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regolamento passi carrai
Comune di Fontevivo Piazza Repubblica, 1 - 43010 Fontevivo (PR) Settore urbanistica – edilizia privata – ambiente REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEI PASSI CARRABILI Allegato Deliberazione C.C. n. __ del ___________ INDICE Titolo I PREMESSA Art. 1 - Norme generali Art. 2 - Norme comunali Art. 3 - Definizioni Art. 4 - Classificazione delle strade comunali Titolo II REALIZZAZIONE DEI PASSI CARRABILI Art. 5 - Ufficio comunale competente Art. 6 - Caratteristiche e prescrizioni per i passi carrai Art. 7 - Disciplina degli accessi carrai nei piani urbanistici attuativi Titolo III AUTORIZZAZIONE DEl PASSI CARRABILI Art. 8 - Formalità del provvedimento di autorizzazione. Titolo IV DEROGHE PER LA REGOLARIZZAZIONE DEI PASSI CARRABILI ESISTENTI ALL’ENTRATA IN VIGORE DEL CODICE DELLA STRADA Art. 9 - Passi carrabili esistenti Art. 10 - Attività che comporti un notevole flusso di veicoli Titolo V MODALITÀ' E CONDIZIONI DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE Art. 11 - Divieto di sosta permanente e servizio rimozione Titolo VI DISPOSIZIONI TRANSITORIE Art. 12 - Obbligo di delimitazione dell’accesso Titolo VII NORME TRANSITORIE FINALI Art. 13 – Modalità e termini per la regolarizzazione degli accessi carrai esistenti e non autorizzati Art. 14 - Normativa di riferimento Art. 15 - Entrata in vigore 2 Titolo I Art. 1 – Norme generali II presente regolamento disciplina la realizzazione/modifica e la regolarizzazione dei passi carrabili su tutte le strade poste all'interno del centri abitati del Comune di Fontevivo, in conformità alle disposizioni sancite nel vigente Codice della Strada (D. Lgs. 30/04/92, n. 285) e nel relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione (D.P.R. 16/12/92, n. 495) e successive modificazioni ed integrazioni. Le disposizioni del presente Regolamento debbono osservarsi in correlazione alle prescrizioni del Regolamento Edilizio del Comune di Fontevivo, delle altre norme comunali e delle norme di Legge statali e regionali. Art. 2 – Autorizzazione All’interno del centro abitato, senza la preventiva autorizzazione del Comune, non possono essere realizzati nuovi passi carrabili, né possono essere apportate trasformazioni o variazioni a quelli esistenti. I passi carrabili devono essere conformi all’art. 22 del Codice della Strada. La pratica può essere avviata solo dalla proprietà interessata o dall'amministratore se si tratta di un condominio. È di norma necessario un progetto redatto da un tecnico abilitato. Art. 3 - Definizioni Per "passo carrabile" si intende l'accesso dalla via pubblica ad un'area laterale che sia idonea allo stazionamento o alla circolazione dei veicoli (art. 3.37 CdS e art.22/2 Reg. CdS). Per "suolo pubblico" si intende lo spazio demaniale e lo spazio di proprietà privata soggetto a servitù di godimento pubblico o di pubblico passaggio. Art. 4 - Classificazione delle strade comunali Ai fini del rilascio delle autorizzazioni per la realizzazione, modificazione e regolamentazione dei passi carrabili, tenuto conto della terminologia adottata nel nuovo C.d.S., si fa riferimento alla seguente classificazione: 1) STRADE DI SCORRIMENTO: strada a carreggiata indipendente o separata da spartitraffico, ciascuna con almeno due corsie di marcia, ed una eventuale corsia riservata ai mezzi pubblici, banchina pavimentata a destra e marciapiede, con eventuali intersezioni a raso semaforizzate; per la sosta sono previste apposite aree o fasce laterali esterne carreggiata, entrambe con immissioni ed uscite concentrate. 2) STRADE EXTRAURBANE PRINCIPALI: strada a carreggiata indipendente o separata da spartitraffico invalicabile; 3) STRADE EXTRAURBANE SECONDARIE: strada ad unica carreggiata con almeno una corsia per senso di marcia. 4) STRADE URBANE DI QUARTIERE: strada ad unica carreggiata con almeno due corsie, banchine pavimentate e marciapiedi; per la sosta sono previste aree attrezzate con apposita corsia di manovra, esterna alla carreggiata. 5) STRADE LOCALI: strada urbana o extraurbana opportunamente sistemata ai fini dell'art. 2 comma 1 C.d.s., non facente parte degli altri tipi di strada, con traffico estremamente limitato. 