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Le operazioni di vendita allo scoperto
DIRITTO BANCARIO E MERCATI FINANZIARI Le operazioni di vendita “allo scoperto” La disciplina delle vendite “allo scoperto”, sulle quali tengono un occhio vigile le Autorità di controllo del settore finanziario, non ha un contenuto omogeneo nei mercati mondiali. Auspicabile in tempi brevi un’effettiva armonizzazione, a livello non solo comunitario, che tenga conto di effetti positivi e negativi dello “short selling”. Giovanni Carotenuto* AVVOCATO, STUDIO LEGALE ORRICK, HERRINGTON & SUTCLIFFE L a crisi dei mercati finanziari che si è registrata a partire dall’autunno 2008, anche a seguito dell’insolvenza di un noto gruppo bancario americano, ha indotto le Autorità di vigilanza di diversi Paesi del mondo a emanare provvedimenti volti a limitare o vietare del tutto la pratica delle vendite allo scoperto, ritenendo che quest’ultima potesse contribuire al crollo del prezzo dei titoli. Sebbene tali previsioni siano state introdotte quasi contemporaneamente (e per un periodo di tempo limitato), non presentano tuttavia un contenuto omogeneo, e ciò ha creato non pochi problemi sui mercati finanziari mondiali. Lo stesso divieto è stato da più parti criticato, facendo leva sugli effetti positivi delle vendite allo scoperto sul funzionamento dei mercati finanziari, sia in termini di liquidità sia di contrasto all’eccessiva volatilità delle quotazioni. Inoltre, la successiva adozione da parte di alcuni Stati membri - senza preventiva concertazione a livello europeo - di nuovi provvedimenti restrittivi delle vendite allo scoperto ha ulteriormente destabilizzato i mercati. Tale incertezza normativa ha generato notevoli difficoltà operative agli intermediari del mercato mobiliare. Da più parti si auspica, pertanto, un rafforzamento del quadro regolatorio delle vendite allo scoperto, da raggiungersi anche tramite un’effettiva armonizzazione in ambito comunitario e, in prospettiva, internazionale. Tipologie, finalità ed effetti delle vendite “allo scoperto” La vendita allo scoperto (o short selling) è un’operazione di vendita sul mercato di titoli che il venditore non possiede al momento della trasmissione dell’ordine e fino alla data di regolamento dell’operazione. Le vendite allo scoperto possono essere “coperte” (covered) o “nude” (naked). Nel primo caso, il venditore prende in prestito un numero di titoli pari a quelli che intende vendere allo scoperto, in modo da garantirne la consegna all’acquirente nei termini contrattualmente previsti. Successivamente, il venditore acquista un pari quantitativo di azioni da restituire al prestatore. * L’Autore ringrazia per la collaborazione alla stesura dell’articolo l’avv. Ilaria Ricci e il dott. Valerio Fabriani. N. 4 aprile 2011 IL SOLE 24 ORE 39 DIRITTO BANCARIO E MERCATI FINANZIARI GLOSSARIO Amf: Autorité des Marchés Financiers, è l’Autorità di vigilanza sui mercati finanziari operante in Francia. Assosim: Associazione italiana degli intermediari mobiliari, è l’associazione rappresentativa degli operatori del mercato mobiliare italiano. Bafin: Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht,è l’Autorità di vigilanza sui mercati fi nanziari operante in Germania. Cesr: Committee of European Securities Regulators, è il comitato delle Autorità europee di re golamentazione dei valori mobiliari, sostituito dall’Esma dal 1° gennaio 2011. Consob: Commissione nazionale per le società e la Borsa, è l’Autorità di vigilanza e controllo sui mercati finanziari italiani. Csrc: China Securities Regulatory Commission, è l’Autorità di vigilanza sui mercati finanziari cinesi. Esma: European Securities and Market Authority, è l’Autorità di vigilanza sui mercati finanziari europei. Data