Testo completo della sentenza n. 1809/05 del 13/10/2005
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Testo completo della sentenza n. 1809/05 del 13/10/2005
Successioni – Rinuncia all’eredità - Petizione di eredità – Accertamento della qualità di erede – Atti incompatibili con la rinuncia - Possesso dei beni ereditari – Mancata redazione dell’inventario ex art.485 cc – Inefficacia della rinuncia – Usucapione – Applicazione del termine ventennale – Animus domini per l’intero cespite – Esclusione Rif.Leg.artt.470,480, 485, 519, 533 cc; Sentenza n. 1809/05 Pronunziata il 01/10/2005 Depositata il 13/10/2005 TRIBUNALE DI MODENA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL GIUDICE UNICO, DOTT.SSA CAROLINA GENTILI HA PRONUNCIATO LA SEGUENTE SENTENZA NELLA CAUSA N. 376/1996 PROMOSSA DA XX , rapp.ta e difesa dall'Avv.to E.Mango CONTRO YY, rapp.ta e difesa dagli Avv.ti L.Toscano e N.Cornia Oggetto: petizione eredità (art.533c.c.) CONCLUSIONI Per parte attrice: Voglia l'Ill.mo Tribunale di Modena, in composizione monocratica, riconoscere a XX la qualità di erede della metà del patrimonio relitto da ZZ, contro YY; ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari di Modena di trascrivere l'emananda sentenza sulle unità immobiliari intestate a YY, site in Modena, Via Emilia Est 15 e censite presso il Catasto Urbano di Modena al foglio 144, n.94, sub 8 ed al foglio 144, n.95, sub 7; condannare YY a corrispondere all'attrice la metà del valore degli ulteriori beni relitti ed, in particolare, la metà del valore dell'azienda di ZZ alla data del suo decesso, con la rivalutazione e gli interessi legali dalla data della domanda al saldo; respingere ogni domanda proposta dalla convenuta; condannare YY a rifondere le spese di lite all'attrice. Per parte convenuta: Contrariis rejectis, nel merito, respingersi la domanda proposta dall'attrice in quanto infondata; in via subordinata, dichiararsi che per l'immobile sito in Modena, Via Emilia Est n.1, per i beni già appartenenti al patrimonio aziendale della "*** Prefabbricati" e per tutti i restanti beni facenti parte del patrimonio del de cuius, è intervenuta usucapione a favore di YY; in ulteriore subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda avversaria, dichiararsi che nel compendio ereditario da sottoporre a divisione deve essere ricompressa per collazione la villa di proprietà della signora XX , sita in Modena, Via Vaciglio, in quanto ricevuta in donazione dal marito; in ogni caso, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, quantificarsi il valore della quota ereditaria eventualmente spettante a XX al netto di tutte le spese ed imposte sostenute da YY per la successione e per la gestione del patrimonio ereditario, nella misura che verrà quantificata in corso di causa, ed inoltre dichiarare non dovuti i frutti maturati nel frattempo dalla convenuta, che ha posseduto in buona fede; in via riconvenzionale: condannarsi XX al pagamento a favore di YY della somma di L.192.178.000, oltre a rivalutazione ed interessi, corrispondente alle spese di manutenzione e ristrutturazione sostenute dalla convenuta per la villa di proprietà della madre condotta in locazione, o della diversa somma che risulterà di giustizia. in via istruttoria: si chiede che il giudice decida sulle istanze di parte convenuta già presentate in udienza, sulle quali non è mai stata effettuata alcuna pronuncia. Con vittoria di spese, competenze ed onorari. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE Con citazione notificata il 2.2.96 XX esponeva che: - in data 3.12.1982 era deceduto il marito ZZ senza lasciare testamento e che eredi legittime erano la stessa XX e la figlia YY nella misura di metà ciascuna; - le eredi avevano omesso di redigere l'inventario e, trovandosi nel possesso dei beni ereditari, erano divenute eredi pure e semplici; inoltre il 24.3.1983 avevano venduto un bene del de cuius (automobile Maserati); - in data 26.4.1983 l'attrice aveva formalmente rinunciato all'eredità allo scopo di beneficiare la figlia, ma la rinuncia doveva considerasi inesistente per intervenuta decadenza; - in seguito a contrasti con la figlia, l'attrice aveva deciso di riacquisire i suoi diritti ereditari, anche se medio tempore il patrimonio ereditario si era ridotto ad un appartamento con garage in Modena, Via Emilia Est 15 e ai depositi presso istituti di credito, e di chiedere la propria quota del corrispettivo ricevuto dalla figlia a seguito dell'alienazione degli altri beni (autorimessa di Via Trento Trieste e Villetta in Prignano; conferimento dell'azienda del de cuius in altra società costituita dalla figlia e dal