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Beni in lavorazione: sospensione IVA
Studio Associato Servizi Professionali Integrati Member Crowe Horwath International Beni in lavorazione: sospensione IVA? Attenzione al Paese di destino della Dott.ssa Roberta De Pirro Ricevimento o invio di merci in conto lavorazione: non si perfeziona l’acquisto o la cessione intracomunitaria soltanto nel caso in cui i beni siano successivamente spediti o trasportati al committente, soggetto passivo, nello Stato membro di provenienza. È questa una delle interessanti modifiche apportate alla disciplina IVA dalla legge europea 2014 in vigore già dal prossimo 18 agosto. Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale 3 agosto 2015, n. 178, della legge 29 luglio 2015, n. 115 (c.d. “legge europea 2014”) sono state apportate delle significative modifiche alla disciplina IVA relativa ai beni inviati e/o ricevuti in lavorazione da/a un fornitore comunitario. In particolare, intervenendo sulla formulazione dell’articolo 38, comma 5, lett. a) del DL n. 331/1993, il legislatore dispone che l’introduzione nel territorio dello Stato di beni, oggetto di perizie, operazioni di perfezionamento o di manipolazioni usuali non costituisce acquisto intracomunitario soltanto se che detti i beni siano successivamente trasportati o spediti al committente, soggetto passivo, nello Stato membro di provenienza. Di conseguenza, viene eliminata la previsione secondo la quale i trasferimenti in esame non costituiscono acquisto intracomunitario anche nel caso in cui i beni siano successivamente trasportati o spediti in un altro Stato membro, diverso da quello di provenienza, ovvero fuori dal territorio comunitario. Coerentemente, viene modificato anche l’articolo 41, comma 3, che prevede trasferimenti di beni, inviati in un altro Stato membro, oggetto di perizie, operazioni di perfezionamento o di manipolazioni usuali non costituiscono cessioni intracomunitarie soltanto se detti beni successivamente trasportati o spediti al committente, soggetto passivo, nello Stato membro di provenienza. E’, quindi, eliminata la previsione secondo la quale i trasferimenti in esame non costituiscono cessioni intracomunitarie anche nel caso in cui i beni siano successivamente trasportati o spediti in un altro Stato membro, diverso da quello di provenienza, ovvero fuori dal territorio comunitario. La necessità di apportare modifiche alla norma nazionale trova fondamento nella richiesta di informazioni inoltrata dalla Commissione europea all’Italia nell’ambito della procedura di infrazione EU Pilot 6286/14/TAXU. Nell’ambito di tale procedura, infatti, la Commissione aveva rilevato come il dettato dell’articolo 38, comma 5, lettera a) del DL n. 331/1993 non fosse conforme al disposto dell’articolo 17, comma 2, lettera f) della Direttiva 2006/112/CE, generando così delle incongruenze di applicazione tra gli Stati membri per quel che concerne la determinazione del luogo di imposizione. L’incompatibilità della norma nazionale rispetto a quella comunitaria era stata confermata anche dalla Corte di Giustizia che, nella sentenza del 6 marzo 2014, relativa alle cause riunite C-606/12 e C-607/12 8 - Dressed - Rand, aveva affermato che “affinché la spedizione o il trasporto di un bene non sia qualificato come trasferimento a destinazione di un altro Stato membro, tale bene, dopo l’esecuzione dei lavori che lo riguardano nello Stato membro d’arrivo della spedizione o del trasporto del bene stesso, deve necessariamente essere rispedito al soggetto passivo nello Stato membro dal quale esso era stato inizialmente spedito o trasportato”. Ma andiamo nel dettaglio e verifichiamo cosa di fatto in termini concreti le predette modifiche comportano a decorrere dal prossimo 18 agosto 2015, data della loro entrata in vigore. Modifiche all’articolo 38, comma 5 lett. a del DL 331/1993 A seguito delle modifiche apportate al dettato dell’articolo 38, comma 5, lettera a) del DL n. 331/1993 dal prossimo 18 agosto continuano a non costituire acquisti intracomunitari le sole introduzioni di beni nel territorio dello Stato, destinati ad essere oggetto di perizie, operazioni di perfezionamento o di manipolazioni usuali, a condizione