Buoni omaggio a clienti e dipendenti: l`Iva scatta all
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Buoni omaggio a clienti e dipendenti: l`Iva scatta all
Fisco Buoni omaggio a clienti e dipendenti: l'Iva scatta all'utilizzo Il principio, espresso dalla risoluzione 21/E del 2011, si allinea alla posizione della Corte di giustizia Uè L'eccezione dei ticket restaurant Il «voucher» perde l'Iva La transazione rileva solo all'atto di utilizzo del buono omaggio LA RISOLUZIONE 21/E DEL 2011 Il principio affermato nel provvedimento delle Entrate pone fine alla contrapposizione di due diverse linee interpretative PAGINE A CURA DI Giorgio Conferite sione del titolo da parte dell'emittente e rimborso in favore del soggetto che lo ha accettato in pagamento) deve essere trattata come una «cessione di denaro o di un credito» esclusa dal campo di applicazione dell'imposta, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera a), del Dpr 26 ottobre 1972,633. Vediamo, intanto, alcuni esempi di possibili utilizzi di «voucher». a cessione di un «voucher» che attribuisce il diritto ad acquisire unbene o un servizio è un'operazione non rilevante aifiniIva, perché è considerata una cessione di denaro e non rappresenta un pagamento anticipato delbene o del servizio a cui si riferisce. Sotto il profilo Iva, il «voucher» è semplicemente un titolo dilegittimazione, oss iaun documento che s erve a individua- L'incentivazione Un'azienda specializzata nel reilsoggetto chehadirittoalbene o al servizio. Questo è il con- S ettore promozionale propone a un'altra società dei «voudivisibile principio espresso cher» da regalare ai propri didall'agenzia delle Entrate nella pendenti ( come forma di ine enrecente risoluzione 21/E del 22 tivazione del personale) o ai febbraio 2011 clienti, per finalità essenzialQuesto significa che la cirmente promozionali. colazione del «voucher» (ces- L FISCO IL PRELIEVO La base imponibile su cui calcolare l'imposta è costituita dall'intero prezzo applicato, comprensivo della quota pagata con i buoni I beneficiari dei buoni (dipendenti e clienti dell'azienda) possono utilizzarli a titolo personale per effettuare acquisti di beni e servizi (ad esempio: prodotti informatici, telefoni cellulari, ristoranti caratteristici, pacchetti turistici, eccetera) presso una rete di esercizi convenzionati, con la possibilità di integrare il pagamento, se il valore facciale del buono è inferiore alprezzo del bene o del s ervizio acquistata Gli esercizi convenzionati si impegnano ad accettare come mezzo di pagamento il buono acquisto, che successivamente sarà rimborsato dalla società emittente, solitamente al netto della commissione concordata Gli omaggi Per effettu are omaggi a parenti e amici, in oc castone dirieorrenzeo festività, è possibile acquistare, anche tramite internet, «cofanetti regalo» che pos s ono es s ere spes i per ottenere diversi beni o servizi come, ad esempio, degustazioni gastronomiche, trattamenti presso centri benessere, biglietti per eventi sportivi o musicali, eccetera Anche in questo caso, il «cofanetto regalo» può essere utilizzato presso esercizi commerciali convenzionati, che si sono impegnati ad accettare il buono ac quisto e ome pagamento. Il regime precedente Sotto il profilo Iva, prima della risoluzione a/E non era ben chiaro quale fosse il corretto trattamento di queste opera- zioni commerciali a fronte di due soluzioni alternative: considerare che l'operazione è effettuata già al momento della cessione del «buono acquisto», con e onseguente anticipazione dell'Iva (tassazione all'origine) o, alternativamente, ritenere che la trans azione si realizza solo con l'utilizzo del buono (tassazione «on redeption», al momento del consumo effettivo del bene o del servizio). Secondo la tesi della tassazione all'origine, che sino all'uscita della risoluzione 21/E del 2011 sembrava la più «accreditata» dall'Amministrazione finanziaria, l'operazione doveva essere assoggettata a Iva con aliquota ordinaria, già al momento della cessione del «voucher» come assunzione di un obbligo di fornire determinati beni e servizi, non ancora precisamente individuati, al possessore del voucher (risoluzioni