di regolamento: data in cui gli strumenti finanziari oggetto di un’operazione di vendita vengono consegnati all’acquirente. Flottante (floating): quantitativo di strumenti finanziari emessi da una società quotata nego ziabili su un mercato regolamentato. Fsa: Financial Services Authority, è l’Autorità di vigilanza sui mercati finanziari operante nel Regno Unito. Inadempimento (fail): mancata consegna degli strumenti finanziari oggetto di un’operazio ne di vendita alla prevista data di regolamento. Iosco: International Organization of Securities Commissions, è l’organizzazione internazionale delle Autorità di vigilanza sui mercati finanziari nazionali. Market maker: operatore che si impegna a fare mercato, attraverso il sistema di contrattazio ne continua, immettendo i prezzi a cui è disposto a comprare o a vendere determinati titoli, valute o merci, e favorendo in tal modo la liquidità del mercato. Posizione “corta“ (short position): posizione in cui viene a trovarsi il venditore che non pos siede gli strumenti finanziari oggetto di un’operazione di vendita, da consegnare alla prevista data di regolamento. Sec: Securities and Exchange Commission, è l’Autorità di vigilanza sui mercati finanziari statu nitensi. Vendita allo scoperto (short selling): operazione finanziaria consistente nella vendita sul mercato di strumenti finanziari dei quali non ci si è preventivamente assicurata la provvista. Vendita allo scoperto “coperta” (”covered” short selling): operazione nella quale il vendi tore, ricorrendo al prestito, si è preventivamente assicurato la disponibilità degli strumenti fi nanziari oggetto di vendita, da consegnare alla prevista data di regolamento. Vendita allo scoperto “nuda” (“naked” short selling): operazione di vendita che non è assistita dal prestito dei titoli, al momento dell’immissione dell’ordine. Venditore allo scoperto (short seller): il titolare della posizione “corta”, il quale vende i titoli senza essersi assicurato la necessaria provvista. Nel caso di vendite allo scoperto “nude”, invece, il venditore non solo non ha in disponibilità i titoli oggetto di vendita, ma non li ha neppure presi in prestito. Per questo motivo, al fine di regolare l’operazione nei tempi previsti, il venditore ricercherà sul mercato le azioni da consegnare all’acquirente. 40 Si può ricorrere alle vendite allo scoperto per diversi motivi: anzitutto, a fini meramente speculativi, per realizzare un profitto vendendo allo scoperto titoli che si ritengono sopravvalutati, lucrando sulla differenza tra il prezzo di acquisto e quello di vendita, dovuta alla riduzione del valore di mercato dei titoli in questione. IL SOLE 24 ORE N. 4 aprile 2011 DIRITTO BANCARIO E MERCATI FINANZIARI Le vendite allo scoperto possono anche Il divieto di “short selling”: avere finalità di arbitraggio, ossia essere normativa internazionale volte alla simultanea vendita e acquisto di ed europea strumenti finanziari collegati, al fine di All’indomani della crisi finanziaria del sfruttare eventuali disallineamenti dei rela2008, le Authority di diversi Paesi hanno tivi prezzi. adottato misure restrittive in materia di Inoltre, si può operare allo scoperto al fine vendite allo scoperto, il cui contenuto non è stato però concertato a livello internaziodi ottenere una copertura (c.d. hedging) dal nale. rischio di fluttuazioni delle variabili del merI sostenitori delle operazioni Stati Uniti cato. di “short selling” mettono l’accento Negli Stati Uniti, per Lo short selling, infine, sull’aumento del livello di liquidità esempio, la Sec ha inpuò essere utilizzato trodotto[1] dapprima del mercato: con la crescita a fini di manipolazioun divieto temporaneo del numero di potenziali venditori ne del mercato, con riguardante le