...

regole e comportamenti nei rapporti di vendita

by user

on
Category: Documents
44

views

Report

Comments

Transcript

regole e comportamenti nei rapporti di vendita
NEI RAPPORTI DI
VENDITA
VADEMECUM
REGOLE E
COMPORTAMENTI
INDICE
Pag.
DIFETTI DI CONFORMITÀ
QUANDO IL VENDITORE È RESPONSABILE PER DIFETTI DI CONFORMITÀ ?
RESI E CAMBI MERCE
QUANDO È OBBLIGATORIO CAMBIARE LA MERCE ?
È OBBLIGATORIO RESTITUIRE IL PREZZO PAGATO ?
È OBBLIGATORIO CAMBIARE LA MERCE COMPRATA IN UN NEGOZIO DI MODA
ANCHE IN ASSENZA DI VIZI ?
COME SI DEVE COMPORTARE IL COMMERCIANTE CHE SI IMPEGNA A CAMBIARE
LA MERCE SENZA VIZI AL CLIENTE ?
IL CONSUMATORE CHE COMPRA UN PRODOTTO DI MODA ON-LINE PUO'
CAMBIARE IDEA E RECEDERE DAL CONTRATTO ANCHE IN ASSENZA DI VIZI ?
PERCHÈ ALCUNI CLIENTI CHE ACQUISTANO IL BENE DIRETTAMENTE IN NEGOZIO
PRETENDONO DI POTER ESERCITARE UN DIRITTO DI RECESSO ANCHE NEI
NEGOZI ENTRO 14 GIORNI DALL’ACQUISTO ?
LA GARANZIA SUI PRODOTTI ACQUSISTATI SU INTERNET E' UGUALE A QUELLA
DEI PRODOTTI ACQUSITATI NEI NEGOZI ?
QUALI SONO I TERMINI PER L’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RECESSO PER
ACQUISTI SU INTERNET ?
COME SI ESERCITA IL DIRITTO DI RECESSO ?
QUANDO NON SI APPLICA IL DIRITTO DI RECESSO ?
LE GARANZIE PER VIZI DI PRODOTTI ACQUISTATI ON-LINE VALGONO ANCHE NEI
RAPPORTI TRA IMPRENDITORI (BTB) ?
DIRITTO DI RIVALSA
L'OPERATORE COMMERCIALE PUO' RIVALERSI SUL PRODUTTORE PER I VIZI DI
UN PRODOTTO DI MODA ?
ACCONTI SULLE VENDITE
PER QUANTO TEMPO DEVO CONSERVARE PRESSO IL NEGOZIO UN CAPO DEL
QUALE E’ STATO PAGATO UN ACCONTO E IL CLIENTE NON VIENE A RITIRARLO ?
VENDITE STRAORDINARIE
QUALI SONO LE REGOLE CHE GOVERNANO LE VENDITE STRAORDINARIE ?
ESISTE UN MODO PER COMUNICARE LA TRASPARENZA DELLE REGOLE DI
ACQUISTO DURANTE I SALDI ?
ETICHETTATURA DEI PRODOTTI TESSILI
QUALI SONO LE REGOLE DI BASE CHE L'OPERATORE COMMERCIALE DEVE
CONOSCERE IN TEMA DI ETICHETTATURA DEI PRODOTTI TESSILI, CALZATURE,
PELLETTERIA ?
VANNO ESPOSTI DEI CARTELLI IN TEMA DI ETICHETTATURA NEI NEGOZI ?
TAX FREE SHOPPING
COS’È IL TAX FREE SHOPPING ?
CHI HA DIRITTO AL TAX FREE SHOPPING ?
QUALE E’ LA PROCEDURA PER IL RIMBORSO DELL’IVA ?
LIMITE DELL'USO DEL DENARO CONTANTE
COSA PREVEDE LA LEGGE NAZIONALE SULL'USO DEL CONTANTE DA PARTE DI
CITTADINI ITALIANI, EUROPEI ED EXTRA UE ?
COSA DEVE FARE UN OPERATORE COMMERCIALE ITALIANO PER ACCETTARE
CONTANTI FINO A 15.000 EURO DA CITTADINI EXTRA UE ?
3
3
4
4
5
7
7
10
12
13
14
15
16
18
19
19
20
20
22
22
26
30
31
33
35
35
35
37
38
38
39
2
DIFETTI DI CONFORMITÀ
?
QUANDO IL VENDITORE È RESPONSABILE PER
DIFETTI DI CONFORMITÀ ?
Al momento della consegna del bene il venditore è responsabile
per qualsiasi difetto di conformità del prodotto nei confronti del
consumatore.
In Italia spetta all’operatore commerciale l’onere di provare che un
vizio manifestatosi entro i primi 6 mesi dall’acquisto sia stato
causato dal consumatore, salvo che la manifestazione del difetto sia
inconciliabile con la stessa natura del bene o con la tipologia del
vizio, come ad esempio la normale usura.
3
RESI E CAMBI MERCE
?
QUANDO È OBBLIGATORIO
CAMBIARE LA MERCE ?
Il D.LGS. 206/05 (Codice del Consumo) stabilisce, in estrema
sintesi, che in caso di “vizi di conformità” del bene (sempre che si
tratti di vizi non facilmente individuabili al momento dell’acquisto) il
consumatore possa chiedere, alternativamente, a sua scelta, i
seguenti rimedi:
A) Riparazione del prodotto (che ricostituisca totalmente la
conformità del prodotto);
B) Sostituzione del prodotto acquistato con bene identico.
4
?
È OBBLIGATORIO
RESTITUIRE IL PREZZO PAGATO ?
Il consumatore potrà richiedere, alternativamente, a sua scelta:
A) la risoluzione del contratto e la restituzione del prezzo
pagato
B) una congrua riduzione del prezzo pagato se la riparazione
o la sostituzione del prodotto sono:
1)
impossibili da attuare o eccessivamente onerosi;
2)
effettuati entro termini NON congrui;
3)
effettuati con notevoli inconvenienti per l’acquirente.
