solo per recuperare il ritardo che si è
registrato nel nostro Paese, ma soprattutto per cogliere e valorizzare le nuove domande che scaturiscono
da una maggiore attenzione e sensibilità alla qualità della vita e alla vivibilità dell'ambiente.
Appartiene, certamente, a questa nuova sensibilità il superamento concettuale di una idea di
barriere architettoniche come problema esclusivamente circoscritto alla popolazione disabile a favore di
una concezione ecosistemica più attenta alle esigenze di tutti.
Occorre, cioè, andare oltre il concetto di "abbattimento delle barriere architettoniche" per perseguire una idea di progettazione dell'ambiente che tenga conto di individui che esprimono esigenze di fruibilità
diversificate alla cui soluzione è direttamente connessa la possibilità di accedere ad alcuni dei più
elementari diritti di cittadinanza.
La stessa Organizzazione Mondiale della Sanità ha recentemente evidenziato che l'handicap non
è caratteristica di una categoria di individui, ma una situazione che scaturisce dall'incrocio di peculiarità
individuali con particolari caratteristiche ambientali da cui possono derivare situazioni di svantaggio.
Appare perciò evidente che diventa obiettivo tecnicamente necessario e politicamente ineludibile
"PROGETTARE LA NORMALITÀ".
Assessore alle Politiche sociali
Educative e Familiari.
Qualità urbana.
Immigrazione, Aiuti internazionali.
Gianluca Borghi
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
0.3
CD Rom allegato alla pubblicazione "SUPERARE LE BARRIERE ARCHITETTONICHE migliorando il comfort e la sicurezza" a cura di Leris Fantini
INTRODUZIONE
Sappiamo che in Italia e anche all'estero, la manualistica tecnica inerente questo problema non
manca, ma i manuali italiani, anche quelli usciti dopo l'emanazione del D.M. 236, anche se ben fatti come
contenuti, non raggiungono da un punto di vista applicativo, l'efficacia da noi cercata, in quanto
raggruppano contemporaneamente nella parte esplicativa del testo e in quella grafica, sia i requisiti
cogenti, sia quelli raccomandati e/o consigliati oppure una compresenza di informazioni spesso confuse
se non contrastanti.
Riteniamo dunque che il "manuale", inteso come strumento progettuale, debba essere contemporaneamente:
- di supporto ad una rapida istruttoria da parte delle figure preposte al controllo;
- di supporto ai tecnici progettisti dell'edilizia e delle infrastrutture in genere;
- di eventuale testo per i settori tecnici della scuola.
Ed è per questi tre motivi che si è lavorato ad uno strumento che possa essere di facile lettura e
applicazione soprattutto per i tecnici progettisti.
Un primo approccio conoscitivo del problema avviene con le schede ARGOMENTI GENERALI
che, per classi principali, individuano i vari settori in cui il progettista deve operare.
Queste schede, divise in due gruppi, richiamano, a loro volta, gli ARGOMENTI SPECIFICI della
progettazione:
- il primo gruppo tratta le norme cogenti relative agli edifici pubblici definiti nel D.P.R. 503/96 e le norme
cogenti relative ad edifici privati residenziali e non, di edilizia sovvenzionata ed agevolata definiti nel
D.M. LL.PP. 236/89;
- Il secondo gruppo tratta le soluzioni tecniche, esplicative, conformi e consigliate secondo la nostra
esperienza con l'utenza.
Il primo gruppo esplicita graficamente i contenuti della norma. Le citazioni estrapolate dal testo riportano,
oltre alla voce di riferimento illustrata, altri richiami presenti nella norma. Nei disegni sono evidenziati,
tramite rimandi, altri argomenti connessi a quello principalmente trattato.
Il secondo gruppo tratta poi le soluzioni tecniche conformi e quelle consigliate.
Consigliate perchè si è cercato, ove la norma ha dato lo spunto, di trattare e dare risposte a diverse
condizioni di disabilità.
La parte del "CONSIGLIATO" potrà essere un utile strumento di stimolo per una migliore qualità sotto
il profilo dell'abbattimento delle barriere architettoniche, nonchè una sollecitazione ad eventuali
proposte alternative, suggerimenti, critiche costruttive, da parte di tecnici, operatori e cittadini che
saranno oggetto di dibattito e successivo aggiornamento delle tavole.
Lo schema, che ogni scheda riporta a lato, segnala a quale tipo di disabilità i contenuti grafici danno
risposta: positiva, indifferente o negativa e quindi sconsigliata.
La normativa, presente sul CD Rom in allegato, fornisce ulteriori indicazioni conoscitive sui temi trattati
nel manuale; tali testi sono relazionati fra loro, attraverso riferimenti ipertestuali, per consentirne una
rapida consultazione.
Leris Fantini
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
0.4
CD Rom allegato alla pubblicazione "SUPERARE LE BARRIERE ARCHITETTONICHE migliorando il comfort e la sicurezza" a cura di Leris Fantini
INDICE DELLE NORME
NORME NAZIONALI
1947
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
27 DICEMBRE 1947
1959
DECRETO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
15 GIUGNO 1959 N. 393
Testo unico delle norme sulla circolazione stradale
DECRETO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
30 GIUGNO 1959 N. 420
Approvazione del regolamento per la esecuzione del testo unico delle norme sulla
disciplina della circolazione stradale
1967
CIRCOLARE DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
20 GENNA10 1967 N. 425
Standards residenziali
1968
CIRCOLARE DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
19 GIUGNO 1968 N. 4809
Norme per assicurare l'utilizzazione degli edifici sociali da parte dei minorati fisici e per
migliorarne la godibilità generale
1971
LEGGE
30 MARZO 1971 N. 118
Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5, e nuove norme in favore
dei mutilati ed invalidi civili
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
0.5
1972
CIRCOLARE MINISTERO DELL'INTERNO DIR. GEN. PUBBLICA SICUREZZA
22 MARZO 1972 N. 10.10068/13500.A
Locali per pubblici spettacoli e manifestazioni - Attuazione disposizioni previste dalI'art.
27 della legge 30 marzo 1971, n. 118, recante “nuove norme in favore dei mutilati ed
invalidi civili"
DECRETO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
30 DICEMBRE 1972 N. 1035
Norme per l'assegnazione e la revoca nonché per la determinazione e la revisione dei
canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica
1975
DECRETO MINISTERIALE
18 DICEMBRE 1975
Norme tecniche aggiornate relative all'edilizia scolastica, ivi compresi gli indici minimi di
funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica da osservarsi nella esecuzione di opere di
edilizia scolastica
1947
DECRETO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
24 LUGLIO 1977 N. 616
Attuazione della delega di cui all'articolo 1 della Legge 22 luglio 1975, n. 382
CIRC. MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE
18 NOVEMBRE 1977 n. 170
Demanio Marittimo - Provvidenze a favore degli invalidi
1978
DECRETO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
27 APRILE 1978 N. 384
Regolamento concernente norme di attuazione dell’art. 27 della legge 30 marzo 1971,
n. 118 a favore degli invalidi civili in materia di barriere architettoniche e di trasporti
pubblici
LEGGE
21 DICEMBRE 1978 N. 485
Legge-quadro in materia di formazione professionale
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
0.6
1979
CIRCOLARE DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
28 GIUGNO 1979 N. 1270
Circolazione e sosta dei veicoli degli invalidi
DECRETO MINISTERIALE LAVORI PUBBLICI
8 GIUGNO 1979 N.1176
Approvazione del contrassegno da rilasciare agli invalidi aventi diritto
CIRCOLARE A.N.A.S.
22 AGOSTO 1979 N. 20057
D.P.R. 27-4-1978, n. 384 concernente il regolamento di attuazione dell'art. 27 della
legge 30-3-1971 n. 118, a favore dei mutilati e invalidi civili, in materia di barriere
architettoniche e trasporti pubblici
D.M. POSTE E TELECOMUNICAZIONI
10 AGOSTO 1979
Sono approvate le allegate Istruzioni relative alle caratteristiche strutturali e tecniche
delle cabine stradali o dei posti telefonici pubblici gestiti dall'A.S.S.T. o dalle Società
Concessionarie telefoniche al fine di facilitare l'uso degli impianti telefonici da parte di
persone a ridotte o impedite capacità motorie
1980
CIRCOLARE DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
7 MARZO 1980 N. 310
Facilitazioni per la circolazione e la sosta dei veicoli degli invalidi
1981
CIRCOLARE DELLE FERROVIE DELLO STATO
19 MARZO 1981 N. 901/125363
Attuazione delle norme in materia di barriere architettoniche e trasporti pubblici di cui al
D.P.R. N° 384/1978
LEGGE
10 APRILE 1981 N. 151
Legge quadro per l'ordinamento, la ristrutturazione ed il potenziamento dei trasporti
pubblici locali. Istituzione del Fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio e
per gli investimenti nel settore.
CIRCOLARE DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
28 SETTEMBRE 1981 N. 1525
Spazi riservati alla sosta di veicoli per motivi di pubblico interesse
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
0.7
1982
CIRCOLARE DEL MINISTERO DEI TRASPORTI
26 APRILE 1982 N. 48/82
Autoveicoli attrezzati per il trasporto di handicappati
CIRCOLARE DEL MINISTERO DEI TRASPORTI
26 APRILE 1982 N. 49/82
Autobus in servizio di linea adattati per il trasporto di handicappati
DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO
16 FEBBRAIO 1982
Modificazioni del decreto ministeriale 27 settembre 1965, concernente la determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi
1983
CIRCOLARE DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
13 GIUGNO 1983 N. 1030
Orientamenti relativi alle facilitazioni per la circolazione e la sosta dei veicoli al servizio
delle persone invalide. D.P.R. n. 384/1978 - Artt. 3, 4, 5 e 6
1984
CIRCOLARE DEL MINISTERO DELL'INTERNO
19 maggio 1984 N. 1015506/13500
Attività di spettacolo e trattenimento nei locali dei circoli privati - Attribuzione del carattere
privato o pubblico del locale.
1985
LEGGE
5 DICEMBRE 1985 N. 730
Disciplina dell'agriturismo
1986
DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO
1 FEBBRAIO 1986
Norme di sicurezza antincendi per la costruzione e l'esercizio di autorimesse e simili
LEGGE
28 FEBBRAIO 1986 N. 41
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 1986)
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
0.8
CIRCOLARE DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
8 AGOSTO 1986, N. 2575
Disciplina della circolazione stradale nelle zone urbane ad elevata congestione del
traffico veicolare. Piani urbani del traffico
DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO
10 SETTEMBRE 1986
Nuove norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio di impianti sportivi.
1987
DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO
22 GENNA10 1987
Integrazione al decreto ministeriale 10 settembre 1986 concernente nuove norme di
sicurezza per la costruzione e l'esercizio di impianti sportivi.
CIRCOLARE CASSA DEPOSITI E PRESTITI
FEBBRAIO 1987 N. 155
Istruzioni integrative per la concessione dei mutui
CIRCOLARE DELL' AZIENDA AUTONOMA FERROVIE DELLO STATO
8 APRILE 1987
Programma eliminazione barriere architettoniche.
DECRETO LEGGE
7 SETTEMBRE 1987 N. 371
Interventi urgenti di adeguamento strutturale e funzionale di immobili destinati a musei,
archivi e biblioteche e provvedimenti urgenti a sostegno delle attività culturali
DECRETO DEL MINISTRO DEI TRASPORTI
2 OTTOBRE 1987
Caratteristiche funzionali e di approvazione dei tipi unificati ai "autobus e minibus
destinati al trasporto di persone a ridotta capacità motoria anche non deambulanti" ed
"autobus, minibus ed autobus snodati con posti appositamente attrezzati per persone
a ridotta capacità motoria"
CIRCOLARE DEL MINISTERO DEI TRASPORTI
6 NOVEMBRE 1987
Caratteristiche funzionali e di approvazione dei tipi unificati di "Autobus e minibus
destinati al trasporto di persone a ridotta capacità motoria anche non deambulanti" ed
"Autobus, minibus ed autobus snodati con posti appositamente attrezzati per persone
a ridotta capacità motoria"
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
0.9
1988
LEGGE
11 MARZO 1988 N. 67
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 1988)
DECRETO LEGGE
5 SETTEMBRE 1988 N. 390
Disposizioni urgenti per l'edilizia scolastica
DECRETO LEGGE
4 NOVEMBRE 1988 N. 465
Misure urgenti e straordinarie per la realizzazione di strutture turistiche, ricettive e
tecnologiche
1989
LEGGE
9 GENNAIO 1989 N. 13
Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche
negli edifici privati
DECRETO DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
14 GIUGNO 1989 N. 236
Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità
degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini
del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche
CIRCOLARE DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
22 GIUGNO 1989, N. 1669/U.L.
Circolare esplicativa della L. 9 gennaio 1989, n. 13.
1990
CIRCOLARE MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE
23 GENNAIO 1990 N. 259
Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche
negli edifici privati (Legge 9 gennaio 1989, n. 13)
1991
LEGGE
15 GENNAIO 1991 N. 15
Norme intese a favorire la votazione degli elettori non deambulanti
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
0.10
1992
DECRETO MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO
13 GENNAIO 1992 N. 184
Regolamento di esecuzione della legge 4 novembre 1965, n. 1213, per quanto attiene
la costruzione, trasformazione, adattamento di immobili da destinare a sale e arene per
spettacoli cinematografici, l'ampliamento di sale e arene cinematografiche già in attività,
nonché la destinazione di teatri a sale per proiezioni cinematografiche"
LEGGE
15 GENNAIO 1992 N. 21
Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea
LEGGE
5 FEBBRAIO 1992 N. 104
LEGGE-QUADRO PER L’ASSISTENZA, L’INTEGRAZIONE SOCIALE E I DIRITTI
DELLE PERSONE HANDICAPPATE
DECRETO LEGISLATIVO
30 APRILE 1992 N. 285
Nuovo codice della strada
DECRETO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
16 DICEMBRE 1992 N. 495
Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada
1993
LEGGE
14 LUGLIO 1993 N. 235
Norme sulla pubblicità negli ascensori finalizzata al sostegno degli interventi in favore
delle persone handicappate.
1994
DECRETO LEGGE
19 SETTEMBRE 1994 N. 626
Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/
CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro
1996
DECRETO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
24 LUGLIO 1996 N. 503
Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli
edifici, spazi e servizi pubblici
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
0.11
1999
LEGGE
28 GENNAIO 1999 N. 17
Integrazione e modifica della legge-quadro 5 febbraio 1992, n. 104, per l'assistenza,
l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate
INDICAZIONI EUROPEE
REGOLE STANDARD DELLE NAZIONI UNITE
20 DICEMBRE 1993
TRATTATO DI AMSTERDAM
RISOLUZIONE DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA
20 DICEMBRE 1996
CARTA DI BARCELLONA
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
0.12
CD Rom allegato alla pubblicazione "SUPERARE LE BARRIERE ARCHITETTONICHE migliorando il comfort e la sicurezza" a cura di Leris Fantini
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
(pubblicata nella “Gazzetta Ufficiale”, 27 dicembre 1947, n. 298)
(omissis...)
Art. 3
Tutti i cittadini hanno pari dignità e sono uguali davanti alla legge senza distinzione di sesso, di razza, di
lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
E’ compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto
la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva
partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.
(omissis...)
Art. 38
Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto di mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e
all’assistenza sociale.
I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso
di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.
Gli inabili ed i minorati hanno diritto all’educazione e all’avviamento professionale.
Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato.
L’assistenza privata è libera.
(omissis...)
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
1.0
CD Rom allegato alla pubblicazione "SUPERARE LE BARRIERE ARCHITETTONICHE migliorando il comfort e la sicurezza" a cura di Leris Fantini
D.P.R. 15 GIUGNO 1959 N. 393
Testo unico delle norme sulla circolazione stradale
Titolo 1
Disposizioni generali
1. Sfera di applicazione delle norme. - La circolazione dei pedoni, degli animali e dei veicoli sulle strade
è regolata dalle presenti norme e dai provvedimenti emanati in applicazione di esse.
Salvo diversa disposizione, le presenti norme non si applicano ai veicoli con guida di rotaie; i conducenti
di detti veicoli sono tuttavia tenuti alla osservanza delle disposizioni dei titoli I, II e Vlll in quanto applicabili.
2. Denominazioni topografiche stradali. - Ai fini delle presenti norme le denominazioni topografiche
stradali hanno i seguenti significati:
Centro abitato:
insieme continuo di edifici, strade ed aree delimitato lungo le vie di accesso, da apposito segnale;
Strada:
area di uso pubblico aperta alla circolazione dei pedoni, degli animali e dei veicoli;
Autostrada:
strada riservata alla circolazione di autoveicoli e di motoveicoli, priva di accessi intermedi nei quali la
circolazione non sia regolata;
Sede stradale:
piano formato dalla carreggiata, dalle banchine, dai marciapiedi e dalle piste;
Carreggiata:
parte della strada normalmente destinata alla circolazione dei veicoli e degli animali;
Corsia:
una suddivisione della carreggiata avente larghezza sufficiente per permettere la circolazione di una fila
di veicoli;
Pista per cicli:
parte della strada, rialzata o altrimenti delimitata, riservata ai velocipedi;
Banchina:
parte marginale della strada extraurbana normalmente destinata ai pedoni;
Sede tramviaria:
parte rialzata della strada riservata alla circolazione delle tramvie;
Salvagente:
piattaforma rialzata situata sulla carreggiata e destinata al riparo o alla sosta dei pedoni che attraversano
la strada o ad agevolare la salita e la discesa dei passeggeri dai trams, filobus od autobus;
Spartitraffico o isola:
parte della carreggiata dalla quale è escluso il traffico e che delimita la zona destinata alla circolazione
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
2.1
in un dato senso, su una corsia o verso determinate direzioni;
Coppa giratoria:
calotta posta sulla careggiata e destinata a segnare il centro di un crocevia;
Attraversamento pedonale:
parte della carreggiata delimitata da appositi segni, per l'attraversamento dei pedoni;
Curva:
tratto di strada non rettilineo con limitata visibilità;
Dosso:
tratto di strada con variazione di pendenza che limita la visibilità;
Passo carrabile:
zona per l'accesso dei veicoli alle proprietà laterali;
Passaggio a livello con barriere:
passaggio a livello munito di barriere che sbarrano l'intera carreggiata o la parte di questa destinata alla
circolazione nel senso di marcia
(omissis...)
4. Obblighi, divieti e limitazioni relativi alla circolazione nei centri abitati.—Nei centri abitati i Comuni
possono con ordinanza del Sindaco:
a) adottare i provvedimenti indicati nell'articolo 3, commi primo, secondo e terzo;
b) riservare appositi spazi alla sosta di determinati veicoli quando ciò sia necessario per motivi di pubblico
interesse; (1)
c) prescrivere orari per il carico e lo scarico di cose;
d) quando l'intensità o la sicurezza del traffico lo richiedano, prescrivere ai conducenti, prima di immettersi
su una determinata strada, I'obbligo di arrestarsi al crocevia e di dare la precedenza a chi circola su
quest'ultima.
I divieti di sosta si intendono imposti dalle ore otto alle ventidue, salvo che sia diversamente indicato nel
relativo segnale.
Per i tratti di strade non comunali che attraversano centri abitati i provvedimenti indicati nell'art. 3, commi
primo e secondo, sono di competenza del Prefetto e quelli indicati nello stesso articolo, comma terzo,
lettera d), sono di competenza dell'ente proprietario della strada.
Nel caso di sospensione della circolazione per motivi di sicurezza pubblica o di pubblico interesse o per
esigenze di carattere militare, ovvero laddove siano stati stabiliti obblighi, divieti o limitazioni di carattere
permanente oppure sia stata vietata o limitata la sosta, possono essere accordati, per accertate necessità,
permessi subordinati a speciali condizioni e cautele.
I Comuni possono:
a) stabilire con ordinanza del Sindaco aree sulle quali è autorizzato il parcheggio dei veicoli;
b) assumere con deliberazione del Consiglio comunale l'esercizio diretto del parcheggio con custodia dei
veicoli, su aree destinate a tale scopo;
c) concedere con deliberazione del Consiglio comunale aree destinate al parcheggio con custodia dei
veicoli, fissando le relative condizioni.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
2.2
Le concessioni sono accordate di preferenza, a parità di ogni altra condizione, agli Automobile clubs e
per autocarri all'Ente autotrasportatori merci (E.A.M.).
Le aree indicate nel quinto comma debbono essere ubicate possibilmente fuori della carreggiata e
comunque in modo che il parcheggio non ostacoli lo scorrimento del traffico.
Qualora il Comune assuma l'esercizio diretto del parcheggio con custodia ovvero lo dia in concessione
su parte della stessa area o su altra area posta nelle immediate vicinanze deve essere autorizzato un
adeguato parcheggio senza custodia.
Alle ordinanze prevedute dal presente articolo si applicano le disposizioni dell'art. 3, settimo e nono
comma.
(omissis...)
7. Occupazione di suolo stradale. - L'occupazione, anche provvisoria, di spazi sulle strade a mezzo di
installazioni od ingombri non può essere consentita, salvo casi di necessità o di esigenze eccezionali,
quando l'installazione o I'ingombro possa ostacolare la circolazione o diminuire la visibilità.
Le fiere, i mercati ed ogni altra occupazione di suolo stradale con veicoli, barche, banchi, tende e simili
possono essere di regola consentiti soltanto delle zone nelle quali non vi sia notevole densità di traffico,
a condizione che non arrechino ingombro alla circolazione e lascino spazio sufficiente per il transito.
Salvo casi di necessità, I'occupazione di marciapiedi o banchine può essere consentita fino ad un
massimo di due terzi della loro larghezza, sempreché rimanga libera una zona sufficiente per la
circolazione dei pedoni.
(omissis...)
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
2.3
CD Rom allegato alla pubblicazione "SUPERARE LE BARRIERE ARCHITETTONICHE migliorando il comfort e la sicurezza" a cura di Leris Fantini
D.P.R. 30 GIUGNO 1959 n.420
Approvazione del regolamento per la esecuzione del testo unico delle norme sulla disciplina
della circolazione stradale
Art. 1 (art. 2 T.U.)
(omissis...)
Corsia La suddivisione in corsie della carreggiata deve essere effettuata mediante appositi segni sulla
pavimentazione. La larghezza della corsia può variare da un minimo urbano di m. 2,80 ad un massimo
extraurbano di m. 4,00 salvo eccezioni imposte da situazioni particolari, quali esigenze di traffico e
condizioni geometriche della strada.
Quando le corsie non sono delimitate o non sono visibili l'utente e tenuto a comportarsi con le stesse
modalità e cautele che regolano la marcia nelle corsie delimitate.
a) Corsia di canalizzazione:
destinata all'incanalamento dei veicoli in prossimità delle zone di manovra degli incroci;
b) Corsie di variazione di velocità:
destinate o al rallentamento dei veicoli in uscita o all'accellerazione dei veicoli in entrata;
c) Corsia esterna:
prima corsia a destra, nel senso di marcia, di una carreggiata a più corse;
d) Corsia interna:
corsia esterna di sinistra, nel senso di marcia, di una carreggiata a più corsie;
e) Corsia centrale:
corsia mediana di una strada a carreggiata unica a numero dispari di corsie, normalmente da utilizzare
nei sorpassi nei due sensi;
f) Corsia di sosta:
corsia sulla quale è consentita la sosta dei veicoli in fila.
Banchina. - É quella parte della strada compresa tra il bordo della carreggiata e il limite della sede stradale.
Normalmente la banchina è preclusa al transito dei veicoli, tuttavia è consentita la sosta di emergenza
dei veicoli se la banchina e pavimentata.
Spartitraffico o isole di traffico.
Funzione. - Le isole di traffico costruite sulla carreggiata stradale debbono assolvere principalmente alle
seguenti funzioni:
1) separare e distanziare punti di conflitto delle correnti veicolari;
2) definire gli angoli di intersezione delle traiettorie veicolari;
3) controllare la velocità, mediante deviazione con curve di raggio determinato od «effetto imbuto»;
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
3.1
4) separare le correnti di verso eguale o contrario;
5) separare le correnti di svolta;
6) direzionare le correnti verso punti determinati per compiere determinate manovre;
7) creare zone di sicurezza ovvero di sosta per pedoni;
8) permettere l'installazione di cartelli o semafori
(omissis...)
Art. 156 (art. 17 T. U.)
Isole permanenti. - Possono essere realizzate mediante getto di calcestruzzo cementizio ovvero mediante
cordolatura in calcestruzzo o pietra da taglio ovvero altro materiale e sistemazione interna a prato.
I cigli possono essere del tipo a barriera e del tipo sormontabile. Quando l'isola venga interessata da
un attraversamento pedonale e costituisce zona di rifugio, I'isola deve essere interrotta per una
larghezza pari a quella del passaggio pedonale onde permettere ai pedoni l'attraversamento a raso
della pavimentazione stradale.
(omissis...)
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
3.2
CD Rom allegato alla pubblicazione "SUPERARE LE BARRIERE ARCHITETTONICHE migliorando il comfort e la sicurezza" a cura di Leris Fantini
CIRCOLARE MIN. LL.PP. 20 GENNA10 1967 N. 425
Standards residenziali
(omissis...)
6) Aspetti qualitativi - Barriere architettoniche.
Nelle norme che seguono si precisano gli aspetti di carattere prevalentemente quantitativo degli
standards, sia edilizi che urbanistici, e si accenna, nei casi di più diretto riferimento ai problemi
dimensionali, anche a taluni aspetti qualitativi che vanno considerati.
Nel rinviare ad altra sede le indicazioni normative inerenti ad altri pur importanti aspetti qualitativi, si ritiene
tuttavia indispensabile richiamare fin d'ora l'attenzione sulla esigenza di tener conto, sia nelle progettazioni
di natura urbanistica, sia particolarmente in quelle di natura edilizia, del problema delle così dette «barriere
architettoniche» e cioé degli ostacoli che incontrano individui fisicamente menomati nel muoversi
nell'ambito degli spazi urbani e negli edifici: ostacoli costituiti essenzialmente da elementi altimetrici che
si incontrano lungo i percorsi (gradini, risalti, dislivelli, scale ecc.), ovvero da esiguità di passaggi e
ristrettezza di ambienti (strettoie, cabine di ascensori, apertura di porte, ecc.). Allo scopo di eliminare al
massimo tali difficoltà, è opportuno che nelle progettazioni si evitino, per quanto possibile, percorsi che
presentino siffatti inconvenienti, ovvero siano previsti percorsi appositi, eventualmente in alternativa, che
facilitino il movimento degli spastici o delle persone comunque impedite o minorate.
(omissis...)
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
4.1
CD Rom allegato alla pubblicazione "SUPERARE LE BARRIERE ARCHITETTONICHE migliorando il comfort e la sicurezza" a cura di Leris Fantini
CIRCOLARE MIN. LL.PP. 19 GIUGNO 1968 N. 4809
Norme per assicurare l'utilizzazione degli edifici sociali da parte dei minorati fisici
e per migliorarne la godibilità generale.
1. GENERALITA'
1.1 .Scopi.
—Le presenti norme devono considerarsi il primo strumento predisposto per assicurare l'utilizzazione
degli edifici sociali da parte dei minorati fisici e per migliorarne la godibilità generale.
Tale assunto viene realizzato attraverso l'eliminazione di quegli ostacoli sinteticamente indicati come
«barriere architettoniche», che possono presentarsi negli edifici stessi.
Conseguentemente a ciò tali norme devono essere considerate anche come un idoneo mezzo atto a
favorire il processo di reinserimento del minorato fisico nella società.
Le presenti norme tendono inoltre a promuovere un processo di sensibilizzazione degli organi interessati
e, più largamente, dell'opinione pubblica e conseguentemente determinare un preciso impegno di tutti i
settori, la cui attività si svolge in favore dei minorati fisici.
L'eliminazione delle barriere architettoniche, che solo attraverso una operante normativa può trovare
pratica attuazione, non rappresenta infatti la soluzione definitiva del problema del reinserimento dei
minorati fisici, a causa delle complessità e delle numerose implicazioni che il problema stesso presenta.
Le barriere, infatti, sono molteplici e di natura diversa; oltre quelle architettoniche, le barriere psicologiche
e le stesse innovazioni rappresentano altrettanti gravi impedimenti, necessitanti di un altrettanto valido
impegno da parte dei settori interessati.
Risulta evidente, pertanto, che solo inquadrando la strumentazione fornita al settore dell'edilizia
nell'ambito più vasto di una operante ricerca interdisciplinare, potrà attuarsi il tanto auspicato reinserimento
del minorato fisico nella struttura sociale a tutti i possibili livelli.
1.2. Campo di applicabilità delle norme.
—Le presenti norme si riferiscono a strutture edilizie a carattere collettivo, con particolare riguardo al
settore dell'edilizia sociale, sia per le nuove costruzioni che per le costruzioni già esistenti, nel caso che
queste ultime siano sottoposte a ristrutturazione.
Le norme stesse, peraltro, non si limitano evidentemente al problema delle barriere architettoniche
relativo al solo settore dell'edilizia sociale, ma forniscono anche precise indicazioni all'edilizia collettiva,
generale, ed all'edilizia residenziale.
Si deve inoltre precisare che le barriere architettoniche che ostacolano in senso specifico il minorato, si
presentano sistematicamente sia nelle strutture edilizie, sia nelle relazioni tra queste e le reti di
comunicazione, sia nell'arredo urbano e sia nei mezzi di pubblico trasporto.
Agli altri livelli di progettazione—disegno urbano e pianificazione territoriale le barriere architettoniche
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
5.1
perdono evidentemente la caratteristica di specializzazione relativa alle singole minorazioni, investendo
invece l'intera struttura sociale.
Peraltro, individuando il campo di applicabilità delle norme al livello di progettazione edilizia, anche gli altri
livelli di progettazione ne risultano logicamente arricchiti da suggerimenti che forniscono un ulteriore
stimolo alle progettazioni stesse; così come l'obbligatorietà delle norme non risulta coercitiva neanche al
livello delle scelte.
1.3. Obbligatorietà delle norme.
—Le presenti norme hanno valore integrativo e non sostitutivo di altre vigenti regolamentazioni, ed in
modo specifico di quelle relative alla progettazione ed esecuzione di opere ed edifici costruiti dallo Stato
e da Enti pubblici.
Inoltre quanto contenuto nelle presenti norme, di obbligatorio rispetto per opere ed edifici realizzati a totale
o parziale finanziamento dello Stato, non esclude soluzioni più avanzate, ma anzi deve essere inteso
come stimolo di ulteriori progettazioni e realizzazioni di mezzi ed accorgimenti di più elevato grado di
efficienza e contenuto tecnico.
Pertanto agli organi preposti al controllo dell'applicazione delle presenti norme competono l'esame e
l'approvazione delle eventuali proposte di mezzi ed accorgimenti, anche se realizzati in difformità a quanto
di seguito prescritto.
2. PRESCRIZIONI PARTICOLARI
2.1. Sistemazioni esterne
2.1.1. Parcheggi:
Generalità.
—Al fine di agevolare il trasferimento dell'autovettura ai percorsi di avvicinamento relativi agli accessi degli
edifici, è necessario prevedere il parcheggio in aderenza ad un percorso pedonale, avente comunicazione
non interrotta con gli accessi medesimi.
Le zone carrabili e le zone pedonali del parcheggio devono essere o complanari, o su piani diversi con
un dislivello massimo di 2,5 cm..
Le due zone, comunque, devono essere differenziate mediante un'adeguata variazione di colore.
La pendenza massima trasversale del parcheggio non deve superare il 5%.
In particolare è necessario che lo schema distributivo del parcheggio sia a spina di pesce semplice, con
inclinazione massima di 30°.
Lo schema deve comunque consentire sempre uno spazio libero, atto a garantire la completa apertura
della portiera destra o sinistra anteriore verso le zone pedonali del parcheggio.
In tutti quei casi ove non fosse possibile realizzare il parcheggio, secondo lo schema sopra specificato,
deve sempre prevedersi un'adeguata percentuale di aree di parcheggio, dimensionate in funzione delle
esigenze specifiche delle autovetture dei minorati fisici e ad esse riservate.
a) Caratteristiche.
—L'area di parcheggio riservata ad una autovettura adibita al trasporto di minorati fisici deve avere una
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
5.2
larghezza minima di 3,00 m.
Tale area infatti, si suddivide in due zone di utilizzazione:
—la prima, di larghezza minima di 1,70 m., relativa all'ingombro dell'autovettura;
—la seconda, di larghezza minima di 1,30 m., necessaria al libero movimento del minorato nelle fasi di
trasferimento.
La zona relativa all'ingombro dell'autovettura, e la connessa zona di libero movimento, devono essere o
complanari, o su piani diversi con un dislivello massimo di 2,5
b) Specificazioni.
—La zona relativa all'ingombro dell'autovettura del minorato, e la connessa zona di libero movimento
devono essere differenziate mediante un'adeguata variazione di colore, ovvero la zona di libero
movimento deve essere caratterizzata da strisce trasversali bianche (zebre).
Le zone pedonali del parcheggio devono essere sempre raccordate mediante rampa (vedi 2.1.2./a) con
i percorsi pedonali adiacenti, quando questi presentino un dislivello superiore ai 2,5 cm. con il piano
carrabile.
2.1.2. Percorsi pedonali:
Generalità.
—Al fine di assicurare il collegamento degli accessi principali dell'edificio con la rete viaria esterna, e con
le aree di parcheggio, ed agevolare l'avvicinamento, i percorsi pedonali devono presentare un andamento
quanto più possibile semplice, in relazione alle principali direttrici di accesso.
a) Caratteristiche.
—La larghezza minima del percorso pedonale deve essere di1,50 m..
Il dislivello ottimale fra il piano del percorso pedonale e il piano del terreno, o delle zone carrabili ad esso
adiacenti, è di 2,5 cm.; esso comunque non deve superare i 15 cm..
In particolare, ogni qualvolta il percorso pedonale si raccorda con il livello stradale o è interrotto da un
passo carrabile, devono predisporsi piccole rampe di larghezza pari a quella del percorso pedonale e di
pendenza non superiore al 15%.
La pendenza massima del percorso pedonale non deve superare il 5%.
Tale pendenza può essere elevata fino ad un massimo dell'8% solo quando siano previsti:
—un ripiano orizzontale, di lunghezza minima di 1,50 metri, ogni 10,00 m. di sviluppo lineare del percorso
pedonale;
—un cordolo sopraelevato di 10 cm. da entrambi i lati del percorso pedonale.
b) Specificazioni.
—Pavimentazioni.
—La pavimentazione del percorso pedonale deve essere antisdrucciolevole, preferibilmente segnata da
sottili scanalature, atte ad assicurare un efficiente deflusso dell'acqua, e tali comunque da non generare
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
5.3
impedimento o fastidio al moto.
Cigli.
—I cigli del percorso pedonale, ove previsti, devono essere realizzati con materiale atto ad assicurarne
l'immediata percezione visiva ed acustica.
Tale materiale pertanto, deve presentare una colorazione notevolmente diversa da quella della
pavimentazione e deve avere caratteristiche sonore, alla percussione con mazzuolo di legno, diverse da
quelle della pavimentazione.
2.2. Struttura edilizia
2.2.1. Accessi
Generalità.
—Al fine di agevolare l'accesso all'interno della struttura edilizia è necessario prevedere varchi e porte
esterne allo stesso livello dei percorsi perdonali o con essi raccordati mediante rampe secondo quanto
precisato nel punto 2.2.3.
Nota.
—Si intende per varco un accesso privo di infissi; si intende invece per porta esterna un accesso dotato
di infissi o di elementi di chiusura.
a) Caratteristiche.
—Gli accessi devono avere una luce netta minima di 1,50 m..
Le zone antistanti e retrostanti l'accesso devono essere in piano e allo stesso livello ed estendersi
rispettivamente per ciascuna zona, per una profondità di 1,50 m..
Qualora sia indispensabile prevedere una soglia, il dislivello massimo non deve superare i 2,5 cm.
La zona antistante gli accessi deve essere protetta dagli agenti atmosferici per una profondità minima di
2,00 m..
b) Specificazioni.
—Negli accessi provvisti di soglia, questa deve essere arrotondata e realizzata con materiale avente
caratteristiche indicate nel punto 2.1 .2/b (Cigli).
Nel caso di porte esterne, gli infissi devono consentire la libera visuale fra interno ed esterno (per quanto
riguarda le caratteristiche degli infissi, ved. 2.2.6).
2.2.2. Piattaforme di distribuzione:
Generalità.
—Al fine di agevolare lo spostamento all'interno della struttura edilizia, il passaggio dai percorsi principali
orizzontali ai percorsi principali verticali deve essere mediato attraverso piattaforme di distribuzione (che
possono identificarsi sia con il vano ingresso, sia con i ripiani di arrivo ai diversi livelli), dalle quali sia
possibile accedere ai vari ambienti solo con percorsi orizzonali.
a) Caratteristiche.
—La superficie minima della piattaforma di distribuzione deve
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
5.4
essere di 6,00 mq. con il lato minore non inferiore a 2,00 m.
b) Specificazioni.
—Alla piattaforma di distribuzione deve essere possibile accedere direttamente dai percorsi verticali
servo-assistiti (ascensori), mentre il vano scala deve esserne separato mediante un infisso, o deve essere
disposto in modo da evitare la possibilità di essere imboccato involontariamente, uscendo dagli ascensori.
Ogni piattaforma di distribuzione deve essere dotata di tabella segnaletica dei percorsi e degli ambienti
da essa raggiungibili.
2.2.3. Rampe:
Generalità.
—Le rampe rappresentano la più semplice alternativa alle scale per il superamento di dislivelli. E' pertanto
opportuno che le rampe vengano usate come un appropriato strumento di salita, e non solo come
raddoppio delle scale ad uso specifico dei minorati fisici.
a) Caratteristiche.
—La larghezza minima di una rampa deve essere di 1,50 m.
La pendenza massima di una rampa non deve superare 1'8%.
Ogni 10 m. di sviluppo lineare la rampa deve presentare un ripiano di lunghezza minima di 1,50 m.
b) Specificazioni.
—Corrimano. Vedere punto 2.2.4./a-b (Corrimano).
Pavimentazione.
—La pavimentazione della rampa deve essere eseguita con materiale antisdrucciolevole.
Porte sulla rampa.
—E ammessa l'interruzione della rampa mediante porte o elementi di chiusura solo se questi rispondono
ai requisiti di cui al punto 2.2.6. e se preceduti e seguiti da ripiani di lunghezza minima di 1,50 m. ciascuno.
2.2.4. Scale:
Generalità.
—Al fine di facilitare l'utilizzazione delle scale, queste devono presentare un andamento regolare ed
omogeneo per tutto il loro sviluppo.
Ove questo non risulti possibile è necessario mediare ogni variazione nell'andamento delle scale, per
mezzo di ripiani di adeguate dimensioni.
La pendenza deve essere costante e le rampe di scale devono preferibilmente avere la lunghezza uguale,
ovvero contenente lo stesso numero di gradini.
Il vano scale deve essere immediatamente individuabile dalle piattaforme di distribuzione pur con gli
accorgimenti precisi al punto 2.2.2. /b.
a) Caratteristiche.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
5.5
—Gradini:
— pedata minima 30 cm.
— Alzata massima 16 cm.
Corrimano.
— Il corrimano deve essere posto ad un'altezza di 0,90 metri.
Qualora il traffico predominante sia costituito da bambini è necessario prevedere un secondo corrimano,
posto ad un'altezza proporzionata all'eta media degli utenti.
Le rampe di scala di larghezza superiore a 1,80 m. devono essere munite di corrimano da ambedue i lati.
Il corrimano appoggiato alle pareti deve prolungarsi oltre il primo e l'ultimo gradino di almeno 30 cm..
Parapetto.
—La difesa posta verso il vuoto deve avere un'altezza minima di 1,00 m..
b) Specificazioni.
—Gradino.
—Il profilo del gradino deve preferibilmente presentare un disegno continuo a spigoli arrotondati con
sottogrado inclinato rispetto al grado, e formante con esso un angolo di circa 75°-80°.
In caso di disegno discontinuo l'aggetto del grado, rispetto al sottogrado, deve essere compreso fra un
minimo di 2 cm. e un massimo di 2,5 cm.
Pavimentazione.
—La pavimentazione delle scale deve essere antisdrucciolevole: essa pertanto deve essere realizzata con materiali idonei o deve essere dotata di adeguati
accorgimenti.
Corrimano.
— Il corrimano deve essere di sezione adeguata atta ad assicurare la prensibilità.
Il corrimano appoggiato al parapetto non deve presentare soluzioni di continuità nel passaggio tra una
rampa di scala e la successiva.
2.2.5. Corridoi e passaggi
Generalità.
—Al fine di agevolare la circolazione interna, questa deve svolgersi attraverso corridoi e passaggi aventi
andamento quanto più possibile continuo o con ben determinate variazioni di direzione.
a) Caratteristiche.
—La larghezza minima dei corridoi e dei passaggi deve essere
di 1,50 m..
b) Specificazioni.
—I corridoi o i passaggi non devono presentare variazioni di livello; in caso contrario queste devono essere
superate esclusivamente mediante rampe secondo quanto specificato nel punto 2.2.3..
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
5.6
La pavimentazione dei corridoi e dei passaggi deve essere antisdrucciolevole: essa pertanto deve essere
realizzata con materiali idonei o deve essere dotata di adeguati accorgimenti.
2.2.6. Porte:
Generalità.
—Al fine di rendere agevole l'uso delle porte, queste devono essere di facile manovrabilità anche da parte
di persone a ridotte o impedite capacità fisiche.
a) Caratteristiche.
—Le porte, comprese quelle dei gabinetti, devono avere una luce netta minima di 0,85 m., con dimensione
media ottimale di 0,90 m..
Nel caso di porte a due o più battenti, deve essere sempre garantito un passaggio con luce netta minima
di 0,85 m. realizzato con unico battente o con due battenti a manovra unica.
In caso di porte successive deve essere assicurato uno spazio libero intermedio tra le porte stesse, di
almeno 1,10 m., oltre quello eventualmente interessato dalle ante in apertura.
Specificazioni.
—Materiali.
—I materiali con cui sono realizzate le porte e gli stipiti devono essere resistenti all'urto e alla usura
specialmente per le parti comprese entro un'altezza di 0,40 m. dal pavimento.
Le porte interamente realizzate con materiali trasparenti devono presentare accorgimenti atti ad
assicurarne l'immediata percezione.
Risalti.
—Devono essere evitati spigoli, riporti, cornici sporgenti e quanto altro atto a recare possibile danno in
caso di urto.
Apertura e chiusura.
L'apertura e la chiusura delle porte deve avvenire mediante una leggera pressione, e preferibilmente
essere accompagnata da apparecchiature per il ritardo della chiusura stessa.
Le maniglie delle porte devono consentire una facile manovra; in genere è preferibile l'uso di maniglie a
leva.
La maniglia deve essere posta ad un'altezza massima di 0,90 m..
Nel caso di adozione, nelle porte a ventola, di barre o corrimani di apertura orizzontali o verticali, questi
devono essere di sezione adeguata, atta ad assicurarne la prensibilità.
2.2.7. Pavimenti:
Generalità.
—I pavimenti all'interno della struttura edilizia, ove necessario, possono contribuire ad una chiara
individuazione dei percorsi e ad una eventuale distinzione di vari ambienti di uso, mediante un'adeguata
variazione nel materiale e nel colore.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
5.7
a) Caratteristiche.
—I pavimenti devono essere antisdrucciolevoli; essi pertanto devono essere eseguiti con materiali idonei,
o devono essere dotati di adeguati accorgimenti .
Inoltre, al fine di evitare possibili incidenti, devono essere evitate variazioni anche minime di livello, quali
ad esempio quelle dovute a zerbini non incassati, guide in risalto, ecc..
b) Specificazioni.
—Nei percorsi aventi caratteristiche di continuità, la qualità dei materiali impiegati per i pavimenti, deve
essere omogenea; questo al fine di evitare possibili ostacoli al moto, dovuti a disuguaglianza di
comportamento dei pavimenti stessi.
Inoltre deve essere assicurata, nel tempo, la perfetta planarità del pavimento, scegliendo materiali che non
diano luogo a ritiri, gibbosità, scheggiature, sconnessioni, o fessurazioni.
2.3. Locali speciali
2.3.1. Sale per riunioni o spettacoli:
Generalità.
—Al fine di consentire la più ampia partecipazione alla vita associativa, ricreativa e culturale, nelle sale per
riunioni o spettacoli facenti parte di edifici sociali, o esse stesse rappresentanti edifici sociali, almeno una
zona delle sale deve essere utilizzabile anche da persone a ridotte o impedite capacità motorie e auditive
a) Caratteristiche.
Per le persone a ridotte o impedite capacità motorie, la zona della sala da esse utilizzabile deve:
—essere raggiungibile preferibilmente mediante un percorso continuo o raccordato con rampe o in via
eccezionale, mediante ascensore in alternativa ad un percorso con scale;
—contenere almeno 1/4 dei posti di capienza totale;
—essere dotata di un congruo numero di stalli liberi di facile accesso, ricavati tra le file delle poltrone e
riservati alle persone utilizzanti sedie a rotelle.
Per le persone a ridotte capacità auditive, la zona della sala da esse utilizzabile, deve essere dotata di un
congruo numero di poltrone predisposte per l'uso di apparecchi acustici per minorati dell'udito.
b) Specificazioni.
—Per le persone utilizzanti sedia a rotelle gli stalli liberi ad esse
riservati devono essere in numero pari a 1 posto per ogni trecento o frazioni di trecento posti normali e
comunque in numero non inferiore a 4.
Lo stallo libero deve avere le seguenti caratteristiche:
—Lunghezza 1,20 - 1,40 m.
—Larghezza 1,10 m.;
—spazio libero, anteriore o posteriore per la manovra di uscita, di larghezza pari a quella dello stallo e di
lunghezza minima di 1,00 m.;
—deve essere circoscritto, singolarmente o nel complesso degli stalli su tre lati, da una protezione di
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
5.8
altezza minima di 0,80 m. dal pavimento;
—il pavimento dello stallo deve essere orizzontale.
Per le persone a ridotte capacità uditive, la zona della sala da esse utilizzabile, deve contenere un numero
di poltrone, predisposte per l'ascolto con apparecchi acustici, in numeri pari a 1 posto per ogni trecento
o frazioni di trecento posti normali e comunque in numero non inferiore a 4.
2.3.2. Locali di ufficio accessibili al pubblico: (1)
Generalità.
Al fine di consentire la più ampia fruibilità dei locali per ufficio accessibili al pubblico, presenti in un edificio
sociale, deve essere resa possibile la piena utilizzazione di tali locali anche da parte di persone a ridotte
o impedite capacità motorie.
a) Caratteristiche.
I locali per ufficio accessibili al pubblico, presenti negli edifici sociali, devono essere raggiungibili
esclusivamente o in alternativa ad un percorso con scale, mediante un percorso continuo orizzontale o
raccordato con rampe, o mediante ascensore.
I locali per ufficio accessibili al pubblico sono suddivisi, in ragione del tipo di contatto con il pubblico stesso
in:
—uffici nei quali il contatto con il pubblico avviene mediante tavoli o scrivanie; questi uffici sono
generalmente caratterizzati da una scarsa affluenza di pubblico;
—uffici nei quali il contatto con il pubblico avviene mediante sportelli sul bancone continuo o su parete,
questi uffici sono generalmente caratterizzati da una notevole affluenza di pubblico
b) Specificazioni.
—Negli uffici, nei quali il contatto con il pubblico avviene mediante tavoli o scrivanie, deve essere previsto
un adeguato spazio libero, eventualmente in ambiente separato per poter svolgersi una ordinata attesa,
nel quale inoltre possano disporsi un numero di posti a sedere (preferibilmente sedie separate) pari al 20%
del numero totale di affluenze giornaliere prevedibili.
In tali uffici, la distanza libera anteriormente ad ogni tavolo, deve essere di almeno 1,50 m., e lateralmente
di almeno 1,2p m. al fine di consentire un agevole passaggio fra i tavoli e le scrivanie.
Negli uffici, nei quali il contatto con il pubblico avviene mediante sportelli su bancone continuo o su parete,
deve essere consentita un'attesa sopportabile dalla generalità del pubblico, al fine di evitare l'insorgere
di situazioni patologiche di nervosismo e di stanchezza.
In tali uffici deve pertanto essere previsto un adeguato spazio libero, eventualmente in ambiente separato,
ove possa svolgersi una ordinata attesa, nel quale inoltre possono disporsi un numero di posti a sedere
(preferibilmente sedie separate) pari al 5% del numero totale di affluenze giornaliere prevedibili.
Negli uffici dove risulti necessario, in funzione di particolari affluenze di pubblico, prevedere transenne
guida-persone, queste devono essere di lunghezza pari a quella della coda di persone che viene
considerata la media delle grandi affluenze, e di larghezza utile minima di 0,70 m.
La transenna che separa il percorso di avvicinamento allo sportello e da quello di uscita deve essere
interrotta ad una distanza di 1,20 m. dal limite di ingombro del bancone continuo o del piano di lavoro dello
sportello a parete.
In ogni caso le transenne guida-persone non devono avere una lunghezza superiore a 4,00 m.,
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
5.9
presupponendo che in caso di eccezionali affluenze di pubblico (tali da rendere insufficiente questa
lunghezza massima), sia stata logicamente prevista la possibilità di aumentare il numero degli sportelli
al servizio del pubblico stesso.
Le transenne guida-persone devono essere rigidamente fissate al pavimento ed avere un'altezza al livello
del corrimano, di 0,90 m.
Il piano di lavoro dello sportello, su bancone continuo o su parete, deve avere un'altezza minima pari a
0,80 m. dal pavimento.
Inoltre il vano libero dello sportello deve interessare una zona compresa fra 1,10 m. e 1,80 m. di altezza
al pavimento.
2.3.3. Locali igienici
Generalità.
—Al fine di consentire l'utilizzazione dei locali igenici negli edifici sociali, anche da parte di persone adulte
a ridotte o impedite capacità motorie, deve prevedersi la possibilità, da valutare in sede appropriata, di
dotare gli edifici stessi di locali igienici particolarmente dimensionati ed atttrezzati.
a) Caratteristiche.
—Il locale igienico, utilizzabile da persone a ridotte o impedite capacità motorie, deve essere accessibile
mediante un percorso continuo orizzontale o raccordato con rampe.
La porta di accesso deve avere una luce netta minima di 0,85 m. (ved. 2.2.6.) e deve essere sempre
apribile verso l'esterno.
Le dimensioni minime del locale igienico devono essere di 1,80 x 1,80 m.
Il locale igienico deve essere attrezzato con:
—tazza wc e accessori;
—lavabo;
—specchio;
—corrimani orizzontali e verticali;
—campanello elettrico di segnalazione.
b) Specificazioni.
Posizionamento e caratteristiche degli apparecchi e degli accessori :
Tazza wc.
La tazza wc deve essere situata nella parete opposta all'accesso.
La sua posizione deve garantire a un lato (sinistro per chi entra) uno spazio adeguato per l'avvicinamento
e la rotazione di una sedia a rotelle, dall'altro, una distanza tale da consentire a chi usa il wc un agevole
appiglio a corrimani posti sulla parete laterale (destra per chi entra).
Pertanto l'asse della tazza wc deve essere posto ad una distanza minima di 1,40 m. dalla parte laterale
sinistra e a una distanza di 0,40 m. dalla parete laterale destra.
La distanza fra il bordo anteriore della tazza e la parete posteriore deve essere di almeno 0,80 m..
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
5.10
L'Altezza del piano superiore della tazza deve essere di 0,50 m. dal pavimento.
Gli accessori (comando per il lavaggio idraulico della tazza wc, porta-carta igienica) devono essere
sistemati in modo da renderne l'uso agevole e immediato.
Lavabo
—Il lavabo deve essere posto preferibilmente nella parete opposta a quella cui è fissata la tazza wc,
lateralmente all'accesso.
Il piano superiore del lavabo deve essere posto ad un'altezza di 0,80 m. dal pavimento.
Il lavabo deve essere del tipo a mensola (il tipo a colonnina non consente infatti un adeguato
avvicinamento con sedia a rotelle).
E' necessario prevedere sotto traccia le tubazioni di adduzione e di scarico ed evitare inoltre ogni possibile
ingombro sotto il lavabo.
La rubinetteria deve avere preferibilmente il comando a leva.
Specchio.
—Lo specchio deve essere fissato alla parete, superiormente al lavabo, interessando una zona compresa
fra 0,90 e 1,70 m. di altezza dal pavimento.
Corrimani
—Corrimano orizzontale.
E' necessario prevedere un corrimano orizzontale continuo, fissato lungo l'intero perimetro del locale
igienico (ad eccezione dello spazio interessato dal lavabo. e dalla porta), ad un'altezza di 0,80 m. dal
pavimento e a una distanza di 5 cm dalla parete.
E' necessario inoltre prevedere un corrimano, anch'esso alla altezza di 0,80 m., fissato nella faccia interna
della porta, in modo da consentirne l'apertura a spinta verso I'esterno.
—Corrimani verticali.
E' necessario prevedere due corrimani verticali fissati al pavimento e al soffitto ed opportunamente
controventati alle pareti.
Un corrimano verticale deve essere posto alla sinistra (per chi entra) della tazza wc ad una distanza
dall'asse wc di 40 cm. e dalla parete posteriore di 15 cm.., in modo da essere solidamente afferrato con
la mano destra da parte di chi usa la tazza di wc.
Il secondo corrimano verticale deve essere posto alla destra (per chi entra) dalla tazza wc, ad una distanza
di 30 cm. dal bordo anteriore della tazza wc e di 15 cm dalla parete laterale destra, in modo da essere
solidamente afferrato con la mano sinistra da parte di chi usa la tazza wc.
I corrimani, orizzontali e verticali, devono essere realizzati in tubo di acciaio da 1 pollice, rivestito o
verniciato con materiali plastici antiusura.
Campanello elettrico di segnalazione.
—E' necessario prevedere un campanello elettrico di segnalazione del tipo a cordone, posto in prossimità
della tazza wc, con suoneria ubicata in luogo appropriato, al fine di consentire l'immediata percezione
delI'eventuale richiesta di assistenza.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
5.11
2.4. Impianti ed apparecchiature elettriche.
2.4.1. Ascensori:
Generalità.
—L'ascensore è il principale mezzo di traslazione verticale all'interno della struttura edilizia, pertanto ne
deve essere prevista l'installazione negli edifici sociali con più di un piano fuori terra, ogni qualvolta la
generalità del pubblico debba accedere ai piani in elevazione.
a) Caratteristiche.
—L'Ascensore, per essere utilizzabile dalla generalità del pub-blico deve:
—avere una cabina di dimensioni minime di 1,50 m. di lunghezza e di 1,20 m. di larghezza;
—avere la porta della cabina di luce libera minima pari a 0,90 m.;
—avere una luce libera sul ripiano di fermata, anteriormente alla porta della cabina, di almeno 2,00 m.
(ved. 2.2.2.);
—avere l'arresto ai piani dotato di un sistema di autolivellamento del pavimento della cabina con quello
del piano di fermata o, in assenza di tale caratteristica, essere sottoposto, oltre che alla manutenzione di
uso, anche ad una frequente correzione dei dislivelli di fermata;
—avere le porte, interne ed esterne, a scorrimento laterale automatico.
b) Specificazioni.
—Il sistema di apertura delle porte deve essere dotato di idoneo
meccanismo per l'arresto e l'inversione della chiusura delle porte stesse (cellula fotoelettrica, costole
mobili, ecc.) in caso di ostruzione del vano porta.
Le porte di un ascensore automatico devono rimanere aperte per almeno 8 sec., e il tempo di chiusura
non deve essere inferiore a 4 sec..
Lo stazionamento della cabina ai piani di fermata deve avvenire con porte chiuse.
La bottoniera di comando interna ed esterna deve avere il bottone piu alto ad un'altezza massima di 1,20
m. dal pavimento.
Nell'interno della cabina, oltre il campanello di allarme, deve essere posto un citofono ad un'altezza
massima di 1,20.
2.4.2. Impianti telefonici pubblici:
Generalità.
—Al fine di consentire l'uso di impianti telefonici pubblici da parte anche di persone a ridotte o impedite
capacità motorie, deve prevedersi la possibilità, da valutare in sede appropriata, di dotare gli edifici sociali
di cabine telefoniche particolarmente dimensionate ed attrezzate, o di apparecchi telefonici a parete per
i quali deve essere applicato quanto di seguito specificato circa la posizione dell'apparecchio e degli
accessori.
a) Caratteristiche.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
5.12
—La cabina telefonica, utilizzabile da persone a ridotte o impedite capacità motorie, deve essere
accessibile mediante un percorso continuo orizzontale o raccordato con rampe.
Il dislivello massimo fra il pavimento interno della cabina telefonica e il pavimento esterno non deve
superare i 2,5 cm..
La porta di accesso deve avere una luce netta minima di 0,85 m. (ved. 2.2.6.) e deve essere sempre
apribile verso l'esterno.
Le dimensioni minime della cabina telefonica devono essere di 1,20 x 1,20 m.
b) Specificazioni.
L'apparecchio telefonico deve essere situato nella parete opposta all'accesso ad un'altezza massima di 0,90 m. dal pavimento.
Sulla stessa parete deve prevedersi un sedile ribaltabile a scomparsa, avente piano di appoggio ad
un'altezza di 0,45 m.
La mensola porta elenchi deve essere posta ad un'altezza di 0,80 m.
La porta di accesso deve consentire la libera visuale fra interno ed esterno, e deve essere dotata di
apposito corrimano orizzontale, posto ad un'altezza di 0,80 m. dal pavimento, per l'apertura a spinta.
Deve essere sempre garantita un'adeguata ventilazione della cabina eventualmente integrata da
apparecchiature elettriche di aspirazione.
L'impianto di illuminazione può essere previsto con interruttore a piattaforma, solo quando non determini
dislivelli tra il pavimento esterno ed interno superiori ai 2,5 cm.
2.4.3. Apparecchi elettrici di comando e di segnalazione.
Generalità.
—Apparecchi elettrici di comando.
—Negli edifici sociali tutti gli ambienti accessibili da parte della generalità del pubblico devono essere
dotati di apparecchi elettrici di comando situati in modo da non richiederne la manovra da parte del
pubblico stesso.
In tutti quei casi ove risulta indispensabile la manovra degli apparecchi elettrici di comando da parte del
pubblico, devono essere seguite le prescrizioni di seguito riportate.
Apparecchi elettrici di segnalazione.
—Negli edifici sociali, tutti gli ambienti, accessibili da parte della generalità del pubblico, devono essere
dotati di idonei apparecchi di segnalazione visiva e acustica, al fine di fornire immediate e sintetiche
informazioni al pubblico stesso.
a) Caratteristiche.
—Apparecchi elettrici di comando.
—Tutti gli apparecchi elettrici di comando interruttori, campanelli di allarme ecc. manovrabili da parte della
generalità del pubblico, devono essere posti ad una altezza massima di 0,90 m. dal pavimento.
Devono inoltre essere facilmente individuabili e visibili anche in caso di illuminazione nulla (piastre o
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
5.13
pulsanti fluorescenti. ecc.).
Apparecchi elettrici di segnalazione.
—Gli apparecchi elettrici di segnalazione ottica devono essere posti ad un'altezza compresa fra i 2,50 e
3,00 metri dal pavimento.
Tutti gli apparecchi elettrici di segnalazione devono essere posti, nei vari ambienti, in posizione tale da
consentire l'immediata percezione visiva ed acustica.
b) Specificazioni.
—Apparecchi elettrici di comando.
—Gli apparecchi elettrici di comando devono essere preferibilmente azionabili mediante leggera
pressione.
Apparecchi elettrici di segnalazione.
—Gli apparecchi elettrici di segnalazione devono fornire contemporaneamente informazioni visive e
sonore.
(1) Cfr. note e commenti alla Circ. n. 4809/68 stessa.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
5.14
CD Rom allegato alla pubblicazione "SUPERARE LE BARRIERE ARCHITETTONICHE migliorando il comfort e la sicurezza" a cura di Leris Fantini
LEGGE 30 MARZO 1971 N. 118
Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5,
e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili
(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 aprile 1971 n. 82)
(omissis...)
Art. 27
Barriere architettoniche e trasporti pubblici
Per facilitare la vita di relazione dei mutilati e invalidi civili gli edifici pubblici o aperti al pubblico (1) e le
istituzioni scolastiche, prescolastiche o di interesse sociale di nuova edificazione dovranno essere
costruiti in conformità alla circolare del Ministero dei lavori pubblici del 19 giugno 1968 riguardante la
eliminazione delle barriere architettoniche anche apportando le possibili e conformi varianti agli edifici
appaltati o già costruiti all'entrata in vigore della presente legge; i servizi di trasporti pubblici ed in
particolare i tram e le metropolitane dovrano essere accessibili agli invalidi non deambulanti; in nessun
luogo pubblico o aperto al pubblico può essere vietato l'accesso ai minorati; in tutti i luoghi dove si svolgono
pubbliche manifestazioi o spettacoli, che saranno in futuro edificati, dovrà essere previsto e riservato uno
spazio agli invalidi in carrozzella; gli alloggi situati nei piani terreni dei caseggiati dell'edilizia economica
e popolare dovrano essere assegnati per precedenza aagli invalidi che hanno difficoltà di deambulazione
qualora ne facciano richiesta.
Le norme di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo saranno emanate, con decreto del
Presidente della Repubblica su proposta dei Ministri competenti, entro un anno dall'entrata in vigore della
presente legge.
Art. 28
Provvedimenti per la frequenza scolastica
Ai mutilati e invalidi civili che non siano autosufficienti che frequentino la scuola dell'obbligo o i corsi di
addestramento professionale finanziati dallo Stato vengono assicurati:
a) il trasporto gratuito dalla propria abitazione alla sede della scuola o del corso e viceversa, a carico dei
patronati scolastici o dei consorzi dei patronati scolastici o degli enti gestori dei corsi;
b) l'accesso alla scuola mediante adatti accorgimenti per il superamento e la eliminazione delle barriere
architettoniche che ne impediscono la frequenza
c) l'assistenza durante gli orari scolastici degli invalidi più gravi.
L'istruzione dell'obbligo deve avvenire nelle classi normali della scuola pubblica, salvi i casi in cui i sogetti
siano affetti da gravi deficenze intelletive o da menomazioni fisiche di tale gravità da impedire o rendere
molto difficoltoso l'apprendimento o l'inserimento nelle predette classi normali.
Sarà facilitata, inoltre, la frequenza degli invalidi e mutilati civili alle scuole medie superiori ed universitarie.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
6.1
(2)
Le stesse disposizioni valgono per le istituzioni prescolastiche e per i doposcuola.
(omissis...)
(2) Cfr. Sentenza Corte Costituzionale n. 215 del 3 giugno 1987 relativa all'illegittimità del III comma
dell'art. 28 riportata nell'appendice n. 4.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
6.2
CD Rom allegato alla pubblicazione "SUPERARE LE BARRIERE ARCHITETTONICHE migliorando il comfort e la sicurezza" a cura di Leris Fantini
CIRC. MINISTERO DELL'INTERNO DIR. GEN. PUBBLICA
SICUREZZA 22 MARZO 1972 N. 10.10068/13500.A
Locali per pubblici spettacoli e manifestazioni - Attuazione disposizioni previste dalI'art. 27 della
legge 30 marzo 1971, n. 118, recante «nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili".
La legge 30 marzo 1971, n. 118, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 82 del successivo 2 aprile, recante
«nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili», ha, come è noto, previsto, all'art. 27, talune
prescrizioni intese a facilitare la vita di relazione delle persone anzidette.
A tal fine è stato, fra l'altro, disposto che «gli edifici pubblici aperti al pubblico di nuova edificazione
dovranno essere costruiti in conformità alla circolare del Ministero dei Lavori Pubblici del 19 giugno 1968,
riguardante la eliminazione delle barriere architettoniche, anche apportando le possibili e conformi
varianti agli edifici appaltati o già costruiti all'entrata in vigore della legge.
In particolare il citato articolo, premesso che in nessun luogo pubblico può essere vietato l'accesso ai
minorati, ha poi stabilito che «in tutti i luoghi dove si svolgono pubbliche manifestazioni o spettacoli che
saranno in futuro edificati, dovrà essere previsto e riservato uno spazio agli invalidi in carrozzella».
Al riguardo si pregano pertanto le SS.LL. di voler richiamare l'attenzione dei componenti le commissioni
permanenti di vigilanza di cui all'art. 141 del Regolamento di esecuzione del T.U. delle leggi di P.S., cui
compete l'esame dei progetti per nuove costruzioni di locali di pubblico spettacolo, precisando loro che,
ai fini dell'esatta applicazione delle disposizioni contenute nel ripetuto art. 27, sono in corso di
predisposizione le relative norme di attuazione.
(omissis...)
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
7.1
CD Rom allegato alla pubblicazione "SUPERARE LE BARRIERE ARCHITETTONICHE migliorando il comfort e la sicurezza" a cura di Leris Fantini
D.P.R. 30 DICEMBRE 1972, N. 1035
Norme per l'assegnazione e la revoca nonché per la determinazione e la revisione dei canoni di
locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 58 del 3 marzo 1973.
L'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica viene effettuata secondo le norme del
presente Decreto.
Sono considerati alloggi di edilizia residenziale pubblica gli alloggi costruiti o da costruirsi da parte di enti
pubblici a totale carico o con il concorso con il contributo dello Stato con esclusione degli alloggi costruiti
in attuazione di programmi di edilizia convenzionata e agevolata.
Sono escluse altresì dall'applicazione delle norme del presente Decreto le assegnazioni relative a
costruzioni a carattere provvisorio o comunque destinate al ricovero temporaneo delle famiglie rimaste
senza tetto a seguito di eventi calamitosi, nonché agli alloggi realizzati da imprese od enti per il proprio
personale ed a quelli destinati a dipendenti di Amministrazioni statali per esigenze di servizio.
(omissis...)
Art. 7
1) I punteggi da attribuire ai concorrenti sono stabiliti come segue:
(omissis...)
8) richiedenti grandi invalidi civili e militari o profughi rimpatriati da non oltre un quinquennio e che non
svolgono alcuna attività lavorativa: punti 2
(omissis...)
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
8.1
CD Rom allegato alla pubblicazione "SUPERARE LE BARRIERE ARCHITETTONICHE migliorando il comfort e la sicurezza" a cura di Leris Fantini
DECRETO MINISTERIALE 18 DICEMBRE 1975
Norme tecniche aggiornate relative all'edilizia scolastica, ivi compresi gli indici minimi
di funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica da osservarsi nella esecuzione di opere di
edilizia scolastica.
(Pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 29 del 2 febbraio 1976)
(omissis...)
3.0. Caratteristica dell'opera generale.
(omissis...)
3.0.7. L'edificio scolastico dovrà essere tale da assicurare una utilizzazione anche da parte degli alunni
in stato di minorazione fisica.
A tale scopo saranno da osservarsi le norme emanate dal Servizio tecnico centrale del Ministero dei lavori
pubblici, contenute nella
circolare n. 4809 del giugno 1968, con gli adattamenti imposti dal particolare tipo di edificio cui le presenti
norme si riferiscono, e indicati nei capitoli che seguono, relativamente agli spazi per la distribuzione
(3.8.2.) e per i servizi igienico-sanitari (3.9.2.).
(omissis.. .)
3.8. Caratteristiche degli spazi per la distribuzione.
(omissis...)
3.8.2. Allo scopo di assicurare anche ai minorati fisici l'uso indiscriminato dei locali scolastici, le scuole con
piu di un piano dovranno essere munite di ascensore tale da poter contenere una sedia a ruote ed un
accompagnatore, nel rispetto delle norme E.N.P.I. L'adozione di rampe prevista dalla circolare del
Ministero dei lavori pubblici n. 4809 del 19 giugno1968, è in tal caso, facoltativa.
(omissis.. .)
3.9. Caratteristiche degli spazi per i servizi igienico-sanitari e per gli spogliatoi.
(omissis. . .)
3.9.2. La relazione alla norma di cui al punto 2.3.3. (locali igienici) della circolare del Ministero dei lavori
pubblici numero 4809 del 19 giugno 1969, ogni scuola dovrà essere dotata di un gabinetto per piano
avente le dimensioni minime di 1,80 x 1,80 m, attrezzato come specificato dalla citata norma, salvo che
per i corrimani, che potranno essere installati qualora se ne presenti la necessità.
(omissis. . .)
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
9.1
CD Rom allegato alla pubblicazione "SUPERARE LE BARRIERE ARCHITETTONICHE migliorando il comfort e la sicurezza" a cura di Leris Fantini
D.P.R. 24 LUGLIO 1977 N. 616
Attuazione della delega di cui all'articolo 1 della Legge 22 luglio 1975, n. 382
(omissis...)
TITOLO QUINTO
ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITOR10
(omissis...)
CAPO II
URBANISTICA
(omissis. . .)
Art. 81
Competenze dello Stato
Sono di competenza dello Stato le funzioni amministrative concernenti:
a) I'identificazione, nell'esercizio della funzione di indirizzo e di coordinamento di cui all'art. 3 della legge
n. 382 del 1975, delle linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale, con particolare riferimento
all'articolazione territoriale degli interventi di interesse statale ed alla tutela ambientale ed ecologica del
territorio nonché alla difesa del suolo;
b) la formazione e l'aggiornamento degli elenchi delle zone dichiarate sismiche e l'emanazione delle
relative norme tecniche per le costruzioni nelle stesse.
Per le opere da eseguire da Amministrazioni statali o comunque insistenti su aree del demanio statale
l'accertamento della conformità alle prescrizioni delle norme e dei piani urbanistici ed edilizi, salvo che per
le opere destinate alla difesa militare, è fatto dallo Stato, d'intesa con la Regione interessata.
La progettazione di massima ed esecutiva delle opere pubbliche di interesse statale, da realizzare dagli
enti istituzionalmente competenti, per quanto concerne la loro localizzazione e le scelte del tracciato se
difforme dalle prescrizioni e dai vincoli delle norme o dei piani urbanistici ed edilizi, e fatta dall'Amministrazione statale competente d'intesa con le Regioni interessate, che devono sentire preventivamente gli
Enti locali nel cui territorio sono previsti gli interventi.
(omissis...)
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
10.1
CD Rom allegato alla pubblicazione "SUPERARE LE BARRIERE ARCHITETTONICHE migliorando il comfort e la sicurezza" a cura di Leris Fantini
CIRC. MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE
18 NOVEMBRE 1977 n. 170
Demanio Marittimo - Provvidenze a favore degli invalidi.
L'art. 27 della legge 30-3-1971, n. 118 prescrive che gli edifici pubblici od aperti al
pubblico e le istituzioni di nuova edificazione dovranno essere costruiti in conformità alla
circolare del Ministero dei Lavori Pubblici del 19-6-1968, anche apportando le possibili
e conformi varianti agli edifici appaltati e già costruiti alla data di entrata in vigore della
legge stessa e ciò allo scopo d'inserire gli invalidi e gli handicappati nella vita sociale.
Inoltre in nessun luogo pubblico od aperto al pubblico deve esser vietato l'accesso ai
minorati .
Si pregano tutte le Autorità Marittime di venire incontro nei limiti del possibile, alle
esigenze di cui sopra, facendo obbligo negli atti di concessione ai titolari di stabilimenti
balneari ed ai gestori delle spiagge libere di eseguire i lavori necessari per rendere
possibile agli handicappati l'accesso agli arenili.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
11.1
CD Rom allegato alla pubblicazione "SUPERARE LE BARRIERE ARCHITETTONICHE migliorando il comfort e la sicurezza" a cura di Leris Fantini
D.P.R. 27 APRILE 1978 N. 384
Regolamento concernente norme di attuazione dell'art. 27 della legge 30 marzo 1971, n. 118 a
favore degli invalidi civili in materia di barriere architettoniche e di trasporti pubblici
(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 204 del 22 luglio 1978)
TITOLO PRIMO
SCOPI E CAMPO Dl APPLICAZIONE
Art. 1
Le norme del presente regolamento sono volte ad eliminare gli impedimenti fisici comunemente definiti
«barriere architettoniche» che sono di ostacolo alla vita di relazione dei minorati.
Le presenti norme si riferiscono alle strutture pubbliche con particolare riguardo a quelle di carattere
collettivo-sociale.
Le norme stesse riguardano le nuove costruzioni e quelle già esistenti nel caso che queste ultime siano
sottoposte a ristrutturazione.
Agli edifici già esistenti, anche se non ristrutturati, dovranno essere apportate le possibili e conformi
varianti.
Per edifici pubblici a carattere collettivo e sociale si intendono tutte le costruzioni aventi interesse
amministrativo, culturale, giudiziario, economico, sanitario e comunque edifici in cui si svolgono attività
comunitarie o nei quali vengono prestati servizi
di interesse generale.
Art. 2
Gli edifici, i mezzi di trasporto e le strutture costruite, modificate o adattate tenendo conto delle norme per
l'eliminazione delle barriere architettoniche, devono recare, in posizione agevolmente visibile, il simbolo
di accessibilità secondo il modello di cui all'allegato A del presente regolamento.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
12.1
TITOLO SECONDO
STRUTTURE ESTERNE CONNESSE AGLI EDIFICI
Art. 3.
Percorsi pedonali.
Al fine di assicurare il collegamento degli accessi principali dell'edificio con la rete viaria, esterna e con
le aree di parcheggio ed agevolare l'avvicinamento, i percorsi pedonali devono presentare un andamento
quanto più possibile semplice in relazione alle principali direttrici di accesso.
Caratteristiche
La larghezza minima del percorso pedonale deve essere di m 1,50.11 dislivello ottimale fra il piano del
percorso pedonale e il piano del terreno, o delle zone carrabili ad esso adiacenti di cm, 2,5; non deve
comunque superare i 15 cm.
In particolare, ogni qualvolta il percorso pedonale si raccorda con il livello stradale o è interrotto da un
passo carrabile, devono predisporsi piccole rampe di larghezza pari a quella del percorso pedonale e di
pendenza non superiore al 15 per cento.
La pendenza massima del percorso pedonale non deve superare il 5 per cento.
Tale pendenza può essere elevata fino ad un massimo dell'8 per cento solo quando siano previsti:
a) un ripiano orizzontale, di lunghezza minima di m 1,50, ogni 10 metri di sviluppo lineare del percorso
pedonale;
b) un cordolo sopraelevato di 10 cm. da entrambi i lati del percorso pedonale;
c) un corrimano posto ad un'altezza di 0,80 m. prolungato per 0,50 m. nelle zone in piano, lungo un lato
del percorso pedonale.
La pavimentazione del percorso pedonale deve essere antisdrucciolevole, preferibilmente segnata da
sottili scanalature, atte ad assicurare un efficiente deflusso delI'acqua, e tali comunque da non generare
impedimento o fastidio al moto.
I cigli del percorso pedonale, ove previsti, devono essere realizzati con materiale atto ad assicurare
l'immediata percezione visiva ed acustica.
Tale materiale deve pertanto presentare una colorazione diversa da quella della pavimentazione e deve
avere caratteristiche sonore, alla percussione con mazzuolo di legno, diversa da quella della pavimentazione.
Art. 4
Parcheggi.
Al fine di agevolare il trasferimento dell'autovettura ai percorsi di avvicinamento relativi agli accessi degli
edifici, è necessario prevedere il parcheggio in aderenza ad un percorso pedonale, avente comunicazione
non interrotta con gli accessi medesimi.
Le zone carrabili e le zone pedonali del parcheggio devono essere o complanari, o su piani diversi con
un dislivello massimo di 2,5 cm..
Le due zone comunque, devono essere differenziate mediante una adeguata variazione di colore.
La pendenza massima trasversale del parcheggio non deve superare il 5 per cento.
In particolare è necessario che lo schema distributivo del parcheggio sia a spina di pesce semplice, con
inclinazione massima di 30 gradi.
Lo schema deve comunque consentire sempre uno spazio libero, atto a garantire la completa apertura
della portiera destra o sinistra anteriore verso le zone pedonali del parcheggio.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
12.2
In tutti quei casi ove non fosse possibile realizzare il parcheggio, secondo lo schema sopra citato, deve
sempre prevedersi un'adeguata percentuale di aree di parcheggio, dimensionata in funzione delle
esigenze specifiche delle autovetture di minorati fisici e ad esse riservate.
