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4bis. Giocattoli. - VIMER
4bis. Giocattoli. 4.1bis Definizioni e ambito di intervento delle Camere di commercio. Rientrano nella definizione di giocattolo i “prodotti progettati o destinati, in modo esclusivo o meno, a essere utilizzati per fini di gioco da bambini di età inferiore a 14 anni”. (Art. 1 comma 1, D. Lgs. 11 aprile 2011, n. 54 - Attuazione della direttiva Sono esclusi dall’ambito di applicazione del D. Lgs. 11 aprile 2011, n. 54 i seguenti prodotti, elencati nell’All. I: 1. Decorazioni e addobbi per festività e celebrazioni. 2. Prodotti destinati a collezionisti adulti, purché il prodotto o il suo imballaggio rechino un’indicazione chiara e leggibile che si tratta di un prodotto destinato a collezionisti di età 14 anni e superiore. Esempi di questa categoria: a) modelli in scala fedeli e dettagliati, b) kit di montaggio di dettagliati modelli in scala, c) bambole folcloristiche e decorative e altri articoli analoghi, d) repliche storiche di giocattoli, e) riproduzioni di armi da fuoco reali. 3. Attrezzature sportive, compresi pattini a rotelle, pattini in linea e skateboard destinati a bambini aventi una massa corporea superiore a 20 kg. 4. Biciclette con un’altezza massima alla sella di oltre 435 mm, misurata in verticale dal suolo alla superficie superiore della sella con la sella in posizione orizzontale e regolata con il tubo reggisella posizionato alla profondità. 5. Monopattini e altri mezzi di trasporto progettati per lo sport o che sono destinati a essere utilizzati per spostamenti sulla pubblica via o su percorsi pubblici. 6. Veicoli elettrici destinati a essere utilizzati per spostamenti sulla pubblica via, su percorsi pubblici o sui marciapiedi degli stessi. 7. Attrezzature nautiche da utilizzare in acque profonde e dispositivi per imparare a nuotare destinati ai bambini, come salvagenti a mutandine e ausili per il nuoto. -I- Giocattoli - D. Lgs. 11 aprile 2011, n. 54 2009/48/CE sulla sicurezza dei giocattoli.) 8. Puzzle di oltre 500 pezzi. 9. Fucili e pistole a gas compresso – eccetto i fucili ad acqua e le pistole ad acqua – e gli archi per il tiro con l’arco di lunghezza superiore a 120 cm. 10. Fuochi d’artificio comprese le capsule a percussione non progettate specificamente per i giocattoli. 11. Prodotti e giochi con dardi appuntiti, quali giochi di freccette con punte metalliche. 12. Prodotti educativi funzionali, quali forni, ferri da stiro o altri prodotti funzionali elettrici alimentati con tensione nominale superiore a 24 volt venduti esclusivamente per essere utilizzati a fini didattici, sotto la sorveglianza di un adulto. 13. Prodotti destinati a essere utilizzati per scopi educativi nelle scuole e in altri contesti apparecchiature scientifiche. 14. Apparecchiature elettroniche quali PC e console di gioco usate per accedere a software interattivi e le relative periferiche, qualora le apparecchiature elettroniche o le relative periferiche non siano espressamente concepite per i bambini e ad essi destinate e non abbiano in sé un valore ludico come PC, tastiere, joystick o volanti appositamente progettati. 15. Software interattivi destinati al tempo libero e all’intrattenimento, come giochi elettronici per PC e i relativi supporti di memorizzazione quali i CD. 16. Succhietti per neonati e bambini piccoli. 17. Apparecchi di illuminazione attrattivi per i bambini. 18. Trasformatori per giocattoli. 19. Accessori moda per bambini non destinati ad essere usati a scopo ludico. Il D. Lgs. 11 aprile 2011, n. 54, non si applica (Art. 1 comma 2): • alle attrezzature per aree da gioco per uso pubblico; • alle macchine da gioco automatiche, a moneta o no, per uso pubblico; • ai veicoli-giocattolo con motore a combustione; • alle macchine a vapore giocattolo; • alle fionde e alle catapulte. Considerato che non sempre é agevole in concreto tracciare la linea di demarcazione tra ciò che può essere considerato giocattolo e ciò che non lo è, diventa operazione delicata e complessa la classificazione di alcuni prodotti, da effettuare sulla base di elementi di - II - Giocattoli - D. Giocattoli Lgs. 11 -aprile D. Lgs. 2011, 11 aprile n. 54 2011, n. 54 pedagogici sotto la sorveglianza di un educatore adulto, come ad esempio le valutazione che dovranno essere il più possibile omogenei e condivisi da tutti i soggetti coinvolti nella vigilanza. A tale specifico scopo é stata approntata una scheda di approfondimento. 4.2bis Legislazione di riferimento. Le disposizioni legislative sotto richiamate si intendono nel testo vigente, come completate dalle successive modifiche e integrazioni alle stesse. DIRETTIVA 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009 sulla sicurezza dei giocattoli. DIRETTIVA 88/378/CEE del Consiglio del 3 maggio 1988 relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti la sicurezza dei giocattoli. Restano in vigore esclusivamente l’Art. 2, paragrafo 1 e l’All. II, parte 3 della Direttiva 88/378/CEE (fino al 20 luglio 2013). DIRETTIVA 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 dicembre 2001 relativa alla sicurezza generale dei prodotti. 1 Altre normative comunitarie applicabili ai giocattoli, ma che non rientrano fra gli obiettivi del controllo nell’ambito del Protocollo di intesa, sono: o Direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (rifusione) o Direttiva 2005/84/CE restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi - ftalati nei giocattoli e negli articoli di puericultura. o Direttiva 1999/5/CE riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione, con applicazione ai giocattoli radiocomandati. o Direttiva 76/768/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative ai prodotti cosmetici, con applicazione ai giocattoli cosmetici. (il regolamento n. 1223/2009 ne è una rifusione e prevede che la direttiva sarà abrogata dall’11/7/2013) o Regolamento (CE) n. 1223/2009 sui prodotti cosmetici, con applicazione ai giocattoli cosmetici. o Regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele. o Regolamento (CE) n. 756/2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti. o Regolamento (CE) n. 1935/2004 riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari. o Regolamento 1907/2006 REACH, con applicazione ai requisiti sul benzene, nickel, ftalati, azocoloranti, cadmio. o Decisione 768/2008/CE relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti. - III - Giocattoli - D. Lgs. 11 aprile 2011, n. 54 Normative comunitarie1. Normative nazionali2. D. Lgs. 11 aprile 2011, n. 54 - Attuazione della direttiva 2009/48/CE sulla sicurezza dei giocattoli. D. Lgs. 27 settembre 1991, n. 313 - Attuazione della Direttiva n. 88/378/CEE relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti la sicurezza dei giocattoli, a norma dell'Art. 54 della L. 29 dicembre 1990, n. 428 Restano in vigore esclusivamente l’Art. 2, comma 1, e l’All. II, parte II, punto 3 del D.Lgs.313/91 (fino al 20 luglio 2013). D.M. 20 marzo 2008 - Recepimento della Direttiva 2005/84/CE, relativa alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi nei giocattoli e negli articoli di puericultura. Norme armonizzate. Si riportano le norme armonizzate che, se applicate volontariamente dal fabbricante, garantiscono presunzione di conformità dei giocattoli: EN 71-1: 2011 — Parte 1: Proprietà fisiche e meccaniche. EN 71-2: 2011 — Parte 2: Infiammabilità. EN 71-3:1994 + A1: 2000 + AC:2000 + AC:2002 — Parte 3: Proprietà chimiche migrazione di alcuni elementi. EN 71-4:2009 — Parte 4: Set sperimentali per chimica e attività connesse. EN 71-5:1993 + A1:2006 + A2:2009 - Parte 5: Giochi chimici (set), esclusi i set sperimentali per chimica. EN 71-7: 2002— Parte 7: Pitture a dito — Requisiti e metodi di prova. EN 71-8 2003+A4:2009 — Parte 8: Altalene, scivoli e giocattoli di attività similari ad uso familiare per interno ed esterno. (EN in fase definizione) 2 Altre normative nazionali applicabili ai giocattoli, ma che non rientrano fra gli obiettivi del controllo nell’ambito del protocollo di intesa, sono: o D.M. 20/3/2008 Recepimento della Direttiva 2005/84/CE, relativa alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi nei giocattoli e negli articoli di puericultura. o D.Lgs. 9/5/2001, n. 269 Attuazione della Direttiva 1999/5/CE riguardante le apparecchiature radio, le apparecchiature terminali di telecomunicazione ed il reciproco riconoscimento della loro conformità. - IV - Giocattoli - D. Lgs. 11 aprile 2011, n. 54 D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 - Codice del consumo, Artt. 102 – 113. EN 62115:2005 + EN 62115:2005/A2:2011 + IEC 62115:2003/A2:2010 — Proprietà elettriche dei giocattoli (è in fase di recepimento un ulteriore emendamento a completamento del soddisfacimento totale dei requisiti previsti dalla nuova direttiva). Norme non armonizzate: EN 71-9 — Composti chimici e organici - requisiti. EN 71-10 — Composti chimici organici - preparazione del campione ed estrazione. EN 71-11 — Composti chimici e organici - metodi di analisi. momento della stesura della procedura e che è opportuno una costante verifica dell’aggiornamento delle stesse. Si ricorda, inoltre, di verificare che le norme armonizzate richiamate nella dichiarazione di conformità, rispetto alle quali è dichiarata la conformità del giocattolo, siano quelle in vigore alla data di immissione sul mercato del prodotto (art. 3 comma 4, D. Lgs. 11 aprile 2011, n. 54). 4.3bis Documenti da consultare. Documento guida sull’applicazione della nuova direttiva giocattoli – aprile 2011 in lingua inglese: http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/toys/files/tsd-guidance/tsd_rev_13_explanatory_guidance_document_en.pdf Guida all’applicazione delle direttive fondate sul nuovo approccio E SULL’APPROCCIO GLOBALE – settembre 1999 in lingua italiana: (http://ec.europa.eu/enterprise/policies/single-market-goods/files/blueguide/guidepublic_it.pdf). -V- Giocattoli - D. Lgs. 11 aprile 2011, n. 54 Si ricorda che le norme armonizzate sopra richiamate sono quelle vigenti al 4.4bis Novità introdotte dalla Direttiva 2009/48/CE e dal D.Lgs. 11 aprile 2011, n. 54. Si riportano le definizioni introdotte dal decreto legislativo 54/2011: Giocattolo funzionale: un giocattolo che svolge la stessa funzione e viene impiegato nello stesso modo di un prodotto, un apparecchio o un impianto destinato ad essere utilizzato da adulti, e che può essere un modello in scala di tale prodotto, apparecchio o Giocattolo acquatico: un giocattolo destinato a essere usato in acque poco profonde e che e' in grado di reggere o sostenere il bambino sull'acqua; Gioco di attività: un gioco per uso domestico nel quale la struttura di supporto resta ferma durante l'attività e che e' destinato a permettere a un bambino di svolgere una delle seguenti attività: arrampicarsi, saltare, dondolare, scivolare, cullarsi, avvitarsi, gattonare o strisciare o qualsiasi combinazione di esse; Giocattolo chimico: un giocattolo destinato alla manipolazione diretta di sostanze chimiche e destinato ad essere utilizzato da bambini di uno specifico gruppo di eta' e sotto la supervisione di un adulto; Gioco olfattivo da tavolo: un giocattolo il cui scopo e' quello di aiutare il bambino ad imparare a riconoscere diversi odori o profumi; Kit cosmetico: un giocattolo il cui scopo e' quello di aiutare il bambino a imparare a creare prodotti come profumi, saponi, creme, shampoo, bagnoschiuma, lucidalabbra, rossetti, e altri trucchi, dentifrici e balsami; 3 L’All. I prende in considerazione la definizione di Prodotto educativo funzionale allo scopo di identificare i prodotti funzionali non rientranti della definizione di giocattolo: un prodotto che svolge la stessa funzione e viene impiegato nello stesso modo di un prodotto, un apparecchio o un impianto destinato ad essere utilizzato da adulti, e che può essere un modello in scala di tale prodotto, apparecchio o impianto (All. I punto 12). - VI - Giocattoli - D. Lgs. 11 aprile 2011, n. 54 impianto3; Gioco gustativo: un gioco il cui scopo e' quello di permettere al bambino di preparare dolci o piatti che comportano l'uso di ingredienti alimentari, come dolci, liquidi, polveri e aromi; Danno: le lesioni fisiche o qualsiasi altro danno alla salute inclusi effetti sulla salute a lungo termine; Pericolo: una fonte potenziale di danno; Destinato a essere utilizzato da…: indicazione atta a permettere a un genitore o a un supervisore di valutare se il giocattolo, in base alle sue funzioni, dimensioni e caratteristiche, e' destinato ad essere utilizzato da bambini della fascia di età indicata. Di seguito si riportano alcuni estratti dalla Direttiva 2009/48/CE e dal D.Lgs 11 aprile 2011, n. 54 sui quali è opportuno un approfondimento. Art. 53 della Direttiva 2009/48/CE - Periodi transitori 1. Gli Stati membri non ostacolano la messa a disposizione sul mercato di giocattoli conformi alla Direttiva 88/378/CEE e immessi sul mercato entro il 20 luglio 2011. 