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Opuscolo per negozi che commercializzano animali
ASL DI MILANO DIPARTIMENTO VETERINARIO Distretto Sud Viale Molise 66/B tel. 0285789083 fax 0285789059 Via Boifava, 25 tel. 0285788923 fax 0285789199 Distretto Nord Via Quarenghi, 40 tel. 0285788921 fax 0238102916 Via Cherasco, 7/5 tel. 0285788920 fax 0285789197 Sesto San Giovanni Via Carlo Marx, 155 tel. 0285784030 Fax 0285784039 Mail: [email protected] 72 Tutto ciò che avreste voluto sapere per essere in regola con il vostro negozio, ma non avete mai osato chiedere! NORMATIVA SULLA DETENZIONE DI ANIMALI A SCOPO DI VENDITA REGOLAMENTO COMUNALE DI TUTELA DEGLI ANIMALI e modifiche del medesimo apportate dalla LEGGE REGIONALE n. 33 del 30 dicembre 2009 e dal Regolamento Regione Lombardia n.2 del 5 maggio 2008 ECCOCI ALLA FINE!!! A questo punto non mi resta che salutarvi. Sperando di essere riuscita a rendere la lettura di questo “polpettone” di leggi indispensabili, meno indigesta, avendo aggiunto un po’ di sapore alla solita noia “legislativa”. Io ce l’ho messa tutta e credetemi tradurre e rendere divertente il “tecnichese” è stato tutto tranne che facile, ma alla fine si è rivelata una sfida divertente! ☺ Buona lavoro a tutti e…Complimenti per essere arrivati fino alla fine ed aver raggiunto il vostro Traguardo! Ciao, Bau, Miao! 2 71 Premessa Quando la Dott.ssa Nicoletta Schiavini del presidio di Igiene Veterinaria – Asl di Milano, mi ha chiesto se potevo occuparmi insieme a lei, della stesura di questo libretto aggiornandolo e rendendolo più piacevole nella lettura, ho accolto con gioia l’idea. Certo la comunicazione è il mio “mestiere”, ma vi garantisco che rendere “il tecnichese” una lingua comprensibile e divertente allo stesso tempo, per “una profana come me” non è stato facile! Devo dire grazie infinite a Nicoletta che con pazienza ha risposto chiaramente a tutte le domande che le facevo… Sì, credo di essere stata l’esempio migliore per rendere comprensibile tutto il contenuto, perché la prima volta che l’ho letto mi sono detta: “Ehhhhhh?????....” l’ho chiamata e le ho detto testualmente: “Scusa , la prossima settimana posso venire da te a farmi tradurre parola per parola?”… Così abbiamo fatto e abbiamo creato questo “collage” delle varie norme che riguardano il vostro settore merceologico: negozi di e per animali. Fatta la parte “tecnica”, ho messo “del mio”, pensando che: se pur importante avere da una parte tutta la legge che vi riguarda in dettaglio, dall’altra poteva esservi d’aiuto, sostegno e anche sollievo il commento di “un’ironica profana” condito da una punta di senso dell’humor… Se non altro per accompagnarvi fino alla fine della lettura di ciò che vi sarà, ci auguriamo tutti, un utile e ottimo strumento di lavoro con un pizzico di novità, sia per i cambiamenti legislativi, sia, per quanto mi riguarda, per l’inconsueta traduzione tutto tranne che seriosa! Emanuela Giordano 70 3 REGOLAMENTO COMUNALE di TUTELA DEGLI ANIMALI Questa legge è nuova: è stata fatta per bloccare il traffico illegale di cuccioli. Approvato dal Consiglio Comunale in data 10.10.2005 con deliberazione n. 57/2005 divenuta esecutiva dal 21.11.2005 Capitolo I – Disposizioni generali … omissis… Art. 3 – Segnalazione e autorizzazione (Reg Tut. Animali) 1. e 2. Sostanzialmente vi dicono che è vietato importare cuccioli senza passaporto e vaccinazioni obbligatorie, quindi di età inferiore a 3 mesi e 21 giorni. Attenzione a non farvi imbrogliare da chi vi fornisce/importa gli animali perché gli animali importati illegalmente verranno confiscati. E non solo si prendono anche multe salate come potete leggere a fianco… Quindi meglio evitare la beffa e pure il danno! ☺ modulo scaricabile: http://www.asl.milano.it/user/Default.aspx?SEZ=2&PAG=38&NOT=242 (cliccare su: apposita modulistica) Oppure ritirabile presso l’Ufficio Tutela Animali o presso i Distretti Veterinari. 1. L’attivazione delle seguenti strutture fisse o mobili destinate, in modo continuativo o temporaneo, alla permanenza e degenza di animali, o nelle quali si verifica movimentazione di animali, è consentita previa segnalazione da parte dell’interessato e conseguente autorizzazione del Direttore del Settore Ambiente ed Energia (ora Settore Arredo, Verde e Qualità Urbana), su parere favorevole dei competenti Servizi della ASL: 4 3. è chiaro come il sole. 4. Attenzione: qui vi dicono che se venite punti per aver contravvenuto ad uno dei precedenti punti vi possono far chiudere lì attività per un periodo, o nel caso in cui siate “recidivi” per sempre!! “Stay in bell” State in campana! 69 LEGGE 4 novembre 2010, n. 201 Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno. (testo in vigore dal 04.12.2010) ART. 4. (Traffico illecito di animali da compagnia). Il regolamento è interamente scaricabile sul seguente sito: http://www.asl.milano.it/user/Default.aspx?SEZ=2&PAG=39&NOT=216 (cliccare su: Regolamento comunale di tutela degli animali) Se non avete internet, non perdetevi d’animo già alla prima riga: chiedete a qualcuno di scaricarvelo oppure potete sempre utilizzare un internet point… 1. Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, reiteratamente o tramite attività organizzate, introduce nel territorio nazionale animali da compagnia …omissis …. privi di sistemi per l'identificazione individuale e delle necessarie certificazioni sanitarie e non muniti, ove richiesto, di passaporto individuale, è punito con la reclusione da tre mesi a un anno e con la multa da euro 3.000 a euro 15.000. Tanto per cominciare sappiate che ogni volta che incontrate la parola: …Omissis… anticipata e seguita dai puntini, indica che e stata “omessa” una parte che non riguarda il vostro settore. 2. Idem per chi per profitto , trasporta, cede o riceve pet. Reg Tut. Animali = Regolamento (Comunale) Tutela Animali 3. La pena è aumentata se gli animali hanno età accertata inferiore a dodici settimane o se provengono da zone con misure sanitarie restrittive. Il modulo è scaricabile da internet… 4. In caso di condanna o applicazione pena: confisca animali, sospensione da tre mesi a tre anni attività. Se recidiva interdizione all’attività. … omissis… Il titolo dell’Art 3 è praticamente: Apertura attività e richiesta autorizzazione oppure potete fare una passeggiata e ritirarlo presso l’ufficio indicato o il Distretto Veterinario più vicino a voi. “permanenza e degenza di animali” = pensioni “nelle quali si verifica movimentazione di animali” = ad esempio grossisti o luoghi di toelettatura. 