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Allegata scheda omaggi
IL TRATTAMENTO DEGLI OMAGGI PER LE IMPRESE TIPOLOGIA OMAGGIO QUALIFICAZIONE FISCALE DEL COSTO SPESE DI RAPPRESENTANZA DI BENI DI VALORE UNITARIO BENI OFFERTI IN OMAGGIO A CLIENTI O FORNITORI BRINDISI DI FINE ANNO CON I DIPENDENTI (presso la sede dell’impresa con acquisto diretto di alimenti e bevande) CENA AZIENDALE per dipendenti anche con catering (es.: cena di Natale) DEDUCIBILITA’ INTEGRALE NON SUPERIORE A € 50 SPESE DI RAPPRESENTANZA DI BENI DI VALORE UNITARIO SUPERIORE A € 50 BENI OFFERTI IN OMAGGIO A DIPENDENTI TRATTAMENTO FISCALE DEL COSTO BENEFIT A DIPENDENTI♠ (Art.95,c.1,Tuir) ONERI DI UTILITA’ SOCIALE/SPESE PER FINALITA’ DI RICREAZIONE (Art.100, c.1, Tuir) ♦ ONERI DI UTILITA’ SOCIALE/SPESE PER FINALITA’ DI RICREAZIONE (Art.100 c.1, Tuir) ♦ Dicembre 2014 TRATTAMENTO IVA DEGLI OMAGGI NON RIENTRANTI NELL’ATTIVITA’ IVA ACQUISTO DETRAIBILE (fino al 12/12/14 indetraibile se superiore a 25,82 euro) OMAGGIO FUORI CAMPO IVA (senza emissione di fattura) DEDUCIBILITA’ CON LE LIMITAZIONI PREVISTE DAL D.M. 19/11/2008 DEDUCIBILITA’ INTEGRALE DEDUCIBILE NEL LIMITE DEL 5 PER 1000 DELLE SPESE PER LAVORO DIPENDENTE DEDUCIBILE AL 75% E NEL LIMITE DEL 5 PER 1000 DELLE SPESE PER LAVORO DIPENDENTE TRATTAMENTO IVA DEGLI OMAGGI RIENTRANTI NELL’ATTIVITA’ ACQUISTO DETRAIBILE OMAGGIO SOGGETTO AD IVA IVA ACQUISTO INDETRAIBILE (ART.19-bis ACQUISTO DETRAIBILE 1, lett. h) OMAGGIO FUORI CAMPO IVA (senza emissione di fattura) OMAGGIO SOGGETTO AD IVA IVA ACQUISTO INDETRAIBILE ACQUISTO INDETRAIBILE OMAGGIO FUORI CAMPO IVA (senza emissione di fattura) OMAGGIO FUORI CAMPO IVA (senza emissione di fattura) IVA ACQUISTO ALIMENTI E BEVANDE INDETRAIBILE IVA INDETRAIBILE per mancanza del presupposto oggettivo E’ necessario emettere autofattura immediata (lo stesso giorno della consegna) oppure, in alternativa, effettuare apposita annotazione giornaliera nel registro degli omaggi; in entrambi i casi non è necessario emettere DDT. E’ possibile, inoltre, emettere autofattura riepilogativa mensile ma, in questo caso, è necessario emettere il DDT alla consegna (il DDT dovrà essere integrato con il valore normale dei beni se l’impresa è un soggetto obbligato alla certificazione dei corrispettivi di vendita). 1 La base imponibile è determinata dal prezzo di acquisto o di produzione dei beni. La rivalsa dell’IVA non è obbligatoria; se non è operata la rivalsa, l’IVA diventa un costo indeducibile a carico di chi offre l’omaggio (art. 99, comma 1, TUIR). Per gli omaggi “fuori campo IVA” è opportuno emettere il DDT alla consegna per dimostrare, a posteriori, l’effettiva destinazione dei beni. Se l’omaggio è costituito da una confezione composta da prodotti diversi per valore unitario deve intendersi quello complessivo. ♠ Per il dipendente il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati non concorre a formare il reddito imponibile se complessivamente di importo non superiore (per ogni dipendente) ad € 258,23 nel periodo di imposta. Se il valore è superiore a tale limite tutto il valore concorre a formare il reddito. ♦ Per il dipendente nessun valore concorre a formare il reddito imponibile se il brindisi o la cena sono offerti alla generalità dei dipendenti. 2 IL TRATTAMENTO DEI VOUCHER/BUONI ACQUISTO O REGALO OFFERTI IN OMAGGIO DALLE IMPRESE QUALIFICAZIONE FISCALE DEL COSTO VOUCHER/BUONO ACQUISTO O REGALO DI VALORE UNITARIO NON SUPERIORE A € 50 OFFERTI IN OMAGGIO A CLIENTI O FORNITORI TRATTAMENTO FISCALE DEL COSTO TRATTAMENTO IVA DEDUCIBILITA’ INTEGRALE SPESE DI RAPPRESENTANZA VOUCHER/BUONO ACQUISTO O REGALO DI VALORE UNITARIO SUPERIORE A € 50 Dicembre 2014 ACQUISTO FUORI CAMPO IVA DEDUCIBILITA’ CON LE LIMITAZIONI PREVISTE DAL D.M. 19/11/2008 OMAGGIO FUORI CAMPO IVA (senza emissione di fattura) SPESE DI RAPPRESENTANZA OFFERTI IN OMAGGIO A DIPENDENTI BENEFIT A DIPENDENTI♠ (Art.95,c.1,Tuir) DEDUCIBILITA’ INTEGRALE E’ opportuno conservare un elenco dei destinatari dei voucher/buoni acquisto o regalo, per dimostrare, a posteriori, l’effettiva destinazione degli omaggi ♠ Per il dipendente il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati non concorre a formare il reddito imponibile se complessivamente di importo non superiore (per ogni dipendente) ad € 258,23 nel periodo di imposta. Se il valore è superiore a tale limite tutto il valore concorre a formare il reddito. 