tarsu da annullare se il contribuente dimostra l`inidoneita` del locale
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tarsu da annullare se il contribuente dimostra l`inidoneita` del locale
TARSU DA ANNULLARE SE IL CONTRIBUENTE DIMOSTRA L’INIDONEITA’ DEL LOCALE ALLA PRODUZIONE DI RIFIUTI (a cura Antonino Romano) Prosegue, senza sosta, l’offensiva degli uffici tributi del Comuni, nella richiesta della Tarsu sui garage e cantine. Nonostante i prevalenti indirizzi giurisprudenziali favorevoli ai contribuenti, ed disattendendo le istruzioni impartite dalla Direzione Centrate Fiscalità Locale – Servizio III, con risoluzione 19 marzo 1999, n. 45/E le amministrazioni comunali non procedono allo sgravio o al rimborso della tassa rifiuti solidi urbani iscritta a ruolo nonostante i contribuenti siano in grado di fornire la prova dell’inidoneità del locale alla produzione di rifiuti. Abitazione ed immobile pertinenziale Il principio civilistico contenuto dal primo comma dell’art. 817 del codice civile stabilisce che le pertinenze sono rappresentate nelle cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un’altra cosa. Affinché si realizzi il rapporto pertinenziale fra l’abitazione ed il locale (solaio, cantina, garage, eccetera) occorre la sussistenza: - sia dell’elemento oggettivo, costituito dalla destinazione durevole e funzionale di servizio tra una cosa e un’altra di maggiore importanza per un miglior uso di quest’ultima, - sia dell’elemento soggettivo, dato dalla volontà (del proprietario dell’unità immobiliare principale o di chi vi abbia sulla stessa un diritto reale) diretta a porre la pertinenza in rapporto di complementarità o strumentalità funzionale con l’unità principale. In considerazione della funzione sussidiaria delle pertinenze all’abitazione principale, in generale, è lecito presumere che l’accesso dell’uomo in tali locali si manifesti, normalmente, in via saltuaria ed occasionale. Ambito normativo In virtù di quanto disposto dal primo comma dell’art. 62 del D.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, la tassa rifiuti e` dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni diverse dalle aree a verde, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio e` istituito ed attivato o comunque reso in maniera continuativa nei modi previsti dagli articoli 58 e 59 dello stesso decreto. Esiste una presunzione legale di produzione di rifiuti che può tuttavia essere superata se il contribuente riesce a provare l’inidoneità del locale a produrre i rifiuti stessi, e non semplicemente la non utilizzazione, di fatto, dei locali, per decisione soggettive dell’occupante stesso. Il secondo comma dell’art. 62 del citato decreto, ed in sede interpretativa la circolare ministeriale 22 giugno 1994, n. 95/E, elencano le possibili cause di esclusione dalla tassa. In sostanza, sfuggono alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti: - per l’esistenza di condizioni obiettive derivanti dalla natura o dall'assetto stesso delle superfici (come, ad esempio, luoghi impraticabili o interclusi, in abbandono non soggetti a manutenzione o stabilmente muniti di attrezzature che impediscono la produzione dei rifiuti); ovvero, - in conseguenza del particolare uso delle superfici (ad esempio, locali non presidiati o con presenza sporadica dell'uomo o di produzione a ciclo chiuso, depositi di materiali in disuso o di uso straordinario, o di cumuli di materia alla rinfusa, superfici destinate o attrezzate esclusivamente per attività competitive o ginniche semprechè` secondo la comune esperienza non comportino la formazione di rifiuti in quantità` apprezzabile ecc.) ovvero, www.commercialistatelematico.com 1 - a causa del verificarsi della condizione di non utilizzabilità` immediata (ad esempio, alloggi non allacciati ai servizi a rete, o non arredati ovvero superfici di cui comunque si dimostri il permanente stato di non utilizzo), ovvero - perché si verifica la produzione, in via ordinaria, di rifiuti speciali non assimilati agli urbani, al cui smaltimento provvede lo stesso produttore. Tali circostanze, prosegue la norma, devono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione. Tuttavia, la mancata indicazione delle cause ostative alla produzione di rifiuti nella