6) DELIMITAZIONE DELLE ZONE "A" DEL CENTRO STORICO: sono ricomprese in questa categoria le strade locali con traffico estremamente limitato, facenti parte della perimetrazione del centro storico. Per i passi carrai realizzati nelle strade classificate dal presente articolo ai punti 1-2-3-4, l'eventuale cancello posto a protezione della proprietà laterale deve essere arretrato allo scopo di consentire la sosta, fuori dalla carreggiata stradale, di un veicolo in attesa d'ingresso, realizzando una piazzola di profondità non inferiore ai 4,5 ml (conformemente a quanto prescritto dal vigente Regolamento Edilizio). Nel caso in cui, per obiettive impossibilità costruttive o per grave limitazione della godibilità della proprietà privata, non sia possibile arretrare gli accessi, possono essere autorizzati sistemi di apertura automatizzata a distanza. Se l'immissione avviene direttamente per assenza del cancello posto a protezione della proprietà laterale, l'eventuale successiva installazione del cancello, comporta l'obbligo di nuova autorizzazione soggetta alle norme di cui al presente regolamento, in relazione alla tipologia di strada su cui aggetta il passo carraio. 3 Per i passi carrai realizzati nelle strade di cui ai punti 5-6, nelle quali le immissioni laterali non possono determinare condizioni d'intralcio alla fluidità della circolazione, è consentito derogare dall'arretramento dei cancelli e dei sistemi di apertura automatizzati. Titolo II REALIZZAZIONE DEI PASSI CARRABILI Art. 5 - Ufficio comunale competente Competente all’istruttoria delle domande di autorizzazione/regolarizzazione è l’Ufficio Tecnico Urbanistica - Edilizia Privata – Ambiente, a cui spetta anche l’acquisizione degli eventuali pareri (da parte di Polizia Municipale - Servizio Edilizia Pubblica e Viabilità del Comune – Servizio Viabilità della Provincia - Anas - ecc…). Competente al rilascio dell’autorizzazione di cui all’art. 2 è il Responsabile del Servizio Urbanistica Edilizia Privata – Ambiente. Art. 6 - Caratteristiche e prescrizioni per i passi carrai In linea generale i passi carrai, costituendo una limitazione della fruibilità del suolo pubblico, devono essere realizzati in misura strettamente necessaria, nel pieno rispetto delle seguenti prescrizioni (ex art. 46 Reg. CdS): a. devono essere distanti dalle intersezioni almeno ml.12 e, in ogni caso, devono essere visibili da una distanza pari allo spazio di frenata risultante dalla velocità massima consentita nella strada su cui sono collocati; b. devono consentire l'accesso ad un'area laterale che sia idonea allo stazionamento o alla circolazione dei veicoli; c. qualora l'accesso alla proprietà privata sia destinato anche a notevole traffico pedonale, deve essere prevista una separazione dell'entrata carrabile da quella pedonale; d. devono permettere la rapida immissione dei veicoli nella proprietà laterale. I passi carrai devono avere un’apertura d'accesso dal suolo pubblico di dimensione compresa da un limite minimo di m. 2,50 (possono essere concesse deroghe per misure inferiori in casi particolari, previo parere dell'Ufficio competente), ad un limite massimo di m. 12,00. Nel rispetto per succitati limiti, è ammessa la realizzazione di un unico accesso carrabile per ogni lotto, fatto salvo esigenze specifiche che andranno opportunamente motivare tramite richiesta di deroga da sottoporre all’ufficio competente. Limitatamente ai passi carrai posti a servizio di immobili produttivi non compresi in piani attuativi, ovvero aree destinate ad insediamenti produttivi, possono essere autorizzate, su richiesta motivata e in relazione a particolari esigenze, dimensioni superiori ai m. 12,00. Qualora l'accesso debba essere realizzato con manufatti (es. scivolo, tombinatura, raccordo ecc.) che modificano la sede stradale, deve essere acquisito il parere del Responsabile del Servizio Edilizia Pubblica e Viabilità e i lavori su suolo pubblico dovranno essere eseguiti in conformità alle eventuali prescrizioni tecniche impartite. Art. 7 - Disciplina degli accessi carrai nei piani urbanistici attuativi Le norme tecniche di attuazione dei Piani Urbanistici Attuativi dovranno regolamentare il tema degli accessi carrai in conformità con