L'area di parcheggio riservata ad un'autovettura adibita al trasporto dei minorati fisici deve avere una
lunghezza minima di 3,00 m. suddivisa in due zone di utilizzazione: la prima di larghezza di 1,70 m., relativa
all'ingombro dell'autovettura; la seconda, di larghezza minima di 1,30 m., necessaria al libero movimento
del minorato nelle fasi di trasferimento.
La zona relativa all'ingombro dell'autovettura, e la connessa zona di libero movimento del minorato
devono essere o complanari, o su piani diversi con un dislivello massimo di 2,5 cm.
La zona relativa all'ingombro dell'autovettura del minorato e la connessa zona di libero movimento devono
essere differenziate mediante un'adeguata variazione di colore, ovvero la zona di libero movimento deve
essere caratterizzata da strisce trasversali bianche (zebre).
Le zone pedonali del parcheggio devono essere sempre raccordate mediante rampa con i percorsi
pedonali adiacenti, quando questi presentino un dislivello superiore ai 2,5 cm. con il piano carrabile.
Art. 5
Soste e circolazione dei veicoli che trasportano minorati.
Nei centri abitati, nel caso di sospensione della circolazione per motivi di sicurezza o di pubblico interesse
o per esigenze di carattere militare, ovvero laddove siano stati stabiliti obblighi, divieti o limitazioni di
carattere permanente e generale oppure
sia stata vietata o limitata la sosta, può essere consentito dalle autorità rispettivamente competenti ai
minorati fisici con capacità di deambulazione sensibilmente ridotte, subordinatamente all'osservanza di
eventuali prescrizioni stabilite dal Sindaco interessato, di circolare e sostare con il veicolo da essi
utilizzato.
La circolazione e la sosta sono in ogni caso vietate sui percorsi preferenziali riservati ai veicoli destinati
al trasporto pubblico collettivo.
Nei parcheggi con custodia dei veicoli dovranno essere riservati gratuitamente ai minorati suddetti almeno
due posti per ogni cento disponibili.
Art. 6
Contrassegno speciale.
Ai minorati fisici con capacità di deambulazione sensibilmente ridotte è rilasciato dai Comuni, a seguito
di apposita documentata istanza (anche tramite le associazioni di categoria legalmente riconosciute), uno
speciale contrassegno che deve essere apposto sulla parte anteriore del veicolo per poter esercitare la
facoltà di cui al precedente articolo.
Il prototipo di tale contrassegno, che deve contenere appositi spazi per l'indicazione a caratteri indelebili
delle generalità e del domicilio del minorato, sarà predisposto ed approvato con Decreto del Ministro dei
lavori pubblici di concerto con quello dei trasporti entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente regolamento.
Il contrassegno è valido per tutto il territorio nazionale.
TITOLO TERZO
STRUTTURA EDILIZIA IN GENERALE
Art. 7
Accessi.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
12.3
Al fine di agevolare l'accesso all'interno della struttura edilizia è necessario prevedere varchi e porte
esterne allo stesso livello dei percorsi pedonali o con essi raccordati mediante rampe.
Gli accessi devono avere una luce netta minima di 1,50 m.
Le zone antistanti e retrostanti l'accesso devono essere in piano e allo stesso livello, ed estendersi
rispettivamente per ciascuna zona, per una profondità di 1,50 m.
Qualora sia indispensabile prevedere una soglia, il dislivello massimo non deve superare i 2,5 cm.
La zona antistante gli accessi deve essere protetta dagli agenti atmosferici per una profondità minima di
2,00 m.
Negli accessi provvisti di soglia, questa deve essere arrotondata e realizzata con materiale atto ad
assicurare l'immediata percezione visiva e acustica.
Nel caso di porte esterne, gli infissi devono consentire la libera visuale fra interno ed esterno.
Art. 8
Piattaforma di distribuzione.
Al fine di agevolare lo spostamento all'interno della struttura edilizia, il passaggio dai percorsi principali
orizzontali ai percorsi principali verticali deve essere mediato attraverso piattaforme di distribuzione (che
possono identificarsi sia con il vano ingresso, sia con i ripiani di arrivo ai diversi livelli) dalle quali sia
possibile accedere ai vari ambienti solo con percorsi orizzontali.
La superficie minima della piattaforma di distribuzione deve essere di 6,00 mq con il lato minore non
inferiore a 2,00 m.
Alla piattaforma di distribuzione deve essere possibile accedere direttamente dai percorsi verticali servoassistiti (ascensori), mentre il vano scala deve essere separato mediante un infisso, o deve essere
disposto in modo da evitare la possibilità di essere imboccato involontariamente, uscendo dagli ascensori.
Ogni piattaforma di distribuzione deve essere dotata di tabella segnaletica dei percorsi e degli ambienti
da essa raggiungibili.
Art. 9
Scale.
Le scale devono presentare un andamento regolare ed omogeneo per tutto il loro sviluppo.
Ove questo non risulti possibile è necessario mediare ogni variazione nell'andamento delle scale, per
mezzo di ripiani di adeguate dimensioni.
La pendenza deve essere costante e le rampe di scala devono preferibilmente avere la lunghezza uguale,
ovvero contenere lo stesso numero di gradini.
Il vano scala deve essere immediatamente individuabile dalle piattaforme di distribuzione.
I gradini delle scale devono avere:
pedata minima .............................cm. 30
alzata massima ...........................cm. 16
Il profilo del gradino deve presentare preferibilmente un disegno continuo a spigoli arrotondati, con
sottogrado inclinato rispetto al grado, e formante con esso un angolo di circa 75°-80°.
In caso di disegno discontinuo l'aggetto del grado rispetto al sottogrado, deve essere compreso fra un
minimo di 2 cm. e un massimo di 2,5 cm.
La pavimentazione delle scale deve essere antisdrucciolevole: essa pertanto deve essere realizzata con
materiali idonei o deve essere dotata di adeguati accorgimenti.
Le scale devono essere dotate di parapetto e corrimano.
Il parapetto che costituisce la difesa verso il vuoto deve avere un altezza minima di 1,00 m.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
12.4
Il corrimano deve essere di sezione adeguata atta ad assicurare la prensibilità.
Il corrimano appoggiato al parapetto non deve presentare soluzioni di continuità nel passaggio tra una
rampa di scala e la successiva.
Deve essere posto ad un'altezza di 0,90 m.
Qualora il traffico predominante sia costituito da bambini è necessario prevedere un secondo corrimano,
posto ad una altezza proporzionata all'età minima degli utenti.
Le rampe delle scale di larghezza superiore a m. 1,80 devono essere munite di corrimano da ambedue
i lati.
Il corrimano appoggiato alle pareti deve prolungarsi oltre il primo e l'ultimo gradino di almeno 30 cm.
Art. 10
Rampe.
La larghezza minima di una rampa deve essere di 1,50 m.
La pendenza massima di una rampa non deve superare 1'8 per cento.
Ogni 10 m. di sviluppo lineare la rampa deve presentare un ripiano di lunghezza minima di 1,50 m.
La pavimentazione della rampa deve essere eseguita con materiale antisdrucciolevole.
E' ammessa l'interruzione della rampa mediante porte purché rispondano ai requisiti di cui all'art. 12 e se
precedute e seguite da ripiani di lunghezza minima di 1,50 m. ciascuno.
Art. 11
Corridoi e passaggi.
Al fine di agevolare la circolazione interna, questa deve svolgersi attraverso corridoi e passaggi aventi
andamento quanto più possibile continuo o con ben determinate variazioni di direzione, senza asimmetrie.
Non sono ammessi pilastri, colonne o mobili sporgenti o addossati alle pareti.
La larghezza minima dei corridoi e dei passaggi deve essere di 1.50 m.
I corridoi o i passaggi non devono presentare variazioni di livello.
In caso contrario queste devono essere superate possibilmente mediante rampe.
La pavimentazione dei corridoi e dei passaggi deve essere antisdrucciolevole, essa deve essere pertanto
realizzata con materiali idonei o deve essere dotata di adeguati accorgimenti.
Art. 12
Porte.
Al fine di rendere agevole l'uso delle porte, queste devono essere di facile manovrabilità anche da parte
di persone a ridotte o impedite capacità fisiche.
Le porte, comprese quelle dei gabinetti, devono avere una luce netta minima di m.O,85 con dimensione
media ottimale di 0,90 m.
Nel caso di porte a due o più battenti, deve essere sempre garantito un passaggio con luce netta minima
di 0,85 m. realizzato con unico battente o con due battenti a manovra unica.
In caso di porte successive deve essere assicurato uno spazio libero intermedio tra le porte stesse, di
almeno 1,50 m. oltre quello eventualmente interessato dalle ante in apertura.
I materiali con cui devono essere realizzate le porte e gli stipiti devono essere resistenti all'urto ed all'usura,
specialmente per le parti comprese entro un'altezza di 0,40 m. dal pavimento.
Le porte interamente realizzate con materiali trasparenti devono presentare accorgimenti atti ad
assicurare l'immediata percezione.
Devono essere evitati spigoli, riporti, cornici sporgenti e quanto altro atto a recare possibile danno in caso
di urto.
L'apertura e la chiusura delle porte deve avvenire mediante una leggera pressione e preferibilmente
essere accompagnata da apparecchiature per il ritardo della chiusura stessa.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
12.5
Le maniglie devono consentire una facile manovra, in genere è preferibile l'uso di maniglie a leva.
La maniglia deve essere posta ad un'altezza massima di 0,90 m.
Nel caso di adozione, nelle porte a ventola, di barre o corrimani di apertura orizzontali o verticali, questi
devono essere di sezione adeguata, atta ad assicurare la prensibilità.
Art. 13
Pavimenti.
I pavimenti all'interno della struttura edilizia ove necessario, possono contribuire ad una chiara individuazione
dei percorsi e ad una eventuale distinzione dei vari ambienti di uso, mediante un'adeguata variazione nel
materiale e nel colore.
I pavimenti devono essere antisdrucciolevoli; essi pertanto devono essere eseguiti con materiali idonei
o devono essere dotati di adeguati accorgimenti.
Al fine di evitare possibili incidenti devono essere evitate variazioni anche minime di livello, quali ad
esempio quelle dovute a zerbini non incassati, guide in risalto, ecc.
Nei percorsi aventi caratteristiche di continuità, la qualità dei materiali impiegati per i pavimenti deve
essere omogenea; questa al fine di evitare possibili ostacoli al moto, dovuti a disuguaglianza di
comportamento dei pavimenti stessi.
Deve essere assicurata, nel tempo, la perfetta planarità del pavimento, scegliendo materiali che non diano
lugo a ritiri, gibbosità, scheggiature, sconnessioni o fessurazioni.
Art. 14
Locali igienici.
Al fine di consentire l'utilizzazione dei locali igienici anche da parte di persone a ridotte o impedite capacità
motorie, i locali igienici stessi devono essere particolarmente dimensionati e attrezzati.
Alcuni comunque, non meno di uno, dei locali igienici devono essere accessibili mediante un percorso
continuo orizzontale o raccordato con rampe.
La porta di accesso deve avere una luce netta minima di 0,85 m.e deve essere sempre apribile verso
l'esterno.
Le dimensioni minime del locale igienico devono essere di 1,80 x 1,80 m.
Il locale igienico deve essere attrezzato con:
- tazza e accessori,
- lavabo,
- specchio,
- corrimani orizzontali e verticali,
- campanello elettrico di segnalazione.
La tazza wc deve essere situata nella parete opposta all'accesso.
La sua posizione deve garantire dal lato sinistro (per chi entra) uno spazio adeguato per l'avvicinamento
e la rotazione di una sedia a rotelle, dall'altro, una distanza tale da consentire a chi usa il wc un agevole
appiglio ai corrimani posti sulla parete laterale (destra per chi entra).
Pertanto l'asse della tazza wc deve essere posto ad una distanza minima di 1,40 m.dalla parete laterale
sinistra e a una distanza di 0,40 m. dalla parete laterale destra.
La distanza fra il bordo anteriore della tazza wc e la parete posteriore deve essere di almeno 0,80 m.
L'altezza del piano superiore della tazza deve essere di 0,50 m, dal pavimento.
Gli accessori (comando per il lavaggio idraulico della tazza wc, porta carta igienica) devono essere
sistemati in modo da rendere l'uso agevole ed immediato.
Il lavabo deve essere posto preferibilmente nella parete opposta a quella cui è fissata la tazza wc,
lateralmente all'accesso.
Il piano superiore del lavabo deve essere posto ad un'altezza di 0,80 m.dal pavimento, deve essere del
tipo a mensola in maniera da consentire adeguato avvicinamento con sedia a rotelle.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
12.6
Le tubazioni di adduzione e di scarico devono essere sotto traccia in modo da evitare ogni possibile
ingombro sotto il lavabo.
La rubinetteria deve avere preferibilmente il comando a leva.
Lo specchio deve essere fissato alla parete, superiormente al lavabo, interessando una zona compresa
fra 0,90 e 1,70 m. di altezza dal pavimento.
Il locale igienico deve essere provvisto di un corrimano orizzontale continuo, fissato lungo l'intero
perimetro del locale (ad eccezione dello spazio interessato dal lavabo e dalla porta) ad una altezza di 0,80
m.dal pavimento e a una distanza di 5 cm.dalla parete.
Altro corrimano deve essere previsto all'altezza di 0,80 m, fissato nella faccia interna della porta, in modo
da consentirne l'apertura a spinta verso l'esterno.
E' necessario inoltre prevedere due corrimani verticali fissati al pavimento e al soffitto e opportunamente
controventati alle pareti.
Un corrimano verticale deve essere posto alla sinistra (per chi entra) della tazza wc ad una distanza
dall'asse wc di 40 cm. e dalla parete posteriore di 15 cm in modo da essere solidamente afferrato con la
mano da parte di chi usa la tazza wc.
Il secondo corrimano verticale deve essere posto alla destra (per chi entra) della tazza wc, ad una distanza
di 30 cm . dal bordo anteriore della tazza wc e di 15 cm. dalla parete laterale destra in modo da essere
solidamente afferrato con la mano sinistra.
I corrimano, orizzontali e verticali devono essere realizzati in tubo di acciaio da 1 pollice, rivestito e
verniciato con materiale plastico antiusura.
Il campanello elettrico deve essere del tipo a cordone, posto in prossimità della tazza wc, con suoneria
ubicata in luogo appropriato al fine di consentire l'immediata percezione della eventuale richiesta di
assistenza.
Art. 15
Ascensori.
In tutti gli edifici con più di un piano fuori terra deve essere previsto l'ascensore che, per essere idoneo
anche al trasporto degli invalidi su poltrone a rotelle, deve presentare le seguenti caratteristiche:
— avere una cabina di dimensioni minime di 1,50 m. di lunghezza e 1,37 m. di larghezza;
— avere la porta della cabina di luce libera minima pari a 0,90 m.;
— avere una luce libera sul ripiano di fermata, anteriormente alla porta della cabina, di almeno 2,00 m.;
— avere l'arresto ai piani dotato di un sistema di autolivellamento del pavimento della cabina con quello
del piano di fermata, o in assenza di tale caratteristiche, essere sottoposto, oltre che alla manutenzione
di uso, anche ad una frequente correzione dei dislivelli di fermata;
— avere le porte interne ed esterne, a scorrimento laterale automatico.
Il sistema di apertura delle porte deve essere dotato di idoneo meccanismo per l'arresto e l'inversione della
chiusura delle porte stesse (cellula fotoelettrica, costole mobili, ecc.), in caso di ostruzione del vano porta.
Le porte di un ascensore automatico devono rimanere aperte per almeno 8 secondi e il tempo di chiusura
non deve essere inferiore a 4 secondi.
Lo stazionamento della cabina ai piani di fermata deve avvenire con porte chiuse.
La bottoniera di comando interna ed esterna deve avere il bottone più alto ad una altezza massima di m.
1,20 dal pavimento, nell'interno della cabina, oltre il campanello di allarme, deve esssere posto un citofono
ad un'altezza massima di m.1,20 dal pavimento.
Art. 16
Apparecchi elettrici di comando e di segnalazione.
Negli edifici sociali tutti gli apparecchi di comando, interruttori, campanelli di allarme, manovrabili da parte
della generalità del pubblico, devono essere posti ad una altezza massima di 0,90 m. dal pavimento.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
12.7
Devono inoltre essere facilmente individuabili e visibili anche in caso di illuminazione nulla (piastre o
pulsanti fluorescenti, ecc.), ed azionabili mediante leggera pressione.
Gli apparecchi elettrici di segnalazione ottica devono essere posti ad un'altezza compresa fra i 2,50 e 3,00
m.dal pavimento.
Tutti gli apparecchi elettrici di segnalazione devono essere posti, nei vari ambienti, in posizione tale da
consentire la immediata percezione visiva ed acustica.
TITOLO QUARTO
EDILIZIA ABITATIVA E LUOGHI Dl LAVORO
Art. 17
Case di abitazione.
Gli alloggi situati nei piani terreni dei caseggiati dell'edilizia economica e popolare dovranno essere
assegnati per precedenza agli invalidi che hanno difficoltà di deambulazione, qualora gli assegnatari ne
facciano richiesta.
Agli alloggi così assegnati dovranno essere apportate le variazioni possibili per adeguarli alle prescrizioni
del presente regolamento.
Art. 18
Edifici scolastici.
Gli edifici delle istituzioni pre-scolastiche, scolastiche, comprese le università e delle altre istituzioni di
interesse sociale nel settore della scuola dovranno essere tali da assicurare la loro utilizzazione anche
da parte di studenti non deambulanti o con difficoltà di deambulazione.
Le strutture interne dovranno avere le caratteristiche di cui agli articoli 7, 8, 9,10,11,12,13,14,15 e 16, le
strutture esterne quelle di cui all'art. 4 del presente regolamento.
L'arredamento, i sussidi didattici e le attrezzature necessarie per assicurare lo svolgimento delle attività
didattiche dovranno avere caratteristiche particolari per ogni caso di invalidità (banchi, sedie, macchine
da scrivere, materiale Braille, spogliatoi ecc.).
Nel caso di edifici scolastici a più piani senza ascensore la classe frequentata da un alunno non
deambulante deve essere situata in un'aula al pianterreno e deve essere raggiungibile dall'esterno
mediante un percorso continuo orizzontale, o, in alternativa, ad un ingresso con scale, mediante un
percorso raccordato con rampe.
TITOLO QUINTO
SERVIZI SPECIALI Dl PUBBLICA UTILITA'
Art. 19
Tranvie, filovie, autobus, metropolitane.
Sui mezzi di trasporto tranviario, filoviario, automobilistico, devono essere riservati ai minorati non
deambulanti almeno tre posti in prossimità della porta di uscita.
Al fine di evitare ai minorati di dover attraversare tutta la vettura, dovrà essere consentito l'accesso dalla
porta di uscita.
Almeno nelle stazioni principali le metropolitane dovranno agevolare l'accesso o lo stanziamento in
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
12.8
carrozzina all'interno delle vetture, anche con l'installazione di idonei ascensori e rampe a seconda dei
dislivelli, al fine di consentire alle persone non dambulanti di accedere con la propria carrozzina al piano
di transito della vettura della metropolitana.
Le porte delle vetture dovranno essere sufficientemente larghe per consentire il passaggio della
carrozzina; all'interno di almeno una vettura dovrà essere riservata una piattaforma di spazio sufficientemente ampio per permettere lo stazionamenta di una carrozzina senza intralciare il passaggio.
Tale spazio riservato dovrà inoltre essere dotato di opportuni ancoraggi, collocati in modo idoneo per
consentire il bloccaggio della carrozzina.
Art. 20
Treni, stazioni, ferrovie.
Le principali stazioni ferroviarie dovranno essere dotate di passerelle, rampe mobili o altri idonei mezzi
di elevazione al fine di facilitare l'accesso al treno alle persone con difficoltà di deambulazione.
Per consentire lo stazionamento dell'invalido in carrozzella all'interno delle carrozze ferroviarie dovrà
essere opportunamente modificato ed attrezzato un adeguato numero di carrozze da porre in composizione di alcuni treni in circolazione sulle linee principali .
In ogni caso dovrà essere riservato un numero adeguato di posti a sedere per le persone non deambulanti
o con difficoltà di deambulazione e dovrà essere consentito il trasporto gratuito delle carrozzelle.
Il Ministero dei trasporti stabilirà le modalità ed i criteri di attuazione delle norme di cui al presente articolo.
Art. 21
Servizi di navigazione marittima nazionale.
Le aperture dei portelloni di accesso a bordo impiegabili per i minorati trasportati con autovettura o poltrona
a rotelle devono avere dimensioni adeguate all'agevole passaggio della autovettura o poltrona a rotelle
(per quest'ultima è richiesta larghezza non inferiore a m.1,50) e non presentare pertanto soglie o scalini.
Le rampe o passerelle di accesso da terra a bordo devono avere pendenza modesta, in generale non
superiore all'8%, salvo che non siano adottati speciali accorgimenti per garantirne la sicura agibilità per
l'incolumità delle persone.
La zona di ponte ove si accede a bordo deve permettere il passaggio fino all'area degli alloggi destinati
ai minorati con percorso sullo stesso ponte, ovvero fino all'ascensore od alla rampa, nel caso che gli alloggi
siano su altro ponte.
In tal caso la zona antistante l'ascensore o la rampa deve avere dimensioni tali da permettere lo sbarco
del minorato dall'autovettura, e il trasferimento su poltrona a rotelle, nonché alla manovra di essa.
Il percorso predetto dev'essere privo di ostacoli, con eventuali dislivelli di pendenza, in generale non
superiore al 5% e di larghezza, nel caso di impiego di poltrone a rotelle, non inferiore ad 1,50 m.
Il ponte corrispondente deve essere rivestito con materiale antisdrucciolevole.
Eventuali soglie e simili devono avere altezza non superiore
a cm.2,5.
Gli ascensori eventuali per poltrone a rotelle devono avere le caratteristiche rispondenti alle norme dell'art.
15 del presente regolamento.
Le rampe sostitutive degli ascensori, non essendo ammesse scale se non di emergenza, devono avere
le caratteristiche rispondenti alle norme dell'articolo 10 del presente regolamento.
Ascensori e rampe devono sfociare al chiuso entro l'area degli alloggi.
L'area degli alloggi, preferibilmente ubicata su un solo ponte, deve avere: corridoi, passaggi e relative
porte di larghezza non inferiori a m,1,50 e privi di ostacoli; porte, comprese quelle di locali igienici, di
larghezza non inferiore a m.0,90 e provviste di agevoli dispositivi di manovra; pavimenti antisdrucciolevoli
nelle zone di passaggio; apparecchi di segnalazione per chiamata del personale di servizio addetto ai
minorati; locali igienici riservati ai minorati rispondenti alle norme dell'art. 14 del presente regolamento.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
12.9
Le presenti disposizioni non si applicano agli aliscafi.
Art. 22
Servizi di navigazione interna.
Le passerelle e gli accessi alle navi dovranno essere larghi almeno metri uno, essere idonei al passaggio
delle potrone a rotelle ed avere pendenza modesta, in generale non superiore all'8%, salvo che non siano
adottati speciali accorgimenti per garantirne la sicura agibilità per l'incolumità delle persone.
Sulle navi nelle immediate vicinanze dell'accesso deve essere ricavata una superficie di pavimento
opportunamente attrezzata per dislocarvi poltrone a rotelle, salvo gravi difficoltà tecniche.
Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli aliscafi.
Art. 23
Aerostazioni.
Ogni aeroporto deve essere dotato di appositi sistemi per consentire un percorso continuo e senza
ostacoli dall'aerostazione all'interno dell'aereo e viceversa.
Le strutture esterne connesse agli edifici debbono avere le caratteristiche di cui agli articoli 3, 4 e 5 del
presente regolamento; le strutture interne degli edifici aperti al movimento dei passeggeri debbono avere
le caratteristiche di cui agli articoli 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16 del presente regolamento.
Art. 24
Servizi per i viaggiatori in transito nelle stazioni ferroviarie, aeroportuali e di metropolitane
In tutte le stazioni ferroviarie, aeroportuali e di metropolitane i servizi per i viaggiatori in transito dovranno
essere resi accessibili agli invalidi (ristoranti, bar, servizi igienici).
Art. 25.
Impianti telefonici pubblici.
— Al fine di consentire l'uso di impianti telefonici pubblici da parte anche di persone a ridotte o impedite
capacità motorie sono adottati i seguenti criteri:
a) nei posti telefonici pubblici dei capoluoghi di Provincia, di nuova costruzione, o ristrutturati, o ai quali
sia possibile apportare le conformi varianti, ai sensi dell'art.1 deve essere installato in posizione
accessibile almeno un apparecchio posto ad una altezza massima di 0,90 m.dal pavimento e convenientemente isolato sotto il profilo acustico.
In alternativa, negli uffici anzidetti, con un numero di cabine non inferiori a 10, una delle cabine deve essere
strutturata come segue:
Il dislivello massimo tra il pavimento interno della speciale cabina telefonica e il pavimento esterno non
deve essere superiore a cm.2,5;
la porta di accesso deve avere una luce netta minima di 0,85 m;
I'apparecchio telefonico deve essere situato ad una altezza massima di O,90 m.dal pavimento;
sulla parete ove è applicato l'apparecchio deve prevedersi un sedile ribaltabile a scomparsa avente piano
di appoggio ad una altezza di 0,45 m, la mensola porta elenchi deve essere posta ad una altezza di 0,80
m.
Le altre caratteristiche sono stabilite con Decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni;
b) in ogni Comune, secondo un programma da realizzarsi gradualmente in un quinquennio, deve essere
posto a disposizione dell'utenza, preferibilmente nella sede del locale posto telefonico pubblico, almeno
un apparecchio telefonico con i requisiti di cui al precedente punto a);
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
12.10
c)
il 5% delle cabine di nuova istallazione poste a disposizione del pubblico deve essere rispondente
ai requisiti di cui al precedente punto a);
il 5% degli apparecchi posti a disposizione del pubblico deve essere installato ad una altezza non
superiore a O,90 m.
I predetti impianti saranno dislocati secondo le esigenze prioritarie che saranno segnalate da parte dei
singoli Comuni interessati.
Art. 26
Sale e luoghi per riunioni e spettacoli.
Al fine di consentire la più ampia partecipazione alla vita associativa, ricreativa e culturale, nelle sale per
riunioni o spettacoli facenti parte di edifici di interesse sociale, almeno una zona della sala deve essere
utilizzabile anche da persone a ridotte o impedite capacità motorie.
Tale zona deve avere i seguenti requisiti:
essere raggiungibile preferibilmente mediante un percorso continuo e raccordato con rampe o mediante
ascensore in alternativa ad un percorso con scale essere dotata di un congruo numero di stalli liberi di
facile accesso, ricavati tra le file delle potrone e riservati alle persone utilizzanti sedie a rotelle.
Per le persone utilizzanti sedie a rotelle gli stalli liberi ad esse riservati devono essere in numero pari ad
un posto per ogni quattrocento o frazioni di quattrocento posti normali.
Lo stallo libero deve avere le seguenti caratteristiche:
- lunghezza 1,20 - 1,40 m;
- larghezza 1,10 m;
spazio libero, anteriore o posteriore per la manovra di uscita, di larghezza pari a quella dello stallo e di
lunghezza minima di 1,00 m., il pavimento dello stallo deve essere orizzontale.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
12.11
CD Rom allegato alla pubblicazione "SUPERARE LE BARRIERE ARCHITETTONICHE migliorando il comfort e la sicurezza" a cura di Leris Fantini
LEGGE 21 DICEMBRE 1978 N. 485
Legge-quadro in materia di formazione professionale
(Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 362 del 30 dicembre 1978)
Art. 1
Finalità della formazione professionale
La Repubblica promuove la formazione e l'elevazione professionale in attuazione degli articoli 3, 4, 35
e 38 della Costituzione, al fine di rendere effettivo il diritto al lavoro ed alla sua libera scelta e di favorire
la crescita della personalità dei lavoratori attraverso I'acquisizione di una cultura professionale.
(omissis...)
Art. 2
Oggetto della formazione professionale
Le iniziative di formazione professionale costituiscono un servizio di interesse pubblico inteso ad
assicurare un sistema di interventi formativi finalizzati alla diffusione delle conoscenze teoriche e pratiche
necessarie per svolgere ruoli professionali e rivolti al primo inserimento, alla qualificazione, alla
riqualificazione, alla specializzazione, all'aggiornamento ed al perfezionamento dei lavoratori, in un
quadro di formazione permanente.
Le iniziative di formazione professionale sono rivolte a tutti i cittadini che hanno assolto l'obbligo
scolastico o ne siano stati prosciolti, e possono concernere ciascun settore produttivo, sia che si tratti di
lavoro subordinato, di lavoro autonomo, di prestazioni professionali o di lavoro associato.
Alle iniziative di formazione professionale possono essere ammessi anche stranieri, ospiti per ragioni
di lavoro o di formazione, nell'ambito degli accordi internazionali e delle leggi vigenti.
L'esercizio delle attività di formazione professionale è libero.
Art. 3
Poteri e funzioni delle regioni
Le regioni esercitano, ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, la potestà legislativa in materia di
orientamento e di formazione professionale in conformità ai seguenti principi:
(omissis...)
m) promuovere, avvalendosi delle strutture territoriali competenti, idonei Interventi di assistenza psicopedagogica, tecnica e sanitaria nei confronti degli allievi affetti da disturbi del comportamento o da menomazioni fisiche o sensoriali, al fine dl assicurarne il completo inserimento
nell'attività formativa e favorirne l'integrazione sociale;
(omissis...)
Art. 4
Campi di intervento
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
13.1
Le regioni, attenendosi alle finalità e ai principi di cui ai precedenti articoli, provvedono in particolare
a disciplinare con proprie leggi:
(omissis...)
d) la qualificazione professionale degli invalidi e dei disabili, nonché gli interventi necessari ad
assicurare loro il diritto alla formazione professionale;
(omissis...)
Art.5
Organizzazione delle attività
Le regioni, in conformità a quanto previsto dai programmi regionali di sviluppo, predispongono
programmi pluriennali e piani annuali di attuazione per le attività di formazione professionale.
L'attuazione dei programmi e dei piani cosi predisposti è realizzata:
a) direttamente nelle strutture pubbliche, che devono essere interamente utilizzate, anche operando,
ove sia necessario, il loro adeguamento strutturale e funzionale agli obiettivi del piano;
b) mediante convenzione, nelle strutture di enti che siano emanazione o delle organizzazioni
democratiche e nazionali dei lavoratori dipendenti, dei lavoratori autonomi, degli imprenditori o
di associazioni con finalità formative e sociali, o di Imprese e loro consorzi, o del movimento
cooperativo.
(omissis...)
Le regioni possono altresì stipulare convenzioni con imprese o loro consorzi per la realizzazione di
corsi di formazione, aggiornamento, riqualificazione e riconversione, nel rispetto di quanto stabilito ai
numeri 2) e 7) del comma precedente.
Le convenzioni di cui al presente articolo sono esenti da ogni tipo di imposta o tassa.
Fino all'entrata in vigore del nuovo ordinamento degli enti locali, le convenzioni di cui al presente
articolo sono stipulate dalle Regioni.
(omissis...)
Art. 8
Tipologia delle attività
Le regioni attuano di norma iniziative formative dirette:
(omissis...)
g) alla rieducazione professionale di lavoratori divenuti invalidi a causa di infortunio o malattia;
h) alla formazione di soggetti portatori di menomazioni fisiche o sensoriali che non risultino atti
a frequentare i corsi normali.
(omissis...)
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
13.2
CD Rom allegato alla pubblicazione "SUPERARE LE BARRIERE ARCHITETTONICHE migliorando il comfort e la sicurezza" a cura di Leris Fantini
CIRCOLARE MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
28 GIUGNO 1979 N. 1270
Circolazione e sosta dei veicoli degli invalidi.
Il D.P.R. n. 384 del 27 maggio 1978 ha fissato le norme di attuazione della legge 118 (art. 27) del 30 marzo
1971, concernente:
"l'abbattimento delle barriere architettoniche" cioè l'eliminazione e l'attenuazione degli impedimenti
strutturali che ostacolano il movimento dei mutilati, degli invalidi o degli handicappati in genere.
Si fa riferimento, in particolare al titolo II, artt. 3-4-5-6 del suddetto D.P.R. che trattano dei percorsi
pedonali, dei parcheggi, della sosta, della circolazione e dello speciale contrasegno da apporre sugli
automezzi degli invalidi.
Tutto ciò premesso, si comunica che il segnale stradale verticale da adottare, previa regolare ordinanza
del sindaco, per contrassegnare le unità di parcheggio, (stalli, box-area, posto-macchina ecc.) eventualmente deliberate a favore di invalidi nei luoghi ove tali esigenze si pongano in essere, è quello riportato
nella fig. 2.
Tale segnale si inserisce nella serie dei nuovi "segnali della fermata, sosta e parcheggio" di prossima
adozione da parte del nuovo codice stradale e ne adotta tipo, dimensioni e simboli.
In casi particolarissimi (strade residenziali o parcheggi presso uffici o posti di lavoro), nella parte inferiore
del cartello, tra la cornice e i due simboli quadrati piccoli, potrà essere riportato il numero di targa dell'auto
del minorato cui il posto macchina si desidera sia strettamente riservato, ed al quale sia rilasciato dal
Comune, ai sensi dell'art. 6 soprariportato, lo speciale contrassegno.
Il segnale ha il seguente significato: divieto di sosta per tutti, deroga per gli invalidi detentori di una
autorizzazione speciale, il cui autoveicolo sia munito del contrassegno di cui alla fig. 1 regolarmente
rilasciato dal Sindaco.
Sulla pavimentazione le strisce di delimitazione saranno di colore giallo. Di questo stesso colore dovranno
essere le enventuali riproduzioni del simbolo internazionale e del numero di targa dell'autoveicolo
autorizzato "ad personam" alla sosta.
Come regola generale non sarebbe opportuno prevedere spazi riservati agli automezzi di invalidi laddove
già esiste un divieto di sosta perchè trattasi generalmente di luoghi pericolosi.
Se appare opportuno, in linea generale, accordare facilitazioni di sosta agli autoveicoli condotti, od a
servizio di invalidi, non è comunque mai possibile tollerare la sosta in corrispondenza di:
- corsie riservate;
- zone di preselezione;
- attraversamenti pedonali zebrati;
- spazi di fermata autobus;
perchè le facilitazioni accordate agli invalidi non devono compromettere la sicurezza stradale.
Nei confronti, poi, di soste abusive di non aventi diritto, entro posti macchina riservati agli invalidi e
regolarmente segnalati, gli organi di vigilanza potranno direttamente rimuovere i veicoli illegalmente
parcheggiati configurandosi l'ipotesi dell'intralcio e del pericolo.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
14.1
CD Rom allegato alla pubblicazione "SUPERARE LE BARRIERE ARCHITETTONICHE migliorando il comfort e la sicurezza" a cura di Leris Fantini
D.M. LL.PP. 8 GIUGNO 1979 N.1176
Approvazione del contrassegno da rilasciare agli invalidi aventi diritto
Il Ministro per i Lavori Pubblici di concerto con il Ministro per i Trasporti
Visto l'art. 27 della legge 30 marzo 1971, n. 118, a favore dei mutilati e invalidi civili, in materia di barriere
architettoniche e trasporti pubblici;
Visto il D.P.R. 27 aprile 1978, n. 384, con il quale è stato approvato il regolamento per la esecuzione e
l'attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 27 della predetta legge n. 118;
Considerato che l'art. 6 del citato D.P.R. n. 384 prevede che ai minorati fisici con capacità di deambulazione
sensibilmente ridotta venga rilasciato dai Comuni uno speciale contrassegno da apporre sui veicoli da essi
utilizzati;
Considerata la necessità di procedere all'approvazione del prototipo di contrassegno in parola nei termini e
con le modalità stabilite dal citato art. 6 del ripetuto D.P.R. n. 384;
Decreta:
Art. 1
E' approvato il prototipo di contrassegno che dovrà essere rilasciato agli aventi diritto in applicazione
delle norme contenute nel D.P.R. 27 aprile 1978, n. 384, citato nelle premesse.
Art. 2
Il contrassegno deve avere la forma, le caratteristiche, le dimensioni e i colori di cui al modello allegato
al presente decreto ed è valido per tutto il territorio nazionale.
(omissis...)
Fac-simile del contrassegno da apporre sui veicoli utilizzati da
minorati fisici con capacità di deambulazione sensibilmente
ridotta.
Formato cm 10 x 12.
Fondo color arancione.
Cornice, iscrizioni e simbolo in color nero.
(Allegato al Decreto n. 1176 dell'8 giugno 1979).
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
16.1
CD Rom allegato alla pubblicazione "SUPERARE LE BARRIERE ARCHITETTONICHE migliorando il comfort e la sicurezza" a cura di Leris Fantini
CIRCOLARE A.N.A.S. 22 AGOSTO 1979 N. 20057
D.P.R. 27-4-1978, n. 384 concernente il regolamento di attuazione dell'art. 27 della legge 30-31971 n. 118, a favore dei mutilati e invalidi civili, in materia di barriere architettoniche e trasporti
pubblici.
In applicazione del Decreto Legge del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978 n. 384 concernente
l'attuazione dell'art. 27 della legge 30 marzo 1971 n. 118, in favore degli invalidi civili, in materia di
barriere architettoniche e di trasporti pubblici, si portano a conoscenza le seguenti norme che
dovranno essere rispettate nella progettazione e nella esecuzione dei lavori di competenza di questo
Compartimento.
- Percorsi pedonali di strutture esterne connesse agli edifici (marciapiedi, banchine rialzate ecc.)
larghezza minima m. 1.50, altezza minima cm. 2,5 massima cm. 15.
Ogni qualvolta il percorso pedonale si raccorda con il livello stradale, o è interrotto da un passo
carrabile, devono essere predisposte delle picccole rampe di larghezza pari a quella del percorso
pedonale e di pendenza non superiore al 15%.
La pendenza massima del percorso pedonale non deve superare il 5%; tale pendenza può essere
elevata ad un massimo dell'8% solo quando siano previsti:
a) un piano orizzontale di larghezza minima di m. 1,50 ogni m. 10 di sviluppo lineare del percorso
pedonale.
b) un cordolo sopraelevato di cm. 10 da entrambi i lati.
c) un corrimano posto ad un'altezza di cm. 80 e prolungato di cm. 50: oltre le zone in piano, lungo un
lato del percorso pedonale.
La pavimentazione del percorso pedonale deve essere antisdrucciolevole.
I cigli, ove previsti, devono essere realizzati con materiale atto ad assicurare l'immediata percezione
visiva ed acustica.
Tale materia deve pertanto presentare una colorazione diversa da quella della pavimentazione e deve
avere caratteristiche sonore, alla percussione con mazzuolo di legno, diversa da quella della
pavimentazione.
- Sovrappassi e sottopassi pedonali.
Le scale devono presentare un andamento regolare ed omogeneo per tutto il loro sviluppo.
I gradini devono avere una pedata minima di cm. 30 ed una alzata massima di cm. 16. Il profilo del
gradino deve presentare un disegno continuo con spigoli arrotondati,con sottogrado inclinato rispetto
al grado di circa 75°.
Le scale devono essere dotate di parapetti di altezza minima di m. 1, corrimano di facile prensibilità,
posta ad una altezza di m. O,90.
Maggiori particolari potranno essere desunti dal regolamento concernente norme di attuazione
dell'art. 27 della legge 30 marzo 1971 n. 118 in favore degli invalidi civili in materia di "barriere
architettoniche e di trasporti pubblici".
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
17.1
CD Rom allegato alla pubblicazione "SUPERARE LE BARRIERE ARCHITETTONICHE migliorando il comfort e la sicurezza" a cura di Leris Fantini
D.M. POSTE E TELECOMUNICAZIONI 10 AGOSTO 1979
Sono approvate le allegate Istruzioni relative alle caratteristiche strutturali e tecniche delle cabine stradali
o dei posti telefonici pubblici gestiti dall'A.S.S.T. o dalle Società Concessionarie telefoniche al fine di
facilitare l'uso degli impianti telefonici da parte di persone a ridotte o impedite capacità motorie.
ALLEGATO
Istruzioni per la definizione delle caratteristiche delle cabine telefoniche stradali e dei posti
telefonici pubblici gestiti dall'A.S.S.T. e dalle Società Concessionarie Telefoniche ad uso di
persone a ridotte o impedite capacità motorie (ICM-79).
1) Le caratteristiche delle cabine telefoniche per i posti telefonici pubblici dei capoluoghi di
provincia, di cui al comma a) dell'art. 25 del D.P.R. n. 384 del 27 aprile 1978, dovranno essere le seguenti:
-
Dimensioni esterne minime:
larghezza m. 1,00
lunghezza m. 0,83
altezza m . 2,13
- Porta di accesso. Deve avere una larghezza tale che tra i due montanti fissi ci sia una luce minima di m.
0,85.
- Il pavimento interno deve essere preferibilmente allo stesso livello del pavimento esterno e comunque
l'eventuale dislivello massimo non deve essere superiore a cm. 2,5.
- L'apparecchio telefonico deve essere posto su una delle tre pareti utili e situate ad una altezza massima
di m. 0,90 dal pavimento.
- Sulla parete ove è applicato l'apparecchio deve prevedersi un sedile ribaltabile a scomparsa avente
piano di appoggio ad una altezza di m. 0,45.
2) Le caratteristiche delle cabine stradali di cui al comma a) dell'art. 25 del D.P.R. n. 384 del 27 aprile 1978
dovranno essere le seguenti:
-
Dimensioni esterne:
larghezza m. 1,05
lunghezza m. 1,05
altezza m. 2,30
- L'accesso deve avere una larghezza tale che tra i due montanti fissi ci sia una luce minima di m. 0,85.
- Le porte di accesso dovranno essere smontabili in modo che, ove possibile, siano eliminate sì da rendere
più spedito ed agevole l'accesso alle persone con ridotte o impedite capacita motorie.
- Il pavimento della cabina deve essere brevemente raccordato con quello esterno mediante un leggero
scivolo per agevolare sia l'accesso sia l'uscita a persone con ridotte o impedite capacità motorie.
- L'apparecchio telefonico deve essere posto sulla destra rispetto alla porta di accesso, e situato ad
una altezza massima di m. 0,90 dal pavimento interno della cabina.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
18.1
3) In alternativa alla mensola porta elenchi indicata al comma a) dell'art. 25 del D.P.R. n. 384 del 27 aprile
1978 è consentito quanto segue:
- Nei posti telefonici pubblici dei capoluoghi di provincia si potrà mettere a disposizione una serie degli
elenchi telefonici nazionali posta ad una altezza agevole per la consultazione anche da parte delle
persone con ridotte o impedite capacità motorie.
- Nelle cabine stradali si potranno acquisire gratuitamente dall'apparecchio, e tramite i servizi telefonici
ausiliari, le medesime informazioni riportate sull'elenco degli abbonati.
4) La protezione acustica dell'apparecchio telefonico previsto al comma a) dell'art. 25 del D.P.R. n. 384
del 27 aprile 1978, sia se installato all'interno del posto telefonico pubblico sia all'esterno, dovrà essere
analoga a quella prevista per gli altri apparecchi pubblici .
5) Le cabine telefoniche, destinate a persone con ridotte o impedite capacità motorie, dovranno godere
delle medesime caratteristiche di isolamento acustico delle altre cabine telefoniche dello stesso tipo e
dovranno usufruire, pertanto, di tutti i miglioramenti costruttivi che dovessero essere apportati a queste
ultime.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
18.2
CD Rom allegato alla pubblicazione "SUPERARE LE BARRIERE ARCHITETTONICHE migliorando il comfort e la sicurezza" a cura di Leris Fantini
C. M. LL. PP. 7 MARZO 1980 N. 310
Facilitazioni per la circolazione e la sosta dei veicoli degli invalidi.
In relazione al dettato degli artt. 3 e 38 della Costituzione italiana, che sanciscono la sostanziale
uguaglianza di tutti i cittadini, indipendentemente dalle loro condizioni sociali e personali, il D.P.R. 27 aprile
1978, n. 384 ha regolamentato i contenuti delI'art. 27 della legge 30 marzo 1971, n. 118, concernente
l'abbattimento delle < barriere architettoniche >, cioè la eliminazione e la attenuazione degli impedimenti
strutturali che ostacolano il movimento delle persone con ridotte o impedite capacità motorie.
In particolare, il titolo 2°, artt. 3, 4, 5, 6 del suddetto D.P.R. n. 384, tratta dei percorsi pedonali, dei parcheggi,
della sosta, della circolazione e dello speciale contrassegno da apporre sui veicoli degli invalidi per poter
usufruire di particolari facilitazioni.
In merito, è opportuno evidenziare che, in linea generale, le amministrazioni comunali sono tenute a
privilegiare nei centri abitati il trasporto pubblico ed a vincolare conseguentemente l'uso dei veicoli privati.
Tuttavia, poiché i veicoli di trasporto collettivo si rivelano di fatto, per le persone con problemi motori, ed
impossibilitati ad usarli, dei sostanziali impedimenti alla mobilità nelle aree urbane, oppure nei luoghi ove
si svolgono più intense le attività sociali culturali e di svago, oltre che lavorative, le Amministrazioni stesse
sono tenute a predisporre ogni possibile provvedimento ed accorgimento al fine di consentire e facilitare
l'uso dei veicoli privati ai detentori dello speciale contrassegno, di cui alI'art. 6 del citato decreto, anche sulla
base di quanto contenuto nel 4° comma dell'art. 4 del T.U. n. 393 del 15 giugno 1959.
In tali casi, i veicoli privati costituiscono il fondamentale ausilio per la mobilità nell'ambito dello spazio
urbano delle suddette categorie svantaggiate e ne favoriscono l'integrazione ed il reinserimento nella vita
sociale.
L'art. del citato D.P.R. riguarda specificamente lo speciale contrassegno che deve essere posto nella parte
anteriore del veicolo dell'invalido.
Detto contrassegno è quello approvato con decreto interministeriale n. 1176 dell'8 giugno 1979.
Esso deve essere rilasciato, a seguito di documentata istanza, dalle amministrazioni comunali alle
persone con capacità di deambulazione sensibilmente ridotte, ed è valido per tutto il territorio nazionale.
Con riferimento all'art. 5 del predetto Regolamento n. 384 (sosta e circolazione dei veicoli che trasportano
gli invalidi), si precisa che il segnale stradale verticale da adottare, previa regolare ordinanza del Sindaco,
per contrassegnare le unità di parcheggio o i posti-macchina predisposti a favore degli invalidi nei luoghi
ove tali esigenze si pongano in essere, è quello riportato in allegato (fig. 1).
Il cartello in questione si inserisce nella serie dei nuovi <segnali della fermata, sosta e parcheggio,> di
prossima adozione da parte del nuovo codice stradale, e ne adotta tipo, dimensioni e simboli.
In casi particolari e del tutto limitati (strade residenziali o parcheggi presso uffici o posti di lavoro) nella parte
inferiore del cartello, tra la cornice ed i due simboli quadrati piccoli, può esser riportato il numero di targa
del veicolo dell'invalido cui sia stato personalmente riservato il posto di parcheggio, ed al quale sia stato
rilasciato dal Comune lo speciale contrassegno.
Detto segnale stradale verticale, di cui alla fig. 1, ha il seguente significato:
"Divieto di sosta per tutti i veicoli, con deroga per quelli al servizio di invalidi purché muniti dello apposito
contrassegno".
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
19.1
Sulla pavimentazione, le strisce di delimitazione saranno di colore giallo.
Dello stesso colore sarà la eventuale riproduzione del simbolo riportato nel contrassegno, opportunamente ingrandito.
Nel caso di soste abusive di non aventi diritto entro i posti di parcheggio riservati agli invalidi, e
regolarmente segnalati, gli Organi di vigilanza possono direttamente rimuovere i veicoli illegalmente
parcheggiati configurandosi l'ipotesi dell'intralcio e del pericolo.
E altresì vietato avvalersi delle suddette facilitazioni con un veicolo, anche se munito dello speciale
contrassegno, che non sia condotto o non sia al servizio diretto delI'invalido titolare dello speciale
permesso.
Le autorità di vigilanza sono invitate a riconoscere agli invalidi di altre nazionalità le stesse facilitazioni che
sono concesse agli invalidi italiani, purché il loro veicolo sia munito dell'apposito contrassegno, con
simbolo internazionale, rilasciato dal Paese di
origine.
Gli uffici tecnici comunali del traffico e gli altri Enti interessati sono invitati a provvedere con urgenza alla
individuazione dei suddetti posti riservati, curandone con priorità la segnalazione verticale ed orizzontale
in base alla normativa indicata nella presente circolare, in corrispondenza di uffici pubblici e/o aperti al pubblico, nonché dei parcheggi pubblici
con custodia.
Le presenti direttive sono emanate nel quadro della propaganda per la sicurezza della circolazione ai sensi
dell'art. 139 del vigente C.d.S.
Si coglie l'occasione per riprodurre alcuni schemi esemplificativi che si ritiene possano orientare e facilitare
il compito degli uffici ed enti che dovranno studiare soluzioni atte a dare applicazione alle disposizioni di
legge suddette.
La redazione delle presenti diretive è stata effettuata sulla base di uno studio coordinato dall'Arch.
FabrizioVescovo.
Gli schemi grafici orientativi allegati e l'appendice sono stati elaborati dall'Arch. Fabrizio Vescovo.
Note e commenti
Il segnale verticale illustrato a fianco, stabilito dal Ministero Lavori Pubblici con circolare n. 1270 del 20/
6/1979, si inserisce nella serie dei nuovi "segnali della fermata, sosta e parcheggio" previsti anche dal
Nuovo Codice della Strada, in avanzata fase di definizione, e ne adotta tipo, dimensione e simboli.
Allo stato attuale il segnale in questione ha, comunque, la sua piena validita in quanto trattasi di un
"segnale composto" nel quale sono presenti esclusivamente simboli e colori in vigore sulla base di precisi
provvedimenti di legge.
Infatti il divieto di sosta ed il quadrato con la indicazione del parcheggio fanno parte dei segnali prescritti
dal D.P.R. 30 giugno 1959, n. 420; il simbolo della persona invalida, su fondo color arancione, e lo stesso
per forma e colore di quello del "contrassegno speciale", da apporre sui veicoli al servizio degli
handicappati, approvato con apposito Decreto Ministeriale dell'3 giugno1979,n.1176.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
19.2
Fig. 1—Modello del segnale stradale per la individuazione dei posti riservati agli invalidi, titolari del
contrassegno di cui alla fig. 1.
Il posto, o i posti, di sosta devono avere le caratteristiche di cui all'art. 4 del D.P.R. n. 384/78 ed essere
delimitati da strisce gialle.
All'interno di essi può essere riprodotto, in giallo, il simbolo di "invalido".
In corrispondenza dell'abitazione o del luogo di lavoro il posto riservato di sosta può essere eccezionalmente personalizzato inserendo nel segnale, in basso, gli estremi di targa dell'autovettura dell'invalido
beneficiario.
- Larghezza cm. 40
- Altezza
cm. 60
- Margine sottostante contenente il n° di targa altezza cm. 3
- Altezza dei simboli di P e Handicap cm. 12
- Raggio della circonferenza (divieto di sosta) cm. 30
- Cornice stondata esterna cm. 1 con raggio di cm. 0,5
- Distanza della cornice stondata dal margine esterno cm. 0,5
SCHEMI GRAFICI - Allegati alla Circolare Ministeriale Lavori Pubblici n. 310 del 7 marzo 1980
Fig. 3 —
Schemi orientativi di raccordi per marciapiedi atti a consentire l'agevole sormonto del
dislivello anche da parte degli invalidi su sedia a rotelle.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
19.3
Fig. 4 —
Esempio di soluzione ottimale per attraversamento pedonale zebrato.
Tutte le volte che è possibile, appare sempre utile l'inserimento di salvagente pedonali in mezzo alla
carreggiata.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
19.4
Fig. 5-6-7—Ipotesi di soluzione per fermata di autobus urbano, nella quale la banchina, rialzata rispetto
al normale marciapiede, consente di diminuire il dislivello nei
confronti del piano di utilizzazione del veicolo, migliorando quindi la godibilità generale e consentendo
l'uso del mezzo pubblico anche a persone affette da invalidita minori.
Restano, comunque, sempre valide le soluzioni con spazio di fermata autobus ricavato nell'ambito del
marciapiede.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
19.5
Fig. 8—Schema indicativo di impianto di parcheggio ortogonale con 2 posti-auto abbinati, riservati ai
veicoli degli invalidi muniti di contrassegno.
Fig. 9—Schema indicativo di impianto di una unità di parcheggio parallelo al marciapiede con posti-auto
situati in testa e in posizione intermedia riservati agli invalidi.
Fig. 10—Schema indicativo di parcheggio con due posti-macchina abbinati riservati con fascia unica
intermedia di manovra, in un parcheggio obliquo.
Comunque è noto, la disposizione obliqua consente manovre più agevoli per l'accesso e l'uscita dei
veicoli. E bene, peraltro, non superare mai angolazioni di 30°.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
19.6
Fig. 11— Schema planimetrico quotato di inserimento di 2 posti-macchina per invalidi in un parcheggio
obliquo.
Fig.12 — Esempio di sistemazione completa di una unità di parcheggio personalizzata, predisposta in
corrispondenza di abitazione o di posto-lavoro di un invalido.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
19.7
Note e commenti
L'art. 27 della L. n. 118 del 30 marzo ed il relativo Regolamento di attuazione approvato con D.P.R. n. 384
del 27 aprile 1978 prescrivono la eliminazione delle «barriere architettoniche e delle situazioni emarginanti»
al fine di diminuire i disagi alle persone con difficoltà di movimento e per facilitare loro le attivita lavorative
e la vita di relazione.
Tutte le Amministrazioni pubbliche sono tenute, pertanto, a predisporre ogni tipo di facilitazione possibile,
mediante gli opportuni provvedimenti ed accorgimenti.
In questo ambito, poiché l'auto privata viene riconosciuta, per alcune categorie di persone, come
indispensabile ausilio protesico, le Amministrazioni Comunali possono anche individuare parcheggi
riservati «personalizzati» (vedi Circolari Ministero Lavori Pubblici n.1270 del 28 giugno 1979 e n. 1030 del
13 giugno 1983).
Tale agevolazione, che per taluni può risultare determinante ai fini dello svolgimento delle attivita
lavorative consentendo una minore dispersione delle energie fisiche disponibili, puo essere concessa
nelle zone urbane ad alta densità di traffico, ove esiste
sensibile carenza di aree di parcheggio, dietro specifica e motivata richiesta da parte dei cittadini, detentori
del «contrassegno speciale».
Essi devono di norma risultare abilitati alla guida e devono disporre di un autoveicolo.
(questa nota, a cura di Fabrizio Vescovo, risulta anche inserita nelle «Direttive inerenti le facilitazioni per
la circolazione e la sosta dei veicoli al servizio delle persone invalide» emanate dal Ministero LL.PP. con
la pubblicazione dell'aprile 1985).
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
19.8
CD Rom allegato alla pubblicazione "SUPERARE LE BARRIERE ARCHITETTONICHE migliorando il comfort e la sicurezza" a cura di Leris Fantini
CIRC. F.S. 19 MARZO 1981 N. 901/125363
CIRCOLARE DIREZIONE GENERALE FERROVIE DELLO STATO
Attuazione delle norme in materia di barriere architettoniche e trasporti pubblici di cui al D.P.R. N°
384/1978.
Come è noto, con il D.P.R. n. 384/1978, del quale si allega copia, è stata emanata la normativa tecnica
per la eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici pubblici, nei quali vengono prestati servizi di
interesse generale, comprendendo in questa categoria anche i fabbricati ferroviari aperti all'uso del
pubblico.
Detta normativa riguarda, ben inteso, sia gli edifici da realizzare sia quelli esistenti.
Codesti uffici sono invitati, pertanto, ad osservare scrupolosamente le suddette norme, nella progettazione dei nuovi fabbricati ferroviari aperti al pubblico, ed in particolare dei F.V. (1) delle stazioni e dei
sottopassaggi cittadini da eseguire per consentire l'attraversamento della linea ferroviaria anche da parte
dei pedoni.
Per quanto riguarda inoltre le possibili e conformi varianti da apportare ai F.V. esistenti in via immediata,
per ottemperare al disposto dell'articolo 20 del citato D.P.R. viene concordato con gli altri servizi internati
in un programma di primo intervento, che contempla l'eliminazione delle barriere architettoniche nei F.V.
delle stazioni nelle quali è prevista la sosta dei treni aventi in composizione una carrozza attrezzata per
il trasporto di invalidi non deambulanti.
Le stazioni interessate dalla sosta di detti treni sono state suddivise per compartimento e risultano
riportate nell'elenco di cui si allega copia.
Al fine di consentire a questa Sede di redigere un preventivo riassuntivo dei costi globali, da sottoporre
all'esame della Superiorità, si invitano gli Uffici in indirizzo a far pervenire, con cortese sollecitudine, una
valutazione di massima della spesa occorrente per adeguare ciascuna stazione inclusa in detto elenco alla
normativa in argomento.
Nell'intento di agevolare la predisposizione di quanto richiesto, è stato redatto, a cura di questa Sede,
un elaborato grafico, di cui si allega copia, nel quale si è cercato di illustrare, in modo sintetico, con
riferimento alle disposizioni contenute negli articoli del citato D.P.R., le caratteristiche e le modalità
esecutive degli interventi da attuare.
Resta inteso che l'entità degli interventi dovrà essere valutata caso per caso con la dovuta attenzione,
tenendo anche conto della importanza del F.V. interessato.
Il Servizio Impianti Elettrici, al quale questa nota è diretta per conoscenza, è pregato di impartire
opportune direttive ai rispettivi Uffici periferici in quanto, nel citato D.P.R., sono riportate norme relative agli
ascensori, agli impianti elettrici in genere nonche a quelli telefonici.
(omissis...)
(1) Fabbricati Viaggiatori
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
20.1
CD Rom allegato alla pubblicazione "SUPERARE LE BARRIERE ARCHITETTONICHE migliorando il comfort e la sicurezza" a cura di Leris Fantini
LEGGE 10 APRILE 1981 N. 151
Legge quadro per l'ordinamento, la ristrutturazione ed il potenziamento dei trasporti pubblici
locali.
Istituzione del Fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio e per gli investimenti nel
settore.
(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 24 aprile 1981)
TITOLO I
Principi Fondamentali
Art. 1
La presente legge stabilisce i principi fondamentali cui le regioni a statuto ordinario devono attenersi
nell'esercizio delle potestà legislative e di programmazione, in materia di trasporti pubblici locali.
Si intendono per tali i servizi adibiti normalmente al trasporto collettivo di persone e di cose effettuati in
modo continuativo e periodico con itinerario, orari, frequenze e tariffe prestabilite e offerta indifferenziata,
con esclusione di quelli di competenza dello Stato.
Appartengono altresì alla competenza regionale le funzioni amministrative trasferite dal decreto del
Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 5, e dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio
1977, n. 616, in materia di trasporti pubblici.
Le regioni delegano, di norma, agli enti locali e a loro consorzi, I'esercizio delle funzioni amministrative di
cui al comma precedente.
(omissis...)
Art. 5
I contributi per l'esercizio e per gli investimenti di cui alla lettera e) dell'articolo 2, relativi ai servizi di
trasporto pubblico locale di cui al primo comma dell'articolo 1, sono erogati dalla regione direttamente
owero tramite gli enti o gli organismi di cui al terzo comma dell'articolo 1.
Le somme che le regioni stanziano annualmente in appositi capitoli nei propri bilanci per i suddetti
contributi non possono essere comunque inferiori a quanto a tale scopo sarà stato loro attribuito ogni anno
dallo Stato attraverso i fondi istituiti dagli articoli 9 e 11 .
(omissis...)
Art. 8
I contributi per gli investimenti, di cui all'articolo 5, sono erogati dalla regione alle aziende, sulla base dei
piani regionali di cui alla lettera b) dell'articolo 2 e dei piani di bacino di traffico di cui al numero 3) dell'articolo
3.
Detti investimenti debbono essere utilizzati anche per contribuire alla eliminazione delle barriere
architettoniche negli impianti di trasporto e alla accessibilità agli invalidi non deambulanti di una parte
almeno dei servizi di trasporto pubblico, ai sensi dell'articolo 27 della legge 30 marzo 1971, numero 118.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
21.1
(omissis...)
TITOLO III
Fondo per gli investimenti
Art. 11
E' costituito per quattro anni, sino al 1984, presso il Ministero dei trasporti un fondo per gli investimenti
nel settore dei trasporti pubblici locali.
Tale fondo ha una dotazione complessiva di lire 2.000 miliardi.
Per l'anno 1981 e destinato agli scopi di cui al presente articolo l'importo di 450 miliardi di lire.
Tale fondo è destinato:
1) all'acquisto di autobus, tram, filobus di tipo unificato ai sensi dell'articolo 17 del decreto-legge 13 agosto
1975, n. 377, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975; n.493, e di altri mezzi di trasporto
di persone, terrestri, lagunari e lacuali;
(omissis...)
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
21.2
CD Rom allegato alla pubblicazione "SUPERARE LE BARRIERE ARCHITETTONICHE migliorando il comfort e la sicurezza" a cura di Leris Fantini
CIRC. MINISTERO LL.PP. 28 SETTEMBRE 1981 N. 1525
Spazi riservati alla sosta di veicoli per motivi di pubblico interesse.
Come è noto l'art. 4 del T.U. n. 393 del 15-6-1959 comma 1°, lett. b) consente al Sindaco di «riservare
appositi spazi alla sosta di determinati veicoli quando cio sia necessario per motivi di pubblico interesse».
L 'art. 59 del Regolamento di esecuzione del citato T. U. precisa che possono essere previste «eccezioni
al divieto di sosta generale solo per le seguenti categorie di veicoli: veicoli delle forze armate, polizia, vigili
del fuoco, servizi di soccorso, limitatamente però alle aree antistanti le rispettive sedi e per la estensione
strettamente indispensabile».
La corte di Cassazione ha osservato che in linea di diritto, il Sindaco ha la facoltà di concedere eccezioni
al divieto di sosta anche ad altre categorie di veicoli che non rientrino nelle 4 fattispecie indicate dal citato
art. 59.
Ma per giustificare queste concessioni di carattere eccezionale è necessaria la coesistenza delle seguenti
condizioni:
- Carattere preminente di interesse pubblico dell'ordinanza, che configuri il chiaro soddisfacimento di un
pubblico interesse, che deve trovare corrispondenza in una situazione obiettiva.
In altri termini, si deve trattare di un interesse collettivo riferibile ad un bisogno effettivamente sentito dalla
collettività, ritenuto con cio escluso ogni caso di sosta per la privata utilità o comodità delle persone od
impiegati e funzionari locali e non per l'immediato e diretto esercizio delle attività di pubblico interesse cioé
del «pubblico» che accede agli uffici.
- Esistenza di una correlazione logica fra il fine da perseguire ed il provedi mento adottato.
Sembra particolarmente impontante osservare, inoltre, che l'«interesse pubblico» che può giustificare la
riserva di spazi di sosta particolari si contrappone generalmente con altri piu vasti interessi pubblici, quali
quelli della generalità dei conducenti di disporre del maggiore spazio possibile per la sosta dei propri
veicoli.
Sarà pentanto necessario contemperare in ogni caso questi interessi generali.
Dovrà infine ritenersi illegittimo un provvedimento allorché l'estensione dello spazio riservato sia
palesemente esorbitante rispetto alla riconosciuta esigenza pubblica ed alla natura di essa, e non sia
invece limitato alla misura strettamente indispensabile contenuta nei limiti più severi.
A titolo indicativo, puo riuscire utile esemplificare alcuni casi in cui la Magistratura competente ha ritenuto
NON giustificata la concessione di spazi riservati di sosta:
- veicoli di una Banca;
- veicoli di servizio della Corte Costituzionale;
- autovetture da noleggio;
- spazi dinanzi agli alberghi;
- ecc., in quanto dette concessioni favorivano interessi «particolari».
Si osserva, infine, che i permessi concessi non esonerano i beneficiari dalla osservanza degli obblighi
imposti direttamente dalla legge in materia di sosta e precisati dall'art. 115 del vigente C.d.S.
In conclusione, tutti i funzionari ed impiegati senza distinzione di grado, di Enti ed Uffici pubblici in genere,
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
22.1
dovranno usufruire per le proprie autovetture private degli spazi pubblici di sosta collettivi, aperti a tutti
indistintamente gli utenti della strada.
Fig. 1 e 2 — Soluzione per attraversamento pedonale attrezzato.
In aree urbane con notevole intensità di traffico risulta di estrema utilità predisporre, in asse con la strada,
isole salvagente, di profondità non inferiore a m 1,50.
Tali isole devono essere «tagliate» in corrispondenza delle «strisce zebrate» per evitare inutili risalti o
gradini.
I marciapiedi in corrispondenza del passaggio pedonale, possono efficacemente essere ampliati fino a
comprendere la larghezza di norma destinata al parcheggio longitudinale (m. 2,00).
Tale soluzione a «penisola» consente anche una maggiore visibilità dei veicoli in arrivo da parte di chi deve
attraversare e scoraggia al contempo la sosta delle auto in corrispondenza del passaggio stesso.
lnoltre, per la maggiore larghezza nei confronti del marciapiede usuale, consente più facilmente di
raccordarsi con il livello della carreggiata potendo utilizzare una maggiore profondità per le rempette che
non devono comunque superare la pendenza massima del 15%.
Detta soluzione consente anche di usare tubolari e catenelle che convoglino i pedoni esclusivamente sulle
strisce zebrate; in casi particolari, può essere predisposta una idonea segnalazione luminosa mediante
semafori e colonnine.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
22.2
Fig. 3, 4 e 5 — Soluzioni di raccordo tra marciapiedi e carreggiata.
L'art. 3 del D.P.R. n. 384/78 prescrive le caratteristiche tecniche relative ai percorsi pedonali.
Pertanto in sede di costruzione, adeguamento e manutenzione dei marciapiedi esse vanno rigorosamente
rispettate in particolar modo per quanto attiene la larghezza minima degli stessi e la pendenza massima
delle rampette di raccordo con la carreggiata.
A seconda delle caratteristiche del marciapiede vanno pertanto individuate le soluzioni più opportune da
adottare.
Ad esempio: la soluzione 3 è utilizzabile per un marciapiede di larghezza minima di m. 1,50 in quanto viene
prevista una aiuola della larghezza pari alla lunghezza della rampetta.
Essa risulterà di almeno un metro se il dislivello da superare sarà di 0,15 m.
La soluzione 4 può invece essere utilizzata per larghezza di marciapiede inferiore alla precedente in
quanto essa viene ad essere ristretta solamente in corrispondenza della rampetta.
Risulta particolarmente efficace l'uso di paletti metallici quali dissuasori per i veicoli che tendono ad
occupare, in sosta, parte del marciapiede. Inoltre i paletti rendono anche al pedone più evidente la
posizione della rampetta.
La soluzione 5 consente di superare facilmente dislivelli maggiori ai m 0,15 tra percorso pedonale e
carreggiata in quanto la lunghezza della rampa non ha particolari vincoli.
Anche in questo caso è bene ricorrere all'uso di un paletto per i motivi descritti alla soluzione 4.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
22.3
Fig. 6, 7, 8 9 e 10 — Altre soluzioni di raccordo tra marciapiede e carreggiata relative a diffe;enti situazioni
di fatto (larghezza del percorso pedonale, aìfferenza di quota, ecc.).
Le soluzioni rappresentate nelle figg. 7 e 10 possono essere risolutive in casi di marciapiede con altezze
superiori a quelle di cm 15, prescritta dall'art. 3 del D.P.R. n. 384/78, per avere rampette con pendenze
accettabili comunque inferiori al 15%.
Fig. 11 e 12 — I GRAFICI ILLUSTRANO ALTRE POSSIBILI SOLUZIONI DI ADEGUAMENTO CON
RAMPETTE Dl RACCORDO TRA CARREGGIATA E PERCORSO PEDONALE (MARCIAPIEDE) IN
RELAZIONE ALLE VARIE LARGHEZZE DISPONIBILI DELLO STESSO.
Tali rampette devono essere sempre realizzate con materiali antisdrucciolevoli ed evidenziate con
differente colorazione; esse in nessun caso devono superare la pendenza massima del 15%, oltre la quale
diventano, per tutti, una fonte di pericolo con inconvenienti per l'equilibrio dei pedoni.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
22.4
La pendenza sopraindicata e riportata anche nelle figure a lato è quella massima assoluta prescritt dall'art.
3 del D.P.R. n. 384 del 27 aprile 1978.
Tuttavia, adottando di volta in volta le piu adeguate soluzioni ed accorgimenti tecnici, in funzione delle
caratteristiche del percorso pedonale o del marciapiede (profondità, altezza dalla carreggiata, pendenza,
ecc.), risulta quasi sempre possibile predisporre le rampette di raccordo con la sede carrabile con una
minore pendenza.
Una inclinazione dell'8-10% consente ovviamente una migliore agibilita e risulta quindi piu funzionale allo
scopo.
Fig. 13 — La Fig. 13 evidenzia, in particolare, il rischio del ribaltamento della persona che usa la sedia
a ruote, per il possibile impuntamento della stessa sulla carreggiata, quando viene superata la succitata
pendenza.
Fig. 14 — Le caratteristiche dei parcheggi riservati sono, di norma, quelle indicate nell'art. 4 del D.P.R.
n. 384/78; in particolare la larghezza minima prescritta è di ml. 3,00 di cui ml. 1,30 di spazio libero
necessario alla completa apertura della portiera (destra o sinistra) anteriore, nonché alla manovra di
entrata e di uscita delle persone con limitazione di movimenti, nei confronti dell'autovettura.
Il non rispetto di tale caratteristica dimensione può rendere di fatto inutilizzazibile il parcheggio riservato.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
22.5
Fig. 15 — Nei parcheggi con custodia (ACI, ecc.) nei quali deve essere individuato almeno un posto
riservato ogni 50 o frazione di 50, può efficacemente essere previsto l'uso di «dissuasori fisici» in entrata
ai posti riservati, quali ad es. paletti e catenelle rimovibili.
Questo accorgimento, possibile peraltro in quanto esiste sul posto il personale addetto alla custodia,
garantisce che detti posti, riservati per legge, vengano realmente utilizzati solo dalle persone detentrici
del "contrassegno speciale" le quali tra l'altro necessitano di maggior spazio libero per entrare o uscire
dall'auto e perché in tal modo esse possono anche utilizzare la rampetta di raccordo col marciapiede.
Fig. 16 e 17 — I grafici si riferiscono ai parcheggi riservati con andamento "longitudinale" da individuarsi
qualora non risulti possibile la soluzione a spina di pesce (ritenuta ottimale dal D.P.R. n. 384, art. 4) che
è comunque da preferirsi in quanto facilita tutte le operazioni di manovra.
Viene evidenziato il dimensionamento minimo del posto auto (ml 6,00 x 2,00) ed è esemplificata una
efficiente "attrezzatura" che consente la migliore fruizione dello stesso da parte dei detentori del
«contrassegno speciale».
La segnaletica verticale ed orizzontale deve essere sempre ben visibile, preferibilmente di tipo permanente (strisce di delimitazione gialle e simbolo internazionale a terra in laminato plastico, ecc.).
Inoltre risulta di notevole utilità l'uso, ove possibile, di paletti rimovibili con effetto di "evidenziatori" della
superficie del parcheggio riservato.
Infatti se la dimensione longitudinale (ml 6,00) viene occupata, anche solo in modo parziale, da auto di
non aventi diritto, la manovra di parcheggio diviene particolarmente difficoltosa se non adirittura
impossibile.
Detti «evidenziatori» verticali devono avere una altezza non inferiore a ml. 1,30 per poter essere di
orientamento specie nelle manovre di accostamento o retromarcia.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
22.6
Fig. 18 e 19 — Ove non sia possibile disporre di una sede stradale che consenta la sosta laterale senza
inconvenienti e sia comunque necessario predisporre un parcheggio riservato, può essere utile ricorrere
alle soluzioni illustrate nei grafici.
Essa utilizza solo parzialmente il percorso pedonale (che comunque non può ridursi al di sotto di ml 1,20)
e consente, mediante la rampetta di raccordo longitudinale rispetto alla strada, di avere per la stessa
pendenze modeste e più facilmente superabili.
E opportuno anche in questo caso predisporre il paletto "dissuasore" che semplifica la manovra ed evita
che venga impegnata la rampetta.
Nel grafico viene illustrata la possibilità di servizi della cabina telefonica anche da parte di persone
invalide.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
22.7
Fig. 20 — Sono riportate nello schema grafico due possibili soluzioni che prevedono posti riservati con
andamento longitudinale, ove non sia possibile ricorrere, per le caratteristiche della strada, alla individuazione
di posti a «spina di pesce» che sono sempre da preferirsi perché agevolano le manovre ed aumentano
la sicurezza nel salire o nello scendere dall'auto.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
22.8
Fig. 21 e 22 — Questa soluzione, da adottarsi quanto la larghezza del marciapiede sia compatibile (< ml
3,20) prevede l'utilizzazione di una parte del percorso pedonale e consente, solo per il "parcheggio
riservato" la posizione inclinata a 30°.
In tal modo la manovra di parcheggio risulta molto agevolata e più sicura la salita e la discesa dall'auto della
persona invalida, che avviene in "zona protetta".
Inoltre, in questo caso, la rampetta di raccordo col marciapiede può disporre di maggiore lunghezza
attenuando quindi la pendenza.
La soluzione descritta può essere usata in corrispondenza di accessi ad uffici o abitazioni in alternativa
a quella, descritta precedentemente, con andamento "longitudinale".
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
22.9
Fig. 23 — Risulta particolarmente importante che i parcheggi riservati dagli Enti proprietari della strada
(Comuni, Provincie, Università, Enti ospedalieri, ecc.) siano ubicati in vicinanza degli accessi e risultino
chiaramente individuabili.
Deve pertanto essere prevista una efficace e permanente segnaletica verticale e orizzontale, ben visibile
anche nelle ore non diurne.
A tale scopo è utile ricorrere a materiali idonei che non necessitino di manutenzione periodica.
Per la segnaletica orizzontale (strisce gialle, simbolo internazionale di cm 60 x 60, ecc.) possono, pertanto,
essere usati laminati plastici autoadevisi o similari che risultino anche rifrangenti ed antisdrucciolevoli.
Tutto ciò al fine di facilitare l'uso dell'auto alle persone invalide e di contenere il grave fenomeno della sosta
abusiva da parte di chi non ha diritto a tale tipo di facilitazione.
Fig. 24 — Gli elementi «evidenziatori», facilmente rimovibili, sono utilizzabili, ove possibile, per individuare
a delineare chiaramente, in senso trasversale o longitudinale, I'area di parcheggio riservato.
Detti «evidenziatori» risultano perciò di estrema efficacia per scoraggiare le soste abusive da parte di non
aventi diritto oltre che costituire ben visibili elementi di riferimento nei confronti della delimitazione
orizzontale e quindi facilitare le operazioni di manovra dei veicoli, all'interno o all'esterno del posto
riservato.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
22.10
Fig. 25 e 26 — In corrispondenza di uffici o attrezzature aperte al pubblico devono essere individuati
parcheggi riservati secondo le norme di cui all'art. 4 del D.P.R. n. 384/78.
Tali posti auto devono essere ben segnalati, anche mediante cartelli di rimando, e devono essere
predisposti nella posizione più vicina all'ingresso.
I parcheggi riservati alle auto delle persone con difficoltà motorie devono essere previsti nella posizione
piu vicina all'ingresso dell'edificio o della attrezzatura e ben collegati ad esso mediante agevoli percorsi
pedonali, con pendenze mai superiori all' 8 % (vedi art. 3, D.P.R. 384/78).
L 'eccessiva distanza tra il posto-auto e l'ingresso, specie su percorsi scoperti, costituisce per sé barriera
architettonica: é opportuno perciò che non si superino comunque i ml. 50.
