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COMMERCIO AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA

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COMMERCIO AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA
COMMERCIO AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA
- ESERCIZI DI VICINATO - Definizione
- Pre-requisiti
- Cosa occorre fare
- Informazioni sull’istanza
- Normativa di riferimento
- Codice attività ATECO
- Annotazioni
 DEFINIZIONE
È commerciante quel soggetto (persona fisica o società) che esercita un'attività economica consistente
nell'acquisto di merci allo scopo di rivenderle. Pertanto il commerciante è una figura di operatore economico
nettamente distinta dall'industriale e dall'artigiano, i quali acquistano merci non per rivenderle ma per
trasformarle in nuovi prodotti. Naturalmente, se l'industriale e l'artigiano vendono anche articoli da essi non
prodotti, sono soggetti alla disciplina del commercio.
È commercio al dettaglio quello esercitato da chi acquista merci e le rivende direttamente al consumatore
finale, cioè al pubblico in generale. Sono esercizi di vicinato:
- gli esercizi con superficie di vendita fino a 150 m2 nei Comuni con popolazione al di sotto di 10.000
abitanti;
- gli esercizi con superficie di vendita fino a 250 m2 nei Comuni con popolazione al di sopra di 10.000
abitanti.
Si evidenzia che è possibile l‘esercizio dell'attività di commercio all'ingrosso e al minuto nello stesso punto
vendita. Infatti, l’articolo 8, comma 2, lettera c) del Decreto Legislativo 06/08/2012, n. 147 sostituisce
l’articolo 26, comma 2 del Decreto Legislativo 31/03/1998, n. 114 disponendo che: “nel caso di esercizio
promiscuo nello stesso locale dell’attività di vendita all’ingrosso e al dettaglio, l’intera superficie di vendita è
presa in considerazione ai fini dell’applicazione di entrambe le discipline per le due tipologie di attività”.
Dalla modifica consegue, pertanto, l’eliminazione del divieto di esercizio congiunto dell’attività di
vendita all’ingrosso e al dettaglio.
Inoltre, ai sensi dell'articolo 32 del Decreto Legge 06/12/2011, n. 201, in materia di vendita dei farmaci,
negli esercizi di vicinato, nelle medie strutture di vendita e nelle grandi strutture di vendita che
ricadono nel territorio di Comuni aventi popolazione superiore a 15.000 abitanti e, comunque, al di fuori
delle
aree
rurali
come
individuate
dai
piani
sanitari
regionali,
in
possesso
dei requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi, possono essere venduti senza ricetta medica anche i
medicinali di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c) della Legge 24/12/1993, n. 537, ad eccezione dei
medicinali di cui all'articolo 45 di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 09/10/1990, n. 309 e di cui
all'articolo 89 del Decreto Legislativo 24/04/2006, n. 219, nonché dei farmaci del sistema endocrino e di
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quelli somministrabili per via parenterale.
Pertanto, all'interno della struttura commerciale, la vendita dei medicinali deve avvenire nell'ambito di
un apposito reparto delimitato, rispetto al resto dell'area commerciale, da strutture in grado di garantire
l'inaccessibilità ai farmaci da parte del pubblico e del personale non addetto, negli orari sia di apertura al
pubblico
che
di
chiusura.
In
questo
caso
è
necessario
presentare
anche comunicazione per parafarmacia ai sensi dell'articolo 5 del Decreto Legge 04/07/2006, n. 233.
Non rientrano nella categoria dell’esercizi di vicinato, le seguenti attività commerciali:
- le farmacie (Legge 02/04/1968, n. 475 e Legge 08/11/1991, n. 362)
- le rivendite di generi di monopolio (Legge 22/12/1957, n. 1293)
- le associazioni di prodotti ortofrutticoli (Legge 27/06/1967, n. 622)
- la vendita diretta da parte di produttori agricoli (articolo 2136 del Regio Decreto 16/03/1942, n.
262 "Codice civile"e Legge 25/03/1959, n. 125)
- le vendite di carburanti e oli minerali
- le vendite, nei locali di produzione o in locali adiacenti di beni di produzione propria, di beni accessori
all'esecuzione delle opere, o prestazioni di servizio degli artigiani iscritti all'Albo (articolo 5 della Legge
08/08/1985, n. 443)
- i pescatori o cacciatori che vendono i prodotti provenienti dall'esercizio della loro attività
- le vendite di prodotti legalmente e direttamente raccolti in terreni ad uso civico (erbatico, fungatico, ecc.)
