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REGOLAMENTO MERCATI SETTIMANALI KENNEDY

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REGOLAMENTO MERCATI SETTIMANALI KENNEDY
Regolamento per la disciplina dei mercati
settimanali di Piazzale Kennedy
Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 24 marzo 2011, divenuto
esecutivo per decorrenza di termini in data 24 aprile 2011 ai sensi e per gli effetti dell’art. 134,
comma 3, D. Lgs. 18/08/2000, n. 267
INDICE
TITOLO I - NORMATIVA GENERALE
Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 4
Art. 5
Art. 6
Art. 7
Art. 8
Art. 9
Art. 10
Art. 11
Art. 12
Art. 13
Art. 14
Art. 15
Art. 16
Art. 17
Art. 18
Art. 19
Art. 20
Art. 21
Art. 22
Art. 23
Art. 24
Art. 25
Art. 26
Art. 27
Art. 28
Art. 29
Art. 30
Art. 31
Art. 32
Art. 33
Art. 34
Art. 35
Art. 36
OGGETTO DEL REGOLAMENTO
DEFINIZIONI
COMMISSIONE CONSULTIVA
COMPITI DELLA COMMISSIONE CONSULTIVA
COMPITI DEGLI UFFICI COMUNALI
CONDIZIONI E LIMITI ALL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’
IMPRENDITORI AGRICOLI:AUTORIZZAZIONE D’ESERCIZIO
REQUISITI PER L’ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE
AUTORIZZAZIONE SU POSTEGGI DATI IN CONCESSIONE
SUBINGRESSO NELLA TITOLARITA’ DELL’AUTORIZZAZIONE
REINTESTAZIONE DELL’AUTORIZZAZIONE E DELLA CONCESSIONE
DELL’AREA
SOSPENSIONE DELL’AUTORIZZAZIONE D’ESERCIZIO
REVOCA DELL’AUTORIZZAZIONE D’ESERCIZIO
FESTIVITA’
REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE PEDONALE E VEICOLARE
CONDOTTA DEI VENDITORI
TARIFFE PER LA CONCESSIONE DEL SUOLO PUBBLICO. CANONE DI
OCCUPAZIONE E DI CONCESSIONE
VALIDITA’ DELLE PRESENZE
DIMOSTRAZIONE DEL TITOLO ED INFORMAZIONI
CALCOLO DELLE PRESENZE
SPOSTAMENTO, SOPPRESSIONE, TRASFERIMENTO DEI MERCATI
INDENNIZZO, RIMBORSI, RESPONSABILITA’
COMUNICAZIONE DATI AL SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE PER IL
COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE
DEFINIZIONE DI MERCATO, UBICAZIONE, CARATTERISTICHE STRUTTURALI
E FUNZIONALI, ORARI
CONCESSIONE DEL POSTEGGIO, DURATA, RINNOVO
UTILIZZO DEL POSTEGGIO
DIMENSIONI DEI POSTEGGI
RICHIESTA DI TRASFERIMENTO NELL’AMBITO DI UNO STESSO MERCATO
SCAMBIO RECIPROCO DI POSTEGGIO
MESSA A DISPOSIZIONE DI AREE PRIVATE
POSTEGGI RISERVATI AI PRODUTTORI AGRICOLI
POSTEGGI LIBERI E POSTEGGI TEMPORANEAMENTE NON OCCUPATI.
SPUNTA
PUBBLICITA’ DEI POSTEGGI LIBERI
DECADENZA DALLA CONCESSIONE DEL POSTEGGIO
MODIFICA, REVOCA O SOSPENSIONE DELLA CONCESSIONE DEL
POSTEGGIO PER MOTIVI DI PUBBLICO INTERESSE
EFFETTUAZIONE DI MERCATI STRAORDINARI
TITOLO II – NORMATIVA IGIENICO SANITARIA
Art. 37 MODALITA’ E DIVIETI DA OSSERVARSI NELL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ DI VENDITA
Art. 38 ATTREZZATURE PER LA VENDITA DI PRODOTTI ALIMENTARI
Art. 39 PRESCRIZIONI PARTICOLARI PER LA VENDITA DI PRODOTTI ALIMENTARI
TITOLO III – DISPOSIZIONI FINALI
Art. 40
Art. 41
Art. 42
Art. 43
Art. 44
Art. 45
Art. 46
Art. 47
Art. 48
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
VIGILANZA
SANZIONI
GRAVITA’ E RECIDIVA NELLE VIOLAZIONI
RISARCIMENTO DANNI
DIFFIDA. ESECUZIONE D’UFFICIO
OSSERVANZA DEGLI ALTRI REGOLAMENTI COMUNALI
RINVIO A NORME VIGENTI. ENTRATA IN VIGORE
PUBBLICITA’ DEL REGOLAMENTO
TITOLO I - NORMATIVA GENERALE
Art. 1 – Oggetto del regolamento
1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dell’attività del mercato comunale al
dettaglio di P.le Kennedy, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal Titolo II – Capo I –
Sezione III della Legge Regionale 2 febbraio 2010, n. 6 “Testo unico delle leggi regionali in
materia di commercio e fiere”.
2. Il presente regolamento viene approvato dal Consiglio Comunale, sentite le
rappresentanze delle organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio
maggiormente rappresentative a livello provinciale.
Art. 2 – Definizioni
1. Agli effetti del presente regolamento s’intendono per:
posteggio: la parte di area pubblica o privata della quale il Comune ha la disponibilità,
che viene data in concessione all’operatore autorizzato all’esercizio dell’attività
commerciale;
mercato: l’area pubblica o privata della quale il comune abbia la disponibilità, composta
da almeno tre posteggi, attrezzata o meno e destinata all’esercizio dell’attività per uno o
più o tutti i giorni della settimana o del mese per l’offerta integrata di merci al dettaglio,
la somministrazione di alimenti e bevande, l’erogazione di pubblici servizi;
presenze in un mercato: il numero delle volte che l’operatore si è presentato in tale
manifestazione, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l’attività
(purché ciò non dipenda da una sua rinuncia. L’assegnatario di posteggio che, senza
giustificato motivo, vi rinuncia, non viene, comunque, considerato presente sul mercato);
presenze effettive in un mercato: il numero delle volte che l’operatore ha effettivamente
esercitato l’attività in tale manifestazione;
autorizzazione per l’esercizio del commercio su aree pubbliche: l’atto rilasciato dal
Comune sede del posteggio e dal Comune di residenza dell’operatore, se persona
fisica, o da quello della sede legale, se trattasi di società di persone;
“legge regionale”: la legge della Regione Lombardia n. 6 del 2 febbraio 2010, e
successive modifiche e integrazioni;
mercato straordinario: l’edizione aggiuntiva di un mercato che si svolge in giorni diversi
e ulteriori rispetto alla cadenza normalmente prevista senza riassegnazione di posteggi
e con la presenza degli operatori normalmente concessionari di posteggio. Di norma i
mercati straordinari si svolgono nel periodo natalizio, pasquale ed estivo anche
mediante l’accorpamento degli stessi in uno o più insediamenti predeterminati dal
comune e possono essere collegati ad eventi particolari. Nel corso di un anno solare
non possono essere effettuate più di dodici giornate di mercato straordinario;
miglioria: la possibilità, per un operatore con concessione di posteggio, in un mercato, di
scegliere un altro posteggio purché non assegnato;
scambio: la possibilità, fra due operatori concessionari di posteggio in una fiera o in un
mercato, di scambiarsi il posteggio previa acquisizione dell’autorizzazione dell’ufficio
competente;
posteggio riservato: il posteggio individuato per i produttori agricoli;
imprenditore agricolo: gli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel registro delle
imprese di cui all’art. 8 della Legge 29 dicembre 1993, n. 580, così come definiti dall’art.
4 del D. Lgs. 18/5/2001, n. 228;
settore merceologico: quanto previsto dall’articolo 5 del D.lgs. n. 114/1998 per
esercitare l’attività commerciale, con riferimento ai settori alimentare e non alimentare;
per tipologia merceologica: il genere di merce venduta prevalentemente all’interno di un
settore merceologico;
spunta: operazione con la quale, all’inizio dell’orario di vendita, dopo aver verificato
assenze e presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, si provvede
alla assegnazione, per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi o non ancora
assegnati;
“spuntista”: l’operatore che, non essendo titolare di concessione di posteggio, aspira ad
occupare, occasionalmente, un posto non occupato dall’operatore in concessione o non
ancora assegnato;
registro imprese: il registro imprese di cui alla L. n. 580/1993, tenuto dalla CCIAA;
norme igienico-sanitarie: Regolamento (CE) del 29 aprile 2004, n. 852 e delle leggi
regionali vigenti in materia di sanità;
notifica attività: per il settore alimentare, autocertificazione del rispetto delle norme
igieniche stabilite con Regolamento (CE) del 29 aprile 2004, n. 852 e delle leggi
regionali vigenti in materia di sanità;
S.U.A.P o Sportello Unico: Sportello Unico Attività Produttive.
Art. 3 - Commissione Consultiva
1. Per lo svolgimento dei compiti e funzioni indicati all’art. 4 del presente regolamento, è
istituita una Commissione Consultiva così composta:
Sindaco o suo delegato con funzioni di Presidente;
Dirigente responsabile del settore o suo delegato;
un rappresentante per ognuna delle associazioni di categoria
maggiormente
rappresentative a livello provinciale;
un rappresentante di una delle organizzazioni dei consumatori e degli utenti,
maggiormente rappresentative a livello provinciale;
un rappresentante dei commercianti in sede fissa;
un dipendente dell’ufficio comunale competente con funzioni di segretario senza diritto
di voto.
La maggiore rappresentatività è comprovata dal maggior numero degli iscritti, su scala
provinciale.
Con la stessa procedura prevista per gli effettivi, possono essere nominati anche membri
supplenti.
2. La Commissione è nominata dal Sindaco e la sua durata in carica è uguale a quella
dell’organo che la nomina.
3. La Commissione si riunisce su richiesta del Presidente o di almeno un terzo dei
componenti con diritto di voto. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di
almeno la metà più uno dei suoi componenti. Delibera a maggioranza dei presenti e votanti.