il presente regolamento e dovranno disciplinare gli aspetti costruttivi, tipologici, dimensionali e quantitativi. Relativamente al tema degli accessi carrai esistenti, inseriti nei Piani Urbanistici Attuativi o ad essi assimilati, troverà applicazione la specifica norma di piano. Per gli accessi carrai posti a servizio di immobili produttivi e residenziali esistenti, anche se facenti parte di piani urbanistici attuativi o ad essi assimilati, su richiesta motivata in relazione a particolari esigenze, potranno trovare applicazione le medesime deroghe di cui al precedente art. 6. I nuovi Piani Urbanistici Attuativi dovranno rispettare le norme contenute nel presente Regolamento. 4 Titolo III AUTORIZZAZIONE DEl PASSI CARRABILI Art. 8 - Formalità del provvedimento di autorizzazione. All’interno del centro abitato, tutti i passi carrabili che si immettono su suolo pubblico, devono essere individuati con l’apposito segnale, previa autorizzazione rilasciata dall'Ufficio competente, in conformità alle prescrizioni contenute nel presente Regolamento. L’autorizzazione di cui al presente regolamento ha durata illimitata. L’autorizzazione potrà essere revocata o modificata in qualsiasi momento, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale, senza che l’Amministrazione Comunale sia tenuta a corrispondere alcun indennizzo. L’autorizzazione non consente che l’area relativa al passo carrabile venga utilizzata come zona di sosta, anche temporanea, o per lo scarico merci. Ciò vale anche per i titolari della concessione. L'autorizzazione/regolamentazione dell'accesso carrabile avviene attraverso la seguente procedura ed alle seguenti condizioni: Ø Presentazione della dall'Amministrazione; domanda su apposita modulistica in bollo su modulo fornita Ø Attestazione del versamento dei diritti di segreteria. Con il rilascio dell'autorizzazione ha luogo la consegna del relativo segnale di passo carraio da parte del competente Ufficio. Il titolare dell'autorizzazione ha l’obbligo di: - mantenere in perfetta efficienza il segnale stradale e la sagoma limite del passo carraio, al fine di permettere, agli utenti stradali, di individuare la zona interessata dal divieto di sosta, in modo chiaro ed inequivocabile; - comunicare all'Ufficio competente qualsiasi modificazione della struttura e/o dimensioni dell'accesso stesso, ovvero qualsiasi variazione nella titolarità o della destinazione d'uso dell'immobile asservito dal passo carraio; - comunicare, al competente ufficio, qualsiasi danneggiamento, smarrimento o patito furto del cartello segnaletico. In tale ultima ipotesi, dovrà anche essere prodotta copia della denuncia di smarrimento o furto, presentata presso le competenti Autorità di Polizia; - restituire, al competente ufficio, il cartello segnaletico numerato di passo carraio, in caso di cessazione dell’autorizzazione stessa, per rinuncia del medesimo titolare o su disposizione della competente Autorità. La realizzazione del passo carraio e l'eventuale rimessa in pristino di opere stradali per la cessazione della stessa, in caso di rinuncia del titolare o su disposizione della autorità competente, ricade a carico dell'intestatario o avente causa. La esecuzione dei relativi lavori deve essere effettuata in conformità alle prescrizioni tecniche impartite dal competente Servizio Edilizia Pubblica e Viabilità. Le autorizzazioni si intendono concesse facendo salvo gli eventuali diritti di terzi, le prescrizioni del regolamento edilizio e le norme di legge. 5 Titolo IV DEROGHE PER LA REGOLARIZZAZIONE DEI PASSI CARRABILI ESISTENTI ALL’ENTRATA IN VIGORE DEL CODICE DELLA STRADA Art. 9 – Passi carrabili esistenti Per i passi carrabili e gli accessi stradali esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, dovrà essere presentata domanda di regolarizzazione secondo le modalità previste dal codice della strada e dal relativo regolamento di esecuzione. Salvo casi eccezionali, saranno mantenuti, a condizione che vengano accolte eventuali disposizioni di adattamento alle nuove norme e sempreché non creino pregiudizio e non siano di ostacolo alla privata e pubblica incolumità. In particolare, in deroga alle condizioni di cui all’art. 6 comma 1 lett. a e comma 2, i passi carrabili