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diritto processuale civile i
INSEGNAMENTO DI
DIRITTO PROCESSUALE CIVILE I
LEZIONE X
“LA TRATTAZIONE DELLA CAUSA - L'ISTRUZIONE
PROBATORIA”
PROF. ROMANO CICCONE
Diritto Processuale Civile I
Lezione X
Indice
1
La trattazione della causa -------------------------------------------------------------------------------- 3
2
L'istruzione probatoria ----------------------------------------------------------------------------------- 8
3
Le prove ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 10
4
D.L. n.112 del 25-06-2008 convertito in L.6-08-2008 n. 133 art.50 ---------------------------- 16
Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente
vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore
(L. 22.04.1941/n. 633)
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Diritto Processuale Civile I
Lezione X
1 La trattazione della causa
Quando parliamo di trattazione della causa ci si riferisce a tutte quelle attività preparatorie
del processo, compiute dalle parti e dal giudice istruttore,
iniziando dalla prima udienza di
comparizione sino al momento in cui la causa é rimessa per la decisione; escludendo, tuttavia, la
fase di istruzione probatoria volta, qualora venga esplicata, all'acquisizione delle prove.
L'intervento del nostro legislatore in tale contesto é stato recente ed estremamente
innovativo.
Ed invero, la prima udienza di comparizione delle parti oggi è accorpata, divenendo un
unicum, con l'udienza di trattazione; il nuovo dettato normativo dell'art. 180 c.p.c. dispone
esplicitamente che la trattazione della causa é orale e che della stessa si redige processo verbale.
Egualmente rilevante la disposizione afferente la comparizione delle parti disciplinata
nell'art. 181 c.p.c., in base al quale:
“Se nessuna delle parti comparisce nella prima udienza, il giudice fissa un udienza
successiva, di cui il cancelliere da comunicazione alle parti costituite. Se nessuna delle parti
comparisce alla nuova udienza, il giudice, con ordinanza non impugnabile, dispone la
cancellazione della causa dal ruolo.
Se l'attore costituito non comparisce alla prima udienza, e il convenuto non chiede che si
proceda in assenza di lui, il giudice fissa una nuova udienza, della quale il cancelliere dà
comunicazione all'attore. Se questi non comparisce alla nuova udienza, il giudice, se il convenuto
non chiede che si proceda in assenza di lui, ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara
l'estinzione del processo”.
La nozione di comparizione più volte richiamata dal suindicato articolo, si riferisce alla
presenza effettiva della parte in udienza e, pertanto, differisce dalla mancata costituzione della parte
in giudizio; è ben possibile, invero, che una parte si sia ritualmente costituita, ma non si presenti in
udienza.
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Lezione X
Di rilevanza anche le verifiche che il giudice istruttore deve compiere ai sensi dell'art. 182
c.p.c. onde accertare eventuali difetti di rappresentanza o di autorizzazione; in virtù di tale
statuizione il giudice, d'ufficio, deve accertare la regolare costituzione delle parti e, qualora occorra,
invita la parte a completare o a mettere in regola gli atti e i documenti che riconosce difettosi.
Analogamente, laddove il giudice accerti un difetto di rappresentanza, di assistenza o di
autorizzazione, può concedere alle parti un termine per consentire la costituzione della persona alla
quale spetta la rappresentanza o l'assistenza, o per il rilascio delle eventuali autorizzazioni, salvo
che si sia avverata un decadenza.
Particolarmente interessante é la nuova disciplina dell'art. 183 c.p.c. che necessita di
un'analisi approfondita e dettagliata.
In base al primo comma del suindicato articolo, il giudice, all'udienza fissata per la prima
comparizione delle parti e per la trattazione della causa, effettua tutte le verifiche necessarie per
accertare la regolare costituzione del contraddittorio, pronunciando, qualora occorra, i
provvedimenti previsti dall'art. 102 comma 2 c.p.c. (integrazione del contraddittorio in ipotesi di
litisconsorzio necessario), dall'art. 164 comma 2-3-5 c.p.c. (rinnovazione della citazione nulla,
fissazione di nuova udienza in caso di rilievo del convenuto sull'inosservanza dei termini a
comparire, fissazione per l'attore di un termine perentorio per rinnovare la citazione nulla per
omissione o assoluta incertezza dell'oggetto della domanda o per la mancanza di esposizione dei
fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda), dall'art. 167 comma 2 e 3 c.p.c.
