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Condizioni Generali di assicurazione

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Condizioni Generali di assicurazione
Mod. SA1989/c - Ed. 04/2013
MILANO ASSICURAZIONI S.p.A.
Sede Legale e Direzione
20161 Milano - Via Senigallia, 18/2
Tel. (+39) 02.6402.1 - Fax (+39) 02.6402.2331
www.milass.it
Divisione SASA
Direzione Trieste
34123 Trieste - Riva Tommaso Gulli, 12
Tel (+39) 040.3190.111
Fax (+39) 040.300.624
MILANO ASSICURAZIONI S.p.A.
Capitale sociale € 373.682.600,42 int. vers. - Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Codice Fiscale e Partita
I.V.A. 00957670151 - Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni (art. 65 R.D.L. 29-4-1923 n. 966) - Società soggetta
all’attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A., iscritta all’Albo Imprese di Assicurazione e
riassicurazione Sez. I al n. 1.00010 e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all’Albo dei gruppi assicurativi al n. 046
Edizione 04/2013
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Condizioni di Assicurazione
della Polizza Multirischi per la Famiglia
Nuova Casa & Cose SASA Mod. SA1989/C - Ed. 04/2013
INDICE
Definizioni
Pag.
4
Norme che regolano l’assicurazione in generale
Art. 1 – Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio
Art. 2 – Assicurazioni presso diversi assicuratori
Art. 3 – Pagamento del Premio e decorrenza dell’assicurazione
Art. 4 – Modifiche dell’assicurazione
Art. 5 – Aggravamento e diminuzione del Rischio
Art. 6 – Trasloco
Art. 7 – Recesso in caso di sinistro
Art. 8 – Tacito rinnovo
Art. 9 – Oneri fiscali
Art. 10 – Foro competente
Art. 11 – Rinvio alle norme di legge
Pag.
9
Norme che regolano l’assicurazione
Pag.
12
Sezione A – Incendio ed altri danni ai beni
Art. 12 – Oggetto dell’assicurazione
Art. 13 – Danni da acqua
Art. 14 – Ricorso Terzi
Art. 15 – Lastre e cristalli
Art. 16 – Rischi esclusi
Art. 17 – Franchigie, Scoperti e limiti di Indennizzo
Art. 18 - Contenuto a primo fuoco
Pag.
12
Condizioni particolari (valide se richiamate in Polizza)
A – Ricorso Terzi
B – Fabbricato con diversi elementi costruttivi
C – Contenuto a Valore Intero
D – Rischio Locativo
Pag.
20
Sezione B – Terremoto
Pag.
21
Condizioni particolari (valide se richiamate in Polizza)
E – Terremoto Fabbricato antisismico
F – Terremoto Fabbricato tradizionale
G – Terremoto Fabbricato in muratura
H – Terremoto Contenuto
Pag.
21
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Sezione C – Furto e Rapina
Art. 19 – Oggetto dell’assicurazione
Art. 20 – Mezzi di chiusura
Art. 21 – Spese di ricovero a seguito di Rapina o Estorsione
Art. 22 – Limiti di Indennizzo
Art. 23 – Scoperto per la Dimora Saltuaria
Art. 24 – Rischi esclusi
Art. 25 – Sospensione dell’assicurazione per i locali incustoditi
Art. 26 – Delimitazione degli Scoperti
Pag.
25
Condizioni particolari (valide se richiamate in Polizza)
I – Esclusione Preziosi e gioielli e valori dalla partita Contenuto
L – Beni in cassaforte
M – Mezzi di chiusura rafforzati
N – Impianto d’allarme
Pag.
30
Sezione D – Responsabilità civile
Art. 27 – Rischi assicurati
Art. 28 – Rivalsa INPS
Art. 29 – Buona fede INAIL
Art. 30 – Massimale assicurato
Art. 31 – Estensione territoriale
Art. 32 – Persone non considerate Terzi
Art. 33 – Franchigie, Scoperti e limiti di risarcimento
Art. 34 – Rischi esclusi
Pag.
32
Sezione E – Tutela Giudiziaria
Art. 35 – Rischi assicurati
Art. 36 – Estensione territoriale
Art. 37 – Rischi esclusi
Art. 38 – Coesistenza con assicurazione di Responsabilità Civile
Art. 39 – Decorrenza della garanzia
Pag.
38
FORMULA BASE (valida se richiamate in Polizza)
Art. 40 – Ambito dell’assicurazione
Art. 41 – Rischi esclusi
Pag.
39
FORMULA GLOBALE (valida se richiamate in Polizza)
Art. 42 – Ambito dell’assicurazione
Art. 43 – Rischi esclusi
Pag.
40
Sezione F – Assistenza
Art. 44 – Oggetto dell’assicurazione
Art. 45 – Estensione territoriale
Art. 46 – Garanzie prestate
Art. 47 – Rischi esclusi
Art. 48 – Delimitazione delle garanzie
Pag.
42
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Norme che regolano la liquidazione sinistri
Sezione A - B - C
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Art. 49 – Titolarità dei diritti nascenti dalla Polizza
Art. 50 – Obblighi in caso di sinistro
Art. 51 – Esagerazione dolosa del danno
Art. 52 – Procedura per la valutazione del danno
Art. 53 – Mandato dei Periti
Art. 54 – Determinazione dei danni indennizzabili
Art. 55 – Limiti del Valore a Nuovo
Art. 56 – Riduzione delle somme assicurate in seguito a sinistro Furto o Rapina
Art. 57 – Recupero delle cose rubate o rapinate
Art. 58 – Assicurazione parziale e regola proporzionale
Art. 59 – Assicurazione a Primo Rischio Assoluto
Art. 60 – Anticipo dell’Indennizzo
Art. 61 – Limite massimo dell’Indennizzo
Art. 62 – Pagamento dell’Indennizzo
Art. 63 – Rinuncia alla rivalsa
Art. 64 - Servizio di emergenza Belfor in caso di sinistro
49
Sezione D
Art. 65 – Denuncia sinistro ed obblighi relativi
Art. 66 – Pluralità di assicurati
Art. 67 – Gestione delle vertenze di danno
Art. 68 – Rinuncia alla rivalsa
Pag.
54
Sezione E
Art. 69 – Denuncia sinistro
Art. 70 – Gestione del sinistro
Pag.
55
Sezione F
Art. 71 – Modalità per l’erogazione dell’Assistenza
Art. 72 – Obblighi dell’Assicurato
Pag.
56
ALLEGATO 1 - Servizio di Pronto Intervento P.I. Residential BELFOR
Pag.
57
Articoli del Codice Civile di particolare rilevanza per l’Assicurato
Pag.
59
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DEFINIZIONI
Ai seguenti termini le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui di seguito
precisato:
Assicurato
Il soggetto nel cui interesse è stipulata la Polizza.
Cassaforte a muro
Mezzo di custodia avente pareti e battente in acciaio di adeguato spessore con
movimento di chiusura a chiave e/o combinazione, con dispositivo di ancoraggio ricavato
o applicato al corpo della cassaforte stessa in modo che questa, una volta incassata e
cementata nel muro, non possa essere sfilata dal muro stesso senza demolizione del
medesimo o del solaio.
Cassetta di sicurezza
Mezzo di custodia posto in locali ubicati all’interno di Istituti di credito o Società
autorizzate al deposito e custodia di beni di Terzi, adeguatamente difesi da sistemi
antiintrusione e antirapina.
Collaboratore domestico
Persona addetta allo svolgimento di qualsivoglia attività domestica comprese le attività di
assistenza socio-sanitaria nei confronti delle persone facenti parte il nucleo familiare del
Contraente.
Collezioni
Raccolta, ordinata secondo determinati criteri, di oggetti di una stessa specie e categoria
aventi caratteristiche peculiari.
Contenuto
Tutto quanto contenuto nel Fabbricato, relative pertinenze e ufficio professionale
intercomunicante e destinato ad uso personale e/o domestico. Sono esclusi i veicoli a
motore, natanti e roulottes. Sono altresì esclusi, se riposti nelle pertinenze:
– Preziosi e gioielli, Collezioni in genere;
– pellicce, tappeti, quadri, arazzi, sculture e simili, oggetti d’arte, oggetti e servizi di
argenteria;
– denaro e titoli di credito in genere.
Sono compresi, anche se posti all’esterno, arredi da terrazzo e giardino, attrezzature mobili
da gioco e altri beni mobili destinati ad essere usati all’aperto.
Se l’Assicurato è affittuario, sono altresì comprese le eventuali migliorie da egli apportate
al Fabbricato, quali, a titolo esemplificativo, moquette, parati, rivestimenti, soppalchi,
serramenti, tendoni, antenne, ecc…
Contraente
Il soggetto che stipula la Polizza.
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Convivente
La persona che, non compresa nello stato di famiglia del Contraente/Assicurato, convive
con lo stesso.
Dimora Abituale
L’abitazione civile corrispondente alla residenza anagrafica dell’Assicurato e del proprio
nucleo familiare, facente parte di fabbricati:
• Plurifamiliari: abitazioni tra loro contigue, sovrastanti o sottostanti, ma non
intercomunicanti, ciascuna con proprio accesso dall’interno ma con accesso comune
dall’esterno del fabbricato;
• Monofamiliari: abitazioni separate o contigue, tra loro non intercomunicanti,
ciascuna con proprio accesso dall’esterno.
Dimora Saltuaria
L’abitazione civile non corrispondente alla residenza anagrafica dell’Assicurato, ove egli vi
dimora non abitualmente.
Esplosione
Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che
si autopropaga con elevata velocità.
Estorsione
Impossessamento di cosa mobile altrui, mediante violenza o minaccia alla persona che la
detiene, tale da indurre la stessa a consegnare la cosa.
Fabbricato
Il complesso delle opere edili costituito dai locali di proprietà dell’Assicurato o in
locazione, adibiti a dimora, costituenti un intero fabbricato o parte di esso, incluse le sue
pertinenze (quali box, cantina, soffitta, centrale termica e simili), anche separate, così
come individuate dalle leggi vigenti.
Sono compresi: opere di fondazione od interrate, rivestimenti in genere, affreschi e statue
non aventi valore artistico, infissi, soppalchi, recinzioni, cancelli, attrezzature sportive e da
gioco, serrande, ascensori, montacarichi, opere ed impianti di pertinenza dei locali quali,
ad esempio, antenne, impianti fotovoltaici e/o termici ad energia solare e/o geotermici
collegati agli impianti idrotermici e/o elettrici del fabbricato medesimo, il tutto
considerato immobile per natura o destinazione, con l’esclusione di quant’altro rientra
nella definizione di Contenuto.
È altresì compresa la porzione adibita ad ufficio professionale intercomunicante con gli
altri locali ad uso privato. Nel caso di assicurazione di porzione d’immobile s’intende
compresa la rispettiva quota millesimale di proprietà comune.
Sono esclusi: strade private, parchi, giardini, alberi e coltivazioni in genere.
Familiari
Le persone componenti il nucleo familiare anagrafico dell’Assicurato e con lui conviventi,
compreso il convivente more uxorio.
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Franchigia
La parte di danno, espressa in misura fissa, che rimane a carico dell’Assicurato.
Furto
L’impossessamento di cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene.
Implosione
Repentino cedimento di contenitori o corpi per carenza di pressione interna rispetto a
quella esterna.
Incendio
Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può
autoestendersi e propagarsi.
Incombustibili
Sostanze o materiali che alla temperatura di 750°C non danno luogo a manifestazioni di
fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi
Esperienze del Ministero dell’Interno.
Indennizzo
La somma dovuta dalla Società all’Assicurato in caso di sinistro.
Lastre
Tutte le lastre, piane o curve, fisse nelle loro installazioni o scorrevoli su guide, di cristallo,
mezzo cristallo, specchio, vetro o materiale plastico, stabilmente collocate in posizione
verticale od orizzontale, tanto all’interno che all’esterno dei locali dell’abitazione
(comprese insegne, targhe, iscrizioni e decorazioni).
Lastre (o vetro) Antisfondamento
Quelle costituite da più strati di vetro accoppiati tra loro rigidamente, con interposto, tra
vetro e vetro e per le intere superfici, uno strato di materiale plastico in modo da ottenere
uno spessore totale non inferiore a 6 mm., oppure quelle costituite da un unico strato di
materiale sintetico (policarbonato) di spessore non inferiore a mm. 6.
Massimale
La massima esposizione della Società per ogni sinistro di responsabilità civile.
Parte attrice
La parte che prende l’iniziativa di compiere una determinata azione.
Parti
Il Contraente e la Società.
Polizza
Il documento comprovante la natura e la portata del contratto.
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Premio
La somma dovuta dal Contraente alla Società.
Prestatori di lavoro
Tutte le persone fisiche di cui l’Assicurato si avvale nel rispetto delle norme di legge
nell’esercizio dell’attività domestica e delle quali debba rispondere ai sensi dell’art. 2049
del Codice Civile. Si intendono comunque esclusi i lavoratori autonomi (ad esempio i
lavoratori con contratto d’opera e/o con contratto di appalto).
Preziosi e gioielli
Metalli preziosi, pietre preziose, perle naturali e di coltura, pietre dure od artificiali
montate in metallo prezioso, argento, orologi, oggetti di ornamento e quant’altro del
genere.
Primo Rischio Assoluto
Forma d’assicurazione in base alla quale la Società risponde dei danni sino alla
concorrenza della somma assicurata, senza applicazione della regola proporzionale di cui
all’art. 1907 del Codice Civile.
Rapina
Sottrazione di cose, mediante violenza o minaccia alla persona che le detiene.
Risarcimento
La somma corrisposta dalla Società al terzo danneggiato in caso di Sinistro.
Rischio
La probabilità del verificarsi del sinistro.
Scasso
Forzatura, rimozione o rottura delle serrature o dei mezzi di chiusura dei locali e/o dei
mezzi forti contenenti le cose assicurate.
Scippo
Il Furto commesso strappando la cosa mobile di mano o di dosso alla persona che la
detiene.
Scoperto
Percentuale dell’Indennizzo o risarcimento che rimane a carico dell’Assicurato.
Scoppio
Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna, non dovuto ad
Esplosione. Gli effetti del gelo o del “colpo d’ariete” non sono considerati Scoppio.
Sinistro
Il verificarsi dell’evento dannoso garantito in Polizza.
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Società
MILANO ASSICURAZIONI S.p.A. - Divisione SASA
Terzi
Le persone fisiche o giuridiche diverse dal Contraente/Assicurato.
Valore a Nuovo
a) per il Fabbricato: la spesa necessaria per l’integrale costruzione a nuovo con le stesse
caratteristiche costruttive, escluso il valore dell’area;
b) per il Contenuto: il costo di rimpiazzo di ciascun bene con altro uguale od equivalente
per rendimento economico.
Valore Commerciale
Valore delle cose assicurate stimato in base alla definizione “Valore a Nuovo”, dedotto un
deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, tipo, uso, qualità, funzionalità,
stato di conservazione.
Valore Intero
Forma d’assicurazione che copre la totalità del valore dei beni assicurati.
Nel caso di valore di preesistenza superiore alla somma assicurata, salvo diverso
normativo, è applicabile quanto previsto dall’art.1907 del Codice Civile.
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NORME CHE REGOLANO
L’ASSICURAZIONE IN GENERALE
AVVERTENZA:
ART. 1 – DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL
RISCHIO
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente/
Assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla
valutazione del Rischio, possono comportare la perdita totale o
parziale del diritto all’Indennizzo, nonché la cessazione
dell’assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 Codice
Civile.
ART. 2 – ASSICURAZIONI PRESSO DIVERSI ASSICURATORI
Se sulle medesime cose e per il medesimo Rischio coesistono più assicurazioni, il
Contraente/Assicurato deve dare, a ciascun assicuratore, comunicazione degli altri
contratti stipulati. In caso di sinistro il Contraente/Assicurato deve darne avviso a tutti gli
assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di loro l’indennizzo dovuto secondo il
rispettivo contratto autonomamente considerato, così come previsto dall’art. 1910
Codice Civile, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.
L’esistenza di un’eventuale Polizza stipulata dal condominio anche sulla parte di
fabbricato oggetto della presente Polizza deve essere dichiarata dal
Contraente/Assicurato solo in caso di sinistro.
ART. 3 – PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELL’ASSICURAZIONE
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza, se il Premio o la
prima rata di Premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del
pagamento.
I premi devono essere pagati all’agenzia alla quale è assegnata la Polizza, oppure alla
Società.
Il Premio può essere corrisposto in contanti, nei limiti previsti dalla normativa vigente e
dall’Art. 47 del Regolamento ISVAP n° 5/2006, e con gli altri mezzi di pagamento
consentiti dalla legge e attivati presso l’intermediario.
Se il Contraente non paga i premi o le rate di Premio successivi, l’assicurazione resta
sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla scadenza e riprende vigore
dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della
Società all’incasso dei premi scaduti, ai sensi dell’art. 1901 Codice Civile.
ART. 4 – MODIFICHE DELL’ASSICURAZIONE
Le eventuali modifiche dell’assicurazione devono essere provate per iscritto, mediante
documenti sottoscritti tra le Parti.
ART. 5 – AGGRAVAMENTO E DIMINUZIONE DEL RISCHIO
Il Contraente/Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni variazione
del Rischio. Gli aggravamenti del Rischio non noti e non accettati dalla Società possono
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comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo, nonché la cessazione
dell’assicurazione ai sensi dell’art. 1898 Codice Civile.
Per le Sezioni diverse dalla B – Terremoto, mancate comunicazioni di mutamenti
aggravanti il Rischio non comporteranno decadenza dal diritto d’Indennizzo o riduzione
dello stesso, sempreché tali omissioni siano avvenute in buona fede e non siano frutto di
dolo.
Resta inteso che il Contraente avrà l’obbligo di corrispondere alla Società il maggior
Premio proporzionale al maggior Rischio che ne deriva, con decorrenza dal momento in
cui la circostanza aggravante si è manifestata.
Nel caso di diminuzione del Rischio la Società è tenuta a ridurre il Premio o le rate di
Premio successive alla comunicazione del Contraente/Assicurato, ai sensi dell’art. 1897
Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.
ART. 6 – TRASLOCO
Premesso che l’Assicurazione vale per l’ubicazione indicata nella Scheda di Polizza, nel
caso di trasloco l’Assicurato ha l’obbligo di darne comunicazione scritta a mezzo lettera
raccomandata almeno 7 giorni prima dell’inizio delle relative operazioni. Se l’Assicurato
ha adempiuto a tale obbligo e se i beni assicurati vengono trasferiti in un’ubicazione sul
territorio italiano, aventi caratteristiche costruttive e mezzi di chiusura e protezioni
analoghi alla precedente e conformi a quanto previsto dalla presente Assicurazione, la
garanzia è prestata sia nel vecchio sia nel nuovo indirizzo per sette giorni dalla data di
inizio delle operazioni di trasloco comunicata, rimanendo poi operante per la nuova sede.
Gli eventuali sinistri avvenuti nel predetto periodo di 7 giorni di trasloco saranno
indennizzati con uno Scoperto del 20% del danno.
Se il Contraente o l’Assicurato non adempie all’obbligo della suddetta comunicazione, la
garanzia inerente il Contenuto rimane sospesa dalle 24 del giorno antecedente a quello
del trasloco e riprende vigore soltanto dalle ore 24 del settimo giorno successivo a quello
in cui la Società ha ricevuto l’avviso.
In caso di aggravamento del rischio vale invece quanto previsto dall’art. 5 che precede.
Per la prosecuzione della garanzia nella nuova ubicazione, la Società emetterà una nuova
Polizza in sostituzione della presente.
