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regolamento passi carrai
Comune di Fontevivo
Piazza Repubblica, 1 - 43010 Fontevivo (PR)
Settore urbanistica – edilizia privata – ambiente
REGOLAMENTO COMUNALE PER LA
DISCIPLINA DEI PASSI CARRABILI
Allegato Deliberazione C.C. n. __ del ___________
INDICE
Titolo I
PREMESSA
Art. 1 - Norme generali
Art. 2 - Norme comunali
Art. 3 - Definizioni
Art. 4 - Classificazione delle strade comunali
Titolo II
REALIZZAZIONE DEI PASSI CARRABILI
Art. 5 - Ufficio comunale competente
Art. 6 - Caratteristiche e prescrizioni per i passi carrai
Art. 7 - Disciplina degli accessi carrai nei piani urbanistici attuativi
Titolo III
AUTORIZZAZIONE DEl PASSI CARRABILI
Art. 8 - Formalità del provvedimento di autorizzazione.
Titolo IV
DEROGHE PER LA REGOLARIZZAZIONE DEI PASSI CARRABILI ESISTENTI
ALL’ENTRATA IN VIGORE DEL CODICE DELLA STRADA
Art. 9 - Passi carrabili esistenti
Art. 10 - Attività che comporti un notevole flusso di veicoli
Titolo V
MODALITÀ' E CONDIZIONI DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE
Art. 11 - Divieto di sosta permanente e servizio rimozione
Titolo VI
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Art. 12 - Obbligo di delimitazione dell’accesso
Titolo VII
NORME TRANSITORIE FINALI
Art. 13 – Modalità e termini per la regolarizzazione degli accessi carrai
esistenti e non autorizzati
Art. 14 - Normativa di riferimento
Art. 15 - Entrata in vigore
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Titolo I
Art. 1 – Norme generali
II presente regolamento disciplina la realizzazione/modifica e la regolarizzazione dei passi carrabili su
tutte le strade poste all'interno del centri abitati del Comune di Fontevivo, in conformità alle disposizioni
sancite nel vigente Codice della Strada (D. Lgs. 30/04/92, n. 285) e nel relativo Regolamento di
Esecuzione e di Attuazione (D.P.R. 16/12/92, n. 495) e successive modificazioni ed integrazioni.
Le disposizioni del presente Regolamento debbono osservarsi in correlazione alle prescrizioni del
Regolamento Edilizio del Comune di Fontevivo, delle altre norme comunali e delle norme di Legge statali
e regionali.
Art. 2 – Autorizzazione
All’interno del centro abitato, senza la preventiva autorizzazione del Comune, non possono essere
realizzati nuovi passi carrabili, né possono essere apportate trasformazioni o variazioni a quelli esistenti.
I passi carrabili devono essere conformi all’art. 22 del Codice della Strada.
La pratica può essere avviata solo dalla proprietà interessata o dall'amministratore se si tratta di un
condominio. È di norma necessario un progetto redatto da un tecnico abilitato.
Art. 3 - Definizioni
Per "passo carrabile" si intende l'accesso dalla via pubblica ad un'area laterale che sia idonea allo
stazionamento o alla circolazione dei veicoli (art. 3.37 CdS e art.22/2 Reg. CdS).
Per "suolo pubblico" si intende lo spazio demaniale e lo spazio di proprietà privata soggetto a servitù di
godimento pubblico o di pubblico passaggio.
Art. 4 - Classificazione delle strade comunali
Ai fini del rilascio delle autorizzazioni per la realizzazione, modificazione e regolamentazione dei passi
carrabili, tenuto conto della terminologia adottata nel nuovo C.d.S., si fa riferimento alla seguente
classificazione:
1) STRADE DI SCORRIMENTO: strada a carreggiata indipendente o separata da spartitraffico, ciascuna
con almeno due corsie di marcia, ed una eventuale corsia riservata ai mezzi pubblici, banchina
pavimentata a destra e marciapiede, con eventuali intersezioni a raso semaforizzate; per la sosta sono
previste apposite aree o fasce laterali esterne carreggiata, entrambe con immissioni ed uscite
concentrate.
2) STRADE EXTRAURBANE PRINCIPALI: strada a carreggiata indipendente o separata da
spartitraffico invalicabile;
3) STRADE EXTRAURBANE SECONDARIE: strada ad unica carreggiata con almeno una corsia per
senso di marcia.