3 C.N.A. RETE SERVIZI srl – Service Normativo - Area Fiscale IL TRATTAMENTO DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA - Definizione e criterio di deducibilità (DM 19/11/2008) Dicembre 2014 Le spese di rappresentanza sono deducibili, nel periodo di sostenimento (criterio di competenza), solo se rispondenti a requisiti di inerenza e di congruità. Si considerano inerenti se rispondenti a determinati criteri e cioè: • gratuità dell’erogazione di beni o servizi: non è prevista alcuna controprestazione; • finalità promozionale o di pubbliche relazioni; • ragionevolezza della spesa in funzione dell’obiettivo di generare benefici economici, anche potenziali e della coerenza con gli usi commerciali di settore. Sono spese di rappresentanza: le spese per viaggi turistici in occasione dei quali sono programmate e svolte significative attività promozionali dei beni e servizi la cui produzione o il cui scambio costituisce oggetto dell’attività caratteristica dell’impresa; le spese per feste, ricevimenti ed altri eventi di intrattenimento organizzati in occasione di: o ricorrenze aziendali o di festività nazionali o religiose; o inaugurazione di nuove sedi, uffici o stabilimenti dell’impresa; o mostre, fiere ed eventi simili in cui sono esposti i beni/servizi prodotti dall’impresa; ogni altra spesa per beni e servizi distribuiti o erogati gratuitamente, ivi inclusi i contributi erogati gratuitamente per convegni, seminari e manifestazioni simili il cui sostenimento risponde a criteri di inerenza. Limite di deducibilità Le spese di rappresentanza sono deducibili nel periodo di sostenimento1 e vengono commisurate all’ammontare dei ricavi e proventi della gestione caratteristica dell’impresa, realizzati nello stesso periodo, con le seguenti misure percentuali: 1,3% fino a 10 milioni di euro 0,5% per la parte eccedente 10 milioni e fino a 50 milioni di euro 0,1% per la parte eccedente 50 milioni di euro I beni distribuiti gratuitamente di valore unitario non superiore a 50 euro sono INTERAMENTE DEDUCIBILI e non sono da considerare ai fini del calcolo di deducibilità. Esempio: ricavi 80.000 euro; spese rappresentanza 1.200 euro di cui 280 euro sostenuti per beni di costo unitario non superiore a 50 euro. Importo massimo deducibile 80.000 x 1,3% = 1040. L’intero importo di 1.200 euro è deducibile (920 + 280). Sono interamente deducibili le spese di ospitalità, cioè quelle sostenute per ospitare clienti, anche potenziali, in occasione di mostre, fiere, esposizioni ed eventi simili in cui sono esposti i beni/servizi prodotti dall’impresa e per ospitare clienti, anche potenziali, in occasione di visite a sedi, stabilimenti o unità produttive dell’impresa. Attenzione: tutte le spese di vitto e alloggio (con esclusione di quelle relative alle trasferte fuori comune dei dipendenti) sono deducibili nella misura del 75%. Tale limitazione convive con la limitazione delle spese di rappresentanza e degli oneri di utilità sociale. Esempio: ricavi 80.000 euro; spese rappresentanza 1.200 euro di cui 1.000 per pranzi offerti ai clienti. Importo massimo deducibile 80.000 x 1,3% = 1040. E’ deducibile l’importo di 950 euro dato da 750 (=1.000x75%)+ 200 L’IVA relativa alle spese di rappresentanza non è mai detraibile dall’IVA dovuta, tranne quella sostenuta per l’acquisto di beni di costo unitario non superiore a 50 euro. 1 Per le imprese di nuova costituzione, le spese sostenute nei periodi di imposta anteriori al periodo di conseguimento primi ricavi, possono essere dedotti nel periodo di conseguimento dei primi ricavi e nel successivo periodo se le spese di rappresentanza sostenute in tali periodi sono inferiori all’importo deducibile. 4