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Deducibilità delle perdite su crediti e proce- dure

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Deducibilità delle perdite su crediti e proce- dure
FISCALITÀ
Deducibilità delle perdite su crediti e procedure concorsuali
di Attilio Romano – dottore commercialista, revisore legale, pubblicista
Rilevanza fiscale delle perdite su crediti sotto la lente del Legislatore. Il D.L. n.83/12, convertito,
con modificazioni, dalla L. n.134/12, ha introdotto innovazioni riguardanti, tra l’altro, la disciplina
riguardante il rapporto tra deducibilità delle perdite su crediti e procedure concorsuali. Già Assonime,
con circolare n.15 del 13 maggio 2013, aveva segnalato le principali questioni interpretative e le residue
criticità applicative. Gli ultimi due paragrafi della circolare n.26/E/13, forniscono chiarimenti sul regime
delle perdite su crediti nel caso in cui il debitore è stato ammesso a procedure concorsuali o ha concluso
un accordo di ristrutturazione dei debiti, ovvero quando risultano cancellati dal bilancio di un soggetto
Ias adopter in dipendenza di eventi estintivi.
Le novità per il debitore
stralcio), la norma si applica, in modo analogo tanto
per i soggetti Ias adopter che per le imprese non Ias:
in entrambi i casi, infatti, il debitore evidenzia contabilmente un provento a Conto Economico che deriva
da una riduzione del debito in senso giuridico.
Il Legislatore ha introdotto un regime di detassazione della sopravvenuta insussistenza dei debiti conseguente ad:
• accordi di ristrutturazione di cui all’art.182-bis
L.F.;
• piani attestati di risanamento di cui all’art.67,
co.3, lett. d) L.F..
Conversione di debiti in capitale
Nell’ipotesi di conversione dei debiti in equity, il fatto
che il debitore adotti i principi contabili nazionali o
gli Ias/Ifrs ha ricadute significative. Separiamo le due
situazioni.
• Debitore impresa ITA GAAP: il valore nominale
del debito, secondo quanto previsto dall’Oic 6 –
in tema di ristrutturazione del debito e informativa di bilancio – può essere stornato in diretta
contropartita di quanto dovuto per l’emissione
delle azioni o quote da assegnare al creditore, ivi
compreso l’eventuale sovrapprezzo;
• Debitore impresa Ias adopter: in questo caso
occorre tener conto delle indicazioni contenute
nell’Ifric 19 che ricostruisce l’operazione come
una datio in solutum e pertanto, il debito preesistente si considera estinto mediante l’attribuzione di una contropartita non monetaria costituita
dagli strumenti rappresentativi del capitale proprio del debitore. Se il fair value di tali strumenti,
come normalmente accade, è inferiore al valore
nominale del debito estinto, la differenza viene
imputata a Conto Economico.
Individuazione delle sopravvenienze attive
Le modifiche introdotte nell’art.88 del DPR n.917/86,
sanciscono che l’effetto esdebitatorio conseguente al
ricorso agli accordi di ristrutturazione o ai piani attestati di risanamento non costituisce sopravvenienza
attiva tassabile per il debitore e che comporta, tuttavia, una consumazione delle perdite fiscali correnti e
di quelle pregresse.
Un primo tema che si è posto, sul piano applicativo,
è quello dell’individuazione delle sopravvenienze attive soggette alla disciplina in commento.
Come noto, gli accordi e i piani possono avere un contenuto assai variegato e nella prospettiva del risanamento dell’impresa e possono prevedere, tra l’altro:
• ipotesi di pagamento a stralcio dei debiti;
• ipotesi di conversione dei debiti in capitale;
• ipotesi di rideterminazione dei termini e delle
modalità di pagamento (con riduzione pro futuro del tasso di interesse o con ulteriore dilazione
delle rate di restituzione già previste sulla base
del tasso di interesse originario).
Esaminiamo le singole situazioni.
Rideterminazione dei debiti e modalità di pagamento
Anche, con riguardo alla terza tipologia di accordi sopra ipotizzata, la distinzione tra imprese Ias e imprese non Ias viene ad assumere analoga importanza.
Pagamento a stralcio di debiti
Nella prima eventualità, ossia nell’ipotesi di pagamento in misura ridotto con effetto estintivo (c.d.
