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sentenza n. 204 del 19 marzo 2015
Sentenza n. 204/2015 pubbl. il 19/03/2015 RG n. 4467/2014 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MILANO Sezione Lavoro La dott.ssa Eleonora Maria Velia Porcelli in funzione di giudice del lavoro ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al N. 4467/2014 R.G. promossa da: DHL EXPRESS (ITALY) S.R.L., con il patrocinio dell’avv. TURSI ARMANDO e dell’avv. CAPPIELLO ANNALISA, elettivamente domiciliato in VIA DELLA MOSCOVA, 3 20121 MILANO contro I.N.P.S. - SEDE DI ROMA e S.C.C.I. S.P.A., con il patrocinio dell’avv. MARSICO ANGELA MARIA, elettivamente domiciliato in PIAZZA MISSORI N. 8/10 20100 MILANO Oggetto: opposizione ad avviso di addebito Svolgimento del processo Con ricorso al Tribunale di Milano, sezione lavoro, depositato in Cancelleria in data 12-4-14, la DHL Express (Italy) s.r.l. ha proposto opposizione avverso l’avviso di addebito, notificato in data 3-3-14, con il quale le e’ stato chiesto, in qualita’ di obbligato solidale ai sensi dell’art. 29, comma 2, del D. Lgs. n. 276/03, il pagamento del complessivo importo di € 482.818,20, a titolo di contributi previdenziali relativi al periodo dal 1-11-05 al 16-4-10 e somme aggiuntive: a tal fine ha convenuto in giudizio Inps e S.C.C.I., chiedendo l’accertamento della illegittimita’ e infondatezza delle pretese contributive azionate, nonche’ l’accertamento della nullita’, l’annullamento o la revoca dell’avviso di addebito opposto. Premesso di fornire a terzi il servizio commerciale ed operativo di spedizione, avvalendosi di vettori localizzati sui territori ove devono essere effettuate le spedizioni, la societa’ opponente pagina 1 di 9 Sentenza n. 204/2015 pubbl. il 19/03/2015 RG n. 4467/2014 ha esposto di aver sottoscritto con Jordan s.r.l. un contratto di trasporto, che prevedeva una serie di operazioni accessorie e strumentali al servizio di trasporto; ha aggiunto che nel gennaio 2010 l’Inps le aveva notificato il verbale di accertamento 10-1-11, nel quale il rapporto intercorso con Jordan era stato ricondotto al contratto di appalto e nel quale era affermata la sua responsabilita’ solidale per le omissioni contributive accertate nei confronti di Jordan, in particolare per aver utilizzato le prestazioni di lavoratori senza iscriverli a libro unico, per aver assunto a tempo parziale altri lavoratori che avevano svolto le mansioni a tempo pieno e per aver erogato importi fuori busta. In punto di diritto la societa’ opponente ha innanzi tutto sostenuto che il contratto stipulato con Jordan non puo’ essere qualificato come appalto di servizi, con conseguente insussistenza della responsabilita’ ex art. 29, comma 2, del D. Lgs. n. 276/03; ha inoltre eccepito la sopravvenuta decadenza dall’azione esecutiva nei confronti del responsabile solidale, per superamento del termine biennale previsto dalla norma suddetta, nonche’ la intervenuta prescrizione parziale del diritto al credito contributivo; ha comunque sottolineato come spetti all’Inps l’onere di provare la riconducibilità dei contributi omessi da Jordan alle attivita’ di lavoro rese in esecuzione del preteso appalto; infine ha affermato che la responsabilita’ solidale si estende ai soli contributi non versati e non anche alle sanzioni accessorie. Costituendosi ritualmente in giudizio, l’Inps, anche quale mandatario di S.C.C.I. s.p.a., ha contestato la fondatezza delle pretese avversarie, di cui ha chiesto il rigetto. Il Giudice, ammessa ed espletata in parte la prova testimoniale dedotta, ha invitato alla discussione orale e ha pronunciato sentenza, dando lettura del dispositivo in udienza. Motivi della decisione. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato. Innanzi tutto, il contratto stipulato tra la societa’ opponente e la Jordan s.r.l. deve essere qualificato come contratto di appalto di servizi e non come contratto di trasporto, come invece sostenuto in ricorso. In primo luogo lo stesso contratto e’ stato definito dalle parti “accordo per i servizi di logistica distributiva” ed il riferimento a servivi, oltre che di distribuzione, di logistica gia’ di per se’ esclude la configurabilita’ di un semplice contratto di trasporto. Inoltre dal contratto medesimo e dall’allegato capitolato si evince che oggetto del contratto non e’ meramente il trasporto di cose, vale a dire il trasferimento di merci da un luogo ad un pagina 2 di 9 Sentenza n. 204/2015 pubbl. il 19/03/2015 RG n. 4467/2014 altro, ma comprende altresi’ una serie di ulteriori servizi che non possono essere ritenuti meramente secondari ed accessori. A prescindere dalle attivita’ di carico/scarico e di compilazione dei documenti di trasporto, effettivamente connesse e strumentali all’attivita’ di trasporto, infatti, il contratto prevede, all’atto del ricevimento della merce, la verifica da parte del fornitore (vale dire Jordan s.r.l.) della congruenza tra quantita’ e qualita’ delle merci scaricate e quanto espresso nel documento che attesta il ricevimento della merce e il controllo dello stato della merce; prevede altresi’, al momento del ritiro della merce, la verifica della congruenza tra quantita’ e qualita’ della merce ritirata e il controllo dello stivaggio, dello stato della merce e degli imballi; e’ prevista, infine, la consegna della merce al vettore. Nell’allegato 1 si indicano ulteriori operazioni quali la lettura ottica dei colli in entrata presso i magazzini del fornitore e dei colli in distribuzione, lo smistamento della merce ed il deposito della merce in attesa della consegna al destinatario e della resa a DHL, la segnalazione di mancanze o anomalie, la riconsegna dei pallets o della merce resa presso i magazzini dei clienti, la soste tecnica della merce ritirata in vista della resa a DHL, l’approntamento della merce per l’inoltro a DHL con carico dei mezzi, compilazione della distinta di carico e apposizione dei sigilli sui veicoli, l’inserimento a sistema informativo dei dettagli relativi alle partenze. Non e’ vero, contrariamente a quanto sostenuto in ricorso, che non fosse prevista alcuna attivita’ di magazzino o di stoccaggio della merce. Al contrario, al punto 2.5 del contratto il fornitore si impegna a garantire il ricevimento e lo scarico delle merci anche nel giorno di sabato, in cui non vengono effettuati trasporti. Si aggiunga che, anche ove si volesse definire come connesse al trasporto le attivita’ sopra riportate, in ogni caso le stesse esulano dal contratto di trasporto propriamente inteso. Infine erano previste specifiche obbligazioni relative all’esposizione dell’insegna DHL Express Italy presso l’immobile ove operava la Jordan s.r.l., all’esposizione del logo sui mezzi di trasporto utilizzati e all’utilizzo di una divisa nello svolgimento del servizio. In particolare le parti hanno sottoscritto un apposito contratto di pubblicita’, che peraltro ha riguardato solo il primo dei contratti conclusi tra l’odierna opponente e Jordan s.r.l. L’oggetto del contratto e’, quindi, il complesso servizio di cui si sono descritte le varie fasi e non il semplice trasporto di beni. Si aggiunga che il teste De Venuto, dipendente di DHL, anche se interrogato su circostanze diverse ha riferito: “nel 2007, quando sono rientrato da un periodo di distacco sindacale, ho pagina 3 di 9 Sentenza n. 204/2015 pubbl. il 19/03/2015 RG n. 4467/2014 trovato tra i fornitori la Jordan Autotrasporti di Bolzano: si trattava di un fornitore che noi definiamo “corrispondente”. Si sapeva che era un fornitore di quella zona a cui affidavamo un servizio totale di distribuzione: a tale fornitore perveniva la merce, la lavorava e la consegnava. Servizio totale significa che il fornitore si occupa della merce da quando arriva a quando viene consegnata”. Nel contratto stipulato tra la societa’ opponente e Jordan s.r.l. sono inoltre presenti clausole tipiche del contratto di appalto. Si pensi in primo luogo al punto 2, dove e’ previsto: “… il fornitore si impegna ad osservare le norme legali e contrattuali applicabili ai propri dipendenti, con particolare riferimento alle prescrizioni in materia contributiva, previdenziale con invio mensile obbligatorio a DHL Express Italy del modello DURC nonche’ di sicurezza e