In caso di parità, prevale il voto del Presidente.
4. Il componente che, senza giustificato motivo, non partecipa a tutte le riunioni della
Commissione che si svolgono nel corso di un anno solare, viene considerato decaduto e
sostituito nell’incarico. La decadenza viene comunicata all’interessato dal Dirigente
responsabile del settore a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, entro
quindici giorni da quando si è verificata.
Le sedute della Commissione sono pubbliche.
5. L’ordine di convocazione deve essere inviato dal segretario ad ogni componente della
Commissione almeno cinque giorni prima della data prevista per lo svolgimento delle
riunioni e deve contenere la data e l’ora di svolgimento della seduta nonché un elenco
analitico degli argomenti in discussione.
6. Previo accordi con le amministrazioni comunali limitrofe e le rappresentanze di
categoria, può essere istituito un unico tavolo di consultazione intercomunale.
Art. 4 - Compiti della Commissione Consultiva
1. I compiti della Commissione Consultiva, di cui all’articolo 3 del presente regolamento,
sono quelli di esprimere parere, non vincolante, in riferimento a:
a) alla programmazione dell’attività;
b) alla definizione dei criteri generali per la determinazione delle aree da destinarsi
all’esercizio
del commercio su aree pubbliche e de relativo numero dei posteggi;
c) alla istituzione, soppressione e spostamento o ristrutturazione dei mercati e delle
fiere;
e) alla definizione dei criteri per l’assegnazione dei posteggi e dei canoni per
l’occupazione di
suolo pubblico;
f) alla predisposizione dei regolamenti e degli atti comunali aventi ad oggetto l’attività di
commercio su aree pubbliche.
2. I pareri rilasciati dalla Commissione devono essere debitamente motivati.
Art. 5 - Compiti degli uffici comunali
1. La regolamentazione, direzione e controllo del mercato, nelle diverse forme previste
dalla legge, nonché le funzioni di polizia amministrativa nei mercati, spettano
all’Amministrazione Comunale, sentito il parere della Commissione Consultiva, che le
esercita attraverso lo Sportello Autorizzazioni Commerciali con la collaborazione della
Polizia Locale, assicurando l’espletamento delle attività di carattere istituzionale e di
vigilanza. La Polizia Locale nella fase di controllo e vigilanza del mercato potrà essere
coadiuvata da due Fiduciari, indicati dalle Associazioni di Categoria più rappresentative, al
fine di migliorare il servizio stesso.
2. I Dirigenti responsabili del S.U.A.P. e della Polizia Locale si avvalgono, per l’attività
gestionale, di controllo e di polizia amministrativa, del personale previsto dalla relativa
dotazione organica.
3. La competenza per il rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni di posteggio, sono
attribuite al Dirigente dello S.U.A.P. Lo Sportello Unico, inoltre, avvalendosi anche della
collaborazione delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello
regionale e delle CCIAA, annualmente verifica, mediante presa d’atto sulle autorizzazioni di
cui ai commi 5 e 6, se per il titolare della autorizzazione sussistano gli elementi di cui all’art.
21, commi 3 e 9, della legge regionale.
4. La competenza al ricevimento ed evasione di reclami in materia, dei ricorsi avverso i
verbali di contestazione di violazione alle norme, nonché a corrispondere gli eventuali scritti
difensivi ed emettere la relativa ordinanza ingiunzione, sono attribuite al Dirigente della
Polizia Locale, in esecuzione delle disposizioni contenute nel presente provvedimento.
Art. 6 – Condizioni e limiti all’esercizio dell’attività
1. L’attività mercatale viene svolta su posteggi dati in concessione fino a dieci anni.
2. L’autorizzazione di cui all’art. 9 del presente regolamento viene rilasciata con riferimento
ai due settori merceologici, alimentare e non alimentare, ed ai requisiti soggettivi e, ove
richiesti, anche a quelli professionali.
3. L’autorizzazione di cui all’art. 9 del regolamento deve essere esibita in originale ad ogni
richiesta di controllo degli organi di vigilanza. Lo Sportello Unico, al fine di agevolare le
operazioni di controllo dell’attività, vidima la carta di esercizio nominativa contenente gli
elementi di identificazione personale degli operatori ed i titoli autorizzatori utilizzati per lo
svolgimento dell’attività.
4. Durante lo svolgimento del mercato è vietato l’esercizio del commercio itinerante nelle
aree circostanti fino ad una distanza di 500 metri.
5. Al titolare di autorizzazione su posteggio dato in concessione è precluso l’esercizio
dell’attività in forma itinerante ed al domicilio del consumatore nella giornata di
assegnazione del posteggio.
Art. 7 – Imprenditori agricoli: autorizzazione d’esercizio
1. La vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli è soggetta a S.C.I.A. di cui all’art. 4,
comma 4, del D. Lgs. n. 228/2001.
2. Nel caso in cui l’esercizio dell’attività avvenga sulla base della denuncia di cui al comma
1, la data di presentazione della denuncia è equiparata alla data di rilascio
dell’autorizzazione, sempre ché si tratti di denuncia regolare e completa.
3. La qualità di imprenditore agricolo, oltre che con le normali certificazioni o attestazioni
rilasciate dagli organi competenti per legge, può essere comprovata dall’interessato con
l’autocertificazione, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000.
4. In relazione alla stagionalità della produzione agricola, l’assegnazione dei posteggi agli
agricoltori può essere fatta fino ad un massimo di un decennio e riguardare l’intero anno
solare oppure periodi limitati dell’anno secondo la propria produzione.
Art. 8 - Requisiti per l’esercizio del commercio su aree pubbliche
1. Non possono esercitare l’attività, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione, gli operatori
commerciali che:
a) sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza;
b) hanno riportato una condanna con sentenza passata in giudicato, per delitto non
colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni,
sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
c) hanno riportato una condanna a pena detentiva, accertata con sentenza passata in
giudicato, per uno dei delitti di cui al libro II, titolo VIII, capo II, del codice penale, ovvero per
ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, estorsione,
rapina, delitti contro la persona commessi con violenza;
d) hanno riportato due o più condanne a pena detentiva o a pena pecuniaria, nel
quinquennio precedente all’inizio dell’esercizio dell’attività, accertate con sentenza passata
in giudicato, per delitti frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da
leggi speciali;
e) hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro
l’igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice
penale;
f) sono sottoposti ad una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n.
1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la
pubblica moralità) o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla
legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro la mafia), ovvero a misure di sicurezza
non detentive.
2. L’accertamento delle condizioni di cui al comma 1 è effettuato sulla base della normativa
vigente.
3. Nelle ipotesi di cui al comma 1, lettere b), c), d) e f) il divieto di esercitare l’attività
permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata.
Qualora la pena si sia estinta in modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del
passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione. Qualora sia stata concessa la
sospensione condizionale della pena, non sia applica il divieto di esercizio dell’attività.
4. In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti di cui al comma 1 devono
essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all’attività
commerciale e da tutti i soggetti (individuati dall’art. 2, comma3, del decreto P.R. 3 giugno
1998, n. 252)
5. L’esercizio dell’attività di vendita, relativamente al settore merceologico alimentare, è
consentito a chi sia in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:
a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la
preparazione o la somministrazione degli alimenti istituito o riconosciuto dalla Regione
Lombardia, dalle altre Regioni o dalle Province autonome di Trento e di Bolzano;
b) aver prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel
quinquennio precedente, presso imprese esercenti l’attività nel settore alimentare o nel
settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato
addetto alla vendita o all’amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di
socio lavoratore o, se trattasi di coniuge, parente o affine entro il terzo grado
dell’imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dall’iscrizione all’Istituto
nazionale previdenza sociale;
c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche
triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale. Almeno triennale, purché nel corso di
studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla
somministrazione degli alimenti.
6. Per i cittadini di Paesi membri dell’Unione Europea, l’accertamento del possesso dei
requisiti di cui al comma 4 è effettuato dal comune sulla base delle disposizioni di cui al
decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa
al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che
adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell’adesione
di Bulgaria e Romania). Per i cittadini di Paesi non appartenenti all’Unione europea la
verifica del possesso dei requisiti di cui al comma 4 è effettuata dal Comune nel rispetto
delle normative internazionali e nazionali.
Sono fatti salvi eventuali indirizzi di
programmazione regionale.
Art. 9 - Autorizzazione su posteggi dati in concessione
1. L’autorizzazione per esercitare il commercio su area pubblica nel mercato settimanale
mediante utilizzo di posteggi dati in concessione, è rilasciata dal Dirigente dello SUAP,
contestualmente al rilascio della concessione del posteggio, sulla base di un’apposita
graduatoria approvata a seguito di bando di concorso pubblico per l’assegnazione dei
posteggi liberi disponibili nel mercato settimanale, pubblicata tramite sito web comunale,
albo pretorio e comunicazione alla Regione Lombardia ai sensi del successivo art. 33.
2. Per ottenere l’autorizzazione d’esercizio e la concessione decennale della
corrispondente area di posteggio, ogni interessato deve presentare istanza in bollo allo
SUAP, secondo le modalità ed i tempi indicati nell’apposito bando.
Nella domanda devono essere dichiarati:
a) i dati anagrafici del richiedente: cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza.
Per le
società: ragione sociale, sede legale, cognome e nome, luogo e data di nascita del
legale
rappresentante, carica sociale ricoperta in seno alla società;
b) codice fiscale e partita IVA;
c) il possesso dei requisiti soggettivi;
d) di non possedere più di una autorizzazione e relativa concessione di posteggi nello
stesso
mercato, nel quale si va a chiedere una nuova autorizzazione e relativa concessione
d’area
pubblica;
e) l’indicazione delle caratteristiche (numero, superficie, settore) del posteggio chiesto in
concessione;
f) il settore od i settori merceologici.
