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scarica la sentenza - Giurisprudenza delle imprese
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO SEZIONE I CIVILE SPECIALIZZATA IN MATERIA di IMPRESA Composta da: Dottor Umberto Scotti Presidente Dott.ssa Gabriella Ratti Giudice Relatore Dott.ssa Maria Gabriella Rigoletti Giudice ha pronunciato la seguente: SENTENZA Nella causa iscritta nel R.G.C. al n. 19364\2011, promossa da: Bayerische Motoren Werke Aktiengesellshaft rappresentata e difesa dagli Avv.ti Alberto Tornato e Matteo Mussi e Maddalena Bumma PARTE ATTRICE Contro Phillman Financial Group Sa rappresentata e difesa, in via disgiunta tra loro, dagli Avv.ti Maurizio Ferro e Salvatore Locci; PARTE CONVENUTA E Contro 1 http://bit.ly/1rR962B Filippo Gemelli rappresentato e difeso dagli Avv.ti Renata Carretta e Antonio Ginestro; TERZO CHIAMATO IN CAUSA CONCLUSIONI DELLE PARTI Parte attrice Voglia il Tribunale Illustrissimo, respinta ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, Accertare e dichiarare l’insussistenza dei requisiti di legge in capo al segno oggetto della registrazione di marchio italiano n. 0001364201 di cui è titolare la convenuta Phillman Financial Group Sa; Per l’effetto, dichiarare integralmente nulla la registrazione di marchio italiano n.0001364201 di cui è titolare la convenuta Phillman Financial Group Sa; Disporre la trasmissione dell’emananda sentenza all’Ufficio italiano brevetti e marchi ex art.122 c.p.i per le dovute annotazioni di legge; Inibire, in ogni caso, alla convenuta Phillman Financial Group Sa e al terzo chiamato Filippo Gemelli l’uso del segno oggetto della registrazione di marchio italiano n.0001364201, per contraddistinguere qualsivoglia tipo di prodotto e/o servizio/attività; Fissare una penale, ex art.124 comma 2 c.p.i, dovuta dalla convenuta Phillman Financial Group SA e dal terzo chiamato Filippo Gemelli per ogni violazione od inosservanza successiva all’emanazione della sentenza, e per ogni ritardo nell’esecuzione dei provvedimenti in essa contenuti, non inferiore rispettivamente a Euro 100(cento) e a Euro 1000(mille). Respingere in ogni caso integralmente tutte le domande formulate da Phillman Financial Group SA e dal terzo chiamato Filippo Gemelli, ivi compresa quella di cui si richiede la condanna dell’attrice BMW ex art.96 c.p.c.e quella di risarcimento del danno; Accertare e dichiarare la Phillman Financial Group e il terzo chiamato Filippo Gemelli responsabili della condotta censurata dall’art.96 c.p.c. e per l’effetto condannarli al risarcimento dei relativi danni da quantificarsi in via equitativa; Con vittoria di spese, diritti e onorari del giudizio. 2 http://bit.ly/1rR962B Parte convenuta Voglia l’Ill.mo Tribunale di Torino Accertare e per l’effetto dichiarare la legittimità del marchio n. 164201 oggetto della presente azione, in quanto rispettoso dei vincoli di fatto e giuridici imposti dall’accordo versato in atti di parte convenuta. Accertare e per l’effetto dichiarare la sussistenza di tutti i requisiti di registrabilità in capo alla registrazione di marchio n.1364201; Respingere tutte le domande attoree in quanto infondate in fatto e in diritto; Accertare e per l’effetto dichiarare che, alla luce dell’intervenuto accordo versato in atti di parte convenuta, l’attrice ha agito in giudizio con colpa grave ai sensi e per gli effetti dell’art 96 cod.proc.civ. e conseguentemente condannare l’attrice al risarcimento dei relativi danni, da quantificarsi in via equitativa; Disporre, ai sensi e per gli effetti dell’art 126 c.p.i, la pubblicazione della sentenza su n.2 riviste specialistiche, a spese della Bmw a cura della “ Phillman Financial Group Sa”; Con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite, oltre IVA, cassa previdenza avvocati e rimborso forfettario come per legge. Parte terza chiamata. Piaccia all’Ill.mo Tribunale di Torino: In ogni caso Accertare e per l’effetto dichiarare la legittimazione di Phillman ad invocare a sostegno delle proprie difese