2. In aggiunta al disposto del paragrafo 1, gli Stati membri non ostacolano la messa a disposizione sul mercato di giocattoli che sono conformi ai requisiti della presente direttiva, con l’eccezione dei requisiti di cui all’All. II, parte III, purché detti giocattoli siano conformi ai requisiti di cui all’All. II, parte 3 della Direttiva 88/378/CEE e siano stati immessi sul mercato entro il 20 luglio 2013. Tale disposizione della direttiva pone l’attenzione al fatto che, nell’ambito della attività ispettiva, è necessario appurare la data di immissione sul mercato del giocattolo richiedendo la documentazione commerciale all’operatore economico. Si ricorda che per immissione sul mercato si intende la prima messa a disposizione di un prodotto sul mercato comunitario, per messa a disposizione sul mercato si intende la fornitura di un prodotto per la distribuzione, il consumo o l’uso sul mercato comunitario nel corso di un’attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito. - VII - Giocattoli - D. Lgs. 11 aprile 2011, n. 54 Rischio: la probabilità di insorgenza di un pericolo fonte di danni e la gravità dei danni; Se si constata che il prodotto è stato immesso sul mercato fino al 20 luglio 2011 si applica la procedura precedente basata sul D. Lgs. 27 settembre 1991, n. 313. Obblighi degli operatori economici Con riferimento al D. Lgs. 11 aprile 2011, n. 54 si riporta una sintesi delle disposizioni concernenti gli obblighi degli operatori e le procedure di conformità con l’obiettivo di sottolineare le novità introdotte. Art. 3 - FABBRICANTE: ESEGUIRE O FAR ESEGUIRE la procedura di “valutazione della conformità”; GARANTIRE che: • la produzione in serie si mantenga conforme; • sui giocattoli sia apposto un numero di tipo, di lotto, di serie, di modello oppure un altro elemento che consenta la loro identificazione (imballaggio, documento di accompagnamento); • il giocattolo sia accompagnato da istruzioni ed informazioni sulla sicurezza almeno in lingua italiana. INDICARE sul giocattolo, il proprio nome, la propria denominazione commerciale registrata o il proprio marchio registrato e l’indirizzo dove può essere contattato (imballaggio, documento di accompagnamento). Art. 4 – RAPPRESENTANTE AUTORIZZATO Ha gli obblighi stabiliti nel mandato conferito dal fabbricante ma non gli obblighi di garantire che i giocattoli siano stati progettati e fabbricati conformemente ai requisiti essenziali di sicurezza e di redigere la documentazione tecnica. - VIII - Giocattoli - D. Lgs. 11 aprile 2011, n. 54 REDIGERE la dichiarazione CE di conformità; Art. 5 – IMPORTATORE Assicurarsi che il fabbricante abbia: - eseguito l’appropriata procedura di valutazione della conformità; - preparato la documentazione tecnica; - apposto la marcatura CE sul giocattolo, - apposto sul giocattolo un numero di tipo, di lotto, di serie, di modello oppure un altro elemento che consenta la identificazione del giocattolo (oppure ove ciò non sia possibile sull’imballaggio o in un documento di accompagnamento), - indicato sul giocattolo, il proprio nome, la propria denominazione commerciale (imballaggio, documento di accompagnamento). INDICARE il proprio nome, la propria denominazione commerciale registrata o il proprio marchio registrato e l’indirizzo dove possono essere contattati sul giocattolo (oppure ove ciò non sia possibile sull’imballaggio o in un documento di accompagnamento); GARANTIRE che per la durata del tempo durante il quale un giocattolo è sotto la propria responsabilità, le condizioni di immagazzinamento e di trasporto non mettano a rischio la conformità del giocattolo ai requisiti essenziali di sicurezza; CONSERVARE la dichiarazione “CE” di conformità per 10 anni dall’immissione del giocattolo sul mercato; garantire che la documentazione tecnica possa essere resa disponibile su richiesta all’autorità di vigilanza. Art. 6 – DISTRIBUTORE VERIFICARE che il giocattolo sia marcato “CE”, accompagnato dalle istruzioni e informazioni sulla sicurezza, almeno in lingua italiana; che il giocattolo rechi un codice identificativo del prodotto, il nome e l’indirizzo del fabbricante, il nome e l’indirizzo dell’importatore; GARANTIRE che le condizioni di immagazzinamento e di trasporto non mettano a rischio la conformità del giocattolo ai requisiti essenziali di sicurezza. Art. 8 –IDENTIFICAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI (TRACCIABILITA’ DEL PRODOTTO) 1. GLI OPERATORI ECONOMICI (FABBRICANTE, IMPORTATORE, DISTRIBUTORE) FORNISCONO, su richiesta, all'autorità di vigilanza le informazioni relative agli operatori - IX - Giocattoli - D. Lgs. 11 aprile 2011, n. 54 registrata o il proprio marchio registrato e l’indirizzo dove può essere contattato economici che abbiano fornito loro un giocattolo e agli operatori economici cui lo abbiano fornito. 2. GLI OPERATORI ECONOMICI CONSERVANO le informazioni di cui al comma 1 per un periodo di dieci anni dopo l'immissione sul mercato del giocattolo, nel caso del fabbricante, e per un periodo di dieci anni dopo la fornitura del giocattolo, nel caso di altri operatori economici. Art. 16 comma 3 – PROCEDURE DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITA’ Il giocattolo è sottoposto ad esame CE del tipo, di cui all'Art. 17, congiuntamente alla procedura di conformità al tipo prevista dal modulo C dell'All. II della Decisione n. a) qualora non esistano norme armonizzate, i cui riferimenti siano stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, riguardanti tutti i requisiti di sicurezza del giocattolo; b) quando esistono le norme armonizzate di cui alla lettera a), ma il fabbricante non le ha applicate o le ha applicate solo in parte; c) quando una o più norme armonizzate di cui alla lettera a) sono state pubblicate con una limitazione; d) quando il fabbricante ritiene che la natura, la progettazione, la costruzione o la destinazione del giocattolo richiedono il ricorso alla verifica di parti terze, così come individuate ai sensi dell'Art. 19, comma 1. Nei casi previsti dall’Art. 16 comma 3 il fabbricante deve seguire la procedura di conformità al tipo prevista dal modulo C dell’All. II della Decisione 768/2008. 4.5bis La vigilanza. La vigilanza é essenziale per contribuire al corretto funzionamento del mercato: solo prodotti conformi devono poter circolare. Scopo della vigilanza è quindi: • verificare la conformità dei giocattoli immessi sul mercato; • intervenire nel caso di giocattoli non conformi. -X- Giocattoli - D. Lgs. 11 aprile 2011, n. 54 768/2008/CE nei seguenti casi: A tal fine, al termine dell’attività di accertamento, nell’ipotesi di prodotti non conformi, è necessario fornire tramite apposito fascicolo documentale al Ministero dello Sviluppo Economico tutte le informazioni utili per l’adozione dei provvedimenti di propria competenza (Art. 30 del D. Lgs. 11 aprile 2011, n. 54). La parte deve essere stata precedentemente avvisata dell’avvio del procedimento attraverso un esplicito richiamo negli atti di accertamento (verbale di contestazione/comunicazione dell’esito delle analisi) della trasmissione dei risultati dei controlli camerali al Ministero dello Sviluppo Economico per l’emanazione delle