5
In caso di difetto di conformità di lieve entità (quando cioè il bene
resta comunque idoneo all’uso al quale è destinato o non risulta
ridotto, in modo significativo, il suo valore), il consumatore non ha
diritto alla risoluzione del contratto e, qualora la riparazione o la
sostituzione del bene non sia possibile o sia eccessivamente
onerosa, potrà chiedere solo una congrua riduzione del prezzo
pagato.
Il venditore è responsabile nei confronti del consumatore,
quando il difetto di conformità si manifesta entro il termine di
due anni dalla consegna del bene.
Riteniamo inoltre opportuno evidenziare quanto segue:
 il venditore, nel caso in cui il consumatore non abbia già
richiesto uno specifico rimedio, ha la facoltà di proporre un
rimedio alternativo;
 il consumatore ha l’obbligo, a pena di decadenza dei suoi
diritti, di denunciare il difetto di conformità entro il termine di
2 (due) mesi dalla scoperta del vizio.
6
?
È OBBLIGATORIO CAMBIARE LA MERCE
COMPRATA IN UN NEGOZIO DI MODA
ANCHE IN ASSENZA DI VIZI ?
NO, l’obbligo (derivante dalla Legge) di cambiare la merce vige
solo in conseguenza di vizi della cosa venduta.
?
COME SI DEVE COMPORTARE IL COMMERCIANTE
CHE SI IMPEGNA A CAMBIARE LA MERCE
SENZA VIZI AL CLIENTE ?
In assenza di vizi del bene acquistato, il consumatore che volesse
avere un cambio merce non ha alcun diritto in tal senso. È , tuttavia,
possibile che il negoziante voglia ugualmente cambiare la merce al
cliente qualora egli (o, magari, il destinatario del bene come regalo)
lo desideri. Ad esempio:
 alla richiesta del cliente di poter effettuare un cambio, viene
risposto semplicemente dal commerciante: Si, senza alcun
problema, può cambiarlo quando vuole”
7
 possono venire fissati, da parte del commerciante, dei limiti a
tale concessione di cambio merce, per cui al cliente viene
risposto: “certo, ma per motivi organizzativi meglio non di
sabato”, o “Si, ma entro e non oltre una settimana da oggi”
oppure, “Si, ma entro il 31 dicembre e comunque prima
dell’inizio dei saldi” e così via. Naturalmente dipenderà dalle
circostanze del caso pratico.
La regola da seguire è molto semplice: le concessioni di cambio
merce esente da difetti di conformità, vengono stabilite
liberamente decise dal negoziante e, pertanto, quest’ultimo potrà
ad esempio concedere:
- “SI CAMBIA SOLO LA TAGLIA E IL COLORE”
- “I CAMBI MERCE SI EFFETTUANO SOLO ENTRO 8
GIORNI DALL’ACQUISTO”
- o altra limitazione in modo chiaro ed inequivocabile attraverso
cartelli o avvisi al pubblico, ben visibili, soprattutto nelle
zone delle casse.
Il problema emerge quando non si è sufficientemente chiari al
momento dell’acquisto ed il negoziante pone delle limitazioni solo
al momento in cui il cambio sta per essere richiesto.
La casistica maggiormente riscontrata si riferisce soprattutto al
periodo ANTECEDENTE I SALDI.
Ad esempio: il 24 dicembre di un dato anno, un cliente acquista un
capo e chiede di poter, eventualmente, cambiare il prodotto in un
momento successivo.
Se la risposta del commesso o del negoziante si limiterà
semplicemente ad affermare tale facoltà, il cliente in questione potrà
legittimamente presentarsi all’inizio dei saldi invernali chiedendo di
cambiare il capo con un altro prodotto, anche se esposto a prezzo di
saldo traendone di conseguenza notevole vantaggio (il prezzo del
8
capo fungerà da limite di spesa). In caso poi non trovi nulla di suo
gradimento potrebbe tranquillamente pretendere un buono per un
cambio da effettuare in un momento successivo; ciò in quanto
nessun limite è stato stabilito al momento dell’acquisto e non esiste,
al riguardo, un limite temporale stabilito dagli usi o dalla legge.
Naturalmente in questo caso ci troveremmo a discutere della
“PAROLA DEL CLIENTE” contro “LA PAROLA DEL
COMMERCIANTE”, ma entreremmo in un campo molto delicato che
è quello della serietà e dell’immagine del negozio che, in nessun
caso, è bene mettere in discussione.
Sarebbe sufficiente indicare in un cartello ben visibile:
 entro quanti giorni va effettuato il cambio
 se è possibile cambiare il capo solo con merce esposta in
negozio
 che NON È POSSIBILE richiedere indietro il prezzo pagato
9
?
IL CONSUMATORE CHE COMPRA UN PRODOTTO
DI MODA ON-LINE
PUO' CAMBIARE IDEA E RECEDERE DAL
CONTRATTO ANCHE IN ASSENZA DI VIZI ?
SI !
IL D.LGS N. 206/05 (CODICE DEL CONSUMO) PREVEDE UN
DIRITTO DI RECESSO (UNILATERALE ED INCONDIZIONATO)
DA PARTE DEL CONSUMATORE, ENTRO 14 GIORNI
DALL’ACQUISTO, GENERALMENTE DALL’ACQUISIZIONE DEL
POSSESSO
DEL
BENE
COMPRATO,
SOLO
ED
ESCLUSIVAMENTE PER I SEGUENTI TIPI DI CONTRATTO
CONCLUSI TRA OPERATORI COMMERCIALI E CONSUMATORI
FINALI, RIGUARDANTI LA FORNITURA DI BENI O LA
PRESTAZIONE DI SERVIZI:
 durante la visita del professionista al domicilio del
consumatore o di un altro consumatore ovvero sul posto di
lavoro del consumatore o nei locali nei quali il consumatore si
trovi, anche temporaneamente, per motivi di lavoro, di studio o di
cura;
 durante una escursione organizzata dal professionista al di fuori
dei propri locali commerciali;
10
 in area pubblica o aperta al pubblico, mediante la
sottoscrizione di una nota d’ordine, comunque denominata;
 per corrispondenza o, comunque, in base ad un catalogo che
il consumatore ha avuto modo di consultare senza la
presenza del professionista.
 Attraverso l’impiego di qualsiasi tecnica di comunicazione a
distanza, ivi compreso il mezzo televisivo o altri mezzi
audiovisivi, e per via elettronica (e-commerce).
