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Condizioni Generali di assicurazione
Mod. SA1989/c - Ed. 04/2013 MILANO ASSICURAZIONI S.p.A. Sede Legale e Direzione 20161 Milano - Via Senigallia, 18/2 Tel. (+39) 02.6402.1 - Fax (+39) 02.6402.2331 www.milass.it Divisione SASA Direzione Trieste 34123 Trieste - Riva Tommaso Gulli, 12 Tel (+39) 040.3190.111 Fax (+39) 040.300.624 MILANO ASSICURAZIONI S.p.A. Capitale sociale € 373.682.600,42 int. vers. - Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Codice Fiscale e Partita I.V.A. 00957670151 - Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni (art. 65 R.D.L. 29-4-1923 n. 966) - Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A., iscritta all’Albo Imprese di Assicurazione e riassicurazione Sez. I al n. 1.00010 e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all’Albo dei gruppi assicurativi al n. 046 Edizione 04/2013 SA1989c_04.2013_1989/C 09/05/13 16.02 Pagina 1 Condizioni di Assicurazione della Polizza Multirischi per la Famiglia Nuova Casa & Cose SASA Mod. SA1989/C - Ed. 04/2013 INDICE Definizioni Pag. 4 Norme che regolano l’assicurazione in generale Art. 1 – Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio Art. 2 – Assicurazioni presso diversi assicuratori Art. 3 – Pagamento del Premio e decorrenza dell’assicurazione Art. 4 – Modifiche dell’assicurazione Art. 5 – Aggravamento e diminuzione del Rischio Art. 6 – Trasloco Art. 7 – Recesso in caso di sinistro Art. 8 – Tacito rinnovo Art. 9 – Oneri fiscali Art. 10 – Foro competente Art. 11 – Rinvio alle norme di legge Pag. 9 Norme che regolano l’assicurazione Pag. 12 Sezione A – Incendio ed altri danni ai beni Art. 12 – Oggetto dell’assicurazione Art. 13 – Danni da acqua Art. 14 – Ricorso Terzi Art. 15 – Lastre e cristalli Art. 16 – Rischi esclusi Art. 17 – Franchigie, Scoperti e limiti di Indennizzo Art. 18 - Contenuto a primo fuoco Pag. 12 Condizioni particolari (valide se richiamate in Polizza) A – Ricorso Terzi B – Fabbricato con diversi elementi costruttivi C – Contenuto a Valore Intero D – Rischio Locativo Pag. 20 Sezione B – Terremoto Pag. 21 Condizioni particolari (valide se richiamate in Polizza) E – Terremoto Fabbricato antisismico F – Terremoto Fabbricato tradizionale G – Terremoto Fabbricato in muratura H – Terremoto Contenuto Pag. 21 1 di 63 SA1989c_04.2013_1989/C 09/05/13 16.02 Pagina 2 Sezione C – Furto e Rapina Art. 19 – Oggetto dell’assicurazione Art. 20 – Mezzi di chiusura Art. 21 – Spese di ricovero a seguito di Rapina o Estorsione Art. 22 – Limiti di Indennizzo Art. 23 – Scoperto per la Dimora Saltuaria Art. 24 – Rischi esclusi Art. 25 – Sospensione dell’assicurazione per i locali incustoditi Art. 26 – Delimitazione degli Scoperti Pag. 25 Condizioni particolari (valide se richiamate in Polizza) I – Esclusione Preziosi e gioielli e valori dalla partita Contenuto L – Beni in cassaforte M – Mezzi di chiusura rafforzati N – Impianto d’allarme Pag. 30 Sezione D – Responsabilità civile Art. 27 – Rischi assicurati Art. 28 – Rivalsa INPS Art. 29 – Buona fede INAIL Art. 30 – Massimale assicurato Art. 31 – Estensione territoriale Art. 32 – Persone non considerate Terzi Art. 33 – Franchigie, Scoperti e limiti di risarcimento Art. 34 – Rischi esclusi Pag. 32 Sezione E – Tutela Giudiziaria Art. 35 – Rischi assicurati Art. 36 – Estensione territoriale Art. 37 – Rischi esclusi Art. 38 – Coesistenza con assicurazione di Responsabilità Civile Art. 39 – Decorrenza della garanzia Pag. 38 FORMULA BASE (valida se richiamate in Polizza) Art. 40 – Ambito dell’assicurazione Art. 41 – Rischi esclusi Pag. 39 FORMULA GLOBALE (valida se richiamate in Polizza) Art. 42 – Ambito dell’assicurazione Art. 43 – Rischi esclusi Pag. 40 Sezione F – Assistenza Art. 44 – Oggetto dell’assicurazione Art. 45 – Estensione territoriale Art. 46 – Garanzie prestate Art. 47 – Rischi esclusi Art. 48 – Delimitazione delle garanzie Pag. 42 2 di 63 SA1989c_04.2013_1989/C 09/05/13 16.02 Pagina 3 Norme che regolano la liquidazione sinistri Sezione A - B - C Pag. Art. 49 – Titolarità dei diritti nascenti dalla Polizza Art. 50 – Obblighi in caso di sinistro Art. 51 – Esagerazione dolosa del danno Art. 52 – Procedura per la valutazione del danno Art. 53 – Mandato dei Periti Art. 54 – Determinazione dei danni indennizzabili Art. 55 – Limiti del Valore a Nuovo Art. 56 – Riduzione delle somme assicurate in seguito a sinistro Furto o Rapina Art. 57 – Recupero delle cose rubate o rapinate Art. 58 – Assicurazione parziale e regola proporzionale Art. 59 – Assicurazione a Primo Rischio Assoluto Art. 60 – Anticipo dell’Indennizzo Art. 61 – Limite massimo dell’Indennizzo Art. 62 – Pagamento dell’Indennizzo Art. 63 – Rinuncia alla rivalsa Art. 64 - Servizio di emergenza Belfor in caso di sinistro 49 Sezione D Art. 65 – Denuncia sinistro ed obblighi relativi Art. 66 – Pluralità di assicurati Art. 67 – Gestione delle vertenze di danno Art. 68 – Rinuncia alla rivalsa Pag. 54 Sezione E Art. 69 – Denuncia sinistro Art. 70 – Gestione del sinistro Pag. 55 Sezione F Art. 71 – Modalità per l’erogazione dell’Assistenza Art. 72 – Obblighi dell’Assicurato Pag. 56 ALLEGATO 1 - Servizio di Pronto Intervento P.I. Residential BELFOR Pag. 57 Articoli del Codice Civile di particolare rilevanza per l’Assicurato Pag. 59 3 di 63 SA1989c_04.2013_1989/C 09/05/13 16.02 Pagina 4 DEFINIZIONI Ai seguenti termini le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui di seguito precisato: Assicurato Il soggetto nel cui interesse è stipulata la Polizza. Cassaforte a muro Mezzo di custodia avente pareti e battente in acciaio di adeguato spessore con movimento di chiusura a chiave e/o combinazione, con dispositivo di ancoraggio ricavato o applicato al corpo della cassaforte stessa in modo che questa, una volta incassata e cementata nel muro, non possa essere sfilata dal muro stesso senza demolizione del medesimo o del solaio. Cassetta di sicurezza Mezzo di custodia posto in locali ubicati all’interno di Istituti di credito o Società autorizzate al deposito e custodia di beni di Terzi, adeguatamente difesi da sistemi antiintrusione e antirapina. Collaboratore domestico Persona addetta allo svolgimento di qualsivoglia attività domestica comprese le attività di assistenza socio-sanitaria nei confronti delle persone facenti parte il nucleo familiare del Contraente. Collezioni Raccolta, ordinata secondo determinati criteri, di oggetti di una stessa specie e categoria aventi caratteristiche peculiari. Contenuto Tutto quanto contenuto nel Fabbricato, relative pertinenze e ufficio professionale intercomunicante e destinato ad uso personale e/o domestico. Sono esclusi i veicoli a motore, natanti e roulottes. Sono altresì esclusi, se riposti nelle pertinenze: – Preziosi e gioielli, Collezioni in genere; – pellicce, tappeti, quadri, arazzi, sculture e simili, oggetti d’arte, oggetti e servizi di argenteria; – denaro e titoli di credito in genere. Sono compresi, anche se posti all’esterno, arredi da terrazzo e giardino, attrezzature mobili da gioco e altri beni mobili destinati ad essere usati all’aperto. Se l’Assicurato è affittuario, sono altresì comprese le eventuali migliorie da egli apportate al Fabbricato, quali, a titolo esemplificativo, moquette, parati, rivestimenti, soppalchi, serramenti, tendoni, antenne, ecc… Contraente Il soggetto che stipula la Polizza. 4 di 63 SA1989c_04.2013_1989/C 09/05/13 16.02 Pagina 5 Convivente La persona che, non compresa nello stato di famiglia del Contraente/Assicurato, convive con lo stesso. Dimora Abituale L’abitazione civile corrispondente alla residenza anagrafica dell’Assicurato e del proprio nucleo familiare, facente parte di fabbricati: • Plurifamiliari: abitazioni tra loro contigue, sovrastanti o sottostanti, ma non intercomunicanti, ciascuna con proprio accesso dall’interno ma con accesso comune dall’esterno del fabbricato; • Monofamiliari: abitazioni separate o contigue, tra loro non intercomunicanti, ciascuna con proprio accesso dall’esterno. Dimora Saltuaria L’abitazione civile non corrispondente alla residenza anagrafica dell’Assicurato, ove egli vi dimora non abitualmente. Esplosione Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità. Estorsione Impossessamento di cosa mobile altrui, mediante violenza o minaccia alla persona che la detiene, tale da indurre la stessa a consegnare la cosa. Fabbricato Il complesso delle opere edili costituito dai locali di proprietà dell’Assicurato o in locazione, adibiti a dimora, costituenti un intero fabbricato o parte di esso, incluse le sue pertinenze (quali box, cantina, soffitta, centrale termica e simili), anche separate, così come individuate dalle leggi vigenti. Sono compresi: opere di fondazione od interrate, rivestimenti in genere, affreschi e statue non aventi valore artistico, infissi, soppalchi, recinzioni, cancelli, attrezzature sportive e da gioco, serrande, ascensori, montacarichi, opere ed impianti di pertinenza dei locali quali, ad esempio, antenne, impianti fotovoltaici e/o termici ad energia solare e/o geotermici collegati agli impianti idrotermici e/o elettrici del fabbricato medesimo, il tutto considerato immobile per natura o destinazione, con l’esclusione di quant’altro rientra nella definizione di Contenuto. È altresì compresa la porzione adibita ad ufficio professionale intercomunicante con gli altri locali ad uso privato. Nel caso di assicurazione di porzione d’immobile s’intende compresa la rispettiva quota millesimale di proprietà comune. Sono esclusi: strade private, parchi, giardini, alberi e coltivazioni in genere. Familiari Le persone componenti il nucleo familiare anagrafico dell’Assicurato e con lui conviventi, compreso il convivente more uxorio. 5 di 63 SA1989c_04.2013_1989/C 09/05/13 16.02 Pagina 6 Franchigia La parte di danno, espressa in misura fissa, che rimane a carico dell’Assicurato. Furto L’impossessamento di cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene. Implosione Repentino cedimento di contenitori o corpi per carenza di pressione interna rispetto a quella esterna. Incendio Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi. Incombustibili Sostanze o materiali che alla temperatura di 750°C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell’Interno. Indennizzo La somma dovuta dalla Società all’Assicurato in caso di sinistro. Lastre Tutte le lastre, piane o curve, fisse nelle loro installazioni o scorrevoli su guide, di cristallo, mezzo cristallo, specchio, vetro o materiale plastico, stabilmente collocate in posizione verticale od orizzontale, tanto all’interno che all’esterno dei locali dell’abitazione (comprese insegne, targhe, iscrizioni e decorazioni). Lastre (o vetro) Antisfondamento Quelle costituite da più strati di vetro accoppiati tra loro rigidamente, con interposto, tra vetro e vetro e per le intere superfici, uno strato di materiale plastico in modo da ottenere uno spessore totale non inferiore a 6 mm., oppure quelle costituite da un unico strato di materiale sintetico (policarbonato) di spessore non inferiore a mm. 6. Massimale La massima esposizione della Società per ogni sinistro di responsabilità civile. Parte attrice La parte che prende l’iniziativa di compiere una determinata azione. Parti Il Contraente e la Società. Polizza Il documento comprovante la natura e la portata del contratto. 6 di 63 SA1989c_04.2013_1989/C 09/05/13 16.02 Pagina 7 Premio La somma dovuta dal Contraente alla Società. Prestatori di lavoro Tutte le persone fisiche di cui l’Assicurato si avvale nel rispetto delle norme di legge nell’esercizio dell’attività domestica e delle quali debba rispondere ai sensi dell’art. 2049 del Codice Civile. Si intendono comunque esclusi i lavoratori autonomi (ad esempio i lavoratori con contratto d’opera e/o con contratto di appalto). Preziosi e gioielli Metalli preziosi, pietre preziose, perle naturali e di coltura, pietre dure od artificiali montate in metallo prezioso, argento, orologi, oggetti di ornamento e quant’altro del genere. Primo Rischio Assoluto Forma d’assicurazione in base alla quale la Società risponde dei danni sino alla concorrenza della somma assicurata, senza applicazione della regola proporzionale di cui all’art. 1907 del Codice Civile. Rapina Sottrazione di cose, mediante violenza o minaccia alla persona che le detiene. Risarcimento La somma corrisposta dalla Società al terzo danneggiato in caso di Sinistro. Rischio La probabilità del verificarsi del sinistro. Scasso Forzatura, rimozione o rottura delle serrature o dei mezzi di chiusura dei locali e/o dei mezzi forti contenenti le cose assicurate. Scippo Il Furto commesso strappando la cosa mobile di mano o di dosso alla persona che la detiene. Scoperto Percentuale dell’Indennizzo o risarcimento che rimane a carico dell’Assicurato. Scoppio Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna, non dovuto ad Esplosione. Gli effetti del gelo o del “colpo d’ariete” non sono considerati Scoppio. Sinistro Il verificarsi dell’evento dannoso garantito in Polizza. 7 di 63 SA1989c_04.2013_1989/C 09/05/13 16.02 Pagina 8 Società MILANO ASSICURAZIONI S.p.A. - Divisione SASA Terzi Le persone fisiche o giuridiche diverse dal Contraente/Assicurato. Valore a Nuovo a) per il Fabbricato: la spesa necessaria per l’integrale costruzione a nuovo con le stesse caratteristiche costruttive, escluso il valore dell’area; b) per il Contenuto: il costo di rimpiazzo di ciascun bene con altro uguale od equivalente per rendimento economico. Valore Commerciale Valore delle cose assicurate stimato in base alla definizione “Valore a Nuovo”, dedotto un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, tipo, uso, qualità, funzionalità, stato di conservazione. Valore Intero Forma d’assicurazione che copre la totalità del valore dei beni assicurati. Nel caso di valore di preesistenza superiore alla somma assicurata, salvo diverso normativo, è applicabile quanto previsto dall’art.1907 del Codice Civile. 8 di 63 SA1989c_04.2013_1989/C 09/05/13 16.02 Pagina 9 NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE AVVERTENZA: ART. 1 – DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente/ Assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo, nonché la cessazione dell’assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 Codice Civile. ART. 2 – ASSICURAZIONI PRESSO DIVERSI ASSICURATORI Se sulle medesime cose e per il medesimo Rischio coesistono più assicurazioni, il Contraente/Assicurato deve dare, a ciascun assicuratore, comunicazione degli altri contratti stipulati. In caso di sinistro il Contraente/Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di loro l’indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato, così come previsto dall’art. 1910 Codice Civile, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori. L’esistenza di un’eventuale Polizza stipulata dal condominio anche sulla parte di fabbricato oggetto della presente Polizza deve essere dichiarata dal Contraente/Assicurato solo in caso di sinistro. ART. 3 – PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELL’ASSICURAZIONE L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza, se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. I premi devono essere pagati all’agenzia alla quale è assegnata la Polizza, oppure alla Società. Il Premio può essere corrisposto in contanti, nei limiti previsti dalla normativa vigente e dall’Art. 47 del Regolamento ISVAP n° 5/2006, e con gli altri mezzi di pagamento consentiti dalla legge e attivati presso l’intermediario. Se il Contraente non paga i premi o le rate di Premio successivi, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Società all’incasso dei premi scaduti, ai sensi dell’art. 1901 Codice Civile. ART. 4 – MODIFICHE DELL’ASSICURAZIONE Le eventuali modifiche dell’assicurazione devono essere provate per iscritto, mediante documenti sottoscritti tra le Parti. ART. 5 – AGGRAVAMENTO E DIMINUZIONE DEL RISCHIO Il Contraente/Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni variazione del Rischio. Gli aggravamenti del Rischio non noti e non accettati dalla Società possono 9 di 63 SA1989c_04.2013_1989/C 09/05/13 16.02 Pagina 10 comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo, nonché la cessazione dell’assicurazione ai sensi dell’art. 1898 Codice Civile. Per le Sezioni diverse dalla B – Terremoto, mancate comunicazioni di mutamenti aggravanti il Rischio non comporteranno decadenza dal diritto d’Indennizzo o riduzione dello stesso, sempreché tali omissioni siano avvenute in buona fede e non siano frutto di dolo. Resta inteso che il Contraente avrà l’obbligo di corrispondere alla Società il maggior Premio proporzionale al maggior Rischio che ne deriva, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è manifestata. Nel caso di diminuzione del Rischio la Società è tenuta a ridurre il Premio o le rate di Premio successive alla comunicazione del Contraente/Assicurato, ai sensi dell’art. 1897 Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso. ART. 6 – TRASLOCO Premesso che l’Assicurazione vale per l’ubicazione indicata nella Scheda di Polizza, nel caso di trasloco l’Assicurato ha l’obbligo di darne comunicazione scritta a mezzo lettera raccomandata almeno 7 giorni prima dell’inizio delle relative operazioni. Se l’Assicurato ha adempiuto a tale obbligo e se i beni assicurati vengono trasferiti in un’ubicazione sul territorio italiano, aventi caratteristiche costruttive e mezzi di chiusura e protezioni analoghi alla precedente e conformi a quanto previsto dalla presente Assicurazione, la garanzia è prestata sia nel vecchio sia nel nuovo indirizzo per sette giorni dalla data di inizio delle operazioni di trasloco comunicata, rimanendo poi operante per la nuova sede. Gli eventuali sinistri avvenuti nel predetto periodo di 7 giorni di trasloco saranno indennizzati con uno Scoperto del 20% del danno. Se il Contraente o l’Assicurato non adempie all’obbligo della suddetta comunicazione, la garanzia inerente il Contenuto rimane sospesa dalle 24 del giorno antecedente a quello del trasloco e riprende vigore soltanto dalle ore 24 del settimo giorno successivo a quello in cui la Società ha ricevuto l’avviso. In caso di aggravamento del rischio vale invece quanto previsto dall’art. 5 che precede. Per la prosecuzione della garanzia nella nuova ubicazione, la Società emetterà una nuova Polizza in sostituzione della presente. ART. 7 – RECESSO IN CASO DI SINISTRO Dopo ogni denuncia di Sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell’Indennizzo, le Parti possono recedere dall’assicurazione con preavviso di 30 giorni. In caso di recesso da parte della Società, la stessa, entro 15 giorni dalla data di efficacia dello stesso, rimborsa la parte di Premio, al netto delle imposte, relativa al periodo di Rischio non corso. ART. 8 – TACITO RINNOVO In mancanza di disdetta di una delle Parti, trasmessa mediante lettera raccomandata almeno 30 giorni prima della scadenza annua della Polizza, la stessa s’intende prorogata per un’ulteriore annualità. Per i casi nei quali la legge o il contratto si riferiscono al periodo d’assicurazione, questo s’intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l’assicurazione sia stata stipulata per una minor durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto. 10 di 63 SA1989c_04.2013_1989/C 09/05/13 16.02 Pagina 11 ART. 9 – ONERI FISCALI Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente. ART. 10 – FORO COMPETENTE Foro competente, a scelta della Parte attrice, è quello di residenza o sede di una delle Parti. ATTENZIONE: SE CONTRAENTE/ASSICURATO E’ UN CONSUMATORE IL FORO COMPETENTE E’ SEMPRE QUELLO DI RESIDENZA DELL’ASSICURATO. ART. 11 – RINVIO ALLE NORME DI LEGGE Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. Ogni riferimento della Polizza a specifiche norme di legge deve intendersi automaticamente rapportato a tutte le successive modifiche ed integrazioni. 