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problematiche ed aspetti pratici del rendiconto del custode

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problematiche ed aspetti pratici del rendiconto del custode
La Riforma delle procedure esecutive e i piani di riparto
30 Marzo 2006
PROBLEMATICHE
ED
ASPETTI
PRATICI DEL RENDICONTO DEL
CUSTODE GIUDIZIARIO E DEL
PROGETTO DI DISTRIBUZIONE
Sabina Ippolitoni Dottore Commercialista
IL RENDICONTO DEL CUSTODE GIUDIZIARIO
ASPETTI PRATICI E PROBLEMATICHE FISCALI
Il custode giudiziario, nominato a norma degli artt. 559 e ss c.p.c. deve rendere il conto della
attività svolta, con cadenza periodica (trimestrale - ove non sia disposto un termine
diverso), e presentare un rendiconto finale (artt. 593 c.p.c e 178 disp. att.)
La disciplina generale del rendimento del conto è contenuta negli artt. 263 e 266 c.p.c.
Nella pratica il rendiconto si concreta in
1.
una parte contabile nella quale si darà atto delle:
ENTRATE = prova della qualità e quantità delle somme incassate e dei frutti percepiti
USCITE
= entità e causale degli esborsi
SALDO
= differenza tra entrate ed uscite e dovrà essere conciliata con il saldo bancario
alla
data del rendiconto (ovvero alla data più prossima specificata) ed il residuo di
cassa
2.
una parte descrittiva nella quale dovranno essere esposti tutti gli elementi di fatto che
consentano di vagliare le modalità con le quali l’incarico è stato eseguito anche al fine di
stabilire se sia stato improntato a criteri di buona amministrazione (Cass. n. 2246/67; n.
10528/90).
Sabina Ippolitoni Dottore Commercialista
IL RENDICONTO DEL CUSTODE GIUDIZIARIO
ASPETTI PRATICI E PROBLEMATICHE FISCALI
Al rendiconto dovranno essere allegati i giustificativi, necessari
necessari al riscontro della veridicità
veridicità delle singole
partite di dare ed avere e, quindi al controllo del risultato finale
finale (saldo attivo o passivo) (Cass. n.
234/80)
Nel rendiconto periodico, dovrà
à
dovrà essere evidenziato analiticamente e distinto per ogni singola unit
unità
immobiliare:
•
•
•
•
Il saldo contabile della custodia e gli interessi eventualmente maturati nel periodo sulle somme
depositate
Le poste attive e quelle passive
Le attività
attività compiute
Le istanze proposte ed, in sintesi, i provvedimenti ottenuti
Una copia di ogni rendiconto dovrà
dovrà essere inviata a mezzo di posta ordinaria o posta elettronica,
elettronica,
nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la
la sottoscrizione,la trasmissione e la
ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi alle parti che ne abbiano fatto richiesta (cred.
cred.
Pignorante/intervenuti; debitori; comproprietari)
Il rendiconto è soggetto ad approvazione del giudice e può essere contestato (art.
(art. 264). La contestazione,
però, deve riguardare l’l’esistenza o meno di singole poste dell’
dell’attivo o del passivo e non generiche
doglianze sull’
sull’attività
attività svolta. E’
E’ soggetto a revisione solo per “errore materiale, omissione, falsità
falsità o
duplicazione di partite”
partite” e la revisione può essere chiesta anche in separato processo (art.
(art. 266 c.p.c.).
Sabina Ippolitoni Dottore Commercialista
IL RENDICONTO DEL CUSTODE GIUDIZIARIO
ADEMPIMENTI FISCALI DEL CUSTODE GIUDIZIARIO
Con la risoluzione dell’
/05,, è stato chiarito che nell’
dell’Ag. delle Entrate n. 158/E del 11/11
11/11/05
nell’ambito delle
esecuzioni immobiliari (artt
(artt.. 555 e segg. c.p.c.), il pignoramento e l'affidamento in custodia dei beni non
determinano alcuna modificazione nella titolarità
titolarità del diritto di proprietà
proprietà degli stessi e il custode
giudiziario, nello svolgimento dei compiti affidatigli dal giudice,
giudice, agisce in sostituzione del debitore
esecutato.
