Perdite d`impresa: riflessi delle recenti modifiche legislative
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Perdite d`impresa: riflessi delle recenti modifiche legislative
Consulenza tributaria Bilancio & Reddito d’impresa Perdite d’impresa: riflessi delle recenti modifiche legislative Per i contribuenti alle prese con la tradizionale stagione dichiarativa non mancano le novità concernenti la disciplina fiscale delle perdite d’impresa. In particolare, i soggetti in regime di esenzione faranno bene a prestare attenzione alle novità introdotte dalla legge finanziaria per il 2007, la cui disciplina è stata recentemente rimodulata, mentre per altri versi è bene serbare memoria delle novità introdotte dalla manovra Visco/Bersani. Per il ritorno al criterio orizzontale di scomputo delle perdite maturate in regime di contabilità semplificata l’appuntamento con il debutto nel Mod. UNICO va invece fissato alla prossima tornata dichiarativa; peraltro, per i contribuenti minori non va trascurato il peculiare status delle perdite maturate nel biennio «2006-2007», che risultano utilizzabili (fino ad esaurimento) applicando le tradizionali regole previste per i soggetti in contabilità ordinaria. a cura di Antonio Mastroberti La legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria per il 2008, in G.U. n. 300 del 28 dicembre 2007), dedica una certa attenzione alla tematica dell’utilizzo e del riporto delle perdite maturate in regime imprenditoriale, stabilendo innanzi tutto un ritorno al criterio di scomputo orizzontale per le perdite prodotte dai soggetti in regime di contabilità semplificata. Inoltre, è stata messa a punto la limitazione al riporto delle perdite da parte dei soggetti in regime di esenzione, introdotta con la legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria per il 2007). Alcuni interessanti risvolti derivano poi dall’applicazione della nuova disciplina degli interessi passivi di cui all’art. 96 del Tuir, che ha comportato la necessità, sempre in risposta a finalità di natura antielusiva, di modificare l’art. 101, comma 6, del Tuir, stabilendo che le perdite attribuite per trasparenza dalle società in nome collettivo ed in accomandita semplice sono utilizzabili solo in abbattimento degli utili attribuiti per trasparenza nei successivi periodi d’imposta dalla stessa società che ha generato le perdite. Ulteriori profili di interesse emergono poi dalle istruzioni al Mod. UNICO 2008, le quali palesano quest’anno con maggiore evidenza l’orientamento dell’A- genzia delle Entrate in merito ai rapporti tra le perdite maturate dal socio ed i redditi imputati dalla società partecipata (trasparente), qualora quest’ultima sia obbligata a dichiarare almeno un reddito pari a quello minimo, ai sensi dell’art. 30, della legge n. 724 del 1994. Analoghe considerazioni valgono in caso di adesione al consolidato da parte di una società che non abbia superato il cosiddetto test di operatività. Con il presente intervento si intende fare il punto della situazione, prendendo le mosse da alcuni brevi cenni alle modifiche apportate con il D.L. n. 223/2006. Manovra Visco/Bersani Con l’art. 36, comma 12, lett. a), del D.L. n. 223 del 2006, il Legislatore, ha introdotto alcuni steccati da rispettare per fruire del riporto illimitato delle perdite, stabilendo che le disposizioni contenute nell’art. 84, comma 2, del Tuir riguardano le perdite maturate nei primi tre periodi d’imposta dalla data di costituzione e si applicano a condizione che le predette perdite si riferiscano ad un attività produttiva effettivamente nuova. La novità si è resa applicabile alle perdite relative ai primi tre periodi d’imposta formatesi a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data del 4 luglio 2006. Con la lett. b), comma 12, art. 36, del menzionato decreto, è stata