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Regolamento interno della Giunta

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Regolamento interno della Giunta
GIUNTA REGIONALE DEL PIEMONTE
REGOLAMENTO INTERNO
DEI LAVORI
DELLA GIUNTA REGIONALE
(approvato con D.G.R. n. 8-29910 del 13.4.2000)
Capo I
Funzionamento della Giunta regionale
Articolo 1
Ai sensi dell’articolo 5, comma 2, della legge costituzionale 22 novembre 1999,
n. 1, il Presidente della Giunta regionale entro dieci giorni dalla proclamazione, con
proprio decreto trasmesso immediatamente al Consiglio regionale e pubblicato sul
Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, nomina i componenti della Giunta, fra i
quali un Vicepresidente, e può successivamente revocarli.
I componenti della Giunta regionale sono nominati, anche al di fuori dei
componenti del Consiglio regionale, fra i cittadini in possesso dei requisiti di
eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere regionale.
Il Presidente della Giunta regionale, preliminarmente alla nomina dei
componenti della Giunta non Consiglieri, verifica che non sussista nei loro confronti
alcuna delle situazioni previste quali cause di ineleggibilità o incompatibilità. A tal fine,
acquisisce una dichiarazione da parte dell’interessato circa la cessazione dell’eventuale
causa di ineleggibilità ovvero la disponibilità alla rimozione dell’eventuale causa di
incompatibilità.
Qualora, successivamente alla nomina, venga accertata una delle situazioni
ostative alla medesima, il Presidente della Giunta invita il componente della Giunta non
Consigliere a rimuovere detta situazione entro dieci giorni. Nell’ipotesi in cui
l’interessato non vi provveda, il Presidente lo dichiara decaduto.
Qualora un Consigliere regionale nominato componente della Giunta decada
dalla carica elettiva, il Presidente ne dichiara la decadenza anche dalla carica di
Assessore, ovvero, quando ricorrano le condizioni, ne dispone la nomina quale
Assessore esterno, ai sensi dei commi secondo e terzo del presente articolo.
Articolo 2
Il Presidente della Giunta regionale dirige la politica della Giunta e ne è
responsabile.
Articolo 3
Qualora non vi abbia già provveduto con il decreto di nomina di cui al primo
comma dell’articolo 1, il Presidente della Giunta regionale, nella prima riunione di
Giunta, con proprio provvedimento assegna le funzioni ai componenti della Giunta
regionale, ai sensi del quarto comma dell’articolo 36 dello Statuto.
Articolo 4
La Giunta è convocata e presieduta dal Presidente e, in caso di assenza o
impedimento, dal Vice Presidente.
Ove Presidente e Vice Presidente siano entrambi assenti o impediti, la Giunta,
convocata come sopra, è presieduta su incarico del Presidente dall’Assessore più
anziano in età fra i presenti.
Articolo 5
La Giunta si riunisce di norma almeno una volta alla settimana in un giorno
prestabilito.
La Giunta può tuttavia riunirsi in via straordinaria per l’esame di argomenti che
richiedono particolare trattazione ed in casi ritenuti urgenti.
Articolo 6
Nel caso di sedute straordinarie la convocazione è fatta mediante avviso scritto
da recapitarsi ai membri della Giunta almeno due giorni prima della seduta.
Solo in caso di urgenza la convocazione può essere disposta dal Presidente
anche per la stessa giornata, ed anche mediante avviso telegrafico o via telefax o con
fonogramma. In questi casi l’ordine del giorno deve comunque essere comunicato con
lo stesso mezzo.
Articolo 7
L’assenza dalle sedute deve venire comunicata al Responsabile della Direzione
re “Affari istituzionali e processo di delega” e al Responsabile della Struttura
organizzativa speciale “Gabinetto della Presidenza della Giunta regionale” mediante
lettera con congruo anticipo e comunque non oltre l’inizio della riunione cui si riferisce.
L’assenza si considera giustificata quando risulti motivata da ragioni riguardanti
l’esercizio del mandato assessorile oppure di salute o familiari.
Si intende parimenti giustificata l’assenza dalle sedute convocate ai sensi del
secondo comma del precedente articolo 6, quando la convocazione è avvenuta senza il
preavviso minimo di 48 ore.
Articolo 8
L’ordine del giorno delle sedute è stabilito dal Presidente e comunicato ai
componenti della Giunta al più tardi nella giornata lavorativa precedente la seduta.
L’ordine del giorno è comunicato esclusivamente ai componenti della Giunta, i
quali ne garantiscono la riservatezza; dopo lo svolgimento della seduta l’ordine del
giorno può avere ulteriore diffusione nelle forme e nei limiti stabiliti dal Presidente
della Giunta regionale.
Per ogni argomento dovrà essere indicato nell’ordine del giorno il nome
dell’Assessore incaricato di relazionare su di esso.