11 di 63 SA1989c_04.2013_1989/C 09/05/13 16.02 Pagina 12 NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE Sezione A – Incendio ed altri danni ai beni ART. 12 – OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, anche se di proprietà di Terzi, da: a) Incendio. b) Fulmine. c) Urto di veicoli di Terzi in transito sulla pubblica via o su aree equiparate e di natanti di Terzi in navigazione, bang sonico, caduta d’aeromobili e di loro parti o di cose da essi trasportate, caduta di satelliti o di corpi celesti. d) Esplosione, Implosione, Scoppio. Sono esclusi i danni: – causati da ordigni esplosivi; – agli apparecchi ed impianti nei quali si è verificato lo Scoppio o l’Implosione per usura, corrosione o difetto di materiale. e) Fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso ed accidentale agli impianti per la produzione di calore facenti parte degli enti assicurati, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini. f) Fenomeni elettrici da qualunque causa originati, a impianti, macchine, apparecchiature e circuiti elettrici ed elettronici. La garanzia è prestata, nella forma a “Primo Rischio Assoluto”, con la Franchigia ed i limiti, per Sinistro e per anno assicurativo, di cui all’art. 17. Sono esclusi i danni: – causati da usura o carenza di manutenzione; – verificatisi in occasione di montaggi o smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché quelli accaduti durante le operazioni di collaudo o prova; – dovuti a difetti noti all’Assicurato o al Contraente all’atto della stipulazione della Polizza, nonché quelli dei quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore; – a lampade elettriche. g) Eventi socio - politici e dolosi: – Incendio, Esplosione e Scoppio verificatisi in occasione di scioperi, tumulti, sommosse, terrorismo e sabotaggio organizzato, atti vandalici e dolosi; – atti di scioperanti o persone che prendano parte a tumulti popolari o sommosse o che perpetrino, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo o di sabotaggio organizzato. La garanzia è prestata con la Franchigia ed i limiti, per Sinistro e per anno assicurativo, di cui all’art. 17. Sono esclusi i danni: – da imbrattamento o deturpazione alle pareti esterne del fabbricato e delle recinzioni; – di Furto, tentato Furto o scasso, rimanendo assicurati comunque gli atti vandalici 12 di 63 SA1989c_04.2013_1989/C 09/05/13 16.02 Pagina 13 – perpetrati dai ladri in occasione del reato. Avvenuti durante l’occupazione abusiva della Dimora Saltuaria. h) Eventi atmosferici, quali uragani, bufere, tempeste, grandine, vento e cose da esso trasportate, trombe d’aria e simili manifestazioni atmosferiche, la cui violenza che li caratterizza sia riscontrabile in zona su una pluralità di beni, assicurati o non. La garanzia è prestata con lo Scoperto ed i limiti, per Sinistro e per anno assicurativo, di cui all’art. 17. Sono esclusi i danni derivanti da: – mareggiate e penetrazioni d’acqua marina; – fuoriuscita di corsi d’acqua dalle sponde o da bacini naturali od artificiali; – rigurgiti dei sistemi di scarico; – cedimento o franamento del terreno, ancorché verificatisi a seguito d’uragani, bufere, tempeste, grandine, trombe d’aria e simili manifestazioni; – bagnamenti che si verificassero all’interno dei fabbricati ed al loro contenuto, salvo che arrecati direttamente dalla caduta di pioggia o grandine attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici di cui alla presente garanzia. Sono altresì esclusi i danni subiti da: – tettoie o fabbricati aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture non facenti parte integrante del fabbricato principale, non per effetto della grandine; – cose poste in locali interrati o seminterrati, dovuti ad acqua piovana; – cose mobili per uso o destinazione poste all’aperto. i) Sovraccarico di neve che provochi il cedimento o sfondamento del tetto. La garanzia è prestata con lo Scoperto ed i limiti, per Sinistro e per anno assicurativo, di cui all’art. 17. La – – – – Società non risarcisce i danni causati da: valanghe o slavine; da gelo, ancorché conseguente ad evento coperto dalla presente garanzia; ai fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento ed al loro contenuto; a lucernari, vetrate e serramenti in genere, nonché ad impermeabilizzazioni, salvo che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale dei fabbricati in seguito a sovraccarico di neve sul tetto. j) Gelo, che provochi la rottura d’impianti idrici, igienici e/o tubazioni in genere, installati nei locali assicurati ed al servizio del fabbricato. La garanzia è prestata con lo Scoperto ed i limiti, per Sinistro e per anno assicurativo, di cui all’art. 17. Sono esclusi i danni a locali senza impianto di riscaldamento. k) Rovina d’ascensori, montacarichi e simili, compresi i danni subiti dalla cabina e dalle parti meccaniche dell’impianto. La Società indennizza e/o rimborsa altresì: l) i Guasti arrecati allo scopo di impedire, arrestare o limitare i danni alle cose assicurate. m) i danni materiali consequenziali prodotti da fumi, gas, vapori, mancato o anormale funzionamento degli impianti elettrici, termici ed idraulici, sviluppatisi in 13 di 63 SA1989c_04.2013_1989/C 09/05/13 16.02 Pagina 14 n) o) p) q) r) s) conseguenza d’Incendio o altro evento garantito dalla presente Polizza, che abbia colpito i beni assicurati o cose situate a meno di 20 metri dalla Dimora assicurata; Le spese, sostenute e comprovate dall’Assicurato, rese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica autorizzata i residui del Sinistro, esclusi comunque quelli radioattivi disciplinati dal D.P.R. n. 185/64 e successive modificazioni ed integrazioni. Dette spese verranno rimborsate in eccedenza alle somme assicurate, fino alla concorrenza di quanto stabilito all’art. 17. gli Oneri d’urbanizzazione che, in caso di Sinistro indennizzabile a termini di Polizza, dovessero rendersi necessari per l’osservanza di leggi, regolamenti ed ordinanze, statali o locali, che regolano la riparazione e/o la costruzione dei Fabbricati assicurati e delle loro strutture, nonché l’uso dei suoli sui quali sono ubicati, purché i lavori di ricostruzione siano effettivamente posti in essere nella stessa ubicazione e non comportino sostanziali modifiche strutturali e volumetriche. Detti oneri verranno rimborsati in eccedenza alle somme assicurate fino alla concorrenza di quanto stabilito all’art. 17, fermo quanto stabilito dall’art. 61 – Limite massimo dell’indennizzo. le spese sostenute e comprovate dall’Assicurato per la rimozione, il trasporto, il deposito e il ricollocamento del Contenuto assicurato, quando dette operazioni siano necessarie per il ripristino dei locali assicurati, danneggiati a seguito di Sinistro indennizzabile a termini di Polizza. Dette spese verranno rimborsate in eccedenza alle somme assicurate fino alla concorrenza di quanto stabilito dall’art. 17, fermo quanto stabilito dall’art. 61 – Limite massimo dell’indennizzo. Inoltre, qualora il presumibile Indennizzo complessivo sia superiore al 50% delle somme assicurate alle partite colpite da Sinistro, tale limite si intende raddoppiato. le spese per onorari dei tecnici, ingegneri e architetti che l’Assicurato avrà scelto e nominato per l’attività di riprogettazione, resesi necessarie per la ricostruzione del fabbricato a seguito di un Sinistro indennizzabile a termini di Polizza. Dette spese verranno rimborsate nel limite di quanto stabilito dall’art. 17, fermo quanto stabilito dall’art. 61 – Limite massimo dell’indennizzo. le spese sostenute e comprovate per l’alloggio sostitutivo utilizzato dall’Assicurato durante il periodo in cui la Dimora Abituale è resa inabitabile a seguito di Sinistro indennizzabile, per il periodo strettamente necessario al ripristino e comunque non superiore a 12 mesi dalla data del Sinistro. Dette spese verranno rimborsate in eccedenza alle somme assicurate fino alla concorrenza di quanto stabilito dall’art. 17, fermo quanto stabilito dall’art. 61 – Limite massimo dell’indennizzo. Inoltre, qualora il presumibile Indennizzo complessivo sia superiore al 50% delle somme assicurate alle partite colpite da Sinistro, tale limite si intende raddoppiato. i danni materiali e diretti cagionati da Incendio, o altro evento garantito dalla presente Sezione di Polizza, alle cose assicurate con la partita Contenuto, portate dall’Assicurato e dai suoi Familiari in alberghi, hotels, pensioni, camping o comunque in locali, ubicati nel territorio della Comunità Europea, che non costituiscono la loro Dimora Abituale o Saltuaria, limitatamente al periodo di permanenza in luogo delle suddette persone. 14 di 63 SA1989c_04.2013_1989/C 09/05/13 16.02 Pagina 15 Detti danni verranno rimborsati fino alla concorrenza di quanto stabilito dall’art. 17. t) i danni materiali e diretti conseguenti ad Incendio, o altro evento garantito dalla presente Polizza, delle cose assicurate con la partita Contenuto, quando queste siano temporaneamente depositate presso Terzi per pulizia, manutenzione, conservazione o riparazione. Detti danni verranno indennizzati fino alla concorrenza di quanto stabilito dall’art. 17. u) I danni subiti dalle merci in refrigerazione a causa di: a) mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo; b) fuoriuscita del liquido frigorigeno conseguente a: – eventi compresi in garanzia; – eventi accidentali a seguito di guasti o rotture dell’impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e sicurezza, nonché nei sistemi d’adduzione dell’acqua e di produzione o distribuzione dell’energia elettrica direttamente pertinenti all’impianto stesso. Sono esclusi: – i danni dei quali debba rispondere il fornitore per difetto di costruzione o d’installazione; – i danni derivanti da errata manovra e da scarso rendimento degli impianti. v) w) x) y) z) La garanzia ha effetto se la mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo ha avuto durata continuativa non minore di 6 ore. Detti danni verranno indennizzati fino alla concorrenza di quanto stabilito dall’art. 17. le spese sostenute per il rimpiazzo del combustibile in caso di perdita dovuta a guasto accidentale della cisterna e/o delle tubazioni di alimentazione della caldaia. Dette spese verranno rimborsate fino alla concorrenza di quanto stabilito dall’art. 17, per Sinistro e per anno assicurativo. le spese sostenute e documentate per rifacimento materiale di documenti di famiglia dell’Assicurato e dei suoi Familiari, resesi necessarie a seguito di Sinistro indennizzabile a termini di Polizza. Dette spese verranno rimborsate fino alla concorrenza di quanto stabilito dall’art. 17. le spese sostenute per la ricerca e riparazione in caso di dispersione di gas, accertata dall’azienda di distribuzione e comportante il blocco dell’erogazione, relativa agli impianti di distribuzione di pertinenza del fabbricato assicurato e posti al servizio dello stesso, nonché quelle sostenute per la riparazione o la sostituzione delle tubazioni e relativi accordi che hanno dato origine alla dispersione, comprese quelle strettamente connesse e necessarie per demolire e ripristinare parti del fabbricato assicurato. Dette spese verranno rimborsate fino alla concorrenza di quanto stabilito dall’art. 17. in caso di Sinistro indennizzabile di importo superiore a € 10.000,00, che comprometta l’agibilità dei locali dell’Assicurato per un periodo non inferiore a 7 gg., il costo delle bollette di energia, acqua, gas e telefono e la quota parte di spese condominiali correnti addebitabili al periodo di inagibilità suddetto e non sopprimibili. Dette spese verranno rimborsate fino alla concorrenza di quanto stabilito dall’art. 17. le spese e gli onorari di competenza del perito che il Contraente avrà scelto e nominato conformemente al disposto dell’art. 52, nonché‚ la quota parte di spese ed onorari a carico del Contraente a seguito di nomina del terzo perito. 15 di 63 SA1989c_04.2013_1989/C 09/05/13 16.02 Pagina 16 La presente estensione di garanzia è prestata entro il limite stabilito dall’art. 17 e per essa non è operante il disposto dall’art. 61 – Limite massimo dell’indennizzo. A parziale deroga di quanto previsto dall’art. 1900 del Codice Civile , la Società risponde dei danni suddetti e di quelli previsti dagli art. 13, 14 e 15 che seguono anche se determinati da colpa grave del Contraente e/o dell’Assicurato. ART. 13 – DANNI DA ACQUA La Società indennizza i danni derivanti agli Enti assicurati a seguito di: I. fuoriuscita d’acqua in conseguenza di rottura accidentale e/o guasto d’impianti idrici, igienici, tecnici, di riscaldamento e di condizionamento posti all’interno del fabbricato; II. fuoriuscita d’acqua in conseguenza d’occlusione e/o traboccamento d’impianti idrici, igienici, tecnici e di condizionamento posti all’interno del fabbricato; III. fuoriuscita d’acqua in conseguenza di rottura accidentale e/o guasto di macchine collegate a condutture d’acqua o dalle relative tubazioni di collegamento agli impianti idrici o di scarico; IV. infiltrazione d’acqua piovana nel fabbricato a seguito di rottura accidentale, ingorgo o traboccamento delle grondaie o delle condutture di scarico; V. bagnamento a seguito di rottura delle tubazioni interne al fabbricato, provocata dal gelo. La garanzia è prestata nell’ambito dell’intero capitale assicurato alle rispettive partite Fabbricato e Contenuto, per gli indennizzi di cui al punto I. Essa è prestata nella forma a “Primo Rischio Assoluto” per gli indennizzi di cui ai punti II, III, IV e V fino a quanto stabilito dall’art. 17. Per tutte le cinque tipologie suddette, in caso di Sinistro rimane a carico dell’Assicurato la Franchigia prevista dall’art. 17. Sono esclusi i danni: – provocati da umidità o stillicidio; – alle cose poste in locali interrati o seminterrati, dovuti ad acqua piovana; – derivanti da infiltrazioni d’acqua attraverso lucernari, abbaini e aperture fatte nel tetto a seguito di lavori di trasformazione o riparazione; – provocati da gelo a seguito di rotture di condutture installate all’esterno del fabbricato, anche se interrate. La Società assicura inoltre, se conseguenti agli eventi sopraindicati ai punti I) e II), le spese per la ricerca dei guasti e le spese per riparare o sostituire le tubazioni e i raccordi che hanno dato origine allo spargimento d’acqua, comprese le spese di demolizione e ripristino di parti del Fabbricato necessariamente sostenute a questo scopo. Per tali spese la garanzia è prestata con la Franchigia ed i limiti, per Sinistro e per anno assicurativo, di cui all’art. 17. ART. 14 – RICORSO TERZI La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, fino alla concorrenza di € 200.000,00 16 di 63 SA1989c_04.2013_1989/C 09/05/13 16.02 Pagina 17 (duecentomila) per Sinistro e per anno assicurativo, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere, per capitale interessi e spese – quale civilmente responsabile ai sensi di legge – per danni materiali e diretti cagionati alle cose di Terzi, da Sinistro indennizzabile ai termini della Sezione Incendio. L’assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni – totali o parziali – dell’utilizzo di beni nonché d’attività industriali, commerciali, agricole o di servizi sino alla concorrenza del 25% del Massimale stesso. L’assicurazione non comprende i danni: – a cose che l’Assicurato abbia in consegna o in custodia o detenga a qualsiasi titolo; – di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell’acqua, dell’aria, del suolo e sottosuolo. Non sono considerati Terzi: – il coniuge, i genitori, i figli dell’Assicurato nonché ogni altra persona con lui convivente; – i dipendenti dell’Assicurato in occasione dell’espletamento delle loro attività; – quando l’Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l’amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente. L’Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell’Assicurato. L’Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica l’art. 1917 del Codice Civile. Detto Massimale si intende prestato in aumento alle somme assicurate in Polizza nella Sezione Incendio. ART. 15 – LASTRE E CRISTALLI La Società indennizza, nella forma a “Primo Rischio Assoluto”, i danni materiali e diretti da rottura delle Lastre, posizionate verticalmente, di cristallo, mezzo cristallo o vetro, nonchè di specchi e lampadari, tutti facenti parte del Fabbricato o del relativo Contenuto, e dovuti a: a) cause accidentali, fatto di Terzi, fatto involontario dell’Assicurato; b) uragani, bufere, tempeste, grandine, trombe d’aria, vento e cose da esso trasportate; c) tumulti popolari, dimostrazioni di folla, scioperi, atti vandalici e dolosi. La Società, inoltre, indennizza e/o rimborsa: d) le spese di trasporto e d’installazione necessarie per la sostituzione delle Lastre rotte; e) le spese per la demolizione e/o lo sgombero dei residuati del Sinistro alla più vicina discarica autorizzata; f) i danni materiali e diretti al Contenuto, provocati dalla rottura delle Lastre assicurate, con il limite del 30% del danno indennizzabile ai termini del presente articolo. Sono esclusi dalla garanzia i danni: g) ai bordi delle Lastre scorrevoli ed ai lucernari; 17 di 63 SA1989c_04.2013_1989/C 09/05/13 16.02 Pagina 18 h) avvenuti in occasione di lavori di straordinaria manutenzione, riparazioni, traslochi; i) derivanti da vizi di costruzione e difettosa installazione e mancata manutenzione; j) derivanti da scheggiature e rigature. Detti danni verranno rimborsati fino alla concorrenza di quanto stabilito dall’art. 17. ART. 16 – RISCHI ESCLUSI Sono esclusi i danni: a) verificatisi in occasione di guerra, d’insurrezione, d’occupazione militare, d’invasione; b) verificatisi in occasione d’Esplosione o emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell’atomo o radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche; c) di Furto, tentato Furto, Rapina od Estorsione e smarrimento delle cose assicurate; d) causati da terremoto, eruzione vulcanica, inondazione, alluvione e maremoto; e) causati con dolo dell’Assicurato e/o del Contraente; f) indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate. 18 di 63 SA1989c_04.2013_1989/C 09/05/13 16.02 Pagina 19 ART. 17 – FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI INDENNIZZO Relativamente alle garanzie o beni specificati nella tabella si conviene che, in caso di Sinistro, saranno applicati i seguenti limiti di Indennizzo, Franchigie e Scoperti: Garanzia prestata o bene assicurato Fenomeni elettrici (art. 12 lett. f) Eventi socio politici e dolosi (art. 12 lett. g) Franchigia € 150,00 € 250,00 Eventi atmosferici (art. 12 lett. h) scoperto 5% min. € 250,00 Limite di Indennizzo per Sinistro € 15.000,00 € 5.000,00 per i danni subiti da manufatti in materia plastica, vetro e/o lastre in fibro-cemento, dipendenze in legno e relativo contenuto scoperto 5% min. € 250,00 scoperto 10% min. € 6.000,00 Gelo (art. 12 lett. j) € 250,00 Spese demolizione e sgombero (art. 12 lett. n) 20% dell’Indennizzo € 15.000,00 Oneri di urbanizzazione (art. 12 lett. o) Spese di rimozione, deposito e € 15.000,00 ricollocamento (art. 12 lett. p) 5% dell’Indennizzo con il massimo Spese per onorari dei tecnici, ingegneri e di € 10.000,00 architetti (art. 12 lett. q) € 12.000,00 Spese per alloggio sostitutivo (art. 12 lett. r) 10% della somma assicurata alla Cose portate in hotel, pensione, ecc… partita Contenuto della Dimora (art. 12 lett. s) Abituale 10% della somma assicurata alla Cose presso Terzi (art. 12 lett. t) partita Contenuto della Dimora Abituale € 150,00 € 3.000,00 Merci in refrigerazione (art. 12 lett. u) € 1.500,00 Rimpiazzo del combustibile (art. 12 lett. v) € 2.500,00 Spese di rifacimento documenti (art. 12 lett. w) Spese sostenute per la ricerca e riparazione € 200,00 € 5.000,00 in caso di dispersione di gas (art. 12 lett. x) Rimborso bollette e spese condominiali € 1.500,00 (art. 12 lett. y) 5% del danno indennizzabile, con Onorari dei periti (art. 12 lett. z) il Massimo di € 3.000,00 € 20.000,00 per gli eventi indica€ 200,00 Danni da acqua (art. 13) te ai punti II, III, IV e V Danni da acqua – Spese di ricerca e ripristi€ 200,00 € 5.000,00 no - (art. 13, ultimo comma) € 5.000,00 con sottolimite di Lastre e cristalli (art. 15) € 1.000 per singola Lastra Arazzi, tappeti, quadri e altri oggetti d’arte e € 10.000,00 per singolo pezzo. d’antiquariato Sovraccarico da neve (art. 12 lett. i) ART. 18 – CONTENUTO A PRIMO FUOCO La partita Contenuto si intende prestata nella forma “a Primo Rischio Assoluto” senza cioè l’applicazione della regola proporzionale di cui all’art. 1907 Codice Civile. 