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Definizione termini: Rischio, Pericolo, Danno

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Definizione termini: Rischio, Pericolo, Danno
Definizione termini: Rischio, Pericolo, Danno
PERICOLO: proprietà intrinseca di un fattore (attrezzature, sostanze, pratiche di lavoro
ecc.) di poter causare danni
RISCHIO: è la probabilità che si verifichino eventi che producano danni a persone o cose
(ad es. un incendio, un crollo, etc.), per effetto di una fonte (pericolo)
Esso è definito dal prodotto della frequenza di accadimento e della gravità delle
conseguenze (magnitudo)
DANNO: “lesione fisica alla persona come conseguenza diretta o indiretta di esposizione
al pericolo”
RISCHIO (dimensione del)
“Combinazione della probabilità di un evento dannoso e della entità delle sue
conseguenze”
(UNI 11230)
“Probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o
di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione”
(D. Lgs. 9 aprile 2008 , n. 81)
CLASSIFICAZIONE DEI RISCHI:
• RISCHI ELIMINABILI: Es: rinunciare ad utilizzare determinate sostanze pericolose,
o loro sostituzione con sostanze che lo sono meno
• RISCHI RIDUCIBILI: Es: delimitazione delle aree di accesso a zone pericolose,
confinamento di processi chimici
• RISCHI RITENIBILI: L’ente rinuncia a qualsiasi intervento assumendosi l’onere
delle eventuali conseguenze del verificarsi dell’evento dannoso
• RISCHI TRASFERIBILI: Ricorso a coperture assicurative
Dal punto di vista della tipologia del pericolo:
RISCHI CONVENZIONALI
RISCHI SPECIFICI
RISCHI DA CARENZA ORGANIZZATIVA
RISCHI CONVENZIONALI
“Legati alle strutture e agli impianti, sono generalmente più noti in quanto presenti nella
totalità degli ambienti di lavoro”
Esempi di rischi convenzionali:
• impianti elettrici, termici e tecnologici
• stato delle strutture
• barriere architettoniche
RISCHI SPECIFICI
“Legati alla presenza di specifici agenti fisici, chimici, biologici”
Esempi di rischi specifici:
a) agenti fisici: rumore, vibrazioni, radiazioni
b) agenti chimici: vapori, fumi, liquidi, gas
RISCHI DA CARENZA ORGANIZZATIVA
“Derivano da una inefficiente organizzazione del lavoro, sia in termini gestionali, sia in
termini metodologici, sia in termini operativi”
Esempi sono costituiti da:
• mancanza o inefficacia di procedure interne
• scarso coinvolgimento dei dipendenti a tutti i livelli
• carenza metodologica
• non chiare attribuzioni di responsabilità
• insufficiente informazione e formazione
LA STIMA DEL RISCHIO
“La stima è finalizzata alla attribuzione dei valori alla dimensione del rischio”
La stima qualitativa dell’entità del rischio è concettualmente basata sulla valutazione di
due elementi:
• probabilità del verificarsi di un evento dannoso
• magnitudo delle conseguenze (entità del danno)
e sul “giudizio esperto” legato a:
• grado di conoscenza
• qualità delle informazioni
STIMA DEL RISCHIOLLA STIM
Esempio di definizione di scale di valutazione qualitative:
A DEL RISCHIO
PROBABILITA’
MAGNITUDO
Bassissima
Trascurabile
Medio-bassa
Modesta
Medio-alta
Notevole
Elevata
Ingente
CONSEGUENZE
Infortunio: evento dannoso che si verifica in occasione di lavoro per una causa violenta e
che pregiudicano, temporaneamente o permanentemente, la capacità lavorativa.
Malattie professionali: alterazione dello stato di salute di un lavoratore originata da cause
inerenti allo svolgimento della prestazione di lavoro.
