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Beni in lavorazione: sospensione IVA

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Beni in lavorazione: sospensione IVA
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Studio Associato Servizi Professionali Integrati
Member Crowe Horwath International
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Beni in lavorazione: sospensione IVA? Attenzione al Paese di destino
della Dott.ssa Roberta De Pirro
Ricevimento o invio di merci in conto lavorazione: non si perfeziona l’acquisto o la cessione intracomunitaria
soltanto nel caso in cui i beni siano successivamente spediti o trasportati al committente, soggetto passivo,
nello Stato membro di provenienza. È questa una delle interessanti modifiche apportate alla disciplina IVA
dalla legge europea 2014 in vigore già dal prossimo 18 agosto.
Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale 3 agosto 2015, n. 178, della legge 29 luglio 2015, n. 115 (c.d.
“legge europea 2014”) sono state apportate delle significative modifiche alla disciplina IVA relativa ai beni
inviati e/o ricevuti in lavorazione da/a un fornitore comunitario.
In particolare, intervenendo sulla formulazione dell’articolo 38, comma 5, lett. a) del DL n. 331/1993, il
legislatore dispone che l’introduzione nel territorio dello Stato di beni, oggetto di perizie, operazioni di
perfezionamento o di manipolazioni usuali non costituisce acquisto intracomunitario soltanto se che detti
i beni siano successivamente trasportati o spediti al committente, soggetto passivo, nello Stato membro di
provenienza.
Di conseguenza, viene eliminata la previsione secondo la quale i trasferimenti in esame non costituiscono
acquisto intracomunitario anche nel caso in cui i beni siano successivamente trasportati o spediti in un altro
Stato membro, diverso da quello di provenienza, ovvero fuori dal territorio comunitario.
Coerentemente, viene modificato anche l’articolo 41, comma 3, che prevede trasferimenti di beni, inviati in un
altro Stato membro, oggetto di perizie, operazioni di perfezionamento o di manipolazioni usuali non
costituiscono cessioni intracomunitarie soltanto se detti beni successivamente trasportati o spediti al
committente, soggetto passivo, nello Stato membro di provenienza.
E’, quindi, eliminata la previsione secondo la quale i trasferimenti in esame non costituiscono cessioni
intracomunitarie anche nel caso in cui i beni siano successivamente trasportati o spediti in un altro Stato
membro, diverso da quello di provenienza, ovvero fuori dal territorio comunitario.
La necessità di apportare modifiche alla norma nazionale trova fondamento nella richiesta di informazioni
inoltrata dalla Commissione europea all’Italia nell’ambito della procedura di infrazione EU Pilot
6286/14/TAXU.
Nell’ambito di tale procedura, infatti, la Commissione aveva rilevato come il dettato dell’articolo 38, comma 5,
lettera a) del DL n. 331/1993 non fosse conforme al disposto dell’articolo 17, comma 2, lettera f) della
Direttiva 2006/112/CE, generando così delle incongruenze di applicazione tra gli Stati membri per quel che
concerne la determinazione del luogo di imposizione.
L’incompatibilità della norma nazionale rispetto a quella comunitaria era stata confermata anche dalla Corte
di Giustizia che, nella sentenza del 6 marzo 2014, relativa alle cause riunite C-606/12 e C-607/12 8 - Dressed
- Rand, aveva affermato che “affinché la spedizione o il trasporto di un bene non sia qualificato come
trasferimento a destinazione di un altro Stato membro, tale bene, dopo l’esecuzione dei lavori che lo
riguardano nello Stato membro d’arrivo della spedizione o del trasporto del bene stesso, deve
necessariamente essere rispedito al soggetto passivo nello Stato membro dal quale esso era stato
inizialmente spedito o trasportato”.
Ma andiamo nel dettaglio e verifichiamo cosa di fatto in termini concreti le predette modifiche comportano a
decorrere dal prossimo 18 agosto 2015, data della loro entrata in vigore.
Modifiche all’articolo 38, comma 5 lett. a del DL 331/1993
A seguito delle modifiche apportate al dettato dell’articolo 38, comma 5, lettera a) del DL n. 331/1993 dal
prossimo 18 agosto continuano a non costituire acquisti intracomunitari le sole introduzioni di beni nel
territorio dello Stato, destinati ad essere oggetto di perizie, operazioni di perfezionamento o di manipolazioni
usuali, a condizione che detti beni siano successivamente trasportati o spediti al committente, soggetto
passivo, nello Stato membro di provenienza.
