lI Custode Giudiziario: obblighi e adempimenti fiscali
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lI Custode Giudiziario: obblighi e adempimenti fiscali
Il custode giudiziario: obblighi e adempimenti fiscali relatore dott. Antonio Griner – Commercialista in Andria Trani 8 giugno 2013 Il custode ha l’obbligo di amministrare e gestire i beni pignorati compresi i frutti (artt.559-560 c.p.c.) Il custode non assume la titolarità dei beni che sono oggetto della custodia in quanto il debitore esecutato resta l’unico soggetto destinatario dei diritti e degli obblighi che scaturiscono dal diritto di proprietà e di ogni altro diritto reale di godimento Il custode giudiziario agisce sostanzialmente pur sempre in sostituzione del debitore In sede di 1° accesso alcuni suggerimenti utili anche per gli adempimenti fiscali: Leggere attentamente il fascicolo ed i verbali di udienza, Analizzare la perizia e fotocopiarsi la copertina del fascicolo perché sono riportati dati utili sulla procedura (data di vendita, interventi, avvocati difensori) Comunicare l’accesso al debitore, conduttore dell’esecutato e avvocato difensore Leggere bene la perizia e verificare perizia alla mano la corrispondenza dei beni pignorati ed il loro stato effettivo. Attenzione per i terreni ed i confini comprese le colture, per evitare di far visionare altri beni non quelli pignorati. Non fidarsi tanto del debitore in alcuni casi può depistarci. Ricordarsi per i terreni l’itinerario per poterli successivamente visitare anche senza il debitore, appuntarsi il tragitto o usare mezzi più sofisticati con Iphone Creare un rapporto di fiducia e collaborativo con il debitore o l’inquilino, ci servirà per le visite e per la liberazione dell’immobile Chiedere informazioni al conduttore sul canone pagato anche se diverso rispetto al contratto di fitto E’ utile se ci sono più lotti aprire un libretto per il fondo spese e un’ altro per i prezzi di aggiudicazione per un controllo più semplice. Diversificare le banche. Prestare attenzione se ci sono attività d’impresa svolte dall’esecutato e non dichiarate Attenzione nella verifica dell’immobile pignorato per eventuali costruzioni abusive realizzate successivamente alla perizia Durante il primo accesso guardare molto attentamente tutto nell’immobile. In caso di condominio verificare eventuali avvisi agli ingressi per assemblee o per pagamenti vari utili ai fini della custodia Attenzione a filtrare eventuali malintenzionati che vogliono approfittare della situazione dell’esecutato. Ricordare all’esecutato che qualsiasi notizia ed informazione sulla procedura devono chiederla al custode o all’avvocato di fiducia e non consegnare a nessuno soldi a qualsiasi titolo, ne far visitare l’immobile a persone che non sono accompagnate dal custode DM n.80 15/5/2009 art.2 compensi per il custode, importante documentare l’attività svolta anche ai fini della richiesta del compenso Fondo spese e tassazione mancano delle disposizioni legislative che individuano espressamente il ruolo del custode giudiziario, attribuendogli o meno degli obblighi nell’assolvimento degli adempimenti fiscali. Prima il Ministero delle Finanze e successivamente l’Agenzia delle Entrate hanno cercato di colmare, se pur con circolari e risoluzioni, questo vuoto normativo investendo man mano il custode, per esigenze di tutela e garanzia degli interessi erariali, degli adempimenti fiscali di regola a carico del debitore esecutato. (circ.Min.Finanze n.6/1974, risol.Min.Finanze n.501281/1974, risol.Agenzia Entrate n.158/E-2005, risol.Agenzia Entrate n.62/2006, ris.Agenzia Entrate n.84/2006) I frutti quali sono: Fabbricati: canoni di locazione, indennità di occupazione Terreni: canoni di affitti agrari, indennità di occupazione, vendita di prodotti agricoli Adempimenti Tributari I.V.A. Imposte dirette I.R.A.P. Imposta di registro Imposta di bollo Ritenute e sostituto d’imposta I.C.I./I.MU. T.A.R.S.U / T.A.RE.S. Situazioni particolari: Terreni agricoli coltivati, Ristrutturazione