Per facilitare le manovre dei veicoli lo schema distributivo del parcheggio deve essere previsto a «spina
di pesce semplice, con inclinazione di 30°», così come indicato nel grafico (vedi art. 4. D.P.R. 384/78).
Nel caso di parcheggi con pochi posti-auto (50 o frazioni di 50) il posto riservato è opportuno che venga
ubicato all'inizio della fila, con lo spazio libero di manovra per la sedia a rotelle sulla sinistra verso il lato
della guida, preferibilmente in corrispondenza del percorso pedonale di primaria importanza.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
22.11
(1) La redazione delle presenti direttive e stata effettuata sulla base di uno studio coordinato dall'Arch.
Fabrizio Vescovo. Gli schemi grafici orientativi allegati e l'appendice sono stati elaborati dall'Arch. Fabrizio
Vescovo.
APPENDICE ALLA CIRCOLARE MINISTERO LAVORI PUBBLICI
N. 1030 DEL 13 GIUGNO 1983
ORDINANZA DEL SINDACO
(schema tipo)
Provvedimenti a favore delle persone con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta.
Contrassegno speciale di circolazione ed aree di sosta riservata e gratuita.
IL SINDACO
Visto l'art. 27 della legge 30 marzo 1971, n. 118;
Visto il D.P.R. 27 aprile 1978, n. 384, contenente le norme di attuazione dell'art. 27 della precedente legge,
a favore dei mutilati ed invalidi civili, in materia di "barriere architettoniche" e trasporti pubblici;
Visti gli artt. 5 e 6 del D.P.R. 27 aprile 1978, n. 384;
Ritenuto opportuno di provvedere ad attenuare i disagi delle persone con capacità di deambulazione
sensibilmente ridotte;
Visto il D.M. - LL.PP. - 8 giugno 1979, n. 1176 relativo all'approvazione del contrassegno da rilasciare agli
aventi diritto da parte dei comuni, in applicazione alle norme del D.P.R. 27 aprile 1978, n. 384;
Avute presenti le esigenze della circolazione e le caratteristiche strutturali delle strade;
Visti gli artt. 3 e 4 del D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 - T.U. delle norme sulla circolazione stradale;
ORDINA
1) Il contrassegno allegato alla presente ordinanza, il cui prototipo è stato approvato con D.P.R. n. 1176
dell'8 giugno 1979, in applicazione del D.P.R. 27 aprile 1978, n. 384, viene rilasciato ai sensi dell'art. 6 del
citato D.P.R.:
a) alle persone, con capacità di deambulazione sensibilmente ridotte, titolari di patente di abilitazione alla
guida di autoveicoli di tipo F4, F5, F4/4, F4/4 e F5/5;
b) alle persone invalide che non sono in possesso della patente di guida, di cui al precedente punto a),
a condizione che gli interessati alleghino alla domanda un certificato medico dell'Ufficiale Sanitario del
Comune ovvero della Unità Sanitaria Locale che dichiari espressamente che l'interessato, per la sua
limitazione permanente, è impossibilitato a fruire dei mezzi di trasporto pubblico, a causa delle capacità
di deambulazione sensibilmente ridotte.
2) Alle persone detentrici del «contrassegno speciale», di cui al precedente punto1), è consentito di
circolare e sostare con il veicolo da essi utilizzato, in tutto il territorio comunale comprese le zone con
particolari discipline limitative, subordinatamente all'osservanza di particolare prudenza e cautela.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
22.12
La circolazione e la sosta sono in ogni caso vietate sui "percorsi preferenziali riservati ai veicoli destinati
al trasporto pubblico collettivo", nelle zone di preselezione, sugli attraversamenti pedonali e negli spazi
di fermata bus.
La sosta è inoltre vietata nei luoghi ove essa si configuri come grave intralcio o pericolo per la circolazione.
3) Nei parcheggi con custodia devono essere individuati secondo le caratteristiche stabilite dal D.P.R. n.
384/78 e relative circolari illustrative del Ministero LL.PP., e riservati gratuitamente ai detentori del
"contrassegno speciale" almeno un posto ogni 50 disponibili, o frazione di 50; a ciò devono provvedere
entro il termine del............ i gestori ed i concessionari dei parcheggi stessi; della avvenuta regolarizzazione
deve essere informato il competente Assessorato alla Polizia Urbana che provvederà ad accertare la
rispondenza alle norme vigenti.
4) Il "contrassegno speciale" deve essere esposto al parabrezza del veicolo al servizio dell'avente diritto
in maniera ben visibile dall'esterno.
5) La utilizzazione non corretta del contrassegno da parte di persone non aventi diritto, qualora il veicolo
non risulti al diretto servizio della persona invalida, può comportare la temporanea sospensione del
contrassegno stesso.
6) L'ordinanza entra in vigore a partire dal.........; sono da intendersi revocate le precedenti ordinanze in
contrasto con la presente.
7) L'Ufficio Segnaletica comunale è incaricato di rendere pubblica la presente Ordinanza mediante
l'apposizione dei necessari segnali.
8) Il Corpo dei VV.UU. e gli altri Agenti della Forza Pubblica sono incaricati di farla osservare e possono
direttamente rimuovere i veicoli parcheggiati illegalmente in corrispondenza dei posti riservati, configurandosi nella fattispecie l'ipotesi dell'intralcio e del pericolo.
IL SINDACO
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
22.13
CD Rom allegato alla pubblicazione "SUPERARE LE BARRIERE ARCHITETTONICHE migliorando il comfort e la sicurezza" a cura di Leris Fantini
CIRC. M. TRASPORTI 26 APRILE 1982 N. 48/82
CIRCOLARE MINISTERO DEI TRASPORTI, DIREZIONE GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE
CIVILE E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE, N.48:82
DIR. CENTR. IV AO36/82 DEL 26 APRILE 1982
Autoveicoli attrezzati per il trasporto di handicappati
A seguto della lettera 0946/4288/0 del 17-7-1981 indirizzata al C.P.A. di Bologna e per conoscenza agli
Uffici in indirizzo ed in attesa di norme definitive che questa Amministrazione si riserva di emanare, si
impartiscono le seguenti disposizioni provvisorie in merito all'oggetto.
1) Gli autoveicoli attrezzati per il trasporto di handicappati, in quanto destinati al trasporto di persone,
debbono rispondere, dal punto di vista tecnico, alle prescrizioni vigenti per le autovetture o per gli autobus
a aseconda rispettivamente che il numero dei posti del veicolo da cui hanno origine sia inferiore o uguale
a nove, compreso il conducente o superiori a nove, salvo quanto appresso indicato.
2) Gli autoveicoli attrezzati per il trasporto di handicappati deambulanti o non deambulanti su carrozzella,
per un numero di posti complessivamente superiore alla metà di quelli disponibili, sono classificati come
autoveicoli per trasporto specifico di persone in determinate condizioni.
I posti restanti sono destinati invia principale ad eventuali accompagnatori e possono essere anche
occupati da normali utenti, laddove non vi osti altra normativa.
La sistemazione interna di tali autoveicoli potrà non essere del tutto conforme a quanto previsto dalle
norme in vigore per la categoria da cui derivano.
Non sono comunque ammessi posti in piedi se non eccezionalmente per particolari necessità di
assistenza degli handicappati.
Si rammenta infine che tali autoveicoli, ai sensi dell'art. 57 del Codice della Strada, possono essre destinati
anche ad un uso pubblico.
3) Gli autoveicoli non rientranti nella fattispecie prevista al precedente punto 2, e cioè quelli attrezzati per
il trasporto contemporaneo di persone e di handicappati deambulanti, e quindi non di quelli su carrozzella,
vanno immatricolati come autovetture o autobus e devono rispondere alle rispettive norme tecniche.
4) L'eventuale inclusione dei veicoli di cui ai precedenti punti 2 e 3 fra quelli ammessi a godere dei benefici
della finanziabilità (ai sensi degli artt. 1 e 2 della legge 10-4-1981, n. 151) sarà disposta con successivi
provvedimenti.
5) In linea di massima dovrà essere verificato quanto segue:
a) I sistemi di ancoraggio delle carrozzelle alle strutture della carrozzeria, dovranno essere fissati
solidamente al veicolo e dovranno prevedere un sitema di blocco e sblocco di manovra facile e certa.
Il costruttore del veicolo deve rilasciare specifica dichiarazione attestante che l'attacco e la cintura
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
23.1
resistono alle forze conseguenti ad accelerazioni non inferiori a 2 g.
Per quanto concerne tali sistemi si informa che al momento nessuna unificazione sussiste in materia, in
quanto le carrozzelle in uso hanno svarite caratteristiche dimensionali, strutturali e construttive.
E' tuttavia in corso un primo tentativo di unificazione a seguito della decisione presa dalle F.S. di immettere
in servizio alcune carrozze idonee ad ospitare gli handicappati, soprattutto nei treni per pendolari.
Si fa riserva di far conoscere l'esito del tentativo;
b) le carrozzelle debbono essere provviste di idonee cinture di sicurezza del tipo a doppia bretella;
c) i sedili per gli handicappati deambulanti devono avere in ogni caso dimensioni non inferiori a quelle
prescritte per gli autobus e devono essere provvisti di cinturee di sucurezza del tipo a doppia bretella;
il costruttore del veicolo dever rilasciare specifica dichiarazione attestante che l'attacco e la cintura
restistono alle forze conseguenti ad accelerazioni non inferiori a 2 g.;
d) la sistemazione delle carrozzelle e dei sedili deve essere realizzata in modo da garantire l'agevole
circolazione verso gli accesi del veicolo;
e) gli apparati per la salita e la discesa delle carrozzelle dal piano di calpestio del veicolo sono di norma
costituiti da piccole piattaforme sollevabili in senso verticale ovvero da appositi scivoli.
Tali apparati devono essere sufficientemente robusti e convenientemente protetti per evitare l'eventuale
caduta della carrozzelle durante la manovra, che dovrà essere effettuata da personale apposito oppure,
eventualmeznte, dall'accompagnatore;
f) l'eventuale scivolo per l'accesso delle carrozzelle non dovrà superare la pendenza del 20%;
g) se la manovra della piattaforma, ed eventualmente delle porte del veicolo, è realizzata attraverso motori
elettrici e trasmissione del tipo irreversibile (ad esempio vite senza fine), dovrà essere verificata la
manovrabilità dell'intero sistema con comandi semplici ed affidabili nel caso di mancanza di energia
elettrica o di avaria di un organo di comando elettromeccanico.
(omissis...)
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
23.2
CD Rom allegato alla pubblicazione "SUPERARE LE BARRIERE ARCHITETTONICHE migliorando il comfort e la sicurezza" a cura di Leris Fantini
CIRC. M. TRASPORTI 26 APRILE 1982 N. 49/82
CIRCOLARE MINISTERO DEI TRASPORTI D.G. DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE N. 49/82 DIREZIONE CENTRALE IV A035/82 DEL 26 APRILE 1982
Autobus in servizio di linea adattati per il trasporto di handicappati.
Sono state segnalate a questa Sede-richieste avanzate da imprese concessionarie di pubblici servizi volte
a conseguire l'autorizzazione a modificare autobus in circolazione o immettere in circolazione autobus
nuovi di fabbrica adattati per recepire anche un limitato numero di carrozzelle per handicappati.
Tali richieste sono motivate con l'esigenza di sperimentare praticamente la possibilità di effettuare un
servizio pubblico di linea con tali veicoli; infatti detta soluzione dà luogo a notevoli perplessità, dovute
anche ai non buoni risultati che sembra siano
stati conseguiti all'estero.
Peraltro, fermo restando quanto già disposto con la circolare n. 48182 del 26-4-1982, relative agli
autoveicoli attrezzati per il trasporto di handicappati, si fa presente che sono gia state concesse talune
autorizzazioni, per gli autobus in ogetto, in base ai criteri appresso indicati, talché si ritiene che i veicoli
finora autorizzati possano già costituire un sufficiente parco sperimentale.
Si fa quindi riserva di comunicare a tempo debito l'esito dell'esperimento.
Tuttavia, qualora venissero presentate ulteriori richieste per immettere in servizio autobus con gli
allestimenti suddetti, si precisa quanto segue:
1) premesso che l'inquadramento di tali veicoli resta quello di autobus in servizio pubblico, si deve rilevare
che gli adattamenti necessari costituiscono pur sempre modifiche al tipo omologato e, quindi, devono
essere oggetto di approvazione da parte di questa Sede -per le deroghe da concedere- e di visita e prova
ai sensi dell'art. 54 del T.U. sui singoli esemplari.
In particolare, allorché trattasi di carrozzerie collaboranti col telaio, qualsiasi modifica strutturale —ivi
compresa l'applicazione della struttura per gli apparati di salita e discesa delle carrozzelle— dovrà ottenere
il benestare della Casa costruttrice dell'autotelaio;
2) rimangono applicabili i punti da 5 a 5f della citata circolare n. 48182;
3) per quanto attiene in particolare il punto 5c della suddetta circolare dovrà prevedersi la presenza di
apposito personale dell'impresa addetto ai comandi della piattaforma di salita e discesa.
Tale personale dovrà altresi essere collegato —per via telefonica o per segnalazioni ottiche— col
conducente.
Quest'ultimo, inoltre, dal proprio posto di guida, dovrà essere in condizione di vedere e seguire la salita
e la discesa delle carrozzelle;
4) le carrozzelle dovranno preferibilmente essere posizionate in senso contrario a quello di marcia
dell'autobus;
5) lo spazio destinato ad accogliere la o le carrozzelle dovrà essere transennato per impedire l'accesso
al pubblico ordinario. Tale spazio dovrà comunque essere prospiciente alla porta attrezzata con la
piattaforma sali-scendi;
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
24.1
6) I'immissione in servizio di tali autobus dovrà essere, in ogni caso, effettuata in via sperimentale, con
l'obbligo per l'esercente di riferire trimestralmente all'Ufficio Provinciale di competenza ed a questa Sede
circa il reale utilizzo del servizio da parte degli handicappati, avanzando eventuali proposte atte a
migliorare il servizio stesso.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
24.2
CD Rom allegato alla pubblicazione "SUPERARE LE BARRIERE ARCHITETTONICHE migliorando il comfort e la sicurezza" a cura di Leris Fantini
DECRETO MIN. DELL'INTERNO 16 FEBBRAIO 1982
Modificazioni del decreto ministeriale 27 settembre 1965, concernente la determinazione delle
attività soggette alle visite di prevenzione incendi.
(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 9 aprile 1982)
Decreta:
I locali, le attività, i depositi, gli impianti e le industrie pericolose i cui progetti sono soggetti all'esame e
parere preventivo dei comandi provinciali dei vigili del fuoco ed il cui esercizio è soggetto a visita e controllo
ai fini del rilascio del «Certificato di prevenzione incendi», nonché la periodicità delle visite successive,
sono determinati come dall'elenco allegato che, controfirmato dal Ministro dell'interno e dal Ministro
delI'industria, del commercio e dell'artigianato, forma parte integrante del presente decreto.
I responsabili delle attività soggette alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi di cui al presente
decreto hanno l'obbligo di richiedere il rinnovo del «Certificato di prevenzione incendi» quando vi sono
modifiche di lavorazione o di struttura, nei casi di nuova destinazione dei locali o di variazioni qualitative
e quantitative delle sostanze pericolose esistenti negli stabilimenti o depositi, e ogni qualvolta vengono a
mutare le condizioni di sicurezza precedentemente accertate, indipendentemente dalla data di scadenza
dei certificati già rilasciati.
La scadenza dei «Certificati di prevenzione incendi già rilasciati e validi alla data di emanazione del
presente decreto, dovrà intendersi modificata secondo i nuovi termini da questo previsti.
Agli stabilimenti ed impianti che comprendono, come parti integranti del proprio ciclo produttivo, più attività
singolarmente soggette al controllo da parte dei comandi provinciali dei vigili del fuoco, dovrà essere
rilasciato un unico «Certificato di prevenzione incendi» relativo a tutto il complesso e con scadenza
triennale.
(omissis...)
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
25.1
CD Rom allegato alla pubblicazione "SUPERARE LE BARRIERE ARCHITETTONICHE migliorando il comfort e la sicurezza" a cura di Leris Fantini
CIRC. MINISTERO LL.PP. 13 GIUGNO 1983 N. 1030
Orientamenti relativi alle facilitazioni per la circolazione e la sosta dei veicoli al servizio delle
persone invalide. D.P.R. n. 384/1978 - Artt. 3, 4, 5 e 6.
Il D.P.R. n 384 del 27 aprile 1978 costituisce il Regolamento di attuazione dell'art.27 della legge n. 118 del
30 marzo 1971, concernente l'eliminazione delle «barriere architettoniche» e delle situazioni emarginanti
al fine di «facilitare la vita di relazione» alle persone con problemi di movimento.
In particolare gli artt. 5 e 6 del citato D.P.R. n. 384 riguardano le facilitazioni che tutte le Amministrazioni
pubbliche sono tenute a predisporre, mettendo in atto ogni possibile provvedimento ed accorgimento, per
consentire e facilitare la circolazione e la sosta dei veicoli privati al servizio di persone con «capacità di
deambulazione sensibilmente ridotta», detentrici dello «speciale contrassegno», approvato con Decreto
n. 1176 dell'8 giugno 1979, valido su tutto il territorio nazionale.
Detto art. 5 consente agli aventi diritto di circolare e sostare con il veicolo da essi utilizzato, anche «nei
centri abitati, nel caso di sospensione della circolazione per motivi di sicurezza pubblica o di pubblico
interesse o per esigenze di carattere militare, ovvero laddove siano stati stabiliti obblighi, divieti e
limitazioni di carattere permanente o generale, oppure sia stata vietata o limitata la sosta».
Unica eccezione, esplicita dal 2° comma dell'art. 5 stesso, è quella che vieta la circolazione e la sosta «sui
percorsi preferenziali riservati ai veicoli destinati al trasporto pubblico collettivo».
L'auto privata è stata riconosciuta come indispensabile ausilio protesico per le persone con limitate o
impedite capacità motorie, detentrici dello «speciale contrassegno».
Esse, infatti, per i loro spostamenti nell'ambito degli spazi cittadini, essenziali per le attività lavorative e di
relazione, non dispongono attualmente di nessun'altra reale possibilità alternativa in quanto i mezzi di
trasporto collettivo (metropolitana, tram, autobus, ecc.) non sono accessibili alle persone che hanno
consistenti limitazioni nella deambulazione.
Le succitate facilitazioni per la circolazione e la sosta, risultano perciò assolutamente conseguenti al
principio Costituzionale, sancito dall'art. 3, della eguaglianza tra tutti i cittadini.
Infatti la Corte Costituzionale ha costantemente ritenuto che, al fine di impedire che a danno di alcune
categorie di persone, siano disposte discriminazioni arbitrarie, il Legislatore debba adeguare le norme
giuridiche ai vari aspetti della vita sociale, dettando norme diverse per situazioni diverse.
Pertanto, per quanto attiene all'interpretazione da dare alle norme previste del citato art. 5 del D.P.R. n.
384/78, per la circolazione e la sosta, questo Ministero, considerate le notevoli difficoltà che si riscontrano
generalmente nello spostarsi e nel parcheggiare nell'ambito dei centri urbani, ritiene comunque opportuno
che, per i veicoli al servizio di persone invalide, vengano accordate tutte le possibili facilitazioni, purché
detti veicoli non costituiscano, nei vari specifici casi, grave intralcio al traffico o effettive situazioni di
pericolosità (ad es. sosta in zona di preselezione, in spazi di fermata autobus, in corsie riservate ai mezzi
di trasporto collettivo).
Con la precedente circolare n. 310 del 7 marzo 1980, sono già stati forniti orientamenti e grafici
esemplificativi, riguardo ad alcune problematiche ricorrenti che attengono l'argomento in questione,
finalizzati a rendere omogenei i comportamenti e le interpretazioni da parte delle Amministrazioni
Comunali, alle quali spetta l'effettiva applicazione delle prescrizioni di legge.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
26.1
A vari anni dalla emanazione del citato D.P.R. n.384/78, tenendo anche conto dei quesiti pervenuti, si
ritiene opportuno fornire ulteriori elementi e direttive per effettuare sull'argomento, che riveste rilevante
interesse sociale, una adeguata opera di informazione in particolare modo nei confronti degli utenti della
strada e degli organi di vigilanza responsabili della osservanza di quanto prescritto.
A tal fine va tenuto presente quanto segue:
1. Zone interdette al traffico normale.
Nei centri urbani vengono usate da parte delle amministrazioni Comunali disposizioni che, di norma,
operano una «disciplina limitativa del traffico» per alcune vie o piazze e che consentono pertanto l'accesso
solo ad alcune categorie di veicoli per l'espletamento di particolari servizi pubblici o di pubblica utilità
(mezzi per la nettezza urbana, per servizi postali, bancari, di vigilanza, auto di servizio di Amministrazioni
Pubbliche o del Corpo Diplomatico, mezzi per il trasporto di turisti, per operazioni di carico e scarico, taxi,
ecc.).
Di conseguenza, nei luoghi in cui è limitata la circolazione e la sosta, ancorché consentita ad una sola delle
categorie sopracitate di veicoli, essa deve intendersi estesa, di norma, anche alle auto al servizio di
persone invalide, munite del citato "contrassegno speciale".
Unica eccezione alle facilitazioni succitate, esplicitata dall'art. 5, 2° comma, riguarda i soli «percorsi
preferenziali riservati ai velicoli destinati al trasporto pubblico collettivo».
Qualora i «percorsi preferenziali» e/o le corsie preferenziali vengano riservati oltre che ai «mezzi di
trasporto pubblico collettivo» anche ai taxi ovvero ad altre categorie di veicoli di pubblica utilità e non sia
agevole mediante percorsi alternativi raggiungere servizi, attrezzature, uffici o residenze che risultino
dislocati lungo tali percorsi, la circolazione deve intendersi consentita anche ai veicoli al servizio di
persone invalide detentrici dello "speciale contrassegno"; infatti, in caso contrario esse verrebbero a
trovarsi materialmente impedite nello svolgimento di azioni riguardanti la loro vita di relazione o lavorativa.
Va precisato, tra l'altro, che il numero medio di tali auto in circolazione, è comunque irrilevante nei confronti
delle altre categorie di veicoli generalmente autorizzati.
Inoltre occorre considerare che nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, di notevole estensione, destinati
ad attrezzature e servizi quali ad es. zone verdi e parchi, aree ospedaliere, zone cimiteriali, ovvero ove
si svolgono manifestazioni o spettacoli, per motivi di pubblica utilità viene consentito, di norma, I'accesso
e la sosta a mezzi addetti a particolari servizi (giardinaggio, vigilanza, commercio ambulante, ecc.).
In tali casi devono intendersi autorizzati, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 118 del 30 marzo 1971, anche
i veicoli al servizio di persone invalide, detentrici del «contrasegno speciale», le quali altrimenti non
potrebbero usufruire di essenziali strutture urbane, permanenti o temporanee, che interessano tutti i
cittadini.
2. Isole pedonali.
E utile precisare che le cosiddette «isole pedonali», istituite frequentemente nei centri storici, che tendono
per motivi di traffico crescente ad interessare aree sempre più ampie, nella realtà si configurano, quasi
sempre, come zone con «disciplina limitativa di traffico» e non come aree pedonali fisicamente protette.
Tali casi pertanto, devono essere ricondotti a quanto precisato nel precedente punto
Allo stato attuale non esiste alcuna legge o regolamento che fornisca una definizione precisa di «isola
pedonale»: tale dizione assume quindi valore e significato solamente in relazione a particolari situazioni
di fatto.
Per «isola pedonale», deve pertanto intendersi esclusivamente una porzione di territorio effettivamente
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
26.2
interdetto al traffico di qualsiasi tipo di veicolo e nella quale, di conseguenza, da parte del pedone si possa
escludere in modo certo ogni contatto con veicoli di qualsiasi categoria.
Solo in tali casi è esclusa la circolazione anche ai veicoli al servizio di persone invalide.
3. Marciapiedi e passi carrabili.
L'art. 3 del D.P.R. n. 384/78 riguarda specificamente le caratteristiche tecniche alle quali attenersi in sede
di costruzione e/o adeguamento dei «percorsi pedonali».
Pertanto esse si riferiscono anche ai marciapiedi che, di norma, sono i percorsi pedonali più frequentemente utilizzati nell'ambito dei centri urbani.
Poiché quasi sempre essi non rispondono agli standards di legge, alcune Amministrazioni Comunali
stanno gradualmente provvedendo, ove possibile, ad adeguare i marciapiedi, in occasione di lavoro di
manutenzione o di nuove sistemazioni.
Gli adeguamenti da realizzare con priorità sono quelli riguardanti la eliminazione dei «risalti» mediante la
creazione di piccole rampe di raccordo con la carreggiata stradale in corrispondenza degli «attraversamenti
pedonali zebrati» ovvero ove esistano «passi carrabili».
Tutto ciò al fine di perseguire, nei tempi medi, I'obiettivo di render qualsiasi percorso pedonale percorribile
senza eccessive difficoltà da parte di tutti i cittadini, compresi gli anziani, i bambini o chi è costretto ad usare
la sedia a ruote.
E importante al proposito far presente che ove si creano le rampette di raccordo esse devono avere una
pendenza massima del 15%, così come risulta anche dai grafici allegati.
Tale valore massimo va rispettato rigorosamente per evitare gravi inconvenienti quale ad esempio il
ribaltamento della sedia a ruote.
Pertanto, allo scopo di perseguire soluzioni corrette ed omogenee nel rispetto dei parametri di legge, può
risultare di notevole utilità che le Amministrazioni interessate facciano predisporre alcuni elementi
«prefabbricati» che costituiscono la rampetta, usando il materiale più idoneo affinché risultino ben visibili,
antisdrucciolevoli e con l'adeguata pendenza.
Inoltre va precisato che il divieto di sosta in corrispondenza di «passi carrabili» (art. 115, 5° comma, lett.
b del Codice Stradale), è subordinato a due condizioni: che l'apertura del passo carrabile sia legittima e
che detta apertura sia manifesta per le stesse particolari caratteristiche del luogo atte a rendere apparenti
le sue funzioni.
Non è all'uopo sufficiente la sola interruzione del marciapiede, potendo questa essere stata operata in
corrispondenza di un luogo che era destinato all'accesso di veicoli, ma in atto non lo è più, oppure potendo
il luogo essere usato per l'accesso di veicoli soltanto eccezionalmente.
4. Parcheggi riservati.
a) Risulta a questo Ministero che un notevole numero di Comuni, di medie e grandi dimensioni, ha
provveduto alla individuazione di parcheggi riservati ai detentori del contrassegno, in base all'art. 4 del
D.P.R. n. 384/78 e della circolare Ministeriale LL.PP. n. 310 del 7 marzo 1980.
Molto frequentemente, tuttavia, le caratteristiche dimensionali e ubicazionali di tali parcheggi non
rispettano le norme di legge e/o quelle graficizzate nella già citata circolare Ministeriale n. 310/1980.
Mentre invece è importante, per la funzionalità di un parcheggio riservato con disposizione a «spina di
pesce», che venga rispettata la larghezza minima utile di m. 3,00 (D.P.R. n. 384, art. 4, 8° comma) al fine
di permettere la completa apertura della portiera e lo spazio sufficiente per consentire alla persona invalida
la possibilità di manovra con la sedia a ruote, in entrata o in uscita dalla autovettura (vedi grafici).
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
26.3
Nel caso invece che non possano essere previsti parcheggi a «spina di pesce» che, secondo il citato
decreto sono quelli da adottarsi di norma, e sia perciò necessario prevedere parcheggi riservati con
andamento parallelo al marciapiede, poiché l'operazione di manovra risulta comunque meno agevole
rispetto a quella relativa alla ipotesi precedente, è necessario predisporre una dimensione longitudinale
minima di m. 6,00, così come indicato anche negli allegati schemi grafici.
b) Inoltre a proposito del numero di posti da riservare nell'ambito dei parcheggi con custodia, I'art. 5 del
D.P.R. n. 384 prescrive che ci siano almeno due posti ogni cento disponibili".
E evidente che tale «standard minimo debba intendersi equivalente ad un posto ogni cinquanta disponibili
o frazione di cinquanta, con un minimo assoluto di uno.
Infatti se così non fosse, poiché nella realtà i posteggi con oltre cento posti non sono frequenti, verrebbe
di fatto ad essere vanificato il contenuto della prescrizione di legge, potendosi individuare nei centri urbani
solo pochissimi posti riservati.
c) La notevole richiesta di aree per la sosta, in modo particolare nei centri urbani di media e grande
dimensione, fa riscontrare il frequente e grave abuso da parte di non aventi diritto, che occupano i posti
riservati magari in modo parziale.
Tali situazioni provocano gravi disagi e notevole affaticamento fisico da parte di chi ha problemi di
movimento e rendono nulli, di fatto, i contenuti e le finalità specifiche della legge.
Pertanto, allo scopo di contenere questo tipo di inconvenienti, è essenziale che gli Uffici tecnici comunali
e gli altri Enti interessati provvedano a predisporre, per i parcheggi riservati, la relativa segnaletica
orizzontale e verticale in modo che risulti pemanente e sia ben visibile, anche nelle ore non diurne,
utilizzando materiali idonei che non necessitino di manutenzione periodica.
E consigliabile perciò che vengano usati per la individuazione orizzontale (strisce gialle, simbolo
internazionale, ecc.) laminati plastici autoadesivi o similari, rifrangenti ed antisdrucciolevoli.
In tal caso a fronte di una maggiore spesa di installazione vengono ad annullarsi quelle di manutenzione
e si dispone, nel tempo, di una segnaletica sempre efficace.
Talvolta, ove opportuno, possono essere ancora utilizzati «dissuasori fisici», (quali paletti o tubolari
rimovibili, fioriere, ecc.) in modo da far rispettare materialmente le dimensioni minime del parcheggio, in
larghezza o lunghezza, prescritte dalla norma, facilitando al contempo la manovra.
Nei parcheggi con custodia (ACI, ecc.) può efficacemente essere previsto anche un «dissuasore» in
entrata al posto riservato (paletti e catenelle).
Tutto ciò al fine di garantire davvero che tali posti riservati per legge vengano utilizzati da chi detiene
"contrassegno speciale", il cui titolare quasi sempre, necessita di maggiore spazio libero per entrare o
uscire dalla vettura e perché, di norma, in corrispondenza viene predisposta la rampetta di raccordo col
marciapiede.
Nelle zone urbane ad alta densità di traffico, le Amministrazioni Comunali possono individuare anche
parcheggi riservati personalizzati, (vedi Circolare Ministeriale LL.PP. n. 1270 del 28 giugno 1979 ) dietro
specifica e motivata richiesta da parte di cittadini in possesso del «contrassegno speciale» ed abilitati alla
guida.
Tali facilitazioni per la sosta, in corrispondenza della abitazione e/o del posto di lavoro della persona con
limitate o impedite capacità motorie, risultano determinanti nei confronti delle sue reali attività di relazione
o lavorative.
5. Contrassegno speciale.
Per quanto riguarda le caratteristiche fisiche del più volte citato contrassegno, esso deve avere dimensioni
e colore (arancio) prescritti dal decreto Ministeriale LL.PP. n. 1176 dell'8 giugno 1979.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
26.4
Tali caratteristiche sono determinanti per un immediato riconoscimento, specie da parte degli agenti
addetti alla vigilanza, al fine di poter usufruire delle previste facilitazioni.
Si è riscontrato frequentemente che con il passare del tempo la colorazione arancio tende a scolorire fino
ad annullarsi, rendendo più complesse e più lente le operazioni di riconoscimento.
Sembra pertanto opportuno che le Amministrazioni Comunali provvedano a far predisporre detti
contrassegni su materiale adatto e di colorazione indelebile.
Inoltre, poiché il contrassegno in questione è valido in tutto il territorio nazionale, a meno di eventuali
prescrizioni a livello locale che devono comunque essere motivate e rese esplicite mediante apposita
ordinanza sindacale, risulta di notevole utilità riportare a stampa, sul retro del contrassegno stesso, il testo
integrale dell'art. 5 del D.P.R. n. 384/78.
Tutto ciò allo scopo di poter sempre agevolmente disporre della norma di legge che consente le
facilitazioni per la circolazione e la sosta.
Va tenuto presente ancora, che la validità di detto documento personale è a tempo indeterminato; tuttavia
può risultare utile che i Comuni censiscano dopo un certo periodo (es. 5 anni) coloro che risultino in
possesso del «contrassegno speciale», verificando la corrispondenza tra il numero delle persone ancora
interessate ed il numero dei documenti rilasciati, curando l'eventuale annullamento di quelli non più
utilizzabili.
Questo al fine di poter sempre conoscere con una certa esattezza il numero reale dei veicoli autorizzati.
Tutti quanto sopra illustrato può costituire una valida base per predisporre o aggiornare le ordinanze
sindacali aventi per oggetto la circolazione e la sosta dei veicoli delle persone invalide.
Infine per migliorare, in tempi medi, l'attuale insoddisfacente situazione, sembra più che mai opportuno
che le Amministrazioni Comunali provvedano ad attuare periodiche campagne informative sull'argomento
in questione, rivolte alla cittadinanza ed agli Organi di Vigilanza.
Congiuntamente è necessaria una costante e rigorosa repressione degli abusi anche mediante la
rimozione dei veicoli parcheggiati illegalmente nei posti riservati.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
26.5
CD Rom allegato alla pubblicazione "SUPERARE LE BARRIERE ARCHITETTONICHE migliorando il comfort e la sicurezza" a cura di Leris Fantini
CIRC. MINISTERO DELL'INTERNO
19 maggio 1984 N. 1015506/13500
CIRCOLARE MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
Direzione Centrale Affari Generali
Servizio Polizia Amministrativa e Sociale
Divisione Polizia Amm.va - Sez. 3a N. 1015506/13500 (19)
del 19 maggio 1984
Attività di spettacolo e trattenimento nei locali dei circoli privati
-Attribuzione del carattere privato o pubblico del locale.-
Da più parti, negli ultimi tempi, è stata richiamata l'attenzione di questo Ministero sul crescente fenomeno
di circoli o clubs privati svolgenti un'attività i cui caratteri sono tali da farla assimilare agli spettacoli ed ai
trattenimenti pubblici, per i quali, com'è noto, è prescritto il rilascio di specifiche autorizzazioni di polizia.
Nella mancanza di un'espressa disciplina legislativa che definisca i connotati dei circoli privati, la
questione della loro caratterizzazione, già affrontata da questo Ministero con la precedente circolare n.
10.4660/13500 (5) del 12 ottobre 1976 si presenta di non facile soluzione.
Da un canto vi è infatti la necessita di salvaguardare i diritti di riunione e di associazione riconosciuti a tutti
i cittadini dalla Costituzione, mentre, per altro verso, si impone l'obbligo di far rispettare le norme poste
a tutela dell'ordine pubblico, della sicurezza e della incolumità pubblica nei casi non infrequenti in cui
venga a rilievo che i trattenimenti e gli spettacoli svolgentisi in circoli asseriti come «privati» siano in effetti
destinati al pubblico, ossia a chiunque abbia interesse ad assistervi.
Ai fini dell'attribuzione del carattere "privato" o "pubblico" del locale, sembra opportuno richiamare in limine
il principio ricavato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 56 del 9 aprile 1970, secondo cui ad un
determinato locale va in genere attribuito il carattere di locale "pubblico" quando si accerti, con un giudizio
sintetico e induttivo, che in esso si svolge una attività professionalmente organizzata a scopo di lucro,
diretta allo scambio o alla produzione di beni o servizi.
Deve trattarsi, in altri termini, di attività svolta da un imprenditore, inteso nei sensi di cui agli artt. 2082 e
2083 del Codice Civile.
In correlazione al suesposto principio, la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione ha enucleato
parametri più analitici e riferimenti sintomatici piu concerti, sulla scorta dei quali devono ritenersi
assoggettabili alla normativa sugli spettacoli e trattenimenti pubblici i locali che, ancorché asseriti come
privati, presentino i seguenti elementi:
a) pagamento del biglietto d'ingresso effettuato volta per volta anche da non soci o rilascio, senza alcuna
formalità particolare, di tessere associative a chiunque acquisti il biglietto stesso;
b) pubblicità degli spettacoli o dei trattenimenti, a mezzo di giornali, manifesti, ecc., destinati all'acquisto
o alla visione della generalità dei cittadini;
c) complessità del locale dove si svolge l'attività, nel senso che appaia trattarsi di struttura avente
caratteristiche tali da essere impiegata in attività di natura palesemente imprenditoriale;
d) rilevante numero delle persone che accedono ai locali del circolo.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
27.1
A questo riguardo si ritiene possa farsi riferimento al criterio previsto dal D.M. 16.2.1982 che impone
l'obbligo della certificazione antincendi per i locali di spettacolo e trattenimento in genere, con capienza
superiore a 100 posti.
Ne consegue che ove ricorrano le circostanze succitate, i circoli privati che intendano svolgere
rappresentazioni dovranno munirsi di licenza ed essere sottoposti alle prescrizioni generalmente previste
per lo svolgimento in pubblico di dette attività.
Si prega di portare quanto sopra a conoscenza delle amministrazioni comunali e si resta in attesa di un
cortese cenno di ricevuta e di assicurazione.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
27.2
CD Rom allegato alla pubblicazione "SUPERARE LE BARRIERE ARCHITETTONICHE migliorando il comfort e la sicurezza" a cura di Leris Fantini
LEGGE 5 DICEMBRE 1985 N. 730
Disciplina dell'agriturismo
(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 16 Dicembre 1985)
Art. 1
Finalità dell'intervento
L'agricoltura, in armonia con gli indirizzi di politica agricola della CEE e con il piano agricolo nazionale,
con i piani agricoli regionali e con i piani di sviluppo regionali, viene sostenuta anche mediante la
promozione di forme idonee di turismo nelle campagne, volte a favorire lo sviluppo ed il riequilibrio del
territorio agricolo, ad agevolare la permanenza dei produttori agricoli nelle zone rurali attraverso
l'integrazione dei redditi aziendali ed il miglioramento delle condizioni di vita, a meglio utilizzare il
patrimonio rurale naturale ed edilizio, a favorire la conservazione e la tutela dell'ambiente, a valorizzare i prodotti tipici, a tutelare e promuovere le tradizioni e le iniziative culturali del mondo rurale, a
sviluppare il turismo sociale e giovanile, a favorire i rapporti tra la città e la campagna.
Art. 2
Definizione di attività agrituristiche
Per attività agrituristiche si intendono esclusivamente le attività di ricezione ed ospitalità esercitate
dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, singoli od associati, e da loro familiari
di cui all'articolo 230-bis del codice civile, attraverso I'utilizzazione della propria azienda, in rapporto di
connessione e complementarità rispetto alle attività di coltivazione del fondo, silvi-cultura, allevamento
del bestiame, che devono comunque rimanere principali.
Lo svolgimento di attività agrituristiche, nel rispetto delle norme di cui alla presente legge, non costituisce distrazione della destinazioni agricola dei fondi e degli edifici interessati.
Rientrano fra tali attività:
a) dare stagionalmente ospitalità, anche in spazi aperti destinati alla sosta di campeggiatori;
b) somministrare per la consumazione sul posto pasti e bevande costituiti prevalentemente da prodotti
propri, ivi compresi quelli a carattere alcolico e superalcolico;
c) organizzare attività ricreative o culturali nell'ambito dell'azienda. Sono considerati di propria produzione le bevande e i cibi prodotti e lavorati nell'azienda agricola nonché quelli ricavati da materie prime
dell'azienda agricola anche attraverso lavorazioni esterne.
Art. 3
Utilizzazione di locali per attività agrituristiche
Possono essere utilizzati per attività agrituristiche locali siti nell'abitazione dell'imprenditore agricolo
ubicata nel fondo, nonché gli edifici o parte di essi esistenti nel fondo e non più necessari alla
conduzione dello stesso.
Le regioni, nell'ambito del programma di cui al successivo articolo 10, individuano i comuni nei cui
centri abitati possono essere utilizzati per attività agrituristiche gli edifici destinati a propria abitazione
dall'imprenditore agricolo che svolga la propria attività in un fondo privo di fabbricati sito nel medesimo
comune o in comune limitrofo.
Le leggi regionali disciplinano gli interventi per il recupero del patrimonio edilizio esistente ad uso
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
28.1
dell'imprenditore agricolo ai fini dell'esercizio di attività agrituristiche.
Il restauro deve essere eseguito nel rispetto delle caratteristiche tipologiche ed architettoniche degli
edifici esistenti e nel rispetto delle caratteristiche ambientali delle zone interessate.
Art. 4
Determinazione di criteri e limiti dell'attività agrituristica
Le regioni, tenuto conto delle caratteristiche dell'intero territorio regionale o di parti di esso, dettano
criteri, limiti ed obblighi amministrativi per lo svolgimento dell'attività agrituristica in funzione dell'azienda e del fondo interessati, nel rispetto di quanto disposto dalla presente legge.
Le regioni disciplinano altresì la sospensione e la revoca delle autorizzazioni di cui all'articolo 8.
Art. 5.
Norme igienico-sanitarie
I requisiti degli immobili e delle attrezzature da utilizzare per attività agrituristiche sono stabiliti dalle
regioni.
La produzione, la preparazione, il confezionamento e la somministrazione di alimenti e bevande sono
soggetti alle disposizioni di cui alla legge 30 aprile 1962, N. 283, e successive modifiche e
integrazioni.
(omissis...)
Art. 14
Incentivi agli imprenditori agricoli ed alle iniziative collegate all'agriturismo
Nelle zone di prevalente interesse agrituristico, le regioni concedono incentivi agli imprenditori agricoli
per attività agrituristiche.
Le regioni possono altresì concedere gli incentivi di cui al presente articolo, sentiti gli enti locali
interessati, anche in attesa dell'approvazione del programma agrituristico regionale e
dell'individuazione delle zone di prevalente interesse agrituristico, tenuto conto del piano di sviluppo
regionale, del programma agricolo regionale e dei piani zonali di sviluppo agricolo, se esistenti.
Ogni anno le regioni trasmettono al Ministero dell'agricoltura e delle foreste e al Ministero del turismo
e dello spettacolo una relazione sullo stato di attuazione dei programmi agrituristici regionali e sugli
incentivi erogati ai sensi del presente articolo.
(omissis...)
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
28.2
CD Rom allegato alla pubblicazione "SUPERARE LE BARRIERE ARCHITETTONICHE migliorando il comfort e la sicurezza" a cura di Leris Fantini
DECR. MINISTERO DELL'INTERNO 1 FEBBRAIO 1986
Norme di sicurezza antincendi per la costruzione e l'esercizio di autorimesse e simili
(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n 38 del 15 febbraio 1986)
1. Generalità
1.0. Scopo.
Le presenti norme hanno per oggetto i criteri di sicurezza intesi a perseguire la tutela dell'incolumità
delle persone e la preservazione dei beni contro i rischi d'incendio e di panico nei luoghi destinati alla sosta,
al ricovero, all'esposizione e alla riparazione di autoveicoli. I fini di cui sopra si intendono perseguiti con
l'osservanza delle presenti norme.
(omissis...)
2. Autorimesse aventi capacita di parcamento non superiore a nove autoveicoli.
2.1. Autorimesse del tipo misto con numero di veicoli non superiore a nove:
le strutture portanti orizzontali e verticali devono essere almeno di tipo REI 60;
le eventuali comunicazioni ammissibili con i locali a diversa destinazione, facenti parte dell'edificio nel
quale sono inserite, devono essere protette con porte metalliche piene a chiusura automatica; sono
comunque vietate le comunicazioni con i locali adibiti a deposito o uso di sostanze esplosive e/o
infiammabili;
la superficie di aereazione naturale complessiva deve essere non inferiore a 1/30 della superficie in
pianta locale;
I'altezza del locale deve essere non inferiore a 2 metri;
I'eventuale suddivisione interna in box deve essere realizzata con strutture del tipo REI 30;
ogni box deve avere aereazione con aperture permanenti in alto e in basso di superficie non inferiore
a 1/100 di quella in pianta; I'aereazione può avvenire anche tramite aperture sulla corsia di manovra
eventualmente realizzate nel serramento di chiusura del box.
2.2. Autorimesse del tipo isolato con numero di autoveicoli non superiore a nove:
le strutture verticali e orizzontali devono essere realizzate con materiali non combustibili;
la superficie di aereazione naturale deve essere non inferiore a 1/30 della superficie in pianta;
I'eventuale suddivisione interna in box deve essere realizzata con strutture realizzate con materiali non
combustibili;
ogni box deve avere aereazione con aperture permanenti in alto e in basso di superficie non inferiore
a 1/100 di quella in pianta; I'aereazione può avvenire anche con aperture sulla corsia di manovra.
L'altezza del locale non deve essere inferiore a 2 m.
2.3. Autorimesse miste o isolate a box affacciantesi su spazio a cielo libero anche con numero di box
superiore a nove.
Tali autorimesse devono essere realizzate come da punto 2.1 se miste e 2.2 se isolate.
(omissis...)
3.5. Comunicazioni
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
29.1
3.5.1. Le autorimesse e simili non possono avere comunicazioni con locali destinati ad attività di cui
al punto 77 del decreto ministeriale 16 febbraio 1982.
3.5.2. Le autorimesse fino a quaranta autovetture e non oltre il secondo interrato possono comunicare
con locali di attività ed altre destinazione non elencate nel decreto ministeriale 16 febbraio 1982 e/o
fabbricati di civile abitazione e di altezza antincendi non superiore ai 32 m a mezzo di aperture con porte
di tipo almeno REI 120 munite di congegno di autochiusura.
Le autorimesse private fino a quindici autovetture possono comunicare con locali di abitazione di edifici
di altezza inferiore a 24 m a mezzo aperture munite di porte metalliche piene dotate di congegno di
autochiusura.
Le autorimesse fino a quaranta autovetture e non oltre il secondo interrato possono comunicare con
locali destinati ad altra attività attraverso disimpegno, anche non aerato, avente porte di tipo almeno REI
60 munite di congegno di autochiusura con esclusione dei locali destinati ad attività di cui ai punti 1, 2,3,
4, 5, 7, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 41, 45, 51,
75, 76, 78, 79, 80, 83, 84, 86, 87, 89, 90 e 91 del decreto ministeriale 16 febbraio 1982.
Le autorimesse fino a quaranta autovetture e non oltre il secondo interrato possono comunicare
attraverso filtri come definiti dal decreto ministeriale 30 novembre 1983, con locali destinati a tutte le altre
attività con l'esclusione di quelle di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 41, 45, 75, 76, 79, 79 e 80.
3.5.3. Le autorimesse possono comunicare attraverso filtri come definito dal decreto ministeriale 16
febbraio 1982 con l'esclusione delle attività di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20,
21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 41, 45, 75, 76, 78, 79, 80 E 83.
3.5.4. Gli autosilo non possono avere comunicazione con altri locali.
3.6. Sezionamenti:
(omissis...)
3.6.2. I passaggi tra i piani dell'autorimessa, le rampe pedonali, le scale, gli ascensori, gli
elevatori, devono essere esterni o racchiusi in gabbie realizzate con strutture non combustibili di
tipo almeno REI 120 e muniti di porte di tipo almeno REI 120 provviste di autochiusura.
3.6.3. Le corsie di manovra devono consentire il facile movimento degli autoveicoli e devono avere
ampiezza non inferiore a 4,5 m e a 5 m. nei tratti antistanti i box, o posti auto, ortogonali alla corsia.
3.7. Accessi.
3.7.0. Ingressi.
Gli ingressi alle autorimesse devono essere ricavati su pareti attestate su vie, piazze pubbliche o
private, o su spazi a cielo scoperto.
Se l'accesso avviene tramite rampa, si considera ingresso l'apertura in corrispondenza dell'inizio della
rampa coperta.
(omissis...)
3.10. Misure per lo sfollamento delle persone in caso di emergenza.
3.10.0. Densità di affollamento.
La densità di affollamento va calcolata in base alla ricettività massima; ai fini del calcolo, essa non dovrà
comunque essere mai considerata inferiore ad una persona per ogni 10 mq. di superficie lorda di
pavimento (0,1 persone/mq.) per le autorimesse non sorvegliate e una persona per ogni 100 mq. di
superficie lorda di pavimento (0,01 persone/mq.) per le autorimesse sorvegliate.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
29.2
3.10.1. Capacità di deflusso:
1) 50 per il piano terra;
2) 37,5 per i primi tre piani sotterranei o fuori terra;
3) 33 per i piani oltre il terzo fuori terra o interrato.
3.10.2. Vie di uscita.
Le autorimesse devono essere provviste di un sistema organizzato di vie di uscita per il
deflusso rapido e ordinato degli occupanti verso l'esterno o in luogo sicuro In caso di Incendio o
di pericolo di altra natura.
Per le autorimesse interrate le vie di uscita possono terminare sotto grigliati dotati di congegni di facile
apertura dall'interno.
3.10.3. Dimensionamento delle vie di uscita.
Le vie di uscita devono essere dimensionate in funzione del massimo affollamento ipotizzabile sulla
base di quanto specificato in 3.10.0. e 3.10.1.
3.10.4. Larghezza delle vie di uscita.
La larghezza delle vie di uscita deve essere multipla del modulo di uscita e non inferiore a due
moduli (1,2 m).
Nel caso di due o più uscite, è consentito che una uscita abbia larghezza inferiore a quella innanzi
stabilita e comunque non inferiore a 0,6 m.
La misurazione della larghezza delle uscite va eseguita nel punto più stretto delI'uscita.
La larghezza totale delle uscite (per ogni piano) è determinata dal rapporto fra il massimo affollamento
ipotizzabile e la capacità di deflusso.
Nel computo della larghezza delle uscite sono conteggiati anche gli ingressi carrabili.
3.10.5. Ubicazione delle uscite.
Le uscite sulla strada pubblica o in luogo sicuro devono essere ubicate in modo da essere
raggiungibili con percorsi inferiori a 40 m o 50 se l'autorimessa è protetta da impianto di
spegnimento automatico.
3.10.6. Numero delle uscite.
Il numero delle uscite non deve essere (per ogni piano) inferiore a due. Tali uscite vanno poste
in punti ragionevolmente contrapposti.
Per autorimesse ad un solo piano e per le quali il percorso massimo di esodo è inferiore a 30 m il numero
delle uscite può essere ridotto ad uno, costituita anche solo dalla rampa di accesso purché sicuramente
fruibile ai fini dell'esodo.
3.10.7 Scale - Ascensori.
Per le autorimesse situate in edifici aventi altezza antincendi maggiore di 32 m, le scale e gli
ascensori devono essere a prova di fumo, mentre le autorimesse situate in edifici di altezza
antincendi inferiore a 32 m sono ammessi scale ed ascensori di tipo protetto.
3.10.8 L'autosilo deve essere provvisto di scale a prova di fumo raggiungibili con percorrenze interne
non superiori a 60 m. Tali scale devono essere raggiungibili dalle singole celle prevedendo passaggi liberi,
sul lato opposto dell'ingresso macchina, di almeno 90 cm oltre l'ingombro degli autoveicoli.
(omissis...)
5. Impianti elettrici.
5.1 . Nei locali destinati ad autorimessa, alla vendita, alla riparazione di autoveicoli, gli impianti e le
apparecchiature elettriche devono essere realizzate in conformità di quanto stabilito dalla legge 1º marzo
1968, n. 186.
5.2. Le autorimesse di capacità superiore a trecento autoveicoli e autosilo, devono essere dotate di
impianti di illuminazione di sicurezza alimentati da sorgente di energia indipendente da quella della rete
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
29.3
di illuminazione normale. In particolare, detti impianti di illuminazione di sicurezza devono avere le
seguenti caratteristiche;
1) inserimento automatico ed immediato non appena venga a mancare l'illuminazione normale;
2) intensità di illuminazione necessaria allo svolgimento delle operazioni di sfollamento e comunque
non inferiore a 5 lux.
(omissis...)
7. Autorimesse sulle terrazze e all'aperto su suoli privati.
7.1. Devono essere isolate mediante interposizione di spazi scoperti di larghezza non inferiore a 1,5
m lungo i lati ove affacciano le aperture di fabbricati perimetrali.
7.2. Pavimenti.
7.2.0. Pendenza.
Per le autorimesse ubicate sulle terrazze i pavimenti devono avere le caratteristiche di cui al punto
3.8.0.
7.2.1. Pavimentazione.
Per le autorimesse ubicate sulle terrazze la pavimentazione deve essere realizzata con materiali
antisdrucciolevoli e impermeabili.
7.3. Misure per lo sfollamento in caso di emergenza.
Le autorimesse ubicate sulle terrazze devono essere provviste di scale raggiungibili con
percorsi Inferiori a 80 m atte ad assicurare il deflusso delle persone verso luoghi sicuri in caso di
incendio o di pericolo di altra natura.
(omissis...)
12. Deroghe.
Qualora per particolari ragioni di carattere tecnico o per speciali esigenze di servizio non fosse possibile
adottare qualcuna delle prescrizioni prima indicate, il Ministero dell'interno, sentita la commissione
consultiva per le sostanze esplosive ed infiammabili, si riserva la facoltà di concedere deroghe
sempre che l'adozione di particolari accorgimenti tecnici possa conferire alle autorimesse un grado di
sicurezza non inferiore a quello ottenibile con l'attuazione integrale delle presenti norme.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
29.4
CD Rom allegato alla pubblicazione "SUPERARE LE BARRIERE ARCHITETTONICHE migliorando il comfort e la sicurezza" a cura di Leris Fantini
LEGGE 28 FEBBRAIO 1986 N. 41
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 1986)
(Pubblicata nel Supplemento archivio n. 1 alla Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 1986)
(omissis...)
Art. 32
(omissis. . .)
comma 20
Non possono essere approvati progetti di costruzione o ristrutturazione di opere pubbliche che non siano
conformi alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384, in materia
di superamento delle barriere
architettoniche.
Non possono altresì essere erogati dallo Stato o da altri enti pubblici contributi o agevolazioni per la
realizzazione di progetti in contrasto con le norme di cui al medesimo decreto. (l)
comma 21
Per gli edifici pubblici già esistenti non ancora adeguati alle prescrizioni del decreto del Presidente della
Repubblica 27 aprile 1978, n. 384, dovranno essere adottati da parte delle Amministrazioni competenti
piani di eliminazione delle barriere architettoniche entro un anno dalla entrata in vigore della presente
legge.
comma 22
Per gli interventi di competenza dei comuni e delle province, trascorso il termine previsto dal precedente
comma 21, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nominano un commissario per l'adozione
dei piani di eliminazione delle barriere architettoniche presso ciascuna amministrazione.
comma 23
Nell'ambito della complessiva somma che in ciascun anno la Cassa depositi e prestiti mette a disposizione
degli enti locali, per la contrazione di mutui con finalità di investimento, una quota pari all'1 per cento è
destinata ai prestiti finalizzati ad interventi di ristrutturazione e rinnovamento in attuazione della normativa
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384. Per gli anni successivi la quota
percentuale è elevata al 2 per cento. (1)
comma 24
A decorrere dall'anno 1986, una quota pari al 5 per cento dello stanziamento iscritto al capitolo n. 8405
dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici deve essere destinata ad interventi di ristrutturazione
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
30.1
ed adeguamento in attuazione della normativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 Aprile
1978, n.384.
La quota predetta è iscritta in apposito capitolo dello stato di previsione del medesimo Ministero con
contestuale riduzione dello stanziamento del richiamato capitolo n. 8405.
comma 25
Una quota pari all'l per cento dell'ammontare dei mutui autorizzati dall'articolo 10, dell'13, della presente
legge, a favore dell'Ente Ferrovie dello Stato, è destinata ad un programma biennale per l'eliminazione
delle barriere architettoniche nelle strutture edilizie e nel materiale rotabile appartenenti all'Ente medesimo. (2)
(omissis.. .)
i
(1) Vedi al proposito circolare Cassa Depositi e Prestiti n° 155, febbraio 1987.
(2) Vedi al proposito Delibera Ente F.S. 8-1-1987,pag.125/A, e circolare stesso ente n.AG. 2.1.2./725
dell'8-4-1987.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
30.2
CD Rom allegato alla pubblicazione "SUPERARE LE BARRIERE ARCHITETTONICHE migliorando il comfort e la sicurezza" a cura di Leris Fantini
CIRCOLARE MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
8 agosto 1986, N. 2575
Disciplina della circolazione stradale nelle zone urbane ad elevata congestione del traffico
veicolare.
Piani urbani del traffico.
(Pubblicata nel Supplemento abbinato alla Gazzetta Ufficiale n. 211 dell'11 settembre 1986)
Come noto, il vigente testo unico della disciplina della circolazione stradale approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, attribuisce ai signori sindaci l'adozione di ogni
provvedimento «in relazione» alle esigenze della circolazione stradale ed alle caratteristiche delle strade
(art. 4, primo comma); ovvero per esigenze di pubblica sicurezza; oppure disporre la temporanea
sospensione della circolazione per la tutela del patrimonio stradale o per esigenze di carattere tecnico; ed
anche per vietare, limitare e disciplinare la sosta.
Questi provvedimenti sono, dalla legge, determinati nell'oggetto e rigorosamente limitati nei motivi che —
in ultima analisi— debbono essere soltanto individuati nell'armonico andamento della circolazione
stradale.
Torna opportuno evidenziare che quest'ultima, rispetto all'epoca di emanazione del citato testo unico, è
mediamente aumentata del 400%, con punte di incremento urbano di oltre 10 volte, mentreché le strutture
viarie hanno subito variazioni assai inferiori.
Da tale considerazione emergono in via del tutto intuitiva alcuni dei motivi della congestione dei centri
urbani nella maggioranza dei comuni di medie o grandi dimensioni od a vocazione turistica.
Altri motivi, che solo si accennano perché estranei alla sfera d'intervento di questo Ministero, afferiscono
alla dinamica delle forze del lavoro e dei trasporti.
Si ritiene che per potere affrontare il problema della razionalizzazione del traffico urbano occorra scindere
la strategia a seconda degli interventi possibili ed attuabili: in primo luogo si possono considerare i
programmi di intervento immediato, od a breve termine, che non comportino sensibili impegni finanziari
e che utilizzino al massimo le risorse tecniche e strutturali disponibili anche ai fini della tutela ambientale;
successivamente si potranno disporre i programmi di intervento strutturale che comportino modificazioni
al tessuto infrastrutturale ed urbanistico ed alla gestione dei trasporti.
E evidente che i primi -cui si attribuisce la denominazione di Piani urbani del traffico- hanno per
caratteristica peculiare l'accorta ed armonica programmazione degli interventi disponibili con i provvedimenti di competenza dei signori sindaci, dianzi richiamati, ai sensi degli articoli 3 e 4 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 393/1959.
Tuttavia detti "Piani", che vanno necessariamente compresi in una visione programmatica e strategica di
ampio respiro, comportano la determinazione di scelte prioritarie in tema di traffico e circolazione (ad
esempio: percorsi preferenziali, isole pedonali, corsie riservate, determinazione o trasposizione di zone
e parcheggio, ecc.) che incidono, o possono incidere, sulle abitudini preesistenti, sugli interessi o
aspettative di determinate categorie e sulle attese dei cittadini.
Altresì non è da escludersi che tali piani, per motivi di urgenza e necessità prioritaria, possano prevedere
limitati interventi strutturali (ad esempio, rettifiche di marciapiedi, apertura di nuovi varchi, acquisizione di
strade private ecc.).
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
31.1
Perciò, per entrambe le considerazioni appena evidenziate, la determinazione del "Piano", e la formale
adozione da parte del comune, riguarda atto da deliberarsi in via rappresentativa ed assembleare, con
delibera della giunta ed approvazione del Consiglio comunale, tanto a maggiore ragione per le connesse
previsioni di spesa per le quali la legge già prevede una fonte di copertura (art. 139 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 393/1959) che, ove necessario va integrata in sede previsionale atteso
che ogni ordinanza del sindaco in materia di circolazione stradale deve essere resa nota al pubblico con
i prescritti segnali.
Quanto all'individuazione dei comuni nei quali è opportuna l'adozione dei Piani urbani del traffico, si è del
parere che —a titolo indicativo— questi possano essere utilmente così elencati:
- comuni con popolazione residente superiore a 50.000 abitanti;
- comuni con presenze stagionali superiori a 10.000 unità;
- comuni in cui sussistono elevate esigenze di tutela ambientale.
Quanto, infine, ai tessuti intercomunali, che, cioè, travalichino il territorio di un solo comune, si dovrà fare
specifico riferimento ad una attività di coordinamento tra comuni contigui interessati ai "Piani", o meglio
ad un unico «Piano».
I detti motivi impongono in tale caso di intraprendere tempestivamente i contatti con gli enti ed aziende
extracomunali (ANAS, FF.SS. ecc.).
Tale attività è di competenza delle regioni ai sensi dell'art. 96 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 616/1977.
Si confida nella fattiva azione delle SS.LL. al fine, dianzi esposto, della razionalizzazione del traffico
urbano, ed al fine di mettere in grado le SS.LL. di meglio approfondire la portata dei «Piani», si allegano
le disposizioni tecniche ritenute opportune.
Allegato
PIANI URBANI Dl TRAFFICO DISPOSIZIONI TECNICHE
1. Introduzione
1.1. Definizione.
Il piano di traffico è lo strumento tecnico-amministrativo destinato a migliorare la mobilità delle persone
e cose.
Esso va elaborato attraverso studi e progetti, in accordo con gli strumenti urbanistici vigenti ed utilizzando
le risorse esistenti, con particolare riferimento ad infrastrutture, sistemi e mezzi di trasporto.
Tale piano è finalizzato in particolare ad ottenere:
1) il miglioramento delle condizioni di circolazione (movimento e sosta);
2) la riduzione degli incidenti stradali;
3) la riduzione dell'inquinamento atmosferico ed acustico;
4) il rispetto dei valori ambientali;
5) il contenimento dei costi pubblici e privati.
1.2. Caratteri essenziali.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
31.2
1.2.0. Premessa.
Il piano di traffico indica, dunque, i provvedimenti più opportuni per regolare il comportamento dell'utenza
attraverso modalità rese note mediante la segnaletica e l'informazione pubblica.
In particolare, gli interventi organizzativi previsti sono, in genere, attuati con attrezzature ed arredi
funzionali delle infrastrutture di trasporto esistenti (ad esempio specializzazioni di uso delle sedi stradali,
spartitraffico, canalizzazioni delle intersezioni, semafori, ecc.) ed, in quanto tali, i piani di traffico sono
caratterizzati anche dall'essere di limitato onere economico, di rapida attuazione ed a breve termine.
Questi ultimi caratteri distinguono i piani di traffico dai piani di trasporto, che prevedono invece interventi
di costruzione di nuove infrastrutture (per le reti su ferro, su gomma, ecc.) e di potenziamento di quelle
esistenti, risultando così piani di consistente onere economico ed a lungo termine.
Quanto detto non esclude che i piani di traffico possano coinvolgere anche limitati interventi sulle sedi
stradali, né che essi vengano a riferirsi a prevedibili situazioni future di circolazione.
I piani di traffico debbono, anzi, fondamentalmente intendersi, secondo i più recenti indirizzi di pianificazione urbana, come «piani processo», in continuo aggiornamento con l'evolversi dell'intensità e della
tipologia della domanda di mobilità e dell'offerta di trasporto.
1.2.1. L'ambito territoriale.
L'ambito territoriale di intervento dei piani di traffico si identifica in genere con l'intero centro abitato relativo
ad un territorio comunale; tali piani di traffico si denominano: Piani urbani di traffico (P.U.T.).
Nel caso di centri abitati contigui di comuni diversi, durante la formazione dei rispettivi piani, si deve fare
riferimento ad una specifica attività di coordinamento.
Qualora il P.U.T. interessi infrastrutture di altri enti (consorzi, province, ANAS, autostrade, ferrovie, ecc.)
il coordinamento deve essere fatto con i relativi enti interessati.
Nel caso di territori comunali comprendenti una o più frazioni, nettamente separate dal centro abitato del
capoluogo, si potrà procedere all'elaborazione di P.U.T. specifici per le singole frazioni.
Ambiti territoriali più ristretti di quello dell'intero centro abitato, quali le circoscrizioni, i settori urbani, i
quartieri o le singole zone urbane, non potranno essere oggetto di piani di traffico, bensì di specifici progetti
di massima elo esecutivi, successivi all'approvazione del progetto preliminare del P.U.T. ed in accordo con
esso (cfr §1.2.3).
1.2.2. Le componenti di traffico.
Ai fini specifici del riassetto della circolazione stradale, il cui criterio organizzativo di base si identifica nella
separazione dei traffici con differente tipo di marcia (lenta o veloce, continua o discontinua), risulta
necessario individuare le principali componenti di traffico, secondo cui è opportuno distinguere l'utenza
stradale.
In tal senso sono da separare per ovvi motivi, anzitutto, i pedoni dai veicoli; successivamente, nell'ambito
dei veicoli, quelli in movimento da quelli in sosta; infine, nell'ambito dei veicoli in movimento, quelli in
marcia discontinua, caratterizzata quest'ultima da sistematiche fermate lungo un percorso prestabilito
(veicoli "di linea").
Tenuto altresì conto della, in genere, maggiore consistenza delle categorie di veicoli e di utenti sotto
elencate rispetto ad altre, il P.U.T. deve far riferimento almeno alle seguenti quattro componenti di traffico:
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
31.3
- movimento di autoveicoli senza fermate di linea, in genere autoveicoli privati, quali autovetture,
autoveicoli commerciali ed autobus turistici;
- movimento di autoveicoli collettivi con fermate di linea, in genere veicoli in servizio pubblico di linea, quali
autobus, filobus e tram urbani ed extraurbani;
- sosta di autoveicoli, in genere relativa alle autovetture private; movimento e sosta dei pedoni.
Quanto detto non esclude, ove occorra, la considerazione di altre componenti di traffico, definite in tale
contesto componenti secondarie (quali, ad esempio, il movimento di velocipedi, ciclomotori e motoveicoli),
nonché il trattamento differenziato di singole categorie di veicoli all'interno delle anzidette principali
componenti di traffico (ad esempio, movimento di autovetture separate dal movimento di veicoli
commerciali pesanti, oppure soste di autovetture e soste di mezzi collettivi, ecc.).
I piani ed i progetti parziali, ossia riferiti solo ad una o ad alcune delle componenti di traffico elencate ed
ancorché estesi all'intera area urbana, non possono assumere la denominazione generale di P.U.T., ma
solo denominazioni specifiche (ad esempio: piano dei parcheggi, piano delle corsie riservate, piano degli
itinerari pedonali ecc.), in quanto affrontano solo uno od alcuni aspetti dell'intera problematica.
Il P.U.T., in quanto tale, richiede dunque la contemporanea considerazione almeno delle quattro
componenti di traffico sopra elencate e delle loro mutue interrelazioni.
(omissis...)
2. Obiettivi ed indirizzi di progettazione
2.0. Premessa.
Come già anticipato nella definizione del P.U.T., la finalità generale da associare a tale tipo di Piano si
individua nel miglioramento della mobilità urbana di persone e cose, ottenuto attraverso l'uso ottimale
delle infrastrutture e dei mezzi esistenti.
(omissis...)
2.1. Miglioramento delle condizioni di circolazione (movimento e sosta).
La fluidificazione della circolazione veicolare permette velocità più regolari e mediamente più elevate di
quelle attuali; ciò comporta in particolare un benefico effetto anche sulle velocità dei trasporti collettivi e,
quindi, la riduzione dei tempi di spostamento e del disagio degli utenti tutti.
(omissis...)
Il miglioramento delle condizioni di circolazione interessa, ovviamente, anche la sosta veicolare, nonché
l'utenza pedonale.
Minore perditempo nella ricerca dei posti di sosta veicolare, ove consentita, e maggiore fruibilità della città
da parte dei pedoni sono, quindi, obiettivi di pari importanza rispetto a quello della fluidificazione dei
movimenti veicolari.
(omissis...)
3. Criteri di progettazione
3.1 . Criteri generali.
3.1.0. Premessa.
I criteri di seguito esposti sono di generale applicazione, in quanto affrontano argomenti comunque
presenti nella redazione di un P.U.T. con riferimento anche alle aree urbane di più modeste dimensioni.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
31.4
(omissis...)
3.1.4. Organizzazione della sosta.
(omissis. ..)
Riguardo infine alla sosta su strada, è da rammentare l'opportunità di utilizzazione intensiva e generalizzata delle strade locali, escluse ovviamente quelle destinate ad itinerari perdonali, da attrezzare
completamente a parcheggio (strade parcheggio).
Nel caso di disponibilità residua di spazio su strade prevalentemente destinate al movimento dei veicoli
(fatte salve anche le esigenze di visibilità di cui al successivo § 3.2.4), tale spazio residuo, utilizzato a
parcheggio, sarà di norma individuato, per motivi di sicurezza, a lato —e non al centro— delle strade
medesime. (1)
3.2. Criteri particolari.
(omissis...)
3.2.1.2. Tipologia delle strade.
Come già rilevato, la rete viaria deve essere generalmente distinta nelle seguenti quattro categorie di
strade, il cui ordine di elencazione risulta, tra l'altro, rappresentativo del grado di integrazione della strada
con il contesto insediativo circostante (grado minimo per le strade del primo tipo e grado massimo per le
strade del quarto tipo):
a) strade primarie, con funzioni di entrata e di uscita dalla città, ed a servizio, quindi, del traffico di scambio,
fra il territorio urbano ed extraurbano, e del traffico di transito rispetto all'area urbana.
In questa categoria di strade, nella quale rientrano in particolare -per le città più grandi- le autostrade
urbane, sono ammesse solamente le componenti di traffico relative al movimento dei veicoli di linea
e non di linea (cfr. § 1.2.2) con esclusione, comunque, dei veicoli non abilitati ad una velocità superiore
a 50 kmlh (non sono ammessi quindi, in particolare, le soste, le fermate dei mezzi pubblici, i velocipedi
ed i pedoni, salvo eventuale o idonea attrezzatura delle relative fasce di pertinenza);
b) strade di scorrimento, la cui funzione è quella di garantire la fludità degli anzidetti spostamenti veicolari
di scambio anche all'interno della rete viaria cittadina, nonché di consentire un elevato livello di servizio
degli spostamenti a più lunga distanza interni all'ambito urbano.
In questa categoria rientrano, in particolare, le strade veloci urbane, con deroga sul limite generalizzato
di velocità urbana, e gli itinerari riservati ai mezzi pubblici di superficie, costituiti da serie di strade
riservate e da strade con sedi e/o corsie riservate.
Sulle strade di scorrimento, non riservate, sono ammesse tutte le componenti di traffico esclusa la
sosta dei veicoli (salvo che quest'ultima venga separata con idonei spartitraffico invalicabili);
c) Strade di quartiere, con funzioni di collegamento tra quartieri limitrofi (spostamenti a minore distanza,
sempre interni alla città) o, per le aree urbane di più grandi dimensioni, tra punti estremi di un medesimo
quartiere.
In questa categoria rientrano, in particolare, le strade destinate a servire, attraverso opportuni elementi
viari complementari, gli insediamenti principali urbani e di quartiere (servizi, attrezzature, ecc.).
Sono ammesse tutte le componenti di traffico, compresa anche la sosta di veicoli privati purché
organizzata su specifiche aree con apposita corsia di manovra;
d) strade locali, a servizio diretto degli insediamenti.
In questa categoria rientrano, in particolare, le strade-pedonali e le strade-parcheggio; su di esse
comunque non è ammessa la circolazione dei mezzi collettivi di linea.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
31.5
(omissis ..)
L'indicata classifica funzionale delle strade non esclude che, la dove occorra, siano esaminate anche le
altre componenti del traffico stradale (cfr. §1 1.2.2.) e che vengano individuati itinerari specificamente
riservati, obbligati o preferenziali per singole categorie di utenti e di veicoli, come: velocipedi, veicoli al
servizio delle persone invalide, veicoli commerciali e veicoli di emergenza e di soccorso.
(omissis...)
3.2.2. Maggiore efficienza del servizio di trasporto collettivo.
Data l'alta capacità del trasporto collettivo rispetto a quella dei veicoli individuali, l'uso dei mezzi pubblici
collettivi è particolarmente adatto, secondo quanto già rilevato (cfr. § 2.1.), a risolvere problemi di
congestione del traffico cittadino, specialmente nei casi di limitata larghezza delle sedi stradali, quali quelle
delle aree urbane di più antico impianto.
(omissis...)
Quanto, poi, agli specifici provvedimenti di miglioramento della attrattività e dell'efficienza del servizio di
trasporto collettivo, anche al fine di evitare l'insorgere di situazioni patologiche di nervosismo e di
stanchezza, sono da segnalare, in particolare, i criteri di progettazione connessi all'arredo funzionale dei
punti di fermata (con specifica indicazione dei "nomi-fermata", percorsi ed orari dei mezzi, ed opportune
attrezzature di attesa, sedili, ecc.) ed alle loro adeguate dimensioni, in rapporto al numero dei mezzi in
transito ed a quello dei passeggeri in attesa (anche ai fini della sicurezza), specialmente per le fermate
localizzate lungo le corsie riservate.
(omissis.. .)
E da osservare, inoltre, che i mezzi di trasporto collettivo (autobus, tram, metropolitane, ecc.) si rivelano,
di fatto, inutilizzabili da parte di persone con limitate o impedite capacita motorie, temporanee o
permanenti (anziani, handicappati, ecc.).
E, pertanto necessario che le amministrazioni pubbliche e gli Enti competenti predispongano ogni
miglioramento possibile ai sensi della legislazione vigente in materia (2), al fine di facilitare l'accesso e
l'uso dei sistemi di trasporto collettivo anche per dette persone.
Appare opportuno altresi che per le categorie più svantaggiate di utenti (persone su sedie a ruote, ecc.)
vengano predisposti dalle citate amministrazioni adeguati sistemi di trasporto pubblico alternativo
(minibus a chiamata, ecc.), oltreché mettere in atto (3) ogni possibile accorgimento per facilitare l'uso dei
veicoli privati al servizio degli invalidi detentori dell'apposito "Speciale Contrassegno" (3) (4).
(omissis. . .)
3.2.4. Disciplina delle occupazioni delle sedi stradali.
Al fine di non limitare o rendere insicura la mobilità dei pedoni e dei veicoli, fondamentale importanza va
posta nella regolamentazione delle occupazioni delle sedi stradali (o di parti di esse: marciapiedi,
carreggiate, banchine, ecc.), sia in sede di redazione del P.U.T. che nella sua successiva gestione (con
riferimento rispettivamente alle occupazioni esistenti o di nuova attuazione) (5).
La disciplina di dette occupazioni si distingue in due casi in relazione al carattere temporaneo o
permanente che esse presentano.
In considerazione della particolare importanza dell'argomento è comunque necessario prevedere, nella
redazione del P.U.T., due specifici elaborati che regolamentino ciascuno dei tipi di occupazioni di cui
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
31.6
sopra, sulla base degli specifici criteri esposti nei successivi paragrafi e naturalmente anche con
riferimento a quanto previsto dal Codice della strada (decreto del Presidente della Repubblica n. 393 del
15 giugno 1959, cfr. in particolare articoli 7 e 8), dal decreto del Presidente della Repubblica n. 384 del
27 aprile 1978 (cfr. articolo 3) e dalle normative C.N.R. (Bollettino ufficiale n. 60/1978 e n. 90/1983)
riportate in appendice.
Tra i criteri da adottare assume inoltre notevole rilevanza quello relativo alla necessità di coordinamento
degli interventi connessi ad occupazioni contemporanee di sedi stradali ricadenti nella medesima zona
urbana o direttrice viaria.
3.2.4.1. Occupazioni permanenti delle sedi stradali.
Di seguito, per questo tipo di occupazioni, sono indicati i criteri base cui attenersi:
a) stabilire la distanza minima di visibilità da tenere rispetto alle intersezioni, onde assicurare una visibilità
adeguata alla velocità di esercizio della strada.