68 5 …… omissis… Questa parte non ha bisogno di spiegazioni è chiara così ☺ c) negozi, autonegozi o similari e relativi depositi, strutture per il commercio all’ingrosso, toelettature; d) mostre ed esposizioni; … omissis … ATTENZIONE Art. 3 – Segnalazione e autorizzazione (Reg Tut. Animali) E STATO SOSTITUITO IN PARTE ED INTEGRATO da: Art. 116 – Autorizzazioni Legge Regionale n. 33 del 30 dicembre 2009 (L.R. 33/09) Capo II – Norme relative alla tutela degli animali da affezione e prevenzione del randagismo B.U.R.L. Bollettino n. 52, Supplemento n. 3, 31-12-2009 Anche tutta questa parte “Passaporti” non ha bisogno di spiegazioni è chiara così ☺ Legge interamente scaricabile dal sito della Regione Lombardia: http://www.regione.lombardia.it 6 67 Importazione di animali Paesi Extra CE • Non è necessaria la registrazione UVAC. • E’ necessaria visita sanitaria degli animali al PIF (Posto di Ispezione Frontaliera) che comunica inoltro animali a ASL di destinazione. • Il PIF potrebbe anche non essere sul territorio Italiano ma quello di primo arrivo sul territorio della Comunità Europea. E’ obbligatorio inviare entro 24 ore all’ASL competente territorialmente copia delle certificazioni sanitarie. Per semplificare: se volete aprire un’attività che sia un negozio (strutture fisse) o un “negozio mobile” (auto negozio per mercati settimanali) dove si faccia: pensione, vendita o toelettatura di animali, potete farlo ma dovete chiedere il permesso. Questo vale anche per mostre ed esposizioni. Ecco, adesso so che direte: “Ma come? Fino ad ora ci avete detto – fate questo, fate quello – e poi una parte di quello che ci avete detto di fare cambia perché è sostituita da una Legge Regionale?” Passaporti • Cani gatti e furetti devono avere il passaporto. (con i seguenti requisiti a seguito:) • Il passaporto deve essere compilato correttamente nei settori relativi: al proprietario, al segnalamento ed identificazione dell’animale, alla vaccinazione antirabbica Si sa, l’Italia è bella anche per questo! In realtà, se volete scaricare tutta la Legge Regionale e leggerla (in tal caso vi consiglio una tanica da 5 lt di caffè forte… fortissimo!) potete farlo al sito indicato, altrimenti più semplicemente, sappiate che la parte che vi interessa l’abbiamo inserita nel presente libretto come potete leggere. • Attenzione alla vaccinazione antirabbica (la maggior parte dei vaccini NON può essere usata su animali di età inferiore a 3 mesi). • Devono trascorrere 21 giorni fra la data della vaccinazione e la data di movimentazione. 66 7 Art. 116 - Autorizzazioni (Legge Regionale n. 33/09) 1. Le strutture di cui agli articoli … omissis… e quelle destinate al ricovero, al pensionamento e al commercio di animali d’affezione devono essere autorizzate dal sindaco, previo parere favorevole dell’ASL competente. Finite le Leggi Regionali e i Regolamenti Comunali, abbiamo pensato di inserire questi quattro argomenti che troverete a seguito, e che potranno tornarvi utili. Pochi commenti da parte mia: Attenti: iscriversi all’UVAC è obbligatorio, altrimenti rischiate multe da euro 1.549 a euro 20.658 (mica noccioline!!!). http://www.asl.milano.it/user/Default.aspx?SEZ=2&PAG=38&NOT=242 La modulistica necessaria per la presentazione di domanda di autorizzazione è scaricabile dal sito: Se avvisate l’UVAC di non esservi registrati, siete tenuti a pagare spontaneamente (oblazione = pagamento spontaneo) euro 3.098. Oppure ritirabile presso: “Settore Arredo Verde e Qualità Urbana” del Comune di Milano. Ogni volta che aspettate l’arrivo di nuovi animali è obbligatorio avvisare almeno 24 ore prima sia l’UVAC che l’Asl. Chi non lo fa rischia una multa da euro 516 a euro 1.549. Se avvisate l’Asl in ritardo, per evitare l’importo massimo della multa (euro 1.549) siete tenuti a pagare spontaneamente euro 516,46. oblazione = pago perché riconosco di aver sbagliato ed estinguo l’illecito senza fare ricorso. Insomma: Autorità avvisate, multe evitate! 8 65 Informazioni Generali sulla movimentazione degli animali Movimentazioni dirette di animali da paesi CE • E’ obbligatorio registrarsi presso l’UVAC (Ufficio Veterinario Adempimenti CE) Viale Monza, 1 20125 Milano Tel. 022828330- Fax 022822922 mail [email protected] • In riferimento alla normativa: Decreto Legislativo n. 28/93 e successive modificazioni - sanzione per omessa registrazione da euro 1.549 a euro 20.658 - oblazione 3.098 Segnalazioni di arrivo • E obbligatorio segnalare l’arrivo di partite di animali entro 24 ore all’UVAC più ASL competente territorialmente, si informa che l’USL ha la possibilità di effettuare controlli incrociati con relative conseguenze per coloro che fossero inadempienti. Il riferimento normativo: art. 13 bi, comma 1 D.L.vo 30.01.1993, n. 28 in combinato disposto con art. 56 L. 24.4.1998, n.128 – indica la sanzione per mancata segnalazione da euro 516 a euro 1.549 oblazione euro 516,46 64 Se avete letto l’Art.116 della Legge Regionale e non siete svenuti, perché è in “tecnichese” strettissimo e capirlo è un come vincere il superenalotto, allora sappiate che molto semplicemente dovete ottenere l’autorizzazione dal Sindaco e dall’Asl di pertinenza, ossia l’Asl competente. Una volta sul sito, quando avrete la pagina aperta, cliccate sulla frase: “compilando l’apposita modulistica” (è una frase evidenziata in blu e sottolineata) e vi si aprirà la domanda di autorizzazione scaricabile o stampabile. Sulla domanda troverete indicato anche tutto ciò che dovrete portare come documentazione e altro per la regolare domanda. Un consiglio amichevole: non dimenticate nulla dell’elenco! Non c’è nulla di più irritante che recarsi negli uffici pubblici e scoprire di dover tornare, dopo aver magari fatto una lunga fila, perché vi siete dimenticati ad esempio una marca da bollo!!! Negoziante avvisato, tempo perso evitato! ☺ 9 Art. 9 Strutture private (Reg. 2/2008) 1. Le strutture private adibite a ricovero di animali d’affezione si distinguono in… omissis… pensioni, strutture a scopo di allevamento, … omissis… ricoveri presso strutture commerciali. … omissis … Mi pare chiaro che la Legge Regionale, ha delle cifre in alcuni casi, “molto salate”, quindi occhio ad essere in regola, perché sarebbe un vero peccato buttare i vs. soldi così, senza contare 3. La pensione è una struttura destinata al ricovero, a scopo di lucro, di cani, gatti ed altri animali d’affezione di proprietà. 4. La struttura a scopo di allevamento è una struttura destinata al ricovero e riproduzione, ai fini commerciali, di cani, gatti ed altri animali d’affezione. … omissis … 6. Il ricovero presso strutture commerciali è una struttura destinata al ricovero di animali destinati alla commercializzazione. che mi sono fatta in quattro per rendere questo libretto più fluido, chiaro e divertente possibile, per mettervi in condizioni di arrivare a leggerlo fino in fondo senza addormentarvi o svenire già alla seconda pagina. Quindi per favore evitate di prendere inutili multe! Fatelo per gli animali, per voi, per le vostre finanze e anche un po’ per me (se non vi è di troppo disturbo!) Grazie! Art. 16 Requisiti dei ricoveri presso strutture commerciali (Reg. 2/2008) 1. I ricoveri presso strutture commerciali possiedono: a) gabbie singole o multiple di dimensioni indicate nella tabella 2 dell’allegato B; b) attrezzature per il lavaggio e la disinfezione delle strutture; c) deposito dei mangimi e zona per la preparazione dei pasti; d) idoneo sistema di smaltimento delle deiezioni. 