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La solidarietà tributaria passiva dei soci illimitatamente responsabili

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La solidarietà tributaria passiva dei soci illimitatamente responsabili
La solidarietà tributaria passiva dei soci illimitatamente responsabili
riceve lo stop della Cassazione.
di Enrico Larocca
Dottore Commercialista e Revisore Contabile in Matera
Una delle questioni più controverse in
L’art. 2313 del codice civile, in tema di
diritto tributario, è l’estensione automatica
società in accomandita, stabilisce che in
ai soci, illimitatamente e solidalmente
queste società sono i soci accomandatari
responsabili, dell’obbligo di corrispondere
che
i tributi dovuti dalla società partecipata, a
solidalmente delle obbligazioni sociali.
seguito
di
Cosicché,
divenuto
definitivo.
accertamento
tributario
rispondono
la
illimitatamente
responsabilità
dei
e
soci
di
accomandanti delle S.a.s., è equivalente
capitali, il problema - eccetto le ipotesi di
a quella di un socio di una società di
tassazione delle S.r.l. “per trasparenza” –
capitali che non abbia optato per il regime
non sussiste, essendo i soci responsabili
della trasparenza fiscale.
nei limiti del capitale conferito. Nelle
ricordato
società di persone la questione assume
patrimonio
toni diversi, specie in rapporto alle società
illimitatamente responsabile, in caso di
in nome collettivo e ai soci accomandatari
inadempienza
delle società in accomandita semplice.
esclusivamente in via sussidiaria. Qual è
L’art. 2291 del codice civile, in tema di
il significato di una simile disposizione ?
società in nome collettivo, stabilisce che:
Sostanzialmente
tutti i soci rispondono solidamente e
creditore sociale non potrà aggredire il
illimitatamente per le obbligazioni sociali.
patrimonio personale dei soci, fino a
Nelle
società
1
che,
il
Va tuttavia
coinvolgimento
personale
della
si
del
società,
statuisce
del
socio
opera
che
il
quando
non
avrà
provato
di
aver
dovute,
a
seguito
di
accertamento
escusso, infruttuosamente, il patrimonio
divenuto definitivo1. Nella sentenza della
della società e sempre nei limiti
della
S.C. del 2001, era stato affrontato un
quota non coperta con la liquidazione del
caso di mancato pagamento da parte
patrimonio appartenente la società. Non
della società, di imposte a seguito di
esiste, dunque, né un automatismo di
accertamento fiscale divenuto definitivo,
soggezione del patrimonio personale del
al quale aveva fatto seguito l’iscrizione a
socio illimitatamente responsabile, alle
ruolo,
vicende patrimoniali della società, né
maggiori imposte. Non avendo la società
un’opzione
creditori
provveduto al pagamento delle imposte
sociali che consente loro di aggredire il
iscritte a ruolo, il concessionario della
bene ritenuto più facilmente liquidabile.
riscossione aveva notificato al socio
Questo è lo scenario di diritto positivo, nel
accomandatario della società, avviso di
quale si è mossa la recente sentenza
mora, per procedere coattivamente nei
della Cassazione n. 18012/2005, che
suoi confronti, azionando così il principio
ribaltando il suo precedente orientamento
di solidarietà passiva del socio con la
– Cass. 1592 del 05/09/2001 – ha
società risultata insolvente. Ne seguiva
stabilito il principio che non è legittima
l’opposizione del socio alla procedura
l’azione dell’Amministrazione Finanziaria
testé
volta
socio
legittimazione passiva per I.V.A. in capo
solidamente
allo stesso socio e per improcedibilità
a
discrezionale
pretendere
illimitatamente
e
dei
dal
a
azionata,
dell’azione
responsabile, il pagamento delle imposte
carico
della
per
di
società,
carenza
2
di
recupero
o delle maggiori imposte, dalla società
1
delle
Sul tema F. Napolitano in “Il Fisco” n. 5/2006.
nei
norma di carattere tributario, introduce
e
una deroga al regime della responsabilità
solidamente responsabile. In particolare,
dei soci prevista da codice civile e né
l’azione esecutiva nei confronti del socio,
tantomeno
avrebbe richiesto - secondo il socio
principio che il creditore Erario non goda
opponente - l’accertamento della sua
dello stesso livello di tutela accordato a
responsabilità, a seguito di sentenza del
qualunque altro creditore sociale. Inoltre,
giudice
nella
la S.C. ebbe a precisare che la scelta
fattispecie non esisteva. La S.C. ritenne
degli strumenti – civilistici o fiscali – da
non fondate le eccezioni poste dal socio
utilizzare non è questione riservata alla
accomandatario è stabilì il principio che :
volontà
nessuna norma di carattere tributario
dipende dalla materia di cui si discute.
consentiva di derogare al principio di
Superata
diritto societario per il quale ciascun socio
dell’obbligo giuridico in capo al socio,
nelle collettive e l’accomandatario nelle
restava secondo la sentenza della S.C.
accomandita
e
del 2001, la questione dell’esercizio del
le
diritto
dell’Amministrazione
Finanziaria
confronti
illimitatamente
del
socio
ordinario,
solidalmente
sono
cosa
che
illimitatamente
responsabili
per
si
delle
di
la
potrebbe
parti,
quanto
questione
difesa
accettare
che
il
piuttosto
dell’esistenza
non
risultava
quelle
compromesso dalla circostanza che al
tributarie. La S.C. stabilì che entrambe le
socio era stato notificato il solo avviso di
eccezioni
socio
mora e non l’avviso di accertamento,
accomandatario, in ragione di quanto
potendo quest’ultimo azionare il ricorso
disposto dall’art. 2313 del codice civile
contro l’avviso di mora con tutte le
erano infondate, posto che nessuna
eccezioni
obbligazioni
sociali,
mosse
comprese
dal
3
del
caso.
