...

Regolamento per il lavoro di diploma degli ingegneri della

by user

on
Category: Documents
9

views

Report

Comments

Transcript

Regolamento per il lavoro di diploma degli ingegneri della
Regolamento per il lavoro di diploma
degli ingegneri della sicurezza
conformemente all'Ordinanza sulla qualifica degli specialisti della
sicurezza sul lavoro (Ordinanza sulla qualifica)
Il 12 febbraio 1998, l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali ha riconosciuto
secondo l’art. 9 dell’«Ordinanza sulla qualifica degli specialisti della sicurezza sul
lavoro» il corso CFSL «Formazione supplementare per ingegneri della sicurezza»
come corso di perfezionamento professionale.
1 Organizzazione
1.1 Condizioni d’ammissione
Conformemente all’art. 1 dell’Ordinanza sulla qualifica (OQual), le persone che
intendono presentare un lavoro di diploma per ottenere il diploma di ingegnere
della sicurezza devono soddisfare i seguenti requisiti:
– possedere un diploma tecnico o in scienze naturali rilasciato da un’università
svizzera, da un politecnico federale o da una scuola universitaria professionale
svizzera
(In merito al riconoscimento di formazioni di base estere in vista dell’ammissione,
il responsabile del corso decide applicando per analogia l’art. 11 d cpv. 3 OPI.)
– dimostrare di avere almeno 2 anni di pratica lavorativa
– aver concluso con successo la formazione complementare come esperto
nell’ambito della sicurezza di una durata di almeno 20 giorni (p. es. diploma del
corso CFSL «Esperti nell’ambito della sicurezza», CES)
– aver seguito la formazione complementare per ingegneri della sicurezza di una
durata di almeno 10 giorni
CFSL 6053.i – 4.2002
Per ottenere il diploma di ingegnere della sicurezza, le persone che cadono sotto la
disposizione transitoria secondo l’art. 12 dell’OQual possono pure presentare un
lavoro di diploma. Esse devono soddisfare i seguenti requisiti:
– produrre un attestato corrispondente rilasciato da un organo d’esecuzione
– aver superato con successo l’esame di esperto nell’ambito della sicurezza
– aver seguito la formazione complementare per ingegneri della sicurezza di una
durata di almeno 10 giorni
1.2 Esecuzione
Di regola il lavoro di diploma è realizzato come lavoro individuale. In casi giustificati, il responsabile del corso può accordare eccezioni.
L’argomento e le scadenze del lavoro di diploma vanno stabiliti di comune accordo
tra il responsabile del corso e il candidato o la candidata.
Per redigere il lavoro si possono utilizzare tutti i supporti e documenti usuali.
In caso di necessità, il candidato può chiedere un’assistenza presso il responsabile
del corso.
Il lavoro di diploma deve essere consegnato per iscritto (stampato) in 3 esemplari.
1.3 Commissione d’esame
I lavori di diploma sono giudicati da una Commissione d’esame nominata dalla CFSL;
la commissione è composta del responsabile del corso, di un consulente del ramo
in questione risp. di un esperto dell’organo d’esecuzione e di un esperto non dipendente dalla Suva. Se necessario, essa fa ricorso ad altri esperti secondo l’argomento
del lavoro di diploma.
1.4 Valutazione, diploma
Il risultato della valutazione viene espresso con la menzione «superato» o «non
superato». La menzione «non superato» deve essere oggetto di una giustificazione
scritta. Inoltre ai candidati in que-stione va concesso di prendere visione della valutazione.
Le candidate e i candidati che hanno superato l’esame ricevono il diploma di specialista della sicurezza sul lavoro con la menzione complementare «ingegnere della
sicurezza». Il diploma è rilasciato dalla Suva su mandato della CFSL; è firmato dal presidente della CFSL e dal responsabile del corso.
1.5 Elenco degli specialisti della sicurezza sul lavoro
Quale organizzatrice del seminario, la Suva tiene un elenco degli specialisti della sicurezza sul lavoro cui ha rilasciato un diploma. Gli ingegneri della sicurezza vi sono
esplicitamente designati come tali.
2
1.6 Rimedio giuridico
Contro la decisione della Commissione d’esame o in caso di controversie può
essere interposto ricorso scritto alla Segreteria della CFSL, nel termine di 20
giorni dalla notificazione della decisione scritta. Il ricorso deve essere motivato.
La CFSL è competente per il trattamento del ricorso.
La ricorrente o il ricorrente può chiedere un’audizione personale.
2 Estensione e contenuto del lavoro di diploma
2.1 Estensione del lavoro di diploma
Per soddisfare l’art. 5 dell’OQual, il dispendio di tempo per il lavoro di diploma
proprio all’attività d’ingegnere è almeno di 5 giorni. Occorre tener conto di questa
esigenza al momento di fissare il compito e di valutarlo.
2.2 Contenuto del lavoro di diploma
Il lavoro comprende di regola i seguenti compiti parziali:
◆
portfolio dei pericoli di un’azienda o di un’unità organizzativa
◆
valutazione dei rischi di un processo di lavoro circoscritto, di un settore d’attività o di un gruppo di persone
◆
analisi dell’albero degli errori nella zona di rischio 1 per una ricerca approfondita
delle cause
◆
discussione del rischio residuo
◆
piano d’azione comportante misure, scadenze e competenze nonché considerazioni sul rapporto costibenefici
◆
presentazione orale del lavoro e presa di posizione su altre questioni davanti alla
Commissione d’esame
3 Valutazione
Il lavoro di diploma è giudicato dalla Commissione d’esame (secondo la cifra 1.3) in
base a una lista di controllo con criteri da soddisfare. Questa lista di controllo viene
rimessa ai candidati insieme con il compito da svolgere.
3
4 Calendario
Il candidato o la candidata deve consegnare il lavoro di diploma nel termine convenuto.
La valutazione del lavoro ha luogo entro 4 settimane circa a decorrere dalla consegna. In seguito la candidata o il candidato presenta il lavoro davanti alla Commissione d’esame e deve essere in grado di rispondere a domande complementari.
5 Informazione sull’esito della valutazione
Immediatamente dopo la presentazione orale, le candidate e i candidati sono informati sull’esito della valutazione del loro lavoro di diploma da almeno due membri
della Commissione d’esame. Il diploma sarà loro inviato in un momento successivo.
6 Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2002 e sostituisce il regolamento approvato l’8 luglio 1997.
Lucerna, 19 ottobre 2001
COMMISSIONE FEDERALE DI
COORDINAMENTO PER LA
SICUREZZA SUL LAVORO
Il presidente
Dott. U. Fricker
Per ordinazioni:
Commissione federale di coordinamento per
la sicurezza sul lavoro (CFSL)
Ufficio direttive
Fluhmattstrasse 1
Casella postale
6002 Lucerna
4
Il segretario generale
A. Güggi
Fly UP