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Professioni: un universo complesso

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Professioni: un universo complesso
CONSULTA DEL LAVORO PROFESSIONALE DELLA CGIL
Professioni: un universo complesso*
Premessa
Nell’attuale scenario nazionale le professioni fanno parte dell’universo del lavoro autonomo, cioè delle attività svolte al di fuori
del tradizionale lavoro dipendente; a volte in alternativa ad esso, a
volte in modo complementare. In tal senso esse possono essere classificate sia in riferimento all’oggetto della disciplina che in riferimento all’inquadramento normativo stabilito dal legislatore.
Con riferimento a quest’ultimo, le libere professioni si dividono
in regolamentate e non regolamentate.
Per poter svolgere una professione regolamentata è necessario
seguire un iter formativo stabilito dalla legge (in genere sono necessari titoli di studio particolari e un periodo di tirocinio), superare
un esame di abilitazione (per la verifica del livello di preparazione
dei candidati, a tutela della collettività) e iscriversi a un Albo.
Con l’espressione «professione non regolamentata», invece, si
definisce una realtà economica e sociale sempre più rilevante.
Essa riguarda la condizione di chi svolge una professione il cui
esercizio richiede conoscenze intellettuali e tecniche anche molto
elevate, senza che però siano stabiliti per legge requisiti minimi (titoli di studio ecc.) o, comunque, senza che sia necessaria l’iscrizione
ad un Ordine o Albo.
Nel nostro ordinamento possono essere individuate diverse modalità di lavoro che consentono di svolgere un’attività professionale,
come sinteticamente indicato di seguito:
*
Milano, 5 febbraio 2010.
17
1) Le professioni regolamentate, c.d. protette, per l’esercizio delle
quali è prevista l’iscrizione ad un Albo e l’istituzione di un Ordine
al quale è delegata la funzione di controllo sull’esercizio dell’attività.
2) Le professioni regolamentate riconosciute, ovvero disciplinate
dalla legge, per le quali tuttavia si richiede l’iscrizione ad Albi o
Elenchi, senza che sia necessaria la costituzione di un Ordine (ad
esempio gli agenti di assicurazione e i periti assicurativi).
Giuridicamente questi primi due gruppi fanno riferimento al Capo II del Titolo III, art. 2229 e seguenti del Codice Civile.
3) Le attività non regolamentate, ovvero non soggette ad una regolamentazione pubblicistica, ma presenti sul mercato del lavoro e
rappresentate dalle relative associazioni.
Giuridicamente questo gruppo fa riferimento ai Capo I e II del
Titolo III e agli artt. 2222 e seguenti nonché agli artt. 2229 e seguenti del Codice Civile.
4) Le prestazioni d’opera, così come individuate dal Titolo III, art.
2222, Capo I del Codice Civile, eseguite senza autonoma organizzazione e senza che ne sia limitata in alcun modo l’autonomia
della prestazione. Tra queste troviamo il nucleo dei lavoratori
privi di cassa autonoma, riferibili agli iscritti alla Gestione separata INPS con partita IVA individuale.
Si tratta di un fenomeno largamente attestato in tutta Europa, caratterizzato da un lavoro autonomo con tratti più o meno evidenti di «dipendenza economica» o di «debolezza contrattuale».
La crescita consistente di tale fenomeno ha posto in tutta Europa
l’esigenza della regolazione e della protezione sociale e legale dei
lavoratori interessati.
5) Del tutto trasversale è poi il fenomeno, tutto italiano, del lavoro
parasubordinato con prevalenza delle collaborazioni coordinate e
continuative o a progetto, non limitate numericamente, in cui incrociano attività professionali e di lavoro intellettuale.
Sia tra i professionisti classici – si pensi ad esempio al mondo dei
giornalisti – che tra le professioni intellettuali non regolamentate – si
pensi al caso degli archeologi, delle guide turistiche o degli informatici – vi è un vuoto normativo per cui il ricorso a tali modalità lavorative da parte dei professionisti è dettato molto spesso non da una
scelta libera e consapevole ma dall’esigenza, in molti casi orientata
18
dal soggetto datoriale, di rimanere sul mercato del lavoro accettando
le condizioni date. Infine un dato rilevante, spesso trascurato, è la
presenza per oltre due terzi di lavoro subordinato tra i professionisti.