Obblighi del datore di lavoro
FORMAZIONE
Processo educativo attraverso il quale il datore di lavoro fornisce una formazione
sufficiente ed adeguata sul tipo di produzione nonché sulla sicurezza sul lavoro individuale
e collettiva all’interno dell’ambiente di lavoro con particolare riguardo ai rischi esistenti, ai
possibili danni che ne possono derivare e sulle misure per gestire i rischi. La formazione è
obbligatoria in occasione della costituzione del rapporto di lavoro o dell'inizio
dell'utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro, del trasferimento o
cambiamento di mansioni, della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove
tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi. Essa deve essere periodicamente
ripetuta in relazione all'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi (art. 37, comma
6) Gli adempienti obbligatori in materia di formazione sono definiti dall’art. 37 e possono
essere ricondotti a quattro diverse aree:
• Area formazione di base: tutti i lavoratori, suddivisi in base ai rischi delle diverse
mansioni, devono essere adeguatamente formati all’atto di assunzione,
trasferimento e cambio mansioni;
• Area formazione delle figure di sistema: le figure individuate dall’impresa nel proprio
organigramma in materia di sicurezza (dirigente, preposto, responsabile e addetto
del servizio di prevenzione e protezione, addetto alla prevenzione incendi ed
evacuazione, primo soccorso, rappresentante dei lavoratori per la sicurezza)
dovranno ricevere una specifica formazione e, quando previsto, un aggiornamento,
rispetto al ruolo ricoperto;
• Area formazione rischi specifici: ogni lavoratore adibito a mansioni che comportino
rischi specifici, deve essere adeguatamente formato e addestrato;
• Area formazione macchine e attrezzature: i lavoratori che devono condurre
macchine particolari (ad esempio movimento terra, gru, piattaforme di lavoro
elevabili, etc.) devono ricevere un’apposita formazione.
INFORMAZIONE
Può essere intesa come la trasmissione di conoscenze da un soggetto ad un altro. Il testo
unico definisce l’informazione come il “complesso delle attività dirette a fornire conoscenze
utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro”.
Oggetto dell’informazione devono essere:
• i nominativi delle figure di sistema
• gli specifici rischi aziendali
• le procedure di primo soccorso
• le procedure antincendio
• Misure e accorgimenti per prevenzione e protezione
• Pericoli per uso sostanze pericolose
• Procedure di pronto soccorso e antincendio
• I nominativi del RSPP e del medico competente
Rischi sulla sicurezza individuale e collettiva Risulta evidente, quindi, che tale obbligo
deve essere effettuato direttamente dal datore di lavoro (o da un suo delegato) ed essere
progettato in base alla specifica azienda. A differenza della formazione, non è necessario
che l’informazione avvenga in aule, attraverso dispense, slide, etc. Ad esempio, per
informare i lavoratori dei nominativi delle figure aziendali relative alla sicurezza (RLS,
RSPP, ASPP, etc.), può essere sufficiente la consegna di un documento contenente le
informazioni necessarie.
ADDESTRAMENTO
Complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l'uso corretto di attrezzature,
macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di
lavoro. Esso è caratterizzato per il carattere eminentemente pratico, finalizzato a
trasmettere l’uso corretto di dispositivi quali attrezzature e macchine e deve
necessariamente prevedere una fase esercitativa sugli specifici dispositivi (DPI, macchine,
attrezzature, ecc.).
Esempio:
• •Attrezzature da lavoro
• •Uso dei D.P.I.
• •Protezione da agenti chimici
DOCUMENTI OBBLIGATORI D.Lgs 81/2008
DOCUMENTO DI VALUTAZIONE RISCHI
Il Documento elenca tutte le situazioni di rischio presenti in azienda/scuola. Contiene tutte
le procedure per l’attuazione di misure di prevenzione e protezione da attivare ed i ruoli di
chi deve realizzarle; redatto su carta o elettronicamente deve avere una data certa.
Compito inderogabile del datore di lavoro, viene trattato negli articoli 17 e 28 del Testo
Unico. Collaborano alla stesura del documento: il MEDICO COMPETENTE, RSPP, RLS.