(termine al convenuto per integrare la domanda riconvenzionale, chiamata del terzo in causa),
dall'art. 182 c.p.c. (termine per sanare il difetto di rappresentanza o di autorizzazione), e dall'art.
291 comma 1 c.p.c. (concessione di un termine per rinnovare la notifica della citazione in caso di
nullità della precedente notifica).
Quando il giudice istruttore pronuncia i provvedimenti di cui sopra fissa una nuova udienza
di trattazione (183 comma 2 c.p.c.); il giudice fissa, altresì, una nuova udienza (183 comma 3 c.p.c.)
se deve procedere al tentativo di conciliazione così come novellato dall'art. 185 c.p.c. “Il giudice
istruttore, in caso di richiesta congiunta delle parti, fissa la comparizione delle medesime al fine
di interrogarle liberamente e di provocarne la conciliazione. Il giudice istruttore ha altresì facoltà
di fissare la predetta udienza di comparizione personale a norma dell'art. 117. Quando é disposta
la comparizione personale, le parti hanno facoltà di farsi rappresentare da un procuratore
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generale o speciale il quale deve essere a conoscenza dei fatti della causa. La procura deve essere
conferita con atto pubblico o con scrittura privata autenticata e deve attribuire al procuratore il
potere di conciliare o transigere la controversia. Se la procura é conferita con scrittura privata,
questa può essere autenticata anche dal difensore della parte. La mancata conoscenza, senza
giustificato motivo, dei fatti della causa da parte del procuratore é valutata ai sensi dell'art. 116.
Il tentativo di conciliazione può essere rinnovato in qualunque momento dell'istruzione.
Quando le parti si sono conciliate, si forma processo verbale della convenzione conclusa. Il
processo verbale costituisce titolo esecutivo”.
L'attività di impulso e di collaborazione alle parti esplicata dal giudice si evince ancor di più
dalla statuizione contenuta nel comma quarto dell'art. 183 c.p.c., in virtù del quale si dispone che
all'udienza di trattazione il giudice può richiedere alle parti, sulla base dei fatti allegati, i chiarimenti
necessari e indica le questioni rilevabili di ufficio delle quali reputa opportuna la trattazione.
Nella stessa udienza, ai sensi del quinto comma dell'art. 183 c.p.c., l'attore può proporre le
domande e le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni
proposte dal convenuto. Può chiedere, altresì, di essere autorizzato a chiamare un terzo ai sensi
dell'art. 106 c.p.c. (intervento su istanza di parte) o dell'art. 269 comma 3 c.p.c. (chiamata di un
terzo in causa) se l'esigenza é sorta per le difese articolate dal convenuto.
Le parti, vieppiù, possono precisare e modificare le domande, le eccezioni e le
conclusioni già formulate. All'uopo é doveroso soffermarci sull'effettivo significato dei di alcuni
termini utilizzati poc'anzi.
“Proporre” nuove domande o nuove eccezioni significa ampliare l'oggetto del processo
mediante l'allegazione di nuovi fatti (cd. mutatio).
“Precisare” (cd. emendatio), invece, non vuol dire cambiare totalmente la domanda o
formulare una nuova domanda, bensì soltanto rettificare i fatti e l'ambito della domanda con
riguardo al medesimo petitum e alla stessa causa petendi; “modificare” significa introdurre altre
fatti e altre richieste, anche in questo caso senza modificare petitum e causa petendi.
La precisazione e la modificazione, pertanto, sono sì consentite dalla legge ma soltanto se
non muta radicalmente il petitum e se i fatti nuovi sono solo secondari e non quelli principali che
fondano la causa petendi.
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Lezione X
Continuiamo l'analisi dell'art. 183 c.p.c. esaminando il sesto comma, in base al quale se
richiesto, il giudice concede alle parti i seguenti termini perentori:
a)
un termine di ulteriori trenta giorni per il deposito di memorie limitate alle sole
precisazioni o modificazioni delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte;
b)
un termine di ulteriori trenta giorni per replicare alle domande e alle eccezioni nuove,
o modificate dall'altra parte, per proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande e delle
eccezioni medesime e per l'indicazione dei mezzi di prova e produzioni documentali;
c)
un termine di ulteriori venti giorni per le sole indicazioni di prova contraria.
