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COMMERCIO AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA
COMMERCIO AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA - ESERCIZI DI VICINATO - Definizione - Pre-requisiti - Cosa occorre fare - Informazioni sull’istanza - Normativa di riferimento - Codice attività ATECO - Annotazioni DEFINIZIONE È commerciante quel soggetto (persona fisica o società) che esercita un'attività economica consistente nell'acquisto di merci allo scopo di rivenderle. Pertanto il commerciante è una figura di operatore economico nettamente distinta dall'industriale e dall'artigiano, i quali acquistano merci non per rivenderle ma per trasformarle in nuovi prodotti. Naturalmente, se l'industriale e l'artigiano vendono anche articoli da essi non prodotti, sono soggetti alla disciplina del commercio. È commercio al dettaglio quello esercitato da chi acquista merci e le rivende direttamente al consumatore finale, cioè al pubblico in generale. Sono esercizi di vicinato: - gli esercizi con superficie di vendita fino a 150 m2 nei Comuni con popolazione al di sotto di 10.000 abitanti; - gli esercizi con superficie di vendita fino a 250 m2 nei Comuni con popolazione al di sopra di 10.000 abitanti. Si evidenzia che è possibile l‘esercizio dell'attività di commercio all'ingrosso e al minuto nello stesso punto vendita. Infatti, l’articolo 8, comma 2, lettera c) del Decreto Legislativo 06/08/2012, n. 147 sostituisce l’articolo 26, comma 2 del Decreto Legislativo 31/03/1998, n. 114 disponendo che: “nel caso di esercizio promiscuo nello stesso locale dell’attività di vendita all’ingrosso e al dettaglio, l’intera superficie di vendita è presa in considerazione ai fini dell’applicazione di entrambe le discipline per le due tipologie di attività”. Dalla modifica consegue, pertanto, l’eliminazione del divieto di esercizio congiunto dell’attività di vendita all’ingrosso e al dettaglio. Inoltre, ai sensi dell'articolo 32 del Decreto Legge 06/12/2011, n. 201, in materia di vendita dei farmaci, negli esercizi di vicinato, nelle medie strutture di vendita e nelle grandi strutture di vendita che ricadono nel territorio di Comuni aventi popolazione superiore a 15.000 abitanti e, comunque, al di fuori delle aree rurali come individuate dai piani sanitari regionali, in possesso dei requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi, possono essere venduti senza ricetta medica anche i medicinali di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c) della Legge 24/12/1993, n. 537, ad eccezione dei medicinali di cui all'articolo 45 di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 09/10/1990, n. 309 e di cui all'articolo 89 del Decreto Legislativo 24/04/2006, n. 219, nonché dei farmaci del sistema endocrino e di 1 di 7 quelli somministrabili per via parenterale. Pertanto, all'interno della struttura commerciale, la vendita dei medicinali deve avvenire nell'ambito di un apposito reparto delimitato, rispetto al resto dell'area commerciale, da strutture in grado di garantire l'inaccessibilità ai farmaci da parte del pubblico e del personale non addetto, negli orari sia di apertura al pubblico che di chiusura. In questo caso è necessario presentare anche comunicazione per parafarmacia ai sensi dell'articolo 5 del Decreto Legge 04/07/2006, n. 233. Non rientrano nella categoria dell’esercizi di vicinato, le seguenti attività commerciali: - le farmacie (Legge 02/04/1968, n. 475 e Legge 08/11/1991, n. 362) - le rivendite di generi di monopolio (Legge 22/12/1957, n. 1293) - le associazioni di prodotti ortofrutticoli (Legge 27/06/1967, n. 622) - la vendita diretta da parte di produttori agricoli (articolo 2136 del Regio Decreto 16/03/1942, n. 262 "Codice civile"e Legge 25/03/1959, n. 125) - le vendite di carburanti e oli minerali - le vendite, nei locali di produzione o in locali adiacenti di beni di produzione propria, di beni accessori all'esecuzione delle opere, o prestazioni di servizio degli artigiani iscritti all'Albo (articolo 5 della Legge 08/08/1985, n. 443) - i pescatori o cacciatori che vendono i prodotti provenienti dall'esercizio della loro attività - le vendite di prodotti legalmente e direttamente