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• Soggetti non Ias adopter: questo tipo di rinegoziazione non va rappresentata come una riduzione del debito ma l’impresa si limita a rilevare i
minori flussi finanziari futuri al momento in cui
essi si manifestano.
• Soggetti Ias/Ifrs: se la rinegoziazione comporta
modifiche significative rispetto ai termini originari di pagamento, inquadrano l’operazione
come una fattispecie di estinzione della passività preesistente mediante l’accensione di una
nuova passività. Anche in questo caso, poiché il
fair value della nuova passività è normalmente
inferiore rispetto al valore residuo della passività
estinta (in quanto il debitore spunta condizioni
più favorevoli rispetto a quelle preesistenti e di
mercato), la differenza costituisce un provento
da rilevare a Conto Economico.
determinato con le regole ordinarie di compensazione delle perdite pregresse e la detassazione della sopravvenienza opererà dopo aver quantificato
l’imponibile con tali regole. Ai sensi dell’art.84 del
Tuir per le imprese societarie soggette all’Ires le perdite riportate a nuovo sono compensabili nei limiti
dell’80% dell’imponibile.
Circa, infine, la decorrenza delle disposizioni è osservato che la detassazione della sopravvenienza attiva
derivante dagli accordi di ristrutturazione e dai piani
attestati - dovrebbe trovare applicazione in relazione
a tutte le sopravvenienze attive correttamente rilevate o rilevabili a partire dal periodo di imposta in
corso alla data di entrata in vigore del D.L. n.83/12
(26 giugno 2012), e, dunque, per le imprese con
esercizio coincidente con l’anno solare, a partire dal
2012.
Consumazione delle perdite pregresse
Circa le caratteristiche della nuova disciplina, il tratto
essenziale è quello della consumazione delle perdite
fiscali correnti e pregresse. Tale aspetto, osserva Assonime nella circolare n.15/13, determina problemi
pratici per tutte le imprese, ossia tanto per le imprese Ias che per le imprese non Ias.
L’articolo 88 del Tuir prevede, infatti, che non si considerano sopravvenienze attive tassabili le riduzioni
dei debiti (c.d. bonus concordatario) che si verificano
a seguito di tali procedure.
L’intento del D.L. n.83/12, era probabilmente quello di estendere, in qualche misura, questo regime di
favore anche agli accordi di ristrutturazione e ai piani attestati di risanamento come da più parti veniva
richiesto.
Le novità per il creditore
Aspetti generali
Le novità introdotte per il debitore sono state accompagnate da analoghe modifiche relative alla posizione del creditore, con particolare riguardo alla disciplina relativa alla rilevanza fiscale delle perdite su
crediti. Sul versante del creditore, tuttavia, il regime
di nuova introduzione non è simmetrico rispetto alle
ipotesi relative al debitore.
Il D.L. n.83/12, infatti, si è limitato a prendere in considerazione gli accordi di ristrutturazione ex art.82bis della L.F. senza menzionare i piani attestati di risanamento.
Sulla base della vigente normativa, è ammessa – indipendentemente da ogni ulteriore verifica della definitività della perdita e degli elementi certi e precisi
- la deducibilità della perdita su crediti in presenza di
un accordo di ristrutturazione o qualora il debitore
sia assoggettato a determinate procedure concorsuali, quali:
• il fallimento (R.D. n.267/42, Titolo II);
• la liquidazione coatta amministrativa (R.D.
n.267/42, Titolo V);
• il concordato preventivo (R.D. n.267/42, Titolo III);
• l’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi (D.Lgs. n.270/99).
La circolare n.26/E/13 ha precisato che la disposizione dell’art.101, co.5, del Tuir è applicabile anche alle
perdite su crediti verso debitori esteri.
Pertanto, nel caso in cui il debitore estero sia assoggettato a procedura concorsuale, al fine del riconoscimento della deducibilità della perdita sarà
necessario verificare che la procedura del Paese di
Trattasi di un’assimilazione solo parziale, poiché
per gli accordi e i piani attestati la sopravvenienza attiva è detassata, per espressa previsione
normativa, per la sola parte che eccede le perdite fiscali pregresse e di periodo.
