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riconoscimento dei titoli accademici
Il riconoscimento dei titoli di studio dei titolari di protezione p internazionale IL RICONOSCIMENTO DEI TITOLI DI STUDIO LA NORMATIVA L’art 170 del RD 1592 del 31/08/33 di approvazione del Testo Unico 7 59 3 / /33 pp delle leggi sull’Istruzione Superiore stabilisce che: i titoli conseguiti all’estero non hanno valore legale in Italia, salvo nei casi di legge. Art 379 Dlgs 297/94, modificato dall’art 13 della L. 29/2006 Î riconoscimento dei titoli finali conseguiti in scuole corrispondenti alle scuole secondaria di primo e secondo grado Art 48 DPR 394/99 ‐ Convenzione di Lisbona e legge di ratifica L. 148/2002 Î riconoscimento dei titoli accademici Art 49 DPR 394/99 ‐ Direttiva UE 36/2005 e Dlgs 206/07 Î riconoscimento delle qualifiche professionali i i d ll lifi h f i li Dpr 189/09 e art 38 Dlgs 165/01 Î riconoscimento dei titoli per finalità non accademiche Art 73 del DPR 11 luglio 1980, n. 382 Î riconoscimento dei dottorati conseguiti all’estero 2 IL RICONOSCIMENTO DEI TITOLI DI STUDIO LA DIRETTIVA EUROPEA PER I TITOLARI DI PROTEZIONE La direttiva europea 2004/83/CE p 4/ 3/ stabilisce che: gli Stati membri devono garantire la parità di trattamento tra i beneficiari dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria ed i loro cittadini nel quadro delle vigenti procedure di riconoscimento di diplomi, certificati ed altri titoli stranieri. 3 IL RICONOSCIMENTO DEI TITOLI DI STUDIO IL RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA EUROPEA La direttiva europea 2004/83/CE è stata recepita con il Dlgs 251/07 che stabilisce: Si applicano ai titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria le disposizioni concernenti il riconoscimento di diplomi, certificati ed altri titoli stranieri per i cittadini italiani. 4 IL RICONOSCIMENTO DEI TITOLI DI STUDIO DEFINIZIONI Cos’è un titolo di studio: 9 un certificato che attesta le conoscenze e le competenze acquisite durante il corso degli studi. Cos’è il riconoscimento di un titolo di studio: 9 il procedimento attraverso il quale un Paese riconosce effetti giuridici ad un titolo conseguito in un altro Paese. un altro Paese 5 IL RICONOSCIMENTO DEI TITOLI DI STUDIO EQUIPOLLENZA E RICONOSCIMENTO 9 EQUIPOLLENZA o ATTRIBUZIONE DEL VALORE LEGALE è la procedura mediante la quale l’Autorità scolastica o accademica determina l'equivalenza, a tutti gli effetti giuridici di un titolo di studio conseguito all'estero con un giuridici, di un titolo di studio conseguito all'estero con un determinato titolo presente nell'ordinamento italiano. Riconosciuta l’equipollenza, l’autorità competente rilascia all’interessato il titolo di studio italiano equivalente. p 9 Il RICONOSCIMENTO è l'attestazione formale da parte di una Autorità competente del valore di un titolo di studio estero ai fini della prosecuzione degli studi o all’accesso alle professioni professioni. Il riconoscimento, dunque, produce effetti giuridici minori rispetto all’equipollenza. 6 Il riconoscimento dei titoli finali conseguiti in Il i i t d i tit li fi li g iti i scuole corrispondenti alle scuole secondarie di primo e secondo grado 7 I TITOLI DI SCUOLA SECONDARIA LA NORMATIVA Per il riconoscimento dei titoli finali conseguiti in scuole l d l f l l corrispondenti alle scuole secondarie di primo e secondo grado si applica la disciplina prevista dall’art secondo grado, si applica la disciplina prevista dall art. 379 Dlgs 297/94, così come modificato dall’art. 13 L.29/06. 9 La procedura per ottenere l’equipollenza dei titoli di studio conseguiti all’estero dai titolari di protezione internazionale è la stessa prevista per i cittadini italiani e comunitari che abbiano conseguito un titolo all’estero. 