salute dei lavoratori. Il fornitore terra’ DHL Express Italy manlevata ed indenne da qualsiasi pretesa che il proprio personale dipendente e/o Istituti terzi dovessero avanzare nei confronti della stessa, nonche’ da eventuali danni o spese sostenute in conseguenza di tali pretese”. Inoltre DHL si e’ riservata il diritto di verificare la corretta esecuzione del servizio affidato a Jordan s.r.l. (punto 22 ricorso e punti 2.8 e 2.9 contratto): cio’ ricorda il contenuto dell’art. 1662, comma 1, che prevede il diritto del committente “di controllare lo svolgimento dei lavori e di verificarne a proprie spese lo stato”. Anche il punto 3 del contratto (Modalita’ di esecuzione dei servizi”), che prevede la prestazione dei servizi secondo quanto indicato nel Manuale dei Requisiti di Fornitura ed in conformita’ e nel rispetto di eventuali ulteriori indicazioni operative di volta in volta fornite da DHL, cosi’ come il sistema di incentivi e penali (all.7) collegati al livello di servizio che il fornitore deve garantire esulano dagli elementi formali e sostanziali del contratto di trasporto. Analoghe considerazioni valgono per la fornitura, da parte di DHL, dell’uso gratuito del computer con accesso al proprio sistema software per l’inserimento dei dati relativi alla merce (art. 2.6 e all. 4 contratto prodotto come doc. 1 DHL e doc. 2). Trattandosi di una fattispecie di appalto, trova piena applicazione l’art. 29 D. Lgs. n. 276/03, che al secondo comma, prevede la responsabilita’ solidale tra committente e appaltatore per quanto riguarda “i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti”: la norma deve essere interpretata nel senso che tale obbligazione solidale debba essere riferita ai crediti maturati durante il periodo di gestione del contratto di appalto. La societa’ opponente sottolinea come spetti all’Inps l’onere di dimostrare che i contributi oggetto dell’avviso di addebito opposto si riferiscano integralmente e unicamente al contratto pagina 4 di 9 Sentenza n. 204/2015 pubbl. il 19/03/2015 RG n. 4467/2014 intercorso tra DHL Express Italy e Jordan s.r.l e afferma invece che, come si ricava dalla numerazione discontinua delle fatture, Jordan s.r.l. operava per piu’ committenti, con la conseguenza che a ciascuno di essi puo’ essere imputata solo la quota contributiva corrispondente all’attivita’ lavorativa espletata nel rispettivo appalto. L’Inps ha sostenuto che Jordan s.r.l. non avesse altri committenti oltre alla societa’ odierna opponente, nel periodo oggetto dell’avviso di addebito, e che avesse lavorato solo per tale societa’. La prova espletata ha confermato quanto affermato dall’Inps. Il teste Parisi, premesso di aver lavorato alle dipendenze di Jordan Autotrasporti s.r.l. da giugno 2005 a marzo 2010, ha dichiarato. “Aprivo alle 4 del mattino e chiudevo alle 9 di sera il magazzino, sito in Bolzano, dove ricevevamo la merce di DHL. La merce veniva poi lavorata e consegnata. Durante tutto il mio rapporto ho svolto l’attivita’ sopra descritta. Non avevamo altri committenti”. La teste Sciacchitano ha riferito: “Dal 2006 e per circa un anno ho lavorato alle dipendenze della Jordan Autotrasporti; poi DHL e’ passata ad un altro partner peril servizio “Express” (Ital Steven) e io sono passata a lavorare per tale soggetto per circa un anno , dopo di che sono tornata a lavorare per Jordan per meno di un anno, in quanto la Jordan aveva continuato ad occuparsi del servizio camionistica, sempre per DHL. Non so se la Jordan avesse altri committenti oltre DHL. Io, quando ho lavorato, perla Jordan mi sono occupata solo del servizio per DHL. Non possono confutare tali risultanze le deposizioni degli altri testi escussi. Il teste Cattermole, dipendente di DHL come addetto alle relazioni con i fornitori di servizi, ha potuto solo riferire: “Non introduciamo clausole di esclusiva nei nostri contratti. Escludo che Jordan Autotrasporti abbia operato in esclusiva per DHL. Perche’ in generale presupposto nella ricerca dei fornitori per questo tipo di forniture e’ che gli stessi operino per piu’ network”. Si tratta all’evidenza di affermazioni generiche, che