Con tale criterio vanno riguardate in particolare le occupazioni relative a:
installazioni pubblicitarie;
chioschi;
edicole;
cabine;
sistemazioni a verde;
punti vendita per il commercio ambulante, ecc.;
b) assicurare la visibilità, a distanza adeguata alla velocità di esercizio della strada, per la segnaletica di
pericolo, obbligo, precedenza ed a quella di indicazione delle intersezioni, in particolare con riferimento
a:
installazioni pubblicitarie;
chioschi;
edicole;
cabine;
sistemazioni a verde;
punti di vendita per il commercio ambulante, ecc.;
c) localizzare (se ciò è compatibile con il tipo di strada) ad adeguata distanza dalle intersezioni le
occupazioni che rappresentano fonti di richiamo anche per l'utenza motorizzata e ciò con riferimento
a:
mercati fissi;
chioschi;
edicole;
punti di vendita per il commercio ambulante;
distributori di carburante, ecc.;
d) rispettare le esigenze di fluida e sicura circolazione pedonale, anche in termini di eliminazione delle
"fonti di pericolo", e delle barriere architettoniche, con riferimento alle differenti situazioni possibili,
comprese quelle delle categorie svantaggiate (anziani invalidi temporanei, invalidi non deambulanti,
ecc.) in rapporto alle occupazioni dei marciapiedi, per i quali deve essere comunque prevista una
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
31.7
larghezza minima transitabile, e delle aree pedonali ed in particolare a quelle costituite da:
installazioni pubblicitarie;
chioschi;
edicole;
cabine;
sistemazioni a verde;
punti vendita per il commercio ambulante;
tavolini;
ombrelloni;
fioriere;
ingombri legati all'esercizio di attivita connesse alle occupazioni stesse, ecc.
(omissis.. .)
3.2.5. Soddisfacimento e coordinamento delle diverse esigenze.
Risulta infine di estrema importanza tener presente l'esigenza di soddisfacimento e di coordinamento
delle diverse esigenze, fin qui indicate, seguendo l'indirizzo di eliminazione delle disfunzioni attuali di
circolazione, ameno per quanto concerne i loro aspetti più immediati e rilevanti.
Il criterio di base di questo coordinamento si identifica con l'appropriata assegnazione, a ciascuna
categoria di utenti e di veicoli, di specifici itinerari, sedi, corsie ed aree, riservati, obbligati o preferenziali.
Tale selezione, se da un lato come singole visioni parziali può apparire scelta prioritaria di esigenze
generali della città a danno di esigenze locali (o, viceversa priorità di esigenze locali a danno di quelle
generali), dall'altro lato come visione globale—risponde all'obiettivo di soddisfacimento, vincolato (con
sacrificio di esigenze considerate di importanza secondaria nella logica del Piano), dell'insieme delle
diverse necessità di mobilità, di economia e di recupero ambientale.
In sostanza, il momento essenziale del riordino del traffico cittadino si identifica nella scelta adeguata delle
funzioni preminenti da assegnare ad ogni elemento infrastrutturale del sistema dei trasporti urbani, al fine
di evitare quegli effetti deleteri della congestione veicolare conseguenti all'uso promiscuo ed indifferenziato
delle strutture di trasporto da parte delle varie componenti di traffico.
3.2.6. Priorità tra gli interventi.
I contenuti del P.U.T. rimangono definiti nella loro interezza, dopo la classifica funzionale delle strade e
la regolazione delle singole componenti di traffico (cfr. cap. 4 e 5), tramite un adeguato programma di
priorità delle realizzazioni tra i diversi interventi previsti.
Con riferimento esemplificativo ad una città di medie dimensioni ed in situazione abituale di congestione
veicolare, prevalentemente all'interno dell'area centrale, generalmente si individuano le seguenti fondamentali fasi successive di intervento:
1) organizzazione sia di itinerari di scorrimento tangenziali all'area centrale, sia della sosta nella fascia
urbana adiacente all'area medesima;
2) interventi sull'area centrale, per la deviazione del traffico veicolare individuale di transito, per le
protezioni e facilitazioni della circolazione pedonale, per l'organizzazione della sosta e per il miglioramento
del servizio di trasporto collettivo da e per l'area medesima;
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
31.8
(omissis...)
5. Principali elaborati progettuali.
5.0. Premessa.
Nel presente capitolo si definiscono i principali elaborati del progetto esecutivo del P.U.T., e si espongono
alcuni dei più usuali metodi di progettazione adottati per la determinazione delle soluzioni indicate dagli
elaborati medesimi, rinviando alla vasta letteratura di settore per quanto concerne le organizzazioni
specifiche ed i mezzi di controllo del traffico.
Sulla base delle analisi proprie del progetto preliminare del P.U.T. (cfr. cap. 4) e, riferendosi normalmente
alle quattro componenti di traffico indicate (cfr. §1.2.2.), si devono produrre gli elaborati progettuali relativi
alle organizzazioni circolatorie generali, inerenti ai pedoni, ai mezzi collettivi di linea, al movimento ed alla
sosta dei veicoli individuali.
Inoltre ove occorra, si esaminano le discipline specifiche relative a particolari categorie di veicoli, quali la
circolazione di velocipedi, di veicoli commerciali, di emergenza e di soccorso. ecc.
(omissis.. .)
5.1. Aspetti generali della progettazione.
5.1. 1. Circolazione pedonale.
Tra gli interventi per la circolazione pedonale rientra, principalmente, I'organizzazione di itinerari
completamente riservati ai pedoni, sia per le zone centrali che per i quartieri periferici (a servizio delle
residenze, delle scuole, delle zone verdi e delle attività commerciali e ricreative).
Va, inoltre, considerata anche l'individuazione delle zone a traffico veicolare limitato, cioè di quelle aree
da cui deve essere completamente eliminato il traffico veicolare di transito per privilegiare le esigenze
locali ed, in special modo, quelle relative all'utenza pedonale.
Queste zone, pertanto, saranno organizzate solo con strade di quartiere e locali.
(omissis...)
5.1.4. Sosta dei veicoli privati.
L'organizzazione della sosta dei veicoli privati presuppone, anzitutto, I'attrezzatura delle strade locali e
delle aree da destinare alla sosta, in funzione specialmente delle esigenze di sgomberare la viabilità
principale dalla sosta.
L'eventuale indicazione della ubicazione e della capacità di parcheggi sotterranei od in elevazione, per
la soluzione delle situazioni dimostratesi carenti (cfr. § 4.3.), va accompagnata dalla relativa giustificazione tecnico-economica.
Le esigenze di sgombero della sosta dalla viabilità principale vanno valutate tenendo in particolar modo
conto della necessità di prevedere adeguati divieti di sosta nelle zone di incanalamento, di accumulo e
di uscita dalle intersezioni.
Relativamente ai divieti, sono da distinguere gli itinerari con divieto di fermata, quelli con divieti permanenti
di sosta e quello con semplici divieti di sosta (anche limitati ad alcune ore), distintamente per autovetture
e per mezzi pesanti.
Successivamente si deve provvedere alla determinazione della regolazione d'uso temporale, tariffario o
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
31.9
libero per ciascuna strada od area di sosta individuata (5).
In particolare, per le zone a traffico limitato (cfr. § 3.2.3. e § 5.1.1.) debbono essere messe in atto discipline
tendenti a consentire su strada solamente le soste di breve durata, mentre per quelle di lunga durata si
deve provvedere al reperimento di aree fuori dalle sedi stradali, anche in siti più lontani, ma comunque
limitrofi alla zona e con essa ben collegati, elo eventualmente con la previsione di strutture multipiano.
Sempre in questo settore di progettazione rientrano, in particolare, le organizzazioni tipo relative alle aree
di scambio tra trasporto pubblico e trasporto privato (park-and-ride), nonché quelle inerenti alle operazioni
di carico e scarico delle merci nelle varie zone della città ed, ove occorra, la regolamentazione delle
fermate e delle soste degli autobus turistici e di quelli aziendali.
Vanno altresì predisposti indirizzi programmatici sulla rete di assistenza e ricovero dei veicoli coinvolti in
incidenti e sulle depositerie dei veicoli rimossi per intralcio al traffico.
(omissis.. .)
5.2.3. Segnaletica.
Il progetto della segnaletica riguarda il complesso di mezzi con i quali viene posto in attuazione il P.U.T.
per quanto concerne le disposizioni la cui conoscenza è indispensabile da parte dell'utenza, nel momento
d'uso in particolare delle infrastrutture stradali.
Ai fini della conoscenza delle regole di comportamento dell'utenza è anche necessario (cfr. § 3.2.6.)
predisporre un adeguato programma informativo, per l'utenza medesima, da divulgarsi tramite i <massmedia>, atto ad illustrare e far comprendere le scelte e gli obiettivi del P.U.T. stesso.
(omissis...)
(l) E opportuno, al proposito, tener presente che occorre comunque predisporre, ove il caso, speciflci
parcheggi riservaU per gli invalidi detentori dello "Speciale contrassegno".
(2) Art. 27 della legge n. 118/71 e decreto del Presidente della Repubblica n. 384/78.
(3) Cfr. «Direttive inerenti le facilitazioni per la circolazione e sosta dei veicoli al servizio delle persone
invalide" e relativa <Appendice integrativa>, emanate dal Ministero dei lavori pubblici - Aprile 1985.
(4) Cfr. decreto interministeriale n. 1176 dell'8 giugno 1979, e circolare del Ministero dei lavori pubblici n.
1030 del 13 giugno 1983.
(5) La determinazione specifica delle tariffe sulle varie aree e per le diverse ore, cosi come l'individuazione
dell'impegno dei vigili urbani e degli eventuali ausiliari del traffico (turni, ecc.), competono a specifici studi
integrabvi del P.U.T.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
31.10
CD Rom allegato alla pubblicazione "SUPERARE LE BARRIERE ARCHITETTONICHE migliorando il comfort e la sicurezza" a cura di Leris Fantini
DECR. MINISTERO DELL'INTERNO
10 SETTEMBRE 1986
Nuove norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio di impianti sportivi.
(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 215 del 16 settembre 1986)
Articolo unico
E' approvato l'allegato testo contenente "Nuove norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio di
impianti sportivi".
Allegato
NORME Dl SICUREZZA PER LA COSTRUZIONE E L'ESERCIZI0 Dl IMPIANTI SPORTIVI
Art. 1
Campo di applicazione.
Gli impianti soggetti alle presenti norme, nel seguito indicati "impianti", sono gli impianti sportivi ove e
prevista la presenza di spettatori, praticanti, addetti, in numero complessivo superiore a 100; per gli
impianti ove è prevista la presenza non superiore a 100 persone valgono norme specifiche di cui al
successivo art.19.
Art. 2
Definizioni.
Per impianto sportivo si intende lo spazio al chiuso o all'aperto, "impianto al chiuso o all'aperto", nel quale
si praticano discipline sportive, regolate da norme approvate dalle Federazioni sportive nazionali
riconosciute dal CONI.
Viene considerato impianto all'aperto anche l'impianto provvisto di copertura sulle tribune purché
completamente privo di chiusure verso le zone ove si svolge l'attività sportiva.
Si fa riferimento al termine definizioni generali di cui al decreto ministeriale 30 novembre 1983.
Art. 3
Ubicazione.
L'ubicazione dell'impianto deve essere tale da consentire l'avvicinamento e la manovra dei mezzi di
soccorso e la possibilità di sfollamento verso aree adiacenti.
In particolare, gli accessi e gli spazi riservati alle manovre dei mezzi di soccorso devono avere i seguenti
requisiti:
altezza libera:
larghezza:
pendenza:
resistenza al carico:
non inferiore a 4 m.;
non inferiore a 3,50 m.;
non superiore a 10%;
per automezzi di peso complessivo non inferiore a 20 t.
Le strade per l'allontanamento del pubblico devono avere una larghezza globale pari alla metà della
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
32.1
larghezza complessiva delle uscite dell'impianto se l'allontanamento è possibile in due sensi, o pari alla
larghezza complessiva delle due uscite, se l'allontanamento è possibile in un solo senso.
In caso contrario devono essere previsti spazi scoperti di superficie tale da poter contenere il pubblico
entro un raggio di 50 m. dalle uscite dell'impianto, presupponendo una densità di affollamento di 1 persona
a mq.
Gli impianti al chiuso possono essere ubicati nel volume di altri edifici ove si svolgano attività soggette ai
controlli antincendi di cui ai punti 61, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 90, 91, 92, 94 e 95 del decreto ministeriale
16 febbraio 1982 mentre non possono essere ubicati in edifici ove si svolgono le attività di cui ai rimanenti
punti del decreto ministeriale citato.
La separazione con gli ambienti ove si svolgono le attività di cui ai suddetti punti del decreto ministeriale
16 febbraio 1982 deve essere realizzata con strutture R.E.I. 90;
eventuali comunicazioni sono ammesse tramite filtri a prova di fumo come definiti dal decreto ministeriale
30 novembre 1983.
Resta valido quanto previsto dalle norme vigenti per le specifiche attività di cui ai citati punti del decreto
ministeriale citato, 16 febbraio 1982.
Gli impianti al chiuso non possono essere ubicati oltre il primo piano interrato e comunque a quota non
inferiore a 7,50 m.
Art. 4
Area dell'impianto.
L'area per la realizzazione di un impianto, oltre che corrispondere ai requisiti di cui all'articolo precedente,
deve essere scelta in modo che la viabilità garantisca, ai fini della sicurezza, il rapido sfollamento, in
particolare l'area dovrà consentire la sistemazione, in prossimità o a confine dell'impianto, di uno o più
parcheggi calcolati in base ai regolamenti esistenti e alla capienza globale dell'impianto.
L'area minima complessiva del parcheggio dovrà essere conforme al regolamento edilizio vigente e
comunque non inferiore ad un mq. per ogni spettatore.
Non vanno computati nell'area di parcheggio gli automezzi di servizio muniti di apposita autorizzazione.
(omissis...)
Art. 9
Sistema di vie d'uscita.
Il sistema di vie di uscita per la zona destinata agli spettatori deve essere indipendente da quello della zona
destinata alle attivita sportive.
La separazione deve essere realizzata in conformità a quanto previsto nel precedente art.8.
E' consentita la comunicazione tra i suddetti sistemi di vie di uscita attraverso porte metalliche.
La larghezza complessiva delle uscite deve essere dimensionata per una capacità di deflusso non
superiore a 250 per gli impianti all'aperto ed a 50 per gli impianti al chiuso indipendentemente dalle quote.
La larghezza di ogni uscita deve essere non inferiore a 2 moduli.
Le scale e rampe per il deflusso degli spettatori dalle tribune devono avere la stessa larghezza
complessiva delle uscite.
Nella determinazione della larghezza delle vie di uscita vanno computati i vani di ingresso purché dotati
di serramenti apribili anche verso l'esterno.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
32.2
Per quanto riguarda i serramenti consentiti si rimanda alle disposizioni del Ministero dell'interno per i locali
di pubblico spettacolo.
I gradini devono essere a pianta rettangolare, devono avere una alzata e pedata costanti e rispettivamente
non superiori a 17 cm. (alzata) e non inferiore a 30 cm. (pedata).
Le rampe delle scale debbono essere rettilinee; avere non meno di tre gradini e non più di 15.
I pianerottoli devono avere la stessa larghezza delle scale senza allargamenti o restringimenti.
Sono consigliabili nei pianerottoli raccordi circolari che abbiano la larghezza radicale costante ed eguale
a quella della scala.
Nessuna sporgenza o rientranza deve esistere nelle pareti delle scale per una altezza di 2 m. dal piano
di calpestio.
Tutte le stanze devono essere munite di corrimano sporgenti non oltre le tolleranze ammesse.
Le estremità di tali corrimano devono rientrare con raccordo nel muro stesso.
E ammessa la fusione di due rampe di scale in unica rampa, purché questa abbia la larghezza uguale alla
somma delle due.
Per scale di larghezza superiore a 3 m. Ia commissione provinciale di vigilanza può prescrivere il
corrimano centrale.
Per gli impianti al chiuso la lunghezza massima del sistema di vie di uscita per la zona destinata agli
spettatori non può essere superiore a 40 m. oppure 50 m. se in presenza di idonei impianti di smaltimento
dei fumi asserviti a impianti di rilevazione e segnalazione di incendio.
Il numero delle uscite per gli spettatori non può in ogni caso essere inferiore a due per ogni settore o per
ogni impianto che non e suddiviso in settori.
Art. 10
Distribuzione interna.
Le scale di smistamento degli spettatori non possono avere larghezza inferiore a 1,20 m. e servire non
più di 20 posti per fila e per parte.
Ogni 15 gradoni per i posti a sedere si deve avere un passaggio parallelo ai gradoni stessi di larghezza
non inferiore a 1,20 m.
E' consentito non prevedere tali passaggi quando le scale di smistamento degli spettatori adducono
direttamente ai vani delle scale per il deflusso degli spettatori.
I gradoni per i posti a sedere devono avere una pedata non inferiore a 0,60 m. ed una alzata compresa
tra 0,40 e 0,60 m.
Le rampe delle scale di smistamento degli spettatori devono essere rettilinee.
I gradini di ogni rampa devono avere alzata e pedata costanti rispettivamente non superiori a 20 cm.
(alzata) e non inferiore a 23 cm. (pedata).
Art. 11
Biglietterie.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
32.3
Per gli impianti all'aperto le biglietterie devono essere installate a non meno di 10 m. dagli ingressi ed in
manufatti indipendenti dalla struttura dell'impianto.
Art. 12
Impianti igienici.
L'unità igienica deve essere costituita almeno da un vaso, tre orinatoi e due lavabi per gli uomini e da 4
vasi e 2 lavabi per le donne.
Devono essere previste unità igieniche in ragione di una ogni 500 uomini e di una ogni 1.000 donne per
impianti con capienza inferiore a 30.000 spettatori e in ragione di una ogni 1.000 uomini e di una ogni 1.000
donne per capienze eccedenti 30.000
spettatori.
Art. 13
Spogliatoi.
Gli spogliatoi devono avere dimensioni non inferiori a 30 mq. al netto dei servizi, con annesso un gruppo
di servizi igienici costituito da almeno sei docce, due lavabi due vasi e due orinatoi.
Ogni locale spogliatoio deve servire al massimo 16 praticanti, deve avere almeno 150 lux di luminosità
al pavimento, areazione naturale pari ad 1/8 della superficie del locale o meccanica con ricambi di almeno
25 m3 per persona per ora.
Devono essere previsti non meno di due spogliatoi.
Per gli arbitri deve essere previsto un locale spogliatoio, distinto per sesso, della superficie minima di 10
mq. al netto dei servizi con annesso un gruppo di servizi igienici costituito da almeno due docce, un lavabo,
un vaso.
(omissis.. )
Art. 19
Disposizioni particolari per impianti con capienza non superiore a 100 persone complessive
(spettatori - praticanti - addetti).
L'indicazione circa il numero complessivo delle persone che può contenere l'impianto deve risultare da
apposita dichiarazione rilasciata sotto la responsabilità del titolare dell'attività.
Gli impianti devono essere provvisti di non meno di due uscite di cui almeno una di larghezza non inferiore
a due moduli; per la seconda uscita è consentita la larghezza non inferiore a 0,80 m.
Devono osservarsi le disposizioni contenute negli articoli 5, 6 e 15 delle presenti norme.
Per impianti con capienza non superiore a 50 persone è consentito l'impiego di coperture pressostatiche
realizzate con materiali aventi caratteristiche di reazione al fuoco conformi alle norme del Ministero
dell'interno per i locali di pubblico spettacolo (art. 4 del decreto ministeriale 6 luglio 1983).
Devono essere previsti adeguati sostegni in grado di impedire il rischio del repentino abbattimento in caso
di caduta di pressione.
Per le disposizioni igienico-sanitarie si rimanda a quanto stabilito dalle autorità competenti.
Art. 20
Piscine ed ippodromi.
Per le zone spettatori le disposizioni contenute nei precedenti articoli devono essere applicate anche alle
piscine e agli ippodromi.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
32.4
Per le predette attività restano valide le altre disposizioni contenute nella circolare n. 16 del 15 febbraio
1951 salvo quanto indicato al successivo comma.
L'art. 110 della predetta circolare n. 16 viene cosi modificato: il servizio di salvataggio deve essere
disimpegnato da almeno due bagnini all'uopo abilitati dalla sezione salvamento della Federazione italiana
nuoto ovvero muniti di brevetti di idoneità per i salvataggi a mare rilasciati da società autorizzata dal
Ministero della marina mercantile».
Art. 21
Norme transitorie.
Gli impianti sportivi esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto devono essere adeguati ai
precedenti articoli 5, 6, 7, 8, 11, 14, 15, 16, 18 e 19.
Per le uscite degli impianti con capienza non superiore a 100 persone complessive è consentita una
larghezza specifica non inferiore a 0,90 m.
L'adeguamento dei predetti impianti alle disposizioni contenute nell'art. 16 deve avvenire entro il 31
dicembre 1988 mentre l'adeguamento alle disposizioni contenute negli articoli 5, 6, 7, 8, 11, 14, 15, 18 e
19 deve avvenire entro il 30 aprile 1990.
Per le attività esistenti alla data del 10 dicembre 1984 restano valide le disposizioni contenute nella legge
7 dicembre 1984, n. 818, e sue successive modificazioni e relativi decreti di attuazione.
Art. 22
Disposizioni finali.
Per gli impianti sportivi di cui al precedente art. 1, gli articoli 95, 96, 97, 98, 99,199, 101, 102, 103 e 110
della circolare del Ministero dell'interno n. 16 del 15 febbraio 1951 sono sostituiti dalle disposizioni
contenute nelle presenti norme.
Si richiamano inoltre le disposizioni contenute nella legge 30 marzo 1971, n.118 e nel regolamento di
attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n 384, relativo alla eliminazione
delle barriere architettoniche.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
32.5
CD Rom allegato alla pubblicazione "SUPERARE LE BARRIERE ARCHITETTONICHE migliorando il comfort e la sicurezza" a cura di Leris Fantini
DECR. MINISTERO DELL'INTERNO 22 GENNA10 1987
Integrazione al decreto ministeriale 10 settembre 1986 concernente nuove norme di sicurezza
per la costruzione e l'esercizio di impianti sportivi.
(Pubblicato nella Gazzetta Ufficia/e n. 23 de/ 29 gennaio 1987).
Il Ministro dell'lnterno
(omissis...)
Visto il proprio decreto 10 settembre 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 215 del 16 settembre
1986, concernente «Nuove norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio di impianti sportivi".
Rilevata la necessità di dover integrare il predetto decreto con una specifica previsione che, in presenza
di particolari esigenze e assicurati comunque gli aspetti globali della sicurezza, consenta, attraverso la
prescrizione di particolari accorgimenti tecnici, di derogare alla applicazione integrale delle norme
contenute nel decreto medesimo;
Decreta
Dopo l'art. 20 del decreto ministeriale 10 settembre 1986, meglio specificato in premessa, è inserito il
seguente articolo:
«Art. 20-bis - Ove per particolari ragioni di carattere tecnico o per speciali esigenze non fosse possibile
adottare qualcuna delle prescrizioni contenute nel presente decreto, il ministero dell'interno, sentita la
Commissione impianti sportivi (C.l.S.) del Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.) di cui al regio
decreto legge n. 302 del 2 febbraio 1949, e successive modificazioni, ha facoltà di concedere specifiche
deroghe nei casi in cui, attraverso l'adozione di particolari accorgimenti tecnici, venga comunque
assicurato agli impianti un grado di sicurezza non inferiore a quello risultante dalla attuazione integrale
delle presenti norme.
Di detta commissione fa parte un dirigente tecnico dell'organizzazione centrale del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco.
L'istanza di deroga deve essere inoltrata al comitato provinciale del C.O.N.I. che ne curerà l'inoltro, con
proprio motivato parere, alla commissione di cui ai commi precedenti».
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
33.1
CD Rom allegato alla pubblicazione "SUPERARE LE BARRIERE ARCHITETTONICHE migliorando il comfort e la sicurezza" a cura di Leris Fantini
CIRCOLARE CASSA DEPOSITI E PRESTITI
FEBBRAIO 1987 N. 155
Istruzioni integrative per la concessione dei mutui
(Pubblicato nel S.O. alla G.U. 17 marzo 1987)
(omissis...)
CAPITOLO 5
ALTRE DISPOSIZIONI
(omissis...)
Interventi per il superamento delle barriere architettoniche
Il 20 comma dell'art. 32 della legge 41/86 (finanziaria) stabilisce che i progetti dl costruzione o
ristrutturazione non possono essere approvati se non sono conformi alle disposizioni del D.P.R. n. 384 del
27 aprile 1978 in materia di superamento delle barriere architettoniche.
In merito alla disposizione della legge finanziaria 1986 che stabilisce che la Cassa deve destinare un
1% delle proprie risorse a tali interventi si chiarisce che, poiché la Cassa è l'lstituto chiamato istituzionalmente
a rispondere alle richieste degli Enti locali, a maggior ragione se trattasi di «interventi previsti per legge»,
non si ritiene utile accantonare alcuna quota ma, tutte le richieste in tal senso verranno accolte.
D'altronde porre tale tetto d'intervento oltre che limitativo è pure tecnicamente difficile da identificare
in presenza di progetti di ristrutturazione globale che prevedano anche l'adeguamento alle succitate
norme.
(omissis...)
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
34.1
CD Rom allegato alla pubblicazione "SUPERARE LE BARRIERE ARCHITETTONICHE migliorando il comfort e la sicurezza" a cura di Leris Fantini
CIRC. AZIENDA AUTONOMA FERROVIE DELLO STATO
8 APRILE 1987
N. AG. 2.1.2./725
Programma eliminazione barriere architettoniche.
Con riferimento a quanto richiesto dai Consiglieri di Amministrazione Ingg. Giulio Caporali e Fabio Maria
Ciuffini in merito all'oggetto, si fa presente quanto segue.
Il D.P.R. 27 aprile 1978, n. 384, concernente le norme di attuazione dell'art. 27 della legge 30 marzo 1971,
n. 118, in materia di barriere architettoniche e di trasporti pubblici, impone, all'art. 1, I'adozione di una serie
di misure per le strutture pubbliche di nuova costruzione od oggetto di ristrutturazione, mentre per le
strutture esistenti ne dispone l'adozione soltanto ove possibile.
L'art. 20 dello stesso D.P.R. -riferito specificatamente ai treni, stazioni e ferrovie- prevede l'adozione di
provvedimenti per facilitare l'accesso ai treni delle persone con difficoltà di deambulazione nonché
l'adattamento di carrozze per consentire il trasporto di invalidi in carrozzella su alcuni treni in circolazione
sulle principali linee, demandando al Ministro dei trasporti la fissazione dei relativi criteri e modalità.
Per quanto attiene l'abbattimento delle barriere architettoniche negli uffici, fin dal gennaio 1981 I'Azienda
F.S. ha emanato disposizioni per l'osservanza del citato D.P.R. nel caso di nuove costruzioni e
ristrutturazioni di fabbricati F.S. aperti al pubblico, ivi compresi i F.V. (1) delle stazioni.
Per le stazioni esistenti fu invece ritenuto che gli adattamenti, richiedenti spesso impegnativi e costosi
interventi specie per le strutture di collegamento tra i marciapiedi, venissero programmati sulla base delle
scelte operate per l'individuazione delle fermate dei treni specializzati per il trasporto di invalidi non
deambulanti.
A tale riguardo -posto che il trasporto ferroviario di detti invalidi investe una serie di problemi connessi con
l'accesso alle stazioni, la fruibilità dei principali servizi (biglietterie, ritirate, bar, ecc.), I'accesso ai
marciapiedi di fermata dei treni, la salita e discesa dalle carrozze e la sistemazione a bordo delle stesseè stato svolto un coordinato studio per la definizione delle modalità di soluzione della complessiva
problematica e per la proposizione del connesso programma di attuazione.
Le ipotesi di soluzione abbozzate per i diversi aspetti sono state verificate con le associazioni rappresentative degli handicappati, pervenendo alla seguente impostazione:
- non appaiono utilizzabili dagli invalidi sistemati a bordo delle carrozze sulle proprie carrozzelle, relazioni
a lunghissimo percorso, comportando le stesse un disagio fisico non sopportabile;
- devono essere invece previste relazioni a media distanza (dell'ordine di non più di 600 - 700 Km.)
possibilmente diurne, con adeguata sistemazione comprendente la possibilità dell'uso delle ritirate;
- appariva meritevole di verifica l'ipotesi di effettuazione di trasporto anche a breve raggio (treni locali).
Conseguentemente è stato attivato nel settembre 1982 un servizio sperimentale con treni locali tra Brescia
ed Udine con impiego di carrozze vicinali a piano ribassato opportunamente adattate, che peraltro ha avuto
utilizzazione praticamente nulla, presumibilmente per i disagi che il trasporto ferroviario comporta (orari
obbligati, difficoltà di raggiungimento delle stazioni, di salita e discesa dai treni e di deflusso dalla stazione
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
35.1
di arrivo, ecc.) in rapporto all'assai più flessibile trasporto con mezzo stradale, in grado di assicurare ampia
autonomia di orario e l'agevole servizio porta/porta.
Per i servizi a medio raggio sono state individuate 10 relazioni, serventi 25 stazioni, sulle quali attivare,
quale prima fase, il trasporto di invalidi in carrozzella e sono stati studiati e verificati con le associazioni
degli handicappati gli adattamenti da apportare a carrozze Bz tipo X (all'epoca utilizzate per tali relazioni)
comportanti la creazione di nuove porte laterali allargate e del relativo nuovo vestibolo e l'ampliamento
di un tratto di corridoio, di un compartimento e di una ritirata.
Sono stati anche realizzati prototipi di elevatori per superare il dislivello tra marciapiede e vano porta delle
carrozze nelle due soluzioni di elevatore incorporato nelle carrozze e di elevatore a terra in dotazione alle
stazioni.
All'epoca non venne individuata una valida soluzione per il passaggio da un marciapiede all'altro, stante
il dimensionamento e la struttura degli stessi marciapiede e degli esistenti sottopassaggi, che non
consentono, a meno di radicali ristrutturazioni investenti anche la sistemazione del piano d'armamento,
la realizzazione di rampe inclinate e l'installazione di ascensori.
In relazione al disposto della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che destina l'uno per cento (pari a 43 miliardi)
dell'ammontare dei mutui autorizzati a favore dell'Ente F.S. (pari a 4.300 miliardi, dei quali 1.300 per rinnovi
e 3.000 il potenziamento del parco del materiale rotabile) ed un programma biennale per l'abbattimento
delle barriere architettoniche nelle strutture edilizie e nel materiale rotabile F.S. e tenuto conto dei nuovi
indirizzi intervenuti in materia di orario e composizione dei treni viaggiatori, è risultato necessario
aggiornare il suddetto programma per quanto attiene le relazioni da servire e il tipo di carrozze da adattare
ed integrarlo con la previsione di più estesi interventi in materia di adeguamento dei F.V. e, soprattutto,
di attraversamento dei binari.
Si è quindi provveduto:
- ad individuare un nuovo programma di treni, serventi 13 relazioni e 43 stazioni
- a studiare il progetto di adattamento di carrozze Bz tipo Z, che saranno utilizzate, in luogo delle tipo X,
per i nuovi treni previsti e per le quali già è stato autorizzato l'adattamento di 80 unità con deliberazione
del Consiglio d'amministrazione n. 9 dell'8. 1 .87.
- a svolgere un'indagine in merito agli interventi necessari nelle suindicate 43 stazioni
- ad approfondire la problematica relativa all'attraversamento dei binari.
Per l'ultimo di tali aspetti, risultando confermata l'obiettiva difficoltà, sul piano tecnico e finanziario, della
realizzazione di rampe e della generalizzata installazione di ascensori, è stata esperita una ricerca di
mercato per verificare la possibilità di installare, sulle scale esistenti, idonei traslatori, dotati di piattaforme
ribaltabili onde ingombrare la larghezza delle scale solo in occasione del loro impiego.
Tale ricerca ha consentito di individuare alcune ditte in grado di fornire detti traslatori e si stanno
perfezionando contatti per visionare installazioni già realizzate ovvero per provvedere al montaggio di
prototipo adattato alle esigenze F.S.
Se, come appare probabile in base ai contatti avuti, tale dispositivo risultorà idoneo all'impiego nelle
stazioni ferroviarie e di sicura installabilità in tempi brevi sarà possibile risolvere, con spesa relativamente
contenuta, il problema del superamento delle scale, di fatto diversamente di quasi impossibile soluzione.
Non appena verificata la rispondenza del progetto di adattamento delle carrozze tipo Z e del prototipo del
suindicato traslatore -adempimenti che saranno svolti entro il più breve tempo possibile- verranno
presentate al Consiglio di Amministrazione coordinate proposte in merito al programma biennale previsto
dalla legge 41/86 ed allo schema di decreto ministeriale attuativo dell'art. 20 del D.P.R. 384/78.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
35.2
CD Rom allegato alla pubblicazione "SUPERARE LE BARRIERE ARCHITETTONICHE migliorando il comfort e la sicurezza" a cura di Leris Fantini
DECRETO LEGGE 7 SETTEMBRE 1987 N. 371
(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 211 del 10-9-87)
coordinato con
LEGGE Dl CONVERSIONE 29 OTTOBRE 1987, N. 449
(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 257 del 3-11-87)
recante:
"Interventi urgenti di adeguamento strutturale e funzionale di immobili destinati a musei, archivi
e biblioteche e provvedimenti urgenti a sostegno delle attivita culturali".
(omissis. . .)
Art. 1
1. E autorizzata la spesa di lire 620 miliardi nell'anno 1987, di cui non meno del 50 per cento da localizzare
nel Mezzogiorno, per la realizzazione di un programma di interventi urgenti volto a garantire:
a) I'adeguamento strutturale e funzionale degli immobili statali e di enti pubblici destinati a musei, archivi
e biblioteche, delle aree archeologiche e delle altre sedi del Ministero per i beni culturali e ambientali, che
può comprendere, ove necessario, I'installazione e l'adeguamento di impianti tecnologici e di sicurezza;
b) il restauro conservativo e il consolidamento degli edifici in particolari condizioni di precarietà statica e
funzionale di interesse artistico e storico dello Stato e di enti pubblici, nonché il restauro dei beni mobili
connessi e del patrimonio archivistico e librario;
c) il restauro conservativo e il consolidamento di edifici in particolari condizioni di precarietà statica e
funzionale e il restauro dei beni mobili connessi, di interesse artistico e storico, di proprietà di privati,
fondazioni ed associazioni legalmente riconosciute;
d) I'acquisto di beni mobili ed immobili di interesse artistico e storico, anche mediante l'esproprio e
l'esercizio del diritto di prelazione.
e) la modernizzazione delle strutture e dei servizi degli organi centrali, degli istituti centrali e degli organi
periferici del Ministero per i beni culturali e ambientali, ivi compresa l'attivazione del Sistema Bibliotecario
Nazionale.
Art. 2
1. Il programma di cui all'art. 1 è finalizzato ad una migliore fruizione pubblica del patrimonio culturale ed
è predisposto, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
dal Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali.
Il programma destina non meno di lire 400 miliardi agli interventi di cui alle lettere a) e b) dell'art. 1.
(omissis.. )
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
36.1
Art. 4
1. Per le attività e le iniziative connesse alla celebrazione del XXX anniversario della costituzione del
Festival dei Due Mondi, il Ministero per i beni culturali e ambientali partecipa con iniziative proprie e con
contributi al comune di Spoleto per quelle promosse dal comune medesimo o dall'apposito comitato per
la costituzione della fondazione "Festival dei Due Mondi".
E autorizzata a tal fine, per l'anno 1987, la spesa di lire 2.500 milioni.
2. Per le attività e le iniziative connesse alle celebrazioni di anniversari di eventi culturali per le quali, alla
data del 30 ottobre 1987, risulti istituito con decreto del Presidente della Repubblica apposito Comitato
nazionale, è autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni .
3. Il Ministro per i beni culturali e ambientali ripartisce, con proprio decreto, la somma di cui al comma 2
tra le diverse manifestazioni celebrative.
I contributi destinati a ciascuna manifestazione sono assegnati ai rispettivi Comitati nazionali.
4. Per il sostegno di attività ed iniziative di particolare prestigio culturale promosse, nell'anno 1987, da
amministrazioni comunali e provinciali ovvero da enti o fondazioni, con il patrocinio del Presidente della
Repubblica e con il contributo finanziario delle regioni, è autorizzata la spesa di lire 2.500 milioni.
Il Ministro per i beni culturali e ambientali, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge
conversione del presente decreto, assegna tali contributi agli enti promotori.
5. Le attività e le iniziative di cui ai precedenti commi riguardano il restauro di beni culturali pubblici e privati
e la realizzazione di manifestazioni culturali, artistiche, congressuali e scientifiche, a carattere anche
internazionale.
(omissis.. .)
Art. 4-bis
1. Per interventi volti al consolidamento e al restauro conservativo del patrimonio artistico, monumentale
e storico caratterizzato dal "barocco leccese" è autorizzata, per l'anno 1987, la spesa di lire 10.000 milioni.
(omissis. . .)
2. Sulla base di un programma predisposto dalla regione Sicilia per interventi volti alla conservazione ed
al recupero del patrimonio artistico, monumentale e storico dei centri della Sicilia sud orientale caratterizzati dal "barocco siciliano", sentito il Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, è concesso alla
regione Sicilia, nell'anno 1987, un contributo di lire 10.000 milioni.
(omissis. ..)
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
36.2
CD Rom allegato alla pubblicazione "SUPERARE LE BARRIERE ARCHITETTONICHE migliorando il comfort e la sicurezza" a cura di Leris Fantini
DECRETO MINISTRO DEI TRASPORTI
2 OTTOBRE 1987
(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 257 del 3 -11- 1987)
Caratteristiche funzionali e di approvazione dei tipi unificati ai "autobus e minibus destinati al
trasporto di persone a ridotta capacità motoria anche non deambulanti" ed "autobus, minibus ed
autobus snodati con posti appositamente attrezzati per persone a ridotta capacità motoria".
Il Ministro dei trasporti
Visti gli articoli 11 e 12 della legge 10 aprile 1981, n. 151, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 24
aprile 1981, cui fa riferimento l'art. 34 della legge finanziaria1986;
Visti i decreti ministeriali 12(53)10AU del 1° febbraio 1982, 877(53)10AU del 18 luglio 1986 e 832(53)10AU
del 3 settembre 1986;
Ritenuto che occorre mettere in grado le regioni di programmare l'erogazione di contributi previsti dalla
legge sopra richiamata anche per l'acquisto di autobus, minibus ed autobus snodati idonei al trasporto
pubblico di persone a ridotta capacita motoria anche non deambulanti;
Considerata la necessità di dare applicazione alla citata legge per quanto concerne il fondo per gli
investimenti nel settore dei trasporti pubblici locali e di agevolare, nel rispetto delle esigenze della
produzione, la predisposizione dei piani di approvvigionamento degli autobus, dei minibus e degli autobus
snodati idonei al trasporto pubblico di persone a ridotta capacità motoria anche non deambulanti;
Sentite le associazioni delle aziende costruttrici dei veicoli e di esercizio delle linee:
Decreta:
Art. 1
Gli autobus, i minibus e gli autobus snodati per servizio in linea—interurbano, urbano, suburbano e
interurbano regionale destinato esclusivamente a servizi con percorsi imitati e frequenti fermate —idonei
al trasporto di persone a ridotta capacità motoria, anche non deambulanti, debbono oltreché rispondere
alle norme in vigore per essere ammessi alla circolazione stradale, uniformarsi alle caratteristiche
funzionali precisate negli allegati A e B del presente decreto, concernenti rispettivamente gli autobus corti
e cortissimi e i minibus destinati al trasporto di persone a ridotta capacità motoria anche non deambulanti,
e gli autobus, i minibus e gli autobus snodati destinati ai normali servizi di linea con posti appositamente
attrezzati per persone a ridotta capacità motoria.
Art. 2
Le tabelle di unificazione a carattere definitivo richiamate negli allegati tecnici al presente decreto, nuove
o che comportino innovazioni rispetto a quelle approvate in applicazione di precedenti norme sui veicoli
agevolati, debbono essere approvate dal Ministero dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione
civile e dei trasporti in concessione, entro il 31 dicembre 1987, sentite le aziende di costruzione dei veicoli
e di esercizio delle linee.
Art. 3
Sono considerati di tipo unificato per il trasporto —interurbano, suburbano, urbano ed interurbano
regionale destinato esclusivamente a servizi con percorsi limitati e frequenti fermate— di persone a ridotta
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
37.1
capacità motoria anche non deambulanti tutti i tipo omologati, anche in sede locale, dei veicoli di cui all'art.
1 che rispondano alle caratteristiche indicate o cui si fa riferimento nell'allegato A del presente decreto.
Art. 4
Sono considerati di tipo unificato per il servizio di linea—interurbano, suburbano, urbano ed interurbano
regionale destinato esclusivamente a servizi con percorsi limitati e frequenti fermate— con posti
appositamente attrezzati per il trasporto di persone a ridotta capacità motoria tutti i tipi omologati, anche
in sede locale, di autobus, minibus ed autobus snodati che rispondano alle caratteristiche indicate o cui
si fa riferimento nell'allegato B del presente decreto.
Art. 5
L'accertamento della corrispondenza dei singoli tipi alle caratteristiche funzionali ha luogo in sede di
omologazione, I'esito positivo deve risultare da apposita annotazione riportata sul certificato di omologazione
anche locale.
Per i veicoli già omologati, anche se in sede locale, I'accertamento di cui sopra avviene a richiesta degli
interessati; I'esito positivo deve risultare da apposita dichiarazione.
Per i veicoli già omologati ed in possesso della certificazione di rispondenza alle norme di finanziabilità
con contributo statale, I'accertamento della rispondenza alle norme del presente decreto va limitato alle
disposizioni aggiuntive contenute nell'allegato
A e B dello stesso.
ALLEGATO A
Sono definiti "Autobus e minibus destinati al trasporto di persone a ridotta capacità motoria anche non
deambulanti" i veicoli a tal fine predisposti che rispondano ai requisiti di cui ai decreti ministeriali 1° febbraio
1982, 18 luglio 1986 e 3 settembre 1986, afferenti rispettivamente gli autobus in servizio di linea—
interurbano, urbano, suburbano e interurbano regionale destinato esclusivamente a servizi con percorsi
limitati e frequenti fermate— modificati ed integrati come segue:
a) i veicoli possono essere unicamente del tipo corto o cortissimo e debbono avere:
- almeno due posti (nel caso di veicoli cortissimi) e almeno tre posti (nel caso di veicoli corti) destinati a
persone in carrozzella ed un pari numero di posti destinati a persone con ridotta capacità motoria;
- un numero di posti per accompagnatori almeno pari alla somma di quelli di cui al precedente comma;
- una porta doppia di servizio, posta sulla fiancata destra, munita di pedana elevatrice telecomandata dal
conducente, atta a consentire la salita e la discesa delle persone in carrozzella; la predetta pedana non
dovrà interessare il corridoio del veicolo e, in posizione di riposo, potrà trasformarsi in gradino; è ammessa,
a porta aperta, una sporgenza delle ante oltre il piano verticale tangente alla carrozzeria non superiore
a mm. 350;
- una porta di emergenza posteriore di larghezza utile non inferiore a 800 mm., munita di scivolo o altri
dispositivi, entrambi ad estrazione manuale, che assicurino l'uscita delle carrozzelle;
- comandi di tipo elettrico sia per l'apertura e chiusura della porta di servizio, sia per il funzionamento della
pedana elevatrice comunque azionata, disposti nel posto di guida, a portata della mano destra del
conducente; oltre al prescritto comando di emergenza è ammesso un ripetitore per il solo azionamento
della pedana, nei pressi della porta di servizio, azionabile solo a porta aperta;
- altezza minima interna sul piano longitudinale mediano del veicolo (fra il piano di calpestio e la superficie
interna del tetto e di elementi aggettanti, esclusi i mancorrenti) di 1.900 mm;
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
37.2
- in corrispondenza della porta di servizio, altezza massima da terra del gradino, a veicolo scarico, non
superiore a 300 mm; tale altezza va rispettata comunque sia realizzato l'azionamento della pedana;
- il corridoio utilizzato per la movimentazione dei passeggeri privo di gradini;
- i sedili, destinati a persone a ridotta capacità motoria non in carrozzella, imbottiti, con rivestimento in
tessuto, muniti di braccioli e poggiatesta e dotati di cinture di sicurezza
- i posti carrozzella ubicati in prossimità della porta di servizio; ogni posto carrozzella deve essere
delimitato da appositi mancorrenti, dotato di bloccaggi di ancoramento delle carrozzelle al veicolo e di
cinture di sicurezza a doppia bretella ed avere dimensioni in pianta non inferiori a mm. 700 x mm. 1.100;
- appositi cartelli di individuazione esterni ed interni le cui caratteristiche saranno indicate in tabelle di
unificazione a carattere definitivo;
b) inoltre i veicoli in questione possono avere:
- in corrispondenza dei posti riservati alle carrozzelle, strapuntini retrattili da utilizzare quando detti posti
non siano occupati;
- i sedili destinati agli accompagnatori di tipo imbottito;
c) infine in detti veicoli non sono ammessi posti in piedi.
ALLEGATO B
Sono definiti «Autobus, minibus ed autobus snodati con posti appositamente attrezzati per persone a
ridotta capacità motoria», quelli che, oltre a rispondere ai requisiti di cui ai decreti ministeriali 1° febbraio
1982, 18 luglio 1986 e 3 settembre 1986, afferenti rispettivamente gli autobus in servizio di linea —
interurbano, suburbano, urbano e interurbano regionale destinato esclusivamente a servizi con percorsi
limitati e frequenti fermate— soddisfino a quanto sottospecificato:
- i posti destinati alle persone a ridotta capacità motoria, debbono essere disposti solo fronte marcia,
muniti di braccioli amovibili lato corridoio; e distribuiti su entrambi i lati anche se in misura diversa;
- I'accesso agli stessi deve aver luogo dalla porta anteriore in corrispondenza della quale, oltre agli appigli
previsti dalle precedenti norme, I'eventuale montante centrale, che individui la porta doppia, sarà
sostituito da due montanti laterali;
- devono essere applicati appositi cartelli di individuazione esterni ed interni le cui caratteristiche saranno
indicate in tabelle di unificazione a carattere definitivo.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
37.3
CD Rom allegato alla pubblicazione "SUPERARE LE BARRIERE ARCHITETTONICHE migliorando il comfort e la sicurezza" a cura di Leris Fantini
CIRCOLARE MINISTERO DEI TRASPORTI
6 NOVEMBRE 1987
CIRCOLARE MINISTERO DEI TRASPORTI
DIREZIONE GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE
E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE
Divisione 53 - Prot. 1285(53) 10-AU A11.1 D.G.U. 177 del 6 novembre 1987
Caratteristiche funzionali e di approvazione dei tipi unificati di "Autobus e minibus destinati al
trasporto di persone a ridotta capacità motoria anche non deambulanti" ed "Autobus, minibus ed
autobus snodati con posti appositamente attrezzati per persone a ridotta capacità motoria".
Si trasmette copia del Decreto n. 1174(53)1O-AU in data 2-10-87 pubblicato sulla G.U. n. 257 del 3-111987 relativo alle caratteristiche dei tipi di autobus e minibus ed autobus snodati di cui all'oggetto.
Si precisa che nel caso di veicoli "appositamente attrezzati per il trasporto di persone non deambulanti"
(allegato A) deve essere consentita la salita di altri viaggiatori ove non siano occupati i posti fissi destinati
agli accompagnatori inoltre sia gli accompagnatori che altri viaggiatori potranno occupare gli strapuntini
retrattili in corrispondenza dei posti destinati alle carrozzelle non utilizzate.
Peraltro gli altri viaggiatori hanno l'obbligo di cedere il posto ai viaggiatori in carrozzella e loro accompagnatori
che si presentino alle fermate.
Si raccomanda pertanto l'apposizione di particolari cartelli che ricordino sia tale obbligo per gli altri
viaggiatori e sia il divieto di posti in piedi.
Appare ancora opportuno, onde ottenere la migliore utilizzazione del servizio, che le fermate per la salita
e discesa di persone in carrozzella avvengano prevalentemente a richiesta delle stese.
Infine anche per quanto concerne i veicoli con posti appositamente attrezzati per persone a ridotta capacità
motoria, si raccomanda alle Aziende di disciplinarne il servizio con apposite disposizioni tendenti a
facilitare l'utilizzo dei veicoli da parte dei viaggiatori che presentino difficoltà di deambulazione, informandone l'utenza anche attraverso la stampa.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
38.1
CD Rom allegato alla pubblicazione "SUPERARE LE BARRIERE ARCHITETTONICHE migliorando il comfort e la sicurezza" a cura di Leris Fantini
LEGGE 11 MARZO 1988 N. 67
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 1988)
(Pubblicata nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n.61 del 14-3-88)
(omissis...)
CAPO VIII
DISPOSIZIONI DIVERSE
(omissis...)
Art. 29
(omissis...)
2. Per il finanziamento dei piani di eliminazione delle barriere architettoniche la Cassa depositi e prestiti
è autorizzata a concedere ai comuni e alle provincie mutui per un importo complessivo di lire 75 miliardi
per ciascuno degli anni 1988 e 1989; l'onere di ammortamento, valutato in lire 12 miliardi per l'anno 1989
e in lire 24 miliardi per l'anno 1990, è assunto a carico dello Stato.
Qualora l'ammontare messo a disposizione dalla Cassa depositi e prestiti sia inferiore all'ammontare dei
mutui richiesti dai comuni e dalle provincie entro il termine perentorio del 31 marzo di ciascuno degli anni
1988 e 1989 - quale risulta dalla data del plico raccomandato con avviso di ricevimento concernente la
domanda di mutuo - le concessioni della Cassa depositi e prestiti sono proporzionalmente ridotte.
La quota eventualmente non utilizzata dell'ammotare annuo messo a disposizione della Cassa depositi
e prestiti può essere utilizzata dai comuni e dalle provincie anche nell'esercizio successivo.
(omissis...)
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
39.1
CD Rom allegato alla pubblicazione "SUPERARE LE BARRIERE ARCHITETTONICHE migliorando il comfort e la sicurezza" a cura di Leris Fantini
DECRETO LEGGE 5 SETTEMBRE 1988 N. 390
Disposizioni urgenti per l'edilizia scolastica
(omissis. ..)
Art. 1
1. In attesa di un'organica disciplina da definire con una legge-quadro sull'edilizia scolastica e al fine di
assicurare prioritariamente la piena e razionale utilizzazione di tutti gli edifici scolastici, anche mediante
l'assegnazione di uso di parte di essi a scuole di tipo diverso da quello per il quale l'ente proprietario ha
l'obbligo della fornitura dei locali, il provveditore agli studi, d'intesa con gli enti locali competenti e sentito
il consiglio scolastico provinciale, definisce annualmente un piano di utilizzazione di tutti gli edifici e locali
scolastici disponibili, tenuto conto delle esigenze connesse con la consistenza della popolazione
scolastica, anche nel quinquennio successivo, con la formazione delle classi e con lo svolgimento delle
specifiche attività didattiche di ciascun tipo di scuola.
(omissis...)
Art. 2
1. Le restanti quote dei finanziamenti di cui al comma 2, lettera a), dell'articolo 11 del decreto-legge 1° luglio
1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, si aggiungono a quelle
destinate al conseguimento delle finalità di cui alla lettera b) dello stesso articolo 11, con particolare
riguardo:
a) all'adeguamento degli edifici scolastici alle norme di sicurezza ed alle prescrizioni relative all'igiene ed
all'agibilità dei locali;
b) all'eliminazione, per le scuole di ogni ordine e grado, delle situazioni relative all'utilizzazione impropria
di edifici non appositamente costruiti per l'uso scolastico e non già riadattabili, in via permanente, per tale
uso, anche mediante il ricorso, nei casi più gravi ed urgenti, a soluzioni di edilizia industrializzata.
(omissis...)
Art. 4
1. Il decreto del Ministro della pubblica istruzione, di cui al comma 5 dell'articolo 11 del decreto-legge 1°
luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 448, individua gli enti locali
destinatari dei mutui e determina le opere da realizzare, con le rispettive quote di finanziamento, nel
rispetto delle priorità del programma annuale che sarà formulato dalle Regioni, tenuto conto dei piani
provinciali di utilizzazione degli edifici di cui all'articolo 1, sentiti gli enti locali interessati ed i sovrintendenti
scolastici regionali.
2. La Cassa depositi e prestiti, sulla base della richiesta di finanziamento e della delibera di approvazione
del progetto esecutivo, nonché della prescritta ulteriore documentazione, provvede alla concessione dei
mutui entro sessanta giorni dalla presentazione della richiesta stessa.
Art. 5.
1. Ai fini dell'esecuzione delle opere finanziate ai sensi del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito,
con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, le province ed i comuni interessati possono avvalersi
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
40.1
della disciplina della concessione prevista dall'articolo 5 della legge 5 agosto 1975, n. 412.
La delibera di approvazione delle opere, cui si riferisce la concessione sostituisce quella di approvazione
del progetto esecutivo ai fini della concessione dei mutui da parte della Cassa depositi e prestiti.
(omissis..)
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
40.2
CD Rom allegato alla pubblicazione "SUPERARE LE BARRIERE ARCHITETTONICHE migliorando il comfort e la sicurezza" a cura di Leris Fantini
DECRETO LEGGE 4 NOVEMBRE 1988 N. 465
Misure urgenti e straordinarie per la realizzazione di strutture turistiche,
ricettive e tecnologiche
(Pubblicato nella Gazzetta Ufficale n. 259 del 4-11-1988)
(omissis....)
Art. 1
1. In vista dello svolgimento dei campionati mondiali di calcio del 1990, per la realizzazione di iniziative
volte allo sviluppo, razionalizzazione, adeguamento, ammodernamento e informatizzazione di
strutture turistiche e ricettive, è autorizzata la spesa di lire 100 miliardi per l'anno 1988 di lire 146 miliardi
per l'anno 1989 e di lire 196 miliardi per l'anno 1990, di cui lire 21 miliardi come limite di impegno annuo
a decorrere dall'anno 1989.
Delle predette somme almeno il 40 per cento è riservato ai territori del Mezzogiorno.
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro del turismo e dello
spettacolo, d'intesa con il comitato di cui all'articolo 2 della legge 17 maggio 1983, n. 217, individua
con proprio decreto, relativamente alle iniziative di cui al comma 1, le priorità, i parametri di valutazione
ed i criteri di ripartizione.
a) per le priorità, all'adeguamento delle strutture e dei servizi turistici per i campionati mondiali di calcio
del 1990, alla creazione di parchi e spazi verdi, alla ristrutturazione di aree ad alta vocazione turistica,
allo sviluppo di forme associative e di accordi finalizzati a progetti di miglioramento dell'offerta ricettiva
e dei servizi, all'adeguamento agli standard europei delle normative antinfortunistiche e di sicurezza,
allo sviluppo del turismo nel Mezzogiorno ed allo sviluppo del turismo giovanile;
(omissis....)
3. I progetti volti alla realizzazione delle iniziative di cui al comma 1 sono presentati al Ministero del
turismo e dello spettacolo entro novanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del
decreto di cui al comma 2.
I progetti a carattere regionale devono essere corredati da un attestato delle regioni competenti da cui
risulta la conformità dei medesimi alle finalità dei programmi di sviluppo turistico.
Per i progetti a carattere nazionale tale conformità è verificata dal Ministro del Turismo e dello
Spettacolo, d'intesa con il Comitato di cui all'articolo 2 della legge 17 maggio 1983, n. 217.
4. I progetti di cui al comma 3 devono indicare:
(omissis....)
i) il rispetto della normativa relativa all'abolizione delle barriere arichitettoniche;
(omissis...)
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
41.1
CD Rom allegato alla pubblicazione "SUPERARE LE BARRIERE ARCHITETTONICHE migliorando il comfort e la sicurezza" a cura di Leris Fantini
LEGGE 9 GENNAIO 1989 N. 13
Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche
negli edifici privati
Art. 1
1. I progetti relativi alla costruzione di nuovi edifici, ovvero alla ristrutturazione di interi edifici, ivi compresi
quelli di edilizia residenziale pubblica, sovvenzionata ed agevolata, presentati dopo sei mesi dall'entrata
in vigore della presente legge sono redatti in osservanza delle prescrizioni tecniche previste dal comma
2.
2. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dei lavori pubblici fissa con proprio
decreto le prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, I'adattabilità e la visitabilità degli
edifici privati e di edilizia residenziale pubblica, sovvenzionata ed agevolata.
3. La progettazione deve comunque prevedere:
a) accorgimenti tecnici idonei alla installazione di meccanismi per l'accesso ai piani superiori, ivi
compresi i servoscala;
b) idonei accessi alle parti comuni degli edifici e alle singole unità immobiliari;
c) almeno un accesso in piano, rampe prive di gradini o idonei mezzi di sollevamento;
d) I'installazione, nel caso di immobili con più di tre livelli fuori terra, di un ascensore per ogni scala
principale raggiungibile mediante rampe prive di gradini.
4. E' fatto obbligo di allegare al progetto la dichiarazione del professionista abilitato di conformità degli
elaborati alle disposizioni adottate ai sensi della presente legge.
Art. 2
1. Le deliberazioni che hanno per oggetto le innovazioni da attuare negli edifici privati dirette ad eliminare
le barriere architettoniche di cui all'articolo 27, primo comma, della legge 30 marzo 1971, n. 118, ed
all'articolo 1, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384, nonché
la realizzazione di percorsi attrezzati e l'installazione di dispositivi di segnalazione atti a favorire la mobilità
dei ciechi all'interno degli edifici privati, sono approvate dall'assemblea del condominio, in prima o in
seconda convocazione, con le maggioranze previste dall'articolo 1136, secondo e terzo comma, del
codice civile.
2. Nel caso in cui il condominio rifiuti di assumere, o non assuma entro tre mesi dalla richiesta fatta per
iscritto, le deliberazioni di cui al comma 1, i portatori di handicap, ovvero chi ne esercita la tutela o la potestà
di cui al titolo IX del libro primo del codice civile, possono installare, a proprie spese, servoscala nonché
strutture mobili e facilmente rimovibili e possono anche modificare l'ampiezza delle porte d'accesso, al fine
di rendere più agevole l'accesso agli edifici, agli ascensori e alle rampe dei garages.
3. Resta fermo quanto disposto dagli articoli 1120, secondo comma, e 1121, terzo comma, del codice
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
42.1
civile.
Art. 3
1. Le opere di cui all'articolo 2 possono essere realizzate in deroga alle norme sulle distanze previste dai
regolamenti edilizi, anche per i cortili e le chiostrine interni ai fabbricati o comuni o di uso comune a più
fabbricati.
2. E fatto salvo l'obbligo di rispetto delle distanze di cui agli articoli 873 e 907 del codice civile nell'ipotesi
in cui tra le opere da realizzare e i fabbricati alieni non sia interposto alcuno spazio o alcuna area di
proprietà o di uso comune.
Art. 4
1. Per gli interventi di cui all'articolo 2, ove l'immobile sia soggetto al vincolo di cui all'articolo 1 della legge
29 giugno 1939, n. 1497, le regioni, o le autorità da esse subdelegate, competenti al rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 7 della citata legge, provvedono entro il termine perentorio di novanta giorni dalla
presentazione della domanda, anche impartendo, ove necessario, apposite prescrizioni.
2. La mancata pronuncia nel termine di cui al comma 1 equivale ad assenso.
3. In caso di diniego, gli interessati possono entro i trenta giorni successivi, richiedere l'autorizzazione al
Ministro per i beni culturali e ambientali, che deve pronunciarsi entro centoventi giorni dalla data di
ricevimento della richiesta.
4. L'autorizzazione può essere negata solo ove non sia possibile realizzare le opere senza serio
pregiudizio del bene tutelato.
5. Il diniego deve essere motivato con la specificazione della natura e della varietà del pregiudizio, della
sua rilevanza in rapporto al complesso in cui l'opera si colloca e con riferimento a tutte le alternative
eventualmente prospettate dall'interessato.
Art. 5
1. Nel caso in cui per l'immobile sia stata effettuata la notifica ai sensi dell'articolo 2 della legge 1° giugno
1939, n. 1089, sulla domanda di autorizzazione prevista dalI'articolo 13 della predetta legge la competente
soprintendenza è tenuta a provvedere entro centoventi giorni dalla presentazione della domanda, anche
impartendo, ove necessario, apposite prescrizioni. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, commi
2,4 e 5.
Art. 6
1. L'esecuzione delle opere edilizie di cui all'articolo 2, da realizzare nel rispetto delle norme antisismiche
e di prevenzione degli incendi e degli infortuni, non è soggetta all'autorizzazione di cui all'articolo 18 della
legge 2 febbraio 1974, n. 64.
2. Resta fermo l'obbligo del preavviso e dell'invio del progetto alle competenti autorità, a norma dell'articolo
17 della stessa legge 2 febbraio 1974, n. 64.
Art. 7
1. L'esecuzione delle opere edilizie di cui all'articolo 2 non è soggetta a concessione edilizia o ad
autorizzazione. Per la realizzazione delle opere interne, come definite dall'articolo 26 della legge 28
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
42.2
febbraio 1985, n. 47, contestualmente all'inizio dei lavori, in luogo di quella prevista dal predetto articolo
26, I'interessato presenta al sindaco apposita relazione a firma di un professionista abilitato.
2. Qualora le opere di cui al comma 1 consistano in rampe o ascensori esterni ovvero in manufatti che
alterino la sagoma dell'edificio, si applicano le disposizioni relative all'autorizzazione di cui all'articolo 48
della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 8
1. Alle domande ovvero alle comunicazioni al sindaco relative alla realizzazione di interventi di cui alla
presente legge, è allegato certificato medico in carta libera attestante l'handicap e dichiarazione sostitutiva
dell'atto di notorieta, ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dalla quale risultino
l'ubicazione della propria abitazione, nonché le difficolta di accesso.
Art. 9
1. Per la realizzazione di opere direttamente finalizzate al superamento e all'eliminazione di barriere
architettoniche in edifici già esistenti (2) sono concessi contributi a fondo perduto con le modalità di cui
al comma 2. Tali contributi sono cumulabili con quelli concessi a qualsiasi titolo al condominio, al centro
o istituto, o al portatore di handicap.
2. Il contributo è concesso in misura pari alla spesa effettivamente sostenuta per costi fino a lire cinque
milioni; è aumentato del venticinque per cento della spesa effettivamente sostenuta per costi da lire cinque
milioni a lire venticinque milioni, e altresì di un ulteriore cinque per cento per costi da lire venticinque milioni
a lire cento milioni.
3. Hanno diritto ai contributi, con le procedure determinate dagli articoli 10 e 11, i portatori di menomazioni
o limitazioni funzionali permanenti, ivi compresa la cecità, ovvero quelle relative alla deambulazione e alla
mobilità, coloro i quali abbiano a carico i citati soggetti ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché i condomini ove risiedano le suddette categorie di
beneficiari.
4. Nella lettera e) del comma 1 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, le parole "mezzi necessari per la deambulazione e la locomozione", sono sostituite dalle
parole "mezzi necessari per la deambulazione, la locomozione e il sollevamento". La presente disposizione ha effetto dal 1° gennaio 1988.
Art. 10
1. E' istituito presso il Ministero dei lavori pubblici il Fondo speciale per l'eliminazione e il superamento delle
barriere architettoniche negli edifici privati.
2. Il Fondo è annualmente ripartito tra le regioni richiedenti con decreto del Ministro dei lavori pubblici di
concerto con i Ministri per gli affari sociali, per i problemi delle aree urbane e del tesoro, in proporzione
del fabbisogno indicato dalle regioni ai sensi dell'articolo 11, comma 5. Le regioni ripartiscono le somme
assegnate tra i comuni richiedenti .
3. I sindaci, entro trenta giorni dalla comunicazione delle disponibilità attribuite ai comuni, assegnano i
contributi agli interessati che ne abbiano fatto tempestiva richiesta.
4. Nell'ipotesi in cui le somme attribuite al comune non siano sufficienti a coprire l'intero fabbisogno, il
sindaco le ripartisce con precedenza per le domande presentate da portatori di handicap riconosciuti
invalidi totali con difficoltà di deambulazione dalle competenti unità sanitarie locali e, in subordine, tenuto
conto dell'ordine cronologico di presentazione delle domande. Le domande non soddisfatte nell'anno per
insufficienza di fondi restano valide per gli anni successivi.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
42.3
5. I contributi devono essere erogati entro quindici giorni dalla presentazione delle fatture dei lavori,
debitamente quietanzate.
Art. 11
1. Gli interessati debbono presentare domanda al sindaco del comune in cui è sito l'immobile con
indicazione delle opere da realizzare e della spesa prevista entro il 1° marzo di ciascun anno.
2. Per l'anno 1989 la domanda deve essere presentata entro il 31 luglio 1989.
3. Alla domanda debbono essere allegati il certificato e la dichiarazione sostitutiva dell'at{o di notorietà di
cui all'articolo 8.
4. Il sindaco, nel termine di trenta giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle
dómande, stabilisce il fabbisogno complessivo del comune sulla base delle domande ritenute ammissibili
e le trasmette alle regione.
5. La regione determina il proprio fabbisogno complessivo e trasmette entro trenta giorni dalla scadenza
del termine previsto dal comma 4 al Ministero dei lavori pubblici la richiesta di partecipazione alla
ripartizione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 2.
Art. 12
1 . Il Fondo di cui all'articolo 10 è alimentato con lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 1989,1990 e 1991
. Al predetto onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno
1989 all'uopo utilizzando I'accantonamento "Concorso dello Stato nelle spese dei privati per interventi volti
al superamento delle barriere architettoniche negli edifici" per lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 1989,
1990 e 1991.
3. Le somme eventualmente non utilizzate nell'anno di riferimento sono riassegnate al fondo per l'anno
successivo.
4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
42.4
CD Rom allegato alla pubblicazione "SUPERARE LE BARRIERE ARCHITETTONICHE migliorando il comfort e la sicurezza" a cura di Leris Fantini
D.M. LL.PP. 14 GIUGNO 1989 N. 236
Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli
edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento
e dell’eliminazione delle barriere architettoniche.
(S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno 1989)
IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
Visto l’art. 1 della L. 9 gennaio 1989, n. 13;
Visto l’art. 27 della L. 30 marzo 1971, n. 118;
Visto il D.P.R. 27 aprile 1978, n. 384;
Visto l’art. 32 della L. 28 febbraio 1986, n. 41 (1);
Visto l’art. 31 della L. 5 agosto 1978, n. 457 (2);
Udito il parere del Consiglio di Stato, ai sensi dell’art. 17 della L.
23 agosto 1988, n. 400;
Emana
il seguente decreto:
Regolamento di attuazione dell’art. 1 della L. 9 gennaio 1989, n. 13 - Prescrizioni tecniche necessarie
a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica
sovvenzionata e agevolata.
Capo I - Generalità
Art. 1
(Campo di applicazione).
- Le norme contenute nel presente decreto si applicano:
1) agli edifici privati di nuova costruzione, residenziali e non, ivi
compresi quelli di edilizia residenziale convenzionata;
2) agli edifici di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata ed
agevolata, di nuova costruzione;
3) alla ristrutturazione degli edifici privati di cui ai precedenti punti l) e 2), anche se preesistenti alla entrata
in vigore del presente decreto;
4) agli spazi esterni di pertinenza degli edifici di cui ai punti
precedenti.
Art. 2
(Definizioni)
- Ai fini del presente decreto:
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
43.1
A) Per barriere architettoniche si intendono:
a) gli ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilità di chiunque ed in particolare di coloro che,
per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea;
b) gli ostacoli che limitano o impediscono a chiunque la comoda e sicura utilizzazione di parti,
attrezzature o componenti;
c) la mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permettono l’orientamento e la riconoscibilità dei
luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque e in particolare per i non vedenti, per gli ipovedenti e per i
sordi.
B) Per unità ambientale si intende uno spazio elementare e definito, idoneo a consentire lo svolgimento
di attività compatibili tra loro.
C) Per unità immobiliare si intende una unità ambientale suscettibile di autonomo godimento ovvero un
insieme di unità ambientali funzionalmente connesse, suscettibile di autonomo godimento.
D) Per edificio si intende una unità immobiliare dotata di autonomia funzionale, ovvero un insieme di unità
immobiliari funzionalmente e/o fisicamente connesse tra loro.
E) Per parti comuni dell’edificio si intendono quelle unità ambientali che servono o che connettono
funzionalmente più unità immobiliari.
F) Per spazio esterno si intende l’insieme degli spazi aperti, anche se coperti, di pertinenza dell’edificio
o di più edifici ed in particolare quelli interposti tra l’edificio o gli edifici e la viabilità pubblica di uso
pubblico.
G) Per accessibilità si intende la possibilità, anche per persone con ridotta o impedita capacità motoria
o sensoriale, di raggiungere l’edificio e le sue singole unità immobiliari e ambientali, di entrarvi
agevolmente e di fruirne spazi e attrezzature in condizioni di adeguata sicurezza e autonomia.
H) Per visitabilità si intende la possibilità, anche da parte di persone con ridotta o impedita capacità
motoria o sensoriale, di accedere agli spazi di relazione e ad almeno un servizio igienico di ogni unità
immobiliare.
Sono spazi di relazione gli spazi di soggiorno o pranzo dell’alloggio e quelli dei luoghi di lavoro, servizio
ed incontro, nei quali il cittadino entra in rapporto con la funzione ivi svolta.
I) Per adattabilità si intende la possibilità di modificare nel tempo lo spazio costruito a costi limitati, allo
scopo di renderlo completamente ed agevolmente fruibile anche da parte di persone con ridotta o
impedita capacità motoria o sensoriale.
L) Per ristrutturazione di edifici si intende la categoria di intervento definita al titolo IV art. 31 lettera d)
della legge n. 457 del 5 agosto 1978.
M) Per adeguamento si intende l’insieme dei provvedimenti necessari a rendere gli spazi costruiti o di
progetto conformi ai requisiti del presente decreto.
N) Per legge si intende la L. 9 gennaio 1989 n. 13, e successive modificazioni.
Capo II - Criteri di progettazione
Art. 3
(Criteri generali di progettazione)
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
43.2
3.1 In relazione alle finalità delle presenti norme si considerano tre livelli di qualità dello spazio
costruito.
L’accessibilità esprime il più alto livello in quanto ne consente la totale fruizione nell’immediato.
La visitabilità rappresenta un livello di accessibilità limitato ad una parte più o meno estesa dell’edificio
o delle unità immobiliari, che consente comunque ogni tipo di relazione fondamentale anche alla persona
con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale.
La adattabilità rappresenta un livello ridotto di qualità, potenzialmente suscettibile, per originaria
previsione progettuale, di trasformazione in livello di accessibilità; l’adattabilità è, pertanto, un’accessibilità differita.
3.2
L’accessibilità deve essere garantita per quanto riguarda:
a) gli spazi esterni; il requisito si considera soddisfatto se esiste almeno un percorso agevolmente fruibile
anche da parte di persone con ridotte o impedite capacità motorie o sensoriali;
b) le parti comuni.
Negli edifici residenziali con non più di tre livelli fuori terra è consentita la deroga all’installazione di
meccanismi per l’accesso ai piani superiori, ivi compresi i servoscala, purché sia assicurata la possibilità
della loro installazione in un tempo successivo.
L’ascensore va comunque installato in tutti i casi in cui l’accesso alla più alta unità immobiliare è posto
oltre il terzo livello, ivi compresi eventuali livelli interrati e/o porticati.
3.3
Devono inoltre essere accessibili:
a) almeno il 5% degli alloggi previsti negli interventi di edilizia residenziale sovvenzionata, con un minimo
di 1 unità immobiliare per ogni intervento.
Qualora le richieste di alloggi accessibili superino la suddetta quota, alle richieste eccedenti si applicano
le disposizioni di cui all’art. 17 del D.P.R. 27 aprile 1978, n. 384.
b) gli ambienti destinati ad attività sociali, come quelle scolastiche, sanitarie, assistenziali, culturali,
sportive;
c) gli edifici sedi di aziende o imprese soggette alla normativa sul collocamento obbligatorio, secondo le
norme specifiche di cui al punto 4.5.
3.4 Ogni unità immobiliare, qualsiasi sia la sua destinazione, deve essere visitabile, fatte salve le
seguenti precisazioni:
a) negli edifici residenziali non compresi nelle precedenti categorie il requisito di visitabilità si intende
soddisfatto se il soggiorno o il pranzo, un servizio igienico ed i relativi percorsi di collegamento interni alle
unità immobiliari sono accessibili;
b) nelle unità immobiliari sedi di riunioni o spettacoli all’aperto o al chiuso, temporanei o permanenti,
compresi i circoli privati, e in quelle di ristorazione, il requisito della visitabilità si intende soddisfatto se
almeno una zona riservata al pubblico, oltre a un servizio igienico, sono accessibili; deve essere garantita
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
43.3
inoltre la fruibilità degli spazi di relazione e dei servizi previsti, quali la biglietteria e il guardaroba;
c) nelle unità immobiliari sedi di attività ricettive il requisito della visitabilità si intende soddisfatto se tutte
le parti e servizi
comuni ed un numero di stanze e di zone all’aperto destinate al soggiorno temporaneo determinato in
base alle disposizioni di cui
all’art. 5, sono accessibili;
d) nelle unità immobiliari sedi di culto il requisito della visitabilità si intende soddisfatto se almeno una zona
riservata ai fedeli per assistere alle funzioni religiose è accessibile;
e) nelle unità immobiliari sedi di attività aperte al pubblico, il requisito della visitabilità si intende
soddisfatto se, nei casi in cui sono previsti spazi di relazione nei quali il cittadino entra in rapporto con
la funzione ivi svolta, questi sono accessibili; in tal caso deve essere prevista l’accessibilità anche ad
almeno un servizio igienico.
Nelle unità immobiliari sedi di attività aperte al pubblico, di superficie netta inferiore a 250 mq, il requisito
della visitabilità si intende soddisfatto se sono accessibili gli spazi di relazione, caratterizzanti le sedi
stesse, nelle quali il cittadino entra in rapporto con la funzione ivi svolta;
f) nei luoghi di lavoro sedi di attività non aperte al pubblico e non soggette alla normativa sul collocamento
obbligatorio, è sufficiente che sia soddisfatto il solo requisito dell’adattabilità.
g) negli edifici residenziali unifamiliari ed in quelli plurifamiliari privi di parti comuni, è sufficiente che sia
soddisfatto il solo requisito dell’adattabilità.
3.5 Ogni unità immobiliare, qualunque sia la sua destinazione, deve essere adattabile per tutte le parti
e componenti per le quali non è già richiesta l’accessibilità e/o la visitabilità, fatte salve le deroghe
consentite dal presente decreto.
Art. 4
(Criteri di progettazione per l’accessibilità).
4.1 Unità ambientali e loro componenti
4.1.1 Porte
Le porte di accesso di ogni unità ambientale devono essere facilmente manovrabili, di tipo e luce netta
tali da consentire un agevole transito anche da parte di persona su sedia a ruote; il vano della porta e gli
spazi antistanti e retrostanti devono essere complanari.
Occorre dimensionare adeguatamente gli spazi antistanti e retrostanti, con riferimento alle manovre da
effettuare con la sedia a ruote, anche in rapporto al tipo di apertura.
Sono ammessi dislivelli in corrispondenza del vano della porta di accesso di una unità immobiliare, ovvero
negli interventi di ristrutturazione, purché questi siano contenuti e tali comunque da non ostacolare il
transito di una persona su sedia a ruote.
Per dimensioni, posizionamento e manovrabilità la porta deve essere tale da consentire una agevole
apertura della/e ante da entrambi i lati di utilizzo; sono consigliabili porte scorrevoli o con anta a libro,
mentre devono essere evitate le porte girevoli, a ritorno automatico non ritardato e quelle vetrate se non
fornite di accorgimenti per la sicurezza.
Le porte vetrate devono essere facilmente individuabili mediante l’apposizione di opportuni segnali.
Sono da preferire maniglie del tipo a leva opportunamente curvate ed arrotondate.
(Per le specifiche vedi 8.1.1).