l’accordo sottoscritto in data 10.10.10. tra Gemelli e BMW E di conseguenza Accertare e per l’effetto dichiarare la legittimità del marchio n. 1364201 oggetto della presente azione, in quanto rispettoso dei vincoli di fatto e giuridici imposti da detto accordo; accertare e per l’effetto dichiarare la sussistenza di tutti i requisiti di registrabilità in capo alla registrazione del marchio n. 1364201; respingere tutte le domande attoree in quanto infondate in fatto ed in diritto; 3 http://bit.ly/1rR962B accertare e per l’effetto dichiarare che, alla luce dell’intervenuto accordo versato in atto sub doc. n. 1 di parte convenuta, l’attrice ha agito in giudizio con colpa grave ai sensi e per gli effetti dell’art. 96 c.p.c. e conseguentemente condannare l’attrice al risarcimento dei relativi danni, da quantificarsi in via equitativa; con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite, oltre IVA, cassa previdenza avvocati e rimborso forfettario come per legge. Materia del contendere e motivi della decisione 1) Con atto di citazione notificato in data 20.6.11, Bayerische Motoren Werke Aktiengesellshaft ha introdotto il presente giudizio nei confronti di Phillman Financial Group Sa al fine di ottenere la declaratoria di nullità del marchio italiano n.1364201 “RUMI MOTO”, (depositato dalla convenuta in data 29.7.10 e concesso in data 28.10.10. per le classi merceologiche 7 1, 12 2, 25 3 e 28 4) e l’inibitoria al’uso dello stesso con fissazione di penale per eventuali successive violazioni come riportato in epigrafe. L’attrice prospetta la nullità del marchio della convenuta ex artt. 25 e 12, lettere d) e e) c.p.i., in quanto non nuovo rispetto ad una pluralità di propri marchi anteriori 5, registrati anche per le classi 7, 12, 25 e 28, marchi tutti caratterizzati dalla rappresentazione grafica di un’elica stilizzata, realizzata suddividendo un cerchio in quattro settori di eguali dimensioni (di cui due Classe 7: “macchine, macchine utensili, moto (eccetto che per veicoli terrestri), giunti ed organi di trasmissione (eccetto che per veicoli terrestri)”. 2 Classe 12: “veicoli, apparecchi di locomozione terrestri, loro parti, accessori, ricambi e motori non compresi in altre classi; apparecchi di locomozione aerei o nautici”. 3 Classe 25: “articoli di abbigliamento, scarpe e cappelleria”. 4 Classe 28: “giochi, giocattoli, articoli per la ginnastica e lo sport non compresi in altre classi; decorazioni per alberi di natale”. 5 E segnatamente, con i suddetti marchi: Registrazione di marchio internazionale n. 171505, depositato in data 14.9.53 ed esteso anche all’Italia; registrazione di marchio internazionale n. 489368 del 29.6.1984 ed esteso anche all’Italia; registrazione di marchio internazionale n. 673219 del 26.3.1997 ed esteso anche all’Italia; registrazione di marchio comunitario “BMW” n. 000091884. 1 4 http://bit.ly/1rR962B più scuri che si alternano ai due più chiari) a ricordo del fatto che BMW è stata, agli albori della propria avventura imprenditoriale, innanzitutto costruttrice di motori per velivoli ed è tuttora universalmente nota come “la casa dell’elica” ed il suo marchio conosciuto come “il marchio dell’elica”. 2) Phillman Financial Group si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto delle domande attoree come meglio specificato in epigrafe e chiedendo di essere autorizzata a chiamare in giudizio Gemelli Filippo. In particolare, la convenuta ha sostenuto la validità della propria registrazione di marchio in quanto ha acquistato dal sig. Filippo Gemelli il marchio “MOTO RUMI”, oggetto – quest’ultimo – di un accordo di coesistenza stipulato tra BMW e Gemelli in data 7.4.10 ed in quanto il predetto accordo consente al Gemelli di depositare, a certe condizioni, ulteriori domande di registrazione del segno “MOTO RUMI” e, secondo la prospettazione, prevede un meccanismo di trasmissione automatica di tale facoltà agli eventuali cessionari del marchio oggetto dell’accordo; il marchio n.1364201, inoltre, rispetta le condizioni previste per il deposito di nuovi marchi “MOTO RUMI”. Nel merito, la convenuta ha comunque contestato che il proprio marchio “RUMI MOTO” oggetto di causa interferisca con i marchi attori e rientri nell’ ambito di operatività dell’ art. 12 c.p.i.. 3) Autorizzata al chiamata in giudizio di Gemelli Filippo, quest’ultimo si è costituito in giudizio aderendo alle difese formulate dalla Phillman Financial Group nei confronti di BMW ed assumendo le conclusioni riportate in epigrafe. 