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Bruciare rami e ramaglie è reato, ma non per tutti

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Bruciare rami e ramaglie è reato, ma non per tutti
24 Terra e Vita
[ LEGGI, LAVORO E FISCO ]
n. 17/2014
29 aprile 2014
Bruciare rami e ramaglie
è reato, ma non per tutti
Se dagli enti locali arrivano norme “diverse” da quelle nazionali
[ DI FRANCESCO MARIO AGNOLI ]
L’
antica pratica agricola di bru­
ciare nei campi stoppie, rama­
glie, avanzi di potature, residui
vegetali in genere, è stata sempre circon­
data da alcune cautele per il timore che,
sfuggendo al controllo, potesse divenire
causa d’incendi.
Ma la si è sempre ritenuta un’attività
lecita. Da qualche anno non è più que­
stione del pericolo d’incendio, perché la
stessa pratica ha assunto, di per sé, in
quanto tale, rilevanza penale, dapprima
come contravvenzione, comunque san­
zionata anche (in via alternativa) con pe­
na detentiva, per divenire poi, in un cre­
scendo wagneriano, un vero e proprio
delitto, che comporta la reclusione da
due a cinque anni.
[ RIFIUTI O MATERIA PRIMA
SECONDARIA?
Il problema è se i residui provenienti da
attività di disboscamento, potatura, rac­
colta, pulizia di boschi, campi, giardini,
aree verdi ecc. integrino la nozione di
“rifiuto” di cui all’art. 183, co. 1, lett. a)
del Dlgs. n. 152/2006 (“qualsiasi sostan­
za od oggetto che rientra nelle categorie
riportate nell’allegato A alla parte quarta
del presente decreto e di cui il detentore
si disfi o abbia deciso o abbia l’obbligo di
disfarsi”) e vadano come tali trattati.
La risposta positiva è contenuta nel
cosiddetto “Codice ambientale” (Dlgs.
n. 152/2006), che all’art. 184 classifica
come “urbani” i “rifiuti vegetali prove­
nienti da aree verdi, quali giardini, par­
chi e aree cimiteriali” (comma 2/lettera
e) e come “speciali” “i rifiuti da attività
agricole e agro­industriali ai sensi e per
gli effetti dell’art. 2135 cod. civ.” (comma
cenere fra i “prodotti secon­
dari”, che l’art. 181bis
escludeva dall’ambito dei
rifiuti, purché in possesso
delle caratteristiche da de­
terminarsi con decreto del
ministro dell’Ambiente di
concerto con la Salute e lo
Sviluppo economico.
[ LA GIURISPRUDENZA
3/lettera a). Dal momento che viene ri­
chiamato l’art. 2135 del codice civile, che
disciplina le attività agricole, non vi è
dubbio a quali residui di lavorazione si
faccia riferimento.
In via di principio si tratta, quindi, di
“rifiuti” nel senso proprio del termine,
che debbono essere smaltiti secondo le
apposite procedure previste, a seconda
della loro classificazione (urbani o spe­
ciali), che nel caso si fonda, più che sulla
loro natura, sulla loro provenienza (giar­
dini, aree verdi urbane, parchi, cimiteri
oppure imprese agricole).
Da parte dei produttori agricoli con­
travvenzionati per avere bruciato stop­
pie e ramaglie sui loro campi con l’inten­
to poi di utilizzare la cenere per la conci­
mazione dei campi si è tentato di fare
ricorso o all’art. 183 del Codice ambien­
tale, che fra le altre cose prevede la possi­
bilità della prevenzione, cioè di misure
adottate per evitare che “una sostanza,
un materiale o un prodotto diventi rifiu­
to” ad esempio “attraverso il riutilizzo
dei prodotti o l’estensione del loro ciclo
di vita”, o, più spesso, di includere la
L’art. 181 bis è stato abroga­
to dal Dlgs. n. 205/2010,
ma già nella sua vigenza la
giurisprudenza, nella scelta fra la quali­
ficazione di “rifiuto” e quella di “materia
prima secondaria riutilizzata in settori
produttivi diversi senza pregiudizio per
l’ambiente”, propendeva per il rifiuto
con conseguente definizione dell’abbru­
ciamento di stoppie e ramaglie quale re­
ato di smaltimento non autorizzato di
rifiuti speciali non pericolosi di cui al­
l’art. 256, co. 1, lett. a), Dlgs. n. 152/2006.
In tal senso, in un caso di taglio di alberi
con conseguente bruciatura di rami, si è
pronunciata, confermando la decisione
dei giudici di merito (Tribunale e Corte
d’Appello di Trento) con la sentenza n.
46213/2008 la Corte di Cassazione, che,
per escludere la riutilizzabilità delle ce­
neri in un processo produttivo, si è data
cura di precisare che la loro utilizzazione
come concime naturale non trova riscon­
tro nelle attuali tecniche di coltivazione.
Con il Dlgs. n. 205/2010 il legislatore
intendeva forse venire incontro a una
parte delle istanze dei produttori agrico­
li attraverso una più puntuale distinzio­
ne fra rifiuto e sottoprodotto o materia
prima secondaria di provenienza agrico­
n. 17/2014
29 aprile 2014
la. È stato così introdotto nel “Codice
ambientale” un nuovo articolo (184/bis)
ed è stato modificato il testo dell’art. 185
per escludere dalle procedure di smalti­
mento rifiuti “paglia, sfalci e potature,
nonché altro materiale agricolo o foresta­
le naturale non pericoloso utilizzati in
agricoltura, nella selvicoltura o per la
produzione di energia da tale biomassa
mediante processi o metodi che non dan­
neggino l’ambiente né mettono in peri­
colo la salute umana”.