10 63 In questo articolo sono elencate le strutture che devono essere autorizzate, abbiamo lasciato indicate solo quelle di vostro interesse. Art. 122 Sanzioni (Legge Regionale n. 33/09) 1, Fatte salve le ipotesi di responsabilità penale (esempio: maltrattamento) ai contravventori della presente legge si applicano le seguenti sanzioni : a) da euro 150 a euro 900 per chi viola le disposizioni di cui all’articolo 105, commi 1 ( condizioni adeguate di detenzione), … omissis…, 2 c) (animali come premi), …omissis.. Per vostra informazione quando si usa il termine “ricovero” non si intende “l’ospizio” come ben potete immaginare ☺ ma è utilizzato per indicare genericamente “luogo dove si custodisco gli animali”. Chiarissimo! Chiarissimo anche qui! …omissis.. c) da euro 500 a euro 3000 per chi viola le disposizioni di cui all’articolo 105, comma 2 d) (vendere sotto i 60 gg, animali in vetrina) …omissis… E pure qui non ci piove! E per essere anche più precisi negozi – ingrossi – toelettature sono le strutture di vostro interesse soggette a questo articolo. …omissis… d) da euro 25 a euro 150 per chi viola le disposizioni di agli articoli 109 e 110 (anagrafe canina) … omissis… … omissis… e) da euro 500 a euro 3000 … omissis e per chi svolge le attività previste dalla legge in strutture prive dell’autorizzazione di cui all’articolo 116. 62 cui Entriamo nel dettaglio, qui vi spieghiamo quali sono i requisiti richiesti… sostanzialmente i criteri sono 3: • salvaguardare il benessere degli animali, ma come abbiamo già detto più volte sicuramente è già nei vostri pensieri questo concetto ☺ • prevenire la diffusione di malattie. • non creare inconvenienti igienici (puzza puzza … che puzza!)… si sa che in città la gente è più schizzinosa… 11 Art. 4 – Custodia adeguata dell’animale (Reg Tut. Animali) 1. 2. Ai fini dell’applicazione del presente Regolamento si intende per possessore colui che detiene l’animale. Ogni animale deve essere accudito in modo tale da evitare inutili condizioni di sofferenza o di stress. A tal fine il possessore deve custodirli nel rispetto dei bisogni fisiologici ed etologici della specie custodita. 3. Ogni animale deve avere a disposizione uno spazio adeguato alle sue necessità, in funzione della taglia e delle esigenze biologiche ed etologiche della specie. 4. E’ vietato stabulare animali in strutture che non permettano la posizione eretta, il decubito ed ogni altra postura tipica della specie. 2. Anche se “il proprio cane” qui è inteso come possesso anche temporaneo, ossia per il periodo che starà sotto la vostra “tutela”, dovete iscriverlo all’anagrafe canina. Non vale ovviamente per i cani “a pensione”. 3, Questo punto per quanto vi riguarda è chiaro (per fortuna!), e il nuovo possessore del cane dovrà fare la stessa cosa che avete fatto voi in precedenza… Un po’ come il passaggio di proprietà di un’automobile… Certo il paragone non è dei migliori ma rende bene l’idea! Assicuratevi che l’abbia fatto, sennò potreste ritrovarvi ad essere proprietari di tantissimi cani! Direi che è chiarissimo! A leggere la prima frase quasi vengono i brividi: “identificazione del cane con metodologia indolore”… Viene da chiedersi: Ma prima che metodo usavano?”… Ah, che brutta malattia il “tecnichese”, in verità vuol dire che se per esempio il tatuaggio del cane è sbiadito e quindi illeggibile, o il microchip si è “guastato” e non viene letto dal lettore elettronico, bisogna farlo sostituire. Mi raccomando: se il cane ha il tatuaggio illeggibile, tanto vale far mettere il microchip! (è obbligatorio) … Omissis … Anche questo punto è molto chiaro: da voi devono entrare solo cani identificati e iscritti in anagrafe altrimenti se vi arriva un controllo prendete delle multe!!! … Negoziante avvisato denaro risparmiato!!! ☺ ☺ ☺ 12 61 Art. 109 - Anagrafe canina regionale (L. R. n. 33/09) 2. Il proprietario, il possessore o il detentore, anche temporaneo, di un cane, compreso chi ne fa commercio, è tenuto ad iscriverlo all’anagrafe canina entro quindici giorni dall’inizio del possesso o entro trenta giorni dalla nascita e comunque prima della sua cessione a qualunque titolo. 3. In caso di cessione definitiva, il cedente e il nuovo proprietario sono tenuti a farne denuncia all’anagrafe canina entro quindici giorni. 4. Il proprietario, il possessore o il detentore è tenuto a denunciare all’anagrafe canina la morte dell’animale e i cambiamenti di residenza entro quindici giorni 5. L’identificazione del cane è eseguita solo da veterinari accreditati con metodologia indolore, secondo le tecniche più avanzate, ed è contestuale all’iscrizione all’anagrafe canina. Nel caso in cui l’identificazione dovesse risultare illeggibile, il proprietario, il possessore o il detentore è tenuto a provvedere nuovamente all’identificazione del cane. Art. 2 Tempi e modalità di registrazione presso l’anagrafe (Reg. Regionale 2/2008) 1. Quindi chiunque lo “detenga” anche temporaneamente, come un negoziante ad esempio. Il verbo “detenga” è un po’ inquietante, ma è in “tecnichese”, e fa pensare più ad un “detenuto” di S.Vittore, anziché ad un simpatico animaletto, ma in realtà in questo caso chi “detiene” non è che un “custode” o “temporaneo possessore”, non certo un secondino!!! E neppure un aguzzino! 3. Praticamente non è il caso di mettere un alano in mezzo mq!!! Stabulare = dare alloggio agli animali 4 . Le strutture private adibite a ricovero di animali d’affezione accettano unicamente animali provvisti di un identificativo leggibile. 60 13 6. L’utilizzo di sistemi di correzione, in particolare durante l’educazione o l’addestramento, deve essere limitato alle situazioni indispensabili, e comunque ne è vietato l’abuso. 7. I locali, i boxes, i recinti ed ogni altro ricovero adibito alla custodia degli animali devono essere tenuti in buone condizioni di pulizia e d’igiene. 8. E’ vietato possedere animali in numero o condizioni tali da causare problemi di natura igienica o sanitaria, ovvero da recare pregiudizio agli animali stessi o alle persone. 9. Chiunque possiede a qualsiasi titolo un animale, è ritenuto responsabile della sua custodia e della sua riproduzione, nonché della custodia, della salute e del benessere della prole. Art. 5 – Nutrizione (Reg Tut. Animali) 1. Ogni animale custodito deve avere accesso ad una quantità di acqua e di cibo adeguati alla specie ed età, salvo diversa disposizione del medico veterinario. 14 3. A questo punto, quando già stavate pensando “Bè, forse posso nel caso cavarmela con poco”… Ecco che questo punto sembra una frase da incubo! Cosa sarà questa terribile legge 689? E cosa comporta? IN REALTA’ NON E’ TERRIBILE!!! Visto che le leggi sono spesso e volentieri chiare solo per chi le scrive, cercherò con parole semplici di raccontarvi come la legge 689 sia una legge che “vi fa un favore”! Ipotizzate che vi venga comunicato che dovete pagare una multa (sanzione) perché avete commesso una o più irregolarità, dovete sapere che la cifra della multa che riceverete è già un terzo di quella massima prevista dalla legge, oppure 2 volte quella della somma minima prevista dalla legge… Vi starete chiedendo “perché?” (me lo sono chiesto anch’io…). In pratica vi sarà applicata la multa meno elevata per favorirvi nel pagamento (incredibile eh?). Lo so che adesso vi state chiedendo:”E dov’è il trucco?... Perché mi dovrebbero far pagare meno rimettendoci loro???”