legge n.449/97 Importante prima distinzione riguarda la soggettività passiva dell’esecutato se: Soggetto esercente attività d’impresa o arti professionista, società) Privato e professioni (impresa individuale, Imposta sul Valore Aggiunto D.P.R. n.633/72 circ.Min.Finanze n.6/1974, risol.Min.Finanze n.501281/1974,introducono l’obbligo a carico I.V.G. di assolvere gli adempimenti ai fini dell’I.V.A. per l’emissione della fattura ed il versamento dell’imposta in particolare in caso di irreperibilità dell’esecutato Con la L.n.80/2005 e correttiva L.n.263/2005, a seguito di interpello ci sono state le risoluzioni n.158/E-2005 n.62/2006 e n.84/2006 con cui l’Agenzia delle Entrate ha precisato che : Il custode riscuote i canoni /indennità; Emette fattura a nome del debitore esecutato (se soggetto I.V.A.), numerandola e datandola, salvo collaborazione dell’esecutato che provvederà a lui ad emetterla (art.21 D.P.R. 633/72); Trasmette tributo e fattura all’esecutato per la registrazione e liquidazione; In caso di irreperibilità il custode versa il tributo direttamente all’Amministrazione finanziaria con F24 utilizzando un codice tributo per il versamento ordinario (es.6001) e non anche il 6501 previsto il versamento dell’IVA incassata dalla vendita dell’immobile In tema di IVA il regime naturale delle locazioni è quello della esenzione dall’imposta ai sensi dell’art.10 comma 1 punto 8 del D.P.R. 633/72 salvo opzione dell’esecutato costruttore per i fabbricati abitativi Multa per mancato versamento del saldo prezzo (fattura) Punti critici: problema di acquisizione dell’opzione in caso di irreperibilità dell’esecutato, eventuali compensazioni da effettuare, pro-rata di deducibilità, procedura di autofatturazione prevista dall’ art.6 comma 8 del D.Lgs. N.471/97 Privato : IVA: non soggetto ad obblighi di fatturazione e liquidazione Imposte Dirette D.P.R. n.917/86 – T.U.I.R. – Soggetto I.V.A. (Irpef/Ires): incassa il custode e dichiara l’esecutato sulla base delle fatture emesse (dal custode o dal debitore) che dovranno essere registrate nella contabilità dell’esecutato confleundo nel reddito d’impresa (artt.55 e succ. e artt.72 e succ. del T.U.I.R.). Privato (Irpef): incassa il custode e dichiara l’esecutato sulla base dei canoni/indennità incassati tramite il custode (art.37 T.U.I.R.). Il custode trasmette una comunicazione con la indicazione dei canoni/indennità incassati nell’anno d’imposta, da trasmettere tempestivamente nei termini di compilazione della dichiarazione dei redditi (730, Unico) (vedi comunicazione). Natura corrispettiva delle indennità: “ i rapporti di occupazione senza titolo … sono riconducibili nella sostanza a contratti di locazione e le somme corrisposte periodicamente dagli occupanti hanno natura di canoni di locazione, dovendosi escludere , pertanto, la corresponsione a titolo di risarcimento di danno conseguente ad illecito …… (risol.Agenzia Entrate n.154/E-2003 e n.43/E-2007). Contratto di locazione stipulato prima dell’inizio della custodia. Continuazione allo stesso canone o variazione dello stesso. Quali conseguenze fiscali ai fini dichiarativi per l’esecutato, importanza della comunicazione del custode sugli incassi realizzati. Questione della competenza dei canoni/indennità maturati e non incassati. Gent.mo Sig. Debitore Esecutato Il sottoscritto avv./dott. ……………… nominato custode giudiziario nella procedura esecutiva n. ….. giusta ordinanza del Giudice dell’Esecuzioni del Tribunale di Trani dott.ssa …….. in data ………………., COMUNICA che nel corso dell’anno 2012, nello svolgimento della custodia dell’immobile pignorato di sua proprietà sito in …………………… alla via ………………., ha incassato canoni/indennità per un totale di euro ……………. Le somme sono state versate sul libretto bancario acceso presso la Banca………… filiale di ………….. intestato alla procedura esecutiva. Si trasmette la presente comunicazione per l’assolvimento degli obblighi fiscali previsti dalle norme vigenti. Cedolare secca sugli affitti: E’ stata