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Contratto comodato alloggio custode
CONTRATTO PRESSO DI IL COMODATO POLO D’USO DELL’ALLOGGIO SCOLASTICO DI VIA SITUATO DOSSOLO PER L’ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI CUSTODIA E VIGILANZA REP. N. _____ L’anno duemiladieci, addì __________ del mese di , in Gavardo e nella Residenza Municipale. Innanzi a me Bertazzoli Dr. Paolo, Segretario del Comune di Gavardo, senza l’assistenza dei testimoni per espressa rinuncia fattavi di comune accordo dalle parti, aventi i requisiti di legge, con il mio consenso, sono comparsi: il COMUNE di 00647290170 e GAVARDO partita persona del (Brescia) IVA n. - codice 00574320982 , nato a fiscale -, (BS) il in , nella sua qualità di Responsabile dell’Area Socio culturale del Comune di Gavardo, domiciliato per la carica rivestita presso la casa comunale, sita in Piazza G. Marconi n. 7, il quale dichiara di agire in nome, per dell’Amministrazione conto e comunale che nell’interesse rappresenta, al presente atto autorizzato in forza del decreto del Sindaco del , e della deliberazione della Giunta Comunale n. 176 del 20.10.2010, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge, che in copia conforme all’originale si allega al presente contratto sotto la lettera “A”; i/le signori/e , nato a il , nella loro qualità di membri maggiorenni del nucleo familiare aggiudicatario del bando per la concessione in comodato d’uso dell’alloggio situato presso il polo scolastico di via Dossolo, risulta dalla propria determinazione n. del approvazione in conforme del verbale all’originale di si gara, che allega al come di copia presente contratto sotto la lettera “B”; Detti comparenti, carica io della Segretario cui identità, Comunale sono capacità e personalmente certo, mi premettono che: - il Comune di Gavardo, in forza della deliberazione della Giunta Comunale n. del , ha indetto il bando prima richiamato; - in data 2010 si è svolta la seduta della commissione per la formazione della graduatoria; - il Comune Responsabile di Gavardo, dell’Area con Socio determinazione Culturale n del del ha approvato il verbale prima richiamato; - ai sensi intende dell’art. concesso in 1 del comodato bando l’alloggio esclusivamente si per l’espletamento dei servizi di custodia e vigilanza oggetto del bando; - i signori richiamati in premessa sono i membri maggiorenni del nucleo familiare aggiudicatario della selezione prima indicata; Tutto ciò premesso, le parti come sopra comparse e costituite, convengono e stipulano quanto segue : Art. 1 – PREMESSE Le premesse costituiscono parte integrante del presente contratto di comodato. Art. 2 - OGGETTO Il Comune di Gavardo dà in comodato d’uso gratuito al nucleo familiare, composto dai signori nato a , l’alloggio di proprietà comunale situato in via Dossolo al primo piano, foglio subalterno , mappale , , composto da 6 vani oltre al terrazzo e alle relative scale di accesso, per una superficie pari a mq 70,20, esclusivamente per l’espletamento dei servizi di custodia e vigilanza degli immobili indicati, così come specificati ed indicati nel bando di gara (art 5). Della consegna dell’alloggio e delle chiavi viene redatto apposito verbale sottoscritto da entrambe le parti. Art. 3 – DURATA La durata gennaio del 2011 31.07.2015. A presente e contratto scadrà quest’ultima decorre dal improrogabilmente data il 01 il contratto s’intenderà necessità automaticamente di nessun risolto, preavviso, e senza la pertanto il comodatario si obbliga alla restituzione immediata dell’immobile. Il comodante può esigerne l’immediata restituzione nell’ipotesi di sopravvenuta ed urgente necessità. Art. 4 – RESTITUZIONE DELL’IMMOBILE Il comodatario s’impegna a riconsegnare l’immobile nelle medesime condizioni trovate alla consegna, salvo il normale deperimento d’uso. Alla scadenza del contratto, le migliorie, riparazioni o modifiche eseguite comodante dal comodatario senza obbligo saranno di acquisite compenso, dal anche se eseguite con il consenso dello stesso. Art. 5 – SPESE E MANUTENZIONE DELL’IMMOBILE Le spese relative alla manutenzione ordinaria, compresa quelle concernenti la caldaia, e per le varie utenze dell’alloggio (gas, energia elettrica, acqua, tariffa rifiuti, telefono, adsl ecc…) sono a carico del comodatario. La manutenzione straordinaria è a carico del comodante; il comodatario ha il diritto di essere rimborsato delle spese straordinarie sostenute per la conservazione della necessarie ed urgenti. cosa, se queste erano Art. 6 – OBBLIGHI DEL COMODATARIO Il comodatario è tenuto a custodire e a conservare la cosa con la diligenza del buon padre di famiglia e non può concedere a terzi il godimento della stessa, neppure temporaneo, sia a titolo gratuito sia a titolo oneroso. Il comodatario danni che a garantisce questo il comodante possano derivare contro da i fatto, omissione o colpa propri o di terzi in genere e lo