19 di 63 SA1989c_04.2013_1989/C 09/05/13 16.02 Pagina 20 CONDIZIONI PARTICOLARI (valide se richiamate in Polizza) A) RICORSO TERZI In aumento a quanto previsto dall’art. 14 e fino alla concorrenza dell’ulteriore somma indicata nella relativa partita, la Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto egli sia tenuto a corrispondere per danni a Terzi, così come previsto dal predetto articolo. B) FABBRICATO CON DIVERSI ELEMENTI COSTRUTTIVI Il Contraente dichiara che gli elementi costruttivi del fabbricato assicurato in Polizza sono difformi da quelli indicati nella sezione “Caratteristiche del Rischio” riportata nella seconda pagina della scheda di Polizza e precisamente che: – le strutture portanti verticali sono costruite in materiali Incombustibili – solai, pareti esterne e tetto in materiali combustibili. C) CONTENUTO A VALORE INTERO A deroga dell’art. 18, la partita Contenuto è assicurata a Valore Intero anziché a Primo Rischio Assoluto; in caso di danno troverà applicazione l’art. 58 – Assicurazione parziale e regola proporzionale. D) RISCHIO LOCATIVO La Società, nei casi di responsabilità dell’Assicurato a termini degli artt. 1588), 1589) e 1611) del Codice Civile indennizza i danni materiali e diretti cagionati da Incendio o altro evento garantito dalla presente Sezione A “Incendio e altri danni ai beni” ai locali tenuti in locazione, ferma l’applicazione del disposto dell’art. 58 – Assicurazione parziale e regola proporzionale qualora la somma assicurata a questo titolo risultasse inferiore al valore dei locali calcolato in base all’art. 54. 20 di 63 SA1989c_04.2013_1989/C 09/05/13 16.02 Pagina 21 Sezione B – Terremoto Se è richiamata nella Scheda di Polizza una delle Condizioni Particolari di seguito riportate (E, F, G o H), ad integrazione di quanto previsto dalla Sezione A – Incendio ed altri danni ai Beni e a parziale deroga dell’art. 16 – RISCHI ESCLUSI, punto d), la Società assicura i danni arrecati alle cose assicurate da Terremoto, nei termini che seguono: CONDIZIONI PARTICOLARI E) TERREMOTO FABBRICATO ANTISISMICO La Società indennizza, entro la Somma assicurata e nei limiti indicati nella scheda di Polizza, i danni materiali e diretti subiti dal Fabbricato assicurato: – a causa del terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene; – a causa di Incendio, Esplosione e Scoppio conseguenti a terremoto. Le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento, che ha dato luogo al Sinistro indennizzabile, sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto “singolo Sinistro”. Ai fini della presente garanzia: – non sono indennizzabili le spese di cui ai punti: l), n), p), r), q), v), y) dell’art. 12 – Oggetto dell’assicurazione. – L’art. 6 delle Condizioni Generali di Assicurazione – Trasloco si intende parzialmente derogato, rimanendo pattuito tra le Parti che la presente estensione di copertura per il Terremoto non è operante per fabbricati diversi da quello indicato in Polizza al momento della sua stipulazione. Caratteristiche costruttive del Fabbricato E’ condizione essenziale per l’operatività della garanzia terremoto che il Fabbricato sia conforme ai principi definiti nell’Ordinanza Pres. Cons. Min. n° 3274 del 20/3/2003 e/o nel Decreto del Ministero delle infrastrutture del 14 gennaio 2008 contenente “Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni”. Esclusioni Ferme le esclusioni di cui all’art. 15, salvo quanto espressamente derogato dalla presente Condizione Particolare, non sono indennizzabili i danni: 1. causati da eruzione vulcanica, da maremoto, da inondazione, da alluvione, da mareggiate, da frane, da valanghe e slavine; 2. subiti da Fabbricati considerati abusivi ai sensi delle vigenti norme di legge in materia urbanistico-edilizia, nonché quelli dichiarati inagibili con provvedimento dell’Autorità competente al momento della sottoscrizione della presente Polizza; 3. subiti da Fabbricati con Caratteristiche costruttive afferenti la tipologia indicata nella Condizione Particolare B e quelli costruiti in bioedilizia; 4. subiti da trasformatori all’aperto, impianti e pannelli solari termici e pannelli fotovoltaici, parchi, giardini, alberi e strade private. 21 di 63 SA1989c_04.2013_1989/C 09/05/13 16.02 Pagina 22 Limiti di Indennizzo e Scoperto La garanzia terremoto viene prestata fino alla concorrenza della percentuale della Somma assicurata per il Fabbricato indicata nella Scheda di Polizza, per Sinistro e per periodo assicurativo. Il pagamento dell’Indennizzo è effettuato con la detrazione di uno Scoperto del 5% della Somma assicurata per il Fabbricato con il minimo di € 10.000 . F) TERREMOTO FABBRICATO TRADIZIONALE La Società indennizza, entro la Somma assicurata e nei limiti indicati nella scheda di Polizza, i danni materiali e diretti subiti dal Fabbricato assicurato: – a causa del terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene; – a causa di Incendio, Esplosione e Scoppio conseguenti a terremoto. Le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento, che ha dato luogo al Sinistro indennizzabile, sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto “singolo Sinistro”. Ai fini della presente garanzia: – non sono indennizzabili le spese di cui ai punti: l), n), p), r), q), v), y) dell’art. 12 – Oggetto dell’assicurazione. – L’art. 6 delle Condizioni Generali di Assicurazione – Trasloco si intende parzialmente derogato, rimandendo pattuito tra le Parti che la presente estensione di copertura per il Terremoto non è operante per fabbricati diversi da quello indicato in Polizza al momento della sua stipulazione. Caratteristiche costruttive del Fabbricato E’ condizione essenziale per l’operatività della garanzia terremoto che il Fabbricato abbia le strutture portanti verticali ed orizzontali in cemento armato; le pareti esterne e il manto del tetto possono essere anche in altri materiali Incombustibili. La struttura portante del tetto, i solai, le soffittature e i rivestimenti possono anche essere in materiali combustibili. Nelle pareti esterne e nel manto del tetto è ammessa la presenza di materiali combustibili, in misura rispettivamente non superiore al 25% del totale. È comunque tollerato che il manto esterno di copertura del tetto sia totalmente in tegole bituminose. Esclusioni Ferme le esclusioni di cui all’art. 15, salvo quanto espressamente derogato dalla presente Condizione Particolare, non sono indennizzabili i danni: 1. causati da eruzione vulcanica, da maremoto, da inondazione, da alluvione, da mareggiate, da frane, da valanghe e slavine; 2. subiti da Fabbricati considerati abusivi ai sensi delle vigenti norme di legge in materia urbanistico-edilizia, nonché quelli dichiarati inagibili con provvedimento dell’Autorità competente al momento della sottoscrizione della presente Polizza; 3. subiti da Fabbricati con Caratteristiche costruttive afferenti la tipologia indicata nella Condizione Particolare B e quelli costruiti in bioedilizia; 4. subiti da trasformatori all’aperto, impianti e pannelli solari termici e pannelli fotovoltaici, parchi, giardini, alberi e strade private. 22 di 63 SA1989c_04.2013_1989/C 09/05/13 16.02 Pagina 23 Limiti di Indennizzo e Scoperto La garanzia terremoto viene prestata fino alla concorrenza della percentuale della Somma assicurata per il Fabbricato indicata nella Scheda di Polizza, per Sinistro e per periodo assicurativo. Il pagamento dell’Indennizzo è effettuato con la detrazione di uno Scoperto del 10% della Somma assicurata per il Fabbricato con il minimo di € 20.000 . G) TERREMOTO FABBRICATO IN MURATURA La Società indennizza, entro la Somma assicurata e nei limiti indicati nella scheda di Polizza, i danni materiali e diretti subiti dal Fabbricato assicurato: – a causa del terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene; – a causa di Incendio, Esplosione e Scoppio conseguenti a terremoto. Le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento, che ha dato luogo al Sinistro indennizzabile, sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto “singolo Sinistro”. Ai fini della presente garanzia: – non sono indennizzabili le spese di cui ai punti: l), n), p), r), q), v), y) dell’art. 12 – Oggetto dell’assicurazione. – L’art. 6 delle Condizioni Generali di Assicurazione – Trasloco si intende parzialmente derogato, rimandendo pattuito tra le Parti che la presente estensione di copertura per il Terremoto non è operante per fabbricati diversi da quello indicato in Polizza al momento della sua stipulazione. Caratteristiche costruttive del Fabbricato E’ condizione essenziale per l’operatività della garanzia terremoto che il Fabbricato abbia le strutture portanti verticali, pareti esterne e manto del tetto in materiali Incombustibili. La struttura portante del tetto, i solai, le soffittature e i rivestimenti possono anche essere in materiali combustibili. Nelle pareti esterne e nel manto del tetto è ammessa la presenza di materiali combustibili, in misura rispettivamente non superiore al 25% del totale. È comunque tollerato che il manto esterno di copertura del tetto sia totalmente in tegole bituminose. Esclusioni Ferme le esclusioni di cui all’art. 15, salvo quanto espressamente derogato dalla presente Condizione Particolare, non sono indennizzabili i danni: 1. causati da eruzione vulcanica, da maremoto, da inondazione, da alluvione, da mareggiate, da frane, da valanghe e slavine; 2. subiti da Fabbricati considerati abusivi ai sensi delle vigenti norme di legge in materia urbanistico-edilizia, nonché quelli dichiarati inagibili con provvedimento dell’Autorità competente al momento della sottoscrizione della presente Polizza; 3. subiti da Fabbricati con Caratteristiche costruttive afferenti la tipologia indicata nella Condizione Particolare B e quelli costruiti in bioedilizia; 4. subiti da trasformatori all’aperto, impianti e pannelli solari termici e pannelli fotovoltaici, parchi, giardini, alberi e strade private. 23 di 63 SA1989c_04.2013_1989/C 09/05/13 16.02 Pagina 24 Limiti di Indennizzo e Scoperto La garanzia terremoto viene prestata fino alla concorrenza della percentuale della Somma assicurata per il Fabbricato indicata nella Scheda di Polizza, per Sinistro e per periodo assicurativo. Il pagamento dell’Indennizzo è effettuato con la detrazione di uno Scoperto del 10% della Somma assicurata per il Fabbricato con il minimo di € 25.000. H) TERREMOTO CONTENUTO A integrazione e nell’ambito delle condizioni di assicurazione previste dalla presente Sezione B Terremoto e dalla relativa Condizione Particolare E, F o G richiamata per il Fabbricato e pienamente operante anche per la presente estensione, si conviene che la garanzia terremoto è da intendersi estesa, entro la Somma assicurata, anche ai danni materiali e diretti subiti dal Contenuto assicurato. Limiti di Indennizzo e Scoperto La garanzia Terremoto viene prestata fino alla concorrenza del 100% della Somma assicurata per il Contenuto per Sinistro e per periodo assicurativo. Il pagamento dell’Indennizzo è effettuato con la detrazione di uno Scoperto del 10% della Somma assicurata per il Contenuto con il minimo di € 3.000 . I danni subiti dal Contenuto sono liquidabili, fermi i limiti di Indennizzo e Scoperto di cui sopra, solo se l’episodio tellurico ha provocato danni accertati al Fabbricato assicurato di importo superiore allo specifico Scoperto. 24 di 63 SA1989c_04.2013_1989/C 09/05/13 16.02 Pagina 25 Sezione C - Furto e Rapina ART. 19 – OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE La Società, fino alla concorrenza della somma assicurata e nella forma “a Primo Rischio Assoluto”, indennizza l’Assicurato dei danni materiali e diretti a lui derivati da: a) Furto delle cose assicurate, anche se di proprietà di Terzi, a condizione che l’autore dello stesso si sia introdotto nella Dimora: – violando le difese di protezione e chiusura esterne mediante rottura, Scasso, sfondamento delle pareti, del tetto, di soffitti, di pavimenti, di superfici di Lastre Antisfondamento o mediante l’uso di chiavi false, grimaldelli o d’arnesi similari; – per via diversa da quella ordinaria, che richieda superamento d’ostacoli o ripari tali da non poter essere valicati senza fare uso di particolare agilità personale od impiego di mezzi artificiosi; – mediante l’uso di chiavi vere che siano state smarrite o sottratte all’Assicurato o ai suoi Familiari o ai Collaboratori domestici; la garanzia è operante dal momento della denuncia all’Autorità Giudiziaria o di Polizia dello smarrimento o della sottrazione, fino alle ore 24 del quinto giorno successivo, restando fermo quanto previsto dall’art. 50 – Obblighi in caso di sinistro. L’Assicurato, salvo dimostrato caso di forza maggiore, deve comunque prendere tutte quelle misure di sicurezza e sorveglianza che si rendessero necessarie per prevenire eventuali sinistri; – in modo clandestino, purchè l’asportazione della refurtiva sia avvenuta, poi, ad abitazione chiusa; – senza effrazione di mezzi di chiusura o con effrazione di mezzi di chiusura non conformi a quanto stabilito all’art. 20, utilizzando ponteggi esterni al fabbricato installati da Terzi per lavori di manutenzione; – quando nella stessa vi è presenza di persone, senza effrazione di mezzi di chiusura o con rottura di solo vetro non Antisfondamento. In tale evenienza l’Indennizzo sarà corrisposto all’Assicurato previa detrazione di uno scoperto pari al 20% dell’importo indennizzabile a termine di Polizza, senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto d’Indennizzo, farlo assicurare da altri. Sono parificati ai danni di Furto i guasti causati alle cose assicurate per commettere il Furto o nel tentativo di commetterlo. b) Infedeltà dei Collaboratori domestici: la Società indennizza i danni di Furto commesso dai Collaboratori domestici durante lo svolgimento delle loro mansioni, anche se in servizio non continuativo, nella Dimora assicurata, sempreché l’Assicurato ne denunci l’infedeltà alle Autorità competenti. La garanzia è prestata con i limiti per Sinistro e per anno assicurativo di cui all’art. 22. c) Furto di Preziosi e gioielli, Collezioni, oggetti d’arte, denaro, titoli riposti in cassette di sicurezza in concessione all’Assicurato. La garanzia è prestata con i limiti per Sinistro e per anno assicurativo di cui all’art. 22, in eccedenza all’Indennizzo previsto o pattuito dal contratto di locazione della Cassetta di sicurezza. d) Rapina ed Estorsione avvenute nei locali indicati in Polizza, quand’anche le persone sulle quali sia fatta violenza o minaccia siano prelevate dall’esterno e costrette a recarsi nei locali. 25 di 63 SA1989c_04.2013_1989/C 09/05/13 16.02 Pagina 26 e) Guasti cagionati dai ladri ai locali che contengono le cose assicurate ed ai relativi infissi, purché le modalità dell’evento siano conformi a quanto previsto al precedente punto a). f) Atti vandalici cagionati dai ladri ai locali ed alle cose assicurate durante il Furto o la Rapina tentati o consumati, purché le modalità dell’evento siano conformi a quanto previsto al precedente punto a). g) Scippo, borseggio, Rapina o Estorsione di Preziosi e gioielli, denaro, pellicce ed altri oggetti di uso personale (esclusi veicoli a motore) portati o indossati, all’esterno dell’abitazione, dall’Assicurato e/o dalle persone conviventi, compreso il Furto commesso in seguito a malore della persona derubata. Sono compresi i danni subiti dalle cose assicurate nell’esecuzione o nel tentativo dello Scippo, Rapina o Estorsione. La presente garanzia opera per sinistri avvenuti nel territorio dell’Unione Europea, Svizzera, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino, Andorra e Liechtenstein. La garanzia è prestata con i limiti per Sinistro e per anno assicurativo di cui all’art. 22. h) Furto, Rapina ed Estorsione, uso fraudolento e clonazione di bancomat e carte di credito, sempreché l’Assicurato: – abbia provveduto al blocco della carta nelle 24 ore successive al momento in cui si accorge del fatto ai numeri verdi predisposti a tal fine dal circuito Bancomat o delle Carte di Credito; – abbia sporto regolare denuncia all’Autorità Giudiziaria o di Polizia; – entro 48 ore dalla data di richiesta telefonica del blocco della propria carta Bancomat o carta di credito, abbia confermato la richiesta di blocco per raccomandata a.r.. La garanzia è prestata per la parte di danno eventualmente non indennizzata all’Assicurato dall’istituto bancario emittente la carta Bancomat o la carta di credito, e comunque nei limiti per Sinistro e per anno di cui all’art. 22. La Società indennizza inoltre: i) le spese per la sostituzione delle serrature dei locali assicurati con altre dello stesso tipo a seguito di Furto, Rapina o Scippo delle chiavi vere. La garanzia è prestata con i limiti per Sinistro e per anno assicurativo di cui all’art. 22. j) le spese per la duplicazione dei documenti di famiglia dell’Assicurato e dei suoi Familiari a seguito di Furto, Rapina o Scippo. La garanzia è prestata con i limiti per Sinistro e per anno assicurativo di cui all’art. 22. k) le spese di rinforzo dei sistemi di chiusura e di protezione dell’abitazione dopo il primo Furto indennizzabile ai sensi di Polizza, purchè i relativi lavori siano eseguiti e completati entro 30 giorni dalla data di avvenimento del Sinistro. La presente garanzia è prestata fino ad un importo pari al 20% del danno indennizzabile, con il limite massimo indicato all’art. 22, senza applicazione di quanto previsto dall’art. 61 – Limite massimo d’indennizzo. Laddove sia assicurata la Dimora Abituale Monofamiliare, la Società indennizza inoltre, entro il limite della somma assicurata indicata all’art. 22, i danni materiali e