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Assegno per il Nucleo familiare
FISAC-CGIL in UniCredit Group L’assegno per il nucleo familiare (A.N.F.). « aggiornamento del Quaderno n.5 del Feb. 2009 » Indice • • • • • • • • • • • • • • • Premessa .....……………………….………..…… Gli aventi diritto all’A.N.F ……...……………… I componenti il nucleo familiare ………..…….. Attenzione alle variazioni nel nucleo ..………. Il reddito familiare ….………………………..…. La composizione del reddito ..…...…………… La richiesta dell’A.N.F..……..……………….…. Le situazioni da autorizzare ..………….……… Come si calcola l’A.N.F. ……………………….. L’A.N.F. ed il part-time ..…………………..…… Chi eroga l’A.N.F. ..…..……………….….…….. Il ricorso all’INPS …………………..……………. L’A.N.F. per i lavoratori parasubordinati. .…. Allegati 1, 2 e 3 ..…………………………………. Appendici 1 e 2 ...…..……………………………. pagina pagina pagine pagina pagine pagina pagina pagina pagina pagina pagina pagina pagina pagine pagine 03 04 05/06 07 08/09 10 11 11 12 12 13 13 14 15/17 18/19 2 Premessa L’assegno per il nucleo familiare è una prestazione sociale a sostegno del reddito - istituita con la Legge 13 maggio 1988, n.153 - per aiutare le famiglie dei lavoratori dipendenti e dei pensionati da lavoro dipendente che sono composte da più persone e che dispongono di redditi inferiori ai limiti stabiliti ogni anno dalla legge. A decorrere dall’1.01.1988 l’A.N.F. ha preso il posto degli assegni familiari, delle quote di aggiunta di famiglia e di ogni altro trattamento di famiglia, comunque denominato (salvo che per alcune eccezioni che continuano a permanere). L’A.N.F. viene, di norma, erogato al dipendente interessato che ne faccia specifica richiesta (normalmente, a partire dal 1° di luglio di ciascun anno); pur venendo corrisposto insieme alla retribuzione, non costituisce reddito ed è esente da qualsiasi ritenuta previdenziale e fiscale (oltre a non essere utile ai fini del TFR). Per uno stesso nucleo familiare non può essere concesso più di un assegno. A ciascun periodo di paga settimanale, quattordicinale, quindicinale e mensile corrispondono, rispettivamente, 6, 12, 13 e 26 assegni giornalieri (il riferimento al numero degli assegni giornalieri spettanti è valido anche nel caso in cui la settimana sia ripartita su 5 gg. lavorativi; è necessario, però, che sia garantito un minimo di ore lavorate). Il diritto all’A.N.F. è riconosciuto per un massimo di 12 mensilità (o 312 giornate) all’anno. L’A.N.F. è dovuto anche durante i periodi di prova, preavviso, ferie e festività, malattia, infortunio sul lavoro e malattia professionale, cure termali, congedo matrimoniale, gravidanza e puerperio (per il periodo di astensione obbligatoria, facoltativa, per l’allattamento e le assenze per malattia del bambino fino a 8 anni di età), permessi per assistenza a figli minori disabili, permessi per adozione o affidamento preadottivo di bambini, richiamo alle armi, disoccupazione, cassa integrazione guadagni, recupero banca delle ore, assenze dal lavoro per motivi disciplinari, assenze per sciopero, permessi e periodi di aspettativa a rappresentanti sindacali e lavoratori chiamati a svolgere funzioni pubbliche elettive o cariche sindacali, licenziamento illegittimo. Dal 1997 l’INPS fornisce le tabelle periodiche per la corresponsione degli A.N.F., elaborate in relazione al numero dei componenti il nucleo familiare, alla sua composizione ed al reddito globale del medesimo. I singoli livelli di reddito, utili ad individuare il diritto all’A.N.F. e la sua misura, vengono aumentati ogni anno secondo le regole della perequazione automatica (l’ultima rivalutazione, pari al + 0,7%, recepisce la variazione dell’indice dei prezzi al consumo fra l’anno 2008 e l’anno 2009). Le tabelle attualmente in vigore, pubblicate nella Circolare INPS n.69 del 26 maggio 2010, valgono per il periodo 1.07.2010 - 30.06.2011. Nell’augurare buona lettura, restiamo a disposizione per dubbi o problematiche che dovessero emergere sia leggendo il fascicolo che nell’esperienza quotidiana (rivolgersi al proprio Rappresentante Sindacale FISAC presente sul posto di lavoro). La Segreteria FISAC-CGIL di Gruppo 3 Gli aventi diritto all’A.N.F. Possono percepire l’assegno per il nucleo familiare i lavoratori dipendenti privati e pubblici (compresi i lavoratori in malattia, in cassa integrazione, in disoccupazione, in mobilità indennizzata, assistiti per tubercolosi), i pensionati del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, i pensionati dei Fondi speciali (autoferrotranvieri, elettrici, gas, esattoriali, telefonici, personale di volo, dazieri), i pensionati ex dipendenti pubblici ed i lavoratori parasubordinati (cioè coloro che si sono iscritti alla gestione separata dei lavoratori autonomi). 1 - possibili beneficiari nel Settore Privato: - lavoratori dipendenti in attività, a tempo determinato o indeterminato (compresi gli apprendisti, i lavoratori a domicilio, i lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari, i detenuti e gli internati occupati in età lavorativa); - disoccupati indennizzati, cassaintegrati, lavoratori in mobilità (compresi quelli dei fondi speciali, come ad es. il Fondo di Solidarietà di settore) e impiegati in lavori socialmente utili; - lavoratori assenti per malattia, infortunio o maternità; - lavoratori richiamati alle armi, lavoratori in aspettativa per cariche pubbliche elettive e sindacali; - lavoratori dell’industria o marittimi in congedo matrimoniale; - assistiti per tubercolosi; - pensionati ex lavoratori dipendenti; - caratisti imbarcati sulla nave da loro stessi armata e armatori e proprietari armatori imbarcati; - soci di cooperative; - lavoratori assunti a tempo parziale; - lavoratori parasubordinati (collaboratori coordinati e continuativi o a progetto, venditori a domicilio, professionisti senza cassa, associati in partecipazione, ecc.- vedi, al riguardo, il paragrafo “L’A.N.F. per i lavoratori parasubordinati” a pag.14 ). 