Salva l'applicazione dell'art. 187 c.p.c., il giudice provvede sulle richieste istruttorie fissando
l'udienza di cui all'art. 184 c.p.c. per l'assunzione dei mezzi di prova ritenuti ammissibili e rilevanti.
Se provvede mediante ordinanza emanata fuori udienza, questa deve essere pronunciata entro trenta
giorni (settimo comma)
Nel caso in cui vengono disposti d'ufficio mezzi di prova con l'ordinanza di cui al settimo
comma dell'art. 183 c.p.c., ciascuna parte può dedurre, entro un termine perentorio assegnato dal
giudice con la medesima ordinanza, i mezzi di prova che si rendono necessari in relazione ai primi
nonché depositare memoria di replica nell'ulteriore termine perentorio parimenti assegnato dal
giudice, che si riserva di provvedere sempre ai sensi del settimo comma (ottavo comma).
Il giudice con l'ordinanza che ammette le prove può disporre, qualora lo ritenga utile, il
libero interrogatorio delle parti (nono comma).
L'articolo ora esaminato si chiude con la statuizione contenuta nel decimo comma, ove si
precisa che l'ordinanza con la quale il giudice istruttore provvede sulle richieste istruttorie é
comunicata a cura della cancelleria entro tre giorni successivi al deposito.
Egualmente interessanti le disposizioni contenute nell'art. 187 c.p.c. in base al quale, il
giudice istruttore se ritiene la causa matura per la decisione di merito, senza la necessità di
assunzione dei mezzi di prova, rimette le parti dinanzi al collegio.
Può rimettere le parti dinanzi al collegio affinché sia decisa separatamente una questione di
merito avente carattere preliminare, soltanto nel caso in cui la decisione di essa può definire il
giudizio. Il giudice provvede analogamente se sorgono questioni attinenti alla giurisdizione o alla
competenza o ad altre pregiudiziali, ma può anche disporre che siano decise unitamente al merito.
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Il giudice, infine, dà ogni altra disposizione relativa al processo.
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2 L'istruzione probatoria
La fase di istruzione probatoria é tesa alla raccolta delle prove necessarie per la
decisione di tutte le questioni rilevate e discusse in sede di trattazione.
Nel contesto processuale, il momento dell'assunzione delle prove é determinante; il nostro
legislatore, invero, dispone che colui che vuole far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti
che ne costituiscono il fondamento, così come colui che eccepisce l'insussistenza e l'inefficacia di
tali fatti, ovvero eccepisce che il diritto si é modificato o estinto, deve provare i fatti su cui
l'eccezione si fonda.
Oggetto della prova, infatti, sono tutti i fatti e le circostanze dedotte dalle parti del giudizio
a fondamento delle proprie domande ed eccezioni.
L'art. 115 c.p.c., introduce il principio dispositivo delle prove, ovvero “Salvo i casi previsti
dalla legge il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal
pubblico ministero. Può tuttavia, senza bisogno di prova, porre a fondamento della decisione le
nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza”; pertanto, di regola il giudice non può
cercare personalmente le prove su cui basare la propria decisione, ma deve affidarsi alle prove
fornite dalle parti.
Naturalmente i fatti che sono oggetto di prova, devono essere fatti rilevanti, ovvero rilevanti
ai fini delle decisione della causa.
Non sono oggetto di prova:

le norme di diritto, la cui ricerca ed eventuale applicabilità sono di competenza del
giudice;

il fatto notorio, ovvero il fatto che, ai sensi del secondo comma del summenzionato
art. 115 c.p.c., rientra nella comune esperienza;

le massime di esperienza, principi e nozioni di comune esperienza dai quali é
possibile desumere criteri generali di apprezzamento o di giudizio sui fatti.
Organi competenti all'assunzione delle prove sono: il giudice istruttore della causa; il
giudice del luogo in cui la prova va assunta, su espressa delega del giudice istruttore; il Collegio,
laddove lo stesso ne ravvisi la necessità.
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L'assunzione della prova viene disposta con ordinanza, previa valutazione della sua
ammissibilità e rilevanza.