- le vendite delle proprie opere d'arte e pubblicazioni
- le vendite di beni del fallimento
- le vendite in fiere campionarie e mostre
- le pubblicazioni di enti pubblici, relative alla loro attività.
 PREREQUISITI
Lo svolgimento dell'attività è subordinato al possesso dei requisiti soggettivi previsti dalla normativa
antimafia.
Per esercitare l'attività di vendita al dettaglio di prodotti inerenti il settore merceologico non alimentare è
necessario essere in possesso dei soli requisiti soggettivi morali. Per esercitare l'attività di vendita al
dettaglio di prodotti inerenti il settore merceologico alimentare, oltre ai requisiti soggettivi morali sopra citati,
è necessario essere in possesso anche dei requisiti soggettivi professionali.
REQUISITI MORALI
Non possono, pertanto, esercitare l’attività commerciale coloro che:
- sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la
riabilitazione;
- hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è
prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in
concreto, una pena superiore al minimo edittale;
- hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per ricettazione,
riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona
commessi con violenza, estorsione;
- hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità
pubblica;
- hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente
all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti
previsti da leggi speciali;
- sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui
confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a
misure di sicurezza;
- hanno riportato con sentenza passata in giudicato una condanna per reati contro la moralità pubblica e
il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti,
per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco
d'azzardo, le scommesse clandestine, nonché per reati relativi ad infrazioni alle norme sui giochi.
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I divieti imposti per l’esercizio dell’attività di vendita permangono per la durata di cinque anni a decorrere dal
giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni
decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.
In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti morali devono essere posseduti dal legale
rappresentante, da altra persona preposta all’attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall’articolo
2, comma 3, del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252. In caso di impresa individuale i requisiti morali devono
essere posseduti dal titolare e dall’eventuale altra persona preposta all’attività commerciale.
Il divieto di esercizio dell'attività commerciale, per mancanza dei requisiti, permane per la durata di cinque
anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata o si sia in altro modo estinta, ovvero, qualora sia
stata concessa la sospensione condizionale della pena, dal giorno del passaggio in giudicato della
sentenza.
REQUISITI PROFESSIONALI
L'esercizio, in qualsiasi forma e limitatamente all'alimentazione umana, di un’attività di commercio relativa
al settore merceologico alimentare è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti
professionali:
- avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la
somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento
e di Bolzano;
- avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio
attività d'impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande;
- avere prestato la propria opera, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso imprese
esercenti l'attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande in
qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli
alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o
affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla
iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale (INPS);
- essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra
scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie
attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.
Sia per le imprese individuali che in caso di società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti
professionali devono essere posseduti dal titolare o rappresentante legale, ovvero, in alternativa,
dall'eventuale persona preposta all'attività commerciale.
L’attività di commercio all’ingrosso di prodotti alimentari è soggetta unicamente al possesso dei requisiti
di onorabilità e non ai requisiti professionali
REQUISITI STRUTTURALI
L'edificio e i locali in cui si svolge l'attività devono essere dotati di agibilità con destinazione d’uso
compatibile con l’attività stessa.
L'attività deve essere svolta nel rispetto delle norme applicabili all'attività oggetto della segnalazione e
delle relative prescrizioni (ad esempio in materia di urbanistica, igiene pubblica, igiene edilizia, tutela
ambientale, tutela della salute nei luoghi di lavoro, sicurezza alimentare, regolamenti locali di polizia urbana
annonaria).
Per esercitare l'attività di vendita al dettaglio di prodotti inerenti il settore merceologico alimentare è inoltre
necessario rispettare i requisiti definiti dalla normativa vigente in merito all'igiene dei prodotti stoccati,
prodotti e venduti.
REQUISITI IGIENICO-SANITARI
Ai sensi della normativa vigente in materia igienico-sanitaria, in caso di commercializzazione di sostanze
alimentari è richiesta l’autorizzazione sanitaria. Importante è, inoltre, il rispetto della normativa prevista dal
D.Lgs. 155/97, concernente l’igiene dei prodotti alimentari.
