problematiche ed aspetti pratici del rendiconto del custode
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problematiche ed aspetti pratici del rendiconto del custode
La Riforma delle procedure esecutive e i piani di riparto 30 Marzo 2006 PROBLEMATICHE ED ASPETTI PRATICI DEL RENDICONTO DEL CUSTODE GIUDIZIARIO E DEL PROGETTO DI DISTRIBUZIONE Sabina Ippolitoni Dottore Commercialista IL RENDICONTO DEL CUSTODE GIUDIZIARIO ASPETTI PRATICI E PROBLEMATICHE FISCALI Il custode giudiziario, nominato a norma degli artt. 559 e ss c.p.c. deve rendere il conto della attività svolta, con cadenza periodica (trimestrale - ove non sia disposto un termine diverso), e presentare un rendiconto finale (artt. 593 c.p.c e 178 disp. att.) La disciplina generale del rendimento del conto è contenuta negli artt. 263 e 266 c.p.c. Nella pratica il rendiconto si concreta in 1. una parte contabile nella quale si darà atto delle: ENTRATE = prova della qualità e quantità delle somme incassate e dei frutti percepiti USCITE = entità e causale degli esborsi SALDO = differenza tra entrate ed uscite e dovrà essere conciliata con il saldo bancario alla data del rendiconto (ovvero alla data più prossima specificata) ed il residuo di cassa 2. una parte descrittiva nella quale dovranno essere esposti tutti gli elementi di fatto che consentano di vagliare le modalità con le quali l’incarico è stato eseguito anche al fine di stabilire se sia stato improntato a criteri di buona amministrazione (Cass. n. 2246/67; n. 10528/90). Sabina Ippolitoni Dottore Commercialista IL RENDICONTO DEL CUSTODE GIUDIZIARIO ASPETTI PRATICI E PROBLEMATICHE FISCALI Al rendiconto dovranno essere allegati i giustificativi, necessari necessari al riscontro della veridicità veridicità delle singole partite di dare ed avere e, quindi al controllo del risultato finale finale (saldo attivo o passivo) (Cass. n. 234/80) Nel rendiconto periodico, dovrà à dovrà essere evidenziato analiticamente e distinto per ogni singola unit unità immobiliare: • • • • Il saldo contabile della custodia e gli interessi eventualmente maturati nel periodo sulle somme depositate Le poste attive e quelle passive Le attività attività compiute Le istanze proposte ed, in sintesi, i provvedimenti ottenuti Una copia di ogni rendiconto dovrà dovrà essere inviata a mezzo di posta ordinaria o posta elettronica, elettronica, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la la sottoscrizione,la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi alle parti che ne abbiano fatto richiesta (cred. cred. Pignorante/intervenuti; debitori; comproprietari) Il rendiconto è soggetto ad approvazione del giudice e può essere contestato (art. (art. 264). La contestazione, però, deve riguardare l’l’esistenza o meno di singole poste dell’ dell’attivo o del passivo e non generiche doglianze sull’ sull’attività attività svolta. E’ E’ soggetto a revisione solo per “errore materiale, omissione, falsità falsità o duplicazione di partite” partite” e la revisione può essere chiesta anche in separato processo (art. (art. 266 c.p.c.). Sabina Ippolitoni Dottore Commercialista IL RENDICONTO DEL CUSTODE GIUDIZIARIO ADEMPIMENTI FISCALI DEL CUSTODE GIUDIZIARIO Con la risoluzione dell’ /05,, è stato chiarito che nell’ dell’Ag. delle Entrate n. 158/E del 11/11 11/11/05 nell’ambito delle esecuzioni immobiliari (artt (artt.. 555 e segg. c.p.c.), il pignoramento e l'affidamento in custodia dei beni non determinano alcuna modificazione nella titolarità titolarità del diritto di proprietà proprietà degli stessi e il custode giudiziario, nello svolgimento dei compiti affidatigli dal giudice, giudice, agisce in sostituzione del debitore esecutato. Le conseguenze sono rilevanti sia per quanto riguarda le imposte dirette che per quelle indirette. Ciò in quanto il soggetto passivo d’ d’imposta non cambia: è e rimane il debitore e tanto nel caso che sia una persona fisica sia in quello che si tratti di una persona giuridica. giuridica. L’interpello aveva ad oggetto gli obblighi tributari del custode giudiziario giudiziario in relazione al trattamento ai fini Iva e delle imposte sui redditi dei canoni di locazione di immobili percepiti nell'ambito di una procedura di pignoramento di capannoni industriali (e relative pertinenze), di di proprietà proprietà in parte di una società società