diretti derivanti all’Assicurato dal Furto e dalla Rapina di impianti fotovoltaici di potenza massima non superiore a 3 Kw/h, posti sul tetto dell’abitazione, purchè lo stesso abbia la linea di gronda ad almeno 3,3 metri dal suolo, da superfici acquee o da ripiani e simili praticabili per via 26 di 63 SA1989c_04.2013_1989/C 09/05/13 16.02 Pagina 27 ordinaria dall’esterno, senza cioè impiego di particolare agilità personale o di attrezzi. Nel caso di Furto o Rapina è inoltre condizione essenziale per l’indennizzabilità che essi siano avvenuti sganciando e rompendo gli appositi sostegni a cui l’impianto assicurato è fissato. Pertanto il mancato sganciamento e la mancata rottura dei suddetti sostegni comporta la perdita totale del diritto all’Indennizzo da Furto o Rapina. La presente garanzia è prestata con il limite massimo indicato all’art. 22, senza applicazione di quanto previsto dall’art. 58 – Assicurazione parziale e regola proporzionale. ART. 20 – MEZZI DI CHIUSURA L’assicurazione è prestata alla condizione che ogni apertura verso l’esterno dei locali contenenti i beni assicurati, situata in linea verticale a meno di quattro metri dal suolo o superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall’esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, sia protetta, per tutta la sua estensione, da robusti serramenti in legno, materia plastica rigida, Vetro Antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall’interno, oppure protetta da inferriate fissate al muro. Sono pertanto esclusi - laddove non sia diversamente convenuto - i danni di Furto avvenuti quando, per qualsiasi motivo, non esistano o non siano operanti i mezzi di protezione e chiusura sopra indicati, oppure commessi attraverso le luci di serramenti o inferriate senza effrazione delle relative strutture o dei congegni di chiusura. Nel caso, tuttavia, di Furto commesso violando le difese sopra previste in presenza però di aperture non adeguatamente protette, il Sinistro sarà comunque indennizzabile, previa detrazione di uno Scoperto del 10% del danno, che rimarrà a carico dell’Assicurato senza che egli possa, sotto pena di decadenza d’ogni diritto all’Indennizzo, farlo assicurare da altri. Nel caso invece di assenza di protezioni operanti ma con presenza nei locali assicurati dell’Assicurato o dei Familiari o dei Collaboratori domestici, il Sinistro sarà comunque indennizzabile, previa detrazione di uno Scoperto del 20% del danno, che rimarrà a carico dell’Assicurato senza che egli possa, sotto pena di decadenza d’ogni diritto all’Indennizzo, farlo assicurare da altri. Inoltre, qualora l’introduzione nei locali avvenga forzando mezzi di protezione e chiusura non conformi a quanto sopra indicato, il Sinistro sarà comunque indennizzabile, previa detrazione di uno Scoperto del 20% del danno, che rimarrà a carico dell’Assicurato senza che egli possa, sotto pena di decadenza d’ogni diritto all’Indennizzo, farlo assicurare da altri. ART. 21 – SPESE DI RICOVERO A SEGUITO DI RAPINA O ESTORSIONE La Società rimborsa fino alla concorrenza di € 5.000,00 (cinquemila) per Sinistro e per anno assicurativo, le spese documentate, sostenute dall’Assicurato per sé e per i propri Familiari, a seguito di ricovero in istituti di cura, per lesioni subite a seguito di Rapina o Estorsione, Scippo o borseggio indennizzabili ai termini della presente Polizza. 27 di 63 SA1989c_04.2013_1989/C 09/05/13 16.02 Pagina 28 ART. 22 – LIMITI DI INDENNIZZO Relativamente alle garanzie o beni specificati nella tabella si conviene che, in caso di Sinistro, saranno applicati i seguenti limiti di Indennizzo: Garanzia prestata o bene assicurato Limite di Indennizzo per Sinistro Infedeltà dei Collaboratori domestici (art. 19 lett. b) 20% delle somme assicurate alla partita Contenuto con il massimo di € 2.500,00 Cassette di sicurezza (art. 19 lett. c) € 10.000,00 Scippo, borseggio, Rapina o Estorsione (art. 19 lett. g) Bancomat e carte di credito (art. 19 lett. h) 10% della somma assicurata alla partita Contenuto con il massimo di € 2.000,00 Sostituzione serrature (art. 19 lett. i) € 2.000,00 Duplicazione documenti (art. 19 lett. j) € 1.000,00 Potenziamento di chiusure e protezioni (art. 19 lett. k) Furto e Rapina di impianti fotovoltaici (solo per Dimora Abituale Monofamiliare) (art. 19 ultimo comma) 20% del danno indennizzabile per Furto, con il massimo di € 500,00 € 2.000,00 10% del capitale assicurato alla partita Contenuto, con il massimo di € 5.000,00 - Contenuto della Dimora Abituale - Contenuto della Dimora Saltuaria - - per denaro e titoli di credito in genere non in Cassaforte a muro: 10% della somma assicurata alla partita Contenuto con il massimo di € 2.000,00 per quanto riposto nelle pertinenze: 10% della somma assicurata alla partita Contenuto per singolo oggetto per arazzi, tappeti, quadri e simili oggetti d’arte e di antiquariato: € 10.000,00. per Preziosi e gioielli, Collezioni in genere: 50% della somma assicurata alla partita Contenuto, con il massimo di € 20.000,00; per singolo oggetto per pellicce, tappeti, arazzi, quadri e simili, oggetti d’arte e d’antiquariato (esclusi Preziosi e gioielli), oggetti e servizi di argenteria: € 10.000,00 per denaro e titoli di credito in genere: 10% della somma assicurata alla partita Contenuto, con il massimo di € 1.000 per quanto riposto nelle pertinenze: 10% della somma assicurata alla partita Contenuto ART. 23 – SCOPERTO PER LA DIMORA SALTUARIA Relativamente alla Dimora Saltuaria, l’assicurazione opera con uno Scoperto per Sinistro, a carico dell’Assicurato, pari al 20% dell’importo indennizzabile. ART. 24 – RISCHI ESCLUSI Sono esclusi i danni: a) determinati o agevolati con dolo o colpa grave dal Contraente, dall’Assicurato, dai 28 di 63 SA1989c_04.2013_1989/C 09/05/13 16.02 Pagina 29 b) c) d) e) f) g) suoi Familiari, dalle persone conviventi delle quali egli civilmente risponde e dalle persone incaricate della sorveglianza dei locali o delle cose assicurate, da persone legate al Contraente o all’Assicurato da vincoli di parentela o affinità che rientrino nella previsione dell’art. 649 c.p. (n. 1,2,3), anche se non coabitanti; determinati o agevolati con dolo o colpa grave dai Collaboratori familiari dell’Assicurato, salvo quanto previsto all’art.19 punto b) (Infedeltà dei dipendenti); verificatisi in occasione d’Incendio, Esplosione e Scoppio anche se provocati dall’autore del Furto, della Rapina o dell’Estorsione; verificatisi in occasione di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione, scioperi, sommosse, salvo che l’Assicurato provi che il Sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi; verificatisi in occasione d’Esplosione o d’emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell’atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che l’Assicurato provi che il Sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi; verificatisi in occasione di movimenti tellurici, inondazioni, alluvioni, mareggiate, valanghe, frane ed eruzioni vulcaniche, salvo che il Contraente/Assicurato provi che il Sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi; ai beni posti all’aperto e/o in spazi di uso comune. ART. 25 – SOSPENSIONE DELL’ASSICURAZIONE PER I LOCALI INCUSTODITI Se i locali contenenti le cose assicurate rimangono incustoditi per più di 45 giorni consecutivi, l’assicurazione resta sospesa a decorrere dalle ore 24 del quarantacinquesimo giorno. Per documenti, Preziosi e gioielli, carte valori, titoli di credito in genere e denaro, la sospensione decorre invece dalle ore 24 del sedicesimo giorno. ART. 26 – DELIMITAZIONE DEGLI SCOPERTI In caso di applicabilità di più Scoperti le percentuali degli stessi vengono unificate nella misura del 30%. In caso di assicurazione presso diversi assicuratori, l’indennità verrà determinata ai sensi dell’art. 1910 del Codice Civile, senza tener conto degli Scoperti, che verranno detratti successivamente dagli importi così calcolati. 29 di 63 SA1989c_04.2013_1989/C 09/05/13 16.02 Pagina 30 CONDIZIONI PARTICOLARI (valide se richiamate in Polizza) I) ESCLUSIONE PREZIOSI E GIOIELLI E VALORI DALLA PARTITA CONTENUTO A parziale deroga di quanto indicato all’art. 22, resta convenuto fra le parti che dalla partita Contenuto si intendono esclusi, a tutti gli effetti, i seguenti beni: – Preziosi e gioielli, Collezioni in genere; – denaro e titoli di credito in genere. Tale limitazione di garanzia non è operante per le garanzie di cui all’art. 19, lett. c) e g). L) BENI IN CASSAFORTE La Società, fino alla concorrenza della somma assicurata alla relativa partita indicata in Polizza e nella forma “a Primo Rischio Assoluto”, indennizza all’Assicurato i danni materiali e diretti derivanti da Furto di Preziosi e gioielli, Collezioni, denaro e titoli di credito in genere ed altri beni di valore, riposti in Cassaforte a muro posta nell’abitazione adibita a Dimora Abituale dell’Assicurato. La garanzia è operante purché il Furto avvenga forzando le difese dei suddetti mezzi di custodia. M) MEZZI DI CHIUSURA RAFFORZATI A totale modifica dell’art. 20, l’assicurazione è prestata alla condizione, essenziale per l’efficacia del contratto, che ogni apertura verso l’esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall’esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da almeno uno dei seguenti mezzi di protezione e chiusura: – serramenti di legno pieno dello spessore minimo di 15 mm o di acciaio dello spessore minimo di 8/10 mm, senza luci di sorta, chiusi con serrature di sicurezza azionanti catenacci di adeguata robustezza e lunghezza o lucchetti di sicurezza o robusti catenacci manovrabili esclusivamente dall’interno; – inferriate di ferro a piena sezione dello spessore minimo di 15 mm, ancorate nel muro, con luci, se rettangolari, aventi lati di misura rispettivamente non maggiore di 50 e 18 cm. oppure, se non rettangolari, di forma inscrivibile nei predetti rettangoli o di superficie non maggiore di 400 cm2. Sono pertanto esclusi - laddove non sia diversamente convenuto - i danni di Furto avvenuti quando, per qualsiasi motivo, non esistano o non siano operanti i mezzi di protezione e chiusura sopra indicati, oppure commessi attraverso le luci di serramenti o inferriate, senza effrazione delle relative strutture o dei congegni di chiusura. Tuttavia, nel caso di Furto commesso violando le difese sopra previste, in presenza però di aperture non adeguatamente protette, il danno sarà comunque indennizzabile, previa detrazione di uno Scoperto del 20% dello stesso, che rimarrà a carico dell’Assicurato senza che egli possa, sotto pena di decadenza d’ogni diritto all’Indennizzo, farlo assicurare da altri. N) IMPIANTO D’ALLARME Il Contraente e/o l’Assicurato dichiara che i locali contenenti le cose assicurate sono 30 di 63 SA1989c_04.2013_1989/C 09/05/13 16.02 Pagina 31 protetti da impianto automatico di allarme antifurto di tipo volumetrico o volumetrico e perimetrale, installato da ditta specializzata e dotato almeno dei seguenti requisiti: a) n. 1 centralina autoprotetta; b) n. 2 sirene autoalimentate ed autoprotette, di cui una posta all’esterno dei locali e l’altra all’interno; c) alimentazione secondaria che, in mancanza della rete pubblica, abbia un’autonomia di almeno 12 ore consecutive, al termine delle quali vi dovrà essere una capacità residua sufficiente ad azionare il dispositivo di allarme; d) trasmissione a distanza degli allarmi tramite linea telefonica e/o ponte radio. Il Contraente e/o l’Assicurato si obbliga: e) ad inserire il sistema d’allarme ogniqualvolta i locali rimangono incustoditi; f) a mantenere invariato ed efficiente l’impianto stesso; g) a presentare, su richiesta della Società, certificato di manutenzione redatto almeno una volta l’anno, comprovante che l’impianto è tenuto in perfetta efficienza; h) a provvedere con la massima urgenza al ripristino del normale funzionamento in caso di rottura, guasto, danneggiamento, manomissione; durante il periodo di interruzione il Contraente o l’Assicurato deve prendere tutte quelle misure di sicurezza e sorveglianza che si rendessero necessarie per ovviare alla non efficienza dell’impianto; se tale interruzione dovesse durare oltre cinque giorni, il Contraente, o l’Assicurato, o chi per esso, deve avvisare la Società concordando le misure del caso. Nel caso in cui l’impianto di allarme non abbia i requisiti richiesti e/o il Contraente o l’Assicurato non abbia adempiuto ai suindicati obblighi, la Società corrisponderà la somma indennizzabile a termini di Polizza, sotto deduzione di uno Scoperto del 20%. 31 di 63 SA1989c_04.2013_1989/C 09/05/13 16.02 Pagina 32 Sezione D - Responsabilità Civile ART. 27 – RISCHI ASSICURATI I) Assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) Nel limite del Massimale indicato nella Scheda di polizza, la Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato e/o i suoi Familiari, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a Terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose (sia gli oggetti materiali sia gli animali), in conseguenza di un fatto verificatosi nell’ambito della vita privata extraprofessionale. L’assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all’Assicurato da fatto doloso o gravemente colposo di persone delle quali debba rispondere nonchè per i danni determinati da colpa grave dall’Assicurato. Nella presente assicurazione, a titolo puramente esemplificativo e non limitativo, è compresa la responsabilità civile derivante all’Assicurato relativamente a: a) Proprietà e conduzione di fabbricati adibiti a Dimora Abituale o Saltuaria dell’Assicurato, compresi giardini, parchi, campi gioco, strade private, recinzioni di qualsiasi tipo, cancelli automatici, porte ad apertura elettronica. E’ compresa la caduta di antenne e la rottura accidentale di impianti idrici, igienici, di riscaldamento e condizionamento. È compresa altresì la responsabilità civile derivante all’Assicurato dallo svolgimento di lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione, limitatamente alla sola responsabilità ad egli imputabile in qualità di committente di tali lavori sul fabbricato ad uso abitazione di sua proprietà. Si conviene fra le Parti di definire “lavori di straordinaria manutenzione” quelli rientranti negli obblighi previsti dall’art. 3, comma 1 lett. b) del D.P.R. N. 380/2001 (Testo unico dell’edilizia) e dal D. Lgs. n. 81 del 9/4/2008 e successive modifiche ed integrazioni. Limitatamente ai danni subiti dai sub-appaltatori e loro dipendenti, la garanzia è operante limitatamente ai danni da essi subiti per morte o per lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall’art. 583 del Codice Penale. Per la presente estensione di garanzia in nessun caso la Società risarcirà importo superiore a quanto indicato all’art 33. È compresa la responsabilità derivante all’Assicurato per i danni da inquinamento dovuto alla perdita del combustibile ad uso di riscaldamento od uscita dei liquami, esclusivamente a seguito di rottura accidentale dalla cisterna interrata e/o dalle fosse biologiche e/o condutture fognarie di pertinenza del fabbricato. Per quest’ultima estensione di garanzia (danni da inquinamento) in nessun caso la Società risarcirà importo superiore a quello indicato all’art. 33. Nel caso sia assicurata anche la Dimora Saltuaria dell’Assicurato, è compresa la responsabilità ad egli derivante dalla temporanea locazione della stessa a Terzi, per un numero di giorni complessivamente non superiori a 40 per anno solare, ancorchè non consecutivi. In tal caso è compresa la responsabilità derivante all’Assicurato nella sua qualità di locatore del fabbricato, per i danni materiali e diretti cagionati da Incendio o dagli altri eventi previsti dalla Sezione A di Polizza, alle cose mobili di proprietà dei locatari o di Terzi verso i quali i locatari stessi 32 di 63 SA1989c_04.2013_1989/C 09/05/13 16.02 Pagina 33 debbano rispondere. Per quest’ultima estensione di garanzia (Ricorso dei locatari) in nessun caso la Società risarcirà importo superiore a quello indicato all’art. 33. Se l’assicurazione è stipulata da parte dell’Assicurato per la sola parte di fabbricato di sua proprietà, essa comprende tanto la responsabilità per i danni dei quali egli deve rispondere in proprio, quanto per la quota a suo carico per i danni dei quali deve rispondere la proprietà comune, escluso il maggior onere eventualmente derivante da obblighi solidali con gli altri condomini. a1) Conduzione locali in temporanea locazione La garanzia comprende i danni causati dall’Assicurato e dai propri Familiari nella conduzione di locali presi in locazione durante i periodi di villeggiatura, ovvero durante i periodi di studio dei figli, purché tali locali siano situati al di fuori del comune di residenza dell’Assicurato stesso. La presente estensione di garanzia vale anche per i danni da Incendio, Esplosione e Scoppio arrecati ai locali stessi, nonché all’arredo domestico di Terzi, in essi presente. La garanzia è prestata con lo Scoperto ed il limite di risarcimento, per Sinistro e per anno assicurativo, di cui all’art. 33. b) Attività del tempo libero, quali, a titolo esemplificativo: b1)pratica di sports a livello dilettantistico, proprietà ed uso di biciclette e velocipedi, imbarcazioni a remi o a vela di lunghezza non superiore a m. 6,50 e comunque non soggette all’assicurazione obbligatoria – Decreto Legislativo del 7 settembre 2005 n. 209 –, di veicoli e natanti a motore, dalla proprietà e detenzione di armi in genere presso la propria abitazione, purché in regola con le vigenti norme di legge. b2)proprietà e o custodia, a titolo gratuito, di animali domestici, da cortile, da caccia e da sella. b3)partecipazione alle attività ricreative e culturali della scuola autorizzate dalle Autorità scolastiche, compresa altresì la responsabilità derivante da fatto degli allievi minori affidati alla loro sorveglianza. b4)uso di autoveicolo in qualità di trasportato, con esclusione dei danni al veicolo stesso ed agli altri trasportati. b5) esercizio di attività ricreative e di volontariato, escluse le attività medico / sanitarie, nonché di altre attività non retribuite, aventi anche carattere dimostrativo o competitivo, anche di modellismo a motore. c) Danni cagionati da minori: c1) azione di rivalsa intrapresa da parte di Imprese esercenti l’assicurazione obbligatoria – Decreto Legislativo del 7 settembre 2005 n. 209 – di veicoli e natanti a motore, in conseguenza di fatti accidentali provocati dalla guida di veicoli da parte di minori all’insaputa dell’Assicurato, per le somme che le imprese stesse abbiano dovuto risarcire a Terzi in conseguenza di inopponibilità di eccezioni previste dal Decreto Legislativo del 7 settembre 2005 n. 209. c2) ulteriori somme richieste dai Terzi danneggiati in eccedenza a quelle corrisposte dall’assicuratore di cui al precedente comma. c3) affidamento temporaneo dei minori a persone non conviventi con l’Assicurato. È compresa la responsabilità civile derivante alle predette 33 di 63 SA1989c_04.2013_1989/C 09/05/13 16.02 Pagina 34 persone per fatto del minore stesso. c4) fatto di minori non conviventi, in custodia all’Assicurato e/o ai Familiari conviventi purché maggiorenni. d) Conduzione della vita domestica d1) somministrazione di cibi e bevande ai propri ospiti che provochino avvelenamento o intossicazione. d2) proprietà e/o l’uso di apparecchi elettrodomestici, inclusi i danni da spargimento d’acqua. d3) danni involontariamente cagionati a Terzi da addetti ai servizi domestici o da baby sitters durante lo svolgimento di mansioni svolte per conto dell’Assicurato. d4) lesioni gravi o gravissime subite da persone, diverse dai Prestatori di lavoro, che prestano occasionalmente la loro collaborazione alla vita domestica dell’Assicurato nel rispetto delle leggi vigenti, a seguito di un infortunio loro occorso durante lo svolgimento delle suddette mansioni. e) Danni da interruzioni o sospensione di attività di Terzi È compresa la responsabilità dell’Assicurato per i danni derivanti a Terzi da interruzioni o sospensioni (totali o parziali), ritardato o mancato inizio di loro attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, purché conseguenti a Sinistro indennizzabile ai termini della presente sezione di Polizza che abbia prodotto anche danni materiali e diretti a persone, cose o animali. La presente estensione di garanzia è prestata con lo Scoperto ed il limite di risarcimento, per Sinistro e per anno assicurativo, di cui all’art. 33. II) Assicurazione Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (R.C.O.) Nel limite del massimale indicato nella Scheda di polizza: 1) la Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, qualora in regola con gli obblighi per l’assicurazione di legge, di quanto questi sia tenuto a pagare, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modifiche, del Decreto Legislativo n. 38 del 23 febbraio 2000, del Decreto Ministeriale emesso dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale in data 12 luglio 2000 e del Decreto Legislativo n. 276 del 10 settembre 2003, per gli infortuni (escluse le malattie professionali) sofferti dai Prestatori di lavoro da lui dipendenti o dai lavoratori parasubordinati addetti all’attività per la quale è prestata l’assicurazione. La Società si obbliga a rifondere all’Assicurato le somme richieste dall’INAIL a titolo di regresso. 