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Rilasciare la dichiarazione di conformità falsa

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Rilasciare la dichiarazione di conformità falsa
ANGOLO TECNICO
Leonardo G. Giannace e Sabrina D’Alessandro
la dichiarazione
di conformità falsa
Rilasciare
costituisce
reato?
Oggetto della legge n.46 del 5 marzo 1990
(1), di seguito indicata legge, è la sicurezza
degli impianti che deve essere perseguita
non solo durante la fase della progettazione (2)
ma anche durante l’installazione, trasformazione,
ampliamento e manutenzione degli impianti (3).
Allo scopo, infatti, il legislatore ha previsto che
sono abilitate all’installazione, trasformazione,
ampliamento e manutenzione le imprese (singole
o associate) che possiedono determinati requisiti
tecnico-professionali (4).
La legge prevede all’ar t.7, inoltre, che “le imprese
installatrici sono tenute ad eseguire gli impianti
a regola d’ar te utilizzando allo scopo materiali
parimenti costruiti a regola d’ar te” e, per fare
ciò all’ar t.9 è previsto che “al termine dei lavori
l’impresa installatrice è tenuta (5) a rilasciare al
committente la dichiarazione di conformità degli
impianti realizzati nel rispetto delle norme di cui
all’art.7… “Il committente o proprietario”, secondo
quanto disposto dall’ar t.10, “è tenuto ad affidare
lavori di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione (6) degli impianti di cui
all’ar t.1 ad imprese abilitate ai sensi dell’ar t.2”.
L’apparato sanzionatorio relativo alle violazioni
della legge di cui trattasi è disciplinato dall’ar t.16
della stessa legge e dall’ar t.10 del regolamento
di attuazione (DPR 447/91). Infatti, a carico del
committente (o proprietario) che trasgredisce
all’obbligo di affidare i lavori ad imprese installatrici
abilitate ai sensi dell’ar t.2 della legge è prevista
una sanzione amministrativa da euro 51,00 a euro
258,00 (7). Per la violazione delle altre norme
della legge (8) è prevista, invece, una sanzione
amministrativa da euro 516,00 a euro 5164,00.
L’art.10 del DPR 447/91 ai comma 3, 4 e 5 prevede
ulteriori sanzioni (non pecuniarie) a carico dei
progettisti, collaudatori ed installatori per le
violazioni ivi indicate.
Quello che ci si propone di dimostrare in questo
ar ticolo e che l’installatore nel rilasciare una
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obiettivo sicurezza
ANGOLO TECNICO
la dichiarazione
di conformità falsa
costituisce reato?
Rilasciare
dichiarazione di conformità falsa compie un atto
avente rilevanza penale. Infatti il reato ascrivibile al
soggetto è quello previsto dall’art.481 del codice
penale (c.p.) ovvero di falsità ideologica commessa
da persona esercente un servizio di pubblica
necessità. La definizione di cosa debba intendersi
per ser vizio di pubblica necessità è ripor tata
dall’ar t.359 c.p. (9).
Sull’argomento giova puntualizzare che oggetto
materiale del reato di cui all’ar t.481 c.p. sono quei
documenti che la giurisprudenza ha efficacemente
definito “quasi pubbici” ad esplicazione della
par ticolare tutela loro accordata. Si tratta di atti
rilasciati da persone che esercitano professioni per
il cui esercizio è richiesta una speciale abilitazione
da par te dello Stato o che adempiono un ser vizio
dichiarato di pubblica necessità mediante un
atto della pubblica Amministrazione ovvero se
dell’opera di essi il pubblico è obbligato a valersi. La
funzione cer tificativa attribuita a tali soggetti,
unitamente alla particolare posizione professionale
dell’autore, ne giustifica la tutela sotto l’aspetto
della falsità ideologica, in deroga all’ar t.485 c.p.
che, per quanto riguarda le scritture private,
riconosce conseguenze penali unicamente alla
falsità materiale. L’attività posta in essere nei termini previsti dalla legge 46/90 dai soggetti abilitati
alla installazione, trasformazione, ampliamento e
manutenzione degli impianti di cui all’ar t.1 costituisce quindi un ser vizio di pubblica necessità ex
lege. Si tratta, infatti, di un’attività di natura privata
svolta da privati (installatori che devono possedere
i requisiti tecnico-professionali previsti all’ar t.3).