di capitali ed in parte di una persona fisica non esercente attività attività d'impresa. Dal punto di vista pratico, infatti l’l’agenzia delle entrate chiarisce che ai fini Iva i canoni di locazione relativi alla parte di immobile di proprietà proprietà della società società (diversamente da quelli della persona fisica non imprenditore) sono soggetti ad Iva e la società società è tenuta a tutti gli adempimenti relativi alla fase di liquidazione e versamento del tributo, nonché nonché alla dichiarazione annuale Iva. Obbligato all'emissione della fattura è il custode giudiziario, giudiziario, in quanto tale formalità formalità è strettamente funzionale alla riscossione dei canoni, attività attività tipica della custodia che rientra tra i compiti di conservazione conservazione dei frutti del bene pignorato. Sabina Ippolitoni Dottore Commercialista IL RENDICONTO DEL CUSTODE GIUDIZIARIO ADEMPIMENTI FISCALI DEL CUSTODE GIUDIZIARIO Il custode dovrà dovrà provvedere a inviare periodicamente alla Società Società copia delle fatture emesse unitamente all’ all’importo del tributo ad esse relativo. La Società Società dovrà dovrà provvedere alla registrazione contabile delle fatture entro 15 gg. dalla ricezione dei documenti e procedere ad effettuare gli adempimenti relativi alla liquidazione periodica, compreso il versamento dell’ dell’eventuale imposta a debito. Tuttavia, qualora il soggetto esecutato non sia reperibile l’l’obbligo del versamento dell’ dell’Iva incombe sul custode (cfr (cfr.. Franco Ricca in Corr. Corr. Trib. n. 47/05 pag. 3751 ss). ss). Ai fini delle imposte sui redditi, il presupposto impositivo si realizza in capo ai proprietari dei dei fabbricati e non al custode giudiziario; in particolare, i canoni derivanti dalla alla locazione dei capannoni intestati alla d società società confluiscono nel reddito d'impresa (art. 43 D.P.R. 22.12.1986, n. 917), mentre quelli spettanti alla persona fisica nei redditi di fabbricati (art. 36 D.P.R. 917/1986). 917/1986). Ai fini I.C.I. soggettività impositiva è in capo al proprietario (fino alla data di emissione del decreto decreto di I.C.I., la soggettività trasferimento il debitore esecutato, poi l’l’aggiudicatario) o al titolare di diritti reali di godimento. Presupposto oggettivo dell’ dell’imposta è il possesso di un bene immobile o di un terreno nel territorio dello Stato. Sabina Ippolitoni Dottore Commercialista IL PIANO DI RIPARTO PREMESSE La fase distributiva si apre con l’aggiudicazione definitiva dell’immobile La predisposizione del progetto di distribuzione può essere delegata dal G.E.: i. Al custode giudiziario all’atto della nomina ii. Ad un c.t.U. contabile, in luogo del professionista delegato alla vendita Sabina Ippolitoni Dottore Commercialista IL PIANO DI RIPARTO PREMESSE In sede di esecuzione immobiliare il RIPARTO è disciplinato dagli artt. 510-596 del c.p.c. e prevede due distinte attività: 1 La distribuzione della somma ricavata 2 La graduazione dei crediti Se la procedura esecutiva riguarda un UNICO CREDITORE i due momenti coincidono ed il piano di distribuzione si concreta nella verifica dell’esistenza di somme sufficienti a coprire il credito. PIÙ CREDITORI è necessario provvedere separatamente alla graduazione ed alla distribuzione. Sabina Ippolitoni Dottore Commercialista IL PIANO DI RIPARTO PREMESSE La Sezione Esecuzioni Immobiliari del Tribunale di Roma ha predisposto delle istruzioni per la redazione dei progetti di distribuzione che tengono conto delle principali problematiche riscontrate nell’esperienza dei magistrati della Sezione. L’indirizzo internet è: www.tribunale.roma.it/modulistica Ad esse rinvio per le indicazioni specifiche. Sabina Ippolitoni Dottore Commercialista IL PIANO DI RIPARTO LA GRADUZIONE DEI CREDITI La GRADUZIONE crea un ordine di priorità tra i creditori in base: 1 All’ All’esistenza o meno di cause di prelazione stabilite dalla legge o alla natura privilegiata di alcune spese (art. 2770 c.c.) c.c.) • privilegiati (2745 ss c.c.) c.c.) • pignoratizi (2784 ss c.c.) c.c.) per il residuo non soddisfatto sul prezzo di vendita del bene mobile • ipotecari (2808 e ss c.c.) c.c.) • chirografari (soddisfatti soddisfatti in maniera proporzionale all’ all’ammontare del credito) 2 Al momento in cui l’intervento è stato spiegato (prior in tempore, tempore, potior