4) Dopo l’assegnazione dei termini per il deposito delle memorie ex art. 183 c.p.c., su concorde richiesta delle parti, il GI ha fissato udienza di p.c.. All’udienza del 10.1.13 le parti hanno precisato le conclusioni riportate in epigrafe ed il GI ha trattenuto la causa a decisione collegiale previa assegnazione dei termini di cui all’art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusivi. 5 http://bit.ly/1rR962B 5) L’accordo di coesistenza BMW-Gemelli del 7.4.10. E’ pacifico e documentato in atti che in data 7.4.10 BMW e Gemelli Filippo hanno concluso un accordo di coesistenza relativamente al marchio italiano n. TO2007C001369 depositato in data 23.4.2007 “MOTO RUMI” e registrato con il n. 1301478 per le classi merceologiche 7,12,25 e 28. E’ inoltre pacifico e documentato che Phillman Financial Group ha successivamente acquistato il suddetto marchio da Gemelli Filippo e che il marchio “MOTO RUMI” non è oggetto di causa. Come sopra delineato, Phillman Financial Group e Gemelli Filippo sostengono però che le facoltà ed i vincoli scaturenti dal contratto BMW-Gemelli si trasmettono direttamente a qualsivoglia terzo avente causa del Gemelli (e quindi alla convenuta stessa) e sostengono che il nuovo marchio registrato rispetta gli impegni assunti dal terzo chiamato nei confronti di BMW. Entrambe le prospettazioni – la prima relativa all’ambito soggettivo e la seconda relativa all’ambito oggettivo dell’accordo BM–Gemelli - sono infondate. Ai fini che qui interessano, vengono in considerazione i punti 2 6, 3 7, 5 8, 6 9 e 8 10 dell’accordo 7.4.10. Punto 2: “Gemelli si impegna a usare il segno oggetto del marchio MOTO RUMI – e ogni altro segno ad esso simile – esclusivamente nei colori rosso e nero, con la possibilità di riprodurre la componente denominativa “moto rumi” in qualsiasi tonalità cromatica, purché la componente denominativa “moto rumi” sia chiaramente visibile…”. 7 Punto 3: “Nel caso in cui Gemelli intendesse in futuro depositare ulteriore/i domanda/e di marchio identica/identiche al marchio MOTO RUMI, Gemelli si impegna a depositare tale/i domanda/e solo nei colori rosso e nero, così come specificato al precedente articolo, con la possibilità di riprodurre la componente denominativa “moto rumi” in qualsiasi tonalità cromatica, posizione e stile, purchè l’elemento denominativo “moto rumi” sia chiaramente visibile e scritto nella medesima dimensione adottata per il marchio di cui all’art. 2. Per chiarezza, il presente articolo 3 non vale né ad impedire né ad autorizzare Gemelli a depositare ulteriori domande di marchio in futuro usando l’elemento figurativo del marchio MOTO RUMI e (i) un altro elemento denominativo diverso da “moto rumi” o (ii) senza alcun elemento denominativo. Qualora Gemelli depositasse ulteriori domande di marchio in futuro usando l’elemento figurativo del marchio MOTO RUMI e (i) un altro elemento denominativo, BMW avrà il diritto di decidere, a sua sola discrezione, se BMW ritiene che tali ulteriori domande di marchio costituiscano violazione dei diritti di BMW, contro le quali decidere di intraprendere azioni legali, e il presente accordo non pregiudicherà alcuna azione legale che BMW deciderà di intraprendere in tal caso”. 