La testimonianza del minore - Distretto della Corte di Appello di Torino
by user
Comments
Transcript
La testimonianza del minore - Distretto della Corte di Appello di Torino
La testimonianza del minore d.ssa Valentina Sellaroli Procura presso il Tribunale per i minorenni del Piemonte e della Valle d’Aosta ECLT European Centre for Law, Sciences and New Technologies Università di Pavia DIBATTIMENTO • Art. 196 c.p.p. Ogni persona ha la capacità di testimoniare IDONEITA’ FISICA E MENTALE A RENDERE TESTIMONIANZA Accertamenti • Art. 498 c.p.p. L’esame testimoniale del minorenne è condotto dal presidente su domande e contestazioni proposte dalle parti Ausilio di un familiare o di un esperto in psicologia infantile FACOLTATIVO in dibattimento Possibilità di applicare le modalità dell’art. 398 co. 5 bis c.p.p. (incidente probatorio e audizione protetta: luogo diverso dal tribunale, documentazione audiovisiva) Per una serie di reati (572, 600, 600 bis, 600 ter, 600 quater, 600 quinquies, 601, 602, 609 bis, 609 ter, 609 quater, 609 octies, 612 bis c.p.) l’esame del minore vittima del reato viene effettuato su richiesta, mediante l’uso di specchio unidirezionale e citofono DIBATTIMENTO PER IL RESTO LE REGOLE (artt. 499 e ss. c.p.p.) SONO LE MEDESIME CHE PER LA TESTIMONIANZA DIBATTIMENTALE DEI MAGGIORENNI SALVO DUE PUNTI CRUCIALI • VALUTAZIONE DELL’IDONEITA’ A RENDERE TESTIMONIANZA sempre? In che modo? Quale è la differenza con l’attendibilità del minore? Cass. Pen. Sez. III, n. 29612/10 : la valutazione delle dichiarazioni testimoniali del minore persona offesa di reati sessuali presuppone un esame della sua credibilità in senso onnicomprensivo (attitudine a testimoniare, capacità a recepire le informazioni, ricordarle, raccordarle, condizioni emozionali, dinamiche familiari, rielaborazione delle vicende vissute, attenzione a certe naturali e tendenziose affabulazioni) possano far dubitare della predetta capacità) • NECESSITA’ DI PROTEZIONE DEL MINORE VITTIMA DI REATO E DI EVITARE LA VITTIMIZZAZIONE SECONDARIA • NORMATIVA DI LIVELLO SOVRANAZIONALE A TUTELA DI QUESTE ESIGENZE DI PROTEZIONE • BUONE PRASSI A TUTELA DELLA GENUINITA’ DELLA PROVA TESTIMONIALE LA PREPARAZIONE DEL DIBATTIMENTO: LE INDAGINI PRELIMINARI • Minore testimone puro Può essere sentito anche dalla PG (di iniziativa o su delega del PM) - in presenza dei genitori se minore di 14 anni - anche in assenza dei genitori se maggiore di 14 anni e con gli avvertimenti usuali per gli adulti sull’obbligo di dire la verità e sulle responsabilità penali in cui incorre chi rende falsa testimonianza ovvero rende false informazioni al PM LA PREPARAZIONE DEL DIBATTIMENTO: LE INDAGINI PRELIMINARI • Minore potenzialmente indagabile Non può essere sentito dalla PG di iniziativa Va interrogato dal PM o dalla PG su delega del PM (anche se infraquattordicenne) con le garanzie difensive e la presenza di un difensore LA PREPARAZIONE DEL DIBATTIMENTO: LE INDAGINI PRELIMINARI • Minore persona offesa (per reati «comuni») Potrebbe essere sentito nell’immediatezza dell’acquisizione della CNR dalla PG che sta procedendo Spesso inopportuno: meglio attendere la delega del PM LA PREPARAZIONE DEL DIBATTIMENTO: LE INDAGINI PRELIMINARI • Minore persona offesa di reati di maltrattamenti, violenza sessuale, prostituzione e pedopornografia Potrebbe essere sentito nell’immediatezza dell’acquisizione della CNR dalla PG che sta procedendo Di fatto sempre su delega (anche orale) del PM Comunque va sentito sempre «avvalendosi dell’ausilio di un esperto in psicologia o in psichiatria infantile nominato dal PM» Art. 351 co. 1 ter c.p.p. post Convenzione di Lanzarote LA PREPARAZIONE DEL DIBATTIMENTO: LE INDAGINI PRELIMINARI • Acquisizione di informazioni investigative utili alla ricostruzione