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Documento sulle anticipazioni - AXA

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Documento sulle anticipazioni - AXA
AXA MPS PREVIDENZA ATTIVA
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PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO - FONDO PENSIONE
DOCUMENTO SULLE ANTICIPAZIONI
Il presente documento integra il contenuto della Nota Informativa relativa ad AXA MPS PREVIDENZA ATTIVA – Piano Individuale Pensionistico di tipo assicurativo – Fondo Pensione.
La Compagnia si assume la responsabilità della veridicità e completezza dei dati e delle notizie contenuti nel presente documento.
Il presente documento è valido a decorrere dal 1 gennaio 2007.
Art. 1 - Tipologie di liquidazioni
Condizione essenziale per ottenere il Riscatto o l’Anticipazione è il possesso delle seguenti caratteristiche:
A nticipazione, le somme complessivamente percepite a titolo di anticipazione non possono eccedere complessivamente il 75% della posizione individuale maturata, incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate:
In qualsiasi momento:
- un importo non superiore al 75%, per spese sanitarie conseguenti a situazioni gravissime
attinenti a sé, al coniuge, ai figli, per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle
competenti strutture pubbliche.
Decorsi otto anni di iscrizione a forme pensionistiche complementari:
- un importo non superiore al 75%, per l’acquisto della prima casa di abitazione, per sé, per i
figli, documentato con atto notarile;
- interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) primo comma art. 31 Legge 5.08.1978 n. 457 e
cioè interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia relativamente alla prima casa di abitazione,
documentati come previsto dalla normativa stabilita dall’art. 1, comma 3, Legge
27.12.1997 n. 449;
- un importo non superiore al 30% per la soddisfazione di ulteriori esigenze.
Riscatto individuale parziale (il 50% della posizione individuale maturata):
In caso di cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di
tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi ovvero in caso di ricorso da parte del
datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni, ordinaria o straordinaria.
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Riscatto totale (con chiusura della posizione):
Ammesso ove le sotto indicate casistiche siano antecedenti al quinquennio precedente la maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche:
- in caso di cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di
tempo superiore a 48 mesi;
- in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità lavorativa a meno
di un terzo.
Qualora vengano meno i requisiti di partecipazione al Fondo stabiliti dalle fonti che dispongono l’adesione collettiva.
In caso di decesso dell’aderente prima dell’esercizio del diritto alla prestazione pensionistica,
la posizione individuale è riscattata dagli eredi ovvero dai diversi beneficiari designati dallo
stesso, siano essi persone fisiche o giuridiche. In mancanza di tali soggetti la posizione rimane
acquisita al Fondo.
Ai fini della determinazione dell’anzianità necessaria per esercitare il diritto all’anticipazione, sono
considerati utili tutti i periodi di partecipazione a forme pensionistiche complementari maturati dall’aderente, per i quali, lo stesso, non abbia esercitato il diritto di riscatto totale della posizione individuale.
Art. 2 - Importo dell’Anticipazione
1) L’ammontare delle somme corrisposte a titolo di Anticipazione non può, comunque, essere superiore all’onere effettivamente sostenuto e documentato con riferimento alla specifica fattispecie
per la quale si è fatta richiesta, in particolare:
a) ove dall’atto notarile di compravendita risulti che per l’acquisto dell’abitazione l’iscritto abbia
utilizzato i proventi della vendita o della permuta di altro alloggio, l’anticipazione viene erogata esclusivamente per la parte del costo di acquisto non coperta dal ricavato della vendita o
permuta del precedente appartamento;
b) ove l’acquisto sia effettuato in separazione con il coniuge o il convivente equiparato, l’anticipazione viene erogata per l’importo della quota attribuita all’iscritto;
c) ove gli interventi di recupero edilizio riguardino la prima casa di cui l’iscritto è comproprietario con il coniuge in separazione o con il convivente equiparato, l’anticipazione viene erogata
per una quota di spese corrispondente alla quota di proprietà.
2) L’anticipazione è assoggettata allo specifico regime fiscale fissato dalla legge.
3) Le anticipazioni possono essere reintegrate, a scelta dell’aderente, in qualsiasi momento anche
mediante contribuzioni annuali eccedenti il limite di 5.164,57 euro. Sulle somme eccedenti il predetto limite, corrispondenti alle anticipazioni reintegrate, è riconosciuto al contribuente un credito d’imposta pari all’imposta pagata al momento della fruizione dell’anticipazione, proporzionalmente riferibile all’importo reintegrato.
Art. 3 - Anticipazioni per spese sanitarie relative a terapie e interventi
Presupposto necessario è rappresentato dall’attestazione della struttura pubblica che riconosca la
“straordinarietà” e la necessità delle terapie o dell’intervento, relativamente a situazioni gravissime.
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L’iscritto è libero di scegliere il presidio sanitario (anche privato o estero) presso il quale richiedere
le prestazioni.
