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La testimonianza del minore - Distretto della Corte di Appello di Torino

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La testimonianza del minore - Distretto della Corte di Appello di Torino
La testimonianza del minore
d.ssa Valentina Sellaroli
Procura presso il Tribunale per i minorenni
del Piemonte e della Valle d’Aosta
ECLT
European Centre for Law, Sciences and New Technologies
Università di Pavia
DIBATTIMENTO
• Art. 196 c.p.p.
Ogni persona ha la capacità di testimoniare
IDONEITA’ FISICA E MENTALE A RENDERE TESTIMONIANZA
Accertamenti
• Art. 498 c.p.p.
L’esame testimoniale del minorenne è condotto dal presidente su domande e
contestazioni proposte dalle parti
Ausilio di un familiare o di un esperto in psicologia infantile FACOLTATIVO in
dibattimento
Possibilità di applicare le modalità dell’art. 398 co. 5 bis c.p.p. (incidente
probatorio e audizione protetta: luogo diverso dal tribunale, documentazione
audiovisiva)
Per una serie di reati (572, 600, 600 bis, 600 ter, 600 quater, 600 quinquies,
601, 602, 609 bis, 609 ter, 609 quater, 609 octies, 612 bis c.p.) l’esame del
minore vittima del reato viene effettuato su richiesta, mediante l’uso di
specchio unidirezionale e citofono
DIBATTIMENTO
PER IL RESTO LE REGOLE (artt. 499 e ss. c.p.p.) SONO LE MEDESIME
CHE PER LA TESTIMONIANZA DIBATTIMENTALE DEI MAGGIORENNI
SALVO DUE PUNTI CRUCIALI
•
VALUTAZIONE DELL’IDONEITA’ A RENDERE TESTIMONIANZA
sempre? In che modo? Quale è la differenza con l’attendibilità del minore?
Cass. Pen. Sez. III, n. 29612/10 : la valutazione delle dichiarazioni testimoniali del minore persona
offesa di reati sessuali presuppone un esame della sua credibilità in senso onnicomprensivo
(attitudine a testimoniare, capacità a recepire le informazioni, ricordarle, raccordarle,
condizioni emozionali, dinamiche familiari, rielaborazione delle vicende vissute, attenzione
a certe naturali e tendenziose affabulazioni)
possano far dubitare della predetta capacità)
•
NECESSITA’ DI PROTEZIONE DEL MINORE VITTIMA DI REATO E DI EVITARE LA
VITTIMIZZAZIONE SECONDARIA
•
NORMATIVA DI LIVELLO SOVRANAZIONALE A TUTELA DI QUESTE ESIGENZE DI PROTEZIONE
• BUONE PRASSI A TUTELA DELLA GENUINITA’ DELLA PROVA TESTIMONIALE
LA PREPARAZIONE DEL DIBATTIMENTO:
LE INDAGINI PRELIMINARI
• Minore testimone puro
Può essere sentito anche dalla PG (di iniziativa o su
delega del PM)
- in presenza dei genitori se minore di 14 anni
- anche in assenza dei genitori se maggiore di 14 anni e
con gli avvertimenti usuali per gli adulti sull’obbligo di
dire la verità e sulle responsabilità penali in cui incorre
chi rende falsa testimonianza ovvero rende false
informazioni al PM
LA PREPARAZIONE DEL DIBATTIMENTO:
LE INDAGINI PRELIMINARI
• Minore potenzialmente indagabile
Non può essere sentito dalla PG di iniziativa
Va interrogato dal PM o dalla PG su delega del PM
(anche se infraquattordicenne) con le garanzie difensive
e la presenza di un difensore
LA PREPARAZIONE DEL DIBATTIMENTO:
LE INDAGINI PRELIMINARI
• Minore persona offesa (per reati «comuni»)
Potrebbe essere sentito nell’immediatezza
dell’acquisizione della CNR dalla PG che sta procedendo
Spesso inopportuno: meglio attendere la delega del PM
LA PREPARAZIONE DEL DIBATTIMENTO:
LE INDAGINI PRELIMINARI
• Minore persona offesa di reati di maltrattamenti,
violenza sessuale, prostituzione e pedopornografia
Potrebbe essere sentito nell’immediatezza
dell’acquisizione della CNR dalla PG che sta procedendo
Di fatto sempre su delega (anche orale) del PM
Comunque va sentito sempre «avvalendosi dell’ausilio
di un esperto in psicologia o in psichiatria infantile
nominato dal PM»
Art. 351 co. 1 ter c.p.p.