abrogata la lett. a), comma 3, dell’art. 84 del Tuir, che reca- Azienda & Fisco n. 8/2008 15 Consulenza tributaria va una esimente alla limitazione al riporto delle perdite pregresse, prevista in presenza di ben determinate condizioni, con riferimento a quei casi in cui le partecipazioni risultassero acquisite da società controllate dallo stesso soggetto che controlla il soggetto che riporta le perdite ovvero dal soggetto che controlla il controllante di questi. Pertanto, in presenza delle condizioni previste dal comma terzo dell’art. 84 del Tuir, è stato inibito il riporto delle perdite pregresse anche nel caso di partecipazioni acquisite da parte di un soggetto appartenente al gruppo. Infine, l’art. 35, comma 17, del medesimo decreto, ha integrato la disciplina contenuta nell’art. 172, comma 7, del T.U.I.R., estendendo l’applicazione delle limitazioni ivi contenute, riguardanti l’utilizzo delle perdite maturate dai soggetti che partecipano alla fusione (od alla scissione), anche all’ipotesi in cui sia stata operata la retrodatazione degli effetti fiscali dell’operazione straordinaria. Limiti in caso di opzione per la trasparenza Con l’art. 36, commi 9 (trasparenza intersocietaria) e 10 («piccola trasparenza») del D.L. n. 223 del 2006, è stato limitato l’utilizzo delle perdite fiscali dei soci maturate in periodi d’imposta anteriori all’esercizio dell’opzione con i redditi imputati dalla società partecipata a partire dai periodi di imposta che ini- 16 Azienda & Fisco n. 8/2008 ziano successivamente alla data del 4 luglio 2006. Salvo casi particolari, la prima applicazione di tali disposizioni investe, con tutta evidenza, il periodo d’imposta 2007, e quindi il Mod. UNICO 2008; in tale sede il socio che dispone di perdite pregresse dovrà osservare una doverosa attenzione nell’utilizzare queste ultime a scomputo del proprio reddito d’impresa, che potrebbe essere alimentato anche dai redditi imputati dalla società trasparente. Si prenda in considerazione la seguente esemplificazione, che illustra alcuni effetti della limitazione in esame nel Mod. UNICO 2008, con particolare riferimento al quadro RN (socio). Esempio n. 1 La società Alfa, che ha esercitato l’opzione in relazione al triennio «2006-2008» insieme alle tre società partecipanti, Beta, Gamma e Delta, ha maturato nel corso del periodo d’imposta 2007 un reddito pari a 45.000 euro. La società partecipante Beta presenta perdite prodotte nel periodo d’imposta 2005, riportate in avanti ai sensi dell’art. 84, comma 1, del Tuir, per un importo pari a 20.000 euro, mentre i redditi maturati in proprio (da quadro RF) nel periodo d’imposta 2007, senza cioè considerare la quota di reddito imputata da Alfa, ammontano a 11.000 euro. Ne consegue: — che la società Alfa imputa a Beta una quota di reddito pari a 15.000 euro; — che la società Beta è tenuta a dichiarare un reddito imponibile al netto delle perdite pregresse almeno pari a 15.000 euro (cfr. Tavola 1); — che le perdite pregresse residue non utilizzate da Beta, pari a 9.000 euro, saranno memorizzate nel prospetto di cui al quadro RS. Il ritaglio del quadro RN contenuto nella tavola n. 1 ci offre il destro per evidenziare che quest’anno detto quadro presenta alcune rilevanti novità proprio in relazione alla gestione delle perdite (colonna 1 del rigo RN5 = perdite non compensate), delle quali si dirà oltre. Perdite in regime di contabilità semplificata Con i commi 27 e 28, art. 36, del D.L. n. 223 del 2006, era stato modificato il trattamento fiscale delle perdite maturate dalle imprese in contabilità semplificata, prevedendo l’uniformazione al meccanismo di riporto verticale, proprio delle perdite maturate dalle imprese in regime di contabilità ordinaria, e cioè ad esclusivo scomputo di redditi della stessa specie, con effetti per le perdite ed i redditi realizzati