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risarcimento diretto (card) - avus

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risarcimento diretto (card) - avus
RISARCIMENTO DIRETTO (CARD)
SINISTRO ASSICURATO
DELLA COMPAGNIA GESTIONARIA,
CHE NON SI RITIENE RESPONSABILE
INFORMA LA PROPRIA COMPAGNIA DEL SINISTRO,
TRASMETTE LA DENUNCIA E CHIEDE IL RISARCIMENTO
COMPAGNIA GESTIONARIA
APRE IL SINISTRO, VERIFICA LA COPERTURA DEL
VEICOLO DI CONTROPARTE TRAMITE SIC E COMPONE LA
RISERVA APRE IL FLUSSO DI INFORMAZIONE VERSO LA
COMPAGNIA DI CONTROPARTE (DEBITRICE) PER GLI
ASPETTI DELLA RESPONSABILITA’
CAI a firma congiunta, dalla quale si
evince la responsabilità senza dubbio
La Compagnia Gestionaria inizia la
procedura di risarcimento, accertamento del
danno/perizia etc. e provvede al pagamento
dell’Assicurato
in assenza di CAI a firma congiunta e
solamente in presenza della denuncia
dell’Assicurato, la Compagnia Debitrice
deve prendere posizione in merito alla
responsabilità, entro 30 giorni
La Compagnia Gestionaria inizia la
procedura di risarcimento, perizia etc. e paga
l’Assicurato
 in caso di responsabilità di CP
 in caso di coincidenza delle due denunce
 in caso di accordo esplicito
Giacon
RISARCIMENTO DIRETTO (CARD)
in caso di contestazione della
responsabilità
da parte della
Compagnia Debitrice, entra in
vigore la definizione ANIA
in questo caso la definizione è
sempre concorsuale del 50% tra le
compagnie, indipendentemente dalla
quota di responsabilità.
nel momento della liquidazione la
Compagnia Gestionaria stabilisce
l’effettivo grado di responsabilità in
base alla documentazione (verbale/
testimonianze etc.) accerta l’entità del
danno e paga l’Assicurato.
in caso di mancata risposta da parte
della Compagnia Debitrice entro i
termini di 30 giorni o in mancanza di
ricevimento
della
denuncia
dell’Assicurato della Compagnia
Debitrice
Compagnia
Debitrice
nega
l’esistenza del Sinistro non trova
applicazione ANIA Inapplicabilità del
risarcimento CID per da parte della
Compagnia Debitrice, entra in
vigore la definizione ANIA
SILENZIO ASSENZO
Responsabilità è
inoppugnabile e la
Compagnia Deb
paga il forfait interamente
NEGAZIONE EVENTO
La Compagnia Gestionaria definisce
sulla base della prove portate dal
proprio Assicurato. Accerta il danno e
paga.
La Compagnia Gestionaria chiede
l’Arbitrato nella forma della CARD
entro 6 mesi (sempre dopo che
l’Assicurato ha fornito prove sul fatto
storico + sulla responsabilità
Giacon
RISARCIMENTO DIRETTO (CARD)
Compagnia Debitrice nega l’esistenza
del Sinistro non trova applicazione
ANIA Inapplicabilità del risarcimento
CID per da parte della Compagnia
Debitrice, entra in
vigore la
definizione ANIA
ARBITRATO
Compagnia Gestionaria = Interessata
Compagnia Debitrice= Cointeressata
L’Arbitro invita la Compagnia
cointeressata a giustificare la
negazione per contrastare le
prove della Compagnia
Interessata
In caso favorevole per la
Interessata,
la
stessa
accerta il danno e paga
In caso negativo (conferma
della negazione dell’evento)
l’Assicurato della Interessata
deve citare
Assicurazione
per avere eventualmente il
risarcimento
Se le prove portate dalla Compagnia Debitrice (Cointeressata) sono in qualche modo validi, la
Compagnia Gestionaria (Interessata) può rinunciare all’Arbitrato, pagando una piccola multa.
Lo stesso principio vale per la Compagnia Debitrice.
In caso di soccombenza nell’Arbitrato, la Società soccombente deve pagare una multa, più alta.
Giacon
RISARCIMENTO DIRETTO (CARD)
POSSIBILITA’ DI LIQUIDAZIONI SINISTRI EXTRA CARD
■ In caso di definizione ANIA per SILENZIO ASSENZO, con responsabilità a carico di una delle Compagnie,
permane la possibilità per la Compagnia indicata come responsabile, di gestire il sinistro in regime di
Risarcimento Diretto, ma EXTRA CARD.
■ La Compagnia deve comunque risarcire il proprio Assicurato, se tale non risulta responsabile, ma non è più
applicare la convenzione CARD con tutti i relativi benefici per la Compagnia del non responsabile.
NON APPLICABILITA’ DELLA CARD
■ Contestazione applicabilità del risarcimento diretto
ANIA
decisione per la non applicabilità della convenzione , se risulta dalla denuncia dell’Assicurato, dalla
CAI o dal verbale, che non vi è stata collisione tra i veicoli o in presenza di un terzo veicolo coinvolto).
Ambito di applicazione / Art. 3:
■ Danni al veicolo - senza alcun limite quantitativo
■ Lesioni del conducente – proprietario o meno del veicolo) fino al 9% di invalidità permanente (micro)
■ Danni a cose trasportate – di proprietà dell’assicurato o del conducente senza alcun limite quantitativo
■ Il coinvolgimento di terzi trasportati non impedisce l’applicazione della procedura di risarcimento diretto per i
danni al
veicolo o per lesioni di lieve entità del conducente
Modalità della richiesta di risarcimento / Art. 5:
■ Raccomandata A/R – oppure a mano con ricevuta
Giacon
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