eventuali determinazioni. Infatti si ricorda che dall’accertamento della Camera di commercio si originano più o dell’A.G. e uno amministrativo di competenza ministeriale. Vimer. È il sistema informativo predisposto da Infocamere che gestisce le informazioni relative alle attività di vigilanza delle Camere di commercio. Deve essere aggiornato tempestivamente nelle varie fasi dell’accertamento. Programmazione. Nell’ambito del Protocollo d’intesa tra il Ministero dello Sviluppo Economico e l’Unioncamere per il rafforzamento delle attività di vigilanza, sono definiti criteri condivisi per l’individuazione degli operatori e prodotti sui quali effettuare i controlli al fine di garantire unitarietà, capillarità, efficacia e omogeneità dell’azione, anche alla luce dei principi stabiliti dalla Commissione europea. La pianificazione nazionale può essere periodicamente aggiornata e adattata in funzione di esigenze emergenti e di informazioni o segnalazioni da parte del Ministero e delle Camere. Le Camere danno comunque seguito alle segnalazioni/esposti provenienti dal territorio, se sufficientemente circostanziati per poter avviare un controllo. Luoghi della vigilanza. I controlli ispettivi sono condotti nei luoghi della produzione, dello stoccaggio e della distribuzione presso produttori, importatori, distributori. - XI - Giocattoli - D. Lgs. 11 aprile 2011, n. 54 procedimenti: uno sanzionatorio ex L. 24 novembre 1981, n. 689, di competenza camerale Tipologia di controllo. I controlli possono essere: • visivi/formali; • documentali; • fisici (prelievo e analisi di campioni). Si individuano di seguito le operazioni da eseguire presso gli operatori sottoposti all’attività di vigilanza. Resta inteso che, a seconda della tipologia di giocattolo da verificare, é necessario riferirsi alla specifica scheda di prodotto che, se disponibile, diventa parte 4.6bis Controlli visivi/formali. I controlli visivi/formali sono volti alla verifica della corretta presentazione dei giocattoli e alla verifica che gli stessi non presentino anomalie macroscopiche rilevabili con l’ausilio delle schede di prodotto. Per ogni visita ispettiva si verificano mediamente 10 prodotti. Per ognuno si procede a: Verifica dei dati e informazioni che devono essere riportati sul prodotto o sull’imballaggio. I giocattoli devono recare la marcatura CE, devono essere accompagnati dai documenti prescritti e da istruzioni e informazioni sulla sicurezza almeno in lingua italiana, e contenere gli elementi previsti all'Art. 3, commi 6, 7 e 8, e all'Art. 5, commi 4 e 5 del D. Lgs. 11 aprile 2011, n. 54. Verifica della marcatura CE La marcatura CE è soggetta ai principi generali di cui all'Art. 30 del Regolamento (CE) n. 765/2008 (Art. 14, comma 2, D. Lgs. 11 aprile 2011, n. 54). La marcatura CE deve essere apposta in modo visibile, leggibile e indelebile sul giocattolo o su un'etichetta affissa o sull'imballaggio. Nel caso di giocattoli di piccole dimensioni o costituiti da piccole parti, la marcatura CE può essere apposta su un'etichetta oppure su un foglio informativo. Qualora ciò risulti tecnicamente impossibile, nel caso di giocattoli venduti in espositori e a condizione che l'espositore sia stato inizialmente utilizzato come imballaggio per i giocattoli, la - XII - Giocattoli - D. Lgs. 11 aprile 2011, n. 54 integrante della procedura. marcatura CE deve essere affissa sull'espositore stesso. Qualora non sia visibile dall'esterno dell'imballaggio, la marcatura CE va apposta almeno sull'imballaggio. La marcatura CE può essere seguita da un pittogramma o da qualsiasi altro marchio che indichi un rischio o un impiego particolare (Art. 14, comma 4 e 5, D. Lgs. 11 aprile 2011, n. 54). CASI PRATICI I. LA MARCATURA CE NON É GRAFICAMENTE CONFORME. II. LA MARCATURA CE NON É RIPORTATA SUL PRODOTTO O SU ETICHETTA AFFISSA O QUALORA IL GIOCATTOLO NON SIA DI PICCOLE DIMENSIONI O COSTITUITO DA PICCOLE PARTI. III. LA MARCATURA CE NON É APPOSTA IN MODO VISIBILE, LEGGIBILE E INDELEBILE ad esempio su etichetta non affissa. IV. LA MARCATURA CE É ASSENTE. Nei casi I, II e III: si acquisisce un campione a titolo gratuito, ai sensi dell’Art. 107, D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, e si procede al controllo documentale. Se il controllo documentale dà esito positivo, cioè dall’esame della documentazione non emergono ulteriori non conformità del prodotto, si comunica l’esito alle parti coinvolte e si informa il Ministero per segnalare l’irregolarità riscontrata nella marcatura. Se il controllo documentale dà esito negativo si procede come di seguito descritto in caso di controllo documentale con esito negativo (cfr. paragrafo 4.7). Nel caso lV: si acquisisce un prodotto ai sensi dell’Art 13, L. 24 novembre 1981, n. 689, ai fini del controllo documentale e si sequestrano i prodotti. Se il controllo documentale dà esito positivo, cioè dall’esame della documentazione non emergono ulteriori non conformità del prodotto, si comunica l’esito alle parti coinvolte nel controllo, si informa il Ministero e si contestano: • al fabbricante le violazioni dei disposti dell’Art. 14 comma 1 e dell’Art. 3 comma 2, D. Lgs. 11 aprile 2011, n. 54; • all’importatore le violazioni dei disposti dell’Art. 14 comma 1 e dell’Art. 5 comma 2 e si commina al fabbricante o importatore la sanzione di cui all’Art. 31, comma 4, D. Lgs. 11 aprile 2011, n. 54; • al distributore le violazioni dei disposti dell’Art. 14 comma 1 e dell’Art. 6 comma 2 e si commina la sanzione di cui all’Art. 31 comma 7, D. Lgs. 11 aprile 2011, n. 54. Se il controllo documentale dà esito negativo, si comunica l’esito della attività di controllo alle parti coinvolte, al Ministero e, se il fatto costituisce reato, agli organi di polizia giudiziaria. Nel caso in cui non si ravvisi la fattispecie del reato si contestano le violazioni ai sensi dell’Art. 31, comma 4, D. Lgs. 11 aprile 2011, n. 54, al fabbricante o importatore che immettono sul mercato un - XIII - Giocattoli - D. Lgs. 11 aprile 2011, n. 54 SU IMBALLAGGIO, OPPURE È RIPORTATA SOLO SU ETICHETTA O FOGLIO INFORMATIVO giocattolo privo della marcatura CE e ai sensi dell’Art. 31 comma 7, D. Lgs. 11 aprile 2011, n. 54, al distributore che immette sul mercato un giocattolo privo della marcatura CE, e si procede come di seguito descritto in caso di controllo documentale con esito negativo (cfr. paragrafo 4.7). Verifica dei dati e informazioni obbligatorie. Sul prodotto o suo imballaggio o documento di accompagnamento devono essere riportati in modo visibile, facilmente leggibile e comprensibile: • i dati identificativi del prodotto: numero di tipo, di lotto, di serie, di modello oppure un altro elemento che consenta la loro identificazione (Art. 3 comma 