Deve contenere:
• una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante
l’attività lavorativa, nonché i criteri adottati per la valutazione stessa;
• l’indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di
protezione individuali adottati;
• l’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure di sicurezza e dei
soggetti incaricati in possesso di adeguate competenze e poteri;
• l’indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e
protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale
e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
• l’individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi
specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica
esperienza, adeguata formazione e addestramento;
Allegati al DVR: Il Piano di Emergenza e Piano di Evacuazione
PIANO D’EMERGENZA
Il Piano di Emergenza, abbinato alle specifiche planimetrie esposte nel luogo di lavoro,
contiene elementi sintetici comportamentali che ogni lavoratore deve porre in atto ed
elementi comportamentali che ogni addetto all’emergenza deve mettere in atto.
Si tratta di un elaborato sintetico al fine di risultare immediatamente comprensibile a tutti i
lavoratori.
Il presente elaborato deve essere messo a disposizione di tutti i lavoratori.
ll Piano di Emergenza Interno deriva dall'analisi degli eventi incidentali che si possono
verificare, cioè in sostanza dalla valutazione di rischio richiesta dagli artt. 17,18,28 e 29 del
D. Lgs. 81/08. A seguito di tale analisi sono state pianificate le operazioni che ogni singolo
lavoratore dovrà svolgere per ridurre al minimo le conseguenze derivanti da eventi
incidentali.
Obiettivi:
Affrontare l’emergenza fin dal primo insorgere per contenerne gli effetti e riportare
rapidamente la situazione in condizioni di normale esercizio; pianificare le azioni
necessarie per proteggere sia il personale sia le persone del pubblico; proteggere nel
modo migliore i beni e le strutture.
Contenuti del Piano:
Il piano contiene nei dettagli:
a) le azioni che i lavoratori devono mettere in atto in caso di emergenza
b) le procedure per l’evacuazione del luogo di lavoro
c) le disposizioni per chiedere l’intervento dei Vigili del Fuoco o dell’ambulanza e fornire le
necessarie informazioni al loro arrivo
d) le specifiche misure per assistere le persone disabili
e) l’identificazione di un adeguato numero di persone incaricate di sovrintendere e
controllare l'attuazione delle procedure previste.
Criteri:
a) le caratteristiche dei luoghi con particolare riferimento alle vie di esodo
b) il sistema di rivelazione e di allarme incendio
c) il numero delle persone presenti e la loro ubicazione
d) i lavoratori esposti a rischi particolari
e) il numero di addetti all'attuazione ed al controllo del piano, nonché all'assistenza per
l'evacuazione (addetti alla gestione delle emergenze, evacuazione, lotta antincendio,
primo soccorso)
f) il livello di informazione e formazione fornito ai lavoratori.
Planimetrie:
Il piano include le planimetrie nelle quali sono riportati:
a) le caratteristiche del luogo con particolare riferimento alla destinazione delle varie
aree e alle vie di esodo
b) il tipo e l’ubicazione degli impianti di estinzione
c) l’ubicazione di cabine elettriche, gruppi di continuità, depositi di materiale
pericoloso,
d) ecc.
Gestione del documento
Il Piano di Emergenza verrà custodito all’interno del Centro e tenuto a disposizione per la
consultazione dei lavoratori, degli organi di vigilanza, di eventuali aziende e/o ditte esterne
che operano all’interno. Le procedure di emergenza descritte nel suddetto documento
dovranno essere illustrate ai dipendenti in occasione delle esercitazioni di simulazione
incendio e per la prova generale di evacuazione.
Il documento dovrà essere aggiornato a seguito di variazioni dei fattori assunti per la
redazione dello stesso, quali configurazione degli ambienti, integrazione e/o variazione dei
soggetti deputati alla gestione delle emergenze, ecc. Contestualmente alle modifiche e/o
aggiornamenti del suddetto documento, dovrà essere organizzata una riunione in cui
illustrare ai dipendenti le procedure di emergenza ed effettuare la prova d’esodo.
Aggiornamento del piano
Il piano verrà aggiornato ogni qualvolta necessario e verrà trattato nelle riunioni periodiche
previste dalla normativa
PIANO DI EVACUAZIONE
E’ l’insieme delle procedure da seguire e delle planimetrie che illustrano le vie di esodo
dall’edificio in caso di emergenza.