8 I TITOLI DI SCUOLA SECONDARIA LE AUTORITA’ COMPETENTI La domanda va presentata: 9 All’Ufficio Scolastico Provinciale della Provincia di All’Uffi i S l ti P i i l d ll P i i di residenza del richiedente per ottenere l’equipollenza dei titoli corrispondenti alla licenza elementare e media. 9 A qualsiasi Ufficio Scolastico Provinciale a scelta dell’interessato per l’equipollenza dei titoli p q p corrispondenti ai diplomi. 9 Le procedure per l’equipollenza dei titoli finali g p conseguiti in scuole corrispondenti alle scuole secondarie di primo e secondo grado I TITOLI DI SCUOLA SECONDARIA LA DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE a. Titolo di studio rilasciato dalla scuola straniera, tradotto e legalizzato, corredato da Dichiarazione di Valore in loco b. Curriculum degli studi seguiti dall’interessato, distinto per anni scolastici, possibilmente con l’indicazione delle materie per ciascuna delle classi frequentate con esito positivo Tale curriculum redatto e firmato dall’interessato stesso con esito positivo. Tale curriculum, redatto e firmato dall interessato stesso, indicherà inoltre l’esito favorevole di esami finali da lui sostenuti o eventuali esperienze di lavoro in connessione con il titolo del quale è richiesta l’equipollenza c. Programma delle materie oggetto del corso stesso, rilasciato dalla scuola di provenienza all’estero provenienza all estero, accompagnato dalla relativa traduzione ufficiale in lingua accompagnato dalla relativa traduzione ufficiale in lingua italiana. Qualora le autorità scolastiche straniere non dovessero rilasciare un tale attestato, la Rappresentanza Diplomatico‐Consolare italiana competente potrà desumere il programma in questione dalle pubblicazioni ufficiali locali d Ogni altro titolo o documento (anche in fotocopia) che l d. Ogni altro titolo o documento (anche in fotocopia) che l’interessato ritiene utile a interessato ritiene utile a provare i dati riportati nel curriculum, deve essere corredato da relativa traduzione ufficiale in lingua italiana e. Dichiarazione della competente Rappresentanza Diplomatico‐Consolare italiana, relativa al criterio di valutazione scolastica in vigore nel Paese straniero di l ti l it i di l t i l ti i ig l P t i di provenienza, da cui risulti il punteggio minimo per essere promossi e il punteggio massimo 11 UN APPROFONDIMENTO LA DICHIARAZIONE DI VALORE IN LOCO Documento ufficiale, scritto in lingua italiana, che descrive Documento ufficiale scritto in lingua italiana che descrive sinteticamente un dato titolo di studio conferito a una determinata persona da un’Istituzione appartenente a un sistema educativo diverso da quello italiano. E un documento di natura educativo diverso da quello italiano. E’ un documento di natura esclusivamente informativa, e quindi non costituisce di per sé alcuna forma di riconoscimento del titolo in questione. Generalmente fornisce le informazioni utili per la successiva valutazione del titolo da parte delle autorità italiane competenti, quali: 9 stato giuridico e natura dell’Istituzione rilasciante; 9 requisiti di accesso al corso di studio conclusosi con quel titolo; 9 durata legale del corso di studio e/o impegno globale richiesto allo studente in crediti o in ore; 9 valore del titolo nel sistema/Paese che lo ha rilasciato, ai fini accademici e/o professionali. 