dei fatti ed alla individuazione dei responsabili • Preparazione di un contesto indiziario atto a diventare un contesto probatorio Univoco Non contraddittorio Sufficiente Eventualmente suffragato da ulteriori riscontri L’ESAME DEL MINORE NEL PROCESSO PENALE • Nel processo penale «l’ascolto» del minore costituisce una fonte di prova GENUINITA’ DELLA TESTIMONIANZA VS DIRITTO DELL’ACCUSTO A ENTRARE IN CONTATTO CON LA FONTE DELLE ACCUSE VS DIRITTI DEL MINORE AD ESSERE TUTELATO DA TRAUMI E VITTIMIZZAZIONE SECONDARIA ATTIVATI DAL PROCESSO L’ESAME DEL MINORE NEL PROCESSO PENALE • CIO’ HA DEI RIFLESSI SULLE SCELTE INVESTIGATIVE Ad esempio nella scelta tra - AUDIZIONE UNILATERALE DEL PM O DELLA PG - AUDIZIONE IN CONTRADDITTORIO INCIDENTALE (incidente probatorio) (DISCOVERY VS CONTRAZIONE DEGLI ASCOLTI) L’ESAME DEL MINORE NEL PROCESSO PENALE IN OGNI CASO CHI ASCOLTA IL MINORE DEVE AVERE COMPETENZE SPECIFICHE: • FORENSI • TECNICHE SCELTA DEL SETTING (non è regolamentata ma può variare in relazione all’età del minore, al contesto del presunto reato, alla opportunità di evocare i ricordi tramite la visione diretta del luogo di presunta commissione del reato…) L’ESAME DEL MINORE NEL PROCESSO PENALE • Assistenza affettiva e psicologica della persona offesa minorenne (art. 609 decies c.p.p.): Scelta della persona (evitare il conflitto anche solo inconsapevole o potenziale) Continuità del sostegno LA TESTIMONIANZA DEL MINORE • Il procedimento non va centrato esclusivamente sulla prova dichiarativa: Bisogna cercare conferme e riscontri alle dichiarazioni oltre a vagliare seriamente l’attendibilità delle stesse - Favorire la specializzazione - Evitare che le FFOO sentano la persona offesa minorenne prima della presa in carico del procedimento da parte della Procura - Favorire il coordinamento tra l’AG che procede alle indagini penali e l’AG coinvolta nella tutela del minore - Favorire l’effettuazione di visite mediche ove necessarie da parte di personale adeguatamente formato, con documentazione videofotografica e riferendo non solo la diagnosi ma anche i comportamenti del minore LA TESTIMONIANZA DEL MINORE e L’ANTICIPAZIONE DEL CONTRADDITTORIO • L’incidente probatorio consente di bilanciare i diritti del minore con quelli dell’indagato/imputato sacrificando in minima parte l’oralità della prova (la prova si forma davanti ad un giudice diverso da quello che deciderà) • DISCREZIONALITA’ DEL GIUDICE NELL’AMMISSIBILITA’ DELL’INCIDENTE PROBATORIO? Piena quanto alla rilevanza Contratta quanto alla rinviabilità della prova LA TESTIMONIANZA DEL MINORE e L’ANTICIPAZIONE DEL CONTRADDITTORIO • Contraddittorio attenuato o mediato Decisione quadro 2001/220 GAI CEDU sentenza «Pupino», Grande sezione 16 giugno 2005 POSSIBILITA’ DI ESTENDERE LE MODALITA’ PROTETTE ANCHE ALL’AUDIZIONE DI MINORI QUANDO SI PROCEDA PER REATI NON RICOMPRESI NELL’ELENCO DELL’ART. 392 CO. 1 BIS C.P.P. LA TESTIMONIANZA DEL MINORE e L’ANTICIPAZIONE DEL CONTRADDITTORIO • CHI CONDUCE L’ESAME? L’ausiliario? Il perito? Il giudice da solo? Il giudice alla presenza dell’ausiliario o del perito? L’ORGANO GIURISDIZIONALE eventualmente alla presenza e con l’aiuto di un «mediatore» Possibilmente non uno nominato solo per l’atto testimoniale Necessità (?) di distinguere i ruoli tra tecnico che assiste il giudice nell’esame e tecnico che ha effettuato la psicodiagnosi LA TESTIMONIANZA DEL MINORE e L’ANTICIPAZIONE DEL CONTRADDITTORIO Modalità di conduzione dell’audizione protetta: L’art. 398 co. 5 bis c.p.p. lascia al GIP la scelta delle modalità PRASSI (mutuata dall’art. 498 ter c.p.p. in relazione all’esame dibattimentale): - Vetro specchio unidirezionale - Impianto citofonico TECNICA DI CONDUZIONE DELL’INTERVISTA Non c’è una regola rigida Prassi flessibili e divergenza di