… Si sa che “nessuno fa niente per niente”. Questa agevolazione serve per ridurre il numero di evasori nei pagamenti, loro una mano a non evadere ve la danno e alla fine è un vantaggio per tutti! La cifra ridotta però è valida SOLO se pagate entro i 60 giorni indicati, se pagate in ritardo “addio sconto”: in tal caso la multa sarà sicuramente più alta!!! Conclusione: non conviene pagare in ritardo! Anche nel caso decidiate di fare ricorso (scelta assolutamente legittima se ritenete di avere ragione), se non doveste vincere, la cifra della multa sarà più salata! (quindi siate sicuri in questo caso di fare davvero la cosa giusta prima di farla!). Per vostra informazione il termine “edittale” significa: “così come scritto nella legge”. Siete sopravvissuti anche a questa legge? Allora siete delle vere rocce e possiamo procedere oltre!!! 59 3. Le predette sanzioni pecuniarie saranno applicate ai sensi della Legge 24 novembre 1981, n° 689 Modifiche al sistema penale. Legge 689 Art.16: pagamento in misura ridotta. E’ ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta Pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale, oltre alle spese di procedimento, entro il termine di 60 giorni dalla constatazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notifica degli estremi della violazione. … Omissis… 6. Quando si parla de “l’utilizzo di sistemi di correzione”, si intende QUALSIASI mezzo possa arrecare dolore o danno all’animale. Dal punto 4 (pagina precedente) al punto 9, in sintesi vi stanno dicendo di trattare bene e con cura gli animali, per non rischiare di maltrattarli. Suggerimento estremamente utile e saggio direi per evitare di incorrere in multe o denunce e soprattutto per preservare gli animali in buona salute e forma così da evitare eventuali contestazioni da parte dei clienti e denunce per maltrattamenti. Insomma null’altro che sano buonsenso che abbiamo tutti, giusto? Questo articolo mi pare chiaro no? Anche qui si richiede buonsenso nell’interesse vostro e degli animali. 58 15 Art. 6 – Cura (Reg Tut. Animali) 1. 2. Il possessore controlla lo stato di salute degli animali e le strutture di detenzione; elimina i difetti delle stesse che potrebbero compromettere le condizioni di benessere degli animali, oppure prende altri adeguati provvedimenti. Attenzione: per leggere l’Art 32 ci vuole pazienza, calma e mente fresca! Quindi se non ne potete più di leggi, regolamenti e comma e siete stanchi, fate come in autostrada: fermatevi a riposare e riprendete quando vi sentite in forma, anche perché in quest’articolo si comincia a parlare di quanto ammontano le multe! 1. Riassumendo: se violate uno o più punti e articoli indicati in questo punto la multa può variare da 100 a 500 euro! Il possessore deve provvedere affinché gli animali feriti o malati ricevano immediatamente un trattamento appropriato e se necessario consultare un medico veterinario. Art. 7 – Ricovero (Reg Tut. Animali) 1. I requisiti per l’attivazione delle strutture di cui all’art.3, dovranno essere conformi alle norme specifiche in materia ove esistenti, compreso il presente Regolamento, e devono essere finalizzate a: • prevenire la diffusione di malattie; • prevenire l’insorgere di inconvenienti igienici; • garantire il benessere degli animali. 2. Il possessore deve provvedere ad un ricovero per gli animali, in rapporto alle condizioni climatiche e alle necessità della specie 16 2. Se violate uno o più punti e articoli indicati in questo punto le multe possono variare da 50 a 200 euro. 57 Cap.VI – Adeguamenti e Sanzioni Amministrative Art 32 – Sanzioni (Reg Tut. Animali) 1. 2. Fermo restando quanto previsto in materia dal Regolamento di Igiene, le violazioni agli art. 3 (autorizzazione), 4,5, 6 (2° comma)(ossia “come tenere l’animale”), 16 (spettacoli vietati), 17 (premi)(si applica la Legge regionale 16 e relative sanzioni), …omissis…, 20, del presente Regolamento comportano l’applicazione di sanzioni pecuniarie amministrative da un minimo di 100 euro ad un massimo di 500 euro. Le violazioni agli articoli 6 (1° comma),… omissis…, 10 (cani), 11(gatti), … omissis.., 13 (piccoli mammiferi), 15 (esotici), 19 (registro), … omissis…, 23 (esposizione in vetrina), … omissis…, 30 del presente Regolamento comportano l’applicazione di sanzioni pecuniarie amministrative da un minimo di 50 euro ad un massimo di 200 euro. 1. Lo so che leggendo questo punto viene da pensare “ma va’?... davvero?”… Lo so che sembrano argomenti scontati, ma “meglio una spiegazione di troppo che non spiegare abbastanza”… Quindi portate pazienza e andate avanti a leggere… Semmai mettetevi comodi in poltrona e sorseggiate un buon caffè forte! Ovvio questo punto, no?... Non posso immaginare nessuno di voi che NON se ne prenda cura!!! State bevendo il caffè per restare svegli fino alla fine? Bene!... Ok, andiamo avanti… 1. Non so voi, ma io quando ho letto questo punto 1. ho detto “Ehhhh???” quindi me la sono fatta spiegare in parole povere, ovvero: se volete aprire una delle attività di cui si parla all’Articolo 3 (precedentemente citato), dovete assicurarvi che siano “a posto = conformi” sia con il Regolamento di Tutela degli Animali (questo) sia con altre normative specifiche nel caso vi siano, cioè: informatevi bene su tutto e non sottovalutate i dettagli circa i 3 argomenti indicati (prev. diffusione malattie – prev. inconvenienti igienici – garantire il benessere degli animali). 2. Il possessore (sempre voi) … eccetera… eccetera… 56 17 3. Gli animali non devono essere tenuti al buio o esposti costantemente ad illuminazione artificiale senza un adeguato periodo di riposo. Se la luce naturale disponibile è insufficiente a soddisfare le esigenze comportamentali e fisiologiche degli animali, è necessario prevedere una adeguata illuminazione artificiale. 4. I ricoveri devono essere facilmente accessibili e spaziosi in modo che gli animali ospitati possano reggersi e coricarsi, e devono essere costruiti in modo tale da evitare lesioni agli animali. 5. Le voliere devono avere dimensioni tali da permettere all’uccello di dimensioni maggiori l’apertura alare completa. Le vasche/acquari devono avere dimensioni atte a permettere agli animali di potersi muovere liberamente. Allora come va? Ce la fate ad andare avanti a leggere? Volete fare una pausa? Prendere una boccata d’aria fresca? Se volete concedetevela ora, perché poi si passa a due capitoli che scivolano via velocemente… Non so voi, ma io leggendo questi regolamenti, mi sento come quando studiavo per un esame o un compito in classe e mi dicevo: “Mi ricorderò tutto?”… “Mi sarà chiaro tutto?”… “E se mi dimentico qualcosa?”