introdotta a partire dal 2011 la "cedolare secca sugli affitti". Si tratta di un’imposta che sostituisce quelle attualmente dovute sulle locazioni di immobili abitativi (articolo 3 del d.lgs 23/2011). E’ un regime facoltativo e si applica in alternativa a quello ordinario. La cedolare secca, in pratica, sostituisce: l’Irpef e le relative addizionali l’imposta di registro l’imposta di bollo. l’imposta di registro sulle risoluzioni e proroghe del contratto di locazione l’imposta di bollo, se dovuta, sulle risoluzioni e proroghe del contratto E’ un’ opzione a carico dell’esecutato privato che non ha effetti diretti sul custode, salvo nella comunicazione dei canoni/indennità incassati ai fini dichiarativi ed anche per l’eventuale obbligo ai fini delle imposte di registro e di bollo. Interessa il custode invece la circostanza che la mancata dichiarazione dei redditi da parte dell’esecutato comporta il raddoppio delle sanzioni amministrative ordinarie (art.3 comma 5 d.lgs.23/2011) Imposta regionale attività produttive (I.R.A.P – D.Lgs. 15/12/1997 n.446 ) art.3: i soggetti passivi d’imposta sono le società e gli enti, persone fisiche esercenti attività commerciali o arti e professioni, produttori agricoli, amministrazioni pubbliche. Imposizione in caso di debitori esecutati soggetti I.V.A. I custodi giudiziari non rientrano tra i soggetti passivi elencati. art.4: nella base imponibile sono ricompresi anche i canoni/indennità incassati dal custode nell’anno d’imposta. Ritenute e sostituto d’imposta D.P.R. n.600/73 L’art. 23 del DPR 600/73 elenca analiticamente e tassativamente i soggetti obbligati ad operare le ritenute di acconto e quindi che rivestono la veste di sostituto d’imposta. Il custode non rientra tra questa elencazione e quindi è escluso. es.il curatore fallimentare/commissario liquidatore . Imposte di registro D.P.R. n.131/1986 - T.U.R. Mancano non solo riferimenti normativi ma anche chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate. Il custode agisce come ausiliario del Giudice nell’amministrare i beni pignorati ma non ne è titolare. Il soggetto passivo d’imposta resta il debitore esecutato che è tenuto al versamento dell’imposta di registro solidalmente responsabile nei confronti dell’erario ai sensi dell’art.57 del T.U.R. con il locatario. Nei casi in cui è il custode, autorizzato dal giudice dell’esecuzione, a stipulare un contratto di locazione o a regolarizzare una situazione di fatto l’obbligo della registrazione e del versamento ricade anche sul custode che potrebbe prevedere nel contratto, di porre gli adempimenti ed obblighi fiscali di versamento a carico del locatario. Imposta di bollo D.P.R. 26 ottobre 1972 n.642 Sull’eventuale contratto registrato precedentemente l’inizio della custodia è dovuto nei modi previsti dal contratto. In ogni caso non è carico del custode. Se vengono rilasciate delle quietanze da parte del custode per canoni/indennità superiori ad euro 77,47 va apposto il bollo da euro 1,81 Da applicare anche sulle fatture emesse in esenzione I.V.A. art.10 D.P.R. 633/72 se l’esecutato è un soggetto I.V.A. Questione relativa alla gestione del libretto bancario acceso per gli incassi della procedura La legge n.214 del 22/12/2011 ha modificato la disciplina dell’imposta di bollo applicabile agli estratti di conto corrente, rendiconti dei libretti di risparmio bancari e postali ed alle comunicazioni inviate alla clientela. Per i libretti di risparmio intestati a soggetti diversi dalle persone fisiche (caso delle procedure esecutive) è stata fissatala misura dell’imposta di bollo (sostitutiva) annua elevandola ad euro 100,00, per le persone fisiche è stata confermata ad euro 34,20 (esenzione in caso di giacenza media non superiore ad euro 5.000,00) l’Agenzia delle Entrate con circolare n.48/E del 21/12/2012, a seguito delle modifiche intervenute al D.P.R. 642/72, ha precisato che : “ l’imposta sostitutiva di cui all’articolo 13, commi 2-bis e 2-ter, non trova applicazione, inoltre, con riferimento