Il giudice istruttore dichiarerà chiusa l'assunzione delle prove quando:
1.
sono esauriti i mezzi di prova ammessi ;
2.
viene dichiarata la decadenza di una prova e non ve ne sono altre da assumere;
3.
il giudice reputa superflua l'ulteriore assunzione.
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3 Le prove
Analizziamo, adesso, alcune delle differenti tipologie di prova che possono essere assunte
nel corso del processo.
I documenti
I documenti, elementi materiali con i quali viene data conoscenza di un fatto, rappresentano
sicuramente una delle prove più rilevanti che le parti possono mettere a disposizione del giudice.
Particolarmente importanti sono il contenuto del documento, ovvero i fatti e le dichiarazioni
in esso contenuti, e la provenienza, cioè il soggetto autore delle dichiarazioni ivi contenute e
scritte.
Nel nostro ordinamento, particolare rilievo assumono due tipologie di prove documentali:
l'atto pubblico e la scrittura privata.
A norma dell'art. 2699 c.c. l'atto pubblico é il documento redatto, con le richieste formalità,
da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede nel luogo dove
l'atto é formato.
L'atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento,
delle dichiarazioni e dei fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui
compiuti.
Il documento di un pubblico ufficiale incompetente o incapace, o redatto senza le formalità
prescritte, se sottoscritto dalle parti, ha eguale efficacia probatoria della scrittura privata.
La scrittura privata é il documento, non proveniente da un pubblico ufficiale, ma
sottoscritto dalle parte o dalle parti.
Tale documento fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni
da chi l'ha sottoscritta, sempre se colui contro il quale la scrittura é prodotta ne riconosce la
sottoscrizione ovvero se questa é legalmente considerata come riconosciuta.
Si reputa riconosciuta la sottoscrizione autenticata dal notaio o da un altro pubblico ufficiale;
l'autenticazione altro non é che l'attestazione effettuata dal pubblico ufficiale con la quale si da atto
che la sottoscrizione é stata apposta in sua presenza, previa verifica dell'identità della persona che
appone la firma.
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Naturalmente i documenti per poter esplicare la loro efficacia probatoria devono essere
messi a disposizione del giudice; tale adempimento viene eseguito attraverso la cd. produzione dei
documenti, ovvero l'inserimento dei documenti nel proprio fascicolo processuale, nei tempi e con
le modalità stabilite dalla legge.
A volte i documenti necessari alla definizione e alla decisione del giudizio sono in possesso
di una parte, che non reputa conveniente produrli, o di un terzo; il tal caso a norma dell'art. 210
c.p.c. il giudice istruttore , su istanza di una parte, può ordinare all'altra parte o a un terzo di esibire
in giudizio un documento o altra cosa di cui ritenga necessaria l'acquisizione al processo.
Nell'ordinare l'esibizione il giudice dà i provvedimenti opportuni circa il tempo, il luogo e il
modo dell'esibizione; nel caso in cui l'esibizione comporta una spesa questa deve essere anticipata
dalla parte che ha proposto l'istanza di esibizione.
Quando l'esibizione viene ordinata ad un terzo, il giudice istruttore deve cercare di conciliare
nel miglior modo possibile l'interesse della giustizia col riguardo dovuto ai diritti del terzo; prima di
ordinare l'esibizione il giudice può disporre che il terzo sia citato in giudizio, assegnando alla parte
richiedente un termine per provvedervi.
Resta inteso che il terzo può sempre fare opposizione contro l'ordinanza di esibizione,
intervenendo nel giudizio prima della scadenza del termine assegnatogli.
Nel caso i cui la parte, senza giusto motivo, rifiuti l'esibizione del documento il giudice potrà
trarne argomento di prova.
Fuori dai casi previsti dagli artt. 210 e 211 c.p.c. il giudice può richiedere d'ufficio alla
pubblica amministrazione le informazioni scritte relative ad atti e documenti dell'amministrazione
stessa, che é necessario acquisire al processo.
In merito alle prove documentali particolare rilevanza assumono le disposizione del nostro
legislatore in tema di disconoscimento della scrittura privata, di riconoscimento tacito della stessa
e dell'istanza di verificazione.