vendite e futuri acquirenti diminuirebbe l’obiettivo cioè di riallo scoperto naked di il prezzo delle operazioni di vendita durre il prezzo di aldiciannove titoli di socuni titoli, incenticietà operanti nel setvando gli altri operatori a vendere, così da tore finanziario. A seguito dell’acuirsi della favorire tendenze ribassiste di tale titolo. crisi, la Sec ha esteso[2] il divieto anche alle vendite allo scoperto covered di quasi ottocenQuando sono di notevole entità, le vendite to titoli appartenenti al settore finanziario. allo scoperto possono avere un effetto forteTale provvedimento è stato poi ulteriormente mente negativo sulla stabilità dei mercati fimodificato[3], delegando alle Borse valori la nanziari, determinando una rapida riduzione gestione dell’elenco di titoli oggetto di diviedel corso dei titoli e incrementando la volatito e prevedendo l’esenzione dal divieto per i lità dei relativi prezzi. Market makers. Infine, la Sec ha introdotto, il Effetto indiretto delle vendite allo scoperto è 24 febbraio 2010, nuove disposizioni finalizl’aumento del rischio che il venditore non zate a limitare le vendite allo scoperto di titoli consegni all’acquirente i titoli in questione le cui quotazioni subiscono una riduzione superiore al 10 per cento. alla prevista data di regolamento, determinando così un “fail”. Repubblica Popolare Cinese Sarebbe però riduttivo affermare che le venIn controtendenza rispetto alle iniziative sopra dite allo scoperto comportino solo rischi ed citate, l’Autorità cinese di settore, la Csrc, ha effetti negativi per il mercato: in molti Paesi, annunciato, il 5 ottobre 2008, l’avvio di un proinfatti, le operazioni di short selling sono consigramma di autorizzazione di alcune operazioni derate pratiche di mercato legittime che posfino a quel momento vietate, tra le quali le sono comportare un aumento del livello di vendite allo scoperto. Il 22 gennaio 2010 il Csrc liquidità del mercato: crescerebbe, infatti, il ha poi emanato alcune disposizioni volte, tra numero di potenziali venditori e futuri acquil’altro, a consentire ad alcuni operatori finanziari renti e, conseguentemente, si ridurrebbe il (individuati in base a determinate caratteristiprezzo delle operazioni di vendita. Inoltre, che) di effettuare vendite allo scoperto. eventuali notizie negative sui titoli oggetto di negoziazione verrebbero diffuse sul mercato Unione europea al momento della vendita, incrementando coDivieti in materia sono stati introdotti anche sì l’informativa sui prezzi dei titoli (cd. price dalle Autorità di vigilanza di alcuni Stati membri dell’Unione europea. discovery). (1) (2) (3) Con provvedimento 15 luglio 2008, n. 58166, entrato in vigore il 21 luglio 2008. Con provvedimento 18 settembre 2008, n. 3458592, entrato in vigore in pari data e rimasto in vigore fino al 3 ottobre 2008. Con provvedimento 21 settembre 2008, n. 58611. N. 4 aprile 2011 IL SOLE 24 ORE 41 DIRITTO BANCARIO E MERCATI FINANZIARI Regno Unito Nel Regno Unito, la Fsa ha stabilito, il 18 settembre 2008, il divieto (rimasto in vigore fino al 16 gennaio 2009) di vendite allo scoperto aventi a oggetto azioni di società appartenenti al settore finanziario in relazione alle posizioni corte sia naked sia covered, nonché l’obbligo (tuttora vigente) di pubblicare, con frequenza giornaliera, tutte le posizioni nette corte superiori allo 0,25 per cento del capitale di alcune società individuate dalla stessa Fsa[4]. Quest’ultimo obbligo è stato imposto al fine di prevenire la creazione, attraverso la pratica delle vendite allo scoperto, di asimmetrie informative tra i partecipanti al mercato, con conseguente mancanza di trasparenza (gli short seller hanno infatti il vantaggio di conoscere le loro posizioni corte e gli