valore fiscalmente riconosciuto, ammortamento e oneri pluriennali
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valore fiscalmente riconosciuto, ammortamento e oneri pluriennali
I beni relativi all’impresa e la determinazione del loro costo determinazione del loro costo Antonio Tomassini Tax partner DLA Piper Studio legale tributario associato i di l l ib i i Concetto di bene relativo all’impresa Concetto di bene relativo all impresa AI FINI DEL CALCOLO DEL REDDITO DI IMPRESA EE’ FONDAMENTALE INDAGARE IL CONCETTO DI "BENI RELATIVI ALL’IMPRESA" E’ IL CONCETTO CHE CONCORRE A DEFINIRE LA GRANDE MAGGIORANZA DELLE FATTISPECIE IN SUBIECTA MATERIA Concetto di bene relativo all’impresa Tutti i proventi e i costi riconducibili all all'impresa impresa concorrono a formarne il reddito l’elencazione normativa delle componenti positive e negative del reddito d'impresa non ha carattere tassativo, e possono perciò essere imponibili o g non disciplinati p deducibili anche elementi reddituali legislativamente Concetto di bene relativo all’impresa Concetto di bene relativo all impresa In vista della loro successiva rilevanza reddituale, gli elementi attivi e passivi del patrimonio dell'impresa devono essere valorizzati ai fini fiscali. Quando infatti uno di tali elementi viene ceduto o eliminato la differenza tra valore fiscale di riferimento ed eventuale corrispettivo CONCORRE A FORMARE IL REDDITO Individuazione dei beni relativi all’impresa Sono qualificabili come beni relativi all all’impresa: impresa: Tutti i beni che appartengono alle società di persone a forma commerciale, alle società di capitali ed agli enti commerciali riflesso della REGOLA secondo cui TUTTI I REDDITI DI TALI ENTITA’ SI CONSIDERANO REDDITI DI IMPRESA Il concetto di appartenenza viene generalmente identificato facendo riferimento alla situazione giuridica del titolare della proprietà o di un diritto reale di godimento sul bene (SONO ESCLUSI i beni su cui si ha un diritto personale di ggodimento – locazione, comodato, leasing, g etc. MA ATTENZIONE ALLE CASISTICHE) Individuazione dei beni relativi all’impresa L’INDIVIDUAZIONE DEI BENI RELATIVI ALL’IMPRESA PER QUEI SOGGETTI (PERSONE FISICHE E ENTI NON COMMERCIALI) PER I QUALI NON VALE LA REGOLA DI RICONDUZIONE AL REDDITO DI IMPRESA DI TUTTI I REDDITI CONSEGUITI E' MAGGIORMENTE COMPLESSA NECESSITA’ DI “SEGREGAZIONE” DEL PATRIMONIO PRIVATO Individuazione dei beni relativi all’impresa BENI RELATIVI ALL’IMPRESA BENI RELATIVI ALL’IMPRESA –– ART. 65 TUIR BENI APPARTENENTI A SOCIETA’ COMMERCIALI INSERITI “per definizione” NEL REGIME REGIME BENI DEGLI IMPRENDITORI INDIVIDUALI INSERITI I BENI CHE NON FANNO PARTE DEL PATRIMONIO DEL PATRIMONIO PRIVATO Volontà dell’imprenditore Natura del bene Individuazione dei beni relativi all’impresa BENI D’IMPRESA BENI MERCE BENI MERCE ATTIVO CIRCOLANTE DELLO STATO ATTIVO CIRCOLANTE DELLO STATO PATRIMONIALE AD ESSI SI RIFERISCNO LE NORME SUI AD ESSI SI RIFERISCNO LE NORME SUI RICAVI, VARIAZIONI DELLE RIMANENZE, SULLE VALUTAZIONI DEI TITOLI ALTRI BENI RELATIVI ALL’IMPRESA CLASSE DELLE IMMOBILIZZAZIONI NELLO STATO PATRIMONIALE BENI STRUMENTALI BENI MERAMENTE PATRIMONIALI Beni merce ‐ Beni alla cui produzione e al cui scambio è in concreto diretta l’attività di impresa BENI MERCE ‐ Materie prime e sussidiarie, sussidiarie semilavorati, semilavorati beni mobili impiegati nella produzione ‐ Materiali di consumo ‐ Per “assimilazione”, le partecipazioni di cui alla lett. c) dell’art. 85 Beni strumentali BENI STRUMENTALI ‐ Totalità dei beni destinati ad essere impiegati nel ciclo produttivo in maniera DUREVOLE. Per glili immobili P i bili sii distingue di ti t tra strumentalità per destinazione e strumentalità per natura (i.e. immobili che non possono essere utilizzati al di fuori dell’attività di impresa salvo radicali trasformazioni) Concetto di bene relativo all'impresa BENI D IMPRESA D’IMPRESA COMPONENTI NEGATIVE COMPONENTI POSITIVE PERDITE SVALUTAZIONI QUOTE DI AMMORTAMENTO QUOTE DI AMMORTAMENTO, ETC RICAVI , PLUSVALENZE, ETC Sindacato da parte del Fisco SCELTE DI BILANCIO CONSEGUENZE