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PROTESTO - Persona e Danno

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PROTESTO - Persona e Danno
“NON SI EVITA IL PROTESTO IN CASO DI DENUNCIA DI ASSEGNO SMARRITO O
RUBATO” – Rosaria CONVERSO
Un assegno protestato è un assegno nei confronti del quale è stato avviato un procedimento che
attesta il mancato pagamento della somma in esso specificata. Tale procedimento viene generalmente
gestito da un notaio o da un ufficiale giudiziario.
Ai sensi dell’art. 45 L.A. il protesto dell’assegno è necessario per consentire al portatore
l’esercizio delle azioni di regresso. Ed, infatti, il protesto, certificando, attraverso un pubblico ufficiale,
la presentazione tempestiva dell’assegno ed il suo mancato pagamento da parte della banca trattaria, si
pone come naturale presupposto per l’esercizio delle citate azioni cartolari.
Sebbene nella prassi il protesto venga levato contro il traente (id est chi da l’ordine di pagamento
alla banca), la vigente normativa in materia prevede, invece, che il detto debba levarsi “contro” la banca
trattaria: “Il protesto si deve fare nel luogo di pagamento e contro il trattario o il terzo indicati per il pagamento anche se
non presenti” (art. 62, l. RD 21/12/1933 n.1736 - Vigente alla G.U. 13/09/2006 n. 213).
La previsione, apparentemente contraddittoria, è, invece, tecnicamente corretta per quanto
concerne, in particolare, il locus. La banca trattaria, infatti, è delegata al pagamento dell’assegno e,
pertanto, la constatazione del rifiuto di pagamento (nel che si riassume l’essenza del protesto) non può
che avvenire presso di essa.
Qualche dubbio sorge, invece, per ciò che concerne la locuzione, pure evidenziata nell’art. 62
L.A., “il protesto deve levarsi […] contro la banca trattaria”, dal momento che - sul piano della pubblicità
informativa - il dato è - a torto o ragione - del tutto insignificante.
Non altrettanto può dirsi riguardo al nominativo del traente correntista, la cui inadempienza è
considerata un segnale di grave difficoltà economica, degno di diffusione presso il pubblico.
La circostanza che il cit. art. 62 L.A. preveda che il protesto debba levarsi “contro” la banca
trattaria non esclude, tuttavia, l’opportunità della compresente indicazione nell’atto del soggetto al
quale, in sostanza, il protesto si riferisce: ed è quanto accade, appunto, nella pratica, con la levata del
protesto dell’assegno “a nome” del correntista.
La Circolare n. 3512/c del Ministero dell’Industria del Commercio e dell’Artigianato del
30.4.2001, in tema di “Registro Informatico dei protesti ed Elenco causali rifiuto pagamento assegni
bancari ecc.”, conferma l’importanza dell’indicazione del “soggetto protestato”, prevedendo - in un
apposito quadro riassuntivo, accanto ai vari tipi di “causale” presi in considerazione - il soggetto al cui
nome il protesto deve essere levato.
1
È indubbio che l’interesse alla pubblicità dei “soggetti protestati” per assegni è ravvisabile solo
nei casi di protesto per mancanza fondi - laddove, quindi, si evidenzia l’effettiva inadempienza cartolare
- o, al più, per mancanza di autorizzazione a trarre assegni (si cfr. L. 15.12.1990, n. 386, con successive
modificazioni e integrazioni), non - di contro - nelle residue ipotesi riferibili, essenzialmente, ad
“assegni irregolari” (recanti, ad esempio, firma falsa o mancanti dei requisiti essenziali per la validità del
titolo). In tali ultimi casi, infatti, pur potendosi ipotizzare una responsabilità del correntista per
negligenza nella custodia del carnet, mai potrebbe ricondursi la detta responsabilità al concetto di
inadempienza cartolare. La levata del protesto, in un caso siffatto, pertanto, sarebbe, perciò, sul piano
informativo, priva di interesse per la collettività.
Il pregiudizio arrecato dal protesto al “soggetto protestato” non è di poca importanza.