dal periodo d’imposta in corso alla data del 4 luglio 2006 (UNICO 2007). Al riguardo l’art. 1, comma 29, della legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria per il 2008) ripristina sostanzialmente l’originaria Consulenza tributaria versione dell’art. 8 del Tuir, e dunque la possibilità di utilizzare senza particolari limiti le perdite d’impresa in corso d’anno a scomputo del reddito complessivo, che, come è noto, potrebbe essere alimentato anche da redditi di natura diversa da quelli espressi dall’attività imprenditoriale. L’effettivo ritorno in termini fiscali di questa disposizione (e di quella di segno opposto apportata in precedenza) non può che essere valutato da ciascun contribuente avendo a mente la propria situazione reddituale complessiva. Ciò che appare certo è che in vigenza della disposizione in esame non sarà più consentito il riporto in avanti delle perdite maturate in regime di contabilità semplificata; viene dunque meno l’esigenza di memorizzare tali perdite nell’apposito prospetto del quadro RS, nel quale potevano confluire nel biennio «20062007» anche le perdite determinate nel quadro RG, al fine di tenere conto della novità introdotta dal decreto Visco/Bersani. Ai sensi del comma 30, art. 1, della legge n. 244 del 2007, le disposizioni recate dal comma 29 esplicano effetti a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 1º gennaio 2008. Ne dovrebbe derivare una situazione del tutto peculiare per i contribuenti che nel biennio «2006-2007» hanno maturato perdite in regime di impresa, non già utilizzate a scomputo di redditi della stessa specie. Dal periodo d’imposta 2008 è infatti ammesso esclusivamente l’utilizzo in linea orizzontale delle perdite maturate in regime imprenditoriale, ma tale circostanza non dovrebbe ostacolare l’utilizzo in senso verticale delle perdite riportate in avanti nei due anni di vigenza del diverso criterio, le quali conservano a tutti gli effetti la propria rilevanza. Si prenda in considerazione la seguente esemplificazione. Esempio n. 2 Il signor Rossi, imprenditore in regime di contabilità semplifica- ta, ha maturato nel corso del periodo d’imposta 2006 una perdita per un importo pari a 20.000 euro; nel Mod. UNICO 2007-PF tale perdita è stata memorizzata nell’apposito prospetto di cui al quadro RS; nel periodo d’imposta 2007 le cose vanno meglio ed emerge un reddito pari a 10.000 euro, che viene completamente azzerato (ved. la Tavola n. 2 - quadro RG). È evidente, peraltro, che una parte delle perdite «targate» 2006 rimane nella disponibilità del soggetto dichiarante. Si veda la Tavola n. 3. Ne dovrebbe derivare che con riferimento al periodo d’imposta 2008 il signor Rossi può fruire di entrambe le modalità di scomputo delle perdite: — qualora emerga una perdita dal quadro RG, quest’ultima non dev’essere riportata in avanti ma può essere utilizzata a scomputo di eventuali altri redditi emergenti dal quadro RN; l’eccedenza va definitivamente persa (ad esempio, in caso di reddito da fabbrica- TAVOLA N. 1: RITAGLIO DEL QUADRO RN COMPILATO DALLA SOCIETÀ BETA Azienda & Fisco n. 8/2008 17 Consulenza tributaria ti per un importo pari a 5.000 euro e di perdita d’impresa pari a 8.000 euro, il reddito complessivo viene ad azzerarsi e l’eccedenza non può essere riportata in avanti); — qualora il reddito d’impresa 2008 assuma segno positivo, per un importo ad esempio pari a 15.000 euro, il signor Rossi potrà utilizzare le perdite pregresse già memorizzate nel quadro RS di UNICO 2007 in senso verticale (cfr. Tavola n. 2). Contribuenti minimi In caso di adesione al regime dei contribuenti minimi il comma 108, art. 1, della legge finanziaria per il 2008 prevede che: — le perdite fiscali maturate in costanza dell’opzione vanno computate in diminuzione dei redditi d’impresa (o di lavoro autonomo) prodotti