FISCALI E’ POSSIBILE IL SINDACATO DELL’A.F.? Valore fiscalmente riconosciuto VALORE DI RIFERIMENTO BENI D’IMPRESA VALORE FISCALMENTE RICONOSCIUTO Evitare doppie imposizioni TRASMESSO DI PERIODO DI IMPOSTA IN PERIODO DI IMPOSTA AL FINE DI Evitare salti di imposta Valore fiscalmente riconosciuto I valori fiscalmente riconosciuti si possono “trasformare” in elementi negativi di reddito imponibile o in minori elementi positivi. ESEMPIO la rivalutazione di un bene strumentale p pone le premesse per maggiori quote d'ammortamento del bene o per minori plusvalenze quando esso verrà ceduto, così come un maggior valore di rimanenze finali comporta maggiori costi, costi a titolo di rimanenze iniziali, per l'esercizio successivo. Determinazione del valore fiscalmente riconosciuto Il valore fiscalmente riconosciuto non è oggetto di una definizione normativa pur essendo un concetto cardine nello studio del reddito di impresa. viene determinato in base ai costi sostenuti per l'acquisto, incrementati delle successive rivalutazioni fiscalmente rilevanti. Valori fiscalmente riconosciuti Riferimenti normativi ¾ Il comma 1 dell’art. 110 TUIR è dedicato alla definizione del concetto di “costo”. ¾ Il costo è il valore che il bene assume al momento del suo ingresso nel patrimonio dell’impresa quote di ammortamento ggià dedotte e degli g ¾ Il costo è assunto al lordo delle q eventuali contributi Il costo del bene si allontana progressivamente dal suo valore fiscalmente riconosciuto, ovvero DAL VALORE DEL BENE AGLI EFFETTI DELLA NORMATIVA TRIBUTARIA ESEMPIO Per i beni ammortizzabili il valore fiscale è dato dal costo non ammortizzato e cioè dalla differenza tra il costo di cui trattasi e l’importo complessivo delle quote di ammortamento (le quote fiscalmente rilevanti non quelle magari maggiori stanziate in fiscalmente rilevanti non quelle, magari maggiori, stanziate in bilancio) Determinazione del valore fiscalmente riconosciuto Oltre al costo di acquisto, q , alla formazione del valore fiscalmente riconosciuto concorrono, IN AUMENTO ¾ Oneri accessori di diretta imputazione p come – Trasporto; – Posa in opera; – Intermediazioni; – Oneri fiscali; IN DIMINUZIONE ¾ Ammortamenti o svalutazioni fiscalmente deducibili. deducibili Determinazione del valore fiscalmente riconosciuto NON SI COMPRENDONO nel “costo”: ¾ Spese generali ¾ Interessi passivi (la cui deduzione avviene temporalmente nei periodi di maturazione) ECCEZIONE BENI MATERIALI E IMMATERIALI STRUMENTALI PER L’ESERCIZIO DI IMPRESA PER I QUALI GLI INTERESSI PASSIVI POSSONO ESSERE IMPUTATI AD AUMENTO DEL COSTO ECCEZIONE IMMOBILI ALLA CUI PRODUZIONE E’ DIRETTA L’ATTIVITA’ DI IMPRESA CON RIFERIMENTO AI QUALI SI COMPRENDONO ANCHE GLI INTERESSI PASSIVI SUI PRESTITI ACCESI PER COSTRUIRLI Determinazione del valore fiscalmente riconosciuto Tirando le fila si può individuare la REGOLA GENERALE BENI PROVENIENTI DALL’ESTERNO A ST RNO (Es. acquisti da terzi) VALORE DEL CORRISPETTIVO Somma di denaro pagata (o valore normale per permute o transfer price) BENI AUTOPRODOTTI SOMMA DI TUTTI I COSTI IMPUTABILI ALLA SUA FABBRICAZIONE Operazioni Straordinarie Costo dei beni (cenni) ( ) CONFERIMENTO TRASFORMAZIONE FUSIONE SCISSIONE VALORE AL QUALE IL BENE E’ ISCRITTO NELLA CONTABILITA’ DELLA SOCIETA’ CONFERITARIA (POSTO CHE LA SOCIETA’ CONFERITARIA RICEVE IL BENE SENZA ATTRIBUIRE UN CORRISPETTIVO) NON SONO IDONEE A PROVOCARE MUTAMENTI NEL COSTO DEI BENI Valore fiscalmente riconosciuto e trasferimento di sede dall'estero sede dall estero all all'Italia Italia Nel caso di società estere che trasferiscono la sede in Italia non vi sono norme che individuano il costo fiscalmente riconosciuto dei beni. In alcuni ordinamenti dove si applicano le c.d. c d exit tax il costo fiscale è il valore tassato nello Stato di uscita. Se non v’è exit tax? coerenza vorrebbe che il costo fiscale sia il valore del bene all’atto di ingresso in Italia, ma v’è un vuoto normativo. La "relatività" del valore fiscalmente riconosciuto Dato che il valore fiscalmente riconosciuto è determinato in base ai prezzi di acquisto, col tempo esso potrà