Soprattutto quando la levata del medesimo si effettui - non per mancanza di fondi o per revoca
dell’autorizzazione ad emettere assegni - ma a seguito di presentazione per l’incasso - da parte di un
terzo - di assegno con apposizione di firma falsa o di titolo denunciato smarrito o rubato. In tali ultime
circostanze, in particolare, il protesto verrebbe levato non per colpa del correntista e,
conseguentemente, il fine “informativo” del protesto medesimo verrebbe infirmato.
Forse a causa della forte ed immediata risonanza negativa determinata dal protesto nell’ambito
della pubblicità commerciale - coadiuvata anche dalla probabile, diffusa pratica di leggere con
superficialità il bollettino - si tende a ritenere che il predetto produca ipso facto un discredito al soggetto
protestato, indipendentemente dalla specificazione contenuta nella relativa causale.
Sul punto è interessante la posizione assunta dal Tribunale di Roma, peraltro, avallata dalle
pronunce di altre importanti corti di merito nazionali: “in caso di assegno denunciato smarrito o
rubato recante firma di traenza contraffatta, il protesto va elevato nei confronti del correntista
con la pertinente motivazione. In tale evenienza il protesto è legittimo e non erroneo: la
pubblicazione della motivazione veritiera è, difatti, circostanza che elimina o diminuisce la
potenzialità di danno all’immagine ed all’onorabilità dei correntisti nei rapporti commerciali e
sociali” (Tribunale di Roma, Sez. II civile, ord. del 15/07/2005).
Sul punto, di certo più aperta la corte meneghina, la quale specifica che “la pubblicazione del
protesto comporta comunque un discredito per il nome delle persona protestata; l’indicazione della
causa del protesto che escluda una responsabilità del correntista nel mancato pagamento può attenuare
l’efficacia dannosa del protesto ma purtroppo essa non è sufficiente ad escluderla perché il primo
elemento che viene in considerazione nella prassi della pubblicità commerciale è l’esistenza in sé del
protesto; l’errata valutazione o la non considerazione della causale del protesto da parte di chi “lavora”
la notizia del protesto concorre a determinare il discredito per la reputazione del protestato ma non vale
ad interrompere il nesso di causalità con la condotta di chi, nel caso di specie la banca, ha dato causa
con colpa al protesto” ( Trib. Milano 12/09/2007).
2
Il Giudice Milanese dimostra, indubbiamente, una sensibile apertura alla problematica rilevata.
Nella medesima sentenza, infatti, chiamato a decidere su una fattispecie (limite), dove la banca aveva
protestato a nome del correntista alcuni assegni facenti parte di un carnet erroneamente consegnato
dalla medesima ad un soggetto diverso dal correntista, ha ritenuto che nell’atto di protesto avrebbe
dovuto essere indicato come soggetto protestato, non il correntista, ma il firmatario ed in caso di firma
illeggibile la stessa banca trattaria (conforme, ex multis, Cass. Civ., 30.08.2007, n. 18316). Le causali per il
mancato pagamento di un assegno bancario sono state individuate tenendo conto del D. L.vo n.
507/99, che ha modificato la L. n. 386/90 recante la “Nuova disciplina sanzionatoria degli assegni
bancari”, della elaborazione giurisprudenziale formatasi in materia e della prassi operativa seguita dalle
banche e dai pubblici ufficiali. Le stesse devono essere utilizzate dai pubblici ufficiali abilitati alla levata
del protesto (Notaio, Ufficiale Giudiziario, Segretario Comunale, Capo della Stanza di compensazione),
nonché ai fini delle informative di cui all’art. 8-bis della L. 386/90.
CAUSALE
CODICE
MOTIVAZIONE
SOGGETTO
PROTESTATO
Mancanza di
autorizzazione – Art. 1,
L. 386/90
10
CORRENTISTA
Assegno emesso dal
correntista in data
posteriore a quella in cui
ha effetto la
comunicazione di
recesso – inviata dalla
banca – dalla
convenzione d’assegno
o dall’intero conto
corrente (ex “conto
estinto”), secondo le
modalità di
comunicazione e i
termini di preavviso
previsti nel contratto
CORRENTISTA
Assegno emesso dal
3
11
12
13
correntista in data
posteriore a quella in cui
ha effetto la comunicazione di recesso –
inviata dal correntista –
dalla convenzione
d’assegno o dall’intero
conto corrente, secondo
le modalità di comunicazione e i termini di
preavviso previsti dal
contratto.