agenziadelle Entrate numero 160/E del 30 maggio 2002,228/E del 6 giu- gno 2008 e 27/E del 1° aprile 2010). In questa pr ospettiva, la successiva fornitura del servizio 0 del bene rappresentava la mera esecuzione di un obbligo per cui li va era già s tataprecedentemente assolta. Questa soluzione ha suscitato sempre notevoli perplessità fra gli operatori e gli interpreti, soprattutto per due evidenti «effetti collaterali». L'applicazione dell'Iva al momento della distribuzione del «voucher» comportava inevitabilmente l'applicazione del regime Iva ordinario, con aliquota del 20%, anche se ibeni o i servizi sottostanti hanno regimilvao aliquote differenti Inoltre, nell'ipotesi (non infrequente) in cui i «voucher» fossero da utilizzare entro una determinata se adenza, l'as soggettamento a Iva all'origine comportava la tassazione Iva di un servizio su un'operazione che avrebbe potuto non essere mai effettuata La tas sazione al momento di utilizzo («onredenption»), in- vece, risolve questi problemi perché fa coincidere il momento impositivo con l'effettuazione dell'operazione economica sottostante, con un'impostazione più coerente con l'Iva, che è essenzialmenteun'imposta sui consumi. I rapporti commerciali Nella realizzazione di un'operazione commerciale che comporta l'utilizzo di buoni regalo occorre prendere in considerazione i rapporti fra i diversi attori. a) Rapporto tra emittente e acquirente dei «voucher». La cessione dei buoni non assume rilevanza aifini Iva: il re lati vo pagamento è un a mcra movimentazione di carattere finanziario. L'emittente non deve rilasciare fattura se non nell'ipotesi in cui siaaddebitato un'eventuale servizio prestato verso corrispettivo specifico. b) Rapporto beneficiariofornitore del bene o servizio. In questa fase, si realizza l'operazione economica sog- getta a Iva. La base imponibile su cui determinare l'imposta dovuta è costituita dall'intero prezzo applicato, comprensivo anche della quota pagata coni «voucher». e) Rapporto tra dettagliante e società emittente. Anche la fase «finale» del ciclo di vita del voucher, quando i buoni sono restituiti all'emittente e da questo rimborsati agli esercenti, rappresenta un'operazione finanziaria non rilevante ai fini Iva D'altraparte l'emittente, quando rimborsa i buoni, è tenuto ad emettere fattura, soggetta a Iva, per il pagamento della commissione, che potrebbe essere determinata come differenza fra il valore facciale del buono e la somma riconosciuta all'esercente. Diverso e il caso dei "ticket restaurant" che sono soggetti ad Iva al momento dell'emissione e del rimborso, come chiarito dalla risoluzione49/E del 3 aprile 1996 (si veda grafico a fianco). C RIPRODUZIONE RISERVATA Caso 1. Il travel agent fattura all'emittente in base all'articolo 74-ter Il regime speciale dei viaggi-regalo A lfa, un'azienda specializzata in prò mozioni(società emittente) propone a una banca di utilizzare dei «voucher» da omaggiare ai clienti, per incentivare il ricorso ai mutui. La banca, sulla base dei mutuiche stima di erogare, ordina adAlfal'acquisto di un determinato ammontare di «vou cher» da spendere entro 36 mesiperl'acquisto dipacchetti turistici presso una determinata agenzia viaggi. I «voucher» sono pagati interamente dalla banca prima delloro utilizzo. Il cliente a cui è stato «regalato» il «voucher» potrà utilizzarlo presso l'agenzia viaggi convenzionata. Come deve essere trattata l'operazione descritta nei rapportìtrasocietà emittente, ban- FISCO ca e agenzi a viaggi? La so ci età emittent e a fron te del pagamento anticipato dei voucher da parte della banca può rilasciare ricevuta non soggetta alva, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera a) del Dpr 633/72. La fattura emessa dall'agenzia viaggi nei confronti della società emittente, per i «voucher» utilizzati è soggetta ad Iva,conlo speciale regime delle agenzie di viaggio previsto dall'articolo 74-ter del Dpr 633/72. Lo stesso trattamento è applicabile alla fattura emessa dall'emittente nei confronti della banca, se agisce in qualità di intermediaria senzarappresentanza. Come chiarito nella risoluzione 21/E del 22 febbraio 2011, la cessione di un «voucher» è considerata