ammontari necessari a coprirle a una certa data, a discapito degli altri partecipanti al mercato). Germania In Germania, invece, la Bafin ha dapprima introdotto[5] il divieto di vendite allo scoperto naked effettuate su alcuni titoli azionari di imprese finanziarie, reintroducendolo successivamente[6] in relazione ad alcuni titoli azionari appartenenti ai settori bancario e assicurativo, nonché ai titoli di debito di Stati dell’area euro. La Bafin ha infine esteso il divieto[7] alle vendite allo scoperto di azioni quotate, fatte salve alcune eccezioni. Sotto il profilo della trasparenza, la Bafin ha altresì recentemente[8] previsto che i titolari di posizioni nette corte che raggiungano o superino lo 0,2 per cento del capitale di una delle società finanziarie operanti in Germania, individuate dalla stessa Bafin, debbano comunicare tali posizioni alla medesima Autorità e, nel caso di raggiungimento o superamento dello 0,5 per cento, anche al pubblico. È importante sottolineare che in Germania gli obblighi di comunicazione in tema di vendite allo scoperto sono indirizzati al soggetto ordinante la vendita (indipendentemente dal fatto che lo stesso sia domiciliato in Germania o all’estero), mentre all’intermediario che esegue l’ordine viene richiesto di agire al meglio nel prevenire un eventuale uso illegittimo di tale pratica[9]. Francia In Francia, l’Amf ha inizialmente introdotto[10], da un lato, l’obbligo di comunicare alla stessa Amf e al mercato le posizioni nette corte superiori allo 0,25 per cento del capitale delle società soggette al divieto di short selling, e, dall’altro, il divieto di vendite allo scoperto naked. Ha inoltre richiesto agli intermediari di limitare l’attività di prestito titoli, ostacolando in tal modo anche lo svolgimento di operazioni di vendita allo scoperto covered, formalmente non vietate. Inoltre, con riferimento agli intermediari che non svolgono il servizio di custodia e amministrazione dei titoli (cd. meri broker), l’Amf ha ritenuto sufficiente l’ottenimento, da parte di questi ultimi, di un’attestazione con la quaNOTA BENE Oggi l’unico divieto di vendite allo scoperto vigente in Italia riguarda le operazioni di vendita di azioni rinvenienti da aumenti di capitale. Tali azioni possono essere vendute solo se l’ordinante ne ha la disponibilità e proprietà al momento dell’ordine e fino all’effettiva consegna dei titoli. (4) È interessante notare che tale obbligo di comunicazione è tuttora vigente, anche se l’Fsa, a seguito della pubblicazione di una serie di documenti di consultazione nel 2010 ha rimosso le regole sullo short selling dalla sezione del suo Handbook relativa agli abusi di mercato creati da un apposito testo, il Financial Stability and Market Confidence Sourcebook, che contiene le regole e le lineeguida sulle vendite allo scoperto (consultabile all’indirizzo http://fsahandbook.info/FSA/html/handbook/FINMAR/2). (5) Con provvedimento 19 settembre 2008, in vigore dal giorno successivo fino al 31 marzo 2009. (6) Con provvedimento 18 maggio 2010, entrato in vigore il giorno successivo. (7) Con provvedimento 21 luglio 2010, entrato in vigore il 27 luglio 2010. (8) Con provvedimento 4 marzo 2010, entrato in vigore il 25 marzo 2010, la cui efficacia è stata successivamente estesa (con provvedimento 31 gennaio 2011) fino al 25 marzo 2012. (9) Cfr., sul punto, le f.a.q. in materia di vendite allo scoperto pubblicate sul sito Internet della Bafin all’indirizzo http://www.bafin.de/ cln_152/nn_720788/SharedDocs/Artikel/EN/Service/Meldungen/faq__100304__vf__leerv__transparenz__en.html#doc1877452bodyText3. (10) Con provvedimento 19 settembre 2008, entrato in vigore il 22 settembre 2008. 