denuncia presentata dal contribuente non comporta evidentemente l'impossibilita di dedurre tale circostanza in sede contenziosa come ha osservato la richiamata circolare del 22 giugno 1994. Tavola 1 REGOLA GENERALE ECCEZIONI ALLA TASSAZIONE Condizioni obiettive che impediscono la produzione di rifiuti PROFILI IMPOSITIVI LA TASSA RIFIUTI E’ DOVUTA PER L’OCCUPAZIONE O LA DETENZIONE DI LOCALI ED AREE SCOPERTE A QUALSIASI USO ADIBITI Particolare utilizzo del locale Locale non utilizzabile immediatamente Locale ove si realizza produzione di rifiuti speciali Applicazione della tassa rifiuti su locali saltuariamente utilizzati: le statuizioni della Corte di Cassazione Come esposto in precedenza, quindi, il contribuente per sfuggire al pagamento della tassa è tenuto a dimostrare la non idoneità dei locali a produrre rifiuti. Secondo quanto statuito dalla sentenza n. 27 novembre 2002, n. 16785 (1), emessa dai Giudici del Supremo Collegio, ed in aderenza al dato normativo di cui all’art. 62, decreto legislativo n. 507 del 2003, soltanto i locali e le aree oggettivamente inutilizzabili non sono soggette alla tassa rifiuti solidi urbani. La controversia era sorta a seguito di un ricorso prodotto da un contribuente avverso avviso di accertamento dell’ufficio tributi sul presupposto che il mancato arredo costituiva una valida prova della non utilizzabilità dell’immobile e quindi della inettitudine alla produzione di rifiuti. A tale riguardo, chiarivano i Giudici, restano soggetti ad imposizione locali ed aree lasciate in concreto inutilizzati, per qualsiasi ragione, dai titolari della relativa disponibilità. In sostanza, “…un alloggio che il proprietario lasci inabitato e non arredato, soprattutto quando risulti allacciato ai cosiddetti servizi di rete (elettrico, idrico, eccetera), si rivela bensì inutilizzato, ma non oggettivamente inutilizzabile e, pertanto, non può essere ravvisato sottratto alla tassazione…”. Secondo la medesima Corte di Cassazione, sentenza 23 giugno 2003, n. 9920, il presupposto del sorgere per i contribuente dell’obbligo di pagamento della tassa è la detenzione dei locali e non l’attività che in essa è svolta, la quale “…costituisce uno dei parametri ai quali la tassa è commisurata. Pertanto, il tributo è dovuto per la semplice occupazione o detenzione del locale e deve essere pagato indipendentemente dall’uso 1 S. TROVATO, Esente dalla Tarsu solo l’area oggettivamente inutilizzabile, ne <Il Sole 24 Ore”>, lunedì 25 agosto 2003. www.commercialistatelematico.com 2 che ne viene fatto e a prescindere dal fatto che venga utilizzato il servizio fornito dall’ente…” Attività degli Uffici Tributi Comunali Come sottolineato da attenta dottrina (2), il legislatore riserva specifici poteri di indagine all’ente comunale al fine di verificare i dati e le informazioni contenute nelle denunce o da acquisire in sede di eventuale accertamento d’ufficio, attraverso la rilevazione della misura e la destinazione delle superfici. In sostanza il Comune può: - rivolgere al contribuente un motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte; - inviare questionari ed acquisire dati e notizie, che il contribuente deve restituire debitamente sottoscritti; - utilizzare i dati legittimamente acquisiti ai fini dell’accertamento di un altro tributo; - richiedere ad uffici pubblici o enti pubblici anche economici, in esenzione da spese e diritti, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti. Nei casi di mancata collaborazione da parte del contribuente o di altro impedimento, anche sotto forma di diniego a poter accedere all’immobile, l’accertamento può essere legittimante effettuato in base a presunzioni. L’applicazione della Tarsu su garage e solai Abbiamo già avuto modo di osservare, in altre occasioni, che i principi contenuti nella richiamata sentenza del Supremo Collegio, 16785 del 2002, interessano l’annoso problema riguardante la tassazione di aree che, per il particolare uso – di tipo sporadico – cui sono destinate potrebbero essere ritenute non idonee alla produzione di rifiuti. Ci riferiamo alle unità immobiliari considerate pertinenze delle abitazioni quali, per esempio, autorimesse, garage, cantine e solai, che, secondo la consolidata posizione assunta dal Ministero dell’Economia