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
43.4
4. 1 .2 Pavimenti
I pavimenti devono essere di norma orizzontali e complanari tra loro e, nelle parti comuni e di uso
pubblico, non sdrucciolevoli.
Eventuali differenze di livello devono essere contenute ovvero superate tramite rampe con pendenza
adeguata in modo da non costituire ostacolo al transito di una persona su sedia a ruote.
Nel primo caso si deve segnalare il dislivello con variazioni cromatiche; lo spigolo di eventuali soglie deve
essere arrotondato.
Nelle parti comuni dell’edificio, si deve provvedere ad una chiara individuazione dei percorsi, eventualmente mediante una adeguata differenziazione nel materiale e nel colore delle pavimentazioni.
I grigliati utilizzati nei calpestii debbono avere maglie con vuoti
tali da non costituire ostacolo o pericolo rispetto a ruote, bastoni di sostegno, etc.; gli zerbini devono
essere incassati e le guide solidamente ancorate.
(Per le specifiche vedi 8.1.2).
4.1.3 Infissi esterni
Le porte, le finestre e le porte-finestre devono essere facilmente utilizzabili anche da persone con ridotte
o impedite capacità motorie o sensoriali.
I meccanismi di apertura e chiusura devono essere facilmente
manovrabili e percepibili e le parti mobili devono poter essere usate esercitando una lieve pressione.
Ove possibile si deve dare preferenza a finestre e parapetti che consentono la visuale anche alla persona
seduta.
Si devono comunque garantire i requisiti di sicurezza e protezione dalle cadute verso l’esterno.
(Per le specifiche vedi 8.1.3).
4.1 .4 Arredi fissi
La disposizione degli arredi fissi nell’unità ambientale deve essere tale da consentire il transito della
persona su sedia a ruote e l’agevole utilizzabilità di tutte le attrezzature in essa contenute.
Dev’essere data preferenza ad arredi non taglienti e privi di spigoli vivi.
Le cassette per la posta devono essere ubicate ad una altezza tale da permettere un uso agevole anche
a persona su sedia a ruote.
Per assicurare l’accessibilità gli arredi fissi non devono costituire ostacolo o impedimento per lo
svolgimento di attività anche da parte di persone con ridotte o impedite capacità motorie.
In particolare:
- i banconi e i piani di appoggio utilizzati per le normali operazioni del pubblico devono essere predisposti
in modo che almeno una parte di essi sia utilizzabile da persona su sedia a ruote, permettendole di
espletare tutti i servizi;
- nel caso di adozione di bussole, percorsi obbligati, cancelletti a spinta etc., occorre che questi siano
dimensionati e manovrabili in modo da garantire il passaggio di una sedia a ruote;
- eventuali sistemi di apertura e chiusura, se automatici, devono essere temporizzati in modo da
permettere un agevole passaggio anche a disabili su sedia a ruote;
- ove necessario deve essere predisposto un idoneo spazio d’attesa con posti a sedere.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
43.5
(Per le specifiche vedi 8.1.4).
4.1.5 Terminali degli impianti
Gli apparecchi elettrici, i quadri generali, le valvole e i rubinetti di arresto delle varie utenze, i regolatori degli
impianti di riscaldamento e condizionamento, nonché i campanelli, pulsanti di comando e i citofoni, devono
essere, per tipo e posizione planimetrica ed altimetrica, tali da permettere un uso agevole anche da parte
della persona su sedia a ruote; devono, inoltre, essere facilmente individuabili anche in condizioni di
scarsa visibilità ed essere protetti dal danneggiamento per urto.
(Per le specifiche vedi 8.1.5).
4.1.6 Servizi igienici
Nei servizi igienici devono essere garantite, con opportuni accorgimenti spaziali, le manovre di una sedia
a ruote necessarie per l’utilizzazione degli apparecchi sanitari.
Deve essere garantito in particolare:
- lo spazio necessario per l’accostamento laterale della sedia a ruote alla tazza e, ove presenti, al bidet,
alla doccia, alla vasca da bagno, al lavatoio, alla lavatrice;
- lo spazio necessario per l’accostamento frontale della sedia a ruote al lavabo, che deve essere del tipo
a mensola;
- la dotazione di opportuni corrimano e di un campanello di emergenza posto in prossimità della tazza
e della vasca.
Si deve dare preferenza a rubinetti con manovra a leva e, ove prevista, con erogazione dell’acqua calda
regolabile mediante miscelatori termostatici, e a porte scorrevoli o che aprono verso l’esterno.
(Per le specifiche vedi 8.1.6).
4.1.7 Cucine
Nelle cucine gli apparecchi, e quindi i relativi punti di erogazione, devono essere preferibilmente disposti
sulla stessa parete o su pareti contigue.
Al di sotto dei principali apparecchi e del piano di lavoro va previsto un vano vuoto per consentire un
agevole accostamento anche da parte della persona su sedia a ruote.
(Per le specifiche vedi 8.1.7).
4.1.8 Balconi e terrazze
La soglia interposta tra balcone o terrazza e ambiente interno non deve presentare un dislivello tale da
costituire ostacolo al transito di una persona su sedia a ruote.
E' vietato l’uso di porte-finestre con traversa orizzontale e pavimento di altezza tale da costituire ostacolo
al moto della sedia a ruote.
Almeno una porzione di balcone o terrazza, prossima alla porta-finestra, deve avere una profondità tale
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
43.6
da consentire la manovra di rotazione della sedia a ruote.
Ove possibile si deve dare preferenza a parapetti che consentano
la visuale anche alla persona seduta, garantendo contemporaneamente i requisiti di sicurezza e
protezione dalle cadute verso l’esterno.
(Per le specifiche vedi 8.1.8).
4.1.9 Percorsi orizzontali
Corridoi e passaggi devono presentare andamento quanto più possibile continuo e con variazioni di
direzione ben evidenziate.
I corridoi non devono presentare variazioni di livello; in caso contrario queste devono essere superate
mediante rampe.
La larghezza del corridoio e del passaggio deve essere tale da garantire il facile accesso alle unità
ambientali da esso servite e in punti non eccessivamente distanti tra loro essere tale da consentire
l’inversione di direzione ad una persona su sedia a ruote.
Il corridoio comune posto in corrispondenza di un percorso verticale (quale scala, rampa, ascensore,
servoscala, piattaforma elevatrice) deve prevedere una piattaforma di distribuzione come vano di
ingresso o piano di arrivo dei collegamenti verticali, dalla quale sia possibile accedere ai vari ambienti,
esclusi i locali tecnici, solo tramite percorsi orizzontali.
(Per le specifiche vedi 8.1.9).
4.1.10 Scale
Le scale devono presentare un andamento regolare ed omogeneo per tutto il loro sviluppo.
Ove questo non risulti possibile è necessario mediare ogni variazione del loro andamento per mezzo di
ripiani di adeguate dimensioni.
Per ogni rampa di scale i gradini devono avere la stessa alzata e pedata.
Le rampe devono contenere possibilmente lo stesso numero di gradini, caratterizzati da un corretto
rapporto tra alzata e pedata.
Le porte con apertura verso la scala devono avere uno spazio antistante di adeguata profondità.
I gradini delle scale devono avere una pedata antisdrucciolevole a pianta preferibilmente rettangolare
e con un profilo preferibilmente continuo a spigoli arrotondati.
Le scale devono essere dotate di parapetto atto a costituire difesa verso il vuoto e di corrimano.
I corrimano devono essere di facile prendibilità e realizzati con materiale resistente e non tagliente.
Le scale comuni e quelle degli edifici aperti al pubblico devono
avere i seguenti ulteriori requisiti:
1) la larghezza delle rampe e dei pianerottoli deve permettere il passaggio contemporaneo di due
persone ed il passaggio orizzontale di una barella con una inclinazione massima del 15% lungo
l’asse longitudinale;
2) la lunghezza delle rampe deve essere contenuta; in caso contrario si deve interporre un ripiano
in grado di arrestare la caduta di un corpo umano;
3) il corrimano deve essere installato su entrambi i lati;
4) in caso di utenza prevalente di bambini si deve prevedere un secondo corrimano ad altezza
proporzionata;
5) è preferibile una illuminazione naturale laterale. Si deve dotare la scala di una illuminazione
artificiale, anche essa laterale, con comando individuabile al buio e disposto su ogni pianerottolo.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
43.7
6) Le rampe di scale devono essere facilmente percepibili, anche per i non vedenti.
(Per le specifiche vedi 8.1.10).
4.1.11 Rampe
La pendenza di una rampa va definita in rapporto alla capacità di una persona su sedia a ruote di superarla
e di percorrerla senza affaticamento anche in relazione alla lunghezza della stessa.
Si devono interporre ripiani orizzontali di riposo per rampe particolarmente lunghe.
Valgono in generale per le scale accorgimenti analoghi a quelli definiti per le scale.
(Per le specifiche vedi 8.1.10 e 8.1.11).
4.1 .12 Ascensore
L’ascensore deve avere una cabina di dimensioni minime tali da permettere l’uso da parte di una persona
su sedia a ruote.
Le porte di cabina e di piano devono essere del tipo automatico e di dimensioni tali da permettere
l’accesso alla sedia a ruote.
Il sistema di apertura delle porte deve essere dotato di idoneo meccanismo (come cellula fotoelettrica,
costole mobili) per l’arresto e l’inversione della chiusura in caso di ostruzione del vano porta.
I tempi di apertura e chiusura delle porte devono assicurare un agevole e comodo accesso alla persona
su sedia a ruote.
Lo stazionamento della cabina ai piani di fermata deve avvenire con porte chiuse.
La bottoniera di comando interna ed esterna deve avere il comando più alto ad un’altezza adeguata alla
persona su sedia a ruote ed essere idonea ad un uso agevole da parte dei non vedenti.
Nell’interno della cabina devono essere posti un citofono, un campanello d’allarme, un segnale luminoso
che confermi l’avvenuta ricezione all’esterno della chiamata di allarme, una luce di emergenza.
Il ripiano di fermata, anteriormente alla porta della cabina deve avere una profondità tale da contenere
una sedia a ruote e consentirne le manovre necessarie all’accesso.
Deve essere garantito un arresto ai piani che renda complanare il pavimento della cabina con quello del
pianerottolo.
Deve essere prevista la segnalazione sonora dell’arrivo al piano e un dispositivo luminoso per segnalare
ogni eventuale stato di allarme.
(Per le specifiche vedi 8.1.12).
4.1.13 Servoscala e piattaforma elevatrice
Per servoscala e piattaforma elevatrice si intendono apparecchiature atte a consentire, in alternativa ad
un ascensore o rampa inclinata, il superamento di un dislivello a persone con ridotta o impedita capacità
motoria.
Tali apparecchiature sono consentite in via alternativa ad ascensori negli interventi di adeguamento o per
superare differenze di quota contenute.
Fino all’emanazione di una normativa specifica, le apparecchiature stesse devono essere rispondenti
alle specifiche di cui al punto 8.1.13; devono garantire un agevole accesso e stazionamento della persona
in piedi, seduta o su sedia a ruote, e agevole manovrabilità dei comandi e sicurezza sia delle persone
trasportate che di quelle che possono venire in contatto con l’apparecchiatura in movimento.
A tal fine le suddette apparecchiature devono essere dotate di sistemi anticaduta, anticesoiamento,
antischiacciamento, antiurto e di apparati atti a garantire sicurezze di movimento, meccaniche, elettriche
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
43.8
e di comando.
Lo stazionamento dell’apparecchiatura deve avvenire preferibilmente con la pedana o piattaforma
ribaltata verso la parete o incassata nel pavimento.
Lo spazio antistante la piattaforma, sia in posizione di partenza che di arrivo, deve avere una profondità
tale da consentire un agevole accesso o uscita da parte di una persona su sedia a ruote.
(Per le specifiche vedi 8.1.13).
4. 1. 14 Autorimesse
Il locale per autorimessa deve avere collegamenti con gli spazi esterni e con gli apparecchi di risalita
idonei all’uso da parte della persona su sedia a ruote.
Lo spazio riservato alla sosta delle autovetture al servizio delle persone disabili deve avere dimensioni
tali da consentire anche il movimento del disabile nelle fasi di trasferimento; deve essere evidenziato con
appositi segnali orizzontali e verticali.
(Per le specifiche vedi 8.1.13).
4.2 Spazi esterni
4.2.1 Percorsi
Negli spazi esterni e sino agli accessi degli edifici deve essere previsto almeno un percorso preferibilmente in piano con caratteristiche tali da consentire la mobilità delle persone con ridotte o impedite
capacità motorie, e che assicuri loro la utilizzabilità diretta delle attrezzature dei parcheggi e dei servizi
posti all’esterno, ove previsti.
I percorsi devono presentare un andamento quanto più possibile semplice e regolare in relazione alle
principali direttrici di accesso ed essere privi di strozzature, arredi, ostacoli di qualsiasi natura che
riducano la larghezza utile di passaggio o che possano causare
infortuni.
La loro larghezza deve essere tale da garantire la mobilità nonché, in punti non eccessivamente distanti
tra loro, anche l’inversione di marcia da parte di una persona su sedia a ruote.
Quando un percorso pedonale sia adiacente a zone non pavimentate, è necessario prevedere un ciglio
da realizzare con materiale atto ad assicurare l’immediata percezione visiva nonché acustica se percorso
con bastone.
Le eventuali variazioni di livello dei percorsi devono essere raccordate con lievi pendenze ovvero
superate mediante rampe in presenza o meno di eventuali gradini ed evidenziate con variazioni
cromatiche.
In particolare, ogni qualvolta il percorso pedonale si raccorda con il livello stradale, o è interrotto da un
passo carrabile, devono predisporsi rampe di pendenza contenuta e raccordate in maniera continua col
piano carrabile, che consentano il passaggio di una sedia a ruote.
Le intersezioni tra percorsi pedonali e zone carrabili devono essere opportunamente segnalate anche ai
non vedenti.
(Per le specifiche vedi 8.2.1).
4.2.2 Pavimentazione
La pavimentazione del percorso pedonale deve essere antidrucciolevole.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
43.9
Eventuali differenze di livello tra gli elementi costituenti una pavimentazione devono essere contenute
in maniera tale da non consentire ostacolo al transito di una persona su sedia a ruote.
I grigliati utilizzati nei calpestii debbono avere maglie con vuoti tali da non costituire ostacolo o pericolo,
rispetto a ruote, bastoni di sostegno, e simili.
(Per le specifiche vedi 8.2.2).
4.2.3 Parcheggi
Si considera accessibile un parcheggio complanare alle aree pedonali di servizio o ad esse collegato
tramite rampe o idonei apparecchi di sollevamento.
Lo spazio riservato alla sosta delle autovetture delle persone disabili deve avere le stesse caratteristiche
di cui al punto 4.1.14
(Per le specifiche vedi 8.2.3).
4.3 Segnaletica
Nelle unità immobiliari e negli spazi esterni accessibili devono essere installati, in posizioni tali da essere
agevolmente visibili, cartelli di indicazione che facilitino l’orientamento e la fruizione degli spazi costruiti
e che forniscano una adeguata informazione sull’esistenza degli accorgimenti previsti per l’accessibilità
di persone ad impedite o ridotte capacità motorie; in tale caso i cartelli indicatori devono riportare anche
il simbolo internazionale di accessibilità di cui all’art. 2 del D.P.R. 27 aprile 1978 n. 384.
I numeri civici, le targhe e i contrassegni di altro tipo devono essere facilmente leggibili.
Negli edifici aperti al pubblico deve essere predisposta una adeguata segnaletica che indichi le attività
principali ivi svolte ed i percorsi necessari per raggiungerle.
Per i non vedenti è opportuno predisporre apparecchi fonici per dette indicazioni, ovvero tabelle
integrative con scritte in Braille.
Per facilitarne l’orientamento è necessario prevedere punti di riferimento ben riconoscibili in quantità
sufficiente ed in posizione adeguata.
In generale, ogni situazione di pericolo dev’essere resa immediatamente avvertibile anche tramite
accorgimenti e mezzi riferibili sia alle percezioni acustiche che a quelle visive.
4.4 Strutture sociali
Nelle strutture destinate ad attività sociali come quelle scolastiche, sanitarie, assistenziali, culturali e
sportive, devono essere rispettate quelle prescrizioni di cui ai punti 4.1, 4.2 e 4.3, atte a garantire il
requisito di accessibilità.
Limitatamente ai servizi igienici, il requisito si intende soddisfatto se almeno un servizio igienico per ogni
livello utile dell’edificio è accessibile alle persone su sedia a ruote.
Qualora nell’edificio, per le dimensioni e per il tipo di afflusso e utilizzo, debbano essere previsti più nuclei
di servizi igienici, anche quelli accessibili alle persone su sedia a ruote devono essere incrementati in
proporzione.
4.5 Edifici sedi di aziende o imprese soggette al collocamento obbligatorio
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
43.10
Negli edifici sedi di aziende o imprese soggette al collocamento obbligatorio, il requisito dell’accessibilità
si considera soddisfatto se sono accessibili tutti i settori produttivi, gli uffici amministrativi e almeno un
servizio igienico per ogni nucleo di servizi igienici previsto.
Deve essere sempre garantita la fruibilità delle mense, degli spogliatoi, dei luoghi ricreativi e di tutti i
servizi di pertinenza.
4.6 Raccordi con la normativa antincendio
Qualsiasi soluzione progettuale per garantire l’accessibilità o la visitabilità deve comunque prevedere
una adeguata distribuzione degli ambienti e specifici accorgimenti tecnici per contenere i rischi di
incendio anche nei confronti di persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale.
A tal fine dovrà essere preferita, ove tecnicamente possibile e nel rispetto delle vigenti normative, la
suddivisione dell’insieme edilizio in “compartimenti antincendio” piuttosto che l’individuazione di “sistemi
di via d’uscita” costituiti da scale di sicurezza non utilizzabili dalle persone con ridotta o impedita capacità
motoria.
La suddivisione in compartimenti, che costituiscono <luogo sicuro statico> così come definito dal D.M.
30 novembre 1983, recante termini, definizioni generali, e simboli grafici di prevenzioni incendi pubblicato
su G.U. n. 339 del 12 dicembre 1983 deve essere effettuata in modo da prevedere ambienti protetti
opportunamente distribuiti ed in numero adeguato, resistenti al fuoco e facilmente raggiungibili in modo
autonomo da parte delle persone disabili, ove attendere i soccorsi.
Art. 5
(Criteri di progettazione per la visitabilità)
5 .1 Residenza
Nelle unità immobiliari visitabili di edilizia residenziale, di cui all’art. 3, deve essere consentito l’accesso,
da parte di persona su sedia a ruote, alla zona di soggiorno o di pranzo, ad un servizio igienico e ai relativi
percorsi di collegamento.
A tal fine si deve assicurare la rispondenza ai criteri di progettazione di cui ai punti 4.1.1, 4.1.6, 4.1.9, 4.2
e alle relative specifiche dimensionali e/o soluzioni tecniche.
In particolare per i percorsi orizzontali si vedano anche le soluzioni tecniche di cui al punto 9.1.1.
5.2 Sale e luoghi per riunioni, spettacoli e ristorazione
Nelle sale e nei luoghi per riunioni e spettacoli, almeno una zona deve essere agevolmente raggiungibile,
anche dalle persone con ridotta o impedita capacità motoria, mediante un percorso continuo in piano o
raccordato con rampe, ovvero mediante ascensore o altri mezzi di sollevamento.
Qualora le attività siano soggette alla vigente normativa antincendio, detta zona deve essere prevista in
posizione tale che, nel caso di emergenza, possa essere agevolmente raggiunta una via di esodo
accessibile o un ..luogo sicuro statico.
In particolare, la sala per riunione, spettacolo e ristorazione deve
inoltre:
- essere dotata di posti riservati per persone con ridotta capacità motoria, in numero pari ad almeno due
posti per ogni quattrocento posti, con un minimo di due;
- essere dotata, nella stessa percentuale, di spazi liberi riservati per le persone su sedia a ruote,
predisposti su pavimento orizzontale, con dimensioni tali da garantire la manovra e lo stazionamento
di una sedia a ruote;
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
43.11
- essere consentita l’accessibilità ad almeno un servizio igienico e, ove previsti, al palco, al palcoscenico
ed almeno ad un camerino spogliatoio con relativo servizio igienico.
Nelle sale per la ristorazione, almeno una zona della sala deve essere raggiungibile mediante un
percorso continuo e raccordato con rampe, dalle persone con ridotta o impedita capacità motoria e deve
inoltre essere dotata di almeno uno spazio libero per persone su sedia a ruote.
Questo spazio deve essere predisposto su pavimento orizzontale e di dimensione tale da garantire la
manovra e lo stazionamento di una sedia a ruote;
- deve essere consentita l’accessibilità ad almeno un servizio igienico.
Per consentire la visitabilità nelle sale e nei luoghi per riunioni, spettacoli e ristorazione si devono
rispettare quelle prescrizioni di cui ai punti 4.1, 4.2 e 4.3, che sono atte a garantire il soddisfacimento dei
suddetti requisiti specifici.
5.3 Strutture ricettive
Ogni struttura ricettiva (alberghi, pensioni, villaggi turistici, campeggi, etc.) deve avere tutte le parti e
servizi comuni ed un determinato numero di stanze accessibili anche a persone con ridotta o impedita
capacità motoria.
Tali stanze devono avere arredi, servizi, percorsi e spazi di manovra che consentano l’uso agevole anche
da parte di persone su sedia a ruote.
Qualora le stanze non dispongano dei servizi igienici, deve essere accessibile sullo stesso piano, nelle
vicinanze della stanza, almeno un servizio igienico.
Il numero di stanze accessibili in ogni struttura ricettive deve essere di almeno due fino a 40 o frazione
di 40, aumentato di altre due ogni 40 stanze o frazione di 40 in più.
In tutte le stanze è opportuno prevedere un apparecchio per la segnalazione, sonora e luminosa, di
allarme.
La ubicazione delle stanze accessibili deve essere preferibilmente nei piani bassi dell’immobile e
comunque nelle vicinanze di un <luogo sicuro statico> o di una via di esodo accessibile.
Per i villaggi turistici e campeggi, oltre ai servizi ed alle attrezzature comuni, devono essere accessibili
almeno il 5% delle superfici destinate alle unità di soggiorno temporaneo con un minimo assoluto di due
unità.
Per consentire la visitabilità nelle strutture ricettive si devono rispettare le prescrizioni di cui ai punti 4.1,
4.2 e 4.3, atte a garantire il soddisfacimento dei suddetti requisiti specifici.
5.4 Luoghi per il culto
I luoghi per il culto devono avere almeno una zona della sala per le funzioni religiose in piano,
raggiungibile mediante un percorso continuo e raccordato tramite rampe.
A tal fine si devono rispettare le prescrizioni di cui ai punti 4.1, 4.2 e 4.3, atte a garantire il soddisfacimento
di tale requisito specifico.
5.5 Altri luoghi aperti al pubblico
Negli altri luoghi aperti al pubblico deve essere garantita l’accessibilità agli spazi di relazione.
A tale fine si devono rispettare le prescrizioni di cui ai punti 4.1, 4.2 e 4.3, atte a garantire il
soddisfacimento di tale requisito.
Questi locali, quando superano i 250 mq di superficie utile devono prevedere almeno un servizio igienico
accessibile.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
43.12
5.6 Arredi fissi
Per assicurare la visitabilità gli arredi fissi non devono costituire ostacolo o impedimento per lo
svolgimento di attività anche da parte di persone con ridotte o impedite capacità motorie.
A riguardo valgono le prescrizioni di cui al precedente punto 4.1.4.
5.7 Visitabilità condizionata
Negli edifici, unità immobiliari o ambientali aperti al pubblico esistenti, che non vengano sottoposti a
ristrutturazione e che non siano in tutto o in parte rispondenti ai criteri per l’accessibilità contenuti nel
presente decreto, ma nei quali esista la possibilità di fruizione mediante personale di aiuto anche per le
persone a ridotta o impedita capacità motoria, deve essere posto in prossimità dell’ingresso un apposito
pulsante di chiamata al quale deve essere affiancato il simbolo internazionale di accessibilità di cui all’art.
2 del D.P.R. 384/78.
Art. 6
(Criteri di progettazione per la adattabilità).
6.1 Interventi di nuova edificazione
Gli edifici di nuova edificazione e le loro parti si considerano adattabili quando, tramite l’esecuzione
differita nel tempo di lavori che non modificano né la struttura portante, né la rete degli impianti comuni,
possono essere resi idonei, a costi contenuti, alle necessità delle persone con ridotta o impedita capacità
motoria, garantendo il soddisfacimento dei requisiti previsti dalle norme relative alla accessibilità.
La progettazione deve garantire l’obiettivo che precede con una particolare considerazione sia del
posizionamento e dimensionamento dei servizi ed ambienti limitrofi, dei disimpegni e delle porte sia della
futura eventuale dotazione dei sistemi di sollevamento.
A tale proposito quando all’interno di unità immobiliari a più livelli, per particolari della scala non è possibile
ipotizzare l’inserimento di un servoscala con piattaforma, deve essere previsto uno spazio idoneo per
l’inserimento di una piattaforma elevatrice.
6.2 Interventi di ristrutturazione
Negli interventi di ristrutturazione si deve garantire il soddisfacimento di requisiti analoghi a quelli descritti
per la nuova edificazione, fermo restando il rispetto della normativa vigente a tutela dei beni ambientali,
artistici, archeologici, storici e culturali.
L’installazione dell’ascensore all’interno del vano scala non deve compromettere la fruibilità delle rampe
e dei ripiani orizzontali, soprattutto in relazione alla necessità di garantire un adeguato deflusso in caso
di evacuazione in situazione di emergenza.
Capo III- Cogenza delle prescrizioni
Art. 7
7.1 Le specificazioni contenute nel capo IV art. 8 hanno valore prescrittivo, le soluzioni tecniche
contenute all’art. 9, anche se non basate su tali specificazioni, sono ritenute rispondenti ai criteri di
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
43.13
progettazione e quindi accettabili in quanto sopperiscono alle riduzioni dimensionali con particolari
soluzioni spaziali o tecnologiche.
7.2 Tuttavia in sede di progetto possono essere proposte soluzioni alternative alle specificazioni e alle
soluzioni tecniche, purché rispondano alle esigenze sottintese dai criteri di progettazione.
In questo caso, la dichiarazione di cui all’art. 1 comma 4 della L. n. 13 del 9 gennaio 1989 deve essere
accompagnata da una relazione, corredata dai grafici necessari, con la quale viene illustrata
l’alternativa proposta e l’equivalente o migliore qualità degli esiti ottenibili.
7.3 La conformità del progetto alle prescrizioni dettate dal presente decreto, e l’idoneità delle eventuali
soluzioni alternative alle specificazioni e alle soluzioni tecniche di cui sopra sono certificate dal
professionista abilitato ai sensi dell’art. 1 della legge.
Il rilascio dell’autorizzazione o della concessione edilizia è subordinato alla verifica di tale conformità
compiuta dall’Ufficio Tecnico o dal Tecnico incaricato dal Comune competente ad adottare tali atti.
L’eventuale dichiarazione di non conformità del progetto o il mancato accoglimento di eventuali
soluzioni tecniche alternative devono essere motivati.
7.4 Le prescrizioni del presente decreto sono derogabili solo per gli edifici o loro parti che, nel rispetto
di normative tecniche specifiche, non possono essere realizzati senza barriere architettoniche,
ovvero per singoli locali tecnici il cui accesso è riservato ai soli addetti specializzati.
7.5 Negli interventi di ristrutturazione, fermo restando il rispetto dell’art. 1 comma 3 della legge, sono
ammesse deroghe alle norme del presente decreto in caso di dimostrata impossibilità tecnica
connessa agli elementi strutturali ed impiantistici.
Le suddette deroghe sono concesse dal Sindaco in sede di provvedimento autorizzativo previo parere
favorevole dell’Ufficio Tecnico o del Tecnico incaricato dal Comune per l’istruttoria dei progetti.
Capo IV - Specifiche e soluzioni tecniche
Art. 8
(Specifiche funzionali e dimensionali).
8.0 Generalità
8.0.1 Modalità di misura
Altezza parapetto
Distanza misurata in verticale dal lembo superiore dell’elemento che limita l’affaccio (copertina, traversa
inferiore infisso, eventuale corrimano o ringhierino) al piano di calpestio.
Altezza corrimano
Distanza misurata in verticale dal lembo superiore dei corrimano al piano di calpestio.
Altezza parapetto o corrimano scale
Distanza dal lembo superiore del parapetto o corrimano al piano di calpestio di un qualunque gradino,
misurata in verticale in corrispondenza della parte anteriore del gradino stesso.
Lunghezza di una rampa
Distanza misurata in orizzontale, tra due zone in piano dislivellate e raccordate dalla rampa.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
43.14
Luce netta porta o porta-finestra
Larghezza di passaggio al netto dell’ingombro dell’anta mobile in posizione di massima apertura se
scorrevole, in posizione di apertura a 90° se incernierata (larghezza utile di passaggio).
Altezza maniglia
Distanza misurata in verticale dall’asse di rotazione della manopola, ovvero del lembo superiore del
pomello, al piano di calpestio.
Altezze apparecchi di comando, interruttori, prese, pulsanti
Distanza misurata in verticale dall’asse del dispositivo di comando al piano di calpestio.
Altezza citofono
Distanza misurata in verticale dall’asse dell’elemento grigliato microfonico, ovvero dal lembo superiore
della cornetta mobile, al piano di calpestio.
Altezza telefono a parete e cassetta per lettere
Distanza misurata in verticale sino al piano di calpestio dell’elemento da raggiungere, per consentirne
l’utilizzo, posto più in alto.
8.0.2 Spazi di manovra con sedia a ruote .
Gli spazi di manovra, atti a consentire determinati spostamenti alla persona su sedia a ruote, sono i
seguenti:
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
43.15
Nei casi di adeguamento e per consentire la visitabilità degli alloggi, ove non sia possibile rispettare i
dimensionamenti di cui sopra, sono ammissibili i seguenti spazi minimi di manovra (manovra combinata):
8.1 Unità ambientali e loro componenti
8.1.1 Porte
La luce netta della porta di accesso di ogni edificio e di ogni unità immobiliare deve essere di almeno 80
cm. La luce netta delle altre porte deve essere di almeno 75 cm.
Gli spazi antistanti e retrostanti la porta devono essere dimensionati nel rispetto dei minimi previsti negli
schemi grafici di seguito riportati.
L’altezza delle maniglie deve essere compresa tra 85 e 95 cm (consigliata 90 cm).
Devono inoltre, essere preferite soluzioni per le quali le singole ante delle porte non abbiano larghezza
superiore ai 120 cm., e gli eventuali vetri siano collocati ad una altezza di almeno 40 cm. dal piano del
pavimento.
L’anta mobile deve poter essere
usata esercitando una pressione
non superiore a 8 kg.
Spazi antistanti e retrostanti la
porta
(segue 8.1.1 - Porte)
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
43.16
8.1.2 Pavimenti
Qualora i pavimenti presentino un dislivello, questo non deve superare i 2,5 cm. Ove siano prescritte
pavimentazioni antisdrucciolevoli, valgono le prescrizioni di cui al successivo punto 8.2.2.
8.1.3 Infissi esterni
L’altezza delle maniglie o dispositivo di comando deve essere compresa tra cm. 100 e 130; consigliata
115 cm.
Per consentire alla persona seduta la visuale anche all’esterno, devono essere preferite soluzioni per le
quali la parte opaca del parapetto, se presente, non superi i 60 cm. di altezza dal calpestio, con
l’avvertenza, però, per ragioni di sicurezza, che l’intero parapetto sia complessivamente alto almeno 100
cm. e inattraversabile da una sfera di 10 cm. di diametro.
Nelle finestre lo spigolo vivo della traversa inferiore dell’anta apribile deve essere opportunamente
sagomato o protetto per non causare infortuni.
Le ante mobili degli infissi esterni devono poter essere usate esercitando una pressione non superiore
a kg. 8.
8.1.4 Arredi fissi
Negli edifici residenziali le cassette per la posta non devono essere collocate ad una altezza superiore
ai 140 cm.
Nei luoghi aperti al pubblico, nei quali il contatto con il pubblico avviene mediante tavoli o scrivanie, deve
essere previsto un adeguato spazio libero, eventualmente in ambiente separato, per poter svolgersi una
ordinata attesa, nel quale inoltre possano disporsi un congruo numero di posti a sedere (preferibilmente
sedie separate).
La distanza libera anteriormente ad ogni tavolo deve essere di almeno 1,50 m, e lateralmente di almeno
1,20 m. al fine di consentire un agevole passaggio fra i tavoli e le scrivanie.
Nei luoghi aperti al pubblico nei quali il contatto con il pubblico avviene mediante sportelli su bancone
continuo o su parete, deve essere consentita un’attesa sopportabile dalla generalità del pubblico, al fine
di evitare l’insorgere di situazioni patologiche di nervosismo e di stanchezza.
In tali luoghi deve pertanto essere previsto un adeguato spazio libero, eventualmente in ambiente
separato, dove possa svolgersi una ordinata attesa, nel quale inoltre possono disporsi un congruo
numero di posti a sedere (preferibilmente sedie separate).
Quando, in funzione di particolari affluenze di pubblico, è necessario prevedere transenne guidapersone,
queste devono essere di lunghezza pari a quella della coda di persone che viene considerata la media
delle grandi affluenze, e di larghezza utile minima di 0,70 m.
La transenna che separa il percorso di avvicinamento allo sportello da quello di uscita deve essere
interrotta ad una distanza di 1,20 m. dal limite di ingombro del bancone continuo o del piano di lavoro dello
sportello a parete.
In ogni caso le transenne guida-persone non devono avere una lunghezza superiore a 4.00 m.
Le transenne guida-persone devono essere rigidamente fissate al pavimento ed avere una altezza al
livello del corrimano di 0.90 m.
Almeno uno sportello deve avere il piano di utilizzo per il pubblico posto ad altezza pari a 0.90 m. dal
calpestio della zona riservata al pubblico.
Nei luoghi aperti al pubblico nei quali il contatto con il pubblico avviene mediante bancone continuo,
almeno una parte di questo deve avere un piano di utilizzo al pubblico posto ad un’altezza pari a 0.90
m. dal calpestio.
Apparecchiature automatiche di qualsiasi genere ad uso del pubblico, poste all’interno o all’esterno di
unità immobiliari aperte al pubblico, devono, per posizione, altezza e comandi, poter essere utilizzate da
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
43.17
persona su sedia a ruote.
A tal fine valgono le indicazioni di cui allo schema del punto 8.1.5 per quanto applicabili.
8.1.5 Terminali degli impianti
Gli apparecchi elettrici, i quadri generali, le valvole e i rubinetti di arresto delle varie utenze, i regolatori
di impianti di riscaldamento e di condizionamento, i campanelli di allarme, il citofono, devono essere posti
ad una altezza compresa tra i 40 e i 140 cm.
Schema delle altezze consigliate per la collocazione di quadri interruttori e prese:
8.1.6 Servizi igienici
Per garantire la manovra e l’uso degli apparecchi anche alle persone con impedita capacità motoria,
devono essere previsti, in
rapporto agli spazi di manovra di cui al punto 8.2.0, l’accostamento laterale alla tazza w.c., bidet, vasca,
doccia, lavatrice e l’accostamento frontale al lavabo.
A tal fine devono essere rispettati i seguenti minimi dimensionali:
—
lo spazio necessario all’accostamento e al trasferimento laterale dalla sedia a ruote alla tazza w.c.
e al bidet, ove previsto, deve essere minimo 100 cm misurati dall’asse dell’apparecchio sanitario;
—
lo spazio necessario all’accostamento laterale della sedia a ruote alla vasca deve essere minimo
di 140 cm lungo la vasca con profondità minima di 80 cm.;
—
lo spazio necessario all’accostamento frontale della sedia a ruote al lavabo deve essere minimo di
80 cm misurati dal bordo anteriore del lavabo.
Relativamente alle caratteristiche degli apparecchi sanitari inoltre:
—
i lavabi devono avere il piano superiore posto a cm 80 dal calpestio ed essere sempre senza colonna
con sifone preferibilmente del tipo accostato o incassato a parete;
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
43.18
—
i w.c. e i bidet preferibilmente sono di tipo sospeso, in particolare l’asse della tazza WC o del bidet
deve essere posto ad una distanza minima di cm. 40 dalla parete laterale, il bordo anteriore a cm.
76-80 dalla parete posteriore e il piano superiore a cm. 45-50 dal calpestio.
Qualora l’asse della tazza - WC o bidet sia distante più di 40 cm dalla parete, si deve prevedere, a
cm 40 dall’asse dell’apparecchio sanitario un maniglione o corrimano per consentire il trasferimento;
—
la doccia deve essere a pavimento, dotata di sedile ribaltabile e doccia a telefono.
Negli alloggi accessibili di edilizia residenziale sovvenzionata di cui al capo II art. 3 deve inoltre essere
prevista l’attrezzabilità con maniglioni e corrimano orizzontali e/o verticali in vicinanza degli apparecchi;
il tipo e le caratteristiche dei maniglioni o corrimano devono essere conformi alle specifiche esigenze
riscontrabili successivamente all’atto dell’assegnazione dell’alloggio e posti in opera in tale occasione.
Nei servizi igienici dei locali aperti al pubblico è necessario prevedere e installare il corrimano in
prossimità della tazza WC, posto ad altezza di cm 80 dal calpestio, e di diametro cm. 3-4; se fissato a
parete deve essere posto a cm. 6 dalla stessa.
Nei casi di adeguamento è consentita la eliminazione del bidet e la sostituzione della vasca con una
doccia a pavimento al fine di ottenere anche senza modifiche sostanziali del locale, uno spazio laterale
di accostamento alla tazza WC e di definire sufficienti spazi di manovra.
Negli alloggi di edilizia residenziale nei quali è previsto il requisito della visitabilità, il servizio igienico si
intende accessibile se è consentito almeno il raggiungimento di una tazza w.c. e di un lavabo, da parte
di persona su sedia a ruote.
Per raggiungimento dell’apparecchio sanitario si intende la possibilità di arrivare sino alla diretta
prossimità di esso, anche senza l’accostamento laterale per la tazza w.c. e frontale per il lavabo.
8.1.7 Cucine
Per garantire la manovra e l’uso agevole del lavello e dell’apparecchio di cottura, questi devono essere
previsti con sottostante spazio libero per un’altezza minima di cm. 70 dal calpestio.
In spazi limitati sono da preferirsi porte scorrevoli o a libro.
8.1.8 Balconi e terrazze
Il parapetto deve avere una altezza minima di 100 cm. ed essere inattraversabile da una sfera di 10 cm.
di diametro.
Per permettere il cambiamento di direzione, balconi e terrazze dovranno avere almeno uno spazio entro
il quale sia inscrivibile una circonferenza di diametro 140 cm.
8.1.9 Percorsi orizzontali e corridoi
I corridoi o i percorsi devono avere una larghezza minima di 100 cm, ed avere allargamenti atti a
consentire l’inversione di marcia da parte di persona su sedia a ruote (vedi punto 8.0.2 - Spazi di
manovra).
Questi allargamenti devono di preferenza essere posti nelle parti terminali dei corridoi e previsti
comunque ogni 10 m di sviluppo lineare degli stessi.
Per le parti di corridoio o disimpegni sulle quali si aprono porte devono essere adottate le soluzioni
tecniche di cui al punto 9.1.1, nel rispetto anche dei sensi di apertura delle porte e degli spazi liberi
necessari per il passaggio di cui al punto 8.1.1; le dimensioni ivi previste devono considerarsi come
minimi accettabili.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
43.19
8.1.10 Scale
Le rampe di scale che costituiscono parte comune o siano di uso pubblico devono avere una lunghezza
minima di 1,20 m, avere una pendenza limitata e costante per l’intero sviluppo della scala.
I gradini devono essere caratterizzati da un corretto rapporto tra alzata e pedata (pedata minima 30 cm):
la somma tra il doppio dell’alzata e la pedata deve essere compresa tra 62/64 cm.
Il profilo del gradino deve presentare preferibilmente un disegno continuo a spigoli arrotondati, con
sottogrado inclinato rispetto al grado, e formante con esso un angolo di circa 75°-80°.
In caso di disegno discontinuo, l’aggetto del grado rispetto al sottogrado deve essere compreso fra un
minimo di 2 cm e un massimo di 2,5 cm.
Un segnale al pavimento (fascia di materiale diverso o comunque percepibile anche da parte dei non
vedenti), situato almeno a 30 cm dal primo e dall’ultimo scalino, deve indicare l’inizio e la fine della rampa.
Il parapetto che costituisce la difesa verso il vuoto deve avere un’altezza minima di 1.00 m. ed essere
inattraversabile da una sfera di diametro di cm. 10.
In corrispondenza delle interruzioni del corrimano, questo deve essere prolungato di 30 cm oltre il primo
e l’ultimo gradino.
Il corrimano deve essere posto ad una altezza compresa tra 0,90/1 metro.
Nel caso in cui è opportuno prevedere un secondo corrimano, questo deve essere posto ad una altezza
di 0.75 m.
Il corrimano su parapetto o parete piena deve essere distante da essi almeno 4 cm.
Le rampe di scale che non costituiscono parte comune o non sono di uso pubblico devono avere una
larghezza minima di 0.80 m.
In tal caso devono comunque essere rispettati il già citato rapporto tra alzata e pedata (in questo caso
minimo 25 cm), e la altezza minima del parapetto.
8.1.11 Rampe
Non viene considerato accessibile il superamento di un dislivello superiore a 3,20 m. ottenuto
esclusivamente mediante rampe inclinate poste in successione.
La larghezza minima di una rampa deve essere:
— di 0.90 m per consentire il transito di una persona su sedia a ruote;
— di 1,50 m per consentire l’incrocio di due persone.
Ogni 10 metri di lunghezza e di in presenza di interruzioni mediante porte, la rampa deve prevedere un
ripiano orizzontale di dimensioni minime pari a 1.50 x 1.50 m, ovvero 1.40x1.70 m in senso trasversale
e 1.70 m in senso longitudinale al verso di marcia, oltre l’ingombro di apertura di eventuali porte.
Qualora al lato della rampa sia presente un parapetto non pieno, la rampa deve avere un cordolo di
almeno 10 cm di altezza.
La pendenza delle rampe non deve superare 1’8%.
Sono ammesse pendenze superiori, nei casi di adeguamento, rapportate allo sviluppo lineare effettivo
della rampa.
In tal caso il rapporto tra la pendenza e la lunghezza deve essere comunque di valore inferiore rispetto
a quelli individuati dalla linea di interpolazione del seguente grafico.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
43.20
8.1.12 Ascensore
a) Negli edifici di nuova edificazione, non residenziali, l’ascensore deve avere le seguenti caratteristiche:
—
—
—
cabina di dimensioni minime di 1.40 m di profondità e 1.10 m di larghezza;
porta con luce netta minima di 0.80 m posta sul lato corto;
piattaforma minima di distribuzione anteriormente alla porta
della cabina di 1.50x1.50 m.
b) Negli edifici di nuova edificazione residenziali l’ascensore deve avere le seguenti caratteristiche:
—
—
—
cabina di dimensioni minime di 1.30 m di profondità e 0.95 m di larghezza;
porta con luce netta minima di 0.80 m posta sul lato corto;
piattaforma minima di distribuzione anteriormente alla porta
della cabina di 1.50x1.50 m.
c) L’ascensore in caso di adeguamento di edifici preesistenti, ove
non sia possibile l’installazione di cabine di dimensioni superiori, può avere le seguenti caratteristiche:
—
—
—
cabina di dimensioni minime di 1,20 m di profondità e 0,80 m di larghezza;
porta con luce netta minima di 0.75 m posta sul lato corto;
piattaforma minima di distribuzione anteriormente alla porta della cabina di 1.40x1.40 m.
Le porte di cabina e di piano devono essere del tipo a scorrimento automatico.
Nel caso di adeguamento la porta di piano può essere del tipo ad anta incernierata purché dotata di
sistema per l’apertura
automatica.
In tutti i casi le porte devono rimanere aperte per almeno 8 secondi e il tempo di chiusura non deve essere
inferiore a 4 sec.
L’arresto ai piani deve avvenire con autolivellamento con tolleranza massima + 2 cm.
Lo stazionamento della cabina ai piani di fermata deve avvenire con porte chiuse.
La bottoniera di comando interna ed esterna deve avere i bottoni ad una altezza massima compresa tra
1.10 e 1.40 m: per ascensori del tipo a), b) e c) la bottoniera interna deve essere posta su una parete
laterale ad almeno cm 35 dalla porta della cabina.
Nell’interno della cabina, oltre il campanello di allarme, deve essere posto un citofono ad altezza
compresa tra i 1,10 m e 1,30 m e una luce d’emergenza con autonomia minima di h. 3.
I pulsanti di comando devono prevedere la numerazione in rilievo e le scritte con traduzione in Braille:
in adiacenza alla bottoniera esterna deve essere posta una placca di riconoscimento di piano in caratteri
Braille.
Si deve prevedere la segnalazione sonora dell’arrivo al piano e, ove possibile, l’installazione di un sedile
ribaltabile con ritorno automatico.
8.1.13 Servoscala e piattaforme elevatrici
Servoscala
Per servoscala si intende un’apparecchiatura costituita da un mezzo di carico opportunamente attrezzato
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
43.21
per il trasporto di persone con ridotta o impedita capacità motoria, marciante lungo il lato di una scala
o di un piano inclinato e che si sposta, azionato da un motore elettrico, nei due sensi di marcia vincolato
a guida/e.
I servoscala si distinguono nelle seguenti categorie:
a)
pedana servoscala: per il trasporto di persona in piedi;
b)
sedile servoscala: per il trasporto di persona seduta;
c)
pedana servoscala a sedile ribaltabile: per il trasporto di persona in piedi o seduta;
d)
piattaforma servoscala a piattaforma ribaltabile: per il
e)
piattaforma servoscala a piattaforma e sedile ribaltabile: per il trasporto di persona su sedia a ruote
o persona seduta.
trasporto di persona su sedia a ruote;
I servoscala sono consentiti in via alternativa ad ascensori e preferibilmente, per superare differenza di
quota non superiori a mt. 4.
Nei luoghi aperti al pubblico e di norma nelle parti comuni di un edificio, i servoscala devono consentire
il superamento del dislivello anche a persona su sedia a ruote: in tale caso, allorquando la libera visuale
tra persona su piattaforma e persona posta lungo il percorso dell’apparecchiatura sia inferiore a mt. 2,
è necessario che l’intero spazio interessato dalla piattaforma in movimento sia protetto e delimitato da
idoneo parapetto e quindi l’apparecchiatura marci in sede propria con cancelletti automatici alle
estremità della corsa.
In alternativa alla marcia in sede propria è consentita marcia con
accompagnatore lungo tutto il percorso con comandi equivalenti ad uso dello stesso, ovvero che
opportune segnalazioni acustiche e visive segnalino l’apparecchiatura in movimento.
In ogni caso i servoscala devono avere le seguenti caratteristiche:
Dimensioni:
—
—
—
per categoria a) pedana non inferiore a cm. 35x35;
per categorie b) e c) sedile non inferiore a cm 35x40, posto a cm. 40-50 dal sottostante predellino
per appoggio piedi di dimensioni non inferiori a cm. 30x20;
per categorie d) ed e) piattaforma (escluse costole mobili) non inferiori a cm. 70x75 in luoghi aperti
al pubblico.
Portata:
—
—
per le categorie a) b) e c) non inferiore a Kg 100 e non superiore a Kg. 200
per le categorie d) ed e) non inferiore a Kg 150 in luoghi aperti al pubblico e 130 negli altri casi.
Velocità:
—
massima velocità riferita a percorso rettilineo 10 cm/sec
Comandi:
—
sia sul servoscala che al piano devono essere previsti comandi per salita-discesa e chiamatarimando posti ad un’altezza compresa tra cm. 70 e cm. 110.
E' consigliabile prevedere anche un collegamento per comandi volanti ad uso di un accompagnatore lungo il percorso.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
43.22
Ancoraggi:
—
gli ancoraggi delle guide e loro giunti devono sopportare il carico mobile moltiplicato per 1,5.
Sicurezze elettriche:
—
—
—
—
—
tensione massima di alimentazione V. 220 monofase (preferibilmente V. 24 cc.)
tensione del circuito ausiliario: V 24
interruttore differenziale ad alta sensibilità (30 mA)
isolamenti in genere a norma CEI
messa a terra di tutte le masse metalliche; negli interventi di ristrutturazione è ammessa, in
alternativa, l’adozione di doppi isolamenti.
Sicurezze dei comandi:
—
—
devono essere del tipo “uomo presente” e protetti contro l’azionamento accidentale in modo
meccanico oppure attraverso una determinata sequenza di comandi elettrici; devono essere
integrati da interruttore a chiave estraibile e consentire la possibilità di fermare l’apparecchiatura in
movimento da tutti i posti di comando.
I pulsanti di chiamata e rimando ai piani devono essere installati quando dalla posizione di comando
sia possibile il controllo visivo di tutto il percorso del servo scala ovvero quando la marcia del
servoscala avvenga in posizione di chiusura a piattaforma ribatata.
Sicurezze meccaniche:
—
devono essere garantite le seguenti caratteristiche:
a)
coefficiente di sicurezza minimo: k=2 per parti meccaniche in genere ed in particolare:
—
—
—
—
per traino a fune (sempre due indipendenti) K=6 cad.;
per traino a catena (due indipendenti K= 6 cad. ovvero una K = 10);
per traino pignone cremagliera o simili K=2;
per traino ad aderenza K=2.
b)
limitatore di velocità con paracadute che entri in funzione prima che la velocità del mezzo mobile
superi di 1,5 volte quella massima ed essere tale da comandare l’arresto del motore principale
consentendo l’arresto del mezzo mobile entro uno spazio di cm. 5 misurato in verticale dal punto
corrispondente all’entrata in funzione del limitatore
c)
freno mediante dispositivi in grado di fermare il mezzo mobile in meno di cm. 8 misurati lungo la
guida, dal momento della attivazione.
Sicurezza anticaduta:
—
per i servoscala di tipo a) b) c) si devono prevedere barre o braccioli di protezione (almeno uno posto
verso il basso) mentre per quelli di tipo d) ed e) oltre alle barre di cui sopra si devono prevedere
bandelle o scivoli ribaltabili di contenimento sui lati della piattaforma perpendicolari al moto.
Le barre, le bandelle, gli scivoli ed i braccioli durante il moto devono essere in posizione di
contenimento della persona e/o della sedia a ruote.
Nei servoscala di categoria d) ed e) l’accesso o l’uscita dalla piattaforma posta nella posizione più
alta raggiungibile deve avvenire con un solo scivolo abbassato.
Lo scivolo che consente l’accesso o l’uscita dalla piattaforma scarica o a pieno carico deve
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
43.23
raccordare la stessa al calpestio mediante una pendenza non superiore al 15%.
Sicurezza di percorso:
—
—
—
—
lungo tutto il percorso di un servoscala lo spazio interessato dall’apparecchiatura in movimento e
quello interessato dalla persona utilizzatrice, deve essere libero da qualsiasi ostacolo fisso o mobile
quali porte, finestre, sportelli, intradosso solai sovrastanti ecc.
Nei casi ove non sia prevista la marcia in sede propria del servoscala, dovranno essere previste le
seguenti sicurezze:
sistema antincesoiamento nel moto verso l’alto da prevedere sul bordo superiore del corpo
macchina e della piattaforma.
sistema antischiacciamento nel moto verso il basso interessante tutta la parte al di sotto del piano
della pedana o piattaforma e del corpo macchina
sistema antiurto nel moto verso il basso da prevedere in corrispondenza del bordo inferiore del corpo
macchina e della piattaforma.
Piattaforme elevatrici
Le piattaforme elevatrici per superare dislivelli, di norma, non superiori a ml. 4, con velocità non superiore
a 0.1 m/s, devono rispettare, per quanto compatibili, le prescrizioni tecniche specificate per i servoscala.
Le piattaforme ed il relativo vano corsa devono avere opportuna protezione ed i due accessi muniti di
cancelletto.
La protezione del vano corsa ed il cancelletto del livello inferiore devono avere altezza tale da non
consentire il raggiungimento dello spazio sottostante la piattaforma, in nessuna posizione della stessa.
La portata utile minima deve essere di Kg. 130.
Il vano corsa deve avere dimensioni minime pari a m. 0,80x1,20.
Se le piattaforme sono installate all’esterno gli impianti devono risultare protetti dagli agenti atmosferici.
8.1.14 Autorimesse
Le autorimesse singole o collettive, ad eccezione di quelle degli edifici residenziali per i quali non è
obbligatorio l’uso dell’ascensore e fatte salve le prescrizioni antincendio, devono essere servite da
ascensori o altri mezzi di sollevamento, che arrivino alla stessa quota di stazionamento delle auto, ovvero
essere raccordate alla quota di arrivo del mezzo di sollevamento, mediante rampe di modesto sviluppo
lineare ed aventi pendenza massima pari all’8%.
Negli edifici aperti al pubblico devono essere previsti, nella misura minima di 1 ogni 50 o frazione di 50,
posti auto di larghezza non inferiore a m. 3.20, da riservarsi gratuitamente agli eventuali veicoli al servizio
di persone disabili.
Nella quota parte di alloggi di edilizia residenziale pubblica immediatamente accessibili di cui al
precedente art. 3 devono essere previsti posti auto con le caratteristiche di cui sopra in numero pari agli
alloggi accessibili.
Detti posti auto opportunamente segnalati sono ubicati in prossimità del mezzo di sollevamento ed in
posizione tale da cui sia possibile in caso di emergenza raggiungere in breve tempo un “luogo sicuro
statico” o una via di esodo accessibile.
Le rampe carrabili e/o pedonali devono essere dotate di corrimano.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
43.24
8.2 Spazi esterni
8.2.1 Percorsi
Il percorso pedonale deve avere una larghezza minima di 90 cm ed
avere, per consentire l’inversione di marcia da parte di persona su
sedia a ruote, allargamenti del percorso, da realizzare almeno in piano, ogni 10 m di sviluppo lineare (per
le dimensioni vedi punto 8.2.0 spazi di manovra).
Qualsiasi cambio di direzione rispetto al percorso rettilineo deve avvenire in piano; ove sia indispensabile
effettuare svolte ortogonali al verso di marcia, la zona interessata alla svolta, per almeno 1.70 m su
ciascun lato a partire dal vertice più esterno, deve risultare in piano e priva di qualsiasi interruzione.
Ove sia necessario prevedere un ciglio, questo deve essere sopraelevato di 10 cm dal calpestio, essere
differenziato per materiale e colore dalla pavimentazione del percorso, non essere a spigoli vivi ed essere
interrotto, almeno ogni 100 m da varchi che consentano l’accesso alle zone adiacenti non pavimentate.
La pendenza longitudinale non deve superare di norma il 5%; ove ciò non sia possibile, sono ammesse
pendenze superiori, purché realizzate in conformità a quanto previsto al punto 8.1.11.
Per pendenze del 5% è necessario prevedere un ripiano orizzontale
di sosta, di profondità almeno 1.50 m, ogni 15 m di lunghezza del percorso; per pendenze superiori tale
lunghezza deve proporzionalmente ridursi fino alla misura di 10 m per una pendenza dell’8%.
La pendenza trasversale massima ammissibile è dell’1%.
In presenza di contropendenze al termine di un percorso inclinato o di un raccordo tra percorso e livello
stradale, la somma delle due pendenze rispetto al piano orizzontale deve essere inferiore al 22%.
Il dislivello ottimale tra il piano del percorso ed il piano del terreno o delle zone carrabili ad esso adiacenti
è di 2,5 cm.
Allorquando il percorso si raccorda con il livello stradale o è interrotto da un passo carrabile, sono
ammesse brevi rampe di pendenza non superiore al 15% per un dislivello massimo di 15 cm.
Fino ad un’altezza di 2.10 m dal calpestio, non devono esistere ostacoli di nessun genere, quali tabelle
segnaletiche o elementi sporgenti dai fabbricati, che possono essere causa di infortunio ad una persona
in movimento.
8.2.2 Pavimentazioni
Per pavimentazione antisdrucciolevole si intende una pavimentazione realizzata con materiali il cui
coefficiente di attrito, misurato secondo il metodo della British Ceramic Research Association Ltd.
(B.C.R.A.) Rep. CEC. 6/81, sia superiore ai seguenti valori:
—
—
0.40 per elemento scivolante cuoio su pavimentazione asciutta;
0.40 per elemento scivolante gomma dura standard su pavimentazione bagnata.
I valori di attrito predetto non devono essere modificati dall’apposizione di strati di finitura lucidanti o di
protezione che, se previsti, devono essere applicati sui materiali stessi prima della prova.
Le ipotesi di condizione della pavimentazione (asciutta o bagnata) debbono essere assunte in base alle
condizioni normali del luogo ove sia posta in opera.
Gli strati di supporto della pavimentazione devono essere idonei a
sopportare nel tempo la pavimentazione ed i sovraccarichi previsti nonché ad assicurare il bloccaggio
duraturo degli elementi costituenti la pavimentazione stessa.
Gli elementi costituenti una pavimentazione devono presentare giunture inferiori a 5 mm, stilate con
materiali durevoli, essere piani con eventuali risalti di spessore non superiore a mm 2.
I grigliati inseriti nella pavimentazione devono essere realizzati con maglie non attraversabili da una sfera
di 2 cm di diametro; i grigliati ad elementi paralleli devono comunque essere posti con gli elementi
ortogonali al verso di marcia.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
43.25
8.2.3 Parcheggi
Nelle aree di parcheggio devono comunque essere previsti, nella misura minima di 1 ogni 50 o frazione
di 50, posti auto di larghezza non inferiore a m. 3,20, e riservati gratuitamente ai veicoli al servizio di
persone disabili.
Detti posti auto, opportunamente segnalati, sono ubicati in aderenza ai percorsi pedonali e nelle
vicinanze dell’accesso dell’edificio o attrezzatura.
Al fine di agevolare la manovra di trasferimento della persona su sedia a ruote in comuni condizioni
atmosferiche, detti posti auto riservati sono, preferibilmente, dotati di copertura.
Art. 9 — (Soluzioni tecniche conformi).
9.1 Unità ambientali
9.1.1 Percorsi orizzontali
Schemi con luce netta della porta pari a 75 cm.
Le soluzioni A1 - C1 - C3 - e C5 - sono ammissibili solo in caso di
adeguamento.
A) Passaggio in vano porta su parete perpendicolare al
verso di marcia della sedia a ruote
A1 - Necessità di indietreggiare durante l’apertura.
Profondità libera necessaria cm. 190.
Larghezza dal corridoio cm. 100.
A2 - Manovra semplice senza indietreggiare.
Spazio laterale di rispetto di cm. 45.
Profondità libera necessaria cm. 135.
A3 - Larghezza libera cm. 100.
Profondità libera necessaria cm. 120.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
43.26
B) Passaggio in vano porta posta su parete parallela al verso di marcia della sedia a ruote
B1 - Larghezza del corridoio cm. 100
Spazio necessario oltre la porta cm. 20
Spazio per l’inizio della manovra prima della porta cm.
100.
Apertura porta oltre i 90°
idem per l’immissione opposta.
B2 - Larghezza del corridoio cm. 100
Spazio necessario, oltre la porta, di cm. 110 per poterla
aprire: poi, retromarcia e accesso.
Spazio necessario prima della porta quanto il suo
ingombro.
idem per l’immissione opposta.
B3 - Larghezza del corridoio cm 100
Apertura porta 90°
Spazio necessario, oltre la porta, nel corridoio cm. 20.
Spazio necessario prima della porta, nel corridoio, cm.
90 (per garantire ritorno)
B4 - Larghezza del corridoio cm. 100.
Apertura porta oltre i 90°
Spazio necessario, oltre la porta, nel corridoio, cm. 10.
Spazio necessario, oltre la porta, nel vano d’immissione,
cm. 20.
Spazio necessario, prima della porta, nel corridoio,
almeno cm. 90, (per garantire ritorno).
C) Passaggi in disimpegni e attraverso porte poste in linea
tra loro e su pareti perpendicolari al verso di
marcia della sedia a ruote
C1 - Necessità di indietreggiare durante l’apertura
della porta.
Profondità necessaria cm. 190
Profondità necessaria, prima del disimpegno, cm.
120.
Larghezza del disimpegno cm.100.
C2 - Manovra semplice, senza dover indietreggiare.
Spazio di rispetto a lato della seconda porta cm. 45.
Profondità necessaria, cm.180.
Larghezza necessaria, cm. 135.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
43.27
C3 - Necessità di indietreggiare durante l’apertura della porta.
Larghezza del disimpegno cm.100.
Profondità necessaria cm. 190.
C4 - Manovra semplice senza dover indietreggiare.
Spazio di rispetto a lato della seconda porta cm. 45.
Profondità necessaria cm. 210.
C5 - Idem come C.1 e C.3
C6 - Manovra semplice senza dover indietreggiare.
Spazio di rispetto a lato della seconda porta cm.
45.
Profondità necessaria cm. 170.
Profondità necessaria, prima del disimpegno, cm.
135.
D) Passaggi in disimpegni e attraverso porte
ortogonali tra loro.
D1 - Larghezza del disimpegno cm. 100.
Spazio necessario oltre la porta cm. 20.
Spazio necessario tra le due
porte cm. 110.
D2 - Larghezza del disimpegno cm 100.
Apertura porte prefissata a 90°
Profondità del disimpegno cm.140
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
43.28
Capo V- Norme finali
Art. 10
(Elaboratori tecnici).
10.1 Gli elaboratori tecnici devono chiaramente evidenziare le soluzioni progettuali e gli accorgimenti
tecnici adottati per garantire il soddisfacimento delle prescrizioni di accessibilità, visitabilità e adattabilità
di cui al presente decreto.
In particolare, per quanto concerne l’adattabilità, le soluzioni progettuali e gli accorgimenti tecnici atti a
garantire il soddisfacimento devono essere descritti tramite specifici elaborati grafici.
10.2 Al fine di consentire una più chiara valutazione di merito gli elaborati tecnici devono essere
accompagnati da una relazione specifica contenente la descrizione delle soluzioni progettuali e delle
opere previste per la eliminazione delle barriere architettoniche, degli accorgimenti tecnico-strutturali ed
impiantistici e dei materiali previsti a tale scopo; del grado di accessibilità delle soluzioni previste per
garantire l’adeguamento dell’edificio.
Art. 11
(Verifiche).
11.1 Il Sindaco, nel rilasciare la licenza di abitabilità o di agibilità ai sensi dell’art. 221 del R.D. 27 luglio
1934 n. 1265, deve accertare che le opere siano state realizzate nel rispetto della legge.
11.2 A tal fine egli può richiedere al proprietario dell’immobile una dichiarazione resa sotto forma di perizia
giurata redatta da un tecnico abilitato.
Art. 12
(Aggiornamento e modifica delle prescrizioni).
12.1 La soluzione dei problemi tecnici derivanti dall’applicazione della presente normativa, nonché
l’esame o l’elaborazione delle proposte di aggiornamento e modifica, sono attribuite ad una Commissione
permanente istituita con decreto interministeriale dei Ministri dei Lavori Pubblici e degli Affari sociali, di
concerto con il Ministro del Tesoro.
12.2 Gli enti locali, gli istituti universitari, i singoli professionisti possono proporre soluzioni tecniche
alternative a tale Commissione permanente la quale, in caso di riconosciuta idoneità, può utilizzarle per
l’aggiornamento del presente decreto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi
della Repubblica italiana.
E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
43.29
Allegato A
D.M. LL.PP. 14 GIUGNO 1989 N. 236
Art. 3
Criteri generali di progettazione
Accessibilità
deroga all’installazione dell’ascensore; restano valide tutte le altre prescrizioni previste per
l’accessibilità.
Adattabilità
possibilità di installazione nel tempo di meccanismi di sollevamento (ascensore o servo-scala)
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
43.30
CD Rom allegato alla pubblicazione "SUPERARE LE BARRIERE ARCHITETTONICHE migliorando il comfort e la sicurezza" a cura di Leris Fantini
CIRC. MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
22 GIUGNO 1989, N. 1669/U.L.
Circolare esplicativa della L. 9 gennaio 1989, n. 13.
1. AMBITO DI APPLICAZIONE
1.1 La L. 9 gennaio 1989, n. 13—così come modificata e integrata dalla L. 27 febbraio 1989, n. 62—, reca
"Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati",
ed interviene, quindi, nel tessuto normativo preposto ad assicurare l'utilizzazione degli spazi edificati, e
a quelli ad essi accessori, a una sempre più allargata fascia di individui, con particolare riguardo a chi,
permanentemente o temporaneamente, soffre di una ridotta o impedita capacita motoria.
Opera pertanto, la L. 13/89, nel solco di altri interventi normativi, che a livello statuale, si sono nel passato
avuti nella materia che ci occupa; prima fra tutti la L. 30 marzo 1971, n. 118 (e il D.P.R. 27 aprile 1978, n.
384 contenente il regolamento di attuazione ex art. 27 della predetta L. 118/1971) che affrontava il
problema del superamento delle barriere architettoniche negli edifici pubblici, privati aperti al pubblico e
nel settore dei trasporti pubblici.
Meritano inoltre di essere menzionate le circolari del Ministero dei LL. PP. 20 gennaio 1967, n. 425 e,
soprattutto, 19 giugno 1968, n. 4809 che possono essere considerati i primi approcci istituzionali al
problema.
Per effetto di tali preesistenti normative la tematica del superamento delle barriere architettoniche era
riferita essenzialmente agli edifici pubblici e a quelli privati aperti al pubblico (art. 27 L. 118/71) e, soltanto
marginalmente, anche a quelli di edilizia residenziale pubblica (art. 17 D.P.R. 384/1978).
Rimanevano pertanto quasi del tutto estranei alla considerazione del legislatore gli edifici ove, di norma,
si svolge una considerevole e, sotto taluni aspetti, primaria sfera della vita di relazione delle persone: gli
edifici privati e quelli destinati ad uso abitativo.
A colmare tale lacuna è intervenuta la L. 13/89.
1.2 Per l'espressa disposizione contenuta nel titolo della legge e per quanto è previsto all'art. 1, 1° comma,
il campo di applicazione della normativa in disamina è, per l'appunto, riferita agli edifici privati di nuova
costruzione; agli edifici di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata ed agevolata, di nuova costruzione;
alla ristrutturazione degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata ed agevolata; agli
spazi esterni di pertinenza degli edifici di cui ai punti precedenti.
1.3 La L. 13/1989 può essere suddivisa in tre distinte parti, delle quali la prima è dedicata alle previsioni
relative alla costruzione di nuovi edifici ed alla ristrutturazione di interi edifici (art. l); la seconda al tema delle
innovazioni da attuare sugli edifici esistenti dirette alla eliminazione delle barriere architettoniche (artt. 27); la terza, infine, è volta a regolare la materia concernente la concessione di contributi a fondo perduto
per la realizzazione delle opere direttamente finalizzate al superamento e all'eliminazione di barriere
architettoniche in favore di portatori di menomazioni o limitazioni funzionali permanenti (artt. 8-12).
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
44.1
2. NUOVE COSTRUZIONI E RISTRUTTURAZIONI
2.1 Per quanto riguarda la prima parte è importante sottolineare che, a decorrere dall'll agosto 1989 (primo
giorno posteriore ai sei mesi dall'entrata in vigore della legge previsti dall'art. 1, comma 1), tutti i progetti
relativi alla costruzione di nuovi edifici ovvero alla ristrutturazione di interi edifici (siano essi, nel primo e
nel secondo caso, destinati ad uso abitativo o ad uso non abitativo), compresi anche quelli di edilizia
residenziale pubblica, sovvenzionata ed agevolata, dovranno essere adeguati alle prescrizioni tecniche
contenute nel decreto del Ministero dei Lavori Pubblici di cui al comma 2 dell'art. 1.
Restano pertanto esclusi dalla portata della disposizione in argomento i soli edifici pubblici, per i quali
continuano ad applicarsi le norme tecniche contenute nel D.P.R. 384/1978.
Per quanto riguarda, in particolare, gli edifici privati aperti al pubblico (che pur erano stati oggetto di
disciplina da parte del D.P.R. da ultimo citato) questi devono essere ritenuti compresi nell'ambito di
applicazione della più recente L. 13/1989.
Per ciò che concerne il contenuto dei termini accessibilità, adattabilità, e visitabilità adottati al 2° comma
per indicare i tre fondamentali livelli qualitativi di progettazione e di realizzazione degli spazi costruiti, si
rimanda a quanto disposto nel decreto del Ministero dei Lavori Pubblici di cui allo stesso comma 2.
Il comma 3 contiene una serie di norme prestazionali dirette a stabilire i requisiti che la progettazione deve
"comunque", prevedere: tali criteri debbono essere quindi intesi come "standards". minimi di progettazione, ferme restando le prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la
visitabilità contenute nel decreto.
3. INNOVAZIONI
3.1 Le modifiche alle parti comuni di un edificio residenziale privato con pluralità di proprietari (condominio), tendenti al superamento o all'eliminazione delle barriere architettoniche, potranno essere adottate,
secondo quanto prescrive l'art. 2 comma 1, dall'assemblea condominiale secondo le modalità previste
nell'art. 1136, 2° e 3° comma, del c.c.
La richiesta al condominio può essere fatta sia dal portatore di handicap (ovvero da chi ne esercita la tutela
o potestà) che da ogni altro condomino.
E' onere di chi ha interesse alla innovazione formulare al condominio relativa richiesta scritta: da tale
momento infatti decorrono i tre mesi oltre i quali, nell'ipotesi di mancata pronunzia in ordine alla richiesta
modifica, potrà essere esercitato il diritto di cui al comma 2.
La disposizione contenuta nell'art. 2 deve ritenersi applicabile, oltre alle ipotesi in cui il portatore di
handicap, sia proprietario della porzione di immobile, anche all'ipotesi in cui lo detenga a titolo di locazione.
3.2 Il comma 2 dell'art. 2 consente inoltre, nella ipotesi in cui il condominio non approvi la innovazione
prospettata o non si pronunzi entro tre mesi dalla stessa richiesta di modifica, che il portatore di handicap,
ovvero chi ne esercita la tutela o la potestà di cui al titolo IX del libro primo del c.c., possa procedere
autonomamente e a proprie spese alla messa in opera di particolari innovazioni sulle parti comuni o di uso
comune dell'edificio, quali l'installazione di servoscala, o di altre strutture mobili e facilmente rimovibili, e
la modifica dell'ampiezza delle porte di accesso.
Il diritto potestativo di cui si è detto è esercitabile anche nei confronti dell'unico proprietario dell'immobile,
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
44.2
sia esso soggetto privato o pubblico.
Al proprietario dell'immobile dovrà conseguentemente essere rivolta la richiesta di innovazione.
3.3 Potrà beneficiare delle disposizioni contenute nell'art. 2 in esame colui il quale, affetto da obiettive
menomazioni o per effetto di patologie invalidanti irreversibili (pneumopatie, disturbi cardiocircolatori,
ecc.), non sia in grado di raggiungere la propria abitazione se non con l'aiuto di terze persone, a rischio
della salute.
3.4 Il comma 3 dell'art. 2, richiamandosi a specifiche norme del c.c., detta infine disposizioni comportanti
il divieto di eseguire innovazioni che possano recare pregiudizio all'immobile (art. 1120, 2° comma, c.c.)
e la possibilità da parte del condomino, che si sia dissociato dalla volontà di modificare le cose comuni
con innovazioni suscettibili di utilizzazione separata (es. ascensore), di partecipare in un secondo
momento ai vantaggi della innovazione, contribuendo, ai sensi dell'art. 1121, 3° comma c.c., alle spese
di esecuzione e manutenzione dell'opera.
La stessa facoltà, oltre al condomino, spetta ai suoi eredi o aventi causa.
In definitiva le opere oggetto delle deliberazioni di cui al comma 1, dell'art. 2, finalizzate al superamento
delle barriere architettoniche, incontrano gli unici limiti nel pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del
fabbricato, nell'alterazione del decoro architettonico o nella inservibilità all'uso o al godimento anche di un
solo condomino di parti comuni (art. 1120, 2° comma, c.c.).
Le innovazioni invece eseguibili ai sensi del comma 2 dell'art. 2, cioè quelle poste in essere dal portatore
di handicap (ovvero da chi ne esercita la tutela o potestà), a proprie spese, nell'ipotesi di rifiuto o mancata
risposta da parte del condominio, oltre ai limiti sopra menzionati (art. 1120, 2° comma, c.c.), possono
riguardare tassativamente soltanto gli interventi specificati nel comma stesso, quali, a titolo esemplificativo, il servoscala, la piattaforma mobile, i sistemi di apertura automatica di porte o cancelli, le carrozzelle
elettriche montascale (ma non anche, quindi, l'ascensore).
3.5 Problemi particolari possono sorgere con riguardo all'ipotesi in cui il portatore di handicap abiti a titolo
di proprietà o di locazione l'alloggio, e a seconda che le opere incidano sulle parti comuni o meno.
Se l'interessato è proprietario e le innovazioni riguardano parti comuni di un edificio condominiale è
necessario munirsi dell'autorizzazione del condominio.
Se l'assemblea approva, con le maggioranze previste, la modifica, la spesa sarà ripartita, secondo i criteri
stabiliti dal c.c., per quote millesimali (fermo restando la possibilità di ottenere il contributo di cui agli artt.
9 e segg.).
Se invece l'assemblea non delibera l'innovazione (o comunque non si pronuncia entro tre mesi in merito
ad essa), nell'ipotesi in cui le opere siano tra quelle comprese nell'elencazione formulata nel più volte citato
comma 2 dell'art. 2 e il portatore di handicap (o chi ne esercita la tutela o potestà) intenda avvalersi del
diritto di farle eseguire ugualmente, le spese saranno a suo totale carico per l'espressa previsione
contenuta nella medesima disposizione (sempre salvo il contributo di cui si è detto).
3.6 Se il portatore di handicap occupa l'immobile a titolo di locazione e le innovazioni debbono eseguirsi
all'interno dell'alloggio, deve essere acquisito il consenso del locatore.
Tale consenso costituisce altresì il titolo per eventualmente ottenere, ai sensi dell'art. 1592 c.c., la
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
44.3
prescritta indennità per miglioramenti da parte del proprietario.
Le spese per l'innovazione sono a carico del conduttore.
Qualora, fermo restando l'occupazione dell'alloggio a titolo di locazione, la modifica sia inerente alle parti
di uso comune sarà necessaria l'autorizzazione del proprietario e le spese devono intendersi a carico del
portatore di handicap. In mancanza di tale autorizzazione il portatore di handicap, sussistendo le ipotesi
di cui all'art. 2, comma 2, potrà a proprie spese procedere alla esecuzione dell'opera (ferma restando, nei
tre casi da ultimo richiamati, la possibilità di ottenere il contributo a fondo perduto).
3.7 Nell'ottica di facilitare l'esecuzione delle opere volte al superamento delle barriere architettoniche l'art.
3 introduce la
passibilità di "derogare" (con il limite di cui al comma 2) alle norme sulle distanze precisate dai regolamenti
edilizi, anche per quanto riguarda le innovazioni incidenti sugli spazi inerni ai fabbricati quali cortili,
chiostrine o spazi di uso comune.
3.8 Le opere dirette al superamento o alla eliminazione delle barriere architettoniche da eseguirsi su
immobili vincolati ai sensi delle leggi n. 1089 e n. 1497 del 1939 sono state oggetto di previsione da parte
degli artt. 4 e 5 della legge.
In tali disposizioni sono state previste semplificazioni inerenti al rilascio di nullaosta o pareri delle autorità
preposte alla tutela dei vincoli.
In particolare, per gli immobili soggetti al vincolo storico-artistico di cui alla L. 1098, l'istanza di
autorizzazione va inoltrata alla Sovrintendenza competente la quale dovrà pronunziarsi entro 120 giorni
dalla data di presentazione della domanda. Il predetto organo amministrativo potrà impartire apposiste
prescrizioni ritenute idonee alla soluzione del problema.
Trascorso inutilmente il predetto termine il silenzio avrà valore di assenso.
