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Opuscolo per negozi che commercializzano animali

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Opuscolo per negozi che commercializzano animali
ASL DI MILANO
DIPARTIMENTO VETERINARIO
Distretto Sud
Viale Molise 66/B tel. 0285789083
fax 0285789059
Via Boifava, 25 tel. 0285788923
fax 0285789199
Distretto Nord
Via Quarenghi, 40 tel. 0285788921
fax 0238102916
Via Cherasco, 7/5 tel. 0285788920
fax 0285789197
Sesto San Giovanni Via Carlo Marx, 155 tel.
0285784030 Fax 0285784039
Mail: [email protected]
72
Tutto ciò che avreste voluto sapere
per essere in regola
con il vostro negozio,
ma non avete mai osato chiedere!
NORMATIVA SULLA DETENZIONE
DI ANIMALI A SCOPO DI VENDITA
REGOLAMENTO COMUNALE DI TUTELA DEGLI
ANIMALI
e modifiche del medesimo apportate dalla
LEGGE REGIONALE n. 33 del 30 dicembre 2009
e dal Regolamento Regione Lombardia n.2
del 5 maggio 2008
ECCOCI ALLA FINE!!!
A questo punto non mi resta che salutarvi.
Sperando di essere riuscita a rendere la lettura di questo
“polpettone” di leggi indispensabili, meno indigesta, avendo
aggiunto un po’ di sapore alla solita noia “legislativa”.
Io ce l’ho messa tutta e credetemi tradurre e rendere
divertente il “tecnichese” è stato tutto tranne che facile, ma
alla fine si è rivelata una sfida divertente! ☺
Buona lavoro a tutti e…Complimenti per essere arrivati fino alla
fine ed aver raggiunto il vostro Traguardo!
Ciao, Bau, Miao!
2
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Premessa
Quando la Dott.ssa Nicoletta Schiavini del presidio di Igiene
Veterinaria – Asl di Milano, mi ha chiesto se potevo occuparmi
insieme a lei, della stesura di questo libretto aggiornandolo e
rendendolo più piacevole nella lettura, ho accolto con gioia
l’idea.
Certo la comunicazione è il mio “mestiere”, ma vi garantisco che
rendere “il tecnichese” una lingua comprensibile e divertente
allo stesso tempo, per “una profana come me” non è stato
facile!
Devo dire grazie infinite a Nicoletta che con pazienza ha
risposto chiaramente a tutte le domande che le facevo… Sì,
credo di essere stata l’esempio migliore per rendere
comprensibile tutto il contenuto, perché la prima volta che l’ho
letto mi sono detta: “Ehhhhhh?????....” l’ho chiamata e le ho
detto testualmente: “Scusa , la prossima settimana posso venire
da te a farmi tradurre parola per parola?”… Così abbiamo fatto
e abbiamo creato questo “collage” delle varie norme che
riguardano il vostro settore merceologico: negozi di e per
animali.
Fatta la parte “tecnica”, ho messo “del mio”, pensando che: se
pur importante avere da una parte tutta la legge che vi
riguarda in dettaglio, dall’altra poteva esservi d’aiuto, sostegno
e anche sollievo il commento di “un’ironica profana” condito da
una punta di senso dell’humor… Se non altro per
accompagnarvi fino alla fine della lettura di ciò che vi sarà, ci
auguriamo tutti, un utile e ottimo strumento di lavoro con un
pizzico di novità, sia per i cambiamenti legislativi, sia, per
quanto mi riguarda, per l’inconsueta traduzione tutto tranne
che seriosa!
Emanuela Giordano
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3
REGOLAMENTO COMUNALE
di
TUTELA DEGLI ANIMALI
Questa legge è nuova: è stata fatta per bloccare il traffico
illegale di cuccioli.
Approvato dal Consiglio Comunale in data 10.10.2005 con
deliberazione n. 57/2005 divenuta esecutiva dal 21.11.2005
Capitolo I – Disposizioni generali
… omissis…
Art. 3 – Segnalazione e autorizzazione (Reg Tut.
Animali)
1. e 2. Sostanzialmente vi dicono che è vietato importare
cuccioli senza passaporto e vaccinazioni obbligatorie, quindi
di età inferiore a 3 mesi e 21 giorni.
Attenzione a non farvi imbrogliare da chi vi fornisce/importa gli
animali perché gli animali importati illegalmente verranno
confiscati. E non solo si prendono anche multe salate come
potete leggere a fianco… Quindi meglio evitare la beffa e
pure il danno! ☺
modulo scaricabile:
http://www.asl.milano.it/user/Default.aspx?SEZ=2&PAG=38&NOT=242
(cliccare su: apposita modulistica)
Oppure ritirabile presso l’Ufficio Tutela Animali o presso i Distretti
Veterinari.
1.
L’attivazione delle seguenti strutture fisse o mobili
destinate, in modo continuativo o temporaneo, alla
permanenza e degenza di animali, o nelle quali si verifica
movimentazione di animali, è consentita previa segnalazione
da parte dell’interessato e conseguente autorizzazione del
Direttore del Settore Ambiente ed Energia (ora Settore Arredo,
Verde e Qualità Urbana), su parere favorevole dei competenti
Servizi della ASL:
4
3. è chiaro come il sole.
4. Attenzione: qui vi dicono che se venite punti per aver
contravvenuto ad uno dei precedenti punti vi possono far
chiudere lì attività per un periodo, o nel caso in cui siate
“recidivi” per sempre!!
“Stay in bell” State in campana!
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LEGGE 4 novembre 2010, n. 201 Ratifica ed esecuzione
della Convenzione europea per la protezione degli
animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13
novembre 1987, nonché norme di adeguamento
dell'ordinamento interno.
(testo in vigore dal 04.12.2010)
ART. 4.
(Traffico illecito di animali da compagnia).
Il regolamento è interamente scaricabile
sul seguente sito:
http://www.asl.milano.it/user/Default.aspx?SEZ=2&PAG=39&NOT=216
(cliccare su: Regolamento comunale di tutela degli animali)
Se non avete internet, non perdetevi d’animo già alla prima
riga: chiedete a qualcuno di scaricarvelo oppure potete
sempre utilizzare un internet point…
1. Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto,
reiteratamente o tramite attività organizzate, introduce nel
territorio nazionale animali da compagnia …omissis …. privi di
sistemi per l'identificazione individuale e delle necessarie
certificazioni sanitarie e non muniti, ove richiesto, di passaporto
individuale, è punito con la reclusione da tre mesi a un anno e
con la multa da euro 3.000 a euro 15.000.
Tanto per cominciare sappiate che ogni volta che incontrate
la parola: …Omissis… anticipata e seguita dai puntini, indica
che e stata “omessa” una parte che non riguarda il vostro
settore.
2. Idem per chi per profitto , trasporta, cede o riceve pet.
Reg Tut. Animali = Regolamento (Comunale) Tutela Animali
3. La pena è aumentata se gli animali hanno età accertata
inferiore a dodici settimane o se provengono da zone con
misure sanitarie restrittive.
Il modulo è scaricabile da internet…
4. In caso di condanna o applicazione pena: confisca animali,
sospensione da tre mesi a tre anni attività. Se recidiva
interdizione all’attività.
… omissis…
Il titolo dell’Art 3 è praticamente: Apertura attività e richiesta
autorizzazione
oppure potete fare una passeggiata e ritirarlo presso l’ufficio
indicato o il Distretto Veterinario più vicino a voi.
“permanenza e degenza di animali” = pensioni
“nelle quali si verifica movimentazione di animali” = ad
esempio grossisti o luoghi di toelettatura.