che detti beni siano successivamente trasportati o spediti al committente, soggetto passivo, nello Stato membro di provenienza. Studio Associato Servizi Professionali Integrati Member Crowe Horwath International Pertanto, solo al ricorrere di tale ipotesi si può beneficiare del regime di sospensione del pagamento dell’imposta. È questo il caso in cui un committente, soggetto passivo, francese invii dei beni in Italia per lavorazione e detti beni sono successivamente riinviati in Francia. In tal caso, all’atto dell’ingresso della merce in Italia non si realizza nessun acquisto intracomunitario; il soggetto italiano dal suo canto deve emettere fattura per i servizi resi al committente francese, senza IVA ai sensi dell’articolo 7-ter del DPR n. 633/1972. Diversamente, nel caso in cui i beni introdotti nel territorio dello Stato per la lavorazione da parte di un committente comunitario siano successivamente destinati ad altro Paese UE - diverso da quello di provenienza - o addirittura fuori dal territorio comunitario, allora dal 18 agosto 2015 non potrà più trovare applicazione il regime di sospensione dell’imposta. Al ricorrere di tali fattispecie si realizza un acquisto intracomunitario fittizio (ossia a se stesso) e pertanto il committente comunitario è tenuto ad identificarsi in Italia al fine di autofatturare l’operazione in regime di non imponibilità. Di conseguenza, questi, procederà - con l’identificativo IVA italiano - a realizzare successivamente: a) b) c) una cessione intracomunitaria nel caso in cui la merce a seguito della lavorazione sia destinata ad un altro Stato comunitario; una cessione all’esportazione nell’ipotesi in cui i beni a seguito della lavorazione siano destinati fuori dal territorio comunitario; una cessione interna nel caso in cui i beni lavorati siano ceduti ad un acquirente nazionale. Resta inteso che i servizi resi dal prestatore nazionale al soggetto passivo francese dovranno essere fatturati direttamente alla partita IVA francese senza applicazione dell’IVA ai sensi dell’articolo 7-ter del DPR n. 63371972. Modifiche all’articolo 41, comma 3 del DL 331/1993 Coerentemente con le modifiche recate al predetto articolo 38, il legislatore è intervenuto anche sulla formulazione del successivo 41 del DL n. 331/1993, disponendo che trasferimenti di beni, in un altro Stato membro, oggetto di perizie, operazioni di perfezionamento o di manipolazioni usuali non costituiscono cessioni intracomunitarie soltanto se detti beni successivamente trasportati o spediti al committente, soggetto passivo, nello Stato membro di provenienza. È il caso in cui un soggetto passivo nazionale invii della merce in lavorazione in Germania e detta merce ritorni successivamente in Italia. In tale ipotesi, il committente nazionale beneficia del regime di sospensione dell’imposta, non realizzandosi una cessione intracomunitaria. A sua volta il prestatore tedesco emetterà una fattura per servizi, che l’italiano integrerà applicando il meccanismo del reverse charge. Viene, invece, eliminata, con decorrenza 18 agosto 2015, la previsione secondo la quale i trasferimenti in esame non costituiscono cessioni intracomunitarie anche nel caso in cui i beni siano successivamente trasportati o spediti in un altro Stato membro, diverso da quello di provenienza, ovvero fuori dal territorio comunitario. In termini concreti, al ricorrere di tali ultime fattispecie, si realizza una cessione intracomunitaria fittizia (ossia a se stessi): l’italiano deve identificarsi nello Stato in cui invia la merce in conto lavorazione e fatturare a se stesso la cessione in regime di non imponibilità. Di conseguenza, questi, procederà - con l’identificativo IVA attribuitogli - a realizzare successivamente: a) una cessione intracomunitaria nel caso in cui la merce a seguito della lavorazione sia destinata ad un altro Stato comunitario diverso dall’Italia; b) una cessione all’esportazione nell’ipotesi in cui i beni a seguito della lavorazione siano destinati fuori dal territorio comunitario; c) una cessione interna nel caso in cui i beni lavorati siano ceduti ad un acquirente comunitario nel Paese quale sono stati oggetto di lavorazione. Pubblicato sul Quotidiano Ipsoa in data 13 agosto 2015