ART. 7 – RECESSO IN CASO DI SINISTRO
Dopo ogni denuncia di Sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto
dell’Indennizzo, le Parti possono recedere dall’assicurazione con preavviso di 30 giorni.
In caso di recesso da parte della Società, la stessa, entro 15 giorni dalla data di efficacia
dello stesso, rimborsa la parte di Premio, al netto delle imposte, relativa al periodo di
Rischio non corso.
ART. 8 – TACITO RINNOVO
In mancanza di disdetta di una delle Parti, trasmessa mediante lettera raccomandata
almeno 30 giorni prima della scadenza annua della Polizza, la stessa s’intende prorogata
per un’ulteriore annualità.
Per i casi nei quali la legge o il contratto si riferiscono al periodo d’assicurazione, questo
s’intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l’assicurazione sia stata stipulata per
una minor durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.
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ART. 9 – ONERI FISCALI
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente.
ART. 10 – FORO COMPETENTE
Foro competente, a scelta della Parte attrice, è quello di residenza o sede di una delle Parti.
ATTENZIONE: SE CONTRAENTE/ASSICURATO E’ UN CONSUMATORE IL FORO
COMPETENTE E’ SEMPRE QUELLO DI RESIDENZA DELL’ASSICURATO.
ART. 11 – RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
Ogni riferimento della Polizza a specifiche norme di legge deve intendersi
automaticamente rapportato a tutte le successive modifiche ed integrazioni.
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NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE
Sezione A – Incendio ed altri danni ai beni
ART. 12 – OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, anche se di
proprietà di Terzi, da:
a) Incendio.
b) Fulmine.
c) Urto di veicoli di Terzi in transito sulla pubblica via o su aree equiparate e di natanti
di Terzi in navigazione, bang sonico, caduta d’aeromobili e di loro parti o di cose
da essi trasportate, caduta di satelliti o di corpi celesti.
d) Esplosione, Implosione, Scoppio.
Sono esclusi i danni:
– causati da ordigni esplosivi;
– agli apparecchi ed impianti nei quali si è verificato lo Scoppio o l’Implosione per
usura, corrosione o difetto di materiale.
e) Fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso ed accidentale agli impianti per la
produzione di calore facenti parte degli enti assicurati, purché detti impianti siano
collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini.
f) Fenomeni elettrici da qualunque causa originati, a impianti, macchine,
apparecchiature e circuiti elettrici ed elettronici.
La garanzia è prestata, nella forma a “Primo Rischio Assoluto”, con la Franchigia ed i
limiti, per Sinistro e per anno assicurativo, di cui all’art. 17.
Sono esclusi i danni:
– causati da usura o carenza di manutenzione;
– verificatisi in occasione di montaggi o smontaggi non connessi a lavori di
manutenzione o revisione, nonché quelli accaduti durante le operazioni di
collaudo o prova;
– dovuti a difetti noti all’Assicurato o al Contraente all’atto della stipulazione della
Polizza, nonché quelli dei quali deve rispondere, per legge o per contratto, il
costruttore o il fornitore;
– a lampade elettriche.
g) Eventi socio - politici e dolosi:
– Incendio, Esplosione e Scoppio verificatisi in occasione di scioperi, tumulti,
sommosse, terrorismo e sabotaggio organizzato, atti vandalici e dolosi;
– atti di scioperanti o persone che prendano parte a tumulti popolari o sommosse
o che perpetrino, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi,
compresi quelli di terrorismo o di sabotaggio organizzato.
La garanzia è prestata con la Franchigia ed i limiti, per Sinistro e per anno assicurativo,
di cui all’art. 17.
Sono esclusi i danni:
– da imbrattamento o deturpazione alle pareti esterne del fabbricato e delle
recinzioni;
– di Furto, tentato Furto o scasso, rimanendo assicurati comunque gli atti vandalici
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–
perpetrati dai ladri in occasione del reato.
Avvenuti durante l’occupazione abusiva della Dimora Saltuaria.
h) Eventi atmosferici, quali uragani, bufere, tempeste, grandine, vento e cose da esso
trasportate, trombe d’aria e simili manifestazioni atmosferiche, la cui violenza che li
caratterizza sia riscontrabile in zona su una pluralità di beni, assicurati o non.
La garanzia è prestata con lo Scoperto ed i limiti, per Sinistro e per anno assicurativo,
di cui all’art. 17.
Sono esclusi i danni derivanti da:
– mareggiate e penetrazioni d’acqua marina;
– fuoriuscita di corsi d’acqua dalle sponde o da bacini naturali od artificiali;
– rigurgiti dei sistemi di scarico;
– cedimento o franamento del terreno, ancorché verificatisi a seguito d’uragani,
bufere, tempeste, grandine, trombe d’aria e simili manifestazioni;
– bagnamenti che si verificassero all’interno dei fabbricati ed al loro contenuto,
salvo che arrecati direttamente dalla caduta di pioggia o grandine attraverso
rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla
violenza degli eventi atmosferici di cui alla presente garanzia.
Sono altresì esclusi i danni subiti da:
– tettoie o fabbricati aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture non
facenti parte integrante del fabbricato principale, non per effetto della grandine;
– cose poste in locali interrati o seminterrati, dovuti ad acqua piovana;
– cose mobili per uso o destinazione poste all’aperto.
i) Sovraccarico di neve che provochi il cedimento o sfondamento del tetto.
La garanzia è prestata con lo Scoperto ed i limiti, per Sinistro e per anno assicurativo,
di cui all’art. 17.
La
–
–
–
–
Società non risarcisce i danni causati da:
valanghe o slavine;
da gelo, ancorché conseguente ad evento coperto dalla presente garanzia;
ai fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento ed al loro contenuto;
a lucernari, vetrate e serramenti in genere, nonché ad impermeabilizzazioni, salvo
che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale dei fabbricati
in seguito a sovraccarico di neve sul tetto.
j) Gelo, che provochi la rottura d’impianti idrici, igienici e/o tubazioni in genere,
installati nei locali assicurati ed al servizio del fabbricato.
La garanzia è prestata con lo Scoperto ed i limiti, per Sinistro e per anno assicurativo,
di cui all’art. 17.
Sono esclusi i danni a locali senza impianto di riscaldamento.
k) Rovina d’ascensori, montacarichi e simili, compresi i danni subiti dalla cabina e
dalle parti meccaniche dell’impianto.
La Società indennizza e/o rimborsa altresì:
l) i Guasti arrecati allo scopo di impedire, arrestare o limitare i danni alle cose
assicurate.
m) i danni materiali consequenziali prodotti da fumi, gas, vapori, mancato o anormale
funzionamento degli impianti elettrici, termici ed idraulici, sviluppatisi in
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n)
o)
p)
q)
r)
s)
conseguenza d’Incendio o altro evento garantito dalla presente Polizza, che abbia
colpito i beni assicurati o cose situate a meno di 20 metri dalla Dimora assicurata;
Le spese, sostenute e comprovate dall’Assicurato, rese necessarie per demolire,
sgomberare e trasportare alla più vicina discarica autorizzata i residui del Sinistro,
esclusi comunque quelli radioattivi disciplinati dal D.P.R. n. 185/64 e successive
modificazioni ed integrazioni.
Dette spese verranno rimborsate in eccedenza alle somme assicurate, fino alla
concorrenza di quanto stabilito all’art. 17.
gli Oneri d’urbanizzazione che, in caso di Sinistro indennizzabile a termini di
Polizza, dovessero rendersi necessari per l’osservanza di leggi, regolamenti ed
ordinanze, statali o locali, che regolano la riparazione e/o la costruzione dei Fabbricati
assicurati e delle loro strutture, nonché l’uso dei suoli sui quali sono ubicati, purché i
lavori di ricostruzione siano effettivamente posti in essere nella stessa ubicazione e
non comportino sostanziali modifiche strutturali e volumetriche.
Detti oneri verranno rimborsati in eccedenza alle somme assicurate fino alla
concorrenza di quanto stabilito all’art. 17, fermo quanto stabilito dall’art. 61 – Limite
massimo dell’indennizzo.
le spese sostenute e comprovate dall’Assicurato per la rimozione, il trasporto, il
deposito e il ricollocamento del Contenuto assicurato, quando dette operazioni
siano necessarie per il ripristino dei locali assicurati, danneggiati a seguito di Sinistro
indennizzabile a termini di Polizza. Dette spese verranno rimborsate in eccedenza alle
somme assicurate fino alla concorrenza di quanto stabilito dall’art. 17, fermo quanto
stabilito dall’art. 61 – Limite massimo dell’indennizzo.
Inoltre, qualora il presumibile Indennizzo complessivo sia superiore al 50% delle
somme assicurate alle partite colpite da Sinistro, tale limite si intende raddoppiato.
le spese per onorari dei tecnici, ingegneri e architetti che l’Assicurato avrà
scelto e nominato per l’attività di riprogettazione, resesi necessarie per la
ricostruzione del fabbricato a seguito di un Sinistro indennizzabile a termini di
Polizza.
Dette spese verranno rimborsate nel limite di quanto stabilito dall’art. 17, fermo
quanto stabilito dall’art. 61 – Limite massimo dell’indennizzo.
le spese sostenute e comprovate per l’alloggio sostitutivo utilizzato
dall’Assicurato durante il periodo in cui la Dimora Abituale è resa inabitabile a seguito
di Sinistro indennizzabile, per il periodo strettamente necessario al ripristino e
comunque non superiore a 12 mesi dalla data del Sinistro.
Dette spese verranno rimborsate in eccedenza alle somme assicurate fino alla
concorrenza di quanto stabilito dall’art. 17, fermo quanto stabilito dall’art. 61 – Limite
massimo dell’indennizzo.
Inoltre, qualora il presumibile Indennizzo complessivo sia superiore al 50% delle
somme assicurate alle partite colpite da Sinistro, tale limite si intende raddoppiato.
i danni materiali e diretti cagionati da Incendio, o altro evento garantito dalla presente
Sezione di Polizza, alle cose assicurate con la partita Contenuto, portate
dall’Assicurato e dai suoi Familiari in alberghi, hotels, pensioni, camping o
comunque in locali, ubicati nel territorio della Comunità Europea, che non
costituiscono la loro Dimora Abituale o Saltuaria, limitatamente al periodo di
permanenza in luogo delle suddette persone.
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Detti danni verranno rimborsati fino alla concorrenza di quanto stabilito dall’art. 17.
t) i danni materiali e diretti conseguenti ad Incendio, o altro evento garantito dalla
presente Polizza, delle cose assicurate con la partita Contenuto, quando queste siano
temporaneamente depositate presso Terzi per pulizia, manutenzione,
conservazione o riparazione.
Detti danni verranno indennizzati fino alla concorrenza di quanto stabilito dall’art. 17.
u) I danni subiti dalle merci in refrigerazione a causa di:
a) mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo;
b) fuoriuscita del liquido frigorigeno conseguente a:
– eventi compresi in garanzia;
– eventi accidentali a seguito di guasti o rotture dell’impianto frigorifero o nei
relativi dispositivi di controllo e sicurezza, nonché nei sistemi d’adduzione
dell’acqua e di produzione o distribuzione dell’energia elettrica direttamente
pertinenti all’impianto stesso.
Sono esclusi:
– i danni dei quali debba rispondere il fornitore per difetto di costruzione o
d’installazione;
– i danni derivanti da errata manovra e da scarso rendimento degli impianti.
v)
w)
x)
y)
z)
La garanzia ha effetto se la mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo
ha avuto durata continuativa non minore di 6 ore.
Detti danni verranno indennizzati fino alla concorrenza di quanto stabilito dall’art. 17.
le spese sostenute per il rimpiazzo del combustibile in caso di perdita dovuta a
guasto accidentale della cisterna e/o delle tubazioni di alimentazione della caldaia.
Dette spese verranno rimborsate fino alla concorrenza di quanto stabilito dall’art. 17,
per Sinistro e per anno assicurativo.
le spese sostenute e documentate per rifacimento materiale di documenti di
famiglia dell’Assicurato e dei suoi Familiari, resesi necessarie a seguito di Sinistro
indennizzabile a termini di Polizza.
Dette spese verranno rimborsate fino alla concorrenza di quanto stabilito dall’art. 17.
le spese sostenute per la ricerca e riparazione in caso di dispersione di gas,
accertata dall’azienda di distribuzione e comportante il blocco dell’erogazione,
relativa agli impianti di distribuzione di pertinenza del fabbricato assicurato e posti al
servizio dello stesso, nonché quelle sostenute per la riparazione o la sostituzione delle
tubazioni e relativi accordi che hanno dato origine alla dispersione, comprese quelle
strettamente connesse e necessarie per demolire e ripristinare parti del fabbricato
assicurato.
Dette spese verranno rimborsate fino alla concorrenza di quanto stabilito dall’art. 17.
in caso di Sinistro indennizzabile di importo superiore a € 10.000,00, che
comprometta l’agibilità dei locali dell’Assicurato per un periodo non inferiore a 7 gg.,
il costo delle bollette di energia, acqua, gas e telefono e la quota parte di
spese condominiali correnti addebitabili al periodo di inagibilità suddetto e non
sopprimibili. Dette spese verranno rimborsate fino alla concorrenza di quanto
stabilito dall’art. 17.
le spese e gli onorari di competenza del perito che il Contraente avrà scelto e
nominato conformemente al disposto dell’art. 52, nonché‚ la quota parte di spese ed
onorari a carico del Contraente a seguito di nomina del terzo perito.
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La presente estensione di garanzia è prestata entro il limite stabilito dall’art. 17 e per
essa non è operante il disposto dall’art. 61 – Limite massimo dell’indennizzo.
A parziale deroga di quanto previsto dall’art. 1900 del Codice Civile , la Società risponde
dei danni suddetti e di quelli previsti dagli art. 13, 14 e 15 che seguono anche se
determinati da colpa grave del Contraente e/o dell’Assicurato.
ART. 13 – DANNI DA ACQUA
La Società indennizza i danni derivanti agli Enti assicurati a seguito di:
I.
fuoriuscita d’acqua in conseguenza di rottura accidentale e/o guasto d’impianti
idrici, igienici, tecnici, di riscaldamento e di condizionamento posti all’interno del
fabbricato;
II.
fuoriuscita d’acqua in conseguenza d’occlusione e/o traboccamento d’impianti
idrici, igienici, tecnici e di condizionamento posti all’interno del fabbricato;
III.
fuoriuscita d’acqua in conseguenza di rottura accidentale e/o guasto di macchine
collegate a condutture d’acqua o dalle relative tubazioni di collegamento agli
impianti idrici o di scarico;
IV.
infiltrazione d’acqua piovana nel fabbricato a seguito di rottura accidentale,
ingorgo o traboccamento delle grondaie o delle condutture di scarico;
V.
bagnamento a seguito di rottura delle tubazioni interne al fabbricato, provocata dal
gelo.
La garanzia è prestata nell’ambito dell’intero capitale assicurato alle rispettive partite
Fabbricato e Contenuto, per gli indennizzi di cui al punto I. Essa è prestata nella forma a
“Primo Rischio Assoluto” per gli indennizzi di cui ai punti II, III, IV e V fino a quanto
stabilito dall’art. 17.
Per tutte le cinque tipologie suddette, in caso di Sinistro rimane a carico dell’Assicurato
la Franchigia prevista dall’art. 17.
Sono esclusi i danni:
– provocati da umidità o stillicidio;
– alle cose poste in locali interrati o seminterrati, dovuti ad acqua piovana;
– derivanti da infiltrazioni d’acqua attraverso lucernari, abbaini e aperture fatte nel
tetto a seguito di lavori di trasformazione o riparazione;
– provocati da gelo a seguito di rotture di condutture installate all’esterno del
fabbricato, anche se interrate.
La Società assicura inoltre, se conseguenti agli eventi sopraindicati ai punti I) e II), le spese
per la ricerca dei guasti e le spese per riparare o sostituire le tubazioni e i raccordi che
hanno dato origine allo spargimento d’acqua, comprese le spese di demolizione e
ripristino di parti del Fabbricato necessariamente sostenute a questo scopo.
Per tali spese la garanzia è prestata con la Franchigia ed i limiti, per Sinistro e per anno
assicurativo, di cui all’art. 17.
ART. 14 – RICORSO TERZI
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, fino alla concorrenza di € 200.000,00
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(duecentomila) per Sinistro e per anno assicurativo, delle somme che egli sia tenuto a
corrispondere, per capitale interessi e spese – quale civilmente responsabile ai sensi di
legge – per danni materiali e diretti cagionati alle cose di Terzi, da Sinistro indennizzabile
ai termini della Sezione Incendio. L’assicurazione è estesa ai danni derivanti da
interruzioni o sospensioni – totali o parziali – dell’utilizzo di beni nonché d’attività
industriali, commerciali, agricole o di servizi sino alla concorrenza del 25% del Massimale
stesso.
L’assicurazione non comprende i danni:
– a cose che l’Assicurato abbia in consegna o in custodia o detenga a qualsiasi titolo;
– di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell’acqua, dell’aria, del suolo e
sottosuolo.
Non sono considerati Terzi:
– il coniuge, i genitori, i figli dell’Assicurato nonché ogni altra persona con lui
convivente;
– i dipendenti dell’Assicurato in occasione dell’espletamento delle loro attività;
– quando l’Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a
responsabilità illimitata, l’amministratore e le persone che si trovino con loro nei
rapporti di cui al punto precedente.
L’Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali
promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società
avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell’Assicurato. L’Assicurato
deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità
senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica l’art. 1917 del
Codice Civile.
Detto Massimale si intende prestato in aumento alle somme assicurate in Polizza nella
Sezione Incendio.
ART. 15 – LASTRE E CRISTALLI
La Società indennizza, nella forma a “Primo Rischio Assoluto”, i danni materiali e diretti da
rottura delle Lastre, posizionate verticalmente, di cristallo, mezzo cristallo o vetro, nonchè di
specchi e lampadari, tutti facenti parte del Fabbricato o del relativo Contenuto, e dovuti a:
a) cause accidentali, fatto di Terzi, fatto involontario dell’Assicurato;
b) uragani, bufere, tempeste, grandine, trombe d’aria, vento e cose da esso trasportate;
c) tumulti popolari, dimostrazioni di folla, scioperi, atti vandalici e dolosi.
La Società, inoltre, indennizza e/o rimborsa:
d) le spese di trasporto e d’installazione necessarie per la sostituzione delle Lastre rotte;
e) le spese per la demolizione e/o lo sgombero dei residuati del Sinistro alla più vicina
discarica autorizzata;
f) i danni materiali e diretti al Contenuto, provocati dalla rottura delle Lastre assicurate,
con il limite del 30% del danno indennizzabile ai termini del presente articolo.
Sono esclusi dalla garanzia i danni:
g) ai bordi delle Lastre scorrevoli ed ai lucernari;
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h) avvenuti in occasione di lavori di straordinaria manutenzione, riparazioni, traslochi;
i) derivanti da vizi di costruzione e difettosa installazione e mancata manutenzione;
j) derivanti da scheggiature e rigature.
Detti danni verranno rimborsati fino alla concorrenza di quanto stabilito dall’art. 17.
ART. 16 – RISCHI ESCLUSI
Sono esclusi i danni:
a) verificatisi in occasione di guerra, d’insurrezione, d’occupazione militare, d’invasione;
b) verificatisi in occasione d’Esplosione o emanazione di calore o radiazioni provenienti
da trasmutazione del nucleo dell’atomo o radiazioni provocate dall’accelerazione
artificiale di particelle atomiche;
c) di Furto, tentato Furto, Rapina od Estorsione e smarrimento delle cose assicurate;
d) causati da terremoto, eruzione vulcanica, inondazione, alluvione e maremoto;
e) causati con dolo dell’Assicurato e/o del Contraente;
f) indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di
reddito, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle
cose assicurate.