Lo scenario
Qualifiche professionali: la normativa europea e italiana
L’Unione Europea, nel rispetto degli obiettivi fissati nell’agenda
di Lisbona, si è occupata del mondo delle professioni emanando la
direttiva qualifiche (36/2005) e la direttiva servizi (123/2006) che si
propongono di garantire la libera circolazione dei professionisti all’interno del contesto europeo, attraverso lo scambio di prestazioni
professionali ed il reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali.
In particolare, con la direttiva qualifiche l’Europa ha fornito le
indicazioni per consentire ai professionisti in possesso di una determinata qualifica professionale, acquisita in uno dei paesi membri
UE, di poter accedere alla stessa professione in un altro Stato diverso da quello di provenienza e di poterlo fare con gli stessi diritti dei
cittadini del paese ospitante.
La normativa italiana
Con il recepimento della direttiva comunitaria sulle qualifiche
professionali (decreto legislativo del 9 novembre 2007 n. 206) fra
l’altro si introduce il concetto di «associazione professionale» che
prima non esisteva: l’art. 26 del d.lgs, che fa riferimento alle cosiddette «Piattaforme comuni», cioè tavoli tecnici transnazionali convocati con l’obiettivo di rendere il sistema professionale europeo il più
possibile omogeneo, postula la partecipazione delle associazioni
professionali alle conferenze dei servizi che verranno insediate dai
ministeri competenti (Giustizia, Sanità, Politiche comunitarie, ecc.)
per definire la posizione italiana sugli standard formativi europei
(appunto, le piattaforme comuni).
Nello scorso aprile, poi, con il decreto interministeriale (d.m. 28
aprile 2008, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 122 del 26 maggio
2008), sono stati stabiliti i requisiti necessari alle associazioni profes19
sionali per poter essere indicate tra i possibili partecipanti alle conferenze dei servizi.
Le cinque facce dell’universo delle professioni
I professionisti riconosciuti
Sono definibili come «professionisti riconosciuti» quei lavoratori
autonomi che per esercitare la loro professione devono essere iscritti agli Albi professionali delle rispettive categorie di appartenenza.
Per iscriversi ad un Albo è necessario innanzitutto conseguire l’abilitazione professionale che consente l’esercizio dell’attività, previo
conseguimento del titolo di studio richiesto (diploma di media superiore o laurea).
I liberi professionisti hanno generalmente contratti di prestazione
d’opera intellettuale (regolati dall’art. 2229 del Codice Civile e successivi), basati sul particolare legame bidirezionale e fiduciario che si instaura con il cliente e che richiede una prestazione di alto contenuto
tecnico-scientifico. Si tratta di professioni che producono reddito di
lavoro autonomo e non quindi di impresa, anche quando sono organizzate prevalentemente con beni strumentali e lavoro dipendente.
Questo perché la struttura organizzativa è meramente strumentale all’espletamento dell’attività intellettuale. Gli Ordini con il maggior numero di iscritti sono quelli attinenti alle professionalità sanitarie che, considerando anche le professioni affini relative all’area
sociale (assistenti sociali, psicologi), sfiorano quasi la metà del totale
degli iscritti ai vari Ordini e Collegi.
Altri sei Ordini hanno una consistenza superiore o vicina ai 100
mila iscritti: si tratta degli ingegneri, degli avvocati, degli architetti
e dei geometri, giornalisti e commercialisti. Esistono pure Ordini
con pochi aderenti: decine, come gli agenti di cambio, o centinaia
come gli attuari e i consulenti industriali. Il totale degli iscritti ad
Ordini e Collegi, nell’anno 2009, è pari a 2.006.015 professionisti.
Peraltro, come è stato anche evidenziato, non c’è corrispondenza
tra iscritti agli Ordini e liberi professionisti attivi. Infatti possono essere iscritti agli Ordini anche soggetti non attivi nel mercato del lavoro e inoltre debbono essere iscritti agli Ordini anche i lavoratori
dipendenti.
