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Voucher asilo nido e baby sitter: l`INPS detta le regole per la

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Voucher asilo nido e baby sitter: l`INPS detta le regole per la
FEDERAZIONE ITALIANA TRASPORTI
DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
Voucher asilo nido e baby sitter:
l’INPS detta le regole per la presentazione
della domanda
La Legge di stabilità 2016 ha prorogato il voucher baby sitter e per gli asili nido, introdotti, in via
sperimentale, dalla Legge Fornero.
Il voucher può essere richiesto dalla lavoratrice madre, assunta con contratto di lavoro dipendente,
dopo il periodo di astensione obbligatoria di maternità (congedo di maternità), e comunque entro gli
11 mesi successivi, per l’acquisto di servizi di baby sitting o, in alternativa, come contributo per
l’iscrizione all’asilo, pubblico o privato.
Nei giorni scorsi l’l’Inps ha pubblicato le istruzioni per la presentazione della domanda, che potrà
essere presentata entro il 31 dicembre 2016, ricordando che saranno accolte le domande fino a
concorrenza della capienza economica prevista per tale strumento, ovvero, per quest’anno, 20
milioni di euro. Il criterio generale per la soddisfazione della richiesta è dato dalla data di
presentazione della domanda, in base al principio di chi prima arriva prima sarà esaudito.
L’importo del voucher è pari a 600 euro al mese per un massimo di sei mesi, per le lavoratrici
dipendenti, mentre per quelle autonome, quelle parasubordinate o le imprenditrici, la durata
massima è di tre mesi.
Il voucher è utilizzabile solo come alternativa alla fruizione dei periodi di congedo parentale.
Si potrà, quindi, beneficiare dei voucher in sostituzione alla fruizione dei periodi complessivi di
congedo parentale, fruibili dalla mamma e dal papà, o per la loro parte residua.
Nel caso in cui la lavoratrice avesse già parzialmente usufruito del congedo parentale, potrà chiedere
il voucher per un numero di mesi pari al congedo non ancora utilizzato. Ai fini del calcolo del periodo
di congedo parentale, le frazioni di mese si sommano tra di loro fino a raggiungere il numero di trenta
giorni, da considerarsi equivalenti ad un mese, mentre i mesi interi si computano come tali,
qualunque sia il numero delle giornate di cui sono formati.
Si ricorda che, per calcolare i mesi di congedo parentale ancora spettanti occorre avere tenere
presenti i limiti individuali (massimo 6 mesi) e complessivi (tra i due genitori non superiori a 10 mesi,
aumentabili a 11). Quindi, ai fini della concessione del contributo, è necessario tenere conto dei
periodi di congedo parentale fruiti anche dal padre del minore.
Le disposizioni attuative emanate dall’INPS prevedono, per il momento, che possano presentare la
domanda solo le lavoratrici dipendenti o parasubordinate anche se utilizzate in part time. In caso di
part-time, il contributo sarà riproporzionato in base all’orario di lavoro effettivo sulla base di specifici
parametri predisposti dall’Istituto.
Il beneficio può essere richiesto anche per più figli sempre che si riscontrino le condizioni previste per
la concessione. In tale caso sarà necessario produrre una domanda per ogni figlio.
Le lavoratrici autonome e le imprenditrici dovranno attendere nuove disposizioni per poter avanzare
la richiesta.
La domanda va presentata all’Inps in via telematica, utilizzando i servizi del portale con accesso
tramite PIN dispositivo o rivolgendosi al patronato INAS.
La procedura telematica accessibile dalla home page del sito Inps, è la seguente: > Servizi per il
cittadino > Autenticazione con PIN > Invio domande di prestazioni a sostegno del reddito > Voucher o
contributo per l’acquisto dei servizi per l’infanzia.
Le domande presentate attraverso altre modalità non saranno prese in considerazione.
All’atto di presentazione della domanda si dovrà scegliere tra le seguenti opzioni, che rimangono
alternative tra loro:
voucher per l’acquisto di servizi di baby-sitting;
contributo per far fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi
privati accreditati.
Nel caso in cui la lavoratrice scelga il contributo per il baby sitting, gli appositi voucher andranno
ritirati, entro 120 giorni dall’accoglimento della domanda, presso la sede Inps competente.
In caso di mancato ritiro dei voucher scatterà l’automatica rinuncia al beneficio per la parte non
utilizzata. In tali casi è previsto il ripristino della fruizione del congedo parentale per un periodo di
tempo pari a quello relativo alla mancata fruizione del beneficio alternativo.
La lavoratrice potrà utilizzare i voucher entro la scadenza riportata sui medesimi purché, prima
dell’inizio della prestazione lavorativa del servizio di baby sitting, effettui, attraverso i consueti canali
Inps/Inail, la comunicazione preventiva di inizio prestazione, indicando oltre al proprio codice fiscale,
quello della prestatrice, il luogo di svolgimento della prestazione e le date presunte di inizio e di fine
dell’attività lavorativa.
Il o la baby sitter potrà incassare il corrispettivo del voucher, convalidato con la propria firma, entro
24 mesi dalla data di emissione del voucher.
In caso di mancato utilizzo i voucher non sono rimborsabili.
Se invece si opta per il contributo alla retta dell’asilo nido, tale contributo sarà erogato dall’INPS
direttamente alla struttura scelta fra quelle accreditate e indicate sul sito dell’istituto dietro
esibizione, da parte della struttura stessa, della documentazione attestante l’effettiva fruizione del
servizio, e fino a concorrenza dell’importo di 600 euro mensili, per ogni mese di congedo parentale
non fruito dalla lavoratrice.
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La scelta della struttura potrà essere cambiata, sempre all’interno di quelle accreditate, attraverso la
procedura online o rivolgendosi al patronato INAS.
Gli altri moduli da compilare, ovvero il modello per dichiarare l’effettiva fruizione del beneficio e
quello che le strutture per l’infanzia devono compilare per la liberatoria di pagamento sono scaricabili
dal sito dell’INPS.
Il Dipartimento Politiche Sociali
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