A
giudizio
del
Napolitano2,
l’eccezione
maggiore
pregiudizievoli ) degli atti compiuti nei
riguarderebbe la pedissequa utilizzabilità
confronti di un condebitore solidale. Ne
degli strumenti di riscossione previsti dal
consegue
D.P.R. 602/1973, e in particolare, della
finanziaria
possibilità
socio
indipendentemente dalla fonte giuridica
solidalmente
della solidarietà passiva tributaria – a
responsabile, del solo avviso di mora,
notificare alla società l’atto impositivo e la
non preceduto da nessun altro atto
cartella
impositivo. E ciò in considerazione della
notificazione dell’avviso di mora per la
natura
riscossione del credito nei confronti del
di
notificazione
illimitatamente
e
al
immediatamente
dell’avviso
di
mora
o
esecutiva
della
cartella
socio
che,
non
l’Amministrazione
è
esattoriale
e
illimitatamente
legittimata
procedere
e
–
alla
solidalmente
esattoriale. Nella sentenza n. 18012/2005
responsabile.
la
suo
Cassazione vi osterebbe: 1) il principio di
precedente orientamento, afferma che in
autonomia dei rapporti di credito-debito;
materia
è
2) il principio di tutela del diritto di difesa
applicabile la disciplina di cui all’art. 1292
del socio coobbligato; 3) il disposto di cui
e seguenti del codice civile, con il quale si
all’art. 1306 del codice civile, per il quale i
definisce un principio di autonomia dei
condebitori che non hanno partecipato al
rapporti
e
giudizio conclusosi con la condanna di
ciascuno dei condebitori solidali e della
uno di essi, hanno di fronte al giudicato,
incomunicabilità agli altri condebitori degli
la veste di terzi e come tali non subiscono
effetti pregiudizievoli ( o potenzialmente
gli effetti propri della cosa giudicata. La
Cassazione,
di
superando
responsabilità
sostanziali
tra
il
solidale
creditore
A
giudizio
della
S.C. aggiunge una chiosa finale che
2
F. Napolitano, ibidem.
4
sottolinea come l’esercizio del diritto di
possibile esperire nei suoi confronti la
difesa non deve essere qualcosa di
procedura
astrattamente configurabile, bensì
di
concessionario può agire coattivamente
concretamente
specie
in
per la riscossione dei tributi, solo nei
non
più
confronti dei soggetti che risultano iscritti
possedute alla data di notifica dell’avviso
nei ruoli a questi consegnati dagli Uffici
di mora o della cartella esattoriale, che
impositori,
dati gli strettissimi tempi di impugnazione,
delegare
non consentirebbero al socio non più tale,
riscossione il compito di individuare i
di costruire un’adeguata difesa contro le
debitori.
pretese del Fisco. Ci domandiamo se
l’obbligo di formare correttamente il ruolo
esistono altri motivi di doglianza avverso
e di fornire al concessionario della
l’attivazione
nei
riscossione, il titolo per agire nei confronti
confronti del socio responsabile in solido.
del coobbligato solidale. Come altrettanto
Certo che ne esistono, perché non c’è nel
vero, è che il Fisco, al pari di qualunque
D.P.R.
che
altro creditore non è esente dall’obbligo di
consenta di agire esecutivamente nei
fornire la prova dell’avvenuta escussione
confronti di un soggetto che non è
preventiva
intestatario del ruolo – intestato alla
condizione sine qua non per l’esercizio
società
-
dell’azione di recupero, anche parziale
consegnato al concessionario esattoriale
nei confronti dei soci coobbligati, così
e conseguentemente non essendo il
come dispone il codice civile. E ciò anche
socio intestatario del ruolo, non sarebbe
in presenza di procedura concorsuale
rapporto
a
realizzabile,
partecipazioni
dell’azione
602/1973
debitrice
esecutiva
alcuna
e
norma
partecipata
5
di
riscossione
non
al
Spetta
del
essendo
coattiva.
possibile
concessionario
agli
Uffici
patrimonio
Il
della
impositori
societario,
non ancora definita, poiché la prova
patrimonio dei soci coobbligati, si avrà
dell’incapienza
solo con la pubblicazione del decreto di
che
patrimoniale
consentirebbe
procedura
di
esecuzione
societaria,
azionare
coattiva
chiusura della procedura concorsuale ex
la
sul
art. 119 della legge fallimentare.
Gennaio 2006
COMMERCIALISTA TELEMATICO
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Gennaio 2006
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