Ne è risultato però un aggravamento
per quanto riguarda la pratica dell’ab­
bruciamento, in quanto ne deriva, al
contrario, che in questo caso paglia, ra­
maglia ecc. continuano a essere conside­
rati “rifiuti” o comunque a essere sotto­
posti ai processi di smaltimento per que­
sti previsti dal momento che ardendoli
non si produce energia (nel senso voluto
dalla legge, anche se il fuoco è indubbia­
mente una forma ­ spesso terribile – di
energia) e nemmeno si ottiene un pro­
dotto utilizzabile in agricoltura se si ac­
cede alla tesi della Cassazione (per il ve­
ro molto discutibile), che esclude dalla
buona tecnica agraria l’impiego delle ce­
neri come concimante naturale.
[ LEGGI, LAVORO E FISCO ]
[ TERRITORIO
Regioni e Comuni
Vale il fai da te
Terra e Vita 25
L
a gravità delle sanzioni che colpiscono
in tal modo gli agricoltori rimasti fedeli
a una pratica supportata da una secola­
re tradizione ha determinato già prima del
provvedimento “Terra dei fuochi” e in misura
ancora maggiore dopo la sua entrata in vigo­
re, l’intervento degli enti locali, in particolare Regioni e Comuni. Così in
Lombardia si è ribadito che la combustione all’aperto di materiale di
origine vegetale è vietata nel periodo che va dal 15 ottobre al 15 aprile
(periodo di maggiore criticità per l’inquinamento atmosferico), così impli­
citamente, ma necessariamente ammettendola negli altri periodi. La Ligu­
ria ha espressamente escluso che i residui vegetali vadano classificati
come rifiuti e ne ha consentito l’“abbruciamento controllato, nel rispetto
delle norme per la prevenzione degli incendi”. Dopo il varo del decreto
“Terra dei fuochi”, sono intervenute la Regione Sicilia per consentire, con
determinate cautele, la bruciatura dei residui vegetali, e la Regione Veneto
con un apposito disegno di legge, che affida ai Comuni il compito di
disciplinare con i propri regolamenti di polizia rurale “la combustione
controllata sul luogo di produzione dei
residui vegetali”.
In altri casi si è proseguito nell’ap­
plicazione dei regolamenti locali. È il
caso, in Toscana, del Comune di Massa,
il cui Regolamento del verde pubblico
e privato prevede che per bruciare
scarti derivanti da attività agricole e di
giardinaggio si debba richiedere al Sin­
daco un’autorizzazione con domanda
in carta semplice.
nF.M.A.
[ IL DECRETO TERRA DEI FUOCHI
Su questa situazione si è innestato, ag­
gravandola per quanto riguarda la natu­
ra del reato (da contravvenzione a delit­
to) e la misura della pena, il Dl. n.
136/2013 (convertito con L. n. 6/2014).
Questo provvedimento, nell’intento di
reprimere le vicende criminose e danno­
se dal punto di vista ambientale, della
cosiddetta “Terra dei fuochi”, in Cam­
pania, ha introdotto nel Codice ambien­
tale il nuovo reato di “Combustione ille­
cita di rifiuti” che, nella sua ipotesi base
(sono previste aggravanti e +sanzionate
altre attività connesse), punisce con la
reclusione da due a cinque anni “chiun­
que appicca il fuoco a rifiuti abbandona­
ti ovvero depositati in maniera incon­
trollata in aree non autorizzate” (va me­
glio per i rifiuti vegetali “urbani”,
provenienti cioè da giardini, aree verdi,
cimiteri, che se la cavano con una pur
robusta sanzione pecuniaria di natura
amministrativa).
[ CONFLITTI DI COMPETENZA
I produttori agricoli e le loro associazioni
hanno accolto con favore gli interventi di
alcuni enti locali, Regioni e Comuni, che
hanno cercato di venire incontro alle esi­
genze degli agricoltori (vedi box).
Rimane tuttavia il contrasto, indub­
biamente grave sotto vari profili a comin­
ciare dalla certezza del diritto, fra questi
provvedimenti regionali e una legge na­
zionale, che deve necessariamente preva­
lere tanto più che nella maggioranza dei
casi i provvedimenti locali hanno natura
amministrativa. Problema che comunque
permane, anzi si aggrava per la maggiore
difficoltà di individuare la normativa ef­
fettivamente applicabile, quando, come
nel caso del Veneto, la Regione interviene
con una propria legge. Difatti l’art. 117
della Costituzione attribuisce sì alle Re­
gioni la potestà legislativa in materia
agricola, ma provvedimenti di questo ge­
nere (in particolare quello della “Terra dei
fuochi”) coinvolgono anche aspetti di le­
gislazione concorrente Stato­Regioni (sa­
lute e sanità) o addirittura di competenza
esclusiva dello Stato. Basti pensare, per
quest’ultimo punto, al provvedimento ri­
guardante la “Terra dei fuochi”, che ha
motivazioni, oltre che ambientali, di ordi­
ne pubblico e sicurezza, e alla conseguen­
te difficoltà di ammettere la legittimità di
un intervento modificativo della Regione
più di ogni altra interessata, la Campania,
alla quale tuttavia non potrebbe essere
negata la relativa competenza legislativa
qualora la si riconosca alle altre Regioni.
Se n’è mostrato perfettamente consa­
pevole il governatore del Veneto, Luca
Zaia, che, pur promuovendo il varo di
una legge regionale, si è augurato che il
governo si affretti a «proporre una legge
nazionale per evitare di complicare inu­
tilmente la vita alla gente».
n
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