E’ bene precisare che il “diritto di recesso” nei casi sopra elencati,
deve essere esercitato dal consumatore, attraverso l’invio di una
comunicazione scritta mediante lettera raccomandata con avviso
di ricevimento.
Salvo diverso accordo tra le parti, il professionista deve eseguire
l'ordinazione entro trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a
quello in cui il consumatore ha trasmesso l'ordinazione al
professionista.
In caso di mancata esecuzione dell'ordinazione da parte del
professionista, dovuta alla indisponibilità, anche temporanea, del
bene o del servizio richiesto, il professionista, entro 30 giorni dal
giorno successivo all’ordine del consumatore, informa (per iscritto o,
a sua scelta, su altro supporto duraturo a sua disposizione ed a lui
accessibile) il consumatore e provvede al rimborso delle somme
eventualmente già corrisposte per il pagamento della fornitura.
Salvo consenso del consumatore, da esprimersi prima o al
momento della conclusione del contratto, il professionista non può
adempiere eseguendo una fornitura diversa da quella pattuita,
anche se di valore e qualità equivalenti o superiori.
11
?
PERCHÈ ALCUNI CLIENTI CHE ACQUISTANO IL
BENE DIRETTAMENTE IN NEGOZIO PRETENDONO
DI POTER ESERCITARE UN DIRITTO DI RECESSO
ENTRO 14 GIORNI DALL’ACQUISTO ?
Accade con una certa frequenza che alcuni clienti, che acquistano i
beni direttamente in negozio, nonostante la merce non sia difettosa,
e nonostante non sia stato esplicitamente indicata la possibilità di
effettuare cambi merce, si rivolgano al commerciante convinti di
vantare un vero e proprio diritto di recesso dall’acquisto effettuato
con rimborso del prezzo pagato.
La confusione riguardo questo argomento è reale anche per la
scarsa o la cattiva informazione sui diritti ed i limiti dei diritti dei
consumatori, generata anche dai media.
12
?
LA GARANZIA SUI PRODOTTI
ACQUSISTATI SU INTERNET
E' UGUALE A QUELLA DEI PRODOTTI
ACQUSITATI NEI NEGOZI ?
Il contratto concluso SU INTERNET - compreso nella nozione di
contratto a distanza di cui all’art. 45 del Codice del consumo - è il
contratto avente per oggetto beni o servizi stipulato tra un
professionista e un consumatore nell'ambito di un sistema di
vendita o di prestazione di servizi a distanza organizzato dal
professionista che, per tale contratto, impiega esclusivamente una
o più tecniche di comunicazione a distanza fino alla
conclusione del contratto, compresa la conclusione del
contratto stesso.
Nel caso di compravendita a distanza (cd. “contratti negoziati fuori
dei locali commerciali”) e, ad esempio, nella frequentissima vendita
on-line, l’ordinamento riconosce al consumatore una serie di diritti
supplementari rispetto a quelli rintracciabili nella vendita
ordinaria. E' previsto, infatti, un diritto di recesso ad nutum
(ovverosia senza fornire alcuna spiegazione al venditore) e
senza dover sopportare alcun costo.
Il venditore è inoltre soggetto ad obblighi informativi (ad
esempio: sull’esistenza del diritto di recesso, sulle modalità di
pagamento, ecc.) ben prima della conclusione dell’accordo
negoziale, tutto complessivamente giustificato dalla posizione di
debolezza in cui si viene a trovare il consumatore.
13
?
QUALI SONO I TERMINI PER L’ESERCIZIO DEL
DIRITTO DI RECESSO
PER ACQUISTI SU INTERNET ?
A. Se gli obblighi di informazione che gravano sul venditore
sono stati rispettati (ad esempio fornendo al consumatore il
documento denominato “Informazioni relative all’esercizio del
diritto di recesso” sulla falsariga del modello accluso al Codice
del Consumo come Allegato I, Parte A - disponibile sul sito
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2014/03/11/14G00033/sg),
il diritto di recesso su un prodotto di moda venduto on-line può
essere esercitato dal consumatore:
 entro 14 giorni lavorativi dal ricevimento della merce da
parte del consumatore, senza fornire alcuna motivazione e
senza sostenere alcun costo.
Se gli obblighi di informazione che gravano sul venditore non
sono stati inizialmente rispettati, ma il venditore fornisce
informazioni sul diritto di recesso entro 12 mesi, il diritto di
recesso può essere esercitato dal consumatore – sia per i beni,
sia per i servizi – entro 14 giorni, che decorrono dal giorno in cui
tali obblighi informativi sono stati soddisfatti.
B. Se il venditore non rispetta gli obblighi informativi che
riguardano specificatamente il diritto di recesso, in questo
caso il termine di recesso concesso al consumatore sui prodotti
di moda scade:
 dopo 12 mesi e 14 giorni dal giorno del loro ricevimento.
14
?
COME SI ESERCITA IL DIRITTO DI RECESSO ?
Il diritto di recesso si esercita:
 con l'invio, entro il termine previsto, di una comunicazione
sulla falsariga di quella allegata in bozza allo stesso Codice
del Consumo (Allegato I, Parte B - disponibile sul sito
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2014/03/11/14G00033/s
g), che può anche essere messa a disposizione dal venditore
sul proprio sito Internet;
 con l’invio di un’analoga “dichiarazione esplicita” (si veda il
modello).
Il consumatore deve restituire la merce entro 14 giorni dalla
data di invio della comunicazione relativa al recesso.
Il venditore ha l’obbligo di restituire il prezzo pagato nel minor
tempo possibile e comunque entro il termine massimo di 14
giorni dalla ricezione della comunicazione.
Per i contratti riguardanti la vendita di beni (ad esempio di moda),
l'esercizio del diritto di recesso può essere esercitato
esclusivamente in presenza di sostanziale integrità del bene da
restituire. Secondo la legge, il consumatore è responsabile
unicamente della diminuzione di valore della merce risultante da
una manipolazione diversa da quella necessaria per stabilire la
natura, le caratteristiche e il funzionamento dei beni stessi (art. 57
D.Lgs. 206/2005).
15
?