20
21
Architetti
881
5,5
1,2
107.499
23.040
75.985
15.502
95.007
101.221 (3)
359.954 (3)
213.399
385.102 (3)
Farmacisti
Geologi
Geometri
Giornalisti e pubblicisti
Infermieri (2)
Ingegneri
Medici chirurghi e odontoiatri
19,6
10,8
18,3
5,1
4,8
0,8
3,9
0,5
2,1
7,3
0,0
9.952
41.460
144.070
1,8
7,0
0,7
1,0
%
Chimici
Commercialisti (dottori)
ed esperti contabili
Consulenti del lavoro
Biologi
Avvocati e procuratori (1)
Attuari
35.722
14.751
138.390
Agrotecnici
Assistenti sociali
20.672
Agronomi e forestali
v.a.
2008
393.727
213.399 (4)
376.694
91.625
95.266
15.488
73.080 (6)
23.040 (4)
109.470 (5)
9.966
42.137
144.070 (4)
903
36.582
138.390 (4)
14.751 (4)
20.993
v.a.
2009
19,6
10,6
18,8
4,6
4,7
0,8
3,6
1,1
5,5
0,5
2,1
7,2
0,0
1,8
6,9
0,7
1,0
%
Tabella 1. Iscritti agli Ordini e ai Collegi professionali, 2008-2009 (v.a., val. % e var. %)
36,1
10,4
81,3
–
9,0
21,2
65,6
41,5
–
33,7
73,9
39,7
43,3
93,3
–
12,9
18,3
Donne
(% su totale)
2,2
–
4,7
-9,5
0,3
-0,1
-3,8
–
1,8
0,1
1,6
–
2,5
2,4
–
–
1,6
(segue)
Ver. %
2008-2009
22
100,0
1.968.764
2009
2.006.015
22.936
2.250
72.174
45.382
15.524 (4)
15.963 (3)
4.625
v.a.
(1) Dati relativi alla sola Cassa forense.
(2) Il dato include Assistenza sanitaria e Vigilatrici di infanzia.
(3) I dati si riferiscono al 2007.
(4) I dati si riferiscono al 2008.
(5) Dati al gennaio 2009.
(6) Dati al marzo 2009.
Fonte: Elaborazione CENSIS su dati Ordini e Collegi professionali nazionali.
1,1
22.347
3,4
0,1
67.815
Psicologi
2,4
0,8
0,0
0,2
%
2.132
46.352
Periti industriali
Spedizionieri doganali
Tecnici sanitari di radiologia
medica
Totale
15.963 (3)
15.524
Periti agrari
2008
Ostetriche
4.731
v.a.
Notai
segue Tabella 1
100,0
1,1
0,1
3,6
2,3
0,8
0,0
0,2
%
37,6
41,0
7,9
80,3
2,6
7,0
–
28,0
Donne
(% su totale)
1,9
2,6
5,5
6,4
-2,1
–
–
-2,2
Ver. %
2008-2009
Problematiche generali
Da oltre un decennio l’UE, e in particolare i commissari alla concorrenza che si sono succeduti, ci chiedono di superare gli attuali
sbarramenti nell’accesso alle professioni nel nostro paese.
In particolare l’Italia è sotto osservazione da parte europea su alcuni aspetti strutturali che riguardano la regolazione delle professioni «ordinistiche»: tariffe obbligatorie, prezzi raccomandati, regolamenti pubblicitari, accesso alla professione e diritti riservati e, infine, regolamenti per la creazione di aziende e studi multidisciplinari.
È evidente a tutti, e nessuno lo nega più, che il sistema degli Ordini ha creato nel tempo limiti sostanziali all’accesso alla professione a danno dei giovani.
Inoltre si sta consolidando un ruolo «improprio» degli Ordini che
si sono fatti spesso sindacato di rappresentanza, senza esserlo, talvolta in contrapposizione alle associazioni di rappresentanza dei
professionisti con l’effetto di limitare la concorrenza a danno dei
consumatori, preservando i vantaggi di posizione di professioni
chiuse e spesso corporative.
Tale situazione ci pone agli ultimi posti su questo tema all’interno dell’Unione Europea.