Assegno emesso in data CORRENTISTA
posteriore a quella di
iscrizione in archivio
effettuata dal trattario ai
sensi degli artt. 9 e 10bis, lett. a) della L.
386/90.
Assegno recante una FIRMATARIO
firma di traenza per
rappresentanza
di
soggetto
non
autorizzato
dal
correntista (ex “firma
non
autorizzata”
e
“firma revocata”) o
carente
di
potere
(emissione in violazione
dell’obbligo
di
sottoscrizione congiunta
su conti cointestati).
CORRENTISTA
14
Assegno emesso in data
posteriore a quella di
deposito in cancelleria
della sentenza dichiarativa di fallimento del
correntista, ovvero di
altra
sentenza
o
provvedimento (diverso
da quelli previsti dal
codice 17) che comporti
per
il
cor-rentista
medesimo il divieto di
disporre
mediante
emissione di assegni.
FIRMATARIO
4
15
16
17
Assegno emesso da un
soggetto che non è mai
stato
titolare
di
convenzione d’assegno
(ex “firma sconosciuta”)
Assegno emesso da un FIRMATARIO
soggetto che ha stipulato
la
convenzione
di
assegno
con falsi
documenti di identità
Assegno emesso in data CORRENTISTA
posteriore a quella di
iscrizione in archivio di
sanzioni
e
divieti
comportanti
interdizione
all’emissione di assegni
(art. 10-bis, lett. c., L.
386/90).
Difetto di provvista –
Art. 2, L. 386/90
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22
Mancanza
totale
o CORRENTISTA
parziale di fondi nel
momento in cui il titolo
viene presentato per il
pagamento.
Assegno, dotato di CORRENTISTA
copertura, emesso da un
correntista
che
ha
impartito alla banca
l’ordine di non pagare
prima della scadenza del
termine di presentazione
(Art. 35 l. Ass.) (ex
“assegno revocato”).
Assegno emesso su
fondi indisponibili al
momento della
presentazione
(pignoramento,
provvedimento di
sequestro, ecc.)
CORRENTISTA
5
Irregolarità
dell’assegno
Assegno con
contraffatto
importo
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Assegno recante firma
non
riferibile
al
correntista
ma
non
denunciato smarrito o
rubato
32
33
CORRENTISTA
CORRENTISTA
CORRENTISTA
CORRENTISTA
34
Assegno recante una
CORRENTISTA
firma di traenza relativa
al correntista e
conforme allo specimen
35
Assegno recante una
CORRENTISTA
firma di traenza
illeggibile e non
corrispondente allo
specimen
Assegno recante una
CORRENTISTA
firma di traenza relativa
al correntista ma
contraffatta e non
conforme allo specimen
Assegno
denunciato
smarrito o rubato
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Altro
Assegno recante
l’importo contraffatto
Assegno, denunciato
smarrito o rubato,
recante l’importo
contraffatto
Assegno recante una
firma di traenza
illeggibile e non
corrispondente allo
specimen
Assegno recante una
firma di traenza relativa
al
correntista
ma
contraffatta e/o non
conforme allo specimen
(ex firma falsa)
40
Assegno recante una
firma di traenza non
rispondente al
nominativo del
correntista ma a un
nominativo diverso
(Assegno emesso da
correntista deceduto,
ecc.)
FIRMATARIO
6
Come ben si evince dalla griglia, un assegno bancario può protestarsi per diversi motivi e,
pertanto, non solo per mancanza di fondi. A seconda dei motivi del protesto, quest’ultimo sarà levato,
inoltre, nei confronti del correntista o del firmatario. Tuttavia, benché l’art. 62 L.A. faccia specifico
riferimento alla banca trattaria, il ruolo di quest’ultima, quale destinataria del protesto, non viene mai in
rilievo.
Molto sui generis è il caso di assegno denunciato smarrito o rubato. Ed, infatti, il correntista che
smarrisca un assegno del proprio carnet ne denuncia immediatamente la perdita del possesso sia
all’istituto di credito con cui ha stipulato la convenzione di assegno, sia all’autorità di polizia
competente.