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ART. 17 – FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI INDENNIZZO
Relativamente alle garanzie o beni specificati nella tabella si conviene che, in caso di
Sinistro, saranno applicati i seguenti limiti di Indennizzo, Franchigie e Scoperti:
Garanzia prestata o bene assicurato
Fenomeni elettrici (art. 12 lett. f)
Eventi socio politici e dolosi (art. 12 lett. g)
Franchigia
€ 150,00
€ 250,00
Eventi atmosferici (art. 12 lett. h)
scoperto 5%
min.
€ 250,00
Limite di Indennizzo per Sinistro
€ 15.000,00
€ 5.000,00
per i danni subiti da manufatti in
materia plastica, vetro e/o lastre in
fibro-cemento, dipendenze in
legno e relativo contenuto
scoperto 5%
min.
€ 250,00
scoperto 10%
min.
€ 6.000,00
Gelo (art. 12 lett. j)
€ 250,00
Spese demolizione e sgombero (art. 12 lett. n)
20% dell’Indennizzo
€ 15.000,00
Oneri di urbanizzazione (art. 12 lett. o)
Spese di rimozione, deposito e
€ 15.000,00
ricollocamento (art. 12 lett. p)
5% dell’Indennizzo con il massimo
Spese per onorari dei tecnici, ingegneri e
di € 10.000,00
architetti (art. 12 lett. q)
€ 12.000,00
Spese per alloggio sostitutivo (art. 12 lett. r)
10% della somma assicurata alla
Cose portate in hotel, pensione, ecc…
partita Contenuto della Dimora
(art. 12 lett. s)
Abituale
10% della somma assicurata alla
Cose presso Terzi (art. 12 lett. t)
partita Contenuto della Dimora
Abituale
€ 150,00
€ 3.000,00
Merci in refrigerazione (art. 12 lett. u)
€ 1.500,00
Rimpiazzo del combustibile (art. 12 lett. v)
€ 2.500,00
Spese di rifacimento documenti (art. 12 lett. w)
Spese sostenute per la ricerca e riparazione
€ 200,00
€ 5.000,00
in caso di dispersione di gas (art. 12 lett. x)
Rimborso bollette e spese condominiali
€ 1.500,00
(art. 12 lett. y)
5% del danno indennizzabile, con
Onorari dei periti (art. 12 lett. z)
il Massimo di € 3.000,00
€ 20.000,00 per gli eventi indica€ 200,00
Danni da acqua (art. 13)
te ai punti II, III, IV e V
Danni da acqua – Spese di ricerca e ripristi€ 200,00
€ 5.000,00
no - (art. 13, ultimo comma)
€ 5.000,00 con sottolimite di
Lastre e cristalli (art. 15)
€ 1.000 per singola Lastra
Arazzi, tappeti, quadri e altri oggetti d’arte e
€ 10.000,00 per singolo pezzo.
d’antiquariato
Sovraccarico da neve (art. 12 lett. i)
ART. 18 – CONTENUTO A PRIMO FUOCO
La partita Contenuto si intende prestata nella forma “a Primo Rischio Assoluto” senza cioè
l’applicazione della regola proporzionale di cui all’art. 1907 Codice Civile.
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CONDIZIONI PARTICOLARI
(valide se richiamate in Polizza)
A) RICORSO TERZI
In aumento a quanto previsto dall’art. 14 e fino alla concorrenza dell’ulteriore somma
indicata nella relativa partita, la Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto
egli sia tenuto a corrispondere per danni a Terzi, così come previsto dal predetto articolo.
B) FABBRICATO CON DIVERSI ELEMENTI COSTRUTTIVI
Il Contraente dichiara che gli elementi costruttivi del fabbricato assicurato in Polizza sono
difformi da quelli indicati nella sezione “Caratteristiche del Rischio” riportata nella
seconda pagina della scheda di Polizza e precisamente che:
– le strutture portanti verticali sono costruite in materiali Incombustibili
– solai, pareti esterne e tetto in materiali combustibili.
C) CONTENUTO A VALORE INTERO
A deroga dell’art. 18, la partita Contenuto è assicurata a Valore Intero anziché a Primo
Rischio Assoluto; in caso di danno troverà applicazione l’art. 58 – Assicurazione parziale e
regola proporzionale.
D) RISCHIO LOCATIVO
La Società, nei casi di responsabilità dell’Assicurato a termini degli artt. 1588), 1589) e
1611) del Codice Civile indennizza i danni materiali e diretti cagionati da Incendio o altro
evento garantito dalla presente Sezione A “Incendio e altri danni ai beni” ai locali tenuti in
locazione, ferma l’applicazione del disposto dell’art. 58 – Assicurazione parziale e regola
proporzionale qualora la somma assicurata a questo titolo risultasse inferiore al valore dei
locali calcolato in base all’art. 54.
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Sezione B – Terremoto
Se è richiamata nella Scheda di Polizza una delle Condizioni Particolari di
seguito riportate (E, F, G o H), ad integrazione di quanto previsto dalla Sezione A –
Incendio ed altri danni ai Beni e a parziale deroga dell’art. 16 – RISCHI ESCLUSI, punto d),
la Società assicura i danni arrecati alle cose assicurate da Terremoto, nei termini che
seguono:
CONDIZIONI PARTICOLARI
E) TERREMOTO FABBRICATO ANTISISMICO
La Società indennizza, entro la Somma assicurata e nei limiti indicati nella scheda di
Polizza, i danni materiali e diretti subiti dal Fabbricato assicurato:
– a causa del terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino
della crosta terrestre dovuto a cause endogene;
– a causa di Incendio, Esplosione e Scoppio conseguenti a terremoto.
Le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento, che ha dato luogo al Sinistro
indennizzabile, sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono
considerati pertanto “singolo Sinistro”.
Ai fini della presente garanzia:
– non sono indennizzabili le spese di cui ai punti: l), n), p), r), q), v), y) dell’art. 12 –
Oggetto dell’assicurazione.
– L’art. 6 delle Condizioni Generali di Assicurazione – Trasloco si intende parzialmente
derogato, rimanendo pattuito tra le Parti che la presente estensione di copertura per
il Terremoto non è operante per fabbricati diversi da quello indicato in Polizza al
momento della sua stipulazione.
Caratteristiche costruttive del Fabbricato
E’ condizione essenziale per l’operatività della garanzia terremoto che il Fabbricato sia
conforme ai principi definiti nell’Ordinanza Pres. Cons. Min. n° 3274 del 20/3/2003 e/o
nel Decreto del Ministero delle infrastrutture del 14 gennaio 2008 contenente
“Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni”.
Esclusioni
Ferme le esclusioni di cui all’art. 15, salvo quanto espressamente derogato dalla presente
Condizione Particolare, non sono indennizzabili i danni:
1. causati da eruzione vulcanica, da maremoto, da inondazione, da alluvione, da
mareggiate, da frane, da valanghe e slavine;
2. subiti da Fabbricati considerati abusivi ai sensi delle vigenti norme di legge in materia
urbanistico-edilizia, nonché quelli dichiarati inagibili con provvedimento dell’Autorità
competente al momento della sottoscrizione della presente Polizza;
3. subiti da Fabbricati con Caratteristiche costruttive afferenti la tipologia indicata nella
Condizione Particolare B e quelli costruiti in bioedilizia;
4. subiti da trasformatori all’aperto, impianti e pannelli solari termici e pannelli
fotovoltaici, parchi, giardini, alberi e strade private.
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Limiti di Indennizzo e Scoperto
La garanzia terremoto viene prestata fino alla concorrenza della percentuale della Somma
assicurata per il Fabbricato indicata nella Scheda di Polizza, per Sinistro e per periodo
assicurativo.
Il pagamento dell’Indennizzo è effettuato con la detrazione di uno Scoperto del 5% della
Somma assicurata per il Fabbricato con il minimo di € 10.000 .
F) TERREMOTO FABBRICATO TRADIZIONALE
La Società indennizza, entro la Somma assicurata e nei limiti indicati nella scheda di
Polizza, i danni materiali e diretti subiti dal Fabbricato assicurato:
– a causa del terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino
della crosta terrestre dovuto a cause endogene;
– a causa di Incendio, Esplosione e Scoppio conseguenti a terremoto.
Le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento, che ha dato luogo al Sinistro
indennizzabile, sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono
considerati pertanto “singolo Sinistro”.
Ai fini della presente garanzia:
– non sono indennizzabili le spese di cui ai punti: l), n), p), r), q), v), y) dell’art. 12 –
Oggetto dell’assicurazione.
– L’art. 6 delle Condizioni Generali di Assicurazione – Trasloco si intende parzialmente
derogato, rimandendo pattuito tra le Parti che la presente estensione di copertura per
il Terremoto non è operante per fabbricati diversi da quello indicato in Polizza al
momento della sua stipulazione.
Caratteristiche costruttive del Fabbricato
E’ condizione essenziale per l’operatività della garanzia terremoto che il Fabbricato abbia
le strutture portanti verticali ed orizzontali in cemento armato; le pareti esterne e il manto
del tetto possono essere anche in altri materiali Incombustibili.
La struttura portante del tetto, i solai, le soffittature e i rivestimenti possono anche essere
in materiali combustibili. Nelle pareti esterne e nel manto del tetto è ammessa la presenza
di materiali combustibili, in misura rispettivamente non superiore al 25% del totale. È
comunque tollerato che il manto esterno di copertura del tetto sia totalmente in tegole
bituminose.
Esclusioni
Ferme le esclusioni di cui all’art. 15, salvo quanto espressamente derogato dalla presente
Condizione Particolare, non sono indennizzabili i danni:
1. causati da eruzione vulcanica, da maremoto, da inondazione, da alluvione, da
mareggiate, da frane, da valanghe e slavine;
2. subiti da Fabbricati considerati abusivi ai sensi delle vigenti norme di legge in materia
urbanistico-edilizia, nonché quelli dichiarati inagibili con provvedimento dell’Autorità
competente al momento della sottoscrizione della presente Polizza;
3. subiti da Fabbricati con Caratteristiche costruttive afferenti la tipologia indicata nella
Condizione Particolare B e quelli costruiti in bioedilizia;
4. subiti da trasformatori all’aperto, impianti e pannelli solari termici e pannelli
fotovoltaici, parchi, giardini, alberi e strade private.
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Limiti di Indennizzo e Scoperto
La garanzia terremoto viene prestata fino alla concorrenza della percentuale della Somma
assicurata per il Fabbricato indicata nella Scheda di Polizza, per Sinistro e per periodo
assicurativo.
Il pagamento dell’Indennizzo è effettuato con la detrazione di uno Scoperto del 10% della
Somma assicurata per il Fabbricato con il minimo di € 20.000 .
G) TERREMOTO FABBRICATO IN MURATURA
La Società indennizza, entro la Somma assicurata e nei limiti indicati nella scheda di
Polizza, i danni materiali e diretti subiti dal Fabbricato assicurato:
– a causa del terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino
della crosta terrestre dovuto a cause endogene;
– a causa di Incendio, Esplosione e Scoppio conseguenti a terremoto.
Le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento, che ha dato luogo al Sinistro
indennizzabile, sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono
considerati pertanto “singolo Sinistro”.
Ai fini della presente garanzia:
– non sono indennizzabili le spese di cui ai punti: l), n), p), r), q), v), y) dell’art. 12 –
Oggetto dell’assicurazione.
– L’art. 6 delle Condizioni Generali di Assicurazione – Trasloco si intende parzialmente
derogato, rimandendo pattuito tra le Parti che la presente estensione di copertura per
il Terremoto non è operante per fabbricati diversi da quello indicato in Polizza al
momento della sua stipulazione.
Caratteristiche costruttive del Fabbricato
E’ condizione essenziale per l’operatività della garanzia terremoto che il Fabbricato abbia
le strutture portanti verticali, pareti esterne e manto del tetto in materiali Incombustibili.
La struttura portante del tetto, i solai, le soffittature e i rivestimenti possono anche essere
in materiali combustibili. Nelle pareti esterne e nel manto del tetto è ammessa la presenza
di materiali combustibili, in misura rispettivamente non superiore al 25% del totale. È
comunque tollerato che il manto esterno di copertura del tetto sia totalmente in tegole
bituminose.
Esclusioni
Ferme le esclusioni di cui all’art. 15, salvo quanto espressamente derogato dalla presente
Condizione Particolare, non sono indennizzabili i danni:
1. causati da eruzione vulcanica, da maremoto, da inondazione, da alluvione, da
mareggiate, da frane, da valanghe e slavine;
2. subiti da Fabbricati considerati abusivi ai sensi delle vigenti norme di legge in materia
urbanistico-edilizia, nonché quelli dichiarati inagibili con provvedimento dell’Autorità
competente al momento della sottoscrizione della presente Polizza;
3. subiti da Fabbricati con Caratteristiche costruttive afferenti la tipologia indicata nella
Condizione Particolare B e quelli costruiti in bioedilizia;
4. subiti da trasformatori all’aperto, impianti e pannelli solari termici e pannelli
fotovoltaici, parchi, giardini, alberi e strade private.
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Limiti di Indennizzo e Scoperto
La garanzia terremoto viene prestata fino alla concorrenza della percentuale della Somma
assicurata per il Fabbricato indicata nella Scheda di Polizza, per Sinistro e per periodo
assicurativo.
Il pagamento dell’Indennizzo è effettuato con la detrazione di uno Scoperto del 10% della
Somma assicurata per il Fabbricato con il minimo di € 25.000.
H) TERREMOTO CONTENUTO
A integrazione e nell’ambito delle condizioni di assicurazione previste dalla presente
Sezione B Terremoto e dalla relativa Condizione Particolare E, F o G richiamata per il
Fabbricato e pienamente operante anche per la presente estensione, si conviene che la
garanzia terremoto è da intendersi estesa, entro la Somma assicurata, anche ai danni
materiali e diretti subiti dal Contenuto assicurato.
Limiti di Indennizzo e Scoperto
La garanzia Terremoto viene prestata fino alla concorrenza del 100% della Somma
assicurata per il Contenuto per Sinistro e per periodo assicurativo.
Il pagamento dell’Indennizzo è effettuato con la detrazione di uno Scoperto del 10% della
Somma assicurata per il Contenuto con il minimo di € 3.000 .
I danni subiti dal Contenuto sono liquidabili, fermi i limiti di Indennizzo e Scoperto di cui
sopra, solo se l’episodio tellurico ha provocato danni accertati al Fabbricato assicurato di
importo superiore allo specifico Scoperto.
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Sezione C - Furto e Rapina
ART. 19 – OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
La Società, fino alla concorrenza della somma assicurata e nella forma “a Primo Rischio
Assoluto”, indennizza l’Assicurato dei danni materiali e diretti a lui derivati da:
a) Furto delle cose assicurate, anche se di proprietà di Terzi, a condizione che l’autore
dello stesso si sia introdotto nella Dimora:
– violando le difese di protezione e chiusura esterne mediante rottura, Scasso,
sfondamento delle pareti, del tetto, di soffitti, di pavimenti, di superfici di Lastre
Antisfondamento o mediante l’uso di chiavi false, grimaldelli o d’arnesi similari;
– per via diversa da quella ordinaria, che richieda superamento d’ostacoli o ripari tali
da non poter essere valicati senza fare uso di particolare agilità personale od
impiego di mezzi artificiosi;
– mediante l’uso di chiavi vere che siano state smarrite o sottratte all’Assicurato o ai
suoi Familiari o ai Collaboratori domestici; la garanzia è operante dal momento
della denuncia all’Autorità Giudiziaria o di Polizia dello smarrimento o della
sottrazione, fino alle ore 24 del quinto giorno successivo, restando fermo quanto
previsto dall’art. 50 – Obblighi in caso di sinistro. L’Assicurato, salvo dimostrato
caso di forza maggiore, deve comunque prendere tutte quelle misure di sicurezza
e sorveglianza che si rendessero necessarie per prevenire eventuali sinistri;
– in modo clandestino, purchè l’asportazione della refurtiva sia avvenuta, poi, ad
abitazione chiusa;
– senza effrazione di mezzi di chiusura o con effrazione di mezzi di chiusura non
conformi a quanto stabilito all’art. 20, utilizzando ponteggi esterni al fabbricato
installati da Terzi per lavori di manutenzione;
– quando nella stessa vi è presenza di persone, senza effrazione di mezzi di chiusura
o con rottura di solo vetro non Antisfondamento. In tale evenienza l’Indennizzo
sarà corrisposto all’Assicurato previa detrazione di uno scoperto pari al 20%
dell’importo indennizzabile a termine di Polizza, senza che egli possa, sotto pena
di decadenza da ogni diritto d’Indennizzo, farlo assicurare da altri.
Sono parificati ai danni di Furto i guasti causati alle cose assicurate per
commettere il Furto o nel tentativo di commetterlo.
b) Infedeltà dei Collaboratori domestici: la Società indennizza i danni di Furto
commesso dai Collaboratori domestici durante lo svolgimento delle loro mansioni,
anche se in servizio non continuativo, nella Dimora assicurata, sempreché l’Assicurato
ne denunci l’infedeltà alle Autorità competenti. La garanzia è prestata con i limiti per
Sinistro e per anno assicurativo di cui all’art. 22.
c) Furto di Preziosi e gioielli, Collezioni, oggetti d’arte, denaro, titoli riposti in cassette
di sicurezza in concessione all’Assicurato. La garanzia è prestata con i limiti per
Sinistro e per anno assicurativo di cui all’art. 22, in eccedenza all’Indennizzo previsto
o pattuito dal contratto di locazione della Cassetta di sicurezza.
d) Rapina ed Estorsione avvenute nei locali indicati in Polizza, quand’anche le persone
sulle quali sia fatta violenza o minaccia siano prelevate dall’esterno e costrette a
recarsi nei locali.
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e) Guasti cagionati dai ladri ai locali che contengono le cose assicurate ed ai relativi
infissi, purché le modalità dell’evento siano conformi a quanto previsto al precedente
punto a).
f) Atti vandalici cagionati dai ladri ai locali ed alle cose assicurate durante il Furto o
la Rapina tentati o consumati, purché le modalità dell’evento siano conformi a quanto
previsto al precedente punto a).
g) Scippo, borseggio, Rapina o Estorsione di Preziosi e gioielli, denaro, pellicce ed
altri oggetti di uso personale (esclusi veicoli a motore) portati o indossati, all’esterno
dell’abitazione, dall’Assicurato e/o dalle persone conviventi, compreso il Furto
commesso in seguito a malore della persona derubata. Sono compresi i danni subiti
dalle cose assicurate nell’esecuzione o nel tentativo dello Scippo, Rapina o Estorsione.
La presente garanzia opera per sinistri avvenuti nel territorio dell’Unione Europea,
Svizzera, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino, Andorra e Liechtenstein.
La garanzia è prestata con i limiti per Sinistro e per anno assicurativo di cui all’art. 22.
h) Furto, Rapina ed Estorsione, uso fraudolento e clonazione di bancomat e
carte di credito, sempreché l’Assicurato:
– abbia provveduto al blocco della carta nelle 24 ore successive al momento in cui
si accorge del fatto ai numeri verdi predisposti a tal fine dal circuito Bancomat o
delle Carte di Credito;
– abbia sporto regolare denuncia all’Autorità Giudiziaria o di Polizia;
– entro 48 ore dalla data di richiesta telefonica del blocco della propria carta
Bancomat o carta di credito, abbia confermato la richiesta di blocco per
raccomandata a.r..