42 IL SOLE 24 ORE N. 4 aprile 2011 DIRITTO BANCARIO E MERCATI FINANZIARI le l’ordinante dichiari di avere la proprietà dei titoli oggetto dell’ordine. Infine, l’Autorità di vigilanza francese ha recentemente introdotto[11], sulla base delle indicazioni fornite dal Cesr, un regime di trasparenza sulle posizioni corte indirizzato a tutti gli emittenti quotati sul mercato Euronext Paris e Alternext Paris. È interessante notare che i provvedimenti sanzionatori adottati per violazione del divieto di short selling hanno come destinatari i soggetti ordinanti e non anche gli intermediari esecutori degli ordini di vendita[12]. Disciplina delle vendite allo scoperto in Italia Sulla scia delle altre Autorità di vigilanza, la Consob ha adottato, a partire dall’autunno 2008, una serie di provvedimenti volti a limitare e, in specifici casi, a vietare le vendite allo scoperto di azioni negoziate sui mercati regolamentati italiani. In particolare, la Consob ha dapprima vietato[13] le vendite allo scoperto di azioni di banche e imprese di assicurazioni quotate nei mercati regolamentati italiani e ivi negoziate, qualora non assistite dalla disponibilità delle stesse da parte del venditore al momento dell’ordine di vendita e fino alla relativa consegna. Successivamente, la Commissione ha ristretto l’ambito di applicazione del divieto[14], stabilendo che la vendita di azioni delle suddette società dovesse essere assistita non solo dalla disponibilità, ma anche dalla proprietà dei titoli. Tale divieto è stato poi esteso a tutte le azioni quotate nei mercati regolamentati ita- liani e ivi negoziate[15], e successivamente confermato per le sole azioni di banche e imprese di assicurazione, nonché per le azioni di società oggetto di aumento di capitale, fissando per gli altri tipi di azioni quotate il solo divieto di vendite non assistite dalla disponibilità dei titoli[16]. A distanza di pochi mesi, la disciplina del divieto di short selling è stata ulteriormente modificata[17], limitando il divieto alle vendite di tutti gli strumenti finanziari non assistite dalla disponibilità degli stessi al momento dell’ordine, ad eccezione delle vendite di azioni di società quotate oggetto di aumento di capitale, per le quali è stato mantenuto il regime precedente (per esempio, disponibilità e proprietà dei titoli). Ad oggi, l’unico divieto di vendite allo scoperto vigente in Italia[18] è quello che riguarda azioni rivenienti da aumenti di capitale, che possono essere vendute solo se nella disponibilità e proprietà del venditore al momento dell’ordine e fino alla data di regolamento dell’operazione[19]. La ratio sottostante il divieto è da individuarsi nella particolare situazione di mercato che si verifica in concomitanza di un aumento di capitale a pagamento deliberato da una società quotata. Infatti, le azioni offerte in prelazione ai soci vengono immesse sul mercato, comportando fin da subito un aumento del flottante, sebbene tali azioni non possano essere oggetto di negoziazione fino al previsto giorno di consegna. Al riguardo, particolare rilevanza assumono gli aumenti di capitale con rilevante effetto diluitivo. (11) Con provvedimento 28 ottobre 2010, che ha emendato, a partire dal 1° febbraio 2011, gli artt. 22337 del Libro II (Emetteurs et Information Financière) del Règlement Général francese. Tale regime di disclosure ha sostituito quello introdotto nel settembre 2008. (12) Cfr., inter alia, la decisione 27 novembre 2008 relativa alla società Boussard et Gavaudan Gestion, pubblicata sul sito dell’Amf all’indirizzo http://www.amffrance.org/documents/general/8726_1.pdf. (13) Con delibera 22 settembre 2008, n. 16622, entrata in vigore il giorno successivo. (14) Cfr. delibera 1° ottobre 2008, n. 16645, entrata in vigore in pari data. (15) Cfr. delibera 10 ottobre 2008, n. 16652, entrata