post Convenzione di Lanzarote
LA PREPARAZIONE DEL DIBATTIMENTO:
LE INDAGINI PRELIMINARI
• Acquisizione di informazioni investigative utili alla
ricostruzione dei fatti ed alla individuazione dei
responsabili
• Preparazione di un contesto indiziario atto a
diventare un contesto probatorio
Univoco
Non contraddittorio
Sufficiente
Eventualmente suffragato da ulteriori riscontri
L’ESAME DEL MINORE NEL PROCESSO PENALE
• Nel processo penale «l’ascolto» del minore
costituisce una fonte di prova
GENUINITA’ DELLA TESTIMONIANZA
VS
DIRITTO DELL’ACCUSTO A ENTRARE IN CONTATTO CON
LA FONTE DELLE ACCUSE
VS
DIRITTI DEL MINORE AD ESSERE TUTELATO DA TRAUMI
E VITTIMIZZAZIONE SECONDARIA ATTIVATI DAL
PROCESSO
L’ESAME DEL MINORE NEL PROCESSO PENALE
• CIO’ HA DEI RIFLESSI SULLE SCELTE INVESTIGATIVE
Ad esempio nella scelta tra
- AUDIZIONE UNILATERALE DEL PM O DELLA PG
- AUDIZIONE IN CONTRADDITTORIO INCIDENTALE
(incidente probatorio)
(DISCOVERY
VS
CONTRAZIONE DEGLI ASCOLTI)
L’ESAME DEL MINORE NEL PROCESSO PENALE
IN OGNI CASO CHI ASCOLTA IL MINORE DEVE AVERE
COMPETENZE SPECIFICHE:
• FORENSI
• TECNICHE
SCELTA DEL SETTING
(non è regolamentata ma può variare in relazione all’età del
minore, al contesto del presunto reato, alla opportunità di
evocare i ricordi tramite la visione diretta del luogo di
presunta commissione del reato…)
L’ESAME DEL MINORE NEL PROCESSO PENALE
• Assistenza affettiva e psicologica della persona offesa
minorenne (art. 609 decies c.p.p.):
Scelta della persona (evitare il conflitto anche solo
inconsapevole o potenziale)
Continuità del sostegno
LA TESTIMONIANZA DEL MINORE
• Il procedimento non va centrato esclusivamente sulla prova
dichiarativa:
Bisogna cercare conferme e riscontri alle dichiarazioni oltre a vagliare
seriamente l’attendibilità delle stesse
- Favorire la specializzazione
- Evitare che le FFOO sentano la persona offesa minorenne prima
della presa in carico del procedimento da parte della Procura
- Favorire il coordinamento tra l’AG che procede alle indagini penali e
l’AG coinvolta nella tutela del minore
- Favorire l’effettuazione di visite mediche ove necessarie da parte di
personale adeguatamente formato, con documentazione
videofotografica e riferendo non solo la diagnosi ma anche i
comportamenti del minore
LA TESTIMONIANZA DEL MINORE e
L’ANTICIPAZIONE DEL CONTRADDITTORIO
• L’incidente probatorio consente di bilanciare i diritti
del minore con quelli dell’indagato/imputato
sacrificando in minima parte l’oralità della prova (la
prova si forma davanti ad un giudice diverso da
quello che deciderà)
• DISCREZIONALITA’ DEL GIUDICE NELL’AMMISSIBILITA’
DELL’INCIDENTE PROBATORIO?