3. Ai fini della formulazione della graduatoria saranno osservati, nell’ordine, i seguenti
criteri:
a) maggiore numero di presenze maturate nel mercato dov’è ubicato il posteggio per il
quale si
concorre all’assegnazione in concessione;
b) attestato di frequenza ai corsi di formazione professionale previsti dalla normativa
regionale;
c) anzianità di esercizio dell’attività di commercio su aree pubbliche, quale risulta
documentata
dall’iscrizione al registro delle imprese;
d) anzianità di iscrizione al registro imprese, a carattere generale, ossia per qualsiasi
attività;
e) ordine cronologico di spedizione o consegna della domanda. Per le domande spedite
a
mezzo posta, per attestare la data di invio fa fede il timbro a data apposto dall’ufficio
postale
accettante. Per quelle consegnate direttamente al Comune, il timbro a data apposto
dall’Ufficio Protocollo del Comune.
4. Le domande possono essere inviate a mezzo del servizio postale di Stato, con plico
raccomandato con avviso di ricevimento, oppure possono essere consegnate direttamente
all’Ufficio Protocollo del Comune. Non sono ammessi altri mezzi di trasmissione o invio
delle domande.
5. Entro trenta giorni decorrenti dal termine ultimo per la presentazione delle domande, il
Responsabile del Servizio cura che avvenga la pubblicazione della graduatoria formulata
sulla base dei criteri di cui al comma 3. Avverso la graduatoria è ammessa istanza di
revisione da presentare al Comune entro quindici giorni dalla pubblicazione della
graduatoria stessa. Sull’istanza di revisione il Comune è tenuto a decidere entro i quindici
giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle istanze di revisione.
L’esito della decisione è pubblicato il giorno stesso della sua adozione all’Albo Pretorio del
Comune.
6. L’autorizzazione e la relativa concessione del posteggio sono rilasciate in applicazione
alla graduatoria di cui al comma 5, decorsi trenta giorni dalla pubblicazione della stessa.
7. L’autorizzazione su posteggi dati in concessione abilita i titolari della stessa anche
all’esercizio dell’attività in forma itinerante nell’ambito del territorio della Regione ed alla
partecipazione alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale.
8. L’operatore non può cedere il ramo d’azienda per un periodo di cinque anni dalla data
del rilascio dell’autorizzazione.
Art. 10 - Subingresso nella titolarità dell’autorizzazione
1. Il trasferimento in gestione od in proprietà dell’azienda o di un suo ramo per l’esercizio
del commercio su aree pubbliche, per atto tra vivi od a causa di morte, comporta di diritto il
trasferimento della titolarità dell’autorizzazione amministrativa a chi subentra nello
svolgimento dell’attività, a condizione che sia provato l’effettivo trasferimento dell’azienda
ed il subentrante sia in possesso dei requisiti soggettivi di cui all’art. 8 del regolamento.
2. Il trasferimento dell’azienda o di un suo ramo, se avviene per atto tra vivi, deve essere
effettuato per atto pubblico; se avviene per causa di morte, nelle forme e modi previsti dalla
normativa vigente, per la devoluzione dell’eredità.
3. La reintestazione dell’autorizzazione su posteggio dato in concessione è effettuata previa
comunicazione del reintestatario e contestuale autocertificazione del possesso dei requisiti
previsti per l’esercizio dell’attività commerciale. La concessione del posteggio segue la
cessione dell’azienda, o di un ramo di essa, con obbligo a volturarla. La comunicazione di
subingresso viene presentata contestualmente alla richiesta di reintestazione
dell’autorizzazione e di concessione di suolo pubblico.
4. Il trasferimento, in gestione od in proprietà, dell’azienda o di un suo ramo, comporta
anche il trasferimento al subentrante dei titoli di priorità del dante causa, relativi all’azienda
ceduta.
5. Il subentrante può iniziare l’attività dopo la presentazione al Comune della
comunicazione di reintestazione dell’autorizzazione per subingresso.
6. Il subentrante per atto tra vivi, qualora non ottenga il possesso dei requisiti soggettivi per
l’esercizio dell’attività di cui all’art. 8 del presente regolamento o non comunichi il
subingresso entro quattro mesi dalla data di acquisto del titolo, decade di diritto di
esercitare l’attività del dante causa, salvo proroga di ulteriori trenta giorni, concedibile per
motivi di comprovata necessità. La decadenza opera di diritto ed è comunicata
all’interessato, con nota raccomandata con avviso di ricevimento, dal Dirigente dello SUAP.
7. Il subentrante per causa di morte, anche se non in possesso dei requisiti soggettivi per
l’esercizio dell’attività di cui all’art. 8 del presente regolamento alla data di acquisto del
titolo, ha comunque facoltà di continuare, a richiesta ed a titolo provvisorio, l’attività del
dante causa, a condizione che, entro un anno dalla data predetta, pena la decadenza,
acquisisca detti requisiti e comunichi la prosecuzione dell’attività, chiedendo l’intestazione
del titolo già intestato al dante causa. La decadenza opera di diritto ed è comunicata
all’interessato con nota raccomandata con avviso di ricevimento, dal Dirigente dello SUAP.
8. La cessione e l’affidamento in gestione dell’attività commerciale da parte del titolare ad
altro soggetto, comporta anche il trasferimento dei titoli di priorità in termini di presenze. Le
stesse potranno essere vantate dal subentrante al fine dell’assegnazione in concessione
dei posteggi nei mercati, nelle fiere, nei posteggi fuori mercato, nonché ai fini
dell’assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi. Le presenze complessive maturate
dall’operatore con il titolo originario devono considerarsi collegate al soggetto titolare e non
alle singole autorizzazioni provenienti dalla conversione. In caso di trasferimento
dell’autorizzazione in gestione o in proprietà a terzi, il dante causa dovrà indicare, nell’atto
di cessione o in un successivo atto integrativo, le presenze che intende eventualmente
trasferire al subentrante.
Art. 11 - Reintestazione dell’autorizzazione e della concessione dell’area
1. Nei casi in cui è avvenuto il trasferimento della gestione di un’azienda, o di un suo ramo,
esercitata su area pubblica a posto fisso, l’autorizzazione d’esercizio e la concessione della
corrispondente area di posteggio sono valide fino alla data in cui ha termine la gestione e,
alla cessazione della stessa, sono sostituite da altrettante autorizzazioni e concessioni
intestate al titolare originario, che ha diritto di ottenerle, autocertificando il possesso dei
requisiti soggettivi di legge per l’esercizio dell’attività. Qualora quest’ultimo non chieda
l’autorizzazione e la concessione e non inizi l’attività entro il termine di sei mesi, decorrente
dalla data di cessazione della gestione, decade dal diritto di esercitare l’attività. La
decadenza opera di diritto.
2. In caso di azienda esercitata su area pubblica in forma itinerante, al termine della
gestione, la reintestazione dell’autorizzazione è richiesta dal titolare originario,
autocertificando il possesso dei requisiti di legge per l’esercizio dell’attività, al proprio
Comune di residenza, in caso di ditta individuale, o di sede legale, in caso di società.
Qualora l’originario titolare non richieda la reintestazione del titolo e non inizi l’attività entro
il termine di sei mesi, decorrente dalla data di cessazione della gestione, decade dal diritto
di esercitare l’attività. La decadenza opera di diritto.
Art. 12 - Sospensione dell’autorizzazione d’esercizio
1. In caso di violazioni di particolare gravità accertate con provvedimenti definitivi, o di
recidiva, il Dirigente dello SUAP può disporre la sospensione dell’attività di vendita su area
pubblica per un periodo di tempo non superiore a venti giorni di calendario.
2. Si considerano di particolare gravità:
a) le violazioni relative al mancato rispetto delle disposizioni inerenti la pulizia del posteggio
e delle aree mercatali;
b) l’abusiva estensione, per oltre un terzo, della superficie autorizzata;
c) il danneggiamento della sede stradale, degli elementi di arredo urbano e del patrimonio
arboreo.
3. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per almeno due
volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.
Art. 13 - Revoca dell’autorizzazione d’esercizio
1. L’autorizzazione per l’esercizio del commercio su area pubblica con posteggio viene
revocata dal Dirigente dello SUAP quando venga accertata la sussistenza di almeno una
delle seguenti condizioni:
a) il titolare dell’autorizzazione non inizia l’attività entro sei mesi dalla data di rilascio
dell’autorizzazione stessa;
b) il posteggio non viene utilizzato, in ciascun anno solare, per periodi di tempo
complessivamente superiori a quattro mesi, salvo i casi di assenza per malattia, gravidanza
o infortunio (D.G.R. 8570/2008);
c) il titolare non risulta più in possesso dei requisiti soggettivi di cui all’art. 8 del presente
regolamento, ovvero siano venuti meno gli elementi di cui all’art. 21, comma 4, della legge
regionale, ovvero non sia stato assolto l’obbligo di esibire le autorizzazioni in originale ai
sensi dell’art. 21, comma 10 della legge regionale;
d) in caso di morte del titolare dell’autorizzazione, qualora entro un anno non venga
presentata comunicazione di reintestazione;
2. L’atto di revoca è disposto dal Dirigente dello SUAP e deve essere preceduto dalla
comunicazione di avvio di procedimento agli interessati. Qualora ciò fosse impossibile, per
irreperibilità degli stessi, l’obbligo della comunicazione si intende assolto mediante
pubblicazione dell’avvio del procedimento per 15 giorni consecutivi all’albo pretorio ed in
due giornate di mercato.
3. Alla revoca dell’autorizzazione su posteggio dato in concessione segue di diritto la
decadenza della concessione del posteggio essendo elementi inscindibili tra loro per
l’esercizio dell’attività commerciale su aree pubbliche.
Art. 14 - Festività
1. Qualora il mercato cada in giorno festivo lo stesso potrà essere effettuato solo nel caso
in cui detta festività non sia una di quelle indicate nelle giornate di chiusura obbligatoria per
tutte le attività commerciali stabilite con Legge Regionale ed in presenza di almeno il 75 %
degli operatori titolari di posteggio in concessione.
Art. 15 - Regolamentazione della circolazione pedonale e veicolare
1. Durante lo svolgimento del mercato, nei viali interni, è vietato il transito di veicoli di
qualsiasi genere anche se accompagnati a mano, fatta eccezione per le carrozzine degli
invalidi e dei bambini; non è altresì consentita la circolazione di persone in stato di
ubriachezza.