in vigore il giorno stesso (e prorogata fino al 31 dicembre 2008 dalla delibera 29 ottobre 2008, n. 16670). (16) Cfr. delibera 30 dicembre 2008, n. 16765, entrata in vigore il 1° gennaio 2009 (e prorogata fino al 31 maggio 2009 in forza delle delibere 29 gennaio 2009, n. 16781, e 26 febbraio 2009, n. 16813). (17) Con la delibera 27 maggio 2009, n. 16904, entrata in vigore il 1° giugno 2009. (18) Tale divieto può tuttavia essere derogato su richiesta motivata da presentarsi alla Consob da parte delle società emittenti interessate. (19) Cfr. delibere nn. 16971 e 17078, rispettivamente del 28 luglio e del 26 novembre 2009, entrate in vigore il 1° agosto 2009 e il 1° dicembre 2009, nonché delibera 14 ottobre 2009, n. 17034, entrata in vigore il 15 ottobre 2009. N. 4 aprile 2011 IL SOLE 24 ORE 43 DIRITTO BANCARIO E MERCATI FINANZIARI NOTA BENE L’aumento di capitale con rilevante effetto diluitivo è caratterizzato da un notevole quantitativo di nuove azioni da emettere a fronte di quelle già in circolazione al momento dell’aumento di capitale. In tali casi, il rischio di manipolazione del mercato da parte dei soggetti ordinanti è, secondo la Consob, particolarmente elevato. Infatti, qualora gli azionisti decidessero di vendere le proprie azioni rivenienti dall’aumento di capitale, gli ordini di vendita avrebbero ad oggetto un elevato numero di azioni, con conseguente rapido decremento del prezzo delle stesse. Sul tema, la Consob ha emanato, il 19 aprile 2010, un Position Paper che ha fatto seguito a quello del 27 maggio 2009 in tema di short selling. Nonostante l’attenzione dimostrata dalla Consob sul tema delle vendite allo scoperto, numerosi intermediari hanno lamentato serie difficoltà di interpretazione delle delibere dell’Autorità in materia, rilevando che le stesse imporrebbero il divieto tout court di effettuare le vendite allo scoperto, senza tuttavia fornire loro specifiche indicazioni operative. In particolare, gli intermediari negoziatori che eseguono ordini dei clienti senza detenerne in custodia gli strumenti finanziari (i c.d. meri broker) hanno segnalato l’impossibilità, da parte loro, di accertare se l’ordinante la vendita abbia o meno la disponibilità e proprietà dei titoli oggetto dell’ordine e, dunque, se l’operazione in questione possa configurarsi o meno come una vendita allo scoperto. In assenza di orientamenti da parte della Consob, Assosim ha suggerito [20] agli intermediari meri broker di chiedere agli ordinanti, all’apertura del rapporto, una dichiarazione di impegno ad operare in conformità a quanto previsto dalla regolamentazione Consob in tema di vendite allo scoperto. In fase sanzionatoria [21], la Consob si sarebbe poi spinta a sostenere che l’intermediario dovrebbe verificare autonomamente, al momento dell’ordine, la disponibilità e proprietà dei titoli oggetto dello stesso, richiedendo e ottenendo una specifica attestazione da parte del soggetto che detiene in custodia tali titoli. Tale ulteriore onere - lamentano gli operatori - andrebbe però a discapito dell’esigenza di celerità e speditezza delle transazioni finanziarie. Peraltro, un’attestazione eventualmente rilasciata dal depositario non consentirebbe di escludere la presenza di una vendita allo scoperto, non essendo idonea a creare un vincolo di destinazione sui titoli in deposito. Alla luce di ciò, l’intermediario mero negoziatore non avrebbe dunque a disposizione alcun mezzo idoneo a verificare la copertura di un ordine e, più in generale, a garantire l’osservanza del divieto di vendite allo scoperto. Come recentemente sottolineato dall’Assosim [22], più coerente sarebbe l’adozione di un divieto che operi direttamente in capo al committente. Secondo l’associazione di categoria, considerare responsabile