Piena quanto alla rilevanza
Contratta quanto alla rinviabilità della prova
LA TESTIMONIANZA DEL MINORE e
L’ANTICIPAZIONE DEL CONTRADDITTORIO
• Contraddittorio attenuato o mediato
Decisione quadro 2001/220 GAI
CEDU sentenza «Pupino», Grande sezione 16 giugno
2005
POSSIBILITA’ DI ESTENDERE LE MODALITA’ PROTETTE
ANCHE ALL’AUDIZIONE DI MINORI QUANDO SI
PROCEDA PER REATI NON RICOMPRESI NELL’ELENCO
DELL’ART. 392 CO. 1 BIS C.P.P.
LA TESTIMONIANZA DEL MINORE e
L’ANTICIPAZIONE DEL CONTRADDITTORIO
• CHI CONDUCE L’ESAME?
L’ausiliario?
Il perito?
Il giudice da solo?
Il giudice alla presenza dell’ausiliario o del perito?
L’ORGANO GIURISDIZIONALE eventualmente alla presenza e con
l’aiuto di un «mediatore»
Possibilmente non uno nominato solo per l’atto testimoniale
Necessità (?) di distinguere i ruoli tra tecnico che assiste il giudice
nell’esame e tecnico che ha effettuato la psicodiagnosi
LA TESTIMONIANZA DEL MINORE e
L’ANTICIPAZIONE DEL CONTRADDITTORIO
Modalità di conduzione dell’audizione protetta:
L’art. 398 co. 5 bis c.p.p. lascia al GIP la scelta delle modalità
PRASSI (mutuata dall’art. 498 ter c.p.p. in relazione all’esame
dibattimentale):
- Vetro specchio unidirezionale
- Impianto citofonico
TECNICA DI CONDUZIONE DELL’INTERVISTA
Non c’è una regola rigida
Prassi flessibili e divergenza di opinioni
In ogni caso di solito la parte che assicura il contraddittorio sia
pure mediato segue un esame «preliminare» condotto
unicamente dal giudice (e dal perito o ausiliario)
CREAZIONE DI UN CONTESTO CHE FAVORISCA LA NARRAZIONE
DA PARTE DEL MINORE E L'ASCOLTO DA PARTE DEL GIUDICE
LA TESTIMONIANZA DEL MINORE e
L’ANTICIPAZIONE DEL CONTRADDITTORIO
Le domande suggestive
Teoricamente possono essere poste dal giudice (che ha anche il ruolo
di vagliare l’attendibilità del teste, facoltà tipica del controesame) e
dall’ausiliario di cui egli si avvalga nella conduzione dell’esame
testimoniale del minore (Cass. Pen. Sez. III, 9157/09: l’eventuale vizio
di acquisizione delle dichiarazioni effettuate dal minore non integra un
problema di utilizzabilità, ma può formare oggetto di gravame sotto il
profilo dell’attendibilità del risultato della prova a causa delle modalità
della sua assunzione)
Ma la posizione disinvolta di domande suggestive può portare ad un
elemento di prova critico e può collidere con le altre esigenze
(genuinità della prova e tutela del minore persona offesa)
Inoltre se a porle è il GIP nell’incidente probatorio, il vaglio di
attendibilità del teste è fatto da un giudice che non deciderà
LA TESTIMONIANZA DEL MINORE e
L’ANTICIPAZIONE DEL CONTRADDITTORIO
Le contestazioni e la fisiologia del «disvelamento progressivo»
Il minore condizionato
- Differenza tra bambini in età scolare e in età prescolare
- Differenze cognitive
Procedimento a forma libera (art. 500 co. 4 c.p.p.)
