Rilascio di un unico certificato di origine a fronte di più fatture
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Rilascio di un unico certificato di origine a fronte di più fatture
PROCEDURE PARTICOLARI Rilascio di un unico certificato di origine a fronte di più fatture: E’ consentito il rilascio di un unico certificato di origine a fronte di più fatture a condizione che: 1. Tutte le fatture risultino intestate allo stesso destinatario 2. Si faccia riferimento alla stessa spedizione Certificato di origine proforma: Il certificato di origine può essere rilasciato a fronte di fatture proforma. L’emissione di una fattura proforma può servire: 1. Per aprire una lettera di credito in alcuni Paesi; 2. Come strumento di conoscenza delle condizioni di vendita applicate al cliente estero; 3. Per spedire merce in sostituzione di altra già spedita in precedenza ma risultata poi difettosa (merce in garanzia); 4. Per merci in esportazione temporanea (solitamente per Paesi non aderenti alla Convenzione ATA). Se il richiedente dovesse vendere tutta o parte della merce esportata in temporanea, deve emettere regolare fattura definitiva e richiedere, a fronte di quest’ultima, il certificato di origine definitivo. In tutti i casi di emissione di fattura proforma occorre indicarne i motivi o nella fattura stessa o con dichiarazione a parte su carta intestata a firma del legale rappresentante. Nella casella 5 “Osservazioni” deve essere inserita la dicitura “certificato proforma”. Certificato di origine a posteriori: Solitamente il certificato di origine deve essere richiesto quando le merci sono in corso di spedizione. Decorsi 30 giorni dall’emissione della fattura, occorre produrre una dichiarazione che giustifichi la mancata richiesta al momento della spedizione delle merci. Smarrimento del certificato di origine: In caso di smarrimento del certificato di origine è possibile chiedere il duplicato: Entro 6 mesi dalla data di rilascio Con la copia della denuncia di smarrimento fatta agli Organi di Polizia o ai Carabinieri (non è accettabile la dichiarazione sostitutiva di atto notorio in quanto l’art. 49 del DPR 445/2000 ne limita l’utilizzo, escludendo da detta normativa i certificati di origine) Per il rilascio del duplicato deve essere utilizzato un nuovo formulario nel quale devono essere menzionati il numero e la data del certificato smarrito e la dicitura “duplicato”. Annullamento/Sostituzione di un certificato di origine già rilasciato dalla Camera di Commercio: Per l’annullamento di un certificato di origine già rilasciato dalla Camera di Commercio occorre presentare la richiesta allo sportello, restituendo il certificato originale e le eventuali copie e fatture vistate. Per chiedere l’emissione di un nuovo certificato di origine in sostituzione di un certificato già rilasciato dalla Camera di Commercio occorre presentare allo sportello la richiesta firmata dal legale rappresentante, redatta su carta intestata dell’impresa e riportante brevemente i motivi di tale richiesta e restituire il certificato originale, le eventuali copie e fatture vistate. Merci usate: La prova dell’origine può essere rilasciata anche nel caso di merci usate o di qualsiasi altra merce, qualora, essendo trascorso un lungo periodo tra la data della produzione o dell’importazione da un lato, e quella dell’esportazione, dall’altro, i documenti giustificativi d’uso non siano più disponibili, sempre che: a) La data di produzione e d’importazione delle merci sia anteriore al periodo per il quale gli operatori commerciali sono tenuti, in conformità della regolamentazione in vigore nel paese di esportazione, a conservare i loro documenti contabili; b) Le merci possano essere considerate originali in virtù di altri elementi probanti, quali dichiarazioni del fabbricante o di un altro operatore commerciale, pareri di esperti, marchi apposti sulle merci, descrizione di queste ultime ecc; c) Nessun elemento induca a credere che le merci non soddisfano i requisiti delle regole in materia di origine. In questo caso, per il rilascio del certificato di origine occorre produrre in alternativa, manuali d’uso, etichettature, fotografie della macchina con ingrandimenti della targa o delle stampigliature apposte su di essa, ecc., da cui risultino il nome del produttore, il luogo di fabbricazione, il numero di serie, o quant’altro possa servire ad identificare inequivocabilmente il bene esportato e a comprovarne l’origine.