un'operazione non rilevante ai finii va, per che non anticipa il momento impositivo dell'operazione. Per effetto di questa interpretazione, il «voucher» è semplicemente un titolo di legittimazione, ossia un documento che serve a individuare il soggetto che ha diritto al bene o al servizio. Questa soluzione comporta una tassazione Iva del servizio coerente con l'operazione economica sottostante ( «servizio turistico») il cui regime impositivo può essere correttamente applicato solo quando sono note le caratteristiche del viaggio scelto. Infatti, la normativa prevede che sono imponibili solo i viaggi svolti nell'Unione europea (articolo 74-ter, comma 6, del Dpr 633/72). Quindi, il regime impositivo dipende da circostanze che sono determinate solonelmomento in cui il possessore del voucher sceglie la propri a vacanza. A e onf erma d ella corr ettezza di questa interpretazione si ricorda che l'Amministrazione finanziaria ha precisato che il momento impositivo dei «pacchetti turistici» corrisponde all'inizio del viaggio, anche se l'intero corrispettivo è stato pagato precedentemente, in tutte le ipotesi in cui le caratteristiche del viaggio non siano note nel momento in cui è pagato anticipatamente il corrispettivo (risoluzione agenzia delle Entrate 331/E del 31 luglio 2008). I diversi casi sotto la (ente BUONI REGALO PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI DIVERSI Un'azienda propone tramite internet dei "cofanetti regalo", da omaggiare a parenti e amici in occasione di ricorrenze o festività. I buoni regalo possono essere spesi per ottenere beni o servizi, con diverse aliquote e regimi Iva (degustazioni gastronomiche, trattamenti presso centri benessere, biglietti per eventi sportivi o musicali, eccetera) Operazione fuori campo Iva Società che vende i cofanetti regalo < Esercenti convenzionati Operazione soggetta a Iva con il regime e l'aliquota propria del beneo del servizio Operazione fuori campo Iva Clienti privati che acquistano i buoni Beneficiari (amici e parenti) Operazione fuori campo Iva 'VOUCHER" PER L'ACQUISTO DI SERVIZI NON ANCORA PRECISAMENTE INDIVIDUATI Un'azienda intende acquistare dei "voucher" per soggiorni turistici all'estero da regalare ai clienti per finalità promozionali o ai dipendenti come forma di incentivazione del personale. Questi buoni possono essere spesi presso un'unica agenzia viaggi Operazione fuori campo Iva Società che propone i "voucher" < Agenzia viaggi Operazione soggetta a Iva con il regime speciale previsto peri pacchetti turistici (74-ter) Operazione fuori campo Iva Beneficiari (clienti o dipendenti) "VOUCHER" PER L'ACQUISTO DI UN SERVIZIO DETERMINATO Un'azienda utilizza i buoni pasto (o ticket restaurant) come servizi sostitutivi di mensa aziendale. Gli esercizi convenzionati (bare ristoranti) pressoi quali si recanoi dipendenti si impegnano ad accettarei buoni pasto, a titolo di pagamento della consumazione. I buoni pasto saranno loro rimborsati dalla società emittente al netto dello sconto concordato Società che emette i ticket restaurant Operazione soggetta a Iva con aliquota del 4%: la base imponibile è determinata sul corrispettivo convenuto Esercenti convenzionati Operazione soggetta a Iva con aliquota del 10%: la base Operazione non imponibile è determinata rilevante ai fini sul valore del buono, Iva: l'esercente al netto dello sconto deve emettere scontrino con l'idica zio ne "corrispettivo non riscosso" Azienda che acquista i ticket Beneficiari (dipendenti) Operazione fuori campo Iva FISCO Un percorso delineato dalla Corte di giustizia Uè PER SAPERNE DI PIÙ Sul sito internet dell'Esperto risponde sono disponibili perapprofondi mento testi di legge, circolari, sentenze e interpretazioni di dottrina P er il corretto inquadramento, ai fini Iva, dei voucher è essenziale far riferimento alla giurisprudenza comunitaria de Ila Co rte di giustiziaeuropea. I l servizio generico Conlasentenza «Astra Zeneca», del 29 luglio 2010 (causa C-40/09), i giudici comunitari hanno esaminato il tema del trattamento ai fini Ivadclla cessione di buoni acquisto ai dipendenti che, rinunciando ad u na p arte d eli a retribuzione in denaro corrispondente al valore