12 LA DICHIARAZIONE DI VALORE IL CASO DEI TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE I titolari di protezione internazionale possono ottenere la legalizzazione e la dichiarazione di valore in loco inviando i documenti originali con idoneo mezzo postale (raccomandata con avviso di ricevimento, assicurata o altro mezzo che fornisca analoghe g garanzie). LLa Rappresentanza italiana provvederà in tal caso ‐ R t it li d à i t l a mezzo assicurata e tramite l’Ufficio Corrieri del Ministero degli Affari Esteri a restituire agli Ministero degli Affari Esteri ‐ interessati gli originali perfezionati. 13 LA DICHIARAZIONE DI VALORE L’ASSISTENZA DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI Presso il Ministero degli Affari Esteri, Direzione Presso il Ministero degli Affari Esteri Direzione Generale per la Promozione del sistema Paese ‐ Ufficio VII i titolari di protezione internazionale Ufficio VII, i titolari di protezione internazionale possono ricevere assistenza per richiedere la dichiarazione di valore in loco. dichiarazione di valore in loco 14 I TITOLI DI SCUOLA SECONDARIA LE PROVE INTEGRATIVE LL’equipollenza dei titoli può essere subordinata al equipollenza dei titoli può essere subordinata al superamento delle prove integrative eventualmente ritenute necessarie. Le prove sono sostenute nella sede stabilita dal dirigente dell Ufficio Scolastico Provinciale al quale è dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale al quale è avanzata la domanda. 15 Il riconoscimento dei titoli accademici Il i i t d i tit li d i i conseguiti all’estero IL RICONOSCIMENTO DEI TITOLI ACCADEMICI LA NORMATIVA Si applicano: 9 L’art. 48 DPR 394/99: Riconoscimento dei titoli L’ 8 DPR / Ri i d i i li di studio conseguiti all’estero 9 La c.d. “Convenzione di Lisbona”: Convenzione sul Riconoscimento dei titoli di Istruzione Superiore nella Regione Europea 9 LL’art art. 2 L. 148/2002 2 L 148/2002 di ratifica della Convenzione di Lisbona 17 IL RICONOSCIMENTO DEI TITOLI ACCADEMICI LE AUTORITA’ COMPETENTI E I TERMINI Autorità competente per il riconoscimento: 9 Università e Istituti di istruzione universitaria, che e Istituti di istruzione universitaria che esercitano tale competenza nell'ambito della loro autonomia e in conformità ai rispettivi ordinamenti, f i l i li fatti salvi gli accordi bilaterali in materia di bil li i i Termini per il riconoscimento: 9 90 giorni dalla ricezione della domanda stessa Nel caso in cui le Autorità accademiche rappresentino esigenze istruttorie, il termine è sospeso fino al compimento, entro i 30 giorni successivi, degli atti supplementari 18 IL RICONOSCIMENTO DEI TITOLI I DIPLOMI DI SCUOLA SUPERIORE Il riconoscimento p ò rig ardare Il riconoscimento può riguardare: 9 titoli di studio stranieri di scuola secondaria, solo se il titolare di protezione internazionale intenda iscriversi all’Università In Italia i titoli idonei all’accesso all’università sono tutti quei titoli In Italia i titoli idonei all’accesso all’ ni ersità sono t tti q ei titoli conseguiti al termine di un periodo scolastico di almeno 12 anni. Gli studenti che provengono da Paesi in cui il sistema di formazione prevede un percorso di durata inferiore a 12 anni di scolarità dovranno dimostrare di aver superato tutti gli esami previsti per il primo anno di studi universitari (nel caso di un sistema scolastico locale di 11 anni) o d di tutti gli esami previsti per i primi due anni accademici (nel caso di un l d d ( l d sistema scolastico locale di 10 anni). 