A norma dell'art. 214 c.p.c. colui contro il quale é prodotta una scrittura privata, qualora
intenda disconoscerla, è obbligato a negare formalmente la propria scrittura o la propria
sottoscrizione; l'onere del disconoscimento sussiste anche a carico della parte contumace.
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Lezione X
Di converso, in base al dettato normativo dell'art. 215 c.p.c., la scrittura privata prodotta in
giudizio si ha per riconosciuta quando:

se la parte alla quale la scrittura é attribuita e contro la quale é prodotta é contumace;
salvo il caso di costituzione del convenuto contumace e di disconoscimento, alla prima udienza o
nel termine assegnatogli dal giudice, delle scritture prodotte contro di lui;

se la parte comparsa non la disconosce o non dichiara di non conoscerla nella prima
udienza o nella prima risposta successiva alla produzione.
Laddove sia stata disconosciuta una scrittura la parte che intende valersene, ex art. 216
c.p.c., deve chiederne la verificazione, proponendo i mezzi di prova che ritiene utili e producendo o
indicando le scritture che possono servire da comparazione.
L'istanza per la verificazione può anche essere avanzata con atto di citazione , quando la
parte dimostri di avervi interesse; se il convenuto riconosce la scrittura, però, le spese sono poste a
carico dell'attore.
La confessione
La confessione é
la dichiarazione che una parte fa sulla verità di fatti ad essa
sfavorevoli, e favorevoli all'altra parte; oggetto della confessione sono soltanto i fatti di causa.
Naturalmente la confessione non é efficace se non proviene da persona capace di disporre
del diritto a cui si riferiscono i fatti confessati.
La confessione può essere spontanea, quando é contenuta in un atto processuale sottoscritto
personalmente dalla parte, o provocata, cioè ottenuta a mezzo di interrogatorio formale.
Interrogatorio formale
L'interrogatorio formale é il mezzo di prova con il quale si tende a provocare la
confessione della parte.
L'interrogatorio, ai sensi dell'art. 230 c.p.c., deve essere dedotto formulando articoli separati
e specifici; il giudice istruttore procede all'assunzione dello stesso nei modi e nei termini stabiliti
nell'ordinanza di ammissione.
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Non possono farsi domande su fatti diversi da quelli formulati nei capitoli, ad eccezione
delle domande su cui le parti concordano e che il giudice ritiene utili; il giudice può sempre
richiedere i chiarimenti opportuni sulle risposte date.
La parte interrogata deve rispondere personalmente, non può servirsi di scritti preparati, ma
il giudice può consentirle di servirsi di note o appunti, qualora debba fare riferimento a nomi o a
cifre, o quando particolari circostanze lo consigliano.
Nel caso in cui la parte non si presenta o rifiuta di rispondere senza giustificato motivo, il
giudice o il collegio, valutato ogni latro elemento di prova, può ritenere come ammessi i fatti
dedotti nell'interrogatorio.
Il giuramento
Il giuramento é la dichiarazione con cui una parte asserisce come vero un fatto, nella
forma solenne prevista dalla legge.
Il giuramento può essere deferito su di un fatto proprio della parte (cd. giuramento de
veritate) , oppure sulla conoscenza che la parte ha di un fatto altrui (cd. giuramento de notitia).
Il giuramento può essere decisorio, quando una parte deferisce all'altra per farne dipendere
la decisione totale o parziale della causa, o suppletorio, quando viene deferito d'ufficio ad una delle
parti al fine di decidere la causa, qualora la domanda o le eccezioni non sono del tutto provate ma
neanche del tutto sfornite di prova.
Il giuramento decisorio può essere deferito in qualunque stato e grado della causa davanti al
giudice istruttore, con dichiarazione fatta all'udienza dalla parte o dal procuratore; il giuramento
deve essere formulato in articoli separati in modo chiaro e specifico.
La parte a cui é stato deferito il giuramento, finché non abbia dichiarato di essere pronto a
giurare, può riferirlo all'avversario.
La parte che ha deferito o riferito il giuramento non può più revocarlo quando l'avversario ha
dichiarato di essere pronto a prestarlo; il giuramento può essere revocato solo nel caso in cui il
giudice, nell'ammetterlo, abbia modificato la formula proposta.
Il giuramento é prestato personalmente dalla parte ed é ricevuto dal giudice istruttore che
ammonisce colui che presta giuramento sull'importanza dell'atto e sulle conseguenze penali delle
dichiarazioni false.