4) STRADE URBANE DI QUARTIERE: strada ad unica carreggiata con almeno due corsie, banchine
pavimentate e marciapiedi; per la sosta sono previste aree attrezzate con apposita corsia di manovra,
esterna alla carreggiata.
5) STRADE LOCALI: strada urbana o extraurbana opportunamente sistemata ai fini dell'art. 2 comma 1
C.d.s., non facente parte degli altri tipi di strada, con traffico estremamente limitato.
6) DELIMITAZIONE DELLE ZONE "A" DEL CENTRO STORICO: sono ricomprese in questa categoria le
strade locali con traffico estremamente limitato, facenti parte della perimetrazione del centro storico.
Per i passi carrai realizzati nelle strade classificate dal presente articolo ai punti 1-2-3-4, l'eventuale
cancello posto a protezione della proprietà laterale deve essere arretrato allo scopo di consentire la
sosta, fuori dalla carreggiata stradale, di un veicolo in attesa d'ingresso, realizzando una piazzola di
profondità non inferiore ai 4,5 ml (conformemente a quanto prescritto dal vigente Regolamento Edilizio).
Nel caso in cui, per obiettive impossibilità costruttive o per grave limitazione della godibilità della
proprietà privata, non sia possibile arretrare gli accessi, possono essere autorizzati sistemi di apertura
automatizzata a distanza.
Se l'immissione avviene direttamente per assenza del cancello posto a protezione della proprietà
laterale, l'eventuale successiva installazione del cancello, comporta l'obbligo di nuova autorizzazione
soggetta alle norme di cui al presente regolamento, in relazione alla tipologia di strada su cui aggetta il
passo carraio.
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Per i passi carrai realizzati nelle strade di cui ai punti 5-6, nelle quali le immissioni laterali non possono
determinare condizioni d'intralcio alla fluidità della circolazione, è consentito derogare dall'arretramento
dei cancelli e dei sistemi di apertura automatizzati.
Titolo II
REALIZZAZIONE DEI PASSI CARRABILI
Art. 5 - Ufficio comunale competente
Competente all’istruttoria delle domande di autorizzazione/regolarizzazione è l’Ufficio Tecnico
Urbanistica - Edilizia Privata – Ambiente, a cui spetta anche l’acquisizione degli eventuali pareri (da
parte di Polizia Municipale - Servizio Edilizia Pubblica e Viabilità del Comune – Servizio Viabilità della
Provincia - Anas - ecc…).
Competente al rilascio dell’autorizzazione di cui all’art. 2 è il Responsabile del Servizio Urbanistica Edilizia Privata – Ambiente.
Art. 6 - Caratteristiche e prescrizioni per i passi carrai
In linea generale i passi carrai, costituendo una limitazione della fruibilità del suolo pubblico, devono
essere realizzati in misura strettamente necessaria, nel pieno rispetto delle seguenti prescrizioni (ex art.
46 Reg. CdS):
a. devono essere distanti dalle intersezioni almeno ml.12 e, in ogni caso, devono essere visibili da
una distanza pari allo spazio di frenata risultante dalla velocità massima consentita nella strada
su cui sono collocati;
b. devono consentire l'accesso ad un'area laterale che sia idonea allo stazionamento o alla
circolazione dei veicoli;
c. qualora l'accesso alla proprietà privata sia destinato anche a notevole traffico pedonale, deve
essere prevista una separazione dell'entrata carrabile da quella pedonale;
d. devono permettere la rapida immissione dei veicoli nella proprietà laterale.
I passi carrai devono avere un’apertura d'accesso dal suolo pubblico di dimensione compresa da un
limite minimo di m. 2,50 (possono essere concesse deroghe per misure inferiori in casi particolari, previo
parere dell'Ufficio competente), ad un limite massimo di m. 12,00.
Nel rispetto per succitati limiti, è ammessa la realizzazione di un unico accesso carrabile per ogni lotto,
fatto salvo esigenze specifiche che andranno opportunamente motivare tramite richiesta di deroga da
sottoporre all’ufficio competente.
Limitatamente ai passi carrai posti a servizio di immobili produttivi non compresi in piani attuativi, ovvero
aree destinate ad insediamenti produttivi, possono essere autorizzate, su richiesta motivata e in
relazione a particolari esigenze, dimensioni superiori ai m. 12,00.
Qualora l'accesso debba essere realizzato con manufatti (es. scivolo, tombinatura, raccordo ecc.) che
modificano la sede stradale, deve essere acquisito il parere del Responsabile del Servizio Edilizia
Pubblica e Viabilità e i lavori su suolo pubblico dovranno essere eseguiti in conformità alle eventuali
prescrizioni tecniche impartite.