l’intermediario per non aver adottato misure e cautele non espressamente richieste dall’Autorità, non costituenti standard operativi e non concretamente attuabili, proporzionate ed efficaci, equivarrebbe a trasformare il dovere di diligenza dell’intermediario in una responsabilità, di fatto, oggettiva. Anche in considerazione di tali rilievi, un intervento della Consob finalizzato a chiarire quali adempimenti devono essere osservati in concreto dagli intermediari per garantire il rispetto del divieto di vendite allo scoperto è senz’altro auspicabile. (20) Cfr., inter alia, la circolare 23 settembre 2008, n. 18. (21) Cfr., per esempio, le delibere Consob nn. 17445 e 17446 del 2010, pubblicate sul sito Internet della stessa Commissione. (22) Con lettera inviata dall’Assosim alla Consob il 14 dicembre 2010 e circolata agli associati (cfr. Il Sole24 Ore del 16 febbraio 2011). 44 IL SOLE 24 ORE N. 4 aprile 2011 DIRITTO BANCARIO E MERCATI FINANZIARI Armonizzazione a livello europeo e internazionale In tale prospettiva, la Commissione europea ha adottato, il 15 settembre 2010, una proposta di regolamento sulle vendite allo scoIn ragione delle asimmetrie regolamentari perto e sui credit default swap[24], con l’obiettiesistenti in materia tra i diversi Stati membri vo di rafforzare la trasparenza in materia, dell’Unione europea, l’esigenza di un’effettiva adottando il sistema proposto dal Cesr, e armonizzazione è unanimemente sentita. assicurare un monitoraggio funzionale ed Al riguardo, il Cesr ha efficiente dei mercati proposto[23] l’introdufinanziari. Consob potrebbe intervenire zione di un regime di Con l’obiettivo di favoper chiarire quali sono in concreto trasparenza da applirire il coordinamento gli adempimenti a carico tra le Autorità nazionacarsi in tutta l’Unione degli intermediari per garantire li, la proposta di regoeuropea, allo scopo di il rispetto del divieto di vendite lamento individua una evitare trattamenti difallo scoperto serie di poteri in capo ferenziati nei diversi all’Esma[25], tra cui Stati membri in relazioquello di garantire che le operazioni transfronne ad operazioni c.d. cross-border. La proposta taliere ricevano lo stesso trattamento da parte prevede un sistema di comunicazione delle di tutti gli Stati membri interessati, emanando vendite allo scoperto all’Autorità di vigilanza standard tecnici vincolanti e coordinando l’attidel Paese d’origine che consenta a quest’ultima vità in materia delle singole Autorità nazionali. di compiere accertamenti in relazione a sospetL’Esma è chiamata altresì a svolgere una funzioti ricorsi abusivi alla tecnica dello short selling. ne di controllo sulla necessità e proporzionalità Due sono i livelli di disclosure proposti. Qualora delle misure adottate dalle Autorità nazionali in la vendita allo scoperto raggiunga una prima relazione a situazioni eccezionali del mercato. soglia (pari allo 0.2 per cento delle azioni imInfine - ed è questo l’elemento di maggiore messe sul mercato da parte della società emitnovità - la proposta di regolamento attribuitente), lo short seller sarebbe tenuto a informare sce all’Esma il potere di intervenire direttale sole Autorità di vigilanza. Qualora invece la mente, vietando o limitando temporaneavendita superi la soglia dello 0.5 per cento, è mente le vendite allo scoperto, qualora vi sia una minaccia al buon funzionamento e alprevisto l’obbligo di comunicazione nei conl’integrità dei mercati finanziari e le misure fronti del pubblico. adottate a livello nazionale non appaiano sufficienti a contrastare tali situazioni di criNOTA BENE si. In tale ultima ipotesi, le misure adottate dall’Esma prevarrebbero, in caso di conflitDal 1° gennaio 2011, la nuova Autorità europea degli to, su quelle delle