Per gli immobili soggetti al vincolo ambientale di cui alla L. 1497/1939 la domanda va presentata alla
Regione (oppure all'ente da essa delegato), la quale dovrà provvedere entro 90 giorni dalla data della
presentazione.
Anche in questo caso l'autorità amministrativa potrà dettare prescrizioni tecniche.
Anche in questo caso la mancata pronunzia entro il termine predetto vale come implicita autorizzazione.
Contro il diniego motivato l'interessato può proporre ricorso entro il termine di 30 gg. al Ministero dei beni
culturali e ambientali il quale avrà tempo 120 giorni per pronunciarsi in ordine alla richiesta. Il silenzio oltre
il 120° giorno avrà, questa volta, valore di rigetto del ricorso.
La compatibilità tra l'innovazione richiesta ed il vincolo storico-artistico od ambientale trova limite soltanto
nel "serio pregiudizio", che verrebbe a prodursi a carico dell'immobile per effetto della esecuzione
dell'opera.
E da sottolineare come l'organo competente al rilascio dell'autorizzazione sia tenuto, ai sensi del comma 5 dell'art. 4, non soltanto a motivare il diniego con riferimento
alla specifica natura e serietà del pregiudizio, ma anche ad esaminare ed a pronunciarsi in merito alle
soluzioni alternative eventualmente prospettate nella richiesta.
3.9 L'art. 7 prevede in linea generale che l'esecuzione delle opere necessarie per l'abbattimento delle
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
44.4
barriere archietettoniche non sono soggette né a concessione né ad autorizzazione edilizia; se si tratta
di opere interne va pesentata una relazione a firma di un professionista abilitato ai sensi dell'art. 26 della
L. 47/1985; se invece le opere incidono sulla struttura esterna dell'immobile modificandone la sagoma
occorre che le opere siano munite di autorizzazione edilizia.
4. IL PROCEDIMENTO PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI.
4.1 Le domande di cui all'art. 8 per la concessione di contributi per la realizzazione delle opere descritte
nell'art. 9 comma 1, concedibili ai sensi del comma 3 dello stesso articolo per interventi su immobili privati
già esistenti ove risiedono portatori di menomazioni o limitazioni funzionali permanenti, vanno presentate
in carta da bollo, non essendo previste esenzioni dalle vigenti norme sulla imposta di bollo.
4.2 Le domande devono essere presentate dal portatore di handicap (ovvero da chi ne esericita la tutela
o la potestà di cui al titolo IX del libro I del c.c.) per l'immobile nel quale egli ha la residenza abituale e per
opere che eliminino ostacoli alla sua mobilità.
Nel caso di pluralità di handicappati fruitori la domanda può essere formulata da uno o più di essi, fermo
restando che per ogni opera può chiedersi un solo contributo, secondo quanto più ampiamente oltre si dirà
(v. n. 4.10).
Non sono invece legittimati alla presentazione della domanda altri soggetti, neanche quelli (quali il
proprietario dell'immobile o I'amministratore del condominio) che, affrontando la spesa, possono essere
titolari del diritto ai contributi ai sensi del comma 3° dell'art. 9, come oltre specificato: se l'opera viene
compiuta a spese di soggetti diversi dal portatore di handicap la domanda deve essere da questi
sottoscritta per conferma del contenuto e per adesione.
Ai sensi dell'art. 11 la domanda deve essere presentata al sindaco del comune in cui è sito l'immobile e
deve contenere la descrizione anche sommaria delle opere, nonché la spesa prevista; non è necessario
un preventivo analitico né la provenienza dello stesso da parte di un tecnico o esperto, essendo sufficiente
l'indicazione anche complessiva della spesa proveniente dal richiedente (con l'avvertenza, però, che una
inesatta indicazione potrà andare a scapito del richiedente, come di seguito meglio precisato al punto 15).
Qualora l'immobile sia soggetto ai vincoli storico-artistici o ambientali richiamati dagli artt. 4 e 5,
l'interessato deve richiedere l'autorizzazione all'intervento.
Inoltre, qualora l'immobile sia soggetto alle previsioni di cui all'art. 17 della L. 2 febbraio 1974, n. 64
(recante "Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche") il richiedente
deve provvedere ad adempiere all'obbligo del preavviso e dell'invio del progetto alle competenti autorità,
obbligo mantenuto fermo ai sensi del comma 2 dell'art. 6.
4.3 Per ogni domanda può essere erogato un solo contributo: la domanda può riguardare, oltre ad una
sola opera, un insieme di opere funzionalmente connesse, come meglio si chiarisce oltre.
La domanda deve indicare il soggetto avente diritto al contributo, che deve identificarsi nel soggetto
onerato dalle spese per la realizzazione dell'opera.
Questi può pertanto coincidere con l'handicappato presentatore della domanda qualora egli stesso
provveda a proprie spese, ma può essere un diverso soggetto (che deve sottoscrivere, come si è detto,
la domanda, per conferma e adesione): fra questi, ad esempio, coloro i quali abbiano a carico
l'handicappato ai sensi dell'art. 12 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, il condominio o il proprietario
dell'immobile ove risiede l'handicappato.
Nel caso in cui le spese siano eseguite dal condominio nella domanda deve indicarsi il nominativo
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
44.5
dell'amministratore.
4.4 Il termine per la presentazione della domanda è fissato al 1° marzo di ciascun anno: per il solo 1989
al 31 luglio.
4.5 La domanda deve riguardare opere non ancora realizzate: i comuni nei quali le opere debbono essere
eseguite possono accertare che le domande non si riferiscano ad opere già esistenti o in corso di
esecuzione, anche mediante controlli a campione, da effettuarsi immediatamente dopo la presentazione
della domanda.
Per le domande già presentate per l'anno 1989 il suddetto accertamento può essere effettuato dai comuni
anche successivamente ma comunque entro il termine posto dalla legge per l'individuazione del
fabbisogno complessivo.
Le domande già presentate per il corrente anno e non conformi alle prescrizioni della presente circolare,
possono essere adeguate alle stesse su iniziativa del richiedente, o, in difetto, su invito del sindaco a cui
sono state presentate.
Dopo la presentazione della domanda gli interessati possono realizzare direttamente le opere senza
attendere la conclusione del procedimento amministrativo e, quindi, sopportando il rischio della eventuale
mancata concessione di contributo.
4.6 Alla domanda devono essere allegati il certificato medico e la dichiarazione sostitutiva di cui all'art.
8.
Il certificato medico, in carta semplice, può essere redatto e sottoscritto da qualsiasi medico, e deve
attestare l'handicap del richiedente, precisando da quali patologie dipende e quali obiettive difficoltà alla
mobilità ne discendano, con specificazione, ove occorre, che l'handicap si concreta in una menomazione
o limitazione funzionale permanente.
Le difficoltà sono definite in astratto e non necessariamente con riferimento all'immobile ove risiede il
richiedente.
Qualora il richiedente si trovi nella condizione di portatore di handicap riconosciuto invalido totale con
difficoltà di deambulazione dalla competente unità sanitaria locale, ove voglia avvalersi della precedenza
prevista dal comma 4 dell'art. 10, deve allegare anche la relativa certificazione della U.S.L. (anche in
fotocopia autenticata).
4.7 La dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio deve specificare l'ubicazione dell'immobile ove risiede il
richiedente e su cui si vuole intervenire, con indicazione del comune, della via o piazza e del numero civico,
nonché del piano e dell'interno qualora si tratti di appartamento che occupi una porzione dell'immobile.
Devono inoltre essere descritti succintamente gli ostacoli alla mobilità correlati all'esistenza di barriere o
di assenza di segnalazioni.
L'interessato deve inoltre dichiarare che le opere non sono già esistenti o in corso di esecuzione. Deve
altresì dichiarare se per le medesime opere gli siano stati concessi altri contributi (v. punto n. 12).
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
44.6
4.8 Affinché sorga il diritto ai contributi, ai sensi del comma 3 dell'art. 9, l'opera deve essere volta al
superamento o all'eliminazione di barriere architettoniche che costituiscano ostacolo a portatori di
menomazioni o limitazioni funzionali permanenti: fra queste l'art. 9 indica, a titolo esemplificativo, la cecità
e le menomazioni relative alla deambulazione e alla mobilità.
Inoltre il portatore di handicap deve avere effettiva, stabile ed abituale dimora nell'immobile su cui si
interviene: non sorge pertanto il diritto al contributo qualora l'handicappato abbia nell'immobile dimora solo
saltuaria o stagionale ovvero precaria.
4.9 Qualora non risulti materialmente o giuridicamente possibile la realizzazione delle opere di modifica
dell'immobile, i contributi possono essere concessi anche per l'acquisto di beni mobili che, per caratteristiche funzionali, risultino strettamente idonei al raggiungimento dei medesimi fini che si sarebbero
perseguiti con l'opera non realizzabile.
4.10 Il contributo può essere concesso sia per opere da realizzare su parti comuni dell'edificio, sia su
immobili o porzioni degli stessi in esclusiva proprietà o godimento all'handicappato: può, ad esempio,
concedersi per opera da realizzare all'interno dell'appartamento condotto in locazione ove l'handicappato
dimora stabilmente.
Ogni contributo viene erogato in relazione alla singola opera o insieme di opere funzionalmente connesse.
Per opere funzionalmente connesse si intende una pluralità di interventi sullo stesso immobile volti a
rimuovere più barriere che creano ostacolo alla stessa funzione (ad esempio portone di ingresso troppo
stretto e scale, che impediscono l'accesso a soggetto non deambulante).
Ciò implica le seguenti conseguenze.
Qualora di un'unica opera possano fruire più handicappati, viene concesso un solo contributo: viene quindi
presentata una sola domanda, come già in precedenza chiarito (n. 4.2).
Qualora varie barriere sussistano nello stesso immobile, ostacolando la stessa funzione, può formularsi
un'unica domanda ed ottenere quindi un solo contributo, per il compimento delle varie opere funzionalmente
connesse.
Se le varie barriere ostacolano invece diverse funzioni (ad esempio: assenza di ascensore e servizio
igienico non fruibile), l'handicappato può ottenere vari contributi per ogni opera necessaria, presentando
una diversa domanda per ognuna di esse.
4.11 L'entità del contributo concedibile va determinata ai sensi del disposto del comma 2 dell'art. 9 sulla
base delle spese effettivamente sostenute e comprovate: il computo va effettuato, in relazione ai vari
scaglioni di spesa previsti, nei modi che si illustrano.
Per costi entro i cinque milioni di lire il contributo è concesso in misura pari alla spesa.
Per costi da lire cinque milioni a lire venticinque milioni il contributo è aumentato del venticinque per cento
della spesa effettivamente sostenuta.
Il computo deve così eseguirsi: il contributo base di lire cinque milioni si detrae dalla cifra spesa; sulla
differenza si calcola il venticinque per cento che si aggiunge al contributo base.
Ad esempio per una spesa di lire quindici milioni si deve così procedere: contributo base: lire cinque
milioni, detrazione della spesa di lire cinque milioni, con risultato di lire dieci milioni; computo del
venticinque per cento su tale cifra residua, con risultato di lire due milioni e cinquecentomila che aggiunto
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
44.7
al contributo base di lire cinque milioni, consente l'erogazione del contributo totale di lire sette milioni e
cinquecentomila.
Per costi da lire venticinque milioni a lire cento milioni si aumenta l'erogazione di un ulteriore cinque per
cento.
Pertanto devono sommarsi i cinque milioni del contributo di base, il venticinque per cento del costo
ulteriore fino a lire venticinque milioni, cioè ulteriori lire cinque milioni, pari al venticinque per cento di venti
milioni, costituenti la differenza tra la spesa massima dei primi due scaglioni (rispettivamente di cinque e
venticinque milioni), nonché il cinque per cento della ulteriore spesa superiore ai venticinque milioni.
Ad esempio per una spesa di lire ottanta milioni il contributo sarà determinato come segue.
Contributo base: lire cinque milioni; contributo del venticinque per cento della differenza tra lire cinque e
venticinque milioni: lire cinque milioni; contributo del cinque per cento di lire cinquantacinque milioni, cioè
della differenza tra lire ottanta milioni e lire venticinque milioni: lire due milioni e settecentocinquantamila.
In totale, quindi, per una spesa di lire ottanta milioni può essere erogato un finanziamento di lire dodici
milioni e settecentocinquatamila (somma fra le cifre parziali di lire cinque milioni, cinque milioni e due
milioni e settecentocinquantamila).
4.12 Ai sensi del comma 1 dell'art. 9 i contributi sono cumulabili con quelli concessi a qualsiasi titolo al
condominio, al centro o istituto o al portatore di handicap; tuttavia, qualora l'altro contirbuto sia stato
concesso per la realizzazione della stessa opera, l'erogazione complessiva non può superare la spesa
effettivamente sostenuta.
Pertanto il contributo è pari alla effettiva spesa residua non coperta da altri contributi specifici.
Il contributo così computato deve essere erogato entro quindici
giorni dalla presentazione delle fatture, ai sensi del comma 5 dell'art. 10.
4.13 Il procedimento amministrativo per la concessione ed erogazione del contributo così può riassumersi.
L'interessato presenta la domanda (con le indicazioni e le documentazioni descritte) entro il 1° marzo di
ciascun anno (entro il 31 luglio per il 1989) al sindaco del comune in cui è sito l'immobile.
L'amministrazione comunale effettua un immediato accertamento sull'ammissibilità della domanda,
subordinata alla presenza di tutte le indicazioni e documentazioni, alla sussistenza in capo al richiedente
di tutti i descritti requisiti necessari per la concessione del contributo, all'inesistenza dell'opera, al mancato
inizio dei lavori ed alla verifica della congruità della spesa prevista rispetto alle opere da realizzare.
Entro 30 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, il sindaco, sulla base delle
domande ritenute ammissibili, stabilisce il fabbisogno del comune, computando in relazione all'importo
complessivo dei contributi determinati in base ai criteri di cui al comma 2 dell'art. 9; forma inoltre l'elenco
delle domande, ordinate secondo i criteri di cui all'art. 10, elenco che deve essere pubblicato mediante
affissione presso la casa comunale.
4.14 Il sindaco comunica alla regione il fabbisogno così individuato, unitamente ad un elenco delle
domande ammesse ed a copia delle stesse; la regione determina il proprio fabbisogno complessivo e
trasmette al Ministero dei lavori pubblici entro 30 giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 4
dell'art. 11, la richiesta di partecipazione alla ripartizione del Fondo per la eliminazione ed il superamento
delle barriere architettoniche negli edifici privati di cui all'art. 10.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
44.8
II Fondo viene annualmente ripartito tra le regioni richiedenti con decreto del Ministro dei lavori pubblici
di concerto con i Ministri per gli affari sociali, per i problemi delle aree urbane e del tesoro, in proporzione
al bisogno indicato dalle regioni.
Le regioni ripartiscono a loro volta le somme assegnate ai comuni richiedenti; per quanto riguarda i criteri
di tale ripartizione, si rappresenta a titolo meramente esemplificativo che può essere effettuta o in misura
proporzionale ai vari fabbisogni ovvero, qualora l'eccessivo numero di domande rispetto alle disponibilità
finanziarie possa implicare una frantumazione dei contributi in quote di valore insufficiente a coprire le
singole richieste, privilegiando il fabbisogno dei comuni ove sono state presentate domande con diritto
di precedenza.
4.15 I sindaci, entro trenta giorni dalla comunicazione delle disponibilità come sopra attribuite, assegnano,
dandone tempestiva comunicazione al richiedente, i contributi agli interessati la cui richiesta, tempestivamente formulata, sia stata a suo tempo ammessa ed inserita nell'elenco trasmesso alla regione.
4.16 Per l'ipotesi in cui le somme attribuite al comune non siano sufficienti a coprire l'intero fabbisogno,
il comma 4 dell'art. 10 detta due criteri (subordinati ed integrati) di precedenza da seguire nella ripartizione;
primo criterio è quello della assoluta precedenza per le domande presentate da portatori di handicap
riconosciuti invalidi totali con difficoltà di deambulazione dalle competenti unità sanitarie locali; criterio
subordinato è quello dell'ordine cronologico di presentazione delle domande.
Pertanto, l'elenco delle domande deve formarsi dando precedenza agli handicappati aventi le caratteristiche testè rammentate, ordinate fra loro in base al subordinato criterio cronologico (che in tale caso
integra il primo criterio); quindi devono porsi le altre domande, disposte in base all'ordine temporale di
presentazione.
I contributi vengono concessi nell'ordine così formato.
4.17 Le domande non soddisfatte nell'anno per insufficienza di fondi restano comunque valide per gli anni
successivi, senza la necessità di una nuova verifica di ammissibilità: esse tuttavia perdono efficacia
qualora vengano meno i presupposti del diritto al contributo (ad esempio: trasferimento dell'istante in altra
dimora).
Tali domande mantengono l'ordine cronologico di presentazione, fermo restando la precedenza delle
domande degli handicappati riconosciuti invalidi totali con difficoltà di deambulazione dalla competente
U.S.L., anche se presentate nell'anno successivo.
Nell'ipotesi in cui la domanda sia rinviata per l'eventuale soddisfazione all'anno successivo e si verifichi
nel frattempo un aumento dei costi per la realizzazione dell'opera, il richiedente può comunicare la
variazione della spesa prevista: la domanda deve quindi intendersi formulata per il nuovo importo.
4.18 La concreta erogazione del contributo deve avvenire dopo l'esecuzione dell'opera ed in base alle
fatture debitamente quietanzate: il richiedente ha pertanto l'onere di comunicare al sindaco la conclusione
dei lavori con trasmissione della fattura: entro 15 giorni il comune, accertato l'effettivo compimento
dell'opera e la conformità rispetto alle indicazioni contenute nella domanda, provvede all'erogazione,
dandone comunicazione al richiedente ed all'avente diritto.
Qualora la spesa effettivamente sostenuta risulti inferiore a quella originariamente indicata nella domanda
come spesa prevista, e sulla quale pertanto è stata computata l'entità del contributo, il contributo è ridotto
tenendo conto della minor spesa, sempre in applicazione dei criteri stabiliti dal comma 2 dell'art. 9 (illustrati
al punto 4.11).
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
44.9
Le somme residue non erogate in favore del richiedente a cui erano state concesse, vengono assegnate
alle domande inevase, in ordine di graduatoria.
Qualora la spesa effettiva risulti invece superiore a quella prevista, non può farsi luogo ad una erogazione
superiore a quella assegnata.
4.19 Per quanto riguarda l'ambito di applicazione delle norme in esame, si rileva che i contributi possono
essere erogati per interventi in edifici privati, come emerge, fra l'altro, dalla stessa denominazione del
Fondo speciale istituito presso il Ministero dei lavori pubblici.
Ciò premesso, si rileva come la L. 27 febbraio 1989, n. 62, di modifica ed integrazione alla L. 13/1989,
abbia introdotto la posslbilità di concedere contributi anche per opere da realizzare in edifici adibiti a centri
o istituti residenziali per l'assistenza agli handicappati.
Tale espressa previsione consente l'erogazione anche qualora l'edificio su cui si deve intervenire, ove
abbia sede il centro o istituto, non sia privato.
Affinché sia concedibile il contributo occorrerà sempre che l'handicappato abbia dimora stabile, abituale
ed effettiva nell'edificio e che non possa superare la barriera architettonica con strumenti, accorgimenti
o soluzioni diversi.
Ad esempio, qualora sia possible assegnare all'handicappato residente in un istituto una stanza al piano
terreno, evitando così l'ostacolo costituito da una rampa di scale, non potrà concedersi il contributo per
un servoscala.
I contributi possono comunque essere concessi per consentire l'accesso o la visitabilità delle singole
porzioni di immobile assegnate specificamente all'handicappato (stanza, appartamento ecc....), dei
servizi igienici di uso individuale o collettivo e degli spazi di uso collettivo (quali sale da pranzo, gabinetti
medici ecc...), esclusi i locali di servizio (quali depositi, cantine ecc....).
Il contributo, richiesto sempre dal portatore di handicap, viene concesso al soggetto onerato della spesa,
quindi all'handicappato o al centro o istituto.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
44.10
CD Rom allegato alla pubblicazione "SUPERARE LE BARRIERE ARCHITETTONICHE migliorando il comfort e la sicurezza" a cura di Leris Fantini
CIRCOLARE MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE
23 GENNAIO 1990 N. 259
Demanio Marittimo e dei Porti
Oggetto: “Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere
architettoniche negli edifici privati (Legge 9 gennaio 1989, n. 13)”
(omissis)
In particolare, nei rilasciandi titoli concernenti concessioni per stabilimenti balneari o comunque strutture
connesse alla fruibilità della balneazione, sarà inserita un’apposita clausola la quale prescrive l’obbligo,
da parte del concessionario, di apprestare almeno una cabina ed un locale igienico idoneo ad accogliere
persone con ridotta od impedita capacità motoria o sensoriale, nonchè di rendere la struttura stessa
“visitabile” nel senso specificato dall’art. 3 punto 3.1 del decreto 236/1989 sopracitato, soprattutto in
funzione dell’effettiva possibilità di balneazione, attraverso le predisposizioni di appositi “percorsi
orizzontali”.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
45.1
CD Rom allegato alla pubblicazione "SUPERARE LE BARRIERE ARCHITETTONICHE migliorando il comfort e la sicurezza" a cura di Leris Fantini
LEGGE 15 GENNAIO 1991 N. 15
"Norme intese a favorire la votazione degli elettori non deambulanti"
1. 1. In attesa che sia data piena applicazione alle norme in materia di eliminazione delle barriere
architettoniche, che sono di ostacolo alla partecipazione al voto degli elettori non deambulanti, gli elettori
stessi, quando la sede della sezione alla quale sono iscritti non è accessibile mediante sedia a ruote,
possono esercitare il diritto di voto in altra sezione del comune, che sia allocata in sede già esente da
barriere architettoniche e che abbia le caratteristiche di cui all'articolo 2, previa esibizione, unitamente al
certificato elettorale, di attestazione medica rilasciata dall'unità sanitaria locale anche in precedenza per
altri scopi o di copia autentica della patente di guida speciale, purché dalla documentazione esibita risulti
l'impossibilità o la capacità gravemente ridotta di deambulazione (1).
1. 2. Nei comuni ripartiti in più collegi senatoriali o in più collegi uninominali per l'elezione della Camera
dei deputati o in più collegi provinciali per l'elezione, rispettivamente, del Senato della Repubblica o della
Camera dei deputati o del consiglio provinciale e nei comuni nei quali si svolge l'elezione dei consigli
circoscrizionali, la sezione scelta dall'elettore non deambulante per la votazione deve appartenere,
nell'ambito territoriale comunale, al medesimo collegio, senatoriale o della Camera dei deputati o
provinciale, o alla medesima circoscrizione, nei quali è compresa la sezione nelle cui liste l'elettore stesso
è iscritto (1).
1. 3. Per tutte le altre consultazioni elettorali, l'elettore non deambulante può votare in qualsiasi sezione
elettorale del comune.
1. 4. Gli elettori di cui al comma 1 sono iscritti, a cura del presidente del seggio presso il quale votano, in
calce alla lista della sezione e di essi è presa nota nel verbale dell'ufficio.
1. 5. I certificati di cui al comma 1 devono essere rilasciati gratuitamente ed in esenzione da qualsiasi diritto
od applicazione di marche e vengono allegati al verbale dell'ufficio
elettorale.
2. 1. Gli arredi della sala di votazione delle sezioni elettorali accessibili mediante sedia a ruote devono
essere disposti in modo da permettere agli elettori non deambulanti di leggere il manifesto contenente le
liste dei candidati, di votare in assoluta segretezza, nonché di svolgere anche le funzioni di componente
di seggio o di rappresentante di lista e di assistere, ove lo vogliano, alle operazioni dell'ufficio elettorale.
2. 2. Le sezioni così attrezzate sono segnalate mediante affissione, agli accessi dalle aree di circolazione,
del simbolo di cui all'allegato A) al regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica
27 aprile 1978, n. 384.
2. 3. Nelle sezioni elettorali di cui al comma 1 deve essere predisposta almeno una cabina per consentire
agevolmente l'accesso agli elettori e deve essere previsto un secondo piano di scrittura, eventualmente
ribaltabile, all'altezza di circa ottanta centimetri o un tavolo munito di ripari che garantisca la stessa
segretezza.
3. 1. I comuni provvedono al censimento delle barriere esistenti nei locali adibiti a seggi elettorali e
provvedono di conseguenza allo scopo di evitare che si ripresenti la stessa situazione nelle future
consultazioni.
(1) Il comma è stato così modificato dall'art. 8 della Legge 4 agosto 1993, n. 277
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
46.1
CD Rom allegato alla pubblicazione "SUPERARE LE BARRIERE ARCHITETTONICHE migliorando il comfort e la sicurezza" a cura di Leris Fantini
DECRETO MINISTERO DEL TURISMO
E DELLO SPETTACOLO 13 GENNAIO 1992 N. 184
"Regolamento di esecuzione della legge 4 novembre 1965, n. 1213, per quanto attiene la
costruzione, trasformazione, adattamento di immobili da destinare a sale e arene
per spettacoli cinematografici, l'ampliamento di sale e arene cinematografiche già in attività,
nonché la destinazione di teatri a sale per proiezioni cinematografiche"
(Pubblicato in G.U. 2 marzo 1992, n. 51)
(omissis...)
18. Norme in materia di sicurezza e barriere architettoniche. - 1. Nell'applicazione della presente normativa
dovranno essere tenute presenti le disposizioni contenute:
a) nella circolare n. 16 del 15 febbraio 1951 del Ministero dell'interno - Direzione generale servizi
antincendi, recante «Norme di sicurezza, per la costruzione, l'esercizio e la
vigilanza dei teatri, cinematografi ed altri locali di spettacoli in genere e successive modificazioni ed
integrazioni»;
b) negli articoli 27 e 26 rispettivamente della legge 30 marzo 1971, n. 118, concernente "Conversione in
legge del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5 , e nuove norme in
favore dei mutilati ed invalidi civili" e relativo regolamento di attuazione del citato art. 27 della legge n. 118/
71 a favore dei mutilati ed invalidi civili, in materia di barriere
architettoniche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica in data 27 aprile 1978, n. 384;
c) nella vigente normativa antisismica.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
47.1
CD Rom allegato alla pubblicazione "SUPERARE LE BARRIERE ARCHITETTONICHE migliorando il comfort e la sicurezza" a cura di Leris Fantini
LEGGE 15 GENNAIO 1992 N. 21
"Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea"
(Pubblicata nella G.U. 23 gennaio 1992, n. 18)
1. Autoservizi pubblici non di linea.
1.1. Sono definiti autoservizi pubblici non di linea quelli che provvedono al trasporto collettivo od individuale
di persone, con funzione complementare e integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea ferroviari,
automobilistici, marittimi, lacuali ed aerei, e che vengono effettuati, a richiesta dei trasportati o del
trasportato, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.
1.2. Costituiscono autoservizi pubblici non di linea:
a) il servizio di taxi con autovettura, motocarrozzetta, natante e veicoli a trazione animale;
b) il servizio di noleggio con conducente e autovettura, motocarrozzetta, natante e veicoli a trazione
animale.
2. Servizio di taxi.
2.1. Il servizio di taxi ha lo scopo di soddisfare le esigenze del trasporto individuale o di piccoli gruppi di
persone; si rivolge ad una utenza indifferenziata; lo stazionamento avviene in luogo pubblico; le tariffe sono
determinate amministrativamente dagli organi competenti, che stabiliscono anche le modalità del servizio;
il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio avvengono all'interno dell'area comunale o
comprensoriale.
2.2. All'interno delle aree comunali o comprensoriali di cui al comma 1 la prestazione del servizio è
obbligatoria. Le regioni stabiliscono idonee sanzioni amministrative per l'inosservanza di tale obbligo.
2.3. Il servizio pubblico di trasporto di persone espletato con natanti per il cui stazionamento sono previste
apposite aree e le cui tariffe sono soggette a disciplina comunale è assimilato, ove possibile, al servizio
di taxi, per cui non si applicano le disposizioni di competenza dell'autorità marittima portuale o della
navigazione interna, salvo che per esigenze di coordinamento dei traffici di acqua, per il rilascio delle
patenti e per tutte le procedure inerenti alla navigazione e alla sicurezza della stessa.
3. Servizio di noleggio con conducente.
3.1. Il servizio di noleggio con conducente si rivolge all'utenza specifica che avanza, presso la sede del
vettore, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio. Lo stazionamento dei
mezzi avviene all'interno delle rimesse o presso i pontili di attracco.
4. Competenze regionali.
4.1. Le regioni esercitano le loro competenze in materia di trasporto di persone mediante autoservizi
pubblici non di linea ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e nel quadro
dei principi fissati dalla presente legge.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
48.1
4.2. Le regioni, stabiliti i criteri cui devono attenersi i comuni nel redigere i regolamenti sull'esercizio degli
autoservizi pubblici non di linea, delegano agli enti locali l'esercizio delle funzioni amministrative attuative
di cui al comma 1, al fine anche di realizzare una visione integrata del trasporto pubblico non di linea con
gli altri modi di trasporto, nel quadro della programmazione economica e territoriale.
4.3. Nel rispetto delle norme regionali, gli enti locali delegati all'esercizio delle funzioni amministrative di
cui al comma 1 disciplinano l'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea a mezzo di specifici
regolamenti, anche uniformati comprensorialmente per ottenere una maggiore razionalità ed efficienza.
4.4. Presso le regioni e i comuni sono costituite commissioni consultive che operano in riferimento
all'esercizio del servizio e all'applicazione dei regolamenti. In dette commissioni è riconosciuto un ruolo
adeguato ai rappresentanti delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello
nazionale e alle associazioni degli utenti.
4.5. Per le zone caratterizzate da intensa urbanizzazione le regioni possono stabilire norme speciali atte
ad assicurare una gestione uniforme e coordinata del servizio, nel rispetto delle competenze comunali.
4.6. Sono fatte salve le competenze proprie nella materia delle regioni a statuto speciale e delle province
autonome di Trento e di Bolzano.
5. Competenze comunali.
5.1. I comuni, nel predisporre i regolamenti sull'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea,
stabiliscono:
a) il numero ed il tipo dei veicoli e dei natanti da adibire ad ogni singolo servizio;
b) le modalità per lo svolgimento del servizio;
c) i criteri per la determinazione delle tariffe per il servizio di taxi;
d) i requisiti e le condizioni per il rilascio della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e della
autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.
6. Ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea.
6.1. Presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura è istituito il ruolo dei conducenti
di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea.
6.2. E' requisito indispensabile per l'iscrizione nel ruolo il possesso del certificato di abilitazione
professionale previsto dall'ottavo e dal nono comma dell'articolo 80 del testo unico delle norme sulla
disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno
1959, n. 393, come sostituito dall'articolo 2 della legge 14 febbraio 1974, n. 62, e successivamente
modificato dall'articolo 2 della legge 18 marzo 1988, n. 111, e dall'articolo 1 della legge 24 marzo 1988,
n. 112.
6.3. L'iscrizione nel ruolo avviene previo esame da parte di apposita commissione regionale che accerta
i requisiti di idoneità all'esercizio del servizio, con particolare riferimento alla conoscenza geografica e
toponomastica.
6.4. Il ruolo è istituito dalle regioni entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro
lo stesso termine le regioni costituiscono le commissioni di cui al comma 3 e definiscono i criteri per
l'ammissione nel ruolo.
6.5. L'iscrizione nel ruolo costituisce requisito indispensabile per il rilascio della licenza per l'esercizio del
servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.
6.6. L'iscrizione nel ruolo è altresì necessaria per prestare attività di conducente di veicoli o natanti adibiti
ad autoservizi pubblici non di linea in qualità di sostituto del titolare della licenza o dell'autorizzazione per
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
48.2
un tempo definito e/o un viaggio determinato, o in qualità di dipendente di impresa autorizzata al servizio
di noleggio con conducente o di sostituto a tempo determinato del dipendente medesimo.
6.7. I soggetti che, al momento dell'istituzione del ruolo, risultino già titolari di licenza per l'esercizio del
servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente sono iscritti di
diritto nel ruolo.
7. Figure giuridiche.
7.1. I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di
noleggio con conducente, al fine del libero esercizio della propria attività, possono:
a) essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane
previsto dall'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443;
b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, intendendo come tali quelle a proprietà collettiva,
ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;
c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge;
d) essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente le attività di cui alla lettera b) del comma
2 dell'articolo 1.
7.2. Nei casi di cui al comma 1 è consentito conferire la licenza o l'autorizzazione agli organismi ivi previsti
e rientrare in possesso della licenza o dell'autorizzazione precedentemente conferita in caso di recesso,
decadenza od esclusione dagli organismi medesimi.
7.3. In caso di recesso dagli organismi di cui al comma 1, la licenza o l'autorizzazione non potrà essere
ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.
8. Modalità per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni.
8.1. La licenza per l'esercizio del servizio di taxi e l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio
con conducente sono rilasciate dalle amministrazioni comunali, attraverso bando di pubblico concorso,
ai singoli che abbiano la proprietà o la disponibilità in leasing del veicolo o natante, che possono gestirle
in forma singola o associata.
8.2. La licenza e l'autorizzazione sono riferite ad un singolo veicolo o natante. Non è ammesso, in capo
ad un medesimo soggetto, il cumulo di più licenze per l'esercizio del servizio di taxi ovvero il cumulo della
licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con
conducente. E' invece ammesso il cumulo, in capo ad un medesimo soggetto, di più autorizzazioni per
l'esercizio del servizio di noleggio con conducente. E' inoltre ammesso, in capo ad un medesimo soggetto,
il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di
noleggio con conducente, ove esercìti con natanti. Le situazioni difformi devono essere regolarizzate
entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
8.3. Per poter conseguire l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente è
obbligatoria la disponibilità di una rimessa o di un pontile di attracco, presso i quali i veicoli o i natanti
sostano e sono a disposizione dell'utenza.
8.4. L'avere esercìto servizio di taxi in qualità di sostituto alla guida del titolare della licenza per un periodo
di tempo complessivo di almeno sei mesi, ovvero essere stato dipendente di una impresa di noleggio con
conducente per il medesimo periodo, costituisce titolo preferenziale ai fini del rilascio della licenza per
l'esercizio del servizio di taxi o dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.
9. Trasferibilità delle licenze.
9.1. La licenza per l'esercizio del servizio di taxi e l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio
con conducente sono trasferite, su richiesta del titolare, a persona dallo stesso designata, purché iscritta
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
48.3
nel ruolo di cui all'articolo 6 ed in possesso dei requisiti prescritti, quando il titolare stesso si trovi in una
delle seguenti condizioni:
a) sia titolare di licenza o di autorizzazione da cinque anni;
b) abbia raggiunto il sessantesimo anno di età;
c) sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro
definitivo della patente di guida.
9.2. In caso di morte del titolare la licenza o l'autorizzazione possono essere trasferite ad uno degli eredi
appartenenti al nucleo familiare del titolare, qualora in possesso dei requisiti prescritti, ovvero possono
essere trasferite, entro il termine massimo di due anni, dietro autorizzazione del sindaco, ad altri, designati
dagli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, purché iscritti nel ruolo di cui all'articolo 6 ed in
possesso dei requisiti prescritti.
9.3. Al titolare che abbia trasferito la licenza o l'autorizzazione non può esserne attribuita altra per concorso
pubblico e non può esserne trasferita altra se non dopo cinque anni dal trasferimento della prima.
10. Sostituzione alla guida.
10.1. I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi possono essere sostituiti temporaneamente alla
guida del taxi da persone iscritte nel ruolo di cui all'articolo 6 e in possesso dei requisiti prescritti:
a) per motivi di salute, inabilità temporanea, gravidanza e puerperio;
b) per chiamata alle armi;
c) per un periodo di ferie non superiore a giorni trenta annui;
d) per sospensione o ritiro temporaneo della patente di guida;
e) nel caso di incarichi a tempo pieno sindacali o pubblici elettivi.
10.2. Gli eredi minori del titolare di licenza per l'esercizio del servizio di taxi possono farsi sostituire alla
guida da persone iscritte nel ruolo di cui all'articolo 6 ed in possesso dei requisiti prescritti fino al
raggiungimento della maggiore età.
10.3. Il rapporto di lavoro con il sostituto alla guida è regolato con un contratto di lavoro a tempo
determinato secondo la disciplina della legge 18 aprile 1962, n. 230. A tal fine l'assunzione del sostituto
alla guida è equiparata a quella effettuata per sostituire lavoratori assenti per i quali sussista il diritto alla
conservazione del posto, di cui alla lettera b) del secondo comma dell'articolo 1 della citata legge n. 230
del 1962. Tale contratto deve essere stipulato sulla base del contratto collettivo nazionale di lavoratori
dello specifico settore o, in mancanza, sulla base del contratto collettivo nazionale di lavoratori di categorie
similari. Il rapporto con il sostituto alla guida può essere regolato anche in base ad un contratto di gestione
per un termine non superiore a sei mesi.
10.4. I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi e di autorizzazione per l'esercizio del servizio di
noleggio con conducente possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di
familiari, sempreché iscritti nel ruolo di cui all'articolo 6, conformemente a quanto previsto dall'articolo 230bis del codice civile.
10.5. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge il regime delle sostituzioni alla guida
in atto deve essere uniformato a quello stabilito dalla presente legge.
11. Obblighi dei titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi e di autorizzazione per
l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.
11.1. I veicoli o natanti adibiti al servizio di taxi possono circolare e sostare liberamente secondo quanto
stabilito dai regolamenti comunali.
11.2. Il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio sono effettuati con partenza dal territorio del
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
48.4
comune che ha rilasciato la licenza per qualunque destinazione, previo assenso del conducente per le
destinazioni oltre il limite comunale o comprensoriale, fatto salvo quanto disposto dal comma 5 dell'articolo
4.
11.3. Nel servizio di noleggio con conducente, esercìto a mezzo di autovetture, è vietata la sosta in
posteggio di stazionamento su suolo pubblico nei comuni ove sia esercìto il servizio di taxi. E' tuttavia
consentito l'uso delle corsie preferenziali e delle altre facilitazioni alla circolazione previste per i taxi e altri
servizi pubblici.
11.4. Le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con conducente sono effettuate presso le
rispettive rimesse.
11.5. I comuni in cui non è esercìto il servizio di taxi possono autorizzare i veicoli immatricolati per il servizio
di noleggio con conducente allo stazionamento su aree pubbliche destinate al servizio di taxi.
11.6. I comuni, ferme restando le attribuzioni delle autorità competenti in materia di circolazione negli
ambiti portuali, aeroportuali e ferroviari, ed in accordo con le organizzazioni sindacali di categoria dei
comparti del trasporto di persone, possono, nei suddetti ambiti, derogare a quanto previsto dal comma 3,
purché la sosta avvenga in aree diverse da quelle destinate al servizio di taxi e comunque da esse
chiaramente distinte, delimitate e individuate come rimessa.
11.7. Il servizio di taxi, ove esercìto, ha comunque la precedenza nei varchi prospicienti il transito dei
passeggeri.
12. Caratteristiche delle autovetture.
12.1. Le autovetture adibite al servizio di taxi sono munite di tassametro omologato, attraverso la sola
lettura del quale è deducibile il corrispettivo da pagare.
12.2. L'esistenza di ogni eventuale supplemento tariffario è portata a conoscenza dell'utenza mediante
avvisi chiaramente leggibili posti sul cruscotto dell'autovettura.
12.3. Le autovetture adibite al servizio di taxi portano sul tetto un contrassegno luminoso con la scritta
"taxi".
12.4. Ad ogni autovettura adibita al servizio di taxi sono assegnati un numero d'ordine ed una targa con
la scritta in nero "servizio pubblico" del tipo stabilito dall'ufficio comunale competente.
12.5. Le autovetture adibite al servizio di noleggio con conducente portano, all'interno del parabrezza
anteriore e sul lunotto posteriore, un contrassegno con la scritta "noleggio" e sono dotate di una targa
posteriore recante la dicitura "NCC" inamovibile, dello stemma del comune che ha rilasciato l'autorizzazione e di un numero progressivo.
12.6. Il Ministro dei trasporti, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce
con proprio decreto l'obbligo di adottare un colore uniforme per tutte le autovetture adibite al servizio di
taxi immatricolate a partire dal 1° gennaio successivo alla data di pubblicazione del decreto medesimo.
12.7. A partire dal 1° gennaio 1992 i veicoli di nuova immatricolazione adibiti al servizio di taxi o al servizio
di noleggio con conducente dovranno essere muniti di marmitte catalitiche o di altri dispositivi atti a ridurre
i carichi inquinanti. Tali dispositivi sono individuati con apposito decreto del Ministro dei trasporti, da
emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
13. Tariffe.
13.1. Il servizio di taxi si effettua a richiesta diretta del trasportato o dei trasportati dietro pagamento di un
corrispettivo calcolato con tassametro omologato sulla base di tariffe determinate dalle competenti
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
48.5
autorità amministrative.
13.2. La tariffa è a base multipla per il servizio urbano e a base chilometrica per il servizio extra urbano.
13.3. Il corrispettivo del trasporto per il servizio di noleggio con conducente è direttamente concordato tra
l'utenza ed il vettore; il trasporto può essere effettuato senza limiti territoriali; la prestazione del servizio
non è obbligatoria.
13.4. Il Ministro dei trasporti emana, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge,
disposizioni concernenti i criteri per la determinazione di un tariffa chilometrica minima e massima per
l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.
14. Disposizioni particolari.
14.1. I servizi di taxi e di noleggio con conducente sono accessibili a tutti i soggetti portatori di handicap.
14.2. I comuni, nell'ambito dei regolamenti di cui all'articolo 5, dettano norme per stabilire specifiche
condizioni di servizio per il trasporto di soggetti portatori di handicap, nonché il numero e il tipo di veicoli
già esistenti da attrezzare anche al trasporto di soggetti portatori di handicap di particolare gravità, in
attuazione della legge 30 marzo 1971, n. 118, e del regolamento approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384.
14.3. Nei comuni di minori dimensioni, determinati per ogni provincia dalla camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura, previo parere del competente ufficio compartimentale o provinciale della
motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, in base ai criteri della popolazione, della estensione
territoriale e dell'intensità del movimento turistico, di cura o di soggiorno, le autovetture adibite al servizio
di taxi sono esonerate dall'obbligo del tassametro. E' inoltre consentito che le autovetture immatricolate
per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente siano utilizzate anche per l'esercizio del servizio
di taxi.
14.4. Restano salve le agevolazioni fiscali previste dalla legislazione statale e le altre agevolazioni previste
da provvedimenti adottati dalle regioni.
15. Abrogazione di norme.
15.1. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con la presente legge.
15.2. I regolamenti comunali in vigore devono essere resi conformi alle norme della presente legge entro
due anni dalla data della sua entrata in vigore.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
48.6
CD Rom allegato alla pubblicazione "SUPERARE LE BARRIERE ARCHITETTONICHE migliorando il comfort e la sicurezza" a cura di Leris Fantini
LEGGE 5 FEBBRAIO 1992 N. 104
LEGGE-QUADRO PER L’ASSISTENZA, L’INTEGRAZIONE SOCIALE E I DIRITTI
DELLE PERSONE HANDICAPPATE
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
Art. 1
Finalità
1. La Repubblica:
a) garantisce il pieno rispetto della dignità umana e i diritti di libertà e di autonomia della persona
handicappata e ne promuove la piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società;
b) previene e rimuove le condizioni invalidanti che impediscono lo sviluppo della persona umana, il
raggiungimento della massima autonomia possibile e la partecipazione della persona handicappata alla
vita della collettività, nonché la realizzazione dei diritti civili, politici e patrimoniali;
c) persegue il recupero funzionale e sociale della persona affetta da minorazioni fisiche, psichiche e
sensoriali e assicura i servizi e le prestazioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione delle minorazioni,
nonché la tutela giuridica ed economica della persona handicappata;
d) predispone interventi volti a superare stati di emarginazione e di esclusione sociale della persona
handicappata.
Art. 2
Principi generali
1. La presente legge detta i principi dell’ordinamento in materia di diritti, integrazione sociale e assistenza
della persona handicappata. Essa costituisce inoltre riforma economico-sociale della Repubblica, ai sensi
dell’articolo 4 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26
febbraio 1948, n. 5
Art. 3
Soggetti aventi diritto
1. E’ persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata
o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale
da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.
2. La persona handicappata ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla natura e alla
consistenza della minorazione, alla capacità complessiva individuale, residua e alla efficacia delle terapie
riabilitative.
3. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l’autonomia personale, correlata all’età, in modo
da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera
individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute
di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
49.1
4. La presente legge si applica anche agli stranieri e agli apolidi, residenti, domiciliati o aventi stabilite
dimora nel territorio nazionale. Le relative prestazioni sono corrisposte nei limiti ed alle condizioni previste
dalla vigente legislazione o da accordi internazionali.
(omissis…)
Art. 23
Rimozione di ostacoli per l’esercizio di attività sportive, turistiche e ricreative
1. L’attività e la pratica delle discipline sportive sono favorite senza limitazione alcuna. Il Ministro della
sanità, con proprio decreto da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge,
definisce i protocolli per la concessione dell’idoneità alla pratica sportiva agonistica alle persone
handicappate.
2. Le regioni e i comuni, i consorzi di comuni ed il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) realizzano,
in conformità alle disposizioni vigenti in materia di eliminazione delle barriere architettoniche, ciascuno per
gli impianti di propria competenza, l’accessibilità e la fruibilità delle strutture sportive e dei connessi servizi
da parte delle persone handicappate.
3. Le concessioni demaniali per gli impianti di balneazione ed i loro rinnovi sono subordinati alla visitabilità
degli impianti ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, di attuazione della
legge 9 gennaio 1989, n. 13, e all’effettiva possibilità di accesso al mare delle persone handicappate.
4. Le concessioni autostradali ed i loro rinnovi sono subordinati alla visitabilità degli impianti ai sensi del
citato decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236
5. Chiunque, nell’esercizio delle attività di cui all’articolo 5, primo comma, della legge 17 maggio 1983, n.
217, o di altri pubblici esercizi, discrimina persone handicappate è punito con la sanzione amministrativa
del pagamento di un somma da lire un milione a lire dieci milioni e con la chiusura dell’esercizio da uno
a sei mesi.
Art. 24
Eliminazione o superamento delle barrire architettoniche
1. Tutte le opere edilizie riguardanti edifici pubblici e privati aperti al pubblico che sono suscettibili di limitare
l’accessibilità e la visitabilità di cui alla legge 9 gennaio 1989, n. 13, e successive modificazioni, sono
eseguite in conformità alle disposizioni di cui alla legge 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni,
al regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384, alla citata
legge n. 13 del 1989, e successive modificazioni, e al citato decreto del Ministro dei lavori pubblici 14
giugno 1989, n. 236.
2. Per gli edifici pubblici e privati aperti al pubblico soggetti ai vincoli di cui alle leggi 1° giugno 1939, n. 1089,
e successive modificazioni, e 29 giugno 1939, n. 1497, e successive modificazioni, nonché ai vincoli
previsti da leggi speciali aventi le medesime finalità, qualora le autorizzazioni previste dagli articoli 4 e 5
della citata legge n. 13 del 1989 non possano venire concesse, per il mancato rilascio del nulla osta da
parte delle autorità competenti alla tutela del vincolo, la conformità alle norme vigenti in materia di
accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche può essere realizzata con opere provvisionali,
come definite dall’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, nei limiti
della compatibilità suggerita dai vincoli stessi.
3. Alle comunicazioni al comune dei progetti di esecuzione dei lavori riguardanti edifici pubblici e aperti al
pubblico, di cui al comma 1, rese ai sensi degli articoli 15, terzo comma e 26, secondo comma, della legge
28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, sono allegate una documentazione grafica e una
dichiarazione di conformità alla normativa vigente in materia di accessibilità e di superamento delle
barriere architettoniche, anche ai sensi del comma 2 del presente articolo.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
49.2
4. Il rilascio della concessione o autorizzazione edilizia per le opere di cui al comma 1 è subordinato alla
verifica della conformità del progetto compiuta dall’ufficio tecnico o dal tecnico incaricato dal comune. Il
sindaco, nel rilasciare il certificato di agibilità e di abita abitabilità per le opere di cui al comma 1, deve
accertare che le opere siano state realizzate nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di
eliminazione delle barrire architettoniche. A tal fine può richiedere al proprietario dell’immobile o
all’intestatario della concessione una dichiarazione resa sotto forma di perizia giurata redatta da un
tecnico abilitato.
5. Nel caso di opere pubbliche, fermi restando il divieto di finanziamento di cui all’articolo 32, comma 20,
della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e l’obbligo delle dichiarazione del progettista, l’accertamento di
conformità alla normativa vigente in materia di eliminazione delle barriere architettoniche spetta all’Amministrazione competente, che ne dà atto in sede di approvazione del progetto.
6. La richiesta di modifica di destinazione d’uso di edifici in luoghi pubblici o aperti al pubblico è
accompagnata dalla dichiarazione di cui al comma 3. Il rilascio del certificato di agibilità e di abitabilità è
condizionato alla verifica tecnica della conformità della dichiarazione allo stato dell’immobile.
7. Tutte le opere realizzate negli edifici pubblici e privati aperti al pubblico in difformità dalle disposizioni
vigenti in materia di accessibilità e di eliminazione delle barriere architettoniche, nelle quali le difformità
siano tali da rendere impossibile l’utilizzazione dell’opera da parte delle persone handicappate, sono
dichiarate inabitabili e inagibili. Il progettista, il direttore dei lavori, il responsabile tecnico degli accertamenti per l’agibilità o l'abitabilità ed il collaudatore, ciascuno per la propria competenza, sono direttamente
responsabili. Essi sono puniti con l’ammenda da lire 10 milioni a lire 50 milioni e con la sospensione dai
rispettivi albi professionali per un periodo compreso da uno a sei mesi.
8. Il Comitato per l’edilizia residenziale (CER), di cui all’articolo 3 della legge 5 agosto 1978, n. 457, fermo
restando il divieto di finanziamento di cui all’articolo 32, comma 20, della citata legge n. 41 del 1986,
dispone che una quota dei fondi per la realizzazione di opere di urbanizzazione izzazione e per interventi
di recupero sia utilizzata per la eliminazione delle barriere architettoniche negli insediamenti di edilizia
residenziale pubblica realizzati prima della data di entrata in vigore della presente legge.
9. I piani di cui all’articolo 32, comma 21, della citata legge n. 41 del 1986 sono modificati con integrazioni
relative all’accessibilità degli spazi urbani, con particolare riferimento all’individuazione e alla realizzazione di percorsi accessibili, all’installazione di semafori acustici per non vedenti, alla rimozione della
segnaletica installata in modo da ostacolare la circolazione delle persone handicappate.
10. Nell’ambito della complessiva somma che in ciascun anno la Cassa depositi e prestiti concede agli
enti locali per la contrazione di mutui con finalità di investimento, una quota almeno pari al 2 per cento è
destinata ai prestiti finalizzati ad interventi di ristrutturazione e recupero in attuazione delle norme di cui
al regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384.
11. I comuni adeguano i propri regolamenti edilizi alle disposizioni di cui all'articolo 27 della citata legge
n.118 del 1971, all'articolo 2 del citato regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica
n.384 del 1978, alla citata legge n. 13 del 1989, e successive modificazioni, e al citato decreto del Ministro
dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge. Scaduto tale termine, le norme dei regolamenti edilizi comunali contrastanti con le
disposizioni del presente articolo perdono efficacia.
Art. 25
Accesso alla informazione e alla comunicazione
1. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni contribuisce alla realizzazione di progetti elaborati dalle
concessionarie per i servizi radiotelevisivi e telefonici volti al favorire l’accesso all'informazione radiotelevisiva
e alla telefonia anche mediante installazione di decodificatori e di apparecchiature complementari, nonché
mediante l’adeguamento delle cabine telefoniche.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
49.3
2. All’atto di rinnovo o in occasione di modifiche delle convenzioni per la concessione di servizi
radiotelevisivi o telefonici sono previste iniziative atte e favorire la ricezione da parte di persone con
handicap sensoriali di programmi di informazione, culturali e di svago e la diffusione di decodificatori.
Art. 26
Mobilità e trasporti collettivi
1. Le regioni disciplinano le modalità con le quali i comuni dispongono gli interventi per consentire alle
persone handicappate la possibilità di muoversi liberamente sul territorio, usufruendo, alle stesse
condizioni degli altri cittadini, dei servizi di trasporto collettivo appositamente adattati o di servizi alternativi.
2. I comuni assicurano, nell’ambito delle proprie ordinarie risorse di bilancio, modalità di trasporto
individuali per le persone handicappate non in grado di servirsi dei mezzi pubblici.
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni elaborano, nell’ambito dei
piani regionali di trasporto e dei piani di adeguamento delle infrastrutture urbane, piani di mobilità delle
persone handicappate da attuare anche mediante la conclusione di accordi di programma ai sensi
dell’articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142. I suddetti piani prevedono servizi alternativi per le zone
non coperte dai servizi di trasporto collettivo. Fino alla completa attuazione dei piani, le regioni e gli enti
locali assicurano i servizi già istituiti. I piani di mobilità delle persone handicappate predisposti dalla regioni
sono coordinati con i pian di trasporto predisposti dai comuni.
4. Una quota non inferiore all’1 per cento dell’ammontare dei mutui autorizzati a favore dell’Ente ferrovie
dello Stato è destinata agli interventi per l’eliminazione delle barriere architettoniche nelle strutture edilizi
e nel materiale rotabile appartenenti all’Ente medesimo, attraverso capitolati d’appalto formati sulla base
dell’articolo 20 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978,
n. 384.
5. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente elegge, il Ministro dei trasporti provvede alla
omologazione di almeno un prototipo di autobus urbano ed extraurbano, di taxi, di vagone ferroviario,
conformemente alle finalità della presente legge.
6. Sulla base dei piani regionali e della verifica della funzionalità dei prototipi omologati di cui al comma
5, il Ministro dei trasporti predispone i capitolati d’appalto contenti prescrizioni per adeguare alle finalità
della presente legge i mezzi di trasporto su gomma in corrispondenza con la loro sostituzione.
Art. 27
Trasporti individuali
1. A favore dei titolari di patente di guida delle categorie A, B o C speciali, con incapacità motorie
permanenti, le unità sanitarie locali contribuiscono alla spesa per la modifica degli strumenti di guida, quale
strumento protesico extra-tariffario, nella misura del 20 per cento, a carico del bilancio dello Stato.
2. Al comma d1 dell’articolo 1 della legge 9 aprile 1986, n. 97, sono soppresse le parole: “titolari di patente
F” e dopo le parole: “capacità motorie,” sono aggiunte le seguenti: “anche prodotti in serie,”.
3. Dopo il comma 2 dell’articolo 1 della citata legge n. 97 del 1986, è inserito il seguente:
“2-bis. Il beneficio della riduzione dell’aliquota relativa all’imposta sul valore aggiunto, di cui al comma 1,
decade qualora l’invalido non abbia conseguito la patente di guida delle categorie A, B o C speciali, entro
un anno dalla data dell’acquisto del veicolo. Entro i successivi tre mesi l’invalido provvede al versamento
della differenza tra l’imposta relativa all’aliquota in vigore per il veicolo acquistato”.
4. Il Comitato tecnico di cui all’articolo 81, comma 9, del testo unico delle norme sulla disciplina della
circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393,
come sostituito dall’articolo 4, comma 1, della legge 18 marzo 1988, n. 111, è integrato da due
rappresentanti delle associazioni delle persone handicappate nominati dal Ministro dei trasporti su
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
49.4
proposta del Comitato di cui all’articolo 41 della presente legge.
5. Le unità sanitarie locali trasmettono le domande presentate dai soggetti di cui al comma 1 ad un apposito
fondo, istituito presso il Ministero della sanità che provvede ad erogare i contributi nei limiti dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 42.
Art. 28
Facilitazioni per i veicoli delle persone handicappate
1. I comuni assicurano appositi spazi riservati ai veicoli delle persone handicappate, sia nei parcheggi
gestiti direttamente o dati in concessione, sia in quelli realizzati e gestiti da privati.
2. Il contrassegno di cui all’articolo 6 del regolamento approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 27 aprile 1978, n. 384, che deve essere apposto visibilmente sul parabrezza del veicolo, è
valido per l'utilizzazione dei parcheggi di cui al comma 1.
Art. 29
Esercizio del diritto di voto
1. In occasione di consultazioni elettorali, i comuni organizzano i servizi di trasporto pubblico in modo da
facilitare agli elettori handicappati il raggiungimento del seggio elettorale.
2. Per rendere più agevole l’esercizio del diritto di voto, le unità sanitarie locali, nei tre giorni precedenti
la consultazione elettorale, garantiscono in ogni comune la disponibilità di un adeguato numero di medici
autorizzati per il rilascio dei certificati di accompagnamento e dell’attestazione medica di cui all’articolo 1
della legge 15 gennaio 1991, n. 15.
3. Un accompagnatore di fiducia segue in cabina i cittadini handicappati impossibilitati ad esercitare
autonomamente il diritto di voto. L’accompagnatore deve essere iscritto nelle liste elettorali. Nessun
elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un handicappato. sul certificato elettorale
dell’accompagnatore ) fatta apposita annotazione dal Presidente del seggio nel quale egli ha assolto tale
compito.
Art. 30
Partecipazione
1. Le regioni per la redazione dei programmi di promozione e di tutela dei diritti della persona
handicappata, prevedono forme di consultazione che garantiscono la partecipazione dei cittadini
interessati.
Art. 31
Riserva di alloggi
1. All’articolo 3, primo comma, delle legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni, è aggiunta,
in fine, la seguente lettera:
“r-bis) dispone una riserva di finanziamenti complessivi per la concessione di contributi in conto capitale
a comuni, Istituti autonomi case popolari, imprese, cooperative o loro consorzi per la realizzazione con
tipologia idonea o per l’adattamento di alloggi di edilizia sovvenzionata e agevolata alle esigenze di
assegnatari o acquirenti handicappati ovvero ai nuclei familiari tra i cui componenti figurano persone
handicappate in situazione di gravità o con ridotte o impedite capacità motorie”.
2. Il contributo di cui alla lettera r-bis) del primo comma dell’articolo 3 della legge 5 agosto 1978, n. 457,
introdotta dal comma 1 del presente articolo, è concesso dal Comitato esecutivo del CER direttamente
ai comuni, agli Istituti autonomi case popolari, alle imprese, alle cooperative o loro consorzi indicati dalle
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
49.5
regioni sulla base delle assegnazioni e degli acquisti, mediante atto preliminare di vendita di alloggi
realizzati con finanziamenti pubblici e fruenti di contributo pubblico.
3. Il contributo di cui al comma 2 può essere concesso con le modalità indicate nello stesso comma,
direttamente agli enti e istituti statali, assicurativi e bancari che realizzano interventi nel campo dell’edilizia
abitativa che ne facciano richiesta per l’adattamento di alloggi di loro proprietà da concedere in locazione
a persone handicappate in situazione di gravità o con ridotte o impedite capacità motorie.
4. Le associazioni presenti sul territorio, le regioni, le unità sanitarie locali, i comuni sono tenuti a fornire
al CER, entro il 31 dicembre di ogni anno, ogni informazione utile per la determinazione della quota di
riserva di cui alla citata lettera r-bis) del primo comma dell’articolo 3 della legge 5 agosto 1978, n. 457.
(omissis…)
N O T E
Avvertenza:
Il testo dello note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell’art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui
trascritti.
(omissis…)
Note all’art. 23:
- Il D.M. 14 giugno 1989, n. 236, reca: “Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità,
l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e
agevolata, ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche” e contiene norme di
attuazione della legge n. 13/1989, recante: “Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle
barriere architettoniche negli edifici privati”.
- Il testo dell’art. 5, primo comma, della legge n. 217/1983 (Legge quadro per il turismo e interventi per il
potenziamento e la qualificazione dell’offerta turistica) è il seguente:
“Art. 5 (Imprese turistiche). - Sono imprese turistiche quelle che svolgono attività di gestione di strutture
ricettive ed annessi servizi turistici”.
Note all’art. 24:
- I riferimenti relativi alla legge n. 13/1989 sono stati già riportati in nota all’art. 23.
- La legge n. 118/1971 converte in legge il D.L. 30 gennaio 1971, n. 5, e reca nuove norme in favore di
mutilati ed invalidi civili.
- Il D.P.R. n. 384/1978 approva il regolamento di attuazione dell’art. 27 della legge 30 marzo 1971, n. 118
a favore dei mutilati ed invalidi civili, in materia di barriere architettoniche e trasporti pubblici.
- Per i riferimenti alla legge n. 13/1989 e al D.M. 14 giugno 1989, n. 236 si rinvia alla nota all’art. 23.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
49.6
- La legge n. 89/1939 contiene norme sulla “Tutela delle cose di interesse artistico o storico”.
- La legge 89/1939 contiene norme sulla “Tutela delle cose di interesse artistico o storico”.
- La legge n. 1497/1939, reca norme sulla “Protezione delle bellezze naturali”.
- Il testo degli articoli 4 e 5 della legge n. 13/1989 (per i cui riferimenti si rinvia alla nota dell’art. 23) è il
seguente:
“Art. 4 - 1. Per gli interventi di cui all’art. 2, ove l’immobile sia soggetto al vincolo di cui all’articolo 1 della
legge 29 giugno 1939, n. 1497, le regioni, o le autorità da esse subdelegate, competenti al rilascio
dell’autorizzazione di cui all’articolo 7 della citata legge, provvedono entro il termine perentorio di novanta
giorni dalla presentazione della domanda, anche impartendo, ove necessario, apposite prescrizioni.
2. La mancata pronuncia nel termine di cui al comma 1 equivale ad assenso.
3. In caso di diniego, gli interessati possono, entro i trenta giorni successivi, richiedere l’autorizzazione al
Ministro per i beni culturali e ambientali, che deve pronunciarsi entro centoventi giorni dalla data di
ricevimento della richiesta.
4. L’autorizzazione può essere negata solo ove non sia possibile realizzare le opere senza serio
pregiudizio del bene tutelato.
5. Il diniego deve essere motivato con la specificazione della natura e della serietà del pregiudizio, della
sua rilevanza in rapporto al complesso in cui l’opera si colloca e con riferimento a tutte le alternative
eventualmente prospettate dall’interessato.
Art. 5 - 1. Nel caso in cui per l’immobile sia stata effettuata la notifica ai sensi dell’art. 2 della legge 1° giugno
1939, n. 1089, sulla dimanda di autorizzazione prevista dall’articolo 13 della predetta legge la competente
soprintendenza è tenuta a provvedere entro centoventi giorni dalla presentazione della domanda, anche
impartendo, ove necessario, apposite prescrizioni. Si applicano le disposizioni di cui all’art. 4, commi 2,
4 e 5”.
- Il testo dell’art. 7 del D.P.R. n. 164/1956, recente: “Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro
nelle costruzioni”, è il seguente:
“Art. 7 (Idoneità delle opere provvisionali). - Le opere provvisionali devono essere allestite con buon
materiale ed a regola d’arte, proporzionate ed idonee allo scopo, esse devono essere conservate in
efficienza per la intera durata del lavoro.
Prima di reimpiegare elementi di ponteggi di qualsiasi tipo si deve provvedere alla loro revisione per
eliminare quelli non ritenuti più idonei”.
- Il testo del terzo comma dell’art. 15 della legge n. 47/1985 che reca: “Norme in materia di controllo
dell’attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive” è il seguente:
“L’approvazione della variante deve comunque essere richiesta prima della dichiarazione di ultimazione
dei lavori”.
- Il testo del secondo comma dell’art. 26 della predetta legge n. 47/1985 è il seguente: “Nei casi di cui al
comma precedente, contestualmente all’inizio dei lavori, il proprietario dell’unità immobiliare deve
presentare al sindaco una relazione, a firma di un professionista abilitato alla progettazione, che asseveri
le opere da compiersi e il rispetto delle norme di sicurezza e delle norme igienico-sanitarie vigenti”.
- Il testo dell’art. 32, comma 20, della legge n. 41/1986 (Legge finanziaria 1986) è il seguente: “20. Non
possono essere approvati progetti di costruzione o ristrutturazione di opere pubbliche che non siano
conformi alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384, in materia
di superamento delle barriere architettoniche. Non possono altresì essere erogati dallo Stato o da altri
enti pubblici contributi o agevolazioni per la realizzazione di progetti in contrasto con le norme di cui al
medesimo decreto.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
49.7
- Il testo dell’art. 3 della legge n. 457/1978 (Norme per l’edilizia residenziale) è il seguente:
“Art. 3 (Competenze del Comitato per l’edilizia residenziale). - Il Comitato per l’edilizia residenziale, sulla
base degli indirizzi programmatici indicati dal C.I.P.E.:
a) predispone il piano decennale, i programmi quadriennali e le eventuali revisioni;
b) provvede alla ripartizione dei fondi tra le regioni;
c) indica i criteri generali per la scelta delle categorie degli operatori, in modo da garantire una equilibrata
distribuzione dei contributi fra le diverse categorie interessate e programmi articolati in relazione alle varie
forme di intervento;
d) adotta le opportune determinazioni in ordine alle modalità di erogazione dei flussi finanziari;
e) effettua periodiche verifiche sulla attuazione dei programmi, con particolare riguardo alla utilizzazione
dei finanziamenti e al rispetto dei costi di costruzione consentiti;
f) effettua la raccolta e la elaborazione dei dati relativi all’edilizia residenziale con particolare riguardo alle
determinazioni del fabbisogno abitativo;
g) Propone al C.I.P.E. i criteri per l’assegnazione e per la fissazione dei canoni delle abitazioni di edilizia
residenziale pubblica;
h) promuove e coordina, a livello nazionale, la formazione e la gestione dell’anagrafe degli assegnatari
di abitazione di edilizia residenziale comunque fruenti del contributo dello Stato;
i) determina le linee generali per gli indirizzi tecnici;
l) determina le modalità per il finanziamento, l’affidamento e la realizzazione, da effettuarsi anche
direttamente da parte delle regioni, dei programmi di cui al precedente articolo 2, lettera f);
m) determina le modalità per l’espletamento di concorsi, da effettuarsi anche direttamente da parte delle
regioni, per l’abilitazione preventiva, sulla base dei requisisti di qualità e di costo predeterminati, di prodotti
e materiali da porre a disposizione dei soggetti che attuano i programmi;
n) stabilisce periodicamente i limiti massimi, che le regioni devono osservare nella determinazione dei
costi ammissibili per gli interventi;
o) propone al C.I.P.E. la revisione, ai sensi del secondo comma dell’articolo 19 e del secondo comma
dell’articolo, 20 della misura dei tassi e dei limiti di reddito per gli interventi di edilizia residenziale assistita
dal contributo dello Stato, sulla base dell’andamento dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed
impiegati, quale risulta dalle determinazioni dell’I.S.T.A.T., nonché la misura dell’aggiornamento previsto
dal secondo comma dell’articolo 16;
p) redige una relazione annuale, anche ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1 della legge 20 luglio 1977,
n. 407, sullo stato di attuazione dei programmi di edilizia residenziale e sulle previsioni di intervento;
q) riserva il due per cento dei finanziamenti complessivi per sopperire con interventi straordinari nel settore
dell’edilizia residenziale alle esigenze più urgenti, anche in relazione a pubbliche calamità;
r) propone al Comitato interministeriale per il credito e risparmio i criteri e le direttive cui gli istituti di credito
fondiario e la Cassa depositi e prestiti dovranno attenersi nella concessione dei finanziamenti da destinare
ai programmi di cui alla lettera c) dell’articolo 2 (2/b).
Il Comitato per l’edilizia residenziale determina i criteri e le modalità di impiego, anche in deroga alle vigenti
norme sulla contabilità generale dello Stato e sulle opere di conto dello Stato, dei finanziamenti previsti
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
49.8
dalla lettera f) del precedente art. 2 e di quelli destinati ad interventi straordinari di cui al punto q) del
presente articolo.
Le deliberazioni del Comitato per l’edilizia residenziale, ad eccezione di quelle relative all’esercizio di
funzioni consultive, sono rese esecutive con provvedimento del presidente”.
- Il testo dell’art. 32, comma 21, della legge n. 41/1986 già citata è il seguente: “21. Per gli edifici pubblici
già esistenti non ancora adeguati alle prescrizioni del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile
1978, numero 384 (139), dovranno essere adottati da parte delle amministrazioni competenti piani di
eliminazione delle barriere architettoniche entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge”.
Note all’art. 26:
- Il testo dell’art. 27 della legge n. 142/1990 già citata, è stato riportato in nota all’art. 5.
- Il testo dell’art. 20 del D.P.R. n. 384/1978, già citato in nota all’art. 24, è il seguente:
“Art. 20 (Treni, stazioni, ferrovie). - Le principali stazioni ferroviarie dovranno essere dotate di passerelle,
rampe mobili o altri idonei mezzi di elevazione al fine di facilitare l’accesso al treno alle persone con
difficoltà di deambulazione.
Per consentire lo stazionamento dell’invalido in carrozzella all’interno delle carrozze ferroviarie dovrà
essere opportunamente modificato ed attrezzato un adeguato numero di carrozze da porre in composizione di alcuni treni in circolazione sulle linee principali.
In ogni caso dovrà essere riservato un numero adeguato di posti a sedere per le persone non deambulanti
o con difficoltà di deambulazione e dovrà essere consentito il trasporto gratuito delle carrozzelle.
Il Ministero dei trasporti stabilirà le modalità ed i criteri di attuazione delle norme di cui al presente articolo”.
Note all’art. 27:
- Il testo vigente dell’art. 1 della legge n. 97/1986 (Disposizioni per l’assoggettamento all’imposta sul valore
aggiunto con aliquota ridotta per i veicoli adattati agli invalidi), come modificato dall’art. 27 della legge qui
pubblicata, è il seguente:
“Art. 1 - 1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, le cessioni e le importazioni di veicoli di
cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici, se con motore a benzina, e a 2.500 centimetri cubici, se con motore
Diesel, adattati ad invalidi per ridotte o impedite capacità motorie, anche prodotti in serie, sono
assoggettate all’imposta sul valore aggiunto con l’aliquota del 2 per cento.
2. L’aliquota di cui al comma precedente si applica anche agli acquisti e alle importazioni successivi di
un veicolo del medesimo tipo di quello acquistato o importato in precedenza con l’aliquota ridotta, a
condizione che siano trascorsi almeno quattro anni dalla data dell’acquisto o della importazione
precedente. La condizione non opera nel caso in cui dal Pubblico registro automobilistico risulti che il
veicolo acquistato o importato con l’aliquota ridotta entro il periodo suindicato è stato cancellato da detto
registro a norma dell’articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393.
2-bis. Il beneficio della riduzione dell’aliquota relativa all’imposta sul valore aggiunto, di cui al comma 1,
decade qualora l’invalido non abbia conseguito la patente di guida delle categorie A, B o C speciali, entro
un anno dalla data dell’acquisto del veicolo. Entro i successivi tre mesi l’invalido provvede al versamento
della differenza tra l’imposta sul valore aggiunto pagata e l’imposta relativa all’aliquota in vigore per il
veicolo acquistato”.
- Il testo dell’art. 81, comma 9, del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con
D.P.R. n. 393/1959, come sostituito dall’art. 4, comma 1, del D.P.R. n. 111/1988, è il seguente:
“9. Il decreto di cui al comma 8 è emanato previo parere, per gli aspetti relativi ai portatori di handicap,
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
49.9
di un apposito comitato tecnico istituito con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro
della sanità. Il Comitato ha anche il compito di fornire alle commissioni mediche-locali, informazioni sul
continuo progresso tecnico-scientifico che ha riflessi sulla guida di veicoli a motore da parte dei portatori
di handicap”.
Nota all’art. 28:
- Il testo dell’art. 6 del D.P.R. n. 384/1978 già citato in nota all’art. 24 è il seguente:
“Art. 6 (Contrassegno speciale). - Ai minorati fisici con capacità di deambulazione sensibilmente ridotte
è rilasciato dai comuni, a seguito di apposita documentata istanza (anche tramite le associazioni di
categoria legalmente riconosciute), uno speciale contrassegno che deve essere apposto sulla parte
anteriore del veicolo per poter esercitare la facoltà di cui al precedente articolo.
Il prototipo di tale contrassegno, che deve contenere appositi spazi per l’indicazione a caratteri indelebili
delle generalità e del domicilio del minorato, sarà predisposto ed approvato con decreto del Ministro dei
lavori pubblici di concerto con quello dei trasporti entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente regolamento.
Il contrassegno è valido per tutto il territorio nazionale”.
Nota all’art. 29:
- Il testo dell’art. 1 della legge n. 15/1991 (Norme intese a favorire la votazione degli elettori non
deambulanti) è il seguente:
“Art. 1 - 1. In attesa che sia data piena applicazione alle norme in materia di eliminazione delle barriere
architettoniche, che sono di ostacolo alla partecipazione al voto degli elettori non deambulanti gli elettori
stessi, quando la sede della sezione alla quale sono iscritti non è accessibile mediante sedia a ruote,
possono esercitare il diritto di voto in altra sezione del comune, che sia allocata in sede già esente da
barriere architettoniche e che abbia le caratteristiche di cui all’articolo 2, previa esibizione, unitamente al
certificato elettorale, di attestazione medica rilasciata dall’unità sanitaria locale.
2. Nei comuni ripartiti in più collegi senatoriali o più collegi provinciali per l’elezione, rispettivamente, del
Senato della Repubblica o del consiglio provinciale e nei comuni nei quali si svolge l’elezione dei consigli
circoscrizionali, la sezione scelta dall’elettore non deambulante per la votazione deve appartenere,
nell’ambito territoriale comunale, al medesimo collegio, senatoriale o provinciale, o alla medesima
circoscrizione, nei quali è compresa la sezione nelle cui liste l’elettore stesso è iscritto.
3. Per tutte le altre consultazioni elettorali, l’elettore non deambulante può votare in qualsiasi sezione
elettorale del comune.
4. Gli elettori di cui al comma 1 sono iscritti, a cura del presidente del seggio presso il quale votano, in calce
alla lista della sezione e di essi è presa nota nel verbale dell’ufficio.
5. I certificati di cui al comma 1 devono essere rilasciati gratuitamente ed in esenzione da qualsiasi diritto
od applicazione di marche e vengono allegati al verbale dell’ufficio elettorale”.
Nota all’art. 31:
- Il testo dell’art. 3, primo comma, della legge n. 457/1978 già citata in nota all’art. 24, con l’aggiunta della
lettera r-bis) operata dalla legge qui pubblicata, è il seguente:
“Il Comitato per l’edilizia residenziale, sulla base degli indirizzi programmatici indicati dal C.I.P.E.:
a), r) (Omissis);
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
49.10
r-bis) dispone una riserva di finanziamenti complessivi per la concessione di contributi in conto capitale
a comuni, istituti autonomi case popolari, imprese, cooperative o loro consorzi per la realizzazione con
tipologia idonea o per l’adattamento di alloggi di edilizia sovvenzionata e agevolata alle esigenze di
assegnatari o acquirenti handicappati ovvero ai nuclei familiari tra i cui componenti figurano persone
handicappate in situazione di gravità o con ridotte o impedite capacità motorie”.
(omissis…)
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
49.11
CD Rom allegato alla pubblicazione "SUPERARE LE BARRIERE ARCHITETTONICHE migliorando il comfort e la sicurezza" a cura di Leris Fantini
DECRETO LEGISLATIVO 30 APRILE 1992 N. 285
Nuovo codice della strada
(Pubblicato nella G.U. 18 maggio 1992, n. 114, S.O.)
Nota Bene: Si consiglia la lettura comparata del Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre
1992, n. 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada
omissis...
3. Definizioni stradali e di traffico.
1. Ai fini delle presenti norme le denominazioni stradali e di traffico hanno i seguenti significati:
omissis...
2) Area pedonale: zona interdetta alla circolazione dei veicoli, salvo quelli in servizio di emergenza e salvo
deroghe per i velocipedi e per i veicoli al servizio di persone con limitate o impedite capacità motorie,
nonché per quelli ad emissioni zero aventi ingombro e velocità tali da poter essere assimilati ai velocipedi.
omissis...