Art. 7 - Disciplina degli accessi carrai nei piani urbanistici attuativi
Le norme tecniche di attuazione dei Piani Urbanistici Attuativi dovranno regolamentare il tema degli
accessi carrai in conformità con il presente regolamento e dovranno disciplinare gli aspetti costruttivi,
tipologici, dimensionali e quantitativi.
Relativamente al tema degli accessi carrai esistenti, inseriti nei Piani Urbanistici Attuativi o ad essi
assimilati, troverà applicazione la specifica norma di piano.
Per gli accessi carrai posti a servizio di immobili produttivi e residenziali esistenti, anche se facenti parte
di piani urbanistici attuativi o ad essi assimilati, su richiesta motivata in relazione a particolari esigenze,
potranno trovare applicazione le medesime deroghe di cui al precedente art. 6.
I nuovi Piani Urbanistici Attuativi dovranno rispettare le norme contenute nel presente Regolamento.
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Titolo III
AUTORIZZAZIONE DEl PASSI CARRABILI
Art. 8 - Formalità del provvedimento di autorizzazione.
All’interno del centro abitato, tutti i passi carrabili che si immettono su suolo pubblico, devono essere
individuati con l’apposito segnale, previa autorizzazione rilasciata dall'Ufficio competente, in conformità
alle prescrizioni contenute nel presente Regolamento.
L’autorizzazione di cui al presente regolamento ha durata illimitata.
L’autorizzazione potrà essere revocata o modificata in qualsiasi momento, per sopravvenuti motivi di
pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale, senza che l’Amministrazione Comunale sia tenuta
a corrispondere alcun indennizzo.
L’autorizzazione non consente che l’area relativa al passo carrabile venga utilizzata come zona di sosta,
anche temporanea, o per lo scarico merci. Ciò vale anche per i titolari della concessione.
L'autorizzazione/regolamentazione dell'accesso carrabile avviene attraverso la seguente procedura ed
alle seguenti condizioni:
Ø Presentazione della
dall'Amministrazione;
domanda
su
apposita
modulistica
in
bollo
su
modulo
fornita
Ø Attestazione del versamento dei diritti di segreteria.
Con il rilascio dell'autorizzazione ha luogo la consegna del relativo segnale di passo carraio da parte del
competente Ufficio.
Il titolare dell'autorizzazione ha l’obbligo di:
-
mantenere in perfetta efficienza il segnale stradale e la sagoma limite del passo carraio, al fine di
permettere, agli utenti stradali, di individuare la zona interessata dal divieto di sosta, in modo
chiaro ed inequivocabile;
-
comunicare all'Ufficio competente qualsiasi modificazione della struttura e/o dimensioni
dell'accesso stesso, ovvero qualsiasi variazione nella titolarità o della destinazione d'uso
dell'immobile asservito dal passo carraio;
-
comunicare, al competente ufficio, qualsiasi danneggiamento, smarrimento o patito furto del
cartello segnaletico. In tale ultima ipotesi, dovrà anche essere prodotta copia della denuncia di
smarrimento o furto, presentata presso le competenti Autorità di Polizia;
-
restituire, al competente ufficio, il cartello segnaletico numerato di passo carraio, in caso di
cessazione dell’autorizzazione stessa, per rinuncia del medesimo titolare o su disposizione della
competente Autorità.
La realizzazione del passo carraio e l'eventuale rimessa in pristino di opere stradali per la cessazione
della stessa, in caso di rinuncia del titolare o su disposizione della autorità competente, ricade a carico
dell'intestatario o avente causa. La esecuzione dei relativi lavori deve essere effettuata in conformità alle
prescrizioni tecniche impartite dal competente Servizio Edilizia Pubblica e Viabilità.
Le autorizzazioni si intendono concesse facendo salvo gli eventuali diritti di terzi, le prescrizioni del
regolamento edilizio e le norme di legge.
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Titolo IV
DEROGHE PER LA REGOLARIZZAZIONE DEI PASSI CARRABILI ESISTENTI ALL’ENTRATA IN
VIGORE DEL CODICE DELLA STRADA
Art. 9 – Passi carrabili esistenti
Per i passi carrabili e gli accessi stradali esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento,
dovrà essere presentata domanda di regolarizzazione secondo le modalità previste dal codice della
strada e dal relativo regolamento di esecuzione. Salvo casi eccezionali, saranno mantenuti, a condizione
che vengano accolte eventuali disposizioni di adattamento alle nuove norme e sempreché non creino
pregiudizio e non siano di ostacolo alla privata e pubblica incolumità.