8 Clausola 5: “Gemelli si impegna a vincolare per iscritto ogni licenziatario: a) a usare il marchio MOTO RUMI esclusivamente secondo quanto previsto al precedente articolo 2, in modo tale che qualsiasi licenziatario sia autorizzato a usare il marchio MOTO RUMI esclusivamente nei colori rosso e nero, con la possibilità di riprodurre la componente 6 6 http://bit.ly/1rR962B Ora, dal tenore letterale di queste clausole, risulta evidente che solo il Gemelli può depositare in futuro e a certe condizioni ulteriori domande di marchio MOTO RUMI (cfr. clausola 3), che gli impegni assunti dal Gemelli per i suoi aventi causa riguardano solo le modalità di uso del marchio MOTO RUMI oggetto dell’accordo (cfr. clausola n. 6 che stabilisce che in caso di cessione del marchio oggetto dell’accordo il Gemelli deve far impegnare il suo avente causa ad usare il marchio secondo le modalità previste nella clausola n. 2) e le modalità di uso degli eventuali altri segni depositati dal Gemelli ai sensi della clausola 3 (cfr. clausola n. 8) e che non vi è alcun riferimento al fatto che aventi causa dal terzo chiamato possano a loro volta depositare altri marchi MOTO RUMI (cfr. clausole n. 3 e n. 8, che danno al solo Gemelli tale facoltà). In sostanza, l’odierna attrice ed il Gemelli hanno convenuto che solo quest’ultimo potesse depositare in futuro anche altri marchi alle condizioni di cui alla clausola 3 e che, qualora quest’ultimo avesse ceduto detti ulteriori marchi a terzi, doveva farli impegnare ad usare anche tali nuovi segni in conformità a quanto stabilito nel contratto 7.4.10. Di conseguenza - e contrariamente a quanto delineato dalle difese di Phillman Financial Group e del terzo chiamato - nell’accordo BMW-Gemelli non si rinviene affatto alcun meccanismo di trasmissione automatica dei vincoli e delle facoltà scaturenti dall’accordo in capo ad aventi causa dal Gemelli del marchio MOTO RUMI e, in particolare, non vi è alcuna pattuizione che, denominativa “moto rumi” in qualsiasi tonalità cromatica, purchè l’elemento denominativo “moto rumi” sia chiaramente visibile; e b) a vincolare ogni eventuale sub licenziatario a impegnarsi per iscritto nello stesso senso, in modo tale che qualsiasi sub licenziatario si autorizzato ad usare il marchio MOTO RUMI esclusivamente nei colori rosso e nero, con la possibilità di riprodurre la componente denominativa “moto rumi” in qualsiasi tonalità cromatica, purchè l’elemento denominativo “moto rumi” sia chiaramente visibile”. 9 Clausola 6: “Gemelli si impegna, per il caso in cui dovesse cedere a terzi il marchio MOTO RUMI, a pattuire per iscritto nel contratto di cessione: a) l’impegno del cessionario di usare il marchio MOTO RUMI secondo quanto previsto al precedente articolo 2, in modo tale che il cessionario usi il marchio MOTO RUMI esclusivamente nei colori rosso e nero, con la possibilità di riprodurre la componente denominativa in qualsiasi tonalità cromatica, purché l’elemento denominativo “moto rumi” sia chiaramente visibile; h) l’impegno del cessionario a pattuire il medesimo impegno in una eventuale successiva cessione, e così via per ogni ulteriore cessione”. 10 Clausola 8: “BMW e Gemelli convengono che gli impegni di cui agli articoli 2,5,6 e 7 sono da intendersi estesi anche alle eventuali ulteriori domande di marchio e registrazioni identiche al marchio MOTO RUMI depositate ai sensi dell’art. 3 ed altresì a quelle che Gemelli abbia eventualmente depositato prima dell’entrata in vigore della data di sottoscrizione di cui sotto oltre che al marchio MOTO RUMI”. 7 http://bit.ly/1rR962B estendendo l’ambito soggettivo di operatività del contratto, consenta agli aventi causa del Gemelli di depositare altri marchi MOTO RUMI. Consapevoli di ciò, la convenuta ed il terzo chiamato sostengono che tale interpretazione ha l’effetto di creare una “insensata disparità di trattamento tra situazioni del tutto identiche nella sostanza in ragione di elementi di mera forma” e ciò perché Phillman Financial Group e del terzo chiamato - sempre secondo la difesa di un marchio depositato ai sensi dell’art. 3 dell’accordo dal Gemelli e da questi subito ceduto sarebbe legittimo, mentre il medesimo marchio depositato da un terzo sarebbe illegittimo solo per la mancanza del “passaggio di mano”. Anche questa difesa risulta del tutto infondata