Conformemente al disposto dell’ar t.359 c.p. vi
è anche l’obbligo da par te della collettività di
avvalersi dell’opera di questi privati ove si consideri
che, ai sensi dell’ar t.10 della legge 46/90, “il
committente o proprietario è tenuto ad affidare
i lavori di installazione, di trasformazione, di
ampliamento e di manutenzione (10) degli impianti
di cui all’ar t.1 ad imprese abilitate ai sensi dell’ar t.2”. Tale attività è anche oggettivamente
connotata da un rilievo e da un interesse pubblico
(la progettazione e installazione degli impianti a
regola d’ar te) e, come tale, sottoposta a controlli
da par te dello Stato. L’ar t.14 della legge prevede,
infatti, che, “per accer tare la conformità degli
impianti alle disposizioni della presente legge e
della normativa vigente, i comuni, le unità sanitarie
locali, i comandi provinciali dei vigili del fuoco e
l’istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza
del lavoro hanno la facoltà di avvalersi della
collaborazione di liberi professionisti, nell’ambito
delle rispettive competenze, di cui all’ar t.6
comma 1 secondo le modalità stabilite dal
regolamento di attuazione di cui all’ar t.15”(11).
E’ oppor tuno evidenziare, inoltre, che la dichiarazione di conformità ha la funzione di cer tificare
che i lavori sono stati eseguiti a regola d’ar te e
che i materiali utilizzati sono anch’essi costruiti a
regola d’ar te.
Il committente dei lavori, per dimostrare la
conformità degli impianti al dettato normativo,
deve esibire la dichiarazione di conformità.
Questo pr incipio è previsto dall’ar t.11 della
legge 46/90 laddove riconosce la presunzione di
conformità agli impianti per i quali sia stata
r ilasciata la dichiar azione e obbliga i comuni
a rilasciare il cer tificato di abitabilità o agibilità
solo dopo aver acquisito anche la dichiarazione
di conformità o il cer tificato di collaudo degli
impianti installati, ove previsto, salvo quanto
disposto dalle leggi vigenti (12).
La natura cer tificativa, oltre che amministrativa,
della dichiarazione di conformità rilasciata dall’impresa installatrice al termine dei lavori quale
atto imposto da una norma imperativa di ordine
pubblico è confermata anche da una sentenza
del tribunale di Roma (13).
L’ipotesi delittuosa di cui all’ar t.481 c.p. può
configurar si come reato singolo oppure in
concorso con altri reati. Infatti nei confronti del
dichiarante (installatore) sono inoltre ravvisabili
i seguenti altri reati:
Frode nell’esercizio del commercio
(art. 515 c.p.) (14). Questo delitto è configurabile quando la falsità della dichiarazione è
relativa ai materiali utilizzati;
Falsità ideologica commessa dal privato
in atto pubblico (art.483 c.p.) (15).Così
come disposto dall’ar t.11 della legge 46/90 (16)
l’amministrazione comunale prima di rilasciare
il cer tificato di abitabilità o di agibilità all’avente
titolo deve acquisire la dichiarazione di conformità.
La P.A, quindi, basa la sua deliberazione su di un atto
destinato a provare il vero e conseguentemente
nell’ipotesi in cui l’atto fosse mendace si configura
l’ipotesi delittuosa di cui all’art.483 c.p..
Reati di cui alla legge 1083/71
La legge 1083/71, recante norme per la sicurezza
dell’impiego del gas combustibile all’ar t.1 prevede
che “tutti i materiali, gli apparecchi, le installazioni
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obiettivo sicurezza
ANGOLO TECNICO
la dichiarazione
di conformità falsa
costituisce reato?
Rilasciare
e gli impianti alimentati con gas combustibile
per uso domestico ed usi similari devono essere
realizzati secondo le regole specifiche della
buona tecnica, per la salvaguardia della sicurezza”.
Tali impianti rientrando anche nel campo di
applicazione della legge 46/90 (17) sono soggetti
alla dichiar azione di confor mità. Per tanto, l’eventuale dichiarazione di conformità non vera
presupporrebbe che i lavori non siano stati
realizzati secondo quanto disposto dal precedente
ar t.1. Tale fatto, quindi, sarebbe riconducibile al
disposto dell’ar t. 5 e per tanto “i trasgressori
delle disposizioni previste dalla presente legge
sono puniti con l’ammenda da euro 102,00 a euro
204,00 o con l’arresto fino a due anni”.(18)
L’ipotesi delittuosa di cui all’ar t.481 c.p. è sempre
ravvisabile nei confronti dell’installatore che
“cer tifica” il falso a prescindere dalla destinazione
d’uso dell’edificio. Qualora la cer tificazione falsa
riguardasse i materiali utilizzati, sarebbe possibile
imputare al soggetto anche il reato di cui all’ar t. 515
del c.p.. Se poi la pubblica amministrazione,
sulla base della falsa dichiarazione di conformità,
dovesse emettere un atto pubblico, la condotta
illecita commessa dal dichiar ante sarebbe
riconducibile al reato di cui al 483 c.p.. Se infine,
oggetto della cer tificazione falsa, fossero gli
impianti a gas per uso domestico, allora in
aggiunta a quanto sopra esposto bisognerebbe
fare riferimento anche al cambiamento disposto
dagli ar tt.1 e 5 della legge 1083/71.