marito). Concludeva chiedendo il riconoscimento della qualità di erede, la trascrizione dell'emananda sentenza e la condanna della convenuta alla restituzione della metà dei beni ereditari. Si costituiva la convenuta, chiedendo il rigetto della domanda di controparte, evidenziando come la rinuncia all'eredità dovesse considerarsi valida ed efficace, sia perché le chiamate all'eredità non erano nel possesso dei beni ereditari (ma convivevano in una villa di proprietà della madre), sia perché l'alienazione della vettura Maserati era stata alienata soltanto dalla convenuta medesima, costituendo patrimonio dell'azienda paterna; del resto, nella dichiarazione di rinuncia all'eredità, l'attrice aveva affermato di non essere mai stata in possesso dei beni ereditari, gestiti unicamente dalla figlia. Eccepiva comunque di avere acquisito per usucapione la proprietà di tutti i beni ereditari per possesso titolato ultradecennale; affermava di avere sostenuto le spese di successione e quelle relative alla manutenzione e ristrutturazione della villa di Vaciglio (di esclusiva proprietà della madre) dal 1987, per complessive L.192.178.000; chiedeva che in caso di accoglimento della domanda di controparte, venisse ricompresa per collazione nell'asse ereditario anche la villa suddetta, donata dal de cuius alla moglie. Concludeva come in epigrafe. Depositate le memorie ex art.180 c.p.c., all'udienza ex art.183 c.p.c. il processo veniva interrotto per il decesso del procuratore di parte convenuta; riassunta la causa ad opera dell'attrice, si costituiva nuovo procuratore per la sig. YY, non veniva svolto il tentativo di conciliazione per la mancata comparizione delle parti; dopo numerosi rinvii richiesti dalle stesse per la pendenza di trattative, il giudice concedeva i termini per il deposito delle memorie istruttorie; ammetteva le prove dedotte dalle parti, ad eccezione di quelle vertenti sulle circostanze oggetto della domanda riconvenzionale, ritenuta non ammissibile ai sensi dell'art.37 c.p.c.; veniva inoltre disposta consulenza tecnica sul valore dell'azienda. L'ordinanza che decideva sulle istanze istruttorie veniva reclamata al collegio, ma il reclamo veniva dichiarato inammissibile; escussi i testimoni, con ordinanza 24.3.04 il giudice revocava la precedente decisione sulle prove ed ammetteva anche quelle formulate dalla convenuta in relazione alla domanda riconvenzionale. Esperita l'ulteriore istruttoria orale e depositata la consulenza, le parti rassegnavano le conclusioni in epigrafe indicate ed il giudice tratteneva la causa in decisione previa concessione dei termini ex art.190 c.p.c. La domanda principale proposta da parte attrice è diretta all'accertamento della qualità di erede rispetto alla successione apertasi a seguito della morte del marito ZZ in data 3.12.1982, sostenendo che la rinuncia all'eredità compiuta il 26.4.83 debba considerarsi tamquam non esset sia per la mancata redazione dell'inventario nel termine di tre mesi ex art.485 c.c., sia per essere stata nel possesso dei beni ereditari ed anzi avendo compiuto un atto incompatibile con la rinuncia, quale la vendita di un bene mobile (vettura Maserati). La convenuta contesta tale qualità, assumendo che la madre ha rinunciato espressamente all'eredità mediante dichiarazione resa in data 26.4.1983 alla Pretura di Modena e si è poi completamente disinteressata dei beni ereditari, gestiti unicamente dalla figlia. Al fine di verificare la qualità di erede in capo all'attrice è necessario stabilire se sia efficace ad escludere la qualità di erede la rinuncia all'eredità compiuta con dichiarazione del 26.4.83. La rinuncia all'eredità deve essere fatta nelle forme di legge (art.519 c.c.) e in tali forme, come si è già detto, è stata resa dalla signora XX in data 26.4.83; essa ha effetto retroattivo, cioè consente a chi rinuncia di essere considerato come se non fosse mai stato chiamato a far tempo dalla data di apertura della successione; può solo trattenere le donazioni o domandare i legati lasciati in suo favore nei limiti della porzione disponibile. Viceversa, a norma degli artt.470 e ss c.c., l'eredità può essere accettata in maniera espressa, mediante atto pubblico o scrittura privata, oppure tacita, cioè "quando il chiamato all'eredità compia un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede"; se i chiamati all'eredità, che sono nel possesso dei beni, non fanno l'inventario entro tre mesi dal giorno dell'apertura della successione, si considerano eredi puri e semplici e rispondono dei debiti ereditari anche ultra vires hereditatis. Secondo costante giurisprudenza l'onere imposto dall'art.485 c.c. al