La garanzia è prestata per la parte di danno eventualmente non indennizzata
all’Assicurato dall’istituto bancario emittente la carta Bancomat o la carta di credito, e
comunque nei limiti per Sinistro e per anno di cui all’art. 22.
La Società indennizza inoltre:
i) le spese per la sostituzione delle serrature dei locali assicurati con altre dello stesso
tipo a seguito di Furto, Rapina o Scippo delle chiavi vere.
La garanzia è prestata con i limiti per Sinistro e per anno assicurativo di cui all’art. 22.
j) le spese per la duplicazione dei documenti di famiglia dell’Assicurato e dei suoi
Familiari a seguito di Furto, Rapina o Scippo.
La garanzia è prestata con i limiti per Sinistro e per anno assicurativo di cui all’art. 22.
k) le spese di rinforzo dei sistemi di chiusura e di protezione dell’abitazione dopo
il primo Furto indennizzabile ai sensi di Polizza, purchè i relativi lavori siano eseguiti
e completati entro 30 giorni dalla data di avvenimento del Sinistro.
La presente garanzia è prestata fino ad un importo pari al 20% del danno
indennizzabile, con il limite massimo indicato all’art. 22, senza applicazione di quanto
previsto dall’art. 61 – Limite massimo d’indennizzo.
Laddove sia assicurata la Dimora Abituale Monofamiliare, la Società indennizza inoltre,
entro il limite della somma assicurata indicata all’art. 22, i danni materiali e diretti derivanti
all’Assicurato dal Furto e dalla Rapina di impianti fotovoltaici di potenza massima non
superiore a 3 Kw/h, posti sul tetto dell’abitazione, purchè lo stesso abbia la linea di gronda
ad almeno 3,3 metri dal suolo, da superfici acquee o da ripiani e simili praticabili per via
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ordinaria dall’esterno, senza cioè impiego di particolare agilità personale o di attrezzi.
Nel caso di Furto o Rapina è inoltre condizione essenziale per l’indennizzabilità che essi
siano avvenuti sganciando e rompendo gli appositi sostegni a cui l’impianto assicurato è
fissato. Pertanto il mancato sganciamento e la mancata rottura dei suddetti sostegni
comporta la perdita totale del diritto all’Indennizzo da Furto o Rapina.
La presente garanzia è prestata con il limite massimo indicato all’art. 22, senza
applicazione di quanto previsto dall’art. 58 – Assicurazione parziale e regola
proporzionale.
ART. 20 – MEZZI DI CHIUSURA
L’assicurazione è prestata alla condizione che ogni apertura verso l’esterno dei locali
contenenti i beni assicurati, situata in linea verticale a meno di quattro metri dal suolo o
superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall’esterno,
senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, sia protetta, per
tutta la sua estensione, da robusti serramenti in legno, materia plastica rigida, Vetro
Antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei
congegni manovrabili esclusivamente dall’interno, oppure protetta da inferriate fissate al
muro.
Sono pertanto esclusi - laddove non sia diversamente convenuto - i danni di Furto
avvenuti quando, per qualsiasi motivo, non esistano o non siano operanti i mezzi di
protezione e chiusura sopra indicati, oppure commessi attraverso le luci di serramenti o
inferriate senza effrazione delle relative strutture o dei congegni di chiusura.
Nel caso, tuttavia, di Furto commesso violando le difese sopra previste in presenza però
di aperture non adeguatamente protette, il Sinistro sarà comunque indennizzabile, previa
detrazione di uno Scoperto del 10% del danno, che rimarrà a carico dell’Assicurato senza
che egli possa, sotto pena di decadenza d’ogni diritto all’Indennizzo, farlo assicurare da
altri.
Nel caso invece di assenza di protezioni operanti ma con presenza nei locali assicurati
dell’Assicurato o dei Familiari o dei Collaboratori domestici, il Sinistro sarà comunque
indennizzabile, previa detrazione di uno Scoperto del 20% del danno, che rimarrà a carico
dell’Assicurato senza che egli possa, sotto pena di decadenza d’ogni diritto
all’Indennizzo, farlo assicurare da altri.
Inoltre, qualora l’introduzione nei locali avvenga forzando mezzi di protezione e chiusura
non conformi a quanto sopra indicato, il Sinistro sarà comunque indennizzabile, previa
detrazione di uno Scoperto del 20% del danno, che rimarrà a carico dell’Assicurato senza
che egli possa, sotto pena di decadenza d’ogni diritto all’Indennizzo, farlo assicurare da
altri.
ART. 21 – SPESE DI RICOVERO A SEGUITO DI RAPINA O ESTORSIONE
La Società rimborsa fino alla concorrenza di € 5.000,00 (cinquemila) per Sinistro e per
anno assicurativo, le spese documentate, sostenute dall’Assicurato per sé e per i propri
Familiari, a seguito di ricovero in istituti di cura, per lesioni subite a seguito di Rapina o
Estorsione, Scippo o borseggio indennizzabili ai termini della presente Polizza.
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ART. 22 – LIMITI DI INDENNIZZO
Relativamente alle garanzie o beni specificati nella tabella si conviene che, in caso di
Sinistro, saranno applicati i seguenti limiti di Indennizzo:
Garanzia prestata o bene assicurato Limite di Indennizzo per Sinistro
Infedeltà dei Collaboratori domestici
(art. 19 lett. b)
20% delle somme assicurate alla partita Contenuto con
il massimo di € 2.500,00
Cassette di sicurezza (art. 19 lett. c)
€ 10.000,00
Scippo, borseggio, Rapina o Estorsione
(art. 19 lett. g)
Bancomat e carte di credito
(art. 19 lett. h)
10% della somma assicurata alla partita Contenuto con il
massimo di € 2.000,00
Sostituzione serrature (art. 19 lett. i)
€ 2.000,00
Duplicazione documenti (art. 19 lett. j)
€ 1.000,00
Potenziamento di chiusure e protezioni
(art. 19 lett. k)
Furto e Rapina di impianti fotovoltaici
(solo per Dimora Abituale
Monofamiliare) (art. 19 ultimo comma)
20% del danno indennizzabile per Furto, con il massimo
di € 500,00
€ 2.000,00
10% del capitale assicurato alla partita Contenuto, con il
massimo di € 5.000,00
-
Contenuto della Dimora Abituale
-
Contenuto della Dimora Saltuaria
-
-
per denaro e titoli di credito in genere non in
Cassaforte a muro:
10% della somma assicurata alla partita Contenuto
con il massimo di € 2.000,00
per quanto riposto nelle pertinenze:
10% della somma assicurata alla partita Contenuto
per singolo oggetto per arazzi, tappeti, quadri e simili oggetti d’arte e di antiquariato: € 10.000,00.
per Preziosi e gioielli, Collezioni in genere:
50% della somma assicurata alla partita Contenuto,
con il massimo di € 20.000,00;
per singolo oggetto per pellicce, tappeti, arazzi, quadri e simili, oggetti d’arte e d’antiquariato (esclusi
Preziosi e gioielli), oggetti e servizi di argenteria: €
10.000,00
per denaro e titoli di credito in genere:
10% della somma assicurata alla partita Contenuto,
con il massimo di € 1.000
per quanto riposto nelle pertinenze:
10% della somma assicurata alla partita Contenuto
ART. 23 – SCOPERTO PER LA DIMORA SALTUARIA
Relativamente alla Dimora Saltuaria, l’assicurazione opera con uno Scoperto per Sinistro,
a carico dell’Assicurato, pari al 20% dell’importo indennizzabile.
ART. 24 – RISCHI ESCLUSI
Sono esclusi i danni:
a) determinati o agevolati con dolo o colpa grave dal Contraente, dall’Assicurato, dai
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b)
c)
d)
e)
f)
g)
suoi Familiari, dalle persone conviventi delle quali egli civilmente risponde e dalle
persone incaricate della sorveglianza dei locali o delle cose assicurate, da persone
legate al Contraente o all’Assicurato da vincoli di parentela o affinità che rientrino
nella previsione dell’art. 649 c.p. (n. 1,2,3), anche se non coabitanti;
determinati o agevolati con dolo o colpa grave dai Collaboratori familiari
dell’Assicurato, salvo quanto previsto all’art.19 punto b) (Infedeltà dei dipendenti);
verificatisi in occasione d’Incendio, Esplosione e Scoppio anche se provocati
dall’autore del Furto, della Rapina o dell’Estorsione;
verificatisi in occasione di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione,
scioperi, sommosse, salvo che l’Assicurato provi che il Sinistro non ebbe alcun
rapporto con tali eventi;
verificatisi in occasione d’Esplosione o d’emanazione di calore o di radiazioni
provenienti da trasmutazione del nucleo dell’atomo, come pure in occasione di
radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che
l’Assicurato provi che il Sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
verificatisi in occasione di movimenti tellurici, inondazioni, alluvioni, mareggiate,
valanghe, frane ed eruzioni vulcaniche, salvo che il Contraente/Assicurato provi che
il Sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
ai beni posti all’aperto e/o in spazi di uso comune.
ART. 25 – SOSPENSIONE DELL’ASSICURAZIONE PER I LOCALI INCUSTODITI
Se i locali contenenti le cose assicurate rimangono incustoditi per più di 45 giorni
consecutivi, l’assicurazione resta sospesa a decorrere dalle ore 24 del
quarantacinquesimo giorno. Per documenti, Preziosi e gioielli, carte valori, titoli di credito
in genere e denaro, la sospensione decorre invece dalle ore 24 del sedicesimo giorno.
ART. 26 – DELIMITAZIONE DEGLI SCOPERTI
In caso di applicabilità di più Scoperti le percentuali degli stessi vengono unificate nella
misura del 30%.
In caso di assicurazione presso diversi assicuratori, l’indennità verrà determinata ai sensi
dell’art. 1910 del Codice Civile, senza tener conto degli Scoperti, che verranno detratti
successivamente dagli importi così calcolati.
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CONDIZIONI PARTICOLARI
(valide se richiamate in Polizza)
I) ESCLUSIONE PREZIOSI E GIOIELLI E VALORI DALLA PARTITA CONTENUTO
A parziale deroga di quanto indicato all’art. 22, resta convenuto fra le parti che dalla
partita Contenuto si intendono esclusi, a tutti gli effetti, i seguenti beni:
– Preziosi e gioielli, Collezioni in genere;
– denaro e titoli di credito in genere.
Tale limitazione di garanzia non è operante per le garanzie di cui all’art. 19, lett. c) e g).
L) BENI IN CASSAFORTE
La Società, fino alla concorrenza della somma assicurata alla relativa partita indicata in
Polizza e nella forma “a Primo Rischio Assoluto”, indennizza all’Assicurato i danni materiali
e diretti derivanti da Furto di Preziosi e gioielli, Collezioni, denaro e titoli di credito in
genere ed altri beni di valore, riposti in Cassaforte a muro posta nell’abitazione adibita a
Dimora Abituale dell’Assicurato.
La garanzia è operante purché il Furto avvenga forzando le difese dei suddetti mezzi di
custodia.
M) MEZZI DI CHIUSURA RAFFORZATI
A totale modifica dell’art. 20, l’assicurazione è prestata alla condizione, essenziale per
l’efficacia del contratto, che ogni apertura verso l’esterno dei locali contenenti le cose
assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee,
nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall’esterno, senza impiego
cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua
estensione, da almeno uno dei seguenti mezzi di protezione e chiusura:
– serramenti di legno pieno dello spessore minimo di 15 mm o di acciaio dello spessore
minimo di 8/10 mm, senza luci di sorta, chiusi con serrature di sicurezza azionanti
catenacci di adeguata robustezza e lunghezza o lucchetti di sicurezza o robusti
catenacci manovrabili esclusivamente dall’interno;
– inferriate di ferro a piena sezione dello spessore minimo di 15 mm, ancorate nel muro,
con luci, se rettangolari, aventi lati di misura rispettivamente non maggiore di 50 e 18
cm. oppure, se non rettangolari, di forma inscrivibile nei predetti rettangoli o di
superficie non maggiore di 400 cm2.
Sono pertanto esclusi - laddove non sia diversamente convenuto - i danni di Furto
avvenuti quando, per qualsiasi motivo, non esistano o non siano operanti i mezzi di
protezione e chiusura sopra indicati, oppure commessi attraverso le luci di serramenti o
inferriate, senza effrazione delle relative strutture o dei congegni di chiusura.
Tuttavia, nel caso di Furto commesso violando le difese sopra previste, in presenza però
di aperture non adeguatamente protette, il danno sarà comunque indennizzabile, previa
detrazione di uno Scoperto del 20% dello stesso, che rimarrà a carico dell’Assicurato
senza che egli possa, sotto pena di decadenza d’ogni diritto all’Indennizzo, farlo assicurare
da altri.
N) IMPIANTO D’ALLARME
Il Contraente e/o l’Assicurato dichiara che i locali contenenti le cose assicurate sono
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protetti da impianto automatico di allarme antifurto di tipo volumetrico o volumetrico e
perimetrale, installato da ditta specializzata e dotato almeno dei seguenti requisiti:
a) n. 1 centralina autoprotetta;
b) n. 2 sirene autoalimentate ed autoprotette, di cui una posta all’esterno dei locali e
l’altra all’interno;
c) alimentazione secondaria che, in mancanza della rete pubblica, abbia un’autonomia di
almeno 12 ore consecutive, al termine delle quali vi dovrà essere una capacità residua
sufficiente ad azionare il dispositivo di allarme;
d) trasmissione a distanza degli allarmi tramite linea telefonica e/o ponte radio.
Il Contraente e/o l’Assicurato si obbliga:
e) ad inserire il sistema d’allarme ogniqualvolta i locali rimangono incustoditi;
f) a mantenere invariato ed efficiente l’impianto stesso;
g) a presentare, su richiesta della Società, certificato di manutenzione redatto almeno una
volta l’anno, comprovante che l’impianto è tenuto in perfetta efficienza;
h) a provvedere con la massima urgenza al ripristino del normale funzionamento in caso
di rottura, guasto, danneggiamento, manomissione; durante il periodo di interruzione
il Contraente o l’Assicurato deve prendere tutte quelle misure di sicurezza e
sorveglianza che si rendessero necessarie per ovviare alla non efficienza
dell’impianto; se tale interruzione dovesse durare oltre cinque giorni, il Contraente, o
l’Assicurato, o chi per esso, deve avvisare la Società concordando le misure del caso.
Nel caso in cui l’impianto di allarme non abbia i requisiti richiesti e/o il Contraente o
l’Assicurato non abbia adempiuto ai suindicati obblighi, la Società corrisponderà la somma
indennizzabile a termini di Polizza, sotto deduzione di uno Scoperto del 20%.
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Sezione D - Responsabilità Civile
ART. 27 – RISCHI ASSICURATI
I) Assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)
Nel limite del Massimale indicato nella Scheda di polizza, la Società si obbliga a tenere
indenne l’Assicurato e/o i suoi Familiari, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale
civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e
spese) di danni involontariamente cagionati a Terzi, per morte, per lesioni personali e
per danneggiamenti a cose (sia gli oggetti materiali sia gli animali), in conseguenza di
un fatto verificatosi nell’ambito della vita privata extraprofessionale.
L’assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all’Assicurato
da fatto doloso o gravemente colposo di persone delle quali debba rispondere nonchè
per i danni determinati da colpa grave dall’Assicurato.
Nella presente assicurazione, a titolo puramente esemplificativo e non limitativo, è
compresa la responsabilità civile derivante all’Assicurato relativamente a:
a) Proprietà e conduzione di fabbricati adibiti a Dimora Abituale o Saltuaria
dell’Assicurato, compresi giardini, parchi, campi gioco, strade private, recinzioni di
qualsiasi tipo, cancelli automatici, porte ad apertura elettronica.
E’ compresa la caduta di antenne e la rottura accidentale di impianti idrici, igienici,
di riscaldamento e condizionamento.
È compresa altresì la responsabilità civile derivante all’Assicurato dallo
svolgimento di lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione, limitatamente alla
sola responsabilità ad egli imputabile in qualità di committente di tali lavori sul
fabbricato ad uso abitazione di sua proprietà.
Si conviene fra le Parti di definire “lavori di straordinaria manutenzione” quelli
rientranti negli obblighi previsti dall’art. 3, comma 1 lett. b) del D.P.R. N. 380/2001
(Testo unico dell’edilizia) e dal D. Lgs. n. 81 del 9/4/2008 e successive modifiche
ed integrazioni.
Limitatamente ai danni subiti dai sub-appaltatori e loro dipendenti, la garanzia è
operante limitatamente ai danni da essi subiti per morte o per lesioni personali
gravi o gravissime, così come definite dall’art. 583 del Codice Penale.
Per la presente estensione di garanzia in nessun caso la Società risarcirà importo
superiore a quanto indicato all’art 33.
È compresa la responsabilità derivante all’Assicurato per i danni da
inquinamento dovuto alla perdita del combustibile ad uso di riscaldamento od
uscita dei liquami, esclusivamente a seguito di rottura accidentale dalla cisterna
interrata e/o dalle fosse biologiche e/o condutture fognarie di pertinenza del
fabbricato. Per quest’ultima estensione di garanzia (danni da inquinamento) in
nessun caso la Società risarcirà importo superiore a quello indicato all’art. 33.
Nel caso sia assicurata anche la Dimora Saltuaria dell’Assicurato, è compresa la
responsabilità ad egli derivante dalla temporanea locazione della stessa a Terzi, per
un numero di giorni complessivamente non superiori a 40 per anno solare,
ancorchè non consecutivi. In tal caso è compresa la responsabilità derivante
all’Assicurato nella sua qualità di locatore del fabbricato, per i danni materiali e
diretti cagionati da Incendio o dagli altri eventi previsti dalla Sezione A di Polizza,
alle cose mobili di proprietà dei locatari o di Terzi verso i quali i locatari stessi
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debbano rispondere. Per quest’ultima estensione di garanzia (Ricorso dei locatari)
in nessun caso la Società risarcirà importo superiore a quello indicato all’art. 33.
Se l’assicurazione è stipulata da parte dell’Assicurato per la sola parte di fabbricato
di sua proprietà, essa comprende tanto la responsabilità per i danni dei quali egli
deve rispondere in proprio, quanto per la quota a suo carico per i danni dei quali
deve rispondere la proprietà comune, escluso il maggior onere eventualmente
derivante da obblighi solidali con gli altri condomini.
a1) Conduzione locali in temporanea locazione
La garanzia comprende i danni causati dall’Assicurato e dai propri Familiari
nella conduzione di locali presi in locazione durante i periodi di villeggiatura,
ovvero durante i periodi di studio dei figli, purché tali locali siano situati al di
fuori del comune di residenza dell’Assicurato stesso.
La presente estensione di garanzia vale anche per i danni da Incendio,
Esplosione e Scoppio arrecati ai locali stessi, nonché all’arredo domestico di
Terzi, in essi presente.