2 - possibili beneficiari nel Settore Pubblico: - lavoratori dipendenti e pensionati (di Stato e Aziende autonome, Regioni, Province e Comuni, Enti Pubblici, Sanità, ecc.). N.B. Anche i lavoratori stranieri presenti in Italia con lo status di “rifugiati politici” ed i lavoratori extracomunitari regolarizzati rientrano fra i possibili beneficiari degli A.N.F. . Esclusi Non possono, invece, avere diritto all’A.N.F. e continuano a beneficiare della precedente normativa sugli “assegni familiari” e sulle “quote di maggiorazione di pensione” in atto: - i piccoli coltivatori diretti, per le giornate di lavoro autonomo con le quali integrano quelle di lavoro agricolo dipendente; - i coltivatori diretti, coloni e mezzadri; - i pensionati delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, ecc.); 4 I componenti il nucleo familiare Il nucleo familiare a cui fare riferimento per ottenere l’A.N.F. deve avere specifiche caratteristiche che variano a seconda che il richiedente sia un lavoratore dipendente, un titolare di pensione diretta o un titolare di pensione ai superstiti. Nucleo familiare dei lavoratori dipendenti e dei titolari di pensione Nel caso di lavoratori dipendenti e pensionati di lavoro dipendente, il nucleo familiare può essere composto da: - chi richiede l’assegno; - il coniuge (purché non legalmente ed effettivamente separato o divorziato ( * ) o che abbia abbandonato la famiglia); - i figli legittimi o legittimati e quelli ad essi equiparati (adottivi, affiliati, naturali, legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, nati da precedente matrimonio dell’altro coniuge, affidati a norma di legge, i nipoti viventi a carico di ascendente diretto) aventi un’età inferiore ai 18 anni. Sono equiparati agli affidati i minori “in accasamento” o in collocamento eterofamiliare: si tratta cioè di quei bambini affidati ai servizi sociali e collocati in una famiglia; - i figli o equiparati di età compresa fra i 18 anni compiuti ed i 21 anni non compiuti, purché studenti o apprendisti, se il nucleo familiare è composto da più di tre figli (o equiparati) di età inferiore ai 26 anni compiuti ( ** ); - - i figli (ed equiparati) maggiorenni inabili, non coniugati, che si trovino, per difetto fisico o mentale, nell’assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un lavoro proficuo; - i fratelli, le sorelle e i nipoti (vedi nota © a pag.6) del richiedente, minori di età o maggiorenni inabili, purché orfani di entrambi i genitori e non aventi diritto alla pensione ai superstiti. N.B. Tutte queste persone fanno parte del nucleo familiare anche se non convivono con il richiedente (con l’eccezione per i figli naturali legalmente riconosciuti da entrambi i genitori per i quali è sempre richiesta la convivenza). ( * ) In caso di separazione legale o di divorzio, il diritto all’A.N.F. scatta indifferentemente a favore di uno dei due coniugi lavoratori dipendenti, a prescindere dall’affidamento dei figli. Può essere stabilito di comune accordo quale dei due coniugi deve richiedere l’autorizzazione alla prestazione. In caso di contrasto tra coniugi, anche con affidamento congiunto dei figli, viene utilizzato il criterio della “convivenza” per valutare intorno a quale dei due coniugi si sia ricomposto il nucleo familiare. ( ** ) la norma trova applicazione solo nei casi in cui nel nucleo siano presenti almeno 4 figli di età inferiore ai 26 anni, a prescindere dalla loro posizione lavorativa o di studio. In presenza di tale requisito, ai fini della determinazione dell’assegno, nel nucleo vanno ricompresi oltre ai figli minorenni anche i figli fino ai 21 anni di età, se studenti o apprendisti, con esclusione di quelli di età superiore. 5 © Possono far parte del nucleo familiare solo i “nipoti collaterali” ed i “nipoti diretti”. Nipoti collaterali: si tratta di figli di fratelli o di sorelle, minori di 18 anni o maggiorenni inabili, orfani di entrambi i genitori, che non hanno diritto alla pensione ai superstiti. I nipoti in linea collaterale formalmente affidati sono equiparati ai figli e quindi entrano a far parte del nucleo del richiedente anche se non sono orfani oppure se sono orfani e titolari di pensione ai superstiti. Nipoti diretti: i nipoti in linea diretta il cui ascendente diretto sia il nonno/a (e non zio/zia) sono equiparati ai figli legittimi, anche se non sono formalmente affidati. I nipoti diretti, quando sono minori di 18 anni, hanno diritto alla prestazione solo se orfani di entrambi i genitori e senza diritto alla pensione ai superstiti ma, in via alternativa, anche se sono in uno stato di bisogno, in quanto non economicamente autosufficienti o se sono mantenuti dal nonno/a che richiede l’assegno. L’INPS deve verificare se nonno/a e nipote vivono sotto lo stesso tetto o, se non c’è convivenza, stabilire se esiste una situazione di mantenimento effettivo. Il mantenimento si verifica quando il nipote non è autosufficiente economicamente, cioè quando non ha redditi personali superiori alla pensione minima INPS aumentata del 30%. Nucleo familiare dei titolari di pensione ai superstiti Nel caso di pensione ai superstiti (derivante da lavoro dipendente) il nucleo familiare può essere composto da: - il coniuge superstite contitolare della pensione; - i figli ed equiparati minorenni titolari o contitolari della pensione; - i figli ed equiparati maggiorenni inabili, anche se non contitolari della pensione. Il nucleo familiare può essere composto anche da una sola persona: in questo caso si tratta di orfano/a o vedovo/a, minorenne o maggiorenne inabile, titolare di pensione ai superstiti che, se risponde ai requisiti di legge, ha diritto all’assegno per se stesso. NON FANNO PARTE DEL NUCLEO: - il/la convivente, nelle coppie non sposate; - il coniuge legalmente ed effettivamente separato o che ha abbandonato la famiglia; - i figli affidati all’altro coniuge o ex coniuge (in caso di separazione legale o divorzio); - i familiari di cittadino straniero non residenti in Italia. Fanno eccezione, e quindi fanno parte del nucleo familiare, i casi indicati nel successivo paragrafo “Nucleo familiare, paese di residenza e cittadinanza” (vedi a pag.7); - i figli naturali, riconosciuti da entrambi i genitori, che non convivono con il richiedente; - i figli naturali del richiedente coniugato che non siano inseriti nella sua famiglia legittima; - i figli ed equiparati maggiorenni non inabili; - i figli minorenni o maggiorenni inabili che sono coniugati; - i fratelli, le sorelle e i nipoti (ad eccezione dei nipoti viventi a carico dell’ascendente) - anche se minorenni o inabili - che sono orfani di un solo genitore o titolari di pensione ai superstiti o sposati; - i genitori e equiparati e gli altri ascendenti. 