L’anticipazione viene concessa per le necessità dell’iscritto nonché dei familiari (coniuge e figli).
Vanno considerate spese utili alla determinazione dell’importo dell’anticipazione anche quelle che
risultino complementari rispetto alle spese sanitarie come, ad esempio, le spese di viaggio del malato, le spese di viaggio e di soggiorno per l’eventuale accompagnatore.
Ai fini dell’accoglimento di richieste di Anticipazione, deve essere prodotta la documentazione di
seguito elencata:
– certificazione a cura della struttura pubblica competente del carattere straordinario della terapia o
dell’intervento nonché i rimborsi ai quali il richiedente abbia diritto a carico della struttura stessa;
– fatture o ricevute fiscali in originale attestanti gli oneri effettivamente sostenuti e rispondenti ai
requisiti richiesti dalla normativa fiscale e/o bonifici bancari che attestino il pagamento alla struttura sanitaria;
– fatture e/o biglietti di viaggio per le spese accessorie.
Art. 4 - Acquisto della prima casa di abitazione per se e per i figli
(In proprio o congiuntamente con il coniuge o il convivente equiparato)
Presupposto per l’anticipazione è che l’immobile oggetto di acquisto rientri nella nozione di prima casa di abitazione quale si evince dalle vigenti normative in materia di agevolazioni fiscali, previste ai fini dell’imposta
di registro e dell’imposta sul valore aggiunto, sulle case di abitazione non di lusso; a questo fine occorre:
a) che l’immobile non di lusso sia ubicato nel comune in cui l’acquirente ha o stabilisca entro 18
mesi dall’acquisto la propria residenza o, se diverso, in quello in cui l’acquirente svolge la propria attività ovvero, se lavora all’estero, che l’immobile sia acquisito come prima casa sul territorio italiano. La dichiarazione di voler stabilire la residenza nel comune ove è ubicato l’immobile
acquistato deve essere resa, a pena di decadenza, dall’acquirente nell’atto di acquisto;
b) che nell’atto di acquisto l’acquirente dichiari di non essere titolare esclusivo o congiuntamente
con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l’immobile da acquistare;
c) che nell’atto di acquisto l’acquirente dichiari di non essere titolare, neppure per quote, anche in
regime di comunione legale, su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso,
abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni previste in materia.
Sono ricompresi:
– acquisto da terzi di bene già destinato ad alloggio;
– acquisto da terzi di bene da destinare ad alloggio e per il quale occorrono opere di ristrutturazione o completamento;
– partecipazione a cooperative, anche nel caso in cui trattasi di cooperative a proprietà indivisa;
– costruzione in proprio.
Documentazione richiesta:
1) Acquisto
a) atto notarile di compravendita da cui risulti che l’immobile acquistato rientri nella nozione di
“prima casa” di abitazione;
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b) certificato di residenza nell’appartamento oggetto dell’anticipazione o dichiarazione sostitutiva di
atto notorio da cui risulti la residenza anagrafica o l’intenzione di voler trasferire entro 18 mesi
dall’acquisto la propria residenza ove è ubicato l’immobile;
c) autocertificazione attestante il grado di parentela (in caso di acquisto per i figli);
d) documento d’identità valido.
2) Costruzione in proprio
a) atto che dimostri il titolo di proprietà del terreno;
b) fatture ed eventuali bonifici bancari che attestino il reale pagamento dei lavori effettuati;
c) certificato di residenza nell’appartamento oggetto dell’anticipazione o dichiarazione sostitutiva di
atto notorio da cui risulti la residenza anagrafica o l’intenzione di voler trasferire entro 18 mesi
dal termine dei lavori;
d) autocertificazione attestante il grado di parentela (in caso di acquisto dei figli);
e) documento d’identità valido.
3) Costruzione in cooperativa
a) atto notarile di assegnazione dell’alloggio;
b) fatture ed eventuali bonifici bancari che attestino il reale pagamento dei lavori effettuati;
c) certificato di residenza nell’appartamento oggetto dell’anticipazione o dichiarazione sostitutiva di
atto notorio da cui risulti la residenza anagrafica o l’intenzione di voler trasferire entro 18 mesi
dal termine dei lavori;
d) autocertificazione attestante il grado di parentela (in caso di acquisto dei figli);
e) documento d’identità valido.
Art. 5 - Interventi di recupero edilizio sulla prima casa di abitazione
(di proprietà esclusiva o congiuntamente al coniuge o al convivente equiparato)
Sono previste le seguenti tipologie:
– interventi di manutenzione ordinaria: quelli che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento
e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
– interventi di manutenzione straordinaria: quelli inerenti le opere e le modifiche necessarie per
rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed ampliare i
servizi igienico-sanitario e tecnologici, sempre che non comportino modifiche delle destinazioni di uso;
– interventi di restauro e di risanamento conservativo: quelli rivolti a conservare l’organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto
degli elementi tipologici, formali e strutturali dell’organismo stesso, ne consentano destinazioni d’uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il
rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio, l’inserimento degli elementi accessori e degli
impianti richiesti dalle esigenze dell’uso, l’eliminazione degli elementi estranei all’organismo
edilizio;
– interventi di ristrutturazione edilizia: quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante
un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte
diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni ele-
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menti costitutivi dell’edificio, la eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed
impianti.