La garanzia è prestata con lo Scoperto ed il limite di risarcimento, per Sinistro
e per anno assicurativo, di cui all’art. 33.
b) Attività del tempo libero, quali, a titolo esemplificativo:
b1)pratica di sports a livello dilettantistico, proprietà ed uso di biciclette e
velocipedi, imbarcazioni a remi o a vela di lunghezza non superiore a m. 6,50
e comunque non soggette all’assicurazione obbligatoria – Decreto Legislativo
del 7 settembre 2005 n. 209 –, di veicoli e natanti a motore, dalla proprietà e
detenzione di armi in genere presso la propria abitazione, purché in regola con
le vigenti norme di legge.
b2)proprietà e o custodia, a titolo gratuito, di animali domestici, da cortile, da
caccia e da sella.
b3)partecipazione alle attività ricreative e culturali della scuola autorizzate dalle
Autorità scolastiche, compresa altresì la responsabilità derivante da fatto degli
allievi minori affidati alla loro sorveglianza.
b4)uso di autoveicolo in qualità di trasportato, con esclusione dei danni al veicolo
stesso ed agli altri trasportati.
b5) esercizio di attività ricreative e di volontariato, escluse le attività medico /
sanitarie, nonché di altre attività non retribuite, aventi anche carattere
dimostrativo o competitivo, anche di modellismo a motore.
c) Danni cagionati da minori:
c1) azione di rivalsa intrapresa da parte di Imprese esercenti l’assicurazione
obbligatoria – Decreto Legislativo del 7 settembre 2005 n. 209 – di veicoli e
natanti a motore, in conseguenza di fatti accidentali provocati dalla guida di
veicoli da parte di minori all’insaputa dell’Assicurato, per le somme che le
imprese stesse abbiano dovuto risarcire a Terzi in conseguenza di
inopponibilità di eccezioni previste dal Decreto Legislativo del 7 settembre
2005 n. 209.
c2) ulteriori somme richieste dai Terzi danneggiati in eccedenza a quelle
corrisposte dall’assicuratore di cui al precedente comma.
c3) affidamento temporaneo dei minori a persone non conviventi con
l’Assicurato. È compresa la responsabilità civile derivante alle predette
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persone per fatto del minore stesso.
c4) fatto di minori non conviventi, in custodia all’Assicurato e/o ai Familiari
conviventi purché maggiorenni.
d) Conduzione della vita domestica
d1) somministrazione di cibi e bevande ai propri ospiti che provochino
avvelenamento o intossicazione.
d2) proprietà e/o l’uso di apparecchi elettrodomestici, inclusi i danni da
spargimento d’acqua.
d3) danni involontariamente cagionati a Terzi da addetti ai servizi domestici o da
baby sitters durante lo svolgimento di mansioni svolte per conto
dell’Assicurato.
d4) lesioni gravi o gravissime subite da persone, diverse dai Prestatori di lavoro,
che prestano occasionalmente la loro collaborazione alla vita domestica
dell’Assicurato nel rispetto delle leggi vigenti, a seguito di un infortunio loro
occorso durante lo svolgimento delle suddette mansioni.
e) Danni da interruzioni o sospensione di attività di Terzi
È compresa la responsabilità dell’Assicurato per i danni derivanti a Terzi da
interruzioni o sospensioni (totali o parziali), ritardato o mancato inizio di loro
attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, purché conseguenti a
Sinistro indennizzabile ai termini della presente sezione di Polizza che abbia
prodotto anche danni materiali e diretti a persone, cose o animali. La presente
estensione di garanzia è prestata con lo Scoperto ed il limite di risarcimento, per
Sinistro e per anno assicurativo, di cui all’art. 33.
II) Assicurazione Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (R.C.O.)
Nel limite del massimale indicato nella Scheda di polizza:
1) la Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, qualora in regola con gli
obblighi per l’assicurazione di legge, di quanto questi sia tenuto a pagare, a titolo
di risarcimento (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile ai sensi
degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e successive
modifiche, del Decreto Legislativo n. 38 del 23 febbraio 2000, del Decreto
Ministeriale emesso dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale in
data 12 luglio 2000 e del Decreto Legislativo n. 276 del 10 settembre 2003,
per gli infortuni (escluse le malattie professionali) sofferti dai Prestatori di lavoro
da lui dipendenti o dai lavoratori parasubordinati addetti all’attività per la quale è
prestata l’assicurazione. La Società si obbliga a rifondere all’Assicurato le somme
richieste dall’INAIL a titolo di regresso.
2) La Società si obbliga inoltre a rifondere all’Assicurato gli importi richiesti a titolo
di maggior danno ai sensi del Codice Civile, e non rientranti nella disciplina delle
leggi sopra citate, per i danni subiti:
– dall’infortunato per lesioni personali dalle quali sia derivata un’invalidità
permanente (escluse le malattie professionali) non inferiore al 6%, calcolata
sulla base delle tabelle di cui al già citato Decreto Ministeriale del 12 luglio
2000;
– dagli aventi diritto in caso di morte dell’infortunato.
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ART. 28 – RIVALSA INPS
Tanto l’assicurazione R.C.T. quanto l’assicurazione R.C.O. valgono anche per le azioni di
rivalsa esperite dall’INPS ai sensi dell’art. 14 della Legge 12 giugno 1984, n. 222, nonché
per le azioni di rivalsa esperite nei confronti dell’Assicurato a titolo di risarcimento di
danni rientranti nella disciplina del D. L. 626 del 19.11.1994 e successive modifiche e/o
integrazioni.
ART. 29 – BUONA FEDE INAIL
L’Assicurazione di Responsabilità Civile verso i dipendenti soggetti all’assicurazione di
Legge contro gli infortuni, conserva la propria validità anche nel caso di mancata
assicurazione presso l’INAIL dei collaboratori, quando ciò derivi da inesatta o erronea
interpretazione delle norme vigenti in materia e sempreché ciò non derivi da
comportamento doloso.
ART. 30 – MASSIMALE ASSICURATO
Il Massimale assicurato ed indicato nella scheda di Polizza rappresenta la massima
esposizione della Società per Sinistro e per anno assicurativo, anche nel caso di evento
che colpisca contemporaneamente le garanzie di cui all’art. 27 punti I e II.
ART. 31– ESTENSIONE TERRITORIALE
L’assicurazione vale per i danni che avvengano in tutto il mondo.
Qualora l’Assicurato trasferisca la propria residenza all’estero, la garanzia di cui alla
presente Sezione di Polizza cessa di avere validità alla scadenza dell’annualità assicurativa
successiva alla data di comunicazione alla Società, secondo quanto stabilito dall’art. 4 e
fermo quanto stabilito dall’art. 5.
ART. 32 – PERSONE NON CONSIDERATE TERZI
Ai fini dell’assicurazione R.C.T., non sono considerati Terzi:
a) il coniuge, i genitori, i figli dell’Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con
lui convivente;
b) tutti i Prestatori di lavoro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con
l’Assicurato o con il Contraente, subiscano il danno in conseguenza della loro
partecipazione alle attività cui si riferisce l’assicurazione.
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ART. 33 – FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI RISARCIMENTO
Relativamente alle garanzie specificate nella tabella si conviene che, in caso di Sinistro,
saranno applicati i seguenti limiti di risarcimento, Franchigie e Scoperti:
Garanzia prestata
Franchigia o
Limite di risarcimento
minimo non
per uno o più Sinistri
indennizzabile
Scoperto
avvenuti nello stesso
(se presente uno
anno assicurativo
Scoperto)
Straordinaria manutenzione
dei Fabbricati (art. 27
punto I lettera a)
50% del
Massimale assicurato
Danni da inquinamento
(art. 27 punto I lettera a)
Ricorso Locatari per la
temporanea locazione della
Dimora Saltuaria
(art. 27 punto I lettera a)
Danni da Incendio per
locali presi in temporanea
locazione
(art. 27 punto I lett. a1)
€ 100.000,00
€ 50.000,00
€ 250,00
€ 50.000,00
Danni cagionati da minori
(art. 27 punto I lett. c2)
Danni da interruzione e
sospensione di attività (art.
27 punto I lett. e)
50% del
Massimale assicurato
€ 500,00
10%
15% del
Massimale assicurato
ART. 34 - RISCHI ESCLUSI
L’assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) non comprende i danni:
a) cagionati dolosamente dall’assicurato;
b) derivanti dall’esecuzione di qualsiasi attività professionale svolta a scopo di lucro;
c) da navigazione di natanti e barche a vela aventi motore ausiliario o comunque di
lunghezza superiore a m. 6,50, da impiego e proprietà di aeromobili, deltaplano,
ultraleggeri, paracadute di qualsiasi tipo, fatto salvo quanto previsto all’art. 27, punto
b5) (modellismo a motore);
d) alle cose di Terzi che l’Assicurato detiene a qualsiasi titolo;
e) derivanti da Furto e quelli subiti da cose di Terzi derivanti da Incendio di cose
dell’assicurato, fatto salvo quanto previsto all’art. 27, punto I, lett. a) e a1);
f) derivanti da detenzione o impiego di sostanze radioattive o esplosive;
g) da inquinamento dell’aria, dell’acqua o del suolo, fatto salvo quanto previsto dall’art.
27, punto I, lett. a);
h) derivanti dall’uso dei locali diverso dalla civile abitazione;
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i) derivanti dalla esecuzione di lavori di straordinaria manutenzione, salvo quanto
previsto all’art. 27 punto I lett. a);
j) derivanti da traboccamento di fogne non conseguenti a rottura delle condutture;
k) derivanti a persone o cose da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali;
l) derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività commerciali,
industriali, artigianali, agricole e di servizi, fatto salvo quanto previsto dall’art. 27,
punto I, lett. e);
m) derivanti dall’esercizio dell’attività venatoria e/o detenzione ed uso di armi a
qualsiasi titolo, fatto salvo quanto previsto dall’art. 27 punto I lett. b1);
n) derivanti da malattie professionali;
o) derivanti dalla presenza, uso e deposito di amianto e/o di prodotti contenenti
amianto;
p) soggetti all’assicurazione obbligatoria ai sensi del Decreto Legislativo del 7 settembre
2005 n. 209 e successive modifiche, integrazioni e regolamenti d’esecuzione salvo
quanto previsto all’art. 27 punto I lett. c1) e c2);
q) derivanti dall’emissione o generazione di onde e campi elettromagnetici.
L’ assicurazione Responsabilità Civile verso Prestatori di lavoro (R.C.O.) non comprende
i danni :
r) derivanti da detenzione o impiego di sostanze radioattive o esplosive;
s) derivanti dall’uso dei locali diverso dalla civile abitazione;
t) derivanti da malattie professionali;
u) derivanti dalla presenza, uso e deposito di amianto e/o di prodotti contenenti
amianto;
v) derivanti dall’emissione o generazione di onde e campi elettromagnetici.
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Sezione E - Tutela giudiziaria
Premessa
La Società si avvale di Europa Tutela Giudiziaria - Compagnia di Assicurazioni S.p.A., in
seguito denominata Europa, alla quale l’Assicurato può rivolgersi direttamente per la
gestione dei sinistri.
Definizioni specifiche della Sezione
Assicurato
il Contraente e/o le persone componenti il nucleo familiare anagrafico
dell’Assicurato, compreso il convivente more uxorio
ART. 35 – RISCHI ASSICURATI
La Società assume a proprio carico, fino alla concorrenza di € 5.000,00 (cinquemila) per
periodo assicurativo ed alle condizioni di seguito indicate, l’onere delle spese per
l’assistenza giudiziale e stragiudiziale – civile e penale – conseguenti ad un Sinistro
rientrante in garanzia.
Esse sono:
a) le spese per l’intervento di un legale;
b) le spese sostenute in sede giudiziale per l’intervento di un perito nominato
dall’Autorità Giudiziaria e dall’Assicurato ed approvato dalla Società;
c) le spese di giustizia;
d) le eventuali spese del legale di controparte, in caso di transazione autorizzata dalla
Società;
e) le spese di soccombenza liquidate alla controparte, in caso di condanna
dell’Assicurato;
In caso di controversie fra il Contraente ed altri Assicurati con lo stesso contratto, la
garanzia opera esclusivamente a favore del Contraente.
ART. 36 – ESTENSIONE TERRITORIALE
L’assicurazione vale per le controversie derivanti da violazioni di natura extracontrattuale
o procedimento penale verificatisi nel territorio dell’Unione Europea compresa la
Svizzera e che, in caso di giudizio, sono trattate davanti all’Autorità Giudiziaria di detti
Paesi.
L’assicurazione si estende alle controversie derivanti dagli altri casi verificatisi in Italia,
Repubblica di San Marino e Città del Vaticano.
ART. 37 – RISCHI ESCLUSI
La garanzia non è operante per:
a) il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
b) gli oneri fiscali (bollatura documenti, spese di registrazione di sentenze ed atti in
genere);
c) le spese per controversie di diritto amministrativo, fiscale e tributario;
d) le spese per procedure arbitrali, salvo che siano specificatamente previste;
e) le spese per controversie derivanti da fatti dolosi dell’Assicurato.
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ART. 38 – COESISTENZA CON ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITA CIVILE
In caso di coesistenza di un’assicurazione di Responsabilità Civile, la garanzia prevista
dalla presente polizza opera ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto
dall’assicurazione di Responsabilità Civile per spese di resistenza e di soccombenza, ai
sensi dell’art. 1917, 3° comma, del Codice Civile.
ART. 39 – DECORRENZA DELLA GARANZIA
La garanzia è prestata per i sinistri che siano denunciati entro 12 mesi dalla data di
cessazione del contratto di cui la presente garanzia forma parte integrante e determinati
da fatti verificatisi nel periodo di validità dello stesso e precisamente:
• dopo le ore 24 del giorno di decorrenza dell’assicurazione, nei casi di responsabilità
extracontrattuale o per i procedimenti penali;
• trascorsi 90 giorni dalla decorrenza dell’assicurazione negli altri casi.
Ai fini di cui al comma precedente, i fatti che hanno dato origine alla controversia si
intendono avvenuti nel momento iniziale della violazione della norma o
dell’inadempimento; qualora il fatto che dà origine al Sinistro si protragga attraverso più
atti successivi, il Sinistro stesso si considererà avvenuto nel momento in cui è stato posto
in essere il primo atto.
Le vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche
o connesse, si considerano a tutti gli effetti quale Sinistro unico. In caso di imputazioni a
carico di più assicurati e dovute al medesimo fatto, il Sinistro è unico a tutti gli effetti.
FORMULA BASE
(valida se espressamente richiamata in Polizza)
ART. 40 – AMBITO DELL’ASSICURAZIONE
Con riferimento all’art. 35, la garanzia riguarda esclusivamente i sinistri accaduti
nell’ambito della vita privata extraprofessionale dell’Assicurato e si riferisce ai seguenti
casi:
a) controversie per danni extracontrattuali subiti dall’Assicurato per fatto illecito di altri
soggetti;
b) controversie per danni extracontrattuali causati dall’Assicurato per fatto illecito ad
altri soggetti e nei limiti previsti dall’art. 38;
c) controversie relative alla proprietà o locazione dell’unità immobiliare costituente la
Dimora Abituale dell’Assicurato, nonché di altre tre unità immobiliari costituenti
dimora stagionale di vacanza o per periodo di studio dei figli (da indicarsi in Polizza);
d) controversie nascenti da pretese inadempienze contrattuali, proprie o di controparte,
per le quali il valore di lite supera € 200,00 (duecento);
e) difesa penale dell’Assicurato per delitto colposo o contravvenzioni;
f) controversie che vedano l’Assicurato coinvolto in procedimenti civili e penali
insorgenti dall’uso illecito dei veicoli/natanti di proprietà dello stesso contro la sua
volontà;
g) per la tutela dei diritti dell’Assicurato negli altri casi di uso illecito dei veicoli/natanti
di sua proprietà che siano stati venduti ed il nuovo proprietario, per motivi non
dipendenti dalla volontà dell’Assicurato, non abbia trascritto al P.R.A. il trasferimento
di proprietà;
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h) controversie che coinvolgono l’Assicurato in veste di conducente di biciclette e
natanti non soggetti al Decreto Legislativo del 7 settembre 2005 n. 209 e successive
modifiche ed integrazioni, nonché di pedone, passeggero di qualsiasi veicolo/natante,
bagnante.
ART. 41 – RISCHI ESCLUSI
Ad integrazione dell’art. 37, la garanzia non è operante per:
a) controversie di lavoro con i Collaboratori domestici;
b) controversie individuali di lavoro dell’Assicurato;
c) procedimenti civili o penali conseguenti a fatti ed atti connessi allo svolgimento
dell’attività professionale dell’Assicurato;
d) procedimenti civili o penali conseguenti a fatti ed atti connessi allo svolgimento
delle attività necessarie ad assolvere compiti e funzioni di cariche pubbliche e
private;
e) controversie relative al diritto di famiglia, delle successioni e donazioni;
f) controversie riferite all’uso o proprietà di imbarcazioni, aerei e veicoli a motore,
salvo quanto previsto all’art. 40 lett. f) e g);
g) controversie riferibili ad immobili adibiti ad uso diverso da quello indicato all’art. 40,
lett. c) e/o locati a Terzi;
h) controversie nei confronti di Istituti o Enti Pubblici di Previdenza e di Assistenza
Sociale;
i) vertenze contrattuali in materia di assicurazioni private;
j) controversie relative a danni da inquinamento dell’ambiente, salvo che esso sia
determinato da fatto accidentale;
k) vertenze di separazione e/o divorzio;
l) la difesa penale di reati dolosi;
m) controversie contrattuali riferite alla presente assicurazione.
FORMULA GLOBALE
(valida se espressamente richiamata in Polizza)
ART. 42 – AMBITO DELL’ASSICURAZIONE
Ad integrazione di quanto stabilito dagli artt. 35 e 40, fino alla concorrenza di € 10.000,00
(diecimila) per periodo assicurativo, la garanzia si riferisce ai seguenti ulteriori casi:
a) controversie relative a vertenze di lavoro dipendente e procedimenti penali allo stesso
connessi;
b) spese di assistenza stragiudiziale;
c) spese per l’intervento del perito d’ufficio (C.T.U.) e/o del perito di parte;
d) controversie individuali di lavoro con i Collaboratori domestici;
e) controversie nei confronti di Istituti o Enti Pubblici di Previdenza e di Assistenza
Sociale;
f) vertenze contrattuali in materia di assicurazioni private, escluse quelle con la Società
e con Europa;
g) difesa penale per reato doloso dell’Assicurato; in tal caso la Società rimborserà le spese
di assistenza legale sostenute solo a condizione che l’Assicurato sia prosciolto in
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istruttoria o assolto con sentenza passata in giudicato, esclusa ogni altra forma di
estinzione;
h) le spese conseguenti ad una transazione autorizzata dalla Società;
i) procedimenti di opposizione a provvedimenti contravvenzionali e sanzioni
amministrative che comportino quale sanzione il pagamento di un’ammenda
superiore, nella previsione massima, ad € 200,00 (duecento);
La garanzia viene inoltre prestata all’Assicurato nella veste di proprietario, locatario in
base ad un contratto di leasing, conducente, trasportato di veicoli o natante a motore a lui
intestato ed adibito ad uso privato.
La garanzia viene prestata anche per l’esercizio di pretese al risarcimento danni alle
persone e/o alle loro cose, subiti alla guida di veicoli a motore non di loro proprietà.
La garanzia vale per:
j) l’esercizio di pretese al risarcimento danni a persone e/o a cose subiti per fatti illeciti
di Terzi;
k) sostenere controversie nascenti da pretese inadempienze contrattuali, proprie o di
controparte, derivanti da contratti riguardanti il veicolo o natante assicurato, di valore
superiore ad € 200,00 (duecento);
l) la difesa in procedimenti penali per delitti colposi e per contravvenzioni connessi ad
incidente stradale o marittimo anche prima della formulazione ufficiale della notizia
di reato;
m) l’assistenza nei procedimenti di dissequestro del veicolo o natante assicurato,
sequestrato a seguito di incidente stradale o marittimo;
n) le spese per l’assistenza di un interprete in sede di interrogatorio, in caso di arresto,
detenzione e/o altra misura restrittiva della libertà personale, disposta per
responsabilità penale connessa ad incidente stradale o marittimo verificatosi
all’estero;
o) l’opposizione, in ogni ordine e grado, avverso la sanzione amministrativa accessoria di
ritiro, sospensione, revoca della patente di guida ed altre sanzioni amministrative
irrogate in seguito ad incidente stradale o marittimo e connesse allo stesso. La Società
provvederà, su richiesta dell’Assicurato, alla redazione e presentazione del ricorso,
purché l’Assicurato faccia pervenire ad Europa il provvedimento in originale entro 5
giorni dalla data di notifica dello stesso.