solleva da ogni responsabilità nei confronti propri e di terzi per dall’immobile in esonerato ogni da eventuali oggetto. Il danni derivanti comodante responsabilità per è inoltre l’eventuale scarsità o mancanza di acqua, del gas o dell’energia elettrica per la mancata fornitura di qualsiasi servizio afferente all’immobile stesso, ivi compreso il riscaldamento. Il comodatario oggetto del è costituito presente custode contratto ed è dell’immobile direttamente responsabile verso il Comune di Gavardo ed i terzi dei danni causati per sua colpa da spandimento di acque, fughe di gas, ecc… e da ogni altro abuso o trascuratezza nell’uso dell’alloggio. Art. 7 – DIRITTI E DOVERI DEL COMODATARIO L’assegnatario ha il diritto di parcheggiare nel piazzale compreso fra le due scuole un massimo di n. 2 autoveicoli più un motociclo. E’ fatto tassativo divieto, pena la risoluzione immediata del contratto di comodato ed il rilascio dell’alloggio, di svolgere o esercitare nell’alloggio qualsiasi attività lavorativa, locare o sub locare, anche parzialmente, l’alloggio o i locali assegnati, dare alloggio od ospitalità con carattere di continuità a persone estranee al nucleo familiare, escluso il caso di accrescimento naturale (nascita di immobili figli), senza l’espletamento accedere che del vi ai sia servizio, locali la ed agli necessità per detenere animali domestici e non, utilizzare le aree scoperte e le strutture in custodia per attività che possano arrecare disturbo o danno (feste, intrattenimenti, giochi ecc…). E’ fatto obbligo al nucleo familiare assegnatario mantenere, per tutta la durata del contratto di comodato, i requisiti previsti all’art. 2 del bando, escluso solamente il limite d’età di 55 anni, che può essere superato nel corso dello svolgimento dei servizi. Art. 8 – RINUNCIA O DISDETTA Essendo l’alloggio assegnato subordinato all’espletamento bando, la custodia dei rinuncia e contratto servizi ad vigilanza di e comodato contemporaneamente oggetto effettuare la del i disdetta devono presente servizi del essere di presente presentate all’Amministrazione Comunale almeno 6 mesi prima della data prevista, al fine di garantire il reperimento di un nuovo custode. Il dimissionario s’impegna a garantire il passaggio di consegne al nuovo custode per un periodo pari a quindici giorni dalla data d’insediamento del nuovo assegnatario. Art. 9 – DIRITTO D’ISPEZIONE L’Amministrazione Comunale si riserva il diritto e la facoltà di ispezionare l’alloggio con preavviso almeno di 48 ore. Art. 10 – SPESE DI REGISTRAZIONE Le spese di registrazione del presente atto sono a carico del comodatario. Art. 11 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO Il mancato adempimento di uno degli obblighi di cui al presente contratto ed, in particolare, degli obblighi imposti dai precedenti articoli e dal bando di selezione, risoluzione del costituiscono contratto. La giusta stessa causa deve di essere comunicata per iscritto, dopo aver contestato sempre per iscritto almeno tre infrazioni. La risoluzione del contratto ha efficacia dal momento in cui l’Amministrazione Comunale comunica al custode la data ultima e definitiva per il rilascio dell’immobile. Art. 12 - MODIFICHE CONTRATTUALI Qualsiasi modifica al presente accordo non sarà valida e vincolante, ove non risulti da atto scritto firmato da ciascuna delle Parti. Art. 13 – CLAUSOLA DI CONCILIAZIONE Tutte le contratto, 29.12.1993, prima del controversie ai n. sensi 580, ricorso ordinaria, su tentativo di derivanti dell’art. dovranno alla richiesta conciliazione 2 una presente della essere autorità di dal legge sottoposte, giurisdizionale delle effettuato parti, a da un conciliatore che sarà nominato ed opererà secondo le procedure definite nel Regolamento di Conciliazione della Camera di Commercio di Brescia, che le parti dichiarano fin d’ora di conoscere ed accettare. Art. 14 - DISCIPLINA DEL PRESENTE ACCORDO Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si applicano gli articoli 1803 e seguenti del codice civile. Art. 15 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Ai sensi del D. Lgs. n.196 del 30 giugno 2003, e successive modifiche, le parti dichiarano che i dati personali contenuti nel presente contratto verranno trattati esclusivamente attività e per per lo l’assolvimento svolgimento degli delle obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia. Le parti mi esentano dalla lettura degli allegati “A” e “B” avendone già preso conoscenza. E richiesto, io Segretario Comunale ho ricevuto quest’atto da me pubblicato mediante lettura fattane alle parti, omessi gli allegati, che a mia domanda lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà ed in segno di accettazione lo sottoscrivono con me Segretario Comunale. Consta di n. 09 pagine intere e fin qui della nona dattiloscritte da persona di fiducia a mia direzione e dettato. Il Comodante Il Comodatario Il Segretario Comunale