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Deducibilità delle perdite su crediti e proce- dure
FISCALITÀ Deducibilità delle perdite su crediti e procedure concorsuali di Attilio Romano – dottore commercialista, revisore legale, pubblicista Rilevanza fiscale delle perdite su crediti sotto la lente del Legislatore. Il D.L. n.83/12, convertito, con modificazioni, dalla L. n.134/12, ha introdotto innovazioni riguardanti, tra l’altro, la disciplina riguardante il rapporto tra deducibilità delle perdite su crediti e procedure concorsuali. Già Assonime, con circolare n.15 del 13 maggio 2013, aveva segnalato le principali questioni interpretative e le residue criticità applicative. Gli ultimi due paragrafi della circolare n.26/E/13, forniscono chiarimenti sul regime delle perdite su crediti nel caso in cui il debitore è stato ammesso a procedure concorsuali o ha concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti, ovvero quando risultano cancellati dal bilancio di un soggetto Ias adopter in dipendenza di eventi estintivi. Le novità per il debitore stralcio), la norma si applica, in modo analogo tanto per i soggetti Ias adopter che per le imprese non Ias: in entrambi i casi, infatti, il debitore evidenzia contabilmente un provento a Conto Economico che deriva da una riduzione del debito in senso giuridico. Il Legislatore ha introdotto un regime di detassazione della sopravvenuta insussistenza dei debiti conseguente ad: • accordi di ristrutturazione di cui all’art.182-bis L.F.; • piani attestati di risanamento di cui all’art.67, co.3, lett. d) L.F.. Conversione di debiti in capitale Nell’ipotesi di conversione dei debiti in equity, il fatto che il debitore adotti i principi contabili nazionali o gli Ias/Ifrs ha ricadute significative. Separiamo le due situazioni. • Debitore impresa ITA GAAP: il valore nominale del debito, secondo quanto previsto dall’Oic 6 – in tema di ristrutturazione del debito e informativa di bilancio – può essere stornato in diretta contropartita di quanto dovuto per l’emissione delle azioni o quote da assegnare al creditore, ivi compreso l’eventuale sovrapprezzo; • Debitore impresa Ias adopter: in questo caso occorre tener conto delle indicazioni contenute nell’Ifric 19 che ricostruisce l’operazione come una datio in solutum e pertanto, il debito preesistente si considera estinto mediante l’attribuzione di una contropartita non monetaria costituita dagli strumenti rappresentativi del capitale proprio del debitore. Se il fair value di tali strumenti, come normalmente accade, è inferiore al valore nominale del debito estinto, la differenza viene imputata a Conto Economico. Individuazione delle sopravvenienze attive Le modifiche introdotte nell’art.88 del DPR n.917/86, sanciscono che l’effetto esdebitatorio conseguente al ricorso agli accordi di ristrutturazione o ai piani attestati di risanamento non costituisce sopravvenienza attiva tassabile per il debitore e che comporta, tuttavia, una consumazione delle perdite fiscali correnti e di quelle pregresse. Un primo tema che si è posto, sul piano applicativo, è quello dell’individuazione delle sopravvenienze attive soggette alla disciplina in commento. Come noto, gli accordi e i piani possono avere un contenuto assai variegato e nella prospettiva del risanamento dell’impresa e possono prevedere, tra l’altro: • ipotesi di pagamento a stralcio dei debiti; • ipotesi di conversione dei debiti in capitale; • ipotesi di rideterminazione dei termini e delle modalità di pagamento (con riduzione pro futuro del tasso di interesse o con ulteriore dilazione delle rate di restituzione già previste sulla base del tasso di interesse originario). Esaminiamo le singole situazioni. Rideterminazione dei debiti e modalità di pagamento Anche, con riguardo alla terza tipologia di accordi sopra ipotizzata, la distinzione tra imprese Ias e imprese non Ias viene ad assumere analoga importanza. Pagamento a stralcio di debiti Nella prima eventualità, ossia nell’ipotesi di pagamento in misura ridotto con effetto estintivo (c.d. 57 Crisi e Risanamento n.0/13 FISCALITÀ • Soggetti non Ias adopter: questo tipo di rinegoziazione