Le conseguenze sono rilevanti sia per quanto riguarda le imposte dirette che per quelle indirette.
Ciò in quanto il soggetto passivo d’
d’imposta non cambia: è e rimane il debitore e tanto nel caso che sia una
persona fisica sia in quello che si tratti di una persona giuridica.
giuridica.
L’interpello aveva ad oggetto gli obblighi tributari del custode giudiziario
giudiziario in relazione al trattamento ai fini Iva
e delle imposte sui redditi dei canoni di locazione di immobili percepiti nell'ambito di una procedura di
pignoramento di capannoni industriali (e relative pertinenze), di
di proprietà
proprietà in parte di una società
società di
capitali ed in parte di una persona fisica non esercente attività
attività d'impresa.
Dal punto di vista pratico, infatti l’l’agenzia delle entrate chiarisce che ai fini Iva i canoni di locazione relativi
alla parte di immobile di proprietà
proprietà della società
società (diversamente da quelli della persona fisica non
imprenditore) sono soggetti ad Iva e la società
società è tenuta a tutti gli adempimenti relativi alla fase di
liquidazione e versamento del tributo, nonché
nonché alla dichiarazione annuale Iva. Obbligato all'emissione
della fattura è il custode giudiziario,
giudiziario, in quanto tale formalità
formalità è strettamente funzionale alla
riscossione dei canoni, attività
attività tipica della custodia che rientra tra i compiti di conservazione
conservazione dei frutti
del bene pignorato.
Sabina Ippolitoni Dottore Commercialista
IL RENDICONTO DEL CUSTODE GIUDIZIARIO
ADEMPIMENTI FISCALI DEL CUSTODE GIUDIZIARIO
Il custode dovrà
dovrà provvedere a inviare periodicamente alla Società
Società copia delle fatture emesse unitamente
all’
all’importo del tributo ad esse relativo. La Società
Società dovrà
dovrà provvedere alla registrazione contabile delle
fatture entro 15 gg. dalla ricezione dei documenti e procedere ad effettuare gli adempimenti relativi
alla liquidazione periodica, compreso il versamento dell’
dell’eventuale imposta a debito.
Tuttavia, qualora il soggetto esecutato non sia reperibile l’l’obbligo del versamento dell’
dell’Iva incombe sul
custode (cfr
(cfr.. Franco Ricca in Corr.
Corr. Trib. n. 47/05 pag. 3751 ss).
ss).
Ai fini delle imposte sui redditi, il presupposto impositivo si realizza in capo ai proprietari dei
dei fabbricati e
non al custode giudiziario; in particolare, i canoni derivanti dalla
alla
locazione
dei
capannoni
intestati alla
d
società
società confluiscono nel reddito d'impresa (art. 43 D.P.R. 22.12.1986, n. 917), mentre quelli spettanti
alla persona fisica nei redditi di fabbricati (art. 36 D.P.R. 917/1986).
917/1986).
Ai fini I.C.I.
soggettività impositiva è in capo al proprietario (fino alla data di emissione del decreto
decreto di
I.C.I., la soggettività
trasferimento il debitore esecutato, poi l’l’aggiudicatario) o al titolare di diritti reali di godimento.
Presupposto oggettivo dell’
dell’imposta è il possesso di un bene immobile o di un terreno nel territorio dello
Stato.
Sabina Ippolitoni Dottore Commercialista
IL PIANO DI RIPARTO
PREMESSE
„ La fase distributiva si apre con l’aggiudicazione definitiva dell’immobile
„ La predisposizione del progetto di distribuzione può essere delegata
dal G.E.:
i. Al custode giudiziario all’atto della nomina
ii. Ad un c.t.U. contabile, in luogo del professionista delegato alla vendita
Sabina Ippolitoni Dottore Commercialista
IL PIANO DI RIPARTO
PREMESSE
In sede di esecuzione immobiliare il RIPARTO è disciplinato dagli
artt. 510-596 del c.p.c. e prevede due distinte attività:
1
La distribuzione della somma ricavata
2
La graduazione dei crediti
Se la procedura esecutiva riguarda un UNICO
CREDITORE i due momenti coincidono ed il
piano di distribuzione si concreta nella verifica
dell’esistenza di somme sufficienti a coprire il
credito.