L’emergenza non sempre comporta l’evacuazione dell’edificio
Prove di evacuazione
Il DM Interno 26.8.92 impone di organizzare una prova d’evacuazione almeno due volte
all’anno, con lo scopo di verificare la pratica attuazione delle procedure di esodo e di primo
intervento previste dal Piano. Il DM Interno 10.3.98 integra questa norma specifica per la
scuola introducendo per i componenti della squadra antincendio l’obbligo di effettuare
almeno un’esercitazione antincendio all’anno. Queste esercitazioni possono coincidere
con le prove d’evacuazione previste dal DM Interno 26.8.92, purché i componenti della
squadra antincendio vi partecipino tutti e abbiano compiti specifici, in relazione alle
necessità del caso (intercettazione, anche simulata, dei flussi energetici,
accompagnamento alla zona di raccolta degli ospiti o delle persone disabili, chiamata
simulata ai Vigili del fuoco, controllo delle presenze nella zona di raccolta, ecc.). Se il
Piano antincendio prevede esplicitamente la possibilità che i componenti della Squadra
siano chiamati, all’occorrenza e quando presenti a scuola, ad intervenire su un principio
d’incendio, è bene che tutti i componenti della squadra partecipino a specifiche e regolari
prove di spegnimento fuoco
Compiti del SPP relativi alla realizzazione del Piano d’evacuazione
La realizzazione del Piano d’evacuazione richiede una serie di tappe, nell’ambito delle
quali il SPP, con il coinvolgimento e la collaborazione di altre figure, deve svolgere una
serie di azioni:
1. Formulazione e organizzazione del Piano
• definire con il DS o con i referenti di plesso e con i coordinatori PS e antincendio i
criteri ed i requisiti del Piano, le modalità per organizzare le prove d’evacuazione e
l’informazione di lavoratori, allievi e ospiti
• definire le informazioni da acquisire relative all’edificio
• definire con la Segreteria/Ufficio Tecnico le modalità per acquisire e allestire la
segnaletica e l’informazione grafica del Piano
2. Informazione del personale e degli allievi sull’organizzazione dell’evacuazione
• organizzare, in collaborazione con il coordinatore antincendio e il RLS, iniziative di
informazione dei lavoratori sul Piano di evacuazione, tramite circolari,
comunicazioni durante gli incontri collegiali, manifesti, ecc
• Predisporre con docenti coordinatori di classe un sistema di in formazione degli
allievi sul Piano di evacuazione e l’eventuale loro coinvolgimento come osservatori
in corso di simulazione
3. Formalizzazione del Piano
• consultare il RLS
• ottenere l’approvazione del DS
• inserire il Piano tra i documenti sulla sicurezza formalmente riconosciuti all’interno
dell’istituto
4. Monitoraggio e valutazione delle procedure di controllo
• organizzare il monitoraggio dell’applicazione delle procedure stabilite
• valutare ed eventualmente correggere le procedure
DUVRI: Documento unico per la valutazione dei rischi da
interferenze
Introdotto dall’art. 26 del Testo unico, dev’essere redatto quando, per lavori di
manutenzione o di impianto di cantieri temporanei, interviene una impresa esterna all’unità
produttiva. La stesura di questo documento è a carico dell’azienda committente, sia
pubblica che privata, la quale è tenuta, prima dell’inizio dei lavori, a contattare il proprio
fornitore per la presa visione dei rischi riportati sul DUVRI; il documento dovrà essere
riconsegnato e vistato per accettazione e allegato al contratto d’appalto.