6, • il nome del fabbricante, la denominazione commerciale registrata o il marchio registrato e l'indirizzo che indica un unico punto in cui il fabbricante può essere contattato (Art. 3 comma 7, D. Lgs. 11 aprile 2011, n. 54); • il nome dell’importatore, la sua denominazione commerciale registrata o il suo marchio registrato e l'indirizzo a cui può essere contattato (Art. 5 comma 4, D. Lgs. 11 aprile 2011, n. 54); • Istruzioni ed informazioni sulla sicurezza almeno in lingua italiana (Art. 3 comma 8 e Art. 5 comma 5, D. Lgs. 11 aprile 2011, n. 54). AVVERTENZE: Laddove ciò risulti opportuno per la sicurezza dell’uso del giocattolo, le avvertenze indicano le opportune restrizioni relative agli utilizzatori. Per quanto riguarda le categorie di giocattoli di cui all’All. V, parte B, vanno utilizzate le avvertenze ivi elencate (Art. 10, comma 1 ed All. V, D. Lgs. 11 aprile 2011, n. 54); I giocattoli non devono recare una o più avvertenze specifiche (indicate nella parte B dell'All. V), qualora esse contraddicano l'uso al quale e' destinato il giocattolo, quale determinato in base alla sua funzione, alle sue dimensioni e alle sue caratteristiche (Art. 10, comma 2). Le avvertenze sono apposte in modo chiaramente visibile, facilmente leggibile, comprensibile ed accurato sul giocattolo, su un'etichetta o sull'imballaggio, nonché, se del caso, sulle istruzioni per l'uso di cui e' corredato. Per i giocattoli di piccole dimensioni venduti senza - XIV - Giocattoli - D. Lgs. 11 aprile 2011, n. 54 D. Lgs. 11 aprile 2011, n. 54); imballaggio, le avvertenze appropriate sono apposte sul giocattolo stesso (Art. 10, comma 3). Le avvertenze, che determinano la decisione di acquistare il giocattolo, quali quelle che precisano l'età minima e l'età massima degli utilizzatori e le altre avvertenze applicabili di cui all'All. V, devono figurare sull'imballaggio destinato al consumatore o essere altrimenti chiaramente visibili al consumatore prima dell'acquisto, anche nelle ipotesi di acquisto per via telematica (Art. 10, comma 4). Le avvertenze e le istruzioni di sicurezza devono essere riportate almeno in lingua italiana e sono precedute, a seconda dei casi, dalla Nelle schede di prodotto e nella scheda di approfondimento relativa alle avvertenze e precauzioni d’uso, sono specificate le informazioni pertinenti che devono necessariamente accompagnare i giocattoli. CASI PRATICI I. MANCANZA DI DATI IDENTIFICATIVI DEL PRODUTTORE II. MANCANZA DEI DATI IDENTIFICATIVI DEL PRODOTTO III. MANCANZA DELLE AVVERTENZE Nei casi I, II, si acquisisce un prodotto e si procede con il controllo documentale. Caso I mancanza di dati identificativi del produttore Se il controllo documentale dà esito positivo, cioè dall’esame della documentazione non emergono ulteriori non conformità del prodotto, si comunica l’esito alle parti e al Ministero per le determinazioni di competenza e si evidenzia nel verbale di verifica al fabbricante la violazione dell’Art.3 comma 7, D. Lgs. 11 aprile 2011, n. 54. Se il controllo documentale dà esito negativo si procede come di seguito descritto in caso di controllo documentale con esito negativo (cfr. paragrafo 4.7).. Caso II: mancanza dei dati identificativi del prodotto Se il controllo documentale dà esito positivo, ovvero dall’esame della documentazione non emergono ulteriori non conformità del prodotto, si comunica l’esito alle parti e al Ministero per le determinazioni di competenza e si evidenzia nel verbale di verifica al fabbricante la violazione dell’Art. 3 comma 6, D. Lgs. 11 aprile 2011, n. 54. Se il controllo documentale dà esito negativo si procede come descritto, in caso di controllo documentale con esito negativo (cfr. paragrafo 4.7). - XV - Giocattoli - D. Lgs. 11 aprile 2011, n. 54 parola “Attenzione” o “Avvertenza” o “Avvertenze” (Art. 10, comma 5). Caso III: mancanza delle avvertenze Nel caso III si sequestrano i prodotti ai sensi dell’Art. 13 della L. 24 novembre 1981, n. 689, si acquisisce un prodotto e si procede con il controllo documentale. Se il controllo documentale dà esito positivo, cioè dall’esame della documentazione non emergono ulteriori non conformità del prodotto, si comunica l’esito alle parti e al Ministero per le determinazioni di competenza e si contesta la violazione al fabbricante (dell’Art. 10 e dell’Art. 3 comma 8, D. Lgs. 11 aprile 2011, n. 54) o all’importatore (dell’Art. 10 e dell’Art. 5 comma 6, D. Lgs. 11 aprile 2011, n. 54) che immettono sul mercato un giocattolo privo delle avvertenze ai sensi dell’Art. 31 comma 6 del D. Lgs. 11 aprile 2011, n. 54; si contesta al distributore che mette a disposizione sul mercato un giocattolo privo delle avvertenze la violazione dell’Art. 6 Se il controllo documentale dà esito negativo si contesta la violazione dell’Art. 10 D.Lgs. 54/2011 al fabbricante o all’importatore che immettono sul mercato un giocattolo privo delle avvertenze ai sensi dell’Art. 31 comma 5 del D. Lgs. 11 aprile 2011, n. 54 e al distributore ai sensi dell’Art. 31 comma 7 del D. Lgs. 11 aprile 2011, n. 54 e si procede come di seguito descritto in caso di controllo documentale con esito negativo (cfr. paragrafo 4.7).. Verifica di non conformità palesi sul prodotto. Qualora con l’ausilio delle schede di prodotto si verifichi la presenza di anomalie macroscopiche sui prodotti, si procede contestualmente alle operazioni di sequestro e prelievo ai sensi dell’Art. 13 della L. 24 novembre 1981, n. 689 per il controllo di tipo fisico. Si precisa che il sequestro è limitato ad alcuni casi specifici di non rispondenza a precisi elementi di conformità dettagliati nella scheda di prodotto. Redazione del verbale di verifica (o di sopralluogo). Per ogni visita ispettiva si redige in loco un verbale di verifica in duplice copia: una copia per la parte ed una copia per l’Ufficio. Si considera positivo il controllo se tutti gli elementi sopra descritti sono presenti come previsto dalla normativa. Se il controllo é positivo per tutti i prodotti non sono previste altre operazioni. Bisogna aggiornare il sistema informativo VIMER. - XVI - Giocattoli - D. Lgs. 11 aprile 2011, n. 54 comma 2 ai sensi dell’Art. 31 comma 7 del D. Lgs. 11 aprile 2011, n. 54. Rilievi fotografici. Nei casi in cui si procede a prelievo del prodotto o acquisizione di un campione o a sequestro, è necessario fotografare il prodotto dalle diverse angolazioni, il suo imballaggio e l’etichetta o foglio informativo (minimo 3, massimo 10 foto). Al fine di fornire indicazioni immediatamente deducibili circa le dimensioni del prodotto attraverso la riproduzione fotografica, è opportuno posizionare accanto al prodotto un righello rigido o un metro a nastro. I controlli documentali scaturiscono da un controllo