opinioni In ogni caso di solito la parte che assicura il contraddittorio sia pure mediato segue un esame «preliminare» condotto unicamente dal giudice (e dal perito o ausiliario) CREAZIONE DI UN CONTESTO CHE FAVORISCA LA NARRAZIONE DA PARTE DEL MINORE E L'ASCOLTO DA PARTE DEL GIUDICE LA TESTIMONIANZA DEL MINORE e L’ANTICIPAZIONE DEL CONTRADDITTORIO Le domande suggestive Teoricamente possono essere poste dal giudice (che ha anche il ruolo di vagliare l’attendibilità del teste, facoltà tipica del controesame) e dall’ausiliario di cui egli si avvalga nella conduzione dell’esame testimoniale del minore (Cass. Pen. Sez. III, 9157/09: l’eventuale vizio di acquisizione delle dichiarazioni effettuate dal minore non integra un problema di utilizzabilità, ma può formare oggetto di gravame sotto il profilo dell’attendibilità del risultato della prova a causa delle modalità della sua assunzione) Ma la posizione disinvolta di domande suggestive può portare ad un elemento di prova critico e può collidere con le altre esigenze (genuinità della prova e tutela del minore persona offesa) Inoltre se a porle è il GIP nell’incidente probatorio, il vaglio di attendibilità del teste è fatto da un giudice che non deciderà LA TESTIMONIANZA DEL MINORE e L’ANTICIPAZIONE DEL CONTRADDITTORIO Le contestazioni e la fisiologia del «disvelamento progressivo» Il minore condizionato - Differenza tra bambini in età scolare e in età prescolare - Differenze cognitive Procedimento a forma libera (art. 500 co. 4 c.p.p.) Non attivabile in fase di incidente probatorio Verbalizzare tutti gli elementi da cui sorge un dubbio sulla genuinità delle dichiarazioni IL SILENZIO e la possibile ripetizione di una audizione protetta L’IMPOSSIBILITA’ di procedere ad audizione del minore (Cass. Pen. Sez. III, n. 39766/13: sono utilizzabili le dichiarazioni de relato aventi ad oggetto quanto appreso dal minore vittima di abusi, non esaminato nel giudizio solo se, in base a motivato parere reso da professionista competente, sia possibile affermare che il bambino ha una personalità così fragile da poter essere qualificata in termini di infermità ai sensi dell’art. 195 co. 3 c.p.p. Non basta, peraltro, la previsione, pur motivata da parere tecnico, della mera “sofferenza psichica” derivante dalla audizione a legittimare il diniego posto all’esame dibattimentale richiesto dalla parte) • Le dichiarazioni de relato Dichiarazioni rese informalmente nelle indagini preliminari alla polizia giudiziaria dal minore vittima di abusi e riportate nelle annotazioni di P.G. (utilizzabili nel giudizio abbreviato; Cass. Pen. Sez. III, 27117/15) Gli incontri preliminari previa autorizzazione del giudice tra il minore e l’esperto di NPI per facilitare il contatto personale e agevolare l’acquisizione della prova nel contraddittorio delle parti, non comportano inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dal soggetto debole anche se svolti in assenza del CTP della difesa (Cass. Pen. Sez. III, 10489/14) Il divieto di testimonianza indiretta degli ufficiali e agenti di pg (195 co. 4 c.p.p.) si riferisce sia alle dichiarazioni ritualmente assunte e documentate, sia ai casi in cui la pg non abbia provveduto al relativo verbale ma non negli altri casi in cui le dichiarazioni siano state rese da terzi e percepite al di fuori di uno specifico contesto procedimentale di acquisizione, per es. al genitore – Cass. Pen. Sez. III, n. 38560/14) Non è incompatibile ad assumere l’ufficio di testimone l’esperto di NPI che abbia partecipato all’assunzione delle sommarie informazioni rese al PM dal minore offeso, trattandosi di professionista esterno non inquadrabile nella categoria degli ausiliari, in cui possono essere ricompresi solo i soggetti o i collaboratori dell’autorità giudiziaria