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Regolamento appartamenti
REGOLAMENTO APPARTAMENTI C.I.Di.S. (Approvato con delibera n. 7 del C.d.A. del 26/09/2011) Art. 1 - DISPOSIZIONI GENERALI Il Consorzio Pubblico Interuniversitario per la gestione degli interventi per il Diritto allo Studio Universitario, denominato C.I.Di.S., gestisce gli alloggi di cui al presente regolamento tramite l’affidamento in appalto, a soggetto privato di seguito denominato Gestore, limitatamente ai seguenti servizi: coordinamento e segreteria, pulizia e guardaroba e piccole manutenzioni. All’atto dell’ammissione in Appartamento, lo studente sottoscrive l’accettazione del presente Regolamento. Nessuno può trasferire (neppure temporaneamente) la propria residenza presso gli Appartamenti C.I.Di.S. mentre è possibile avervi il domicilio. L’assegnazione dell’appartamento è personale e all’ospite è fatto divieto di cederne l’uso, anche temporaneo, ad altri: ogni forma di abuso comporta l’applicazione delle sanzioni previste dal presente Regolamento, sino alla revoca del beneficio. Art. 2 - PRESA IN CONSEGNA DELL’ALLOGGIO - L’ospite ha diritto all’uso dell’appartamento nei termini e secondo le modalità individuate nel bando di concorso o nel provvedimento d’ammissione. - Con l’assegnazione dell’appartamento è garantito l’arredo convenzionale della stanza, la biancheria da camera ed altra dotazione secondo quanto specificatamente elencato nel verbale al momento dell’ammissione. - All’atto dell’ammissione l’ospite deve sottoscrivere apposito verbale di consegna dell’alloggio, relativo allo stato dell’alloggio stesso, all’identificazione e stato degli arredi della stanza e dei locali. L’ospite dovrà esporre per iscritto eventuali osservazioni che avesse da eccepire sullo stato del locale, degli arredi e delle dotazioni. In mancanza di osservazioni farà fede quanto dichiarato ed accertato dal responsabile degli alloggi nel verbale medesimo. Art. 3 – DEPOSITO CAUZIONALE – RICONSEGNA ALLOGGIO - Prima della presa in consegna dell’alloggio, l’ospite deve provvedere al versamento di un deposito cauzionale infruttifero a titolo di risarcimento per eventuali danni o guasti arrecati ai beni, strutture ed arredi avuti in consegna, nonché l’addebito per eventuali spese di pulizia straordinarie o altro intervento effettuato a carico del C.I.Di.S. di cui l’ospite si renda responsabile. Il C.I.Di.S. accertata l’entità del danno e la relativa responsabilità, salva l’adozione degli eventuali provvedimenti disciplinari e previa comunicazione scritta all’interessato, provvederà a detrarre dalla cauzione depositata l’importo corrispondente, salvo il risarcimento delle maggiori somme dovute. L’ospite è tenuto a ricostituire l’importo cauzionale originariamente depositato entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione scritta di cui sopra. Nel caso in cui l’ospite non versi l’importo della cauzione o non lo ricostituisca, decadrà dal godimento del beneficio. Il C.I.Di.S. si riserva di agire nelle opportune sedi nel caso in cui l’ospite non risarcisca l’eventuale danno quando questo sia eccedente il valore del deposito cauzionale. - L’assegnatario, al termine del periodo di ospitalità, dovrà riconsegnare il posto alloggio nelle medesime condizioni della presa in consegna, salvo il naturale deperimento. C.I.Di.S. Consorzio Pubblico Interuniversitario per la gestione degli interventi per il Diritto allo Studio Universitario Sede legale: via Santa Sofia, 9 - 20122 Milano - tel. 02.582072.1 - fax 02.58207224 Centro Universitario: via Valvassori Peroni, 21 - 20133 Milano - tel. 02.23956.1 - fax 02.26680230 Codice fiscale 97513110151 - Partita Iva 06426350960 www.cidis.unimi.it - L’ospite s’impegna a comunicare al Gestore con un preavviso minimo di 7 giorni la data della propria partenza. Tale preavviso è necessario per organizzare, nel giorno della partenza, il sopralluogo congiunto, in cui lo studente dovrà sottoscrivere l’apposito verbale di consegna e restituire le chiavi dell’appartamento. - I locali in uso dovranno essere restituiti sgomberi da ogni effetto personale e in condizioni di pulizia tali da consentire l’ingresso di altre persone. L’ospite sarà ritenuto personalmente responsabile di tutte le modifiche apportate e non registrate sul verbale d’entrata; degli eventuali ammanchi, rotture e danneggiamenti evidentemente superiori ad un ragionevole e normale deperimento. Una volta lasciato l’alloggio, il C.I.Di.S. provvederà alla restituzione del deposito cauzionale. Art. 4 - DIRITTI - Gli ospiti degli appartamenti regolarmente assegnatari di posto letto presso gli alloggi del