19 IL RICONOSCIMENTO DEI TITOLI ACCADEMICI GLI ATTESTATI ACCADEMICI Il riconoscimento può riguardare: 9 periodi di studio compiuti, nell’ambito di un i di di di i i ll’ bi di programma di insegnamento superiore, in un altro Stato membro; 9 titoli accademici ai fini della prosecuzione degli t to accade c a de a p osecu o e deg studi; 9 titoli di studio di istruzione superiore (lauree). titoli di studio di istruzione superiore (lauree) 20 IL RICONOSCIMENTO DEI TITOLI ACCADEMICI RICONOSCIMENTO PARZIALE O TOTALE Il i Il riconoscimento può essere: i t ò 9p parziale: si garantisce il riconoscimento di singoli esami, con g g , la conseguente possibilità da parte dell’interessato di ottenere l’iscrizione ad un determinato anno del corso di studi italiano per completare gli esami e discutere la tesi finale (abbreviazione di corso); 9 totale: viene dichiarata l’equivalenza, a tutti gli effetti, del l i di hi l’ i l i li ff i d l titolo accademico estero con quello corrispondente dell Università italiana. dell’Università italiana. 21 IL RICONOSCIMENTO DEI TITOLI ACCADEMICI L’OBBLIGO AL RICONOSCIMENTO DEI TITOLI DI STUDIO La Convenzione di Lisbona pone in capo agli Stati il generico obbligo di riconoscimento dei titoli di studio di i t i di istruzione superiore, a meno che non sussistano i h i t sostanziali e comprovate differenze fra il titolo di cui si richiede il riconoscimento e il corrispondente titolo del Paese cui esso si richiede. IIn ogni caso il Paese in cui è avanzata richiesta di i il P i i è t i hi t di riconoscimento, deve consentire di ottenere una valutazione di quel titolo di studio. 22 IL RICONOSCIMENTO DEI TITOLI ACCADEMICI IL DECRETO RETTORALE LLa richiesta di riconoscimento del titolo di i hi di i i d l i l di studio si conclude con l’emanazione di un decreto rettorale che rende esecutiva la delibera del Senato accademico 23 IL RICONOSCIMENTO DEI TITOLI ACCADEMICI DISPOSIZIONI A FAVORE DEI RIFUGIATI La Convenzione di Lisbona, nella sezione VII, stabilisce che: , , Ogni paese, nell’ambito del proprio sistema di istruzione e in conformità con le proprie disposizioni costituzionali, f p p p , giuridiche e normative, adotterà tutti i provvedimenti possibili e ragionevoli per elaborare procedure atte a valutare q ff f g , p f g equamente ed efficacemente se i rifugiati, i profughi e le persone in condizioni simili a quelle dei rifugiati, soddisfano i requisiti per l’accesso all’insegnamento, a programmi complementari di insegnamento superiore o ad attività lavorative anche nei casi in cui i titoli di studio dichiarati non possano essere comprovati da relativi documenti. Ad oggi l’Italia non ha dato espressa attuazione a tale disposizione 24 LLe procedure per il riconoscimento d il i i t di titoli di studio accademici conseguiti all’estero IL RICONOSCIMENTO DEI TITOLI ACCADEMICI LA DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE aa. Domanda diretta al Rettore dell'Università italiana prescelta b. Originale del titolo di studio di scuola secondaria superiore necessario per l’ammissione all'Università che ha rilasciato il titolo accademico, tradotto legalizzato e munito di Dichiarazione di Valore in loco tradotto, legalizzato e munito di Dichiarazione di Valore in loco c. Originale del certificato analitico degli esami universitari rilasciato dalla predetta Università (che attesti date e sedi degli esami, ove q questi si fossero parzialmente svolti anche presso sedi universitarie p p diverse da quella che ha rilasciato il titolo) tradotto d. Programmi di studio (su carta intestata dell’Università straniera o avvalorati con timbro della Università stessa) di tutte le discipline i l incluse nel curriculum straniero, con relativa traduzione in italiano l i l i l i d i i i li e. Originale del titolo accademico posseduto tradotto, legalizzato e munito di Dichiarazione di Valore in loco a cura della Rappresentanza Diplomatico Consolare italiana competente per territorio nello Stato al Diplomatico‐Consolare italiana