2) La Società si obbliga inoltre a rifondere all’Assicurato gli importi richiesti a titolo di maggior danno ai sensi del Codice Civile, e non rientranti nella disciplina delle leggi sopra citate, per i danni subiti: – dall’infortunato per lesioni personali dalle quali sia derivata un’invalidità permanente (escluse le malattie professionali) non inferiore al 6%, calcolata sulla base delle tabelle di cui al già citato Decreto Ministeriale del 12 luglio 2000; – dagli aventi diritto in caso di morte dell’infortunato. 34 di 63 SA1989c_04.2013_1989/C 09/05/13 16.02 Pagina 35 ART. 28 – RIVALSA INPS Tanto l’assicurazione R.C.T. quanto l’assicurazione R.C.O. valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall’INPS ai sensi dell’art. 14 della Legge 12 giugno 1984, n. 222, nonché per le azioni di rivalsa esperite nei confronti dell’Assicurato a titolo di risarcimento di danni rientranti nella disciplina del D. L. 626 del 19.11.1994 e successive modifiche e/o integrazioni. ART. 29 – BUONA FEDE INAIL L’Assicurazione di Responsabilità Civile verso i dipendenti soggetti all’assicurazione di Legge contro gli infortuni, conserva la propria validità anche nel caso di mancata assicurazione presso l’INAIL dei collaboratori, quando ciò derivi da inesatta o erronea interpretazione delle norme vigenti in materia e sempreché ciò non derivi da comportamento doloso. ART. 30 – MASSIMALE ASSICURATO Il Massimale assicurato ed indicato nella scheda di Polizza rappresenta la massima esposizione della Società per Sinistro e per anno assicurativo, anche nel caso di evento che colpisca contemporaneamente le garanzie di cui all’art. 27 punti I e II. ART. 31– ESTENSIONE TERRITORIALE L’assicurazione vale per i danni che avvengano in tutto il mondo. Qualora l’Assicurato trasferisca la propria residenza all’estero, la garanzia di cui alla presente Sezione di Polizza cessa di avere validità alla scadenza dell’annualità assicurativa successiva alla data di comunicazione alla Società, secondo quanto stabilito dall’art. 4 e fermo quanto stabilito dall’art. 5. ART. 32 – PERSONE NON CONSIDERATE TERZI Ai fini dell’assicurazione R.C.T., non sono considerati Terzi: a) il coniuge, i genitori, i figli dell’Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente; b) tutti i Prestatori di lavoro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l’Assicurato o con il Contraente, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione alle attività cui si riferisce l’assicurazione. 35 di 63 SA1989c_04.2013_1989/C 09/05/13 16.02 Pagina 36 ART. 33 – FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI RISARCIMENTO Relativamente alle garanzie specificate nella tabella si conviene che, in caso di Sinistro, saranno applicati i seguenti limiti di risarcimento, Franchigie e Scoperti: Garanzia prestata Franchigia o Limite di risarcimento minimo non per uno o più Sinistri indennizzabile Scoperto avvenuti nello stesso (se presente uno anno assicurativo Scoperto) Straordinaria manutenzione dei Fabbricati (art. 27 punto I lettera a) 50% del Massimale assicurato Danni da inquinamento (art. 27 punto I lettera a) Ricorso Locatari per la temporanea locazione della Dimora Saltuaria (art. 27 punto I lettera a) Danni da Incendio per locali presi in temporanea locazione (art. 27 punto I lett. a1) € 100.000,00 € 50.000,00 € 250,00 € 50.000,00 Danni cagionati da minori (art. 27 punto I lett. c2) Danni da interruzione e sospensione di attività (art. 27 punto I lett. e) 50% del Massimale assicurato € 500,00 10% 15% del Massimale assicurato ART. 34 - RISCHI ESCLUSI L’assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) non comprende i danni: a) cagionati dolosamente dall’assicurato; b) derivanti dall’esecuzione di qualsiasi attività professionale svolta a scopo di lucro; c) da navigazione di natanti e barche a vela aventi motore ausiliario o comunque di lunghezza superiore a m. 6,50, da impiego e proprietà di aeromobili, deltaplano, ultraleggeri, paracadute di qualsiasi tipo, fatto salvo quanto previsto all’art. 27, punto b5) (modellismo a motore); d) alle cose di Terzi che l’Assicurato detiene a qualsiasi titolo; e) derivanti da Furto e quelli subiti da cose di Terzi derivanti da Incendio di cose dell’assicurato, fatto salvo quanto previsto all’art. 27, punto I, lett. a) e a1); f) derivanti da detenzione o impiego di sostanze radioattive o esplosive; g) da inquinamento dell’aria, dell’acqua o del suolo, fatto salvo quanto previsto dall’art. 27, punto I, lett. a); h) derivanti dall’uso dei locali diverso dalla civile abitazione; 36 di 63 SA1989c_04.2013_1989/C 09/05/13 16.02 Pagina 37 i) derivanti dalla esecuzione di lavori di straordinaria manutenzione, salvo quanto previsto all’art. 27 punto I lett. a); j) derivanti da traboccamento di fogne non conseguenti a rottura delle condutture; k) derivanti a persone o cose da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali; l) derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività commerciali, industriali, artigianali, agricole e di servizi, fatto salvo quanto previsto dall’art. 27, punto I, lett. e); m) derivanti dall’esercizio dell’attività venatoria e/o detenzione ed uso di armi a qualsiasi titolo, fatto salvo quanto previsto dall’art. 27 punto I lett. b1); n) derivanti da malattie professionali; o) derivanti dalla presenza, uso e deposito di amianto e/o di prodotti contenenti amianto; p) soggetti all’assicurazione obbligatoria ai sensi del Decreto Legislativo del 7 settembre 2005 n. 209 e successive modifiche, integrazioni e regolamenti d’esecuzione salvo quanto previsto all’art. 27 punto I lett. c1) e c2); q) derivanti dall’emissione o generazione di onde e campi elettromagnetici. L’ assicurazione Responsabilità Civile verso Prestatori di lavoro (R.C.O.) non comprende i danni : r) derivanti da detenzione o impiego di sostanze radioattive o esplosive; s) derivanti dall’uso dei locali diverso dalla civile abitazione; t) derivanti da malattie professionali; u) derivanti dalla presenza, uso e deposito di amianto e/o di prodotti contenenti amianto; v) derivanti dall’emissione o generazione di onde e campi elettromagnetici. 37 di 63 SA1989c_04.2013_1989/C 09/05/13 16.02 Pagina 38 Sezione E - Tutela giudiziaria Premessa La Società si avvale di Europa Tutela Giudiziaria - Compagnia di Assicurazioni S.p.A., in seguito denominata Europa, alla quale l’Assicurato può rivolgersi direttamente per la gestione dei sinistri. Definizioni specifiche della Sezione Assicurato il Contraente e/o le persone componenti il nucleo familiare anagrafico dell’Assicurato, compreso il convivente more uxorio ART. 35 – RISCHI ASSICURATI La Società assume a proprio carico, fino alla concorrenza di € 5.000,00 (cinquemila) per periodo assicurativo ed alle condizioni di seguito indicate, l’onere delle spese per l’assistenza giudiziale e stragiudiziale – civile e penale – conseguenti ad un Sinistro rientrante in garanzia. Esse sono: a) le spese per l’intervento di un legale; b) le spese sostenute in sede giudiziale per l’intervento di un perito nominato dall’Autorità Giudiziaria e dall’Assicurato ed approvato dalla Società; c) le spese di giustizia; d) le eventuali spese del legale di controparte, in caso di transazione autorizzata dalla Società; e) le spese di soccombenza liquidate alla controparte, in caso di condanna dell’Assicurato; In caso di controversie fra il Contraente ed altri Assicurati con lo stesso contratto, la garanzia opera esclusivamente a favore del Contraente. ART. 36 – ESTENSIONE TERRITORIALE L’assicurazione vale per le controversie derivanti da violazioni di natura extracontrattuale o procedimento penale verificatisi nel territorio dell’Unione Europea compresa la Svizzera e che, in caso di giudizio, sono trattate davanti all’Autorità Giudiziaria di detti Paesi. L’assicurazione si estende alle controversie derivanti dagli altri casi verificatisi in Italia, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano. ART. 37 – RISCHI ESCLUSI La garanzia non è operante per: a) il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere; b) gli oneri fiscali (bollatura documenti, spese di registrazione di sentenze ed atti in genere); c) le spese per controversie di diritto amministrativo, fiscale e tributario; d) le spese per procedure arbitrali, salvo che siano specificatamente previste; e) le spese per controversie derivanti da fatti dolosi dell’Assicurato. 38 di 63 SA1989c_04.2013_1989/C 09/05/13 16.02 Pagina 39 ART. 38 – COESISTENZA CON ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITA CIVILE In caso di coesistenza di un’assicurazione di Responsabilità Civile, la garanzia prevista dalla presente polizza opera ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto dall’assicurazione di Responsabilità Civile per spese di resistenza e di soccombenza, ai sensi dell’art. 1917, 3° comma, del Codice Civile. ART. 39 – DECORRENZA DELLA GARANZIA La garanzia è prestata per i sinistri che siano denunciati entro 12 mesi dalla data di cessazione del contratto di cui la presente garanzia forma parte integrante e determinati da fatti verificatisi nel periodo di validità dello stesso e precisamente: • dopo le ore 24 del giorno di decorrenza dell’assicurazione, nei casi di responsabilità extracontrattuale o per i procedimenti penali; • trascorsi 90 giorni dalla decorrenza dell’assicurazione negli altri casi. Ai fini di cui al comma precedente, i fatti che hanno dato origine alla controversia si intendono avvenuti nel momento iniziale della violazione della norma o dell’inadempimento; qualora il fatto che dà origine al Sinistro si protragga attraverso più atti successivi, il Sinistro stesso si considererà avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto. Le vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse, si considerano a tutti gli effetti quale Sinistro unico. In caso di imputazioni a carico di più assicurati e dovute al medesimo fatto, il Sinistro è unico a tutti gli effetti. FORMULA BASE (valida se espressamente richiamata in Polizza) ART. 40 – AMBITO DELL’ASSICURAZIONE Con riferimento all’art. 35, la garanzia riguarda esclusivamente i sinistri accaduti nell’ambito della vita privata extraprofessionale dell’Assicurato e si riferisce ai seguenti casi: a) controversie per danni extracontrattuali subiti dall’Assicurato per fatto illecito di altri soggetti; b) controversie per danni extracontrattuali causati dall’Assicurato per fatto illecito ad altri soggetti e nei limiti previsti dall’art. 38; c) controversie relative alla proprietà o locazione dell’unità immobiliare costituente la Dimora Abituale dell’Assicurato, nonché di altre tre unità immobiliari costituenti dimora stagionale di vacanza o per periodo di studio dei figli (da indicarsi in Polizza); d) controversie nascenti da pretese inadempienze contrattuali, proprie o di controparte, per le quali il valore di lite supera € 200,00 (duecento); e) difesa penale dell’Assicurato per delitto colposo o contravvenzioni; f) controversie che vedano l’Assicurato coinvolto in procedimenti civili e penali insorgenti dall’uso illecito dei veicoli/natanti di proprietà dello stesso contro la sua volontà; g) per la tutela dei diritti dell’Assicurato negli altri casi di uso illecito dei veicoli/natanti di sua proprietà che siano stati venduti ed il nuovo proprietario, per motivi non dipendenti dalla volontà dell’Assicurato, non abbia trascritto al P.R.A. il trasferimento di proprietà; 39 di 63 SA1989c_04.2013_1989/C 09/05/13 16.02 Pagina 40 h) controversie che coinvolgono l’Assicurato in veste di conducente di biciclette e natanti non soggetti al Decreto Legislativo del 7 settembre 2005 n. 209 e successive modifiche ed integrazioni, nonché di pedone, passeggero di qualsiasi veicolo/natante, bagnante. ART. 41 – RISCHI ESCLUSI Ad integrazione dell’art. 37, la garanzia non è operante per: a) controversie di lavoro con i Collaboratori domestici; b) controversie individuali di lavoro dell’Assicurato; c) procedimenti civili o penali conseguenti a fatti ed atti connessi allo svolgimento dell’attività professionale dell’Assicurato; d) procedimenti civili o penali conseguenti a fatti ed atti connessi allo svolgimento delle attività necessarie ad assolvere compiti e funzioni di cariche pubbliche e private; e) controversie relative al diritto di famiglia, delle successioni e donazioni; f) controversie riferite all’uso o proprietà di imbarcazioni, aerei e veicoli a motore, salvo quanto previsto all’art. 40 lett. f) e g); g) controversie riferibili ad immobili adibiti ad uso diverso da quello indicato all’art. 40, lett. c) e/o locati a Terzi; h) controversie nei confronti di Istituti o Enti Pubblici di Previdenza e di Assistenza Sociale; i) vertenze contrattuali in materia di assicurazioni private; j) controversie relative a danni da inquinamento dell’ambiente, salvo che esso sia determinato da fatto accidentale; k) vertenze di separazione e/o divorzio; l) la difesa penale di reati dolosi; m) controversie contrattuali riferite alla presente assicurazione. FORMULA GLOBALE (valida se espressamente richiamata in Polizza) ART. 42 – AMBITO DELL’ASSICURAZIONE Ad integrazione di quanto stabilito dagli artt. 35 e 40, fino alla concorrenza di € 10.000,00 (diecimila) per periodo assicurativo, la garanzia si riferisce ai seguenti ulteriori casi: a) controversie relative a vertenze di lavoro dipendente e procedimenti penali allo stesso connessi; b) spese di assistenza stragiudiziale; c) spese per l’intervento del perito d’ufficio (C.T.U.) e/o del perito di parte; d) controversie individuali di lavoro con i Collaboratori domestici; e) controversie nei confronti di Istituti o Enti Pubblici di Previdenza e di Assistenza Sociale; f) vertenze contrattuali in materia di assicurazioni private, escluse quelle con la Società e con Europa; g) difesa penale per reato doloso dell’Assicurato; in tal caso la Società rimborserà le spese di assistenza legale sostenute solo a condizione che l’Assicurato sia prosciolto in 40 di 63 SA1989c_04.2013_1989/C 09/05/13 16.02 Pagina 41 istruttoria o assolto con sentenza passata in giudicato, esclusa ogni altra forma di estinzione; h) le spese conseguenti ad una transazione autorizzata dalla Società; i) procedimenti di opposizione a provvedimenti contravvenzionali e sanzioni amministrative che comportino quale sanzione il pagamento di un’ammenda superiore, nella previsione massima, ad € 200,00 (duecento); La garanzia viene inoltre prestata all’Assicurato nella veste di proprietario, locatario in base ad un contratto di leasing, conducente, trasportato di veicoli o natante a motore a lui intestato ed adibito ad uso privato. La garanzia viene prestata anche per l’esercizio di pretese al risarcimento danni alle persone e/o alle loro cose, subiti alla guida di veicoli a motore non di loro proprietà. La garanzia vale per: j) l’esercizio di pretese al risarcimento danni a persone e/o a cose subiti per fatti illeciti di Terzi; k) sostenere controversie nascenti da pretese inadempienze contrattuali, proprie o di controparte, derivanti da contratti riguardanti il veicolo o natante assicurato, di valore superiore ad € 200,00 (duecento); l) la difesa in procedimenti penali per delitti colposi e per contravvenzioni connessi ad incidente stradale o marittimo anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato; m) l’assistenza nei procedimenti di dissequestro del veicolo o natante assicurato, sequestrato a seguito di incidente stradale o marittimo; n) le spese per l’assistenza di un interprete in sede di interrogatorio, in caso di arresto, detenzione e/o altra misura restrittiva della libertà personale, disposta per responsabilità penale connessa ad incidente stradale o marittimo verificatosi all’estero; o) l’opposizione, in ogni ordine e grado, avverso la sanzione amministrativa accessoria di ritiro, sospensione, revoca della patente di guida ed altre sanzioni amministrative irrogate in seguito ad incidente stradale o marittimo e connesse allo stesso. La Società provvederà, su richiesta dell’Assicurato, alla redazione e presentazione del ricorso, purché l’Assicurato faccia pervenire ad Europa il provvedimento in originale entro 5 giorni dalla data di notifica dello stesso. La Società inoltre, qualora la soluzione della controversia che rientra in garanzia, per accordo scritto delle Parti sia stata demandata ad uno o più arbitri, rimborserà all’Assicurato le spese eventualmente rimaste a suo carico con il massimo di € 3.000 (tremila) per ciascun arbitrato. ART. 43 – RISCHI ESCLUSI Ad integrazione degli artt. 37 e 41, la garanzia non è operante per: a) controversie relative a vertenze di lavoro dipendente e procedimenti penali allo stesso connessi, quando l’Assicurato è un operatore medico o sanitario dipendente di un ente ospedaliero; b) procedimenti civili o penali conseguenti a fatti ed atti connessi allo svolgimento dell’attività professionale dell’Assicurato; c) procedimenti civili o penali conseguenti a fatti ed atti connessi allo svolgimento 41 di 63 SA1989c_04.2013_1989/C 09/05/13 16.02 Pagina 42 d) e) f) g) h) i) j) k) l) delle attività necessarie ad assolvere compiti e funzioni di cariche pubbliche e private; controversie relative al diritto di famiglia, delle successioni e donazioni; controversie riferite all’uso o proprietà di imbarcazioni, aerei e veicoli a motore; controversie riferibili ad immobili adibiti ad uso diverso da quello indicato all’art. 40, lett. c) e/o locati a Terzi; controversie relative a danni da inquinamento dell’ambiente, salvo che esso sia determinato da fatto accidentale; se il conducente non è abilitato alla guida del veicolo o natante assicurato, oppure se il veicolo/natante è usato in difformità a quanto previsto dal libretto di circolazione o della navigazione; se il veicolo o natante non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria RCA, salvo il caso che l’Assicurato, occupato alle altrui dipendenze in qualità di autista ed alla guida del veicolo in tale veste, dimostri di non essere a conoscenza dell’omissione degli obblighi di cui al Decreto Legislativo del 7 settembre 2005 n. 209; nei casi di guida sotto l’influenza di alcool o di sostanze stupefacenti (artt. 186 e 187 del N. C. d S.) o per violazione dell’art. 189, comma 1, N. C. d S., salvo il caso di successivo proscioglimento o assoluzione. Per i sinistri della navigazione valgono le norme specifiche; per fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall’ACI; per fatti derivanti da partecipazione a gare nautiche e relative prove, salvo che si tratti di gare indette dalla Federazione Italiana Vela e/o dalla Federazione Italiana Motonautica. Sono comunque escluse le gare di tipo Off Shore e Raid. Sezione F – Assistenza Definizioni specifiche della Sezione F Abitazione La residenza anagrafica dell’Assicurato. Animali Gli animali domestici di piccola taglia, di proprietà dell’Assicurato, con esclusione degli animali feroci e/o pericolosi. Assicurato La persona fisica residente in Italia che ai sensi della Polizza ha diritto ad usufruire dell’Assistenza. Codice personale di riconoscimento Il numero 106/896 che l’Assicurato deve citare alla Struttura Organizzativa per poter usufruire delle prestazioni di Assistenza. 