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risarcimento diretto (card) - avus
RISARCIMENTO DIRETTO (CARD) SINISTRO ASSICURATO DELLA COMPAGNIA GESTIONARIA, CHE NON SI RITIENE RESPONSABILE INFORMA LA PROPRIA COMPAGNIA DEL SINISTRO, TRASMETTE LA DENUNCIA E CHIEDE IL RISARCIMENTO COMPAGNIA GESTIONARIA APRE IL SINISTRO, VERIFICA LA COPERTURA DEL VEICOLO DI CONTROPARTE TRAMITE SIC E COMPONE LA RISERVA APRE IL FLUSSO DI INFORMAZIONE VERSO LA COMPAGNIA DI CONTROPARTE (DEBITRICE) PER GLI ASPETTI DELLA RESPONSABILITA’ CAI a firma congiunta, dalla quale si evince la responsabilità senza dubbio La Compagnia Gestionaria inizia la procedura di risarcimento, accertamento del danno/perizia etc. e provvede al pagamento dell’Assicurato in assenza di CAI a firma congiunta e solamente in presenza della denuncia dell’Assicurato, la Compagnia Debitrice deve prendere posizione in merito alla responsabilità, entro 30 giorni La Compagnia Gestionaria inizia la procedura di risarcimento, perizia etc. e paga l’Assicurato in caso di responsabilità di CP in caso di coincidenza delle due denunce in caso di accordo esplicito Giacon RISARCIMENTO DIRETTO (CARD) in caso di contestazione della responsabilità da parte della Compagnia Debitrice, entra in vigore la definizione ANIA in questo caso la definizione è sempre concorsuale del 50% tra le compagnie, indipendentemente dalla quota di responsabilità. nel momento della liquidazione la Compagnia Gestionaria stabilisce l’effettivo grado di responsabilità in base alla documentazione (verbale/ testimonianze etc.) accerta l’entità del danno e paga l’Assicurato. in caso di mancata risposta da parte della Compagnia Debitrice entro i termini di 30 giorni o in mancanza di ricevimento della denuncia dell’Assicurato della Compagnia Debitrice Compagnia Debitrice nega l’esistenza del Sinistro non trova applicazione ANIA Inapplicabilità del risarcimento CID per da parte della Compagnia Debitrice, entra in vigore la definizione ANIA SILENZIO ASSENZO Responsabilità è inoppugnabile e la Compagnia Deb paga il forfait interamente NEGAZIONE EVENTO La Compagnia Gestionaria definisce sulla base della prove portate dal proprio Assicurato. Accerta il danno e paga. La Compagnia Gestionaria chiede l’Arbitrato nella forma della CARD entro 6 mesi (sempre dopo che l’Assicurato ha fornito prove sul fatto storico + sulla responsabilità Giacon RISARCIMENTO DIRETTO (CARD) Compagnia Debitrice nega l’esistenza del Sinistro non trova applicazione ANIA Inapplicabilità del risarcimento CID per da parte della Compagnia Debitrice, entra in vigore la definizione ANIA ARBITRATO Compagnia Gestionaria = Interessata Compagnia Debitrice= Cointeressata L’Arbitro invita la Compagnia cointeressata a giustificare la negazione per contrastare le prove della Compagnia Interessata In caso favorevole per la Interessata, la stessa accerta il danno e paga In caso negativo (conferma della negazione dell’evento) l’Assicurato della Interessata deve citare Assicurazione per avere eventualmente il risarcimento Se le prove portate dalla Compagnia Debitrice (Cointeressata) sono in qualche modo validi, la Compagnia Gestionaria (Interessata) può rinunciare all’Arbitrato, pagando una piccola multa. Lo stesso principio vale per la Compagnia Debitrice. In caso di soccombenza nell’Arbitrato, la Società soccombente deve pagare una multa, più alta. Giacon RISARCIMENTO DIRETTO (CARD) POSSIBILITA’ DI LIQUIDAZIONI SINISTRI EXTRA CARD ■ In caso di definizione ANIA per SILENZIO ASSENZO, con responsabilità a carico di una delle Compagnie, permane la possibilità per la Compagnia indicata come responsabile, di gestire il sinistro in regime di Risarcimento Diretto, ma EXTRA CARD. ■ La Compagnia deve comunque risarcire il proprio Assicurato, se tale non risulta responsabile, ma non è più applicare la convenzione CARD con tutti i relativi benefici per la Compagnia del non responsabile. NON APPLICABILITA’ DELLA CARD ■ Contestazione applicabilità del risarcimento diretto ANIA decisione per la non applicabilità della convenzione , se risulta dalla denuncia dell’Assicurato, dalla CAI o dal verbale, che non vi è stata collisione tra i veicoli o in presenza di un terzo veicolo coinvolto). Ambito di applicazione / Art. 3: ■ Danni al veicolo - senza alcun limite quantitativo ■ Lesioni del conducente – proprietario o meno del veicolo) fino al 9% di invalidità permanente (micro) ■ Danni a cose trasportate – di proprietà dell’assicurato o del conducente senza alcun limite quantitativo ■ Il coinvolgimento di terzi trasportati non impedisce l’applicazione della procedura di risarcimento diretto per i danni al veicolo o per lesioni di lieve entità del conducente Modalità della richiesta di risarcimento / Art. 5: ■ Raccomandata A/R – oppure a mano con ricevuta Giacon