QUANDO NON SI APPLICA
IL DIRITTO DI RECESSO ?
Il diritto di recesso non si applica:
a. ai contratti di servizi dopo la completa prestazione del servizio se
l'esecuzione è iniziata con l'accordo espresso del consumatore e
con l'accettazione della perdita del diritto di recesso a seguito
della piena esecuzione del contratto da parte del professionista;
b. alla fornitura di beni o servizi il cui prezzo è legato a fluttuazioni
nel mercato finanziario che il professionista non è in grado di
controllare e che possono verificarsi durante il periodo di
recesso;
c. alla fornitura di beni confezionati su misura o chiaramente
personalizzati;
d. alla fornitura di beni che rischiano di deteriorarsi o scadere
rapidamente;
e. alla fornitura di beni sigillati che non si prestano ad essere
restituiti per motivi igienici o connessi alla protezione della salute
e sono stati aperti dopo la consegna;
f. alla fornitura di beni che, dopo la consegna, risultano, per loro
natura, inscindibilmente mescolati con altri beni;
16
g. alla fornitura di bevande alcoliche, il cui prezzo sia stato
concordato al momento della conclusione del contratto di vendita,
la cui consegna possa avvenire solo dopo trenta giorni e il cui
valore effettivo dipenda da fluttuazioni sul mercato che non
possono essere controllate dal professionista;
h. ai contratti in cui il consumatore ha specificamente richiesto una
visita da parte del professionista ai fini dell'effettuazione di lavori
urgenti di riparazione o manutenzione. Se, in occasione di tale
visita, il professionista fornisce servizi oltre a quelli
specificamente richiesti dal consumatore o beni diversi dai pezzi
di ricambio necessari per effettuare la manutenzione o le
riparazioni, il diritto di recesso si applica a tali servizi o beni
supplementari;
i. alla fornitura di registrazioni audio o video sigillate o di software
informatici sigillati che sono stati aperti dopo la consegna;
j. alla fornitura di giornali, periodici e riviste ad eccezione dei
contratti di abbonamento per la fornitura di tali pubblicazioni;
k. ai contratti conclusi in occasione di un'asta pubblica;
l. alla fornitura di alloggi per fini non residenziali, il trasporto di beni,
i servizi di noleggio di autovetture, i servizi di catering o i servizi
riguardanti le attività del tempo libero qualora il contratto preveda
una data o un periodo di esecuzione specifici;
m. alla fornitura di contenuto digitale mediante un supporto non
materiale se l'esecuzione è iniziata con l'accordo espresso del
consumatore e con la sua accettazione del fatto che in tal caso
avrebbe perso il diritto di recesso.
17
?
LE GARANZIE PER VIZI DI PRODOTTI
ACQUISTATI ON-LINE
VALGONO ANCHE NEL BTB ?
NO, le garanzie previste dal Codice del Consumo non sono
riconosciute allorché la transazione, seppur conclusa a distanza,
veda il consumatore acquistare con partita IVA, posto che
l’ordinamento lo va individuando come cliente professionista e non
come consumatore finale.
18
DIRITTO DI RIVALSA
?
L'OPERATORE COMMERCIALE
PUO' RIVALERSI SUL PRODUTTORE
PER I VIZI DI UN PRODOTTO DI MODA ?
L'Operatore commerciale che ha ottemperato, nei confronti del
consumatore, agli obblighi previsti per l’eliminazione dei vizi ha
diritto di regresso nei confronti del soggetto o dei soggetti
responsabili facenti parte della medesima catena contrattuale
distributiva per ottenere la reintegrazione della prestazione
eseguita purché entro un anno dalla sua esecuzione.
ATTENZIONE: il Codice del Consumo prevede che il diritto di
regresso può essere oggetto di rinuncia da parte dell'operatore
commerciale o di patto contrario.
19
ACCONTI SULLE VENDITE
?
PER QUANTO TEMPO DEVO CONSERVARE
PRESSO IL NEGOZIO UN CAPO DEL QUALE
E’ STATO PAGATO UN ACCONTO
E IL CLIENTE NON VIENE A RITIRARLO ?
La domanda normalmente viene posta da commercianti che, non
riuscendo a contattare l’acquirente per “ricordargli” di venire a
saldare definitivamente l’acquisto (parzialmente pagato), non sanno
come comportarsi.
Queste sono le domande più frequenti cui vogliamo dare risposta:
 Posso vendere il capo se me lo chiede un altro cliente visto che è
passato tanto tempo ?
 E se poi torna l’acquirente gli devo ridare i soldi dell’acconto ?
 Quanto tempo devo aspettare ?
In questi casi, per il nostro ordinamento giuridico, il bene
acquistato (quindi già esistente ed identificato) e lasciato in
deposito presso il commerciante , anche se non pagato totalmente,
è già di proprietà dell’acquirente depositante.
È bene, quindi, cautelarsi seguendo le successive indicazioni.
20
Per evitare di dover inviare (in caso di ritardato pagamento
complessivo del bene) una “diffida ad adempiere” a mezzo
raccomandata A/R con un termine di non meno di 15 giorni
(l’operazione risulta spesso assai difficile in quanto non si conosce il
nome del cliente, né tanto meno il suo indirizzo di casa), è
necessario rilasciare, al momento dell’acquisto, al posto della
normale ricevuta riportante la dicitura “acconto”, una ricevuta
contenente la dicitura “caparra confirmatoria” con la data entro
la quale deve avvenire il pagamento a saldo del prezzo totale.
In questo caso, infatti, l’acquisto non può dirsi perfezionato e la
data fissata è da considerarsi a tutti gli effetti come un termine
perentorio così che, in caso non venga rispettato dal cliente,
quest’ultimo perde il diritto alla restituzione della caparra
versata.
Ovviamente, il commerciante sarà altresì legittimato alla vendita
del prodotto ad un altro cliente sin dal giorno dopo la scadenza
del termine indicato sulla ricevuta della “caparra confirmatoria”.
Riteniamo tale soluzione, molto semplice da predisporre e
soprattutto altrettanto efficace.
21
VENDITE STRAORDINARIE
?
QUALI SONO LE REGOLE CHE GOVERNANO LE
VENDITE STRAORDINARIE ?