appartenenti all’amministrazione della giustizia – Cass. Pen. Sez. III, n. 26470/14) LA TESTIMONIANZA DEL MINORE la valutazione della prova 1. VALUTAZIONE DELL’IDONEITA’ A RENDERE TESTIMONIANZA sempre? In che modo? Quale è la differenza con l’attendibilità del minore? MANCATO RISPETTO DELLE REGOLE STABILITE NEI PROTOCOLLI PER L’ASCOLTO DEL MINORE : no questioni sulla legittimità del procedimento, ma solo di attendibilità della prova (Cass. Pen. Sez. III, n. 39411/14: il giudice ha l’obbligo di motivare perché egli ritiene attendibile la prova assunta con modalità non rispettosa delle cautele e metodologie previste nella carta di Noto) LA PSICODIAGNOSI FORENSE DEL MINORE - RUOLO - RILEVANZA - POSSIBILI PATOLOGIE LA TESTIMONIANZA DEL MINORE la psicodiagnosi del minore - - Disomogeneità dei metodi Tendenza a standardizzare le richieste di approfondimento - Delega in bianco sulla valutazione dell’attendibilità ATTENDIBILITA’ GIUDIZIARIA ATTENDIBILITA’ CLINICA DELLA TESTIMONIANZA (CREDIBILITA’ DEL TESTE) Cass. Pen. Sez. III, n. 24264/10 : la verifica dell’idoneità mentale del teste a rendersi conto dei comportamenti tenuti in suo pregiudizio senza che la sua testimonianza possa essere influenzata da eventuali alterazioni psichiche è demandabile al perito; l’accertamento dell’attendibilità del teste, attraverso l’analisi della condotta dello stesso e dell’esistenza di riscontri esterni, deve formare oggetto del vaglio del giudice Cass. Pen. Sez. III, n. 38211/11: il mancato espletamento della perizia in ordine alla capacità a testimoniare non rende per ciò stesso inattendibile la testimonianza della persona offesa, ove non emergano elementi patologici che possano far dubitare della predetta capacità MAI COMUNQUE LA PSICODIAGNOSI PUÒ FORNIRE UNA RISPOSTA SULLA VERITÀ DEI FATTI NARRATI LA TESTIMONIANZA DEL MINORE: VALUTAZIONE DELL’IDONEITA’ A RENDERE TESTIMONIANZA • Cassazione penale sez. III 3/10/1997 La valutazione del contenuto della dichiarazione del minore parte offesa in materia di reati sessuali, in considerazione delle complesse implicazioni che la materia stessa comporta, deve contenere un esame dell’attitudine psicofisica del teste ad esporre le vicende in modo utile ed esatto; della sua posizione psicologica rispetto al contesto delle situazioni interne ed esterne. Proficuo è l’uso dell’indagine psicologica che concerne due aspetti fondamentali: l’attitudine del bambino a testimoniare, sotto il profilo intellettivo ed affettivo, e la sua credibilità. Il primo consiste nell’accertamento della sua capacità a recepire le informazioni, di raccordarle con altre, di ricordarle ed esprimerle in una visione complessa, da considerare in relazione all’età, alle condizioni emozionali che regolano le sue relazioni col mondo esterno, alla qualità e alla natura dei rapporti familiari. Il secondo –da tenere distinto dall’attendibilità della prova che rientra nei compiti esclusivi del giudice – è diretto ad esaminare il modo in cui la giovane vittima ha vissuto e rielaborato la vicenda in maniera da selezionare sincerità, travisamento dei fatti e menzogna. LA TESTIMONIANZA DEL MINORE • LINEE GUIDA DEONTOLOGICHE PER LO PSICOLOGO FORENSE cd. Carta di Noto Nata il 9.6.96 Aggiornata il 7.7.02 • LINEE GUIDA E BUONE PRASSI PER L’INTERVISTA DEL MINORE VITTIMA DI ABUSI O MALTRATTAMENTI LA TESTIMONIANZA DEL MINORE • LA CARTA DI NOTO - METODOLOGIE SCIENTIFICAMENTE AFFIDABILI ED ESPLICITAZIONE DEI MODELLI TEORICI DI RIFERIMENTO - VIDEOREGISTRAZIONE - ESAME DEL CONTESTO FAMILIARE - MINIMIZZAZIONE DELLO STRESS DELLA VITTIMA - EVITARE LA VITTIMIZZAZIONE SECONDARIA - ESPLICITAZIONE DEGLI SCOPI DEL COLLOQUIO - DIFFERENZIAZIONE DEI RUOLI DELL’ESPERTO NEL PROCEDIMENTO PENALE E DELLO PSICOTERAPEUTA - AGGIORNAMENTO PERMANENTE LA