Ai sensi dell'art. 239 c.p.c. “La parte alla quale il giuramento decisorio é deferito, se non si
presenta senza giustificato motivo all'udienza all'uopo fissata, o, comparendo, rifiuta di prestarlo o
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Lezione X
non lo riferisce all'avversario, soccombe rispetto alla domanda o al punto di fatto relativamente al
quale il giuramento é stato ammesso; e del pari soccombe la parte avversaria, se rifiuta di prestare
il giuramento che le é stato riferito. Il giudice istruttore, se ritiene giustificata la mancata
comparizione della parte che deve prestare il giuramento, provvede a norma dell'art. 232, secondo
comma”.
Prova per testimoni
La prova testimoniale é la narrazione di un fatto compiuta dinanzi al giudice da un
soggetto che non é parte del processo ed é estraneo agli interessi in contesa.
Anche la prova testimoniale deve essere dedotta dalla parte mediante indicazione delle
persone da interrogare e dei fatti, formulati in articoli separati.
La prova per testimoni é ammessa con ordinanza del giudice che, volendo, può ridurre la
lista dei testimoni da escutere se sovrabbondanti o eliminare i testimoni che non possono essere
sentiti per legge.
La parte che ha richiesto la prova testimoniale può rinunciare alla stessa sempre che vi sia
l'accordo dell'altra parte e il consenso del giudice.
Così come disposto dall'art. 246 c.p.c., disciplinante l'incapacità a testimoniare, “Non
possono essere assunte come testimoni le persone aventi nella causa un interesse che potrebbe
legittimare la loro partecipazione al giudizio”.
I testimoni ammessi dal giudice devono ricevere, su richiesta della parte interessata, per
mezzo dell'ufficiale giudiziario, sette giorni prima dell'udienza l'intimazione di comparire nel luogo,
nel luogo e nell'ora fissata, con espressa indicazione del giudice che assume la prova e della causa
nella quale devono essere sentiti.
Il testimone che si presenta regolarmente all'udienza indicata nell'atto di intimazione, viene
interrogato dal giudice istruttore sui fatti intorno ai quali é chiamato a deporre; il giudice può,
comunque, rivolgergli d'ufficio o su istanza di parte, tutte le domande che ritiene utili a chiarire i
fatti medesimi.
Qualora vi siano divergenze tra le deposizioni di due o più testimoni, il giudice istruttore, su
istanza di parte o d'ufficio, può disporre che essi siano messi a confronto.
Se il testimone regolarmente intimato non si presenta, il giudice istruttore può ordinare una
nuova intimazione oppure disporne l'accompagnamento all'udienza stessa o ad altra successiva; con
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la medesima ordinanza il giudice, in caso di mancata comparizione senza giustificato motivo, può
condannarlo ad una pena pecuniaria non inferiore ad €. 100,00 e non superiore ad €. 1.000,00.
In base a quanto statuito dall'art. 257 c.p.c. “Se alcuno dei testimoni si riferisce, per la
conoscenza dei fatti, ad altre persone, il giudice istruttore può disporre d'ufficio che esse siano
chiamate a deporre.
Il giudice può anche disporre che siano sentiti i testimoni dei quali ha ritenuto l'audizione
superflua a norma dell'art. 245 o dei quali ha consentito la rinuncia; e del pari può disporre che
siano nuovamente esaminati i testimoni già interrogati, al fine di chiarire la loro deposizione o di
correggere irregolarità avveratesi nel precedente esame”.
Brevemente e, in forma molto concisa, é utile fornire qualche accenno su altre due tipologie
di prove, l'ispezione e la consulenza tecnica.
L'ispezione é l'attività del giudice diretta a esaminare una cosa o un luogo, per acquisire
piena conoscenza delle sue caratteristiche.
La consulenza tecnica, che non può considerarsi come un vero mezzo di prova, é tesa a
offrire al giudice il supporto di cognizione tecniche e specifiche non in suo possesso; in pratica,
l'attività svolta dal consulente tecnico va ad integrare l'attività del giudice come organo decisorio.