nulla dicono circa la reale situazione di fatto. Analoghe considerazioni valgono per il teste De Venuto, dipendente di DHL nel reparto che si occupa dei rapporti con i fornitori esterni, il quale si e’ limitato a dichiarare: “Io vedevo gli estratti conto con i riferimenti delle fatture emesse da Jordan Autotrasporti e non mi sembrava che i numeri fossero consequenziali, anzi. Preciso comunque che e’ passato un po’ di tempo e che mi ricordo questo”. pagina 5 di 9 Sentenza n. 204/2015 pubbl. il 19/03/2015 RG n. 4467/2014 A fronte delle risultanze della prova testimoniale, nessun rilievo possono assumere le fatture prodotte dalla societa’ opponente. Infatti quest’ultima si e’ limitata a produrre dieci fatture, le quali indicano servizi diversi (consegne, giacenze, servizio camionistico) e quindi confermano piuttosto la possibile emissione di piu’ fatture da parte di Jordan s.r.l. nei confronti di DHL. Si aggiunga che la societa’ opponente si e’ limitata a contestare genericamente l’adibizione dei lavoratori a cui si riferiscono i contributi richiesti ai servizi da essa stessa commissionati a Jordan Autotrasporti, anche se nel verbale di accertamento 10-1-11 i nominativi di tali lavoratori erano specificamente indicati, mentre l’Inps ha prodotto le dichiarazioni dei vari lavoratori di Jordan Autotrasporti, i quali hanno affermato di aver lavorato sempre e solo per DHL. Proseguendo nell’esame del ricorso in opposizione, devono essere altresi’ superate le eccezioni di decadenza e prescrizione ivi avanzate. La societa’ opponente ritiene che l’Inps sia decaduto dal diritto agire nei confronti del responsabile solidale, ai sensi dell’art. 29, comma 2, del D.Lgs. n. 276/03, in quanto la notifica dell’addebito e’ avvenuta oltre il termine, previsto dalla norma medesima, di due anni dalla risoluzione del contratto di trasporto/appalto, avvenuta in data 12-3-10: ritiene infatti la societa’ opponente che l’unico mezzo a disposizione dell’Istituto per evitare la decadenza sia l’iscrizione a ruolo del credito ovvero la notifica dell’avviso di addebito. Tale tesi non puo’ essere condivisa. L’art. 29, comma 2, citato prevede semplicemente che “il committente imprenditore o datore di lavoro e’ obbligato in solido con l’appaltatore nonche’ con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonche’ i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodi di esecuzione del contratto di appalto…”. E’ pacifico che si tratti di un termine di decadenza, ma la norma nulla impone circa le forme e modalita’ con cui debba essere esercitato il diritto per impedire la decadenza: in particolare la norma non prescrive al creditore di iniziare l’azione di recupero del proprio credito entro il termine di due anni. E’ invece sufficiente che, entro il suddetto termine, il creditore si attivi, rendendo noto al debitore che intende avvalersi della sua responsabilita’ in via solidale. pagina 6 di 9 Sentenza n. 204/2015 pubbl. il 19/03/2015 RG n. 4467/2014 Nel caso di specie l’Inps ha provveduto a notificare alla societa’ opponente, in data 17-1-11, il verbale di accertamento 10-1-11, comunicando il proprio credito contributivo entro la data di scadenza (12-3-12) del biennio successivo alla scadenza del contratto ed impedendo cosi’ la decadenza. Per quanto riguarda l’eccezione di prescrizione parziale, la societa’ opponente rileva che alla data di notifica del verbale ispettivo (10-1-11) era decorso il termine quinquennale di prescrizione per il pagamento dei crediti retributivi fino alla data del 9-1-06. Peraltro l’Inps ha prodotto la raccomandata 14-11-10, che ha interrotto la prescrizione dei contributi dal novembre 2005, vale dire dall’inizio del periodo oggetto dell’avviso di addebito opposto. Anche se non risulta leggibile la data di ricevimento, risulta comunque che la lettera raccomandata e’ stata inviata ed e’ stata ricevuta da DHL, e cio’ deve ritenersi sufficiente, in assenza di qualsiasi contestazione del documento da parte della convenuta, anche in sede di discussione orale. La societa’ opponente deduce, altresi’, l’estinzione dell’obbligazione solidale per mancata