PIÙ CREDITORI è necessario
provvedere
separatamente
alla graduazione
ed alla
distribuzione.
Sabina Ippolitoni Dottore Commercialista
IL PIANO DI RIPARTO
PREMESSE
La Sezione Esecuzioni Immobiliari del Tribunale di Roma ha
predisposto delle istruzioni per la redazione dei progetti di
distribuzione che tengono conto delle principali problematiche
riscontrate nell’esperienza dei magistrati della Sezione.
L’indirizzo internet è:
www.tribunale.roma.it/modulistica
Ad esse rinvio per le indicazioni specifiche.
Sabina Ippolitoni Dottore Commercialista
IL PIANO DI RIPARTO
LA GRADUZIONE DEI CREDITI
La GRADUZIONE crea un ordine di priorità tra i creditori in base:
1
All’
All’esistenza o meno di cause di prelazione stabilite dalla legge o alla natura privilegiata di alcune
spese (art. 2770 c.c.)
c.c.)
• privilegiati (2745 ss c.c.)
c.c.)
• pignoratizi (2784 ss c.c.)
c.c.) per il residuo non soddisfatto sul prezzo di vendita del bene mobile
• ipotecari (2808 e ss c.c.)
c.c.)
• chirografari (soddisfatti
soddisfatti in maniera proporzionale all’
all’ammontare del credito)
2
Al momento in cui l’intervento è stato spiegato (prior in tempore,
tempore, potior iure)
• sono TEMPESTIVI i creditori che (art. 564 c.p.c.) hanno effettuato l’l’intervento entro l’l’udienza che fissa
concretamente la vendita (ordinanza di vendita)
• sono TARDIVI i creditori che (art. 565 c.p.c.) hanno spiegato l’l’intervento oltre l’l’udienza che fissa la
vendita , ma prima dell’
dell’udienza per la discussione del progetto di distribuzione)
Sabina Ippolitoni Dottore Commercialista
IL PIANO DI RIPARTO
LA GRADUZIONE DEI CREDITI
3
Alle caratteristiche del titolo sul quale si fonda l’l’intervento
•
FONDATI SU TITOLO ESECUTIVO (474 c.p.c.)
Sentenze; cambiali; atti ric. da notaio o pubblico ufficiale; scritture
scritture priv. aut. (L. 80/05) relativamente alle
obbligazioni riguardanti somme di denaro in esse contenute
•
NON FONDATI SU TITOLO ESECUTIVO (temporaneamente)
A norma dell’
dell’art. 499 primo comma c.p.c. si tratta dei creditori che al momento
momento del pignoramento:
i.
avevano eseguito un sequestro sui beni pignorati
ii.
avevano un diritto di pegno o di prelazione risultante dai pubblici
pubblici registri
iii.
erano titolari di somme di denaro risultanti dalle scritture contabili
contabili di cui all’
all’art. 2214 del c.c.
In questo caso occorrerà
occorrerà verificare dai verbali se all’
all’udienza fissata per il confronto con il debitore questi:
i.
si sia presentato
ii.
abbia riconosciuto o meno detti crediti ed in quale misura;
iii.
se nei 30 giorni successivi all’
all’udienza il creditore che non abbia visto riconosciute le proprie
pretese abbia presentato istanza per l’l’accantonamento delle somme che gli spetterebbero
(510, 3°
3° co.)
co.) dimostrando di aver proposto azione necessaria a munirsi del titolo esecutivo.
Sabina Ippolitoni Dottore Commercialista
IL PIANO DI RIPARTO
LA DETERMINAZIONE DELLA SOMMA DA DISTRIBUIRE
(art.509 c.p.c.)
RICAVATO DELLA VENDITA
(art. 585 c.p.c.)