Non attivabile in fase di incidente probatorio
Verbalizzare tutti gli elementi da cui sorge un dubbio sulla genuinità delle dichiarazioni
IL SILENZIO e la possibile ripetizione di una audizione protetta
L’IMPOSSIBILITA’ di procedere ad audizione del minore
(Cass. Pen. Sez. III, n. 39766/13: sono utilizzabili le dichiarazioni de relato aventi ad
oggetto quanto appreso dal minore vittima di abusi, non esaminato nel giudizio solo
se, in base a motivato parere reso da professionista competente, sia possibile
affermare che il bambino ha una personalità così fragile da poter essere qualificata in
termini di infermità ai sensi dell’art. 195 co. 3 c.p.p. Non basta, peraltro, la previsione,
pur motivata da parere tecnico, della mera “sofferenza psichica” derivante dalla
audizione a legittimare il diniego posto all’esame dibattimentale richiesto dalla parte)
• Le dichiarazioni de relato
Dichiarazioni rese informalmente nelle indagini preliminari alla polizia giudiziaria dal minore
vittima di abusi e riportate nelle annotazioni di P.G. (utilizzabili nel giudizio abbreviato;
Cass. Pen. Sez. III, 27117/15)
Gli incontri preliminari previa autorizzazione del giudice tra il minore e l’esperto di NPI per
facilitare il contatto personale e agevolare l’acquisizione della prova nel contraddittorio
delle parti, non comportano inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dal soggetto debole
anche se svolti in assenza del CTP della difesa (Cass. Pen. Sez. III, 10489/14)
Il divieto di testimonianza indiretta degli ufficiali e agenti di pg (195 co. 4 c.p.p.) si riferisce
sia alle dichiarazioni ritualmente assunte e documentate, sia ai casi in cui la pg non
abbia provveduto al relativo verbale ma non negli altri casi in cui le dichiarazioni siano
state rese da terzi e percepite al di fuori di uno specifico contesto procedimentale di
acquisizione, per es. al genitore – Cass. Pen. Sez. III, n. 38560/14)
Non è incompatibile ad assumere l’ufficio di testimone l’esperto di NPI che abbia
partecipato all’assunzione delle sommarie informazioni rese al PM dal minore offeso,
trattandosi di professionista esterno non inquadrabile nella categoria degli ausiliari, in
cui possono essere ricompresi solo i soggetti o i collaboratori dell’autorità giudiziaria
appartenenti all’amministrazione della giustizia – Cass. Pen. Sez. III, n. 26470/14)
LA TESTIMONIANZA DEL MINORE
la valutazione della prova
1. VALUTAZIONE DELL’IDONEITA’ A RENDERE TESTIMONIANZA
sempre? In che modo? Quale è la differenza con l’attendibilità del minore?
MANCATO RISPETTO DELLE REGOLE STABILITE NEI PROTOCOLLI PER L’ASCOLTO
DEL MINORE : no questioni sulla legittimità del procedimento, ma solo di
attendibilità della prova
(Cass. Pen. Sez. III, n. 39411/14: il giudice ha l’obbligo di motivare perché egli
ritiene attendibile la prova assunta con modalità non rispettosa delle cautele e
metodologie previste nella carta di Noto)
LA PSICODIAGNOSI FORENSE DEL MINORE
- RUOLO
- RILEVANZA
- POSSIBILI PATOLOGIE
LA TESTIMONIANZA DEL MINORE
la psicodiagnosi del minore
-
- Disomogeneità dei metodi