E’ quindi il caso, infine di sottolineare che l’applicazione della legge penale, non esclude l’applicazione
anche delle sanzioni amministrative di cui alla
legge 46/90.
NOTE
1) La legge in parola è stata oggetto di revisione
da par te del legislatore con il DPR 380/2001. Il testo
legislativo è entrato in vigore, dopo una serie di proroghe, in data successiva al 30/06/2003 tranne che
per le disposizioni di cui al capo V (Norme per la
sicurezza degli impianti) che sarebbero dovute essere
operative a par tire dall’1/01/2004. Successivamente
è intervenuto il D.L. 355/2003 (in corso di conversione)
che ne ha prorogato di un ulteriore anno l’entrata in
vigore ad esclusione degli edifici scolastici di ogni
ordine e grado, per i quali, quindi, è operativo il capo V
del DPR 380/2001 (Testo unico in materia edilizia).
2) Nei casi in cui questa è obbligatoria (ar t.4 del
DPR 447/91)
3) L’ar t.107 (L) del DPR 380/2001 ha esteso il
campo di applicazione della norma in parola agli
impianti (di cui all’ar t.1 co1) relativi anche agli edifici
adibiti ad uso non civile.
4) Tali requisiti sono indicati all’ar t.3 della legge
46/90.
5) Nel senso che ha l’obbligo.
6) L’art. 12 della legge esonera il committente da tale
obbligo solo per i lavori di ordinaria manutenzione così
come definita dall’art.8 co 2 del DPR 447/91.
7) Gli impor ti delle sanzioni nella divisa corrente
sono stabiliti all’ar t.120 (L) del DPR 380/2001 rispettivamente in euro da 51,00 a 258,00 e da euro 516,00
a 5.164,00.
8) Violazione ascrivibile alle altre figure previste
dalla legge, quali p.e.il progettista, il collaudatore oltre
che l’installatore e lo stesso committente.
9) “Agli effetti della legge penale, sono persone
esercenti un servizio di pubblica necessità”
1) i privati che esercitano professioni forensi o sanitarie,
o altre professioni il cui esercizio sia per legge vietato
senza una speciale abilitazione dello Stato, quando
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obiettivo sicurezza
dell’opera di essi il pubblico sia per legge obbligato
a valersi;
2) i privati che, non esercitando una funzione pubblica,
né prestando un pubblico ser vizio adempiono un servizio dichiarato di pubblica necessità mediante un atto
della pubblica amministrazione.
10) L’ar t. 12 della legge esonera il committente da
tale obbligo solo per i lavori di ordinaria manutenzione
così come definita all’ar t.8 co.2 del DPR 447/ 91.
11) Cfr sentenza della pretura di Savona, 26.11.1998.
12) Cfr ar t.11 legge 46/90
13) Sentenza edita su il Nuovo Diritto, anno 1996, pag.620.
14) “Chiunque, nell’esercizio di una attività commerciale,
ovvero in uno spaccio aper to al pubblico, consegna
all’acquirente una cosa mobile per un’altra ovvero una
cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o
quantità diversa da quella dichiarata o pattuita, è
punito, qualora il fatto non costituisca un più grave
delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa
fino a euro 2.064,00. Se si tratta di oggetti preziosi, la
pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non
inferiore a euro 102,00”
15) “Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale,
in un atto pubblico, fatti dei quali l’atto è destinato a
provare la verità, è punito con la reclusione fino a
due anni. Se si tratta di false attestazioni in atti
dello stato civile, la reclusione non può essere
inferiore a tre mesi”.
16) ll sindaco rilascia il cer tificato di abitabilità o di
agibilità dopo aver acquisito anche la dichiarazione di
conformità o il cer tificato di collaudo degli impianti
installati, ove previsto, salvo quanto disposto dalle leggi
vigenti.
17) Cfr. art.1 co.1 lett c) ed e) legge 46/90.
18) Impor ti così elevati a norma dell’ar t.113, L. 24
novembre 1981, n. 689.
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