42 di 63 SA1989c_04.2013_1989/C 09/05/13 16.02 Pagina 43 Famigliari Il coniuge, il convivente, i discendenti, gli ascendenti e gli affini entro il secondo grado di parentela con l’Assicurato, purché conviventi. Luogo dell’Assistenza Località ove si trova l’Assicurato, presso la quale la Società è chiamata ad erogare le coperture di Assistenza. Sinistro La situazione di difficoltà conseguente ad un evento fortuito che: – provochi danni materiali e diretti all’Abitazione; – renda l’Abitazione oggettivamente inutilizzabile o indisponibile; – metta in pericolo la sicurezza dell’Abitazione e/o delle persone, animali o cose che si trovano al loro interno; rendendo necessaria l’erogazione di un aiuto immediato. Struttura Organizzativa Il complesso di responsabili, personale, sistemi informatici, attrezzature e ogni presidio o dotazione destinato alla gestione dei Sinistri del ramo Assistenza. ART. 44 – OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE La Società si obbliga, dietro pagamento del Premio convenuto, a fornire assistenza 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno, mettendo ad immediata disposizione dell’Assicurato, entro i limiti stabiliti, un aiuto nel caso in cui egli venga a trovarsi in difficoltà a seguito del verificarsi di un evento fortuito tra quelli previsti in Polizza e comunque occorsi durante il periodo di copertura della Polizza stessa. L’assistenza è materialmente erogata, per conto della Società, dalla Struttura Organizzativa di PRONTO ASSISTANCE SERVIZI S.c.r.l., con Sede Legale in Via Carlo Marenco 25, 10126 TORINO e Sede Operativa in Corso Massimo d’Azeglio 14, 10125 TORINO presso la quale opera il contact center dell’assistenza. ART. 45 – ESTENSIONE TERRITORIALE La Società presta l’assistenza all’Abitazione indicata in Polizza e comunque sita sul territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e Città del Vaticano. ART. 46 – GARANZIE PRESTATE In caso di Sinistro, la Struttura Organizzativa provvede a fornire i nominativi e recapiti delle seguenti categorie di artigiani: • elettricisti; • falegnami; • idraulici; • vetrai; • muratori; • caldaisti; nonché altre informazioni utili al loro riguardo. La Società si fa carico delle relative spese. 43 di 63 SA1989c_04.2013_1989/C 09/05/13 16.02 Pagina 44 Nel caso in cui l’evento che ha determinato la richiesta di informazioni non rientri nella definizione di Sinistro e l’Assicurato concordi direttamente con gli artigiani il sopralluogo e l’esecuzione di un intervento, restano a suo carico tutti i costi relativi (diritti d’uscita, manodopera e materiali). Invio di un elettricista In caso di Sinistro la Società provvede ad inviare un elettricista presso l’Abitazione. La Società tiene a proprio carico e paga direttamente all’artigiano intervenuto le spese relative al diritto d’uscita ed alla manodopera fino ad un importo massimo complessivo, per ciascun Sinistro, pari ad € 150,00 (centocinquanta). Sono a carico dell’Assicurato e devono da questi essere pagate direttamente all’artigiano intervenuto: – le spese di manodopera eccedenti l’importo tenuto a carico dalla Società; – le spese per eventuali pezzi di ricambio; – le spese per materiali sostitutivi e/o di uso corrente. La garanzia non è operante per: – interventi sul cavo di alimentazione generale dell’edificio in cui è situata l’Abitazione; – interventi richiesti a seguito di interruzione della fornitura da parte dell’Ente erogatore. Invio di un fabbro In caso di Sinistro la Società provvede ad inviare un fabbro presso l’Abitazione. La Società tiene a proprio carico e paga direttamente all’artigiano intervenuto le spese relative al diritto d’uscita ed alla manodopera fino ad un importo massimo complessivo, per ciascun Sinistro, pari ad € 150,00 (centocinquanta). Sono a carico dell’Assicurato e devono da questi essere pagate direttamente all’artigiano intervenuto: – le spese di manodopera eccedenti l’importo tenuto a carico della Società; – le spese per eventuali pezzi di ricambio; – le spese per materiali sostitutivi e/o di uso corrente. La garanzia non è operativa per: – interventi su impianti con sistema di chiusura elettronici; – interventi su chiavi elettroniche; – interventi su parti e componenti che non siano ad esclusivo uso dell’Assicurato. Invio di un falegname In caso di Sinistro la Società provvede ad inviare un falegname presso l’Abitazione. La Società tiene a proprio carico e paga direttamente all’artigiano intervenuto le spese relative al diritto d’uscita ed alla manodopera fino ad un importo massimo complessivo, per ciascun Sinistro, pari ad € 150,00 (centocinquanta). Sono a carico dell’Assicurato e devono da questi essere pagate direttamente all’artigiano intervenuto: – le spese di manodopera eccedenti l’importo tenuto a carico della Società; – le spese per eventuali pezzi di ricambio; – le spese per materiali sostitutivi e/o di uso corrente. La garanzia non è operativa per interventi su parti e componenti che non siano ad esclusivo uso dell’Assicurato. 44 di 63 SA1989c_04.2013_1989/C 09/05/13 16.02 Pagina 45 Invio di un idraulico In caso di Sinistro la Società provvede ad inviare un idraulico presso l’Abitazione. La Società tiene a proprio carico e paga direttamente all’artigiano intervenuto le spese relative al diritto d’uscita ed alla manodopera fino ad un importo massimo complessivo, per ciascun Sinistro, pari ad € 150,00 (centocinquanta). Sono a carico dell’Assicurato e devono da questi essere pagate direttamente all’artigiano intervenuto: – le spese di manodopera eccedenti l’importo tenuto a carico della Società; – le spese per eventuali pezzi di ricambio; – le spese per materiali sostitutivi e/o di uso corrente. La garanzia non è operativa per: – interventi a causa del gelo; – interventi di riparazione, sostituzione o manutenzione di apparecchi mobili (es. lavatrici, lavastoviglie, apparecchi termici ad uso domestico, ecc.); – interventi sulle tubature o rubinetterie collegate ai citati apparecchi; – interventi richiesti a seguito di interruzione della fornitura da parte dell’Ente erogatore. Soggiorno in hotel In caso di Sinistro che renda l’Abitazione oggettivamente inutilizzabile o indisponibile e a giudizio della Struttura Organizzativa si renda necessario il pernottamento presso un hotel, la Società seleziona un hotel e prenota la camera per l’Assicurato e i suoi Famigliari conviventi. La Struttura Operativa ricercherà la struttura alberghiera più vicino possibile all’Abitazione. La Società si fa carico delle spese alberghiere relative al pernottamento ed alla prima colazione fino ad un importo massimo per ciascun Sinistro di € 200,00 (duecento). Salvo che l’Assicurato ed i suoi Familiari, per opportunità o comodità, non concordino con la Struttura Organizzativa di soggiornare in strutture alberghiere di categoria inferiore, più vicine al luogo dell’assistenza, l’hotel selezionato sarà di categoria minima o equivalente a 3 stelle. Invio di personale di sorveglianza In caso di Sinistro che abbia compromesso l’efficienza degli accessi ed esista l’oggettivo Rischio di reati contro l’Abitazione, gli oggetti in essa contenuti e/o gli Assicurati, la Società reperisce e invia presso l’Abitazione personale idoneo a prestare servizi di vigilanza. La Società si fa carico delle relative spese fino ad un importo massimo per ciascun Sinistro di € 250,00 (duecentocinquanta). Informazioni legali In caso di Sinistro la Società mette a disposizione l’Équipe legale per fornire consulenze telefoniche e consigli pratici di carattere legale relativi ai fatti che hanno causato il Sinistro ed alle sue conseguenze. L’Équipe legale fornisce anche nominativi e recapiti di legali di fiducia disponibili nella località in cui si trova l’Assicurato. La Società si fa carico delle relative spese. 45 di 63 SA1989c_04.2013_1989/C 09/05/13 16.02 Pagina 46 Informazioni amministrative In caso di Sinistro la Società mette a disposizione la Struttura Organizzativa per fornire informazioni relative alle pratiche amministrative da sbrigare in conseguenza del Sinistro (ad esempio: denuncia alle autorità competenti, denuncia alla compagnia di assicurazione). La Società si fa carico delle relative spese. Sono escluse e rimangono a totale carico dell’Assicurato le spese relative al rilascio dei certificati o documenti. Viaggio per rientro anticipato Nel caso in cui l’Abitazione subisca un Sinistro mentre è temporaneamente disabitata, la Società organizza e dispone: – il rientro anticipato dell’Assicurato all’Abitazione; – il viaggio di sola andata dell’Assicurato o di una persona da lui designata, per il recupero del veicolo che l’Assicurato stesso abbia eventualmente dovuto abbandonare presso il luogo dove egli si trovava al momento in cui è venuto a conoscenza del Sinistro stesso. Il viaggio di rientro e per il recupero del veicolo saranno effettuati con il mezzo di trasporto fra quelli che sono effettivamente disponibili e utilizzabili (aereo, treno, auto a noleggio, altro). Se l’Assicurato intende usufruire di un veicolo a noleggio, lo stesso viene messo a disposizione compatibilmente con le disponibilità, gli orari e le modalità stabiliti dal punto di noleggio e con la richiesta di un deposito cauzionale versato direttamente dall’Assicurato. Restano a suo carico e devono da questi essere pagate direttamente al punto di noleggio: le spese per il carburante, quelle per le assicurazioni non obbligatorie per legge e le relative Franchigie. La Società tiene a proprio carico le spese per il rientro anticipato e per il viaggio per il recupero del veicolo fino ad un importo massimo complessivo per ciascun Sinistro di € 250,00 (duecentocinquanta). La garanzia è prestata quando l’Assicurato si trova ad oltre 50 km dal comune ove è ubicata l’Abitazione. Gli eventuali biglietti di viaggio non utilizzati dall’Assicurato o altri aventi diritto dovranno essere consegnati alla Società. Custodia animali domestici In caso di Sinistro che renda l’Abitazione momentaneamente inadatta ad ospitare gli animali di proprietà dell’Assicurato, la Società fornisce il recapito di pensioni per animali presenti nella zona. La Società si fa carico delle spese relative al soggiorno fino ad un importo massimo per ciascun Sinistro di € 150,00 (centocinquanta). La Società, nel caso in cui l’Assicurato usufruisca della garanzia “Soggiorno in Hotel”, organizza il soggiorno della famiglia in una struttura alberghiera che accetti di ospitare animali domestici. La garanzia non è operativa se l’Assicurato non dimostra che l’Animale è stato sottoposto alle vaccinazioni richieste dalla pensione per accogliere l’animale stesso. Assistenza al ripristino dell’Abitazione In caso di Sinistro che renda necessario lo sgombero di materiali o il riordino di oggetti 46 di 63 SA1989c_04.2013_1989/C 09/05/13 16.02 Pagina 47 ingombranti, la Società provvede ad inviare personale specializzato per ripristinare l’abitabilità dell’Abitazione dell’Assicurato. La Società si fa carico delle relative spese fino ad un importo massimo per ciascun Sinistro, di € 150,00 (centocinquanta). Invio di un taxi In caso di Sinistro, la Società mette a disposizione dell’Assicurato un taxi per consentirgli di adempiere ai suoi impegni o alle incombenze amministrative legate al Sinistro. La Società si fa carico delle relative spese fino ad un importo massimo per ciascun Sinistro di € 150,00 (centocinquanta). Anticipo di denaro In caso di Sinistro, la Società anticipa € 2.000,00 (duemila) per consentire all’Assicurato di far fronte a spese imprevedibili. L’Assicurato dovrà fornire copia dell’eventuale denuncia presentata alla competente Autorità. La Società mette a disposizione l’anticipo sul luogo del Sinistro solo successivamente al rilascio di adeguate garanzie bancarie. Se l’Assicurato non è in grado di fornire preventivamente le garanzie bancarie richieste, la garanzia non è operativa. ART. 47 – RISCHI ESCLUSI L’Assistenza non è operante in caso di: a) dolo dell’Assicurato o delle persone di cui egli deve rispondere a norma di legge; b) sinistri che siano conseguenza diretta o indiretta di trasmutazione del nucleo dell’atomo, come pure di radiazioni provocate artificialmente dall’accelerazione di particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti; c) sinistri determinati da inondazioni, terremoti, eruzioni vulcaniche ed altre calamità naturali, da atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari nonché da aggressioni od atti violenti che abbiano movente politico o sociale ed ai quali l’Assicurato abbia partecipato attivamente; d) malattie mentali, disturbi psichici in genere, ivi compresi i comportamenti nevrotici; e) azioni delittuose compiute dall’Assicurato. L’Assistenza inoltre non è operante per interventi richiesti su parti comuni di edifici o comunque di uso non esclusivo dell’Abitazione e per sinistri occorsi: f) su apparecchi mobili domestici (lavatrici, lavastoviglie, apparecchi termici ad uso domestico) e guasti provocati dal loro utilizzo o da rubinetterie non fisse a loro collegate; g) agli impianti generali idraulico, elettrico, del gas e del riscaldamento dell’edificio in cui è situata l’Abitazione dell’Assicurato a meno che non siano di uso esclusivo dell’Abitazione stessa; h) a seguito di gelo, stillicidio, umidità, infiltrazioni, rigurgiti, straripamenti causati da incuria o lavori ai pozzi neri; i) a seguito di interruzione della fornitura di energia elettrica, del gas e dell’acqua da parte dell’Ente erogatore; j) a cancelli, porte, portoni d’accesso dell’edificio in cui è situata l’Abitazione assicurata, a meno che non siano di uso esclusivo dell’Abitazione. Sono inoltre sempre esclusi i costi relativi ai pezzi di ricambio e materiali sostitutivi e/o di uso corrente. 47 di 63 SA1989c_04.2013_1989/C 09/05/13 16.02 Pagina 48 ART. 48 – DELIMITAZIONE DELLE GARANZIE La Società non riconosce rimborsi né indennizzi compensativi per prestazioni organizzate da altre compagnie di assicurazione o da altri enti o che non siano state richieste preventivamente alla Struttura Organizzativa e da questa organizzate. Eccezionalmente il rimborso può essere riconosciuto entro i limiti previsti dalla Polizza nel caso in cui la Struttura Organizzativa, preventivamente contattata, abbia autorizzato l’Assicurato a gestire autonomamente l’organizzazione dell’intervento di assistenza. In quest’ultimo caso devono pervenire alla Società i giustificativi, in originale, delle spese sostenute dall’Assicurato. La Società non riconosce rimborsi né importi compensativi relativi a coperture della Società delle quali l’Assicurato non ha usufruito per sua scelta o perché non ne ha avuto la necessità. La Società non assume responsabilità per danni conseguenti ad un suo ritardato o mancato intervento dovuto a caso fortuito, causa di forza maggiore o a inesatte o incomplete informazioni fornite dall’Assicurato. Eventuali eccedenze di onorari dei professionisti intervenuti rispetto agli indennizzi a carico della Società, dovranno essere corrisposte direttamente dall’Assicurato al professionista intervenuto. Per interventi che richiedano l’accesso o che interessino materialmente unità immobiliari abitative o commerciali adiacenti l’Abitazione, sarà necessario il preventivo consenso scritto da parte dei Terzi proprietari delle unità immobiliari interessate. Per gli interventi di artigiani, la Società non riconosce anticipi di denaro, rimborsi o indennizzi compensativi per i pezzi di ricambio, i materiali sostitutivi e/o di uso corrente. Gli importi riconosciuti dalla Società a titolo di anticipo, sui quali non saranno applicati interessi, devono essere restituiti entro trenta giorni dalla messa a disposizione. Chi ottiene un anticipo di denaro deve fornire adeguate garanzie bancarie e sottoscrivere la ricevuta che gli verrà sottoposta dagli incaricati della Società ed attenersi alle disposizioni che gli saranno impartite dalla Struttura Organizzativa. 48 di 63 SA1989c_04.2013_1989/C 09/05/13 16.02 Pagina 49 NORME CHE REGOLANO LA LIQUIDAZIONE SINISTRI Per le Sezioni: A – Incendio ed altri danni ai beni B – Terremoto C – Furto e Rapina ART. 49 – TITOLARITÁ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA Le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dalla Polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalle Società. L’accertamento e la liquidazione dei danni sono vincolanti anche per l’Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà impugnativa. L’Indennizzo liquidato a termini di Polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti, o con il consenso, dei titolari dell’interesse assicurato. ART. 50 – OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO In caso di Sinistro il Contraente/Assicurato deve: a) fare quanto gli è possibile per diminuire il danno. Le relative spese sono a carico della Società, ai sensi dell’art. 1914 Codice Civile; b) darne avviso per iscritto alla Società entro dieci giorni da quando ne ha avuto conoscenza, ai sensi dell’art. 1913 Codice Civile. Il Contraente e/o l’Assicurato deve altresì: c) fare, nei cinque giorni successivi, relativamente a danni da Incendio, atti vandalici e dolosi, Furto, Rapina o Estorsione, Scippo o borseggio ed in tutti i casi previsti dalla legge, dichiarazione scritta all’Autorità competente, precisando, in particolare, il momento dell’inizio del Sinistro, la causa presunta del Sinistro e l’importo approssimativo del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società; d) conservare, salvo le modifiche dello stato delle cose nella misura strettamente necessaria al ripristino delle normali condizioni di sicurezza ed agibilità, le tracce ed i residui del Sinistro fino alla liquidazione del danno, senza avere per questo diritto ad indennità alcuna. Tale obbligo decade dal momento del sopralluogo del perito incaricato dalla Società per l’accertamento del danno e, comunque, una volta decorsi 30 giorni dalla data di ricevimento della denuncia di Sinistro da parte della Società; e) mettere a disposizione della Società e del perito incaricato ogni documento utile ed ogni altro elemento che possa comprovare il danno; f) qualora siano distrutti o sottratti titoli di credito, denunciare il fatto ai debitori nonché esperire, ove ricorra il caso, la procedura di ammortamento. Le relative spese saranno a carico della Società. ART. 51 – ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO Il Contraente o l’Assicurato che esagera dolosamente l’ammontare del danno, dichiara sottratte o distrutte cose che non esistevano al momento del Sinistro, occulta, sottrae o manomette cose non danneggiate, adopera a giustificazione mezzi menzogneri o fraudolenti, manomette od altera dolosamente le tracce ed i residui del Sinistro o gli indizi materiali del reato, decade da ogni diritto all’Indennizzo. 