raccolti in terreni ad uso civico (erbatico, fungatico, ecc.) - le vendite delle proprie opere d'arte e pubblicazioni - le vendite di beni del fallimento - le vendite in fiere campionarie e mostre - le pubblicazioni di enti pubblici, relative alla loro attività. PREREQUISITI Lo svolgimento dell'attività è subordinato al possesso dei requisiti soggettivi previsti dalla normativa antimafia. Per esercitare l'attività di vendita al dettaglio di prodotti inerenti il settore merceologico non alimentare è necessario essere in possesso dei soli requisiti soggettivi morali. Per esercitare l'attività di vendita al dettaglio di prodotti inerenti il settore merceologico alimentare, oltre ai requisiti soggettivi morali sopra citati, è necessario essere in possesso anche dei requisiti soggettivi professionali. REQUISITI MORALI Non possono, pertanto, esercitare l’attività commerciale coloro che: - sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione; - hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale; - hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione; - hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica; - hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali; - sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza; - hanno riportato con sentenza passata in giudicato una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti, per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, nonché per reati relativi ad infrazioni alle norme sui giochi. 2 di 7 I divieti imposti per l’esercizio dell’attività di vendita permangono per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione. In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti morali devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all’attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall’articolo 2, comma 3, del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252. In caso di impresa individuale i requisiti morali devono essere posseduti dal titolare e dall’eventuale altra persona preposta all’attività commerciale. Il divieto di esercizio dell'attività commerciale, per mancanza dei requisiti, permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata o si sia in altro modo estinta, ovvero, qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza. REQUISITI PROFESSIONALI L'esercizio, in qualsiasi forma e limitatamente all'alimentazione umana, di un’attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali: - avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano; - avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività d'impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande; - avere prestato la propria opera, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale (INPS); - essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti. Sia per le imprese individuali che in caso di società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti professionali devono essere posseduti dal titolare o rappresentante legale, ovvero, in alternativa, dall'eventuale persona preposta all'attività commerciale. L’attività di commercio all’ingrosso di prodotti alimentari è soggetta unicamente al possesso dei requisiti di onorabilità e non ai requisiti professionali REQUISITI STRUTTURALI L'edificio e i locali in cui si svolge l'attività devono essere dotati di agibilità con destinazione d’uso compatibile con l’attività stessa. L'attività deve essere svolta nel rispetto delle norme applicabili all'attività oggetto della segnalazione e delle relative prescrizioni (ad esempio in materia di urbanistica, igiene pubblica, igiene edilizia, tutela ambientale, tutela della salute nei luoghi di lavoro, sicurezza alimentare, regolamenti locali di polizia urbana annonaria). Per esercitare l'attività di vendita al dettaglio di prodotti inerenti il settore merceologico alimentare è inoltre necessario rispettare i requisiti definiti dalla normativa vigente in merito all'igiene dei prodotti stoccati, prodotti e venduti. REQUISITI IGIENICO-SANITARI Ai sensi della normativa vigente in materia igienico-sanitaria, in caso di commercializzazione di sostanze alimentari è richiesta l’autorizzazione sanitaria. Importante è, inoltre, il rispetto della normativa