La Società inoltre, qualora la soluzione della controversia che rientra in garanzia, per
accordo scritto delle Parti sia stata demandata ad uno o più arbitri, rimborserà
all’Assicurato le spese eventualmente rimaste a suo carico con il massimo di € 3.000
(tremila) per ciascun arbitrato.
ART. 43 – RISCHI ESCLUSI
Ad integrazione degli artt. 37 e 41, la garanzia non è operante per:
a) controversie relative a vertenze di lavoro dipendente e procedimenti penali allo
stesso connessi, quando l’Assicurato è un operatore medico o sanitario dipendente
di un ente ospedaliero;
b) procedimenti civili o penali conseguenti a fatti ed atti connessi allo svolgimento
dell’attività professionale dell’Assicurato;
c) procedimenti civili o penali conseguenti a fatti ed atti connessi allo svolgimento
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d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
delle attività necessarie ad assolvere compiti e funzioni di cariche pubbliche e
private;
controversie relative al diritto di famiglia, delle successioni e donazioni;
controversie riferite all’uso o proprietà di imbarcazioni, aerei e veicoli a motore;
controversie riferibili ad immobili adibiti ad uso diverso da quello indicato all’art. 40,
lett. c) e/o locati a Terzi;
controversie relative a danni da inquinamento dell’ambiente, salvo che esso sia
determinato da fatto accidentale;
se il conducente non è abilitato alla guida del veicolo o natante assicurato, oppure
se il veicolo/natante è usato in difformità a quanto previsto dal libretto di
circolazione o della navigazione;
se il veicolo o natante non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria RCA,
salvo il caso che l’Assicurato, occupato alle altrui dipendenze in qualità di autista ed
alla guida del veicolo in tale veste, dimostri di non essere a conoscenza
dell’omissione degli obblighi di cui al Decreto Legislativo del 7 settembre 2005 n.
209;
nei casi di guida sotto l’influenza di alcool o di sostanze stupefacenti (artt. 186 e 187
del N. C. d S.) o per violazione dell’art. 189, comma 1, N. C. d S., salvo il caso di
successivo proscioglimento o assoluzione. Per i sinistri della navigazione valgono le
norme specifiche;
per fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove,
salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall’ACI;
per fatti derivanti da partecipazione a gare nautiche e relative prove, salvo che si
tratti di gare indette dalla Federazione Italiana Vela e/o dalla Federazione Italiana
Motonautica. Sono comunque escluse le gare di tipo Off Shore e Raid.
Sezione F – Assistenza
Definizioni specifiche della Sezione F
Abitazione
La residenza anagrafica dell’Assicurato.
Animali
Gli animali domestici di piccola taglia, di proprietà dell’Assicurato, con esclusione degli
animali feroci e/o pericolosi.
Assicurato
La persona fisica residente in Italia che ai sensi della Polizza ha diritto ad usufruire
dell’Assistenza.
Codice personale di riconoscimento
Il numero 106/896 che l’Assicurato deve citare alla Struttura Organizzativa per poter
usufruire delle prestazioni di Assistenza.
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Famigliari
Il coniuge, il convivente, i discendenti, gli ascendenti e gli affini entro il secondo grado di
parentela con l’Assicurato, purché conviventi.
Luogo dell’Assistenza
Località ove si trova l’Assicurato, presso la quale la Società è chiamata ad erogare le
coperture di Assistenza.
Sinistro
La situazione di difficoltà conseguente ad un evento fortuito che:
– provochi danni materiali e diretti all’Abitazione;
– renda l’Abitazione oggettivamente inutilizzabile o indisponibile;
– metta in pericolo la sicurezza dell’Abitazione e/o delle persone, animali o cose che si
trovano al loro interno;
rendendo necessaria l’erogazione di un aiuto immediato.
Struttura Organizzativa
Il complesso di responsabili, personale, sistemi informatici, attrezzature e ogni presidio o
dotazione destinato alla gestione dei Sinistri del ramo Assistenza.
ART. 44 – OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
La Società si obbliga, dietro pagamento del Premio convenuto, a fornire assistenza 24 ore
su 24, tutti i giorni dell’anno, mettendo ad immediata disposizione dell’Assicurato, entro i
limiti stabiliti, un aiuto nel caso in cui egli venga a trovarsi in difficoltà a seguito del
verificarsi di un evento fortuito tra quelli previsti in Polizza e comunque occorsi durante
il periodo di copertura della Polizza stessa.
L’assistenza è materialmente erogata, per conto della Società, dalla Struttura Organizzativa
di PRONTO ASSISTANCE SERVIZI S.c.r.l., con Sede Legale in Via Carlo Marenco 25,
10126 TORINO e Sede Operativa in Corso Massimo d’Azeglio 14, 10125 TORINO presso
la quale opera il contact center dell’assistenza.
ART. 45 – ESTENSIONE TERRITORIALE
La Società presta l’assistenza all’Abitazione indicata in Polizza e comunque sita sul
territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e Città del Vaticano.
ART. 46 – GARANZIE PRESTATE
In caso di Sinistro, la Struttura Organizzativa provvede a fornire i nominativi e recapiti
delle seguenti categorie di artigiani:
• elettricisti;
• falegnami;
• idraulici;
• vetrai;
• muratori;
• caldaisti;
nonché altre informazioni utili al loro riguardo.
La Società si fa carico delle relative spese.
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Nel caso in cui l’evento che ha determinato la richiesta di informazioni non rientri nella
definizione di Sinistro e l’Assicurato concordi direttamente con gli artigiani il
sopralluogo e l’esecuzione di un intervento, restano a suo carico tutti i costi relativi
(diritti d’uscita, manodopera e materiali).
Invio di un elettricista
In caso di Sinistro la Società provvede ad inviare un elettricista presso l’Abitazione. La
Società tiene a proprio carico e paga direttamente all’artigiano intervenuto le spese
relative al diritto d’uscita ed alla manodopera fino ad un importo massimo complessivo,
per ciascun Sinistro, pari ad € 150,00 (centocinquanta).
Sono a carico dell’Assicurato e devono da questi essere pagate direttamente all’artigiano
intervenuto:
– le spese di manodopera eccedenti l’importo tenuto a carico dalla Società;
– le spese per eventuali pezzi di ricambio;
– le spese per materiali sostitutivi e/o di uso corrente.
La garanzia non è operante per:
– interventi sul cavo di alimentazione generale dell’edificio in cui è situata l’Abitazione;
– interventi richiesti a seguito di interruzione della fornitura da parte dell’Ente
erogatore.
Invio di un fabbro
In caso di Sinistro la Società provvede ad inviare un fabbro presso l’Abitazione. La Società
tiene a proprio carico e paga direttamente all’artigiano intervenuto le spese relative al
diritto d’uscita ed alla manodopera fino ad un importo massimo complessivo, per ciascun
Sinistro, pari ad € 150,00 (centocinquanta).
Sono a carico dell’Assicurato e devono da questi essere pagate direttamente all’artigiano
intervenuto:
– le spese di manodopera eccedenti l’importo tenuto a carico della Società;
– le spese per eventuali pezzi di ricambio;
– le spese per materiali sostitutivi e/o di uso corrente.
La garanzia non è operativa per:
– interventi su impianti con sistema di chiusura elettronici;
– interventi su chiavi elettroniche;
– interventi su parti e componenti che non siano ad esclusivo uso dell’Assicurato.
Invio di un falegname
In caso di Sinistro la Società provvede ad inviare un falegname presso l’Abitazione. La
Società tiene a proprio carico e paga direttamente all’artigiano intervenuto le spese
relative al diritto d’uscita ed alla manodopera fino ad un importo massimo complessivo,
per ciascun Sinistro, pari ad € 150,00 (centocinquanta).
Sono a carico dell’Assicurato e devono da questi essere pagate direttamente all’artigiano
intervenuto:
– le spese di manodopera eccedenti l’importo tenuto a carico della Società;
– le spese per eventuali pezzi di ricambio;
– le spese per materiali sostitutivi e/o di uso corrente.
La garanzia non è operativa per interventi su parti e componenti che non siano ad
esclusivo uso dell’Assicurato.
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Invio di un idraulico
In caso di Sinistro la Società provvede ad inviare un idraulico presso l’Abitazione. La
Società tiene a proprio carico e paga direttamente all’artigiano intervenuto le spese
relative al diritto d’uscita ed alla manodopera fino ad un importo massimo complessivo,
per ciascun Sinistro, pari ad € 150,00 (centocinquanta).
Sono a carico dell’Assicurato e devono da questi essere pagate direttamente all’artigiano
intervenuto:
– le spese di manodopera eccedenti l’importo tenuto a carico della Società;
– le spese per eventuali pezzi di ricambio;
– le spese per materiali sostitutivi e/o di uso corrente.
La garanzia non è operativa per:
– interventi a causa del gelo;
– interventi di riparazione, sostituzione o manutenzione di apparecchi mobili (es.
lavatrici, lavastoviglie, apparecchi termici ad uso domestico, ecc.);
– interventi sulle tubature o rubinetterie collegate ai citati apparecchi;
– interventi richiesti a seguito di interruzione della fornitura da parte dell’Ente
erogatore.
Soggiorno in hotel
In caso di Sinistro che renda l’Abitazione oggettivamente inutilizzabile o indisponibile e a
giudizio della Struttura Organizzativa si renda necessario il pernottamento presso un
hotel, la Società seleziona un hotel e prenota la camera per l’Assicurato e i suoi Famigliari
conviventi. La Struttura Operativa ricercherà la struttura alberghiera più vicino possibile
all’Abitazione. La Società si fa carico delle spese alberghiere relative al pernottamento ed
alla prima colazione fino ad un importo massimo per ciascun Sinistro di € 200,00
(duecento).
Salvo che l’Assicurato ed i suoi Familiari, per opportunità o comodità, non concordino con
la Struttura Organizzativa di soggiornare in strutture alberghiere di categoria inferiore, più
vicine al luogo dell’assistenza, l’hotel selezionato sarà di categoria minima o equivalente
a 3 stelle.
Invio di personale di sorveglianza
In caso di Sinistro che abbia compromesso l’efficienza degli accessi ed esista l’oggettivo
Rischio di reati contro l’Abitazione, gli oggetti in essa contenuti e/o gli Assicurati, la
Società reperisce e invia presso l’Abitazione personale idoneo a prestare servizi di
vigilanza.
La Società si fa carico delle relative spese fino ad un importo massimo per ciascun Sinistro
di € 250,00 (duecentocinquanta).
Informazioni legali
In caso di Sinistro la Società mette a disposizione l’Équipe legale per fornire consulenze
telefoniche e consigli pratici di carattere legale relativi ai fatti che hanno causato il Sinistro
ed alle sue conseguenze. L’Équipe legale fornisce anche nominativi e recapiti di legali di
fiducia disponibili nella località in cui si trova l’Assicurato. La Società si fa carico delle
relative spese.
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Informazioni amministrative
In caso di Sinistro la Società mette a disposizione la Struttura Organizzativa per fornire
informazioni relative alle pratiche amministrative da sbrigare in conseguenza del Sinistro
(ad esempio: denuncia alle autorità competenti, denuncia alla compagnia di
assicurazione). La Società si fa carico delle relative spese.
Sono escluse e rimangono a totale carico dell’Assicurato le spese relative al rilascio dei
certificati o documenti.
Viaggio per rientro anticipato
Nel caso in cui l’Abitazione subisca un Sinistro mentre è temporaneamente disabitata, la
Società organizza e dispone:
– il rientro anticipato dell’Assicurato all’Abitazione;
– il viaggio di sola andata dell’Assicurato o di una persona da lui designata, per il
recupero del veicolo che l’Assicurato stesso abbia eventualmente dovuto
abbandonare presso il luogo dove egli si trovava al momento in cui è venuto a
conoscenza del Sinistro stesso.
Il viaggio di rientro e per il recupero del veicolo saranno effettuati con il mezzo di
trasporto fra quelli che sono effettivamente disponibili e utilizzabili (aereo, treno, auto a
noleggio, altro).
Se l’Assicurato intende usufruire di un veicolo a noleggio, lo stesso viene messo a
disposizione compatibilmente con le disponibilità, gli orari e le modalità stabiliti dal
punto di noleggio e con la richiesta di un deposito cauzionale versato direttamente
dall’Assicurato. Restano a suo carico e devono da questi essere pagate direttamente al
punto di noleggio: le spese per il carburante, quelle per le assicurazioni non obbligatorie
per legge e le relative Franchigie.
La Società tiene a proprio carico le spese per il rientro anticipato e per il viaggio per il
recupero del veicolo fino ad un importo massimo complessivo per ciascun Sinistro di
€ 250,00 (duecentocinquanta).
La garanzia è prestata quando l’Assicurato si trova ad oltre 50 km dal comune ove è
ubicata l’Abitazione.
Gli eventuali biglietti di viaggio non utilizzati dall’Assicurato o altri aventi diritto dovranno
essere consegnati alla Società.
Custodia animali domestici
In caso di Sinistro che renda l’Abitazione momentaneamente inadatta ad ospitare gli
animali di proprietà dell’Assicurato, la Società fornisce il recapito di pensioni per animali
presenti nella zona. La Società si fa carico delle spese relative al soggiorno fino ad un
importo massimo per ciascun Sinistro di € 150,00 (centocinquanta).
La Società, nel caso in cui l’Assicurato usufruisca della garanzia “Soggiorno in Hotel”,
organizza il soggiorno della famiglia in una struttura alberghiera che accetti di ospitare
animali domestici.
La garanzia non è operativa se l’Assicurato non dimostra che l’Animale è stato sottoposto
alle vaccinazioni richieste dalla pensione per accogliere l’animale stesso.
Assistenza al ripristino dell’Abitazione
In caso di Sinistro che renda necessario lo sgombero di materiali o il riordino di oggetti
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ingombranti, la Società provvede ad inviare personale specializzato per ripristinare
l’abitabilità dell’Abitazione dell’Assicurato.
La Società si fa carico delle relative spese fino ad un importo massimo per ciascun
Sinistro, di € 150,00 (centocinquanta).
Invio di un taxi
In caso di Sinistro, la Società mette a disposizione dell’Assicurato un taxi per consentirgli
di adempiere ai suoi impegni o alle incombenze amministrative legate al Sinistro. La
Società si fa carico delle relative spese fino ad un importo massimo per ciascun Sinistro
di € 150,00 (centocinquanta).
Anticipo di denaro
In caso di Sinistro, la Società anticipa € 2.000,00 (duemila) per consentire all’Assicurato
di far fronte a spese imprevedibili. L’Assicurato dovrà fornire copia dell’eventuale
denuncia presentata alla competente Autorità. La Società mette a disposizione l’anticipo
sul luogo del Sinistro solo successivamente al rilascio di adeguate garanzie bancarie. Se
l’Assicurato non è in grado di fornire preventivamente le garanzie bancarie richieste, la
garanzia non è operativa.
ART. 47 – RISCHI ESCLUSI
L’Assistenza non è operante in caso di:
a) dolo dell’Assicurato o delle persone di cui egli deve rispondere a norma di legge;
b) sinistri che siano conseguenza diretta o indiretta di trasmutazione del nucleo
dell’atomo, come pure di radiazioni provocate artificialmente dall’accelerazione di
particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti;
c) sinistri determinati da inondazioni, terremoti, eruzioni vulcaniche ed altre calamità
naturali, da atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari nonché da aggressioni od atti
violenti che abbiano movente politico o sociale ed ai quali l’Assicurato abbia
partecipato attivamente;
d) malattie mentali, disturbi psichici in genere, ivi compresi i comportamenti nevrotici;
e) azioni delittuose compiute dall’Assicurato.
L’Assistenza inoltre non è operante per interventi richiesti su parti comuni di edifici o
comunque di uso non esclusivo dell’Abitazione e per sinistri occorsi:
f) su apparecchi mobili domestici (lavatrici, lavastoviglie, apparecchi termici ad uso
domestico) e guasti provocati dal loro utilizzo o da rubinetterie non fisse a loro
collegate;
g) agli impianti generali idraulico, elettrico, del gas e del riscaldamento dell’edificio in cui
è situata l’Abitazione dell’Assicurato a meno che non siano di uso esclusivo
dell’Abitazione stessa;
h) a seguito di gelo, stillicidio, umidità, infiltrazioni, rigurgiti, straripamenti causati da
incuria o lavori ai pozzi neri;
i) a seguito di interruzione della fornitura di energia elettrica, del gas e dell’acqua da
parte dell’Ente erogatore;
j) a cancelli, porte, portoni d’accesso dell’edificio in cui è situata l’Abitazione assicurata,
a meno che non siano di uso esclusivo dell’Abitazione.
Sono inoltre sempre esclusi i costi relativi ai pezzi di ricambio e materiali sostitutivi e/o
di uso corrente.
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ART. 48 – DELIMITAZIONE DELLE GARANZIE
La Società non riconosce rimborsi né indennizzi compensativi per prestazioni organizzate
da altre compagnie di assicurazione o da altri enti o che non siano state richieste
preventivamente alla Struttura Organizzativa e da questa organizzate. Eccezionalmente il
rimborso può essere riconosciuto entro i limiti previsti dalla Polizza nel caso in cui la
Struttura Organizzativa, preventivamente contattata, abbia autorizzato l’Assicurato a
gestire autonomamente l’organizzazione dell’intervento di assistenza. In quest’ultimo
caso devono pervenire alla Società i giustificativi, in originale, delle spese sostenute
dall’Assicurato.
La Società non riconosce rimborsi né importi compensativi relativi a coperture della
Società delle quali l’Assicurato non ha usufruito per sua scelta o perché non ne ha avuto
la necessità.
La Società non assume responsabilità per danni conseguenti ad un suo ritardato o
mancato intervento dovuto a caso fortuito, causa di forza maggiore o a inesatte o
incomplete informazioni fornite dall’Assicurato. Eventuali eccedenze di onorari dei
professionisti intervenuti rispetto agli indennizzi a carico della Società, dovranno essere
corrisposte direttamente dall’Assicurato al professionista intervenuto.
Per interventi che richiedano l’accesso o che interessino materialmente unità immobiliari
abitative o commerciali adiacenti l’Abitazione, sarà necessario il preventivo consenso
scritto da parte dei Terzi proprietari delle unità immobiliari interessate.
Per gli interventi di artigiani, la Società non riconosce anticipi di denaro, rimborsi o
indennizzi compensativi per i pezzi di ricambio, i materiali sostitutivi e/o di uso corrente.
Gli importi riconosciuti dalla Società a titolo di anticipo, sui quali non saranno applicati
interessi, devono essere restituiti entro trenta giorni dalla messa a disposizione. Chi
ottiene un anticipo di denaro deve fornire adeguate garanzie bancarie e sottoscrivere la
ricevuta che gli verrà sottoposta dagli incaricati della Società ed attenersi alle disposizioni
che gli saranno impartite dalla Struttura Organizzativa.
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NORME CHE REGOLANO
LA LIQUIDAZIONE SINISTRI
Per le Sezioni:
A – Incendio ed altri danni ai beni
B – Terremoto
C – Furto e Rapina
ART. 49 – TITOLARITÁ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA
Le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dalla Polizza non possono essere esercitati che dal
Contraente e dalle Società.
L’accertamento e la liquidazione dei danni sono vincolanti anche per l’Assicurato,
restando esclusa ogni sua facoltà impugnativa.
