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Tribunale di Milano
- Sezione ottava civile Il Giudice Angelo Mambriani, designato con provvedimento del 11.10.2013,
-
letti il ricorso ex artt. 669 bis e ss. c.p.c. e 2476 comma 3 c.c. depositato il 11.10.2013 da
Giovanni Roma, assistito e rappresentato come in atti, e gli allegati documenti;
letta la “Memoria difensiva” depositata in data 8.11.2013 dai resistenti sig. Antonio Civita e
sig.ra Elena Riva, rappresentati e difesi come in atti, e gli allegati documenti;
letta la “Memoria di costituzione” depositata in data 8.11.2013 da Panino Giusto s.r.l., in
persona del curatore speciale Avv. Vittorio Dotti;
sentite le parti nell’ udienza del 12.11.2013 ed a scioglimento della riserva assunta,
ha emesso la seguente
ORDINANZA
I) Fumus boni iuris.
L’ art. 2476 comma 3 c.c. richiede, perché sia adottato su richiesta anche del singolo socio
provvedimento cautelare di revoca dell’amministratore, che questi si sia reso responsabile di
“gravi irregolarità” nella gestione (fumus boni iuris) e che l’attualità o la permanenza di tali
comportamenti determini il rischio di un pregiudizio imminente ed irreparabile per l’interesse
sociale (periculum in mora).
Le gravi irregolarità, come noto, possono essere costituite da violazioni di legge o di statuto
anche solo potenzialmente foriere di danno per la società.
Ciò posto, il ricorso non risulta assistito da fumus boni iuris.
A) L’addebito concernente presunta mancanza di informazione sulle condizioni economicofinanziarie della società da pare in particolare del presidente del c.d.a. sig. Antonio Civita (di
seguito: Civita) al ricorrente sig. Giovanni Roma (di seguito: Roma), non trova conferma a fronte
della circostanza che: - il Roma è stato per anni amministratore di Panino Giusto s.r.l. (di seguito:
PG) sino al 15.10.2013 – data in cui è stato revocato per giusta causa -, amministratore di società
aventi stretti rapporti con PG (Ristorazione Diaz s.r.l. ed altre), socio di minoranza qualificata,
attivissimo ed attentissimo gestore dei propri interessi economico-imprenditoriali; - nel periodo
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Firmato Da: MAMBRIANI ANGELO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1c6c4adbdcd7f48798c772e34222dd51 - Firmato Da: PORTALE MARIA LUISA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 2bb1c
n. 70171/2013 R.G.
aprile-settembre 2013 si sono tenuti ben sei consigli di amministrazione aventi tra l’altro ad oggetto
le richieste di informazioni provenienti dal Roma (doc. 2 e 17-21 res.); - la bozza del bilancio al
approvata dall'assemblea dei soci; - da ultimo è stata fornita al Roma ulteriore documentazione da
lui richiesta, come da ricevuta del 25.9.2013 (doc. 22 res.), pochi giorni prima della presentazione
del ricorso. Da tali elementi documentali emerge che il Roma è sempre stato quanto meno
sufficientemente informato sulle condizioni economico-finanziarie e patrimoniali della società.
B) L’addebito concernente la mancata giustificazione della restituzione al Civita di un
finanziamento di € 970.000 in un momento di grave crisi economico-finanziaria della società è
infondato.
Sebbene solo ex post, la restituzione del finanziamento è stata giustificata dal Civita in sede di c.d.a.
con l’affermazione che essa “è avvenuta nell’ambito della ridefinizione delle fonti di finanziamento
della società”. Tale giustificazione è stata spesa anche in sede di memoria difensiva (p. 15).
