La solidarietà tributaria passiva dei soci illimitatamente responsabili
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La solidarietà tributaria passiva dei soci illimitatamente responsabili
La solidarietà tributaria passiva dei soci illimitatamente responsabili riceve lo stop della Cassazione. di Enrico Larocca Dottore Commercialista e Revisore Contabile in Matera Una delle questioni più controverse in L’art. 2313 del codice civile, in tema di diritto tributario, è l’estensione automatica società in accomandita, stabilisce che in ai soci, illimitatamente e solidalmente queste società sono i soci accomandatari responsabili, dell’obbligo di corrispondere che i tributi dovuti dalla società partecipata, a solidalmente delle obbligazioni sociali. seguito di Cosicché, divenuto definitivo. accertamento tributario rispondono la illimitatamente responsabilità dei e soci di accomandanti delle S.a.s., è equivalente capitali, il problema - eccetto le ipotesi di a quella di un socio di una società di tassazione delle S.r.l. “per trasparenza” – capitali che non abbia optato per il regime non sussiste, essendo i soci responsabili della trasparenza fiscale. nei limiti del capitale conferito. Nelle ricordato società di persone la questione assume patrimonio toni diversi, specie in rapporto alle società illimitatamente responsabile, in caso di in nome collettivo e ai soci accomandatari inadempienza delle società in accomandita semplice. esclusivamente in via sussidiaria. Qual è L’art. 2291 del codice civile, in tema di il significato di una simile disposizione ? società in nome collettivo, stabilisce che: Sostanzialmente tutti i soci rispondono solidamente e creditore sociale non potrà aggredire il illimitatamente per le obbligazioni sociali. patrimonio personale dei soci, fino a Nelle società 1 che, il Va tuttavia coinvolgimento personale della si del società, statuisce del socio opera che il quando non avrà provato di aver dovute, a seguito di accertamento escusso, infruttuosamente, il patrimonio divenuto definitivo1. Nella sentenza della della società e sempre nei limiti della S.C. del 2001, era stato affrontato un quota non coperta con la liquidazione del caso di mancato pagamento da parte patrimonio appartenente la società. Non della società, di imposte a seguito di esiste, dunque, né un automatismo di accertamento fiscale divenuto definitivo, soggezione del patrimonio personale del al quale aveva fatto seguito l’iscrizione a socio illimitatamente responsabile, alle ruolo, vicende patrimoniali della società, né maggiori imposte. Non avendo la società un’opzione creditori provveduto al pagamento delle imposte sociali che consente loro di aggredire il iscritte a ruolo, il concessionario della bene ritenuto più facilmente liquidabile. riscossione aveva notificato al socio Questo è lo scenario di diritto positivo, nel accomandatario della società, avviso di quale si è mossa la recente sentenza mora, per procedere coattivamente nei della Cassazione n. 18012/2005, che suoi confronti, azionando così il principio ribaltando il suo precedente orientamento di solidarietà passiva del socio con la – Cass. 1592 del 05/09/2001 – ha società risultata insolvente. Ne seguiva stabilito il principio che non è legittima l’opposizione del socio alla procedura l’azione dell’Amministrazione Finanziaria testé volta socio legittimazione passiva per I.V.A. in capo solidamente allo stesso socio e per improcedibilità a discrezionale pretendere illimitatamente e dei dal a azionata, dell’azione responsabile, il pagamento delle imposte carico della per di società, carenza 2 di recupero o delle maggiori imposte, dalla società 1 delle Sul tema F. Napolitano in “Il Fisco” n. 5/2006. nei norma di carattere tributario, introduce e una deroga al regime della responsabilità solidamente responsabile. In particolare, dei soci prevista da codice civile e né l’azione esecutiva nei confronti del socio, tantomeno avrebbe richiesto - secondo il socio principio che il creditore Erario non goda opponente - l’accertamento della sua dello stesso livello di tutela accordato a responsabilità, a seguito di sentenza del qualunque altro creditore sociale. Inoltre, giudice nella la S.C. ebbe a precisare che la scelta fattispecie non esisteva. La S.C. ritenne degli strumenti – civilistici o fiscali – da non fondate le eccezioni poste dal socio utilizzare non è questione riservata alla accomandatario è stabilì il principio che : volontà nessuna norma di carattere tributario dipende dalla materia di cui si discute. consentiva di derogare al principio di Superata diritto societario per il quale ciascun socio dell’obbligo giuridico in capo al socio, nelle collettive e l’accomandatario nelle restava secondo la sentenza della S.C. accomandita e del 2001, la questione dell’esercizio del le diritto dell’Amministrazione Finanziaria confronti illimitatamente del socio ordinario, solidalmente