chiamato all'eredità, che si trovi nel possesso dei beni ereditari, di fare l'inventario entro tre mesi, condiziona non solo la facoltà del chiamato di accettare l'eredità avvalendosi del beneficio, ma anche quella di rinunciare all'eredità in maniera efficace nei confronti dei creditori del de cuius, dovendosi il chiamato, allo scadere del termine stabilito per l'inventario, essere considerato erede puro e semplice (Cass.22.9.1995 n.7076). In una decisione non recente, il chiamato che abbia accettato l'eredità non può più rinunciarvi; tale effetto si verifica anche se l'accettazione sia stata fatta col beneficio d'inventario, perché tale modalità implica solo la riserva in virtù della quale la responsabilità per i debiti ereditari viene limitata inter vires hereditatis (Cass.17.3.1972 n.801; Cass.18.3.1968 n.862). Calando detti principi al caso di specie, si deve esaminare se sussistano sia il possesso dei beni in capo ai chiamati, sia se siano stati compiuti atti comportanti un'accettazione tacita. Premesso che a norma dell'art.485 c.c. basta anche il possesso di un solo bene, il concetto di possesso a tali fini dell'acquisto della qualità di erede deve essere inteso non come manifestazione di attività corrispondente all'esercizio della proprietà dei beni ereditari, potendosi esaurire più semplicemente un una mera relazione materiale tre i beni ed il chiamato all'eredità, sia pure per mezzo di terzi detentori, con la consapevolezza della loro appartenenza al compendio ereditario. La previsione legale si estende, infatti, ad ogni specie di possesso quale ne sia il titolo giustificativo ed include anche la detenzione a titolo di custodia o di affidamento temporaneo (Cass 5.4.1977 n.1301; 25.7.1980 n.4835; 14.5.1994 n.4707). Benché sia pacifico che l'immobile dove vivevano entrambe le chiamate all'eredità fosse di proprietà esclusiva della Signora XX, non vi è dubbio che in esso erano custoditi beni mobili di ingente valore di proprietà del de cuius; inoltre l'istruttoria orale ha dimostrato l'utilizzo della vettura del de cuius (Alfetta) da parte della moglie dopo l'apertura della successione (testi Curti Mirella e Merini Michele). Il possesso dei beni predetti sarebbe sufficiente a qualificare erede puro e semplice la signora XX. Ad abundantiam può essere interessante valutare se possa ravvisarsi l'accettazione tacita dell'eredità derivante da atti concludenti. A prescindere dalla qualificazione giuridica dell'accettazione tacita come atto giuridico in senso stresso, ossia comportamento consapevole e volontario i cui effetti giuridici sono preordinati dalla legge e non dipendono dalla volontà di chi li compie, o come negozio giuridico nel quale la volontà viene esteriorizzata tramite un contegno da quale è consentito trarre sicura ed univoca conclusione circa la volontà di chi lo ha adottato, secondo l'orientamento giurisprudenziale più recente l'accettazione tacita può desumersi soltanto dall'esplicazione di attività personale del chiamato tale da integrare gli estremi dell'atto gestorio incompatibile con la volontà di rinunciare e non altrimenti giustificabile se non in relazione alla qualità di erede (Cass.17.11.1999 n.12753). La casistica esclude la configurabilità dell'accettazione per il caso di denuncia di successione ed altri atti di natura fiscale; inoltre l'art.460 c.c. consente al chiamato di esercitare azioni possessorie, nonché compiere atti aventi carattere conservativo, di vigilanza ed amministrazione temporanea; comprende invece sicuramente l'ipotesi di vendita di bene ereditario. La vendita dell'autovettura Maserati di proprietà del de cuius avvenuta in data 24.3.83, ovvero un mese prima della rinuncia, recante la firma di XX e YY (doc.5 attore), rappresenta senz'altro un atto idoneo a manifestare, sia pur implicitamente, la volontà di accettare e per il compimento del quale era necessaria la qualità di erede. Va quindi affermata la inefficacia della rinuncia all'eredità compiuta dall'attrice in data più volte indicata e conseguentemente deve riconoscersi in capo ad essa la qualità di erede, dovendosi respingere l'eccezione di prescrizione mossa dalla convenuta, essendosi verificata accettazione prima del compimento del decennio dall'apertura della successione (art.480 c.c.). Quanto alla eccezione di usucapione dei beni ereditari, deve escludersi l'applicazione del termine decennale per l'acquisto della proprietà dei beni del de cuius in mancanza di titolo astrattamente idoneo, tale dovendosi ritenere solo un atto traslativo a titolo particolare, e non a titolo universale come la devoluzione mortis causa. Il coerede, per acquistare la proprietà