Anche di recente alcuni esponenti di Ordini professionali continuano a sostenere che i problemi delle professioni associative sono
risolvibili creando nuovi Ordini professionali. In Italia di Ordini ce
ne sono trentadue. Nell’ottica di un diffuso riconoscimento professionale dovrebbero aumentare di un centinaio (basti pensare che,
nelle scorse legislature, sono stati presentati disegni di legge per oltre duecento nuovi Ordini). È chiaro che ci troviamo di fronte ad
una proposta impraticabile se, come è vero, nei pochi paesi europei
che prevedono l’istituto degli Ordini (anch’essi sotto procedura d’infrazione da parte dell’UE) al massimo ne sono stati istituiti otto.
Il motivo è semplice: un Ordine ha senso se gli atti di professione
che vengono delegati in esclusiva agli iscritti incidono sui diritti costituzionalmente garantiti e non possono trovare tutela in altro
modo. Ormai da anni è in corso un acceso dibattito in merito ai seguenti temi:
• riforma degli Ordini professionali al fine di ripristinare i compiti
e le funzioni originariamente definiti dalla Costituzione, riconsi23
derando le regole d’accesso e di gestione della professione alla
luce delle richieste dell’UE, nella direzione di ridurre gli ostacoli
all’esercizio della professione una volta conseguite tutte le abilitazioni necessarie;
• rappresentanza dei professionisti in quanto soggetto sociale e
non istituzionale, come accade per gli Ordini.
Negli ultimi anni sono state depositate in Parlamento numerose
proposte di legge sulle quali è utile riflettere e dalle quali occorre
ripartire nella direzione di una strada riformatrice. Tra queste non
si possono certamente trascurare le nuove norme in materia di riordino dell’accesso alle professioni intellettuali, per la riorganizzazione degli Ordini, Albi e Collegi professionali, per il riconoscimento
delle associazioni professionali, per la disciplina delle società professionali e per il raccordo con la normativa dell’istruzione secondaria superiore e universitaria.
Questo è ciò che è previsto dal disegno di legge approvato dal
Consiglio dei ministri nella seduta del 1° dicembre 2006 che delegava il governo a procedere al riordino della normativa, secondo un
indirizzo di liberalizzazione, con particolare attenzione ai seguenti
punti: libero accesso alle professioni, senza vincoli di numero; eliminazione dei vincoli territoriali nell’esercizio dell’attività; libera
concorrenza e possibilità di effettuare pubblicità dell’attività professionale quanto a costi, specializzazioni e servizi offerti; abolizione
dell’obbligo di tariffe minime, con garanzia di informazione preventiva al cliente; tendenziale riduzione del numero degli Ordini, Albi
e Collegi professionali.
Il governo è stato inoltre delegato a disciplinare in merito a: obbligo per il professionista di sottoscrivere un’assicurazione per i
danni che potrebbe causare all’utente; previsione di un limite massimo di dodici mesi per i tirocini professionali; riforma dell’esame
di Stato per l’accesso alle professioni regolamentate; coordinamento
delle nuove disposizioni con la normativa dell’istruzione superiore e
universitaria e con quella comunitaria.
Crediamo che questo provvedimento, giudicato positivamente
anche dall’UE, costituisca un buon punto di partenza da cui ripartire correggendo, attraverso un confronto con i soggetti interessati,
eventuali problematiche o punti deboli.
Al contrario i progetti di legge sulla riforma dell’avvocatura e
24
sulla riforma delle professioni denotano ancora una volta il carattere anacronistico e corporativo che il centro-destra ha della concorrenza e dei processi di liberalizzazione. Sono progetti di legge che
riportano indietro questo paese e sbarrano la strada ai giovani professionisti riducendo ancora gli spazi di mobilità sociale e di ammodernamento del nostro paese.
La CGIL da anni sostiene l’esigenza dell’ammodernamento del
sistema delle professioni, introducendo più adeguate misure di concorrenza e di garanzia verso i cittadini sul piano della qualità delle
competenze possedute e agite dai professionisti, nonché forme trasparenti di inserimento dei giovani nel mondo professionistico, ma
anche norme di lavoro, a partire dal periodo di job traning, definite
da accordi con le organizzazioni sindacali, come già avviene per il
personale degli studi professionali. L’esigenza di ammodernamento
è sotto gli occhi di tutti ed è quanto autorevolmente sottolineato
dall’Antitrust del nostro paese.