49 di 63 SA1989c_04.2013_1989/C 09/05/13 16.02 Pagina 50 ART. 52 – PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO L’ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità: a) direttamente dalla Società, o da un perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata oppure, a richiesta di una delle Parti; b) fra due Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico. I due Periti devono nominare un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima, su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Perito ha la facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il Sinistro è avvenuto. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito, mentre quelle del terzo Perito sono ripartite a metà. ART. 53 – MANDATO DEI PERITI I Periti devono: 1) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del Sinistro; 2) verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del Sinistro esistevano circostanze che avevano aggravato il Rischio e non erano state comunicate, nonché verificare se l’Assicurato o il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all’art. 50; 3) verificare l’esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le medesime avevano al momento del Sinistro, secondo i criteri di valutazione stabiliti dall’art. 54; 4) procedere alla stima del danno, comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero. Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell’art. 52 i risultati delle operazioni peritali, concertate dai Periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. I risultati di cui ai punti 3) e 4) sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin d’ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l’indennizzabilità dei danni. La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità. ART. 54 – DETERMINAZIONE DEI DANNI INDENNIZZABILI Premesso che la determinazione del danno viene eseguita per ogni singola partita della Polizza, l’attribuzione del valore che le cose assicurate – illese, danneggiate, sottratte o distrutte – avevano al momento del sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri: 50 di 63 SA1989c_04.2013_1989/C 09/05/13 16.02 Pagina 51 a) Fabbricato: in quanto operante il criterio “Valore a Nuovo”, si stima la spesa necessaria per l’integrale ricostruzione a nuovo del fabbricato assicurato, escluso il valore dell’area. La relativa determinazione del danno viene eseguita stimando a nuovo la spesa necessaria per ricostruire le parti distrutte o per riparare quelle danneggiate, deducendo solo il valore ricavabile dai residui delle parti suddette. b) Contenuto e Preziosi e gioielli: in quanto operante il criterio “Valore a Nuovo”, si stima il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove od equivalenti per rendimento economico. La relativa determinazione del danno viene eseguita stimando la spesa necessaria per rimpiazzare le cose assicurate o per riparare quelle danneggiate, deducendo il valore ricavabile dai residui delle parti suddette. c) Arazzi, tappeti, quadri e simili oggetti d’arte e di antiquariato: si stima il valore corrente di mercato. d) Titoli di credito: per i quali è ammessa la procedura di ammortamento, l’assicurazione è prestata solamente per le spese sostenute dall’Assicurato per la procedura stabilita dalla legge per l’ammortamento e, pertanto, anche ai fini dei limiti di risarcimento, si avrà riguardo all’ammontare di dette spese e non al valore dei titoli. e) Collezioni: si stima il valore dei singoli pezzi danneggiati, sottratti o distrutti, escluso in ogni caso il conseguente deprezzamento della collezione o delle rispettive parti. ART. 55 – LIMITI DEL VALORE A NUOVO Relativamente agli enti assicurati in base al criterio di stima a “Valore a Nuovo” resta inteso fra le Parti che il predetto criterio verrà applicato nei seguenti termini: per Fabbricato: in nessun caso potrà essere indennizzato importo superiore al triplo del relativo valore determinato in base al criterio di stima a “Valore Commerciale”; per Contenuto e Preziosi e gioielli: secondo quanto stabilito dall’art. 54 lettera b). Il pagamento della differenza tra il danno stimato secondo il criterio del “Valore a Nuovo” ed il criterio del “Valore Commerciale” sarà effettuato dalla Società a completamento della riparazione, rimpiazzo o ricostruzione, purché effettuati entro 18 mesi dal Sinistro. Nel caso in cui la riparazione, il rimpiazzo o la ricostruzione venissero effettuati oltre tale termine, la Società corrisponderà l’Indennizzo con il solo criterio del “Valore Commerciale”. ART. 56 – RIDUZIONE DELLE SOMME ASSICURATE IN SEGUITO A SINISTRO FURTO E RAPINA In caso di Sinistro, le somme assicurate con le singole partite di Polizza s’intendono ridotte, con effetto immediato e fino alla scadenza del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello dell’Indennizzo, al netto di eventuali Franchigie e/o Scoperti e senza corrispondente restituzione del Premio. Qualora a seguito del Sinistro stesso la Società o l’Assicurato decidessero invece di recedere dal contratto, si farà luogo al rimborso del Premio netto non goduto sulle somme assicurate rimaste in essere. ART. 57 – RECUPERO DELLE COSE RUBATE O RAPINATE Se le cose rubate o rapinate sono recuperate in tutto o in parte, il Contraente o l’Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne abbia avuto notizia. Le cose recuperate divengono di proprietà della Società, se questa ha risarcito integralmente il 51 di 63 SA1989c_04.2013_1989/C 09/05/13 16.02 Pagina 52 danno. Se, invece, la Società ha risarcito il danno soltanto in parte, il valore del recupero spetta all’Assicurato sino alla concorrenza della parte di danno eventualmente rimasta scoperta d’assicurazione; il resto spetta alla Società. In ogni caso l’Assicurato ha facoltà di conservare le cose recuperate previa restituzione alla Società dell’Indennizzo ricevuto. In caso di recupero prima del risarcimento del danno, la Società risponde soltanto dei danneggiamenti eventualmente sofferti dalle cose rubate o rapinate in conseguenza del Sinistro. ART. 58 – ASSICURAZIONE PARZIALE E REGOLA PROPORZIONALE Se dalle stime fatte risulta che il valore di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedeva al momento del Sinistro la somma rispettivamente assicurata con le partite stesse, l’assicurato sopporta la parte proporzionale del danno per ciascuna partita relativamente alla quale risulta l’eccedenza, esclusa ogni compensazione con somme assicurate riguardanti altre partite, così come disposto dall’art. 1907 del Codice Civile. Resta inteso fra le Parti che non si darà luogo all’applicazione della proporzionale per le partite la cui somma assicurata, maggiorata del 20%, non sia inferiore al valore risultante al momento del Sinistro; qualora inferiore, il disposto del comma precedente rimarrà operativo in proporzione al rapporto tra la somma assicurata maggiorata del 20% ed il valore suddetto. ART. 59 – ASSICURAZIONE A PRIMO RISCHIO ASSOLUTO Laddove l’Assicurazione è prestata a Primo Rischio Assoluto, in caso di Sinistro, non troverà applicazione il disposto dell’art. 1907 del Codice Civile. ART. 60 – ANTICIPO DELL’INDENNIZZO La Società anticipa un importo fino al 50% del presumibile Indennizzo, in base alle risultanze acquisite, purché: a) non siano sorte contestazioni sull’indennizzabilità del Sinistro; b) l’Assicurato abbia adempiuto agli obblighi previsti dalla Polizza; c) l’Assicurato ne faccia esplicita richiesta e siano trascorsi almeno 60 giorni dalla data di presentazione della denuncia circostanziata del Sinistro; d) il presumibile Indennizzo complessivo non sia inferiore ad € 25.000,00 (venticinquemila); e) non sussistano vincoli, ipoteche, istruttorie penali in corso a carico dell’Assicurato. L’obbligo della Società dovrà essere soddisfatto entro 30 giorni dalla data di richiesta dell’anticipo. L’anticipo non potrà comunque essere superiore a € 150.000,00 (centocinquantamila). ART. 61 – LIMITE MASSIMO DELL’INDENNIZZO Salvo il caso previsto dall’art. 1914 del Codice Civile, a nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare una somma maggiore di quella assicurata. ART. 62 – PAGAMENTO DELL’INDENNIZZO Il pagamento dell’Indennizzo viene eseguito dalla Società presso la propria Sede, ovvero presso la sede dell’Agenzia alla quale è stata assegnata la Polizza, entro trenta giorni dalla data dell’atto di liquidazione amichevole o del verbale di perizia e sempreché non sia stata fatta opposizione e si sia verificata la titolarità dell’interesse assicurato. Se sull’ammontare 52 di 63 SA1989c_04.2013_1989/C 09/05/13 16.02 Pagina 53 dell’Indennizzo viene notificato un atto di cessione, oppure se l’Assicurato non è in grado, per qualunque motivo, di dare quietanza del pagamento alla Società, a carico di questa non decorrono interessi. La Società ha facoltà di depositare, con pieno effetto liberatorio, l’importo dell’Indennizzo dovuto presso la Cassa Depositi e Prestiti o presso un Istituto di Credito, a nome dell’Assicurato, con l’annotazione dei vincoli dai quali esso è gravato. ART. 63 – RINUNCIA ALLA RIVALSA La Società rinuncia – salvo il caso di dolo – al diritto di surroga derivante dall’art. 1916 Codice Civile verso le persone delle quali il Contraente deve rispondere ai sensi di legge e verso le Società controllate, consociate e collegate, purché l’Assicurato o il Contraente non eserciti egli stesso l’azione di regresso verso il responsabile. ART. 64 - SERVIZIO DI EMERGENZA BELFOR IN CASO DI SINISTRO Fermo quanto stabilito dall’art. 50 – Obblighi in caso di sinistro, il Contraente e/o l’Assicurato ha la facoltà di richiedere, in caso di Sinistro che abbia colpito la Dimora Abituale e che sia indennizzabile a termini della Sezione A di Polizza, per il quale l’Indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno € 10.000,00 (diecimila), l’intervento di tecnici della Belfor Italia Srl, azienda specializzata nella gestione di servizi di emergenza in caso di Sinistro. I servizi, i cui contenuti sono definiti nell’allegato 1 di Polizza che segue, possono essere attivati utilizzando il seguente numero verde: 800 820 189 attivo tutti i giorni dell’anno 24 ore su 24. Il personale inviato provvederà ad identificare e coordinare, con la collaborazione dell’Assicurato, tutte le azioni necessarie per limitare l’entità del danno e consentire una rapida ripresa dell’attività. Le spese sostenute per il salvataggio saranno rimborsate dalla Società secondo quanto stabilito dall’art. 1914 Codice Civile. In caso di Sinistro non indennizzabile l’Assicurato potrà, a sue spese, avvalersi in ogni caso dei servizi di Belfor Italia, rimanendo a carico della Società i soli costi relativi alla chiamata e trasferta dei tecnici di Belfor Italia. ATTENZIONE: UNA VOLTA FINITA L’EMERGENZA E MESSA IN SICUREZZA L’ABITAZIONE COLPITA DAL SINISTRO, I COSTI DELLA RIPARAZIONE, RICOSTRUZIONE O RIPRISTINO DEI BENI DANNEGGIATI NON COSTITUISCONO SPESE DI SALVATAGGIO; UN EVENTUALE INCARICO A BELFOR ITALIA SRL ANCHE PER TALI OPERAZIONI POTREBBE COMPORTARE COSTI NON COMPLETAMENTE INDENNIZZABILI DA PARTE DELLA SOCIETA’, SE ECCEDENTI L’IMPORTO STIMATO AI SENSI DELL’ART. 54. IN CASO DI SINISTRO E’ QUINDI PARTICOLARMENTE OPPORTUNO CHE L’ASSICURATO SI RIVOLGA ALL’INTERMEDIARIO CHE HA IN CARICO LA POLIZZA O AL LIQUIDATORE DELLA SOCIETA’ PER RICEVERE GLI EVENTUALI CHIARIMENTI NECESSARI. 53 di 63 SA1989c_04.2013_1989/C 09/05/13 16.02 Pagina 54 Per la Sezione D – Responsabilità Civile ART. 65 – DENUNCIA SINISTRO E OBBLIGHI RELATIVI In caso di Sinistro, il Contraente e/o l’Assicurato deve darne avviso scritto alla Società entro dieci giorni da quando ne è venuto a conoscenza. La denuncia deve essere fatta per iscritto e contenere la narrazione del fatto, l’indicazione delle conseguenze, il nome ed il domicilio dei danneggiati e dei testimoni, la data, il luogo e le cause del Sinistro. Alla denuncia devono poi fare seguito, nel minor tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al Sinistro. Il Contraente e/o l’Assicurato deve inoltre informare la Società delle procedure civili e penali contro di lui promosse ed astenersi da qualunque transazione e riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Se il Contraente e/o l’Assicurato omette di adempiere colposamente, in tutto od in parte, agli obblighi di cui sopra, la Società ha diritto di ridurre il risarcimento in ragione del pregiudizio sofferto. Qualora l’omissione sia dolosa in tutto o in parte, l’Assicurato perde il diritto all’Indennizzo. ART. 66 – PLURALITÁ DI ASSICURATI Il Massimale stabilito in Polizza sia per la R.C.T. sia per la R.C.O. per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati tra di loro. ART. 67 – GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede giudiziale che stragiudiziale, civile e penale, a nome dell’Assicurato, designando ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato stesso. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del Massimale stabilito in Polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto Massimale, le spese verranno ripartite fra Società e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. La Società non riconosce le spese sostenute dall’Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende, né delle spese di giustizia penale. ART. 68 – RINUNCIA ALLA RIVALSA La Società rinuncia – salvo il caso di dolo – al diritto di surroga derivante dall’art. 1916 Codice Civile verso le persone delle quali il Contraente deve rispondere ai sensi di legge e verso le Società controllate, consociate e collegate, purché l’Assicurato o il Contraente non eserciti egli stesso l’azione di regresso verso il responsabile. 54 di 63 SA1989c_04.2013_1989/C 09/05/13 16.02 Pagina 55 Per la Sezione E – Tutela giudiziaria PREMESSA La Società si avvale, per la gestione dei sinistri, di EUROPA TUTELA GIUDIZIARIA Compagnia di Assicurazioni S.p.A., con sede legale in Milano - Via Senigallia n. 18/2 - c.a.p. 20161 - Uffici di Milano - Via Senigallia n. 18/2 - c.a.p. 20161 - tel. 02/64021 - fax 02/64028454; Uffici di Firenze - Via Lorenzo il Magnifico n. 1 - c.a.p. 50129 - tel. 055/47941 - fax 055/4792087, in seguito denominata Europa, alla quale l’Assicurato può rivolgersi direttamente. ART. 69 – DENUNCIA SINISTRO In caso di Sinistro, l’Assicurato deve tempestivamente denunciare il Sinistro all’Agenzia alla quale è assegnata la Polizza oppure ad Europa in forma scritta trasmettendo inoltre tutti gli atti e documenti occorrenti nonché una precisa descrizione del fatto che ha originato il Sinistro. Deve inoltre trasmettere, con la massima urgenza, gli atti giudiziari notificatigli e, comunque, ogni altra comunicazione relativa al Sinistro. Contestualmente alla denuncia di Sinistro, l’Assicurato ha il diritto di indicare ad Europa un unico legale scelto fra coloro che esercitano nel circondario del Tribunale ove egli ha il suo domicilio o hanno sede gli Uffici Giudiziari competenti a giudicare la controversia. Nel caso in cui tale indicazione non avvenga, se non sussiste conflitto di interessi con Europa, quest’ultima è delegata a provvedere alla nomina di un legale al quale l’Assicurato dovrà conferire il proprio mandato ed altresì consegnare tutta la documentazione necessaria, regolarizzandola a proprie spese secondo le norme fiscali in vigore. ART. 70 – GESTIONE DEL SINISTRO Una volta ricevuta la denuncia del Sinistro, Europa metterà in atto uno o più tentativi di definizione bonaria della controversia e, ove ciò non sia possibile e sussistano comunque concrete possibilità per un accoglimento in sede giudiziaria delle pretese dell’Assicurato, e in ogni caso quando sia necessaria una difesa penale, Europa provvederà all’incarico formale del legale come sopra prescelto. La garanzia assicurativa è valida anche per i gradi di giudizio successivi al primo, sia in sede civile che penale, purché la prosecuzione dei giudizi stessi presenti concrete possibilità di un esito favorevole. L’Assicurato non può dare corso ad azioni di natura giudiziaria, raggiungere accordi o transazioni in corso di causa senza il preventivo benestare di Europa, pena il rimborso delle spese da questa sostenute. Per quanto riguarda le spese attinenti all’esecuzione forzata, Europa tiene indenne l’Assicurato limitatamente ai primi due tentativi. In caso di disaccordo tra l’Assicurato ed Europa in merito alla gestione del Sinistro (anche in caso di ricorso al Giudice Superiore in un procedimento civile o penale), l’Assicurato potrà scegliere: a) che la decisione venga demandata ad un arbitro designato di comune accordo dalle 55 di 63 SA1989c_04.2013_1989/C 09/05/13 16.02 Pagina 56 Parti o, in caso di mancanza di accordo, dal presidente del Tribunale competente ai sensi dell’art. 10. In tal caso ciascuna delle Parti contribuirà alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l’esito dell’arbitrato; b) di proseguire a proprie spese la controversia con facoltà di ottenere da Europa la rifusione delle spese sostenute e non liquidate, a condizione che il risultato conseguito sia più favorevole di quello prospettato dalla Società in linea di fatto e di diritto. L’Assicurato è tenuto in ogni caso a tenere informata Europa sugli sviluppi delle azioni promosse a sostegno delle sue pretese. La scelta di una delle due procedure esclude l’applicazione dell’altra. Le somme recuperate per capitali ed interessi spettano integralmente all’Assicurato. Gli onorari, le competenze e le spese liquidate saranno invece di spettanza di Europa. Per la Sezione F - Assistenza ART. 71 – MODALITÁ PER L’EROGAZIONE DELL’ASSISTENZA Per ottenere l’Assistenza, contattare sempre e preventivamente la Struttura Organizzativa, attraverso le seguenti modalità: NUMERO VERDE 800 256976 (con costo della telefonata a carico del destinatario - non valido per chiamate dall’estero) NUMERO URBANO +39 011 6523200 (con costo della telefonata a carico del chiamante) FAX +39 011 658652 E-MAIL [email protected] ART. 72 – OBBLIGHI DELL’ASSICURATO L’assistenza viene prestata esclusivamente tramite preventiva richiesta alla Struttura Organizzativa e devono essere comunicati i seguenti dati: – codice personale di riconoscimento; – generalità dell’Assicurato; – luogo presso il quale l’assistenza deve essere prestata; – tipo di intervento richiesto. La Struttura Organizzativa ha il diritto di verificare l’esistenza delle condizioni che rendono operante la garanzia; l’Assicurato è tenuto a fornire gli elementi necessari ad attestare l’effettivo verificarsi dell’evento. Ogni diritto derivante dal presente contratto deve essere esercitato dall’Assicurato, a pena di estinzione e decadenza, entro il termine tassativo di due anni dalla data dell’evento costitutivo del diritto stesso. 