6 Nucleo familiare, paese di residenza e cittadinanza Può far parte del nucleo il familiare del richiedente l’A.N.F. che risieda sia in Italia che all’estero, a condizione che colui che richiede l’assegno sia cittadino italiano. Se, invece, il richiedente - anche se lavora o è pensionato in Italia - non è cittadino italiano, il familiare: - fa parte del nucleo familiare e quindi può ricevere l’assegno, se risiede in Italia; - non fa parte del nucleo familiare e quindi non può ricevere l’assegno, se risiede all’estero. Il familiare fa parte del nucleo familiare se colui che ha chiesto l’assegno: - è cittadino di uno stato dell’Unione europea; - è cittadino di uno stato estero che riconosce le prestazioni di famiglia agli italiani residenti nel suo territorio (cosiddetta “condizione di reciprocità”); - è cittadino di uno Stato estero che ha stipulato una convenzione internazionale in materia di trattamenti di famiglia. Non fa comunque parte del nucleo familiare il lavoratore o pensionato (sia italiano che straniero) residente all’estero, al quale spetti già un trattamento di famiglia a carico dello Stato estero (salvo che si tratti della ex-Jugoslavia e del Liechtenstein). Attenzione alle variazioni nel nucleo familiare Il percettore dell’A.N.F. è tenuto a comunicare ogni variazione della situazione familiare entro trenta giorni dal suo verificarsi, in modo da consentire di operare l’eventuale attribuzione, cessazione o rideterminazione dell’assegno. Gli effetti della variazione decorreranno dalla data del suo verificarsi; più precisamente, ove la variazione comporti l’insorgenza del diritto alla corresponsione dell’assegno o all’aumento della sua misura, l’erogazione del relativo importo dovuto avrà effetto dal primo giorno del periodo di paga in corso alla data in cui si è verificata la variazione (ad es. il 27 ottobre nasce un figlio, il relativo assegno spetta dal 1° ottobre); ove, invece, la variazione comporti il venir meno del diritto alla corresponsione dell’assegno o una riduzione della sua misura, l’erogazione dell’assegno o del maggior importo precedentemente dovuto cesserà alla fine del periodo di paga in corso alla data in cui si è verificata la variazione (ad es. l’11 ottobre una figlia compie 18 anni, la cessazione dell’assegno avrà decorrenza dal 1° di novembre). N.B. Il diritto all’A.N.F. si prescrive in 5 anni, a partire dal primo giorno del mese successivo a quello per cui spetta l’assegno (ad es. da 1.07.2010 sono prescritti gli A.N.F. relativi a periodi anteriori al 1.07.2005). Anche per quanto riguarda l’azione del datore di lavoro volta ad ottenere il rimborso degli assegni corrisposti ai propri dipendenti, vige la prescrizione quinquennale. Invece l’INPS, per procedere al recupero di assegni indebitamente percepiti, può agire entro il termine della prescrizione ordinaria di 10 anni (art.2946 c.c.). 7 Il reddito familiare Il pagamento dell’A.N.F. è condizionato dal livello di reddito familiare. Tale reddito è costituito non soltanto da quello del richiedente ma cumulativamente da quello di tutte le persone che compongono il nucleo familiare. Il reddito del nucleo familiare, da prendere a riferimento ai fini della concessione dell’assegno, è quello prodotto nell’anno solare precedente (quindi, rispetto alle tabelle valide dall’1.07.2010 al 30.06.2011, il reddito 2009). I livelli di reddito per il riconoscimento dell’A.N.F. Ai fini della determinazione del diritto all’assegno ed alla relativa misura, sono previsti diversi livelli di reddito familiare correlati al numero dei componenti il nucleo familiare ed alla tipologia degli stessi. I livelli di reddito sono raggruppati per fasce che progrediscono in maniera tale che la corrispondente misura dell’assegno decresce progressivamente mano a mano che il reddito familiare aumenta. I livelli di reddito complessivo vengono rivalutati annualmente, con effetto dal 1° luglio di ciascun anno fino al 30 giugno dell’anno successivo, in misura pari alla variazione percentuale intervenuta nell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, calcolato dall’ISTAT, tra l’anno di riferimento dei redditi per la corresponsione dell’assegno e l’anno immediatamente precedente (le tabelle vigenti, operative da 1.07.2010 30.06.2011, hanno recepito la rivalutazione dello 0,7%, pari alla differenza dell’indice dei prezzi al consumo intervenuta fra l’anno 2008 e l’anno 2009). A) Redditi da considerare Concorrono a formare il reddito del nucleo familiare: • i redditi complessivi assoggettabili all’IRPEF: redditi da lavoro dipendente e da pensione di lavoro dipendente e vitalizi (al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori per legge), redditi da lavoro autonomo o professionale, redditi d’impresa, redditi da terreni, redditi da fabbricati (al lordo della detrazione per l’abitazione principale), redditi da partecipazioni, redditi da capitale, redditi diversi, ecc. (tutti dati desumibili dal Mod.730-3 o dal Mod.Unico). Tra i redditi assoggettabili all’IRPEF devono essere compresi: 1) quelli a tassazione separata (arretrati di retribuzione o di pensione, indennità di preavviso, somme risultanti dalla capitalizzazione di prestazioni, ecc.); 2) i