Questo aspetto certamente depotenzia la finalità
di incentivazione anche sotto il profilo fiscale di
questi nuovi istituti poiché l’eventuale riduzione
dei debiti conseguita dal debitore, in caso di accordo o di piano attestato, comporta comunque
la consumazione di perdite fiscali altrimenti utilizzabili.
Appare ancora più complesso il caso in cui vi siano
anche perdite fiscali pregresse che debbano ritenersi in tutto o in parte consumate per effetto della sopravvenienza in questione. L’imponibile andrà
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appartenenza sia assimilabile ad una delle procedure concorsuali elencate nell’art.101, co.5, del Tuir.
to di tali scelte.
Su tale argomento si registra una tiepida apertura da parte dell’Agenzia delle Entrate che, nella
recente circolare n.26/E/13 consente, a determinate condizioni, di poter dedurre la perdita su
crediti anche in annualità diverse da quella in cui
è stata aperta la procedura fallimentare. In altri
termini, secondo le Entrate “…l’individuazione
dell’anno in cui dedurre la perdita su crediti deve
avvenire secondo le ordinarie regole di competenza …”.
Verificarsi degli elementi “certi e precisi”
La peculiarità della scelta del Legislatore è stata
quella di considerare soddisfatti gli elementi certi e
precisi non già al momento della chiusura della procedura concorsuale e in funzione dei suoi esiti (in
deroga a quanto avviene, come già osservato, per il
caso di esecuzione individuale) ma fin da subito, ossia al momento della apertura della procedura concorsuale.
Su questo aspetto si è sviluppata una delle questioni
interpretative più controverse, cioè se tale particolare disciplina inserita nell’art.101, co.5, del Tuir, si
proponga o meno di individuare un criterio di competenza fisso ed inderogabile per la deduzione della
perdita.
Il tema è:
• se la perdita su crediti debba essere dedotta necessariamente nel periodo di imposta di apertura della procedura concorsuale;
• oppure se, viceversa, la norma si limiti a prendere atto di uno status del debitore e a considerare
soddisfatta una condizione di legge per attribuire rilevanza alle perdite, consentendone la deduzione in ragione dell’imputazione a bilancio
anche in periodi di imposta successivi.
In proposito e in particolare sui mezzi di prova della
sussistenza degli elementi certi e precisi sono state
avanzate in dottrina e in giurisprudenza opinioni discordanti.
Per i soggetti Ias/Ifrs che adottano principi contabili
internazionali gli elementi certi e precisi per la deducibilità della perdita su crediti devono ritenersi sussistenti, ai sensi del comma quinto dell’art.105 DPR
n.917/86, in ciascuna delle ipotesi in cui è possibile
effettuare la cancellazione dell’attività finanziaria
iscritta in bilanci e cioè:
• i diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti
dalla stessa scadono;
• l’impresa trasferisce i diritti contrattuali a ricevere i flussi finanziari dell’attività finanziaria, realizzando il sostanziale trasferimento di tutti i rischi
e benefici della proprietà dell’attività finanziaria;
• l’impresa mantiene i diritti contrattuali a ricevere
i flussi finanziari dell’attività finanziaria, ma assume un’obbligazione contrattuale a pagare i flussi
finanziari a uno o più beneficiari, realizzando il
sostanziale trasferimento di tutti i rischi e benefici della proprietà dell’attività finanziaria.
Imputazione a Conto Economico e deduzione della
perdita
Ai fini dell’ammissibilità della deduzione delle perdite su crediti, la dottrina, la prassi e la giurisprudenza sono state sempre unanimi nel ritenere che
deve essere rispettato, come per le altre componenti
negative, il principio di previa imputazione al Conto
Economico di cui all’art.109 del Tuir.
La deduzione delle perdite su crediti verso debitori
assoggettati a fallimento o ad altre procedure concorsuali, secondo la dottrina più accreditata può
avvenire a fronte di rilevazioni di perdite su crediti,
ovvero anche in relazione a componenti rettificative
dei crediti contabilizzate ad altro titolo quali le svalutazioni.