allontanarsi dai valori di mercato, sia a causa dell’inflazione, sia a causa delle variazioni del valore intrinseco dei cespiti aziendali ESEMPI terreno agricolo che diviene edificabile o diritto d'autore di un libro di uno scrittore non noto che poi diventa un best seller. Avviamento A parte variazioni di valore riguardanti singoli beni aziendali, è importante tener presente che il valore dell'impresa in funzionamento è in genere superiore i alla ll somma del d l valore l di mercato dei d i singoli i li beni b i che h la l compongono TALE MAGGIOR VALORE E’ NOTO COME AVVIAMENTO INTESO COME PROSPETTIVE DI REDDITIVITA’ FUTURA REDDITIVITA’ FUTURA La determinazione del reddito di impresa (cenni) Ill reddito dd d'impresa, d' conformemente f all concetto generale l di d reddito, dd viene determinato come differenza tra ricavi e costi la deduzione dei costi è limitata a quelli relativi all'attività d'impresa, che vengono detti «inerenti». «inerenti» La determinazione del reddito di impresa (cenni) La determinazione del reddito di impresa (cenni) L'art. ' 109 comma 5 del d l TUIR non contiene indicazioni d per distinguere d l spese le personali da quelle imprenditoriali ciò in quanto l’inerenza di una spesa è concetto eminentemente relativo, che dipende dalla specifica attività dell dell'impresa impresa, dalle sue dimensioni, dimensioni dalla sua organizzazione, dalle sue esigenze promozionali etc. Fiscalità dei principi contabili internazionali Impatti sulla nozione di costo fiscalmente Impatti sulla nozione di costo fiscalmente riconosciuto Bilancio IAS ‐ Aspetti civilistici (cenni) SOGGETTO B IL A N C IO C O N S O L ID A T O IA S B IL A N C IO D 'E S E R C IZ IO IA S o b b lig o d a l 2 0 0 5 o b b lig o d a l 2 0 0 6 / fa c o ltà d a l 2005 B S o c ie tà q u o ta te S o c ie tà e m itte n ti d i s tr u m e n ti fin a n z ia r i d iffu s i tr a il p u b b lic o o b b lig o d a l 2 0 0 5 C B a n c h e , e n ti v ig ila ti o b b lig o d a l 2 0 0 5 D1 A s s ic u r a z io n i q u o ta te o b b lig o d a l 2 0 0 5 o b b lig o d a l 2 0 0 6 / fa c o ltà d a l 2005 o b b lig o d a l 2 0 0 6 / fa c o ltà d a l 2005 o b b lig o d a l 2 0 0 6 s o lo s e q u o ta te e n o n r e d ig o n o il b ila n c io c o n s o lid a to D2 A s s ic u r a z io n i n o n q u o ta te o b b lig o d a l 2 0 0 5 d iv ie to E fa c o ltà d a l 2 0 0 5 fa c o ltà d a l 2 0 0 5 F1 S o c ie tà c o n tr o lla te , c o lle g a te e j.v . d i s o c ie tà s u b a ), b ), c ), d ) S o c ie tà c h e r e d ig o n o il c o n s o lid a to fa c o ltà d a l 2 0 0 5 fa c o ltà d a l 2 0 0 5 F2 S o c ie tà c o n tr o lla te , c o lle g a te e j.v . in c lu s e n e l c o n s o lid a to s u b f1 ) re d a tto s e c o n d o IF R S n o n a p p lic a b ile G A ltr e s o c ie tà d iv e r s e d a lle p re c e d e n ti n o n a p p lic a b ile fa c o ltà d a l 2 0 0 5 F a c o ltà fu tu r a , a p a r tir e d a l l 'e s e r c i z i o i n d i v i d u a t o c o n a p p o s ito d e c r e to F A ltr e s o c ie tà c h e p o s s ie d o n o i r e q u is iti p e r la r e d a z io n e d e l b ila n c io a b b r e v ia to d iv ie to A d iv ie to Aspetti fiscali degli IAS SI PASSA DAL CRITERIO DEL COSTO AL VALORE CORRENTE (Fair Value) Aspetti fiscali degli IAS SI PASSA DALLA RILEVANZA DI SITUAZIONI GIURIDICHE FORMALMENTE RICONOSCIUTE DA ATTI O DOCUMENTI ALLA PREVALENZA DELLA SOSTANZA SULLA FORMA PROBLEMA MOLTO RILEVANTE SE SI PENSA CHE DALLA FINANZIARIA 2008 SI VA VERSO UNA PROBLEMA MOLTO RILEVANTE SE SI PENSA CHE DALLA FINANZIARIA 2008 SI VA VERSO UNA DERIVAZIONE TOTALE DELL’IMPONIBILE FISCALE DALL’UTILE DI BILANCIO E CHE ANCHE LE NORME IRAP FANNO RIFERIMENTO AI DATI DI BILANCIO Aspetti fiscali degli IAS Aspetti fiscali degli IAS SI PASSA DALLA NOZIONE DI “REDDITO PRODOTTO” AD UNA RAPPRESENTAZIONE DEL “REDDITO POTENZIALE” A CAUSA RAPPRESENTAZIONE DEL “REDDITO POTENZIALE” A CAUSA DELL’ABBANDONO DEL PRINCIPIO DI PRUDENZA DI CUI ALL’ART. 2423‐BIS ALLART. 