competente per territorio nello Stato al cui ordinamento si riferisce il titolo 26 Il riconoscimento delle qualifiche professionali Il i i t d ll lifi h f i li conseguite all’estero IL RICONOSCIMENTO DELLE QUALIFICHE PROFESSIONALI LA NORMATIVA Si applicano: 9 L’art. 49 DPR 394/99 9 L’art. 50 DPR 394/99 che prevede disposizioni p particolare per gli esercenti le professioni sanitarie p g p 9 Dlgs 206/07 ‐ Titolo III 28 IL RICONOSCIMENTO DELLE QUALIFICHE PROFESSIONALI LE AUTORITA’ COMPETENTI Sono competenti alcuni Ministeri, ad esempio: 9 il Ministero della Salute, per tutte le professioni sanitarie; 9 il Ministero dell’Istruzione il Ministero dell Istruzione, dell dell’Università e della Ricerca Università e della Ricerca per i docenti di scuole dell'infanzia, primaria, secondaria di primo grado e secondaria superiore e per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola; i i t ti t i ili i d ll l e poi ancora i Ministeri del Lavoro, della Giustizia, dello p , , Sviluppo Economico. 29 IL RICONOSCIMENTO DELLE QUALIFICHE PROFESSIONALI LE MODALITA’ DEL RICONOSCIMENTO Il riconoscimento può avvenire: 9 sulla base della qualifica professionale; q p 9 sulla base dell’esperienza. 30 IL RICONOSCIMENTO DELLE QUALIFICHE PROFESSIONALI LA CONFERENZA DEI SERVIZI Ricevuta la richiesta di riconoscimento della qualifica professionale, l’Autorità competente indice una Conferenza dei Servizi alla quale partecipano tutte le autorità coinvolte: t ità i lt 9i Ministeri; 9 il Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie; 9il Ministero degli Affari Esteri. il Ministero degli Affari Esteri. Nella Conferenza dei Servizi sono sentiti anche un rappresentante dell'Ordine o Collegio professionale rappresentante dell Ordine o Collegio professionale, ovvero della categoria professionale interessata. 31 IL RICONOSCIMENTO DELLE QUALIFICHE PROFESSIONALI LE MISURE COMPENSATIVE Il riconoscimento della qualifica può essere subordinato al superamento di misure compensative quali: 9 tirocinio di adattamento 9 prova attitudinale solamente nel caso in cui: 9 la durata della formazione e' inferiore di almeno un anno a quella richiesta in Italia; 9 la formazione ricevuta riguarda materie sostanzialmente diverse da quelle coperte dal titolo di formazione richiesto in Italia; 9 la professione regolamentata include una o più attività professionali regolamentate, mancanti nella corrispondente professione dello Stato membro d'origine del richiedente, e se la differenza è p , caratterizzata da una formazione specifica, richiesta dalla normativa nazionale e relativa a materie sostanzialmente diverse da quelle dell'attestato di competenza o del titolo di formazione in possesso del richiedente. 32 IL RICONOSCIMENTO DELLE QUALIFICHE PROFESSIONALI IL RICONOSCIMENTO La durata e le materie oggetto del tirocinio di adattamento e della prova attitudinale sono stabilite dall'Autorità competente a seguito della Conferenza dei Servizi e, in caso t t g it d ll C f d i S i i i di esito sfavorevole, possono essere ripetute. Entro tre mesi dalla presentazione della documentazione E t t i d ll t i d ll d t i completa da parte dell'interessato, l’Autorità competente provvede in merito al riconoscimento, con decreto motivato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale i bbli ll G Uffi i l della d ll Repubblica Italiana. 33 IL RICONOSCIMENTO DELLE QUALIFICHE PROFESSIONALI L’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE Riconosciuta la qualifica professionale, i beneficiari possono esercitare la professione facendo uso della denominazione del titolo professionale, e della sua eventuale abbreviazione, prevista dalla legislazione italiana. 