(Ex l. 6/2010 della Regione Lombardia “Testo unico delle leggi regionali
in materia di commercio e fiere” e successive integrazioni) ?
Per vendite straordinarie si intendono:
 le vendite di liquidazione
 le vendite di fine stagione o saldi
 le vendite promozionali
occasioni nelle quali l’esercente dettagliante offre condizioni
favorevoli, reali ed effettive, di acquisto dei propri prodotti.
22
TABELLA DI SINTESI VENDITE DI LIQUIDAZIONE
CASI
DURATA
IN QUALI
PERIODI
COSA FARE
COSA INDICARE
NELLA
COMUNICAZIONE
A.
cessazione
attività
B.
trasferimento in
gestione o
cessione di
azienda
(cessione)
13
SETTIMANE
IN QUALSIASI
PERIODO
DELL’ANNO
COMUNICAZIONE
AL COMUNE,
ALMENO
QUINDICI GIORNI
PRIMA DELLA
DATA DI INIZIO,
TRAMITE
LETTERA
RACCOMANDATA
C.
trasferimento in
altro locale
-
6 SETTIMANE
D.
trasformazione
o rinnovo locali
PER UNA
SOLA VOLTA
IN CIASCUN
ANNO
SOLARE
DURANTE
L'ANNO, tranne
che nei seguenti
periodi:
 nei 30 giorni
antecedenti le
vendite di
fine stagione
 dal 25
novembre al
31 dicembre
COSA ALLEGARE
ALLA
COMUNICAZIONE
caso A)
Per esercizi di vicinato
copia comunicazione
cessazione attività
Per medie e grandi
strutture di vendita
Ubicazione dei
copia atto di rinuncia
locali
all’autorizzazione
caso B)
Data di inizio e di
Copia atto di cessione o
cessazione della
affitto
azienda
liquidazione
registrato
(può essere prodotto
Merci messe in
entro il termine del
liquidazione,
periodo di durata della
distinte per voci
liquidazione)
merceologiche e
caso C)
con indicazione
Per esercizi di vicinato
delle quantità.
copia comunicazione
trasferimento
Per medie e grandi
strutture di vendita
copia
autorizzazione
trasferimento
Per il caso D)
caso D
indicare il periodo,
- Copia comunicazioni,
successivo alla
autorizzazioni
o
vendita di
liquidazione, in cui permessi previsti dalle
leggi edilizie
l’esercizio rimarrà
- Per interventi minori
chiuso*.
(tinteggiatura
pareti,
sostituzione
arredi,
riparazione
o
sostituzione impianti)
descrizione
natura
intervento.
Regole particolari riguardanti i casi di cessazione attività e di
trasferimento in gestione o cessione di azienda
 Impossibilità di apertura di un nuovo esercizio, per il titolare
dell’attività, nello stesso settore merceologico e negli stessi locali,
per almeno sei mesi dopo l’avvenuta liquidazione
 Liquidazione non consentita nei casi in cui la cessione avvenga
tra aziende controllate o collegate
23
Regole particolari riguardanti i casi di trasformazione o rinnovo
locali
 *Obbligo di chiusura dell’esercizio per un periodo pari a un
terzo della durata delle vendita di liquidazione e, comunque,
per almeno sette giorni, con decorrenza dalla cessazione della
vendita straordinaria.
 Devono riguardare rilevanti lavori di ristrutturazione o di
manutenzione straordinaria od ordinaria, relativamente ad
opere strutturali, all’installazione o sostituzione di impianti
tecnologici o servizi, o loro adeguamento alle norme vigenti.
Nei casi di cessazione, trasferimento di azienda e trasferimento in
altro locale le autorizzazioni o abilitazioni mantengono la loro
validità fino alla fine della vendita di liquidazione, e comunque non
oltre le tredici settimane.
E’ vietato utilizzare il sistema del pubblico incanto.
Durante le liquidazioni è vietato introdurre nei locali o loro
pertinenze merci dello stesso genere di quelle offerte in
liquidazione, siano esse acquistate o acquisite ad altro titolo, anche
in conto deposito.
24
TABELLA DI SINTESI VENDITE DI FINE STAGIONE (SALDI)
PRODOTTI INTERESSATI
IN QUALI PERIODI
Prodotti non alimentari di
carattere stagionale, articoli di
moda o prodotti che, se non
venduti entro un certo periodo
di tempo, siano suscettibili di
notevole deprezzamento
Saldi invernali: dal primo
giorno feriale antecedente
l’Epifania
DURATA
COMUNICAZIONE AL
COMUNE PER INIZIO
VENDITA
Al massimo 60 giorni
Non è dovuta
Saldi estivi: dal primo sabato
di luglio
TABELLA DI SINTESI VENDITE PROMOZIONALI
PRODOTTI INTERESSATI
Uno, più o tutti i prodotti
della gamma merceologica
IN QUALI PERIODI
Sono sempre ammesse, ad
esclusione che nei periodi di
cui al successivo campo
QUANDO SONO VIETATE
(le limitazioni riguardano i
prodotti oggetto delle vendite
di fine stagione)
- Nei periodi in cui si
svolgono le vendite di
fine stagione,
- Nei 30 giorni antecedenti
le vendite di fine stagione,
- Dal 25 novembre al 31
dicembre.
COMUNICAZIONE AL
COMUNE PER INIZIO
VENDITA
Non è dovuta
REGOLE COMUNI
MODALITA’ DI INDICAZIONE DEI PREZZI
Obbligo di indicazione del prezzo normale di vendita e dello
sconto effettuato espresso in percentuale.
-
Facoltà di indicazione del prezzo praticato a seguito dello
sconto.
-
Divieto di indicazione di prezzi ulteriori e diversi rispetto a
quelli di cui sopra.
-
ALTRE REGOLE
I messaggi pubblicitari devono essere presentati in modo
non ingannevole per il consumatore
Le comunicazioni pubblicitarie devono contenere gli
estremi della comunicazione al Comune (quando prevista)
Le comunicazioni pubblicitarie devono indicare la durata
della vendita straordinaria
Obbligo di fornire informazioni veritiere, dimostrabili
Obbligo di separazione, o di chiara e inequivoca
individuazione, delle merci oggetto della vendita
straordinaria rispetto a quelle da essa escluse
Obbligo di vendita ai compratori secondo l’ordine
cronologico delle richieste, senza limitazioni di quantità e
senza abbinamenti con altre merci, fino all’esaurimento
delle scorte
Obbligo di avviso, con indicazione ben visibile,
dell’esaurimento delle scorte
Obbligo di sostituzione dei prodotti difettosi o di rimborso
del prezzo pagato
Divieto di utilizzo della dizione “vendite fallimentari” e/o
di ogni riferimento a tali situazioni.