2. All’interno e nella loro prossimità non è ammessa la presenza di giocolieri o saltimbanchi,
dei mendicanti, dei distributori di pubblicità o altre forme di volantinaggio. E' altresì vietato
circolare con tavole di legno, involucri voluminosi o in altro modo da intralciare o creare
pericolo per la libera circolazione dei frequentatori.
3. La propaganda religiosa, politica o sindacale non è ammessa all’interno delle aree in
questione, ma, su autorizzazione della polizia locale, è ammessa nella loro prossimità.
Art. 16 - Condotta dei venditori
1. Gli operatori commerciali hanno l'obbligo di assumere un comportamento corretto con il
pubblico, essere in tenuta decorosa, non provocare o partecipare a litigi o proferire parole
oltraggiose e comunque non commettere atti contrari alle correnti regole della convivenza
civile.
2. Devono comportarsi in modo corretto verso i funzionari incaricati al controllo e
corrispondere alle loro richieste; non devono in nessun modo diffondere notizie che
possano turbare il funzionamento delle operazioni mercatali o possano danneggiare altri
operatori commerciali.
3. Non devono far uso di altoparlanti, strumenti musicali, campane e mezzi similari per il
richiamo dei compratori. Sono parimenti vietati grida e schiamazzi, uniche tolleranze
concesse riguardano l'uso di riproduttori sonori da parte di rivenditori di dischi e nastri, e i
richiami a voce dei dimostratori per la presentazione delle loro merci sempre che siano
contenuti in limiti moderati e decorosi.
Art. 17 - Tariffe per la concessione del suolo pubblico - Canone di occupazione e di
concessione
1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche dato in concessione pluriennale è
sottoposto al pagamento del COSAP e tassa smaltimento rifiuti solidi urbani.
2. In osservanza del vigente regolamento comunale per l’occupazione di spazi ed aree
pubbliche, l’uso del posteggio mercatale, anche temporaneo, è subordinato al pagamento
dei diritti dovuti per la occupazione di suolo pubblico nonché al pagamento della tassa per il
servizio raccolta rifiuti, anche giornaliero.
3. Le tasse di cui al comma 1 sono riscosse annualmente in unica soluzione mediante
bollettini di conto corrente postale oppure nelle forme previste dal Regolamento COSAP. Il
loro mancato versamento comporterà la sospensione dell'utilizzo del posteggio fino ad
avvenuto pagamento delle stesse maggiorate degli interessi di legge.
4. L’omesso pagamento comporta la decadenza della concessione.
Art. 18 - Validità delle presenze
1. Ai fini della validità della partecipazione per l’assegnazione giornaliera dei posteggi
vacanti nel mercato, è necessaria la presenza del titolare dell’impresa commerciale e, in
caso di società, del legale rappresentante o dei singoli soci dotati di poteri di
rappresentanza. In entrambi i casi è ammessa anche la presenza di collaboratori familiari o
di dipendenti che risultino delegati, per scritto, dal titolare dell’autorizzazione.
2. Chi partecipa all’assegnazione deve essere in possesso dell’originale del titolo
autorizzatorio che abilita all’esercizio del commercio su area pubblica nonché dei mezzi
e/o attrezzature necessarie allo svolgimento dell’attività.
Art. 19 - Dimostrazione del titolo ed informazioni
1. L’operatore commerciale deve essere in grado in ogni momento di dare dimostrazione
del proprio titolo ad esercitare l’attività commerciale a richiesta da parte degli addetti
preposti al controllo.
2. Le persone diverse dal titolare dell’autorizzazione devono sapere dimostrare in ogni
momento il loro rapporto di dipendenza, collaborazione professionale, famigliare o a
qualunque altro titolo. Qualora la dimostrazione non sia immediatamente possibile, l’attività
commerciale deve essere immediatamente sospesa e se entro 15 giorni non verrà data
dimostrazione del titolo di rappresentanza si procederà in termini sanzionatori.
3. Le operazioni di controllo dell’attività possono essere effettuate anche mediante il
controllo della carta di esercizio nominativa contenente tutti gli elementi di identificazione
personale degli operatori di cui ai commi 1 e 2, nonché i titoli autorizzatori utilizzati per lo
svolgimento dell’attività. La carta di esercizio non sostituisce il titolo autorizzatorio.
Art. 20 - Calcolo delle presenze
1. L’operatore assegnatario di posteggio è tenuto ad essere presente per tutta la durata del
mercato.
2. L’operatore assegnatario che, nel giorno di svolgimento del mercato, non è presente nel
posteggio nell’orario stabilito per l’inizio delle attività ovvero nell’orario stabilito per
l’assegnazione dei posteggi oppure si assenta prima dell’orario di termine della
manifestazione, è considerato assente.
3. La Polizia Locale provvede ad annotare, in apposito registro, le presenze che l’operatore
acquisisce nel mercato. Le graduatorie, con l’indicazione delle presenze, sono pubbliche e
consultabili presso la Polizia Locale.
4. Eventuali assenze per malattia devono essere giustificate presentando alla Polizia
Locale certificazione medica entro 15 giorni dall’inizio dell’assenza.
Art. 21 - Spostamento, soppressione, trasferimento dei mercati
1. I casi di spostamento, soppressione e variazione permanente del giorno di effettuazione
del mercato sono deliberati dal Consiglio Comunale sentita la commissione consultiva di cui
all’art. 3 del presente regolamento.
2. L’ampliamento ed il potenziamento, nonché la riduzione del numero dei posteggi del
mercato sono deliberati dalla Giunta Comunale con la medesima procedura di cui al
comma precedente. Lo SUAP segnala, entro trenta giorni dall’adozione del provvedimento
di riduzione dei posteggi mercatali esistenti, alla Regione il numero di tali posteggi.
3. Il provvedimento di trasferimento temporaneo del mercato è disposto per motivi di
pubblico interesse, cause di forza maggiore, motivi di traffico, di viabilità o igienico-sanitari,
è adottato dal Dirigente dello SUAP.
4. Qualora, per gli stessi motivi, venga disposto il trasferimento permanente, a pronunciarsi
sullo spostamento è chiamata la commissione consultiva comunale, che collaborerà con lo
SUAP per le Imprese alla riassegnazione dei posteggi con le seguenti modalità:
a) anzianità di presenza effettiva sul posteggio;
b) anzianità di presenza effettiva sul mercato;
c) anzianità di iscrizione al registro imprese
d) dimensioni e caratteristiche dei posteggi disponibili, in relazione alle merceologie,
alimentari o non alimentari, o al tipo di attrezzatura di vendita.
5. La nuova disposizione risultante, come elaborata dallo SUAP per le Imprese con la
collaborazione della commissione consultiva, è sottoposta all’approvazione del Consiglio
Comunale.
6. Qualora le date di effettuazione dei mercati e delle fiere coincidono e si sovrappongono e
non sono disponibili altre aree pubbliche che consentano lo svolgimento congiunto delle
due manifestazioni i posteggi complessivi da assegnare debbono comprendere tanto
l’organico normale di mercato quanto quello della fiera, se ciò non fosse possibile la fiera
non avrà svolgimento e verrà data priorità allo svolgimento del mercato.
Art. 22 - Indennizzo, rimborsi, responsabilità
1. L'Amministrazione Comunale non assume responsabilità di alcuna natura per danni che
dovessero per qualsiasi motivo derivare agli utenti o ai frequentatori di mercati settimanali.
2. Nessun indennizzo o rimborso può essere richiesto dal concessionario del posteggio in
dipendenza del suo allontanamento dal posteggio per ragioni di ordine pubblico, di decoro,
di moralità o per mancata osservanza agli ordini impartiti dall’Amministrazione Comunale
per mezzo dei propri uffici.
3. Nessun indennizzo o rimborso può altresì essere richiesto per l'abbandono volontario
del posteggio.
4. L’occupazione dei posteggi viene effettuata a rischio dell’operatore pertanto, nei casi di
forza maggiore non ovviabili per tempo (neve, intemperie, etc.), nessun obbligo incombe
all'Amministrazione Comunale di corrispondere rimborsi, indennizzi ovvero intervenire per
assicurare la disponibilità di altre aree.
Art. 23 - Comunicazione dati al sistema informativo regionale
per il commercio su aree pubbliche
1. Lo SUAP, ai fini della rilevazione della consistenza degli esercizi per il commercio su
aree pubbliche, comunica alla C.C.I.A.A. di Varese, secondo le modalità stabilite dal
sistema informativo regionale:
a) ogni provvedimento di rilascio, revoca o modifica del titolo autorizzatorio
b) tutte le variazioni relative a subingressi, cessazioni, decadenze e rilasci entro trenta
giorni dalla data del provvedimento;
c) la situazione relativa ai mercati e fiere che si svolgono nel territorio comunale, con
l’indicazione della relativa denominazione, localizzazione, ampiezza delle aree, numero
dei posteggi, durata, orari e assegnatari dei posteggi, entro il 30 settembre di ogni anno.
Art. 24 – Definizioni di mercato, ubicazione, caratteristiche strutturali e funzionali,
orari
1. L’attività di vendita dei mercati settimanali di P.le Kennedy si svolge, per entrambi i
settori, nelle giornate di lunedì, giovedì e sabato con i seguenti orari:
PERIODO INVERNALE – ORA SOLARE - dalle ore 8.00 alle ore 17.30;
PERIODO ESTIVO – ORA LEGALE – dalle ore 8.00 alle ore 18,30,
salvo disposizioni diverse da attuarsi con ordinanza sindacale sentite le parti interessate.
Dopo la cessazione dell’attività di vendita, lo sgombero dell’area mercatale deve avvenire
entro le ore 19.00. Per il settore alimentare le attività di insediamento devono avvenire non
prima delle ore 5.00 e non dopo le ore 8.00 e l’attività di vendita deve iniziare
tassativamente alle ore 8.00. Per le attività appartenenti al settore non alimentare le attività
di insediamento debbono avvenire non prima delle ore 7.00 e non dopo le ore 8.00 e
l’attività di vendita deve iniziare tassativamente alle ore 8.00.
Per le attività appartenenti al settore alimentare si osserva la chiusura facoltativa alle ore
15.30, nei mesi di luglio ed agosto, solo qualora tali operatori non siano dotati di idonea
attrezzatura di refrigerazione. Tuttavia gli stessi non possono abbandonare l’area mercatale
sino alle ore 18.30.