perché la convenuta ed il terzo chiamato dimenticano che ciò di cui si sta discutendo non è una legge ma un testo contrattuale il cui scopo è appunto quello di regolamentare in un certo modo e a determinate condizioni i rapporti tra i contraenti e non quello di evitare un diverso trattamento tra le parti stesse e soggetti terzi eventuali e del tutto estranei all’accordo. Queste pattuizioni ulteriori possono anche esservi ma se, come nel caso, non vi sono, non si tratta di disparità di trattamento ma del legittimo assetto che le parti del contratto hanno dato ai loro rapporti presenti e futuri: il tutto, fra l’altro e a maggior ragione, nel settore dei segni distintivi in cui, come è avvenuto nella fattispecie, si possono stipulare e si stipulano accordi di coesistenza proprio per regolamentare l’uso di segni interferenti nei confronti di uno specifico concorrente. Quanto sopra è assorbente e sufficiente per l’integrale rigetto della prospettazione difensiva relativa all’accordo BMW-Gemelli di parte convenuta e di parte terza chiamata, tuttavia, per completezza, il Collegio ritiene opportuno esaminare anche l’ulteriore aspetto sollevato da Phillman Financial Group e da Gemelli Filippo, relativo all’ambito oggettivo dell’accordo 7.4.10. Come si è visto, la clausola 3 dell’accordo BMW-Gemelli dispone che “nel caso in cui Gemelli intendesse in futuro depositare ulteriore/i domanda/e di marchio identica/identiche al marchio MOTO RUMI, Gemelli si impegna a depositare tale/i domanda/e solo nei colori rosso e nero, così come specificato al precedente articolo , con la possibilità di riprodurre la componente denominativa “moto rumi” in qualsiasi tonalità cromatica, posizione e stile, purchè l’elemento denominativo “moto rumi” sia chiaramente visibile e scritto nella medesima dimensione 8 http://bit.ly/1rR962B adottata per il marchio di cui all’art. 2…”: in sostanza, dal tenore letterale della clausola risulta chiaro che mentre l’elemento figurativo dell’eventuale nuovo segno deve restare identico anche sotto il profilo cromatico a quello oggetto del contratto, il Gemelli conserva la facoltà di variare, ancorché a determinate condizioni, l’elemento denominativo. Il marchio oggetto di giudizio registrato dalla convenuta, però, non rispetta affatto le predette condizioni perché si differenzia da quello oggetto dell’accordo 7.4.10 anche nella parte figurativa come oggettivamente risulta dalle immagini di seguito riprodotte Phillman Financial Group e Gemelli Filippo obiettano che il termine “equal” che compare nella versione in inglese della clausola 3 dell’accordo BMW-Gemelli andrebbe tradotto come “simile/equivalente/analogo” perché, in sostanza, le parti avrebbero voluto fare riferimento ad una identità di tipo concettuale. Anche questa difesa non risulta qui conferente perché l’accordo 7.4.10 è stato redatto sia in inglese sia in italiano e sono state le parti stesse a tradurre, nella versione italiana, il termine “equal” con l’aggettivo “identico” e non già con uno degli aggettivi ora suggeriti da Phillman Financial Group e da Gemelli. Non si tratta poi, come sostengono la convenuta ed il terzo chiamato, di una interpretazione che consentirebbe esclusivamente il deposito di marchi fotocopia perché, come si è visto, i nuovi marchi possono mutare la parte denominativa per posizione, colore e stile. In definitiva, in base al testo contrattuale - che, in relazione a questa linea difensiva è ciò che solo rileva - quello che la convenuta ed il terzo chiamato chiamano restyling è consentito esclusivamente in relazione all’elemento verbale “MOTO RUMI” e non sono autorizzate variazioni dell’elemento figurativo. 