2423 BIS C.C. C.C. Ai fini della determinazione del risultato economico concorrono sia le perdite presunte sia gli utili sperati concorrono sia le perdite presunte sia gli utili sperati SUL PIANO REDDITUALE LA DIRETTA RILEVANZA DEI PRINCIPI IAS POTREBBE CREARE UNO SVANTAGGIO RISPETTO AI SOGGETTI ESCLUSI DALL’OBBLIGO DI REDIGERE I BILANCI SECONDO TALI PRINCIPI. Aspetti fiscali degli IAS SUMMA DIVISIO SOGGETTI SOGGETTI IAS NON IAS Aspetti fiscali degli IAS Modifiche al TUIR df h l Principi cui il legislatore si è INIZIALMENTE ispirato Principio di neutralità : salvaguardia del principio di neutralità d ll’i dell’imposizione i i tra t le l imprese i Ias I e le l imprese i non Ias I all fine fi di evitare it penalizzazioni fiscali derivanti dall’adozione o meno dei principi contabili internazionali D.lgs. 38/2005. Principio di derivazione: derivazione deriva ione: mantenimento del sistema di tassa tassazione ione delle imprese basato sul risultato di bilancio apportando ad esso opportuni correttivi per tener conto dei principi contabili internazionali PROBLEMI APPLICATIVI Possibili soluzioni? Abrogazione degli Ias/Ifrs: non adottare più tali principi contabili internazionali nella redazione del bilancio utilizzabile poi per la determinazione del reddito imponibile ai fini Ires Adozione del doppio binario: al fine di garantire la neutralità fiscale dell’imposizione tra le imprese Ias e le imprese non Ias, imposizione della tenuta di una doppia contabilità - secondo i principi Ias/Ifrs e secondo i principi fiscali nazionali (Tuir) Accoglimento degli Ias/Ifrs: adottare il recepimento generale delle risultanze del bilancio redatto secondo i principi contabili internazionali, nonché le sue regole di competenza e di classificazione delle voci nello SP e nel CE, ponendo i dovuti limiti di rilevanza fiscale delle voci contabili Ias/Ifrs Aspetti fiscali degli IAS Aspetti fiscali degli IAS Modifiche del TUIR (L. 24 dicembre 2007, n. 244) Il legislatore ha scelto di dare rilevanza fiscale al bilancio Ias, ha abbandonato il principio della neutralità fiscale dell’imposizione Ires ed ha quindi accettato che le imprese siano ed ha quindi accettato che le imprese siano tassate diversamente in ragione dei principi contabili che adottano. contabili che adottano. Art. 1 commi 58‐61 Finanziaria 2008 LE DIVERSITA’ RIGUARDANO LE REGOLE DELLA COMPETENZA TEMPORALE, DELLA QUALIFICAZIONE DELLE OPERAZIONI – es. costi e ricavi – DELLA CLASSIFICAZIONE DELLE OPERAZIONI NELLO SP E NEL CE, NONCHE NELLO SP E NEL CE NONCHE’ DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE ATTIVITA DELLE ATTIVITA’ E E DELLE PASSIVITA’ Aspetti fiscali degli IAS Aspetti fiscali degli IAS Art. 1, commi 58‐61, Legge Finanziaria 2008 La rilevanza fiscale del bilancio Ias si articola in tre punti: • • • principio di derivazione del reddito imponibile dal bilancio Ias; limiti o integrazioni alla rilevanza fiscale delle poste contabili Ias; delega al Ministro dell’Economia e delle Finanze ad emanare un DM per stabilire le disposizioni di attuazione e di coordinamento sul recepimento bl l d d d d l del bilancio Ias. D.M. 1 aprile 2009, n. 48 Aspetti fiscali degli IAS Aspetti fiscali degli IAS Art. 83 TUIR Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali valgono anche in deroga alle disposizioni del Tuir i criteri di internazionali valgono, anche in deroga alle disposizioni del Tuir, i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti da detti principi contabili previsti da detti principi contabili Restano escluse le questioni valutative, e quelle che attengono alla Restano escluse le questioni valutative e quelle che attengono alla ripartizione nel tempo di valori pluriennali (i.e. ammortamenti e accantonamenti) t ti) Aspetti fiscali degli IAS Aspetti fiscali degli IAS Difficoltà nella delimitazione dell’ambito di deroga L’impresa IAS ha innanzitutto il problema bl di stabilire bili quali criteri applicare nella determinazione dell’imponibile REGOLE IAS NORME del TUIR PRIMA DI INTERPRETARE I PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI, BISOGNA SUPERARE LA CLASSIFICAZIONE DEL FATTO DI GESTIONE, RILEVANTE AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEL REDDITO, NELLE VARIE CATEGORIE