In linea di principio lo stesso – così agendo – pensa di aver risolto i propri problemi, salvo
vedersi levare il protesto proprio per quello specifico assegno presentato, nonostante tutto, per l’incasso
da un terzo.
L’incolpevole correntista, infatti, molto spesso non riceve le dovute informazioni dal proprio
Istituto di Credito. In particolare, quest’ultimo non lo informa che, in caso di assegno denunciato
rubato e/o smarrito, il rischio è proprio la levata del protesto.
Il titolo denunciato “smarrito”, infatti, non è inesistente ed è, anzi, validamente circolante sino
alla levata del protesto, stante la validità delle obbligazioni eventualmente assunte da accettanti, giranti
ed avallanti.
Il protesto di assegno bancario smarrito è, pertanto, atto pienamente legittimo, avverso al quale
non è assolutamente esperibile il rimedio della cancellazione dal Registro Informatico dei Protesti per
protesto cambiario illegittimo e/o erroneo (si cfr. l. 349/79, così come modificata dalla l. 235/00).
Per protesto illegittimo si deve, infatti, intendere quello levato fuori dei casi previsti dalla Legge
o in violazione della vigente normativa in materia per quanto concerne i modi ed i termini all’uopo
prescritti. Ma la levata del protesto di assegno “denunciato smarrito” è prevista dalla vigente normativa
e, pertanto, ancorché opinabile, assolutamente legittima.
È, invece, “erroneo” il protesto levato legittimamente ma richiesto, ad es., in violazione di un
patto di proroga della scadenza, di accordo di presentazione in luogo diverso, di un pactum de non petendo.
Il correntista incolpevolmente protestato, come nel caso di assegno denunciato smarrito ed
alterato, non trova, quindi, particolari tutele, se non nei seguenti istituti:
1) descrizione del protesto sul Registro Informatico comparirà come motivo della levata: “
assegno smarrito”, cosicché sia data pubblicità all’incolpevolezza del protestato;
2) il Giudice Ordinario ha il potere di ordinare, in via cautelare, tramite accoglimento di ricorso
ex art. 700 c.p.c., la sospensione della pubblicazione del protesto e, al termine del relativo giudizio di
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merito, la definitiva cancellazione del medesimo dal R.I.P., col risultato sostanziale di non vederlo mai
pubblicato.
In linea di massima, pertanto, sebbene discutibile, è legittima la condotta della banca che - di
fronte ad un assegno bancario denunciato smarrito - proceda con la levata del protesto nei confronti
del titolare del c/c (69-74 Legge sull'Assegno).
Per bloccare definitivamente la circolarità di un assegno smarrito è, infatti, necessario incoare
un’azione c.d. di ammortamento ovvero richiedere al Giudice (l’autorità giudiziaria da adire è, nella
fattispecie, il tribunale ordinario) un decreto di sequestro del titolo denunciato smarrito.
Gli Istituti di Credito spesso omettono di informare i propri clienti che non è sufficiente la
denuncia alle competenti autorità dello smarrimento del titolo per invalidarlo. Difficile l’inquadramento
della responsabilità della banca, considerato che non si può ridurre tutto ad un’informazione tout court
nei confronti di un quovis de populo, ma di un cliente legato all’istituto da un contratto di contocorrente.
È prassi costante quella di protestare l'assegno con firma falsa, che riproduca il nome ed il
cognome del titolare del conto, ovvero illeggibile, a nome del correntista. La pratica in esame è, tuttavia,
criticabile: lo è tanto nell'ipotesi in cui il furto o lo smarrimento degli assegni sia stato tempestivamente
denunciato, quanto nel caso in cui la denuncia non vi sia stata. Se un assegno è presentato all'incasso
con una firma illeggibile o falsa, ma, comunque, non riconducibile allo specimen, l'inserimento del nome
del correntista nell'atto di protesto e successivamente nel registro dei protestati non risponde ad alcuna
apprezzabile finalità. In particolare, non risponde allo scopo di rendere pubblico il nome del soggetto
cui è ascrivibile il motivo dell'inadempimento, posto che non è l'assenza di fondi sul conto a giustificare
il legittimo rifiuto di pagare da parte dell'istituto trattario, né, tantomeno, a quello conservativo delle
azioni di regresso, dal momento che gli artt. 62 e 63 l. ass. richiedono, a tal fine, esclusivamente che il
protesto venga levato contro il trattario (cioè la banca), e che l'atto rechi, tra le altre, l'indicazione della
persona richiesta del pagamento.