SANZIONI
In caso di violazione sono previste sanzioni amministrative
pecuniarie da 500 euro a 3.000 euro. Pagando entro 60 giorni
dalla data della contestazione immediata della violazione o, se
questa non è avvenuta, dalla data di notifica del verbale di
accertamento, è concesso il pagamento in misura ridotta di una
sanzione pecuniaria pari a 1.000 euro.
25
?
ESISTE UN MODO PER COMUNICARE LA
TRASPARENZA DELLE REGOLE DI ACQUISTO
DURANTE I SALDI ?
SI.
La risposta è aderire all'operazione "SALDI CHIARI" un'importante
iniziativa realizzata da FEDERMODAMILANO con la collaborazione
delle più rappresentative Associazioni dei Consumatori.
Certificare con "Saldi Chiari" la qualità dell'offerta.
Con l'adesione "Saldi Chiari", gli Operatori commerciali devono
osservare le seguenti dieci semplici regole (DECALOGO):
NORMA GENERALE
1.
L'adesione all'operazione "Saldi Chiari" comporta per
l'operatore commerciale l'impegno a rispettare la Legge
Regione Lombardia n. 6/2010 e successive modificazioni in
materia di vendite speciali di fine stagione o saldi
CARTE DI CREDITO E DEBITO
2.
Durante le vendite di fine stagione o saldi l'operatore
commerciale non potrà rifiutare il pagamento della vendita a
mezzo carte di credito o di debito
26
CAMBI MERCE
3.
Durante le vendite di fine stagione o saldi l'operatore
commerciale si impegna a sostituire, se possibile, o a
rimborsare i capi acquistati che presentano gravi vizi occulti,
secondo quanto disposto dal C.C. ed in particolare dalle norme
previste dal D.L.vo 2 febbraio 2002 n. 24 (attuazione della
direttiva 1999/44/CE su taluni aspetti della vendita e delle
garanzie di consumo) e del Codice del Consumo (D.Lgs.
206/2005).
4.
Nel caso di non corrispondenza della taglia, il capo verrà
sostituito con prodotti disponibili all'atto della richiesta di
sostituzione. Qualora non fosse possibile la sostituzione per
mancanza di capi o per mancato gradimento da parte del
cliente, l'operatore commerciale rilascerà un buono acquisto di
pari importo del prezzo pagato relativo ai capi da sostituire, che
il cliente dovrà spendere entro i successivi 120 (centoventi)
giorni di calendario dalla data di emissione dello scontrino
fiscale relativo. In entrambi i casi il rimborso o la sostituzione
del prodotto potrà essere effettuata solo ed esclusivamente
dietro presentazione dello scontrino fiscale relativo.
PROVA PRODOTTI
5.
Durante l'acquisto di prodotti di fine stagione o saldi il cliente ha
il diritto di provare i capi per verificarne la corrispondenza della
taglia ed il gradimento del prodotto. Sono esclusi dalla facoltà
di prova, i prodotti rientranti nella categoria della biancheria
intima e di quei prodotti che per consuetudine non vengono
normalmente provati.
27
UNIFORMITA' DEI PREZZI
6.
Le catene di negozi che effettuano vendite di fine stagione o
saldi si impegnano a porre in vendita negli esercizi che
effettuano tali vendite, gli stessi prodotti allo stesso prezzo,
impegnandosi in caso di variazione del prezzo a praticare la
variazione in tutti i punti vendita contemporaneamente.
RIPARAZIONI
7.
Qualora il costo per l'adattamento o la riparazione dei capi
acquistati fosse a carico del cliente, l'operatore commerciale
dovrà darne preventiva informazione al cliente e dovrà inoltre
esporre, ben visibile, un cartello informativo nel quale si dichiari
espressamente che: "le riparazioni sono a carico del cliente".
PUBBLICITA'
8.
L'accettazione ed il rispetto del presente decalogo, dà diritto
agli operatori commerciali aderenti di esporre nelle proprie
vetrine ed all'interno degli esercizi commerciali, il materiale
informativo: locandine, manifesti e quant'altro verrà predisposto
e distribuito annualmente dalle Organizzazioni Sindacali
promotrici.
INFORMATIVA
9.
Gli operatori commerciali e i consumatori, nel periodo dei saldi
gennaio/febbraio
e
luglio/agosto
potranno
contattare
Federazione Moda Italia ([email protected]) e le
Associazioni dei consumatori per ogni informazione
sull’operazione “Saldi Chiari”
28
OSSERVATORIO E CONTENZIOSO
10. L'adesione al presente decalogo comporta per l'operatore
commerciale il rispetto delle norme di comportamento in esso
contenute. Il controllo della corretta osservanza del "Decalogo"
è demandata ad un apposito "Osservatorio" costituito fra le
Organizzazioni Sindacali dei commercianti, le Organizzazioni
dei consumatori e con la partecipazione di un rappresentante
dell'Amministrazione Comunale. L'Osservatorio, qualora
riscontrasse irregolarità nella gestione dell'operazione "Saldi
Chiari" da parte dell'operatore commerciale aderente, potrà
inibire all'operatore stesso, la possibilità di esposizione del
materiale pubblicitario relativo all'operazione in questione ed
escludere l'azienda dal circuito "Saldi Chiari". Eventuali
contenziosi fra consumatori ed imprese aderenti al presente
"Decalogo" saranno invece esaminati e giudicati dallo sportello
di conciliazione istituito presso la Camera di Commercio di
Milano.