dei buoni, possono ottenere prezzi di favore per l'acquisto dibeni cscrvizi presso esercizi convenzionati con il datore di lavoro. Da un a parte i giudi ci escludono che la cessione del buono p ossa essere cqu iparata alla cessione di un bene, per la semplice considerazione che il possesso del «vou- cher» non attribuisce un immediato diritto di disporre di unbene (che deve ancora essere individuato). Però, secondo quanto espresso nella sentenza «Astra Zeneca» non si può negare che il voucher e un mezzo per trasferisce un diritto futuro su beni o servizi: sotto questo profilo, la cessione del buono può essere qualificata come una prestazione di servizi, soggetta a Iva se effettuata a titolo oneroso da un soggetto passivo che agisce in quanto tale (articolo 2, comma 1, lettera e) della direttiva 2006/112/Ce). La conseguenza di questa impostazione dovrebbe essere la tassazione immediata del voucher, ma si cita di seguito un passo della sentenza che sembra legittimare la tassazione al momento del consumo «nel momento in cui un dipendente vorrà utilizzare buoni del genere, dovrà semplicemente consegnare questi ultimi, che includono l'Iva, al rivenditore o al prestatore di servizi di cui trattasi per ricevere, in cambio, i beni o i servizi di sua scelta,... ed è solo al momento dell'utilizzo di talibuoni daparte del dipendente che il rivenditore o il prestatore di servizi verserà al fisco l'Iva attinente a detti beni o servizi » (sentenza«Astra Zeneca», punto 35). La tassazione all'utilizzo Con la sentenza «Yorkshire Co-Operatives» (sentenza del 16 gennaio 2003, causa C-398/99), i giudici hanno chiarito che qualora un commerciante al dettaglio accetti in pagamento dei «buoni sconto» emessi (e successivamente rimborsati) dal produttore, il valore nominale del buono deve essere incluso nella base imponibile dellavendita del bene. La conclusione coerente di questo ragionamento e che la tassazione dei buoni sconto d o vrebb e esserefissata nel momento del loro utilizzo, considerato cheibuoni concorrono a determinare la base imponibile dell'operazione sottostante. Il dubbio che potrebbe essere sollevato concerne l'applicabilità del principio sui « bu on i scon to» an che ne 1 caso del voucher, ma la questione e stata risolta positivamente dall'agenzia delle Entrate che richiama questa sentenza, per confermare quanto stabilito nella risoluzione 21/E del 22 febbraio 2011 (si veda articolo a fianco). La tassazione del voucher al consumo è coerente con i principi espressi nella sentenza «BupaHospital» che affronta il tema dei pagamenti anticipati (Corte di giustizia Uè, sentenza del 21 febbraio 2006 emessa nella causa C-419/02). Il punto dipartenza è quello di considerare che l'Iva deve essere versata all'erario nel momento in cui effettivamente si cede unbene o si effettua un servizio ( articolo 63 della direttiva 2006/112/Ce). D'altra parte, nel caso di pagamenti anticipati risp ctt o ali 'effet tuazio ne dell'operazione economica, l'Iva deve essere versata contestualmente alla fattura di acconto ( articolo 65 direttiva 2006A12/CC). Ciòprcmcsso, i giudici comunitari hanno chiarito che peranticipareilmomento impositivo, nel caso di acconti, occorre che tutti gli elementi qualificanti dell'operazione economica sottostante siano già conosciuti nel momento del versamento dell'acconto. In altre parole, per assoggettare a Iva un acconto (totale o parziale) occorre che i beni o i servizi siano chiaramente individuati (Sentenza «Bupa Hospital», punto 48 e, in senso conforme, sentenza «Cantor Fitzgerald International» del 9 ottobre 2001, causa C 108/99). In modo del tutto corrispondente, anche nel caso dei voucher si potrebbe porre il problema della tassazione all'origine, solo a fronte di beni e servizi già specificamente individuati. O RTPROOUZION E RISERVATA Bruxelles studia una linea comune S ul trattamento Iva dei voucher si attende comunque un chiarimento a livello comunitario. La Commissione europea ha aperto una consultazione pubblica per ana- FISCO lizzare il sistema di tassazione dei voucher, sotto il profilo Iva, proprio per determinare regole condivise sulle modalità di tassazione, in relazione al momento impositivo, al