nei successivi periodi d’imposta, ma non oltre il quinto, per l’intero importo che trova capienza in essi; — si applicano, ove ne ricorrano le condizioni, le disposizioni dell’ultimo periodo, comma 3, dell’art. 8 del Tuir. In merito l’Agenzia delle Entrate con la circolare 28 gennaio 2008, n. 7/E, ha avuto modo di segnalare che le modifiche apportate all’art. 8 del Tuir con l’art. 1, comma 29, della legge finanziaria per il 2008 non incidono sulle perdite che il contribuente genera nel corso del regime dei contribuenti minimi, rimanendo peraltro ferma, per le perdite prodotte in epoca anteriore all’ingresso nel regime dei contribuenti minimi (da parte di contribuenti in contabilità semplificata), la possibilità di utilizzare quelle riportate dai periodi d’imposta 2006 e 2007. Se, ad esempio, il signor Rossi, avesse prodotto nel corso del 2006 una perdita pari a 8.000 euro, parzialmente utilizzata nel corso del 2007, per un importo pari a 3.000 euro, in caso di adesione al regime dei minimi sin dal 2008 rimarrebbe ferma la possibilità di utilizzare le perdite residue, comunque memorizzate nel prospetto di cui al quadro RS, a scomputo verticale e fino ad integrale concorrenza dei redditi d’impresa determinati nel Mod. UNICO 2009. Perdite imputate da SNC e SAS Con la lett. m), comma 33, art. 1, della legge n. 244 del 2007, il Legislatore ha sostituito il comma sesto dell’art. 101 del Tuir, introducendo TAVOLA N. 2: RITAGLIO DEL QUADRO RG, UNICO 2008 - PF TAVOLA N. 3: PROSPETTO DELLE PERDITE D’IMPRESA NON COMPENSATE NELL’ANNO (UNICO 2008 - PF ) 18 Azienda & Fisco n. 8/2008 Consulenza tributaria un nuovo limite all’utilizzo delle perdite imputate dalle società in nome collettivo od in accomandita semplice. In base alla nuova disposizione, che esplica effetti a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, le perdite attribuite per trasparenza da tali soggetti alle società di capitali sono utilizzabili solo in abbattimento degli utili attribuiti per trasparenza nei successivi cinque periodi d’imposta dalla stessa società che ha generato le perdite. La norma presenta uno spiccato contenuto antielusivo, da ricondurre all’applicazione della nuova disciplina di indeducibilità degli interessi passivi, allocata nell’art. 96 del Tuir; si intende in tal modo evitare che il finanziamento sia contratto, anziché dalla società di capitali (partecipante), dalla società di persone (partecipata), per la quale non si rendono applicabili le regole di cui all’art. 96 del Tuir; attraverso l’imputazione delle perdite maturate dalla partecipata potrebbe quindi essere perseguito l’effetto di rendere nei fatti deducibili in capo alla società di capitali partecipante gli interessi passivi formalmente sostenuti dalla partecipata. In realtà, la disposizione cosı̀ com’è non appare circoscrivibile alla sola finalità appena evidenziata, in quanto non reca alcuna clausola volta a limitarne l’utilizzo nelle sole ipotesi in cui si concretizzino i presupposti elusivi di cui sopra; si rischia, dunque, di mettere nero su bianco un criterio di utilizzo delle perdite imputate dalle SNC e dalle SAS che appare del tutto nuovo e non trova applicazione in altre ipotesi di imputazione per trasparenza di tipo opzionale (intersocietaria), inserendo peraltro un elemento di confusione nella già incerta e tradizionale configurazione dei redditi (e delle perdite) da partecipazione, ai quali viene attribuita, come è noto, una rilevanza del tutto similare alle manifestazioni reddituali direttamente promananti dall’impresa, con la conseguenza che risultati di segno opposto, frutto del combinato disporsi delle manifestazioni reddituali maturate in proprio od a seguito di partecipazione, vengono tradizionalmente ad essere compensati in corso d’anno in dichiarazione. Venendo poi a profili più pratici, potrebbe