MERCATO DEL LUNEDI
area destinata a sede di mercato: mq. 6307
n. posteggi settore alimentare 17 ; n. posteggi settore non alimentare 207;n. posteggi
riservati agli imprenditori agricoli 1; n. posteggi totale 225
MERCATO DEL GIOVEDI
area destinata a sede di mercato: mq. 4354
n. posteggi settore alimentare 15 ; n. posteggi settore non alimentare 138; n. posteggi
imprenditori agricoli 2; n. posteggi totale 155
MERCATO DEL SABATO
area destinata a sede di mercato: mq. 4830
n. posteggi settore alimentare 19 ; n. posteggi settore non alimentare 151; n. posteggi
imprenditori agricoli 2; n. posteggi totale 172
2. Le planimetrie dei mercati sono consultabili presso lo S.U.A.P.;
3. L’adozione di atti che comportino l’aumento di posteggi in numero superiore ai parametri
previsti dalla normativa regionale, sono soggetti al preventivo nulla osta della Giunta
Regionale.
Art. 25 - Concessione del posteggio – Durata – Rinnovo
1. La concessione del posteggio mercatale viene rilasciata con i criteri di cui all’art. 9 del
presente regolamento ed ha la durata fino a dieci anni.
2. La concessione può essere rinnovata, per un eguale periodo, previa comunicazione
scritta dell’interessato, che, almeno sei mesi prima della scadenza, deve autocertificare il
permanere dei requisiti soggettivi di legge per l’esercizio dell’attività.
3. Qualora venga deciso di non procedere al rinnovo delle concessioni, ne dovrà essere
dato avviso scritto agli interessati, ai sensi dell’art. 7 della L. n. 241/90, da comunicare
almeno sei mesi prima della scadenza, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di
ricevimento, precisando, nella comunicazione, i motivi per i quali non si procede al rinnovo
della concessione.
4. In uno stesso mercato, uno stesso soggetto non può essere titolare di più di due
concessioni di posteggio.
Art. 26 - Utilizzo del posteggio
1. Ogni operatore commerciale può utilizzare il posteggio per la vendita al dettaglio dei
prodotti indicati nell’autorizzazione d’esercizio, nel rispetto della vigente normativa igienicosanitaria, delle prescrizioni e delle limitazioni e condizioni di cui al presente regolamento e
di quelle eventualmente precisate nell’autorizzazione d’esercizio.
2. Qualora nella concessione o autorizzazione non venga indicata la tipologia
merceologica, l’operatore ha diritto di utilizzare il posteggio per tutti i prodotti oggetto della
sua autorizzazione.
3. L'uso dei posteggi è regolato in termini generali dalle seguenti disposizioni:
a) non si può occupare dello spazio superiore a quello concesso;
b) tra un posteggio e l'altro dovrà essere costantemente assicurato uno spazio divisorio di
m. 0,40/0,50/0,60 e, in alcuni casi, anche di m. 0,70, e l'eventuale tendone o copertura
del banco deve essere ad una altezza minima dal suolo di m. 2,20 misurata nella parte
più bassa; ciò al fine di agevolare l’insediamento degli altri operatori, sia attigui che in
transito, eliminando la tenda o alzandola o abbassandola, secondo il caso;
c) i banchi di vendita devono essere posti in allineamento, con gli altri banchi insiti
sull’area, sul limite degli spazi assegnati provvedendo allo sgombero delle strutture non
direttamente collegate con la vendita;
d) è vietato porre in vendita prodotti diversi da quelli dichiarati in concessione o
autorizzazione di posteggio;
e) è vietato infiggere pali nel suolo o danneggiarlo ed imbrattarlo in qualsiasi modo;
f) non si possono accendere fuochi o utilizzare apparecchi riscaldatori non autorizzati,
nonché generatori di corrente;
g) è vietato danneggiare la sede stradale, gli arredi urbani ed il patrimonio arboreo;
h) tutti gli operatori del mercato hanno l’obbligo di utilizzare i cassonetti portarifiuti ed i container
dei rifiuti solidi urbani collocati nell’area mercatale e, più in particolare, debbono provvedere a
conferire i rifiuti inserendoli correttamente e puntualmente nei relativi contenitori ivi predisposti
per la raccolta differenziata nel rispetto del vigente Regolamento Comunale del servizio di
nettezza urbana;
i) è vietato utilizzare strumenti di misura inadeguati;
j)
è fatto obbligo di tenere sul posto l'autorizzazione commerciale e la concessione di posteggio
con i relativi versamenti di canone e mostrarli ad ogni richiesta degli agenti di polizia e altro
personale addetto al controllo;
k) è fatto obbligo di esporre sul posto, in modo ben visibile – sulla tenda o sul registratore di cassa
o sul frontale del banco di vendita – il numero dell’autorizzazione, il nominativo del titolare ed il
numero del posteggio dato in concessione (modello plastificato rilasciato dalla Polizia Locale),
in particolare per gli operatori spuntisti. Il cartello dovrà, inoltre, specificare l’eventuale messa in
vendita di merci usate (in conto proprio o in conto terzi);
l) i posteggi dati in concessione devono essere utilizzati con l’ausilio dell’automezzo
essendo parte integrante dell’azienda, a riguardo l’automezzo deve essere posizionato
alle spalle del banco e tassativamente all’interno del posteggio. Per i posteggi che
hanno una profondità inferiore a m. 3.50 non sussiste l’obbligo dell’insediamento con
l’automezzo;
m) per gli operatori che intendono utilizzare anche la parte laterale del posteggio per
esposizione e vendita della merce, considerato che il passaggio tra un posteggio e
l’altro - che varia da m. 0,40 o 0,50 e comunque non deve essere superiore a m. 0,70 –
è considerata superficie non utilizzabile per l’insediamento delle attrezzature, devono
necessariamente arretrare lateralmente di almeno m. 0,50 rispetto alla delimitazione
del posteggio stesso al fine di garantire e mantenere inalterato lo spazio divisorio dei
n)
o)
p)
q)
r)
s)
t)
u)
posteggi ed evitare quindi inutili disagi e scompigli con le attività limitrofe;
i commercianti hanno l’obbligo di curare esteticamente l’esposizione delle merci che,
anche quando sollevate dal suolo, non devono sporgere dai limiti del posteggio
assegnato;
i commercianti non devono ostacolare la viabilità e/o impedire il regolare svolgimento
dell’attività degli altri operatori;
durante le ore di vendita è vietato ogni rifornimento di merce salvo quelli effettuati a
mano;
i banchi possono essere protetti con tende ed ombrelloni, il cui limite inferiore deve
essere ad una altezza non inferiore a m. 2,20 dal piano terra; la massima sporgenza
delle tende e degli ombrelloni dal limite anteriore del posteggio e lateralmente per quelli
di testata non deve superare i m. 0,70, mentre la sporgenza laterale attigua ad altri
posteggi non deve superare la sporgenza quantificata nella metà dello spazio divisorio
tra i posteggi (mt. 0,20, 0,25, 0,30 e 0,35). Questa prescrizione deve essere osservata
anche per gli autobanco che, pur non avendo un piano di esposizione e di vendita sul
suolo, in quanto è tutto integrato nell’automezzo, debbono stare arretrati e tenere la
linea del filo tenda dei banchi contigui. Le tende, gli ombrelloni e le aste reggitenda, non
devono ostacolare il passaggio dei pedoni, né il passaggio dei mezzi degli operatori
autorizzati a raggiungere i posti a loro assegnati o di quelli che, per causa di forza
maggiore o per eccezionali esigenze siano stati autorizzati ad allontanarsi dall’area di
mercato anzitempo;
tutti gli operatori in possesso di autobanco che hanno in concessione un posteggio del
settore alimentare (lato muro di cinta F.N.M.) debbono occupare il posteggio lasciando
libero il corridoio di servizio posteriore. Tale corridoio, ben delimitato con specifica
segnaletica orizzontale, ubicato sul lato muro confinante con le Ferrovie Nord Milano, è
dotata di collegamenti alla rete elettrica e idrica e di cassonetti della raccolta
differenziata dei rifiuti solidi urbani e di quelli ad essi assimilati;
nel mercato è vietato l’uso di altoparlanti o altri richiami acustici (ad eccezione di
diffusioni musicali); la reclamizzazione delle merci deve essere contenuta in limiti tali da
non provocare molestia. E’ severamente vietata la continua ed assillante offerta verbale
di merce ai passanti;
nell’area del mercato è vietato l’accesso dei girovaghi, nonché di svolgere attività fuori
dagli spazi dati in concessione e/o di svolgere attività di qualsiasi genere quali il giocare
alle carte o il mangiare in modo tale da essere visibili agli utenti;
nel mercato e nell’area data in concessione è vietata la detenzione di cani od altri
animali da parte dei concessionari di posteggio ad eccezione del caso in cui siano
custoditi o tenuti al guinzaglio.
4. Qualora il titolare commetta atti che costituiscono reato e che possono fare venire meno i
requisiti per l’esercizio del commercio, la concessione del posteggio resterà sospesa sino
all'esito del relativo procedimento penale e in caso di condanna verrà revocata.
5. Qualora il titolare del posteggio necessiti di ampliamento della superficie deve farne
domanda scritta motivata allo Sportello Unico per le Attività Produttive. Se l’ampliamento
non è possibile lo Sportello Unico può eventualmente concedere un
occupato utilizzando la procedura prevista dal successivo art. 32.
posteggio non
Art. 27 - Dimensioni dei posteggi
1. Le dimensioni dei posteggi sono individuate dalle schede e planimetrie relative al
singolo mercato. Le dimensioni frontali di ciascun posteggio vengono prefissate, mercato
per mercato e per ciascuna categoria del settore alimentare e non alimentare, in relazione
all’organico previsto ed alla oggettiva disponibilità di spazio pubblico e non possono
comunque superare metri 8,00 al netto degli spazi divisori; la profondità massima dei
posteggi è contenuta in metri 4,20 per il settore non alimentare e di metri 7,00 per il settore
alimentare.