e delle Finanze rimangono soggette alla tassa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani. A tale riguardo si ha notizia che gli Uffici tributi comunali provvedono, tramite il Servizio di riscossione, a richiedere il versamento della Tarsu sui locali adibiti a garage. Sull’argomento è edita una prevalente giurisprudenza favorevole alle istanze dei contribuenti tese a richiedere ai giudici tributari l’annullamento delle iscrizioni a ruolo, per carenza dei presupposto oggettivi. Secondo la Commissione Tributaria Provinciale di Parma, sez. IX, 8 luglio 1998, sentenza n. 113, rimangono esclusi dal calcolo della superficie rilevante per la tassa quei locali il cui uso, rapportato all'attività che si svolge nei locali principali, si realizza : in maniera del tutto saltuaria e occasionale; attraverso una presenza dell'uomo limitata temporalmente a sporadiche occasioni e funzionalmente ad accessi non collegati in modo necessario e costante all’attività` primaria. Le cantine ed i solai si concretizzano in unità immobiliari in cui l'accesso e` normalmente saltuario; di conseguenza, i Giudici di prima istanza ritengono tali locali non presidiati o con presenza sporadica dell'uomo. (contra, C.T.P., di Parma, Sez. III, Sent. n. 101 del 18 novembre 1998 e C.T.P. di Bari, 13 dicembre 1999, n. 232). In aderenza con la linea interpretativa assunta dai giudici parmensi si pone, sia la sentenza 10 aprile 2002, n. 45 emessa dalla Commissione tributaria Regionale dell’Emilia Romagna, sezione staccata di Parma, sezione 35, che ribadisce le argomentazioni in virtù delle quali rimangono intassabili i locali cui risulta provato il mancato collegamento alla vita familiare; sia la sentenza n. 440 del 2 febbraio 2000 emessa dalla Commissione Tributaria provinciale di Livorno. In particolare, la corte di merito livornese definisce i garage, veri e propri rimessaggi temporanei di veicoli dove la presenza umana è di 2 Cfr. nota 1. www.commercialistatelematico.com 3 norma saltuaria e fortemente limitata nel tempo strettamente necessario allo stanziamento dei mezzi propri di trasporto. Altra decisione favorevole ai contribuenti è quella emessa dalla Commissione Tributaria Regionale, Lazio, sez. XXXVII, 19.4.2005, n. 61. Le tesi del Ministero delle Finanze – Critica La dedotta non tassabilità di autorimesse, garage, cantine e solai pertinenti alle abitazioni è stata oggetto di ripetuti approfondimenti da parte della Direzione Centrale Fiscalità locale del Ministero delle Finanze. In un primo tempo, la risoluzione ministeriale 30 settembre 1998, n. 149/E, diramata in risposta a specifici interpelli proposti da Comuni impositori, osservava come – in ossequio ai princìpi di generalità ed uguaglianza (artt. 3, 23 e 53 della Costituzione) – la rinuncia pura e semplice all’imposizione da parte dell’ente locale, non basata su motivate valutazioni tecnico giuridiche di intassabilità, si ponesse in contrasto con la nota carenza della Pubblica Amministrazione di ogni potere di disposizione del credito tributario ed accessori. Successivamente, nel sottolineare le contraddizioni contenute nella Sentenza C.T.P. di Parma, sez. IX n. 113/98, il parere ministeriale reso attraverso la risoluzione ministeriale 19 marzo 1999, n. 45/E, ha sostenuto che l’esclusione da imposizione derivante dalla presenza "sporadica" dell'uomo nei locali deve intendersi riferita a superfici caratterizzate da usi meramente occasionali e nettamente distanziati nel tempo e pertanto diversi da quelli domestici. In via ufficiale è stato osservato, altresì, come la tariffa relativa alle abitazioni rappresenti, di per sé, un valore medio poiché determinato tenendo conto della circostanza che possono far parte di esse ripostigli, cantine, solai o comunque locali con minore potenzialità di produzione di rifiuti. Pertanto – nell’accezione ufficiale – qualora fosse possibile escludere le pertinenze dalla tassazione, i Comuni sarebbero costretti, per motivi di gettito, ad elevare le tariffe relative alle abitazioni stesse. A nostro avviso, la tesi espressa nella r.m. n. 45/E del 1999, che discrimina la destinazione dei locali ad uso abitativo rispetto alle superfici con utilizzi a fini commerciali, supera lo stesso dato normativo ex art. 62, comma 2, D.lgs. n. 