+
EVENTUALI RENDITE E FRUTTI SUI BENI PIGNORATI
(ricevuti dal debitore, dal custode giudiziario o dall’amm.re giud., previa approvazione
del conto) (art. 593 e ss.178 disp. att. c.p.c.)
+
EVENTUALI SOMME DEPOSITATE PER CONVERSIONE DEL PIGNORAMENTO
NON PERFEZIONATO
(art. 495 c.p.c.)
+
EVENTUALE CAUZIONE CONFISCATA ED EVEVENTUALE RISARCIMENTO DEL
DANNO DA PARTE DELL’AGGIUDICATARIO INADEMPIENTE
(art. 587 e artt. 176, 177 disp. att. c.p.c.)
+
EVENTUALI INTERESSI ATTIVI
MATURATI SUL CONTO CORRENTE DELLA PROCEDURA
Sabina Ippolitoni Dottore Commercialista
IL PIANO DI RIPARTO
LA DISTRIBUZIONE DELLA SOMMA RICAVATA
(art. 510 e ss.; artt. 596 e ss.)
INTERESSI LEGALI o CONVENZIONALI
sono LEGALI quelli risultanti dall’
dall’art. 1224 c.c. con le
variazioni subite nel tempo (titoli di credito: per
assegni o cambiali).
Sono CONVENZIONALI quelli che risultano da
accordo scritto delle parti o da sentenze o
ordinanze che abbiano riconosciuto interessi in
misura superiore al tasso legale
L’ammontare complessivo del CREDITO comprende
OLTRE ALLA SORTE CAPITALE (art. 510, 1°
1° co.)
co.)
SPESE
Sono spese tipiche i bolli le spese legali (in base alle
tariffe forensi) il compenso al c.t.U che ha
stimato l’
e
l’immobil
immobile
EV. RIVALUTAZIONE MONETARIA
Sulla base di provvedimento giudiziale, inoltre, la
somma capitale può essere sottoposta a
rivalutazione monetaria – mi riferisco ai crediti
di lavoro.
Sabina Ippolitoni Dottore Commercialista
IL PIANO DI RIPARTO
LA DISTRIBUZIONE DELLA SOMMA RICAVATA
(art. 510 e ss.; artt. 596 e ss.)
Nell’ipotesi di pluralità di creditori la somma ricavata è distribuita …
con riguardo alle cause legittime di prelazione e previo
accantonamento delle somme che spetterebbero ai creditori
intervenuti privi di titolo esecutivo i cui crediti non siano stati in
tutto o in parte riconosciuti dal debitore. (art. 510, 2° co.) I
L’accantonamento è disposto per il tempo necessario ai creditori
per ottenere il titolo esecutivo e per un periodo di tempo non
superiore a 3 anni.
Il residuo della somma ricavata, è consegnato al debitore o al terzo
che abbia subito l’espropriazione
Sabina Ippolitoni Dottore Commercialista
IL PIANO DI RIPARTO
IL DEPOSITO DEL PROGETTO E L’ITER DI APPROVAZIONE
Il progetto di distribuzione deve essere depositato in cancelleria nel termine
assegnato dal G.E., di norma 40-50 giorni prima dell’udienza fissata per la
discussione.
Il c.t.U. deve essere presente all’udienza fissata per la discussione.
con
l’approvazione
dei
creditori
(espressa se presenti, tacita se assenti ed
a conoscenza dell’
dell’udienza)
L’UDIENZA può concludersi
con la contestazione
da parte del debitore esecutato o dei creditori.
La risoluzione delle controversie sorte in sede di distribuzione è disciplinata
dall’art. 512 c.p.c. nella nuova formulazione che assegna al G.E. (i) la
competenza di questa fase di accertamento (diversamente da prima) e (ii) la
facoltà sospendere in tutto od in parte la distribuzione del ricavato.