Le proposte di atti deliberativi da inserire all’ordine del giorno di una seduta di
Giunta devono pervenire alla Direzione “Affari istituzionali e processo di delega”, onde
garantire i riscontri di legittimità di competenza, di norma non più tardi del terzo giorno
lavorativo precedente a quello fissato per la riunione.
Possono venire proposti all’ordine del giorno soltanto argomenti e
provvedimenti debitamente istruiti dagli uffici competenti, a norma dell’articolo 17.
Quando vengono proposti provvedimenti che comportino una spesa anche
futura devono essere indicati i mezzi finanziari per farvi fronte e la relativa delibera
deve essere corredata del visto di regolarità contabile rilasciato dal competente Settore
della Direzione “Bilanci e Finanze”, a norma del terzo comma dell’articolo 17.
I documenti di lavoro necessari alla conoscenza e valutazione degli argomenti
iscritti all’ordine del giorno nonché le proposte di atti deliberativi devono restare
depositati, nelle 24 ore precedenti la seduta, presso la Direzione “Affari istituzionali e
processo di delega” o essere resi disponibili in apposita banca dati consultabile dai
membri della Giunta regionale.
Nessun argomento può essere trattato, salvo casi di assoluta urgenza, se non
iscritto all’ordine del giorno.
Articolo 9
Nel caso in cui non sia presente l’Assessore designato come relatore del
provvedimento può eccezionalmente riferire il Presidente medesimo o altro Assessore a
ciò preventivamente delegato dal relatore d’intesa con il Presidente.
Della sostituzione nella funzione di relatore viene dato espressamente atto nel
verbale della seduta.
Articolo 10
La Giunta delibera con l’intervento di almeno la metà più uno dei suoi
componenti ed a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità di voti prevale
quello del Presidente. L’Assessore che intende astenersi deve dichiararlo
esplicitamente.
E’ necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei componenti la Giunta ogniqualvolta voglia attribuirsi ad una deliberazione l’immediata eseguibilità per specifiche
ragioni di urgenza, ai sensi dell’articolo 49 della legge 10 febbraio 1953, n. 62. Le
ragioni di urgenza devono essere dettagliatamente precisate nel provvedimento ed
essere tali da renderne oggettivamente indilazionabile l’esecuzione.
Quando si tratta di valutazioni o giudizi relativi a persone, le votazioni devono
avvenire a scrutinio segreto.
Ove occorra procedere a scrutinio segreto le mansioni di scrutinatore sono
svolte dall’Assessore presente più giovane di età.
Articolo 11
Le sedute della Giunta non sono pubbliche e ad esse non possono parteciparvi
estranei, salvo il Segretario verbalizzante. Alle sedute può essere invitato a partecipare
il Capo di Gabinetto del Presidente.
Il Presidente può anche autorizzare con propria decisione la presenza in aula di
altri funzionari regionali direttamente necessari allo svolgimento dei lavori della Giunta
stessa; del che ne può essere data menzione a verbale su sua esplicita richiesta.
Articolo 12
Le funzioni di verbalizzazione delle sedute della Giunta sono svolte di norma
dal Responsabile della Direzione “Affari istituzionali e processo di delega” o dal
Responsabile del Settore “Attività amministrativa a supporto della Giunta regionale e
delle Direzioni regionali”. In caso di loro assenza o impedimento vengono assicurate da
funzionari del Settore “Attività amministrativa a supporto della Giunta regionale e delle
Direzioni regionali” o, in mancanza, da Dirigenti assegnati alla stessa Direzione.
Quando ciò non sia possibile, dall’Assessore più giovane in età.
Ai suddetti funzionari è data facoltà di esprimere il parere in ordine alla
legittimità di ogni proposta o deliberazione.
I funzionari anzidetti come tutti gli altri funzionari autorizzati ad assistere alla
seduta quando si venissero a trovare in uno dei casi previsti dal successivo articolo 14,
dovranno allontanarsi dalla sala ove si tiene l’adunanza.
In tale caso le funzioni di Segretario redigente il verbale sono assunte
dall’Assessore più giovane in età.
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Articolo 13
Il Presidente apre e chiude la seduta, dirige la discussione, concede la facoltà di
parlare, pone ai voti le proposte su cui si è aperta la discussione e su cui la Giunta è
chiamata a deliberare, proclama l’esito della votazione.
Articolo 14
I componenti la Giunta dovranno allontanarsi dalla sala ove si tiene l’adunanza
durante la trattazione e la votazione di deliberazioni concernenti affari di interesse
proprio o di congiunti e affini fino al quarto grado.
Articolo 15
Alle sedute della Giunta possono essere contestualmente chiamati ad
intervenire, per fornire chiarimenti in ordine alla trattazione di speciali questioni,
funzionari regionali od esperti, su proposta dell’Assessore relatore e con l’assenso della
Giunta.
Articolo 16
I verbali delle sedute sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario
verbalizzante ed inseriti nella relativa raccolta. Nei medesimi dovranno risultare i punti
principali della discussione, i nomi degli intervenuti nella stessa ed i voti espressi in
favore o contro ogni proposta.