Tendenza a standardizzare le richieste di approfondimento
- Delega in bianco sulla valutazione dell’attendibilità
ATTENDIBILITA’ GIUDIZIARIA
ATTENDIBILITA’ CLINICA DELLA TESTIMONIANZA (CREDIBILITA’ DEL TESTE)
Cass. Pen. Sez. III, n. 24264/10 : la verifica dell’idoneità mentale del teste a rendersi conto dei
comportamenti tenuti in suo pregiudizio senza che la sua testimonianza possa essere
influenzata da eventuali alterazioni psichiche è demandabile al perito; l’accertamento
dell’attendibilità del teste, attraverso l’analisi della condotta dello stesso e dell’esistenza di
riscontri esterni, deve formare oggetto del vaglio del giudice
Cass. Pen. Sez. III, n. 38211/11: il mancato espletamento della perizia in ordine alla capacità a
testimoniare non rende per ciò stesso inattendibile la testimonianza della persona offesa,
ove non emergano elementi patologici che possano far dubitare della predetta capacità
MAI COMUNQUE LA PSICODIAGNOSI PUÒ FORNIRE UNA RISPOSTA SULLA VERITÀ DEI FATTI
NARRATI
LA TESTIMONIANZA DEL MINORE:
VALUTAZIONE DELL’IDONEITA’ A RENDERE
TESTIMONIANZA
• Cassazione penale sez. III 3/10/1997
La valutazione del contenuto della dichiarazione del minore parte offesa in
materia di reati sessuali, in considerazione delle complesse implicazioni che la
materia stessa comporta, deve contenere un esame dell’attitudine psicofisica
del teste ad esporre le vicende in modo utile ed esatto; della sua posizione
psicologica rispetto al contesto delle situazioni interne ed esterne. Proficuo è
l’uso dell’indagine psicologica che concerne due aspetti fondamentali:
l’attitudine del bambino a testimoniare, sotto il profilo intellettivo ed
affettivo, e la sua credibilità. Il primo consiste nell’accertamento della sua
capacità a recepire le informazioni, di raccordarle con altre, di ricordarle ed
esprimerle in una visione complessa, da considerare in relazione all’età, alle
condizioni emozionali che regolano le sue relazioni col mondo esterno, alla
qualità e alla natura dei rapporti familiari. Il secondo –da tenere distinto
dall’attendibilità della prova che rientra nei compiti esclusivi del giudice – è
diretto ad esaminare il modo in cui la giovane vittima ha vissuto e rielaborato
la vicenda in maniera da selezionare sincerità, travisamento dei fatti e
menzogna.
LA TESTIMONIANZA DEL MINORE
• LINEE GUIDA DEONTOLOGICHE PER LO PSICOLOGO
FORENSE
cd. Carta di Noto
Nata il 9.6.96
Aggiornata il 7.7.02
• LINEE GUIDA E BUONE PRASSI PER L’INTERVISTA DEL
MINORE VITTIMA DI ABUSI O MALTRATTAMENTI
LA TESTIMONIANZA DEL MINORE
• LA CARTA DI NOTO
- METODOLOGIE SCIENTIFICAMENTE AFFIDABILI ED
ESPLICITAZIONE DEI MODELLI TEORICI DI RIFERIMENTO
- VIDEOREGISTRAZIONE
- ESAME DEL CONTESTO FAMILIARE
- MINIMIZZAZIONE DELLO STRESS DELLA VITTIMA
- EVITARE LA VITTIMIZZAZIONE SECONDARIA
- ESPLICITAZIONE DEGLI SCOPI DEL COLLOQUIO
- DIFFERENZIAZIONE DEI RUOLI DELL’ESPERTO NEL
PROCEDIMENTO PENALE E DELLO PSICOTERAPEUTA
- AGGIORNAMENTO PERMANENTE
LA TESTIMONIANZA DEL MINORE
la psicodiagnosi forense del minore
-
È sempre necessaria una psicodiagnosi forense? (es. adolescente non patologico) v.