Orbene, tale affermazione, lungi dal rivelarsi illusoria clausola di stile, ha trovato invece preciso e
concreto riscontro nel comportamento dell’altro socio-amministratore di PG, la sig.ra Riva – moglie
del Civita -, la quale ha sottoscritto aumenti di capitale di PG sino ad € 1.000.000 divenendo socia
al 92%, con conseguente diluizione – evidentemente concordata – di Civita e Roma. Sono stati
successivamente deliberati ulteriori aumenti di capitale sino al oltre € 2,5 mln., uno dei quali
(nominali € 494.000, con sovrapprezzo di complessivi € 1.910.000) riservato al re-ingresso dell’ ex
socio Silvano Allambra. Non è contestata l’affermazione che è in atto un accordo di ristrutturazione
del debito con le banche.
A fronte di ciò, il Roma si è reso destinatario della restituzione della somma di € 475.000,00 che
non è stata reimmessa nella società, ma, all’evidenza, utilizzata per scopi diversi.
In conclusione sembra essere stata effettuata una operazione di restituzione di finanziamenti soci
con salvaguardia della loro par condicio, nell’ambito di una più vasta operazione da un lato di
ricapitalizzazione da parte della componente Civita-Riva e di nuovi soci, dall’altro di
disinvestimento da parte del Roma.
C) L’addebito relativo alla mancata autorizzazione della transazione avvenuta con la società Megam
s.r.l. è infondato. Delle condizioni della società Megam (gestore dei franchising PG nei centri
commerciali) il Roma risulta essere stato adeguatamente informato in quanto socio al 45 % e
interessato da tempo alla gestione. Ciò posto, egli non ha contestato l’affermazione, molto netta e
perentoria, proveniente dal Civita secondo cui la transazione si imponeva, per un verso per essere il
credito verso Megam sostanzialmente inesigibile, e, per altro verso, per collocarsi nell’ambito delle
operazioni di ristrutturazione che interessano il gruppo in questa fase critica.
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31.12.2012 è stata discussa ed approvata nel c.d.a. del 18.7.2013 e successivamente discussa ed
D) Gli addebiti relativi alla profittabilità ed opportunità degli investimenti in Milano, Londra ed in
discrezionalità propria degli amministratori e non sindacabili in questa sede giurisdizionale.
In linea più generale, il ricorso in questione si situa nel quadro dei rapporti molto conflittuali tra i
soci, in un momento delicato della vita della società, in cui da un lato si pone un notevole
indebitamento, dall’altro, la scelta imprenditoriale della componente Civita-Riva di investimento
nel gruppo e dall’altro ancora la fuoriuscita del socio ed ex amministratore Civita, con tutti i relativi
strascichi giudiziari.
Dunque gli addebiti contestati agli amministratori (rectius: al Civita, poiché nei confronti della Riva
non sono nemmeno prefigurate specifiche contestazioni) appaiono privi di adeguato fondamento
non solo se riguardati singolarmente, ma viepiù se collocati nel quadro appena sommariamente
richiamato.
* In forza delle superiori considerazioni, il ricorso deve essere rigettato ed il ricorrente,
in
applicazione del principio di soccombenza (art. 669 septies comma 2 c.p.c.), deve essere
condannato al pagamento delle spese di lite in favore dei resistenti che si liquidano – considerato
l’elevato valore degli interessi economici in gioco - in € 7.500,00 per compensi, oltre IVA e CPA a
favore di Civita e Riva in solido ed in € 5.000,00 per compensi, oltre IVA e CPA , a favore di PG.
P. Q. M.
Visti gli artt. 78 e ss., 669 bis e ss., 2476 comma 3 c.c.,
RIGETTA
il ricorso di cui in epigrafe e condanna il ricorrente Giovanni Roma al pagamento delle spese di lite
che si liquidano in € 7.500,00 per compensi, oltre IVA e CPA a favore di Antonio Civita ed Elena
Riva in solido tra loro ed in € 5.000,00 per compensi, oltre IVA e CPA , a favore di Panino Giusto
s.r.l.
Milano, 14 gennaio 2014
IL GIUDICE
ANGELO MAMBRIANI
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Giappone appaino infondati in quanto trattasi di operazioni commerciali rientranti nella
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