redditi prodotti all’estero che, se fossero prodotti in Italia, sarebbero sottoposti a tassazione IRPEF; 3) i redditi da lavoro, conseguiti presso enti internazionali aventi sede nel territorio italiano, ma non soggetti alla normativa tributaria italiana; 4) gli assegni periodici corrisposti dal coniuge in caso di separazione o di divorzio (non si tiene conto della parte degli assegni destinata al mantenimento dei figli); • i redditi di qualsiasi natura, se di importo complessivamente superiore a 1.032,91 euro. 8 Tra questi: 1) quelli esenti da imposta (pensioni, indennità e assegni erogati dal Ministero dell’Interno agli invalidi civili, ai ciechi e ai sordomuti, pensioni sociali, assegni accessori alle pensioni privilegiate di prima categoria, ecc.); 2) quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta sostitutiva (rendite da BOT, da CCT e da altri titoli emessi dallo stato, interessi bancari e postali, premi e vincite del lotto e dei concorsi a pronostici, ecc.). Gli arretrati percepiti dal richiedente a titolo di retribuzione o pensione, poiché concorrono a formare il reddito del nucleo familiare nell’anno in cui vengono percepiti, sono considerati reddito complessivo e quindi possono causare la perdita totale o parziale del diritto alla prestazione per quell’anno. N.B. Se un familiare ha dei redditi da lavoro, questi ultimi contribuiscono al calcolo del reddito familiare solo se positivi; in altre parole, le perdite di esercizio - ossia “i redditi negativi” - non vengono considerati ai fini del calcolo del reddito familiare. B) Redditi da escludere Non devono, invece, essere compresi: - i trattamenti di fine rapporto (liquidazione, buonuscita, ecc.); - le anticipazioni sui trattamenti di fine rapporto; - l’assegno per il nucleo familiare e ogni altro tipo di trattamento di famiglia dovuto per legge; - gli arretrati delle integrazioni salariali riferiti ad anni precedenti a quello di pagamento; - le indennità di trasferta per la parte esclusa da IRPEF; - le pensioni tabellari ai militari di leva vittime di infortunio; - le pensioni di guerra e le rendite INAIL; - le indennità di accompagnamento agli invalidi civili, ai ciechi civili assoluti, ai minori invalidi non deambulanti; - gli assegni di superinvalidità sulle pensioni privilegiate dello Stato; - le indennità di accompagnamento ai pensionati di inabilità INPS; - l’indennità di frequenza ai minori invalidi civili; - le indennità ai sordi prelinguali e ai ciechi parziali; - gli indennizzi per danni causati da vaccinazioni, trasfusioni ed emoderivati. 9 La composizione del reddito Condizione necessaria per il riconoscimento dell’A.N.F. a favore del lavoratore dipendente o del pensionato da lavoro dipendente è il fatto che il reddito complessivo del nucleo familiare sia costituito prevalentemente da lavoro dipendente o da pensione. Infatti l’A.N.F. spetta solo nel caso in cui il 70% del reddito familiare derivi dalla somma di redditi da lavoro dipendente, da pensione o da altre prestazioni conseguenti ad attività lavorativa dipendente (integrazioni salariali, indennità di disoccupazione e mobilità, malattia e maternità, indennità per tubercolosi, ecc.). I redditi da lavoro dipendente da considerare Nella somma dei redditi che contribuiscono a formare la quota del 70% rientrano: • i redditi da lavoro dipendente ed assimilati, assoggettabili all’IRPEF, compresi quelli a tassazione separata, quali ad es., gli arretrati spettanti su pensioni o retribuzioni, l’indennità sostitutiva del preavviso, le somme risultanti dalla capitalizzazione di pensioni, ecc. (sono esclusi, invece, i trattamenti di fine rapporto e le anticipazioni sui trattamenti stessi); • i redditi da lavoro dipendente conseguiti all’estero o presso enti internazionali con sede in Italia, non soggetti alla nostra normativa tributaria; • gli assegni periodici corrisposti dall’altro coniuge - ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli - in conseguenza di separazione legale o divorzio. I redditi da pensione da considerare Anche i redditi da pensione contribuiscono a formare la quota del 70% in quanto - a questi fini - la legge stabilisce che le pensioni sono equiparate ai redditi da lavoro dipendente. Ciò vale anche per le pensioni liquidate in favore dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni). Vi rientrano inoltre le pensioni o gli assegni esenti da IRPEF (pensioni sociali, pensioni agli invalidi civili, ciechi civili e sordomuti, assegni accessori alle pensioni di prima categoria), nel caso in cui superino il limite complessivo annuo di 1.032,91 euro. N.B. Il trattamento erogato dal Fondo di Solidarietà di settore a favore dei Colleghi/ghe che, in base agli Accordi di Gruppo 11.02.05 e 3.08.07, si trovano in pre-pensionamento (esodati) non influisce in alcun modo sul reddito familiare da considerare ai fini dell’A.N.F.. ESEMPIO: se un nucleo familiare composto da 4 persone (richiedente, coniuge, due figli minorenni) ha un reddito di 50.000 euro l’anno, l’A.N.F. spetta soltanto se almeno 35.000 euro (il 70%) derivano da lavoro dipendente o da pensione. Se, invece, i 50.000 euro sono composti da 28.000 euro derivanti da lavoro dipendente e/o da pensione e da 22.000 euro derivanti da altri redditi (ad es. lavoro autonomo, fabbricati ed altro) l’assegno non spetta (perché i 28.000 euro sono inferiori al 70% di euro 50.000; - vedi , all’ALLEGATO 3 di pag.17, alcune esemplificazioni). 