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Rilasciare la dichiarazione di conformità falsa
ANGOLO TECNICO Leonardo G. Giannace e Sabrina D’Alessandro la dichiarazione di conformità falsa Rilasciare costituisce reato? Oggetto della legge n.46 del 5 marzo 1990 (1), di seguito indicata legge, è la sicurezza degli impianti che deve essere perseguita non solo durante la fase della progettazione (2) ma anche durante l’installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione degli impianti (3). Allo scopo, infatti, il legislatore ha previsto che sono abilitate all’installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione le imprese (singole o associate) che possiedono determinati requisiti tecnico-professionali (4). La legge prevede all’ar t.7, inoltre, che “le imprese installatrici sono tenute ad eseguire gli impianti a regola d’ar te utilizzando allo scopo materiali parimenti costruiti a regola d’ar te” e, per fare ciò all’ar t.9 è previsto che “al termine dei lavori l’impresa installatrice è tenuta (5) a rilasciare al committente la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati nel rispetto delle norme di cui all’art.7… “Il committente o proprietario”, secondo quanto disposto dall’ar t.10, “è tenuto ad affidare lavori di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione (6) degli impianti di cui all’ar t.1 ad imprese abilitate ai sensi dell’ar t.2”. L’apparato sanzionatorio relativo alle violazioni della legge di cui trattasi è disciplinato dall’ar t.16 della stessa legge e dall’ar t.10 del regolamento di attuazione (DPR 447/91). Infatti, a carico del committente (o proprietario) che trasgredisce all’obbligo di affidare i lavori ad imprese installatrici abilitate ai sensi dell’ar t.2 della legge è prevista una sanzione amministrativa da euro 51,00 a euro 258,00 (7). Per la violazione delle altre norme della legge (8) è prevista, invece, una sanzione amministrativa da euro 516,00 a euro 5164,00. L’art.10 del DPR 447/91 ai comma 3, 4 e 5 prevede ulteriori sanzioni (non pecuniarie) a carico dei progettisti, collaudatori ed installatori per le violazioni ivi indicate. Quello che ci si propone di dimostrare in questo ar ticolo e che l’installatore nel rilasciare una 52 obiettivo sicurezza ANGOLO TECNICO la dichiarazione di conformità falsa costituisce reato? Rilasciare dichiarazione di conformità falsa compie un atto avente rilevanza penale. Infatti il reato ascrivibile al soggetto è quello previsto dall’art.481 del codice penale (c.p.) ovvero di falsità ideologica commessa da persona esercente un servizio di pubblica necessità. La definizione di cosa debba intendersi per ser vizio di pubblica necessità è ripor tata dall’ar t.359 c.p. (9). Sull’argomento giova puntualizzare che oggetto materiale del reato di cui all’ar t.481 c.p. sono quei documenti che la giurisprudenza ha efficacemente definito “quasi pubbici” ad esplicazione della par ticolare tutela loro accordata. Si tratta di atti rilasciati da persone che esercitano professioni per il cui esercizio è richiesta una speciale abilitazione da par te dello Stato o che adempiono un ser vizio dichiarato di pubblica necessità mediante un atto della pubblica Amministrazione ovvero se dell’opera di essi il pubblico è obbligato a valersi. La funzione cer tificativa attribuita a tali soggetti, unitamente alla particolare posizione professionale dell’autore, ne giustifica la tutela sotto l’aspetto della falsità ideologica, in deroga all’ar t.485 c.p. che, per quanto riguarda le scritture private, riconosce conseguenze penali unicamente alla falsità materiale. L’attività posta in essere nei termini previsti dalla legge 46/90 dai soggetti abilitati alla installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione degli impianti di cui all’ar t.1 costituisce quindi un ser vizio di pubblica necessità ex lege. Si tratta, infatti, di un’attività di natura privata svolta da privati (installatori che devono possedere i requisiti tecnico-professionali previsti all’ar t.3). Conformemente al disposto dell’ar t.359 c.p. vi è anche