visivo che ha evidenziato irregolarità o costituiscono controlli a campione su prodotti visivamente regolari. In tale ultimo caso il controllo viene effettuato di solito presso un produttore/importatore e comporta l’acquisizione (a titolo gratuito) ai sensi dell’Art. 107 del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, di un campione del prodotto per cui si intende chiedere la documentazione. I controlli sono eseguiti dalla Camera per ciò che concerne l’attinenza e la completezza formale della documentazione. Potrebbe essere necessario chiedere integrazioni o chiarimenti alla parte. Per il vero e proprio controllo della documentazione si ricorre all’Organismo Notificato, al quale deve essere fornita la documentazione, unitamente all’esemplare di prodotto acquisito e alla lettera d’incarico. I controlli sono volti alla verifica della documentazione esibita dal produttore/importatore che deve dare evidenza della conformità dei prodotti ovvero occorre acquisire: la documentazione tecnica (Art. 18 e All. IV), che si diversifica a seconda della tipologia di giocattolo e alle procedure applicate per soddisfare i requisiti essenziali di sicurezza di cui all’Art.9 e all’All. II la dichiarazione CE di conformità (Art. 13). - XVII - Giocattoli - D. Lgs. 11 aprile 2011, n. 54 4.7bis Controlli documentali. Per quanto riguarda la documentazione tecnica: - deve essere redatta in una lingua ufficiale dello Stato membro in cui è stabilito l’organismo notificato o in una lingua accettata da quest’ultimo e comunque in una delle lingue ufficiali della Comunità4 - deve essere inviata entro 30 giorni lavorativi dalla richiesta formale (cfr Art. 18 comma 3, D. Lgs. 11 aprile 2011, n. 54). Obblighi Fabbricante Preparare la documentazione tecnica ed eseguire valutazioni della conformità e della sicurezza Art. 3, comma 2, Art. 15, Art. 16, Art. 18 Sì Conservare la documentazione tecnica Art. 3, comma 3 Mettere a disposizione la documentazione tecnica, su richiesta Redigere una dichiarazione CE di conformità Conservare la dichiarazione CE di conformità Art. 3, comma 10 10 anni dopo che il giocattolo è stato immesso sul mercato Su richiesta motivata Rappresentante autorizzato Art. 4, Non comma autorizzati 2 (Possono svolgere parte delle procedure di valutazione della conformità ai sensi della Decisione 768/2008/CE) Art. 4, Per 10 anni comma dopo che il 3 giocattolo è stato immesso sul mercato Art. 4, comma 3 Su richiesta motivata Art. 3, comma 2 Sì Art. 4, comma 3 Sì Art. 3, comma 3 Per 10 anni dopo che il giocattolo è stato Art. 4, comma 3 Per 10 anni dopo che il giocattolo è stato immesso sul mercato 4 Importatore Art. 5, comma 2 Art. 5, comma 9 Distributore Assicurare che ciò avvenga NESSUN OBBLIGO NESSUN OBBLIGO NESSUN OBBLIGO Su richiesta motivata Art. 6, comma 6 NESSUN OBBLIGO Art. 5, comma 9 Per 10 anni dopo che il giocattolo è stato immesso Su richiesta motivata NESSUN OBBLIGO Art. 6, comma 6 Su richiesta motivata In seguito a una richiesta motivata dell’autorità di vigilanza, il fabbricante deve fornire la traduzione delle parti pertinenti della documentazione tecnica in italiano o in inglese (art. 18 comma 3, D. Lgs. 11 aprile 2011, n. 54). - XVIII - Giocattoli - D. Lgs. 11 aprile 2011, n. 54 Tabella riassuntiva della documentazione da richiedere ai diversi operatori economici Individuare gli altri operatori economici nella catena di fornitura di ciascun giocattolo Art. 8 immesso sul mercato Sì sul mercato Art. 8 Sì Art. 8 Sì 1) Caso in cui i giocattoli siano stati fabbricati in conformità alle norme armonizzate Il fabbricante segue la procedura di controllo interno della produzione di cui al modulo A dell’All. II della Decisione 768/2008/CE e non ha l’obbligo di ricorrere all’Organismo Notificato. La documentazione tecnica deve contenere, nella misura in cui sia rilevante per la valutazione, la documentazione seguente: • una descrizione dettagliata della progettazione e della fabbricazione, compreso un elenco dei componenti e dei materiali utilizzati nei giocattoli, nonché le schede di sicurezza relative alle sostanze chimiche utilizzate da richiedere ai fornitori delle sostanze medesime; • la o le valutazioni di sicurezza riguardanti i pericoli chimici, fisico-meccanici ed elettrici, di infiammabilità, di igiene e di radioattività che il giocattolo può presentare e la potenziale esposizione ad essi; • una descrizione della procedura di valutazione della conformità seguita; • una copia della dichiarazione CE di conformità; • relazioni delle prove e descrizione dei mezzi mediante i quali il fabbricante ha garantito la conformità della produzione alle norme armonizzate nel caso in cui il fabbricante si sia avvalso della procedura controllo interno della produzione (di cui all'Art. 16, comma 2, D. Lgs. 11 aprile 2011, n. 54, che rimanda alla Decisione n. 768/2008/CE). • l'indirizzo dei luoghi di fabbricazione e di immagazzinamento. - XIX - Giocattoli - D. Lgs. 11 aprile 2011, n. 54 e quindi sono conformi ai requisiti essenziali di sicurezza 2) Caso in cui i giocattoli siano stati fabbricati in totale o parziale assenza di norme armonizzate, ovvero quando esistono le norme armonizzate, ma il fabbricante non le ha applicate o le ha applicate solo in parte In questo caso il fabbricante ha l’obbligo di ricorrere all’organismo notificato per sottoporre il giocattolo ad esame CE del tipo, congiuntamente alla procedura di conformità al tipo prevista dal modulo C dell’All. II della Decisione 768/2008/CE. La documentazione tecnica, nella misura in cui sia rilevante per la valutazione, deve • una descrizione dettagliata della progettazione e della fabbricazione, compreso un elenco dei componenti e dei materiali utilizzati nei giocattoli, nonché le schede di sicurezza relative alle sostanze chimiche utilizzate, da richiedere ai fornitori delle sostanze medesime; • la o le valutazioni di sicurezza riguardanti i pericoli chimici, fisico-meccanici ed elettrici, di infiammabilità, di igiene e di radioattività che il giocattolo può presentare e la potenziale esposizione ad essi; • una descrizione della procedura di valutazione della conformità seguita; • l'indirizzo dei luoghi di fabbricazione e di immagazzinamento; • una copia del certificato d'esame CE del tipo, che deve includere (Art. 17, comma 4, D. Lgs. 11 aprile 2011, n. 54): un riferimento alla Direttiva 2009/48/CE; un’immagine a colori e una descrizione chiara del giocattolo comprensiva delle dimensioni; l’elenco delle prove eseguite con un riferimento ai pertinenti rapporti di prova. • una descrizione dei mezzi mediante i quali il fabbricante ha garantito la conformità della produzione al tipo descritto in detto certificato, nonché copia dei documenti presentati dal fabbricante all'organismo notificato, nel caso in cui il fabbricante abbia sottoposto il giocattolo alla procedura di esame CE del tipo ed abbia seguito la procedura di dichiarazione di conformità del tipo di cui all’Art. 16 comma 3 D. Lgs. 11 aprile 2011, n. 54. - XX - Giocattoli - D. Lgs. 11 aprile 2011, n. 54 contenere: Dichiarazione CE di conformità di cui all’Art. 13 del D. Lgs. 11 aprile 2011, n. 54 - viene redatta in italiano o in inglese conformemente all'All. III - deve contenere almeno gli elementi specificati nell’All. III del D. Lgs. 11 aprile 2011, n. 54 e dei pertinenti moduli della Decisione 768/2008/CE e deve essere continuamente aggiornata. 