prevista dal D.Lgs. 155/97, concernente l’igiene dei prodotti alimentari. Il responsabile della gestione, in particolare, avvalendosi anche di laboratori autorizzati, deve individuare nella propria attività ogni fase che potrebbe rivelarsi critica per la sicurezza degli alimenti, e deve garantire che siano individuate, applicate, mantenute ed aggiornate le adeguate procedure di sicurezza, avvalendosi di vari principi su cui è basato il sistema di analisi dei rischi e di controllo dei punti critici HACCP (Hazard 3 di 7 Analysis and Critical Control Points). Il responsabile della gestione deve, inoltre, tenere a disposizione dell’autorità competente preposta al controllo (ASL) un documento contenente l’individuazione, da lui effettuata, delle fasi critiche di cui sopra, e delle procedure di controllo che intende adottare al riguardo, nonché le informazioni concernenti l’applicazione delle procedure di controllo e di sorveglianza dei punti critici e i relativi risultati. COSA OCCORRE FARE I soggetti che decidano di intraprendere professionalmente un'attività di commercio al dettaglio devono inviare relativa comunicazione al Comune di residenza, se persone fisiche, od ove si trova la sede legale. Solo trascorsi trenta giorni dalla ricezione da parte del Comune di detta comunicazione il soggetto potrà legalmente iniziare a svolgere la sua attività (art. 18 del Dlgs n. 114/1998). L’apertura, il trasferimento di sede, il trasferimento della gestione o della titolarità degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono soggetti a Segnalazione Certificata di Inizio di Attività (SCIA) da presentare allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune competente per territorio, ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Preme evidenziare che con Circolare Ministeriale n.3535 del 06/05/2010, il Ministero dello Sviluppo Economico ha precisato che ove l’Amministrazione comunale abbia individuato delle zone del territorio di pertinenza da sottoporre a tutela, l’avvio dell’attività in tali aree deve essere assoggettata ad autorizzazione espressa, al fine di consentire la verifica del rispetto di tutti i vincoli individuati dal provvedimento di programmazione. Ciò al fine di non vanificare gli effetti del provvedimento di programmazione delle aperture di esercizi. I comuni stabiliscono i criteri per il rilascio dell’autorizzazione o per il trasferimento degli esercizi soggetti a programmazione comunale. La SCIA può essere presentata, anche contestualmente alla Comunicazione Unica – ComUnica –, presso il Registro Imprese della Camera di Commercio (CCIA) che a sua volta la presenterà al SUAP. La ComUnica è una pratica digitale che permette di assolvere tutti gli adempimenti amministrativi, fiscali, previdenziali ed assicurativi necessari all'avvio di un'attività imprenditoriale e quelli da effettuare successivamente in caso di modifiche o cancellazione dell’impresa. INFORMAZIONI SULL’ISTANZA VALIDITÀ DELLA SCIA In caso di istanza contestuale alla Comunicazione Unica, ai sensi dell'articolo 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 07/09/2010, n. 160, l'istanza ha validità immediata nel momento in cui, dopo essere stata predisposta tramite il portale, è presentata presso il Registro delle Imprese, il quale poi la trasmetterà immediatamente al SUAP per l'istruttoria di competenza. Nel caso, invece, di istanza non contestuale alla Comunicazione Unica, ai sensi dell'articolo 5 del Decreto Ministeriale 10/11/2011, l'istanza ha validità immediata nel momento in cui è ottenuta la ricevuta di posta elettronica certificata che attesta l'avvenuta consegna al SUAP (ai sensi dell'articolo 6 del Decreto del Presidente della Repubblica 11/02/2005, n. 68). La ricevuta sarà inviata all'indirizzo mail associato al dispositivo utilizzato per accedere al portale. TEMPI DI ISTRUTTORIA DELL’ISTANZA Ai sensi dell'articolo 19 della Legge 07/09/1990, n. 241, l'Amministrazione competente - in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa. Tale provvedimento può essere sospeso, ove ciò sia possibile, nel caso in cui l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'Amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci, l'Amministrazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali, nonché di quelle di cui al Capo VI del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445, può sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti sopra richiamati. 