TESTIMONIANZA DEL MINORE la psicodiagnosi forense del minore - È sempre necessaria una psicodiagnosi forense? (es. adolescente non patologico) v. Cass. Pen. III sez. 38211/11 La psicodiagnosi nel minore con disabilità psichica: valutazione della capacità «residua» - - La scelta dell’esperto e la formulazione del quesito L’importanza del contraddittorio tecnico anche sul quesito - La valutazione della idoneità a testimoniare: l’inidoneità e l’incompatibilità con l’esame (valutazione del tipo di inidoneità, acquisizione dichiarazioni de relato, rinvio dell’esame…) - La psicodiagnosi forense in fase investigativa e l’incidente probatorio parallelo teso ad accertare la idoneità a testimoniare: Evitare duplicazioni inutili: gli interessi della difesa e le consulenze di parte - l’ausiliario può diventare CT ed essere sentito come teste ma EVITARE INCONTRI CLINICI PRIMA DELL’ESAME DEL PM (in caso fossero necessari, videoregistrazione) - La tempistica della psicodiagnosi: prima, durante o dopo l’audizione protetta LA TESTIMONIANZA DEL MINORE la valutazione della prova In definitiva: - I bambini molto piccoli possono ricordare esperienze passate anche per un lungo periodo di tempo - Quando sono intervistati in maniera non suggestiva e fuorviante i bambini maggiori di tre anni possono fornire racconti ragionevolmente accurati e relativamente completi - Le differenze di età si riflettono nella capacità di testimoniare a causa della evoluzione delle capacità cognitive - I bambini in età scolare rispetto a quelli in età prescolare: - - Forniscono informazioni più accurate - Sono più coerenti - Necessitano di meno stimoli per il richiamo Sono meno vulnerabili alle informazioni fuorvianti LA TESTIMONIANZA DEL MINORE la valutazione della prova A PARITÀ DI CONDIZIONI (stress, età, livello cognitivo, stato emotivo, etc...) NESSUN BAMBINO/RAGAZZO È UGUALE AD UN ALTRO Anche nelle reazioni, nei ricordi, nella interazione... L'ASCOLTO DEL MINORE NEI PROCEDIMENTI CIVILI Nei procedimenti civili (separazioni e divorzi, procedimenti de potestate, procedimenti dinanzi al Giudice Tutelare, adozioni, adottabilità, procedimenti in materia di stato, quali riconoscimenti, disconoscimenti etc.) il minore può essere SENTITO O ASCOLTATO Il verbo sentire implica che siano raccolte informazioni ATTO ISTRUTTORIO Rispetto del contraddittorio Verbalizzazione Il verbo ascoltare mette al centro il minore ed i suoi diritti ad essere informato, ad esprimere le sue opinioni L'ASCOLTO DEL MINORE NEI PROCEDIMENTI CIVILI • Art. 12 Convenzione ONU di New York sui diritti del fanciullo • Art. 24 Carta di Nizza • Artt. 3,4,5 Convenzione di Strasburgo sull'esercizio dei diritti del minore (1996) • Art. 13 Convenzione Aja sulla sottrazione internazionale di minori • Regolamento CE n. 2201/2003 (c.d. Bruxelles II bis) L'ASCOLTO DEL MINORE NEI PROCEDIMENTI CIVILI • Art. 315 bis c.c. (Legge 219/2012) riconosce al figlio minore che abbia compiuto i 12 anni, ovvero anche di età inferiore ove capace di discernimento, il diritto di essere ascoltato in tutte le procedure che lo riguardano VALENZA GENERALE VERO E PROPRIO DIRITTO DIRITTO ALL'ASCOLTO E NON AD ESSERE SOLO SENTITO FONTE DI PROVA (vera e propria "testimonianza") Contraddittorio tra le parti . EVENTUALMENTE CONTRADDITTORIO DIFFERITO O SOSPESO Il momento della verbalizzazione Il momento della restituzione L'ASCOLTO DEL MINORE NEI PROCEDIMENTI CIVILI • AUTORITÀ GIUDIZIARIA COMPETENTE E SOGGETTO DEPUTATO ALL'ASCOLTO La componente onoraria della magistratura, l'ausiliario del giudice, l'ascolto indiretto, la CTU • L'ascolto "preparato" e l'ascolto senza restituzione: il ruolo dei servizi sociali • Il minore come "parte" del conflitto: un avvocato anche per lui? • L’ascolto del Garante Regionale per l’infanzia?