… In questo caso voi siete più fortunati, perché potrete portare sempre con voi questo libretto, senza dovervi scrivere gli appunti sulle mani come facevo io! Allora vi siete riposati? Andiamo avanti?... Ok! E’ chiarissimo no? Strano, quasi incredibile ma è scritto in modo semplice… 18 55 Dal punto 2 al punto 5 Si ribadisce il concetto: “AMATE GLI ANIMALI” con cui avete a che fare e non comportatevi come dei “Caino”, di conseguenza offrite loro le migliori condizioni di vita… Mi pare ovvio e sono certa che è assolutamente la vostra unica intenzione! Cap. V – Esposizioni e Manifestazioni Art. 23 – Prescrizioni (Reg Tut. Animali) …. Omissis… 7. E’ vietata l’esposizione di animali nelle vetrine di negozi e simili, se non adeguatamente al riparo dal sole e con condizioni di temperatura e illuminazione adeguate (in base alla specie) 54 19 Capitolo II – Animali Domestici Le pratiche non consentite già citate nei precedenti articoli sono ad esempio: l’utilizzo di animali come premi – combattimenti tra animali – eccetera… Sezione II – Animali d’affezione Nei punti a)b)c) vi ricordano in realtà di amare gli animali e quindi di non maltrattarli perché la legge altrimenti vi punisce… Ma voi siete sicuramente amanti degli animali, e quindi non fareste mai nulla di tutto ciò, vero? Art. 10 – Cani (Reg Tut. Animali) 1. I cani tenuti in locali, boxes, recinti, devono potersi muovere giornalmente in modo corrispondente al loro bisogno e devono poter uscire all’aperto. Per ogni altro requisito si fa riferimento all’allegato 2 (cani) del presente Regolamento. Attenzione l’allegato 2 è stato sostituito da: ALLEGATO B REGOLAMENTO REGIONALE 2/2008 Tabella 2 (articolo 16; articolo 21) Nei punti d)e) vi stanno dicendo: “Eh si, è passata la legge!” perciò se a qualcuno venisse qualche strana idea: giù le mani da corde vocali, denti, artigli, orecchie e code!... Gli animali ringraziano! Per la cronaca: resezione sta per tagliare (resezione un verbo che fa venire i brividi!) REQUISITI DELLE GABBIE PER DETENZIONE INFERIORE A 30 GIORNI PRESSO STRUTTURE COMMERCIALI N° CaniGatti Peso in Kg per gabbia 1 2 3 Superficie N° CaniAlt. Gabbia gabbia in Gatti per in cm. mq gabbia Peso in Kg Superficie Alt. Gabbia gabbia in in cm. mq Fino a 4 0,3 60 fino a 4 1,2 60 da 4 a 8 0,6 60 da 4 a 8 1,6 60 da 8 a 20 1,5 80 da 8 a 20 4 80 oltre 20 2,5 120 Oltre 20 - - Fino a 4 0,6 60 fino a 4 1,5 60 da 4 a 8 1 60 da 8 a 20 2,5 80 4 5 da 4 a 8 2 60 da 8 a 20 4,7 80 oltre 20 3,5 120 Oltre 20 - - Fino a 4 1 60 / / / / da 4 a 8 1,4 60 / / / / da 8 a 20 3,5 80 / / / / oltre 20 4,6 120 / / / / 20 Anche in questo punto mi sembra chiaro che si fa appello al vostro buon cuore e buonsenso, visto che gli animali non sanno fare “gli equilibristi” su una rete e che quella rete alle zampine bene non fa di certo: insomma dategli anche un pavimento su cui camminare! So che per voi era ovvio, ma per chi non lo sa “s’ha da spiega’!”. Idem per la tettoia, nel caso di animali tenuti all’aperto… Un riparo contro le intemperie non si nega a nessuno, quando si dice “avere un tetto sulla testa!” 53 Art. 20 – Pratiche vietate (Reg Tut. Animali) 1. a) b) c) d) e) 2. Oltre alle pratiche non consentite di cui agli articoli precedenti, è vietato: Eliminare l’acqua ai volatili per provocarne la muta; Lasciare per periodi prolungati animali chiusi in veicoli o rimorchi, in caso di temperature ambientali elevate o rigide; Trasportare animali chiusi nel vano baule delle autovetture o in altri rimorchi che non garantiscano adeguata areazione; Praticare interventi chirurgici per agevolare la tenuta degli animali da compagnia, come la resezione delle corde vocali, dei denti e l’ablazione degli artigli. E’ fatta eccezione per gli interventi di asportazione della falange supplementare dei cani e per gli interventi per prevenire la riproduzione. Praticare gli interventi chirurgici allo scopo di modificare l’aspetto di un animale quali il taglio della coda e il taglio delle orecchie. E’ vietato stabulare qualsiasi animale in gabbie con la pavimentazione di rete, fatto salvo quanto previsto in merito dalle normative comunitarie (si riferisce in particolare alle galline ovaiole). Tale divieto non si applica per quelle gabbie che abbiano una pavimentazione piena almeno del 50%; tutti gli animali che sono detenuti o stabulati all’aperto devono avere una tettoia sovrastante la gabbia di dimensioni doppie rispetto alla gabbia. 52 Partendo dal presupposto che due passi per sgranchirsi le gambe… ops, nel nostro caso le zampe, e scrollarsi la noia di dosso non si negano a nessuno… E che i “bisognini” se si fanno “fuori”, è sempre meglio che nello spazio dove si fa la cuccia/nanna/pappa, abbiamo già chiarito che avere uno spazio o la possibilità di far fare ai “piccoli amici” una passeggiata è fondamentale! Ed ora divertiamoci con un po’ di matematica, giusto per non farci mancare nulla! Come vedrete a seguito abbiamo una serie di “tabelle” per il calcolo degli spazi dove tenere gli animali, calcolo che va fatto correttamente per non rischiare di CREARE DEI CORRIDOI invece di confortevoli spazi. Facciamo un esempio (sembra un tuffo nei ricordi delle elementari con i problemi dettati dalla maestra!): Se abbiamo 3 cagnolini che pesano al massimo 15 Kg in totale, cioè 5 kg a cane, che spazio a loro disposizione dovranno avere se restano nel vostro negozio per meno di 30 giorni? Zac! Consultiamo la ns. bella tabella A, e scopriamo che devono avere minimo mq 1,40 con altezza cm 60. Questo significa che le misure corrette dei lati del perimetro dovranno ad esempio essere : cm 175 per cm 80, questo per ottenere mq 1,40! 21 (articolo 18) SUPERFICI MININE DEI BOX DETENZIONE SUPERIORE A 30 GIORNI (pensione, allevamento, etc.) DIMENSIONI MINIME DEI BOX - art. 18 Capienza prevista 1 cane per ogni cane in più Taglia dei cani Piccola Media Grossa Parte Chiusa in mq 1,0 1,5 2,0 Piccola Media 0,8 1,0 Grossa 1,5 Parte Scoperta in mq 2,0 (*) 2,5 (*) 3,0 (*) (*) superficie utile sino a 3 cani 1,5 (*) 2,0 (*) 2,5 (*) (*) da aumentare per ogni cane in più, a partire da 4 TOT mq 3,0 4,0 5,0 2,3 3,0 4,0 Taglia piccola: fino a kg. 10 – media: da kg. 11 a kg. 30 – grossa: oltre kg. 30 NOTA 1: I CANI DEVONO GIORNALMENTE USCIRE ALL’APERTO NELLE ZONE DI SGAMBATA Come dicevamo anche prima, ci stanno nuovamente ricordando di: IMPARARE PRATICAMENTE A MEMORIA GLI ART. 4 – 5 – 6 – 7 – DEL CAPITOLO 1 del Reg. Tut. Animali perché sono praticamente le “fondamenta” per un sacco di: punti, articoli e note di questo “libretto” che dovrebbe essere per voi una specie di “Mappa” per districarvi nel Mondo Burocratico (speriamo!) Questo è semplicissimo: procuratevi il Registro e non dimenticate di aggiornarlo entro le 24 ore… Non vorrei doveste saltare giù dal letto nel cuore della notte per correre in negozio ad aggiornarlo… Se avete poca memoria fate un nodo al fazzoletto! In realtà non c’è nulla di terribile o complicato da compilare o lungo da fare, insomma un impegno di pochi minuti al giorno… leva la multa di torno! ☺ Una volta sul sito, quando avrete la pagina aperta, cliccate sulla frase: “conforme al facsimile” (è una frase evidenziata in blu e sottolineata) e vi si aprirà il facsimile di registro scaricabile o stampabile. NOTA 2: IL RAPPORTO FRA LATO PIU’ CORTO E LATO PIU’ LUNGO NON DEVE ESSERE INFERIORE AD UN TERZO. 