29
ETICHETTATURA DEI PRODOTTI TESSILI
La mancanza o l’errata etichettatura dei prodotti tessili determina:
 confusione tra i consumatori
 danno per i commercianti (gravati di un’eccessiva
responsabilità in termini di onere di controllo visivo)
 indebolimento dell’immagine dei produttori e del “Made in
Italy”
 apparente e generalizzato abbassamento degli standard di
qualità
 potenziale rischio per la tutela della salute e la sicurezza
pubblica

possibile truffa ai danni del mercato e del consumatore.
30
?
QUALI SONO LE REGOLE DI BASE CHE
L'OPERATORE COMMERCIALE DEVE CONOSCERE
IN TEMA DI ETICHETTATURA DEI PRODOTTI
TESSILI, CALZATURE, PELLETTERIA ?
L’etichettatura di prodotti tessili interessa tutta la filiera del settore
moda (abbigliamento, calzature, pelletterie, accessori, articoli
sportivi e tessile per la casa) che deve rispettare, in termini generali,
una serie di disposizioni, tra cui:
 il Regolamento (UE) n. 1007/2011 del 27 settembre 2011 (in
tema di etichettatura tessile)il D.Lgs. n. 194/99 (Attuazione
della direttiva 96/74/CE relativa all'etichettatura tessile)
 Il D.M. 11/04/96 di recepimento della Direttiva 94/11/CE (in
tema di etichettatura delle calzature)il D.Lgs.206/2005
(Codice del consumo).
Ex D.Lgs. 199/194 e il Regolamento UE 1.007/2011 IN PRATICA
GLI OPERATORI COMMERCIALI devono verificare che l’etichetta:
 indichi le fibre tessili almeno in lingua italiana
 preveda l'indicazione della composizione fibrosa in ordine
percentuale di peso decrescente (es. 90% Lana 10% Seta)
 trovi corrispondenza con quanto scritto nei documenti
commerciali
 sia saldamente fissata al prodotto messo in vendita
 indichi nome o ragione sociale o marchio ed anche sede
legale del produttore/importatore (ex art. 104 del D. Lgs.
206/2005 - Codice del Consumo)
31
Tra le novità del Regolamento UE 1.007/2011:
 indicazione “Contiene parti non tessili di origine animale”
(ad esempio per piumini, capi con toppe o inserti in pelle,
bottoni in madreperla o corno naturale)
 abolizione dell’uso della dicitura minimo 85%
 specificazione della percentuale di tutte le fibre presenti,
fatte salve le tolleranze e i criteri d’uso della dicitura “altre
fibre”.
Ai sensi della Direttiva 94/11/CE – D.M. 11/04/96 sulle calzature
deve essere applicata apposita etichetta (anche adesiva) con
l'indicazione dei materiali utilizzati (Cuoio, Cuoio rivestito, Materie
tessili naturali e Materie tessili sintetiche o non tessute, altre
materie) per la loro fabbricazione (con riferimento a Tomaia, al
Rivestimento della tomaia e suola interna e della suola esterna).
32
?
VANNO ESPOSTI DEI CARTELLI IN TEMA DI
ETICHETTATURA NEI NEGOZI ?
NELLE CALZATURE LA LEGGE (D.M. 11/04/96) PREVEDE
L'ESPOSIZIONE DI UN CARTELLO CONTENENTE LE
INFORMAZIONI SUI COMPONENTI DELLE CALZATURE
33
PER I PRODOTTI TESSILI LA LEGGE NON PREVEDE
L'ESPOSIZIONE DI UN CARTELLO CONTENENTE LE
INFORMAZIONI
SULLE
FIBRE
TESSILI.
TUTTAVIA,
FEDERAZIONE MODA ITALIA HA PRODOTTO UN CARTELLO (DI
CUI
SI
CONSIGLIA
L'ESPOSIZIONE
NEI
CAMERINI)
CONTENENTE I RIFERIMENTI ALLE FIBRE TESSILI PREVISTE
NELL'ALLEGATO I DEL REGOLAMENTO UE 1.007/2011,
TRADOTTI IN ITALIANO, INGLESE, FRANCESE E TEDESCO.
IL CARTELLO E' DISPONIBILE PER GLI OPERATORI
COMMERCIALI PRESSO GLI UFFICI DI FEDERAZIONE MODA
ITALIA.
34
TAX FREE SHOPPING
?
COS’È IL TAX FREE SHOPPING ?
Il tax free shopping è una procedura che consente ai turisti stranieri
Extra UE, non residenti in Italia, di recuperare l’IVA pagata sugli
acquisti effettuati all'interno del nostro Paese.
?
CHI HA DIRITTO AL TAX FREE SHOPPING ?
Hanno diritto al Tax Free Shopping (i requisiti devono sussistere
contemporaneamente) :
 i residenti o domiciliati fuori dall’Unione Europea* che
acquistano beni per uso personale
 devono spendere per un importo uguale o superiore a 154,94
Euro (IVA inclusa), nello stesso negozio e nello stesso giorno.
 devono lasciare l’Unione Europea entro 3 mesi oltre il mese
dell’acquisto.
35
*Hanno inoltre diritto i residenti in:
• Andorra
• Antille Francesi e Olandesi
• Campione d'Italia
• Ceuta
• Channel Islands
• Faroe Islands
• Gibilterra
• Isole Canarie
• Livigno
• Melilla
• Stato del Vaticano
36
?
QUALE E’ LA PROCEDURA PER
IL RIMBORSO DELL’IVA ?
Il tax free shopping prevede un processo che avviene in tre fasi:
Emissione
Il viaggiatore avente diritto paga i suoi acquisti a prezzo pieno in
negozio, IVA inclusa. Poi il commerciante fornisce al viaggiatore un
modulo Tax Free da compilare per richiedere il rimborso dell'IVA.
Convalida
Al momento della partenza dal Paese, il viaggiatore presenta gli
acquisti accompagnati dal modulo Tax Free e dal suo passaporto a
un funzionario della dogana, che timbra i moduli per convalidare
l'esportazione dei beni acquistati.
Rimborso
Il viaggiatore chiede il rimborso dell'IVA in un punto di rimborso
oppure inviando il modulo tax free all’operatore tax free. Il rimborso
può avvenire in contanti o tramite carta di credito.
Detrazione
Il commerciante deduce l'IVA rimborsata dalla sua dichiarazione
fiscale periodica. Global Blue, ad esempio, invia periodicamente una
nota debito/estratto conto al commerciante con l’elenco delle fatture
andate a buon fine e rimborsate. Il commerciante utilizza questa
nota debito come variazione IVA nella liquidazione IVA in corso.