9 http://bit.ly/1rR962B 6) La domanda di declaratoria di nullità del marchio italiano “RUMI MOTO” registrato da Phillman Financial Group in data 29.7.10-28.10.10 per le classi merceologiche 7, 12, 25 e 28. E’ documentato in atti e non contestato che parte attrice è titolare di numerosi marchi registrati e/o aventi efficacia nello Stato per i prodotti delle classi 7,12, 25 e 28, marchi tutti antecedenti alla registrazione della convenuta e consistenti un’elica stilizzata iscritta in una corona di colore scuro. L’elica è realizzata mediante la suddivisione di un cerchio in quattro settori di uguali dimensioni, due scuri e due chiari, disposti alternati. Il segno distintivo BMW poi - oltre ad essere un segno fantasioso e originale, non concettualmente legato ai prodotti per i quali è stato registrato e quindi dotato di forte potere individualizzate - è anche un segno che gode di rinomanza a livello nazionale e a livello comunitario, circostanza, quest’ultima, che neppure parte convenuta e parte terza chiamata contestano e comunque dimostrata dalla documentazione in atti 11. Anche il marchio della convenuta, registrato per le medesime classi, consiste in un’elica stilizzata, iscritta all’interno di una corona circolare di colore scuro, realizzata mediante la suddivisione del cerchio in quattro settori di cui due rossi e due neri disposti alternati. 11 Cfr. risultati dei ricavi e delle vendite ottenute da BMW nel periodo 2007-2011 (doc. n. 30 attoreo), premi e riconoscimenti ottenuti (doc. n. 4 attoreo) e doc. nn. 13, 14 e 31 attorei relativi dalla notorietà del marchio attoreo a livello mondiale. 10 http://bit.ly/1rR962B Ora, l’art. 25 lettera a) c.p.i. dispone che il marchio è nullo se sussiste uno degli impedimenti di cui all’art. 12 e l’art. 12, lettera d) c.p.i. dispone, per quanto qui interessa, che non possono costituire oggetto di registrazione come marchio di impresa i segni che alla data del deposito della domanda “siano identici o simili ad un marchio già da altri registrato nello Stato o con efficacia nello Stato, in seguito a domanda depositata in data anteriore o avente effetto da data anteriore …. per prodotti o servizi identici o affini, somiglianza se a causa dell’identità o fra i segni e dell’identità o affinità fra i prodotti o i servizi possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, rischio che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni”. La ratio di tale norma – che richiede congiuntamente l’identità o la somiglianza fra i segni e l’identità o l’affinità tra i prodotti o servizi – è, come noto, quella di preservare il titolare del marchio anteriore dal rischio di confusione in relazione all’origine imprenditoriale dei prodotti (e cioè che i consumatori possano pensare che i prodotti provengano dalla stessa impresa); il rischio di confusione, inoltre, può consistere anche nel rischio di associazione, e cioè che i consumatori possano ritenere che i prodotti provengano da imprese collegate in forza di legami societari o contrattuali. L’art. 12, lett. e) c.p.i. prevede poi che “non possono costituite oggetto di registrazione come marchio di impresa i segni che alla data del deposito della domanda … siano identici o simili ad un marchio già da altri registrato nello Stato o con efficacia nello Stato, in seguito a domanda depositata in data anteriore o avente effetto da data anteriore in forza di un diritto di priorità o di una valida rivendicazione di preesistenza per prodotti o servizi anche non affini, quando il marchio anteriore goda nella Comunità, se comunitario, o nello Stato, di rinomanza e quando l’uso di quello successivo senza giusto motivo trarrebbe indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del segno anteriore o recherebbe pregiudizio agli stessi”. Nel caso di specie, l’identità dei prodotti è circostanza documentale ed incontroversa anche nelle argomentazioni difensive di parte convenuta e di parte terza chiamata. Quanto alla comparazione tra i segni, dalle evidenze grafiche sopra riportate emerge chiaramente che il segno della convenuta è pressoché identico a quelli dell’attrice, di cui riprende pedissequamente tutto l’aspetto distintivo e caratterizzante perché - come descritto 11 http://bit.ly/1rR962B nel certificato di registrazione (doc. n. 12 attoreo) e come i marchi BMW - consiste in “due cerchi concentrici … il cui spazio