non va rappresentata come una riduzione del debito ma l’impresa si limita a rilevare i minori flussi finanziari futuri al momento in cui essi si manifestano. • Soggetti Ias/Ifrs: se la rinegoziazione comporta modifiche significative rispetto ai termini originari di pagamento, inquadrano l’operazione come una fattispecie di estinzione della passività preesistente mediante l’accensione di una nuova passività. Anche in questo caso, poiché il fair value della nuova passività è normalmente inferiore rispetto al valore residuo della passività estinta (in quanto il debitore spunta condizioni più favorevoli rispetto a quelle preesistenti e di mercato), la differenza costituisce un provento da rilevare a Conto Economico. determinato con le regole ordinarie di compensazione delle perdite pregresse e la detassazione della sopravvenienza opererà dopo aver quantificato l’imponibile con tali regole. Ai sensi dell’art.84 del Tuir per le imprese societarie soggette all’Ires le perdite riportate a nuovo sono compensabili nei limiti dell’80% dell’imponibile. Circa, infine, la decorrenza delle disposizioni è osservato che la detassazione della sopravvenienza attiva derivante dagli accordi di ristrutturazione e dai piani attestati - dovrebbe trovare applicazione in relazione a tutte le sopravvenienze attive correttamente rilevate o rilevabili a partire dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del D.L. n.83/12 (26 giugno 2012), e, dunque, per le imprese con esercizio coincidente con l’anno solare, a partire dal 2012. Consumazione delle perdite pregresse Circa le caratteristiche della nuova disciplina, il tratto essenziale è quello della consumazione delle perdite fiscali correnti e pregresse. Tale aspetto, osserva Assonime nella circolare n.15/13, determina problemi pratici per tutte le imprese, ossia tanto per le imprese Ias che per le imprese non Ias. L’articolo 88 del Tuir prevede, infatti, che non si considerano sopravvenienze attive tassabili le riduzioni dei debiti (c.d. bonus concordatario) che si verificano a seguito di tali procedure. L’intento del D.L. n.83/12, era probabilmente quello di estendere, in qualche misura, questo regime di favore anche agli accordi di ristrutturazione e ai piani attestati di risanamento come da più parti veniva richiesto. Le novità per il creditore Aspetti generali Le novità introdotte per il debitore sono state accompagnate da analoghe modifiche relative alla posizione del creditore, con particolare riguardo alla disciplina relativa alla rilevanza fiscale delle perdite su crediti. Sul versante del creditore, tuttavia, il regime di nuova introduzione non è simmetrico rispetto alle ipotesi relative al debitore. Il D.L. n.83/12, infatti, si è limitato a prendere in considerazione gli accordi di ristrutturazione ex art.82bis della L.F. senza menzionare i piani attestati di risanamento. Sulla base della vigente normativa, è ammessa – indipendentemente da ogni ulteriore verifica della definitività della perdita e degli elementi certi e precisi - la deducibilità della perdita su crediti in presenza di un accordo di ristrutturazione o qualora il debitore sia assoggettato a determinate procedure concorsuali, quali: • il fallimento (R.D. n.267/42, Titolo II); • la liquidazione coatta amministrativa (R.D. n.267/42, Titolo V); • il concordato preventivo (R.D. n.267/42, Titolo III); • l’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi (D.Lgs. n.270/99). La circolare n.26/E/13 ha precisato che la disposizione dell’art.101, co.5, del Tuir è applicabile anche alle perdite su crediti verso debitori esteri. Pertanto, nel caso in cui il debitore estero sia assoggettato a procedura concorsuale, al fine del riconoscimento della deducibilità della perdita sarà necessario verificare che la procedura del Paese di Trattasi di un’assimilazione solo parziale, poiché per gli accordi e i piani attestati la sopravvenienza attiva è detassata, per espressa previsione normativa, per la sola parte che eccede le perdite fiscali pregresse e di periodo. Questo aspetto certamente depotenzia la finalità di incentivazione anche sotto il profilo fiscale di questi nuovi istituti