4 di 7 NORMATIVA DI RIFERIMENTO NORMATIVA EUROPEA - Direttiva 2006/123/Ce del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno NORMATIVA NAZIONALE - Decreto legislativo 26-3-2010 n. 59. Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno - Nota ministeriale (Ministero delle attività produttive) 13-10-1999, n. 23048. Decreto legislativo 31.3.1998, n. 114 - Superficie di vendita. Chiarimenti sulla definizione della superficie di vendita di un esercizio commerciale - Circolare ministeriale (Ministero dell'industria commercio e artigianato) 28-5-1999, n. 3467/C. Circolare in riferimento al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, recante la riforma della disciplina relativa al settore del commercio. - Decreto legislativo 31-3-1998, n. 114. Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59 NORMATIVA REGIONALE - Legge regionale 7 gennaio 2000, n. 1. Direttive regionali in materia di distribuzione commerciale CODICE ATTIVITÀ ATECO 2007 G COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO 47 COMMERCIO AL DETTAGLIO (ESCLUSO QUELLO DI AUTOVEICOLI E DI MOTOCICLI) 47.1 COMMERCIO AL DETTAGLIO IN ESERCIZI NON SPECIALIZZATI 47.11 Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e bevande 47.19 Commercio al dettaglio in altri esercizi non specializzati 47.2 COMMERCIO AL DETTAGLIO DI PRODOTTI ALIMENTARI, BEVANDE E TABACCO IN ESERCIZI SPECIALIZZATI 47.21 Commercio al dettaglio di frutta e verdura in esercizi specializzati 47.22 Commercio al dettaglio di carni e di prodotti a base di carne in esercizi specializzati 47.23 Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi in esercizi specializzati 47.24 Commercio al dettaglio di pane, torte, dolciumi e confetteria in esercizi specializzati 47.25 Commercio al dettaglio di bevande in esercizi specializzati 47.26 Commercio al dettaglio di prodotti del tabacco in esercizi specializzati 47.29 Commercio al dettaglio di altri prodotti alimentari in esercizi specializzati 47.4 COMMERCIO AL DETTAGLIO DI APPARECCHIATURE TELECOMUNICAZIONI (ICT) IN ESERCIZI SPECIALIZZATI 47.41 Commercio al dettaglio di computer, unità periferiche, software e attrezzature per ufficio in esercizi specializzati 47.42 Commercio al dettaglio di apparecchiature per le telecomunicazioni e la telefonia in esercizi specializzati 47.43 Commercio al dettaglio di apparecchiature audio e video in esercizi specializzati 47.5 COMMERCIO AL DETTAGLIO DI ALTRI PRODOTTI PER USO DOMESTICO IN ESERCIZI SPECIALIZZATI 47.51 Commercio al dettaglio di prodotti tessili in esercizi specializzati 47.52 Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiali da costruzione in esercizi specializzati 5 di 7 INFORMATICHE E PER LE 47.53 Commercio al dettaglio di tappeti, scendiletto e rivestimenti per pavimenti e pareti (moquette, linoleum) in esercizi specializzati 47.54 Commercio al dettaglio di elettrodomestici in esercizi specializzati 47.59 Commercio al dettaglio di mobili, di articoli per l'illuminazione e altri articoli per la casa in esercizi specializzati 47.6 COMMERCIO AL DETTAGLIO DI ARTICOLI CULTURALI E RICREATIVI IN ESERCIZI SPECIALIZZATI 47.61 Commercio al dettaglio di libri in esercizi specializzati 47.62 Commercio al dettaglio di giornali e articoli di cartoleria in esercizi specializzati 47.63 Commercio al dettaglio di registrazioni musicali e video in esercizi specializzati 47.64 Commercio al dettaglio di articoli sportivi in esercizi specializzati 47.65 Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli in esercizi specializzati 47.7 COMMERCIO AL DETTAGLIO DI ALTRI PRODOTTI IN ESERCIZI SPECIALIZZATI 47.71 Commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento in esercizi specializzati 47.72 Commercio al dettaglio di calzature e articoli in pelle in esercizi specializzati 47.73 Commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati 47.74 Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati 47.75 Commercio al dettaglio di cosmetici, di articoli