In particolare, in deroga alle condizioni di cui all’art. 6 comma 1 lett. a e comma 2, i passi carrabili
esistenti, realizzati in ossequio alle disposizioni Urbanistico-Edilizie in vigore all’atto della loro
costruzione, possono essere autorizzati allo stato di fatto esistente, nel caso sia tecnicamente
impossibile procedere all’adeguamento e gli stessi non siano ubicati in strade di cui all’art. 4 punti 1-2-34, per i quali sussiste l’obbligo di rispettare le prescrizioni di cui agli artt. 4 e 6 (arretramento o
automatismo). In tal caso si dovrà presentare autocertificazione attestante la rispondenza alle
prescrizioni indicate nei suddetti articoli.
In ogni caso, qualora si manifestino situazioni di particolare pericolo, l’Amministrazione Comunale, può
imporre gli adeguamenti previsti dall’art. 22 del C.d.S., art. 46 del regolamento di esecuzione e art. 6 del
presente regolamento.
Il mancato adeguamento previsto dal comma di cui sopra, comporta la revoca dell’autorizzazione di
passo carrabile.
Art. 10 - Attività che comporti un notevole flusso di veicoli
In deroga alle condizioni di cui all’art. 6 comma 2, qualora il passo carrabile di nuova realizzazione
debba essere collocato a servizio di un immobile avente destinazione d’uso di attività artigianale,
commerciale, industriale o di altra attività che comporti un notevole flusso di veicoli, ovvero l’accesso di
veicoli di grandi dimensioni, le misure dimensionali e di distanza dalle intersezioni, potranno essere
ampliate in relazione al caso specifico e, comunque, in maniera tale da garantire la circolazione
veicolare e pedonale.
Titolo V
MODALITÀ' E CONDIZIONI DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE
Art.11 - Divieto di sosta permanente e servizio rimozione
II segnale stradale di "passo carrabile" ha dimensioni e formato stabilite dall'art. 120 Reg. C.d.S. (figura
II.78).
Esso indica la zona in corrispondenza della quale vige, in permanenza, divieto di sosta ai sensi
dell'art.158 del Codice della Strada.
Nel territorio comunale, è vietata l'apposizione di cartelli di passo carrabile non regolamentari riproduttivi
dei simboli previsti dal vigente Codice della Strada.
L'autorizzazione di passo carrabile consente di fruire, compatibilmente con le esigenze tecniche esistenti
al momento della chiamata, dell’intervento del "servizio rimozione" della Polizia Municipale, qualora
risulti ostruito da veicoli in sosta lo spazio di suolo pubblico prospiciente il passo carrabile.
Per i passi carrabili realizzati mediante arretramento del cancello di ingresso, l'intervento di rimozione
della Polizia Municipale si estende alla relativa area di sosta sul suolo privato antistante il cancello di
ingresso.
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Titolo VI
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Art. 12 - Obbligo di delimitazione dell’accesso
I proprietari, nonché tutti coloro che, a qualsiasi titolo, abbiano la disponibilità delle aree private (non
soggette ad uso pubblico) situate lungo le direttrici stradali presenti sul territorio, devono provvedere
affinché sia esattamente delimitata la possibilità di accesso alla proprietà laterale privata.
Art. 13 – Modalità e termini per la regolarizzazione degli accessi carrai esistenti e non autorizzati
La domanda per la regolarizzazione dei passi carrabili esistenti, dovrà essere presentata presso l’Ufficio
competente, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 8 del presente regolamento.
L’eventuale adeguamento del passo carrabile che comporti l’esecuzione di lavori (realizzazione di
piazzola di sosta o installazione di automatismo) dovrà avvenire entro i successivi 12 mesi dalla
presentazione della domanda.
L’autorizzazione di passo carrabile ed il rilascio del prescritto cartello, avverrà al termine delle opere di
adeguamento, previo sopralluogo del personale incaricato.
Titolo VII
NORME FINALI
•
•
Art. 14 - Normativa di riferimento
D.LGS 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo Codice della Strada";
D.P.R. 16-12-1992 n. 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della
Strada" e s.m.&i.
Art. 15 - Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore dopo il quindicesimo giorno dall’avvenuta pubblicazione all’Albo
Pretorio del Comune.
Dalla sua entrata in vigore sono abrogate le norme regolamentari che risultino in contrasto con quanto
disposto dal presente regolamento.
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