DELLA QUALIFICAZIONE DELL’ QUALIFICAZIONE, DELL IMPUTAZIONE TEMPORALE E DELLA CLASSIFICAZIONE IN BILANCIO Aspetti fiscali degli IAS Aspetti fiscali degli IAS Il rischio di contestazioni e contenzioso con l'A.F. Laddove possono applicarsi gli Ias, questi devono trovare applicazione QUALIFICAZIONE IMPUTAZIONE TEMPORALE CLASSIFICAZIONE IN BILANCIO LE DISPOSIZIONI DEL TUIR DEVONO RECEDERE E L’IMPRESA E’ TENUTA AD APPLICARE I CRITERI PREVISTI DAGLI IAS ANCHE AI FINI FISCALI A tti fi li d li IAS Aspetti fiscali degli IAS Il rischio di contestazioni e contenzioso con l'A.F. IL CONFINE tra qquestioni di qualificazione q e classificazione e qquestioni qquantitative e valutative NON E’ COSI’ NETTO Aspetti fiscali degli IAS Art. 110, commi 1‐bis e 1‐ter, TUIR 1‐bis) 1 bis) In via di deroga, per i soggetti che redigono il bilancio in base ai In via di deroga per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali: a) i maggiori o i minori valori dei beni indicati nell’articolo 85, comma 1, lettera e) che si considerano immobilizzazioni finanziarie ai sensi del lettera e), che si considerano immobilizzazioni finanziarie ai sensi del comma 3‐bis dello stesso articolo, imputati a conto economico in base alla corretta applicazione di tali principi, assumono rilievo anche ai fini fiscali; ) ) pp p , q g b) la lettera d) del comma 1 si applica solo per le azioni, le quote e gli strumenti finanziari similari alle azioni che si considerano immobilizzazioni finanziarie ai sensi dell’articolo 85, comma 3‐bis; c) per le azioni, le quote e gli strumenti finanziari similari alle azioni, posseduti per un periodo inferiore a quello indicato nell’articolo 87, d i i d i f i ll i di ll’ i l comma 1, lettera a), aventi gli altri requisiti previsti al comma 1 del medesimo articolo 87, il costo è ridotto dei relativi utili percepiti durante il periodo di possesso per la quota esclusa dalla formazione del reddito periodo di possesso per la quota esclusa dalla formazione del reddito. 1‐ter) Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali i componenti positivi e negativi che derivano dalla , p pp p p, valutazione, operata in base alla corretta applicazione di tali principi, delle passività assumono rilievo anche ai fini fiscali. Aspetti fiscali degli IAS p g Art. 110 e criteri di qualificazione e classificazione IlIl rinvio ai criteri di qualificazione e classificazione in bilancio previsti dagli i i i it i di lifi i l ifi i i bil i i ti d li IAS/IFRS, contenuto nell'art. 83 TUIR consente di integrare le regole di determinazione del costo con quelle, appunto, stabilite dai principi contabili internazionali. Esempi Il costo di acquisto è costituito dal fair value del corrispettivo dovuto e Il costo di acquisto è costituito dal fair value del corrispettivo dovuto e comprende dazi e tasse non recuperabili, nonché le spese di installazione, trasporto correlate (IAS 16, 38, 40). Interessi capitalizzati: il costo degli interessi direttamente riconducibili all'acquisizione/costruzione/produzione concorrono a formare il costo fiscalmente riconosciuto (IAS 23). Costi di smantellamento, rimozione e bonifica: secondo gli IAS sono da imputare al "costo" iniziale (IAS 16). Leasing: il costo è dato dal fair value del bene o se inferiore dal valore Leasing: il costo è dato dal fair value del bene o, se inferiore, dal valore attuale dei pagamenti dovuti in base al contratto (IAS 17). Aspetti fiscali degli IAS Art. 110 e criteri di qualificazione e classificazione (segue) Esempi Le plusvalenze patrimoniali iscritte a bilancio (a fair value o con rideterminazione del valore) imputate a C E ovvero a patrimonio netto restano estranee alla formazione dell'imponibile: imputate a C.E. ovvero a patrimonio netto restano estranee alla formazione dell imponibile: non costituiscono quindi elementi positivi di reddito e non incrementano il valore fiscalmente riconosciuto del bene cui si riferiscono (vedi art. 86 TUIR). Obbligazioni g a) le valutazioni riferibili ad obbligazioni (e a titoli similari) iscritte nelle immobilizzazioni finanziarie concorrono alla formazione