L’Indennizzo liquidato a termini di Polizza non può tuttavia essere pagato se non nei
confronti, o con il consenso, dei titolari dell’interesse assicurato.
ART. 50 – OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO
In caso di Sinistro il Contraente/Assicurato deve:
a) fare quanto gli è possibile per diminuire il danno. Le relative spese sono a carico della
Società, ai sensi dell’art. 1914 Codice Civile;
b) darne avviso per iscritto alla Società entro dieci giorni da quando ne ha avuto
conoscenza, ai sensi dell’art. 1913 Codice Civile.
Il Contraente e/o l’Assicurato deve altresì:
c) fare, nei cinque giorni successivi, relativamente a danni da Incendio, atti vandalici e
dolosi, Furto, Rapina o Estorsione, Scippo o borseggio ed in tutti i casi previsti dalla
legge, dichiarazione scritta all’Autorità competente, precisando, in particolare, il
momento dell’inizio del Sinistro, la causa presunta del Sinistro e l’importo
approssimativo del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla
Società;
d) conservare, salvo le modifiche dello stato delle cose nella misura strettamente
necessaria al ripristino delle normali condizioni di sicurezza ed agibilità, le tracce ed i
residui del Sinistro fino alla liquidazione del danno, senza avere per questo diritto ad
indennità alcuna. Tale obbligo decade dal momento del sopralluogo del perito
incaricato dalla Società per l’accertamento del danno e, comunque, una volta decorsi
30 giorni dalla data di ricevimento della denuncia di Sinistro da parte della Società;
e) mettere a disposizione della Società e del perito incaricato ogni documento utile ed
ogni altro elemento che possa comprovare il danno;
f) qualora siano distrutti o sottratti titoli di credito, denunciare il fatto ai debitori nonché
esperire, ove ricorra il caso, la procedura di ammortamento. Le relative spese saranno
a carico della Società.
ART. 51 – ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO
Il Contraente o l’Assicurato che esagera dolosamente l’ammontare del danno, dichiara
sottratte o distrutte cose che non esistevano al momento del Sinistro, occulta, sottrae o
manomette cose non danneggiate, adopera a giustificazione mezzi menzogneri o
fraudolenti, manomette od altera dolosamente le tracce ed i residui del Sinistro o gli indizi
materiali del reato, decade da ogni diritto all’Indennizzo.
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ART. 52 – PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO
L’ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:
a) direttamente dalla Società, o da un perito da questa incaricato, con il Contraente o
persona da lui designata oppure, a richiesta di una delle Parti;
b) fra due Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto
unico.
I due Periti devono nominare un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche
prima, su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo
e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.
Ciascun Perito ha la facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali
potranno intervenire nelle operazioni peritali senza però avere alcun voto deliberativo.
Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si
accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti,
sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il Sinistro è avvenuto.
Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito, mentre quelle del terzo Perito
sono ripartite a metà.
ART. 53 – MANDATO DEI PERITI
I Periti devono:
1) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del Sinistro;
2) verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti
contrattuali e riferire se al momento del Sinistro esistevano circostanze che avevano
aggravato il Rischio e non erano state comunicate, nonché verificare se l’Assicurato o
il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all’art. 50;
3) verificare l’esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il
valore che le medesime avevano al momento del Sinistro, secondo i criteri di
valutazione stabiliti dall’art. 54;
4) procedere alla stima del danno, comprese le spese di salvataggio, di demolizione e
sgombero.
Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell’art. 52 i risultati
delle operazioni peritali, concertate dai Periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso
di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime
dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.
I risultati di cui ai punti 3) e 4) sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin d’ora a
qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o violazione dei patti
contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente
l’indennizzabilità dei danni.
La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve
essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.
I Periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità.
ART. 54 – DETERMINAZIONE DEI DANNI INDENNIZZABILI
Premesso che la determinazione del danno viene eseguita per ogni singola partita della
Polizza, l’attribuzione del valore che le cose assicurate – illese, danneggiate, sottratte o
distrutte – avevano al momento del sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri:
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a) Fabbricato: in quanto operante il criterio “Valore a Nuovo”, si stima la spesa
necessaria per l’integrale ricostruzione a nuovo del fabbricato assicurato, escluso il
valore dell’area. La relativa determinazione del danno viene eseguita stimando a nuovo
la spesa necessaria per ricostruire le parti distrutte o per riparare quelle danneggiate,
deducendo solo il valore ricavabile dai residui delle parti suddette.
b) Contenuto e Preziosi e gioielli: in quanto operante il criterio “Valore a Nuovo”, si
stima il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove od equivalenti per
rendimento economico. La relativa determinazione del danno viene eseguita stimando
la spesa necessaria per rimpiazzare le cose assicurate o per riparare quelle
danneggiate, deducendo il valore ricavabile dai residui delle parti suddette.
c) Arazzi, tappeti, quadri e simili oggetti d’arte e di antiquariato: si stima il valore
corrente di mercato.
d) Titoli di credito: per i quali è ammessa la procedura di ammortamento, l’assicurazione
è prestata solamente per le spese sostenute dall’Assicurato per la procedura stabilita
dalla legge per l’ammortamento e, pertanto, anche ai fini dei limiti di risarcimento, si
avrà riguardo all’ammontare di dette spese e non al valore dei titoli.
e) Collezioni: si stima il valore dei singoli pezzi danneggiati, sottratti o distrutti, escluso
in ogni caso il conseguente deprezzamento della collezione o delle rispettive parti.
ART. 55 – LIMITI DEL VALORE A NUOVO
Relativamente agli enti assicurati in base al criterio di stima a “Valore a Nuovo” resta inteso
fra le Parti che il predetto criterio verrà applicato nei seguenti termini:
per Fabbricato: in nessun caso potrà essere indennizzato importo superiore al triplo del
relativo valore determinato in base al criterio di stima a “Valore Commerciale”;
per Contenuto e Preziosi e gioielli: secondo quanto stabilito dall’art. 54 lettera b).
Il pagamento della differenza tra il danno stimato secondo il criterio del “Valore a Nuovo”
ed il criterio del “Valore Commerciale” sarà effettuato dalla Società a completamento della
riparazione, rimpiazzo o ricostruzione, purché effettuati entro 18 mesi dal Sinistro.
Nel caso in cui la riparazione, il rimpiazzo o la ricostruzione venissero effettuati oltre tale
termine, la Società corrisponderà l’Indennizzo con il solo criterio del “Valore
Commerciale”.
ART. 56 – RIDUZIONE DELLE SOMME ASSICURATE IN SEGUITO A SINISTRO
FURTO E RAPINA
In caso di Sinistro, le somme assicurate con le singole partite di Polizza s’intendono
ridotte, con effetto immediato e fino alla scadenza del periodo di assicurazione in corso,
di un importo uguale a quello dell’Indennizzo, al netto di eventuali Franchigie e/o
Scoperti e senza corrispondente restituzione del Premio.
Qualora a seguito del Sinistro stesso la Società o l’Assicurato decidessero invece di
recedere dal contratto, si farà luogo al rimborso del Premio netto non goduto sulle somme
assicurate rimaste in essere.
ART. 57 – RECUPERO DELLE COSE RUBATE O RAPINATE
Se le cose rubate o rapinate sono recuperate in tutto o in parte, il Contraente o
l’Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne abbia avuto notizia. Le cose
recuperate divengono di proprietà della Società, se questa ha risarcito integralmente il
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danno. Se, invece, la Società ha risarcito il danno soltanto in parte, il valore del recupero
spetta all’Assicurato sino alla concorrenza della parte di danno eventualmente rimasta
scoperta d’assicurazione; il resto spetta alla Società. In ogni caso l’Assicurato ha facoltà di
conservare le cose recuperate previa restituzione alla Società dell’Indennizzo ricevuto. In
caso di recupero prima del risarcimento del danno, la Società risponde soltanto dei
danneggiamenti eventualmente sofferti dalle cose rubate o rapinate in conseguenza del
Sinistro.
ART. 58 – ASSICURAZIONE PARZIALE E REGOLA PROPORZIONALE
Se dalle stime fatte risulta che il valore di una o più partite, prese ciascuna separatamente,
eccedeva al momento del Sinistro la somma rispettivamente assicurata con le partite
stesse, l’assicurato sopporta la parte proporzionale del danno per ciascuna partita
relativamente alla quale risulta l’eccedenza, esclusa ogni compensazione con somme
assicurate riguardanti altre partite, così come disposto dall’art. 1907 del Codice Civile.
Resta inteso fra le Parti che non si darà luogo all’applicazione della proporzionale per le
partite la cui somma assicurata, maggiorata del 20%, non sia inferiore al valore risultante
al momento del Sinistro; qualora inferiore, il disposto del comma precedente rimarrà
operativo in proporzione al rapporto tra la somma assicurata maggiorata del 20% ed il
valore suddetto.
ART. 59 – ASSICURAZIONE A PRIMO RISCHIO ASSOLUTO
Laddove l’Assicurazione è prestata a Primo Rischio Assoluto, in caso di Sinistro, non
troverà applicazione il disposto dell’art. 1907 del Codice Civile.
ART. 60 – ANTICIPO DELL’INDENNIZZO
La Società anticipa un importo fino al 50% del presumibile Indennizzo, in base alle
risultanze acquisite, purché:
a) non siano sorte contestazioni sull’indennizzabilità del Sinistro;
b) l’Assicurato abbia adempiuto agli obblighi previsti dalla Polizza;
c) l’Assicurato ne faccia esplicita richiesta e siano trascorsi almeno 60 giorni dalla data
di presentazione della denuncia circostanziata del Sinistro;
d) il presumibile Indennizzo complessivo non sia inferiore ad € 25.000,00
(venticinquemila);
e) non sussistano vincoli, ipoteche, istruttorie penali in corso a carico dell’Assicurato.
L’obbligo della Società dovrà essere soddisfatto entro 30 giorni dalla data di richiesta
dell’anticipo. L’anticipo non potrà comunque essere superiore a € 150.000,00
(centocinquantamila).
ART. 61 – LIMITE MASSIMO DELL’INDENNIZZO
Salvo il caso previsto dall’art. 1914 del Codice Civile, a nessun titolo la Società potrà essere
tenuta a pagare una somma maggiore di quella assicurata.
ART. 62 – PAGAMENTO DELL’INDENNIZZO
Il pagamento dell’Indennizzo viene eseguito dalla Società presso la propria Sede, ovvero
presso la sede dell’Agenzia alla quale è stata assegnata la Polizza, entro trenta giorni dalla
data dell’atto di liquidazione amichevole o del verbale di perizia e sempreché non sia stata
fatta opposizione e si sia verificata la titolarità dell’interesse assicurato. Se sull’ammontare
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dell’Indennizzo viene notificato un atto di cessione, oppure se l’Assicurato non è in grado,
per qualunque motivo, di dare quietanza del pagamento alla Società, a carico di questa
non decorrono interessi. La Società ha facoltà di depositare, con pieno effetto liberatorio,
l’importo dell’Indennizzo dovuto presso la Cassa Depositi e Prestiti o presso un Istituto
di Credito, a nome dell’Assicurato, con l’annotazione dei vincoli dai quali esso è gravato.
ART. 63 – RINUNCIA ALLA RIVALSA
La Società rinuncia – salvo il caso di dolo – al diritto di surroga derivante dall’art. 1916
Codice Civile verso le persone delle quali il Contraente deve rispondere ai sensi di legge
e verso le Società controllate, consociate e collegate, purché l’Assicurato o il Contraente
non eserciti egli stesso l’azione di regresso verso il responsabile.
ART. 64 - SERVIZIO DI EMERGENZA BELFOR IN CASO DI SINISTRO
Fermo quanto stabilito dall’art. 50 – Obblighi in caso di sinistro, il Contraente e/o
l’Assicurato ha la facoltà di richiedere, in caso di Sinistro che abbia colpito la Dimora
Abituale e che sia indennizzabile a termini della Sezione A di Polizza, per il quale
l’Indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno € 10.000,00 (diecimila), l’intervento
di tecnici della Belfor Italia Srl, azienda specializzata nella gestione di servizi di
emergenza in caso di Sinistro. I servizi, i cui contenuti sono definiti nell’allegato 1 di
Polizza che segue, possono essere attivati utilizzando il seguente numero verde:
800 820 189
attivo tutti i giorni dell’anno 24 ore su 24.
Il personale inviato provvederà ad identificare e coordinare, con la collaborazione
dell’Assicurato, tutte le azioni necessarie per limitare l’entità del danno e consentire una
rapida ripresa dell’attività.
Le spese sostenute per il salvataggio saranno rimborsate dalla Società secondo quanto
stabilito dall’art. 1914 Codice Civile.
In caso di Sinistro non indennizzabile l’Assicurato potrà, a sue spese, avvalersi in ogni caso
dei servizi di Belfor Italia, rimanendo a carico della Società i soli costi relativi alla chiamata
e trasferta dei tecnici di Belfor Italia.
ATTENZIONE:
UNA VOLTA FINITA L’EMERGENZA E MESSA IN SICUREZZA L’ABITAZIONE
COLPITA DAL SINISTRO, I COSTI DELLA RIPARAZIONE, RICOSTRUZIONE O
RIPRISTINO DEI BENI DANNEGGIATI NON COSTITUISCONO SPESE DI
SALVATAGGIO; UN EVENTUALE INCARICO A BELFOR ITALIA SRL ANCHE PER
TALI OPERAZIONI POTREBBE COMPORTARE COSTI NON COMPLETAMENTE
INDENNIZZABILI DA PARTE DELLA SOCIETA’, SE ECCEDENTI L’IMPORTO
STIMATO AI SENSI DELL’ART. 54.
IN CASO DI SINISTRO E’ QUINDI PARTICOLARMENTE OPPORTUNO CHE
L’ASSICURATO SI RIVOLGA ALL’INTERMEDIARIO CHE HA IN CARICO LA
POLIZZA O AL LIQUIDATORE DELLA SOCIETA’ PER RICEVERE GLI EVENTUALI
CHIARIMENTI NECESSARI.
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Per la Sezione D – Responsabilità Civile
ART. 65 – DENUNCIA SINISTRO E OBBLIGHI RELATIVI
In caso di Sinistro, il Contraente e/o l’Assicurato deve darne avviso scritto alla Società
entro dieci giorni da quando ne è venuto a conoscenza. La denuncia deve essere fatta per
iscritto e contenere la narrazione del fatto, l’indicazione delle conseguenze, il nome ed il
domicilio dei danneggiati e dei testimoni, la data, il luogo e le cause del Sinistro.
Alla denuncia devono poi fare seguito, nel minor tempo possibile, le notizie, i documenti
e gli atti giudiziari relativi al Sinistro.
Il Contraente e/o l’Assicurato deve inoltre informare la Società delle procedure civili e
penali contro di lui promosse ed astenersi da qualunque transazione e riconoscimento
della propria responsabilità senza il consenso della Società.
Se il Contraente e/o l’Assicurato omette di adempiere colposamente, in tutto od in parte,
agli obblighi di cui sopra, la Società ha diritto di ridurre il risarcimento in ragione del
pregiudizio sofferto.
Qualora l’omissione sia dolosa in tutto o in parte, l’Assicurato perde il diritto
all’Indennizzo.
ART. 66 – PLURALITÁ DI ASSICURATI
Il Massimale stabilito in Polizza sia per la R.C.T. sia per la R.C.O. per il danno cui si riferisce
la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di
corresponsabilità di più assicurati tra di loro.
ART. 67 – GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO
La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede
giudiziale che stragiudiziale, civile e penale, a nome dell’Assicurato, designando ove
occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato
stesso.
Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro
l’Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del Massimale stabilito in Polizza
per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi
detto Massimale, le spese verranno ripartite fra Società e Assicurato in proporzione del
rispettivo interesse. La Società non riconosce le spese sostenute dall’Assicurato per legali
o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende, né delle
spese di giustizia penale.
ART. 68 – RINUNCIA ALLA RIVALSA
La Società rinuncia – salvo il caso di dolo – al diritto di surroga derivante dall’art. 1916
Codice Civile verso le persone delle quali il Contraente deve rispondere ai sensi di legge
e verso le Società controllate, consociate e collegate, purché l’Assicurato o il Contraente
non eserciti egli stesso l’azione di regresso verso il responsabile.
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Per la Sezione E – Tutela giudiziaria
PREMESSA
La Società si avvale, per la gestione dei sinistri, di
EUROPA TUTELA GIUDIZIARIA Compagnia di Assicurazioni S.p.A.,
con sede legale in Milano - Via Senigallia n. 18/2 - c.a.p. 20161 - Uffici di Milano
- Via Senigallia n. 18/2 - c.a.p. 20161 - tel. 02/64021 - fax 02/64028454; Uffici di
Firenze - Via Lorenzo il Magnifico n. 1 - c.a.p. 50129 - tel. 055/47941 - fax
055/4792087, in seguito denominata Europa, alla quale l’Assicurato può
rivolgersi direttamente.
ART. 69 – DENUNCIA SINISTRO
In caso di Sinistro, l’Assicurato deve tempestivamente denunciare il Sinistro all’Agenzia
alla quale è assegnata la Polizza oppure ad Europa in forma scritta trasmettendo inoltre
tutti gli atti e documenti occorrenti nonché una precisa descrizione del fatto che ha
originato il Sinistro.
Deve inoltre trasmettere, con la massima urgenza, gli atti giudiziari notificatigli e,
comunque, ogni altra comunicazione relativa al Sinistro.
Contestualmente alla denuncia di Sinistro, l’Assicurato ha il diritto di indicare ad Europa
un unico legale scelto fra coloro che esercitano nel circondario del Tribunale ove egli ha
il suo domicilio o hanno sede gli Uffici Giudiziari competenti a giudicare la controversia.
Nel caso in cui tale indicazione non avvenga, se non sussiste conflitto di interessi con
Europa, quest’ultima è delegata a provvedere alla nomina di un legale al quale l’Assicurato
dovrà conferire il proprio mandato ed altresì consegnare tutta la documentazione
necessaria, regolarizzandola a proprie spese secondo le norme fiscali in vigore.
ART. 70 – GESTIONE DEL SINISTRO
Una volta ricevuta la denuncia del Sinistro, Europa metterà in atto uno o più tentativi di
definizione bonaria della controversia e, ove ciò non sia possibile e sussistano comunque
concrete possibilità per un accoglimento in sede giudiziaria delle pretese dell’Assicurato,
e in ogni caso quando sia necessaria una difesa penale, Europa provvederà all’incarico
formale del legale come sopra prescelto.
La garanzia assicurativa è valida anche per i gradi di giudizio successivi al primo, sia in
sede civile che penale, purché la prosecuzione dei giudizi stessi presenti concrete
possibilità di un esito favorevole. L’Assicurato non può dare corso ad azioni di natura
giudiziaria, raggiungere accordi o transazioni in corso di causa senza il preventivo
benestare di Europa, pena il rimborso delle spese da questa sostenute.
Per quanto riguarda le spese attinenti all’esecuzione forzata, Europa tiene indenne
l’Assicurato limitatamente ai primi due tentativi.
In caso di disaccordo tra l’Assicurato ed Europa in merito alla gestione del Sinistro (anche
in caso di ricorso al Giudice Superiore in un procedimento civile o penale), l’Assicurato
potrà scegliere:
a) che la decisione venga demandata ad un arbitro designato di comune accordo dalle
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Parti o, in caso di mancanza di accordo, dal presidente del Tribunale competente ai
sensi dell’art. 10. In tal caso ciascuna delle Parti contribuirà alla metà delle spese
arbitrali, quale che sia l’esito dell’arbitrato;
b) di proseguire a proprie spese la controversia con facoltà di ottenere da Europa la
rifusione delle spese sostenute e non liquidate, a condizione che il risultato
conseguito sia più favorevole di quello prospettato dalla Società in linea di fatto e di
diritto.
