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Sentenze Corte di Cassazione
Corte di Cassazione, Sezione TRI civile Sentenza 22 dicembre 2004, n. 23800 Massima In tema di contributo per le prestazioni del servizio sanitario nazionale, al quale va riconosciuta natura tributaria (come poi espressamente affermato dall'art. 12, secondo comma, della legge n. 448 del 2001, sostitutivo dell'art. 2 del D.Lgs. n. 546 del 1992), il termine per la presentazione dell'istanza di rimborso, decorrente dalla data del versamento, non va individuato in quello previsto dall'art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, atteso che tale norma non è suscettibile di applicazione analogica, né può ritenersi richiamata dall'art. 14, secondo comma, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, il quale, nel disporre che "ai fini della dichiarazione, dell'accertamento, della riscossione del predetto contributo e delle relative sanzioni si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposte sui redditi", non concerne il tema dei rimborsi. Il detto termine va, pertanto, individuato in quello stabilito, in mancanza di disposizioni specifiche, dall'art. 21 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546. PUBBLICAZIONE CED, Cassazione, 2004 Corte di Cassazione, Sezione TRI civile Sentenza 7 novembre 2005, n. 21555 Integrale REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Enrico Papa - Presidente Dott. Michele D'Alonzo - Consigliere Dott. Vincenzo Di Nubila - Consigliere Dott. Francesco Ruggiero - Consigliere Dott. Giuseppe Falcone - Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: Ministero dell'Economia e Finanze, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in Ro. Via dei Po. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ope legis; ricorrente e da Agenzia dell'Entrate, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in Ro. Via dei Po. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ope legis; ricorrente contro Ma. Gr. Vo.; intimato avverso la sentenza n. 1/03 della Commissione Tributaria Regionale di Torino, depositata il 05.03.2003; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 24.05.2005 dal Consigliere Relatore Dott. Giuseppe Falcone; lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Velardi che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Ma. Gr. Vo. l'11.11.1999 ha chiesto il rimborso di somme versate a titolo di contributo per il Servizio Sanitario per il 1995. La commissione Provinciale ha accolto il ricorso e la sentenza è stata confermata dalla Commissione Regionale che ha escluso l'applicabilità dell'art. 38 D.P.R. n. 602/73, trattandosi di indebito oggettivo assoggettato alla prescrizione decennale. Il Ministero dell'Economia e l'Agenzia delle Entrate hanno proposto ricorso. La contribuente non ha svolto attività difensive in questa sede. Il P.G. ha chiesto l'accoglimento del ricorso in Camera di Consiglio, perché manifestamente fondato. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo i ricorrenti hanno dedotto violazione dell'art. 38 D.P.R. n. 602/73 e dell'art. 2946 c.c. in quanto l'art. 38 è norma di carattere generale applicabile anche nella ipotesi in esame. Secondo i ricorrenti la decadenza si è verificata poiché l'istanza di rimborso è stata presentata oltre il termine previsto dalla norma nella sua formulazione originaria. Ritiene la Corte che la norma da applicare nella specie, in mancanza di disposizioni specifiche per la materia del Servizio Sanitario, è quella contenuta nell'art. 21 comma 2, D.Lgs. n. 546/92, che prevede il termine decadenziale di carattere residuale di due anni dal pagamento della somma ritenuta non dovuta, giusta l'orientamento già espresso con la sentenza n. 23800/2004. In questa sentenza è stato deciso che "In tema di contributo per le prestazioni del SSNN, al quale va riconosciuta natura tributaria (come poi espressamente affermato dall'art 12, 2° comma, L. 448 del 2001 sostitutivo dell'art 2 D.Lgs. n. 546/1992), il termine per la presentazione dell'istanza di rimborso, decorrente dalla data del versamento, non va individuato in quello previsto dall'art. 38 D.P.R. n. 602/73, atteso che tale norma non è suscettibile di applicazione analogica, né può ritenersi richiamata dall'art. 14, 2° comma L. 413/1991 il quale, nel disporre che "ai fini della dichiarazione, dell'accertamento, della riscossione del predetto contributo e delle relative sanzioni si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposte sui redditi", non concerne il tema dei rimborsi; il detto termine va, pertanto, individuato in quello stabilito, in mancanza di disposizioni specifiche, dall'art. 21 D.L. n. 546/1992". Nella vicenda in esame non sono emersi elementi che inducano a modificare questo orientamento che va, dunque, confermato. Il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassate e gli atti vanno rimessi anche per le spese ad altra Sezione della C.T.R. del Piemonte. P.Q.M. Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese ad altra Sezione della C.T.R. del Piemonte.