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5
…… omissis…
Questa parte non ha bisogno di spiegazioni è chiara così ☺
c)
negozi, autonegozi o similari e relativi depositi, strutture
per il commercio all’ingrosso, toelettature;
d)
mostre ed esposizioni;
… omissis …
ATTENZIONE
Art. 3 – Segnalazione e autorizzazione
(Reg Tut. Animali)
E STATO SOSTITUITO IN PARTE
ED INTEGRATO da:
Art. 116 – Autorizzazioni
Legge Regionale n. 33 del 30 dicembre 2009
(L.R. 33/09) Capo II – Norme relative alla tutela
degli animali da affezione e prevenzione del
randagismo
B.U.R.L. Bollettino n. 52, Supplemento n. 3, 31-12-2009
Anche tutta questa parte “Passaporti” non ha bisogno di
spiegazioni è chiara così ☺
Legge interamente scaricabile dal sito della Regione
Lombardia:
http://www.regione.lombardia.it
6
67
Importazione di animali Paesi Extra CE
• Non è necessaria la registrazione UVAC.
• E’ necessaria visita sanitaria degli animali al PIF (Posto di
Ispezione Frontaliera) che comunica inoltro animali a ASL
di destinazione.
• Il PIF potrebbe anche non essere sul territorio Italiano ma
quello di primo arrivo sul territorio della Comunità
Europea.
E’ obbligatorio inviare entro 24 ore all’ASL competente
territorialmente copia delle certificazioni sanitarie.
Per semplificare: se volete aprire un’attività che sia un negozio
(strutture fisse) o un “negozio mobile” (auto negozio per
mercati settimanali) dove si faccia: pensione, vendita o
toelettatura di animali, potete farlo ma dovete chiedere il
permesso. Questo vale anche per mostre ed esposizioni.
Ecco, adesso so che direte: “Ma come? Fino ad ora ci avete
detto – fate questo, fate quello – e poi una parte di quello che
ci avete detto di fare cambia perché è sostituita da una Legge
Regionale?”
Passaporti
• Cani gatti e furetti devono avere il passaporto.
(con i seguenti requisiti a seguito:)
• Il passaporto deve essere compilato correttamente nei
settori relativi: al proprietario, al segnalamento ed
identificazione dell’animale, alla vaccinazione
antirabbica
Si sa, l’Italia è bella anche per questo!
In realtà, se volete scaricare tutta la Legge Regionale e
leggerla (in tal caso vi consiglio una tanica da 5 lt di caffè
forte… fortissimo!) potete farlo al sito indicato, altrimenti più
semplicemente, sappiate che la parte che vi interessa
l’abbiamo inserita nel presente libretto come potete leggere.
• Attenzione alla vaccinazione antirabbica (la maggior
parte dei vaccini NON può essere usata su animali di età
inferiore a 3 mesi).
•
Devono trascorrere 21 giorni fra la data della
vaccinazione e la data di movimentazione.
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7
Art. 116 - Autorizzazioni (Legge Regionale n. 33/09)
1.
Le strutture di cui agli articoli … omissis… e quelle
destinate al ricovero, al pensionamento e al commercio
di animali d’affezione devono essere autorizzate dal
sindaco, previo parere favorevole dell’ASL competente.
Finite le Leggi Regionali e i Regolamenti Comunali, abbiamo
pensato di inserire questi quattro argomenti che troverete a
seguito, e che potranno tornarvi utili.
Pochi commenti da parte mia:
Attenti: iscriversi all’UVAC è obbligatorio, altrimenti rischiate
multe da euro 1.549 a euro 20.658 (mica noccioline!!!).
http://www.asl.milano.it/user/Default.aspx?SEZ=2&PAG=38&NOT=242
La modulistica necessaria per la presentazione di domanda di
autorizzazione è scaricabile dal sito:
Se avvisate l’UVAC di non esservi registrati, siete tenuti a
pagare spontaneamente (oblazione = pagamento
spontaneo) euro 3.098.
Oppure ritirabile presso: “Settore Arredo Verde e Qualità
Urbana” del Comune di Milano.
Ogni volta che aspettate l’arrivo di nuovi animali è obbligatorio
avvisare almeno 24 ore prima sia l’UVAC che l’Asl. Chi non lo fa
rischia una multa da euro 516 a euro 1.549.
Se avvisate l’Asl in ritardo, per evitare l’importo massimo della
multa (euro 1.549) siete tenuti a pagare spontaneamente
euro 516,46.
oblazione = pago perché riconosco di aver sbagliato ed
estinguo l’illecito senza fare ricorso.
Insomma: Autorità avvisate, multe evitate!
8
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Informazioni Generali sulla
movimentazione degli animali
Movimentazioni dirette di animali da paesi CE
• E’ obbligatorio registrarsi presso l’UVAC (Ufficio
Veterinario Adempimenti CE) Viale Monza, 1 20125
Milano Tel. 022828330- Fax 022822922 mail
[email protected]
• In riferimento alla normativa: Decreto Legislativo n. 28/93
e successive modificazioni - sanzione per omessa
registrazione da euro 1.549 a euro 20.658 - oblazione
3.098
Segnalazioni di arrivo
• E obbligatorio segnalare l’arrivo di partite di animali entro
24 ore all’UVAC più ASL competente territorialmente, si
informa che l’USL ha la possibilità di effettuare controlli
incrociati con relative conseguenze per coloro che
fossero inadempienti.
Il riferimento normativo: art. 13 bi, comma 1 D.L.vo
30.01.1993, n. 28 in combinato disposto con art. 56 L.
24.4.1998, n.128 – indica la sanzione per mancata
segnalazione da euro 516 a euro 1.549 oblazione euro
516,46
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Se avete letto l’Art.116 della Legge Regionale e non siete
svenuti, perché è in “tecnichese” strettissimo e capirlo è un
come vincere il superenalotto, allora sappiate che molto
semplicemente dovete ottenere l’autorizzazione dal Sindaco e
dall’Asl di pertinenza, ossia l’Asl competente.
Una volta sul sito, quando avrete la pagina aperta, cliccate
sulla frase:
“compilando l’apposita modulistica” (è una frase evidenziata
in blu e sottolineata) e vi si aprirà la domanda di autorizzazione
scaricabile o stampabile. Sulla domanda troverete indicato
anche tutto ciò che dovrete portare come documentazione e
altro per la regolare domanda.
Un consiglio amichevole: non dimenticate nulla dell’elenco!
Non c’è nulla di più irritante che recarsi negli uffici pubblici e
scoprire di dover tornare, dopo aver magari fatto una lunga
fila, perché vi siete dimenticati ad esempio una marca da
bollo!!!
Negoziante avvisato, tempo perso evitato! ☺
9
Art. 9 Strutture private (Reg. 2/2008)
1. Le strutture private adibite a ricovero di animali
d’affezione si distinguono in… omissis… pensioni, strutture a
scopo di allevamento, … omissis… ricoveri presso strutture
commerciali.
… omissis …
Mi pare chiaro che la Legge Regionale, ha delle cifre in alcuni
casi, “molto salate”, quindi occhio ad essere in regola, perché
sarebbe un vero peccato buttare i vs. soldi così, senza contare
3. La pensione è una struttura destinata al ricovero, a
scopo di lucro, di cani, gatti ed altri animali d’affezione di
proprietà.
4. La struttura a scopo di allevamento è una struttura
destinata al ricovero e riproduzione, ai fini commerciali, di cani,
gatti ed altri animali d’affezione.
… omissis …
6. Il ricovero presso strutture commerciali è una struttura
destinata al ricovero di animali destinati alla
commercializzazione.
che mi sono fatta in quattro per rendere questo libretto più
fluido, chiaro e divertente possibile, per mettervi in condizioni di
arrivare a leggerlo fino in fondo senza addormentarvi o svenire
già alla seconda pagina.
Quindi per favore evitate di prendere inutili multe!
Fatelo per gli animali, per voi, per le vostre finanze e anche un
po’ per me (se non vi è di troppo disturbo!) Grazie!
Art. 16 Requisiti dei ricoveri presso strutture
commerciali (Reg. 2/2008)
1. I ricoveri presso strutture commerciali possiedono:
a) gabbie singole o multiple di dimensioni indicate nella
tabella 2 dell’allegato B;
b) attrezzature per il lavaggio e la disinfezione delle
strutture;
c) deposito dei mangimi e zona per la preparazione dei
pasti;
d) idoneo sistema di smaltimento delle deiezioni.
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In questo articolo sono elencate le strutture che devono essere
autorizzate, abbiamo lasciato indicate solo quelle di vostro
interesse.
