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Contratto comodato alloggio custode

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Contratto comodato alloggio custode
CONTRATTO
PRESSO
DI
IL
COMODATO
POLO
D’USO
DELL’ALLOGGIO
SCOLASTICO
DI
VIA
SITUATO
DOSSOLO
PER
L’ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI CUSTODIA E VIGILANZA
REP. N. _____
L’anno
duemiladieci,
addì
__________
del
mese
di
, in Gavardo e nella Residenza Municipale.
Innanzi a me Bertazzoli Dr. Paolo, Segretario del
Comune di Gavardo, senza l’assistenza dei testimoni
per
espressa
rinuncia
fattavi
di
comune
accordo
dalle parti, aventi i requisiti di legge, con il mio
consenso, sono comparsi:
il
COMUNE
di
00647290170
e
GAVARDO
partita
persona del
(Brescia)
IVA
n.
-
codice
00574320982
, nato a
fiscale
-,
(BS) il
in
,
nella sua qualità di Responsabile dell’Area Socio culturale del Comune di Gavardo, domiciliato per la
carica rivestita presso la casa comunale, sita in
Piazza G. Marconi n. 7, il quale dichiara di agire
in
nome,
per
dell’Amministrazione
conto
e
comunale
che
nell’interesse
rappresenta,
al
presente atto autorizzato in forza del decreto del
Sindaco del
, e della deliberazione della
Giunta Comunale n. 176 del 20.10.2010, dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi di legge, che in
copia conforme all’originale si allega al presente
contratto sotto la lettera “A”;
i/le signori/e
,
nato a
il
,
nella loro qualità di membri maggiorenni del nucleo
familiare
aggiudicatario
del
bando
per
la
concessione in comodato d’uso dell’alloggio situato
presso
il
polo
scolastico
di
via
Dossolo,
risulta dalla propria determinazione n.
del
approvazione
in
conforme
del
verbale
all’originale
di
si
gara,
che
allega
al
come
di
copia
presente
contratto sotto la lettera “B”;
Detti
comparenti,
carica
io
della
Segretario
cui
identità,
Comunale
sono
capacità
e
personalmente
certo, mi premettono che:
- il Comune di Gavardo, in forza della deliberazione
della Giunta Comunale n.
del
, ha indetto il
bando prima richiamato;
- in data
2010 si è svolta la seduta della
commissione per la formazione della graduatoria;
-
il
Comune
Responsabile
di
Gavardo,
dell’Area
con
Socio
determinazione
Culturale
n
del
del
ha approvato il verbale prima richiamato;
-
ai
sensi
intende
dell’art.
concesso
in
1
del
comodato
bando
l’alloggio
esclusivamente
si
per
l’espletamento dei servizi di custodia e vigilanza
oggetto del bando;
- i signori richiamati in premessa sono i membri
maggiorenni
del
nucleo
familiare
aggiudicatario
della selezione prima indicata;
Tutto ciò premesso, le parti come sopra comparse e
costituite, convengono e stipulano quanto segue :
Art. 1 – PREMESSE
Le
premesse
costituiscono
parte
integrante
del
presente contratto di comodato.
Art. 2 - OGGETTO
Il Comune di Gavardo dà in comodato d’uso gratuito
al nucleo familiare, composto dai signori
nato a
, l’alloggio di proprietà comunale situato in via
Dossolo al primo piano, foglio
subalterno
, mappale
,
, composto da 6 vani oltre al
terrazzo e alle relative scale di accesso, per una
superficie
pari
a
mq
70,20,
esclusivamente
per
l’espletamento dei servizi di custodia e vigilanza
degli immobili indicati, così come specificati ed
indicati nel bando di gara (art 5). Della consegna
dell’alloggio e delle chiavi viene redatto apposito
verbale sottoscritto da entrambe le parti.
Art. 3 – DURATA
La
durata
gennaio
del
2011
31.07.2015.