34 LLe procedure per il riconoscimento delle d il i i t d ll qualifiche professionali conseguite all’estero IL RICONOSCIMENTO DELLE QUALIFICHE PROFESSIONALI LA DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE a) Copia autenticata del titolo di studio specifico per l'attività richiesta (con l'indicazione degli esami sostenuti necessari per determinare l'eventuale l'indicazione degli esami sostenuti – esistenza di differenze sostanziali rispetto alla formazione richiesta a livello nazionale, contemplate all'articolo 14 della suddetta Direttiva) b) Copia autenticata del titolo di abilitazione specifico per l'attività, qualora previsto dal Paese in cui il titolo è stato conseguito c) Copia autenticata dell'iscrizione all'Albo professionale del Paese in cui il titolo è stato conseguito, solo se previsto nel paese stesso d) Dichiarazione di valore in originale rilasciata dall in originale rilasciata dall’Autorità Diplomatica o Autorità Diplomatica o Consolare italiana presente nello Stato dove è stato rilasciato il titolo di cui si chiede il riconoscimento e) Attestazione di non esistenza di impedimenti di tipo penale e professionale all'esercizio della professione ll' i i d ll f i che si intende esercitare rilasciato dalle h ii d i il i d ll competenti Autorità del Paese d'origine e/o di provenienza f) Certificato/i dal quale risulti descritta in dettaglio l'attività lavorativa eventualmente svolta nel Paese di origine e/o di provenienza, successivamente al conseguimento del titolo di cui si chiede il riconoscimento (inclusi periodi di tirocinio pratico svolti) 36 IL RICONOSCIMENTO DELLE QUALIFICHE PROFESSIONALI LA DIMOSTRAZIONE DELL’ESERCIZIO EFFETTIVO … Il decreto legislativo 206/07 relativo al riconoscimento g delle qualifiche professionali, disciplina la possibilità di riconoscere le qualifiche professionali, di una serie di professioni elencate nell’allegato IV, sulla base della dimostrazione dell'esercizio effettivo dell'attività in questione. ti 37 IL RICONOSCIMENTO DELLE QUALIFICHE PROFESSIONALI … AD ESEMPIO Attività di riparazione di automezzi, cicli e motocicli, fabbricazione di strumenti ottici e apparecchi fotografici, fabbricazione di materiale medico‐chirurgico e di apparecchi hi f t fi i f bb i i di t i l di hi i di hi ortopedici (scarpe ortopediche escluse), bigiotteria, oreficeria, gioielleria, fabbricazione e riparazione orologi, istallazioni varie per l’edilizia, finitura locali, panetteria e pasticceria, parrucchieri, è necessario che tali attività siano state precedentemente esercitate: a) per 6 anni consecutivi come lavoratore autonomo o dirigente d'azienda; oppure b) per 3 anni consecutivi come lavoratore autonomo o dirigente d'azienda, se il beneficiario prova di aver in precedenza ricevuto, per l'attività in questione, una formazione di almeno 3 anni sancita da un certificato riconosciuto da uno Stato membro o giudicata del tutto valida da un competente organismo professionale; oppure c) per 4 anni consecutivi come lavoratore autonomo o dirigente d'azienda, se il beneficiario prova di aver in precedenza ricevuto, per l'attività in questione, una formazione di almeno 2 anni sancita da un certificato riconosciuto da uno Stato membro o giudicata del tutto valida da un competente organismo professionale; oppure d) per 3 anni consecutivi come lavoratore autonomo, se il beneficiario prova di aver esercitato l'attività in questione per almeno 5 anni come lavoratore subordinato; oppure e) per 5 anni consecutivi in funzioni direttive, di cui almeno 3 anni con mansioni tecniche che implichino la responsabilità di almeno uno dei reparti dell'azienda, se il beneficiario prova di aver in precedenza ricevuto, per l'attività in questione, una formazione di almeno di i d i l' i i à i i f i di l 3 anni sancita da un certificato riconosciuto da uno Stato membro o giudicata del tutto valida da un competente organismo professionale. 