15) Corsia di emergenza: corsia, adiacente alla carreggiata, destinata alle soste di emergenza, al transito
dei veicoli di soccorso ed, eccezionalmente, al movimento dei pedoni, nei casi in cui sia ammessa la
circolazione degli stessi.
omissis...
17) Corsia riservata: corsia di marcia destinata alla circolazione esclusiva di una o solo di alcune categorie
di veicoli.
omissis...
32) Livelletta: tratto di strada a pendenza longitudinale costante.
33) Marciapiede: parte della strada, esterna alla carreggiata, rialzata o altrimenti delimitata e protetta,
destinata ai pedoni.
34) Parcheggio: area o infrastruttura posta fuori della carreggiata, destinata alla sosta regolamentata o
non dei veicoli.
omissis...
36) Passaggio pedonale (cfr. anche Marciapiede): parte della strada separata dalla carreggiata, mediante
una striscia bianca continua o una apposita protezione parallela ad essa e destinata al transito dei pedoni.
Esso espleta la funzione di un marciapiede stradale, in mancanza di esso.
37) Passo carrabile: accesso ad un'area laterale idonea allo stazionamento di uno o più veicoli.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
50.1
38) Piazzola di sosta: parte della strada, di lunghezza limitata, adiacente esternamente alla banchina,
destinata alla sosta dei veicoli.
39) Pista ciclabile: parte longitudinale della strada, opportunamente delimitata, riservata alla circolazione
dei velocipedi.
40) Raccordo concavo (cunetta): raccordo tra due livellette contigue di diversa pendenza che si
intersecano al di sotto della superficie stradale. Tratto di strada con andamento longitudinale concavo.
41) Raccordo convesso (dosso): raccordo tra due livellette contigue di diversa pendenza che si
intersecano al di sopra della superficie stradale. Tratto di strada con andamento longitudinale convesso.
omissis...
45) Salvagente: parte della strada, rialzata o opportunamente delimitata e protetta, destinata al riparo ed
alla sosta dei pedoni, in corrispondenza di attraversamenti pedonali o di fermate dei trasporti collettivi.
omissis...
48) Sentiero (o Mulattiera o Tratturo): strada a fondo naturale formatasi per effetto del passaggio di pedoni
o di animali.
49) Spartitraffico: parte longitudinale non carrabile della strada destinata alla separazione di correnti
veicolari.
omissis...
54) Zona a traffico limitato: area in cui l'accesso e la circolazione veicolare sono limitati ad ore prestabilite
o a particolari categorie di utenti e di veicoli.
omissis...
7. Regolamentazione della circolazione nei centri abitati.
1. Nei centri abitati i comuni possono, con ordinanza del sindaco:
a) adottare i provvedimenti indicati nell'art. 6, commi 1, 2 e 4;
b) limitare la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli per accertate e motivate esigenze di
prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale, conformemente alle direttive impartite dal Ministro dei lavori pubblici, sentiti, per le rispettive competenze, il
Ministro dell'ambiente, il Ministro per i problemi delle aree urbane ed il Ministro per i beni culturali e
ambientali;
omissis...
d) riservare limitati spazi alla sosta dei veicoli degli organi di polizia stradale di cui all'art. 12, dei vigili del
fuoco, dei servizi di soccorso, nonché di quelli adibiti al servizio di persone con limitata o impedita
capacità motoria, munite del contrassegno speciale, ovvero a servizi di linea per lo stazionamento ai
capilinea;
e) stabilire aree nelle quali è autorizzato il parcheggio dei veicoli;
f) stabilire, previa deliberazione della giunta, aree destinate al parcheggio sulle quali la sosta dei veicoli
è subordinata al pagamento di una somma da riscuotere mediante dispositivi di controllo di durata della
sosta, anche senza custodia del veicolo, fissando le relative condizioni e tariffe in conformità alle
direttive del Ministero dei lavori pubblici, di concerto con la Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le aree urbane;
g) prescrivere orari e riservare spazi per i veicoli utilizzati per il carico e lo scarico di cose;
h) istituire le aree attrezzate riservate alla sosta e al parcheggio delle autocaravan di cui all'art. 185;
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
50.2
i)
riservare strade alla circolazione dei veicoli adibiti a servizi pubblici di trasporto, al fine di favorire la
mobilità urbana.
2. I divieti di sosta si intendono imposti dalle ore 8 alle ore 20, salvo che sia diversamente indicato nel
relativo segnale.
3. Per i tratti di strade non comunali che attraversano centri abitati, i provvedimenti indicati nell'art. 6,
commi 1 e 2, sono di competenza del prefetto e quelli indicati nello stesso articolo, comma 4, lettera a),
sono di competenza dell'ente proprietario della strada. I provvedimenti indicati nello stesso comma 4,
lettere b), c), d), e) ed f) sono di competenza del comune, che li adotta sentito il parere dell'ente proprietario
della strada.
4. Nel caso di sospensione della circolazione per motivi di sicurezza pubblica o di sicurezza della
circolazione o per esigenze di carattere militare, ovvero laddove siano stati stabiliti obblighi, divieti o
limitazioni di carattere temporaneo o permanente, possono essere accordati, per accertate necessità,
permessi subordinati a speciali condizioni e cautele. Nei casi in cui sia stata vietata o limitata la sosta,
possono essere accordati permessi subordinati a speciali condizioni e cautele ai veicoli riservati a servizi
di polizia e a quelli utilizzati dagli esercenti la professione sanitaria, nell'espletamento delle proprie
mansioni, nonché dalle persone con limitata o impedita capacità motoria, muniti del contrassegno
speciale.
5. Le caratteristiche, le modalità costruttive, la procedura di omologazione e i criteri di installazione e di
manutenzione dei dispositivi di controllo di durata della sosta sono stabiliti con decreto del Ministro dei
lavori pubblici, di concerto con il Ministro per i problemi delle aree urbane.
6. Le aree destinate al parcheggio devono essere ubicate fuori della carreggiata e comunque in modo che
i veicoli parcheggiati non ostacolino lo scorrimento del traffico.
7. I proventi dei parcheggi a pagamento, in quanto spettanti agli enti proprietari della strada, sono destinati
alla installazione, costruzione e gestione di parcheggi in superficie, sopraelevati o sotterranei, e al loro
miglioramento e le somme eventualmente eccedenti ad interventi per migliorare la mobilità urbana.
omissis...
38. Segnaletica stradale.
1. La segnaletica stradale comprende i seguenti gruppi:
a) segnali verticali;
b) segnali orizzontali;
c) segnali luminosi;
d) segnali ed attrezzature complementari.
2. Gli utenti della strada devono rispettare le prescrizioni rese note a mezzo della segnaletica stradale
ancorché in difformità con le altre regole di circolazione. Le prescrizioni dei segnali semaforici, esclusa
quella lampeggiante gialla di pericolo di cui all'art. 41, prevalgono su quelle date a mezzo dei segnali
verticali e orizzontali che regolano la precedenza.
Le prescrizioni dei segnali verticali prevalgono su quelle dei segnali orizzontali. In ogni caso prevalgono
le segnalazioni degli agenti di cui all'art. 43.
3. E' ammessa la collocazione temporanea di segnali stradali per imporre prescrizioni in caso di urgenza
e necessità in deroga a quanto disposto dagli articoli 6 e 7. Gli utenti della strada devono rispettare le
prescrizioni rese note a mezzo di tali segnali, anche se appaiono in contrasto con altre regole della
circolazione.
omissis...
5. Sono, inoltre, indicate le figure di ogni singolo segnale e le rispettive didascalie costituiscono
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
50.3
esplicazione del significato anche ai fini del comportamento dell'utente della strada. I segnali sono,
comunque, collocati in modo da non costituire ostacolo o impedimento alla circolazione delle persone
invalide.
omissis...
40. Segnali orizzontali.
1. I segnali orizzontali, tracciati sulla strada, servono per regolare la circolazione, per guidare gli utenti e
per fornire prescrizioni od utili indicazioni per particolari comportamenti da seguire.
2. I segnali orizzontali si dividono in:
a) strisce longitudinali;
b) strisce trasversali;
c) attraversamenti pedonali o ciclabili;
d) frecce direzionali;
e) iscrizioni e simboli;
f) strisce di delimitazione degli stalli di sosta o per la sosta riservata;
g) isole di traffico o di presegnalamento di ostacoli entro la carreggiata;
h) strisce di delimitazione della fermata dei veicoli in servizio di trasporto pubblico di linea;
i) altri segnali stabiliti dal regolamento.
omissis...
10. E' vietata:
a) la sosta sulle carreggiate i cui margini sono evidenziati da una striscia continua;
b) la circolazione sopra le strisce longitudinali, salvo che per il cambio di corsia;
c) la circolazione dei veicoli non autorizzati sulle corsie riservate.
11. In corrispondenza degli attraversamenti pedonali i conducenti dei veicoli devono dare la precedenza
ai pedoni che hanno iniziato l'attraversamento; analogo comportamento devono tenere i conducenti dei
veicoli nei confronti dei ciclisti in corrispondenza degli attraversamenti ciclabili. Gli attraversamenti
pedonali devono essere sempre accessibili anche alle persone non deambulanti su sedie a ruote; a tutela
dei non vedenti possono essere collocati segnali a pavimento o altri segnali di pericolo in prossimità degli
attraversamenti stessi.
omissis...
TITOLO III
Dei veicoli
Capo I - Dei veicoli in generale
46. Nozione di veicolo.
1. Ai fini delle norme del presente codice, si intendono per veicoli tutte le macchine di qualsiasi specie,
che circolano sulle strade guidate dall'uomo. Non rientrano nella definizione di veicolo quelle per uso di
bambini o di invalidi, anche se asservite da motore, le cui caratteristiche non superano i limiti stabiliti dal
regolamento.
omissis...
72. Dispositivi di equipaggiamento dei veicoli a motore e loro rimorchi.
omissis...
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
50.4
7. Il Ministro dei trasporti, con propri decreti, stabilisce norme specifiche sui dispositivi di equipaggiamento
dei veicoli destinati ad essere condotti dagli invalidi ovvero al loro trasporto.
8. I dispositivi di cui ai commi precedenti sono soggetti ad omologazione da parte del Ministero dei trasporti
- Direzione generale della M.C.T.C., secondo modalità stabilite con decreti del Ministro dei trasporti, salvo
quanto previsto nell'art. 162. Negli stessi decreti è indicata la documentazione che l'interessato deve
esibire a corredo della domanda di omologazione.
9. Nei decreti di cui al comma 8 sono altresì stabilite, per i dispositivi indicati nei precedenti commi, le
prescrizioni tecniche relative al numero, alle caratteristiche costruttive e funzionali e di montaggio, le
caratteristiche del contrassegno che indica la conformità dei dispositivi alle norme del presente articolo
ed a quelle attuative e le modalità dell'apposizione.
10. Qualora le norme di cui al comma 9 si riferiscano a dispositivi oggetto di direttive comunitarie, le
prescrizioni tecniche sono quelle contenute nelle predette direttive, salvo il caso dei dispositivi presenti
al comma 7; in alternativa a quanto prescritto dai richiamati decreti, l'omologazione è effettuata in
applicazione delle corrispondenti prescrizioni tecniche contenute nei regolamenti o nelle raccomandazioni emanati dall'Ufficio europeo per le Nazioni Unite - Commissione economica per l'Europa, recepiti dal
Ministro dei trasporti.
11. L'omologazione rilasciata da uno Stato estero per uno dei dispositivi di cui sopra può essere
riconosciuta valida in Italia a condizione di reciprocità e fatti salvi gli accordi internazionali.
omissis...
116. Patente e certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e autoveicoli.
1. Non si possono guidare autoveicoli e motoveicoli senza aver conseguito la patente di guida rilasciata
dal competente ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C .
2. Per sostenere gli esami di idoneità per la patente di guida occorre presentare apposita domanda al
competente ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. ed essere in possesso dei requisiti
fisici e psichici prescritti.
3. La patente di guida conforme al modello comunitario, come previsto nel regolamento, può contenere
le indicazioni del gruppo sanguigno del titolare il quale è tenuto a verificarne l'esattezza. Tale indicazione
non vale comunque in nessun caso come autorizzazione all'esecuzione di eventuale trasfusione. La
patente di guida si distingue nelle seguenti categorie ed abilita alla guida dei veicoli indicati per le rispettive
categorie:
A - Motoveicoli di massa complessiva sino a 1,3 t;
B - Motoveicoli, esclusi i motocicli, autoveicoli di massa complessiva non superiore a 3,5 t e il cui numero
di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a otto, anche se trainanti un rimorchio
leggero ovvero un rimorchio che non ecceda la massa a vuoto del veicolo trainante e non comporti una
massa complessiva totale a pieno carico per i due veicoli
omissis...
5. I mutilati ed i minorati fisici, anche se affetti da più minorazioni, possono ottenere la patente speciale
delle categorie A, B, C e D anche se alla guida di veicoli trainanti un rimorchio leggero. Le suddette patenti
possono essere limitate alla guida di veicoli di particolari tipi e caratteristiche, nonché con determinate
prescrizioni in relazione all'esito degli accertamenti di cui all'art. 119, comma 4. Le limitazioni devono
essere riportate sulla patente e devono precisare quale protesi sia prescritta, ove ricorra, e/o quale tipo
di adattamento sia richiesto sul veicolo. Essi non possono, comunque, guidare i veicoli in servizio di piazza
o di noleggio con conducente per trasporto di persone o in servizio di linea, le autoambulanze, nonché
i veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
50.5
omissis...
9. Nei casi previsti dagli accordi internazionali cui l'Italia abbia aderito, per la guida di veicoli adibiti a
determinati trasporti professionali, i titolari di patente di guida valida per la prescritta categoria devono
inoltre conseguire il relativo certificato di abilitazione, idoneità, capacità o formazione professionale,
rilasciato dal competente ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. Tali certificati non possono
essere rilasciati ai mutilati e ai minorati fisici.
omissis...
119. Requisiti fisici e psichici per il conseguimento della patente di guida.
1. Non può ottenere la patente di guida o l'autorizzazione ad esercitarsi alla guida di cui all'art. 122, comma
2, chi sia affetto da malattia fisica o psichica, deficienza organica o minorazione psichica, anatomica o
funzionale tale da impedire di condurre con sicurezza veicoli a motore.
2. L'accertamento dei requisiti fisici e psichici, tranne per i casi stabiliti nel comma 4, è effettuato dall'ufficio
della unità sanitaria locale territorialmente competente, cui sono attribuite funzioni in materia medicolegale. L'accertamento suindicato può essere effettuato altresì da un medico responsabile dei servizi di
base del distretto sanitario ovvero da un medico appartenente al ruolo dei medici del Ministero della sanità,
o da un ispettore medico delle Ferrovie dello Stato o da un medico militare in servizio permanente effettivo
o da un medico del ruolo professionale dei sanitari della Polizia di Stato o da un medico del ruolo sanitario
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco o da un ispettore medico del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale. In tutti i casi tale accertamento deve essere effettuato nei gabinetti medici.
3. L'accertamento di cui al comma 2 deve risultare da certificazione di data non anteriore a tre mesi dalla
presentazione della domanda per sostenere l'esame di guida. [La certificazione deve tenere conto dei
precedenti morbosi del richiedente dichiarati da un certificato medico rilasciato dal medico di fiducia] (2).
4. L'accertamento dei requisiti fisici e psichici è effettuato da commissioni mediche locali costituite in ogni
provincia presso le unità sanitarie locali del capoluogo di provincia, nei riguardi:
a) dei mutilati e minorati fisici. Nel caso in cui il giudizio di idoneità non possa essere formulato in base
ai soli accertamenti clinici si dovrà procedere ad una prova pratica di guida su veicolo adattato in relazione
alle particolari esigenze;
omissis...
10. Con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro della sanità, è istituito un apposito
comitato tecnico che ha il compito di fornire alle Commissioni mediche locali informazioni sul progresso
tecnico-scientifico che ha riflessi sulla guida dei veicoli a motore da parte dei mutilati e minorati fisici .
omissis...
125. Validità della patente di guida.
1. Le patenti di guida delle categorie C e D sono valide, rispettivamente, anche per la guida dei veicoli
per i quali è richiesta la patente della categoria B e per quella dei veicoli per i quali è richiesta la patente
delle categorie B e C.
2. La patente speciale di guida delle categorie A, B, C e D rilasciata a mutilati o minorati fisici è valida
soltanto per la guida dei veicoli aventi le caratteristiche in essa indicate e risultanti dalla carta di
circolazione.
omissis...
4. Parimenti chiunque, munito di patente speciale delle categorie A, B, C o D, guida un veicolo diverso da
quello indicato e specialmente adattato in relazione alla sua mutilazione o minorazione, ovvero, munito
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
50.6
di patente speciale delle categorie A e B quale mutilato o minorato fisico, guida un autoveicolo o
motoveicolo di tipo diverso o per la cui guida è prevista una patente di categoria diversa, è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centottomila a lire quattrocentotrentaduemila.
omissis...
2. La patente speciale di guida delle categorie A e B rilasciata a mutilati e minorati fisici e quella della
categoria C sono valide per cinque anni e per tre anni a partire dal settantesimo anno di età. La patente
della categoria D è valida per cinque anni.
omissis...
157. Arresto, fermata e sosta dei veicoli.
1. Agli effetti delle presenti norme:
a) per arresto si intende l'interruzione della marcia del veicolo dovuta ad esigenze della circolazione;
b) per fermata si intende la temporanea sospensione della marcia anche se in area ove non sia ammessa
la sosta, per consentire la salita o la discesa delle persone, ovvero per altre esigenze di brevissima durata.
Durante la fermata, che non deve comunque arrecare intralcio alla circolazione, il conducente deve
essere presente e pronto a riprendere la marcia;
c) per sosta si intende la sospensione della marcia del veicolo protratta nel tempo, con possibilità di
allontanamento da parte del conducente;
d) per sosta di emergenza si intende l'interruzione della marcia nel caso in cui il veicolo è inutilizzabile per
avaria ovvero deve arrestarsi per malessere fisico del conducente o di un passeggero.
2. Salvo diversa segnalazione, ovvero nel caso previsto dal comma 4, in caso di fermata o di sosta il
veicolo deve essere collocato il più vicino possibile al margine destro della carreggiata, parallelamente
ad esso e secondo il senso di marcia. Qualora non esista marciapiede rialzato, deve essere lasciato uno
spazio sufficiente per il transito dei pedoni, comunque non inferiore ad un metro.
omissis...
7. E' fatto divieto a chiunque di aprire le porte di un veicolo, di discendere dallo stesso, nonché di lasciare
aperte le porte, senza essersi assicurato che ciò non costituisca pericolo o intralcio per gli altri utenti della
strada.
8. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire cinquantaquattromila a lire duecentosedicimila.
158. Divieto di fermata e di sosta dei veicoli.
1. La fermata e la sosta sono vietate:
omissis...
g) sui passaggi e attraversamenti pedonali e sui passaggi per ciclisti, nonché sulle piste ciclabili e agli
sbocchi delle medesime;
h) sui marciapiedi, salvo diversa segnalazione.
2. La sosta di un veicolo è inoltre vietata:
a) allo sbocco dei passi carrabili;
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
50.7
b) dovunque venga impedito di accedere ad un altro veicolo regolarmente in sosta, oppure lo spostamento
di veicoli in sosta;
omissis...
g) negli spazi riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli per persone invalide di cui all'art. 188 e in
corrispondenza degli scivoli o dei raccordi tra i marciapiedi, rampe o corridoi di transito e la carreggiata
utilizzati dagli stessi veicoli;
omissis...
i) nelle aree pedonali urbane;
omissis...
188. Circolazione e sosta dei veicoli al servizio di persone invalide.
1. Per la circolazione e la sosta dei veicoli al servizio delle persone invalide gli enti proprietari della strada
sono tenuti ad allestire mantenere apposite strutture, nonché la segnaletica necessaria, per consentire
ed agevolare la mobilità di esse, secondo quanto stabilito nel regolamento.
2. I soggetti legittimati ad usufruire delle strutture di cui al comma 1 sono autorizzati dal sindaco del comune
di residenza nei casi e con limiti determinati dal regolamento e con le formalità nel medesimo indicate.
3. I veicoli al servizio di persone invalide autorizzate a norma del comma 2 non sono tenuti all'obbligo del
rispetto dei limiti di tempo se lasciati in sosta nelle aree di parcheggio a tempo determinato.
4. Chiunque usufruisce delle strutture di cui al comma 1, senza avere l'autorizzazione prescritta dal
comma 2 o ne faccia uso improprio, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da lire centottomila a lire quattrocentotrentaduemila.
5. Chiunque usa delle strutture di cui al comma 1, pur avendone diritto, ma non osservando le condizioni
ed i limiti indicati nell'autorizzazione prescritta dal comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire cinquantaquattromila a lire duecentosedicimila.
omissis...
191. Comportamento dei conducenti nei confronti dei pedoni.
1. Quando il traffico non è regolato da agenti o da semafori, i conducenti devono dare la precedenza,
rallentando e all'occorrenza fermandosi, ai pedoni che transitano sugli attraversamenti pedonali. I
conducenti che svoltano per inoltrarsi in un'altra strada al cui ingresso si trova un attraversamento
pedonale devono dare la precedenza, rallentando e all'occorrenza fermandosi, ai pedoni che transitano
sull'attraversamento medesimo, quando ad essi non sia vietato il passaggio.
2. Sulle strade sprovviste di attraversamenti pedonali i conducenti devono consentire al pedone, che abbia
già iniziato l'attraversamento impegnando la carreggiata, di raggiungere il lato opposto in condizioni di
sicurezza.
3. I conducenti devono fermarsi quando una persona invalida con ridotte capacità motorie o su carrozzella,
o munita di bastone bianco, accompagnata da cane guida, o comunque altrimenti riconoscibile, attraversa
la carreggiata o si accinge ad attraversarla e devono comunque prevenire situazioni di pericolo che
possano derivare da comportamenti scorretti o maldestri di bambini o di anziani, quando sia ragionevole
prevederli in relazione alla situazione di fatto.
4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
50.8
pagamento di una somma da lire centottomila a lire quattrocentotrentaduemila .
omissis...
196. Principio di solidarietà.
1. Per le violazioni punibili con la sanzione amministrativa pecuniaria il proprietario del veicolo, o, in sua
vece, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio o l'utilizzatore a titolo di locazione
finanziaria, è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questi dovuta,
se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà.
Nelle ipotesi di cui all'art. 84 risponde solidalmente il locatario e, per i ciclomotori, l'intestatario del
contrassegno di identificazione.
2. Se la violazione è commessa da persona capace di intendere e di volere, ma soggetta all'altrui autorità,
direzione o vigilanza, la persona rivestita dell'autorità o incaricata della direzione o della vigilanza è
obbligata, in solido con l'autore della violazione, al pagamento della somma da questi dovuta, salvo che
provi di non aver potuto impedire il fatto.
3. Se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente
o associazione privi di personalità giuridica o comunque da un imprenditore, nell'esercizio delle proprie
funzioni o incombenze, la persona giuridica o l'ente o associazione o l'imprenditore è obbligato, in solido
con l'autore della violazione, al pagamento della somma da questi dovuta.
4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, chi ha versato la somma stabilita per la violazione ha diritto di regresso
per l'intero nei confronti dell'autore della violazione stessa.
omissis...
235. Norme transitorie relative al titolo III.
1. Le disposizioni concernenti le nuove classificazioni dei veicoli e la determinazione delle relative
caratteristiche di cui al capo I del titolo III si applicano dal 1° ottobre 1993, salvo che per l'attuazione sia
prevista l'emanazione di appositi decreti. I decreti attuativi sono emanati entro il 31 marzo 1994 ed entrano
in vigore dopo sei mesi dalla pubblicazione, restando salva la facoltà di applicazione immediata a richiesta
dei soggetti interessati.
2. Le disposizioni del Capo II del Titolo III relative ai veicoli a trazione animale, slitte e velocipedi si
applicano a decorrere dal 1° ottobre 1993, salvo che, per l'attuazione, sia prevista l'emanazione di appositi
decreti. I decreti attuativi sono emanati entro il 31 marzo 1994 ed entrano in vigore dopo sei mesi dalla
pubblicazione. A decorrere dal 1° aprile 1995 non possono più essere immessi in circolazione veicoli non
rispondenti alle disposizioni stabilite dalle presenti norme.
3. Le disposizioni della sezione I del capo III del titolo III si applicano a decorrere dal 1° ottobre 1993, salvo
che, per l'attuazione, sia prevista l'emanazione di appositi decreti. I decreti attuativi sono emanati entro
il 31 marzo 1994 ed entrano in vigore dopo sei mesi dalla pubblicazione, restando salva la facoltà di
applicazione immediata, a richiesta dei soggetti interessati. A decorrere dal 1° aprile 1995 non possono
più essere immessi in circolazione veicoli non rispondenti alle disposizioni stabilite dalle presenti norme.
4. Il Ministro per i trasporti può, con propri decreti, disporre che determinati requisiti o caratteristiche
tecniche o funzionali siano applicati in tempi più brevi di quelli stabiliti nel presente articolo, in relazione
anche all'incidenza di tali requisiti o caratteristiche sulla sicurezza stradale.
5. Le disposizioni della sezione II del capo III del titolo III (Destinazione ed uso dei veicoli) si applicano
a decorrere dal 1° ottobre 1993. Fino a tale data la destinazione e l'uso delle varie categorie di veicoli sono
disciplinate dalle norme già in vigore.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
50.9
6. Le norme del presente codice relative alle carte di circolazione, alle loro caratteristiche ed al loro rilascio,
alle formalità relative al trasferimento di proprietà degli autoveicoli e al rilascio della carta provvisoria di
circolazione di cui agli articoli 93, 94 e 95, nonché a tutti gli adempimenti conseguenziali di cui agli articoli
96, 97, 98, 99 e 103, si applicano a partire dal 1° ottobre 1993, salvo che per l'attuazione sia prevista
l'emanazione di appositi decreti. I decreti attuativi sono emanati entro il 31 marzo 1994, ed entrano in
vigore il giorno della pubblicazione.
Le procedure per il rilascio e le annotazioni in corso, secondo le norme già vigenti, continuano e la carta
di circolazione rilasciata secondo esse conserva piena validità. Parimenti conservano piena validità le
carte di circolazione tuttora esistenti, fino alla prima annotazione che si effettui successivamente alla data
di decorrenza dei suddetti decreti; in tale momento la carta deve essere adeguata alle norme del presente
codice.
Analoga disposizione si applica al certificato di proprietà.
7. Le disposizioni sulle targhe di cui agli articoli 100, 101 e 102 si applicano a partire dal 1° ottobre 1993.
Fino a tale data le targhe, il loro rilascio e la loro disciplina sono regolate dalle norme già in vigore.
8. Alle macchine agricole e alle macchine operatrici di cui al capo IV del titolo III (Circolazione su strada
delle macchine agricole e delle macchine operatrici), sia in ordine alle loro caratteristiche che alla loro
costruzione ed omologazione, alla circolazione, alla revisione ed alla targatura, si applicano in quanto
compatibili le disposizioni del presente articolo. Fanno eccezione le motoagricole di cui alle previgenti
disposizioni in materia, che possono essere immesse in circolazione senza necessità di successivi
adeguamenti, con la classificazione prevista dalle disposizioni citate, fino alla scadenza temporale
dell'omologazione del tipo già concessa, e comunque non oltre il 31 marzo 1996. Per i complessi costituiti
da trattrici e attrezzi comunque portati, di cui all'articolo 104, comma 7, lettera e), immessi in circolazione
alla data di entrata in vigore del presente codice, si applicano le disposizioni per essi
previgenti.
omissis...
240. Entrata in vigore delle norme del presente codice.
1. Le norme del presente codice entrano in vigore il 1° gennaio 1993.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
50.10
CD Rom allegato alla pubblicazione "SUPERARE LE BARRIERE ARCHITETTONICHE migliorando il comfort e la sicurezza" a cura di Leris Fantini
D.P.R. 16 DICEMBRE 1992 N. 495
"Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada"
(Pubblicato nella G.U. 28 dicembre 1992, n. 303, S.O.)
omissis...
5. (Artt. 3 e 4 Cod. Str.) Altre definizioni stradali e di traffico; delimitazione del centro abitato.
1. Le altre definizioni stradali e di traffico di specifico rilievo tecnico di cui all'articolo 3, comma 2, del codice
sono contenute nelle singole disposizioni del presente regolamento riguardanti le varie materie.
2. Le definizioni di barriere architettoniche e di accessibilità anche per persone con ridotta o impedita
capacità motoria o sensoriale sono quelle contenute nel decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno
1989, n. 236.
omissis...
188. Circolazione e sosta dei veicoli al servizio di persone invalide.
- 1. Per la circolazione e la sosta dei veicoli al servizio delle persone invalide gli enti proprietari della strada
sono tenuti ad allestire e mantenere apposite strutture, nonché la segnaletica necessaria, per consentire
ed agevolare la mobilità di esse, secondo quanto stabilito nel regolamento.
2. I soggetti legittimati ad usufruire delle strutture di cui al comma 1 sono autorizzati dal sindaco del comune
di residenza nei casi e con limiti determinati dal regolamento e con le formalità nel medesimo indicate.
3. I veicoli al servizio di persone invalide autorizzate a norma del comma 2 non sono tenuti all'obbligo del
rispetto dei limiti di tempo se lasciati in sosta nelle aree di parcheggio a tempo determinato.
4. Chiunque usufruisce delle strutture di cui al comma 1, senza avere l'autorizzazione prescritta dal
comma 2 o ne faccia uso improprio, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da lire centottomila a lire quattrocentotrentaduemila.
5. Chiunque usa delle strutture di cui al comma 1, pur avendone diritto, ma non osservando le condizioni
ed i limiti indicati nell'autorizzazione prescritta dal comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire cinquantaquattromila a lire duecentosedicimila.
omissis...
381. (Art. 188 Cod. Str.) Strutture e segnaletica per la mobilità delle persone invalide.
1. Ai fini di cui all'articolo 188, comma 1, del codice, gli enti proprietari della strada devono allestire e
mantenere funzionali ed efficienti tutte le strutture per consentire ed agevolare la mobilità delle persone
invalide.
2. Per la circolazione e la sosta dei veicoli a servizio delle persone invalide con capacità di deambulazione
sensibilmente ridotta, il sindaco rilascia apposita autorizzazione in deroga, previo specifico accertamento
sanitario. L'autorizzazione è resa nota mediante l'apposito «contrassegno invalidi» di cui alla figura V.4.
Il contrassegno è strettamente
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
51.1
personale, non è vincolato ad uno specifico veicolo ed ha valore su tutto il territorio nazionale.
L'indicazione delle strutture di cui al comma 1 deve essere resa nota mediante il segnale di «simbolo di
accessibilità» di cui alla figura V.5.
3. Per il rilascio della autorizzazione di cui al comma 2, l'interessato deve presentare domanda al sindaco
del comune di residenza, nella quale, oltre a dichiarare sotto la propria responsabilità i dati personali e gli
elementi oggettivi che giustificano la richiesta, deve presentare la certificazione medica rilasciata
dall'ufficio medico-legale dell'Unità Sanitaria Locale di appartenenza, dalla quale risulta che nella visita
medica è stato espressamente accertato che la persona per la quale viene chiesta l'autorizzazione ha
effettiva capacità di deambulazione sensibilmente ridotta. L'autorizzazione ha validità 5 anni. Il rinnovo
avviene con la presentazione del certificato del medico curante che confermi il persistere delle condizioni
sanitarie che hanno dato luogo al rilascio. Conservano la loro validità le autorizzazioni e i corrispondenti
<contrassegni invalidi> già rilasciati. All'atto del rinnovo, il contrassegno dovrà essere adeguato alle
presenti norme.
4. Per le persone invalide a tempo determinato in conseguenza di infortunio o per altre cause patologiche,
l'autorizzazione può essere rilasciata a tempo determinato con le stesse modalità di cui al comma 3. In
tal caso, la relativa certificazione medica deve specificare il presumibile periodo di durata della invalidità.
5. Nei casi in cui ricorrono particolari condizioni di invalidità della persona interessata, il sindaco può, con
propria ordinanza, assegnare a titolo gratuito un adeguato spazio di sosta individuato da apposita
segnaletica indicante gli estremi del <contrassegno invalidi> del soggetto autorizzato ad usufruirne (fig.
II.79/a). Tale agevolazione può essere concessa nelle zone ad alta densità di traffico, dietro specifica
richiesta da parte del detentore del <contrassegno invalidi>. Questi deve, di norma, essere abilitato alla
guida e deve disporre di un autoveicolo.
6. Gli schemi delle strutture e le modalità di segnalamento delle stesse, nonché le modalità di apposizione
della segnaletica necessaria e quant'altro utile alla realizzazione delle opere indicate nel comma 1, sono
determinati con apposito disciplinare tecnico, approvato dal Ministro dei lavori pubblici sentito il Ministro
della sanità. (31)
(31) Articolo così modificato dal D.P.R. 16 settembre 1996, n.610, art. 217.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
51.2
CD Rom allegato alla pubblicazione "SUPERARE LE BARRIERE ARCHITETTONICHE migliorando il comfort e la sicurezza" a cura di Leris Fantini
LEGGE 14 LUGLIO 1993 N. 235
"Norme sulla pubblicità negli ascensori finalizzata al sostegno degli interventi in favore delle
persone handicappate."
(Pubblicata nella Gazz. Uff. 19 luglio 1993, n. 167.)
1. Pubblicità negli ascensori. - 1. I comuni hanno facoltà di consentire l'esposizione, all'interno della cabina
degli ascensori in servizio pubblico, di insegne o iscrizioni recanti messaggi pubblicitari, purché non
effettuati a mezzo di proiezioni luminose, anche se intermittenti o successive, o a mezzo di apparecchi
sonori.
2. Imposta comunale.- 1. Alla pubblicità di cui all'articolo 1 si applicano le disposizioni del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.639, e successive modificazioni.
2. Fino all'emanazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 4, comma 4, lettera a), della legge 23 ottobre
1992, n. 421, per la pubblicità di cui all'articolo 1 i limiti della tariffa dell'imposta di cui all'articolo 8 del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639, e successive modificazioni, sono aumentati del
dieci per cento.
3. Destinazione delle risorse. 1. Le somme derivanti dalle imposte sulla pubblicità di cui all'articolo 2
riscosse dai comuni sono dagli stessi utilizzate esclusivamente per il superamento e l'eliminazione delle
barriere architettoniche negli edifici di loro proprietà, aperti al pubblico, nonché nelle strutture urbane.
4. Regolamento di attuazione. - 1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta
del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il parere del Consiglio di Stato,
è emanato il regolamento di attuazione della presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge
23 agosto 1988, n. 400.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
52.1
CD Rom allegato alla pubblicazione "SUPERARE LE BARRIERE ARCHITETTONICHE migliorando il comfort e la sicurezza" a cura di Leris Fantini
DECRETO LEGGE 19 SETTEMBRE 1994 N. 626
(in Suppl. ordinario n. 141, alla Gazz. Uff. n. 265, del 12 novembre)
Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/
CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori
sul luogo di lavoro.
Il Presidente della Repubblica: Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la legge 19 febbraio 1992,
n. 142, ed in particolare l'art. 43, recante delega al Governo per l'attuazione delle direttive del Consiglio
89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/
CEE in materia di sicurezza e salute dei lavoratori durante il lavoro; Vista la legge 22 febbraio 1994, n. 146,
recante proroga del termine della delega legislativa contemplata dall'art. 43 della citata legge n. 142 del
1992, nonchè delega al Governo per l'attuazione delle direttive particolari già adottate, ai sensi dell'art.
16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE, successivamente alla medesima legge 19 febbraio 1992, n.
142; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 luglio 1994;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 settembre 1994;
Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea, di concerto con i
Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, del lavoro e della previdenza sociale, della sanità,
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'interno e per la funzione pubblica e gli affari regionali;
Emana il seguente decreto legislativo:
omissis...
Titolo II
LUOGHI DI LAVORO
Art. 30.
Definizioni.
1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente titolo si intendono per luoghi di lavoro:
a) i luoghi destinati a contenere posti di lavoro, ubicati all'interno dell'azienda ovvero dell'unità produttiva,
nonchè ogni altro luogo nell'area della medesima azienda ovvero unità produttiva comunque accessibile
per il lavoro.
2. Le disposizioni del presente titolo non si applicano:
a) ai mezzi di trasporto;
b) ai cantieri temporanei o mobili;
c) alle industrie estrattive;
d) ai pescherecci;
e) ai campi, boschi e altri terreni facenti parte di una impresa agricola o forestale, ma situati fuori dall'area
edificata dell'azienda.
3. Ferme restando le disposizioni di legge vigenti, le prescrizioni di sicurezza e di salute per i luoghi di
lavoro sono specificate nell'allegato II.
4. I luoghi di lavoro devono essere strutturati tenendo conto, se del caso, di eventuali lavoratori portatori
di handicap.
5. L'obbligo di cui al comma 4 vige, in particolare, per le porte, le vie di circolazione, le scale, le docce, i
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
53.1
gabinetti e i posti di lavoro utilizzati od occupati direttamente da lavoratori portatori di handicap.
6. La disposizione di cui al comma 4 non si applica ai luoghi di lavoro già utilizzati prima del 1° gennaio
1993, ma debbono essere adottate misure idonee a consentire la mobilità e l'utilizzazione dei servizi
sanitari e di igiene personale.
omissis...
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
53.2
CD Rom allegato alla pubblicazione "SUPERARE LE BARRIERE ARCHITETTONICHE migliorando il comfort e la sicurezza" a cura di Leris Fantini
D.P.R. 24 LUGLIO 1996 N. 503
“Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche
negli edifici, spazi e servizi pubblici.”
(Pubblicato in S.O. della Gazz. Uff. 27 settembre 1996, n. 227)
Il Presidente della Repubblica
Visto l’art. 87 della Costituzione;
Vista la legge 30 marzo 1971, n. 118, recante conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1971,
n. 5, ed in particolare l'art. 27 concernente le barriere architettoniche e trasporti pubblici;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384, recante regolamento di attuazione
dell’art. 27 della legge 30 marzo 1971, n. 118;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104;
Vista il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
Considerata la esigenza di aggiornare le disposizioni del predetto regolamento;
Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 4 luglio 1994;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 luglio 1996;
Sulla proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri dell'interno, per la solidarietà
sociale, del tesoro, della pubblica istruzione, dei trasporti e della navigazione, della sanità, del lavoro e
della previdenza sociale e delle poste e delle telecomunicazioni;
EMANA
il seguente regolamento:
Titolo I
SCOPI E CAMPO DI APPLICAZIONE
Art. 1. Definizioni ed oggetto
1. Le norme del presente regolamento sono volte ad eliminare gli impedimenti comunemente definiti
«barriere architettoniche».
2. Per barriere architettoniche si intendono:
a) gli ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilita di chiunque ed in particolare di coloro che, per
qualsiasi causa, hanno una capacita motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea;
b) gli ostacoli che limitano o impediscono a chiunque la comoda e sicura utilizzazione di spazi, attrezzature
o componenti;
c) la mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permettono l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi
e delle fonti di pericolo per chiunque e in particolare per i non vedenti, per gli ipovedenti e per i sordi.
3. Le presenti norme si applicano agli edifici e spazi pubblici di nuova costruzione, ancorché di carattere
temporaneo, o a quelli esistenti qualora sottoposti a ristrutturazione. Si applicano altresì agli edifici e spazi
pubblici sottoposti a qualunque altro tipo di intervento edilizio suscettibile di limitare l'accessibilità e la
visitabilità, almeno per la parte oggetto dell'intervento stesso.
Si applicano inoltre agli edifici e spazi pubblici in tutto o in parte soggetti a cambiamento di destinazione
se finalizzata all’uso pubblico, nonché ai servizi speciali di pubblica utilità di cui al successivo titolo VI.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
54.1
4. Agli edifici e spazi pubblici esistenti, anche se non soggetti a recupero o riorganizzazione funzionale,
devono essere apportati tutti quegli accorgimenti che possono migliorarne la fruibilità sulla base delle
norme contenute nel presente regolamento.
5. In attesa del predetto adeguamento ogni edificio deve essere dotato, entro centottanta giorni dalla data
di entrata in vigore del presente regolamento, a cura dell'Amministrazione pubblica che utilizza l'edificio,
di un sistema di chiamata per attivare un servizio di assistenza tale da consentire alle persone con ridotta
o impedita capacità motoria o sensoriale la fruizione dei servizi espletati.
6. Agli edifici di edilizia residenziale pubblica ed agli edifici privati compresi quelli aperti al pubblico si
applica il decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.
7. Non possono essere erogati contributi o agevolazioni da parte dello Stato e di altri enti pubblici per la
realizzazione di opere o servizi pubblici non conformi alle norme di cui al presente regolamento.
Art. 2. Contrassegni
1. Gli edifici, i mezzi di trasporto e le strutture costruite, modificate o adeguate tenendo conto delle norme
per l'eliminazione delle barriere, devono recare in posizione agevolmente visibile il simbolo di “accessibilità” secondo il modello di cui all'allegato A.
2. E’ fatta salva la specifica simbologia dell'Organizzazione internazionale della aviazione civile ove
prescritta.
3. Il sistema di chiamata di cui all’art. 1 deve essere posto in luogo accessibile e contrassegnato con il
simbolo di “accessibilità condizionata” secondo il modello di cui all'allegato B.
4. Uffici, sale per riunioni, conferenze o spettacoli, posti telefonici pubblici ovvero apparecchiature quali
ascensori e telefoni che assicurano servizi di comunicazione per sordi, devono recare in posizione
agevolmente visibile il simbolo internazionale di accesso alla comunicazione per le persone sorde di cui
all'allegato C.
Titolo II
AREE EDIFICABILI, OPERE DI URBANIZZAZIONE
E OPERE DI ARREDO URBANO
Art. 3. Aree edificabili
1. Nell’elaborazione degli strumenti urbanistici le aree destinate a servizi pubblici sono scelte preferendo
quelle che assicurano la progettazione di edifici e spazi privi di barriere architettoniche.
Art. 4. Spazi pedonali
1. I progetti relativi agli spazi pubblici e alle opere di urbanizzazione a prevalente fruizione pedonale
devono prevedere almeno un percorso accessibile in grado di consentire con l’utilizzo di impianti di
sollevamento ove necessario, l’uso dei servizi, le relazioni sociali e la fruizione ambientale anche alle
persone con ridotta o impedita capacita motoria o sensoriale. Si applicano, per quanto riguarda le
caratteristiche del suddetto percorso, le norme contenute ai punti 4.2.1., 4.2.2. e 8.2.1., 8.2.2. del decreto
del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, e, per quanto riguarda le caratteristiche degli
eventuali impianti di sollevamento, le norme contenute ai punti 4.1.12., 4.1.13. e 8.1.12., 8.1.13. dello
stesso decreto, con le successive prescrizioni elaborate dall'ISPESL e dall'U.N.I. in conformità alla
normativa comunitaria.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
54.2
Art. 5. Marciapiedi
1. Per i percorsi pedonali in adiacenza a spazi carrabili le indicazioni normative di cui ai punti 4.2.2. e 8.2.2.
del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, valgono limitatamente alle caratteristiche delle pavimentazioni ed ai raccordi tra marciapiedi e spazi carrabili.
2. Il dislivello, tra il piano del marciapiede e zone carrabili ad esso adiacenti non deve comunque superare
i 15 cm.
3. La larghezza dei marciapiedi realizzati in interventi di nuova urbanizzazione deve essere tale da
consentire la fruizione anche da parte di persone su sedia a
ruote.
Art. 6. Attraversamenti pedonali
1. Nelle strade ad alto volume di traffico gli attraversamenti pedonali devono essere illuminati nelle ore
notturne o di scarsa visibilità.
2. Il fondo stradale, in prossimità dell'attraversamento pedonale, potrà essere differenziato mediante
rugosità poste su manto stradale al fine di segnalare la necessita di moderare la velocità.
3. Le piattaforme salvagente devono essere accessibili alle persone su sedia a ruote.
4. Gli impianti semaforici, di nuova installazione o di sostituzione, devono essere dotati di avvisatori
acustici che segnalano il tempo di via libera anche a non vedenti e, ove necessario, di comandi manuali
accessibili per consentire tempi sufficienti per l'attraversamento da parte di persone che si muovono
lentamente.
5. La regolamentazione relativa agli impianti semaforici è emanata con decreto del Ministro dei lavori
pubblici.
Art. 7. Scale e rampe
1. Per le scale e le rampe valgono le norme contenute ai punti 4.1.10., 4.1.11. e 8.1.10., 8.1.11. del decreto
del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236. I percorsi che superano i 6 metri di larghezza devono
essere, di norma, attrezzati anche con corrimano centrale.
Art. 8. Servizi igienici pubblici
1. Per i servizi i igienici valgono le norme contenute ai punti 4.1.6. e 8.1.6. del decreto del Ministro dei lavori
pubblici 14 giugno 1989, n. 236. Deve essere prevista l'accessibilità ad almeno un w.c. ed un lavabo per
ogni nucleo di servizi installato.
Art. 9. Arredo urbano
1. Gli elementi di arredo nonché le strutture, anche commerciali, con funzione di arredo urbano da ubicare
su spazi pubblici devono essere accessibili, secondo i criteri di cui all’art. 4 del decreto del Ministro dei
lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.
2. Le tabelle ed i dispositivi segnaletici devono essere installati in posizione tale da essere agevolmente
visibili e leggibili.
3. Le tabelle ed i dispositivi segnaletici di cui al comma 2, nonché le strutture di sostegno di linee elettriche,
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
54.3
telefoniche, di impianti di illuminazione pubblica e comunque di apparecchiature di qualsiasi tipo, sono
installate in modo da non essere fonte di infortunio e di intralcio, anche a persone su sedia a ruote.
4. I varchi di accesso con selezione del traffico pedonale devono essere sempre dotati di almeno una unità
accessibile.
Art. 10. Parcheggi
1. Per i parcheggi valgono le norme di cui ai punti 4.2.3 e 8.2.3 del decreto del Ministro dei lavori pubblici
14 giugno 1989, n. 236.
2. Per i posti riservati disposti parallelamente al senso di marcia, la lunghezza deve essere tale da
consentire il passaggio di una persona su sedia a ruote tra un veicolo e l'altro. Il requisito si intende
soddisfatto se la lunghezza del posto auto non è inferiore a 6 m; in tal caso la larghezza del posto auto
riservato non eccede quella di un posto auto ordinario.
3. I posti riservati possono essere delimitati da appositi dissuasori.
Art. 11. Circolazione e sosta dei veicoli al servizio di persone disabili
1. Alle persone detentrici del contrassegno di cui all’art. 12 viene consentita, dalle autorità competenti, la
circolazione e la sosta del veicolo al loro specifico servizio, purché ciò non costituisca grave intralcio al
traffico, nel caso di sospensione o limitazione della circolazione per motivi di sicurezza pubblica, di
pubblico interesse o per esigenze di carattere militare, ovvero quando siano stati stabiliti obblighi o divieti
di carattere permanente o temporaneo, oppure quando sia stata vietata o limitata la sosta.
2. Le facilitazioni possono essere subordinate alla osservanza di eventuali motivate condizioni e cautele.
3. La circolazione e la sosta sono consentite nelle «zone a traffico limitato» e «nelle aree pedonali urbane»,
così come definite dall’art. 3 del decreto legislativo 30 aprile l992, n. 285, qualora è autorizzato l'accesso
anche ad una sola categoria di veicoli per l’espletamento di servizi di trasporto di pubblica utilità.
4. Per i percorsi preferenziali o le corsie preferenziali riservati oltre che ai mezzi di trasporto pubblico
collettivo anche ai taxi, la circolazione deve intendersi consentita anche ai veicoli al servizio di persone
invalide detentrici dello speciale contrassegno di cui all’art. 12.
5. Nell’ambito dei parcheggi o delle attrezzature per la sosta, muniti di dispositivi di controllo della durata
della sosta ovvero con custodia dei veicoli, devono essere riservati gratuitamente ai detentori del
contrassegno almeno 1 posto ogni 50 o frazione di 50 posti disponibili.
6. I suddetti posti sono contrassegnati con il segnale di cui alla figura II 79/a art. 120 del decreto del
Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.
Art. 12. Contrassegno speciali
1. Alle persone con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta è rilasciato dai comuni, a seguito di
apposita documentata istanza, lo speciale contrassegno di cui al decreto del Presidente della Repubblica
16 dicembre 1992, n. 495, che deve essere apposto sulla parte anteriore del veicolo.
2. Il contrassegno è valido per tutto il territorio nazionale.
3. La normativa di cui al presente articolo si intende estesa anche alla categoria dei non vedenti.
Titolo III
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
54.4
STRUTTURA EDILIZIA IN GENERALE
Art. 13. Le norme generali per gli edifici
1. Le norme del presente regolamento sono riferite alla generalità dei tipi edilizi.
2. Negli edifici pubblici deve essere garantito un livello di accessibilità degli spazi interni tale da consentire
la fruizione dell’edificio sia al pubblico che al personale in servizio, secondo le disposizioni di cui all’art.
3 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.
3. Per gli spazi esterni di pertinenza degli stessi edifici il necessario requisito di accessibilità si considera
soddisfatto se esiste almeno un percorso per l'accesso all’edificio fruibile anche da parte di persone con
ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale.
4. Le normative specifiche riguardanti singoli tipi edilizi possono articolare o limitare il criterio generale di
accessibilità in relazione alla particolarità del tipo.
5. In sede di definizione e di applicazione di norme concernenti specifici settori, quali sicurezza,
contenimento consumi energetici, tutela ambientale, ecc., devono essere studiate o adottate, nel rispetto
di tali normative, soluzioni conformi alle disposizioni del presente regolamento.
6. Per gli alloggi di servizio valgono le disposizioni di cui all’art. 3.3 del decreto del Ministro dei lavori
pubblici 14 giugno 1989, n. 236, relative agli alloggi di edilizia residenziale sovvenzionata.
7. Negli interventi di recupero, gli eventuali volumi aggiuntivi relativi agli impianti tecnici di sollevamento
non sono computabili ai fini della volumetria utile.
Art. 14. Modalità di misura
1. Per le modalità di misura dei componenti edilizi e per le caratteristiche degli spazi di manovra con la
sedia a ruote valgono le norme stabilite al punto 8.0 del decreto del Ministro dei lavori pubblici dal 14 giugno
1989, n. 236.
Art. 15. Unita ambientali e loro componenti
1. Per le uniti ambientali e loro componenti come porte, pavimenti, infissi esterni, arredi fissi, terminali degli
impianti, servizi igienici, cucine, balconi e terrazze, percorsi orizzontali, scale, rampe, ascensori,
servoscala e piattaforme elevatrici, autorimesse, valgono le norme stabilite ai punti 4.1 e 8.1 del decreto
del Ministro dei lavori pubblici del 14 giugno 1989, n. 236.
Art. 16. Spazi esterni di pertinenza dell'edificio e loro componenti
1. Per gli spazi esterni di pertinenza dell'edificio e loro componenti come percorsi, pavimentazioni e
parcheggi valgono le norme stabilite ai punti 4.2 e 8.2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno
1989, n. 236.
Art. 17. Segnaletica
1. Per la segnaletica valgono le norme stabilite al punto 4.3 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14
giugno 1989, n. 236.
Art. 18. Raccordi con la normativa antincendio
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
54.5
1. Per i raccordi con la normativa antincendio, ferme restando le disposizioni vigenti in materia di sistemi
di via d'uscita, valgono le norme stabilite al punto 4.6 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno
1989, n. 236.
Titolo IV
PROCEDURE
Art. 19. Deroghe e soluzioni alternative
1. Le prescrizioni del presente regolamento, sono derogabili solo per gli edifici o loro parti che, nel rispetto
di normative tecniche specifiche, non possono essere realizzati senza dar luogo a barriere architettoniche,
ovvero per singoli locali tecnici il cui accesso è riservato ai soli addetti specializzati.
2. Negli edifici esistenti sono ammesse deroghe alle norme del presente regolamento in caso di dimostrata
impossibilità tecnica connessa agli elementi strutturali o impiantistici.
3. Per gli edifici soggetti al vincolo di cui all’art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e all’art. 2 della legge
1° giugno 1939, n. 1089, la deroga è consentita nel caso in cui le opere di adeguamento costituiscono
pregiudizio per valori storici ed estetici del bene tutelato; in tal caso il soddisfacimento del requisito di
accessibilità è realizzato attraverso opere provvisionali ovvero, in subordine, con attrezzature d'ausilio e
apparecchiature mobili non stabilmente ancorate alle strutture edilizie. La mancata applicazione delle
presenti norme deve essere motivata con la specificazione della natura e della serietà del pregiudizio.
4. La deroga è concessa dall'amministrazione cui è demandata l'approvazione del progetto e della stessa
si dà conto nell'ambito dell'atto autorizzativo. La stessa deroga viene inoltre comunicata alla Commissione
di cui all’art. 22.
5. Sono ammesse eventuali soluzioni alternative, così come definite all’art. 7.2 del decreto del Ministro
dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, purché rispondenti ai criteri di progettazione di cui all’art. 4 dello
stesso decreto.
Art. 20. Elaborati tecnici
1. Gli elaborati tecnici devono chiaramente evidenziare le soluzioni progettuali e gli accorgimenti tecnici
adottati per garantire il rispetto delle prescrizioni di cui al presente regolamento.
2. Al fine di consentire una più chiara valutazione di merito, gli elaborati tecnici devono essere
accompagnati da una relazione specifica contenente la descrizione delle soluzioni progettuali e delle
opere previste per la eliminazione delle barriere architettoniche, degli accorgimenti tecnico-strutturali ed
impiantistici e dei materiali previsti a tale scopo.
3. Quando vengono proposte soluzioni alternative la relazione di cui al comma 2 corredata dai grafici
necessari, deve essere integrata con l'illustrazione delle alternative e dell'equivalente o migliore qualità
degli esiti ottenibili.
Art. 21. Verifiche
1. In attuazione dell’art. 24, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e fatto obbligo di allegare ai
progetti delle opere di cui al presente regolamento, la dichiarazione del professionista che ha progettato
l'opera attestante la conformità degli elaborati alle disposizioni contenute nel regolamento stesso e che
illustra e giustifica eventuali deroghe o soluzioni tecniche alternative.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
54.6
2. Spetta all'amministrazione cui è demandata l'approvazione del progetto, l'accertamento e l'attestazione
di conformità; l'eventuale attestazione di non conformità del progetto o il mancato accoglimento di
eventuali deroghe o soluzioni tecniche alternative devono essere motivati.
Art. 22. Aggiornamento e modifica delle prescrizioni
1. Sono attribuiti alla commissione permanente istituita a sensi dell'art. 12 del decreto del Ministro dei
lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, la soluzione dei problemi tecnici derivanti dall'applicazione della
presente normativa, l'esame o l'elaborazione delle proposte di aggiornamento e modifica, nonché il parere
per le proposte di aggiornamento delle normative specifiche di cui all’art. 13. Gli enti locali, gli istituti
universitari, i singoli professionisti possono proporre soluzioni alternative alla commissione la quale, in
caso di riconosciuta idoneità, può utilizzarle per le proposte di aggiornamento del presente regolamento.
Titolo V
EDILIZIA SCOLASTICA
Art. 23. Edifici scolastici
1. Gli edifici delle istituzioni prescolastiche, scolastiche, comprese le università e delle altre istituzioni di
interesse sociale nel settore della scuola devono assicurare la loro utilizzazione anche da parte di studenti
non deambulanti o con difficoltà. di deambulazione.
2. Le strutture interne devono avere le caratteristiche di cui agli articoli 7, 15, e 17, le strutture esterne
quelle di cui all'art. 10.
3. L'arredamento, i sussidi didattici e le attrezzature necessarie per assicurare lo svolgimento delle attività
didattiche devono avere caratteristiche particolari per ogni caso di invalidità (banchi, sedie, macchine da
scrivere, materiale Braille, spogliatoi, ecc.).
4. Nel caso di edifici scolastici a più piani senza ascensore, la classe frequentata da un alunno non
deambulante deve essere situata in un'aula al pianterreno raggiungibile mediante un percorso continuo
orizzontale o raccordato con rampe.
Titolo VI
SERVIZI SPECIALI DI PUBBLICA UTILITA’
Art. 24. Tranvie, filovie, linee automobilistiche, metropolitane
1. Sui mezzi di trasporto tranviario, filoviario, metropolitano, devono essere riservati a persone con limitate
capacita motorie deambulanti almeno tre posti a sedere in prossimità della porta di uscita.
2. Alle persone con ridotta capacità motoria è consentito l'accesso dalla porta di uscita.
3. All'interno di almeno un autovettura del convoglio deve essere riservata una piattaforma di spazio
sufficientemente ampio per permettere lo stazionamento di sedia a ruote, senza intralciare il passaggio.
4. Tale spazio riservato deve essere dotato di opportuni ancoraggi, collocati in modo idoneo per consentire
il bloccaggio della sedia a ruote.
5. Nelle stazioni metropolitane devono essere agevolati l'accesso e lo stazionamento su sedia a ruote,
anche con l’installazione di idonei ascensori e rampe a seconda dei dislivelli, al fine di consentire alle
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
54.7
persone non deambulanti di accedere con la propria sedia a ruote al piano di transito della vettura della
metropolitana.
6. I veicoli adibiti al trasporto in comune di persone su strada ad uso pubblico devono rispondere alle
caratteristiche costruttive di cui al decreto del Ministro dei trasporti 18 luglio 1991.
Art. 25. Treni, stazioni, ferrovie
1. Le principali stazioni ferroviarie devono essere dotate di passerelle, rampe mobili o altri idonei mezzi
di elevazione al fine di facilitare l'accesso alle stesse ed ai treni alle persone con difficoltà di deambulazione.
In relazione alle specifiche esigenze tecniche degli impianti ferroviari è consentito il superamento,
mediante rampe inclinate, anche di dislivelli superiori a m 3,20. In assenza di rampe, ascensori, o altri
impianti necessari per un trasferimento da un marciapiede ad un altro, il disabile su sedia a ruote può
utilizzare i passaggi di servizio a raso purché accompagnato da personale di stazione appositamente
autorizzato, ad integrazione di quanto previsto dall’art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 11
luglio 1980, n. 753.
2. Il sistema di chiamata per l'espletamento del servizio di assistenza, previsto dal comma 5 dell'art. 1,
deve essere realizzato nelle principali stazioni presenziate dal personale ferroviario, mediante l'attivazione di appositi centri di assistenza opportunamente pubblicizzati.
3. Per consentire la sistemazione del disabile su sedia a ruote all’interno delle carrozze ferroviarie deve
essere opportunamente attrezzato un adeguato numero di carrozze da porre in composizione di alcuni
treni in circolazione su linee principali.
4. L'ente che gestisce il servizio è tenuto ad evidenziare i treni ed i servizi offerti alla clientela portatrice
di handicap, sia nelle stazioni che nel proprio «orario ufficiale».
5. In ogni caso deve essere riservato un numero adeguato di posti a sedere per le persone con ridotta o
impedita capacita motoria o sensoriale. Il trasporto gratuito dell’eventuale sedia a ruote è consentito in
relazione alle caratteristiche del materiale in composizione al treno.
6. Il Ministero dei trasporti, sulla base delle indicazioni fornite dal dipartimento per la famiglia e la
solidarietà sociale definisce d'intesa con quest'ultimo e tenute presenti le peculiarità dell'esercizio
ferroviario, gli interventi e la loro pianificazione, le relative modalità di finanziamento nonché i criteri di
copertura dei maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle norme di cui al presente articolo, entro i limiti
degli ordinari stanziamenti di bilancio.
7. Le norme del presente regolamento non sono vincolanti per gli edifici e per gli impianti delle stazioni
e delle fermate impresenziate, sprovviste cioè di personale ferroviario sia in via temporanea che in via
permanente.
Art. 26 Servizi di navigazione marittima: navi nazionali
1. Le aperture dei portelloni di accesso a bordo impiegabili per: persone con impedita capacità motoria
o sensoriale, trasportate con autovettura o sedia a ruote, devono avere dimensioni adeguate all'agevole
passaggio dell'autovettura o sedia a ruote e non presentare pertanto soglie o scalini. Per il passaggio della
sedia a ruote è richiesta una larghezza non inferiore a m 1,50.
2. Le rampe o passerelle di accesso da terra a bordo devono avere pendenza modesta, e comunque non
superiore all'8 per cento, salvo che non siano adottati speciali accorgimenti per garantirne la sicura
agibilità per l'incolumità delle persone.
3. La zona di ponte ove si accede a bordo deve permettere il passaggio fino all'area degli alloggi destinati
alle persone con impedita capacità motoria o sensoriale con percorso sullo stesso ponte, ovvero fino
all'ascensore od alla rampa, nel caso che gli alloggi siano su altro ponte. In tal caso la zona antistante
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
54.8
l'ascensore o la rampa deve avere dimensioni tali da permettere lo sbarco della persona con impedita
capacità motoria o sensoriale dall’autovettura, e il trasferimento su sedia a ruote, nonché la manovra di
essa.
4. Il percorso di cui al comma 3 raccordato da rampe deve essere privo di ostacoli, con eventuali dislivelli
non superiori di norma al 5 per cento e di larghezza, nel caso di impiego di sedie a ruote non inferiore ad
1,50 m. La zona di ponte corrispondente deve essere rivestita con materiale antisdrucciolevole. Eventuali
soglie e simili devono avere altezza non superiore a cm 2,5.
5. Gli ascensori accessibili alle persone su sedie a ruote devono avere le caratteristiche rispondenti alle
norme dell’art. 15. Le rampe sostitutive degli ascensori non essendo ammesse scale se non di
emergenza, devono avere le caratteristiche rispondenti alle norme dell’art. 7 del presente regolamento.
Ascensori e rampe devono sfociare al chiuso entro l’area degli alloggi.
6. L'area degli alloggi, preferibilmente ubicata su un solo ponte, deve essere tale da consentire, in caso
di emergenza, un agevole accesso ai mezzi di sfuggita e di salvataggio e deve avere: corridoi, passaggi
e relative porte di larghezza non inferiori a m 1,50 e privi di ostacoli; porte, comprese quelle di locali igienici,
di larghezza non inferiore a m 0,90 e provviste di agevoli dispositivi di manovra; pavimenti antisdrucciolevoli
nelle zone di passaggio; apparecchi di segnalazione per chiamata del personale di servizio addetto alle
persone con ridotta o impedita capacita motoria o sensoriale; locali igienici riservati alle stesse persone,
rispondenti alle norme dell’art. 15.
7. Le presenti disposizioni non si applicano alle unità veloci o a sostentamento dinamico quali aliscafi,
catamarani, SES, le cui dimensioni sono tali da non rendere ragionevole e praticabile l'applicazione delle
disposizioni di cui sopra.
Art. 27. Servizi di navigazione interna
1. Le passerelle e gli accessi alle navi devono essere larghi almeno metri uno, essere idonei al passaggio
delle sedie a ruote ed avere pendenza modesta, e comunque non superiore all'8 per cento, salvo che non
siano adottati speciali accorgimenti per garantirne la sicura agibilità per l'incolumità delle persone.
2. Sulle navi nelle immediate vicinanze dell'accesso deve essere ricavata una superficie di pavimento
opportunamente attrezzata per dislocarvi sedie a ruote salvo gravi difficoltà tecniche.
3. Le presenti disposizioni non si applicano alle unità veloci o a sostentamento dinamico quali aliscafi,
catamarani, SES, le cui dimensioni siano tali da non rendere ragionevole e praticabile l'applicazione delle
disposizioni di cui sopra.
Art. 28. Aerostazioni
1. Ogni aeroporto deve essere dotato di appositi sistemi per consentire un percorso continuo e senza
ostacoli dall'aerostazione all'interno dell'aereo o viceversa. Qualora non siano presenti pontili di imbarco,
l'accesso all'aeromobile è assicurato da elevatore a cabina chiusa.
2. Le strutture esterne connesse agli edifici debbono avere le caratteristiche di cui agli articoli 4, 10 e 11;
le strutture interne degli edifici aperti al movimento dei passeggeri debbono avere le caratteristiche di cui
agli articoli 7, 15 e 17.
3. All'interno del mezzo aereo deve essere prevista la dotazione di sedie a ruote per garantire, per quanto
possibile, l'autonoma circolazione del passeggero disabile.
Art. 29. Servizi per viaggiatori
1. I servizi per i viaggiatori nelle stazioni devono essere accessibili.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
54.9
Art. 30. Modalità e criteri di attuazione
1. Il Ministero dei trasporti stabilisce con propri decreti le modalità e i criteri di attuazione delle norme del
presente regolamento relative al trasporto pubblico di persona.
Art. 31. Impianti telefonici pubblici
1. Al fine di consentire l'uso di impianti telefonici pubblici da parte anche di persone con ridotte o impedite
capacita motorie o sensoriali sono adottati i seguenti criteri:
a) nei posti telefonici pubblici ubicati nei capoluoghi di provincia, deve essere installato in posizione
accessibile almeno un apparecchio posto ad una altezza massima di 0,90 m dal pavimento e convenientemente, isolato sotto il profilo acustico. Negli uffici anzidetti, con un numero di cabine non inferiori a 10,
una delle cabine deve essere strutturata e attrezzata come segue:
1) il dislivello massimo tra il pavimento interno della speciale cabina telefonica e il pavimento esterno non
deve essere superiore a cm 2,5; la porta di accesso deve avere una luce netta minima di 0,85 m;
l'apparecchio telefonico deve essere situato ad un'altezza minima di 0,90 m dal pavimento; sulla parete
ove è applicato l'apparecchio deve prevedersi un sedile ribaltabile a scomparsa avente piano di appoggio
ad una altezza di 0,45 m; la mensola porta elenchi deve essere posta ad una altezza di 0,80 mt.; eventuali
altre caratteristiche sono stabilite con decreto del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;
b) in ogni comune, secondo un programma da realizzarsi gradualmente in un quinquennio, deve essere
posto a disposizione dell'utenza, preferibilmente nella sede del locale posto telefonico pubblico, almeno
un apparecchio telefonico con i requisiti di cui alla lettera a);
c) il 5 per cento delle cabine di nuova installazione poste a disposizione del pubblico deve essere
rispondente ai requisiti di cui alla lettera a); il 5 per cento degli apparecchi posti a disposizione del pubblico
deve essere installato ad un'altezza non superiore a 0,90 m. 1 predetti impianti sono dislocati secondo
le esigenze prioritarie segnalate da parte dei singoli comuni interessati.
Art. 32.
1. Sono abrogate, dalla data di entrata in vigore del presente decreto le disposizioni di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi
della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 24 luglio 1996
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
54.10
Allegato A
Accessibilità - Simbolo con figura e bordo bianco su fondo azzurro
Allegato B
Accessibilità condizionata - Simbolo con figura e bordo bianco su fondo azzurro
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
54.11
Allegato C
Simbolo con figura e bordo bianco su fondo azzurro
Note
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell’art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali
è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse
- L’art. 87 della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e
di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- Si riporta il testo dell’art. 27, della legge 30 marzo 1971, n. 118 (Conversione in legge del decreto-legge
30 gennaio 1971, n. 5, e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili): « Art. 27 (Barriere
architettoniche e trasporti pubblici)
Per facilitare la vita di relazione dei mutilati e invalidi civili gli edifici pubblici o aperti al pubblico e le istituzioni
scolastiche, prescolastiche o di interesse sociale di nuova edificazione dovranno essere costruiti in
conformità alla circolare del Ministero dei lavori pubblici del 19 giugno 1968 riguardante la eliminazione
delle barriere architettoniche anche apportando le possibili e conformi varianti agli edifici appaltati o già
costruiti all'entrata in vigore della presente legge; i servizi di trasporti pubblici ed in particolare i tram e le
metropolitane dovranno essere accessibili agli invalidi non deambulanti; in nessun luogo pubblico o aperto
al pubblico può essere vietato l'accesso ai minorati; in tutti i luoghi dove si svolgono pubbliche
manifestazioni o spettacoli, che saranno in futuro edificati, dovrà essere previsto e riservato uno spazio
agli invalidi in carrozzella; gli alloggi situati nei piani terreni dei caseggiati dell'edilizia economica e
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
54.12
popolare dovranno essere assegnati per precedenza agli invalidi che hanno difficoltà di deambulazione
qualora ne facciano richiesta.
Le norme di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo saranno emanate, con decreto del
Presidente della Repubblica su proposta dei Ministri competenti, entro un anno dall'entrata in vigore della
presente legge. »
- La legge 5 febbraio 1992, n. 104, reca: «Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti
delle persone handicappate».
- Il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, reca: «Nuovo codice della strada».
- Il testo vigente dell’art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell’attività di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), è il seguente:
«Art. 17 (Regolamenti).
1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere
emanati regolamenti per disciplinare:
a) l’esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
b) l’attuazione e l’integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli
relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte dileggi o di atti aventi forza di legge sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l’organizzazione e il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge:
e) (soppressa);
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva
assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l’esercizio
della podestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l’abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall’entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro
o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali
regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali,
ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed
interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi
debbono essere comunicati dal Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di “regolamento”, sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed
alla registrazione della Corte dei Conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale».
Note agli articoli 1, 4, 5, 7, 8, 9 e 10
Il decreto del Ministero dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, pubblicato nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 145 del 23 giugno 1989, approva il regolamento sulle
prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati
e di edilizia residenziale pubblica e sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell’eliminazione
delle barriere architettoniche.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
54.13
Nota all’articolo 11
- Il testo dell’art. 3 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), è il seguente:
«Art. 3 (Definizioni stradali e di traffico).
1. Ai fini delle presenti norme le denominazioni stradali e di traffico hanno i seguenti significati:
1) AREA DI INTERSEZIONE: parte della intersezione a raso nella quale si intersecano due o più correnti
di traffico.
2) AREA PEDONALE: zona interdetta alla circolazione dei veicoli, salvo quelli in servizio di emergenza
e salvo deroghe per i velocipedi e per i veicoli al servizio di persone con limitate o impedite capacità
motorie, nonché per quelli ad emissioni zero aventi ingombro e velocità tali da poter essere assimilati ai
velocipedi.
3) ATTRAVERSAMENTO PEDONALE: parte della carreggiata, opportunamente segnalata ed organizzata, sulla quale i pedoni in transito dall'uno all'altro lato della strada godono della precedenza rispetto ai
veicoli.
4) BANCHINA: parte della strada compresa tra il margine della carreggiata ed il più vicino tra i seguenti
elementi longitudinali: marciapiede, spartitraffico, arginello, ciglio interno della cunetta, ciglio superiore
della scarpata nei rilevati. 5) BRACCIO DI INTERSEZIONE: cfr. RAMO DI INTERSEZIONE.
6) CANALIZZAZIONE: insieme di apprestamenti destinato a selezionare le correnti di traffico per guidarle
in determinate direzioni.
7) CARREGGIATA: parte della strada destinata allo scorrimento dei veicoli; essa è composta da una o
più corsie di marcia ed, in genere, è pavimentata e delimitata da strisce di margine.
8) CENTRO ABITATO: insieme di edifici, delimitato lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio
e fine. Per insieme di edifici si intende un raggruppamento continuo, ancorché intervallato da strade,
piazze, giardini o simili, costituito da non meno di venticinque fabbricati e da aree di uso pubblico con
accessi veicolari o pedonali sulla strada.
9) CIRCOLAZIONE: è il movimento la fermata e la sosta dei pedoni, dei veicoli e degli animali sulla strada.
10) CONFINE STRADALE: limite della proprietà stradale quale risulta dagli atti di acquisizione o dalle
fasce di esproprio del progetto approvato; in mancanza, il confine è costituito dal ciglio esterno del fosso
di guardia o della cunetta, ove esistenti, o dal piede della scarpata se la strada è in rilevato o dal ciglio
superiore della scarpata se la strada è in trincea.
11) CORRENTE DI TRAFFICO: insieme di veicoli (corrente veicolare), o pedoni (corrente pedonale), che
si muovono su una strada nello stesso senso di marcia su una o più file parallele seguendo una
determinata traiettoria.
12) CORSIA: parte longitudinale della strada di larghezza idonea a permettere il transito di una sola fila
di veicoli.
13) CORSIA DI ACCELERAZIONE: corsia specializzata per consentire ed agevolare l'ingresso ai veicoli
sulla carreggiata.
14) CORSIA DI DECELERAZIONE: corsia specializzata per consentire l'uscita dei veicoli da una
carreggiata in modo da non provocare rallentamenti ai veicoli non interessati a tale manovra.
15) CORSIA DI EMERGENZA: corsia, adiacente alla carreggiata, destinata alle soste di emergenza, al
transito dei veicoli di soccorso ed, eccezionalmente al movimento dei pedoni, nei casi in cui sia ammessa
la circolazione degli stessi.
16) CORSIA DI MARCIA: corsia facente parte della carreggiata normalmente delimitata da segnaletica
orizzontale.
17) CORSIA RISERVATA: corsia di marcia destinata alla circolazione esclusiva di una o solo di alcune
categorie di veicoli.
18) CORSIA SPECIALIZZATA: corsia destinata ai veicoli che si accingono ad effettuare determinate
manovre, quali svolta, attraversamento, sorpasso, decelerazione, accelerazione, manovra per la sosta o
che presentano basse velocità o altro.
19) CUNETTA: manufatto destinato allo smaltimento delle acque meteoriche o di drenaggio, realizzato
longitudinalmente od anche trasversalmente all'andamento della strada.
20) CURVA: raccordo longitudinale fra due tratti di strada rettilinei, aventi assi intersecantisi, tali da
determinare condizioni di limitata visibilità (1).
21) FASCIA DI PERTINENZA: striscia di terreno compresa tra la carreggiata ed il confine stradale. E’ parte
della proprietà stradale e può essere utilizzata solo per la realizzazione di altre parti della strada.
22) FASCIA DI RISPETTO: striscia di terreno, esterna al confine stradale sulla quale esistono vincoli alla
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
54.14
realizzazione, da parte dei proprietari del terreno, di costruzioni, recinzioni piantagioni, depositi e simili.
23) FASCIA DI SOSTA LATERALE: parte della strada adiacente alla carreggiata, separata da questa
mediante striscia di margine discontinua e comprendente la fila degli stalli di sosta e la relativa corsia di
manovra.
24) GOLFO DI FERMATA: parte della strada, esterna alla carreggiata, destinata alle fermate dei mezzi
collettivi di linea ed adiacente al marciapiede o ad altro spazio di attesa per i pedoni.
25) INTERSEZIONE A LIVELLI SFALSATI: insieme di infrastrutture (sovrappassi, sottopassi e rampe)
che consente lo smistamento delle correnti veicolari fra rami di strade poste a diversi livelli.
26) INTERSEZIONE A RASO (o A LIVELLO): area comune a più strade, organizzata in modo da
consentire lo smistamento delle correnti di traffico dall'una all'altra di esse.
27) ISOLA DI CANALIZZAZIONE: parte della strada, opportunamente delimitata e non transitabile,
destinata a incanalare le correnti di traffico.
28) ISOLA DI TRAFFICO: cfr. ISOLA DI CANALIZZAZIONE
29) ISOLA SALVAGENTE: cfr. SALVAGENTE
30) ISOLA SPARTITRAFFICO: cfr. SPARTITRAFFICO
31) ITINERARIO INTERNAZIONALE: strade o tratti di strade facenti parte degli itinerari così definiti dagli
accordi internazionali.
32) LIVELLETTA: tratto di strada a pendenza longitudinale costante.
33) MARCIAPIEDE: parte della strada, esterna alla carreggiata, rialzata o altrimenti delimitata e protetta,
destinata ai pedoni.
34) PARCHEGGIO: area o infrastruttura posta fuori della carreggiata destinata alla sosta regolamentata
o non dei veicoli.
35) PASSAGGIO A LIVELLO: intersezione a raso, opportunamente attrezzata e segnalata ai fini della
sicurezza, tra una o più strade ed una linea ferroviaria o tranviaria in sede propria.