notifica del verbale ispettivo: in particolare, rilevato che il verbale di accertamento 10-1-11 rinvia ad altri verbali di accertamento –rispettivamente del 5-1-11, del 10-12-07 e del 10-8-07lamenta che tali verbali non le siano mai stati notificati in qualita’ di responsabile solidale, con conseguente grave violazione del diritto di difesa per impossibilita’ di conoscere non solo i fatti e le prove documentali da cui la propria responsabilita’ sarebbe stata dedotta, ma anche il contenuto delle risultanze dell’attivita’ ispettiva. Anche tale deduzione risulta infondata. Infatti le attivita’ compiute nei precedenti accertamenti ispettivi sono puntualmente indicate nel verbale notificato all’opponente, che e’ stata pertanto posta in grado di svolgere adeguatamente le proprie difese. Infine, in via subordinata, la societa’ opponente contesta la quantificazione delle somme richieste, in quanto il debito solidale riguarda solo i contributi non versati e non anche le sanzioni accessorie. In particolare la societa’ opponente da’ atto che l’esclusione dalla responsabilita’ solidale delle sanzioni civili e’ stata affermata esplicitamente solo a seguito dell’entrata in vigore del D.L. n. 5712, convertito in l. n. 35/12, ma sostiene che gia’ la normativa previgente non includesse tali sanzioni nel novero dei crediti azionabili in via solidale: infatti la formulazione originaria dell’art. 29, comma 2 non menzionava le sanzioni civili e le somme aggiuntive. Tale interpretazione non puo’ essere condivisa. pagina 7 di 9 Sentenza n. 204/2015 pubbl. il 19/03/2015 RG n. 4467/2014 La formulazione originaria dell’art. 29, comma 2 deve essere letta nel senso di ricomprendere sia i contributi in senso proprio sia eventuali accessori, ne’ alla successiva formulazione puo’ essere attribuito il valore di norma interpretative. Infatti, come giustamente evidenziato dall’Inps nelle sue difese, le sanzioni civili relative a contributi previdenziali si distinguono dalle sanzioni amministrative e costituiscono meri accessori del credito, analogamente agli interessi: l’obbligo di pagare tali sanzioni deriva in modo automatico dall’inadempimento dell’obbligazione di pagamento dei contributi previdenziali. Per rafforzare tale conclusione l’Inps ha citato due pronunce della Cassazione. Nella sentenza n. 24358/08 e’ stato affermato: “L’obbligo relativo alle somme aggiuntive che il datore di lavoro e’ tenuto a versare in caso di omesso o ritardato pagamento dei contributi assicurativi costituisce una conseguenza automatica dell’inadempimento o del ritardo, in funzione di rafforzamento dell’obbligazione contributiva e di predeterminazione legale, con presunzione “iuris et de iure”, del danno cagionato all’ente previdenziale, sicche’ non e’ consentita alcuna indagine sull’imputabilita’ o sulla colpa in ordine all’omissione o al ritardo del pagamento della contribuzione al fine di escludere o ridurre l’obbligo suindicato”. Nella sentenza n. 14475/09 la S.C. ha statuito: “In tema di omesso o ritardato versamento di contributi previdenziali le somme aggiuntive dovute secondo la legge dal contribuente hanno natura di sanzione civile e non amministrativa, costituendo effetto automatico delle violazioni a cui conseguono, con funzione di rafforzamento dell’obbligo contributivo e di predeterminazione legale (con presunzione “iuris et de iure”) del danno cagionato all’ente previdenziale, cosicche’ per esse non opera l’intrasmissibilita’ agli eredi disposta dall’art. 7 della legge 24 novembre 1981 n. 689”. Per tutte le considerazioni che precedono l’opposizione non puo’ trovare accoglimento. Il regolamento delle spese di lite segue il criterio della soccombenza, e le stesse vengono liquidate come da dispositivo. P.Q.M. Definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso; condanna l’opponente a rimborsare agli opposti le spese di lite, liquidate in complessivi € 8.000,00; fissa termine di sessanta giorni per il deposito della sentenza. pagina 8 di 9 Sentenza n. 204/2015 pubbl. il 19/03/2015 RG n. 4467/2014 Milano, 28/01/2015 il Giudice Dott. Eleonora Maria Velia Porcelli pagina 9 di 9