Sabina Ippolitoni Dottore Commercialista
IL PIANO DI RIPARTO
ASPETTI PRATICI
La documentazione sulla quale si elaborano il piano di
graduazione ed il progetto di distribuzione proviene
•
•
dal CD-ROM consegnato dalla cancelleria del Tribunale
dalle note di precisazione del credito inviate dai legali
dei creditori e dall’aggiudicatario.
La ricostruzione della somma da distribuire è effettuata
sui seguenti documenti:
- il verbale di aggiudicazione;
- il fascicolo della vendita;
- gli estratti conto bancari.
Sabina Ippolitoni Dottore Commercialista
IL PIANO DI RIPARTO
ASPETTI PRATICI
La graduazione dei crediti richiede l’esame:
1)
dell’atto di pignoramento principale
2)
degli interventi degli altri creditori
3)
dei verbali di udienza
4)
delle note di precisazione del credito
Sabina Ippolitoni Dottore Commercialista
IL PIANO DI RIPARTO
ASPETTI PRATICI
Nei verbali di udienza occorrerà i verificare:
¾
il deposito di altra documentazione (in part. titoli);
¾
se il creditore procedente abbia indicato ai creditori
chirografari tempestivi l’esistenza di altri beni pignorabili e
se questi abbiano effettivamente operato l’estensione;
¾
se all’udienza fissata per il confronto tra i creditori non
muniti di titolo esecutivo ed il debitore questi:
¾
si sia presentato
¾
abbia riconosciuto o meno detti crediti ed in quale misura
¾
se nei 30 giorni successivi all’udienza il creditore
disconosciuto
abbia
presentato
istanza
per
l’accantonamento delle somme che gli spetterebbero (510,
3° co.) dimostrando di aver proposto azione necessaria a
munirsi del titolo esecutivo
Sabina Ippolitoni Dottore Commercialista
IL PIANO DI RIPARTO
BRICIOLE D’ESPERIENZA
La domanda per richiedere la copia del fascicolo su cd-rom, si presenta in
cancelleria (st. 83); deve essere redatta su carta intestata e deve esservi
allegata copia del provvedimento di nomina.
Si consiglia di presentare la domanda con 2 cd in custodia rigida. All’atto della
consegna verrà indicata la data del ritiro. All’atto del ritiro verrà restituito il
cd non utilizzato.
E’ utile inviare a tutte le parti un fax nel quale si dia notizia dell’incarico ricevuto
e dei tempi assegnati specificando un termine per la trasmissione delle note
di precisazione dei crediti e per l’aggiornamento delle spese oltre il quale la
documentazione potrà essere prodotta utilmente solo all’udienza fissata per
la discussione del progetto di distribuzione.
Ove specificato dal G.E. nel verbale di nomina, provvedere a contattare i creditori
eventualmente non presenti in udienza, con le modalità di volta in volta
stabilite (raccomandata, fax, notifica).
E’ importante evidenziare al G.E., l’eventuale discordanza tra gli importi
riconosciuti e quelli precisati, specificando le motivazioni e gli eventuali
dubbi.
Sabina Ippolitoni Dottore Commercialista
IL PIANO DI RIPARTO
BRICIOLE D’ESPERIENZA
Rispetto alla data di ritiro del CD-rom, potrebbero essere stati
presentati degli interventi dei quali il c.t.U. non ha notizia, si
suggerisce pertanto ai legali che dovessero effettuare interventi
tardivi, di inviare la documentazione via fax al professionista
incaricato della redazione del progetto di distribuzione.
Inoltre, ritengo utile inviare a tutti un fax con la bozza del progetto di
distribuzione, assegnando un termine per eventuali osservazioni.
Ciò consente di sfruttare al meglio l’udienza per la discussione,
spesso componendo direttamente in tale sede eventuali discordanze
tra le somme ricostruite e quelle richieste.
Se il progetto dovesse essere modificato in udienza, potrebbe essere
utile, richiedere copia del verbale contenente le modifiche.
Consiglio ai c.t.U. di depositare la notula insieme al progetto di
distribuzione affinché il G.E. possa provvedere. Attualmente, passa
quasi un anno tra la liquidazione e l’emissione del mandato.
Sabina Ippolitoni Dottore Commercialista
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