La perquisizione del detenuto mediante denudamento e la tutela
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La perquisizione del detenuto mediante denudamento e la tutela
Ambra Palumbo Dottoranda di ricerca Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale La perquisizione del detenuto mediante denudamento e la tutela della dignità della persona. (Cassazione penale, sez. I, 16 febbraio 2011, n. 13996). Carceri – sistema penitenziario – perquisizione del detenuto mediante denudamento – legittimità. Artt. 34 e 41 bis legge 354/1975; circolare DAP n. 3542/5992 del 26 febbraio 2001. La Corte di Cassazione, sezione I penale, precisa in questa sentenza quali siano i limiti di legittimità della perquisizione del detenuto mediante denudamento totale. Nello specifico, si ritiene illegittimo tale provvedimento dell’Amministrazione penitenziaria laddove “non sia motivatamente sorretto da effettive, specifiche e prevalenti esigenze di sicurezza interna, in riferimento alla peculiare situazione di fatto che non consenta l'accertamento con strumenti di controllo alternativi o alla pericolosità dimostrata in concreto dalla condotta del detenuto che rendano la misura ragionevolmente necessaria e proporzionata". Il caso concreto da cui è scaturita tale decisione riguardava un detenuto sottoposto al regime di sorveglianza speciale ex art. 41 bis O.P., e la Corte, conformemente a sue precedenti pronunce in materia (cfr. Cass., sez. 1^, sent. n. 8411 del 3/2/04, dep. 25/2/04, rv. 227518, Zagaria e Cass., I, sent. n. 46263 del 19/11/08, dep. 16/12/08, rv. 242066, Bidognetti) ribadisce che le particolari limitazioni e le penetranti forme di controllo cui sono sottoposti i detenuti in tale regime speciale siano tali da far ritenere l’ordinaria perquisizione personale sufficiente per garantire la sicurezza in occasione dei colloqui con il proprio difensore e che si deve ritenere gravosa e vessatoria la perquisizione mediante denudamento totale, ancora di più se ripetuta più volte nella stessa giornata. ******* 1 Cassazione penale, sez. I, 16 febbraio 2011, n. 13996 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO Con ordinanza 14/1/10 il Magistrato di Sorveglianza dell'Aquila rigettava i reclami (riuniti) con cui C.S., sottoposto al regime carcerario di cui all'art. 41-bis op, lamentava la violazione di alcune norme di trattamento (modalità di esecuzione delle perquisizioni dei detenuti - denudamento - in caso di colloqui con i difensori; presenza di escrementi di piccioni nei cortili dove i detenuti fruiscono dell'ora d'aria; ridotto cambio di lenzuola e coprimaterasso; ridotta fornitura degli oggetti necessari alla cura e pulizia della persona e del detersivo per pavimento e stoviglie; eccessiva schermatura delle finestre; manchevole servizio di barberia; mancata utilizzazione la domenica del servizio doccia). Il giudice rilevava come le lamentate illegittimità non fossero tali, perchè autorizzate da legge o regolamento, e così pure le lamentate carenze, che, ove sussistenti, erano unicamente dovute a mancanza di fondi. Ricorreva al Tribunale di Sorveglianza dell'Aquila (con atto qualificato come ricorso per cassazione) il detenuto personalmente, ribadendo le proprie doglianze articolate in sette punti: 1) la vigente circolare del DAP del 16/2/01, richiamando la sentenza della Corte Costituzionale del 15/11/00, escludeva il ricorso al denudamento quando (come nel caso) lo stesso fosse superfluo, se non vessatorio, per essere il detenuto uscito da ambiente bonificato o per la presenza di strumenti di controllo alternativi; 2) i passeggi per l'ora d'aria, oltre che costantemente sporchi di escrementi di piccione, erano per lo più angusti e privi di sufficiente riparo in caso di pioggia; 3) la carenza di fondi non giustificava il lavaggio quindicennale delle lenzuola e del pur necessario coprimaterasso; 4) del tutto assente la fornitura di saponette e detersivi, sostituiti da stracci e carta igienica; 5) collocate in aderenza ai muri