36) PASSAGGIO PEDONALE (cfr. anche MARCIAPIEDE): parte della strada separata dalla carreggiata,
mediante una striscia bianca continua o una apposita protezione parallela ad essa e destinata al transito
dei pedoni. Esso espleta la funzione di un marciapiede stradale in mancanza di esso (1).
37) PASSO CARRABILE: accesso ad un'area laterale idonea allo stazionamento di uno o più veicoli.
38) PIAZZOLA DI SOSTA: parte della strada, di lunghezza limitata, adiacente esternamente alla
banchina, destinata alla sosta dei veicoli.
39) PISTA CICLABILE: parte longitudinale della strada opportunamente delimitata, riservata alla
circolazione dei velocipedi.
40) RACCORDO CONCAVO (CUNETTA): raccordo tra due livellette contigue di diversa pendenza che
si intersecano al di sotto della superficie stradale. Tratto di strada con andamento longitudinale concavo
(').
41) RACCORDO CONVESSO (DOSSO): raccordo tra due livellette contigue di diversa pendenza che si
intersecano al di sopra della superficie stradale. Tratto di strada con andamento longitudinale convesso
(1).
42) RAMO DI INTERSEZIONE: tratto di strada afferente una intersezione.
43) RAMPA (DI INTERSEZIONE): strada destinata a collegare due rami di un'intersezione.
44) RIPA: zona di terreno immediatamente sovrastante o sottostante le scarpate del corpo stradale
rispettivamente in taglio o in riporto sul terreno preesistente alla strada.
45) SALVAGENTE: parte della strada, rialzata o opportunamente delimitata e protetta, destinata al riparo
ed alla sosta dei pedoni, in corrispondenza di attraversamenti pedonali o di fermate dei trasporti collettivi.
46) SEDE STRADALE: superficie compresa entro i confini stradali. Comprende la carreggiata e le fasce
di pertinenza.
47) SEDE TRANVIARIA: parte longitudinale della strada, opportunamente delimitata, riservata alla
circolazione dei tram e dei veicoli assimilabili.
48) SENTIERO (o MULATTIERA o TRATTURO): strada a fondo naturale formatasi per effetto del
passaggio di pedoni o di animali.
49) SPARTITRAFFICO: parte longitudinale non carrabile della strada destinata alla separazione di
correnti veicolari.
50) STRADA EXTRAURBANA: strada esterna ai centri abitati.
51) STRADA URBANA: strada interna ad un centro abitato.
52) STRADA VICINALE (o PODERALE o di BONIFICA): strada privata fuori dai centri abitati ad uso
pubblico.
53) SVINCOLO: intersezione a livelli sfalsati in cui le correnti veicolari non si intersecano tra loro.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
54.15
54) ZONA A TRAFFICO LIMITATO: area in cui l'accesso e la circolazione veicolare sono limitati ad ore
prestabilite o a particolari categorie di utenti e di veicoli.
55) ZONA DI ATTESTAMENTO: tratto di carreggiata, immediatamente a monte della linea di arresto,
destinato all'accumulo dei veicoli in attesa di via libera e generalmente suddiviso in corsie specializzate
separate da strisce longitudinali continue.
56) ZONA DI PRESELEZIONE: tratto di carreggiata, opportunamente segnalato, ove è consentito il
cambio di corsia, affinché i veicoli possano incanalarsi nelle corsie specializzate.
57) ZONA DI SCAMBIO: tratto di carreggiata a senso unico di idonea lunghezza, lungo il quale correnti
di traffico parallele, in movimento nello stesso verso, possono cambiare la reciproca posizione senza
doversi arrestare.
58) ZONA RESIDENZIALE: zona urbana in cui vigono particolari regole di circolazione a protezione dei
pedoni e dell'ambiente, delimitata lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e fine.
2. Nel regolamento sono stabilite altre definizioni stradali e di traffico di specifico rilievo tecnico».
- La figura II 79/a art. 120 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495
(regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), è la seguente:
Figura II 79/a Art. 120
Sosta consentita a particolari categorie
Sosta consentita ai veicoli al servizio di persone invalide munite dell’apposito contrassegno
Nota all’articolo 12
- Il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, reca: «Regolamento di esecuzione
e di attuazione del nuovo codice della strada».
Nota all’articolo 13
- Per il testo dell’art. 3 del decreto ministeriale 14 giugno 1989, n. 236 si veda il record specifico.
- Per il testo dell’art. 3.3 del decreto ministeriale 14 giugno 1989, n. 236 si veda il record specifico.
Nota all’articolo 14
- Per il testo del punto 8.0 del decreto ministeriale 14 giugno 1989, n. 236 si veda il record specifico.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
54.16
Nota all’articolo 15
- Per il testo dei punti 4.1 e 8.1 del decreto ministeriale 14 giugno 1989, n. 236 si veda il record specifico.
Nota all’articolo 16
- Per il testo dei punti 4.2 e 8.2 del decreto ministeriale 14 giugno 1989, n. 236 si veda il record specifico.
Nota all’articolo 17
- Per il testo del punto 4.3 del decreto ministeriale 14 giugno 1989, n. 236 si veda il record specifico.
Nota all’articolo 18
- Per il testo del punto 4.6 del decreto ministeriale 14 giugno 1989, n. 236 si veda il record specifico.
Nota all’articolo 19
- Il testo dell’articolo 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (Protezione delle bellezze naturali), è il
seguente:
“ Art. 1 - Sono soggette alla presente legge a causa del loro notevole interesse pubblico:
1) le cose immobili che hanno cospicui carattere di bellezza naturale o singolarità geologica;
2) le ville, i giardini e i parchi che, non contemplati dalle leggi per la tutela delle cose d’interesse artistico
e storico, si distinguono per la loro non comune bellezza;
3) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e
tradizionale;
4) le bellezze panoramiche considerate come quadri naturali e così pure quei punti di vista o di belvedere,
accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze”.
- Il testo dell’art. 2 della legge 1 giugno 1939, n. 1089 (Tutela delle cose di interesse artistico o storico),
è il seguente:
“Art. 2 - Sono altresì sottoposte alla presente legge le cose immobili che, a causa del loro riferimento con
la storia politica, militare, della letteratura, dell’arte e della cultura in genere, siano state riconosciute di
interesse particolarmente importante e come atali abbiano formato oggetto di notificazione, in forma
amministrativa, del Ministero per la educazione nazionale.
La notifica, su richiesta del Ministro, è trascritta nei registri delle conservatorie delle ipoteche ed ha
efficacia nei confronti di ogni successivo proprietario, possessore o detentore della cosa a qualsiasi titolo”.
Nota all’articolo 21
- Il testo del comma 5 dell’art: 24 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l’assistenza,
l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), è il seguente:
“5. Nel caso di opere pubbliche, fermi restando il divieto di finanziamento di cui all’art. 32, comma 20, della
legge 28 febbraio 1986, n. 41, e l’obbligo della dichiarazione del progettista, l’accertamento di conformità
alla normativa vigente in materia di eliminazione delle barriere architettoniche spetta all’amministrazione
competente, che ne dà atto in sede di approvazione del progetto”.
Nota all’articolo 22
- Per il testo dell’art. 12 del decreto ministeriale 14 giugno 1989, n. 236 si veda il record specifico.
Nota all’articolo 24
- Il decreto del Ministro dei trasporti 18 luglio 1991, reca: “caratteristiche costruttive dei veicoli adibiti al
trasporto in comune di persone, sia ad uso pubblico che privato, con numero di posti superiore ad otto
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
54.17
oltre il conducente, destinati al trasporto sia contemporaneo che esclusivo di passeggeri a ridotta capacità
motoria ancorché non deambulanti”.
Nota all’articolo 25
- Il testo dell’art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753 (Nuove norme in
materia di polizia, sicurezza e regolarità dell’esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto), è il
seguente:
“Art. 21. - Nelle stazioni e fermate è vietato alle persone estranee al servizio l’attraversamento dei binari.
Ove non esistano appositi soprapassaggi o sottopassaggi, l’attraversamento è ammesso solo nei punti
stabiliti e attenendosi alle avvertenze specifiche.
E’ vietato, comunque, attraversare un binario quando sullo stesso sopraggiungendo un treno o una
locomotiva od altro materiale mobile.
E’ vietato, inoltre, attraversare i binari in immediata vicinanza dei veicoli fermi, oppure introducendosi negli
stessi o fra due veicoli in sosta, siano essi agganciati o disgiunti.
Può essere, però, consentito di attraversare i binari fra due colonne di veicoli fermi, od alle loro estremità,
quando ciò sia indispensabile per il servizio viaggiatori, con l’osservanza delle avvertenze del personale.
I trasgressori delle suddette norme sono soggetti alla sanzione amministrativa da L. 10.000 a L. 30.000.
Nell’applicazione delle norme di cui ai precedenti commi ai servizi di pubblico trasporto diversi da quelli
ferroviari e tranviari in sede propria, si intendono sostituiti ai binari le piste, corsie o vie di corsa
caratterizzanti detti servizi. Dette norme non si applicano alle fermate su pubbliche vie delle autolinee e
filovie, nonché alle ferrovie e tranvie in sede promiscua”.
Nota all’articolo 32
- Il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384 approvava il regolamento di attuazione
dell’art. 27 della legge 30 marzo 1971, n. 118, a favore dei mutilati e invalidi civili in materia di barriere
architettoniche e trasporti pubblici.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
54.18
CD Rom allegato alla pubblicazione "SUPERARE LE BARRIERE ARCHITETTONICHE migliorando il comfort e la sicurezza" a cura di Leris Fantini
LEGGE 28 GENNAIO 1999 N. 17
"Integrazione e modifica della legge-quadro 5 febbraio 1992, n. 104, per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate."
(Pubblicata in G.U. 2 febbraio 1999, n.17)
Articolo 1
1. All'articolo 13 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
" 6 - bis. Agli studenti handicappati iscritti all'università sono garantiti sussidi tecnici e didattici specifici,
realizzati anche attraverso le convenzioni di cui alla lettera b) del comma 1, nonché il supporto di appositi
servizi di tutorato specializzato, istituiti dalle università nei limiti del proprio bilancio e delle risorse destinate
alla copertura degli oneri di cui al presente comma, nonché ai commi 5 e 5 -bis dell'articolo 16".
2. All'articolo 16 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, il comma 5 è sostituito dal seguente:
" 5. Il trattamento individualizzato previsto dai commi 3 e 4 in favore degli studenti handicappati è
consentito per il superamento degli esami universitari previa intesa con il docente della materia e con
l'ausilio del servizio di tutorato di cui all'articolo 13, comma 6 -bis. É consentito, altresì, sia l'impiego di
specifici mezzi tecnici in relazione alla tipologia di handicap, sia la possibilità di svolgere prove equipollenti
su proposta del servizio di tutorato specializzato".
3. All'articolo 16 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
"5 -bis. Le università, con proprie disposizioni, istituiscono un docente delegato dal rettore con funzioni
di coordinamento, monitoraggio e supporto di tutte le iniziative concernenti l'integrazione nell'ambito
dell'ateneo".
Articolo 2
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 10 miliardi annue a decorrere dal
1999, ferme restando le risorse specificamente assegnate agli atenei fino alla data di entrata in vigore della
legge 24 dicembre 1993, n. 537, si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione per
l'anno 1999 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità
previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica per il 1998, allo scopo utilizzando l'accantonamento
relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché, a decorrere dall'anno 2000, mediante
finalizzazione di apposita quota a valere sul fondo per il finanziamento ordinario delle università di cui
all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
55.1
CD Rom allegato alla pubblicazione "SUPERARE LE BARRIERE ARCHITETTONICHE migliorando il comfort e la sicurezza" a cura di Leris Fantini
REGOLE STANDARD DELLE NAZIONI UNITE
20 DICEMBRE 1993
LE REGOLE STANDARD DELLE NAZIONI UNITE PER L'UGUAGLIANZA DI OPPORTUNITÀ DELLE
PERSONE HANDICAPPATE
4/95 Piena e totale integrazione delle persone disabili in tutti i settori della società e ruolo preponderante
dell'organizzazione delle Nazioni Unite in materia
Data: 20/12/1993
Seduta plenaria: 85esima
Risoluzione adottata senza votazione
Rapporto: A1481627
L'Assemblea Generale,
Considerando l'impegno assunto dagli Stati, in virtù della Carta delle Nazioni Unite, di agire congiuntamente e separatamente, in cooperazione con l'Organizzazione delle Nazioni Unite al fine di instaurare migliori
condizioni di vita, il pieno impiego e condizioni favorevoli al progresso ed allo sviluppo nel settore
economico e sociale,
Riaffermando l'attaccamento alla causa dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, della giustizia
sociale e della dignità, così come del valore della persona umana, proclamata nella Carta,
Ricordando in particolare le norme internazionali relative ai diritti umani enunciate nella Dichiarazione
universale dei diritti dell'uomo,
Notando che i diritti proclamati in questi strumenti dovrebbero essere garantiti egualmente a tutti gli
individui senza discriminazione,
Ricordando le disposizioni che proteggono i diritti delle donne handicappate contenute nella Convenzione
sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti delle donne,
Prendendo in considerazione la Dichiarazione dei diritti delle persone handicappate, la Dichiarazione dei
diritti del deficiente mentale, la Dichiarazione sul progresso e lo sviluppo nel campo sociale, i Principi per
la protezione delle persone affette dalle malattie mentali e per il miglioramento delle cure della salute
mentale e gli altri strumenti pertinenti adottati dall'Assemblea Generale,
Considerando anche le convenzioni e le raccomandazioni in materia adottate dall'Organizzazione
Internazionale del Lavoro, concernenti in particolare la partecipazione dei disabili al lavoro, senza
discriminazione,
Avuto riguardo alle raccomandazioni ed ai lavori pertinenti dell'UNESCO, in particolare la Dichiarazione
mondiale sull'educazione per tutti, del Fondo delle Nazioni Unite per l'Infanzia e delle altre organizzazioni
interessate,
Sapendo che il Programma mondiale d'azione concernente le persone disabili che è stato adottato con
la risoluzione 37/52 del 3 dicembre 1982, e la definizione dell'eguaglianza di opportunità contenuta in
questo programma traducono la volontà assoluta della comunità internazionale di fare in modo che i
diversi strumenti e raccomandazioni internazionali servano praticamente, concretamente ed effettivamente a migliorare la qualità della vita dei disabili, delle loro famiglie e delle loro collettività,
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
56.1
Constatando che l'obiettivo del Decennio delle Nazioni Unite per le persone disabili 1983-1992,
consistente nel mettere in opera il Programma mondiale d'azione, resta attuale e richiede misure urgenti
di lungo respiro,
Ricordando che il Programma mondiale d'azione riposa su nozioni che sono valide tanto nei paesi
sviluppati quanto nei paesi in via di sviluppo,
Convinta che ripetuti sforzi sono necessari per assicurare ai disabili l'esercizio dei loro diritti fondamentali
e la loro partecipazione piena e totale alle attività della società nell'uguaglianza,
Considerando che i disabili, le loro famiglie ed i loro rappresentanti cos' come gli organismi che si
occupano di provvedere ai loro bisogni devono partecipare attivamente con gli Stati alla pianificazione
ed alla messa in opera di tutte le misure aventi incidenza sui loro diritti civili, politici, economici, sociali e
culturali,
Ricordando la risoluzione 1990/26 del Consiglio economico e sociale, in data 24 maggio 1990, e
richiamando l'enumerazione dettagliata che il Programma mondiale d'azione dà delle misure precise da
prendere affinché i disabili raggiungano la piena eguaglianza,
Riaffermando l'importanza che la Commissione per lo sviluppo sociale attribuisce alle disposizioni ed alle
regole enunciate nel quadro dell'elaborazione delle Regole per la parità di opportunità dei disabili,
Considerando che l'Organizzazione delle Nazioni Unite e la Commissione per lo sviluppo sociale giocano
un ruolo essenziale aprendo la via e dando direttive per incoraggiare un'evoluzione mondiale, parificando
le opportunità, favorendo l'indipendenza e garantendo l'inclusione e la partecipazione completa di tutti
i disabili,
Preoccupata di assicurare l'efficace applicazione delle misure miranti a promuovere la piena integrazione
dei disabili in tutti i settori della società e di far valere il ruolo preponderante che spetta all'Organizzazione
delle Nazioni Unite in questo campo,
1. Invita il Segretario generale a preservare l'integrità e l'identità dei programma delle Nazioni Unite per
le persone disabili, compresi i Fondi di contribuzioni volontarie delle Nazioni Unite per i disabili, al fine di
promuovere la parità di opportunità e la piena integrazione dei disabili nella società;
2. Prega insistentemente il Segretario generale di consolidare, riassegnando le risorse disponibili, il
programma delle Nazioni Unite per le persone disabili affinché possa:
a) Far si che sia tenuto conto dei bisogni delle persone disabili, delle loro famiglie e delle loro collettività
nell'interno del sistema delle Nazioni Unite;
b) Assicurare come conviene il coordinamento e la nazionalizzazione delle attività intraprese in vista di
provvedere ai bisogni dei disabili (mediante elaborazione di politiche, mobilitazione e collegamenti) da
parte di tutti gli organi del sistema delle Nazioni Unite, in particolare dell'Organizzazione Internazionale
del Lavoro, dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, del l'UNESCO, del Programma delle Nazioni
Unite per lo sviluppo e del Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia;
c) Promuovere l'eguaglianza di opportunità e la piena partecipazione dei disabili, delle loro famiglie e dei
loro rappresentanti nello stesso sistema delle Nazioni Unite;
d) Assicurare, in cooperazione con gli Stati Membri, gli organi del sistema delle Nazioni Unite, le
organizzazioni non governative e gli altri organismi competenti, un'assistenza tecnica e la diffusione
dell'informazione finalizzata a facilitare il compito degli Stati Membri sul piano della formulazione, messa
in opera e valutazione delle disposizioni adottate in vista di assicurare l'uguaglianza di opportunità e la
piena integrazione dei disabili nella società;
3. Demanda al Segretario generale di riferire ogni due anni circa i progressi compiuti riguardo alla parità
di opportunità e alla piena integrazione dei disabili nei differenti organi del sistema delle Nazioni Unite;
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
56.2
4. Prega egualmente il Segretario generale di considerare, vista la necessità di vegliare affinché sia
debitamente tenuto conto dei bisogni dei disabili, delle loro famiglie e delle loro collettività, di rafforzare
e di ristrutturare il Gruppo del Segretariato incaricato dei disabili riassegnando le risorse necessarie a
questo scopo;
5. Riafferma che largo spazio sarà dedicato alle questioni della parità di opportunità e della piena
integrazione dei disabili nella società nel corso dei preparativi e nell'ordine del giorno del Vertice mondiale
per lo sviluppo sociale che si terrà a Copenaghen l'11 ed il 12 marzo 1995;
Reitera ugualmente l'impegno che la Commissione per lo sviluppo sociale ha preso di continuare a tener
conto in tutte le sue attività dei bisogni dei disabili, delle loro famiglie e delle loro collettività.
48/96 Regole per la parità di opportunità dei disabili
Data: 20/l2/93
Seduta plenaria: 85esima
Risoluzione adottata senza votazione
Rapporto: Al481627
L'Assemblea Generale,
Ricordando la risoluzione l990/26 del 24 maggio 1990 con la quale il Consiglio economico e sociale ha
autorizzato la Commissione per lo sviluppo sociale a prevedere, nella sua trentaduesima sessione, di
creare un gruppo di lavoro speciale di esperti governativi a composizione illimitata, che sarebbe stato
finanziato con contributi volontari ed incaricato di elaborare regole per la parità di opportunità dei fanciulli,
dei giovani e degli adulti disabili in stretta collaborazione con le istituzioni specializzate, le altre entità
intergovernative e le organizzazioni non governative, soprattutto le organizzazioni dei disabili, e nella
quale esso ha pregato la Commissione, nel caso in cui essa avesse creato un tale gruppo di lavoro, di
mettere a punto il testo delle dette Regole per presentarle all'esame del Consiglio nella sua prima sessione
ordinaria del 1993, ed all'Assemblea generale alla sua quarantottesima sessione,
Ricordando anche che, nella sua risoluzione 32/2 del 20 febbraio 1991, la Commissione per lo sviluppo
sociale ha deciso di creare un gruppo di lavoro speciale di esperti governativi a composizione illimitata,
conformemente alla risoluzione 1990/26 del Consiglio economico e sociale,
Prendendo nota con soddisfazione della partecipazione di numerosi Stati, istituzioni specializzate, enti
intergovernativi ed organizzazioni non governative, in particolare delle organizzazioni dei disabili, ai
dibattiti dei gruppi di lavoro,
Felicitandosi dei contributi finanziari generosi dati al gruppo di lavoro da parte degli Stati Membri,
Felicitandosi ugualmente del fatto che il gruppo di lavoro ha potuto assolvere il suo mandato in tre sessioni
di cinque giorni lavorativi ognuna,
Prendendo nota con soddisfazione del rapporto del gruppo di lavoro speciale a composizione illimitata
incaricato di elaborare delle regole per la parità di opportunità dei disabili,
Prendendo nota dei dibattiti che la Commissione per lo sviluppo sociale ha dedicato al progetto di regole,
durante la sua trentatreesima sessione,
1. Adotta il progetto di Regole per la parità di opportunità dei disabili il cui testo è riprodotto in allegato alla
presente risoluzione;
2. Prega gli Stati Membri di fondarsi sulle Regole per l'elaborazione dei loro programmi nazionali in favore
dei disabili;
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
56.3
3. Invita insistentemente gli Stati Membri a rispondere alle richieste di informazioni sull'applicazione delle
Regole formulate dal Relatore speciale;
4. Prega il Segretario generale di promuovere l'applicazione delle Regole e di presentare un rapporto su
questo argomento durante la sua cinquantesima sessione;
5. Invita insistentemente gli Stati Membri a sostenere l'applicazione delle Regole, sia finanziariamente che
sotto altri aspetti.
ALLEGATO
Omissis…
Elaborazione delle Regole
10. Sulla base delle deliberazioni dell'Assemblea generale, il Consiglio economico e sociale, nella sua
prima sessione ordinaria del 1990, ha deciso di dedicarsi all'elaborazione di uno strumento internazionale
di tipo innovativo. Con la sua risoluzione 1990/26 ha autorizzato la Commissione per lo sviluppo sociale
a prevedere, nella sua trentaduesima sessione, di creare un gruppo di lavoro speciale a composizione
illimitata, che sarebbe stato finanziato con contributi volontari ed incaricato di elaborare Regole per la
parità di opportunità dei fanciulli, dei giovani e degli adulti disabili, in stretta collaborazione con le istituzioni
specializzate, di altre entità intergovernative e delle organizzazioni non governative, soprattutto delle
organizzazioni dei disabili. Il Consiglio ha ugualmente pregato la Commissione di mettere a punto il testo
delle suddette Regole in vista di presentarle all'esame del Consiglio nel 1993 e dell'Assemblea generale
durante la sua quarantottesima sessione.
11. I dibattiti cui la questione ha in seguito dato luogo alla Terza Commissione dell'Assemblea generale,
durante la sua quarantacinquesima sessione, hanno mostrato un ampio sostegno a favore dell'iniziativa
innovatrice che avrebbe costituito l'elaborazione di Regole per la parità di opportunità dei disabili.
12. All'epoca della trentaduesima sessione della Commissione per lo sviluppo sociale, numerosi
rappresentanti si sono dichiarati favorevoli all'elaborazione di queste Regole ed i dibattiti hanno condotto
all'adozione della risoluzione 32/2, con la quale è stato deciso di creare un gruppo di lavoro speciale a
composizione illimitata conformemente alla risoluzione 1990/26 del Consiglio economico e sociale.
Oggetto e tenore delle Regole per la parità di opportunità dei disabili.
13. Le Regole per la parità di opportunità dei disabili sono state elaborate muovendo dall'esperienza
accumulata nel corso del decennio delle Nazioni Unite per le persone disabili (1983-1992).
La Carta internazionale dei diritti dell'uomo, ossia la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, il Patto
internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali, il Patto internazionale relativo ai diritti civili e
politici, la Convenzione relativa ai diritti del fanciullo e la Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di
discriminazione nei confronti delle donne così come il Programma mondiale d'azione concernente le
persone disabili, costituiscono il fondamento politico e morale di queste regole.
14. Benché l'applicazione non sia obbligatoria, le Regole assumeranno un carattere consuetudinario sul
piano internazionale se un gran numero di Stati le applicheranno con l'intento di far rispettare una norma
di diritto internazionale. Esse esigono che gli Stati si assumano l'impegno morale e politico con la
convinzione di agire per uguagliare le opportunità. Esse enunciano principi importanti in materia di
responsabilità, di azione e di cooperazione. Esse mettono l'accento sui settori di importanza decisiva per
la qualità della vita e la partecipazione piena e completa nell'eguaglianza. Esse costituiscono uno
strumento per l'adozione di politiche e di misure a favore dei disabili e degli organismi che li rappresentano.
Esse costituiscono un quadro di cooperazione tecnica ed economica per gli Stati, l'ONU e le altre
organizzazioni internazionali.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
56.4
15. Le Regole hanno per oggetto di garantire a ragazze e ragazzi, donne ed uomini disabili gli stessi diritti
ed obblighi dei loro concittadini. In tutte le società del mondo, vi sono tuttora ostacoli che continuano ad
impedire ai disabili di esercitare i loro diritti e le loro libertà e a vietare loro la piena partecipazione alle
attività della società. E' agli Stati che incombe di fare il necessario per eliminare questi ostacoli. I disabili
e gli organismi che li rappresentano devono poter prendere parte attiva a questo processo. La parità di
opportunità per i disabili è una componente essenziale dello sforzo concertato che è fatto a livello
mondiale per mobilitare le risorse umane. Forse un'attenzione particolare dovrà essere prestata a gruppi
quali donne, fanciulli, anziani, poveri, rifugiati, lavoratori migranti, persone affette da due handicaps o
svantaggi, popolazioni autoctone e minoranze etniche. Importa per di più che l'attenzione del caso sia
accordata ai numerosissimi rifugiati disabili che hanno bisogni speciali.
Nozioni fondamentali di una politica in favore dei disabili
16. Le nozioni esposte qui di seguito ispirano l'insieme delle Regole. Esse scaturiscono per l'essenziale
dalle idee enunciate nel Programma mondiale d'azione concernente le persone disabili. In certi casi, esse
traducono l'evoluzione registrata nel corso del Decennio delle Nazioni Unite per le persone disabili.
Disabilità e handicap
17. La parola "disabilità" comprende da sola molte differenti limitazioni funzionali che possono colpire
ciascun abitante del globo. La disabilità può essere di ordine fisico, intellettuale o sensoriale, o dipendere
da uno stato patologico o da una malattia mentale. Queste deficienze, stati patologici o malattie possono
essere permanenti o temporanei.
18. Per "handicap" si intende la perdita o la diminuzione delle possibilità di partecipare alla vita della
collettività alla pari con gli altri; la parola "handicap" descrive il rapporto tra il disabile ed il suo ambiente.
Si sottolineano così le inadeguatezze dell'ambiente fisico e delle numerose attività organizzate informazione, comunicazione, educazione, etc. -, che impediscono ai disabili di partecipare alla vita della
società alla pari.
19. L'impiego di due parole, "disabilità" e "handicap", traduce la recente evoluzione ideologica nel campo
considerato. Negli anni '70, i rappresentanti degli organismi dei disabili e gli specialisti dell'handicap hanno
fortemente reagito contro la terminologia usuale. Le parole "incapacità" e "handicap" erano sovente
impiegate in un modo impreciso, che dava adito a confusione e non permetteva di definire i principi
d'azione o gli orientamenti di una politica generale con tutto il rigore del caso. La terminologia rifletteva
un approccio medico e diagnostico che ignorava le imperfezioni e le deficienze della società circostante.
20. Nel 1980, L'Organizzazione mondiale della sanità (O.M.S.) ha adottato una classificazione internazionale delle deficienze, disabilità e handicap che ha suggerito un approccio allo stesso tempo più preciso
e relativistico. Questa classificazione chiarisce la distinzione tra la deficienza, la disabilità e 'handicap'.
Essa è correntemente utilizzata nei settori seguenti: riabilitazione, istruzione, statistica, politica, legislazione, demografia, sociologia, economia ed antropologia. Alcuni specialisti hanno espresso l'opinione
che la classificazione nella definizione del termine handicap rivesta ancora un carattere troppo medico,
che essa sia indebitamente centrata sull'individuo, e che essa non precisi abbastanza chiaramente la
maniera in cui la situazione sociale, le aspettative della collettività e le capacità dell'individuo interagiscano.
Di questi timori e di altre preoccupazioni espresse dagli utilizzatori dopo la pubblicazione della
classificazione, 12 anni fa, sarà tenuto conto nelle ulteriori revisioni.
21. L'esperienza che ha permesso di acquisire l'attuazione del Programma mondiale d'azione ed il
dibattito generale al quale ha dato luogo il Decennio delle Nazioni Unite per le persone disabili hanno
allargato le conoscenze ed approfondito la comprensione delle questioni di disabilità e della terminologia
utilizzata. Quella traduce la necessità di rispondere contemporaneamente ai bisogni dell'individuo (in
materia di riabilitazione o di apparecchiature, per esempio), ed alle carenze della società (diversi ostacoli
alla partecipazione).
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
56.5
Prevenzione
22. Si intende per prevenzione ogni azione mirante ad impedire l'insorgenza (prevenzione primaria) di
deficienze fisiche, mentali o sensoriali o, in mancanza, ad impedire che queste deficienze provochino una
limitazione funzionale permanente o l'incapacità (prevenzione secondaria). La prevenzione può assumere diverse forme: cure sanitarie primarie, cure prenatali e postnatali efficaci, educazione in materia di
nutrizione, campagne di vaccinazione contro le malattie trasmissibili, misure di lotta contro le malattie
endemiche, normative e programmi di sicurezza aventi lo scopo di prevenire gli incidenti nei differenti
ambienti, soprattutto adattamento dei posti di lavoro in vista di prevenire le disabilità e le malattie
professionali, risultanti dall'inquinamento dell'ambiente o dai conflitti armati.
Riabilitazione
23. La riabilitazione mira a permettere ai disabili di raggiungere e di mantenere un livello funzionale
ottimale dal punto di vista fisico, sensoriale, intellettuale, psichico o sociale ed a dotarli così dei mezzi per
acquisire una maggiore indipendenza. Essa può consistere nel ricreare o nel ristabilire delle funzioni o
nel compensare la perdita o l'assenza di funzioni o l'insufficienza funzionale. Il processo di riabilitazione
non comincia necessariamente dalle cure mediche. Esso comprende misure ed attività molto varie che
possono andare dalla riabilitazione generale a misure più specialistiche, come la riabilitazione professionale.
Parità di opportunità
24. La parità di opportunità designa il processo attraverso il quale i diversi sistemi della società, l'ambiente
costituito dai servizi, dalle attività e dall'informazione e documentazione sono resi accessibili a tutti, ed in
particolare ai disabili.
25. Il principio dell'eguaglianza di diritti implica che i bisogni di tutti hanno un'eguale importanza, che è in
funzione di questi bisogni che le società devono essere pianificate e che tutte le risorse devono essere
impiegate in modo da garantire a ciascuno delle possibilità di partecipazione nell'eguaglianza.
26. I disabili fanno parte della società ed hanno il diritto di restare nella loro collettività di origine. Essi
devono ricevere l'assistenza di cui hanno bisogno nel quadro di strutture ordinarie di insegnamento, di
sanità, di impiego e di servizi sociali.
27. Via via che i disabili raggiungono la parità di diritti essi devono anche avere eguali obblighi. Le società
devono allora poter contare di più su di loro. Nel quadro delle disposizioni miranti ad assicurare
l'eguaglianza di opportunità, conviene adottare misure al fine di aiutare i disabili a far fronte alle loro
responsabilità di membri a pieno titolo della collettività.
Preambolo
Coscienti dell'impegno assunto dagli Stati, ai sensi della Carta delle Nazioni Unite, di agire, tanto
congiuntamente che separatamente, in cooperazione con l'Organizzazione, per favorire l'elevazione dei
livelli di vita, il pieno impiego e condizioni di progresso e di sviluppo nell'ordine economico e sociale,
Riaffermando il loro attaccamento alla causa dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, della giustizia
sociale e della dignità, così come del valore della persona umana, proclamato nella Carta,
Ricordando in particolare le norme internazionali in materia di diritti dell'uomo enunciate nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, nel Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali
e nel Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici,
Sottolineando che questi strumenti proclamano che i diritti che vi sono riconosciuti devono essere garantiti
a tutti senza discriminazioni,
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
56.6
Ricordando anche le disposizioni della Convenzione relativa ai diritti del fanciu110, che vieta la
discriminazione fondata sulla disabilità ed esige che misure speciali siano adottate per garantire i diritti
dei fanciulli disabili, così come le disposizioni della Convenzione internazionale sulla protezione dei diritti
di tutti i lavoratori membri della loro famiglia, che prevedono talune misure di protezione contro la disabilità,
Ricordando inoltre le disposizioni della Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei
confronti delle donne che garantiscono i diritti delle ragazze e delle donne affette da disabilità,
Considerando la Dichiarazione dei diritti delle persone disabili, la Dichiarazione dei diritti del deficiente
mentale, la Dichiarazione sul progresso e lo sviluppo nel campo sociale, i Principi per la protezione delle
persone colpite da malattia mentale e per il miglioramento delle cure sanitarie mentali ed altri strumenti
pertinenti adottati dall'Assemblea generale,
Considerando ugualmente le convenzioni e raccomandazioni pertinenti adottate dall'Organizzazione
Internazionale del Lavoro, concernenti in particolare la partecipazione dei disabili al lavoro, senza
discriminazione,
Avendo riguardo alle raccomandazioni ed ai lavori pertinenti dell'UNESCO, in particolare la Dichiarazione
mondiale sull'istruzione per tutti, dell'Organizzazione mondiale della sanità, del Fondo delle Nazioni Unite
per l'infanzia e delle altre organizzazioni interessate,
Tenendo conto dell'impegno assunto dagli Stati relativamente alla protezione dell'ambiente,
Coscienti della devastazione che provocano i conflitti armati e deplorando che le scarse risorse disponibili
vadano in parte alla fabbricazione di armamenti,
Considerando che il Programma mondiale d'azione concernente le persone disabili e la definizione che
esso dà della parità di opportunità esprimono la sincera volontà della comunità internazionale di dare a
questi diversi strumenti e raccomandazioni internazionali un valore pratico e concreto,
Constatando che l'obiettivo del Decennio delle Nazioni Unite per le persone disabili 1983-92, consistendo
nel mettere in opera il Programma mondiale d'azione, resta attuale e richiede misure urgenti e di ampio
respiro,
Ricordando che il Piano mondiale d'azione riposa su principi che sono validi tanto nei paesi in via di
sviluppo che nei paesi industrializzati,
Convinti che sforzi ripetuti sono necessari per assicurare ai disabili l'esercizio dei loro diritti fondamentali
e la loro partecipazione piena e completa alle attività della società nell'eguaglianza,
Sottolineando nuovamente che i disabili, i loro padri e madri, i Doro tutori, i loro difensori e gli organismi
che li rappresentano devono partecipare attivamente con gli Stati alla pianificazione ed alla messa in
opera di tutte le misure aventi incidenza sui loro diritti civili, politici, economici, sociali e culturali,
In applicazione della risoluzione 1990/26 del Consiglio economico e sociale in data 24 maggio 1990, e
fondandosi sull'enumerazione dettagliata che il Programma mondiale d'azione dà delle misure precise da
adottare affinché i disabili pervengano all'eguaglianza con gli altri,
Gli Stati Membri hanno adottato le Regole per la parità di opportunità dei disabili definite qui di seguito,
al fine di:
a) Sottolineare che ogni azione condotta nel campo della disabilità esige una conoscenza ed un'esperienza sufficienti della situazione e dei bisogni particolari dei disabili;
b) riaffermare che mettere ciascuno degli aspetti dell'organizzazione della società alla portata di tutti
rientra fra i principali obiettivi dello sviluppo socioeconomico;
c) individuare gli aspetti essenziali delle politiche sociali nel campo della disabilità ivi compreso,
all'occorrenza, l'incoraggiamento attivo alla cooperazione tecnica ed economica;
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
56.7
d) formare modelli per l'adozione delle decisioni necessarie per la parità di opportunità, tenuto conto delle
considerevoli differenze di livello esistenti sul piano tecnico ed economico, del fatto che il processo deve
riflettere una conoscenza approfondita del contesto culturale nel quale si svolge, e del ruolo essenziale
spettante ai disabili stessi;
e) proporre meccanismi nazionali in vista di una collaborazione stretta tra i governi, gli organi del sistema
delle Nazioni Unite, degli altri organi intergovernativi e gli organismi dei disabili;
f) proporre un meccanismo che permetta di seguire da vicino il processo attraverso il quale gli Stati
cercano di concretizzare la parità di opportunità per i disabili.
Omissis…
II. Settori focali per la partecipazione nell'eguaglianza
Regola 5. Accessibilità
Gli Stati dovrebbero riconoscere l'importanza fondamentale dell'accessibilità per la parità di opportunità
in tutte le sfere della vita sociale. Essi dovrebbero, nell'interesse dei disabili di ogni categoria,
a)
stabilire programmi d'azione che mirino a rendere accessibile l'ambiente fisico e
b)
prendere le misure del caso per assicurare l'accesso all'informazione e alla comunicazione.
a) Accesso all'ambiente fisico
1. Gli Stati dovrebbero prendere le misure volute per rendere l'ambiente fisico più accessibile ai disabili.
Essi dovrebbero in particolare fissare regole e direttive e considerare di adottare leggi che assicurino
l'accessibilità di differenti componenti della vita collettiva, come alloggi, edifici, trasporti in comune e altri
mezzi di trasporto, strade pubbliche e altri spazi esterni.
2. Gli Stati dovrebbero fare in modo che gli architetti, gli ingegneri edili e i membri di altre categorie
professionali che partecipano all'ideazione e alla disposizione dell'ambiente fisico possano informarsi
delle politiche adottate in favore dei disabili e delle misure prese in vista di assicurare l'accessibilità.
3. L'accessibilità dovrebbe essere prevista fin dal principio degli studi preliminari alla pianificazione
dell'ambiente fisico.
4. Le organizzazioni di disabili dovrebbero essere consultate al momento in cui si stabiliscono regole e
norme di accessibilità. Esse dovrebbero anche poter intervenire sul piano locale al momento dell'ideazione
di progetti di lavori pubblici, cosa che assicurerebbe un'accessibilità massimale.
b) Accesso all'informazione e alla comunicazione
5. I disabili e, all'occorrenza, le loro famiglie e i loro rappresentanti, dovrebbero in ogni momento avere
accesso ad un'informazione completa sulla diagnosi che li concerne, sui loro diritti e sui servizi e i
programmi disponibili. Questa informazione dovrebbe essere presentata sotto una forma accessibile agli
interessati.
6. Gli Stati dovrebbero elaborare strategie che permettano ai differenti gruppi di disabili di consultare i
servizi di informazione e la documentazione. Le pubblicazioni in braille, i libri registrati su cassette o
stampati in grossi caratteri e altre tecniche appropriate dovrebbero essere utilizzati per rendere
l'informazione e la documentazione scritta accessibili ai non vedenti. Allo stesso tempo le tecniche del
caso dovrebbero essere utilizzate per aprire alle persone che soffrono di disturbi dell'udito o di difficoltà
di comprensione l'accesso all'informazione parlata.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
56.8
7. Bisognerebbe anche considerare di utilizzare il linguaggio dei segni nell'educazione dei bambini sordi,
nell'ambito delle loro famiglie e delle loro comunità. Dovrebbero ugualmente essere organizzati servizi di
interpretazione del linguaggio dei segni per facilitare la comunicazione con i non udenti.
8. Bisognerebbe ugualmente prendere in considerazione i bisogni delle persone che soffrono di altre
disabilità in materia di comunicazione.
9. Gli Stati dovrebbero incitare i media, particolarmente la televisione, la radio e la stampa scritta, a rendere
i loro servizi accessibili.
10. Gli Stati dovrebbero vigilare affinché i nuovi sistemi di informazione e di servizi informatizzati offerti
al pubblico siano accessibili ai disabili dal momento della loro installazione o siano adattati in seguito in
modo che essi possano utilizzarli.
11. Le organizzazioni di disabili dovrebbero essere consultate al momento dell'elaborazione di misure
destinate a rendere i servizi di informazione accessibili.
Omissis…
Regola 10. Cultura
Gli Stati faranno in modo che i disabili siano integrati nelle attività culturali e possano parteciparvi in
condizioni di uguaglianza.
1. Gli Stati dovranno fare in modo che i disabili abbiano la possibilità di valorizzare il loro potenziale
creativo, artistico e intellettuale, non solo nel loro proprio interesse, ma anche in quello della collettività,
sia in un ambiente urbano che in un ambiente rurale. Sono prese in considerazione attività come la danza,
la musica, la letteratura, il teatro, le arti plastiche, la pittura e la scultura. Conviene, soprattutto nei paesi
in via di sviluppo, porre l'accento su forme d'arte tradizionali e contemporanee come le marionette, la
recitazione e l'arte di narrare.
2. Gli Stati dovrebbero vigilare affinché i disabili abbiano accesso ai luoghi di attività culturale quali teatri,
musei, cinema e biblioteche.
3. Gli Stati dovrebbero adottare disposizioni speciali per rendere la letteratura, il cinema e il teatro
accessibili ai disabili.
Regola 11. Tempo libero e sport
Gli Stati adottano le misure dei caso affinché i disabili si vedano offrire possibilità uguali in materia di tempo
libero e sport.
1. Gli Stati dovrebbero adottare misure per rendere accessibili ai disabili i luoghi di svago e di sport,
alberghi, spiagge, stadi, palestre, etc. Occorrerebbe che un aiuto a questo titolo sia fornito alle persone
che si occupano degli svaghi e degli sport, particolarmente attraverso progetti miranti ad assicurare
l'accessibilità e programmi che favoriscano la partecipazione, I'informazione e la formazione.
2. Le agenzie di turismo e di viaggio, gli alberghi, le organizzazioni di volontari e altri servizi incaricati di
organizzare attività di svago o di viaggio dovrebbero offrire i loro servizi a tutti, tenendo conto dei bisogni
particolari dei disabili. Una formazione appropriata dovrebbe essere assicurata a questo scopo.
3. Bisognerebbe spingere le organizzazioni sportive a moltiplicare le possibilità di partecipazione dei
disabili alle attività sportive. In alcuni casi, potrebbero bastare misure che rendano accessibili queste
attività. In altri, bisognerebbe adottare disposizioni particolari o organizzare manifestazioni sportive
speciali. Gli Stati dovrebbero appoggiare la partecipazione dei disabili alle manifestazioni nazionali ed
internazionali.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
56.9
4. I disabili che prendono parte alle attività sportive dovrebbero avere accesso ad un'istruzione e ad una
formazione della stessa qualità di quella che ricevono gli altri partecipanti.
5. Gli organizzatori di attività sportive e ricreative dovrebbero consultare le organizzazioni di disabili
quando mettono a punto servizi per i disabili.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
56.10
CD Rom allegato alla pubblicazione "SUPERARE LE BARRIERE ARCHITETTONICHE migliorando il comfort e la sicurezza" a cura di Leris Fantini
TRATTATO DI AMSTERDAM
TRATTATO DI AMSTERDAM
(artt. 13 - 125/130 - 136/145 - 255)
omissis…
ARTICOLO 13 (ex articolo 6 A)
Fatte salve le altre disposizioni del presente trattato e nell'ambito delle competenze da esso conferite alla
Comunità, il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione
del Parlamento europeo, può prendere i provvedimenti opportuni per combattere le discriminazioni
fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, gli handicap, l'età o le
tendenze sessuali.
omissis…
TITOLO VIII (ex titolo VI-bis)
OCCUPAZIONE
ARTICOLO 125 (ex articolo 109 N)
Gli Stati membri e la Comunità, in base al presente titolo, si adoperano per sviluppare una strategia
coordinata a favore dell'occupazione, e in particolare a favore della promozione di una forza lavoro
competente, qualificata, adattabile e di mercati del lavoro in grado di rispondere ai mutamenti economici,
al fine di realizzare gli obiettivi di cui all'articolo 2 del trattato sull'Unione europea e all'articolo 2 del presente
trattato.
ARTICOLO 126 (ex articolo 109 O)
1. Gli Stati membri, attraverso le loro politiche in materia di occupazione, contribuiscono al raggiungimento
degli obiettivi di cui all'articolo 125 in modo coerente con gli indirizzi di massima per le politiche economiche
degli Stati membri e della Comunità adottati a norma dell'articolo 99, paragrafo 2.
2. Gli Stati membri, tenuto conto delle prassi nazionali in materia di responsabilità delle parti sociali,
considerano la promozione dell'occupazione una questione di interesse comune e coordinano in sede di
Consiglio le loro azioni al riguardo, in base alle disposizioni dell'articolo 128.
ARTICOLO 127 (ex articolo 109 P)
1. La Comunità contribuisce ad un elevato livello di occupazione promuovendo la cooperazione tra gli Stati
membri nonché sostenendone e, se necessario, integrandone l'azione. Sono in questo contesto rispettate
le competenze degli Stati membri.
2. Nella definizione e nell'attuazione delle politiche e delle attività comunitarie si tiene conto dell'obiettivo
di un livello di occupazione elevato.
ARTICOLO 128 (ex articolo 109 Q)
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
57.1
1. In base a una relazione annuale comune del Consiglio e della Commissione, il Consiglio europeo
esamina annualmente la situazione dell'occupazione nella Comunità e adotta le conclusioni del caso.
2. Sulla base delle conclusioni del Consiglio europeo, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata
su proposta della Commissione, previa consultazione del Parlamento europeo, del Comitato economico
e sociale, del Comitato delle Regioni e del comitato per l'occupazione di cui all'articolo 130, elabora
annualmente degli orientamenti di cui devono tener conto gli Stati membri nelle rispettive politiche in
materia di occupazione. Tali orientamenti sono coerenti con gli indirizzi di massima adottati a norma
dell'articolo 99, paragrafo 2.
3. Ciascuno Stato membro trasmette al Consiglio e alla Commissione una relazione annuale sulle
principali misure adottate per l'attuazione della propria politica in materia di occupazione, alla luce degli
orientamenti in materia di occupazione di cui al paragrafo 2.
ARTICOLO 127 (ex articolo 109 P)
1. La Comunità contribuisce ad un elevato livello di occupazione promuovendo la cooperazione tra gli Stati
membri nonché sostenendone e, se necessario, integrandone l'azione. Sono in questo contesto rispettate
le competenze degli Stati membri.
2. Nella definizione e nell'attuazione delle politiche e delle attività comunitarie si tiene conto dell'obiettivo
di un livello di occupazione elevato.
ARTICOLO 128 (ex articolo 109 Q)
1. In base a una relazione annuale comune del Consiglio e della Commissione, il Consiglio europeo
esamina annualmente la situazione dell'occupazione nella Comunità e adotta le conclusioni del caso.
2. Sulla base delle conclusioni del Consiglio europeo, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata
su proposta della Commissione, previa consultazione del Parlamento europeo, del Comitato economico
e sociale, del Comitato delle Regioni e del comitato per l'occupazione di cui all'articolo 130, elabora
annualmente degli orientamenti di cui devono tener conto gli Stati membri nelle rispettive politiche in
materia di occupazione. Tali orientamenti sono coerenti con gli indirizzi di massima adottati a norma
dell'articolo 99, paragrafo 2.
3. Ciascuno Stato membro trasmette al Consiglio e alla Commissione una relazione annuale sulle
principali misure adottate per l'attuazione della propria politica in materia di occupazione, alla luce degli
orientamenti in materia di occupazione di cui al paragrafo 2.
4. Il Consiglio, sulla base delle relazioni di cui al paragrafo 3 e dei pareri del comitato per l'occupazione,
procede annualmente ad un esame dell'attuazione delle politiche degli Stati membri in materia di
occupazione alla luce degli orientamenti in materia di occupazione. Il Consiglio, deliberando a maggioranza
qualificata su raccomandazione della Commissione, può, se lo considera opportuno sulla base di detto
esame, rivolgere raccomandazioni agli Stati membri.
5. Sulla base dei risultati di detto esame, il Consiglio e la Commissione trasmettono al Consiglio europeo
una relazione annuale comune in merito alla situazione dell'occupazione nella Comunità e all'attuazione
degli orientamenti in materia di occupazione.
ARTICOLO 129 (ex articolo 109 R)
Il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 e previa consultazione del Comitato
economico e sociale e del Comitato delle Regioni, può adottare misure di incentivazione dirette a
promuovere la cooperazione tra Stati membri e a sostenere i loro interventi nel settore dell'occupazione,
mediante iniziative volte a sviluppare gli scambi di informazioni e delle migliori prassi, a fornire analisi
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
57.2
comparative e indicazioni, nonché a promuovere approcci innovativi e a valutare le esperienze realizzate,
in particolare mediante il ricorso a progetti pilota.
Tali misure non comportano l'armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati
membri.
ARTICOLO 130 (ex articolo 109 S)
Il Consiglio, previa consultazione del Parlamento europeo, istituisce un comitato per l'occupazione a
carattere consultivo, al fine di promuovere il coordinamento tra gli Stati membri per quanto riguarda le
politiche in materia di occupazione e di mercato del lavoro. Il comitato è incaricato di:
- seguire la situazione dell'occupazione e le politiche in materia di occupazione negli Stati membri e nella
Comunità;
- fatto salvo l'articolo 207, formulare pareri su richiesta del Consiglio o della Commissione o di propria
iniziativa, e contribuire alla preparazione dei lavori del Consiglio di cui all'articolo 128.
Nell'esercizio delle sue funzioni, il comitato consulta le parti sociali.
Ogni Stato membro e la Commissione nominano due membri del comitato.
omissis…
TITOLO XI (ex titolo VIII)
POLITICA SOCIALE, ISTRUZIONE; FORMAZIONE PROFESSIONALE E GIOVENTU'
CAPO I
DISPOSIZIONI SOCIALI
ARTICOLO 136 (ex articolo 117)
La Comunità e gli Stati membri, tenuti presenti i diritti sociali fondamentali, quali quelli definiti nella Carta
sociale europea firmata a Torino il 18 ottobre 1961 e nella Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali
dei lavoratori del 1989, hanno come obiettivi la promozione dell'occupazione, il miglioramento delle
condizioni di vita e di lavoro, che consenta la loro parificazione nel progresso, una protezione sociale
adeguata, il dialogo sociale, lo sviluppo delle risorse umane atto a consentire un livello occupazionale
elevato e duraturo e la lotta contro l'emarginazione.
A tal fine, la Comunità e gli Stati membri mettono in atto misure che tengono conto della diversità delle
prassi nazionali, in particolare nelle relazioni contrattuali, e della necessità di mantenere la competitività
dell'economia della Comunità.
Essi ritengono che una tale evoluzione risulterà sia dal funzionamento del mercato comune, che favorirà
l'armonizzarsi dei sistemi sociali, sia dalle procedure previste dal presente trattato e dal ravvicinamento
delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative.
ARTICOLO 137 (ex articolo 118)
1. Per conseguire gli obiettivi previsti all'articolo 136, la Comunità sostiene e completa l'azione degli Stati
membri nei seguenti settori:
- miglioramento, in particolare, dell'ambiente di lavoro, per proteggere la sicurezza e la salute dei
lavoratori;
- condizioni di lavoro;
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
57.3
- informazione e consultazione dei lavoratori;
- integrazione delle persone escluse dal mercato del lavoro, fatto salvo l'articolo 150;
- parità tra uomini e donne per quanto riguarda le opportunità sul mercato del lavoro ed il trattamento sul
lavoro.
2. A tal fine il Consiglio può adottare mediante direttive le prescrizioni minime applicabili progressivamente,
tenendo conto delle condizioni e delle normative tecniche esistenti in ciascuno Stato membro. Tali direttive
evitano di imporre vincoli amministrativi, finanziari e giuridici di natura tale da ostacolare la creazione e lo
sviluppo di piccole e medie imprese.
Il Consiglio delibera secondo la procedura di cui all'articolo 251 e previa consultazione del Comitato
economico e sociale e del Comitato delle Regioni.
Il Consiglio, deliberando secondo la stessa procedura, può adottare misure destinate a incoraggiare la
cooperazione tra Stati membri attraverso iniziative volte a migliorare la conoscenza, a sviluppare gli
scambi di informazioni e le migliori prassi, a promuovere approcci innovativi e a valutare le esperienze
fatte, al fine di combattere l'emarginazione sociale.
3. Tuttavia, il Consiglio delibera all'unanimità, su proposta della Commissione e previa consultazione del
Parlamento europeo, del Comitato economico e sociale e del Comitato delle Regioni, nei seguenti settori:
- sicurezza sociale e protezione sociale dei lavoratori;
- protezione dei lavoratori in caso di risoluzione del contratto di lavoro;
- rappresentanza e difesa collettiva degli interessi dei lavoratori e dei datori di lavoro, compresa la
cogestione, fatto salvo il paragrafo 6;
- condizioni di impiego dei cittadini dei paesi terzi che soggiornano legalmente nel territorio della Comunità;
- contributi finanziari volti alla promozione dell'occupazione e alla creazione di posti di lavoro, fatte salve
le disposizioni relative al Fondo sociale europeo.
4. Uno Stato membro può affidare alle parti sociali, a loro richiesta congiunta, il compito di mettere in atto
le direttive prese a norma dei paragrafi 2 e 3.
In tal caso esso si assicura che, al più tardi alla data in cui una direttiva deve essere recepita a norma
dell'articolo 249, le parti sociali abbiano stabilito mediante accordo le necessarie disposizioni, fermo
restando che lo Stato membro interessato deve prendere le misure necessarie che gli permettano di
garantire in qualsiasi momento i risultati imposti da detta direttiva.
5. Le disposizioni adottate a norma del presente articolo non ostano a che uno Stato membro mantenga
e stabilisca misure, compatibili con il presente trattato, che prevedano una maggiore protezione.
6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle retribuzioni, al diritto di associazione, al diritto
di sciopero né al diritto di serrata.
ARTICOLO 138 (ex articolo 118 A)
1. La Commissione ha il compito di promuovere la consultazione delle parti sociali a livello comunitario e
prende ogni misura utile per facilitarne il dialogo provvedendo ad un sostegno equilibrato delle parti.
2. A tal fine la Commissione, prima di presentare proposte nel Settore della politica sociale, consulta le
parti sociali sul possibile orientamento di un'azione comunitaria.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
57.4
3. Se, dopo tale consultazione, ritiene opportuna un'azione comunitaria, la Commissione consulta le parti
sociali sul contenuto della proposta prevista. Le parti sociali trasmettono alla Commissione un parere o,
se opportuno, una raccomandazione.
4. In occasione della consultazione le parti sociali possono informare la Commissione della loro volontà
di avviare il processo previsto dall'articolo 139. La durata della procedura non supera nove mesi, salvo
proroga decisa in comune dalle parti sociali interessate e dalla Commissione.
ARTICOLO 139 (ex articolo 118 B)
1. Il dialogo fra le parti sociali a livello comunitario può condurre, se queste lo desiderano, a relazioni
contrattuali, ivi compresi accordi.
2. Gli accordi conclusi a livello comunitario sono attuati secondo le procedure e le prassi proprie delle parti
sociali e degli Stati membri o, nell'ambito dei settori contemplati dall'articolo 137, e a richiesta congiunta
delle parti firmatarie, in base ad una decisione del Consiglio su proposta della Commissione.
Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata, salvo allorché l'accordo in questione contiene una o più
disposizioni relative ad uno dei settori di cui all'articolo 137, paragrafo 3, nel qual caso esso delibera
all'unanimità.
ARTICOLO 140 (ex articolo 118 C)
Per conseguire gli obiettivi dell'articolo 136 e fatte salve le altre disposizioni del presente trattato, la
Commissione incoraggia la cooperazione tra gli Stati membri e facilita il coordinamento della loro azione
in tutti i settori della politica sociale contemplati dal presente capo, in particolare per le materie riguardanti:
- l'occupazione;
- il diritto del lavoro e le condizioni di lavoro;
- la formazione e il perfezionamento professionale;
- la sicurezza sociale;
- la protezione contro gli infortuni e le malattie professionali;
- l'igiene del lavoro;
- il diritto di associazione e la contrattazione collettiva tra datori di lavoro e lavoratori.
A tal fine la Commissione opera a stretto contatto con gli Stati membri mediante studi e pareri e
organizzando consultazioni, sia per i problemi che si presentano sul piano nazionale, che per quelli che
interessano le organizzazioni internazionali.
Prima di formulare i pareri previsti dal presente articolo, la Commissione consulta il Comitato economico
e sociale.
ARTICOLO 141 (ex articolo 119)
1. Ciascuno Stato membro assicura l'applicazione del principio della parità di retribuzione tra lavoratori
di sesso maschile e quelli di sesso femminile per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore.
2. Per retribuzione si intende, a norma del presente articolo, il salario o trattamento normale di base o
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
57.5
minimo e tutti gli altri vantaggi pagati direttamente o indirettamente, in contanti o in natura, dal datore di
lavoro al lavoratore in ragione dell'impiego di quest'ultimo.
La parità di retribuzione, senza discriminazione fondata sul sesso, implica:
a) che la retribuzione corrisposta per uno stesso lavoro pagato a cottimo sia fissata in base a una stessa
unità di misura,
b) che la retribuzione corrisposta per un lavoro pagato a tempo sia uguale per uno stesso posto di lavoro.
3. Il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 e previa consultazione del Comitato
economico e sociale, adotta misure che assicurino l'applicazione del principio delle pari opportunità e della
parità di trattamento tra uomini e donne in materia di occupazione e impiego, ivi compreso il principio della
parità delle retribuzioni per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore.
4. Allo scopo di assicurare l'effettiva e completa parità tra uomini e donne nella vita lavorativa, il principio
della parità di trattamento non osta a che uno Stato membro mantenga o adotti misure che prevedano
vantaggi specifici diretti a facilitare l'esercizio di un'attività professionale da parte del sesso sottorappresentato
ovvero a evitare o compensare svantaggi nelle carriere professionali.
ARTICOLO 142 (ex articolo 119 A)
Gli Stati membri si adoperano a mantenere l'equivalenza esistente nei regimi di congedo retribuito.
ARTICOLO 143 (ex articolo 120)
La Commissione elabora una relazione annuale sugli sviluppi nella realizzazione degli obiettivi dell'articolo
136, compresa la situazione demografica nella Comunità. Essa trasmette la relazione al Parlamento
europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale.
Il Parlamento europeo può invitare la Commissione ad elaborare relazioni su problemi particolari
concernenti la situazione sociale.
ARTICOLO 144 (ex articolo 121)
Il Consiglio, con deliberazione unanime, previa consultazione del Comitato economico e sociale, può
affidare alla Commissione funzioni riguardanti l'attuazione di misure comuni, particolarmente per quanto
riguarda la sicurezza sociale dei lavoratori migranti di cui agli articoli da 39 a 42 inclusi.
ARTICOLO 145 (ex articolo 122)
La Commissione dedica, nella sua relazione annuale al Parlamento europeo, un capitolo speciale
all'evoluzione della situazione sociale nella Comunità.
Il Parlamento europeo può invitare la Commissione a elaborare delle relazioni su problemi particolari
concernenti la situazione sociale.
omissis…
ARTICOLO 255 (ex articolo 191 A)
1. Qualsiasi cittadino dell'Unione e qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale
in uno Stato membro ha il diritto di accedere ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
57.6
Commissione, secondo i principi e alle condizioni da definire a norma dei paragrafi 2 e 3.
2. I principi generali e le limitazioni a tutela di interessi pubblici o privati applicabili al diritto di accesso ai
documenti sono stabiliti dal Consiglio, che delibera secondo la procedura di cui all'articolo 251 entro due
anni dall'entrata in vigore del trattato di Amsterdam.
3. Ciascuna delle suddette istituzioni definisce nel proprio regolamento interno disposizioni specifiche
riguardanti l'accesso ai propri documenti.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
57.7
CD Rom allegato alla pubblicazione "SUPERARE LE BARRIERE ARCHITETTONICHE migliorando il comfort e la sicurezza" a cura di Leris Fantini
RISOLUZ. DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA
20 DICEMBRE 1996
CONSIGLIO
RISOLUZIONE DEL CONSIGLIO E DEI RAPPRESENTANTI DEL GOVERNO DEGLI STATI MEMBRI, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO
del 20 dicembre 1996 sulla parità di opportunità per i disabili
(97/C 12/01)
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA ED I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI
MEMBRI, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO,
considerando che la Commissione ha pubblicato una comunicazione dal titolo “Parità di opportunità per
i disabili - Una nuova strategia della Comunità europea nei confronti dei disabili”;
considerando che i disabili costituiscono una fascia rilevante della popolazione della Comunità e che,
come gruppo, essi devono far fronte ad una serie di ostacoli che impediscono loro di conseguire la parità
di opportunità, l'indipendenza e la piena integrazione economica e sociale;
considerando che il rispetto dei diritti umani è un principio fondamentale degli Stati membri sancito
dall'articolo F.2 del trattato sull'Unione europea;
considerando che il principio della parità di opportunità per tutti, compresi i disabili, rappresenta un valore
fondamentale condiviso da tutti gli Stati membri; che tale principio implica l'eliminazione delle discriminazioni
negative nei confronti dei disabili e il miglioramento della loro qualità di vita; che l'accesso ai sistemi
d'istruzione e formazione ordinari, se opportuno, può svolgere un ruolo importante ai fini di una valida
integrazione nella vita economica e sociale;
considerando che la Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori, adottata dai capi di
Stato e di governo di undici Stati membri nel Consiglio europeo riunitosi a Strasburgo il 9 dicembre 1989,
proclama, tra l'altro, al punto 26.
“26. Ogni persona handicappata, a prescindere dall'origine e dalla natura dell'handicap, deve poter
beneficiare di concrete misure aggiuntive intese a favorire l'inserimento sociale e professionale.
Tali misure devono riguardare la formazione professionale, l'ergonomia, l'accessibilità, la mobilità, i mezzi
di trasporto e l'alloggio, e devono essere in funzione delle capacità degli interessati”;
considerando che, nella sua raccomandazione del 24 luglio 1986 concernente l'occupazione dei disabili
nella Comunità, il Consiglio ha esortato gli Stati membri a prendere tutte le misure atte ad assicurare eque
opportunità per i disabili nel campo dell'occupazione e formazione professionale, inclusa la formazione
iniziale, nonché il riadattamento e il reinserimento;
considerando che la libera circolazione delle persone deve essere garantita in base alla normativa
comunitaria in vigore a favore di tutti i cittadini dell'Unione europea, inclusi i disabili e coloro che sono
responsabili per i disabili;
considerando che l'obiettivo generale delle norme standard delle Nazioni Unite relative alla parità di
opportunità per i disabili, adottate dall'Assemblea generale il 20 dicembre 1993, è di offrire ai disabili la
possibilità di esercitare gli stessi diritti e di far fronte agli stessi obblighi degli altri;
considerando che dette norme esigono un impegno a tutti i livelli sia negli Stati che nell'ambito della
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
58.1
cooperazione internazionale per promuovere il principio della parità di opportunità per i disabili;
considerando che nel Libro bianco “Politica sociale europea — Uno strumento di progresso per l'Unione”,
adottato il 27 luglio 1994, la Commissione afferma che intende elaborare un adeguato strumento che
faccia propri i principi delle norme standard delle Nazioni Unite in materia di parità di opportunità per i
disabili;
considerando che, sebbene la responsabilità in questo campo spetti agli Stati membri, la Comunità
europea può fornire un contributo, promuovendo la cooperazione tra gli Stati membri e sostenendo lo
scambio e la diffusione delle migliori prassi nella Comunità e nell'ambito delle politiche e attività delle
stesse istituzioni e organi della Comunità;
considerando che gli obiettivi indicati in questa risoluzione sulla parità di opportunità per i disabili e la
cessazione delle discriminazioni negative non pregiudicano il diritto di ciascuno Stato membro di stabilire
proprie norme e disposizioni per conseguire detti obiettivi, in base al principio di sussidiarietà e nella
misura consentita dalle risorse della società:
I. RIAFFERMANO IL LORO IMPEGNO PER QUANTO CONCERNE:
1.
i principi e i valori che sono alla base delle norme standard delle Nazioni Unite relative alla parità
di opportunità per i disabili;
2.
le idee alla base della risoluzione del Consiglio d'Europa del 9 aprile 1992 su una coerente politica
per il riadattamento dei disabili;
3.
il principio della parità di opportunità nell'elaborazione di politiche globali per i disabili, e
4.
il principio di evitare o eliminare qualsiasi forma di discriminazione negativa basata esclusivamente sulla menomazione.
II. INVITANO GLI STATI MEMBRI:
1. a valutare se le pertinenti politiche nazionali tengano conto in particolare dei seguenti orientamenti:
- consentire ai disabili, compresi quelli colpiti da gravi menomazioni, di far parte della società,
tenendo nel contempo in debito conto i bisogni e gli interessi dei loro familiari e delle persone che
li assistono;
- integrare la prospettiva della menomazione nella formulazione della politica di tutti i settori
pertinenti;
- consentire ai disabili di partecipare pienamente alla vita sociale rimuovendo gli ostacoli che vi
si oppongono;
- educare l'opinione pubblica ad apprezzare le capacità dei disabili e le strategie basate sulla
parità di opportunità;
2. a promuovere il coinvolgimento dei rappresentanti dei disabili nell'attuazione e nel controllo di
politiche ed azioni pertinenti della Comunità a loro beneficio.
III. INVITANO LA COMMISSIONE:
1. a tener conto, se opportuno, e nel quadro delle disposizioni del trattato, dei principi enunciati nella
presente risoluzione in ogni pertinente proposta che essa presenti in materia di legislazione, di
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
58.2
programmi o di iniziative comunitarie;
2. a promuovere - di concerto con gli Stati membri e con organizzazioni non governative di disabili
e operanti a favore di disabili - lo scambio di informazioni ed esperienze utili, riguardanti in
particolare politiche innovative e buone prassi;
3. a presentare relazioni periodiche al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e
sociale e al Comitato delle regioni sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri sui
progressi conseguiti e sugli ostacoli incontrati nell'applicazione della presente risoluzione;
4. a tener conto dei risultati della valutazione del programma HELIOS II in sede di esame se sia
opportuno presentare proposte per darvi seguito.
IV. INVITANO LE ALTRE ISTITUZIONI E GLI ALTRI ORGANI DELLA COMUNITÀ:
1. a contribuire alla realizzazione dei principi summenzionati nel contesto delle proprie politiche ed
attività.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
58.3
CD Rom allegato alla pubblicazione "SUPERARE LE BARRIERE ARCHITETTONICHE migliorando il comfort e la sicurezza" a cura di Leris Fantini
CARTA DI BARCELLONA
LA CITTA’ E LE PERSONE HANDICAPPATE
DICHIARAZIONE
In occasione del Congresso Europeo “La Città e le persone Handicappate” che si è svolto a Barcellona
il 23 ed il 24 marzo 1995, le città che hanno sottoscritto il progetto dichiarano quanto segue:
1) che la Dignità ed il Valore della persona sono condizioni intrinseche di tutti gli esseri umani,
indipendentemente dal loro sesso, razza, età e capacità.
2) Che la deficienza e l’incapacità, in conformità ai concetti esposti nel programma d’azione mondiale
delle Nazioni Unite per gli Handicappati, riguarda la Società nel suo insieme e non soltanto gli individui
e le loro famiglie.
3) Che l’handicap è un concetto dinamico, risultante dall’interazione fra la capacità individuale e le
condizioni ambientali nelle quali tale capacità deve manifestarsi. La collettività e la sua organizzazione
sociale sono conseguentemente responsabili nel promuovere le migliori condizioni per un pieno sviluppo
della persona, evitando ed eliminando le cause che lo ostacolano o lo rendono difficile.
4) Che la Città, come forma di organizzazione sociale largamente rappresentata in tutte le culture del
nostro pianeta, deve essere provvista dei mezzi e delle risorse necessarie per consentire pari opportunità
benessere e partecipazione di tutti i suoi abitanti.
5) Che i limiti fra la normalità e l’handicap sono labili e che, conseguentemente, occorrerà considerare
la differenza fra i cittadini come parte delle diversità esistenti in seno alla Società Concepire le strutture
ed i servizi in modo che essi siano accessibili da parte di tutta la popolazione renderà inutili - nella maggior
parte dei casi - l’esistenza di elementi specifici per le persone handicappate.
Per tutte queste ragioni le Città sottoscrivono gli accordi che vanno sotto il nome di “DICHIARAZIONE
DELLA CITTA’ E LE PERSONE HANDICAPPATE” E SI IMPEGNANO A:
a) rendere pubblica la “Dichiarazione la Città e le Persone handicappate” nei vari Forum nazionali ed
internazionali, stimolandone la massima adesione ai suoi principi e postulati.
b) attivare i processi di collaborazione che permettano la piena applicazione degli accordi contenuti nella
Dichiarazione suddetta richiedendo la necessaria collaborazione alle istituzioni territoriali superiori.
c) stabilire fra le varie Città dei canali di comunicazione che rinforzino le azioni mirate alle pari opportunità
dei cittadini handicappati e che favoriscano la coerenza dell’informazione, con particolare riguardo alla
segnalazione ed alla simbologia e che, in generale, concorrano a creare un’armonia delle politiche
municipali dirette a questi cittadini.
Alla luce di quanto sopra, le Città dichiarano:
PREAMBOLO
- Che le persone handicappate sono membri a pieno titolo della collettività ove esse risiedono e che la
loro condizione è riconosciuta nelle varie Convenzioni internazionali, in particolare nella Dichiarazione
Universale dei Diritti dell’Uomo, nel Patto internazionale dei Diritti Economici/Sociali e Culturali,
nel Patto internazionale dei Diritti Civili e Politici, nella Convenzione sui Diritti del Bambino, nella
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
59.1
Dichiarazione dei Diritti degli Handicappati e nella Dichiarazione dei Diritti del Ritardato Mentale.
- Che le persone portatrici di handicap hanno diritto a ricevere un’assistenza adeguata alle loro esigenze
individuali e sociali, nel quadro dei provvedimenti generali per la popolazione, che consenta loro di potersi
relazionare con gli altri, nel pieno rispetto delle loro individualità.
- Che le persone handicappate hanno diritto a ricevere sostegni di natura tecnica e sociale - nell’ambito
dei provvedimenti generali per i cittadini - che minimizzino le conseguenze delle loro problematiche
nonchè a politiche che garantiscano le pari opportunità, diritto sancito nella Risoluzione 48/96 del 4
marzo 1994 dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite sulle “Norme uniformi delle Pari Opportunità
per le Persone Handicappate”.
- Che le Persone Handicappate hanno diritto:
*) al riconoscimento delle pari condizioni in quanto cittadini in seno ad una Società pluralistica, rispettosa
della diversità degli individui che la compongono;
*) alla partecipazione alle dinamiche sociali della loro collettività, senza restrizioni ed a fruire del
benessere comune generato dallo sviluppo di detta collettività.
ACCORDI
I) Le Municipalità promuoveranno a livello cittadino una conoscenza più ampia delle persone handicappate, dei loro diritti, dei loro bisogni, del loro potenziale nonchè dei loro contributi alla Società.
II) Le Municipalità dovranno assicurare - nell’ambito delle loro competenze - il diritto degli handicappati
alla loro diversità ed a ricevere attenzioni mirate alle loro specifiche necessità.
III) Le Municipalità sosterranno la realizzazione e la diffusione di campagne d’informazione atte a fornire
un’immagine reale delle persone handicappate, senza pregiudizi o clichés di sorta e, in generale,
stimoleranno la loro integrazione e la normalizzazione dell’ambiente sia dal punto di vista fisico che
sociale per permettere un’ottimizzazione dei rapporti con quest’ultimo.
IV) Le Municipalità - nell’ambito dei loro compiti - dovranno predisporre dei sistemi per un’efficace
informazione ai cittadini handicappati sulle questioni che li riguardano, con particolare riferimento ai loro
diritti ed ai loro obblighi, nonchè alle disposizioni stabilite per il sostegno allo sviluppo delle pari
opportunità, favorendo il coordinamento fra le varie amministrazioni pubbliche al fine di rendere più valide
le loro rispettive attività.
V) Le Municipalità dovranno garantire l’accesso delle persone handicappate alle informazioni circolanti
all’interno della collettività.
VI) Le Municipalità - nell’ambito dei loro compiti - promuoveranno e garantiranno l’accesso delle persone
handicappate alle attività culturali, sportive e ricreative ed, in generale, alla coesistenza con la collettività;
VII) Le Municipalità assicureranno l’accesso delle persone handicappate ai servizi generali e/o particolari
in materia di sanità, riabilitazione, educazione, lavoro e servizi sociali per quanto di loro competenza. Si
faranno carico inoltre di far si che questi principi siano osservati ed applicati anche da altre Istituzioni
pubbliche o private.
VIII) Le Municipalità predisporranno dei servizi di supporto per i bisogni quotidiani delle persone
handicappate che permettano loro di restare presso il loro domicilio, evitando l’istituzionalizzazione della
loro permanenza nelle strutture sanitarie. Nella prestazione dei servizi, saranno rispettate le decisioni
personali e private.
IX) Le Municipalità dovranno predisporre dei sistemi facilitanti l’accesso agli edifici in conformità alle
condizioni economiche e personali della persona handicappata.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
59.2
X) Le Municipalità adotteranno, nell’ambito delle loro competenze, le necessarie misure per un idoneo
adattamento degli edifici, degli spazi urbani e dei servizi e per l’abbattimento delle barriere nella
comunicazione.
XI) Le Municipalità adotteranno inoltre le misure necessarie a garantire la piena mobilità delle persone
handicappate nella città. Dovranno curare in modo particolare l’adattamento dei mezzi di trasporto regolari
e fornire, per coloro i quali non possono accedervi, dei mezzi alternativi e delle condizioni economiche
idonee, per consentire pari condizioni di accesso.
XII) Le Municipalità dovranno predisporre inoltre delle misure atte a garantire la realizzazione di studi e
ricerche che possono apportare nuovi elementi per il miglioramento della qualità della vita delle persone
handicappate e rinforzare nel contempo i programmi di prevenzione, rilevazione e diagnosi precoce.
XIII) Le Municipalità - nell’ambito delle loro competenze, dovranno sostenere la partecipazione delle
persone handicappate e delle loro rappresentanze nelle decisioni sulle questioni che riguardano questi
cittadini, sia da un punto di vista generale che specifico.
XIV) Le Municipalità dovranno pervenire ad accordi e stabilire delle convenzioni di collaborazione con le
Organizzazioni cittadine delle persone handicappate per poter partecipare alle loro attività e raggiungere
così un consenso globale e coerente.
XV) Le Municipalità dovranno organizzare dei sistemi di formazione permanenti del loro personale per
poter assicurare una comprensione ed un’assistenza adeguate alle persone handicappate.
XVI) Le Municipalità, nell’ambito delle loro competenze ed in collaborazione con le Organizzazioni delle
persone handicappate presenti nella città, elaboreranno dei piani d’azione coerenti con questa
Dichiarazione. Detti piani d’azione dovranno indicare i tempi ed i modi di esecuzione.
XVII) Le Municipalità adotteranno infine delle misure tendenti all’unificazione ed alla universalizzazione
delle norme e delle disposizioni e provvederanno ai mezzi di segnalazione ed informazione idonei per
ciascun tipo di handicap. Dovranno altresì facilitare l’integrazione sociale delle persone handicappate con
la realizzazione delle pari opportunità. Per poter pervenire a questi accordi le Municipalità sottoscriventi
dovranno favorire - tramite le loro Organizzazioni internazionali dei Comuni, la promulgazione delle norme
indicanti i requisiti minimi che le Municipalità devono realizzare in materia di obbiettivi, programmi e
budgets, rendendo in tal modo possibile il perfezionamento degli accordi di questa Dichiarazione in un
lasso di tempo ragionevole.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
59.3
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