10 La richiesta dell’A.N.F. Per avere il riconoscimento dell’A.N.F., l’interessato deve presentare domanda utilizzando l’apposito Mod. ANF/DIP (per i Colleghi/ghe delle aziende del Gruppo UniCredit tale modulo è compilabile tramite Portale Intranet: MY HR > I miei documenti > Assegni familiari). Insieme alla domanda, compilata e sottoscritta, vanno presentati anche i documenti richiesti (ad es. certificato di stato di famiglia o autocertificazione sostitutiva; fotocopia leggibile del documento d’identità valido per il dichiarante che sottoscrive la dichiarazione di responsabilità, ecc.). La domanda va presentata: - al proprio datore di lavoro, nel caso in cui il richiedente svolga attività lavorativa dipendente non agricola; - alla Sede dell’INPS in tutti gli altri casi: pensionato, disoccupato, operaio agricolo, addetto ai servizi domestici e familiari, ecc. N.B. La domanda va fatta al momento del sorgere del diritto all’assegno e, poi, rinnovata annualmente (dal 1° del mese di luglio). E’ sulla base di tale domanda, e della documentazione prodotta a corredo, che il datore di lavoro, nell’osservanza della disciplina vigente, procede a determinare il diritto all’assegno e la relativa misura. Qualora la domanda di rideterminazione annuale dell’A.N.F. non venga inoltrata entro il 1° luglio, il datore di lavoro provvederà a sospendere l’erogazione dell’A.N.F. a partire dal 1° novembre . Le situazioni da autorizzare a cura dell’INPS Il datore di lavoro paga l’A.N.F. dietro richiesta diretta del lavoratore che dimostri di averne diritto. In alcuni casi, però, il datore di lavoro è tenuto a pagare solo se il lavoratore è stato preventivamente autorizzato dall’INPS. La preventiva autorizzazione da parte dell’INPS è prevista in caso di richiesta di assegno per: - figli ed equiparati di genitori legalmente separati o divorziati; - casi di abbandono da parte del coniuge del richiedente; - figli del coniuge nati da precedente matrimonio e figli naturali (propri e del coniuge) riconosciuti dall’altro genitore; - figli ed equiparati per i quali non sia stata sottoscritta la prevista dichiarazione del coniuge del richiedente; - fratelli, sorelle e nipoti del richiedente orfani di entrambi i genitori, non aventi diritto alla pensione ai superstiti; - familiari residenti all’estero di cittadino italiano, comunitario o cittadino straniero di Stato convenzionato; - nipoti minori a carico del nonno/a richiedente; - figli o equiparati di età compresa tra i 18 e i 21 anni, purché studenti o apprendisti, in nuclei con più di tre figli o equiparati di età inferiore ai 26 anni; - minori affidati a strutture pubbliche e collocati in famiglia; - familiari minorenni con persistente difficoltà a svolgere funzioni o compiti propri della loro età; - familiari maggiorenni inabili con assoluta e permanente impossibilità a svolgere proficuo lavoro. La relativa domanda va presentata, anche per il tramite del Patronato INCA-CGIL, all’Ufficio INPS della propria zona di residenza (allegando i documenti previsti dalle specifiche situazioni). L’autorizzazione sarà predisposta dall’INPS ed inviata direttamente al domicilio del richiedente. 11 Come si calcola l’A.N.F. L’A.N.F. compete in misura differenziata in relazione al numero dei componenti il nucleo familiare ed al suo reddito complessivo. In presenza di particolari condizioni (vedovo/a, separato/a, divorziato/a, soggetti in stato di abbandono o inabili al lavoro) sono previste modifiche alle fasce di reddito cui vengono rapportati il diritto all’assegno e la relativa misura (vedi ALLEGATO 2 a pag.16). L’assegno spetta per intero al lavoratore che - in continuità del rapporto di lavoro - abbia lavorato almeno per: Periodo di paga operaio impiegato Num. assegni riconosciuti Settimanale 24 ore 30 ore 6 Quattordicinale 48 ore 60 ore 12 Quindicinale 52 ore 65 ore 13 104 ore 130 ore 26 Mensile In sostanza, se il lavoratore in alcune settimane del mese non ha raggiunto le 24 o le 30 ore settimanali previste ma, nel corso del mese, ha cumulato le ore richieste, l‘A.N.F. deve essere corrisposto per intero. Se, invece in tutte le settimane non ha effettuato, secondo i casi, almeno le 24 o le 30 ore, il lavoratore ha diritto a tanti assegni giornalieri quanti sono i giorni di effettivo lavoro prestato nelle settimane o frazioni di settimana in cui non sia stato raggiunto il minimo di ore lavorative (tale norma non si applica nel settore del credito, delle assicurazioni e dei servizi tributari appaltati, ove l’assegno è sempre corrisposto in misura intera ai lavoratori a tempo pieno anche se la prestazione va sotto i limiti minimi o in assenza di prestazioni lavorative o di retribuzione, quali i periodi di aspettativa per malattia o infortunio o per motivi familiari o personali od anche i periodi di sospensione dal lavoro per motivi disciplinari o giudiziari) . L’A.N.F. spetta inoltre in misura intera nelle giornate di assenza retribuita o indennizzata (ad es. nelle giornate in cui il lavoratore è assente per malattia od infortunio sul lavoro ed in tutti gli altri casi elencati nell’APPENDICE 1 a pag.18). Gli A.N.F. nel rapporto di lavoro a PART-TIME Nel rapporto di lavoro a part-time (di tipo orizzontale, verticale o misto), l’A.N.F. spetta nella misura intera (sei assegni giornalieri la settimana) se la prestazione lavorativa settimanale non è di durata inferiore alle 24 ore. Infatti se si lavorano almeno 24 ore per ogni settimana l’assegno spetta per tutti i giorni settimanali (in caso di “settimana corta”, si comprende anche il sabato). La verifica va, però, effettuata in ogni settimana anche se il periodo di paga è mensile. Se il requisito minimo delle 24 ore settimanali non è raggiunto, l’A.N.F. spetta solo per le giornate in cui vi è stata effettiva prestazione lavorativa, indipendentemente dal numero delle ore lavorate. In tal caso, nella “settimana corta”, il sabato viene escluso dall’assegno. L’assegno spetta anche per le giornate di assenza dal lavoro (ad es. per ferie, malattia, infortunio, ecc,) purché l’assenza si verifichi nel periodo di prestazione lavorativa e la stessa sia retribuita o indennizzata (l’A.N.F. non spetta, quindi, durante le pause lavorative dei part-time verticali). 