iure) • sono TEMPESTIVI i creditori che (art. 564 c.p.c.) hanno effettuato l’l’intervento entro l’l’udienza che fissa concretamente la vendita (ordinanza di vendita) • sono TARDIVI i creditori che (art. 565 c.p.c.) hanno spiegato l’l’intervento oltre l’l’udienza che fissa la vendita , ma prima dell’ dell’udienza per la discussione del progetto di distribuzione) Sabina Ippolitoni Dottore Commercialista IL PIANO DI RIPARTO LA GRADUZIONE DEI CREDITI 3 Alle caratteristiche del titolo sul quale si fonda l’l’intervento • FONDATI SU TITOLO ESECUTIVO (474 c.p.c.) Sentenze; cambiali; atti ric. da notaio o pubblico ufficiale; scritture scritture priv. aut. (L. 80/05) relativamente alle obbligazioni riguardanti somme di denaro in esse contenute • NON FONDATI SU TITOLO ESECUTIVO (temporaneamente) A norma dell’ dell’art. 499 primo comma c.p.c. si tratta dei creditori che al momento momento del pignoramento: i. avevano eseguito un sequestro sui beni pignorati ii. avevano un diritto di pegno o di prelazione risultante dai pubblici pubblici registri iii. erano titolari di somme di denaro risultanti dalle scritture contabili contabili di cui all’ all’art. 2214 del c.c. In questo caso occorrerà occorrerà verificare dai verbali se all’ all’udienza fissata per il confronto con il debitore questi: i. si sia presentato ii. abbia riconosciuto o meno detti crediti ed in quale misura; iii. se nei 30 giorni successivi all’ all’udienza il creditore che non abbia visto riconosciute le proprie pretese abbia presentato istanza per l’l’accantonamento delle somme che gli spetterebbero (510, 3° 3° co.) co.) dimostrando di aver proposto azione necessaria a munirsi del titolo esecutivo. Sabina Ippolitoni Dottore Commercialista IL PIANO DI RIPARTO LA DETERMINAZIONE DELLA SOMMA DA DISTRIBUIRE (art.509 c.p.c.) RICAVATO DELLA VENDITA (art. 585 c.p.c.) + EVENTUALI RENDITE E FRUTTI SUI BENI PIGNORATI (ricevuti dal debitore, dal custode giudiziario o dall’amm.re giud., previa approvazione del conto) (art. 593 e ss.178 disp. att. c.p.c.) + EVENTUALI SOMME DEPOSITATE PER CONVERSIONE DEL PIGNORAMENTO NON PERFEZIONATO (art. 495 c.p.c.) + EVENTUALE CAUZIONE CONFISCATA ED EVEVENTUALE RISARCIMENTO DEL DANNO DA PARTE DELL’AGGIUDICATARIO INADEMPIENTE (art. 587 e artt. 176, 177 disp. att. c.p.c.) + EVENTUALI INTERESSI ATTIVI MATURATI SUL CONTO CORRENTE DELLA PROCEDURA Sabina Ippolitoni Dottore Commercialista IL PIANO DI RIPARTO LA DISTRIBUZIONE DELLA SOMMA RICAVATA (art. 510 e ss.; artt. 596 e ss.) INTERESSI LEGALI o CONVENZIONALI sono LEGALI quelli risultanti dall’ dall’art. 1224 c.c. con le variazioni subite nel tempo (titoli di credito: per assegni o cambiali). Sono CONVENZIONALI quelli che risultano da accordo scritto delle parti o da sentenze o ordinanze che abbiano riconosciuto interessi in misura superiore al tasso legale L’ammontare complessivo del CREDITO comprende OLTRE ALLA SORTE CAPITALE (art. 510, 1° 1° co.) co.) SPESE Sono spese tipiche i bolli le spese legali (in base alle tariffe forensi) il compenso al c.t.U che ha stimato l’ e l’immobil immobile EV. RIVALUTAZIONE MONETARIA Sulla base di provvedimento giudiziale, inoltre, la somma capitale può essere sottoposta a rivalutazione monetaria – mi riferisco ai crediti di lavoro. Sabina Ippolitoni Dottore Commercialista IL PIANO DI RIPARTO LA DISTRIBUZIONE DELLA SOMMA RICAVATA (art. 510 e ss.; artt. 596 e ss.) Nell’ipotesi di pluralità di creditori la somma ricavata è distribuita … con riguardo alle cause legittime di prelazione e previo accantonamento delle somme che spetterebbero ai creditori intervenuti privi di titolo esecutivo i cui crediti non siano stati in tutto o in parte riconosciuti dal debitore. (art. 510, 2° co.) I L’accantonamento è disposto per il tempo necessario ai creditori per ottenere il titolo esecutivo e per un periodo di tempo non superiore a 3 anni. Il residuo della somma ricavata, è consegnato al debitore o al terzo che abbia subito l’espropriazione Sabina Ippolitoni Dottore Commercialista IL PIANO DI RIPARTO IL DEPOSITO DEL PROGETTO E L’ITER DI APPROVAZIONE Il progetto di distribuzione deve essere depositato in cancelleria nel termine assegnato dal G.E., di norma 40-50 giorni prima dell’udienza fissata per la discussione. Il c.t.U. deve essere presente all’udienza fissata per la discussione. con l’approvazione dei