2. E’ possibile l’ampliamento di un posteggio, fino ad un massimo di metri 8,00, con
cessione di superficie da parte di quello confinante previa istanza scritta in bollo e
sottoscritta da tutte le parti interessate.
3. E’ possibile unificare due posteggi appartenenti allo stesso operatore purché tale
unificazione non superi metri 8,00, escluso il passaggio laterale, in quanto parte comune
dell’area mercatale.
4. Non è possibile il frazionamento di un posteggio in quanto uno dei due avrebbe
senz’altro una misura inferiore a metri 6,00.
5. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dai concessionari di posteggi assegnati durante la fase di
ristrutturazione dell’area mercatale ed avente superficie maggiore a metri m. 8
Art. 28 - Richiesta di trasferimento nell’ambito di uno stesso mercato
1. Prima che il Comune abbia provveduto alla pubblicazione all’Albo Pretorio e sul sito web
comunale i dati relativi ai posteggi liberi da assegnare in concessione, i soggetti
concessionari di area pubblica nel mercato comunale possono chiedere di trasferire la loro
attività in uno dei posteggi liberi, con contestuale rinuncia al posteggio fruito.
2. La domanda sarà accolta dal Dirigente dello SUAP previa verifica del rispetto di
eventuali settori merceologici del mercato e con “presa d’atto” della rinuncia al posteggio da
parte dell’operatore che ha chiesto lo spostamento.
3. In caso di pluralità di domande, si procede a formare una apposita graduatoria tenendo
conto, nell’ordine, dei seguenti criteri di priorità:
a) maggiore anzianità di attività maturata nel mercato con posteggio fisso, per la vendita
dello stesso settore merceologico;
b) maggiore anzianità di attività maturata nel mercato con posteggio fisso, per la vendita di
generi appartenenti a settore merceologico diverso;
c) maggiore anzianità di attività dell’azienda, su area pubblica, anche in forma itinerante,
quale risulta dalla data di rilascio dell’originaria autorizzazione alla ditta interessata ed al
dante causa, in caso di subentro nella titolarità dell’azienda per atto tra vivi od a causa di
morte.
4. La graduatoria è approvata con provvedimento del Dirigente dello Sportello Unico e
pubblicata all’Albo Pretorio, per trenta giorni consecutivi.
Art. 29 - Scambio reciproco di posteggio
1. I soggetti titolari di posteggio nel mercato non possono scambiarsi reciprocamente il
posteggio, senza aver ottenuto il preventivo consenso scritto del Comune.
2. Per lo scambio reciproco del posteggio è necessario che ogni interessato inoltri apposita
istanza al Comune specificando, nella stessa, i motivi della richiesta, con espressa rinuncia,
in caso di accoglimento, alla concessione assentita.
3. L’istanza dovrà essere sottoscritta, in segno di accettazione, dall’operatore con il quale si
vuole effettuare lo scambio reciproco del posteggio. In alternativa, può essere allegata alla
istanza stessa una dichiarazione di “accettazione” dello scambio del posteggio.
4. Il provvedimento con il quale si “prende atto” della volontà di scambio reciproco del
posteggio, della conseguente rinuncia alle originarie concessioni e con il quale si procede
all’aggiornamento dei titoli concessori e dell’autorizzazione d’esercizio, con l’indicazione dei
dati distintivi dei nuovi posteggi, è di competenza del Dirigente dello Sportello Unico, che
dovrà tener conto della suddivisione del mercato in settori merceologici, in modo da
rispettarla. La durata delle concessioni rimane invariata.
Art. 30 - Messa a disposizione di aree private
1. Qualora più soggetti, associati anche in forma cooperativa o consortile, mettano
gratuitamente a disposizione del Comune un’area privata, attrezzata o meno, coperta o
scoperta, per lo svolgimento del mercato settimanale, la stessa può essere inserita, a
seguito di deliberazione del Consiglio Comunale, tra quelle destinate all’esercizio
dell’attività di commercio su aree pubbliche. I soggetti sopra citati hanno priorità
nell'assegnazione dei posteggi ubicati nelle aree di che trattasi.
2. Eventuali posteggi residui saranno assegnati come indicato agli articoli 8 e 9 del
presente regolamento.
3. Qualora le aree messe a disposizione del Comune siano più di una, saranno accolte con
priorità le proposte dei consorzi costituiti tra operatori e associazioni di operatori su aree
pubbliche, maggiormente rappresentativi a livello provinciale. La maggiore rappresentatività
è valutata in relazione al numero degli iscritti.
Art. 31 - Posteggi riservati ai produttori agricoli
1. Ai produttori agricoli vengono riservati fino a un massimo del tre per cento dei posteggi
mercatali complessivamente disponibili per il settore alimentare e prodotti orto-frutticoli. I
posteggi sono individuati nelle planimetrie relative ai singoli mercati.
2. I posteggi che non vengono utilizzati dagli agricoltori aventi diritto sono assegnati, per il
solo giorno di effettuazione del mercato, agli operatori del settore alimentare con il più alto
numero di presenze sul mercato di cui trattasi. Qualora le domande superino il numero dei
posteggi liberi e disponibili, si procede alla loro assegnazione con le modalità indicate
all’art. 13, comma 3, del presente regolamento.
3. Nella domanda di assegnazione in concessione del posteggio, in sostituzione della
dichiarazione di cui all’art. 7, comma 1, del presente regolamento, l’interessato dovrà
attestare il possesso della qualifica di produttore agricolo.
4. Il criterio di priorità di cui all’art. 9, comma 3, del presente regolamento, è riferito
all'attività di vendita dei propri prodotti, da parte dell’imprenditore agricolo così come
attestata dalla S.C.I.A. presentata al Comune dove ha sede l’impresa.
Art. 32 - Posteggi liberi e posteggi temporaneamente non occupati – Spunta
1. I posteggi liberi e quelli temporaneamente non occupati dai titolari delle relative
concessioni, durante il periodo di non utilizzo da parte del titolare,verranno
temporaneamente assegnati ai soggetti legittimati ad esercitare il commercio su aree
pubbliche che vantino il più alto numero di presenze nel mercato, riferite all’autorizzazione
che intendono utilizzare. A parità di presenze si tiene conto della maggior anzianità
dell’attività di commercio su aree pubbliche attestata dal registro delle imprese.
2. L’assegnazione dei posteggi liberi è disposta giornalmente dalla Polizia Locale, a partire
dalle ore 8,00, sulla base dei seguenti criteri in ordine di importanza:
a) rispetto del settore merceologico;
b) rispetto della tipologia merceologica stabilita per il posteggio;
c) più alto numero di presenze alla spunta nell’area in cui è insito il posteggio;
d) la maggiore anzianità dell’attività di commercio su aree pubbliche attestata dal registro
delle imprese.
3. Le operazioni di spunta vengono attuate dal personale della Polizia Locale addetto al
controllo ed alla sorveglianza dell’area mercatale, con le seguenti modalità:
a) i posteggi temporaneamente disponibili vengono assegnati in occasione
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
dell’effettuazione di ciascun mercato, a partire dalle ore 8.00, dal personale della
Polizia Locale addetto, che effettua la verifica dei posteggi temporaneamente disponibili
presso l’area mercatale, i quali vengono successivamente assegnati ai commercianti
spuntisti secondi i criteri e le modalità di cui al precedente comma 2;
l’assegnazione viene effettuata tenuto conto della suddivisione tra settore alimentare e
non alimentare secondo la graduatoria di frequenza per ciascun mercato e, in caso di
parità di graduatoria, si tiene conto della maggiore anzianità dell’attività di commercio
su aree pubbliche attestata dal Registro delle Imprese;
la suddetta graduatoria è aggiornata in base alla presenza del commerciante spuntista
che deve firmare l’apposito registro per ciascun mercato entro le ore 8.00 e deve
rimanere nell’atrio davanti all’ufficio in attesa di comunicazioni da parte del personale
preposto;
il commerciante spuntista che si presenta deve avere con se l’autorizzazione originale,
l’attrezzatura nonché, dove previsto, la documentazione attestante l’idoneità igienicosanitaria (D.I.A.P.) relativa al veicolo in corso di validità, se trattasi di autorizzazione
vendite di prodotti alimentari o somministrazione di alimentari e bevande e, in ogni
caso, la documentazione fiscale (partita IVA) per il rilascio dello scontrino fiscale;
mentre per i collaboratori dell’attività dovranno prodursi: carta di esercizio e
documentazione relativa al rapporto di lavoro in base alla nuova legislazione vigente;
nessun posteggio può essere occupato prima dell’assegnazione, pertanto i veicoli con
la relativa attrezzatura devono essere collocati fuori dell’area mercatale in attesa che
vengano effettuate tutte le operazioni di spunta;
nella fase di assegnazione dei posteggi il commerciante spuntista che non risponde per
tre volte consecutive alla chiamata dell’agente preposto, ma che comunque si presenta
durante le operazioni di spunta non ancora ultimate (le operazioni si considerano
ultimate con l’assegnazione del posteggio all’ultimo operatore spuntista in graduatoria)
verrà messo in coda con la possibilità di scegliere il posteggio e gli verrà riconosciuta la
presenza ai fini della graduatoria dell’anzianità di frequenza;
nella fase di assegnazione dei posteggi al commerciante spuntista che non risponde
per tre volte consecutive alla chiamata dell’agente preposto e che non si presenta, non
verrà riconosciuta la presenza ai fini della graduatoria dell’anzianità di frequenza.
Nell’eventualità in cui il commerciante spuntista si presenti quando sono ultimate le
operazioni di spunta (le operazioni si considerano ultimate con l’assegnazione del
posteggio all’ultimo operatore spuntista in graduatoria) non potrà più essere ammesso
alla spunta per l’assegnazione del posteggio anche se ve ne sono ancora di disponibili,
perché fuori orario;
l’operatore spuntista avrà la facoltà di rifiutare un posteggio avente misura di lunghezza
inferiore a mt. 5,00, in questo caso gli verrà riconosciuto il punteggio di anzianità
previsto per la giornata in questione;
all’operatore spuntista che rifiuterà un posteggio avente lunghezza superiore a metri
5,00, non verrà riconosciuto il punteggio di anzianità previsto per la giornata in
questione. Tale rifiuto verrà annotato nel registro firme.