37
LIMITE DELL'USO DEL DENARO CONTANTE
?
COSA PREVEDE LA LEGGE NAZIONALE
SULL'USO DEL CONTANTE DA PARTE DI
CITTADINI ITALIANI, EUROPEI ED EXTRA UE ?
Per adeguare le disposizioni adottate in ambito comunitario, circa la
prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio
e di finanziamento del terrorismo, il decreto legge n. 201/2011 ha
abbassato la soglia massima per l’utilizzo del denaro contante e dei
titoli al portatore a 999,99 euro.
Ex l. 44/2012 è stato, però, stabilito che, in deroga alle norme sulla
limitazione all’uso del contante, è possibile per gli operatori del
settore del commercio al minuto (e quindi anche del settore moda),
agenzie di viaggio e turismo vendere beni e servizi a cittadini
stranieri extra UE non residenti in Italia, entro il limite di 15.000
euro.
38
?
COSA DEVE FARE UN OPERATORE
COMMERCIALE ITALIANO PER ACCETTARE
CONTANTI FINO A 15.000 EURO
DA CITTADINI EXTRA UE ?
La legge 44/2012 dispone che, successivamente all’invio della
comunicazione preventiva all’Agenzia delle Entrate, l'operatore
commerciale debba:
 far sottoscrivere e raccogliere la “autocertificazione” dal cliente in
cui si attesta che non possiede la cittadinanza italiana né di uno
dei paesi della UE o dello Spazio Economico Europeo e che non
è residente in Italia
 acquisire la fotocopia del passaporto del cliente
 provvedere, entro il primo giorno feriale successivo a quello
dell’operazione di vendita, al versamento sul proprio conto
corrente del denaro contante incassato
 consegnare all’Istituto di credito la copia della ricevuta della
comunicazione preventiva all’Agenzia delle Entrate
 comunicare all’Agenzia delle Entrate le operazioni di importo
unitario non inferiore a 1.000 euro.
39
Di seguito i fac-simile dei modelli di autocertificazione (in doppia
lingua italiano-inglese e nelle lingue inglese, russo, cinese e
arabo) con cui il cliente attesta di non possedere la cittadinanza
italiana né di uno dei Paesi della Ue o dello Spazio Economico
Europeo e di non essere residente in Italia.
SELF- DECLARATION OF CITIZENSHIP AND PLACE OF RESIDENCE
(pursuant to D.P.R.445/2000 and to D.L. March 2nd, 2012 n. 16 )
(Autocertificazione di cittadinanza e residenza estera ex DPR 445/2000 e D.L. 16 del 2 marzo 2012)
According to a recent Italian law, the suppliers or providers can no more accept cash payments for sales of
goods or provisions of services for amounts higher than 999,99 €, unless the customer is a private client with
extra-Europe citizenship different from the SEE Countries (Liechtenstein, Island, Norway), living outside Italy.
(In base alla normativa Italiana non è possibile effettuare acquisti in contanti d’importo superiore a € 999,99 a meno che
l’acquirente sia una persona fisica che non abbia cittadinanza italiana, né quella di uno dei paesi dell’Unione Europea e
dello Spazio Economico Europeo – Liechtenstein, Islanda e Norvegia – e risieda al di fuori del territorio dello Stato
Italiano)
In order to permit the cash payment with no limits on the amounts, you kindly should attest under your own
liability, the following :
(al fine di permettere il pagamento in contanti senza limiti, dovreste gentilmente attestare sotto Vs. responsabilità quanto
di seguito:)
Me undersigned (name and surname) ……………………………………………………………………………….
(il sottoscritto - nome e cognome)
Passport n……………………….
(passaporto n.)
Aware of the penal consequences in case of untrue statements and illegal acts
(consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti)
Declare (dichiara)
To have the citizenship from……………………
(di essere cittadino……………..)
To be resident in …………………………………
(di essere residente in………..….)
Which means to be (pertanto)

NOT Italian citizen (di non essere cittadino italiano)

NOT European citizen (di non essere cittadino di uno Stato UE)

NOT a citizen from a SEE Country – Liechtenstein, Island, Norway (di non essere cittadino di uno Stato
appartenente allo Spazio Economico Europeo – Liechtenstein, Islanda e Norvegia)

NOT a resident person in Italy (di non avere la residenza in Italia)
Date and place (data e luogo)
………………………………
Signature (Firma)
………………………………
40
SELF- DECLARATION OF CITIZENSHIP AND PLACE OF RESIDENCE
(pursuant to D.P.R.445/2000 and to D.L. March 2nd, 2012 n. 16 )
ДЕКЛАРАЦИЯ
(в соответствии с декретом-законом от 2 марта 2012 № 16)
Я, нижеподписавшийся/аяся_____________________________________
Родившийся/аяся _________________ гражданство_________________
согласно приложенному паспорту № _____________________________
выданному: где_______________________когда __________________
ЗАЯВЛЯЮ
В целях предусмотренных ст. 3 декрета-закона № 16 от 2 марта 2012,
1.
2.
3.
4.
не являюсь гражданином Италии;
не являюсь гражданином ни одной из стран Европейского Союза1;
не являюсь гражданином ни одной из стран Европейского Экономического Сообщества2;
не являюсь резидентом Италии.
Мной прочитано, подтверждено и подписано
ЗАЯВИТЕЛЬ/НИЦА
___________________
Место _______________________ дата ____________
1
Бельгия, Франция, Германия, Италия, Люксембург, Нидерланды, Дания, Ирландия, Великобритания, Греция,
Португалия, Испания, Автрия, Финляндия, Швеция, Кипр, Латвия, Эстония, Литва, Мальта, Польша,
Республика Чехия, Словакия, Словения, Венгрия, Болгария, Румыния (27 стран).
2
Исландия, Лихтенштейн Liechtenstein и Норвегия (3 страны).
41
42
43
FEDERAZIONEMODAITALIA
Via Durini, 14 – 20122 Milano
www.federazionemodaitalia.it
[email protected]
Tel. 02.76015212
44
Fly UP