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Studio Associato Servizi Professionali Integrati
Member Crowe Horwath International
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Pertanto, solo al ricorrere di tale ipotesi si può beneficiare del regime di sospensione del pagamento
dell’imposta.
È questo il caso in cui un committente, soggetto passivo, francese invii dei beni in Italia per lavorazione e
detti beni sono successivamente riinviati in Francia.
In tal caso, all’atto dell’ingresso della merce in Italia non si realizza nessun acquisto intracomunitario; il
soggetto italiano dal suo canto deve emettere fattura per i servizi resi al committente francese, senza IVA ai
sensi dell’articolo 7-ter del DPR n. 633/1972.
Diversamente, nel caso in cui i beni introdotti nel territorio dello Stato per la lavorazione da parte di un
committente comunitario siano successivamente destinati ad altro Paese UE - diverso da quello di
provenienza - o addirittura fuori dal territorio comunitario, allora dal 18 agosto 2015 non potrà più trovare
applicazione il regime di sospensione dell’imposta.
Al ricorrere di tali fattispecie si realizza un acquisto intracomunitario fittizio (ossia a se stesso) e pertanto il
committente comunitario è tenuto ad identificarsi in Italia al fine di autofatturare l’operazione in regime di non
imponibilità.
Di conseguenza, questi, procederà - con l’identificativo IVA italiano - a realizzare successivamente:
a)
b)
c)
una cessione intracomunitaria nel caso in cui la merce a seguito della lavorazione sia destinata ad un
altro Stato comunitario;
una cessione all’esportazione nell’ipotesi in cui i beni a seguito della lavorazione siano destinati fuori
dal territorio comunitario;
una cessione interna nel caso in cui i beni lavorati siano ceduti ad un acquirente nazionale.
Resta inteso che i servizi resi dal prestatore nazionale al soggetto passivo francese dovranno essere fatturati
direttamente alla partita IVA francese senza applicazione dell’IVA ai sensi dell’articolo 7-ter del DPR n.
63371972.
Modifiche all’articolo 41, comma 3 del DL 331/1993
Coerentemente con le modifiche recate al predetto articolo 38, il legislatore è intervenuto anche sulla
formulazione del successivo 41 del DL n. 331/1993, disponendo che trasferimenti di beni, in un altro Stato
membro, oggetto di perizie, operazioni di perfezionamento o di manipolazioni usuali non costituiscono
cessioni intracomunitarie soltanto se detti beni successivamente trasportati o spediti al committente,
soggetto passivo, nello Stato membro di provenienza.
È il caso in cui un soggetto passivo nazionale invii della merce in lavorazione in Germania e detta merce
ritorni successivamente in Italia. In tale ipotesi, il committente nazionale beneficia del regime di sospensione
dell’imposta, non realizzandosi una cessione intracomunitaria. A sua volta il prestatore tedesco emetterà una
fattura per servizi, che l’italiano integrerà applicando il meccanismo del reverse charge.
Viene, invece, eliminata, con decorrenza 18 agosto 2015, la previsione secondo la quale i trasferimenti in
esame non costituiscono cessioni intracomunitarie anche nel caso in cui i beni siano successivamente
trasportati o spediti in un altro Stato membro, diverso da quello di provenienza, ovvero fuori dal territorio
comunitario.
In termini concreti, al ricorrere di tali ultime fattispecie, si realizza una cessione intracomunitaria fittizia (ossia
a se stessi): l’italiano deve identificarsi nello Stato in cui invia la merce in conto lavorazione e fatturare a se
stesso la cessione in regime di non imponibilità.
Di conseguenza, questi, procederà - con l’identificativo IVA attribuitogli - a realizzare successivamente:
a) una cessione intracomunitaria nel caso in cui la merce a seguito della lavorazione sia destinata ad un
altro Stato comunitario diverso dall’Italia;
b) una cessione all’esportazione nell’ipotesi in cui i beni a seguito della lavorazione siano destinati fuori
dal territorio comunitario;
c) una cessione interna nel caso in cui i beni lavorati siano ceduti ad un acquirente comunitario nel
Paese quale sono stati oggetto di lavorazione.
Pubblicato sul Quotidiano Ipsoa in data 13 agosto 2015
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