derivarne che la società di capitali partecipante risulti inibita nell’utilizzo delle perdite imputate per trasparenza sia in abbattimento dei propri redditi d’impresa che a decurtazione dei redditi imputati da altra società partecipata. Si prenda in considerazione la seguente esemplificazione. Esempio n. 3 La società a responsabilità limitata Alfa partecipa nella SNC Beta e nella SPA Gamma; nel secondo caso è stata esercitata l’opzione per la trasparenza fiscale di cui all’art. 115 del Tuir, insieme agli altri soci, con effetti in relazione al triennio «20072009». Per l’anno 2008 la società Alfa produce un reddito pari a 20.000 euro e riceve dalle partecipate Beta e Gamma, rispettivamente, una quota di perdita pari a 10.000 euro ed una quota di reddito pari a 8.000 euro. Tradizionalmente, fuori da ipotesi particolari, il risultato che dovrebbe emergere nel complesso dal quadro RF risulta pari a 18.000 euro. Ferma restando gli eventuali chiarimenti che verranno, applicando invece alla lettera la nuova limitazione di cui trattasi potrebbe derivarne: 1. che la società Alfa sarebbe tenuta a dichiarare un reddito pari a 30.000 euro, comprensivo anche del reddito connesso alla partecipazione in Gamma; 2. che la stessa non potrebbe utilizzare in alcun modo nel Mod. UNICO 2009 le perdite imputate da Beta, destinate ad essere memorizzate nel quadro RS (ciascuna perdita di tale specie dovrebbe dunque essere «targata» anche con un codice fiscale del soggetto che l’ha imputata); 3. che Alfa potrebbe utilizzare tali perdite solo (e se) fino a concorrenza dell’imputazione di redditi da parte della medesima società partecipata (Gamma) nei periodi d’imposta successivi, con il corollario che se tale evento non matura entro i cinque anni successivi, le perdite in questione sarebbero destinate ad essere definitivamente private dei loro effetti. Azienda & Fisco n. 8/2008 19 Consulenza tributaria Peraltro, è da ritenere che in caso di operazioni straordinarie (ad esempio, in caso di incorporazione della società che ha prodotto la perdita) la possibilità di scomputare le perdite in questione venga salvaguardata «in capo» al soggetto che subentra nelle posizioni della società partecipata. Perdite e reddito esente La legge finanziaria per il 2007 (più esattamente, il comma 72, art. 1) aveva inserito due nuovi periodi nell’art. 84, comma 1, del Tuir, volti da un lato a limitare il riporto delle perdite pregresse in caso di esenzione totale o parziale del reddito, in misura proporzionalmente corrispondente alla quota di esenzione, e, da un altro, ad accordare detto riporto, nei casi di esenzione dell’utile, solo per l’ammontare che eccede l’utile che non ha concorso alla formazione del reddito negli esercizi precedenti. Al riguardo, il fatto che la disposizione appena richiamata facesse riferimento esclusivamente al riporto della perdita poneva non trascurabili problematiche di coordinamento, talché il Legislatore della manovra per il 2008 ha ritenuto di modificare le proprie previsioni ab origine, con particolare riferimento all’eventuale fruizione di un regime di parziale o totale detassazione del reddito (secondo periodo, art. 84 del Tuir, che è stato soppresso). La decorrenza delle disposizioni contenute nelle lett. f) e g), 20 Azienda & Fisco n. 8/2008 comma 33, art. 1, della legge n. 244 del 2007 prende infatti il via dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2007 (UNICO 2008). In pratica, con il più recente intervento si è compreso che la nuova limitazione in esame doveva essere riferita non già alle perdite riportate (art. 84 del Tuir) ma alla normativa che regolamenta la determinazione del reddito complessivo delle società di capitali. In base alla disposizione attualmente contenuta nell’art. 83 del Tuir, «In caso di attività che fruiscono di regimi di parziale