poiché l’eventuale riduzione dei debiti conseguita dal debitore, in caso di accordo o di piano attestato, comporta comunque la consumazione di perdite fiscali altrimenti utilizzabili. Appare ancora più complesso il caso in cui vi siano anche perdite fiscali pregresse che debbano ritenersi in tutto o in parte consumate per effetto della sopravvenienza in questione. L’imponibile andrà 58 Crisi e Risanamento n.0/13 FISCALITÀ appartenenza sia assimilabile ad una delle procedure concorsuali elencate nell’art.101, co.5, del Tuir. to di tali scelte. Su tale argomento si registra una tiepida apertura da parte dell’Agenzia delle Entrate che, nella recente circolare n.26/E/13 consente, a determinate condizioni, di poter dedurre la perdita su crediti anche in annualità diverse da quella in cui è stata aperta la procedura fallimentare. In altri termini, secondo le Entrate “…l’individuazione dell’anno in cui dedurre la perdita su crediti deve avvenire secondo le ordinarie regole di competenza …”. Verificarsi degli elementi “certi e precisi” La peculiarità della scelta del Legislatore è stata quella di considerare soddisfatti gli elementi certi e precisi non già al momento della chiusura della procedura concorsuale e in funzione dei suoi esiti (in deroga a quanto avviene, come già osservato, per il caso di esecuzione individuale) ma fin da subito, ossia al momento della apertura della procedura concorsuale. Su questo aspetto si è sviluppata una delle questioni interpretative più controverse, cioè se tale particolare disciplina inserita nell’art.101, co.5, del Tuir, si proponga o meno di individuare un criterio di competenza fisso ed inderogabile per la deduzione della perdita. Il tema è: • se la perdita su crediti debba essere dedotta necessariamente nel periodo di imposta di apertura della procedura concorsuale; • oppure se, viceversa, la norma si limiti a prendere atto di uno status del debitore e a considerare soddisfatta una condizione di legge per attribuire rilevanza alle perdite, consentendone la deduzione in ragione dell’imputazione a bilancio anche in periodi di imposta successivi. In proposito e in particolare sui mezzi di prova della sussistenza degli elementi certi e precisi sono state avanzate in dottrina e in giurisprudenza opinioni discordanti. Per i soggetti Ias/Ifrs che adottano principi contabili internazionali gli elementi certi e precisi per la deducibilità della perdita su crediti devono ritenersi sussistenti, ai sensi del comma quinto dell’art.105 DPR n.917/86, in ciascuna delle ipotesi in cui è possibile effettuare la cancellazione dell’attività finanziaria iscritta in bilanci e cioè: • i diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dalla stessa scadono; • l’impresa trasferisce i diritti contrattuali a ricevere i flussi finanziari dell’attività finanziaria, realizzando il sostanziale trasferimento di tutti i rischi e benefici della proprietà dell’attività finanziaria; • l’impresa mantiene i diritti contrattuali a ricevere i flussi finanziari dell’attività finanziaria, ma assume un’obbligazione contrattuale a pagare i flussi finanziari a uno o più beneficiari, realizzando il sostanziale trasferimento di tutti i rischi e benefici della proprietà dell’attività finanziaria. Imputazione a Conto Economico e deduzione della perdita Ai fini dell’ammissibilità della deduzione delle perdite su crediti, la dottrina, la prassi e la giurisprudenza sono state sempre unanimi nel ritenere che deve essere rispettato, come per le altre componenti negative, il principio di previa imputazione al Conto Economico di cui all’art.109 del Tuir. La deduzione delle perdite su crediti verso debitori assoggettati a fallimento o ad altre procedure concorsuali, secondo la dottrina più accreditata può avvenire a fronte di rilevazioni di perdite su crediti, ovvero anche in relazione a componenti rettificative dei crediti contabilizzate ad altro titolo quali le svalutazioni. Dello stesso tenore appaiono le argomentazioni formulate dall’Amministrazione finanziaria nella circolare n.26/E/13, anch’esse orientate a ritenere deducibile la perdita su crediti per ammontare pari a La soluzione