Il responsabile della gestione, in particolare, avvalendosi anche di laboratori autorizzati, deve individuare
nella propria attività ogni fase che potrebbe rivelarsi critica per la sicurezza degli alimenti, e deve garantire
che siano individuate, applicate, mantenute ed aggiornate le adeguate procedure di sicurezza, avvalendosi
di vari principi su cui è basato il sistema di analisi dei rischi e di controllo dei punti critici HACCP (Hazard
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Analysis and Critical Control Points).
Il responsabile della gestione deve, inoltre, tenere a disposizione dell’autorità competente preposta al
controllo (ASL) un documento contenente l’individuazione, da lui effettuata, delle fasi critiche di cui sopra, e
delle procedure di controllo che intende adottare al riguardo, nonché le informazioni concernenti
l’applicazione delle procedure di controllo e di sorveglianza dei punti critici e i relativi risultati.
 COSA OCCORRE FARE
I soggetti che decidano di intraprendere professionalmente un'attività di commercio al dettaglio devono
inviare relativa comunicazione al Comune di residenza, se persone fisiche, od ove si trova la sede legale.
Solo trascorsi trenta giorni dalla ricezione da parte del Comune di detta comunicazione il soggetto potrà
legalmente iniziare a svolgere la sua attività (art. 18 del Dlgs n. 114/1998).
L’apertura, il trasferimento di sede, il trasferimento della gestione o della titolarità degli esercizi di
somministrazione di alimenti e bevande sono soggetti a Segnalazione Certificata di Inizio di Attività
(SCIA) da presentare allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune competente per
territorio, ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
Preme evidenziare che con Circolare Ministeriale n.3535 del 06/05/2010, il Ministero dello Sviluppo
Economico ha precisato che ove l’Amministrazione comunale abbia individuato delle zone del territorio di
pertinenza da sottoporre a tutela, l’avvio dell’attività in tali aree deve essere assoggettata ad autorizzazione
espressa, al fine di consentire la verifica del rispetto di tutti i vincoli individuati dal provvedimento di
programmazione. Ciò al fine di non vanificare gli effetti del provvedimento di programmazione delle aperture
di esercizi. I comuni stabiliscono i criteri per il rilascio dell’autorizzazione o per il trasferimento degli esercizi
soggetti a programmazione comunale.
La SCIA può essere presentata, anche contestualmente alla Comunicazione Unica – ComUnica –, presso il
Registro Imprese della Camera di Commercio (CCIA) che a sua volta la presenterà al SUAP.
La ComUnica è una pratica digitale che permette di assolvere tutti gli adempimenti amministrativi, fiscali,
previdenziali ed assicurativi necessari all'avvio di un'attività imprenditoriale e quelli da effettuare
successivamente in caso di modifiche o cancellazione dell’impresa.
 INFORMAZIONI SULL’ISTANZA
VALIDITÀ DELLA SCIA
In caso di istanza contestuale alla Comunicazione Unica, ai sensi dell'articolo 5 del Decreto del Presidente
della Repubblica 07/09/2010, n. 160, l'istanza ha validità immediata nel momento in cui, dopo essere stata
predisposta tramite il portale, è presentata presso il Registro delle Imprese, il quale poi la trasmetterà
immediatamente al SUAP per l'istruttoria di competenza.
Nel caso, invece, di istanza non contestuale alla Comunicazione Unica, ai sensi dell'articolo 5 del Decreto
Ministeriale 10/11/2011, l'istanza ha validità immediata nel momento in cui è ottenuta la ricevuta di posta
elettronica certificata che attesta l'avvenuta consegna al SUAP (ai sensi dell'articolo 6 del Decreto del
Presidente della Repubblica 11/02/2005, n. 68). La ricevuta sarà inviata all'indirizzo mail associato al
dispositivo utilizzato per accedere al portale.
TEMPI DI ISTRUTTORIA DELL’ISTANZA
Ai sensi dell'articolo 19 della Legge 07/09/1990, n. 241, l'Amministrazione competente - in caso di accertata
carenza dei requisiti e dei presupposti, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti
dannosi di essa. Tale provvedimento può essere sospeso, ove ciò sia possibile, nel caso in cui l'interessato
provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato
dall'Amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni.
In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci, l'Amministrazione,
ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali, nonché di quelle di cui al Capo VI del Decreto del
Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445, può sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti sopra
richiamati.