creditori (espressa se presenti, tacita se assenti ed a conoscenza dell’ dell’udienza) L’UDIENZA può concludersi con la contestazione da parte del debitore esecutato o dei creditori. La risoluzione delle controversie sorte in sede di distribuzione è disciplinata dall’art. 512 c.p.c. nella nuova formulazione che assegna al G.E. (i) la competenza di questa fase di accertamento (diversamente da prima) e (ii) la facoltà sospendere in tutto od in parte la distribuzione del ricavato. Sabina Ippolitoni Dottore Commercialista IL PIANO DI RIPARTO ASPETTI PRATICI La documentazione sulla quale si elaborano il piano di graduazione ed il progetto di distribuzione proviene • • dal CD-ROM consegnato dalla cancelleria del Tribunale dalle note di precisazione del credito inviate dai legali dei creditori e dall’aggiudicatario. La ricostruzione della somma da distribuire è effettuata sui seguenti documenti: - il verbale di aggiudicazione; - il fascicolo della vendita; - gli estratti conto bancari. Sabina Ippolitoni Dottore Commercialista IL PIANO DI RIPARTO ASPETTI PRATICI La graduazione dei crediti richiede l’esame: 1) dell’atto di pignoramento principale 2) degli interventi degli altri creditori 3) dei verbali di udienza 4) delle note di precisazione del credito Sabina Ippolitoni Dottore Commercialista IL PIANO DI RIPARTO ASPETTI PRATICI Nei verbali di udienza occorrerà i verificare: ¾ il deposito di altra documentazione (in part. titoli); ¾ se il creditore procedente abbia indicato ai creditori chirografari tempestivi l’esistenza di altri beni pignorabili e se questi abbiano effettivamente operato l’estensione; ¾ se all’udienza fissata per il confronto tra i creditori non muniti di titolo esecutivo ed il debitore questi: ¾ si sia presentato ¾ abbia riconosciuto o meno detti crediti ed in quale misura ¾ se nei 30 giorni successivi all’udienza il creditore disconosciuto abbia presentato istanza per l’accantonamento delle somme che gli spetterebbero (510, 3° co.) dimostrando di aver proposto azione necessaria a munirsi del titolo esecutivo Sabina Ippolitoni Dottore Commercialista IL PIANO DI RIPARTO BRICIOLE D’ESPERIENZA La domanda per richiedere la copia del fascicolo su cd-rom, si presenta in cancelleria (st. 83); deve essere redatta su carta intestata e deve esservi allegata copia del provvedimento di nomina. Si consiglia di presentare la domanda con 2 cd in custodia rigida. All’atto della consegna verrà indicata la data del ritiro. All’atto del ritiro verrà restituito il cd non utilizzato. E’ utile inviare a tutte le parti un fax nel quale si dia notizia dell’incarico ricevuto e dei tempi assegnati specificando un termine per la trasmissione delle note di precisazione dei crediti e per l’aggiornamento delle spese oltre il quale la documentazione potrà essere prodotta utilmente solo all’udienza fissata per la discussione del progetto di distribuzione. Ove specificato dal G.E. nel verbale di nomina, provvedere a contattare i creditori eventualmente non presenti in udienza, con le modalità di volta in volta stabilite (raccomandata, fax, notifica). E’ importante evidenziare al G.E., l’eventuale discordanza tra gli importi riconosciuti e quelli precisati, specificando le motivazioni e gli eventuali dubbi. Sabina Ippolitoni Dottore Commercialista IL PIANO DI RIPARTO BRICIOLE D’ESPERIENZA Rispetto alla data di ritiro del CD-rom, potrebbero essere stati presentati degli interventi dei quali il c.t.U. non ha notizia, si suggerisce pertanto ai legali che dovessero effettuare interventi tardivi, di inviare la documentazione via fax al professionista incaricato della redazione del progetto di distribuzione. Inoltre, ritengo utile inviare a tutti un fax con la bozza del progetto di distribuzione, assegnando un termine per eventuali osservazioni. Ciò consente di sfruttare al meglio l’udienza per la discussione, spesso componendo direttamente in tale sede eventuali discordanze tra le somme ricostruite e quelle richieste. Se il progetto dovesse essere modificato in udienza, potrebbe essere utile, richiedere copia del verbale contenente le modifiche. Consiglio ai c.t.U. di depositare la notula insieme al progetto di distribuzione affinché il G.E. possa provvedere. Attualmente, passa quasi un anno tra la liquidazione e l’emissione del mandato. Sabina Ippolitoni Dottore Commercialista