4. L’area in concessione su indicata non può essere assegnata qualora si tratti di un box o
chiosco o locale o in essa si trovino strutture o attrezzature, fissate stabilmente al suolo, di
proprietà del titolare della concessione, debitamente autorizzate.
5. La situazione delle presenze temporanee nei mercati viene costantemente aggiornata
mediante la cancellazione dei nominativi che non hanno fatto registrare almeno la metà
delle presenze rispetto al totale delle giornate di effettuazione dei mercati nell’arco del
triennio, con le modalità di cui al successivo art. 34.
Art. 33 - Pubblicità dei posteggi liberi
1. Ai fini dell’autorizzazione per esercitare il commercio su area pubblica nel mercato,
usufruendo contestualmente della concessione decennale della relativa area di posteggio, il
responsabile del procedimento trasmette alla Direzione Generale Commercio Fiere e
Mercati della Regione Lombardia tutti i dati e notizie che riguardano i posteggi liberi e,
come tali, suscettibili di essere assegnati in concessione.
2. L’ufficio competente provvede alla pubblicazione del bando di assegnazione dei posteggi
liberi all’Albo Pretorio per trenta giorni, sul sito Web comunale e alla pubblicizzazione
tramite i canali istituzionali.
3. Ogni interessato può presentare domanda, contenente le indicazioni precisate all’art. 8
del presente regolamento al Comune, volta ad ottenere l’autorizzazione d’esercizio e la
concessione della relativa area, entro il termine di sessanta giorni decorrente dalla
pubblicazione dell’avviso di disponibilità di posteggi all’Albo Pretorio.
Art. 34 - Decadenza dalla concessione del posteggio
1. L’operatore decade dalla concessione del posteggio per il mancato rispetto delle norme
sull’esercizio dell’attività e quando il posteggio non viene utilizzato, in ciascun anno solare,
per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi (sedici giornate), salvo il
caso di assenza per malattia, gravidanza o infortunio (DGR 8570/2008) debitamente
documentata. La documentazione giustificativa deve pervenire alla Polizia Locale entro 15
giorni dall’inizio dell’assenza. Le giustificazioni che perverranno oltre tale termine non
saranno considerate valide.
2. In caso di attività stagionale, il numero dei giorni di mancato utilizzo del posteggio, oltre il
quale si verifica la decadenza dalla concessione è ridotto proporzionalmente alla durata
dell’attività.
3. Accertato il mancato utilizzo del posteggio nei termini su indicati, la decadenza è
automatica e la polizia Locale deve darne immediata comunicazione al Dirigente dello
Sportello Unico che provvederà ad informare l’interessato, a mezzo di lettera raccomandata
con avviso di ricevimento.
4. La decadenza dalle concessioni dei posteggi del mercato si applica anche agli
imprenditori agricoli.
5. Nei casi di decadenza dalla concessione del posteggio ai sensi e per gli effetti dei commi
precedenti, viene revocata, contestualmente, l’autorizzazione d’esercizio, ai sensi e per gli
effetti di cui all’art. 27, comma 4, lettera b) della legge regionale.
6. Il pagamento del canone di concessione è dovuto fino al giorno in cui viene emesso la
comunicazione di revoca.
Art. 35 – Modifica, revoca o sospensione della concessione del posteggio
per motivi di pubblico interesse
1. Qualora ricorrano motivi di pubblico interesse, il Comune mediante motivato
provvedimento dirigenziale, può disporre la modifica, la revoca o la sospensione della
concessione del posteggio, previa comunicazione di avvio del procedimento ai soggetti
interessati. In tal caso, il titolare ha diritto di ottenere un altro posteggio, ove possibile,
all’interno del mercato, per il tempo restante di validità della concessione originariamente
assentita. Il nuovo posteggio concesso dovrà, di regola, avere le caratteristiche
dimensionali del precedente ed essere localizzato secondo le previsioni di cui all’art. 27.
2. La modifica, la sospensione e la revoca del provvedimento di concessione disposta dal
Comune non danno diritto al pagamento di alcuna indennità o risarcimento dei danni, ma
solo al rimborso delle somme pagate in eccedenza rispetto all’effettiva durata dell’utilizzo
del posteggio.
Art. 36 - Effettuazione di mercati straordinari
1. Nei periodi natalizio ed estivo, può essere programmata l’effettuazione di edizioni
straordinarie od aggiuntive dei mercati esistenti, anche collegate ad eventi particolari e su
area diversa di quella del p.le Kennedy.
2. Il numero massimo di mercati aggiuntivi o straordinari, che possono essere effettuati nel
corso di ogni anno solare, è di dodici.
3. La proposta deve essere presentata, per scritto:
a) da almeno il 51% degli operatori su area pubblica titolari di posteggio presso il mercato;
b) dalle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative degli operatori
commerciali su area pubblica.
4. Entro il mese di ottobre di ogni anno, i soggetti indicati al comma 3, possono presentare
un programma di edizioni straordinarie od aggiuntive per i mercati da svolgere nell’anno
successivo. Sulla proposta, la Giunta Municipale, sentita la Commissione Consultiva di cui
all’articolo 3 del presente regolamento, decide entro sessanta giorni dalla presentazione. La
decisione è comunicata agli interessati, entro i trenta giorni successivi alla data di relativa
adozione.
5. In caso di mancata comunicazione di diniego entro sessanta giorni dalla presentazione,
la proposta si intende accolta.
6. La comunicazione della effettuazione di una edizione aggiuntiva o straordinaria del
mercato deve essere inviata agli interessati, almeno quindici giorni prima della data
prevista.
TITOLO II - NORMATIVA IGIENICO - SANITARIA
Art. 37 - Modalità e i divieti da osservarsi nell’esercizio dell’attività di vendita
1. I banchi, le tende ed altri impianti per l'esercizio dell’attività nel mercato, devono
rispondere ai necessari requisiti di solidità, pulizia, decoro ed igienicità. Le merci in ogni
caso non possono essere collocate al suolo.
2. L’uso dei banchi temporanei è vietato per la vendita di prodotti deperibili, di carni fresche
e di prodotti ittici.
3. I banchi per l’esposizione e la vendita dei prodotti alimentari devono:
a) essere idonei sotto l’aspetto igienico-sanitario, tenendo conto dei prodotti alimentari
esposti. Tali prodotti devono essere comunque protetti da appositi schermi posti ai lati
dei banchi rivolti verso i clienti, verticalmente per almeno 30 centimetri di altezza dal
piano di vendita ed orizzontalmente, sopra tali ripari verticali, per una profondità di
almeno 30 centimetri. Dette protezioni non sono richieste per l’esposizione e la vendita
di prodotti alimentari non deperibili, confezionati e non, e di prodotti ortofrutticoli freschi;
b) avere piani rialzati da terra per un’altezza non inferiore ad 1 metro.
4. Per la vendita dei prodotti ortofrutticoli freschi e dei prodotti alimentari non deperibili,
confezionati e non, è ammesso l'uso di banchi costituiti da una plancia di materiale lavabile
posta ad un'altezza di almeno un metro dal suolo a condizione che i prodotti siano esposti
negli imballaggi originali o altri recipienti igienicamente idonei. Detti prodotti possono
comunque essere esposti in idonei contenitori all’interno del posteggio concesso e ad
un’altezza di almeno 50 cm. dal suolo.
5. I salumi, i formaggi tagliati e i prodotti in conserva privi, anche in parte, dell'involucro
originale dovranno essere tenuti su scaffali chiusi, oppure protetti con vetrine, cellophane o
veli. I salumi ed i formaggi devono essere tagliati all'atto della vendita.
6. Tutte le merci devono essere esposte con proprietà ed ordine, con l'indicazione chiara e
ben leggibile dei rispettivi prezzi di vendita.
7. E' vietato al pubblico di toccare le merci alimentari non confezionate, a pena di sequestro
della merce medesima. Il sequestro viene altresì disposto per la merce esposta in modo
non conforme al presente articolo.
Art. 38 - Attrezzature per la vendita di prodotti alimentari
1. Per l’esercizio della vendita nell’area di mercato, i banchi temporanei devono essere
attrezzati con generatore di energia elettrica, riserva di acqua potabile e serbatoio di
raccolta acque reflue. L’uso del generatore di energia elettrica non è da intendersi
alternativo, ma subordinato all’assenza di disponibilità di allacciamento elettrico sull’area
pubblica.
2. Per la vendita di prodotti cotti, già preparati o che non necessitino di alcuna
preparazione, di altri alimenti deperibili confezionati, i banchi temporanei, oltre ad avere i
requisiti previsti dal precedente articolo, devono essere forniti di:
a) sistema scaldavivande per la conservazione del prodotto cotto in attesa di vendita alla
temperatura compresa fra 60° e 65°, ovvero per gli altri alimenti, di adeguato sistema di
refrigerazione per il mantenimento delle temperature di conservazione del prodotto;
b) serbatoio per l’acqua potabile di idonea capacità;
c) serbatoio per lo scarico delle acque reflue di capacità corrispondente almeno a quella
del serbatoio per acqua potabile.
3. L’uso dell'automezzo attrezzato a negozio mobile con allacciamento alle strutture di
servizio (rete elettrica, idrica e fognaria), muniti di regolare notifica igienico-sanitaria
all’ASL è ammesso solo per la vendita di carni fresche e prodotti ittici.
4. La vendita di prodotti alimentari non deperibili, confezionati e non, e dei prodotti
ortofrutticoli freschi è consentita anche senza collegamento alle reti di distribuzione
dell’energia elettrica e di acqua potabile. In ogni caso l’eventuale bagnatura dei prodotti
ortofrutticoli freschi deve essere fatta soltanto con acqua potabile.
5. Ciascun operatore dovrà essere dotato di contenitori di rifiuti solidi urbani, muniti di
coperchio, in numero sufficiente alle esigenze.
Art. 39 - Prescrizioni particolari per la vendita di prodotti alimentari
1. Nell’area di mercato la vendita e la preparazione dei seguenti prodotti alimentari, sono
subordinate al rispetto delle norme di seguito riportate:
Prodotti surgelati o congelati: Non è consentito il commercio di prodotti alimentari
deperibili, da mantenere in regime di temperatura controllata, quali i prodotti surgelati o
congelati.