di profumeria e di erboristeria in esercizi specializzati 47.76 Commercio al dettaglio di fiori, piante, semi, fertilizzanti, animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati 47.77 Commercio al dettaglio di orologi e articoli di gioielleria in esercizi specializzati 47.78 Commercio al dettaglio di altri prodotti (esclusi quelli di seconda mano) in esercizi specializzati 47.79 Commercio al dettaglio di articoli di seconda mano in negozi ANNOTAZIONI Gli orari di esercizio dell'attività e le vendite straordinarie sono definiti da apposite regolamentazioni. Con il Decreto Legislativo 201/2011 (articolo 31, comma 1) è stata disposta la liberalizzazione degli orari d’esercizio delle attività commerciali disciplinate dal Decreto Legislativo 114/1998 e di somministrazione di alimenti e bevande. Per tali forme di attività, pertanto, non sussistono più prescrizioni del rispetto degli orari di apertura e di chiusura (quindi, ad esempio, senza obbligo di chiusura domenicale e festiva o di mezza giornata di chiusura settimanale). Si evidenzia, comunque, che l'articolo 31, comma 2 del Decreto Legislativo 201/2011 pone delle limitazioni: "Secondo la disciplina dell'Unione Europea e nazionale in materia di concorrenza, libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi, costituisce principio generale dell'ordinamento nazionale la libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi altra natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, e dei beni culturali [...]". Tra questi rientra, quindi, la tutela dell’ambiente esterno e dell’ambiente abitativo dall’inquinamento acustico. In particolare, la quiete pubblica, quale bene collettivo, è condizione necessaria affinché sia garantita la salute che deve essere tutelata dagli Enti pubblici competenti. Il suddetto Decreto, pertanto, non abroga la normativa in materia di inquinamento acustico che le attività commerciali individuate dal Decreto Legislativo 114/1998 e di somministrazione di alimenti e bevande - nella nuova possibilità di ampliare gli orari di apertura - sono ancora tenuti ad osservare. Non rientrano nell'ambito di liberalizzazione degli orari tutti gli esercizi con licenza di pubblico spettacolo esclusi gli esercizi di somministrazione (quali ad esempio sale giochi), le attività artigianali (inclusi acconciatori, estetisti, kebab, pizzerie e gelaterie da asporto), farmacie (per le quali 6 di 7 il Decreto Legislativo 24/01/2012, n. 1 ha comunque introdotto parziali liberalizzazioni d'orario), distributori di carburanti, tabaccherie ed edicole, per le quali continuano a valere le disposizioni attuali, che variano dalla libertà assoluta ad orari regolamentati dai Comuni, a meccanismi di turnazione programmati. Per vendite straordinarie si intendono: - le vendite di liquidazione, effettuate dall'esercente al fine di esaurire tutte le proprie merci a seguito di cessazione dell'attività, trasferimento in gestione o cessione in proprietà d'azienda, trasferimento dell'azienda in altro locale, trasformazione o rinnovo dei locali. - le vendite di fine stagione, effettuate dall'esercente al fine di vendere, durante una certa stagione o entro un breve periodo di tempo, prodotti non alimentari di carattere stagionale o articoli di moda e, in genere, prodotti che, se non sono venduti entro un certo tempo, siano comunque suscettibili di notevole deprezzamento; - le vendite promozionali, effettuate dall'esercente al fine di promuovere la vendita di uno, più o tutti i prodotti della gamma merceologica, applicando sconti o ribassi sul prezzo normale di vendita per periodi di tempo limitato. Il Consiglio Regionale della Campania, nella seduta del 12.12.2012, ha approvato la disposizione di legge della sospensione del divieto di effettuarle nei periodi antecedenti e successivi alle date ufficiali di inizio e fine delle vendite di fine stagione. Il divieto è previsto dall’articolo 20, comma 7, della legge regionale del 7 gennaio 2000 numero 1, ovvero dalle “Direttive regionali in materia di distribuzione commerciale”. Tutti gli operatori che, pertanto, vogliono avvalersi di tale facoltà possono farlo liberamente senza dover inviare alcuna comunicazioni o richiesta al Comune. 7 di 7