luogo di tassazione, al valore da assoggettare a Iva (Taxud/2131/07 del 2imaggio2007). La parte più interessante dellaprocedura di consultazione è quella relativa all'individuazione di diverse tipologie di voucher presenti sul mercato. Si può affermare che i «voucher» p o trebbero essere essenzialmente classificati in due macro categorie. I voucher Spv (single purpose voucher) che si ri- feriscono a beni o servizi chiaramente identificati sin dall'origine: questa tipologia di buoni potrebbe essere tassata già al momento dell'acquisto, costituendo di fatto un pagamento anticipato ed essendo già identificata l'operazione di riferimento, con possibilità di determinare ah quota e regime impositivo. I voucher Mpv (multi purpose voucher) che, invece, non contengono tutti gli elementi p e r identificare una specifi- ca transazione al momento dell'acquisto, conferendo il diritto di ricevere una varietà di beni o servizi: in questo caso, le conclusioni del 1 a consu 1tazione chiariscono che co n si d erare 1 a e irco la zio nc del buono come una movimentazione finanziaria avrebbe il merito di semplificare il trattamento Iva dei buoni acquisto.Quindi,questadovrebbe essere la direzione da perseguire. Caso 2. Per i buoni pasto sostitutivi va emesso lo scontrino con l'indicazione del corrispettivo non riscosso Il bar batte cassa per il ticket H o appena aperto un bar che offre ai clienti anche la somministrazione di pasti durante la pausa pranzo. Nel caso in cui il cliente utilizzi dei buoni pasto, deve essere rilasciato lo scontrino fiscale per il valore del «ticket» osalo per l'eventuale somma corrisposta a integrazione del prezzo della consumazione? Come ci si deve comportare, ad esempio, se il cliente consegna un buonopasto di 7 euro per pagare una consumazione pari a 10 euro? Più in generale, come posso evitare di duplicare il versamento dell'Iva, postocheper ottenereil rim- borso dei buoni devo emettere fattura nel confronti della società che li emette? Il gestore del bar, al termine della consumazione, dovrebbe emettere uno scontrino fiscale con l'indicazione che il corrispettivo non è stato riscosso, limitatamente al valore del buono. La consegna dei «ticket restaurant» è un'operazione che no nrilev a ai fini Iva co nsi d crato che il momento impositivo si realizza quando il bar emette fattura con alìquota del 10% sulla base dello sconto applicato sul valore facciale dclbuono, così come confermato d alla risoluzio ne nu - mero 49 del 3 aprile 1996. Questo non esclude l'obbligo di emettere lo scontrino fiscale al momento di ultimazione del servizio, anche se il corrispettivo non e pagato (articolo 1, comma 1, del Dm 23 marzo 1983). Se il prezzo della consumazione è superiore al valore del buono, il gestore del bar deve annotare nei corrispettivi giornalieri solo l'incasso effettivo, al netto del buono pasto consegnato. Ad esempio, se il prezzo della consumazione è 10 curo e il valore del ticket e di 7 euro, nel registro corrispettivi deve essere annotato l'importo pari a 3 euro. Il valore del ticket deve essere escluso dai corrispettivi gio mal ieri p crch e l'op crazione rilevante, ai fini Iva, è la prestazione di servizi che l'esercizio convenzionato rendenei confronti dellasocictà emittente i buoni pasto (ovvero l'impegno a effettuare la somministrazione alla presentazione del buono). Trattandosi di una prestazione di servizi, l'operazione si intende effettuata quando ilbar emette lafattura alla società che rimborsa i «ticket restaurant». IL QUESITO <Z> La mia azienda ha intenzione di acquistare dei "voucher" per soggiorni turistici, degustazioni alimentari, trattamenti in centri benessere e così via, da omaggiare a ctien ti e dipendenti, per incentivare le vendite e iipei sonale. Vorreicapire qualèil coi rettoti attamente dei "buoni acquisto" ai fini Iva. In particolare, non mie chiaro se t'Iva debba essere applicata dal fornitore al momento dell'acquisto dei "voucher" e, in caso affermativo, se sia detraibiteper l'azienda. A.C.-COMO FISCO Nell'i nsertocentralecon la copertina blu. le risposteai quesiti su Iva, Iva extra Uè, dichiarazionedei redditi, redditi d'impresa L'esperto -m «Sfè risponde — 3N§