Art. 26 del D.Lgs 81/2008, comma 3, riporta:
« Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al
comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure
adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da
interferenze. »
Finalità:
• Valutare i rischi dovuti alle due diverse attività (esempio: uso di sostanze
pericolose, manomissione, intralcio delle vie di fuga)
• Indicare le misure adottate per eliminare i rischi da interferenza
• Indicare le misure adottate per ridurre al minimo i rischi non eliminabili
• Accertare che l’azienda incaricata dei lavori sia in regola con le posizioni
assicurative INAIL
ATTIVITA’ DI VIGILANZA:
L’attività di vigilanza nel campo della prevenzione è affidata:
• All’Azienda Sanitaria Locale per il territorio
• Al Ministero dello sviluppo economico per il settore minerario;
• Alle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano per le industrie estrattive
di seconda categoria e le acque minerali e termali;
• Al Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco;
DOCUMENTO ALLEGATO
Articolo 17 - Obblighi del datore di lavoro non delegabili
1. Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività:
a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto
dall’articolo 28;
(per il datore di lavoro ammenda da 2.000 a 4.000 euro in assenza degli elementi di cui
all’articolo 28, comma 2, lettere b),c) o d), o senza le modalità di cui all’articolo 29, commi
2 e 3)(ammenda da 1.000 a 2.000 Euro in assenza degli elementi di cui all’articolo 28,
comma 2, lettere a) primo periodo ed f)
b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi; (per
il datore di lavoro arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro)
SEZIONE II - VALUTAZIONE DEI RISCHI
Articolo 28 - Oggetto della valutazione dei rischi
1. La valutazione di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), anche nella scelta delle
attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché
nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza
e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di D.lgs. 9 aprile
2008, n.81 integrato con il Decreto legislativo n. 106/2009 lavoratori esposti a rischi
particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i
contenuti dell’accordo europeo dell’8 ottobre 2004 , e quelli riguardanti le lavoratrici
in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo
2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all’età, alla
provenienza da altri Paesi. “e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale
attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro”.“1-bis. La valutazione dello stress
lavoro-correlato di cui al comma 1 é effettuata nel rispetto delle indicazioni di cui
all’articolo 6, comma 8, lettera m-quater), e il relativo obbligo decorre dalla
elaborazione delle predette indicazioni e comunque, anche in difetto di tale
elaborazione, a fare data dal 1° agosto 2010.”
2. Il documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), redatto a conclusione della
valutazione, “può essere tenuto, nel rispetto delle previsioni di cui all’articolo 53, su
supporto informatico e “[deve avere data certa] “deve essere munito anche tramite
le procedure applicabili ai supporti informatici di cui all’articolo 53, di data certa o
attestata dalla sottoscrizione del documento medesimo da parte del datore di
lavoro, nonché, ai soli fini della prova della data, dalla sottoscrizione del
responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei
a)
b)
c)
d)
e)
f)
lavoratori per la sicurezza o del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
territoriale e del medico competente, ove nominato,” e contenere:
una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante
l’attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione
stessa; (ammenda da 1.000 a 2.000 euro in assenza degli elementi di cui all’articolo
28, comma 2, lettere a) primo periodo ed f) “La scelta dei criteri di redazione del
documento è rimessa al datore di lavoro, che vi provvede con criteri di semplicità,
brevità e comprensibilità, in modo da garantirne la completezza e l’idoneità quale
strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione”;
l’indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di
protezione individuali adottati, a seguito della valutazione di cui all’articolo 17,
comma 1, lettera a) (ammenda da 2.000 a 4.000 euro in assenza degli elementi di
cui all’articolo 28, comma 2, lettere b), c) o d)
il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel
tempo dei livelli di sicurezza; (ammenda da 2.000 a 4.000 euro in assenza degli
elementi di cui all’articolo 28, comma 2, lettere b), c) o d)
l’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare, nonché
dei ruoli dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono
essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e
poteri; (ammenda da 2000 a 4000 euro in assenza degli elementi di cui all’articolo
28, comma 2, lettere b), c), o d),
l’indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e
protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale
e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
l’individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi
specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica
esperienza, adeguata formazione e addestramento. (ammenda da 1000 a 2000
euro in assenza degli elementi di cui all’articolo 28, comma 2, lettere a) primo
periodo ed f)
3. Il contenuto del documento di cui al comma 2 deve altresì rispettare le indicazioni
previste dalle specifiche norme sulla valutazione dei rischi contenute nei successivi
titoli del presente decreto. “3-bis. In caso di costituzione di nuova impresa, il datore
di lavoro è ̈ tenuto ad effettuare immediatamente la valutazione dei rischi
elaborando il relativo documento entro novanta giorni dalla data di inizio della
propria attività”.
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