l’obbligo da par te della collettività di avvalersi dell’opera di questi privati ove si consideri che, ai sensi dell’ar t.10 della legge 46/90, “il committente o proprietario è tenuto ad affidare i lavori di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione (10) degli impianti di cui all’ar t.1 ad imprese abilitate ai sensi dell’ar t.2”. Tale attività è anche oggettivamente connotata da un rilievo e da un interesse pubblico (la progettazione e installazione degli impianti a regola d’ar te) e, come tale, sottoposta a controlli da par te dello Stato. L’ar t.14 della legge prevede, infatti, che, “per accer tare la conformità degli impianti alle disposizioni della presente legge e della normativa vigente, i comuni, le unità sanitarie locali, i comandi provinciali dei vigili del fuoco e l’istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro hanno la facoltà di avvalersi della collaborazione di liberi professionisti, nell’ambito delle rispettive competenze, di cui all’ar t.6 comma 1 secondo le modalità stabilite dal regolamento di attuazione di cui all’ar t.15”(11). E’ oppor tuno evidenziare, inoltre, che la dichiarazione di conformità ha la funzione di cer tificare che i lavori sono stati eseguiti a regola d’ar te e che i materiali utilizzati sono anch’essi costruiti a regola d’ar te. Il committente dei lavori, per dimostrare la conformità degli impianti al dettato normativo, deve esibire la dichiarazione di conformità. Questo pr incipio è previsto dall’ar t.11 della legge 46/90 laddove riconosce la presunzione di conformità agli impianti per i quali sia stata r ilasciata la dichiar azione e obbliga i comuni a rilasciare il cer tificato di abitabilità o agibilità solo dopo aver acquisito anche la dichiarazione di conformità o il cer tificato di collaudo degli impianti installati, ove previsto, salvo quanto disposto dalle leggi vigenti (12). La natura cer tificativa, oltre che amministrativa, della dichiarazione di conformità rilasciata dall’impresa installatrice al termine dei lavori quale atto imposto da una norma imperativa di ordine pubblico è confermata anche da una sentenza del tribunale di Roma (13). L’ipotesi delittuosa di cui all’ar t.481 c.p. può configurar si come reato singolo oppure in concorso con altri reati. Infatti nei confronti del dichiarante (installatore) sono inoltre ravvisabili i seguenti altri reati: Frode nell’esercizio del commercio (art. 515 c.p.) (14). Questo delitto è configurabile quando la falsità della dichiarazione è relativa ai materiali utilizzati; Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art.483 c.p.) (15).Così come disposto dall’ar t.11 della legge 46/90 (16) l’amministrazione comunale prima di rilasciare il cer tificato di abitabilità o di agibilità all’avente titolo deve acquisire la dichiarazione di conformità. La P.A, quindi, basa la sua deliberazione su di un atto destinato a provare il vero e conseguentemente nell’ipotesi in cui l’atto fosse mendace si configura l’ipotesi delittuosa di cui all’art.483 c.p.. Reati di cui alla legge 1083/71 La legge 1083/71, recante norme per la sicurezza dell’impiego del gas combustibile all’ar t.1 prevede che “tutti i materiali, gli apparecchi, le installazioni 53 obiettivo sicurezza ANGOLO TECNICO la dichiarazione di conformità falsa costituisce reato? Rilasciare e gli impianti alimentati con gas combustibile per uso domestico ed usi similari devono essere realizzati secondo le regole specifiche della buona tecnica, per la salvaguardia della sicurezza”. Tali impianti rientrando anche nel campo di applicazione della legge 46/90 (17) sono soggetti alla dichiar azione di confor mità. Per tanto, l’eventuale dichiarazione di conformità non vera presupporrebbe che i lavori non siano stati realizzati secondo quanto disposto dal precedente ar t.1. Tale fatto, quindi, sarebbe riconducibile al disposto dell’ar t. 5 e per tanto “i trasgressori delle disposizioni previste dalla presente legge sono puniti con l’ammenda da euro 102,00 a euro 204,00 o con l’arresto fino a due anni”.