22 51 Art. 19 – Vendita di animali, registrazione della movimentazione (Reg Tut. Animali) 2. I commercianti e i gestori di strutture che detengono mammiferi devono dotarsi di registro di carico e scarico vidimato dai Servizi Veterinari ASL Per fare il calcolo corretto, così da poter rispettare la nota 2, dovete usare la formula a seguito indicata dove 3 sta per un terzo: cm lato lungo : 3 = (risultato) cm lato più corto, rispettando così la nota 2. esempio: cm 180 : 3 = cm 60 (quindi vuol dire che il lato più corto non può essere in questo caso inferiore a cm 60) Lo stesso ragionamento si fa per i cani con permanenza presso il vs. negozio per più di 60 giorni utilizzando la tabella B. E con questa formula “cm lato lungo : 3 = risultato cm lato più Il modulo “registro di carico e scarico” da far vidimare da Servizi veterinari Usl è scaricabile al link: corto “ con la matematica ce la siamo cavata! Non so voi ma io sto alla matematica come la Nutella ad una http://www.asl.milano.it/user/Default.aspx?SEZ=2&PAG=38&NOT=242 cotoletta alla milanese: uno schifo! Oppure ritirabile presso: “Direzione Centrale Arredo, Decoro urbano e Verde Ufficio Diritti degli Animali” del Comune di Milano) Quindi per capire soprattutto la nota 2 mi sono fatta spiegare questa formula per calcolare le misure corrette, spero possa esservi utile! dove riportare le variazioni di entrata e uscita degli animali entro 24 ore. Sul registro i dati relativi agli animali devono essere riportati in modo da consentirne l’identificazione. (come richiesto sul registro. Vanno inseriti anche n° del microchip o n° tatuaggio per i cani, mentre per i piccoli roditori si inseriscono i dati di eventuali fatture o bolle di consegna) 50 Ovviamente la nota 1 mi pare inutile commentarla visto quanto già detto all’inizio di questo articolo! 23 Art. 11 – Gatti (Reg Tut. Animali) Praticamente se una volta il premio ad una fiera di paese, per esempio, poteva essere un bell’agnellino, oggi potrà essere un 1. 2. I gatti ricoverati in gabbie, locali, devono poter disporre degli spazi previsti nell’ allegato 3 (gatti) del presente Regolamento. (anche questa sostituita da ALLEGATO B REGOLAMENTO REGIONALE 2/2008 Tabella 2 sotto i 30 giorni) I ricoveri per gatti devono essere muniti di contenitori per gli escrementi. Le strutture per la lungodegenza devono essere dotate di un’ampia superficie di riposo, nonché di oggetti per arrampicarsi e per limare gli artigli. prosciutto, un caciocavallo, uno stereo, un viaggio alle Maldive, … Ma nessun animale!!! Anche gli animali hanno diritto alla loro “privacy” e quindi non possono essere messi in vetrina! Inoltre i cuccioletti sotto i 60 gg devono potersi godere la loro mamma e non essere commercializzati: diamogli tempo di realizzare che sono venuti al mondo, no? …. Omissis… Lo so, lo so, che leggendo questo punto (4) state pensando: “Noooo, ancora?”… “Ce lo spiegate ancora?”… “Uffa…” Va bé, forza resistete! Se ce l’avete fatta fin qui vuol dire che avete un’ottima resistenza, e potete arrivare al traguardo… Insomma fino all’ultima pagina! Ormai siano ben oltre la metà e quindi la “corsa” ormai è tutta in discesa! Per stringere: al punto 4 vi dicono di non dimenticare tutto quello che è stato spiegato e rispiegato nei precedenti punti, per evitare ogni tipo di problema incluse eventuali multe (che non sono un problema da poco!) 24 49 2. È vietato: … omissis … c) usare animali come premio o regalo per giochi, feste e sagre, lotterie, sottoscrizioni o altre attività; Per gli amici gatti, per quanto riguarda il calcolo delle misure per ottenere la superficie degli spazi adeguati, vale la stessa formula matematica che sopra vi ho spiegato per i cani. “cm lato lungo : 3 = risultato cm lato più corto “ d) destinare al commercio cani o gatti di età inferiore ai sessanta giorni ed esporre nelle vetrine degli esercizi commerciali o all’esterno degli stessi tutti gli animali d’affezione di cui all’articolo 104 (animali d’affezione); e) vendere animali a minorenni. Anche in questo caso 3 sta per un terzo. Mentre per i gatti la passeggiata non è consigliabile se non avete uno spazio ampio ma senza vie di fuga, perché se “se la filano” riacchiapparli è una vera e propria impresa! Conviene quindi che abbiano appunto tutto lo spazio necessario per muoversi, giocare, divertirsi e farsi le unghie: … omissis … un gatto che si annoia, che non può giocare e farsi le unghie, diventa triste o scontroso, come biasimarlo del resto? 4. Gli animali d’affezione devono essere tenuti in condizioni tali da non costituire pericolo per la salute umana. Un gatto che gioca e si diverte troverà sicuramente una famiglia molto prima di un gatto annoiato! … omissis … 48 25 B) DETENZIONE DI GATTI PER PREMANENZE LUNGHE (SUPERIORI A 30 GIORNI) Art. 18 Reg. Regionale 2/2008 Questo punto parla da solo, praticamente si riferisce alle specie protette di cui si parla anche all’art. 15 sopra citato. …. Omissis… 5. Le gabbie per i gatti hanno una superficie minima di un metro quadrato ed altezza di un metro, con superficie di riposo per massimo due soggetti compatibili. …. Omissis… Art. 19 Reg. Regionale 2/2008 (Requisiti delle unità di ricovero multiple per gatti) 1. Le unità di ricovero multiple per gatti possiedono i seguenti requisiti: a) altezza di almeno due metri; b) condizioni di aerazione, umidità, illuminazione e temperatura adeguate; c) pareti in materiale facilmente lavabile e disinfettabile fino all’altezza di 1,5 metri; d) reti, sbarre, cancelli e porte in materiale resistente alla corrosione e privi di spigoli vivi; e) per la zona coperta, pavimento in materiale facilmente lavabile e disinfettabile, con caratteristiche antiscivolo, idonea pendenza e dispositivo di scarico che convogli i reflui; f) eventuali canaline adeguatamente coperte; g) zona coperta dotata di ampie superfici di riposo, anche disposte su più livelli e di adeguate strutture che consentano il rifugio individuale e di arricchimenti ambientali; 26 Eccoci ad un altro “cambio di programma” L’ARTICOLO 17 del Reg. Tut. Animali e stato sostituito dall’ARTICOLO 105 comma 2 lettera c) della Legge Regionale. Come già detto in precedenza, se volete potete scaricare tutta la Legge Regionale e leggerla (per chi soffre d’insonnia potrebbe essere un ottimo rimedio!) potete farlo al sito indicato, altrimenti più semplicemente, sappiate che la parte che cambia, è quella che abbiamo inserito nel presente libretto come potete leggere qui a lato! 47 1. E’ vietato tenere animali selvatici o esotici alla catena o legati al trespolo. Art. 16 – Spettacoli vietati (Reg Tut. Animali) E’ vietata la realizzazione di Zoo, mostre zoologiche itineranti, mostre mercato e zoo safari che utilizzino animali appartenenti a specie selvatiche ed esotiche. 