circolare centrale è inquartato mediante una croce di coloro grigio che lo suddivide in quattro settori circolari di pari estensione in alternanza di colori rosso e nero”. Phillman Financial Group e Gemelli Filippo sostengono che, rispetto ai segni attorei, il marchio oggetto di causa presenterebbe varianti significative, idonee ad escludere il rischio di confusione (e, in particolare, il colore rosso di due settori, un elemento di separazione a forma di croce e l’elemento denominativo) e fanno presente che posizionare il cerchio più piccolo all’interno di una corona circolare scura è una prassi largamente usata nel settore automobilistico. Si tratta però di difese infondate. E’ vero infatti che la corona circolare è ampiamente usata nel settore automobilistico, tuttavia proprio come risulta dalle immagini riprodotte a pag. 36 della comparsa conclusionale di Phillman Financial Group - in nessun altro caso il disegno interno del logo consiste in quattro settori di uguali dimensioni come nel marchio della convenuta. In questo contesto di utilizzo, pertanto, la corona circolare – lungi dal costituire un elemento “banale” - rappresenta un elemento che ulteriormente accentua le somiglianze. Quanto agli altri elementi asseritamente diversificanti, occorre premettere che è pacifico, anche nelle difese della convenuta, che la valutazione globale del rischio di confusione debba essere fatta, per quanto attiene la somiglianza visiva, fonetica e concettuale dei marchi in confronto, sull’impressione complessiva prodotta dagli stessi in considerazione dei loro elementi distintivi e dominanti. Il consumatore medio, infatti, cioè il consumatore dotato di media diligenza ed avvedutezza, percepisce il marchio come un tutt’uno e, come ripetutamente affermato anche dalla Corte di Giustizia, non ricorda in modo chiaro tutti i singoli dettagli dei segni ma esclusivamente i loro elementi più distintivi e dominanti che, come si è detto, nel caso coincidono. Ma in realtà, le asserite varianti sono inesistenti e comunque insignificanti e trascurabili ai fini del rischio di confusione.. Da un lato, infatti, alcuni marchi attorei sono registrati senza alcuna specifica rivendicazione di 12 http://bit.ly/1rR962B colore e l’elemento di separazione a forma di croce non fa che riprendere la scanalatura presente nei marchi BMW; dall’altro, in questa situazione concreta di identità di prodotti e di fortissima similitudine con i marchi figurativi di BMW (alcuni dei quali, peraltro, privi dell’elemento denominativo), l’inserimento dell’elemento denominativo “RUMI MOTO” nel marchio della convenuta, proprio nella corona e con gli stessi caratteri grafici utilizzati in alcuni segni attorei, è del tutto ininfluente ai fini che qui rilevano e si configura come apposto elemento non per distinguere ma, sostanzialmente, per tentare di velare le consonanze con i marchi anteriori. Del resto, diversamente ragionando, si arriverebbe risultato, irragionevole ed in contrasto con il testo e lo spirito della norma in discorso, che qualsiasi operatore del mercato potrebbe riprendere il segno figurativo di un concorrente ed utilizzarlo per i propri prodotti identici semplicemente apponendovi una qualunque dicitura. Risultano pertanto sussistenti i presupposti di cui all’art. 12, lett. d) c.p.i.: infatti, stante la identità dei prodotti e la fortissima similitudine dei segni, sussiste la concreta possibilità che il pubblico sia indotto in errore circa le fonti di origine dei prodotti contrassegnati o comunque sia indotto a credere che si tratti di imprese in qualche modo collegate. A quanto sopra, sufficiente per la dichiarazione di nullità del marchio della Convenuta, va ancora aggiunto che sussiste anche la causa nullità di cui alla lettera e) dell’art. 12 c.p.i.. Infatti, utilizzando il segno oggetto del giudizio, Phillman Financial Group ottiene anche l’indebito vantaggio di sfruttare il valore evocativo e suggestivo del marchio BMW, estendendo la reputazione dei prodotti contrassegnati dal marchio che gode di rinomanza anche ai propri prodotti contraddistinti dal marchio “RUMI MOTO”. 