Art. 122 Sanzioni (Legge Regionale n. 33/09)
1,
Fatte salve le ipotesi di responsabilità penale (esempio:
maltrattamento) ai contravventori della presente
legge si
applicano le seguenti sanzioni :
a) da euro 150 a euro 900 per chi viola le disposizioni di cui
all’articolo 105, commi 1 ( condizioni
adeguate di
detenzione), … omissis…, 2 c) (animali come premi),
…omissis..
Per vostra informazione quando si usa il termine “ricovero” non
si intende “l’ospizio” come ben potete immaginare ☺ ma è
utilizzato per indicare genericamente “luogo dove si custodisco
gli animali”.
Chiarissimo!
Chiarissimo anche qui!
…omissis..
c) da euro 500 a euro 3000 per chi viola le disposizioni di cui
all’articolo 105, comma 2 d) (vendere sotto i 60 gg,
animali in vetrina) …omissis…
E pure qui non ci piove! E per essere anche più precisi negozi –
ingrossi – toelettature sono le strutture di vostro interesse
soggette a questo articolo.
…omissis…
d) da euro 25 a euro 150 per chi viola le disposizioni di
agli articoli 109 e 110 (anagrafe canina) … omissis…
… omissis…
e) da euro 500 a euro 3000 … omissis e per chi svolge le
attività
previste dalla legge in strutture prive
dell’autorizzazione di cui all’articolo 116.
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cui
Entriamo nel dettaglio, qui vi spieghiamo quali sono i requisiti
richiesti… sostanzialmente i criteri sono 3:
•
salvaguardare il benessere degli animali, ma come
abbiamo già detto più volte sicuramente è già nei vostri
pensieri questo concetto ☺
•
prevenire la diffusione di malattie.
•
non creare inconvenienti igienici (puzza puzza … che
puzza!)… si sa che in città la gente è più schizzinosa…
11
Art. 4 – Custodia adeguata dell’animale (Reg Tut.
Animali)
1.
2.
Ai fini dell’applicazione del presente Regolamento si
intende per possessore colui che detiene l’animale.
Ogni animale deve essere accudito in modo tale da
evitare inutili condizioni di sofferenza o di stress. A tal fine
il possessore deve custodirli nel rispetto dei bisogni
fisiologici ed etologici della specie custodita.
3.
Ogni animale deve avere a disposizione uno spazio
adeguato alle sue necessità, in funzione della taglia e
delle esigenze biologiche ed etologiche della specie.
4.
E’ vietato stabulare animali in strutture che non
permettano la posizione eretta, il decubito ed ogni altra
postura tipica della specie.
2. Anche se “il proprio cane” qui è inteso come possesso
anche temporaneo, ossia per il periodo che starà sotto la
vostra “tutela”, dovete iscriverlo all’anagrafe canina. Non vale
ovviamente per i cani “a pensione”.
3, Questo punto per quanto vi riguarda è chiaro (per fortuna!),
e il nuovo possessore del cane dovrà fare la stessa cosa che
avete fatto voi in precedenza… Un po’ come il passaggio di
proprietà di un’automobile… Certo il paragone non è dei
migliori ma rende bene l’idea! Assicuratevi che l’abbia fatto,
sennò potreste ritrovarvi ad essere proprietari di tantissimi cani!
Direi che è chiarissimo!
A leggere la prima frase quasi vengono i brividi: “identificazione
del cane con metodologia indolore”… Viene da chiedersi: Ma
prima che metodo usavano?”… Ah, che brutta malattia il
“tecnichese”, in verità vuol dire che se per esempio il tatuaggio
del cane è sbiadito e quindi illeggibile, o il microchip si è
“guastato” e non viene letto dal lettore elettronico, bisogna
farlo sostituire.
Mi raccomando: se il cane ha il tatuaggio illeggibile, tanto vale
far mettere il microchip! (è obbligatorio)
… Omissis …
Anche questo punto è molto chiaro: da voi devono entrare
solo cani identificati e iscritti in anagrafe altrimenti se vi arriva
un controllo prendete delle multe!!! …
Negoziante avvisato denaro risparmiato!!! ☺ ☺ ☺
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Art. 109 - Anagrafe canina regionale (L. R. n. 33/09)
2.
Il proprietario, il possessore o il detentore, anche
temporaneo, di un cane, compreso chi ne fa
commercio, è tenuto ad iscriverlo all’anagrafe canina
entro quindici giorni dall’inizio del possesso o entro trenta
giorni dalla nascita e comunque prima della sua
cessione a qualunque titolo.
3.
In caso di cessione definitiva, il cedente e il nuovo
proprietario sono tenuti a farne denuncia all’anagrafe
canina entro quindici giorni.
4.
Il proprietario, il possessore o il detentore è tenuto a
denunciare all’anagrafe canina la morte dell’animale e i
cambiamenti di residenza entro quindici giorni
5.
L’identificazione del cane è eseguita solo da veterinari
accreditati con metodologia indolore, secondo le
tecniche più avanzate, ed è contestuale all’iscrizione
all’anagrafe canina. Nel caso in cui l’identificazione
dovesse risultare illeggibile, il proprietario, il possessore o
il detentore è tenuto a provvedere nuovamente
all’identificazione del cane.
Art. 2 Tempi e modalità di registrazione presso l’anagrafe
(Reg. Regionale 2/2008)
1. Quindi chiunque lo “detenga” anche temporaneamente,
come un negoziante ad esempio.
Il verbo “detenga” è un po’ inquietante, ma è in “tecnichese”,
e fa pensare più ad un “detenuto” di S.Vittore, anziché ad un
simpatico animaletto, ma in realtà in questo caso chi “detiene”
non è che un “custode” o “temporaneo possessore”, non certo
un secondino!!!
E neppure un aguzzino!
3. Praticamente non è il caso di mettere un alano in mezzo
mq!!!
Stabulare = dare alloggio agli animali
4 . Le strutture private adibite a ricovero di animali d’affezione
accettano unicamente animali provvisti di un identificativo
leggibile.
60
13
6.
L’utilizzo di sistemi di correzione, in particolare durante
l’educazione o l’addestramento, deve essere limitato alle
situazioni indispensabili, e comunque ne è vietato l’abuso.
7.
I locali, i boxes, i recinti ed ogni altro ricovero adibito alla
custodia degli animali devono essere tenuti in buone
condizioni di pulizia e d’igiene.
8. E’ vietato possedere animali in numero o condizioni tali da
causare problemi di natura igienica o sanitaria, ovvero da
recare pregiudizio agli animali stessi o alle persone.
9.
Chiunque possiede a qualsiasi titolo un animale, è ritenuto
responsabile della sua custodia e della sua riproduzione,
nonché della custodia, della salute e del benessere della
prole.
Art. 5 – Nutrizione (Reg Tut. Animali)
1.
Ogni animale custodito deve avere accesso ad una
quantità di acqua e di cibo adeguati alla specie ed età,
salvo diversa disposizione del medico veterinario.
14
3. A questo punto, quando già stavate pensando “Bè, forse
posso nel caso cavarmela con poco”… Ecco che questo
punto sembra una frase da incubo! Cosa sarà questa terribile
legge 689? E cosa comporta? IN REALTA’ NON E’ TERRIBILE!!!
Visto che le leggi sono spesso e volentieri chiare solo per chi le
scrive, cercherò con parole semplici di raccontarvi come la
legge 689 sia una legge che “vi fa un favore”!
Ipotizzate che vi venga comunicato che dovete pagare una
multa (sanzione) perché avete commesso una o più
irregolarità, dovete sapere che la cifra della multa che
riceverete è già un terzo di quella massima prevista dalla
legge, oppure 2 volte quella della somma minima prevista
dalla legge… Vi starete chiedendo “perché?” (me lo sono
chiesto anch’io…).