o totale detassazione del reddito, le relative perdite fiscali assumono rilevanza nella misura in cui assumerebbero rilevanza i risultati positivi. L’operazione è dunque volta ad incidere, in misura più appropriata, sulla determinazione del reddito complessivo del contribuente, e non solo sul riporto delle perdite. Diversamente, è appena il caso di segnalare, si presenterebbero non poche problematiche di coordinamento, ad esempio con riferimento a quei soggetti che, anziché memorizzare (e dunque riportare) le perdite in questione, provvedono di anno in anno ad imputarle ai propri soci, ad esempio per effetto dell’opzione per la trasparenza fiscale, oppure a seguito dell’opzione per la tassazione di gruppo. In tutte queste ipotesi il soggetto in regime di parziale esenzione non «passa» per l’art. 84 del Tuir e, dunque, l’applicazione del limite in questione risulterebbe del tutto sperequata, emergendo difformità ed irrazionalità peraltro efficacemente segnalate nella stessa relazione illustrativa al Provvedimento in esame, secondo cui la penultima versione dell’art. 84 del Tuir poteva fare sorgere il dubbio che la norma si applicasse solo in sede di riporto delle perdite e non anche sul risultato di esercizio, e cioè in modo «asimmetrico»; in quest’ultima sede è stato peraltro segnalato che la decurtazione delle perdite opera ab origine, sul risultato di esercizio, e quindi, sia sulle perdite di esercizio eventualmente da utilizzare in compensazione nel medesimo periodo di imposta su altri redditi, sia, a maggior ragione, sul riporto a nuovo delle perdite. Rimangono invece cosı̀ com’erano state introdotte dalla legge finanziaria per il 2007 le disposizioni previste per i casi di esenzione dell’utile, per cui attualmente nel comma primo, art. 84 del Tuir, è previsto che «Per i soggetti che fruiscono di un esenzione dell’utile la perdita è riportabile per l’ammontare che eccede l’utile che non ha concorso alla formazione del reddito negli esercizi precedenti». Pertanto, le società cooperative che beneficiano di una esenzione di una quota di utile destinata a riserva indivisibile dovranno con tutta probabilità conservare memoria degli utili che non hanno concorso alla formazione del reddito, al fine di verificare la quota parte di perdite maturate nei periodi d’imposta successivi, che non risulta ri- Consulenza tributaria portabile ai sensi dell’art. 84, comma 1, del Tuir. Perdita e reddito minimo Con la circolare 4 maggio 2007, n. 25/E, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che nel caso in cui il contribuente partecipi in una società in nome collettivo od in una società in accomandita semplice (analoghe considerazioni valgono in caso di partecipazione in una SRL trasparente) l’obbligo di dichiarare almeno un reddito pari a quello minimo e la limitazione all’utilizzo delle perdite degli esercizi precedenti (computabili in diminuzione soltanto della parte di reddito dichiarato eccedente quello imponibile minimo) riguarda tutte le perdite di esercizi precedenti indistintamente risultanti nel modello di dichiarazione. La limitazione all’utilizzo in compensazione trova applicazione anche con riferimento a tutte le perdite (pregresse e di periodo) del socio persona fisica. Tra queste ultime sono comprese tutte le perdite conseguite dal socio ed anche quelle rivenienti dall’attività imprenditoriale eventualmente esercitata in forma individuale, nonché quelle ricevute per trasparenza da società dallo stesso partecipate. Da una prima lettura delle istruzioni poste a corredo del Mod. UNICO 2008 quest’anno occorre dunque fare molta attenzione anche ai profili dichiarativi della questione, essendo state disseminate un po’ in tutti i modelli dichiarativi, ed anche nel Mod. CNM, nuove colonne volte ad ospitare da un lato il reddito minimo al di sotto del