Dello stesso tenore appaiono le argomentazioni
formulate dall’Amministrazione finanziaria nella circolare n.26/E/13, anch’esse orientate a ritenere deducibile la perdita su crediti per ammontare pari a
La soluzione che Assonime ritiene più equilibrata e probabilmente più coerente con le finalità
che il legislatore ha inteso raggiungere con l’espressione secondo cui gli elementi certi e precisi devono ritenersi sussistenti “in ogni caso” è
quella che attribuisce al riconoscimento ex lege
degli elementi certi e precisi, in caso di fallimento o di altre procedure concorsuali, il significato
di rimettere sic et simpliciter la deduzione della
perdita su crediti alle rilevazioni e alle determinazioni di bilancio.
Pertanto, a partire dal momento in cui si considerano soddisfatti i presupposti e i limiti di rilevanza
delle componenti valutative previste dalla disciplina
fiscale, sembra logico che il quantum e il quando di
tali determinazioni venga a dipendere dalle scelte
compiute in bilancio, senza la possibilità di ascrivere
all’Amministrazione finanziaria un potere di sindaca-
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quello imputato a Conto Economico, in particolare
nella misura stimata dal redattore del bilancio sulla
base di un razionale e documentato processo di valutazione conforme ai criteri dettati dai principi contabili adottati.
Rappresentano documenti idonei a dimostrare la
congruità del valore stimato della perdita tutti i
documenti di natura contabile e finanziaria redatti
o omologati da un organo della procedura, quali a
esempio:
• l’inventario redatto dal curatore ex art.87, R.D.
n.267/42;
• il piano del concordato preventivo presentato ai
creditori ex art.160, R.D. n.267/42;
• la situazione patrimoniale redatta dal commissario della liquidazione coatta amministrativa ex
art.205, R.D. n.267/42;
• la relazione del commissario giudiziale nell’amministrazione straordinaria delle grandi imprese
in crisi, art.28, D.Lgs. n.270/99;
• le garanzie reali o personali ovvero assicurative.
riguarda le perdite di natura valutativa iscritte in bilancio e non gli effetti giuridici dell’accordo.
Disciplina transitoria per le omologhe verificatesi
ex post
La nuova disciplina si applica alle perdite che siano
rilevate a partire dal periodo di imposta in corso alla
data della sua entrata in vigore a fronte di accordi
omologati a partire da tale data, ossia in entrambi i
casi, normalmente, dal 2012 (mod. Unico 2013).
Ragioni di coerenza sistematica suggeriscono di considerare deducibili nell’ambito del mod. Unico 2013
anche:
• le svalutazioni o rettifiche di valore effettuate in
esercizi precedenti a quello in corso all’entrata in
vigore del D.L. n.83/12, ove da tale data vengano
conclusi accordi di ristrutturazione;
• le componenti rettificative di crediti rilevate e
non dedotte in passato, qualora il debitore, a
partire dal periodo d’imposta 2012, sia ammesso
ad un accordo di ristrutturazione.
Accordi di ristrutturazione: problematiche
applicative
Normativa
D.L. n.83/12,
Artt.67 e 182-bis L.F.
Artt.88, 101, 106, DPR n.917/86
Il D.L. n.83/12, ha aggiunto gli accordi di ristrutturazione nel novero delle procedure concorsuali riguardate dall’art.101, co.5, del Tuir.
Omologa dell’accordo di ristrutturazione quale dies
a quo per dedurre la perdita
Il momento a partire dal quale possono ritenersi soddisfatti ex lege gli elementi certi e precisi, per quanto
concerne l’accordo di ristrutturazione decorre dalla data di omologazione dell’accordo medesimo. Il
meccanismo applicativo della nuova disciplina segue
le stesse regole già enunciate in sede di ricognizione
delle modalità applicative dell’art.101, co.5 del Tuir
per le altre procedure concorsuali.
Prassi
Circolare n.26/E/13
Circolare n.42/E/10
Circolare Assonime n.15/13
In caso di procedure concorsuali il Legislatore
considera integrati i requisiti di deducibilità “dalla data” della sentenza o del provvedimento di
ammissione alla specifica procedura o del decreto di omologa dell’accordo di ristrutturazione.
L’effetto fiscale matura a prescindere da eventuali effetti esdebitatori in favore del debitore o da eventuali remissioni del debito da parte del creditore.
Creditori che non partecipano all’accordo di ristrutturazione
Tali soggetti vanno soddisfatti per intero e la presunzione di esistenza degli elementi certi e precisi
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