dell'imponibile se imputate a conto economico (non quindi se imputate a Patrimonio, come quando disponibili per la vendita). b) Per le obbligazioni iscritte nel circolante si applicano le disposizioni di cui all'art. 94, comma 4‐ bis (con conseguente rilevanza fiscale). Partecipazioni e titoli similari a) Iscritti nelle immobilizzazioni finanziarie: le valutazioni operate ai fini IAS assumono rilevanza fiscale (ai sensi dell'art. 94, comma 4‐bis) b) Iscritte nel circolante: plusvalenze e minusvalenze iscritte continuano a restare fiscalmente neutre. neutre La valutazione delle passività operata in base ai principi contabili internazioni rileva fiscalmente. Aspetti fiscali degli IAS p g Art. 109 TUIR L’introduzione degli IAS importa una deroga alle disposizioni dell’articolo 109, comma 1 e 2. al comma 1 in quanto anche gli IAS fanno riferimento a criteri di q g certezza e determinabilità e dunque la sovrapposizione della norma fiscale poteva generare incertezza al comma 2 in quanto è palese che fenomeni rilevate sulla base di q p risultanze giuridico formali cui il TUIR da sempre rinvia vengono invece rilevati in base alla sostanza dell’operazione (si pensi alla vendita di beni rappresentata come locazione o come finanziamento) Aspetti fiscali degli IAS Aspetti fiscali degli IAS Art. 109 TUIR Il c.d. "Decreto attuativo IAS" 1 aprile 2009, n. 48, dettando il regime operativo di determinazione del reddito di impresa per i soggetti IAS/IFRS, p p p gg all'art. 2, comma 1, ha disposto (a conferma del fatto che si stia andando verso un sistema il cui perno è rappresentato dalle risultanze di bilancio) che “devono intendersi non applicabili ai soggetti IAS le disposizioni dell’articolo 109, comma 1 e 2, del testo unico, nonché ogni altra disposizione di determinazione del reddito che assuma i componenti reddituali e patrimoniali determinazione del reddito che assuma i componenti reddituali e patrimoniali in base a regole di rappresentazione non conformi all’anzidetto criterio”. Aspetti fiscali degli IAS p g Nozione di costo fiscale LA CLASSIFICAZIONE E LA QUALIFICAZIONE IAS ASSUME RILEVANZA ANCHE PER LA NOZIONE DI COSTO FISCALMENTE RICONOSCIUTO Aspetti fiscali degli IAS Nozione di costo fiscale ESEMPIO In presenza di acquisto con previsione di pagamento dilazionato d d dl oltre i l normali termini di dilazione previsti dal mercato per quel bene, il valore iniziale di iscrizione dell’attività non è costituito dal prezzo contrattualmente pattuito bensì dal prezzo equivalente per pagamento in contrattualmente pattuito, bensì dal prezzo equivalente per pagamento in contanti, che costituirà la base ammortizzabile fiscalmente. Il differenziale sarà rilevato per competenza come interessi passivi, con conseguente rilevanza fiscale. Aspetti fiscali degli IAS Nozione di costo fiscale Attenzione! Nessuna rilevanza, invece, va attribuita ai plus/minusvalori derivanti dall'applicazione del c.d. “rivalutation model” (IAS16), nonché dall’adozione del fair value per i beni d’investimento (IAS40) né alle perdite derivanti da impairment test: si tratta, infatti, di componenti valutative per le quale restano applicabili le regole dell’IRES che disconoscono la rilevanza delle valutazioni di tali beni. Aspetti fiscali degli IAS Nozione di costo fiscale d f l Essendo estranee alla nozione di qualificazione, classificazione e Essendo estranee alla nozione di qualificazione classificazione e imputazione temporale, restano valide per i soggetti IAS le disposizioni che pongono dei limiti al riconoscimento fiscale degli ammortamenti, delle g e quelle che, per motivi di carattere q ,p valutazioni e degli accantonamenti prettamente fiscale, derogano al bilancio redatto con i criteri nazionali e che, dunque, continuano a porre analoghe deroghe anche al bilancio redatto con gli IAS. Si tratta, in particolare, delle disposizioni che prevedono l’imputazione di l d ll d h d l’ d componenti positivi e negativi per cassa anziché per competenza (interessi di mora, compensi agli amministratori, dividendi, ecc.) e di quelle che non consentono o limitano la deduzione di