In pratica vi sarà applicata la multa meno elevata per favorirvi
nel pagamento (incredibile eh?). Lo so che adesso vi state
chiedendo:”E dov’è il trucco?... Perché mi dovrebbero far
pagare meno rimettendoci loro???”… Si sa che “nessuno fa
niente per niente”. Questa agevolazione serve per ridurre il
numero di evasori nei pagamenti, loro una mano a non
evadere ve la danno e alla fine è un vantaggio per tutti! La
cifra ridotta però è valida SOLO se pagate entro i 60 giorni
indicati, se pagate in ritardo “addio sconto”: in tal caso la
multa sarà sicuramente più alta!!! Conclusione: non conviene
pagare in ritardo!
Anche nel caso decidiate di fare ricorso (scelta assolutamente
legittima se ritenete di avere ragione), se non doveste vincere,
la cifra della multa sarà più salata! (quindi siate sicuri in questo
caso di fare davvero la cosa giusta prima di farla!).
Per vostra informazione il termine “edittale” significa: “così
come scritto nella legge”.
Siete sopravvissuti anche a questa legge? Allora siete delle
vere rocce e possiamo procedere oltre!!!
59
3.
Le predette sanzioni pecuniarie saranno applicate ai
sensi della Legge 24 novembre 1981, n° 689 Modifiche al
sistema penale.
Legge 689 Art.16: pagamento in misura ridotta.
E’ ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta
Pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista
per la violazione commessa o, se più favorevole, al
doppio del minimo della sanzione edittale, oltre alle
spese di procedimento, entro il termine di 60 giorni dalla
constatazione immediata o, se questa non vi è stata,
dalla notifica degli estremi della violazione.
… Omissis…
6. Quando si parla de “l’utilizzo di sistemi di correzione”, si
intende QUALSIASI mezzo possa arrecare dolore o danno
all’animale.
Dal punto 4 (pagina precedente) al punto 9, in sintesi vi
stanno dicendo di trattare bene e con cura gli animali, per non
rischiare di maltrattarli.
Suggerimento estremamente utile e saggio direi per evitare di
incorrere in multe o denunce e soprattutto per preservare gli
animali in buona salute e forma così da evitare eventuali
contestazioni da parte dei clienti e denunce per
maltrattamenti.
Insomma null’altro che sano buonsenso che abbiamo tutti,
giusto?
Questo articolo mi pare chiaro no? Anche qui si richiede
buonsenso nell’interesse vostro e degli animali.
58
15
Art. 6 – Cura (Reg Tut. Animali)
1.
2.
Il possessore controlla lo stato di salute degli animali e le
strutture di detenzione; elimina i difetti delle stesse che
potrebbero compromettere le condizioni di benessere
degli animali, oppure prende altri adeguati
provvedimenti.
Attenzione: per leggere l’Art 32 ci vuole pazienza, calma e
mente fresca! Quindi se non ne potete più di leggi, regolamenti
e comma e siete stanchi, fate come in autostrada: fermatevi a
riposare e riprendete quando vi sentite in forma, anche perché
in quest’articolo si comincia a parlare di quanto ammontano le
multe!
1. Riassumendo: se violate uno o più punti e articoli indicati in
questo punto la multa può variare da 100 a 500 euro!
Il possessore deve provvedere affinché gli animali feriti o
malati ricevano immediatamente un trattamento
appropriato e se necessario consultare un medico
veterinario.
Art. 7 – Ricovero (Reg Tut. Animali)
1.
I requisiti per l’attivazione delle strutture di cui all’art.3,
dovranno essere conformi alle norme specifiche in
materia ove esistenti, compreso il presente Regolamento,
e devono essere finalizzate a:
•
prevenire la diffusione di malattie;
•
prevenire l’insorgere di inconvenienti igienici;
•
garantire il benessere degli animali.
2.
Il possessore deve provvedere ad un ricovero per gli
animali, in rapporto alle condizioni climatiche e alle
necessità della specie
16
2. Se violate uno o più punti e articoli indicati in questo punto
le multe possono variare da 50 a 200 euro.
57
Cap.VI – Adeguamenti e Sanzioni
Amministrative
Art 32 – Sanzioni (Reg Tut. Animali)
1.
2.
Fermo restando quanto previsto in materia dal
Regolamento di Igiene, le violazioni agli art. 3
(autorizzazione), 4,5, 6 (2° comma)(ossia “come tenere
l’animale”), 16 (spettacoli vietati), 17 (premi)(si applica la
Legge regionale 16 e relative sanzioni), …omissis…, 20, del
presente Regolamento comportano l’applicazione di
sanzioni pecuniarie amministrative da un minimo di 100
euro ad un massimo di 500 euro.
Le violazioni agli articoli 6 (1° comma),… omissis…, 10
(cani), 11(gatti), … omissis.., 13 (piccoli mammiferi), 15
(esotici), 19 (registro), … omissis…, 23 (esposizione in
vetrina), … omissis…, 30 del presente Regolamento
comportano l’applicazione di sanzioni pecuniarie
amministrative da un minimo di 50 euro ad un massimo di
200 euro.
1. Lo so che leggendo questo punto viene da pensare “ma
va’?... davvero?”… Lo so che sembrano argomenti scontati,
ma “meglio una spiegazione di troppo che non spiegare
abbastanza”… Quindi portate pazienza e andate avanti a
leggere… Semmai mettetevi comodi in poltrona e sorseggiate
un buon caffè forte!
Ovvio questo punto, no?... Non posso immaginare nessuno di
voi che NON se ne prenda cura!!!
State bevendo il caffè per restare svegli fino alla fine? Bene!...
Ok, andiamo avanti…
1. Non so voi, ma io quando ho letto questo punto 1.
ho detto “Ehhhh???” quindi me la sono fatta spiegare in
parole povere, ovvero: se volete aprire una delle attività di cui
si parla all’Articolo 3 (precedentemente citato), dovete
assicurarvi che siano “a posto = conformi” sia con il
Regolamento di Tutela degli Animali (questo) sia con altre
normative specifiche nel caso vi siano, cioè: informatevi bene
su tutto e non sottovalutate i dettagli circa i 3 argomenti
indicati (prev. diffusione malattie – prev. inconvenienti igienici
– garantire il benessere degli animali).
2. Il possessore (sempre voi) … eccetera… eccetera…
56
17
3.
Gli animali non devono essere tenuti al buio o esposti
costantemente ad illuminazione artificiale senza un
adeguato periodo di riposo. Se la luce naturale
disponibile è insufficiente a soddisfare le esigenze
comportamentali e fisiologiche degli animali, è
necessario prevedere una adeguata illuminazione
artificiale.
4.
I ricoveri devono essere facilmente accessibili e spaziosi
in modo che gli animali ospitati possano reggersi e
coricarsi, e devono essere costruiti in modo tale da
evitare lesioni agli animali.
5.
Le voliere devono avere dimensioni tali da permettere
all’uccello di dimensioni maggiori l’apertura alare
completa. Le vasche/acquari devono avere dimensioni
atte a permettere agli animali di potersi muovere
liberamente.
Allora come va? Ce la fate ad andare avanti a leggere?
Volete fare una pausa? Prendere una boccata d’aria fresca?
Se volete concedetevela ora, perché poi si passa a due
capitoli che scivolano via velocemente…
Non so voi, ma io leggendo questi regolamenti, mi sento come
quando studiavo per un esame o un compito in classe e mi
dicevo: “Mi ricorderò tutto?”… “Mi sarà chiaro tutto?”… “E se
mi dimentico qualcosa?”…
In questo caso voi siete più fortunati, perché potrete portare
sempre con voi questo libretto, senza dovervi scrivere gli
appunti sulle mani come facevo io!
Allora vi siete riposati? Andiamo avanti?... Ok!
E’ chiarissimo no? Strano, quasi incredibile ma è scritto in modo
semplice…
18
55
Dal punto 2 al punto 5 Si ribadisce il concetto:
“AMATE GLI ANIMALI” con cui avete a che fare e non
comportatevi come dei “Caino”, di conseguenza offrite loro le
migliori condizioni di vita… Mi pare ovvio e sono certa che è
assolutamente la vostra unica intenzione!
Cap. V – Esposizioni e Manifestazioni
Art. 23 – Prescrizioni (Reg Tut. Animali)
…. Omissis…
7.