L’Assicurato è tenuto in ogni caso a tenere informata Europa sugli sviluppi delle azioni
promosse a sostegno delle sue pretese.
La scelta di una delle due procedure esclude l’applicazione dell’altra.
Le somme recuperate per capitali ed interessi spettano integralmente all’Assicurato.
Gli onorari, le competenze e le spese liquidate saranno invece di spettanza di Europa.
Per la Sezione F - Assistenza
ART. 71 – MODALITÁ PER L’EROGAZIONE DELL’ASSISTENZA
Per ottenere l’Assistenza, contattare sempre e preventivamente la Struttura
Organizzativa, attraverso le seguenti modalità:
NUMERO VERDE
800 256976
(con costo della telefonata a carico del destinatario - non valido per chiamate
dall’estero)
NUMERO URBANO
+39 011 6523200
(con costo della telefonata a carico del chiamante)
FAX
+39 011 658652
E-MAIL
[email protected]
ART. 72 – OBBLIGHI DELL’ASSICURATO
L’assistenza viene prestata esclusivamente tramite preventiva richiesta alla Struttura
Organizzativa e devono essere comunicati i seguenti dati:
– codice personale di riconoscimento;
– generalità dell’Assicurato;
– luogo presso il quale l’assistenza deve essere prestata;
– tipo di intervento richiesto.
La Struttura Organizzativa ha il diritto di verificare l’esistenza delle condizioni che
rendono operante la garanzia; l’Assicurato è tenuto a fornire gli elementi necessari ad
attestare l’effettivo verificarsi dell’evento.
Ogni diritto derivante dal presente contratto deve essere esercitato dall’Assicurato, a pena
di estinzione e decadenza, entro il termine tassativo di due anni dalla data dell’evento
costitutivo del diritto stesso.
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ALLEGATO 1 - SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO
P.I. RESIDENTIAL BELFOR
1. PROGRAMMA DI PRONTO INTERVENTO P.I. RESIDENTIAL BELFOR
In caso di Sinistro inerente le garanzie di Polizza Nuova Casa & Cose, che abbia colpito la
Dimora Abituale, il Contraente/Assicurato ha diritto al servizio di Pronto Intervento
P.I.RESIDENTIAL, ovvero all’assistenza tecnica da parte di BELFOR Italia S.r.l., Società
specializzata in interventi di salvataggio e risanamento a seguito di danni da sinistri
Incendio e allagamento.
2. PRESTAZIONI GRATUITE PREVISTE DAL PROGRAMMA PRONTO INTERVENTO
P.I. RESIDENTIAL
Con la stipula della Polizza Nuova Casa & Cose con MILANO ASSICURAZIONI S.p.a.
Divisione Sasa, il Contraente/Assicurato diventa membro del programma di Pronto
Intervento P.I.RESIDENTIAL BELFOR garantendosi i seguenti vantaggi:
• Disponibilità di un Numero Verde 800 820 189 attivo 24 ore su 24 per le richieste di
pronto intervento ed assistenza tecnica in caso di Sinistro superiore a Euro 10.000,00
(diecimila/00).
• Priorità di assistenza tecnica telefonica rispetto ai Clienti non convenzionati.
• Sopralluogo gratuito sul luogo del Sinistro in tempi prestabiliti.
• Emissione di proposta tecnico economica relativa alle operazioni di salvataggio e
bonifica.
Successivamente alla stipula della Polizza, MILANO ASSICURAZIONI S.p.a. Divisione Sasa
comunicherà a BELFOR Italia S.r.l. le generalità del Contraente/Assicurato ed il numero di
Polizza sottoscritto; BELFOR Italia S.r.l. provvederà alla registrazione ed all’attribuzione del
Codice Identificativo P.I.RESIDENTIAL BELFOR.
3. COME ATTIVARE IL SERVIZIO IN CASO DI EMERGENZA SINISTRO:
• Contattare tempestivamente il numero verde 800 820 189.
• Fornire all’operatore telefonico il proprio nominativo, il numero di Polizza assicurativa
ed un recapito telefonico.
• Un Responsabile Tecnico BELFOR fornirà immediato supporto tecnico telefonico
all’Assicurato, concordando tempi e modalità del sopralluogo operativo (tempo medio
di sopralluogo 24 ore).
• Durante il sopralluogo il Responsabile Tecnico BELFOR identificherà le operazioni di
salvataggio, decontaminazione e ripristino necessarie per consentire il recupero dei
beni danneggiati ed emetterà gratuitamente la relativa proposta tecnico economica.
• Durante la valutazione del piano di intervento potranno essere concordati tempi e
modalità operative in base alle esigenze dell’Assicurato.
4. SERVIZIO TRASPARENZA – INFORMAZIONI SUL SERVIZIO
• L’intervento di BELFOR Italia S.r.l. prevede la programmazione ed esecuzione di tutti
i lavori di bonifica necessari a riportare l’appartamento danneggiato, i suoi arredi e
suppellettili allo stato precedente al Sinistro, attraverso la progettazione e
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realizzazione di opere di muratura e tinteggiatura oltre alle più specifiche attività di
decontaminazione da fumi Incendio, ripristino di impianti idraulici ed elettrici,
interventi di deodorizzazione e deumidificazione.
Ogni prestazione d’opera BELFOR Italia S.r.l. sarà oggetto di proposta tecnico
economica e stipulazione di apposito contratto.
I costi per interventi relativi alle suddette prestazioni d’opera saranno a carico del
Contraente/Assicurato e, previa conferma dell’operatività di Polizza, potranno essere
rimborsati da MILANO ASSICURAZIONI S.p.a. Divisione Sasa secondo quanto previsto
dall’Art. 1914 del Codice Civile (Obbligo di salvataggio) e successivi.
I tempi intercorrenti tra la chiamata ed il sopralluogo indicati in 24 ore, sono indicativi
e non vincolanti.
BELFOR Italia S.r.l. opera con cura e diligenza nel rispetto degli standard professionali
delle tecniche di salvataggio e risanamento post Sinistro nazionali ed internazionali.
Le procedure di intervento BELFOR Italia sono certificate ISO 9001.
Le proposte tecniche economiche vengono scrupolosamente redatte con la massima
trasparenza.
La responsabilità per gli interventi effettuati e/o consigliati da BELFOR Italia S.r.l. resta
ad esclusivo carico della stessa.
BELFOR Italia S.r.l. opererà nel pieno rispetto dei tempi e modi operativi previsti dal
piano tecnico economico di intervento. BELFOR Italia S.r.l. non sarà responsabile per
modifiche delle condizioni operative dovute a cause di forza maggiore o per motivi
non dipendenti dal proprio controllo o volontà.
5. CHI E’ BELFOR ITALIA
BELFOR Italia S.r.l. è la filiale italiana di BELFOR Holding Inc., gruppo multinazionale attivo
da oltre trent’anni nel settore del risanamento post-Sinistro Incendio, allagamento ed
inquinamento.
Più di 150 filiali nel mondo dislocate in 20 differenti nazioni e 4000 dipendenti
permettono a BELFOR di rispondere alle richieste dei Clienti con rapidità e competenza
indipendentemente dall’ubicazione del Cliente, dalla tipologia e dimensioni del Sinistro.
Tecnologie all’avanguardia, metodi e prodotti brevettati permettono a BELFOR di
raggiungere il principale obiettivo: limitare i danni con il massimo contenimento di costi
e tempi.
Ad integrazione dell’informativa ai sensi dell’ art. 13 del D.LGS. 196/2003, rilasciata a margine del presente contratto, MILANO ASSICURAZIONI S.p.a. Divisione Sasa
informa che, al fine di fornire i servizi di sopra indicati, comunica alcuni dati di
Polizza a BELFOR Italia S.r.l. - titolare di autonomo trattamento – e viene dalla stessa informata sugli interventi effettuati.
Inoltre, al fine di dare esecuzione al contratto di assicurazione, MILANO ASSICURAZIONI S.p.a. Divisione Sasa può avvalersi dei dati raccolti da BELFOR Italia S.r.l. in
caso di intervento.
Apponendo la firma alla presente Polizza l’interessato esprime il consenso ai trattamenti suindicati da parte di MILANO ASSICURAZIONI S.p.a. Divisione Sasa.
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ARTICOLI DEL CODICE CIVILE DI PARTICOLARE
RILEVANZA PER L’ASSICURATO
ART. 1341 – CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei
confronti dell’altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute
o avrebbe dovuto conoscerle usando l’ordinaria diligenza.
In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le
condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di
responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l’esecuzione, ovvero
sanciscono a carico dell’altro Contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre
eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi Terzi, tacita proroga o
rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza
dell’autorità giudiziaria.
ART. 1342 – CONTRATTO CONCLUSO MEDIANTE MODULI O FORMULARI
Nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, predisposti per
disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte al
modulo o al formulario prevalgono su quelle del modulo o del formulario qualora siano
incompatibili con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate.
Si osserva inoltre la disposizione del secondo comma dell’articolo precedente (2) (4).
ART. 1588 – PERDITA E DETERIORAMENTO DELLA COSA LOCATA
Il conduttore risponde della perdita e del deterioramento della cosa che avvengono nel
corso della locazione, anche se derivanti da Incendio, qualora non provi che siano
accaduti per causa a lui non imputabile.
È pure responsabile della perdita e del deterioramento cagionati da persona che egli ha
ammesse, anche temporaneamente, all’uso o al godimento della cosa.
ART. 1589 – INCENDIO DI COSA ASSICURATA
Se la cosa distrutta o deteriorata per Incendio era stata assicurata dal locatore o per conto
di questo, la responsabilità del conduttore verso il locatore è limitata alla differenza tra
l’Indennizzo corrisposto dall’assicuratore e il danno effettivo.
Quando si tratta di cosa mobile stimata e l’assicurazione è stata fatta per valore uguale alla
stima, cessa ogni responsabilità del conduttore in confronto del locatore, se questi è
indennizzato dall’assicuratore.
Sono salve in ogni caso le norme concernenti il diritto di surrogazione dell’assicuratore.
ART. 1611 – INCENDIO DI CASA ABITATA DA PIÙ INQUILINI
Se si tratta di casa occupata da più inquilini, tutti sono responsabili verso il locatore del
danno prodotto dall’incendio, proporzionalmente al valore della parte occupata. Se nella
casa abita anche il locatore, si detrae dalla somma dovuta una quota corrispondente alla
parte da lui occupata.
La disposizione del comma precedente non si applica se si prova che l’Incendio è
cominciato dall’abitazione di uno degli inquilini, ovvero se alcuno di questi prova che
l’Incendio non è potuto cominciare nella sua abitazione.
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ART. 1892 – DICHIARAZIONI INESATTE E RETICENZE CON DOLO E COLPA GRAVE
Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che
l’assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime
condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del
contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave.
L’assicuratore decade dal diritto d’impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in
cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al
contraente di volere esercitare l’impugnazione.
L’assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento
in cui ha domandato l’annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo
anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma
precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata.
Se l’assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone
o per quelle cose alle quali non si riferisse la dichiarazione inesatta o la reticenza.
ART. 1893 – DICHIARAZIONE INESATTE E RETICENZE SENZA DOLO O COLPA
GRAVE
Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze
non sono causa di annullamento del contratto, ma l’assicuratore può recedere dal
contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all’assicurato nei tre mesi dal giorno in
cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza.
Se il sinistro si verifica prima dell’inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia
conosciuta dall’assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto,
la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e
quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.
ART. 1894 – ASSICURAZIONE IN NOME O PER CONTO DI TERZI
Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza
dell’inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a
favore dell’assicuratore le disposizioni degli artt. 1892 e 1893.
ART. 1897 – DIMINUZIONE DEL RISCHIO
Se il contraente comunica all’assicuratore mutamenti che producono una diminuzione
del rischio tale che, se fosse stata conosciuta al momento della conclusione del contratto
avrebbe portato alla stipulazione di un premio minore, l’assicuratore, a decorrere dalla
scadenza del premio o della rata di premio successiva alla comunicazione suddetta, non
può esigere che il minor premio, ma ha facoltà di recedere dal contratto entro due mesi
dal giorno in cui è stata fatta la comunicazione.
La dichiarazione di recesso dal contratto ha effetto dopo un mese.
ART. 1898 – AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO
Il contraente ha l’obbligo di dare immediato avviso all’assicuratore dei mutamenti che
aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito o fosse stato
conosciuto dall’assicuratore al momento della conclusione del contratto, l’assicuratore
non avrebbe consentito l’assicurazione o l’avrebbe consentita per un premio più elevato.
L’assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto
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all’assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l’avviso o ha avuto in altro modo
conoscenza dell’aggravamento del rischio.
Il recesso dell’assicuratore ha effetto immediato se l’aggravamento è tale che
l’assicuratore non avrebbe consentito l’assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se
l’aggravamento del Rischio è tale che per l’assicurazione sarebbe stato richiesto un
premio maggiore.
Spettano all’assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento
in cui è comunicata la dichiarazione di recesso.
Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per
l’efficacia del recesso, l’assicuratore non risponde qualora l’aggravamento del rischio sia
tale che egli non avrebbe consentito l’assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito
al momento del contratto; altrimenti, la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto
tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio
fosse esistito al momento del contratto stesso.
ART. 1900 – SINISTRI CAGIONATI CON DOLO O CON COLPA GRAVE
DELL’ASSICURATO O DEI DIPENDENTI
L’assicuratore non è obbligato per i sinistri cagionati da dolo o da colpa grave del
Contraente, dell’assicurato o del beneficiario, salvo patto contrario per i casi di colpa
grave.
L’assicuratore è obbligato per il sinistro cagionato da dolo o da colpa grave delle persone
del fatto delle quali l’Assicurato deve rispondere.
Egli è obbligato altresì, nonostante patto contrario, per i sinistri conseguenti ad atti del
contraente, dell’assicurato o del beneficiario, compiuti per dovere di solidarietà umana o
nella tutela degli interessi comuni all’assicuratore.
ART. 1901 – MANCATO PAGAMENTO DEL PREMIO
Se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto,
l’assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga
quanto è da lui dovuto.
Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l’assicurazione resta
sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.
Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risoluto di diritto se
l’assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non
agisce per la riscossione; l’assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio
relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese. La presente norma
non si applica alle assicurazioni sulla vita.
ART. 1907 – ASSICURAZIONE PARZIALE
Se l’assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo
del sinistro, l’assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno
che non sia diversamente convenuto.
ART. 1910 – ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI
Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi
assicuratori, l’assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore.
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Se l’assicurato omette dolosamente di dare l’avviso, gli assicuratori non sono tenuti a
pagare l’indennità. Nel caso di sinistro, l’assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori
a norma dell’art. 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L’assicurato può richiedere
a ciascun assicuratore l’indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme
complessivamente riscosse non superino l’ammontare del danno.
L’assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione
proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un
assicuratore è insolvente, la sua quota viene ripartita tra gli altri assicuratori.
ART. 1912 – TERREMOTO, GUERRA, INSURREZIONE, TUMULTI POPOLARI
Salvo patto contrario, l’assicuratore non è obbligato per i danni determinati da movimenti
tellurici, da guerra, da insurrezione o da tumulti popolari.
ART. 1913 – AVVISO ALL’ASSICURATORE IN CASO DI SINISTRO
L’assicurato deve dare avviso del sinistro all’assicuratore o all’agente autorizzato a
concludere il contratto, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o
l’assicurato ne ha avuta conoscenza. Non è necessario l’avviso, se l’assicuratore o l’agente
autorizzato alla conclusione del contratto interviene entro il detto termine alle operazioni
di salvataggio o di constatazione del sinistro.
Nelle assicurazioni contro la mortalità del bestiame l’avviso, salvo patto contrario, deve
essere dato entro ventiquattro ore.
ART. 1914 – OBBLIGO DI SALVATAGGIO
L’Assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno.
Le spese fatte a questo scopo dall’assicurato sono a carico dell’assicuratore, in
proporzione al valore assicurato rispetto a quello che la cosa aveva nel tempo del sinistro,
anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata, e
anche se non si è raggiunto lo scopo salvo che l’assicuratore provi che le spese sono state
fatte inconsideratamente.
L’assicuratore risponde dei danni materiali direttamente derivati alle cose assicurate dai
mezzi adoperati dall’Assicurato per evitare o diminuire i danni del sinistro, salvo che egli
provi che tali mezzi sono stati adoperati inconsideratamente.
L’intervento dell’assicuratore per il salvataggio delle cose assicurate e per la loro
conservazione non pregiudica i suoi diritti.
L’assicuratore che interviene al salvataggio deve, se richiesto dall’assicurato, anticiparne le
spese o concorrere in proporzione del valore assicurato.
ART. 1915 – INADEMPIMENTO DELL’OBBLIGO DI AVVISO O DI SALVATAGGIO
L’Assicurato che dolosamente non adempie l’obbligo dell’avviso o del salvataggio perde il
diritto all’indennità.
Se l’Assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l’assicuratore ha diritto di
ridurre l’indennità in ragione del pregiudizio sofferto.
ART. 1916 – DIRITTO DI SURROGAZIONE DELL’ASSICURATORE
Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli
affiliati, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell’Assicurato stabilmente con lui
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conviventi o da domestici.
L’Assicurato è responsabile verso l’assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di
surrogazione.
Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni
sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.
ART. 1917 – ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÁ CIVILE
Nell’assicurazione della responsabilità civile (1) l’assicuratore è obbligato a tenere
indenne l’assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo
dell’assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel
contratto. Sono esclusi i danni derivanti da fatti dolosi. L’assicuratore ha facoltà, previa
comunicazione all’assicurato, di pagare direttamente al terzo danneggiato l’indennità
dovuta, ed è obbligato al pagamento diretto se l’assicurato lo richiede (2).
Le spese sostenute per resistere all’azione del danneggiato contro l’assicurato sono a
carico dell’assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. Tuttavia, nel caso che
sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si
ripartiscono tra assicuratore e assicurato in proporzione del rispettivo interesse.
L’assicurato, convenuto dal danneggiato, può chiamare in causa l’assicuratore (3).
ART. 2048 – RESPONSABILITÁ DEI GENITORI, DEI TUTORI, DEI PRECETTORI E
DEI MAESTRI D’ARTE
Il padre e la madre, o il tutore, sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei
figli minori non emancipati o delle persone soggette alla tutela, che abitano con essi. La
stessa disposizione si applica all’affiliante.
I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un’arte sono responsabili del danno
cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro
vigilanza. Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità
soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto.
ART. 2049 – RESPONSABILITÁ DEI PADRONI E DEI COMMITTENTI
I padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro
domestici e commessi nell’esercizio delle incombenze a cui sono adibiti.
(1) V. Legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile nonché Legge 26 febbraio 1977, n. 39 contenente modifiche alla disciplina dell’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile.
(2) V. art. 18 Legge 24 dicembre 1969, n.990.
(3) V. artt. 17, 18, 22, 26 Legge 24 dicembre 1969, n.990 nonché artt. 3, 4, 5, 5 bis Decreto Legge 23 dicembre 1976,
n. 857, convertito in Legge 26 febbraio 1977, n. 39, riportati in Appendice, II, 1, 2.
Mod. SA1989/C - Ed. 04/2013
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Mod. SA1989/c - Ed. 04/2013
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Edizione 04/2013
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