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Diritto Processuale Civile I
Lezione X
4 D.L. n.112 del 25-06-2008 convertito in L.6-08-2008
n. 133 art.50
Il d.l. n.112 del 25-06-2008 convertito in L. 6-08-2008 n. 133 ha apportato numerose
modifiche nell’ambito del diritto processuale civile: ci soffermeremo in questa lezione nella
trattazione della causa e nell’istruzione probatoria della stessa, in base alla modifica apportata dalla
nuova disposizione della norma 181 c.p.c., modificata dall’art.50 della succitata Legge.
La norma in commento è la prima di alcune disposizioni inserite nel capo IX del D.L.n.
112/2008, con le quali il legislatore, intervenendo in materia di giustizia, si è posto l’obiettivo, fra
l’altro, di sgravare il contenzioso civile anche attraverso la riduzione dei tempi del processo fin dal
suo inizio.
La sostituzione del primo comma dell’articolo 181 del codice di procedura civile determina
un cambiamento sostanziale nel regime della mancata comparizione delle parti. Con la nuova
previsione normativa, infatti, nel caso in cui le parti disertano la prima udienza e, successivamente,
la seconda fissata dal giudice ed a loro comunicata dal cancelliere, il giudice non solo ordina la
cancellazione della causa dal ruolo, come disponeva il vecchio primo comma dell’articolo 181
c.p.c.,: “ se nessuna delle parti comparisce nella prima udienza, il giudice fissa un udienza
successiva, di cui il cancelliere da comunicazione alle parti costituite. Se nessuna delle parti
comparisce alla nuova udienza, il giudice con ordinanza non impugnabile, dispone la
cancellazione della causa dal ruolo. (…)” ma dichiara anche l’estinzione del processo. La
conseguenza che ne deriva è che, rispetto alla precedente disciplina, è assolutamente preclusa la
possibilità di riassunzione del processo. Prima dell’entrata in vigore del D.L. 112, invero, la
combinazione del primo comma dell’ articolo 181 c.p.c. (ora sostituito) che stabiliva la sola
cancellazione della causa dal ruolo, con l’articolo 307 del medesimo codice di rito (estinzione del
processo per inattività delle parti), permetteva la riassunzione del processo innanzi allo stesso
giudice, nel termine di un anno dalla data del provvedimento di cancellazione.
Il nuovo primo comma dell’articolo 181 c.p.c. sarà operativo solo nei confronti dei giudizi
instaurati dopo l’entrata in vigore del D.L. (27 giugno 2008), così come disposto dalla norma
transitoria ex articolo 56 che chiude il capo IX delle le disposizioni in commento
L’art. 50 della L. 6-08-2008 n. 133 cosi dispone“se nessuna delle parti comparisce nella
prima udienza, il giudice fissa un udienza successiva, di cui il cancelliere da comunicazione alle
Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente
vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore
(L. 22.04.1941/n. 633)
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parti costituite. Se nessuna delle parti comparisce alla nuova udienza, il giudice con ordinanza
non impugnabile, dispone la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara la cancellazione del
processo.(...)”
Come si può notare la novità consiste proprio nell’immediata dichiarazione di estinzione del
procedimento giudiziale.
Importante è, a questo punto, soffermarsi anche sulla nozione di COMPARIZIONE alla
quale fa riferimento proprio l’art. 181 c.p.c. con riguardo alla mancata comparizione delle parti alla
prima udienza.
Bisogna innanzitutto precisare come la nozione di comparizione alla quale si riferiscono gli
artt. 181 e 183 c.p.c. non coincide con quella che nell’art. 101 c.p.c. vedemmo prospettata come
alternativa alla regolarità della citazione, riguardava, infatti, la costituzione della parte: difatti, la
comparizione veniva intesa come generica acquisizione della presenza formale nel processo
(quella cioè che si acquisisce con la costituzione); la comparizione a cui si riferisce l’art.181 c.p.c.
riguarda la presenza effettiva, all’udienza, della parte costituita, che compare attraverso il
difensore.
Ricapitolando la nozione di comparizione che nell’art. 101 era generica poiché riferita al
contraddittorio, qui assume un significato diverso ovvero si riferisce all’effettiva presenza della
parte alla prima udienza.
Occorre tener presente nello studio di questo capitolo della modifica apportata dalla
succitata Legge.
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vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore
(L. 22.04.1941/n. 633)
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