che Assonime ritiene più equilibrata e probabilmente più coerente con le finalità che il legislatore ha inteso raggiungere con l’espressione secondo cui gli elementi certi e precisi devono ritenersi sussistenti “in ogni caso” è quella che attribuisce al riconoscimento ex lege degli elementi certi e precisi, in caso di fallimento o di altre procedure concorsuali, il significato di rimettere sic et simpliciter la deduzione della perdita su crediti alle rilevazioni e alle determinazioni di bilancio. Pertanto, a partire dal momento in cui si considerano soddisfatti i presupposti e i limiti di rilevanza delle componenti valutative previste dalla disciplina fiscale, sembra logico che il quantum e il quando di tali determinazioni venga a dipendere dalle scelte compiute in bilancio, senza la possibilità di ascrivere all’Amministrazione finanziaria un potere di sindaca- 59 Crisi e Risanamento n.0/13 FISCALITÀ quello imputato a Conto Economico, in particolare nella misura stimata dal redattore del bilancio sulla base di un razionale e documentato processo di valutazione conforme ai criteri dettati dai principi contabili adottati. Rappresentano documenti idonei a dimostrare la congruità del valore stimato della perdita tutti i documenti di natura contabile e finanziaria redatti o omologati da un organo della procedura, quali a esempio: • l’inventario redatto dal curatore ex art.87, R.D. n.267/42; • il piano del concordato preventivo presentato ai creditori ex art.160, R.D. n.267/42; • la situazione patrimoniale redatta dal commissario della liquidazione coatta amministrativa ex art.205, R.D. n.267/42; • la relazione del commissario giudiziale nell’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, art.28, D.Lgs. n.270/99; • le garanzie reali o personali ovvero assicurative. riguarda le perdite di natura valutativa iscritte in bilancio e non gli effetti giuridici dell’accordo. Disciplina transitoria per le omologhe verificatesi ex post La nuova disciplina si applica alle perdite che siano rilevate a partire dal periodo di imposta in corso alla data della sua entrata in vigore a fronte di accordi omologati a partire da tale data, ossia in entrambi i casi, normalmente, dal 2012 (mod. Unico 2013). Ragioni di coerenza sistematica suggeriscono di considerare deducibili nell’ambito del mod. Unico 2013 anche: • le svalutazioni o rettifiche di valore effettuate in esercizi precedenti a quello in corso all’entrata in vigore del D.L. n.83/12, ove da tale data vengano conclusi accordi di ristrutturazione; • le componenti rettificative di crediti rilevate e non dedotte in passato, qualora il debitore, a partire dal periodo d’imposta 2012, sia ammesso ad un accordo di ristrutturazione. Accordi di ristrutturazione: problematiche applicative Normativa D.L. n.83/12, Artt.67 e 182-bis L.F. Artt.88, 101, 106, DPR n.917/86 Il D.L. n.83/12, ha aggiunto gli accordi di ristrutturazione nel novero delle procedure concorsuali riguardate dall’art.101, co.5, del Tuir. Omologa dell’accordo di ristrutturazione quale dies a quo per dedurre la perdita Il momento a partire dal quale possono ritenersi soddisfatti ex lege gli elementi certi e precisi, per quanto concerne l’accordo di ristrutturazione decorre dalla data di omologazione dell’accordo medesimo. Il meccanismo applicativo della nuova disciplina segue le stesse regole già enunciate in sede di ricognizione delle modalità applicative dell’art.101, co.5 del Tuir per le altre procedure concorsuali. Prassi Circolare n.26/E/13 Circolare n.42/E/10 Circolare Assonime n.15/13 In caso di procedure concorsuali il Legislatore considera integrati i requisiti di deducibilità “dalla data” della sentenza o del provvedimento di ammissione alla specifica procedura o del decreto di omologa dell’accordo di ristrutturazione. L’effetto fiscale matura a prescindere da eventuali effetti esdebitatori in favore del debitore o da eventuali remissioni del debito da parte del creditore. Creditori che non partecipano all’accordo di ristrutturazione Tali soggetti vanno soddisfatti per intero e la presunzione di esistenza degli elementi certi e precisi 60 Crisi e Risanamento n.0/13