costi in quanto non inerenti o che consentono o limitano la deduzione di costi in quanto non inerenti o che prevedono la tassazione di componenti positivi frazionata nel tempo per motivi di opportunità fiscale (quale l’imposizione ripartita pro quota di talune plusvalenze). In questo contesto, resta, ad esempio, applicabile il criterio forfetario previsto dall’articolo 102 del TUIR concernente lo scorporo del valore del terreno dai fabbricati. Aspetti fiscali degli IAS Aspetti fiscali degli IAS Nozione di costo fiscale Il riconoscimento ai fini fiscali dei criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio adottati in base alla corretta applicazione degli IAS non determina in ogni caso in capo al medesimo applicazione degli IAS, non determina, in ogni caso, in capo al medesimo soggetto passivo d’imposta, doppia deduzione ovvero nessuna deduzione di componenti negativi né doppia tassazione ovvero nessuna tassazione di componenti positivi. Nel caso di operazioni tra soggetti che redigono il bilancio in base agli IAS e soggetti che non li applicano la rilevazione e il trattamento ai fini fiscali di li di tali operazioni sono determinati, per ciascuno dei predetti soggetti, i i d i i i d i d i i sulla base della corretta applicazione dei principi contabili da essi adottati. Analogo principio si applica nel caso di operazioni in cui entrambi i soggetti applicano gli IAS anche quando siano utilizzati differenti criteri di soggetti applicano gli IAS anche quando siano utilizzati differenti criteri di iscrizione e di cancellazione dal bilancio di attività e passività. Aspetti fiscali degli IAS La fiscalità delle transazioni fra soggetti IAS e non IAS a) Cessione dei crediti: se l’operazione non comporta il trasferimento dei rischi e benefici il soggetto IAS cessionario non potrà iscriverli nell’attivo di bilancio mentre il soggetto non IAS cedente li eliminerà dal bilancio. b) Vendita di beni (IAS 18): il soggetto IAS realizza una compravendita con facoltà di retrocessione a termine e mantiene iscritto il bene ceduto: si tratterà di un noleggio con ripartizione del corrispettivo nei periodi di imposta di utilizzo del bene, mentre il cessionario non IAS iscriverà in bilancio una immobilizzazione materiale assoggettandola ad ammortamento. c) Ammortamento dei beni materiali (IAS 16): il diritto alla deduzione degli ammortamenti è connesso al trasferimento dei rischi e benefici ed è possibile che esso preceda il trasferimento della proprietà; secondo il regolamento le quote di ammortamento vengono imputate al conto economico tanto del soggetto IAS che non IAS, tuttavia fiscalmente dovrebbe fruire della deduzione solamente uno dei due soggetti. d) Leasing finanziario (IAS 17): se il locatore è IAS adopter con il leasing finanziario può escludere dal suo bilancio la relativa attività; se il locatario è un soggetto non IAS non iscriverà nel proprio bilancio tale attività e rileverà a conto economico i relativi canoni. ) un soggetto gg IAS che rende e)) Servizi ultimati ma con benefici economici futuri ((IAS 18): servizi interamente ultimati ma che spiegano benefici futuri può tassare solo una parte di ricavi (quella di competenza) nell’esercizio di ultimazione mentre il soggetto non IAS che riceve il servizio deduce per intero il costo. Assegnazione dei beni ai soci Ratio: ricondurre le componenti del reddito agli effettivi titolari/evitare intestazioni di favore. Il godimento dei beni aziendali ai soci non a valore normale (o senza corrispettivo) è rilevante ai fini della indeducibilità dei costi connessi a tali beni per la società e per l'eventuale attribuzione di un reddito diverso per il socio. Ciò ovviamente esclusivamente per i beni dell'impresa, nonché per i finanziamenti e le ricapitalizzazioni concessi o ricevute (la ricostruzione dei finanziamenti serve ai fini del redditometro). Se si deve quindi procedere alla comunicazione del godimento è necessario che questi beni appartengano alla sfera dell'impresa (articolo 65 del Dpr 917/86). Ci sono casi, infatti, in cui i beni sono posseduti da un soggetto passivo fiscalmente, ma