5. Se per caso doveste custodire per più di 30 giorni, dei gatti sappiate che potete tenerli in gabbie che però permettano loro un certo movimento ed abbiano un ampiezza tale da poter essere attrezzate con ripiani, grattatoi, cassette, eccettera… Come detto più volte ricordiamoci di amarli e rispettarli come esseri viventi! Leonardo da Vinci ha detto: “anche il più piccolo dei felini è un essere meraviglioso”. ATTENZIONE Art. 17 – Premi vincita (Reg Tut. Animali) E STATO SOSTITUITO da: art.105 comma 2 lettera c) della Legge Regionale n. 33/09 … omissis … 46 Ancora meglio si può pensare a ricoveri multipli dove possono essere tenuti anche più di 2 gatti in tal caso bisogna garantire oltre le misure indispensabili sopra indicate anche tutte le caratteristiche indicate qui a fianco. Mi raccomando non stipateli come sardine in scatola se non volete ritrovarvi delle iene al posto di adorabili gattini… come sapete ogni gatto ha bisogno del suo spazio! Miaoooooo 27 h) eventuale zona scoperta dotata di tettoia di protezione anche parziale completamente chiusa nella parte superiore tramite reti o altri idonei mezzi che impediscano la fuga degli animali e dotata di arricchimenti ambientali; i) pavimentazione che garantisca un buon drenaggio; j) abbeveratoi in materiale resistente e facilmente lavabile e disinfettabile; k) ciotole per il cibo o altri dispositivi per l’alimentazione, in materiale resistente e facilmente lavabile e disinfettabile; l) contenitori per gli escrementi dotati di idonea lettiera. Art. 13 - Altre specie tenute in ambito domestico (Reg Tut. Animali) 1. Le altre specie d’affezione normalmente tenute in ambito domestico, quali piccoli mammiferi, roditori, uccelli, pesci, tartarughe, devono essere tenute in condizioni adeguate alle loro necessità fisiologiche ed etologiche. Per i piccoli mammiferi più frequentemente commercializzati si rimanda all’allegato 4 (piccoli mammiferi) al presente Regolamento. 28 Per farla breve (missione impossibile…), per gli animali selvatici o esotici, ammessi dalla legge, e quindi che si possono tenere in cattività (cattività = che si possono tenere), dovete creare un ambiente adeguato per ogni specie, rispettando quanto indicato nel Capitolo 1 del Reg. Tut.Animali, e cioè per riassumere: - Art. 4 (Reg.Tut.Animali) Custodia adeguata dell’animale - Art. 5 (Reg.Tut.Animali) Nutrizione - Art. 6 (Reg.Tut.Animali) Cura - Art. 7 (Reg.Tut.Animali) Ricovero Tutto questo rispettando le condizioni climatiche in cui sono nati e cresciuti gli animali… Insomma se mettete un pappagallo ad una temperatura di 5 gradi sicuramente non sarà felice perché non è certo il suo clima abituale!!! Siete ancora svegli a questo punto? O vi metto sul fuoco un’altra moka di caffè?... Ve lo chiedo perché ora arriva il bello… La NOTA 5 consideratela un riferimento, perché spiegarla è impossibile! Si citano leggi e trattati che sono stati scritti in merito alle varie specie animali in estinzione e quali specie si possono vendere/acquistare/possedere oppure no. Se volete farvi una cultura in merito potete “divertirvi” a cercare e leggere tutte le leggi citate (auguri!), ma vi suggerisco più semplicemente di chiedere al Corpo Forestale di Milano in via Vitruvio, 43 tel. 02 6709476, quali sono le specie protette che non si possono vendere e possedere. 45 Capitolo III – Animali selvatici ed esotici Art. 15 – Condizioni di custodia (Reg Tut. Animali) 1. Gli animali selvatici o esotici, qualora ne sia permessa la custodia in cattività ai sensi della normativa vigente, devono poter disporre delle condizioni climatiche e ambientali simili a quelle dei luoghi d’origine (vedi nota 5); devono essere comunque rispettate le condizioni previste nel precedente Capitolo 1. Nota 5 1) Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3.3.1973 2) Legge 7.02.1992 n. 150 – Disciplina dei reati relativi all’applicazione in Italia della Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3.3.1973, di cui alla legge 19.12.1925 n. 874 e del Regolamento CEE n. 3626/82 e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l’incolumità pubblica. 44 Non vorrei diventare più noiosa della legge, quindi credo abbiate già capito chiaramente dai precedenti esempi, che i miei consigli sono al fine di evitarvi ogni genere di problema pratico, legale e burocratico! 29 ALLEGATO N. 4 PICCOLI MAMMIFERI SPECIE CATEGORIA CONIGLIO nano DA 1 A 5 CAVIA domestica (MASSIMO 2 MESI DI ETA’) SUPERFICIE Mq. 0,35 CUCCIOLI ALTEZZA cm. 40 b) Qui vi chiedono di indicare nel manuale chi è il responsabile delle struttura ossia “chi manda avanti la baracca” e chi è il vostro veterinario di fiducia... SCOIATTOLO giapponese RATTO Suggerimento: se lo scrivete nella prima pagina sarà più comodo e facile da trovare per tutti! CINCILLA’ CONIGLIO nano Bene, fino a qui vi hanno detto tutto quello che va fatto e che è bene inserire nel manuale, in questo punto non fanno altro che dirvi quello che noi vi abbiamo già suggerito in precedenza: ossia inserire tutte quelle attività sopra indicate nel manuale. MASSIMO 2 ADULTI Mq. 0,42 cm. 60 CAVIA domestica SCOIATTOLO giapponese Siete ancora vivi???? Noi a tradurre questa parte ci siamo dissanguate!!!... ma se anche voi siete arrivati alla fine di questo capitolo “confusi e felici” potete decidere di andare avanti o fare come noi una pausa e sorseggiare un tè o caffè! RATTO CINCILLA’ SPECIE CATEGORIA SUPERFICIE ALTEZZA FURETTO MASSIMO 4 CUCCIOLI Mq. 0,35 cm. 40 FURETTO MASSIMO 2 ADULTI Mq. 0,40 cm. 70 30 43 4. Al fine di garantire l’osservanza delle disposizioni, ciascuna struttura si dota di un manuale che: Quindi l’amichevole consiglio che vi do è quello di seguire le indicazioni delle tabelle e note per la vostra serenità e quella degli animali! a) descrive le attività svolte e le procedure di autocontrollo adottate; b) reca l’individuazione del responsabile generale della struttura e del responsabile sanitario. 42 31 SPECIE TOPO domestico CRICETO dorato o CATEGORIA SUPERFICIE MASSIMO 2 CUCCIOLI O ADULTI ALTEZZA Mq. 0,10 cm. 25 a) Per una struttura grande è necessario quanto indicato per una struttura piccola sarà sufficiente avere un veterinario di fiducia sempre disponibile o sapere qual è il pronto soccorso veterinario più vicino in caso di bisogno. Per quanto riguarda le “schede” può andare bene il libretto sanitario dell’animale. Mq. 0,16 cm. 40 b) è importante la corretta conservazione dei farmaci (se vanno tenuti in frigorifero oppure no) e che siano stati prescritti dal veterinario con ricetta annessa. RUSSO GERBILLO della Mongolia TOPO DOMESTICO CRICETO DORATO O RUSSO GERBILLO DELLA MONGOLIA DA 2 A 10 CUCCIOLI (MASSIMO 2 MESI DI ETA’) OPPURE MASSIMO 4 ADULTI 3. non spaventatevi per quello che leggerete a seguito ricordate che tutto è proporzionale alla grandezza della vostra struttura! NOTE: • IL RAPPORTO FRA LATO PIU’ CORTO E LATO PIU’ LUNGO NON DEVE ESSERE INFERIORE AD UN TERZO. • PER IL FURETTO SONO NECESSARIE ALMENO DUE ORE AL GIORNO DI PERMANENZA FUORI DALLA GABBIA. • LE FEMMINE PARTORIENTI O CON CUCCIOLI FINO A 30 GIORNI D’ ETA’, DI TUTTE LE SPECIE ELENCATE, DEVONO ESSERE ISOLATE IN GABBIE SINGOLE. c) tutti questi punti fondamentali di attività