Autorità nazionali. strumenti finanziari e dei mercati, l’Esma, è competente, A livello internazionale, è il caso di richiamatra l’altro, anche in materia di vendite allo scoperto. re quanto rilevato dallo Iosco[26], secondo cui nella regolamentazione in materia di vendite (23) Cfr. il documento di consultazione ”Proposal for a paneuropean short selling disclosure regime” (Cesr/09581), il report ”Model for a paneuropean short selling disclosure regime” (Cesr/10088), e il report ”Technical details of the paneuropean short selling disclosure regime” (Cesr/10453). (24) Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on short selling and certain aspects of credit default swaps Com (2010) 482, attualmente in fase di negoziazione; tale fase dovrebbe concludersi nel 2012. Sul relativo stato di avanzamento si segnala il testo di compromesso del Parlamento europeo e del Consiglio dell’Unione europea del 4 febbraio 2011 (2010/0251 (Cod)), consultabile all’indirizzo http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/11/st06/st06117.en11.pdf. (25) La nuova Autorità di vigilanza finanziaria dell’Unione europea, istituita con regolamento n. 1095/2010/Ue del 24 novembre 2010 e operativa dal 1° gennaio 2011. (26) Cfr. il ”Final Report on regulation of short selling” del giugno 2009 consultabile all’indirizzo http://www.iosco.org/library/pubdocs/ pdf/IOSCOPD292.pdf. N. 4 aprile 2011 IL SOLE 24 ORE 45 DIRITTO BANCARIO E MERCATI FINANZIARI allo scoperto le Autorità nazionali dovrebbero: l svolgere controlli appropriati per ridurre il rischio di operazioni che possano compromettere il buon funzionamento del mercato; l rendere obbligatoria l’informativa sulle vendite allo scoperto alle stesse Autorità di vigilanza; l assicurarsi che i soggetti ordinanti si conformino al divieto di vendite allo scoperto; l consentire l’esecuzione di quelle operazioni che abbiano degli effetti positivi sul mercato. In conclusione Dal contesto normativo sopra illustrato emerge una forte attenzione delle Autorità di vigilanza e, più in generale, della politica rispetto al tema delle vendite allo scoperto. L’obiettivo dichiarato delle misure finora adottate è quello di limitare brusche correzioni al ribasso delle quotazioni, consentire un più ordinato processo di formazione dei prezzi e evitare il ricorso ad abusivi utilizzi della tecnica di short selling. Tali misure non sembrano tuttavia tener conto del fatto che vietare le vendite allo scoperto in maniera indiscriminata può produrre artificiali distorsioni dei prezzi, dannose per l’integrità dei mercati. 46 È dunque evidente l’esigenza di realizzare in tempi brevi un’effettiva armonizzazione delle normative applicabili in materia di vendite allo scoperto, che tenga conto sia degli effetti positivi, sia di quelli negativi di tale pratica. In tale prospettiva, risulta senz’altro apprezzabile la proposta di regolamento comunitario sopra citata, che attribuisce all’Esma un potere non solo di coordinamento delle Autorità, ma anche (sebbene in taluni specifici casi) di intervento diretto. Tale impostazione sembra porre le basi per impedire che la gestione di eventuali crisi finanziarie future venga affidata agli “umori” (e ai limiti) delle singole Autorità nazionali. SUGGERIMENTI IOSCO ALLE AUTORITÀ NAZIONALI DEI MERCATI FINANZIARI l l l l Svolgimento di controlli appropriati per ri durre il rischio di operazioni che possano compromettere il buon funzionamento del mercato; obbligatorietà dell’informativa sulle vendite allo scoperto alle stesse Autorità di vigilanza; verifica che i soggetti ordinanti si conformi no al divieto di vendite allo scoperto; autorizzazione all’esecuzione di quelle opera zioni che abbiano effetti positivi sul mercato. IL SOLE 24 ORE N. 4 aprile 2011