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 NORMATIVA DI RIFERIMENTO
NORMATIVA EUROPEA
- Direttiva 2006/123/Ce del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006 relativa ai
servizi nel mercato interno
NORMATIVA NAZIONALE
- Decreto legislativo 26-3-2010 n. 59. Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel
mercato interno
- Nota ministeriale (Ministero delle attività produttive) 13-10-1999, n. 23048. Decreto legislativo
31.3.1998, n. 114 - Superficie di vendita. Chiarimenti sulla definizione della superficie di vendita di
un esercizio commerciale
- Circolare ministeriale (Ministero dell'industria commercio e artigianato) 28-5-1999, n. 3467/C.
Circolare in riferimento al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, recante la riforma della
disciplina relativa al settore del commercio.
- Decreto legislativo 31-3-1998, n. 114. Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a
norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59
NORMATIVA REGIONALE
- Legge regionale 7 gennaio 2000, n. 1. Direttive regionali in materia di distribuzione commerciale
 CODICE ATTIVITÀ ATECO 2007
G
COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO
47
COMMERCIO AL DETTAGLIO (ESCLUSO QUELLO DI AUTOVEICOLI E DI MOTOCICLI)
47.1
COMMERCIO AL DETTAGLIO IN ESERCIZI NON SPECIALIZZATI
47.11
Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e bevande
47.19
Commercio al dettaglio in altri esercizi non specializzati
47.2
COMMERCIO AL DETTAGLIO DI PRODOTTI ALIMENTARI, BEVANDE E TABACCO IN
ESERCIZI SPECIALIZZATI
47.21
Commercio al dettaglio di frutta e verdura in esercizi specializzati
47.22
Commercio al dettaglio di carni e di prodotti a base di carne in esercizi specializzati
47.23
Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi in esercizi specializzati
47.24
Commercio al dettaglio di pane, torte, dolciumi e confetteria in esercizi specializzati
47.25
Commercio al dettaglio di bevande in esercizi specializzati
47.26
Commercio al dettaglio di prodotti del tabacco in esercizi specializzati
47.29
Commercio al dettaglio di altri prodotti alimentari in esercizi specializzati
47.4
COMMERCIO AL DETTAGLIO DI APPARECCHIATURE
TELECOMUNICAZIONI (ICT) IN ESERCIZI SPECIALIZZATI
47.41
Commercio al dettaglio di computer, unità periferiche, software e attrezzature per ufficio in esercizi
specializzati
47.42
Commercio al dettaglio di apparecchiature per le telecomunicazioni e la telefonia in esercizi
specializzati
47.43
Commercio al dettaglio di apparecchiature audio e video in esercizi specializzati
47.5
COMMERCIO AL DETTAGLIO DI ALTRI PRODOTTI PER USO DOMESTICO IN ESERCIZI
SPECIALIZZATI
47.51
Commercio al dettaglio di prodotti tessili in esercizi specializzati
47.52
Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiali da costruzione in esercizi
specializzati
5 di 7
INFORMATICHE
E
PER
LE
47.53
Commercio al dettaglio di tappeti, scendiletto e rivestimenti per pavimenti e pareti (moquette,
linoleum) in esercizi specializzati
47.54
Commercio al dettaglio di elettrodomestici in esercizi specializzati
47.59
Commercio al dettaglio di mobili, di articoli per l'illuminazione e altri articoli per la casa in esercizi
specializzati
47.6
COMMERCIO AL DETTAGLIO DI ARTICOLI CULTURALI E RICREATIVI IN ESERCIZI
SPECIALIZZATI
47.61
Commercio al dettaglio di libri in esercizi specializzati
47.62
Commercio al dettaglio di giornali e articoli di cartoleria in esercizi specializzati
47.63
Commercio al dettaglio di registrazioni musicali e video in esercizi specializzati
47.64
Commercio al dettaglio di articoli sportivi in esercizi specializzati
47.65
Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli in esercizi specializzati
47.7
COMMERCIO AL DETTAGLIO DI ALTRI PRODOTTI IN ESERCIZI SPECIALIZZATI
47.71
Commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento in esercizi specializzati
47.72
Commercio al dettaglio di calzature e articoli in pelle in esercizi specializzati
47.73
Commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati
47.74
Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
47.75
Commercio al dettaglio di cosmetici, di articoli di profumeria e di erboristeria in esercizi specializzati
47.76
Commercio al dettaglio di fiori, piante, semi, fertilizzanti, animali domestici e alimenti per animali
domestici in esercizi specializzati
47.77
Commercio al dettaglio di orologi e articoli di gioielleria in esercizi specializzati
47.78
Commercio al dettaglio di altri prodotti (esclusi quelli di seconda mano) in esercizi specializzati
47.79
Commercio al dettaglio di articoli di seconda mano in negozi
 ANNOTAZIONI
Gli orari di esercizio dell'attività e le vendite straordinarie sono definiti da apposite regolamentazioni.