esistenti, realizzati in ossequio alle disposizioni Urbanistico-Edilizie in vigore all’atto della loro costruzione, possono essere autorizzati allo stato di fatto esistente, nel caso sia tecnicamente impossibile procedere all’adeguamento e gli stessi non siano ubicati in strade di cui all’art. 4 punti 1-2-34, per i quali sussiste l’obbligo di rispettare le prescrizioni di cui agli artt. 4 e 6 (arretramento o automatismo). In tal caso si dovrà presentare autocertificazione attestante la rispondenza alle prescrizioni indicate nei suddetti articoli. In ogni caso, qualora si manifestino situazioni di particolare pericolo, l’Amministrazione Comunale, può imporre gli adeguamenti previsti dall’art. 22 del C.d.S., art. 46 del regolamento di esecuzione e art. 6 del presente regolamento. Il mancato adeguamento previsto dal comma di cui sopra, comporta la revoca dell’autorizzazione di passo carrabile. Art. 10 - Attività che comporti un notevole flusso di veicoli In deroga alle condizioni di cui all’art. 6 comma 2, qualora il passo carrabile di nuova realizzazione debba essere collocato a servizio di un immobile avente destinazione d’uso di attività artigianale, commerciale, industriale o di altra attività che comporti un notevole flusso di veicoli, ovvero l’accesso di veicoli di grandi dimensioni, le misure dimensionali e di distanza dalle intersezioni, potranno essere ampliate in relazione al caso specifico e, comunque, in maniera tale da garantire la circolazione veicolare e pedonale. Titolo V MODALITÀ' E CONDIZIONI DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE Art.11 - Divieto di sosta permanente e servizio rimozione II segnale stradale di "passo carrabile" ha dimensioni e formato stabilite dall'art. 120 Reg. C.d.S. (figura II.78). Esso indica la zona in corrispondenza della quale vige, in permanenza, divieto di sosta ai sensi dell'art.158 del Codice della Strada. Nel territorio comunale, è vietata l'apposizione di cartelli di passo carrabile non regolamentari riproduttivi dei simboli previsti dal vigente Codice della Strada. L'autorizzazione di passo carrabile consente di fruire, compatibilmente con le esigenze tecniche esistenti al momento della chiamata, dell’intervento del "servizio rimozione" della Polizia Municipale, qualora risulti ostruito da veicoli in sosta lo spazio di suolo pubblico prospiciente il passo carrabile. Per i passi carrabili realizzati mediante arretramento del cancello di ingresso, l'intervento di rimozione della Polizia Municipale si estende alla relativa area di sosta sul suolo privato antistante il cancello di ingresso. 6 Titolo VI DISPOSIZIONI TRANSITORIE Art. 12 - Obbligo di delimitazione dell’accesso I proprietari, nonché tutti coloro che, a qualsiasi titolo, abbiano la disponibilità delle aree private (non soggette ad uso pubblico) situate lungo le direttrici stradali presenti sul territorio, devono provvedere affinché sia esattamente delimitata la possibilità di accesso alla proprietà laterale privata. Art. 13 – Modalità e termini per la regolarizzazione degli accessi carrai esistenti e non autorizzati La domanda per la regolarizzazione dei passi carrabili esistenti, dovrà essere presentata presso l’Ufficio competente, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 8 del presente regolamento. L’eventuale adeguamento del passo carrabile che comporti l’esecuzione di lavori (realizzazione di piazzola di sosta o installazione di automatismo) dovrà avvenire entro i successivi 12 mesi dalla presentazione della domanda. L’autorizzazione di passo carrabile ed il rilascio del prescritto cartello, avverrà al termine delle opere di adeguamento, previo sopralluogo del personale incaricato. Titolo VII NORME FINALI • • Art. 14 - Normativa di riferimento D.LGS 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo Codice della Strada"; D.P.R. 16-12-1992 n. 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada" e s.m.&i. Art. 15 - Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore dopo il quindicesimo giorno dall’avvenuta pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune. Dalla sua entrata in vigore sono abrogate le norme regolamentari che risultino in contrasto con quanto disposto dal presente regolamento. 7