I predetti interventi possono riguardare anche le parti comuni di un edificio in condominio, ovviamente limitatamente alla quota di proprietà.
Documentazione richiesta:
1) Ristrutturazione Manutenzione straordinaria
a) certificato di residenza relativo nell’appartamento oggetto dell’anticipazione;
b) autodichiarazione attestante le proprietà immobiliari e loro ubicazione dell’interessato e dei figli
qualora l’immobile da ristrutturare sia di proprietà di questi ultimi;
c) fatture ed eventuali bonifici bancari che attestino il reale pagamento dei lavori effettuati;
d) autocertificazione attestante il grado di parentela (in caso di acquisto dei figli);
e) documento d’identità valido.
Art. 6 - Ulteriori necessità
L’anticipazione viene concessa per la soddisfazione di ulteriori necessità dell’aderente. Non occorre
presentare alcuna documentazione a corredo della richiesta.
Art. 7 - Riscatto parziale
Ai fini dell’ottenimento del Riscatto parziale, nella misura del 50% della posizione individuale maturata, l’aderente fornisca la seguente documentazione:
1) Attestazione di cessazione dell’attività lavorativa;
2) Attestazione di disoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48;
o in alternativa:
- Documentazione del ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni, ordinaria o straordinaria, per un periodo di almeno 12 mesi.
3) Documento d’identità valido.
Art. 8 - Riscatto totale
Per ottenere il Riscatto totale l’aderente fornisca la seguente documentazione:
1) Attestazione di cessazione dell’attività lavorativa;
2) Attestazione di disoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi;
o in alternativa:
- Attestazione delle competenti strutture sanitarie comprovanti l’invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo;
o in alternativa (solo adesioni collettive):
- Attestazione comprovante la cessazione del rapporto di lavoro con l’azienda con la quale è avvenuta l’adesione collettiva.
3) Documento d’identità valido.
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Art. 9 - Riscatto per decesso
In caso di decesso dell’Aderente prima del raggiungimento dei requisiti pensionistici la prestazione
previdenziale viene liquidata ai beneficiari designati o in mancanza agli eredi. Per la richiesta di
liquidazione degli aventi diritto fornire la seguente documentazione in carta semplice:
1) Certificato di morte dell’Aderente e documentazione comprovante quali sono gli eredi e/o gli
aventi diritto;
2) Atto sostitutivo di notorietà comprovante gli eredi o gli aventi diritto;
3) Documento di riconoscimento e codice fiscale per ciascuno degli aventi diritto;
4) In caso di eredi minori fornire l’autorizzazione del giudice tutelare all’incasso;
5) Fornire l’IBAN di ciascun avente diritto.
Art. 10 - Domanda di riscatto parziale o totale o di anticipazione
1) Le domande devono essere corredate dalla documentazione prevista, per ogni singolo caso e sono
considerate valide solo quando risultino corredate di tutti gli elementi necessari.
2) Le filiali una volta verificata la completezza della documentazione, provvederanno ad inserirla in
procedura e od inoltrarla in allegato alla domanda sottoscritta dall’iscritto ad AXA MPS
Assicurazioni Vita S.p.A. - Unità Gestione Previdenza, Via Aldo Fabrizi 9, 00128 ROMA.
3) Il Servizio ricevuta la documentazione e verificata la sua validità, provvede a liquidare il numero delle quote del Fondo di proprietà dell’aderente che si rendono necessarie per coprire la spesa
anticipabile al netto delle ritenute fiscali.
4) L’erogazione delle somme avviene con valuta successiva ai giorni di valorizzazione delle quote.
Roma, luglio 2015
AXA MPS Assicurazioni Vita S.p.A.
AXA MPS ASSICURAZIONI VITA S.p.A. – Sede Legale: Via Aldo Fabrizi n. 9, 00128 Roma (Italia), Codice Fiscale e numero iscrizione al Registro delle Imprese di Roma: 01075910586, Partita
IVA: 00959221003, Capitale Sociale e 569.000.000 i.v., Tel.: + 39 06 50870.1, Fax: + 39 06 50870295. Sito Internet: www.axa-mps.it, e-mail: [email protected], PEC: [email protected]
Autorizzata all’esercizio delle Assicurazioni con Decreto del Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato del 24/7/1974 (G.U. 8/8/1974 n. 208). Compagnia iscritta alla Sez. I dell’Albo
delle Imprese Ivass al nr. 1.00046. La Società è soggetta all’attività di direzione e coordinamento di AXA Assicurazioni S.p.A. ed appartiene al Gruppo assicurativo AXA Italia, iscritto all’Albo dei
Gruppi assicurativi con il numero 041.
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