Con il Decreto Legislativo 201/2011 (articolo 31, comma 1) è stata disposta la liberalizzazione degli orari
d’esercizio delle attività commerciali disciplinate dal Decreto Legislativo 114/1998 e di somministrazione di
alimenti e bevande. Per tali forme di attività, pertanto, non sussistono più prescrizioni del rispetto degli orari
di apertura e di chiusura (quindi, ad esempio, senza obbligo di chiusura domenicale e festiva o di mezza
giornata di chiusura settimanale).
Si evidenzia, comunque, che l'articolo 31, comma 2 del Decreto Legislativo 201/2011 pone delle limitazioni:
"Secondo la disciplina dell'Unione Europea e nazionale in materia di concorrenza, libertà di stabilimento e
libera prestazione di servizi, costituisce principio generale dell'ordinamento nazionale la libertà di apertura di
nuovi esercizi commerciali sul territorio senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi altra
natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi
incluso l'ambiente urbano, e dei beni culturali [...]". Tra questi rientra, quindi, la tutela dell’ambiente
esterno e dell’ambiente abitativo dall’inquinamento acustico. In particolare, la quiete pubblica,
quale bene collettivo, è condizione necessaria affinché sia garantita la salute che deve essere
tutelata dagli Enti pubblici competenti. Il suddetto Decreto, pertanto, non abroga la normativa in materia
di inquinamento acustico che le attività commerciali individuate dal Decreto Legislativo 114/1998 e di
somministrazione di alimenti e bevande - nella nuova possibilità di ampliare gli orari di apertura - sono
ancora tenuti ad osservare.
Non rientrano nell'ambito di liberalizzazione degli orari tutti gli esercizi con licenza di pubblico
spettacolo esclusi gli esercizi di somministrazione (quali ad esempio sale giochi), le attività
artigianali (inclusi acconciatori, estetisti, kebab, pizzerie e gelaterie da asporto), farmacie (per le quali
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il Decreto Legislativo 24/01/2012, n. 1 ha comunque introdotto parziali liberalizzazioni d'orario), distributori
di carburanti, tabaccherie ed edicole, per le quali continuano a valere le disposizioni attuali, che variano
dalla libertà assoluta ad orari regolamentati dai Comuni, a meccanismi di turnazione programmati.
Per vendite straordinarie si intendono:
- le vendite di liquidazione, effettuate dall'esercente al fine di esaurire tutte le proprie merci a seguito di
cessazione dell'attività, trasferimento in gestione o cessione in proprietà d'azienda, trasferimento
dell'azienda in altro locale, trasformazione o rinnovo dei locali.
- le vendite di fine stagione, effettuate dall'esercente al fine di vendere, durante una certa stagione o
entro un breve periodo di tempo, prodotti non alimentari di carattere stagionale o articoli di moda e, in
genere, prodotti che, se non sono venduti entro un certo tempo, siano comunque suscettibili di notevole
deprezzamento;
- le vendite promozionali, effettuate dall'esercente al fine di promuovere la vendita di uno, più o tutti i
prodotti della gamma merceologica, applicando sconti o ribassi sul prezzo normale di vendita per
periodi di tempo limitato.
Il Consiglio Regionale della Campania, nella seduta del 12.12.2012, ha approvato la disposizione di legge
della sospensione del divieto di effettuarle nei periodi antecedenti e successivi alle date ufficiali di
inizio e fine delle vendite di fine stagione. Il divieto è previsto dall’articolo 20, comma 7, della legge
regionale del 7 gennaio 2000 numero 1, ovvero dalle “Direttive regionali in materia di distribuzione
commerciale”. Tutti gli operatori che, pertanto, vogliono avvalersi di tale facoltà possono farlo
liberamente senza dover inviare alcuna comunicazioni o richiesta al Comune.
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