A
presente
e
contratto
scadrà
quest’ultima
decorre
dal
improrogabilmente
data
il
01
il
contratto
s’intenderà
necessità
automaticamente
di
nessun
risolto,
preavviso,
e
senza
la
pertanto
il
comodatario si obbliga alla restituzione immediata
dell’immobile. Il comodante può esigerne l’immediata
restituzione nell’ipotesi di sopravvenuta ed urgente
necessità.
Art. 4 – RESTITUZIONE DELL’IMMOBILE
Il comodatario s’impegna a riconsegnare l’immobile
nelle
medesime
condizioni
trovate
alla
consegna,
salvo il normale deperimento d’uso. Alla scadenza
del contratto, le migliorie, riparazioni o modifiche
eseguite
comodante
dal
comodatario
senza
obbligo
saranno
di
acquisite
compenso,
dal
anche
se
eseguite con il consenso dello stesso.
Art. 5 – SPESE E MANUTENZIONE DELL’IMMOBILE
Le
spese
relative
alla
manutenzione
ordinaria,
compresa quelle concernenti la caldaia, e per le
varie utenze dell’alloggio (gas, energia elettrica,
acqua, tariffa rifiuti, telefono, adsl ecc…) sono a
carico del comodatario.
La
manutenzione
straordinaria
è
a
carico
del
comodante; il comodatario ha il diritto di essere
rimborsato delle spese straordinarie sostenute per
la
conservazione
della
necessarie ed urgenti.
cosa,
se
queste
erano
Art. 6 – OBBLIGHI DEL COMODATARIO
Il comodatario è tenuto a custodire e a conservare
la cosa con la diligenza del buon padre di famiglia
e
non
può
concedere
a
terzi
il
godimento
della
stessa, neppure temporaneo, sia a titolo gratuito
sia a titolo oneroso.
Il
comodatario
danni
che
a
garantisce
questo
il
comodante
possano
derivare
contro
da
i
fatto,
omissione o colpa propri o di terzi in genere e lo
solleva da ogni responsabilità nei confronti propri
e
di
terzi
per
dall’immobile
in
esonerato
ogni
da
eventuali
oggetto.
Il
danni
derivanti
comodante
responsabilità
per
è
inoltre
l’eventuale
scarsità o mancanza di acqua, del gas o dell’energia
elettrica
per
la
mancata
fornitura
di
qualsiasi
servizio afferente all’immobile stesso, ivi compreso
il riscaldamento.
Il
comodatario
oggetto
del
è
costituito
presente
custode
contratto
ed
è
dell’immobile
direttamente
responsabile verso il Comune di Gavardo ed i terzi
dei danni causati per sua colpa da spandimento di
acque, fughe di gas, ecc… e da ogni altro abuso o
trascuratezza nell’uso dell’alloggio.
Art. 7 – DIRITTI E DOVERI DEL COMODATARIO
L’assegnatario
ha
il
diritto
di
parcheggiare
nel
piazzale compreso fra le due scuole un massimo di n.
2 autoveicoli più un motociclo.
E’
fatto
tassativo
divieto,
pena
la
risoluzione
immediata del contratto di comodato ed il rilascio
dell’alloggio,
di
svolgere
o
esercitare
nell’alloggio qualsiasi attività lavorativa, locare
o sub locare, anche parzialmente, l’alloggio o i
locali assegnati, dare alloggio od ospitalità con
carattere di continuità a persone estranee al nucleo
familiare, escluso il caso di accrescimento naturale
(nascita
di
immobili
figli),
senza
l’espletamento
accedere
che
del
vi
ai
sia
servizio,
locali
la
ed
agli
necessità
per
detenere
animali
domestici e non, utilizzare le aree scoperte e le
strutture
in
custodia
per
attività
che
possano
arrecare disturbo o danno (feste, intrattenimenti,
giochi ecc…).