(18) L’ipotesi delittuosa di cui all’ar t.481 c.p. è sempre ravvisabile nei confronti dell’installatore che “cer tifica” il falso a prescindere dalla destinazione d’uso dell’edificio. Qualora la cer tificazione falsa riguardasse i materiali utilizzati, sarebbe possibile imputare al soggetto anche il reato di cui all’ar t. 515 del c.p.. Se poi la pubblica amministrazione, sulla base della falsa dichiarazione di conformità, dovesse emettere un atto pubblico, la condotta illecita commessa dal dichiar ante sarebbe riconducibile al reato di cui al 483 c.p.. Se infine, oggetto della cer tificazione falsa, fossero gli impianti a gas per uso domestico, allora in aggiunta a quanto sopra esposto bisognerebbe fare riferimento anche al cambiamento disposto dagli ar tt.1 e 5 della legge 1083/71. E’ quindi il caso, infine di sottolineare che l’applicazione della legge penale, non esclude l’applicazione anche delle sanzioni amministrative di cui alla legge 46/90. NOTE 1) La legge in parola è stata oggetto di revisione da par te del legislatore con il DPR 380/2001. Il testo legislativo è entrato in vigore, dopo una serie di proroghe, in data successiva al 30/06/2003 tranne che per le disposizioni di cui al capo V (Norme per la sicurezza degli impianti) che sarebbero dovute essere operative a par tire dall’1/01/2004. Successivamente è intervenuto il D.L. 355/2003 (in corso di conversione) che ne ha prorogato di un ulteriore anno l’entrata in vigore ad esclusione degli edifici scolastici di ogni ordine e grado, per i quali, quindi, è operativo il capo V del DPR 380/2001 (Testo unico in materia edilizia). 2) Nei casi in cui questa è obbligatoria (ar t.4 del DPR 447/91) 3) L’ar t.107 (L) del DPR 380/2001 ha esteso il campo di applicazione della norma in parola agli impianti (di cui all’ar t.1 co1) relativi anche agli edifici adibiti ad uso non civile. 4) Tali requisiti sono indicati all’ar t.3 della legge 46/90. 5) Nel senso che ha l’obbligo. 6) L’art. 12 della legge esonera il committente da tale obbligo solo per i lavori di ordinaria manutenzione così come definita dall’art.8 co 2 del DPR 447/91. 7) Gli impor ti delle sanzioni nella divisa corrente sono stabiliti all’ar t.120 (L) del DPR 380/2001 rispettivamente in euro da 51,00 a 258,00 e da euro 516,00 a 5.164,00. 8) Violazione ascrivibile alle altre figure previste dalla legge, quali p.e.il progettista, il collaudatore oltre che l’installatore e lo stesso committente. 9) “Agli effetti della legge penale, sono persone esercenti un servizio di pubblica necessità” 1) i privati che esercitano professioni forensi o sanitarie, o altre professioni il cui esercizio sia per legge vietato senza una speciale abilitazione dello Stato, quando 54 obiettivo sicurezza dell’opera di essi il pubblico sia per legge obbligato a valersi; 2) i privati che, non esercitando una funzione pubblica, né prestando un pubblico ser vizio adempiono un servizio dichiarato di pubblica necessità mediante un atto della pubblica amministrazione. 10) L’ar t. 12 della legge esonera il committente da tale obbligo solo per i lavori di ordinaria manutenzione così come definita all’ar t.8 co.2 del DPR 447/ 91. 11) Cfr sentenza della pretura di Savona, 26.11.1998. 12) Cfr ar t.11 legge 46/90 13) Sentenza edita su il Nuovo Diritto, anno 1996, pag.620. 14) “Chiunque, nell’esercizio di una attività commerciale, ovvero in uno spaccio aper to al pubblico, consegna all’acquirente una cosa mobile per un’altra ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.064,00. Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a euro 102,00” 15) “Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni. Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile, la reclusione non può essere inferiore a tre mesi”. 16) ll sindaco rilascia il cer tificato di abitabilità o di agibilità dopo aver acquisito anche la dichiarazione di conformità o il cer tificato di collaudo degli impianti installati, ove previsto, salvo quanto disposto dalle leggi vigenti. 17) Cfr. art.1 co.1 lett c) ed e) legge 46/90. 18) Impor ti così elevati a norma dell’ar t.113, L. 24 novembre 1981, n. 689.