12 Al lavoratore Chi eroga l’A.N.F. Ai lavoratori in attività, l’A.N.F. viene corrisposto dal datore di lavoro insieme con la retribuzione. Il datore di lavoro conguaglia poi l’importo erogato a titolo di assegni con la contribuzione dovuta all’INPS (vedi nell’APPENDICE 2 di pag.19 gli adempimenti a cui è chiamato il datore di lavoro in materia di A.N.F.). Per alcune fattispecie di lavoratori, però, l’assegno viene pagato direttamente dall’INPS senza l’intervento del datore di lavoro (colf, lavoratori agricoli dipendenti, disoccupati, ecc.). Al coniuge Dal 1° gennaio 2005 l’A.N.F. può essere pagato direttamente al coniuge del lavoratore avente diritto, secondo quanto previsto dall’art.1, comma 599 della Legge 30 dicembre 2004, n.311. La domanda del coniuge deve essere presentata al datore di lavoro nel caso in cui la prestazione sia pagata dallo stesso, utilizzando il previsto modulo (Mod.ANF/DIP 559 COD. SR57). Nei casi in cui il pagamento è effettuato direttamente dall’INPS (pensionati, lavoratori agricoli, parasubordinati, lavoratori familiari e domestici, disoccupati indennizzati, cassaintegrati, lavoratori in mobilità e impiegati in lavori socialmente utili), la domanda del coniuge deve essere presentata presso gli uffici dell’INPS (utilizzando il Mod.ANF/PREST 559 COND. SR56). Il pagamento dell’A.N.F. sarà effettuato, secondo i casi, dal datore di lavoro o dall’INPS con le modalità indicate dal coniuge richiedente (con assegno circolare, con bonifico presso ufficio postale oppure con accredito su conto corrente). Perché sussista il diritto al pagamento è necessario che il coniuge che lo richiede non percepisca a sua volta un A.N.F., non svolga attività lavorativa dipendente e non sia titolare di pensione o di prestazione previdenziale derivante da lavoro dipendente. Al pensionato Ai pensionati del settore privato l’A.N.F. viene pagato dall’INPS insieme alla rata di pensione. Analogamente, ai pensionati pubblici l’assegno viene pagato dall’INPDAP ed ai pensionati dell’Azienda Poste da IPOST. Il ricorso all’INPS nel caso di mancata accettazione della domanda Nel caso in cui la domanda di A.N.F. venga respinta dall’INPS, l’interessato può presentare ricorso, in carta libera, al Comitato Provinciale dell’INPS entro 90 giorni dalla data di ricezione della lettera con la quale si comunica il rifiuto. Il ricorso, indirizzato al Comitato Provinciale INPS e corredato con tutti i documenti ritenuti utili, può essere: - presentato agli sportelli della Sede dell’INPS che ha respinto la domanda; - inviato per posta alla Sede dell’INPS tramite raccomandata con avviso di ritorno; - presentato tramite uno degli Enti di Patronato riconosciuti dalla legge (tra cui, l’INCA-CGIL). 13 L’A.N.F. per i lavoratori parasubordinati La disciplina dell’A.N.F. prevista per i lavoratori dipendenti è stata estesa anche agli iscritti alla gestione separata dei lavoratori autonomi (collaboratori coordinati e continuativi o a progetto, venditori a domicilio, professionisti senza cassa e associati in partecipazione). La composizione del reddito L’assegno spetta nei casi in cui la somma dei redditi derivanti da attività di collaborazione coordinata e continuativa o a progetto, da vendita porta a porta e da libera professione, è pari o superiore al 70% del reddito complessivo familiare percepito nell’anno solare precedente al 1° luglio. Nel caso di un nucleo composto da un lavoratore/lavoratrice dipendente e da una lavoratrice/lavoratore parasubordinato (nucleo con reddito misto), il requisito del 70% si considera realizzato sommando le due tipologie di reddito. Tale requisito si considera realizzato anche se i due tipi di reddito sono percepiti solo dal lavoratore richiedente. Il diritto all’assegno spetta indipendentemente dall’entità dei singoli redditi (dipendente o parasubordinato) che costituiscono il reddito complessivo. Ciò significa che il 70% del reddito totale può derivare esclusivamente da lavoro dipendente se i proventi da lavoro subordinato sono pari a zero. Infine, l’assegno viene concesso anche se il reddito complessivo del nucleo familiare del richiedente, di qualsiasi natura esso sia, è uguale a zero o è addirittura negativo. I lavoratori parasubordinati hanno una disciplina particolare per quanto riguarda il pagamento dell’assegno, che è corrisposto direttamente dall’INPS (con assegno circolare, con bonifico presso ufficio postale oppure con accredito su conto corrente) per i mesi per i quali è stata versata la contribuzione. La richiesta dell’assegno La domanda per ottenere il pagamento dell’assegno deve essere fatta presso la Sede INPS della circoscrizione territoriale in cui risiede il lavoratore/la lavoratrice. La domanda deve essere presentata a decorrere dal 1° febbraio dell’anno successivo a quello in cui sono stati percepiti i compensi nei limiti, comunque, della prescrizione quinquennale. Ogni domanda, per poter essere presa in esame, deve contenere tutte le informazioni e la documentazione indispensabile, come previsto dall’art.1, comma 783 della Legge 27 dicembre 2006, n.296. Anche il coniuge del lavoratore parasubordinato che non abbia un autonomo diritto all’A.N.F. può percepire direttamente la prestazione, compilando l’apposita richiesta. 14 ALLEGATO 1 - la modulistica sul sito www.inps.it Una volta nella HOME del sito dell’INPS, cliccare > Modulistica > Prestazioni a sostegno del reddito e, quindi, scegliere il modulo di diretto interesse e scaricarlo (N.B.: è possibile anche aprire il modulo e compilarlo direttamente, in modo da poterlo poi stampare già completato). Riportiamo, sotto il numero del modulo, anche la posizione dello stesso nell’ambito degli elenchi di modulistica presente sul sito dell’INPS. In caso di presentazione di una delle domande/dichiarazioni relative agli A.N.F., raccomandiamo di leggere con attenzione le istruzioni relative ai moduli, di compilarli correttamente e di sottoscriverli, ricordando di allegare anche tutta la documentazione richiesta. modulo INPS ANF42 COD. SR03 (3° modulo a pag.1) ANF/DIP COD. SR16 descrizione Richiesta di autorizzazione ad inserire determinati familiari nel nucleo e/o all’aumento dei livelli reddituali per particolari