quale il contribuente non può scendere al momento di determinare il proprio reddito, nonché una nuova colonna denominata «Perdite non compensate». È evidente, peraltro, che le ipotesi «chiave» sono quelle in cui il soggetto dichiarante presenta partecipazioni in una società non operativa, che oltre ad imputare una quota parte di reddito imponibile trasferisce anche una quota di reddito minimo (non sempre i due valori coincidono), che deve comunque essere dichiarata dal socio, anche se quest’ultimo produce in proprio perdite d’impresa anche significative. Analoghe considerazioni valgono per la fiscal unit, per la quale avremo modo di registrare la presenza di una vera e propria franchigia di gruppo da rispettare in ogni caso, e l’eventuale presenza di perdite non compensate per effetto dell’applicazione della disciplina recata dall’art. 30 della legge n. 724 del 1994. Facendo riferimento al Mod. UNICO 2008-SC, nel caso in cui non sia stato superato il test di operatività la società trasparente potrebbe imputare, oltre al reddito effettivo, anche una quota parte del proprio reddito minimo, calcolato ai sensi dell’art. 30 della legge n. 724 del 1994, ed è noto che tali informazioni servono anche nell’ipotesi in cui il soggetto partecipante disponga di perdite pregresse, utilizza- bili solo fino a concorrenza dell’eccedenza tra il reddito effettivamente dichiarato e quello minimo. La società partecipante è pertanto tenuta innanzi tutto a memorizzare nel quadro RF anche tale dato, e ciò avviene nel rigo RF61, colonna 3. Qualora sia stata utilizzata tale colonna, l’importo da indicare nel rigo RF63 colonna 2 (reddito al lordo delle erogazioni liberali) non può dunque risultare inferiore al «reddito minimo» e potrebbe rendersi necessario compilare la colonna 1 del rigo RF63 (perdite non compensate), che «ospita» l’eventuale eccedenza di perdite d’impresa non compensate per effetto dell’applicazione della disciplina delle società non operative, calcolata nel seguente modo: RF62 colonna 3 - (RF60 + RF61 colonna 4 RF63 colonna 2). Tale perdita rimane comunque utilizzabile in diminuzione degli altri redditi d’impresa, e, per la parte non utilizzata in questo modo, può essere riportata nel quadro RS. Mod. CNM: perdita e reddito minimo Nella sezione I del quadro NF è stata inserita, quest’anno, la colonna 3, per indicare l’importo del «reddito minimo» eventualmente trasferito al gruppo da parte di ciascuna consolidata. Si tratta della quota, riferita al reddito indicato in colonna 2, di reddito «minimo» proprio o deri- Azienda & Fisco n. 8/2008 21 Consulenza tributaria vante da partecipazioni in società considerate non operative ai sensi dell’art. 30 della legge n. 724 del 1994, come evidenziato da ciascuna consolidata nel quadro GN, rigo GN6 colonna 1 (UNICO 2008 SC). Nel caso in cui la società consolidata, a seguito dell’applicazione della disciplina sulle società non operative, si trovi nella situazione di dover attribuire al consolidato, sia un reddito minimo che una perdita, vanno quindi compilati due distinti righi. Nel rigo NF7 gli importi di cui alla nuova colonna 3 si sommano, delineandosi un vero e proprio «reddito minimo di gruppo», e fa la sua apparizione, anche in questo caso, la nuova colonna 1, deputata ad ospitare le perdite trasferite al consolidato ma non compensate per effetto dell’applicazione della disciplina prevista dall’art. 30 della legge n. 724 del 1994 in sede di gruppo consolidato. Nel rispetto della disciplina delle società di comodo, infatti, la società consolidante all’atto della determinazione del reddito complessivo globale non può utilizzare le perdite attribuite dalle società partecipanti al consolidato a scomputo del «reddito minimo di gruppo» indicato in colonna 3 del rigo NF7. Se risulta quindi compilata la colonna 3 del rigo NF7 nella