di un bene ereditario, può giovarsi unicamente dell'usucapione ventennale, ove dimostri di avere posseduto il cespite ereditario animo domini non per la quota ideale o concreta di cui è titolare, ma per l'intero (Cass.26.7.77 n.3342; 23.7.1994 n.6890). Poiché nel caso di specie non erano decorsi vent'anni dalla morte del de cuius al momento della notifica della citazione, deve rigettarsi la domanda di usucapione proposta dalla convenuta. L’asse ereditario di ZZ va quindi devoluto alle sue eredi legittime, rispettivamente moglie e figlia, nella misura di metà ciascuno (art.581 c.c.). Occorre quindi preliminarmente individuare i beni del de cuius, al fine di decidere sulla seconda domanda proposta dall'attrice, consequenziale rispetto alla precedente, essendo diretta alla condanna della convenuta, quale erede insieme alla madre, a restituire a quest'ultima la metà dei beni ereditari, attribuiti soltanto alla figlia in forza della rinuncia dell'eredità ritenuta inefficace nel presente giudizio. Per quanto riguarda la vettura Maserati, la stessa è stata venduta da entrambe le eredi prima della rinuncia e, quindi, in assenza di allegazioni e deduzioni di parte, si presume che il ricavato sia stato incassato pro quota (soltanto nella memoria di replica la convenuta dichiara di avere incassato l'intero ricavato, ma l'affermazione deve ritenersi tardiva). Pacifico che l'asse ereditario comprendesse, al momento dell'apertura della successione, l’appartamento di Via Emilia Est n.15, l'autorimessa di Via Trento Trieste e la villetta di Prignano nonché l'azienda paterna, le cui quote sono state conferite nella nuova società costituita dalla figlia e dal marito (*** System srl) con atto notarile 24.6.1991 al prezzo i L. 1.080.000.000. Quanto alla villa di Vaciglio, formalmente di proprietà esclusiva dell'attrice; secondo la tesi di parte convenuta sarebbe stata indirettamente donata dal de cuius alla moglie, ma edificata con denaro del predetto e, conseguentemente, sarebbe soggetta a collazione. In realtà la villa predetta risulta venduta con atto 10.10.1996 dalla XX a terzi e dal rogito notarile si evince che, la venditrice era proprietaria del suolo su cui sorgeva l'edificio in questione, in virtù di atto ricevuto dal Notaio Aggazzotti in data 16.6.1966; conseguentemente in virtù del principio di accessione, la proprietaria del terreno acquista anche la proprietà della costruzione edificata sul suo suolo, salvo il diritto di credito spettante a chi ha sostenuto parte delle spese necessarie per l'edificazione. Non essendo stata formalmente e tempestivamente proposta domanda di simulazione relativa dell'atto di compravendita del terreno, è precluso l'esame della intestazione fittizia di detto immobile. La convenuta, in via riconvenzionale, chiede la restituzione alla madre delle spese di strutturazione e manutenzione della villa, da ella condotta in locazione, secondo quanto pacificamente risultante dai documenti prodotti, assumendo che la madre, quale proprietaria, avrebbe dato il consenso all'esecuzione di dette opere. Non è stata tuttavia fornita alcuna prova che la proprietaria abbia prestato un consenso espresso o tacito all'esecuzione delle migliorie, poiché l'istruttoria orale ha riguardato unicamente l'entità delle spese sostenute. Secondo il disposto dell'art.1592 c.c. il conduttore non ha diritto a indennità per i miglioramenti apportati alla cosa locata se non prova che vi è stato il consenso del locatore. La domanda di pagamento dell'indennità ex art.1592 c.c. va quindi rigettata. [Non risulta? n.d.r.] invece essere stata proposta domanda di collazione per l'appartamento acquistato dalla convenuta in Forte dei Marmi nell'anno 1978, ma soltanto la richiesta di determinarne il ...[valore? n.d.r.]… contenuta nella memoria ex art.180 c.p.c. depositata da parte attrice il 28.6.96 e ………. non vi sono elementi dai quali desumere che si tratti di donazione indiretta. La causa va rimessa in istruttoria per la determinazione del valore del patrimonio ereditario non accertato nella presente sentenza. Spese al definitivo. P.Q.M. Il Giudice Istruttore, in qualità di Giudice Unico, parzialmente pronunciando nella causa in epigrafe indicata; Ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, Dichiara XX erede legittima di ZZ; Rigetta la domanda di usucapione proposta da YY; Rigetta la domanda di collazione della villa di Vaciglio proposta da YY; Rigetta la domanda di restituzione delle spese di ristrutturazione proposta da YY. Rimette la causa in istruttoria come da separata ordinanza. 1.10.05 IL GIUDICE Dott.ssa Carolina Gentili Depositato in Cancelleria il 13 OTT 2005