7) Per questi motivi, in applicazione degli artt. 25 lettera a) e 12 lettere d) e e) c.p.i., deve essere dichiarata la nullità del marchio italiano “RUMI MOTO” registrato da Phillman Financial Group in data 29.7.10-28.10.10 per le classi merceologiche 7, 12, 25 e 28. 8) Quanto sopra, comporta il rigetto di tutte le domande formulate da parte convenuta e da parte terza chiamata. 13 http://bit.ly/1rR962B 9) Atteso che è documentato 12 che Phillman Financial Group pubblicizza su internet due modelli di motocicletta contraddistinti dal marchio oggetto di giudizio, deve inoltre accolta la domanda di inibitoria all’uso del marchio nullo, essere formulata da parte attrice nei confronti di Phillman Financial Group già in atto di citazione. All’inibitoria, deve essere affiancata una penale di euro 100,00 per ogni utilizzo del suddetto marchio successivo alla pubblicazione della presente sentenza. L’analoga domanda formulata da parte attrice nei confronti del terzo chiamato Gemelli, peraltro non provata, è invece inammissibile, in quanto formulata solo in sede di prima memoria ex art. 183 c.p.c. e non “nella stessa udienza” come prescritto dal 4° comma dell’art. 183 c.p.c.. 10) Non sussistono invece i presupposti per l’applicazione dell’art. 96 c.p.c. che parte attrice prospetta e richiede con rifermento agli argomenti di parte convenuta e di parte terza chiamata fondati sull’accordo BMW-Gemelli di cui al punto 5). Non si può infatti ritenere che la norma in questione sia integrata per la sola proposizione di una linea difensiva, ancorché, come nel caso, dimostratasi infondata. 11) Le spese del giudizio, liquidate – ai sensi de d.l. 2012/1 e degli artt. 1.11 del d.m. 2012/140 e considerate anche la collegialità e la complessità della controversia - nella misura che verrà indicata in dispositivo, seguono la soccombenza di Phillman Financial Group e di Gemelli Filippo: la complessiva soccombenza di quest’ultimo, infatti - determinata dall’adesione integrale alle tesi delle convenuta - non è inficiata dalla dichiarazione di inammissibilità, nei suoi confronti, della domanda di inibitoria. 12) Ai sensi dell’art. 122 comma 5 c.p.i., copia della presente sentenza deve essere trasmessa, a cura della Cancelleria, all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi per le annotazioni previste dalla legge. 12 Doc. nn. 35-38 attorei. 14 http://bit.ly/1rR962B P.Q.M. IL TRIBUNALE, decidendo nel procedimento iscritto nel R.G.C. al n. 19364\2011, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta o dichiarata inammissibile, così provvede: Accerta e dichiara - ai sensi degli artt. 25 lettera a) e 12 lettere d) e e) c.p.i., la nullità del marchio italiano “RUMI MOTO” registrato da Phillman Financial Group in data 29.7.10-28.10.10 per le classi merceologiche 7, 12, 25 e 28; Inibisce a Phillman Financial Group s.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, l’uso del segno “RUMI MOTO” nella pubblicità e nel commercio dei propri prodotti; Condanna Phillman Financial Group s.a., in persona del legale rappresentante pro tempore e Gemelli Filippo, in solido, a rimborsare a Bayerische Motoren Werke Aktiengesellshaft, in persona del legale rappresentante pro tempore, le spese del giudizio, che liquida in complessivi euro 20.395,00, cui euro 395,00 per esposti, euro 6.000,00 per la fase di studio, euro 4.000,00 per la fase introduttiva, euro 5.000,00 per la fase istruttoria ed il resto per la fase decisoria; Dispone che a cura della Cancelleria la presente sentenza venga trasmessa all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi ai sensi dell’art. 122 c.p.i. per le annotazioni previste dalla legge. Così deciso dalla I sezione civile del Tribunale di Torino, nella composizione di cui alla camera di consiglio del 19.4.13. Il Giudice estensore Dott.ssa Gabriella Ratti Il Presidente Dottor Umberto Scotti 15 http://bit.ly/1rR962B 16 http://bit.ly/1rR962B