C.I.Di.S. esercitano i propri diritti collettivi tramite la partecipazione alle assemblee dei collegi universitari. Per ogni appartamento sarà individuato, con apposito provvedimento, in funzione della rispettiva posizione, il collegio di riferimento. - Gli studenti ospiti degli alloggi possono usufruire degli spazi comuni e dei servizi situati all’interno del collegio universitario di riferimento. Art. 5 – DOVERI - L’ospite s’impegna a corrispondere al C.I.Di.S. la retta dell’alloggio entro il 10 di ogni mese. Se il ritardo del pagamento si protrae per oltre un mese si procede alla revoca del posto alloggio ed all’incameramento del deposito cauzionale nella sua totalità. - Le spese delle utenze (elettricità), relative ad un uso corretto dell’alloggio assegnato sono comprese nella retta. Qualora fossero riscontrati costi di gestione superiori all’ammontare medio delle spese sostenute per analoghe strutture, si procederà all’esecuzione di sistematici controlli per individuarne la causa e adottare i provvedimenti del caso (compreso l’eventuale addebito all’ospite in caso di comportamento non diligente). - Le spese relative alle eventuali utenze telefoniche sono a carico dell’ospite così come le spese d’attivazione e d’annullamento del contratto. - Le pulizie della stanza e dei servizi igienici dell’appartamento sono a carico dell’ospite. Il Gestore effettuerà un intervento di pulizia a cadenza mensile consistente in: spolveratura di superfici fisse e mobili; lavaggio dei pavimenti, dei vetri e degli infissi; pulitura e disinfezione degli apparecchi igienico sanitari. In concomitanza con le operazioni di pulizia, il gestore effettuerà il cambio della biancheria. - L’ospite s’impegna ad usare con normale diligenza i beni mobili assegnati. Egli è responsabile dei danni arrecati alla propria stanza, degli ammanchi riscontrabili sul materiale assegnato e degli eventuali danni, di qualsiasi tipo, arrecati allo stabile. - E’ fatto assoluto divieto di tenere animali presso l’appartamento avuto in uso, anche qualora diversamente stabilito dal regolamento condominiale. - L’ospite è tenuto ad utilizzare esclusivamente elettrodomestici o qualsiasi altro tipo di apparecchiatura elettrica costruita in conformità con le norme di sicurezza e dotate del relativo marchio di qualità. - I guasti agli impianti ed alle attrezzature in uso devono essere immediatamente segnalati al personale della gestione che richiederà l’intervento dei servizi tecnici competenti. - Lo studente dovrà servirsi dell’appartamento ad uso esclusivo d’abitazione e dovrà abitare lo stesso. L’ospite non può cedere, anche a titolo gratuito, per qualsiasi motivo, pena la revoca della concessione, il proprio appartamento a terzi. - L’ospite non può attuare modificazioni o adattamenti irreversibili degli arredi, asportare o introdurre mobili, installare elettrodomestici se non autorizzati dal C.I.Di.S.. L’ospite non può altresì installare congegni di chiusura dell’appartamento diversi da quelli in dotazione. - L’ospite è tenuto ad osservare le vigenti disposizioni di legge, i regolamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza in quanto applicabili e il regolamento condominiale. - L’ospite dovrà sempre ed in ogni caso osservare le norme di buon vicinato e cortesia nei riguardi degli inquilini dell’immobile in cui è sito l’appartamento avuto in uso. Dovrà evitare di recare disturbo ai vicini con schiamazzi, rumori od altro, con un particolare riguardo alle ore serali e notturne. - L’ospite è tenuto a segnalare al gestore periodi di assenza prolungata superiori a 15 giorni. Art. 6 – ACCESSO AGLI ALLOGGI DA PARTE DEL C.I.Di.S. E DEL GESTORE - Il C.I.Di.S. ed il Gestore sono in possesso di copie della chiave d’accesso all’alloggio. L’accesso all’alloggio da parte del C.I.Di.S. o del gestore avviene: 1. alla presenza di almeno uno degli assegnatari nel caso dei periodici controlli effettuati durante il periodo d’assegnazione; 2. anche in assenza degli assegnatari, previo, qualora possibile, preavviso di 24 ore, per effettuare controlli od interventi straordinari relativi agli impianti esistenti negli alloggi; 3. anche in assenza degli assegnatari nei seguenti casi: - per eseguire interventi o riparazioni con carattere d’urgenza o già programmati; - per eseguire le operazioni periodiche di pulizia e il cambio biancheria; - per attuare sopralluoghi di verifica delle condizioni dell’alloggio; - all’inizio e alla fine del periodo d’assegnazione; - nel caso di prolungata assenza dell’assegnatario o nel caso in cui l’alloggio risulti indebitamente occupato da persone estranee, al fine di adottare eventuali