38 Il riconoscimento per finalità non accademiche g dei titoli di studio conseguiti all’estero IL RICONOSCIMENTO PER FINALITA’ NON ACCADEMICHE LA NORMATIVA Il riconoscimento dei titoli di studio per finalità non Il i i t d i tit li di t di fi lità accademiche è regolato dal DPR 189/2009, che all’art. 2 ll’ t 2 stabilisce che, per il riconoscimento dei t bili h il i i t d i titoli di studio conseguiti negli istituti di istruzione superiore stranieri, ai fini dell'accesso ai pubblici i t i i i fi i d ll' i bbli i concorsi, si applicano le procedure previste dall'art. 38 38, comma 3, Dlgs 30 marzo 2001, n. 165. 3 Dlg 30 2001 165 L’applicazione di tale disciplina è limitata al riconoscimento dei titoli di studio pp p accademici rilasciati dagli Istituti di istruzione superiore stranieri dei Paesi aderenti alla Convenzione di Lisbona. 40 IL RICONOSCIMENTO PER FINALITA’ NON ACCADEMICHE LE AUTORITA’ COMPETENTI 9 Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca; g Dipartimento della 9 Presidenza del Consiglio dei Ministri ‐ Funzione Pubblica. 41 Le procedure per il riconoscimento per finalità g non accademiche dei titoli di studio conseguiti all’estero IL RICONOSCIMENTO PER FINALITA’ NON ACCADEMICHE LA DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE a. Titolo di studio estero, tradotto e legalizzato a. Certificato analitico degli esami sostenuti, rilasciato dall'istituto ove è stato conseguito il titolo di studio, tradotto b. Dichiarazione di Valore in loco della Rappresentanza Diplomatico‐Consolare italiana competente per territorio nello Stato al cui ordinamento si riferisce il titolo di studio c. Bando del concorso cui si intende partecipare con evidenziati i requisiti previsti per l'accesso q p p 43 Il riconoscimento dei dottorati conseguiti all’estero IL RICONOSCIMENTO DEI DOTTORATI LA NORMATIVA Il riconoscimento dei dottorati conseguiti all’estero è disciplinato dall’art. 74 del DPR 11 luglio 1980 n 382 luglio 1980, n. 382 45 IL RICONOSCIMENTO DEI DOTTORATI LE AUTORITA’ COMPETENTI 9 Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca L'eventuale riconoscimento è operato con decreto L' t l i i t è t d t del Ministro dell’Istruzione su conforme parere del C Consiglio Universitario Nazionale (CUN). i li U i it i N i l (CUN) 46 Le procedure per il riconoscimento dei g dottorati conseguiti all’estero IL RICONOSCIMENTO DEI DOTTORATI LA DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE a Laurea italiana o di un titolo universitario straniero di cui sia stata già a. ottenuta l'equipollenza con una Laurea italiana b. Documentazione ufficiale che il Dottorato straniero è stato conferito dopo minimo 3 anni di studi e ricerche c. Titolo di ricerca (Dottorato) conseguito all'estero ‐ in originale o in copia autenticata ‐ tradotto, legalizzato e accompagnato da pp p Dichiarazione di valore della Rappresentanza diplomatica o Consolare italiana all'estero competente per territorio d. Tesi o lavoro scientifico con cui si è conseguito il titolo di ricerca, insieme al relativo curriculum studiorum (non è consentito, in alternativa alla tesi, spedire pubblicazioni scientifiche che ne sono l i ll i di bbli i i i ifi h h derivate) e. Eventuali attestati del tutor o del supervisore della ricerca, o del responsabile dei corsi di Dottorato f. Quanto altro si reputi utile per una più completa valutazione da parte del CUN 48