I professionisti non regolamentati
Chi sono e quanti sono: la Banca dati del CNEL
Da oltre dieci anni il CNEL ha cominciato a dedicare una particolare attenzione alle professioni tradizionali ed emergenti istituendo dapprima la Commissione per le nuove rappresentanze, e
successivamente la Consulta e l’Osservatorio sulle nuove professioni.
L’insieme di tali attività è stato giustificato ampiamente dall’evoluzione del mercato del lavoro, che ha mostrato come l’intuizione di
quegli anni fosse corretta: il lavoro professionale rappresenta una
delle parti più dinamiche del lavoro indipendente e di quello dipendente, sia nelle forme più tradizionali che in quelle di recente
sviluppo.
I concetti di competenza e professionalità sono diventati infatti
elementi fondamentali del successo individuale in campo lavoristico.
Uno degli aspetti più controversi è quello dell’accertamento del
numero dei professionisti non regolamentati. La rigorosa metodologia introdotta dal CNEL ha portato a questi risultati.
La lista del CNEL, denominata «Banca dati sulle associazioni
professionali», risulta composta da 196 associazioni. Esse sono classificate per categorie come riportato qui di seguito.
25
Elenco delle professioni censite nella Banca dati del CNEL
(fonte: Banca dati del CNEL al 31 dicembre 2004)
• Categoria «Arti, Scienze, Tecniche»: geofisici, bibliotecari, progettisti architettura d’interni, amministratori condominiali, animatori, Rest.tori/cons.tori beni architettonici, statistici, visuristi, gemmologi, urbanisti, royal chartered, surveyors, esperti in radioprotezione, biotecnologi, geografi.
• Categoria «Comunicazione d’impresa»: operatori della pubblicità,
esperti relazioni pubbliche, pubblicitari professionisti, interpreti
ed operatori di sordomuti, fotografi professionisti.
• Categoria «Medicina non convenzionale»: musicoterapeuti, insegnanti metodo feldenkrais, naturoigenisti iridologi heilpraktiker, naturopati, esperti energie olistiche, operatori shiatsu, tecniche energetiche corporee, esperti yoga, pranoterapeuti, esperti cenacolo
iso-ontismo, floriterapeuti, erboristi, analisti della relazione corporea, chinesiologi, esperti reflessologia del piede, bioterapeuti,
esperti medicine integrate.
• Categoria «Servizi all’impresa»: economisti ambientali d’impresa,
igienisti industriali, professionisti della conoscenza, consulenti fiscali, revisori dei conti, rappresentanti di commercio, manager del
marketing, addetti alla sicurezza, certificatori del personale, giuristi
d’impresa, traduttori e interpreti, periti liquidatori, esperti informatica, consulenti tributari, esperti infortunistica stradale, consulenti direzione e organizzazione, consulenti d’investimento, esperti recupero crediti, operatori finanziari, internal auditors, art directors, consulenti tecnici, professionisti web master, professionisti del
coaching, esperti del temporary menagement, esperti in ingegneria.
• Categoria «Sanitario»: fisioterapisti, oftalmologi, podologi, pedagogisti, psicomotricisti, massofisioterapisti, optometristi, esperti
in tecnica ortopedica.
• Categoria «Cura psichica»: esperti di counselling, psicofilosofi,
mediatori sistemici, consulenti familiari e coniugali, esperti reiki,
programmatori neurolinguistici.
• «Altro»: sociologi, grafologi, naturalisti, educatori cinofili, enologi
enotecnica, astrologi, esperti di aerobica e fitness, mediatori familiari, esperti fare e sapere, consigliere di parità.
I dati riportati nella tabella successiva, occorre ricordare, sono
basati prevalentemente su una autodichiarazione delle associazioni
26
(per quel che riguarda gli iscritti), e su una loro stima (per quanto
riguarda il totale).