E’ vietata l’esposizione di animali nelle vetrine di negozi
e simili, se non adeguatamente al riparo dal sole e con
condizioni di temperatura e illuminazione adeguate
(in base alla specie)
54
19
Capitolo II – Animali Domestici
Le pratiche non consentite già citate nei precedenti articoli
sono ad esempio: l’utilizzo di animali come premi –
combattimenti tra animali – eccetera…
Sezione II – Animali d’affezione
Nei punti a)b)c) vi ricordano in realtà di amare gli animali e
quindi di non maltrattarli perché la legge altrimenti vi punisce…
Ma voi siete sicuramente amanti degli animali, e quindi non
fareste mai nulla di tutto ciò, vero?
Art. 10 – Cani (Reg Tut. Animali)
1. I cani tenuti in locali, boxes, recinti, devono potersi
muovere giornalmente in modo corrispondente al loro
bisogno e devono poter uscire all’aperto. Per ogni altro
requisito si fa riferimento all’allegato 2 (cani) del presente
Regolamento.
Attenzione l’allegato 2 è stato sostituito da:
ALLEGATO B REGOLAMENTO REGIONALE 2/2008 Tabella 2 (articolo 16; articolo 21)
Nei punti d)e) vi stanno dicendo: “Eh si, è passata la legge!”
perciò se a qualcuno venisse qualche strana idea: giù le mani
da corde vocali, denti, artigli, orecchie e code!...
Gli animali ringraziano!
Per la cronaca: resezione sta per tagliare (resezione un verbo
che fa venire i brividi!)
REQUISITI DELLE GABBIE PER DETENZIONE INFERIORE A 30 GIORNI PRESSO
STRUTTURE COMMERCIALI
N° CaniGatti
Peso in Kg
per
gabbia
1
2
3
Superficie
N° CaniAlt. Gabbia
gabbia in
Gatti per
in cm.
mq
gabbia
Peso in Kg
Superficie
Alt. Gabbia
gabbia in
in cm.
mq
Fino a 4
0,3
60
fino a 4
1,2
60
da 4 a 8
0,6
60
da 4 a 8
1,6
60
da 8 a 20
1,5
80
da 8 a 20
4
80
oltre 20
2,5
120
Oltre 20
-
-
Fino a 4
0,6
60
fino a 4
1,5
60
da 4 a 8
1
60
da 8 a 20
2,5
80
4
5
da 4 a 8
2
60
da 8 a 20
4,7
80
oltre 20
3,5
120
Oltre 20
-
-
Fino a 4
1
60
/
/
/
/
da 4 a 8
1,4
60
/
/
/
/
da 8 a 20
3,5
80
/
/
/
/
oltre 20
4,6
120
/
/
/
/
20
Anche in questo punto mi sembra chiaro che si fa appello al
vostro buon cuore e buonsenso, visto che gli animali non sanno
fare “gli equilibristi” su una rete e che quella rete alle zampine
bene non fa di certo: insomma dategli anche un pavimento su
cui camminare! So che per voi era ovvio, ma per chi non
lo sa “s’ha da spiega’!”.
Idem per la tettoia, nel caso di animali tenuti all’aperto…
Un riparo contro le intemperie non si nega a nessuno,
quando si dice “avere un tetto sulla testa!”
53
Art. 20 – Pratiche vietate (Reg Tut. Animali)
1.
a)
b)
c)
d)
e)
2.
Oltre alle pratiche non consentite di cui agli articoli
precedenti, è vietato:
Eliminare l’acqua ai volatili per provocarne la muta;
Lasciare per periodi prolungati animali chiusi in veicoli o
rimorchi, in caso di temperature ambientali elevate o rigide;
Trasportare animali chiusi nel vano baule delle
autovetture o in altri rimorchi che non garantiscano
adeguata areazione;
Praticare interventi chirurgici per agevolare la tenuta
degli animali da compagnia, come la resezione delle
corde vocali, dei denti e l’ablazione degli artigli.
E’ fatta eccezione per gli interventi di asportazione della
falange supplementare dei cani e per gli interventi per
prevenire la riproduzione.
Praticare gli interventi chirurgici allo scopo di modificare
l’aspetto di un animale quali il taglio della coda e il taglio
delle orecchie.
E’ vietato stabulare qualsiasi animale in gabbie con la
pavimentazione di rete, fatto salvo quanto previsto in
merito dalle normative comunitarie (si riferisce in
particolare alle galline ovaiole). Tale divieto non si
applica per quelle gabbie che abbiano una
pavimentazione piena almeno del 50%; tutti gli animali
che sono detenuti o stabulati all’aperto devono avere
una tettoia sovrastante la gabbia di dimensioni doppie
rispetto alla gabbia.
52
Partendo dal presupposto che due passi per sgranchirsi le
gambe… ops, nel nostro caso le zampe, e scrollarsi la noia di
dosso non si negano a nessuno… E che i “bisognini” se si fanno
“fuori”, è sempre meglio che nello spazio dove si fa la
cuccia/nanna/pappa, abbiamo già chiarito che avere uno
spazio o la possibilità di far fare ai “piccoli amici” una
passeggiata è fondamentale!
Ed ora divertiamoci con un po’ di matematica, giusto per non
farci mancare nulla!
Come vedrete a seguito abbiamo una serie di “tabelle” per il
calcolo degli spazi dove tenere gli animali, calcolo che va
fatto correttamente per non rischiare di CREARE DEI CORRIDOI
invece di confortevoli spazi.
Facciamo un esempio (sembra un tuffo nei ricordi delle
elementari con i problemi dettati dalla maestra!):
Se abbiamo 3 cagnolini che pesano al massimo 15 Kg in totale,
cioè 5 kg a cane, che spazio a loro disposizione dovranno
avere se restano nel vostro negozio per meno di 30 giorni?
Zac! Consultiamo la ns. bella tabella A, e scopriamo che
devono avere minimo mq 1,40 con altezza cm 60.
Questo significa che le misure corrette dei lati del perimetro
dovranno ad esempio essere : cm 175 per cm 80, questo per
ottenere mq 1,40!
21
(articolo 18) SUPERFICI MININE DEI BOX DETENZIONE SUPERIORE A 30 GIORNI
(pensione, allevamento, etc.)
DIMENSIONI MINIME DEI BOX - art. 18
Capienza
prevista
1 cane
per ogni
cane in
più
Taglia dei
cani
Piccola
Media
Grossa
Parte Chiusa
in mq
1,0
1,5
2,0
Piccola
Media
0,8
1,0
Grossa
1,5
Parte Scoperta in
mq
2,0 (*)
2,5 (*)
3,0 (*)
(*) superficie utile
sino a 3 cani
1,5 (*)
2,0 (*)
2,5 (*)
(*) da aumentare
per ogni cane in
più, a partire da 4
TOT mq
3,0
4,0
5,0
2,3
3,0
4,0
Taglia piccola: fino a kg. 10 – media: da kg. 11 a kg. 30
–
grossa: oltre kg. 30
NOTA 1: I CANI DEVONO GIORNALMENTE USCIRE ALL’APERTO
NELLE ZONE DI SGAMBATA
Come dicevamo anche prima, ci stanno nuovamente
ricordando di: IMPARARE PRATICAMENTE A MEMORIA GLI ART.
4 – 5 – 6 – 7 – DEL CAPITOLO 1 del Reg. Tut. Animali perché sono
praticamente le “fondamenta” per un sacco di: punti, articoli e
note di questo “libretto” che dovrebbe essere per voi una
specie di “Mappa” per districarvi nel Mondo Burocratico
(speriamo!)
Questo è semplicissimo: procuratevi il Registro e non
dimenticate di aggiornarlo entro le 24 ore… Non vorrei doveste
saltare giù dal letto nel cuore della notte per correre in negozio
ad aggiornarlo… Se avete poca memoria fate un nodo al
fazzoletto! In realtà non c’è nulla di terribile o complicato da
compilare o lungo da fare, insomma un impegno di pochi
minuti al giorno… leva la multa di torno! ☺
Una volta sul sito, quando avrete la pagina aperta, cliccate
sulla frase:
“conforme al facsimile” (è una frase evidenziata in blu e
sottolineata) e vi si aprirà il facsimile di registro scaricabile o
stampabile.