Le copie conformi dei verbali e degli estratti sono rilasciate e certificate dal
Responsabile della Direzione “Affari istituzionali e processo di delega” e dagli altri
funzionari a ciò competenti.
Capo II
Procedura per la predisposizione degli atti collegiali
Articolo 17
Le deliberazioni di competenza della Giunta regionale sono proposte dagli
Assessori competenti per materia, che si avvalgono per la loro elaborazione dei propri
uffici.
Tali proposte di deliberazione devono essere firmate, oltre che dall’Assessore
proponente, anche dal funzionario estensore, dal Direttore e dal Responsabile di Settore
competenti.
Tale sottoscrizione attesta la legittimità e regolarità tecnica del provvedimento;
la sottoscrizione del Responsabile del competente Settore della Direzione “Bilanci e
Finanze” ne attesta la regolarità contabile.
Articolo 18
Ove gli atti di cui al precedente articolo debbano essere adottati, a norma dello
Statuto e delle leggi regionali, sentite le Commissioni consiliari competenti, il
Presidente della Giunta trasmette all’Ufficio di Presidenza del Consiglio la proposta di
deliberazione della Giunta, assicurando altresì la disponibilità alla informazione
tempestiva sugli ulteriori aspetti istruttori relativi agli atti in esame.
Per il seguito dell’esame degli atti in Commissione, la Giunta designa uno o più
Assessori.
Gli Assessori a ciò designati tengono costantemente informata la Giunta dei
lavori della Commissione.
La Giunta delibera sugli atti di cui al presente articolo dopo che siano acquisite
le decisioni della Commissione.
Articolo 19
I disegni di legge, le proposte di regolamento e le circolari a rilevanza esterna
sono presentati, completi di ogni allegato, alla Direzione “Affari istituzionali e processo
di delega”, di norma, almeno quindici giorni prima della loro iscrizione all’ordine del
giorno della seduta, al fine di consentirne la tempestiva distribuzione a tutti i
componenti della Giunta stessa e di permettere altresì l’acquisizione dei pareri del
Settore “Attività giuridico-legislativa a supporto della Giunta regionale e delle
Direzioni regionali” e della Direzione “Bilanci e Finanze”, rispettivamente in ordine
alla legittimità e correttezza giuridico-formale dei predetti atti nonché in ordine alla
coerenza e compatibilità dei disegni di legge con le indicazioni del piano di attività e di
spesa e con l’equilibrio finanziario del bilancio.
Dell’avvenuta distribuzione deve essere dato atto nel verbale della seduta in cui
vi si è provveduto.
L’esame, il dibattito e la deliberazione sui predetti provvedimenti vengono
effettuati nella seduta in cui i relativi argomenti sono iscritti all’ordine del giorno, salvo
che si concordi sul rinvio ai fini deliberativi della loro approvazione in una seduta
successiva.
Fra la documentazione a corredo dei disegni di legge deve essere ricompresa la
memorizzazione dei testi su supporto informatico.
Capo III
Esecuzione dei provvedimenti della Giunta regionale
Articolo 20
Gli atti da sottoporre al controllo sono trasmessi alla Commissione di controllo
sugli atti dell’Amministrazione regionale a cura della Direzione “Affari istituzionali e
processo di delega”.
I chiarimenti richiesti dalla Commissione di controllo sono trasmessi,
esclusivamente per il tramite e a cura della Direzione “Affari istituzionali e processo di
delega”, al Presidente e all’Assessore o Assessori competenti.
Le controdeduzioni alle richieste di chiarimenti di cui al comma 2 sono
predisposte dall’Assessore proponente, coadiuvato, se necessario, dal Settore “Attività
amministrativa a supporto della Giunta regionale e delle Direzioni regionali”, e
sottoposte, entro e non oltre trenta giorni dalla trasmissione della richiesta dei
chiarimenti di cui al comma 2, al Presidente della Giunta che le può portare all’esame
della stessa. La trasmissione alla Commissione di controllo avviene a cura della
Direzione “Affari istituzionali e processo di delega”.
Articolo 21
Salvo che sia diversamente disposto in materia di pubblicità degli atti dell’Ente,
i provvedimenti deliberati dalla Giunta, le circolari esplicative e le istruzioni a carattere
di generalità emanate dal Presidente sono pubblicate sul Bollettino Ufficiale della
Regione entro trenta giorni dall’esecutività dell’atto stesso o dalla sua emanazione.
Articolo 22
Fatta salva la ripartizione delle competenze tra gli organi di direzione politica e
quelli di gestione amministrativa di cui alla L.R. n. 51/97, tutti gli atti che esprimono
nei rapporti esterni manifestazioni e dichiarazioni di volontà dell’Ente Regione sono
firmati dal Presidente o, in caso di assenza, dal Vice Presidente.
Il Presidente della Giunta regionale può delegare agli Assessori la firma degli
atti di sua competenza, nell’ambito delle funzioni agli stessi attribuite.
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