56 di 63 SA1989c_04.2013_1989/C 09/05/13 16.02 Pagina 57 ALLEGATO 1 - SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO P.I. RESIDENTIAL BELFOR 1. PROGRAMMA DI PRONTO INTERVENTO P.I. RESIDENTIAL BELFOR In caso di Sinistro inerente le garanzie di Polizza Nuova Casa & Cose, che abbia colpito la Dimora Abituale, il Contraente/Assicurato ha diritto al servizio di Pronto Intervento P.I.RESIDENTIAL, ovvero all’assistenza tecnica da parte di BELFOR Italia S.r.l., Società specializzata in interventi di salvataggio e risanamento a seguito di danni da sinistri Incendio e allagamento. 2. PRESTAZIONI GRATUITE PREVISTE DAL PROGRAMMA PRONTO INTERVENTO P.I. RESIDENTIAL Con la stipula della Polizza Nuova Casa & Cose con MILANO ASSICURAZIONI S.p.a. Divisione Sasa, il Contraente/Assicurato diventa membro del programma di Pronto Intervento P.I.RESIDENTIAL BELFOR garantendosi i seguenti vantaggi: • Disponibilità di un Numero Verde 800 820 189 attivo 24 ore su 24 per le richieste di pronto intervento ed assistenza tecnica in caso di Sinistro superiore a Euro 10.000,00 (diecimila/00). • Priorità di assistenza tecnica telefonica rispetto ai Clienti non convenzionati. • Sopralluogo gratuito sul luogo del Sinistro in tempi prestabiliti. • Emissione di proposta tecnico economica relativa alle operazioni di salvataggio e bonifica. Successivamente alla stipula della Polizza, MILANO ASSICURAZIONI S.p.a. Divisione Sasa comunicherà a BELFOR Italia S.r.l. le generalità del Contraente/Assicurato ed il numero di Polizza sottoscritto; BELFOR Italia S.r.l. provvederà alla registrazione ed all’attribuzione del Codice Identificativo P.I.RESIDENTIAL BELFOR. 3. COME ATTIVARE IL SERVIZIO IN CASO DI EMERGENZA SINISTRO: • Contattare tempestivamente il numero verde 800 820 189. • Fornire all’operatore telefonico il proprio nominativo, il numero di Polizza assicurativa ed un recapito telefonico. • Un Responsabile Tecnico BELFOR fornirà immediato supporto tecnico telefonico all’Assicurato, concordando tempi e modalità del sopralluogo operativo (tempo medio di sopralluogo 24 ore). • Durante il sopralluogo il Responsabile Tecnico BELFOR identificherà le operazioni di salvataggio, decontaminazione e ripristino necessarie per consentire il recupero dei beni danneggiati ed emetterà gratuitamente la relativa proposta tecnico economica. • Durante la valutazione del piano di intervento potranno essere concordati tempi e modalità operative in base alle esigenze dell’Assicurato. 4. SERVIZIO TRASPARENZA – INFORMAZIONI SUL SERVIZIO • L’intervento di BELFOR Italia S.r.l. prevede la programmazione ed esecuzione di tutti i lavori di bonifica necessari a riportare l’appartamento danneggiato, i suoi arredi e suppellettili allo stato precedente al Sinistro, attraverso la progettazione e 57 di 63 SA1989c_04.2013_1989/C 09/05/13 16.02 Pagina 58 • • • • • • • realizzazione di opere di muratura e tinteggiatura oltre alle più specifiche attività di decontaminazione da fumi Incendio, ripristino di impianti idraulici ed elettrici, interventi di deodorizzazione e deumidificazione. Ogni prestazione d’opera BELFOR Italia S.r.l. sarà oggetto di proposta tecnico economica e stipulazione di apposito contratto. I costi per interventi relativi alle suddette prestazioni d’opera saranno a carico del Contraente/Assicurato e, previa conferma dell’operatività di Polizza, potranno essere rimborsati da MILANO ASSICURAZIONI S.p.a. Divisione Sasa secondo quanto previsto dall’Art. 1914 del Codice Civile (Obbligo di salvataggio) e successivi. I tempi intercorrenti tra la chiamata ed il sopralluogo indicati in 24 ore, sono indicativi e non vincolanti. BELFOR Italia S.r.l. opera con cura e diligenza nel rispetto degli standard professionali delle tecniche di salvataggio e risanamento post Sinistro nazionali ed internazionali. Le procedure di intervento BELFOR Italia sono certificate ISO 9001. Le proposte tecniche economiche vengono scrupolosamente redatte con la massima trasparenza. La responsabilità per gli interventi effettuati e/o consigliati da BELFOR Italia S.r.l. resta ad esclusivo carico della stessa. BELFOR Italia S.r.l. opererà nel pieno rispetto dei tempi e modi operativi previsti dal piano tecnico economico di intervento. BELFOR Italia S.r.l. non sarà responsabile per modifiche delle condizioni operative dovute a cause di forza maggiore o per motivi non dipendenti dal proprio controllo o volontà. 5. CHI E’ BELFOR ITALIA BELFOR Italia S.r.l. è la filiale italiana di BELFOR Holding Inc., gruppo multinazionale attivo da oltre trent’anni nel settore del risanamento post-Sinistro Incendio, allagamento ed inquinamento. Più di 150 filiali nel mondo dislocate in 20 differenti nazioni e 4000 dipendenti permettono a BELFOR di rispondere alle richieste dei Clienti con rapidità e competenza indipendentemente dall’ubicazione del Cliente, dalla tipologia e dimensioni del Sinistro. Tecnologie all’avanguardia, metodi e prodotti brevettati permettono a BELFOR di raggiungere il principale obiettivo: limitare i danni con il massimo contenimento di costi e tempi. Ad integrazione dell’informativa ai sensi dell’ art. 13 del D.LGS. 196/2003, rilasciata a margine del presente contratto, MILANO ASSICURAZIONI S.p.a. Divisione Sasa informa che, al fine di fornire i servizi di sopra indicati, comunica alcuni dati di Polizza a BELFOR Italia S.r.l. - titolare di autonomo trattamento – e viene dalla stessa informata sugli interventi effettuati. Inoltre, al fine di dare esecuzione al contratto di assicurazione, MILANO ASSICURAZIONI S.p.a. Divisione Sasa può avvalersi dei dati raccolti da BELFOR Italia S.r.l. in caso di intervento. Apponendo la firma alla presente Polizza l’interessato esprime il consenso ai trattamenti suindicati da parte di MILANO ASSICURAZIONI S.p.a. Divisione Sasa. 58 di 63 SA1989c_04.2013_1989/C 09/05/13 16.02 Pagina 59 ARTICOLI DEL CODICE CIVILE DI PARTICOLARE RILEVANZA PER L’ASSICURATO ART. 1341 – CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell’altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l’ordinaria diligenza. In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l’esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell’altro Contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi Terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell’autorità giudiziaria. ART. 1342 – CONTRATTO CONCLUSO MEDIANTE MODULI O FORMULARI Nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte al modulo o al formulario prevalgono su quelle del modulo o del formulario qualora siano incompatibili con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate. Si osserva inoltre la disposizione del secondo comma dell’articolo precedente (2) (4). ART. 1588 – PERDITA E DETERIORAMENTO DELLA COSA LOCATA Il conduttore risponde della perdita e del deterioramento della cosa che avvengono nel corso della locazione, anche se derivanti da Incendio, qualora non provi che siano accaduti per causa a lui non imputabile. È pure responsabile della perdita e del deterioramento cagionati da persona che egli ha ammesse, anche temporaneamente, all’uso o al godimento della cosa. ART. 1589 – INCENDIO DI COSA ASSICURATA Se la cosa distrutta o deteriorata per Incendio era stata assicurata dal locatore o per conto di questo, la responsabilità del conduttore verso il locatore è limitata alla differenza tra l’Indennizzo corrisposto dall’assicuratore e il danno effettivo. Quando si tratta di cosa mobile stimata e l’assicurazione è stata fatta per valore uguale alla stima, cessa ogni responsabilità del conduttore in confronto del locatore, se questi è indennizzato dall’assicuratore. Sono salve in ogni caso le norme concernenti il diritto di surrogazione dell’assicuratore. ART. 1611 – INCENDIO DI CASA ABITATA DA PIÙ INQUILINI Se si tratta di casa occupata da più inquilini, tutti sono responsabili verso il locatore del danno prodotto dall’incendio, proporzionalmente al valore della parte occupata. Se nella casa abita anche il locatore, si detrae dalla somma dovuta una quota corrispondente alla parte da lui occupata. La disposizione del comma precedente non si applica se si prova che l’Incendio è cominciato dall’abitazione di uno degli inquilini, ovvero se alcuno di questi prova che l’Incendio non è potuto cominciare nella sua abitazione. 59 di 63 SA1989c_04.2013_1989/C 09/05/13 16.02 Pagina 60 ART. 1892 – DICHIARAZIONI INESATTE E RETICENZE CON DOLO E COLPA GRAVE Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l’assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave. L’assicuratore decade dal diritto d’impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere esercitare l’impugnazione. L’assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l’annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata. Se l’assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisse la dichiarazione inesatta o la reticenza. ART. 1893 – DICHIARAZIONE INESATTE E RETICENZE SENZA DOLO O COLPA GRAVE Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l’assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all’assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza. Se il sinistro si verifica prima dell’inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall’assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose. ART. 1894 – ASSICURAZIONE IN NOME O PER CONTO DI TERZI Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell’inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell’assicuratore le disposizioni degli artt. 1892 e 1893. ART. 1897 – DIMINUZIONE DEL RISCHIO Se il contraente comunica all’assicuratore mutamenti che producono una diminuzione del rischio tale che, se fosse stata conosciuta al momento della conclusione del contratto avrebbe portato alla stipulazione di un premio minore, l’assicuratore, a decorrere dalla scadenza del premio o della rata di premio successiva alla comunicazione suddetta, non può esigere che il minor premio, ma ha facoltà di recedere dal contratto entro due mesi dal giorno in cui è stata fatta la comunicazione. La dichiarazione di recesso dal contratto ha effetto dopo un mese. ART. 1898 – AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO Il contraente ha l’obbligo di dare immediato avviso all’assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito o fosse stato conosciuto dall’assicuratore al momento della conclusione del contratto, l’assicuratore non avrebbe consentito l’assicurazione o l’avrebbe consentita per un premio più elevato. L’assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto 60 di 63 SA1989c_04.2013_1989/C 09/05/13 16.02 Pagina 61 all’assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l’avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell’aggravamento del rischio. Il recesso dell’assicuratore ha effetto immediato se l’aggravamento è tale che l’assicuratore non avrebbe consentito l’assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l’aggravamento del Rischio è tale che per l’assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore. Spettano all’assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso. Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l’efficacia del recesso, l’assicuratore non risponde qualora l’aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito l’assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti, la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al momento del contratto stesso. ART. 1900 – SINISTRI CAGIONATI CON DOLO O CON COLPA GRAVE DELL’ASSICURATO O DEI DIPENDENTI L’assicuratore non è obbligato per i sinistri cagionati da dolo o da colpa grave del Contraente, dell’assicurato o del beneficiario, salvo patto contrario per i casi di colpa grave. L’assicuratore è obbligato per il sinistro cagionato da dolo o da colpa grave delle persone del fatto delle quali l’Assicurato deve rispondere. Egli è obbligato altresì, nonostante patto contrario, per i sinistri conseguenti ad atti del contraente, dell’assicurato o del beneficiario, compiuti per dovere di solidarietà umana o nella tutela degli interessi comuni all’assicuratore. ART. 1901 – MANCATO PAGAMENTO DEL PREMIO Se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l’assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto. Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l’assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza. Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risoluto di diritto se l’assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l’assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese. La presente norma non si applica alle assicurazioni sulla vita. ART. 1907 – ASSICURAZIONE PARZIALE Se l’assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro, l’assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto. ART. 1910 – ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l’assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore. 61 di 63 SA1989c_04.2013_1989/C 09/05/13 16.02 Pagina 62 Se l’assicurato omette dolosamente di dare l’avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l’indennità. Nel caso di sinistro, l’assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell’art. 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L’assicurato può richiedere a ciascun assicuratore l’indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse non superino l’ammontare del danno. L’assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è insolvente, la sua quota viene ripartita tra gli altri assicuratori. ART. 1912 – TERREMOTO, GUERRA, INSURREZIONE, TUMULTI POPOLARI Salvo patto contrario, l’assicuratore non è obbligato per i danni determinati da movimenti tellurici, da guerra, da insurrezione o da tumulti popolari. ART. 1913 – AVVISO ALL’ASSICURATORE IN CASO DI SINISTRO L’assicurato deve dare avviso del sinistro all’assicuratore o all’agente autorizzato a concludere il contratto, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l’assicurato ne ha avuta conoscenza. Non è necessario l’avviso, se l’assicuratore o l’agente autorizzato alla conclusione del contratto interviene entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro. Nelle assicurazioni contro la mortalità del bestiame l’avviso, salvo patto contrario, deve essere dato entro ventiquattro ore. ART. 1914 – OBBLIGO DI SALVATAGGIO L’Assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno. Le spese fatte a questo scopo dall’assicurato sono a carico dell’assicuratore, in proporzione al valore assicurato rispetto a quello che la cosa aveva nel tempo del sinistro, anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata, e anche se non si è raggiunto lo scopo salvo che l’assicuratore provi che le spese sono state fatte inconsideratamente. L’assicuratore risponde dei danni materiali direttamente derivati alle cose assicurate dai mezzi adoperati dall’Assicurato per evitare o diminuire i danni del sinistro, salvo che egli provi che tali mezzi sono stati adoperati inconsideratamente. L’intervento dell’assicuratore per il salvataggio delle cose assicurate e per la loro conservazione non pregiudica i suoi diritti. L’assicuratore che interviene al salvataggio deve, se richiesto dall’assicurato, anticiparne le spese o concorrere in proporzione del valore assicurato. ART. 1915 – INADEMPIMENTO DELL’OBBLIGO DI AVVISO O DI SALVATAGGIO L’Assicurato che dolosamente non adempie l’obbligo dell’avviso o del salvataggio perde il diritto all’indennità. Se l’Assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l’assicuratore ha diritto di ridurre l’indennità in ragione del pregiudizio sofferto. ART. 1916 – DIRITTO DI SURROGAZIONE DELL’ASSICURATORE Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli affiliati, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell’Assicurato stabilmente con lui 62 di 63 SA1989c_04.2013_1989/C 09/05/13 16.02 Pagina 63 conviventi o da domestici. L’Assicurato è responsabile verso l’assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali. ART. 1917 – ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÁ CIVILE Nell’assicurazione della responsabilità civile (1) l’assicuratore è obbligato a tenere indenne l’assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell’assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto. Sono esclusi i danni derivanti da fatti dolosi. L’assicuratore ha facoltà, previa comunicazione all’assicurato, di pagare direttamente al terzo danneggiato l’indennità dovuta, ed è obbligato al pagamento diretto se l’assicurato lo richiede (2). Le spese sostenute per resistere all’azione del danneggiato contro l’assicurato sono a carico dell’assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. Tuttavia, nel caso che sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e assicurato in proporzione del rispettivo interesse. L’assicurato, convenuto dal danneggiato, può chiamare in causa l’assicuratore (3). ART. 2048 – RESPONSABILITÁ DEI GENITORI, DEI TUTORI, DEI PRECETTORI E DEI MAESTRI D’ARTE Il padre e la madre, o il tutore, sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette alla tutela, che abitano con essi. La stessa disposizione si applica all’affiliante. I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un’arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto. ART. 2049 – RESPONSABILITÁ DEI PADRONI E DEI COMMITTENTI I padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell’esercizio delle incombenze a cui sono adibiti. (1) V. Legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile nonché Legge 26 febbraio 1977, n. 39 contenente modifiche alla disciplina dell’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile. (2) V. art. 18 Legge 24 dicembre 1969, n.990. (3) V. artt. 17, 18, 22, 26 Legge 24 dicembre 1969, n.990 nonché artt. 3, 4, 5, 5 bis Decreto Legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito in Legge 26 febbraio 1977, n. 39, riportati in Appendice, II, 1, 2. Mod. SA1989/C - Ed. 04/2013 63 di 63 SA1989c_04.2013_1989/C 09/05/13 16.02 Pagina 64 Mod. SA1989/c - Ed. 04/2013 MILANO ASSICURAZIONI S.p.A. Sede Legale e Direzione 20161 Milano - Via Senigallia, 18/2 Tel. (+39) 02.6402.1 - Fax (+39) 02.6402.2331 www.milass.it Divisione SASA Direzione Trieste 34123 Trieste - Riva Tommaso Gulli, 12 Tel (+39) 040.3190.111 Fax (+39) 040.300.624 MILANO ASSICURAZIONI S.p.A. Capitale sociale € 373.682.600,42 int. vers. - Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Codice Fiscale e Partita I.V.A. 00957670151 - Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni (art. 65 R.D.L. 29-4-1923 n. 966) - Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A., iscritta all’Albo Imprese di Assicurazione e riassicurazione Sez. I al n. 1.00010 e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all’Albo dei gruppi assicurativi al n. 046 Edizione 04/2013