NOTA 2: IL RAPPORTO FRA LATO PIU’ CORTO E LATO PIU’
LUNGO NON DEVE ESSERE INFERIORE AD UN TERZO.
22
51
Art. 19 – Vendita di animali, registrazione della
movimentazione (Reg Tut. Animali)
2.
I commercianti e i gestori di strutture che detengono
mammiferi devono dotarsi di registro di carico e scarico
vidimato dai Servizi Veterinari ASL
Per fare il calcolo corretto, così da poter rispettare la nota 2,
dovete usare la formula a seguito indicata dove 3 sta per un
terzo:
cm lato lungo : 3 = (risultato) cm lato più corto, rispettando così
la nota 2.
esempio: cm 180 : 3 = cm 60 (quindi vuol dire che il lato più
corto non può essere in questo caso inferiore a cm 60)
Lo stesso ragionamento si fa per i cani con permanenza presso
il vs. negozio per più di 60 giorni utilizzando la tabella B.
E con questa formula “cm lato lungo : 3 = risultato cm lato più
Il modulo “registro di carico e scarico” da far vidimare
da Servizi veterinari Usl è scaricabile al link:
corto “ con la matematica ce la siamo cavata!
Non so voi ma io sto alla matematica come la Nutella ad una
http://www.asl.milano.it/user/Default.aspx?SEZ=2&PAG=38&NOT=242
cotoletta alla milanese: uno schifo!
Oppure ritirabile presso: “Direzione Centrale Arredo, Decoro
urbano e Verde Ufficio Diritti degli Animali” del Comune di
Milano)
Quindi per capire soprattutto la nota 2 mi sono fatta spiegare
questa formula per calcolare le misure corrette, spero possa
esservi utile!
dove riportare le variazioni di entrata e uscita degli animali
entro 24 ore.
Sul registro i dati relativi agli animali devono essere riportati in
modo da consentirne l’identificazione.
(come richiesto sul registro. Vanno inseriti anche n° del
microchip o n° tatuaggio per i cani, mentre per i piccoli roditori
si inseriscono i dati di eventuali fatture o bolle di consegna)
50
Ovviamente la nota 1 mi pare inutile commentarla visto quanto
già detto all’inizio di questo articolo!
23
Art. 11 – Gatti (Reg Tut. Animali)
Praticamente se una volta il premio ad una fiera di paese, per
esempio, poteva essere un bell’agnellino, oggi potrà essere un
1.
2.
I gatti ricoverati in gabbie, locali, devono poter
disporre degli spazi previsti nell’ allegato 3 (gatti) del
presente Regolamento. (anche questa sostituita da
ALLEGATO B REGOLAMENTO REGIONALE 2/2008 Tabella 2
sotto i 30 giorni)
I ricoveri per gatti devono essere muniti di contenitori
per gli escrementi. Le strutture per la lungodegenza
devono essere dotate di un’ampia superficie di riposo,
nonché di oggetti per arrampicarsi e per limare gli artigli.
prosciutto, un caciocavallo, uno stereo, un viaggio alle
Maldive, … Ma nessun animale!!!
Anche gli animali hanno diritto alla loro “privacy” e quindi non
possono essere messi in vetrina! Inoltre i cuccioletti sotto i 60 gg
devono potersi godere la loro mamma e non essere
commercializzati: diamogli tempo di realizzare che sono venuti
al mondo, no?
…. Omissis…
Lo so, lo so, che leggendo questo punto (4) state pensando:
“Noooo, ancora?”… “Ce lo spiegate ancora?”… “Uffa…”
Va bé, forza resistete! Se ce l’avete fatta fin qui vuol dire che
avete un’ottima resistenza, e potete arrivare al traguardo…
Insomma fino all’ultima pagina! Ormai siano ben oltre la metà
e quindi la “corsa” ormai è tutta in discesa!
Per stringere: al punto 4 vi dicono di non dimenticare tutto
quello che è stato spiegato e rispiegato nei precedenti punti,
per evitare ogni tipo di problema incluse eventuali multe (che
non sono un problema da poco!)
24
49
2. È vietato:
… omissis …
c) usare animali come premio o regalo per giochi, feste e
sagre, lotterie, sottoscrizioni o altre attività;
Per gli amici gatti, per quanto riguarda il calcolo delle misure
per ottenere la superficie degli spazi adeguati, vale la stessa
formula matematica che sopra vi ho spiegato per i cani.
“cm lato lungo : 3 = risultato cm lato più corto “
d) destinare al commercio cani o gatti di età inferiore ai
sessanta giorni ed esporre nelle vetrine degli esercizi
commerciali o all’esterno degli stessi tutti gli animali d’affezione
di cui all’articolo 104 (animali d’affezione);
e) vendere animali a minorenni.
Anche in questo caso 3 sta per un terzo.
Mentre per i gatti la passeggiata non è consigliabile se non
avete uno spazio ampio ma senza vie di fuga, perché se “se la
filano” riacchiapparli è una vera e propria impresa!
Conviene quindi che abbiano appunto tutto lo spazio
necessario per muoversi, giocare, divertirsi e farsi le unghie:
… omissis …
un gatto che si annoia, che non può giocare e farsi le unghie,
diventa triste o scontroso, come biasimarlo del resto?
4. Gli animali d’affezione devono essere tenuti in condizioni
tali da non costituire pericolo per la salute umana.
Un gatto che gioca e si diverte troverà sicuramente una
famiglia molto prima di un gatto annoiato!
… omissis …
48
25
B) DETENZIONE DI GATTI PER PREMANENZE LUNGHE
(SUPERIORI A 30 GIORNI)
Art. 18 Reg. Regionale 2/2008
Questo punto parla da solo, praticamente si riferisce alle
specie protette di cui si parla anche all’art. 15 sopra citato.
…. Omissis…
5.
Le gabbie per i gatti hanno una superficie minima di un
metro quadrato ed altezza di un metro, con superficie di riposo
per massimo due soggetti compatibili.
…. Omissis…
Art. 19 Reg. Regionale 2/2008
(Requisiti delle unità di ricovero multiple per gatti)
1. Le unità di ricovero multiple per gatti possiedono i
seguenti requisiti:
a) altezza di almeno due metri;
b) condizioni di aerazione, umidità, illuminazione e
temperatura adeguate;
c) pareti in materiale facilmente lavabile e disinfettabile fino
all’altezza di 1,5 metri;
d) reti, sbarre, cancelli e porte in materiale resistente alla
corrosione e privi di spigoli vivi;
e) per la zona coperta, pavimento in materiale facilmente
lavabile e disinfettabile, con caratteristiche antiscivolo,
idonea pendenza e dispositivo di scarico che convogli i
reflui;
f) eventuali canaline adeguatamente coperte;
g) zona coperta dotata di ampie superfici di riposo, anche
disposte su più livelli e di adeguate strutture che consentano
il rifugio individuale e di arricchimenti ambientali;
26
Eccoci ad un altro “cambio di programma” L’ARTICOLO 17 del
Reg. Tut. Animali e stato sostituito dall’ARTICOLO 105 comma 2
lettera c) della Legge Regionale.
Come già detto in precedenza, se volete potete scaricare
tutta la Legge Regionale e leggerla (per chi soffre d’insonnia
potrebbe essere un ottimo rimedio!) potete farlo al sito
indicato, altrimenti più semplicemente, sappiate che la parte
che cambia, è quella che abbiamo inserito nel presente
libretto come potete leggere qui a lato!
47
1.
E’ vietato tenere animali selvatici o esotici alla catena
o legati al trespolo.
Art. 16 – Spettacoli vietati (Reg Tut. Animali)
E’ vietata la realizzazione di Zoo, mostre zoologiche itineranti,
mostre mercato e zoo safari che utilizzino animali appartenenti
a specie selvatiche ed esotiche.