507/93. In virtù di tale (mera) considerazione sembrerebbe che per qualsiasi locale, in quanto oggettivamente adibito a pertinenza di unità abitativa, non potrà in nessun caso ravvisarsi l’occasionalità o la sporadicità della presenza umana perché, comunque, collegato funzionalmente ad un luogo (l’abitazione) dove si svolge la vita domestica. Tavola 2 L’ELABORAZIONE DELLA GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA (Corti di merito) LA POSIZIONE DEL FISCO LE PERTINENZE DELL’ABITAZIONE PRINCIPALE NON PRODUCONO RIFIUTI LE PERTINENZE DELL’ABITAZIONE PRODUCONO RIFIUTI TRATTASI DI LOCALI NON PRESIDIATI O CON PRESENZA SPORADICA DELL’UOMO L’ACCESSO E’ CONNESSO AD ATTI NON INDICATIVI DELLA EVENTUALE PRODUZIONE DI RIFIUTI IL PRESUPPOSTO IMPOSITIVO NON SI REALIZZA SOLO PER LE SUPERFICI CARATTERIZZATE DA USI MERAMENTE OCCASIONALI E NETTAMENTE DISTANZIATI NEL TEMPO www.commercialistatelematico.com DIVERSI DA QUELLI DOMESTICI 4 Suggerimenti pratici per i contribuenti Al di là delle dispute interpretative fra Uffici finanziari e Corti di merito, non sembra che il dato positivo, delineato all’articolo 62 comma 1 del D.lgs. n. 507/93, lasci alcun dubbio: la tassa rifiuti è dovuta solo in ragione dell’occupazione o del possesso del locale, ciò indipendentemente dall’uso sporadico o saltuario dell’unità immobiliare (3). Tuttavia il Legislatore, nel confermare espressamente al comma 2 del D.lgs. n. 507/93, l’ammissibilità della prova contraria, al fine di contrastare la presunzione relativa, consente al contribuente di richiedere l’esonero in presenza di unità immobiliari non suscettibili di produrre rifiuti. Le fattispecie elencate dal dato normativo si riferiscono a cause di esclusione dal tributo e non agevolazioni: pertanto, la mancata indicazione delle predette circostanze nella denuncia comporta soltanto l’inversione dell’onere della prova a carico dell’utente, che può produrla anche successivamente con diritto di sgravio o restituzione del tributo (C.M. 22 giugno 1994, n. 95/E/5/2806, par. III) La presunzione di produzione di rifiuti operata dall’Ufficio tributi del Comune (4) non preclude, dunque, all'utente di dimostrare nel caso concreto, ai sensi del citato art. 62, comma 2, l'inidoneità del locale a produrre apprezzabili rifiuti (R.M. 19 marzo 1999, n. 45/E). A tali principi si è ispirata la decisione dei Giudici della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, sez. VII, 14 settembre 2005, n. 55/12/05, secondo cui le motivazioni alla base dell’accertamento con cui il comune rettifica la superficie tassabile ai fini della Tarsu, devono essere provate, come pure deve essere esibita la documentazione utilizzata per eseguire la rettifica. In attesa che i tecnici della Direzione Centrale per la fiscalità locale, individuino parametri obiettivi la cui sussistenza permetta al contribuente di esimersi dal pagamento della tassa, occorre rifarsi parzialmente, agli elementi probatori che consentivano di richiedere la detassazione dalla tassa comunale in vigenza dell’abrogato articolo 269 del T.U. n. 1175/31 della Finanza locale. Si ritiene, in ogni caso, che i mezzi di prova possano assumere una maggiore valenza se attestati da: sopralluoghi eseguiti da autorità pubbliche (Comuni, U.T.E. eccetera), perizie tecniche redatte da professionisti abilitati, autocertificazione da parte del contribuente redatta ai sensi della legge n. 15 del 1968; elementi obiettivi e documentazione di supporto. Antonino Romano Marzo 2007 V. FUSCONI e G. ANTICO, Tassa rifiuti – problematiche aperte ed ipotesi di soluzioni, ne <Consulenza> n. 28/2003. In ordine alla possibilità` dei comuni di prevedere o meno la tassabilità di solai, cantine e garage, si precisa che in sede di esercizio della potestà` regolamentare il Comune non puo` stabilire l'esclusione dalla tassazione di fattispecie imponibili senza superare uno dei limiti (definizione della fattispecie imponibile) posti dall'art. 52 del D.Lgs. n. 446/97, mentre puo` prevedere con regolamento criteri di migliore articolazione tariffaria (ad es. sottocategorie per abitazioni con garage) ovvero agevolazioni nel concorso di condizioni meritevoli di considerazione (ad es. soggetti in disagio economico o sociale). 3 4 www.commercialistatelematico.com 5