provvedimenti disciplinari. Art. 7 - TRASFERIMENTO D’UFFICIO AD ALTRO ALLOGGIO Il trasferimento d’Ufficio ad altro alloggio sarà effettuato nei seguenti casi: - necessità di eseguire interventi tecnici straordinari o con carattere d’urgenza; - necessità di trasformare un appartamento (a due posti letto) da maschile a femminile o viceversa in ragione della presenza tra gli assegnatari di maschi e femmine; - necessità di separare gli assegnatari di uno stesso appartamento la cui convivenza sia diventata difficile, a causa d’incompatibilità caratteriali e/o incomprensioni. Art. 8 - VISITATORI ESTERNI - All’ospite è consentito dalle ore 9,00 alle ore 24,00 di far entrare nell’alloggio, esclusivamente in sua presenza, non più di n. 2 persone estranee purché non arrechino disturbo ad altri ospiti e previo consenso del compagno di appartamento. Egli sarà in ogni caso responsabile di eventuali danni arrecati dai visitatori. Art. 9 – PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - Lo studente assegnatario che contravviene alle disposizioni previste dal presente Regolamento, che tenga comportamenti scorretti o che arrechi danni alle cose e agli immobili del C.I.Di.S., viene segnalato tempestivamente dal responsabile della gestione al Dirigente dell’Ufficio Assistenza del C.I.Di.S., che li contesta al responsabile, fermo restando il diritto di costui di presentare le proprie controdeduzioni. - I provvedimenti disciplinari comminabili sono: 1. Richiamo scritto: consiste in una contestazione scritta da parte del Funzionario Responsabile Servizio. Avverso il richiamo lo studente può presentare ricorso al Dirigente dell’Ufficio Assistenza del C.I.Di.S. 2. Allontanamento temporaneo dall’appartamento: consiste nella sospensione del beneficio del posto alloggio fino ad un massimo di 60 giorni e viene adottato nei casi di violazioni del Regolamento o qualora l’assegnatario subisca, nella sua permanenza in Appartamento, almeno due richiami scritti. La sospensione è adottata dal Dirigente dell’Ufficio Assistenza del C.I.Di.S. Avverso la sospensione lo studente può presentare ricorso al Direttore Generale dell’Ente. 3. Allontanamento definitivo dall’Appartamento: consiste nella sospensione definitiva del beneficio di posto alloggio e viene adottato nei casi di gravi violazioni degli obblighi di comportamento che abbiano provocato grave danno all’Ente o a terzi, o in presenza di più di una sospensione temporanea. L’allontanamento definitivo è di competenza del Direttore Generale del C.I.Di.S. Avverso tale sanzione lo studente può avanzare ricorso al Presidente del C.I.Di.S.. Dopo la contestazione formale del provvedimento disciplinare, lo studente può presentare le proprie controdeduzioni in forma scritta entro e non oltre 7 giorni dalla notifica dell’addebito. In base agli accertamenti compiuti ed alle controdeduzioni formulate dall’assegnatario, il Funzionario preposto, qualora non rilevi alcuna infrazione, dispone l’archiviazione del provvedimento. In caso contrario, con proprio provvedimento, determina la sanzione da applicare. Art. 10 – SOSPENSIONE CAUTELARE In presenza di grave fatto, qualora sia ravvisata l’opportunità di allontanare lo studente dall’Appartamento, lo studente può essere sospeso dai benefici anche prima dell’inizio del procedimento disciplinare. La sospensione cautelare è disposta dal Dirigente dell’Ente. Lo studente che, successivamente, risulti estraneo ad ogni addebito ha diritto alla reintegrazione nei benefici. Art. 11 – DISPOSIZIONI FINALI - Il C.I.Di.S. è sollevato da ogni responsabilità in caso di furti, intrusioni od occupazioni che l’ospite dovesse subire. - Con l’accettazione dell’appartamento, lo studente s’impegna al rigoroso rispetto delle norme contenute nel presente regolamento che gli sono consegnate all’atto dell’ammissione e che devono essere sottoscritte per accettazione. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si rinvia alle disposizioni del bando di concorso, al capitolato di gara ed al progetto-offerta presentato dal Gestore ed alle disposizioni di Leggi di P.S.. Milano li, 26 settembre 2011 INDICE ARTICOLI DEL REGOLAMENTO Pag. Articolo 1 - DISPOSIZIONI GENERALI 1 Articolo 2 - PRESA IN CONSEGNA DELL’ALLOGGIO 1 Articolo 3 - DEPOSITO CAUZIONALE – RICONSEGNA ALLOGGIO 1 Articolo 4 - DIRITTI 2 i Articolo 5 - DOVERI 2 Articolo 6 - ACCESSO AGLI ALLOGGI DA PARTE DEL C.I.Di.S. E DEL GESTORE 3 Articolo 7 - TRASFERIMENTO D’UFFICIO AD ALTRO ALLOGGIO 3 Articolo 8 - VISITATORI ESTERNI 3 Articolo 9 - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI 3 Articolo 10 – SOSPENSIONE CAUTELARE 4 Articolo 11 – DISPOSIZIONI FINALI 4