colonna 1 va indicato, solo se positivo, il risultato della seguente somma algebrica: (NF7 col. 3 - NF7 col. 2), mentre in colonna 4 del rigo NF7 deve essere indicato il maggiore tra l’importo di colonna 2 del rigo NF7 e 22 Azienda & Fisco n. 8/2008 l’importo indicato nella colonna 3 del medesimo rigo. L’importo indicato in colonna 4 del rigo NF7 (reddito o perdita complessivo) va quindi sommato all’importo relativo al totale delle eventuali rettifiche di consolidamento (rigo NF11). Nel caso in cui risulti compilata la colonna 3 del rigo NF7 (reddito minimo globale), nella colonna 2 di rigo NF12 (reddito complessivo del gruppo), deve essere indicato il maggiore tra il risultato della seguente somma algebrica: (NF7 col. 4 + NF11 - NF7 col. 1) e l’importo di colonna 3 del rigo NF7. Nella, colonna 1 del rigo NF12 vanno indicate le eventuali perdite non compensate, da riportare nel quadro CS, essendo utilizzabili negli anni a venire. Tali perdite si ottengono applicando la seguente somma algebrica: NF7 col. 3 - (NF7 col. 4 + NF11 - NF7 col. 1). Tale importo va indicato solo se il risultato è positivo. Conclusioni Anche quest’anno le novità non mancano in materia di utilizzo e riporto delle perdite d’impresa. Con il presente intervento si è inteso fare il punto della situazione, segnalando sia alcune novità il cui impatto si farà sentire già nel Mod. UNICO 2008 (ad esempio, le limitazioni previste in caso di regime di esenzione del reddito o quelle introdotte in materia di trasparenza fiscale), sia altre disposizioni i cui ef- fetti sono previsti solo a decorrere dal periodo d’imposta 2008 (UNICO 2009); è il caso, in particolare, del ritorno alla modalità di utilizzo orizzontale delle perdite maturate in regime di contabilità semplificata, per le quali è stata anche evidenziata la singolare situazione delle perdite residue maturate nel biennio «20062007», potenzialmente utilizzabili fino ad esaurimento in senso verticale anche in vigenza del nuovo criterio introdotto dalla legge finanziaria per il 2008. Da ultimo, si è fatto cenno, a cagione della sensibile rilevanza che tale disciplina recata dall’art. 30, della legge n. 724 del 1994 ha acquisito al momento di compilare la dichiarazione dei redditi, anche ai riflessi in materia di utilizzo e riporto delle perdite cagionati dalla necessità per il contribuente di rispettare il cosiddetto «reddito minimo». Si tratta, sostanzialmente, di novità di natura prettamente dichiarativa, per certi versi diretta promanazione delle prese di posizione espresse dall’Agenzia delle Entrate nel corso del periodo d’imposta 2007. Le poche righe dedicate a tale argomento, che meriterebbe un analisi a parte, danno conto dell’estrema complessità della materia, che tuttavia riverbera i suoi effetti finanche in sede di determinazione del reddito globale del gruppo consolidato, laddove quest’anno viene individuato un vero e proprio reddito minimo della fiscal unit. Va salutata, infine, con favore, la correzione in corso d’opera alla Consulenza tributaria disciplina tesa a limitare l’utilizzo delle perdite in misura simmetrica rispetto alle modalità di tassazione dei componenti positivi in caso di fruizione di regimi di esenzione. Il riferimento al riporto delle perdite (art. 84) generava infatti non poche disso- nanze, con particolare riferimento ai casi in cui le stesse vengono trasferite (ai soci od alla fiscal unit). Peraltro, non tutte le perplessità avanzate a suo tempo da chi scrive sembrano aver trovato una adeguata risoluzione. Il riferimento è, ad esempio, alle mo- dalità di convivenza del limite in questione con il disposto di cui all’art. 7, comma 2, del D.M. 23 aprile 2004, ed in particolare all’esigenza di riparametrare in questo caso anche la quota di patrimonio netto riferibile a ciascun socio. Azienda & Fisco n. 8/2008 23