5. Se per caso doveste custodire per più di 30 giorni, dei gatti
sappiate che potete tenerli in gabbie che però permettano
loro un certo movimento ed abbiano un ampiezza tale da
poter essere attrezzate con ripiani, grattatoi, cassette,
eccettera… Come detto più volte ricordiamoci di amarli e
rispettarli come esseri viventi!
Leonardo da Vinci ha detto: “anche il più piccolo dei felini è un
essere meraviglioso”.
ATTENZIONE
Art. 17 – Premi vincita (Reg Tut. Animali)
E STATO SOSTITUITO da:
art.105 comma 2 lettera c) della Legge
Regionale n. 33/09
… omissis …
46
Ancora meglio si può pensare a ricoveri multipli dove possono
essere tenuti anche più di 2 gatti in tal caso bisogna garantire
oltre le misure indispensabili sopra indicate anche tutte le
caratteristiche indicate qui a fianco.
Mi raccomando non stipateli come sardine in scatola se non
volete ritrovarvi delle iene al posto di adorabili gattini… come
sapete ogni gatto ha bisogno del suo spazio! Miaoooooo
27
h) eventuale zona scoperta dotata di tettoia di protezione
anche parziale completamente chiusa nella parte superiore
tramite reti o altri idonei mezzi che impediscano la fuga
degli animali e dotata di arricchimenti ambientali;
i) pavimentazione che garantisca un buon drenaggio;
j) abbeveratoi in materiale resistente e facilmente lavabile e
disinfettabile;
k) ciotole per il cibo o altri dispositivi per l’alimentazione, in
materiale resistente e facilmente lavabile e disinfettabile;
l) contenitori per gli escrementi dotati di idonea lettiera.
Art. 13 - Altre specie tenute in ambito domestico
(Reg Tut. Animali)
1.
Le altre specie d’affezione normalmente tenute in
ambito domestico, quali piccoli mammiferi, roditori, uccelli,
pesci,
tartarughe, devono essere tenute in condizioni adeguate alle
loro necessità fisiologiche ed etologiche. Per i piccoli
mammiferi più frequentemente commercializzati si rimanda
all’allegato 4 (piccoli mammiferi) al presente Regolamento.
28
Per farla breve (missione impossibile…), per gli animali selvatici
o esotici, ammessi dalla legge, e quindi che si possono tenere
in cattività (cattività = che si possono tenere), dovete creare un
ambiente adeguato per ogni specie, rispettando quanto
indicato nel Capitolo 1 del Reg. Tut.Animali, e cioè per
riassumere:
- Art. 4 (Reg.Tut.Animali) Custodia adeguata dell’animale
- Art. 5 (Reg.Tut.Animali) Nutrizione
- Art. 6 (Reg.Tut.Animali) Cura
- Art. 7 (Reg.Tut.Animali) Ricovero
Tutto questo rispettando le condizioni climatiche in cui sono
nati e cresciuti gli animali… Insomma se mettete un
pappagallo ad una temperatura di 5 gradi sicuramente non
sarà felice perché non è certo il suo clima abituale!!!
Siete ancora svegli a questo punto? O vi metto sul fuoco
un’altra moka di caffè?...
Ve lo chiedo perché ora arriva il bello… La NOTA 5
consideratela un riferimento, perché spiegarla è impossibile!
Si citano leggi e trattati che sono stati scritti in merito alle varie
specie animali in estinzione e quali specie si possono
vendere/acquistare/possedere oppure no.
Se volete farvi una cultura in merito potete “divertirvi” a
cercare e leggere tutte le leggi citate (auguri!), ma vi
suggerisco più semplicemente di chiedere al Corpo Forestale
di Milano in via Vitruvio, 43 tel. 02 6709476, quali sono le specie
protette che non si possono vendere e possedere.
45
Capitolo III – Animali selvatici ed esotici
Art. 15 – Condizioni di custodia (Reg Tut. Animali)
1.
Gli animali selvatici o esotici, qualora ne sia permessa la
custodia in cattività ai sensi della normativa vigente,
devono poter disporre delle condizioni climatiche e
ambientali simili a quelle dei luoghi d’origine (vedi nota
5); devono essere comunque rispettate le condizioni
previste nel precedente Capitolo 1.
Nota 5
1) Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e
vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3.3.1973
2) Legge 7.02.1992 n. 150 – Disciplina dei reati relativi all’applicazione
in Italia della Convenzione sul commercio internazionale delle specie
animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il
3.3.1973, di cui alla legge 19.12.1925 n. 874 e del Regolamento CEE
n. 3626/82 e successive modificazioni, nonché norme per la
commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi
e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l’incolumità
pubblica.
44
Non vorrei diventare più noiosa della legge, quindi credo
abbiate già capito chiaramente dai precedenti esempi, che i
miei consigli sono al fine di evitarvi ogni genere di problema
pratico, legale e burocratico!
29
ALLEGATO N. 4 PICCOLI MAMMIFERI
SPECIE
CATEGORIA
CONIGLIO
nano
DA 1 A 5
CAVIA
domestica
(MASSIMO
2 MESI DI ETA’)
SUPERFICIE
Mq. 0,35
CUCCIOLI
ALTEZZA
cm. 40
b) Qui vi chiedono di indicare nel manuale chi è il responsabile
delle struttura ossia “chi manda avanti la baracca” e chi è il
vostro veterinario di fiducia...
SCOIATTOLO
giapponese
RATTO
Suggerimento: se lo scrivete nella prima pagina sarà più
comodo e facile da trovare per tutti!
CINCILLA’
CONIGLIO
nano
Bene, fino a qui vi hanno detto tutto quello che va fatto e che
è bene inserire nel manuale, in questo punto non fanno altro
che dirvi quello che noi vi abbiamo già suggerito in
precedenza: ossia inserire tutte quelle attività sopra indicate
nel manuale.
MASSIMO 2
ADULTI
Mq. 0,42
cm. 60
CAVIA
domestica
SCOIATTOLO
giapponese
Siete ancora vivi???? Noi a tradurre questa parte ci siamo
dissanguate!!!... ma se anche voi siete arrivati alla fine di
questo capitolo “confusi e felici” potete decidere di andare
avanti o fare come noi una pausa e sorseggiare un tè o caffè!
RATTO
CINCILLA’
SPECIE
CATEGORIA
SUPERFICIE
ALTEZZA
FURETTO
MASSIMO 4 CUCCIOLI
Mq. 0,35
cm. 40
FURETTO
MASSIMO 2 ADULTI
Mq. 0,40
cm. 70
30
43
4. Al fine di garantire l’osservanza delle disposizioni,
ciascuna struttura si dota di un manuale che:
Quindi l’amichevole consiglio che vi do è quello di seguire le
indicazioni delle tabelle e note per la vostra serenità e quella
degli animali!
a) descrive le attività svolte e le procedure di
autocontrollo adottate;
b) reca l’individuazione del responsabile generale della
struttura e del responsabile sanitario.
42
31
SPECIE
TOPO domestico
CRICETO dorato o
CATEGORIA
SUPERFICIE
MASSIMO
2 CUCCIOLI
O ADULTI
ALTEZZA
Mq. 0,10
cm. 25
a) Per una struttura grande è necessario quanto indicato per
una struttura piccola sarà sufficiente avere un veterinario di
fiducia sempre disponibile o sapere qual è il pronto
soccorso veterinario più vicino in caso di bisogno. Per
quanto
riguarda le “schede” può andare bene il libretto sanitario
dell’animale.
Mq. 0,16
cm. 40
b) è importante la corretta conservazione dei farmaci (se
vanno tenuti in frigorifero oppure no) e che siano stati
prescritti dal veterinario con ricetta annessa.
RUSSO
GERBILLO della
Mongolia
TOPO DOMESTICO
CRICETO DORATO
O RUSSO
GERBILLO DELLA
MONGOLIA
DA 2 A 10
CUCCIOLI
(MASSIMO 2
MESI DI ETA’)
OPPURE
MASSIMO
4 ADULTI
3. non spaventatevi per quello che leggerete a seguito
ricordate che tutto è proporzionale alla grandezza della
vostra struttura!
NOTE:
• IL RAPPORTO FRA LATO PIU’ CORTO E LATO PIU’ LUNGO
NON DEVE ESSERE INFERIORE AD UN TERZO.