sono cosa che illimitatamente responsabili per si delle di la potrebbe parti, quanto questione difesa accettare che il piuttosto dell’esistenza non risultava quelle compromesso dalla circostanza che al tributarie. La S.C. stabilì che entrambe le socio era stato notificato il solo avviso di eccezioni socio mora e non l’avviso di accertamento, accomandatario, in ragione di quanto potendo quest’ultimo azionare il ricorso disposto dall’art. 2313 del codice civile contro l’avviso di mora con tutte le erano infondate, posto che nessuna eccezioni obbligazioni sociali, mosse comprese dal 3 del caso. A giudizio del Napolitano2, l’eccezione maggiore pregiudizievoli ) degli atti compiuti nei riguarderebbe la pedissequa utilizzabilità confronti di un condebitore solidale. Ne degli strumenti di riscossione previsti dal consegue D.P.R. 602/1973, e in particolare, della finanziaria possibilità socio indipendentemente dalla fonte giuridica solidalmente della solidarietà passiva tributaria – a responsabile, del solo avviso di mora, notificare alla società l’atto impositivo e la non preceduto da nessun altro atto cartella impositivo. E ciò in considerazione della notificazione dell’avviso di mora per la natura riscossione del credito nei confronti del di notificazione illimitatamente e al immediatamente dell’avviso di mora o esecutiva della cartella socio che, non l’Amministrazione è esattoriale e illimitatamente legittimata procedere e – alla solidalmente esattoriale. Nella sentenza n. 18012/2005 responsabile. la suo Cassazione vi osterebbe: 1) il principio di precedente orientamento, afferma che in autonomia dei rapporti di credito-debito; materia è 2) il principio di tutela del diritto di difesa applicabile la disciplina di cui all’art. 1292 del socio coobbligato; 3) il disposto di cui e seguenti del codice civile, con il quale si all’art. 1306 del codice civile, per il quale i definisce un principio di autonomia dei condebitori che non hanno partecipato al rapporti e giudizio conclusosi con la condanna di ciascuno dei condebitori solidali e della uno di essi, hanno di fronte al giudicato, incomunicabilità agli altri condebitori degli la veste di terzi e come tali non subiscono effetti pregiudizievoli ( o potenzialmente gli effetti propri della cosa giudicata. La Cassazione, di superando responsabilità sostanziali tra il solidale creditore A giudizio della S.C. aggiunge una chiosa finale che 2 F. Napolitano, ibidem. 4 sottolinea come l’esercizio del diritto di possibile esperire nei suoi confronti la difesa non deve essere qualcosa di procedura astrattamente configurabile, bensì di concessionario può agire coattivamente concretamente specie in per la riscossione dei tributi, solo nei non più confronti dei soggetti che risultano iscritti possedute alla data di notifica dell’avviso nei ruoli a questi consegnati dagli Uffici di mora o della cartella esattoriale, che impositori, dati gli strettissimi tempi di impugnazione, delegare non consentirebbero al socio non più tale, riscossione il compito di individuare i di costruire un’adeguata difesa contro le debitori. pretese del Fisco. Ci domandiamo se l’obbligo di formare correttamente il ruolo esistono altri motivi di doglianza avverso e di fornire al concessionario della l’attivazione nei riscossione, il titolo per agire nei confronti confronti del socio responsabile in solido. del coobbligato solidale. Come altrettanto Certo che ne esistono, perché non c’è nel vero, è che il Fisco, al pari di qualunque D.P.R. che altro creditore non è esente dall’obbligo di consenta di agire esecutivamente nei fornire la prova dell’avvenuta escussione confronti di un soggetto che non è preventiva intestatario del ruolo – intestato alla condizione sine qua non per l’esercizio società - dell’azione di recupero, anche parziale consegnato al concessionario esattoriale nei confronti dei soci coobbligati, così e conseguentemente non essendo il come dispone il codice civile. E ciò anche socio intestatario del ruolo, non sarebbe in presenza di procedura concorsuale rapporto a realizzabile, partecipazioni dell’azione 602/1973 debitrice esecutiva alcuna e norma partecipata 5 di riscossione non al Spetta del essendo coattiva. possibile concessionario agli Uffici patrimonio Il della impositori societario, non ancora definita, poiché la prova patrimonio dei soci coobbligati, si avrà dell’incapienza solo con la pubblicazione del decreto di che patrimoniale consentirebbe procedura di esecuzione societaria, azionare coattiva chiusura della procedura concorsuale ex la sul art. 119 della legge fallimentare. Gennaio 2006 COMMERCIALISTA TELEMATICO http://www.commercialistatelematico.com/ http://www.commercialistatelematico.com/newsletter.html Gennaio 2006 © 1995 - 2006 Commercialista Telematico. È vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro presente su questo sito. 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