condizioni. Domanda di A.N.F. per i lavoratori dipendenti. (1° modulo a pag.2) ANF/GEST SEP COD. SR27 Domanda di A.N.F. per i lavoratori parasubordinati. (10°modulo a pag.2) ANF/PREST COD. SR56 (3° modulo a pag.4) ANF/PREST COD. SR32 (14° modulo a pag.2) ANF/FN COD. SR65 (*) Domanda di A.N.F. del coniuge per il pagamento della prestazione (da presentare all’INPS da parte del coniuge dell’assicurato che ne ha diritto). Domanda di A.N.F. per lavoratori domestici e familiari, beneficiari di indennità di disoccupazione non agricola, di indennità di mobilità, di prestazioni antitubercolari o di particolari tipologie di pagamento diretto a carico dell’INPS. Dichiarazione del genitore naturale convivente con i figli ai fini dell’A.N.F. (10° modulo a pag.4) ANF/NN COD. SR61 (7° modulo a pag.4) Dichiarazione per il riconoscimento di nucleo familiare numeroso ai fini dell’A.N.F. (*) AN/FN COD. SR65: Nota Bene = Nel caso di figli naturali riconosciuti da entrambi i genitori, il “genitore naturale convivente con i figli” non titolare di un autonomo diritto agli A.N.F. può beneficiare degli stessi in relazione al rapporto di lavoro dell’altro genitore, non convivente. Il genitore naturale “lavoratore dipendente non convivente con i figli” provvederà a presentare la richiesta di A.N.F. allegando alla stessa la dichiarazione AN/FN COD.R65 compilata dal genitore convivente con i figli naturali: a quest’ulimo verrà riconosciuto il relativo assegno per il nucleo familiare. Si invitano le/gli interessate/i a seguire le indicazioni presenti sul Portale Intranet di Gruppo: MY HR > Info HR > in CONTRIBUTI E FINANZIAMENTI > assegno per il nucleo familiare. 15 ALLEGATO 2: come verificare l’importo spettante di A.N.F.? In primo luogo occorre individuare, nel prospetto sotto riportato, il numero della tabella relativa alla tipologia del proprio nucleo familiare (normalmente, la n.11); cliccando sopra a tale numero, si visualizza la tabella che interessa. Nella prima colonna di sinistra ci si posiziona sulla riga corrispondente alla fascia di reddito annuo del proprio nucleo familiare e si verifica, nella colonna con il numero dei componenti il proprio nucleo, il relativo importo mensile spettante di A.N.F. Numero Tabella Tipologia del nucleo familiare (alle fasce di reddito complessivo annuo corrispondono misure differenziate di assegni, a seconda del numero dei componenti il nucleo familiare) 11 Nuclei familiari con entrambi i genitori e almeno un figlio minore in cui non siano presenti componenti inabili. 12 Nuclei familiari con un solo genitore e almeno un figlio minore in cui non siano presenti componenti inabili. 13 Nuclei familiari orfanili composti solo da minori non inabili. 14 Nuclei familiari con entrambi i genitori e almeno un figlio minore in cui sia presente almeno un componente inabile e nuclei familiari con entrambi i genitori, senza figli minori e con almeno un figlio maggiorenne inabile. 15 Nuclei familiari con un solo genitore e almeno un figlio minore in cui sia presente almeno un componente inabile e nuclei familiari con un solo genitore, senza figli minori e con almeno un figlio maggiorenne inabile. 16 Nuclei familiari orfanili composti da almeno un minore in cui sia presente almeno un componente inabile. 19 Nuclei familiari orfanili composti solo da maggiorenni inabili. 20/A Nuclei familiari con entrambi i coniugi e senza figli (in cui sia presente almeno un fratello, sorella o nipote inabile). 20/B Nuclei monoparentali (*) senza figli (in cui sia presente almeno un fratello, sorella o nipote inabile). 21/A Nuclei familiari senza figli (in cui non siano presenti componenti inabili). 21/B Nuclei monoparentali (*) senza figli con almeno un fratello, sorella o nipote (in cui non siano presenti componenti inabili). 21/C Nuclei familiari senza figli (in cui sia presente almeno un coniuge inabile e nessun altro componente inabile). 21/D Nuclei monoparentali (*) senza figli con almeno un fratello, sorella o nipote (in cui solo il richiedente sia inabile). (*) Nuclei Monoparentali: richiedente celibe / nubile, separato / a, divorziato / a abbandonato / a straniero / a con coniuge residente in un paese estero non convenzionato. ______________________________________________ Inabili: nei casi di nuclei familiari con la presenza di componenti inabili (figli, fratelli, sorelle o nipoti), fare attenzione alla documentazione sanitaria attestante l’inabilità oppure alla modulistica prevista (mod. SS 3/AF compilato dal medico di famiglia, se il familiare è residente in Italia; formulario E 404 compilato dal medico incaricato dall’organismo competente, se il familiare è residente in uno stato membro dell’U.E.) N.B. Le tabelle riportano la misura intera mensile dell’A.N.F.; l’ammontare giornaliero dell’assegno si ricava dividendo tale misura per 26. Quello settimanale si ricava moltiplicando per 6 (per 12, quello quattordicinale) il valore dell’assegno giornaliero. La misura dell’assegno quindicinale è a pari al 50% di quella mensile. 16 ALLEGATO 3: alcune esemplificazioni. . Nucleo familiare A Nucleo familiare B Nucleo familiare C NUMERO DEI COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE: 3 persone: coniuge separato, con 1 figlio e 1 figlia minori. 4 persone: marito e moglie, con 2 figli minori. 