• PER IL FURETTO SONO NECESSARIE ALMENO DUE ORE AL
GIORNO DI PERMANENZA FUORI DALLA GABBIA.
• LE FEMMINE PARTORIENTI O CON CUCCIOLI FINO A 30
GIORNI D’ ETA’, DI TUTTE LE SPECIE ELENCATE, DEVONO
ESSERE ISOLATE IN GABBIE SINGOLE.
c) tutti questi punti fondamentali di attività quotidiane
indispensabili non è necessario che le inseriate nel
manuale…
Perché è implicito che vengano fatte sicuramente uno per
amore degli animali e perché altrimenti si incorre in alcune
sanzioni … meglio evitarle!!!
d)
Anche se avremmo voluto togliere questo punto molto
triste, e che riguarda più in particolare i canili , abbiamo
pensato di lasciarlo perché se malauguratamente uno dei
vostri animaletti dovesse “venire a mancare” riguarda
anche voi… sicuramente siete al corrente del fatto che
NON POTETE gettarlo nei “rifiuti comuni”, ma dovete
chiamare una ditta autorizzata per questo tipo di attività.
e) l’igiene prima di tutto… che ve lo diciamo a fare!!!
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3. In particolare, sono organizzate le seguenti attività:
a) l’assistenza medica sugli animali, la gestione delle
emergenze e urgenze, anche mediante apposite
convenzioni con strutture veterinarie pubbliche o
private, la predisposizione e l’aggiornamento delle
schede individuali;
b) l’eventuale gestione dei farmaci e dei presidi medicochirurgici;
c)
il governo quotidiano degli animali, con riferimento
all’alimentazione, alla pulizia dei box, alla verifica dello
stato di salute e benessere, all’attività motoria
nell’area dedicata, per tutti gli animali idonei;
d)
la gestione dei rifiuti speciali e dei sottoprodotti di
origine animale quali carcasse e pezzi anatomici;
e)
la disinfezione, disinfestazione e derattizzazione.
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Art. 20 Requisiti delle gabbie presso strutture
commerciali (Reg. Regionale 2/2008)
1. Le gabbie presso strutture commerciali possiedono i
seguenti requisiti:
a) condizioni di ventilazione, illuminazione e temperatura
adeguate;
b) pareti in materiale facilmente lavabile e disinfettabile;
c) reti, sbarre, cancelli e porte in materiale resistente alla
corrosione e privi di spigoli vivi;
d) pavimento in materiale facilmente lavabile e
disinfettabile, con caratteristiche antiscivolo.
Art. 25 Modalità di gestione delle strutture zoofile, delle
pensioni, delle strutture
a scopo di allevamento, delle strutture amatoriali e
dei ricoveri presso strutture commerciali
(Reg. Regionale 2/2008)
2.
La gestione delle strutture zoofile, delle pensioni, delle
strutture a scopo di allevamento, delle strutture
amatoriali e dei ricoveri presso strutture commerciali
garantisce:
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2) anche in questo caso si tratta di segnare questi dati nel
manuale, ma il buonsenso di cui continuiamo a parlare
dice che se avete una sola gabbia o spazio è inutile , ma
è invece utilissimo se avete più gabbie o spazi dove
magari ci sono animali uguali: vi sarà di enorme aiuto per
non confondervi con i microchip… Un vantaggio non
indifferente in questo mondo sempre di corsa! ☺
3) idem per le uscite!
e) informazioni da scrivere sempre nel manuale ammesso
che abbiate del personale. Mi raccomando: ricordate
che per lavorare con gli animali non può essere “un
chiunque” ma deve avere un’adeguata formazione… Mi
raccomando!
2. Capperi e adesso cosa ci stanno citando con questo
comma/lettera/numeri/articolo… AIUTOOOOOO!!!
In realtà vi stanno solo dicendo di nuovo che sul registro
obbligatorio delle entrate ed uscite dovete segnare
quello che abbiamo indicato ai precedenti punti 1) 2) 3)
(parliamo dei punti con la parentesi per non confondervi
da quelli senza!!!… Evviva la legge facilissima da capire!!!)
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2) ricovero: assegnazione dei box e gestione della
permanenza;
Il regolamento regionale oltre a fornirvi le utili informazioni
in merito ai requisiti strutturali, ossia sul come deve essere la
vostra struttura per rispettare le regole vi indica anche
come gestirla al meglio in totale autonomia… meglio di
così!
All’Art. 20 c’è elencato ciò che è necessario
strutturalmente e non serve spiegare altro.
3) dimissione: registrazione in anagrafe informatizzata
secondo le modalità di cui all’articolo 4, comma 1;
e) la gestione del personale dipendente e non, con
riferimento a turnazioni, presenze, infortuni e formazione,
con modalità e tempi previsti dalla Consulta di cui
all’articolo 117 della l.r. 33/2009;
f) …Omissis…
g) … Omissis…
h)… Omissis…
2. Le operazioni di cui al comma 1, lettera d), numeri 1, 2 e 3
devono trovare riscontro nel registro di cui all’articolo 4,
comma 2, lettera e) della l.r. 16/2006
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Sicuramente è importantissimo che la vostra struttura sia
perfetta da un punto di vista strutturale: spazi – pavimenti Illuminazione – areazione- eccetera…
Ma è ancora più importante, è come viene gestita in
generale la struttura, per agevolarvi la legge vi chiede di
tenere una sorta di “manuale” (Come quello delle
Giovani Marmotte!) dove scrivere quello che normalmente
fate e quello che va fatto assolutamente in base alla
legge e al buonsenso.
Non spaventatevi, non vi chiedono di scrivere un romanzo
di 200 pagine, ma brevi informazioni che torneranno utili
anche a voi per avere un metodo organizzativo fisso e che
vi aiuterà in modi insospettati, ad esempio: qualora aveste
un controllo ufficiale il “manuale” sarà indispensabile per
dimostrare la vostra perfetta organizzazione, così come se
doveste avere qualcuno che vi aiuta farglielo leggere vi
farà risparmiare tempo e spiegazioni…
Quindi armatevi di penna e calamaio e buona scrittura!
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b) la manutenzione ordinaria e straordinaria della
struttura e delle attrezzature;
a) vi stanno dicendo in poche parole che se si rompe
un angolo di gabbia, un pezzo di pavimento o di
qualsiasi altra cosa dovete essere solerti nel
sistemarla mantenendo il tutto in perfette
condizioni.
c) l’approvvigionamento dei beni ed eventuali servizi in
convenzione;
b) Non dovete mai restare senza il necessario per gli
animali (cibo – sabbia – eccetera). Per “servizi in
convenzione” si intende che se ad esempio la
pulizia delle gabbie ve la fa un fornitore estero
dovete tenerlo sotto controllo affinché faccia bene
il suo lavoro.
d) la gestione clinico-sanitaria;
c) Questo punto così sintetico in realtà è uno dei punti
più importanti della gestione, ossia è indispensabile
che vi ricordiate ad esempio: di non mettere
cuccioli di provenienze diverse insieme questo per
evitare eventuali contagi, soprattutto se
malauguratamente non sono vaccinati (anche se
sarebbe meglio averli tutti vaccinati). .. Come al
solito si tratta di buonsenso quello che tutti noi
sicuramente abbiamo!
e) la gestione amministrativa, con riferimento ai flussi
informativi e l’archiviazione, nel rispetto della disciplina
in materia di trattamento dei dati personali, delle
seguenti attività:
d) In sintesi questo punto vi richiede di spiegare sul
manuale come registrate le entrate/uscite degli
animali e tutto quello interente a questa operazione
come ad esempio il trattamento dei dati personali
degli acquirenti e dei fornitori.
1) accettazione: identificazione e aggiornamento
dell’anagrafe informatizzata secondo le modalità
di cui all’articolo 4, comma 1;
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1) Si parla di cani sempre e di gatti e di furetti quando
hanno il passaporto quindi in questi casi si fa riferimento al
verificare che abbiano il microchip leggibile e che
corrisponda a quello indicato sul libretto o passaporto.
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