Carni fresche e prodotti a base di carne: Per la vendita delle carni fresche o dei prodotti
a base di carne e dei prodotti di salumeria, si devono osservare le seguenti prescrizioni:
a) devono essere disponibili attrezzature frigorifere idonee a mantenere ininterrotta la
catena del freddo sia durante la conservazione, sia durante l’esposizione delle carni
fresche, dei preparati a base di carne e dei prodotti di salumeria;
b) i banchi di esposizione devono essere dotati di comparti separati per le carni fresche,
per le carni avicunicole, per i preparati a base di carne e per i prodotti di salumeria;
c) è vietata la vendita di carni fresche allo stato di congelazione o scongelazione;
d) si può procedere al momento, su richiesta dell’acquirente, alla produzione di carni
fresche macinate;
e) le carni fresche devono essere poste in vendita già opportunamente sezionate e pulite;
è vietata l’attività di sezionamento e preparazione delle carni fresche e l’eviscerazione
dei prodotti avicunicoli;
f) è vietata la cottura della carne e dei prodotti a base di carne sul posto se non all’interno
degli autonegozi muniti di autorizzazione sanitaria.
Prodotti di gastronomia: Per la vendita dei prodotti di gastronomia si devono osservare le
seguenti prescrizioni:
a) il banco, gli armadi e la vetrina frigorifera per la conservazione dei prodotti da
consumarsi freddi, in attesa della vendita, devono essere mantenuti alle temperature
previste dalla normativa vigente;
b) è vietata la preparazione di prodotti della gastronomia da vendere cotti;
c) nei negozi mobili non è consentita l’attività di cottura di alimenti già preparati e/o che
non necessitano di una preparazione per la successiva immediata somministrazione.
Sono ammesse le attrezzature per l’esposizione dei prodotti da conservare in “regime di
caldo”;
d) il banco scaldavivande per la conservazione del prodotto cotto in attesa di vendita deve
garantire una temperatura tra i 60° ed i 65° centig radi; tutte le attrezzature devono
essere in acciaio inox ed a tenuta stagna.
Prodotti della pesca: Per la vendita dei prodotti della pesca si devono osservare le
seguenti prescrizioni:
a) i prodotti della pesca devono essere mantenuti a temperatura in regime di freddo per
tutta la durata della vendita, del trasporto e durante la conservazione;
b) è consentita la conservazione dei prodotti della pesca in regime di freddo per mezzo di
ghiaccio purché prodotto con acqua potabile;
c) è vietato friggere il pesce sul posto se non all’interno degli autonegozi muniti di
autorizzazione sanitaria;
d) le operazioni di decapitazione, eviscerazione, sfilettatura possono essere fatte al
momento su richiesta dell’acquirente; il cascame deve essere raccolto in apposito
contenitore a tenuta ed asportato dall’area mercato a cura del venditore.
Molluschi bivalvi vivi: è vietata la vendita in forma itinerante di molluschi bivalvi vivi.
Prodotti della pesca e dell’acquicoltura vivi: è vietata la vendita di prodotti della pesca e
dell’acquicoltura vivi.
Vendita di funghi: E’ vietata la vendita itinerante di funghi freschi allo stato sfuso.
Vendita di pane: La vendita del pane è subordinata al rispetto dei requisiti igienico-sanitari
stabiliti dalla vigente normativa e, pertanto, è ammessa la vendita di pane preconfezionato
all’origine dal produttore.
TITOLO III - DISPOSIZIONI FINALI
Art. 40 - Disposizioni transitorie e finali
1. Sono fatti salvi, per gli operatori titolari di posteggio in concessione, i diritti acquisiti
alla data del (data di approvazione del nuovo regolamento).
2. I criteri di assegnazione dei posteggi previsti nel presente regolamento non si
applicano agli operatori che, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 23 della Legge
Regionale, abbiano chiesto, con domanda regolare e completa, la riassegnazione dello
stesso posteggio già avuto in concessione, o di altro, che siano risultati liberi e disponibili al
momento della richiesta.
Art. 41 - Vigilanza
1. La vigilanza sullo svolgimento dell’attività mercatale del presente regolamento e la
ricomposizione di dissidi tra operatori è affidata in via principale alla Polizia Locale.
Art. 42 – Sanzioni
1. Chiunque eserciti l’attività mercatale senza la prescritta autorizzazione o fuori dal
posteggio assegnato, di cui all’art 27 della Legge Regionale n. 6/2010, è punito con la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.500 euro a 10.000 euro e con
la confisca delle attrezzature e della merce.
2. Chiunque violi gli obblighi, le limitazioni e i divieti stabiliti per l’esercizio dell’attività
mercatale è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500
euro a 3.000 euro.
3. L’operatore che risulta sprovvisto della carta di esercizio è punito con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da 500 euro a 3.000 euro. La medesima
sanzione si applica anche nel caso di mancato aggiornamento della carta di esercizio entro
novanta giorni dalla modifica dei dati in essa contenuti.
4. Per ogni altra violazione delle disposizioni del presente regolamento, non riconducibili
alla fattispecie di cui sopra o comunque non configurante violazione di specifica norma di
settore, si applica la sanzione amministrativa da euro 25 ad euro 500 ai sensi dell’art. 7 bis
del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
5. La decadenza della concessione, o autorizzazione del posteggio, oltre ai casi previsti
dagli artt. 20 e 34, si applica nei seguenti casi:
a) In caso di inosservanza a qualunque norma che regolamenti l’esercizio dell’attività
commessa dopo la sospensione dell’attività per recidiva o particolare gravità;
b) Dopo la sospensione dell’utilizzo del posteggio per reiterazione specifica, nel periodo di
un anno seguente al provvedimento di sospensione, in caso di violazione della
medesima disposizione di cui alla reiterazione;
c) Per l’inosservanza delle ordinanze di sospensione, sia dell’autorizzazione che della
concessione o autorizzazione del posteggio, adottate dall’Amministrazione Comunale.
6. Costituiscono causa di revoca della concessione del posteggio, oltre alle fattispecie
previste dalle Leggi Statali e Regionali, le seguenti:
a) la violazione delle norme che regolamentano l’esercizio dell’attività commessa dopo che
sia già stata comminata per due volte la sospensione dell’attività per i motivi indicati al
precedente comma;
b) la reiterata inosservanza delle prescrizioni contenute nell’atto di concessione del
posteggio;
c) l’inosservanza del provvedimento di sospensione.
I provvedimenti sanzionatori di cui al presente comma sono addottati dal Dirigente dello
Sportello Autorizzazioni Commerciali.
7. Competente all’emanazione dei provvedimenti sanzionatori è il Comandante della Polizia
Locale.
8. Compete al Dirigente dello SUAP comminare la sanzione accessoria della sospensione
dell’attività commerciale nelle seguenti ipotesi:
a) violazioni relative al mancato rispetto delle disposizioni inerenti alla pulizia del posteggio
e delle aree di mercato;
b) abusiva estensione della superficie concessa;
c) danneggiamento della sede stradale, della pavimentazione dell’area di mercato, delle
strutture di servizio, delle aree attrezzate, degli arredi urbani e del patrimonio arboreo.
Art. 43 - Gravità e recidiva nelle violazioni
1. La gravità si verifica:
a) qualora sia stata commessa violazione alle norme igienico sanitarie di cui agli artt. 37 e
seguenti del Titolo II – normativa igienico sanitaria del presente regolamento;
b) per il mancato rispetto delle disposizioni inerenti alla pulizia del posteggio e delle aree
mercatali;
c) per l’abusiva estensione della superficie di oltre un terzo della superficie concessa o
autorizzata;
d) il danneggiamento della sede stradale, della pavimentazione dell’area mercato, delle
strutture di servizio, delle aree attrezzate, degli arredi urbani e del patrimonio arboreo.
2. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per almeno due
volte in un anno solare, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione in misura
ridotta.
Art. 44- Risarcimento danni
1. Il contravventore che arrechi danno alla cosa pubblica è tenuto, indipendentemente dalla
sanzione di cui agli articoli precedenti, alla rifusione dei danni che saranno accertati e
qualificati dagli uffici competenti.
Art. 45 - Diffida - Esecuzione d’ufficio
1. In tutti i casi nei quali sia constatata una azione od omissione in violazione delle norme
del presente regolamento, la Polizia Locale e il S.U.A.P., indipendentemente dall’
erogazione della sanzione pecuniaria, possono diffidare l’autore, od il responsabile
dell’infrazione, ad eliminare lo stato di fatto arbitrario od illegale prescrivendogli all’uopo un
termine perentorio.
2. Trascorso infruttuosamente tale termine si potrà procedere d’ufficio all’eliminazione del
fatto antigiuridico con conseguente addebito di spese al trasgressore.
Art. 46 – Osservanza degli altri regolamenti comunali
1. Per quanto non espressamente previsto dalle presenti norme, è fatto obbligo di
osservare i regolamenti comunali vigenti ed in particolare lo strumento urbanistico, le norme
di Polizia Urbana e quelle igienico sanitarie.
2. Il presente regolamento abroga il “Regolamento per il commercio ambulante” approvato
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 144 del 4/5/1979, modificato con deliberazioni
consiliari n. 310 del 23/6/1981 e n. 400 del 2/10/1984, limitatamente alla parte relativa allo
svolgimento dell’attività commerciale mercatale.
Art. 47 - Rinvio a norme vigenti - Entrata in vigore
1. Per quanto non previsto e disciplinato nel presente regolamento, si fa comunque rinvio
alle norme vigenti statali e regionali in materia di commercio su area pubblica.
2. Il presente regolamento, composto da 48 articoli, entrerà in vigore nei modi e nei tempi
prescritti dall’art. 1 del vigente Statuto Comunale.
Art. 48 - Pubblicità del regolamento
1. Ai fini del diritto di accesso come stabilito dall’ articolo 25 Legge n. 241 del 7 agosto 1990
e del relativo “Regolamento Comunale per la disciplina delle modalità di esercizio e dei casi
di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi”, chiunque desideri copia
cartacea del presente Regolamento è tenuto al pagamento della sua riproduzione, escluso
ogni diritto di ricerca e visione.
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