Tabella 2. Numero dei professionisti iscritti alle associazioni censite nella
Banca dati del CNEL
Categoria
Arti, scienze, tecniche
Comunicazione d’impresa
Medicina non convenzionale
Servizi all’impresa
Sanitario
Cura psichica
Altro
Totale generale
Iscritti
46.515
65.684
77.987
204.824
22.873
6.459
99.581
523.923
Totale
160.000/205.000
115.000
90.000/100.000
900.000/1.000.000
110.000
15.000
115.000
1.505.000/1.660.000
Fonte: Banca dati del CNEL al 31 dicembre 2004.
Visto però che proprio tali dati risultano quelli di maggiore importanza per comprendere la realtà del fenomeno, e per pensare di
disciplinarla, il CNEL ha ritenuto necessario effettuare un ulteriore
sforzo per cercare di mettere a fuoco le cifre che qui interessano.
Per questo, provvedendo a costituire l’elenco, il CNEL ha espressamente richiesto alle associazioni interessate informazioni che facessero chiarezza sul numero degli iscritti.
A tale scopo sono state inserite nell’elenco solo le associazioni
che, oltre a rispondere ad una serie di requisiti, potessero dimostrare il numero dei propri iscritti.
Ciò è stato ottenuto richiedendo inizialmente la lista degli iscritti
aggiornata al 31 dicembre 2003. Peraltro, a fronte di problemi relativi alla diffusione di dati sensibili a tutela della privacy, avanzata da
alcune associazioni, il CNEL ha successivamente deciso che, in alternativa alla lista degli iscritti, si sarebbe potuto inviare anche una
certificazione notarile, o una dichiarazione del collegio dei probiviri
dell’associazione. In tal modo, dunque, l’elenco del CNEL, anche
con riferimento al numero degli iscritti presso le associazioni censite, ritiene di essere giunto a risultati improntati alla trasparenza e
alla certezza.
Dati successivi all’indagine del CNEL formulati dal CENSIS e dal
CoLAP hanno stimato i professionisti non regolamentati attorno ai
3,5/3,7 milioni di soggetti. Il dato è abbastanza credibile: se si pensa
che il CNEL ha indagato soprattutto coloro che svolgono prevalen27
temente l’attività professionale, mentre CENSIS e CoLAP hanno
indagato tutti i professionisti e considerato che circa due terzi lavorano come dipendenti, risulta credibile ed in linea anche il dato del
CNEL.
Chi sono i professionisti non regolamentati?
L’età media dei professionisti non regolamentati è di 41 anni e 8
mesi. La fascia di età più rappresentata è quella che va dai 35 ai 40
anni.
Il 58,50% dei professionisti ha il diploma di scuola superiore
mentre il 31,80% possiede la laurea o il diploma di laurea. Tra i laureati il titolo di studio più diffuso è quello letterario (14,47%), seguito da quello linguistico (13,21%) e da quello pedagogico (11,95%)
ed economico (11,32%).
È interessante notare come i titoli di laurea più rappresentati siano quelli che tradizionalmente vengono classificati come «lauree
deboli», che invece trovano ampio spazio all’interno del mondo delle
professioni non regolamentate.
Un numero molto consistente di professionisti non regolamentati
svolge il proprio lavoro come lavoratore dipendente: 83,60%, di cui
il 65,40% esclusivamente come lavoratore dipendente e la restante
parte come dipendente di una società (di persone e di capitali) e/o
con enti pubblici e privati ma anche come collaboratore presso altre
società (15,40%) oppure come lavoratore occasionale presso altre
società (2,80%).
I professionisti non regolamentati che svolgono esclusivamente il
proprio lavoro come liberi professionisti sono il 10,90% mentre il
5,50% sono liberi professionisti che però hanno anche contratti di
collaborazione presso società (di persone e di capitali) e/o con enti
pubblici e privati.
Il reddito medio netto mensile dei professionisti non regolamentati è di 1.200 euro (d.s. 554 euro).
Percepiscono il reddito più alto i liberi professionisti (1.707 euro), seguiti dai liberi professionisti che collaborano anche con società ed enti pubblici (1.233 euro).
A guadagnare meno sono i lavoratori dipendenti che collaborano
in modo occasionale con società ed enti pubblici (832 euro). Con i
28
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