ai rapporti aperti per ordine dell’autorità giudiziaria. Il D.M. 24 maggio 2012 precisa, infatti all’articolo 1, lettera b), che, ai fini in esame, non si considerano rapporti aperti con il cliente quelli aperti per ordine dell’autorità giudiziaria. …. Conseguentemente per gli estratti conto e i rendiconti inviati a soggetti diversi dalla clientela, l’imposta di bollo deve essere applicata nella misura di euro 1,81 per ogni esemplare Invito a verificare i libretti o gli E/C del 2012 per l’eventuale richiesta di storno dell’imposta di bollo non dovuta. In mancanza di risposta possibile attivare http://www.arbitrobancariofinanziario.it/ Spett/le Banca Oggetto: applicazione imposta di bollo art.13 comma 2-bis , 2-ter della Tariffa allegato A Parte Prima D.P.R. 642/72. Il sottoscritto avv./dott. …… in qualità di custode/professionista delegato nella procedura esecutiva n. …. registro esecuzioni immobiliari del Tribunale di Trani evidenzia quanto segue: Lo scrivente in qualità di professionista delegato ha acceso presso la Vs. filiale, giusta indicazione riportata nell’ ordinanza che si allega, deposito nominativi a risparmio n…… intestato alla procedura esecutiva su cui lo scrivente sta versando le somme rivenienti dalla custodia e dalla vendita degli immobili pignorati; A seguito di operazioni effettuate sul libretto su indicato, ha constatato che la Vs. Banca ha addebitato con valuta 31/12/2012 la somma di euro 100,00, a titolo di imposta di bollo; Il sottoscritto fa presente che l’Agenzia delle Entrate con circolare n.48/E del 21/12/2012, a seguito delle modifiche intervenute al D.P.R. 642/72, ha precisato che : “ Se il rapporto è intrattenuto per ordine dell’autorità giudiziaria non trova, quindi, applicazione l’imposta sostitutiva di cui all’articolo 13, commi 2-bis e 2-ter, e, pertanto, in relazione agli atti e documenti formati, emessi e ricevuti nell’ambito dei predetti rapporti è applicata l’imposta di bollo ordinaria”. Quindi alla luce di tale precisa indicazione il sottoscritto nella sua qualità CHIEDE che venga stornato l’importo di euro 100,00 addebitato sul libretto intestato alla procedura esecutiva perché non dovuto, ed addebitata, se dovuta, l’imposta di bollo ordinaria pari ad euro 1,81 per ogni rendiconto. In attesa di Vs. riscontro il sottoscritto porge distinti saluti. ..…………. Il Custode/Professionista Delegato Imposta comunale sugli immobili - ICI D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 Articolo 3 Soggetti passivi Soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario di immobili di cui al comma 2 dell' articolo 1, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, sugli stessi, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività. Imposta Municipale propria – I.M.U. D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 Articolo 9 Soggetti passivi dell'imposta municipale propria sono il proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi. Nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto. Il debitore esecutato resta il soggetto passivo d’imposta (cass.civ.n.5736 del 7/3/2013) TASSA RIFIUTI – TARSU D.Lgs n.507/93 Art.63 La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui all’art.62 con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse. Ministero delle Finanze Circolare 22 giugno 1994, n.95/E (prot. n. 5/2806) “… l'art. 63, nel confermare la soggettività passiva dell'occupante a qualunque titolo non precario e del detentore, come conduttore, comodatario o custode, prevede espressamente il vincolo di solidarietà fra conviventi o comunque fra chiusa in comune i locali e le aree (ad esempio: famiglie, collettività, ecc.). Articolo 62 Presupposto della tassa ed esclusioni La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, ad esclusione delle arre scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni diverse dalle aree a verde, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in maniera continuativa nei modi previsti dagli articoli 58 e 59, fermo restando quanto stabilito dall‘art.59, comma 4. Per l'abitazione colonica e gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza la tassa è dovuta anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all'abitazione ed al fabbricato. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione. Quindi verificando il regolamento comunale ci può essere l’obbligo di comunicare l’intervenuta procedura esecutiva per escludere la tassazione dei locali pignorati e non utilizzati, in particolare per escludere eventuali responsabilità da parte del custode per il mancato versamento o mancata denuncia di variazione. per la Tassa c’è la presunzione che anche non utilizzati gli immobili producono rifiuti. Quindi il debitore esecutato può in caso di accertamento del Comune dimostrare che lui non era il detentore dell’immobile ma il custode giudiziario. Ed è quest’ultimo obbligato all’eventuale versamento o alla denuncia di mancato utilizzo. TARES Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi - TARES Articolo 14 D.L.201/2011 1. A decorrere dal 1° gennaio 2013 è istituito in tutti i comuni del territorio nazionale il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni. 2. Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. 3. Il tributo è dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. 4. Sono escluse dalla tassazione, ad eccezione delle aree scoperte operative, le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva. 5. Il tributo è dovuto da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui ai commi 3 e 4 con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse. 6. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie. Alcuni questioni particolari: Terreni agricoli: determinazione delle indennità dei terreni agricoli coltivati e problema dei frutti parametri esterni o INEA istituto nazionale economia agraria: http://www.inea.it/web/inea/home, tabelle dei canoni di locazione per colture e per provincia trattamento fiscale indennità: IVA esenzione, Registro no; Vendita frutti: regime speciale art.34 D.P.R. 633/72, IRAP Detrazione fiscale per le ristrutturazioni edilizie L.n.449/97, a favore degli aggiudicatari di immobili in cui risultano dovute quote condominiali nel biennio per manutenzione straordinaria. Opportunità da girare agli aggiudicatari per rendere meno oneroso l’acquisto RENDICONTO DELLE SOMME INCASSATE, DEI FRUTTI PERCEPITI E DEGLI ESBORSI SOSTENUTI PROC EDURA ESEC UTIVA N……. - LOTTO N……. Causale Mensilità Imposta di bollo per apertura libretto Uscite € Conduttore X Entrate Conduttore Conduttore Y Interessi Z Saldo attivi 14,62 -€ 14,62 Indennità di occ upazione per il mese di luglio 2011 1 € 400,00 € 300,00 € 700,00 Indennità di occ upazione per il mese di agosto 2011 2 € 400,00 € 300,00 € 700,00 Indennità di occ upazione per il mese di settembre 2011 3 € - Indennità di occ upazione per il mese di ottobre 2011 4 € 400,00 € 300,00 € 700,00 Indennità di occ upazione per il mese di novembre 2011 5 € 400,00 € 300,00 € 700,00 Indennità di occ upazione per il mese di dic embre 2011 6 € - Interessi attivi netti maturati al 31/12/2011 € 7,69 € 7,69 Indennità di occ upazione per il mese di gennaio 2012 7 € - Indennità di occ upazione per il mese di febbraio 2012 8 € - Indennità di occ upazione per il mese di marzo 2012 9 € 700,00 Indennità di occ upazione per il mese di aprile 2012 10 € - Indennità di occ upazione per il mese di maggio 2012 11 € - Indennità di occ upazione per il mese di giugno 2012 12 € - Indennità di occ upazione per il mese di luglio 2012 13 € 800,00 € 600,00 Indennità di occ upazione per il mese di agosto 2012 14 € 400,00 € 300,00 Interessi attivi netti maturati al 31/12/2012 SALDO LIBRETTO TOTALE INDENNITA' DOVUTE IN RAGIONE DELLE MENSILITA' DI OCCUPAZIONE TOTALE INDENNITA' RISCOSSE € € 14 14,62 400,00 € 300,00 € 400,00 € 3.200,00 € 2.400,00 € 400,00 € 5.600,00 € 3.200,00 € 4.200,00 € 2.400,00 € € 2.800,00 400,00 € € 11,80 19,49 € 1.800,00 € 700,00 € € 11,80 6.004,87 € 12.600,00 € 6.000,00