Dal punto di vista del diritto cartolare è principio consolidato che un soggetto diventi obbligato
al pagamento del titolo di credito solo se (e nel momento in cui) lo abbia sottoscritto con firma
autografa. Nel caso di falsificazione della firma di traenza, allora, se ne ricava l'estraneità del correntista
al rapporto cartolare, sicché risulta del tutto ingiustificato l'inserimento nell'atto di protesto (e,
successivamente, nel registro informatico) del nome di un soggetto cui l'emissione dell' assegno non è
riferibile.
Dalle precedenti osservazioni consegue che, nell'ipotesi di assegno con firma illeggibile e/o falsa
o di titolo “denunciato smarrito” o, ancora “denunciato rubato”, il pubblico ufficiale incaricato
dovrebbe procedere a levare il protesto contro la banca trattaria, indicando la denominazione di
quest'ultima, oltre che i reali motivi del mancato pagamento (e cioè l'illeggibilità della firma, denuncia di
smarrimento e/o di furto degli assegni), ma, comunque, omettendo l'indicazione del titolare del conto
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corrente e sottraendolo, in tal modo, alle conseguenze negative della prescritta pubblicità. Del resto,
l'elemento indefettibile del protesto è unicamente la constatazione formale del mancato pagamento da
parte del trattario, del suo comportamento e delle sue risposte a fronte della richiesta del portatore del
titolo (art. 63, comma 1°, n. 4, l. ass.), ed in questa accezione originaria deve essere inteso nei casi in
discorso.
Nelle circostanze evidenziate, infatti, la diffusione pubblica del nome del soggetto protestato
non rispondendo ad alcun apprezzabile interesse alimenta, semmai, il dubbio se il pubblico ufficiale,
una volta levato il protesto, possa volontariamente ometterlo dall'elenco destinato ad essere pubblicato
presso la camera di commercio.
Da questo diverso punto di vista, tuttavia, la legge - ferma la possibilità della cancellazione dal
registro informatico del nome del soggetto protestato illegittimamente o erroneamente ai sensi dell'art.
4, comma 2°, l. 12 febbraio 1955, n. 77 - sembra inequivoca nell'imporre la pubblicità come momento
conclusivo e necessario del procedimento formale di accertamento del mancato pagamento del titolo
(cfr. l'art. 3, comma 1°, l. 12 febbraio 1955, n. 77, e l'art. 3-bis, comma 1°, d.lgs. 18 settembre 1995, n.
381, convertito nella l. 15 novembre 1995, n. 480).
Quanto al profilo della responsabilità per i danni arrecati al titolare del conto corrente a seguito
della levata del protesto, pare, in primo luogo, opportuno soffermarsi sul problema della qualificazione
del protesto come illegittimo, per escludere che il danno scaturisca da un fatto di per sé lecito e sia,
quindi, irrisarcibile.
Orbene, il protesto può considerarsi illegittimo, se levato fuori dalle ipotesi previste dalla legge
oppure in violazione di norme legislative.
L'illegittimità, inoltre, del protesto potrebbe discendere dal modo in cui questo è stato levato e,
in particolare, dall'indicazione (in tal caso superflua) del nome del correntista nell'atto. Da questo
diverso punto di vista, si avverte l'esigenza di evidenziare che non dovrebbe levarsi protesto a nome
della persona che -estranea al momento genetico dell'assegno (perché denunciato smarrito o rubato) ed
al rapporto cambiario che ne consegue - non può considerarsi obbligata al pagamento.
È, quindi, da ritenere che anche la fattispecie del protesto di un assegno con firma di traenza
falsa, levato a nome del correntista, integri un'ipotesi di protesto illegittimo, e sia, per il soggetto
protestato, fonte di danni risarcibili di natura imprenditoriale e personale, questi ultimi dovuti
essenzialmente al discredito che provoca l'inserimento del suo nominativo nel registro dei protesti.
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