1. N. ... (identificazione unica del giocattolo/dei giocattoli). 2. Nome ed indirizzo del fabbricante o del suo rappresentante autorizzato. responsabilità del fabbricante. 4. Oggetto della dichiarazione (identificazione del giocattolo che ne consenta la rintracciabilità). È inclusa un'immagine a colori di chiarezza sufficiente a permettere l'identificazione del giocattolo). 5. L'oggetto della dichiarazione di cui al punto 4 e' conforme alla pertinente normativa comunitaria di armonizzazione. 6. Riferimento alle pertinenti norme armonizzate utilizzate o riferimento alle specifiche in relazione alle quali viene dichiarata la conformità. 7. Se del caso, l'organismo notificato ...: (denominazione, numero) ... ha effettuato (descrizione dell'intervento) ... e rilasciato il certificato. 8. Informazioni supplementari: Firmato a nome e per conto di: (luogo e data di emissione) (nome e cognome, funzione) (firma) La verifica documentale può dare esito positivo o negativo. Se il prodotto è privo di documentazione o la documentazione non è pertinente si procede a sequestro cautelativo, si informa il Ministero per i provvedimenti di propria competenza e si contesta l’irregolarità al produttore o importatore (Art. 31 comma 3 D. Lgs. 11 aprile 2011, n. 54) per la violazione di quanto previsto all’Art 3 comma 3 e Art. 5 comma 2 D. Lgs. 11 aprile 2011, n. 54. - XXI - Giocattoli - D. Lgs. 11 aprile 2011, n. 54 3. La presente dichiarazione di conformità è rilasciata sotto l'esclusiva Se l’esito della verifica documentale è negativo si procede a sequestro cautelativo, si comunica l’esito della attività di controllo alle parti coinvolte e al Ministero per le determinazioni di propria competenza che verranno comunicate alla Camera per gli ulteriori eventuali adempimenti. Se il riscontro documentale è positivo si archivia il procedimento comunicandolo alle parti e si aggiorna il sistema informativo VIMER. Il controllo fisico è un accertamento sostanziale volto a definire la conformità e sicurezza del prodotto attraverso le prove di laboratorio eseguite da un Organismo Notificato sulla base delle norme armonizzate e delle direttive applicabili. La prova di laboratorio è sempre accompagnata da verifica documentale che segue le indicazioni di cui al paragrafo precedente. La Camera di commercio effettua il prelievo: • su segnalazione specifica del MiSE; • nell’ambito di una programmazione definita a livello nazionale o locale; • sulla base delle segnalazioni ricevute da soggetti terzi (consumatori, imprese, associazioni, altre PA). Prima di procedere al prelievo dei campioni è necessario prevedere alcune operazioni preliminari quali: • lettera di incarico del dirigente all’ispettore per l’esecuzione del prelievo; • anticipo di cassa per acquistare il prodotto; • preparazione del materiale (buste, spago, sigilli, etc.). In caso di prelievo presso rivenditori finali i prodotti prelevati sono acquistati al prezzo di vendita al pubblico, dietro rilascio di ricevuta/fattura o scontrino, o a titolo gratuito, se proposto dalla parte. In caso di prelievo presso produttore, grossista o importatore i prodotti prelevati sono acquistati al prezzo di costo, dietro rilascio di ricevuta/fattura o scontrino, o a titolo gratuito, se proposto dalla parte. - XXII - Giocattoli - D. Lgs. 11 aprile 2011, n. 54 4.8bis Controlli fisici (prelevamento di campioni). Scelta casuale dei campioni da prelevare. L'ispettore seleziona casualmente esemplari di prodotti identici (stesso modello, stesso identificativo, stesso lotto, se presente) oggetto di prelievo, in numero idoneo a consentire al laboratorio l'esecuzione delle prove. È quindi opportuno che il numero di campioni da prelevare sia concordato preventivamente con il laboratorio di prova che effettua le analisi. Gli esemplari da prelevare sono indicativamente 4. Tale numero può essere incrementato o ridotto per particolari tipi di prodotti a seconda delle prove da effettuare. I prodotti prelevati non devono presentare anomalie e devono essere sigillati. Imballaggio dei campioni. che ne sia impedita la manomissione e sia assicurata l'integrità fino all’arrivo al laboratorio. L’imballo deve essere sigillato con spago e sigillo recante timbro della Camera di commercio. Richiesta degli elementi documentali relativi al prodotto prelevato. Se il prelievo si svolge presso un distributore l'ispettore richiede copia dei documenti di fornitura relativi al prodotto oggetto del prelievo per risalire ai dati del produttore/importatore cui richiedere copia della documentazione tecnica e della dichiarazione CE di conformità relativa al prodotto oggetto del prelievo. Se il prelievo si svolge presso un produttore/importatore l'ispettore richiede copia della documentazione tecnica e della dichiarazione CE di conformità relativa al prodotto oggetto del prelievo. Redazione e rilascio del verbale di prelievo. L'ispettore compila il verbale di prelievo, che verrà sottoscritto dai presenti. Il verbale va redatto in triplice copia: una copia è consegnata alla persona dell'azienda presente al sopralluogo, altra copia viene inviata - insieme ai campioni da analizzare - al laboratorio di prova, altra copia è conservata presso gli uffici camerali. Consegna del materiale al laboratorio di prova. L’Ufficio provvede a consegnare direttamente o inviare tramite corriere, all’Organismo Notificato, gli esemplari prelevati del prodotto, unitamente a copia della documentazione - XXIII - Giocattoli - D. Lgs. 11 aprile 2011, n. 54 L'ispettore, alla presenza della parte, chiude gli esemplari prelevati in un imballo in modo tecnica e della dichiarazione di conformità, copia del verbale di prelievo, e ad una lettera di incarico per l'esecuzione delle prove. L’Organismo viene individuato tra quelli aderenti alla Convenzione quadro predisposta da Unioncamere. Nello scegliere l’Organismo al quale commissionare l’esecuzione delle prove di laboratorio, si tiene presente il contenuto della documentazione tecnica acquisita e dell’eventuale intervento di