Cass. Pen. III sez. 38211/11
La psicodiagnosi nel minore con disabilità psichica: valutazione della capacità «residua»
-
- La scelta dell’esperto e la formulazione del quesito
L’importanza del contraddittorio tecnico anche sul quesito
-
La valutazione della idoneità a testimoniare: l’inidoneità e l’incompatibilità con l’esame
(valutazione del tipo di inidoneità, acquisizione dichiarazioni de relato, rinvio
dell’esame…)
-
La psicodiagnosi forense in fase investigativa e l’incidente probatorio parallelo teso ad
accertare la idoneità a testimoniare:
Evitare duplicazioni inutili: gli interessi della difesa e le consulenze di parte
- l’ausiliario può diventare CT ed essere sentito come teste ma
EVITARE INCONTRI CLINICI PRIMA DELL’ESAME DEL PM
(in caso fossero necessari, videoregistrazione)
- La tempistica della psicodiagnosi: prima, durante o dopo l’audizione protetta
LA TESTIMONIANZA DEL MINORE
la valutazione della prova
In definitiva:
- I bambini molto piccoli possono ricordare esperienze passate anche per un
lungo periodo di tempo
- Quando sono intervistati in maniera non suggestiva e fuorviante i bambini
maggiori di tre anni possono fornire racconti ragionevolmente accurati e
relativamente completi
- Le differenze di età si riflettono nella capacità di testimoniare a causa della
evoluzione delle capacità cognitive
- I bambini in età scolare rispetto a quelli in età prescolare:
-
-
Forniscono informazioni più accurate
- Sono più coerenti
- Necessitano di meno stimoli per il richiamo
Sono meno vulnerabili alle informazioni fuorvianti
LA TESTIMONIANZA DEL MINORE
la valutazione della prova
A PARITÀ DI CONDIZIONI
(stress, età, livello cognitivo, stato emotivo,
etc...)
NESSUN BAMBINO/RAGAZZO È UGUALE AD UN
ALTRO
Anche nelle reazioni, nei ricordi, nella
interazione...
L'ASCOLTO DEL MINORE NEI
PROCEDIMENTI CIVILI
Nei procedimenti civili (separazioni e divorzi, procedimenti de
potestate, procedimenti dinanzi al Giudice Tutelare, adozioni,
adottabilità, procedimenti in materia di stato, quali
riconoscimenti, disconoscimenti etc.) il minore può essere
SENTITO
O
ASCOLTATO
Il verbo sentire implica che siano raccolte informazioni
ATTO ISTRUTTORIO
Rispetto del contraddittorio
Verbalizzazione
Il verbo ascoltare mette al centro il minore ed i suoi diritti ad
essere informato, ad esprimere le sue opinioni
L'ASCOLTO DEL MINORE NEI
PROCEDIMENTI CIVILI
• Art. 12 Convenzione ONU di New York sui diritti
del fanciullo
• Art. 24 Carta di Nizza
• Artt. 3,4,5 Convenzione di Strasburgo
sull'esercizio dei diritti del minore (1996)
• Art. 13 Convenzione Aja sulla sottrazione
internazionale di minori
• Regolamento CE n. 2201/2003 (c.d. Bruxelles II
bis)
L'ASCOLTO DEL MINORE NEI
PROCEDIMENTI CIVILI
• Art. 315 bis c.c. (Legge 219/2012) riconosce al figlio minore che abbia
compiuto i 12 anni, ovvero anche di età inferiore ove capace di
discernimento, il diritto di essere ascoltato in tutte le procedure che lo
riguardano
VALENZA GENERALE
VERO E PROPRIO DIRITTO
DIRITTO ALL'ASCOLTO E NON AD ESSERE SOLO SENTITO
FONTE DI PROVA (vera e propria "testimonianza")
Contraddittorio tra le parti . EVENTUALMENTE CONTRADDITTORIO DIFFERITO
O SOSPESO
Il momento della verbalizzazione
Il momento della restituzione
L'ASCOLTO DEL MINORE NEI
PROCEDIMENTI CIVILI
• AUTORITÀ GIUDIZIARIA COMPETENTE E
SOGGETTO DEPUTATO ALL'ASCOLTO
La componente onoraria della magistratura, l'ausiliario
del giudice, l'ascolto indiretto, la CTU
• L'ascolto "preparato" e l'ascolto senza
restituzione: il ruolo dei servizi sociali
• Il minore come "parte" del conflitto: un avvocato
anche per lui?
• L’ascolto del Garante Regionale per l’infanzia?
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