E’ fatto obbligo al nucleo familiare assegnatario
mantenere,
per
tutta
la
durata
del
contratto
di
comodato, i requisiti previsti all’art. 2 del bando,
escluso solamente il limite d’età di 55 anni, che
può essere superato nel corso dello svolgimento dei
servizi.
Art. 8 – RINUNCIA O DISDETTA
Essendo
l’alloggio
assegnato
subordinato
all’espletamento
bando,
la
custodia
dei
rinuncia
e
contratto
servizi
ad
vigilanza
di
e
comodato
contemporaneamente
oggetto
effettuare
la
del
i
disdetta
devono
presente
servizi
del
essere
di
presente
presentate
all’Amministrazione
Comunale
almeno 6 mesi prima della data prevista, al fine di
garantire il reperimento di un nuovo custode.
Il dimissionario s’impegna a garantire il passaggio
di consegne al nuovo custode per un periodo pari a
quindici giorni dalla data d’insediamento del nuovo
assegnatario.
Art. 9 – DIRITTO D’ISPEZIONE
L’Amministrazione Comunale si riserva il diritto e
la facoltà di ispezionare l’alloggio con preavviso
almeno di 48 ore.
Art. 10 – SPESE DI REGISTRAZIONE
Le spese di registrazione del presente atto sono a
carico del comodatario.
Art. 11 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Il mancato adempimento di uno degli obblighi di cui
al
presente
contratto
ed,
in
particolare,
degli
obblighi imposti dai precedenti articoli e dal bando
di
selezione,
risoluzione
del
costituiscono
contratto.
La
giusta
stessa
causa
deve
di
essere
comunicata per iscritto, dopo aver contestato sempre
per iscritto almeno tre infrazioni.
La
risoluzione
del
contratto
ha
efficacia
dal
momento in cui l’Amministrazione Comunale comunica
al
custode
la
data
ultima
e
definitiva
per
il
rilascio dell’immobile.
Art. 12 - MODIFICHE CONTRATTUALI
Qualsiasi
modifica
al
presente
accordo
non
sarà
valida e vincolante, ove non risulti da atto scritto
firmato da ciascuna delle Parti.
Art. 13 – CLAUSOLA DI CONCILIAZIONE
Tutte
le
contratto,
29.12.1993,
prima
del
controversie
ai
n.
sensi
580,
ricorso
ordinaria,
su
tentativo
di
derivanti
dell’art.
dovranno
alla
richiesta
conciliazione
2
una
presente
della
essere
autorità
di
dal
legge
sottoposte,
giurisdizionale
delle
effettuato
parti,
a
da
un
conciliatore che sarà nominato ed opererà secondo le
procedure definite nel Regolamento di Conciliazione
della Camera di Commercio di Brescia, che le parti
dichiarano fin d’ora di conoscere ed accettare.
Art. 14 - DISCIPLINA DEL PRESENTE ACCORDO
Per tutto quanto non previsto nel presente contratto
si applicano gli articoli 1803 e seguenti del codice
civile.
Art. 15 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del D. Lgs. n.196 del 30 giugno 2003, e
successive modifiche, le parti dichiarano che i dati
personali contenuti nel presente contratto verranno
trattati
esclusivamente
attività
e
per
per
lo
l’assolvimento
svolgimento
degli
delle
obblighi
previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in
materia.
Le parti mi esentano dalla lettura degli allegati
“A” e “B” avendone già preso conoscenza.
E
richiesto,
io
Segretario
Comunale
ho
ricevuto
quest’atto da me pubblicato mediante lettura fattane
alle parti, omessi gli allegati, che a mia domanda
lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà ed in
segno
di
accettazione
lo
sottoscrivono
con
me
Segretario Comunale.
Consta di n. 09 pagine intere e fin qui della nona
dattiloscritte da persona di fiducia a mia direzione
e dettato.
Il Comodante
Il Comodatario
Il Segretario Comunale
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