l'uso personale da parte del socio e o familiari non fa scattare le conseguenze previste dall'articolo 2, comma 36‐terdecies 36 terdecies e seguenti seg enti del decreto legge 138/2011 . Il primo caso è quello dell'imprenditore individuale. Il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 16 dicembre 2011 comprende fra i soggetti interessati coloro che esercitano un'attività di impresa in forma individuale. Nella fattispecie assumono rilevanza solo i beni che ll'imprenditore imprenditore ha indicato nell'inventario o nel libro dei beni ammortizzabili (o scritture equipollenti). C'è poi l'impresa agricola. L'esercizio di questa impresa da parte delle persone fisiche o società semplici esula completamente dalle regole sul reddito di impresa. Assegnazione dei beni ai soci Assegnazione dei beni ai soci L’applicazione L’ li i d ll nuove disposizioni delle di i i i può ò determinare, d t i t tt i un fenomeno tuttavia, f di doppia imposizione sulla base del medesimo presupposto impositivo che, in base ai principi generali del nostro ordinamento, deve essere evitato. Tale circostanza si può verificare nell nell’ipotesi ipotesi in cui ll’utilizzatore utilizzatore coincide con il socio di società di persone e di società trasparenti per opzione di cui all’articolo 116 del TUIR. In queste ipotesi si produrrebbe la tassazione di un maggior reddito d’impresa attribuito al socio per trasparenza corrispondente all trasparenza, all’indeducibilità indeducibilità in capo al concedente dei costi del bene dato in godimento, e la concomitante tassazione di un reddito diverso determinato ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettera h‐ter) del TUIR. Al fine di evitare tale fenomeno, il reddito diverso da assoggettare a tassazione in capo all’utilizzatore deve essere ridotto del maggior reddito d’impresa imputato allo stesso utilizzatore (imprenditore individuale o socio tassato per trasparenza) a causa dall’indeducibilità dei costi del bene concesso in ggodimento che ha ggenerato il reddito diverso (cfr. Circolare Ag. Entrate n. 36/E/2012). Assegnazione dei beni ai soci Assegnazione dei beni ai soci Il reddito diverso da assoggettare a tassazione va determinato confrontando la differenza tra il valore normale del diritto di godimento del bene e il corrispettivo pagato, pagato con il reddito d’impresa imputato all’imprenditore individuale o la quota parte del reddito attribuito al socio per trasparenza corrispondente all’ammontare dei costi non ammessi in deduzione. Solo l’eventuale eccedenza tra detta differenza e il p predetto reddito o q quota parte di reddito sarà assoggettata a tassazione come reddito diverso. I beni posseduti dalle società semplici (di godimento) non generano reddito diverso in capo ai soci che li utilizzano, perchè tali società non sono considerate imprese (non dichiarano alcun reddito di impresa e non sono nemmeno soggetti passivi ai fini dell'Iva). Tali società, che possono derivare anche dalla trasformazione di società commerciali (articolo 1 della legge 244/07), possono possedere anche abitazioni utilizzate dai soci ma la fattispecie è i ignorata d ll' i l 2, dall'articolo 2 comma 36‐terdecies 36 d i e seguentii del d l Dl 138. 138 I soggetti che producono redditi di lavoro autonomo, infine, non rientrano nella fattispecie dell'utilizzo dei beni ai fini personali. Quindi lo studio associato che possiede una o più autovetture t tt che h vengono utilizzate tili t anche h dai d i familiari f ili i dei d i professionisti f i i ti associati i ti non deve d comunicare tale circostanza alla Agenzia delle Entrate, né l'utilizzo dei beni genera redditi diversi in capo agli utilizzatori. Per le persone fisiche non residenti ai fini della loro tassazione rileva l'eventuale partecipazione in una società svolgente attività commerciale in Italia. Fonti normative REGOLAMENTO CEE N. 1606/02 / REGOLAMENTO CEE N. 1725/03 DIRETTIVA COMUNITARIA N. 65/01 DIRETTIVA COMUNITARIA N. 51/03 DECRETO LEGISLATIVO N. 38/05 TUIR (DPR 917/1986) TUIR (DPR 917/1986) DPR 689/1974 D.M. 28 OTTOBRE 2008 D.M. 1 APRILE 2009, n. 48