quotidiane indispensabili non è necessario che le inseriate nel manuale… Perché è implicito che vengano fatte sicuramente uno per amore degli animali e perché altrimenti si incorre in alcune sanzioni … meglio evitarle!!! d) Anche se avremmo voluto togliere questo punto molto triste, e che riguarda più in particolare i canili , abbiamo pensato di lasciarlo perché se malauguratamente uno dei vostri animaletti dovesse “venire a mancare” riguarda anche voi… sicuramente siete al corrente del fatto che NON POTETE gettarlo nei “rifiuti comuni”, ma dovete chiamare una ditta autorizzata per questo tipo di attività. e) l’igiene prima di tutto… che ve lo diciamo a fare!!! 41 32 3. In particolare, sono organizzate le seguenti attività: a) l’assistenza medica sugli animali, la gestione delle emergenze e urgenze, anche mediante apposite convenzioni con strutture veterinarie pubbliche o private, la predisposizione e l’aggiornamento delle schede individuali; b) l’eventuale gestione dei farmaci e dei presidi medicochirurgici; c) il governo quotidiano degli animali, con riferimento all’alimentazione, alla pulizia dei box, alla verifica dello stato di salute e benessere, all’attività motoria nell’area dedicata, per tutti gli animali idonei; d) la gestione dei rifiuti speciali e dei sottoprodotti di origine animale quali carcasse e pezzi anatomici; e) la disinfezione, disinfestazione e derattizzazione. 40 33 Art. 20 Requisiti delle gabbie presso strutture commerciali (Reg. Regionale 2/2008) 1. Le gabbie presso strutture commerciali possiedono i seguenti requisiti: a) condizioni di ventilazione, illuminazione e temperatura adeguate; b) pareti in materiale facilmente lavabile e disinfettabile; c) reti, sbarre, cancelli e porte in materiale resistente alla corrosione e privi di spigoli vivi; d) pavimento in materiale facilmente lavabile e disinfettabile, con caratteristiche antiscivolo. Art. 25 Modalità di gestione delle strutture zoofile, delle pensioni, delle strutture a scopo di allevamento, delle strutture amatoriali e dei ricoveri presso strutture commerciali (Reg. Regionale 2/2008) 2. La gestione delle strutture zoofile, delle pensioni, delle strutture a scopo di allevamento, delle strutture amatoriali e dei ricoveri presso strutture commerciali garantisce: 34 2) anche in questo caso si tratta di segnare questi dati nel manuale, ma il buonsenso di cui continuiamo a parlare dice che se avete una sola gabbia o spazio è inutile , ma è invece utilissimo se avete più gabbie o spazi dove magari ci sono animali uguali: vi sarà di enorme aiuto per non confondervi con i microchip… Un vantaggio non indifferente in questo mondo sempre di corsa! ☺ 3) idem per le uscite! e) informazioni da scrivere sempre nel manuale ammesso che abbiate del personale. Mi raccomando: ricordate che per lavorare con gli animali non può essere “un chiunque” ma deve avere un’adeguata formazione… Mi raccomando! 2. Capperi e adesso cosa ci stanno citando con questo comma/lettera/numeri/articolo… AIUTOOOOOO!!! In realtà vi stanno solo dicendo di nuovo che sul registro obbligatorio delle entrate ed uscite dovete segnare quello che abbiamo indicato ai precedenti punti 1) 2) 3) (parliamo dei punti con la parentesi per non confondervi da quelli senza!!!… Evviva la legge facilissima da capire!!!) 39 2) ricovero: assegnazione dei box e gestione della permanenza; Il regolamento regionale oltre a fornirvi le utili informazioni in merito ai requisiti strutturali, ossia sul come deve essere la vostra struttura per rispettare le regole vi indica anche come gestirla al meglio in totale autonomia… meglio di così! All’Art. 20 c’è elencato ciò che è necessario strutturalmente e non serve spiegare altro. 3) dimissione: registrazione in anagrafe informatizzata secondo le modalità di cui all’articolo 4, comma 1; e) la gestione del personale dipendente e non, con riferimento a turnazioni, presenze, infortuni e formazione, con modalità e tempi previsti dalla Consulta di cui all’articolo 117 della l.r. 33/2009; f) …Omissis… g) … Omissis… h)… Omissis… 2. Le operazioni di cui al comma 1, lettera d), numeri 1, 2 e 3 devono trovare riscontro nel registro di cui all’articolo 4, comma 2, lettera e) della l.r. 16/2006 38 Sicuramente è importantissimo che la vostra struttura sia perfetta da un punto di vista strutturale: spazi – pavimenti Illuminazione – areazione- eccetera… Ma è ancora più importante, è come viene gestita in generale la struttura, per agevolarvi la legge vi chiede di tenere una sorta di “manuale” (Come quello delle Giovani Marmotte!) dove scrivere quello che normalmente fate e quello che va fatto assolutamente in base alla legge e al buonsenso. Non spaventatevi, non vi chiedono di scrivere un romanzo di 200 pagine, ma brevi informazioni che torneranno utili anche a voi per avere un metodo organizzativo fisso e che vi aiuterà in modi insospettati, ad esempio: qualora aveste un controllo ufficiale il “manuale” sarà indispensabile per dimostrare la vostra perfetta organizzazione, così come se doveste avere qualcuno che vi aiuta farglielo leggere vi farà risparmiare tempo e spiegazioni… Quindi armatevi di penna e calamaio e buona scrittura! 35 b) la manutenzione ordinaria e straordinaria della struttura e delle attrezzature; a) vi stanno dicendo in poche parole che se si rompe un angolo di gabbia, un pezzo di pavimento o di qualsiasi altra cosa dovete essere solerti nel sistemarla mantenendo il tutto in perfette condizioni. c) l’approvvigionamento dei beni ed eventuali servizi in convenzione; b) Non dovete mai restare senza il necessario per gli animali (cibo – sabbia – eccetera). Per “servizi in convenzione” si intende che se ad esempio la pulizia delle gabbie ve la fa un fornitore estero dovete tenerlo sotto controllo affinché faccia bene il suo lavoro. d) la gestione clinico-sanitaria; c) Questo punto così sintetico in realtà è uno dei punti più importanti della gestione, ossia è indispensabile che vi ricordiate ad esempio: di non mettere cuccioli di provenienze diverse insieme questo per evitare eventuali contagi, soprattutto se malauguratamente non sono vaccinati (anche se sarebbe meglio averli tutti vaccinati). .. Come al solito si tratta di buonsenso quello che tutti noi sicuramente abbiamo! e) la gestione amministrativa, con riferimento ai flussi informativi e l’archiviazione, nel rispetto della disciplina in materia di trattamento dei dati personali, delle seguenti attività: d) In sintesi questo punto vi richiede di spiegare sul manuale come registrate le entrate/uscite degli animali e tutto quello interente a questa operazione come ad esempio il trattamento dei dati personali degli acquirenti e dei fornitori. 1) accettazione: identificazione e aggiornamento dell’anagrafe informatizzata secondo le modalità di cui all’articolo 4, comma 1; 36 1) Si parla di cani sempre e di gatti e di furetti quando hanno il passaporto quindi in questi casi si fa riferimento al verificare che abbiano il microchip leggibile e che corrisponda a quello indicato sul libretto o passaporto. 37