3 persone: marito e moglie, con 1 figlia minore disabile. COMPOSIZIONE DEL REDDITO COMPLESSIVO FAMILIARE ANNUO DEL 2009: R. lavoro dipend. € 35.000,00 R. da fabbricati € 2.000,00 R.t ass.allla fonte € 1.800,00 TOTALE € 38.800,00 Il 70% del reddito complessivo di 38.800 € è 27.160 €; poiché il reddito da lavoro dipend. è superiore, il nucleo rientra fra gli aventi diritto all’A.N.F., se previsto dalle tabelle in vigore. R. lavoro dipend. € 32.000,00 R. da fabbricati € 3.000,00 R. d’impresa € 19.000,00 TOTALE € 54.000,00 Il 70% del reddito complessivo di 54.000 € è 37.800 €; poiché il reddito da lavoro dipend. è inferiore, il nucleo non rientra fra gli aventi diritto all’A.N.F. R. lavoro dipend. R. da fabbricati TOTALE PER FARE LA RICHIESTA SERVE PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE DA PARTE INPS? Sì. Si presenta domanda all’ente con Mod.ANF 42, cui allegare: stato di famiglia o autocertificazione sostitutiva, copia della sentenza di separazione, dichiarazione di responsabilità del coniuge separato, copia del doc. d’identità. L’INPS invia il Mod. ANF43. COME FARE LA RICHIESTA: Si compila il Mod.ANF/DIP, corredato con stato di famiglia, Mod.ANF43, copia del doc. d’identità. NUMERO DI TABELLA A.N.F. IN VIGORE SECONDO LA TIPOLOGIA DEL NUCLEO: Tabella n.12 - Nuclei familiari con un solo genitore e almeno un figlio minore in cui non siano presenti componenti inabili. DOVE INDIVIDUARE IL VALORE DELL’A.N.F. SPETTANTE: A pag.8 della Tabella n.12, in corrispondenza della fascia di reddito 38.787,90 - 38.893,58, a colonna 3 è riportato il valore di 73,73. ASSEGNO EROGATO PER IL PERIODO DAL 1.07.10 AL 30.06.11: € 73,73 mensili. Tale importo verrà erogato dal datore di lavoro con la retribuzione mensile per un totale di 12 mensilità Nota sul: “Nucleo Familiare C” Poiché il reddito da lavoro dipendente del Nucleo C è dato dalla sommatoria dei redditi dei due coniugi (28.000 € il totale del marito e 22.000 € il totale della moglie), gli stessi dovranno decidere chi dei due debba inoltrare la richiesta per l’A.N.F. in quanto per uno stesso nucleo familiare, non può essere concesso più di un assegno. € 50.000,00 € 1.500,00 € 51.500,00 Il 70% del reddito complessivo di 51.500 € è 36.050 €; poiché il reddito da lavoro dipend. è superiore, il nucleo rientra fra gli aventi diritto all’A.N.F. Sì. Si presenta domanda all’ente con Mod. ANF42, cui allegare: stato di famiglia, documentazione sanitaria che attesti la difficoltà della figlia oppure Mod.SS3/AF compilato dal medico di famiglia, dichiarazione di responsabilità del coniuge, copia del doc. d’identità. L’INPS invia il Mod. ANF43. Si compila il Mod.ANF/DIP, corredato con stato di famiglia, Mod.ANF43, copia del doc. d’identità. Tabella n.14 - Nuclei familiari con entrambi i geni-tori e almeno un figlio minore in cui sia presente almeno un componente inabile e nuclei familiari con entrambi i genitori senza figli minori e con almeno un figlio maggiorenne inabile. A pag.11 della Tabella n.14, in corrispondenza della fascia di reddito 51.470,59 - 51.576,27, a co-lonna 3 è riportato il valore di 55,27. € 55,27 mensili. Tale importo verrà erogato dal datore di lavoro con la retribuzione mensile per un totale di 12 mensilità. 17 APPENDICE 1 - Assenze dal lavoro per le quali viene riconosciuto l’assegno per il nucleo familiare. Causa dell’assenza FERIE E FESTIVITA’ MALATTIA ( * ) INFORTUNIO E MALATTIA PROFESSIONALE ( * ) CURE TERMALI ( * ) GRAVIDANZA E PUERPERIO ( * ) RICHIAMO ALLE ARMI CONGEDO MATRIMONIALE PERMESSI PER FIGLI DISABILI (art.33, commi 2 e 3, Legge 104/92) PERMESSI SINDACALI E PER FUNZIONI PUBBLICHE ELETTIVE PREAVVISO CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI Periodo per cui spetta l’assegno (vedi Circolare INPS n.110 del 17.04.92) Spetta come se fosse prestazione lavorativa. Spetta per tutto il periodo in cui è corrisposta la relativa retribuzione o l’indennità di malattia riconosciuta dall’INPS (in quest’ultimo caso, per un massimo di 180 giorni per anno solare ( ** ). Nelle situazioni indennizzabili secondo le norme dell’assicurazione obbligatoria, spetta per un massimo di 3 mesi. In tutti gli altri casi, spetta secondo le regole delle malattie comuni. Spetta per il periodo coperto da retribuzione o indennità. Spetta per il periodo di astensione obbligatoria, facoltativa (anche per i casi di adozione o affidamento preadottivo), allattamento e malattia del bambino fino a 8 anni di età. Spetta per il periodo coperto da retribuzione anche parziale o da indennità INPS. Spetta per tutto il periodo coperto da retribuzione o da indennità INPS. Spetta come se fosse prestazione lavorativa (circolare INPS n.199 dell’1 ottobre 1997). Spetta come se fosse prestazione lavorativa (per le aspettative l’assegno è erogato dall’INPS). Spetta anche nel caso in cui il periodo di preavviso non sia lavorato. Spetta come se fosse prestazione lavorativa. ( * ) La corresponsione dell’assegno è subordinata all’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato di almeno una settimana (6 giorni lavorativi); ( ** ) Se la malattia è causa d’interruzione del rapporto di lavoro, l’assegno è corrisposto per la durata della malattia stessa fino ad un massimo di tre mesi. 18 APPENDICE 2 - Adempimenti del datore di lavoro per l’erogazione dell’A.N.F. al dipendente che ne faccia richiesta.. Il datore di lavoro riceve la richiesta (Mod. ANF/DIP) corredata dall’eventuale documentazione. Controlla il tutto e verifica che il reddito familiare sia composto per almeno il 70% da quello di lavoro dipendente. Se c’è il requisito reddituale: Verifica che il nucleo familiare, con riferimento alla sua tipologia ed al suo reddito complessivo, determini il diritto all’assegno. In caso positivo: Individua il valore dell’A.N.F. spettante, corrisponde gli assegni unitamente alla retribuzione del periodo di paga interessato (o come arretrati) e archivia tutta la documentazione. L’A.N.F., se richiesto (Mod.ANF/PREST 559), viene pagato direttamente al coniuge del dipendente. Se non c’è il requisito reddituale: Trattiene agli atti tutta la documentazione, senza riconoscere il diritto all’assegno. In caso negativo: Trattiene agli atti tutta la documentazione e non procede all’erogazione dell’assegno. Pone a conguaglio gli importi anticipati attraverso il Mod.DM 10/2. 19 Quaderni della FISAC-CGIL in UniCredit Group - n.15/Lug. 2010 Quando il tempo non è come vorremmo e la meta appare sfuggente non ci si deve scoraggiare ma avere fiducia in noi stessi, nelle nostre capacità e nei nostri riferimenti (specialmente quelli sindacali): www.fisacunicredito.it www.fisac.it www.rassegna.it