Organismi nella valutazione della conformità del prodotto. Sarà ovvia cura della Camera non affidare le prove allo stesso Organismo Comunicazione del procedimento in corso e calendario delle prove all'operatore economico soggetto a verifica. L'Ufficio dà comunicazione del procedimento alle parti (via posta con ricevuta di ritorno, via fax, etc.) che risultano, dalla documentazione commerciale di fornitura, essere il soggetto responsabile dell’immissione in commercio, fabbricante o importatore o distributori. Si invitano, inoltre, il produttore/importatore/distributore a comunicare alla Camera di commercio, entro 7 giorni lavorativi, il nominativo, la qualifica e i contatti della persona eventualmente incaricata di assistere alle prove di laboratorio. Nel caso sia stato nominato, la Camera comunica: • alla parte il nominativo dell’Organismo Notificato ed il calendario delle prove; • all’Organismo notificato il nominativo del soggetto incaricato ad assistere alle prove. Ricevimento del Rapporto di analisi e comunicazione degli esiti. Il laboratorio, terminate le prove, invia tempestivamente alla Camera di commercio la relazione di analisi delle prove effettuate. L'Ufficio, se il prodotto è risultato conforme ai requisiti di sicurezza prescritti, procede alla comunicazione dell'esito positivo delle analisi e all’archiviazione del procedimento alle parti interessate. Successivamente si procede all’aggiornamento del sistema informativo VIMER. Se il prodotto è risultato non conforme ai requisiti di sicurezza prescritti, l'Ufficio procede tempestivamente: • alla comunicazione dell'esito delle analisi alle parti interessate; • alla comunicazione agli organi di polizia giudiziaria; - XXIV - Giocattoli - D. Lgs. 11 aprile 2011, n. 54 L’Organismo deve comunicare alla Camera di commercio il calendario delle prove. • alla trasmissione degli atti al Ministero dello Sviluppo Economico; • all’aggiornamento del sistema informativo VIMER. Si precisa che per una eventuale richiesta di ulteriori analisi da parte dell’operatore economico5, con costi a carico della parte, la Camera o il laboratorio tengono a disposizione un campione del materiale precedentemente prelevato. Premesso che il Ministero avrà accesso al sistema informativo VIMER e potrà quindi seguire l’andamento degli accertamenti in corso, al termine del procedimento che evidenzia delle non conformità, dovrà ricevere dalla Camera di commercio un fascicolo completo – in formato cartaceo – che contenga i principali atti dell’accertamento e tutti gli elementi utili all’assunzione dei provvedimenti di propria competenza. La Camera dovrà includere nel suddetto fascicolo il rapporto dell’Organismo Notificato sia in formato cartaceo che in formato digitale (CD-ROM o posta elettronica). L’esecuzione di ulteriori prove sullo stesso prodotto viene concordata con il Ministero o in ambito di contenzioso amministrativo. 5 - XXV - Giocattoli - D. Lgs. 11 aprile 2011, n. 54 4.9bis Formazione del fascicolo per il Ministero. 4.10bis Violazioni e sanzioni. Le sanzioni applicabili sono quelle previste dalla normativa specifica di settore. Sanzioni (Art.31 54/2011) Descrizione violazione D.Lgs. Giocattoli - fabbricanti/importatori Prima di immettere un giocattolo sul mercato, l’importatore che non assicura che il fabbricante: - ha eseguito appropriata procedura di valutazione della conformità - ha preparato la documentazione tecnica Arresto6 fino a un anno e ammenda da € 10.000 a € 50.000 - ha apposto la marcatura di conformità sul giocattolo - ha unito al giocattolo i documenti prescritti - ha rispettato le prescrizioni previste nell’Art. 3, commi 6 e 7. [Art. 31 comma 1] Fabbricante o importatore che immettono sul mercato giocattoli privi della Sanzione documentazione tecnica di cui all’All. IV [Art. 31 comma 3] amministrativa da € 2.500 a € 40.000 Fabbricante o importatore che immettono sul mercato giocattoli privi della Sanzione marcatura CE [Art. 31 comma 4] amministrativa da € 2.500 a € 30.000 Fabbricante o importatore che immettono sul mercato giocattoli privi delle avvertenze di cui all’Art. 10 [Art. 31 comma 5] Fabbricante o importatore che immettono sul mercato prodotti che sono Sanzione oggetto di un provvedimento di divieto di immissione in commercio emanato amministrativa da € dal MiSE ai sensi dell’Art. 30 comma 6 [Art. 31 comma 6] 2.500 a € 10.000 Giocattoli - fabbricanti/importatori/distributori Fabbricante, importatore o distributore che immettono sul mercato prodotti pericolosi in violazione dei provvedimenti di divieto di immissione in commercio o di circolazione sul territorio nazionale e di ritiro o richiamo dal mercato emanati dal MiSE ai sensi dell’Art. 30 comma 2 [Art. 31 comma 2] 7 Arresto da sei mesi a un anno e ammenda da € 10.000 a € 50.000 Sanzione Fabbricante, importatore o distributore che non forniscono, su richiesta, amministrativa da € all’autorità di vigilanza le informazioni relative agli operatori economici che 2.500 a € 10.000 abbiano fornito loro un giocattolo e agli operatori economici cui lo abbiano fornito, da cui abbiano ricevuto o a cui abbiano fornito un giocattolo, ai sensi dell’Art. 8 [Art. 31 comma 8] 6 Sull’arresto si precisa che non rientra tra le competenze dei funzionari camerali. Il riferimento a tale misura è riportato ai soli fini di completezza del quadro normativo. - XXVI - Giocattoli - D. Lgs. 11 aprile 2011, n. 54 Fabbricante o importatore che immettono sul mercato prodotti progettati o fabbricati in modo non conforme ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all’Art. 9 e all’All. II. [Art 31 comma 1] Giocattoli - distributori Distributore che mette a disposizione sul mercato giocattoli privi della Sanzione marcatura CE o delle avvertenze di cui all’Art. 10 [Art. 31 comma 7] amministrativa da € 1.500 a € 10.000 Giocattoli - rappresentanti Solo per gli aspetti non coperti dalle normative di settore vengono applicate le sanzioni previste dall’Art. 112 del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206. - XXVII - Giocattoli - D. Lgs. 11 aprile 2011, n. 54 Rappresentante autorizzato che non ottempera agli obblighi, di cui all’Art. 4 comma 3, nei confronti dell’autorità competente: mantenere a disposizione la dichiarazione CE e la documentazione tecnica per dieci anni dopo l'immissione sul mercato del giocattolo; a seguito di una richiesta motivata Sanzione dell’autorità competente, fornire le informazioni e la documentazione amministrativa da € necessarie per dimostrare la conformità di un giocattolo; cooperare, su 2.500 a € 10.000 richiesta, con l’autorità competente, in ordine a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dai giocattoli che rientrano nel mandato [Art. 31 comma 9]