dell'edificio, contrariamente a quanto prescritto dal D.P.R. n. 230 del 2000 (perchè oscuranti la luce del sole), le schermature di molte delle finestre, con conseguente disparità di trattamento fra detenuti (e perdita di gradi di visus da parte del reclamante, come certificato dall'oculista del carcere); 6) la sterilizzazione degli attrezzi del barbiere, per essere davvero efficace, non deve essere fatta giornalmente ma dopo ogni utilizzo; 7) la doccia (unica fonte di acqua calda d'inverno) deve poter essere fatta ogni giorno (per ovvie ragioni di conforto e igiene), senza escludere la domenica. Nel suo parere scritto il PG presso la S.C. chiedeva dichiararsi l'inammissibilità del ricorso: attinente ai diritti soggettivi solo la questione relativa alla perquisizione del detenuto con denudamento prima dei colloqui col difensore e tale pratica era prevista dal regolamento e quindi legittimamente adottata in forza di valutazioni discrezionali sulla sicurezza da parte della direzione del carcere. Il ricorso è fondato limitatamente alla prima questione. E' condivisa giurisprudenza, infatti (Cass., sez. 1^, sent. n. 8411 del 3/2/04, dep. 25/2/04, rv. 227518, Zagaria), che "è illegittimo il provvedimento dell'Amministrazione penitenziaria che disponga l'ispezione e la perquisizione personale del detenuto mediante denudamento totale, allorchè non sia motivatamente sorretto da effettive, specifiche e prevalenti esigenze di sicurezza interna, in riferimento alla peculiare situazione di 2 fatto che non consenta l'accertamento con strumenti di controllo alternativi o alla pericolosità dimostrata in concreto dalla condotta del detenuto che rendano la misura ragionevolmente necessaria e proporzionata" (Nella specie la Cassazione ha ritenuto che l'ordinaria perquisizione personale del detenuto, in regime di sorveglianza speciale ex art. 41- bis op e quindi già sottoposto a particolari limitazioni e a permanenti forme di controllo, fosse congrua alle finalità di sicurezza richieste in occasione del suo accesso alla sala per le videoconferenze e che, per contro, fossero gravose e vessatorie le modalità di esecuzione con denudamento senza flessioni, peraltro ripetuto più volte nel corso della stessa giornata). Conforme Cass., I, sent. n. 46263 del 19/11/08, dep. 16/12/08, rv. 242066, Bidognetti. Il principio da riaffermare è pertanto che disposizioni di tal genere siano legittime solo se motivate da effettive, specifiche e prevalenti esigenze di sicurezza interna, in riferimento a peculiari situazioni di fatto che non consentano l'accertamento con strumenti di controllo alternativi ovvero in riferimento alla pericolosità dimostrata in concreto dalla condotta del detenuto che renda la misura ragionevolmente necessaria e proporzionata. Sul punto si impone l'annullamento dell'ordinanza, con rinvio per nuovo esame in base alla decisa questione di diritto. Da disattendere invece gli ulteriori motivi di ricorso, non vertendo su diritti soggettivi specifici, ma su condizioni materiali di detenzione ed eventuali disservizi dipendenti da difficoltà gestionali solo indirettamente riferibili a diritti di tale tipo. Al proposito vedi (anche citato nel parere del PG) Cass., 1^, sent. n. 21704 del 21/5/08, rv. 239885, Renna: "E' inammissibile il ricorso per cassazione proposto avverso un'ordinanza emessa dal magistrato di sorveglianza a seguito di un reclamo (in quel caso anche generico) in ordine a provvedimenti dell'Amministrazione penitenziaria che non incidono sui diritti soggettivi del detenuto" (Nella specie i provvedimenti oggetto di reclamo riguardavano il rigetto delle richieste di aver copia di un'istanza, di dotazione di acqua calda e docce nelle celle, di rimozione di un pannello posto sulle finestre della cella, ecc.). P.Q.M. annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alla questione dedotta relativa alle perquisizioni personali e rinvia per nuovo esame sul punto al Tribunale di Sorveglianza dell'Aquila. Rigetta il ricorso nel resto. 3